EDIZIONE PROVVISORIA

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

10 dicembre 2022

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   «5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica l'importo delle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, determinato ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2.».
1.02. Marattin.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Per il primo trimestre del 2023, in via sperimentale, le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e le imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali hanno diritto all'applicazione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e gas naturale in misura pari al 50 per cento delle tariffe del mercato tutelato applicate direttamente dal fornitore.
  1-bis. Con delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le agevolazioni ai clienti di cui al comma 1.
  1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, entro il 31 marzo 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un importo pari a 7 miliardi di euro.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
2.16. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 45 per cento con le seguenti: 40 per cento.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

  2-bis. Per le imprese di cui al primo comma, l'ARERA provvede a ridurre, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico fino a concorrenza dell'importo di 1.044 milioni di euro.
  2-ter. Per le imprese di cui al terzo comma, l'ARERA provvede a ridurre per il primo trimestre dell'anno 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema per i consumi industriali di gas naturale fino a concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2023.
*2.42. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*2.43. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023 con le seguenti: effettivamente utilizzata nel trimestre con maggiore fatturato dell'anno 2023.
2.28. Messina, Cannata.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto-consumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per chilowattora di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2.41. Pozzolo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, sostituire le parole: Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diverse con le seguenti: Alle imprese e agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diversi.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 70 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
2.5. Gribaudo, Malavasi.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, inserire le seguenti: nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, di 25 milioni per l'anno 2023.
*2.13. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
*2.18. D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, inserire le seguenti: nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese.
**2.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
**2.10. Lacarra.
**2.17. Mattia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
**2.6. Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per chilowattora di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*2.35. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.
*2.44. Schullian, Gebhard, Steger.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo straordinario, di cui al presente comma, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi, a fronte dei maggiori costi sostenuti dai medesimi per l'acquisto di prodotti energetici, sia in forma singola che associata.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
2.12. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2023 e 400 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
2.37. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
2.25. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022 e nell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2023 e 400 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
2.39. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022 e nell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
2.27. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022 e nell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2.24. D'Alfonso.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle imprese dotate di un numero di almeno 100 contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 2 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. I maggiori oneri sono comprovati mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
2.19. D'Alfonso.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per chilowattora di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi del medesimo trimestre del 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 700 milioni per l'anno 2023 si provvede:

   per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
2.9. Benzoni, Rosato.

  Al comma 4, dopo le parole: a forte consumo di gas naturale di cui al comma 3 inserire le seguenti: e alle imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma dopo le parole: per l'acquisto del medesimo gas, consumato inserire le seguenti: o erogato;

   ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 165 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
2.8. Rosato.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, si applicano, alle medesime condizioni di accesso per settore e per consumo stabiliti dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541 anche per l'acquisto di gas non naturale (quali propano, butano, gpl,) e di altri prodotti energetici sostitutivi del gas naturale (olio combustibile, gasolio), nelle sole regioni ove l'accesso al mercato del gas naturale non è assicurato dalla rete nazionale dei gasdotti.
  4-ter. Il contributo straordinario ivi previsto, a valere sul fondo di cui ai commi 3 e 4, è riconosciuto alle imprese nelle regioni di cui al periodo precedente, qualora il prezzo di riferimento del gas non naturale o degli altri prodotti energetici sostitutivi del gas non naturale a fronte dei quali acquisti il contributo è riconosciuto, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella sezione «analisi statistiche energetiche e minerali» del proprio sito istituzionale, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2.3. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas di cui al comma 4, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*2.38. Fenu, Pavanelli, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*2.26. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas di cui al comma 4, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO.
**2.23. D'Alfonso.
**2.31. Cappelletti, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o possono essere chiesti a rimborso entro la medesima data.
*2.7. Ubaldo Pagano.
*2.29. Steger.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo di 700 milioni per l'anno 2023, si provvede:

   mediante riduzione pari a 400 milioni del Fondo di cui all'articolo all'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   mediante riduzione pari a 300 milioni del Fondo di cui all'articolo all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
2.36. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 70 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
2.2. Gribaudo, Malavasi.

  Al comma 7, dopo le parole: decreto legislativo n. 241 del 1997, inserire le seguenti: nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «diploma di ragioneria» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
2.11. Ubaldo Pagano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: «pari al 30 per cento» con le seguenti: «pari al 35 per cento ovvero pari al 50 per cento» e le parole: «superiore al 30 per cento» con le seguenti: «rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento»;

   b) al comma 9, sostituire le parole: «8.586 milioni di euro» con le seguenti: «9.438 milioni di euro» e le parole: «9.586 milioni di euro» con le seguenti: «10.438 milioni di euro» e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

  8-ter. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sostituire le parole: «2.726,454 milioni di euro» con le seguenti: «3.688,454 milioni di euro» e le parole: «3.044 milioni di euro» con le seguenti: «4.006 milioni di euro» e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».
2.33. Torto.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. Per far fronte al crescente costo dell'energia, al fine di sostenere le istituzioni formative che svolgono percorsi di istruzione e formazione professionale, le quali necessitano dell'utilizzo di laboratori ad alto consumo energetico, all'articolo 3, comma 12 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 176 dopo le parole «enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani,» sono inserite le seguenti «nonché a favore degli Enti accreditati dalle regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
2.15. Malagola, Malaguti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sopprimere le parole: «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,».
  8-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».
2.4. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sopprimere le parole: «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,».
  8-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dai commi 8-bis e 8-ter, pari a 400 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
2.32. Fenu.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «15 per cento» sono sostituite con le seguenti: «35 per cento ovvero pari al 50 per cento»;

   b) al medesimo comma 3 le parole: «superiore al 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento»;

   c) al comma 8 le parole «3.373,24 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «9.063,84 milioni di euro» e le parole «995,40 milioni di euro» con le seguenti: «6.686 milioni di euro»;

   d) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».
2.34. Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

   «2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, si interpretano nel senso che sono escluse dal relativo ambito di applicazione le clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali dopo la scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso alla controparte».
2.14. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.
2.40. Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle comunità energetiche ed alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della Delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni».
2.20. D'Alfonso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO.
*2.22. D'Alfonso.
*2.30. Cappelletti, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dei termini per il superamento della maggior tutela per le microimprese)

  1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: «2023» con la seguente: «2024».
**2.01. Steger.
**2.03. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
**2.09. Fenu, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli enti pubblici nazionali di ricerca per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

  1. Agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'ente, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023.
  2. Agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
2.02. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,».
2.011. Steger.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Determinazione della tariffa omnicomprensiva)

  1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.
2.012. Steger.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi per l'efficientamento energetico)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

   b) al comma 16-ter è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati l'applicazione del presente comma avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, in 20,43 milioni di euro per l'anno 2025, in 38,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 35,81 milioni di euro per l'anno 2027, in 33,86 milioni di euro per l'anno 2028, in 17,11 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.06. Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga in materia di partecipazione alle procedure di assegnazione dell'energia elettrica a prezzi calmierati)

  1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del settore elettrico, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale del 16 settembre 2022, n. 341 è concesso un termine per la presentazione delle richieste di accreditamento alla procedura di assegnazione al GSE fino al 31 gennaio 2023.
2.07. Bordonali, Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Energy Release)

  1. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5 e 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 341.
*2.08. Ubaldo Pagano.
*2.010. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*2.013. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «pari al 36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 70 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
2.014. Furfaro.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il I trimestre 2023)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il I e II trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Arera provvede ad annullare, per il I e II trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari a complessivi 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, 1.100 dei quali da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) entro il 31 marzo 2023 e i rimanenti 500 entro il 30 giugno 2023.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 200 milioni per l'anno 2023.
3.3. Ubaldo Pagano, Lai, Malavasi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo e secondo trimestre 2023)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il primo e secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Arera provvede ad annullare, per il primo e secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, un importo pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, dei quali 1.100 milioni di euro entro il 31 marzo 2023 e i rimanenti 400 milioni di euro entro il 30 giugno 2023.
3.5. Cappelletti, Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Arera provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

  Conseguentemente:

   al comma 2:

    a) dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis;

    b) sostituire le parole: 963 milioni di euro con le seguenti: 2.017 milioni di euro;

    c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (Gse) sull'apposito conto aperto presso la Tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea).;

   dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2023.;

   ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 400 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, di 300 milioni di euro per l'anno 2023.
3.2. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i princìpi contabili internazionali, possono iscrivere in un'apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento ai n. 3 esercizi successivi rispetto a quello in corso. A tal fine allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 è aggiunta la voce BI 1-bis «costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia». L'ammontare complessivo dei «costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica» iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
3.1. Vaccari.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Resta impregiudicata la facoltà per gli operatori di procedere alla ridefinizione delle condizioni economiche di fornitura, ivi incluse quelle riferite alla componente materie prime energetiche, qualora, nel periodo di vigenza del presente decreto, i contratti di fornitura precedentemente conclusi e le condizioni economiche precedentemente pattuite con le controparti giungano a scadenza, a patto che detta scadenza sia chiaramente indicata nei documenti contrattuali, e indipendentemente dal fatto che le parti abbiano previamente concordato i termini delle nuove condizioni economiche o i criteri per la definizione delle stesse».

   b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «, e fatta salva l'ipotesi cui al comma 1-bis,».
3.01. Sottanelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: per usi civili e industriali aggiungere le seguenti: , nonché per l'autotrazione,.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, pari a 63 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
4.2. Rosato.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: , nonché misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del teleriscaldamento;

   b) agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 51,09 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
4.3. Cavandoli, Cattoi, Frassini, Maccanti, Gusmeroli, Ottaviani, Bagnai, Centemero, Miele, Bordonali.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
4.8. Del Barba.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
4.4. Dell'Olio, Appendino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nelle regioni ove l'approvvigionamento del gas metano non è assicurato dalla rete nazionale dei gasdotti, si applicano anche alle somministrazioni ad uso civile ed industriale di gas sostitutivi.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
4.7. Lai.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2023 a marzo 2023.
  1-ter. Agli oneri derivanti, dal comma 1-bis, stimati in 25 milioni di euro per il trimestre gennaio-marzo 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 di 25 milioni di euro per l'anno 2023.
4.1. Braga, Peluffo, Roggiani, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Resta impregiudicata la facoltà per l'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di procedere alla ridefinizione delle condizioni economiche di fornitura (esempio prezzo della materia prima, e altro) qualora, nel periodo di vigenza del presente decreto, i contratti di fornitura precedentemente conclusi e/o le condizioni economiche precedentemente pattuite con le controparti giungano a scadenza, a patto che detta scadenza sia chiaramente indicata nei documenti contrattuali, e indipendentemente dal fatto che le parti abbiano previamente concordato i termini delle nuove condizioni economiche o i criteri per la definizione delle stesse.»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1-bis».
4.5. Squeri, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore dei pellet di legno, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, l'aliquota IVA applicata al pellet è ridotta al 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione, nella misura di 90 milioni di euro, del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.
4.01. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

  1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 12 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152.
4.07. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e di legna da ardere)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prodotti energetici e al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere» è ridotta al 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione per gli anni 2023 e 2024, nella misura di 200 milioni, del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
4.06. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come integrate dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, forme di ristoro della maggior misura dell'IVA applicata nel corso del 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 80 milioni di euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*4.09. Pastorino.
*4.010. Evi, Bonelli, Borrelli, Zanella, Grimaldi.
*4.04. Marattin, Bonetti.
*4.03. Laus.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'IVA nel settore del gas di petrolio liquefatti per l'anno 2023)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas di petrolio liquefatti (GPL), usato come combustibile per riscaldamento, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi per l'anno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
4.08. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: clienti domestici economicamente svantaggiati aggiungere le seguenti: e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute,.
5.9. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: , comma 9, con le seguenti: , commi 9 e 9-bis, e aggiungere, in fine, le parole: e 20.000 euro per i nuclei familiari indicati dal comma 9-bis di cui al precedente periodo.
5.17. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole: , comma 9, con le seguenti: commi 9 e 9-bis,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, l'agevolazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro.
5.16. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole: , comma 9, con le seguenti: , commi 9 e 9-bis,

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, l'agevolazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro.
5.18. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole: , comma 9, con le seguenti: , commi 9 e 9-bis,

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, l'agevolazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
5.19. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino a 15.000 euro, con le seguenti: fino a 20.000 euro;.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 5:

    dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. con procedure indicate da ARERA sono stabilite le modalità di applicazione del bonus anche ai soggetti che utilizzano il teleriscaldamento;

    al comma 2, sostituire le parole: nel limite di 2.400 milioni di euro, con le seguenti: nel limite di 2.775 milioni di euro;

    al comma 3, sostituire le parole: pari a 2.515 milioni di euro, con le seguenti: pari a 3.035 milioni di euro;

   all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: 79,7 milioni di euro per l'anno 2023, 471,9 milioni di euro per l'anno 2024, 432,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
5.7. Ubaldo Pagano, Braga.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino a 15.000 euro, con le parole: fino a 20.000 euro e 25.000 per le famiglie con 3 o più figli.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 5, al comma 3, sostituire le parole: 2.515 milioni, con le seguenti: 3.515 milioni;

   sopprimere l'articolo 16;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: 350 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.
5.12. Evi, Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 20.000.
5.1. Pastorino.

  Al comma 2, sostituire le parole: , comma 9 con le seguenti: , commi 9 e 9-bis.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La suddetta delibera determina altresì le agevolazioni di cui al primo periodo tenendo conto di una piena progressività del bonus sociale in proporzione al numero dei singoli componenti del nucleo familiare.;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui al comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni sono riconosciute anche ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico.
5.5. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel limite di 2.400 milioni con le seguenti: 3.000 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.
5.13. Evi, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, sostituire le parole: nel limite di 2.400 milioni di euro con le seguenti: nel limite di 2.700 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
5.8. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per l'anno 2023 è riconosciuta, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 2-ter, una agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica in favore delle persone con disabilità.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato «Fondo bonus elettrico persone con disabilità», con una dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 2-bis, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
5.2. Grippo, Faraone.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. All'articolo 2, comma 2-bis.1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2024».
  2-ter. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024».
5.10. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. La facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è riconosciuta altresì agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.
  3-ter. Su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa una nuova ripartizione del pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
5.11. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 1, dopo il comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è inserito il seguente comma:

   «2-bis. Nel caso di forniture condominiali centralizzate di immobili prevalentemente adibiti a edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o di enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) comunque denominati, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, definisce le modalità applicative per l'erogazione dei bonus sociali di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di riconoscerli all'ente cui sono intestate le utenze che provvede a contabilizzarli a credito del cittadino».
5.14. Frassini, Tremaglia, Cannizzaro, Romano, Cattoi, Mascaretti, D'Attis, Ottaviani, Cannata, Gusmeroli, Lucaselli, Giorgianni, Rampelli, Angelo Rossi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Sono ammessi alle agevolazioni previste dal presente articolo anche i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute che utilizzano il teleriscaldamento.
5.3. Bonetti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).
  2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei territori comunali di cui al comma 1, è istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 8-bis. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 1° marzo 2023.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinato nella misura di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.
5.01. Simiani, Bonafè, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contributo caro energia per gli enti del Terzo settore che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semi-residenziale e residenziale in favore di anziani)

  1. Per garantire la continuità dei servizi erogati, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 4, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semi-residenziale per persone con disabilità.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dal comma 1, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui al medesimo comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.
  3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. A tal fine, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono trasferite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
5.02. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo, Lai.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrare provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 380 milioni di euro per l'anno 2023, di 350 milioni di euro per l'anno 2024, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
5.06. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.
  2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
5.03. Bonafè.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti commerciali degli enti locali in considerazione dell'emergenza «caro bollette»)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
  2. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» e prima delle parole: «a titolo di risarcimento del danno» aggiungere le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».
5.04. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di quantitativi di energia elettrica consumata per connessioni temporanee destinate ad usi di abitazione)

  1. Al fine di ridurre i costi dell'energia, per i punti di prelievo alimentati a mezzo di connessioni temporanee destinate ad usi di abitazione relative a spettacoli viaggianti, i quantitativi di energia elettrica consumata sono determinati a forfait ai fini della regolazione delle condizioni economiche e delle tariffe relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica secondo quanto disposto dalla deliberazione ARERA del 9 febbraio 2012 38/2012/R/EEL.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
5.05. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

  1. Il bonus sociale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i maggiori aggravi subiti dagli utenti in questione nel corso del 2022.
  2. Agli oneri di cui al presente comma, stimati per il 2022 e il primo trimestre 2023 in 80 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 della presente legge.
*5.07. Pastorino.
*5.08. Bonelli, Evi, Borrelli, Zanella, Grimaldi.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Pastorino.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: criteri di efficienza economica, inserire le parole: e di implementazione e accelerazione.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 500 milioni;

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 100 milioni di euro.
6.3. Evi, Bonelli, Grimaldi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Ai fini della riduzione degli effetti dell'aumento dei prezzi del settore energetico l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro il 30 settembre 2023 rimodula e riforma il sistema degli oneri di sistema nel settore elettrico, eliminando tutti i sussidi e gli oneri impropri, compreso il canone TV.
*6.2. Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
*6.4. Evi, Bonelli, Grimaldi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure in materia di sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   «4-ter. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni kwh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. La disposizione di cui al presente comma costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
6.01. Del Barba, Ruffino, Gruppioni.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 7.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026»;

   b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».
7.2. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, procedono alla individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche tese a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità.
7.1. Foti, Lucaselli, Rampelli, Cannata, Giorgianni, Angelo Rossi, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
7.01. Di Sanzo, Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Casu, Bonafè.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.
  3. Ai maggiori oneri, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
7.02. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2024, a 65 milioni di euro per l'anno 2025 e a 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
7.03. Lovecchio, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2024, a 65 milioni di euro per l'anno 2025 e a 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
7.04. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2024, a 53 milioni di euro per l'anno 2025 e a 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
7.05. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2024, a 53 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
7.06. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
7.07. Lovecchio, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
7.08. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, a 17 milioni di euro per l'anno 2025 e a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
7.09. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: contributo straordinario aggiungere le seguenti: per il primo trimestre 2023;.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incaricato di monitorare gli impatti diretti e indiretti degli incrementi dei costi per energia elettrica e gas sui bilanci degli enti locali al fine di salvaguardare continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti stessi e di formulare conseguenti proposte di intervento.
*8.10. Malavasi, Merola, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*8.11. Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con le seguenti: 2.540 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare rispettivamente per 2.222 milioni di euro per l'anno 2023 e 875 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni e per 318 milioni di euro per l'anno 2023 e 125 milioni di euro per l'anno 2024 in favore delle città metropolitane e delle province.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere gli articoli 12, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 2.172 milioni di euro per l'anno 2028, 1.883 milioni di euro per l'anno 2029, 1.476 milioni di euro per l'anno 2030, 1.103 milioni di euro per l'anno 2031, 882 milioni di euro per l'anno 2032, 804 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

   al medesimo articolo 152, al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 181 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
8.7. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: 800 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 100 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2023.
8.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni con le seguenti: 450 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 400 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 a decorrere dall'anno 2024.
8.12. Rubano, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 1, dopo le parole: da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni aggiungere le seguenti: e delle unioni di comuni.
8.5. Maccari, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione ai comuni, per la ripartizione del fondo si tiene conto anche della fascia climatica e l'altimetria dei medesimi.
8.2. Gribaudo, Malavasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui all'articolo 243, comma 2 e 243-bis, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.
8.9. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'aumento dei prezzi energetici e dei carburanti sugli enti territoriali, nei casi in cui le società costituite per la gestione di un servizio pubblico a rete di rilevanza economica abbiano prodotto un risultato negativo negli esercizi 2022 e 2023, tali esercizi non vengono computati ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
8.3. Mancini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «Autorità di sistema portuale» sono aggiunte le seguenti: «ed i Consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
8.1. De Luca.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aumentato di 30 milioni per l'anno 2023.
8.4. Bonetti, Sottanelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni»;

   b) alla medesima lettera a), dopo le parole: «enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani» sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché a favore degli Enti accreditati dalle regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.»;

   c) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   «a-bis) Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. Un'ulteriore quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti accreditati dalle regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.».

  1-ter. Al comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 12,» sono inserite le parole: «lettera a) e». Infine, dopo le parole: «pari a» le parole: «50 milioni» sono sostituite con: «60 milioni».
8.6. Sottanelli, Bonetti, Grippo.
(Inammissibile
per estraneità di materia
e carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sostegno agli enti del Terzo settore)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 50 milioni di euro ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario per i costi sostenuti nel primo trimestre 2023 in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 50 milioni di euro ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario per i costi sostenuti nel primo trimestre 2023 in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*8.01. Steger.
*8.02. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Morrone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Giagoni.
*8.018. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sostegno agli enti del Terzo settore)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 50 milioni di euro ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario per i costi sostenuti nel primo trimestre 2023 in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 50 milioni di euro ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario per i costi sostenuti nel primo trimestre 2023 in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
8.03. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sostegno agli enti del Terzo settore)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario per i costi sostenuti nel primo trimestre 2023 in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario per i costi sostenuti nel primo trimestre 2023 in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
8.06. Gadda, Bonetti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizione in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile sono costituiti i seguenti Fondi:

   a) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito;

   b) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per il 2025 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse;

   c) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2023, 325 milioni di euro per l'anno 2024, 330 milioni per l'anno 2025 e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
8.013. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Casu, Bonafè.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale».

  2. Ai fini di rendere possibile un diffuso sviluppo di comunità energetiche rinnovabili sono apportate le seguenti modifiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Possono accedere al credito per la “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo” di cui alla missione 2, componente 2, investimento 1.2, i progetti realizzati in tutti i comuni italiani. Una quota parte delle risorse a disposizione, pari al 30 per cento, è destinata ai comuni con meno di 5.000 abitanti».
*8.07. Ruffino.
*8.017. Gnassi, De Luca, Malavasi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*8.020. Pastorino.
(Inammissibile
per estraneità di materia
e carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. Al fine di rendere possibile un diffuso sviluppo di comunità energetiche rinnovabili sono apportate le seguenti modifiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Possono accedere al credito per la “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo” di cui alla missione 2, componente 2, investimento 1.2, i progetti realizzati in tutti i comuni italiani. Una quota parte delle risorse a disposizione, pari al 50 per cento, è destinata ai comuni con meno di 5.000 abitanti.».
8.04. Bonafè, Casu.
(Inammissibile
per estraneità di materia
e carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)

  1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 716 milioni di euro per l'anno 2023 per il conseguimento degli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino e il comune di Castiglione della Pescaia.
  2. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° marzo 2023.
  3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

   a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore Floating Storage and Regasification Units (FSRU);

   b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

   c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

   d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale n. 398;

   e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, dei parchi e del sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

   f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.

  5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  6. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  7. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  8. Ai sensi degli articoli da 214 a 225 e da 242 a 249 del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e dell'articolo 178 del Regolamento delegato (UE) 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
  9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  10. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  11. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.
  12. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  13. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 1° marzo 2023.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere l'articolo 38;

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: è incrementato di 900.000 euro per l'anno 2023, 787,8 milioni di euro per l'anno 2024, 725,2 milioni di euro per l'anno 2025, 622,4 milioni di euro per l'anno 2026, 539,1 milioni di euro per l'anno 2027, 476,9 milioni di euro per l'anno 2028, 438,5 milioni di euro per l'anno 2029, 378,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
8.05. Bonafè, Simiani, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico)

  1. Al fine di accelerare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, al comma 3, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni di euro»;

   b) al medesimo articolo 1, al comma 4, le parole: «700 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni di euro»;

   c) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole: «generatori di calore a condensazione» sono sostituite con le seguenti: «dotati di pompe di calore elettriche, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica»;

   d) al medesimo articolo 4, comma 2, lettera a) le parole: «o a gas» sono soppresse.

   e) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'articolo 12, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere e) ed f) e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di cui all'articolo 3. Ad eccezione del limite di cui al periodo precedente, per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera e) l'incentivo può essere erogato nella misura pari al 100 per cento delle spese sostenute».

  2. Qualora gli impegni di spesa cumulata eccedessero, anche singolarmente, le soglie di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, come modificati dalla presente legge, lo stanziamento delle relative risorse, nel limite dello stanziamento complessivo, può essere rimodulato con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
8.09. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Casu.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico)

  1. Ai fini di accelerare l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, di aggiornamento del Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, al comma 3, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni di euro»;

   b) al medesimo comma 1, al comma 4, le parole: «700 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni di euro»;

   c) all'articolo 4, comma 1, lettera c), dopo le parole: «generatori di calore a condensazione» sono aggiunte le seguenti: «e con pompe di calore»;

   d) all'articolo 7, comma 3, sopprimere le parole: «, in nessun caso,»;

   e) al medesimo articolo 7, comma 3, dopo le parole: «il 65 per cento delle spese sostenute» aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per la trasformazione edifici a energia quasi zero dove può arrivare al 100 per cento,»;

  2. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici privati, all'articolo 1, comma 37, lettera b), numero 2), capoverso 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore sono pari all'80 per cento.».
8.08. Ruffino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
8.011. Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Casu.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo rotativo per le comunità energetiche nei comuni con più di cinquemila abitanti)

  1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca Europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con il sistema bancario, con la società Poste Italiane e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
8.010. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Casu, Bonafè.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabile)

  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'ultimo periodo è soppresso.
8.012. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023».
8.014. Steger.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

  1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023».
8.015. Steger.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e quarto trimestre 2022, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che sono attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, a prescindere dalla classificazione ATECO di riferimento, è riconosciuto il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella medesima percentuale ed alle medesime condizioni previste al comma 1».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto ad euro 32 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.016. Steger.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per garantire la continuità del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica)

  1. Al fine di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti finali in servizio di salvaguardia, per l'anno 2023, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, risultano assegnatari del servizio di salvaguardia per gli anni 2023-2024, continuano ad applicare il valore del parametro omega determinato per gli anni 2020-2021, limitatamente alle aree di prelievo in cui il valore del parametro omega determinato per gli anni 2023-2024 ecceda i 30 euro per megawatt/ora.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta in misura pari all'80 per cento dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
8.019. Carmina.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) impianti a fonti rinnovabili.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato dal 1° dicembre.
*9.7. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
*9.21. Del Barba.
*9.30. Cappelletti, Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione, per questi ultimi, degli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW realizzati dalle imprese agricole, singole e associate, nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 13 dicembre 2005, n. 266.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
9.26. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione, per questi ultimi, degli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW realizzati dalle imprese agricole, singole e associate, nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 13 dicembre 2005, n. 266.
9.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Gribaudo, Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, sostituire le parole: a qualsiasi ricavo con le seguenti: al 90 per cento dei ricavi.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, lettera a), sostituire le parole: 20 kW con le seguenti: 1 MW;

   b) al comma 8, lettera e), sopprimere le parole: agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE, nonché all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

   c) all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
9.8. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che non rispettano le condizioni di cui al comma 8.

  Conseguentemente, al comma 8, sopprimere la lettera c).
9.5. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 3, lettera b) sopprimere le seguenti parole: stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
9.10. Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 non si applicano agli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW realizzati dalle imprese agricole, singole e associate, nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 13 dicembre 2005, n. 266.

  Conseguentemente:

   al comma 8, lettera a), dopo le parole: agli impianti di potenza fino a 20 kW aggiungere le seguenti: ed agli impianti di potenza fino ad 1 MW se realizzati dalle imprese agricole, singole e associate, nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 13 dicembre 2005, n. 266;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
9.27. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: 20 kW con le seguenti: 1 MW.
9.4. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, di titolarità di pubblica amministrazione centrale e locale, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento dagli enti pubblici, limitatamente alla quota di energia utilizzata in autoconsumo e quindi non destinata alla vendita e all'immissione nella rete nazionale.
9.12. Colombo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) al profilo di produzione di energia che, nel medesimo periodo di validità del regolamento, soddisfa il fabbisogno energetico in acquisto del produttore e delle società appartenenti allo stesso gruppo societario.
9.6. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) agli impianti a fonti rinnovabili che, oltre a produrre energia elettrica, producono energia termica per l'alimentazione di reti di teleriscaldamento.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
9.9. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) agli impianti a fonti rinnovabili che, oltre a produrre energia elettrica, producono energia termica per l'alimentazione di reti di teleriscaldamento.
9.15. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. In considerazione dello scopo mutualistico perseguito, agli impianti nella disponibilità delle cooperative elettriche storiche di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo, nonché il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.
9.24. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. In considerazione dello scopo mutualistico perseguito, agli impianti nella disponibilità delle cooperative elettriche storiche di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente articolo, nonché il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
9.29. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 non si applicano agli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW realizzati dalle imprese agricole, singole e associate, nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
9.33. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile
per estraneità di materia
e carenza di compensazione)

  Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

  9-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis si interpretano nel senso di escluderne l'applicazione agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.».

  9-ter. Le somme che, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono state già eventualmente versate nell'anno 2022 dai soggetti di cui al comma 7-quater del medesimo articolo, come introdotto dal comma 9-bis, sono restituite agli stessi mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un massimo di due quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, valutati nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 700 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
9.18. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, nonché alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici.».

  9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme nei limiti di spesa di cui al comma 9-quater ai soggetti di cui al comma 9-bis che hanno provveduto al pagamento ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
  9-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-bis sono valutati nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, di 700 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024;

   al comma 4, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.
9.22. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

  9-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia immessa in rete da:

   a) impianti nella titolarità di enti pubblici, scuole, strutture sanitarie;

   b) impianti delle imprese agricole, qualora la produzione dell'energia elettrica si configura come attività connessa all'attività agricola.».

  9-ter. Ai fini di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, in ordine all'accesso alle agevolazioni di cui al medesimo comma 9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 9-bis, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
9.16. Bof, Molinari, Zinzi, Carloni, Cavandoli, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ,4, 5, 6 e 7-bis si interpretano nel senso di escluderne l'applicazione agli impianti di proprietà dei comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti. Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. provvede alla restituzione delle somme che, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono state già eventualmente versate nell'anno 2022 dai soggetti di cui al presente comma.».

  9-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma 9-bis, valutati nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, di 700 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) per 400 milioni per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3;

   b) per 300 milioni per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
9.19. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici».

  9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme nei limiti di spesa di cui al comma 9-quater ai soggetti di cui al comma 9-bis che hanno provveduto al pagamento ai sensi dell'articolo 15-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
  9-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-bis sono valutati nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, di 700 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024;

   b) al comma 4, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.
9.23. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, ,3 ,4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.».

  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 700 milioni per il 2023 e 700 milioni per il 2024, si provvede:

   a) per 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
9.17. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

  9-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, non si applicano agli impianti delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
9.1. Gebhard, Manes.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica di cui al comma 1, lettera a) e b), per i quali è previsto un combustibile di ingresso, la decorrenza del 1° dicembre 2022, di cui al comma 1, è posticipata al 31 marzo 2023.
9.14. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire l'applicazione di un meccanismo di determinazione del prezzo di base dell'energia elettrica indipendente rispetto al prezzo del gas naturale e compensare gli eventuali maggiori oneri dovuti alla conseguente transizione verso un regime di prezzi separati all'interno del mercato nazionale di riferimento, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibili, sono definite le modalità e i criteri di attuazione delle finalità del presente comma, nonché le condizioni di accesso al Fondo di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
9.20. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2022-2023, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato dall'allegato I-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, differenziato per zona di mercato.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
9.25. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2022-2023, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato dall'allegato I-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, differenziato per zona di mercato.
9.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone economiche speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
9.28. Donno, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

   «3-ter. Ai soggetti titolari di permessi di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del presente decreto, non si applicano i limiti di potenza nominale installata, di cui al comma 3-bis, e di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al comma 3-bis.1 del presente articolo.».
9.01. Benvenuto, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure a supporto delle PMI del settore agroalimentare colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime)

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente comma:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, appartenenti al settore agroalimentare, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5.000.000 di euro. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare il caro energia.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA disciplina le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, le somme già corrisposte in virtù della precedente applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano agli impianti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni per il 2023 e 700 milioni per il 2024, si provvede:

   a) per 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
9.02. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure a supporto degli enti locali e delle PMI del settore agroalimentare colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime)

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, appartenenti al settore agroalimentare, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5.000.000 di euro. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare il caro energia.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA disciplina le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, le somme già corrisposte in virtù della precedente applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano agli impianti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni per il 2023 e 700 milioni per il 2024, si provvede:

   a) per 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
9.03. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Accesso agli strumenti di incentivazione tariffaria per la produzione di energia elettrica)

  1. Al fine di consentire l'accesso a strumenti di incentivazione tariffaria per la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2021, n. 199, le parole: «pari o inferiore a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari o inferiore a 3 MW».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025
9.04. Zucconi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Integrazioni in materia di sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano)

  1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'utilizzo dei sottoprodotti di cui al comma 1 è ammesso quando avviene nel rispetto delle specifiche condizioni richiamate all'articolo 23 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, ed è pertanto possibile solo quando gli stessi non sono idonei alla produzione di alimenti o mangimi.».
9.05. Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi)

  1. Il termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è prorogato al 31 dicembre 2023.
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
9.06. Barelli, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 10.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Per la riduzione dei consumi di cui al comma 1 e al fine di promuovere comportamenti consapevoli nell'utilizzo degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici, per gli esercizi commerciali che hanno in funzione gli impianti di riscaldamento o raffrescamento durante l'orario di apertura al pubblico è fatto divieto di tenere aperte in modo permanente le porte di ingresso dei locali. La violazione delle disposizioni di cui al primo periodo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare dell'esercizio commerciale fino a 500 euro. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individuano modalità e criteri di attuazione del presente comma.
10.1. Zanella, Grimaldi, Evi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo Rinnovabili PMI».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  8. Agli oneri derivanti dal comma precedente, quantificati in 330 milioni di euro, per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
10.01. Steger.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo Rinnovabili PMI».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante il trasferimento di una quota pari a 300 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e mediante il trasferimento di una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
10.02. Ubaldo Pagano, Lai, Malavasi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  3. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 1, sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai citati contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante il trasferimento di una quota pari a 270 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e mediante il trasferimento di una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
10.08. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope sul territorio nazionale)

  1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope e alla realizzazione del dossier di candidatura dell'Italia da parte dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi da effettuarsi attraverso i sistemi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, e il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1.
  3. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5 milioni per il 2023 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
10.09. Ghirra, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti, Lai.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2-septies, inserire i seguenti:

   «2-septies.1. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta, ad eccezione delle strutture. Suddetti impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati su immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
   2-septies.2. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano alle strutture turistiche o termali, ubicati nei centri storici dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità.».
10.03. Steger.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

  1. I parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 metri quadri hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.
  2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).
  3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

   b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

   c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024.

  4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lettera a), hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.
  5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

   b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

  6. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.
  7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l'autorità preposta a irrogare le sanzioni di cui al comma 5, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2023, e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
10.07. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Extraprofitti comunali da energia rinnovabile)

  1. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni ed enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.04. Steger.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi di cui all'articolo 14, comma 2.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono gli interventi di nuova apertura, di spostamento, di modifica o di sostituzione di finestre comprensive di infissi con altre di sagoma diversa o di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti.
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui comma 1, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.05. Steger.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)

  1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico, il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe A per lavatrici lavasciuga, alla classe C per lavastoviglie, alla classe D per frigoriferi e per congelatori.
  3. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 25 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 150 euro.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo, con dotazione pari a 40 milioni per l'anno 2023.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.06. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: imprese esercenti attività agricola e della pesca aggiungere le seguenti: nonché imprese agricole che conservano, selezionano e commercializzano frutta e dopo le parole: ATECO 1.61 aggiungere le seguenti: , 01.25, 10.39.0, 46.31.10.

  Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
11.13. Cattoi, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 313 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
11.15. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 313 milioni di euro.
*11.12. Gadda.
*11.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.

  Al primo comma sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
11.8. Schullian, Gebhard, Steger.

  Al comma 1, dopo le parole: 20 per cento inserire le seguenti: per le imprese esercenti attività agricola e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica, e pari al 40 per cento per le imprese della pesca,.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 22 milioni di euro per l'anno 2023.
11.4. Curti.

  Al primo comma sostituire le parole: primo trimestre con le seguenti: primo semestre.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*11.11. Gadda.
*11.7. Schullian, Gebhard, Steger.
*11.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per le aziende che investono in progetti di riforestazione urbana.
11.9. Furfaro.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Con riferimento al contributo di cui ai commi 1 e 2, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per impresa esercente attività agricola si intende anche l'impresa agricola di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con riferimento ai maggiori oneri sopportati per l'acquisto di gasolio per la trazione dei mezzi non agricoli utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa.
*11.10. Gadda.
*11.14. Ubaldo Pagano.
*11.18. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

  6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

   «2-bis. In relazione al terzo trimestre, la data del 31 dicembre 2022 di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è sostituita con la seguente: “30 giugno 2023”».
**11.5. Schullian, Gebhard, Steger.
**11.17. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.
**11.20. Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Zucconi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel registro delle cooperative storiche dotate di rete propria cui all'Allegato A della delibera Arera 116/2022/R/ EEL e successive modificazioni».
11.01. Manes.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Comunità energetiche)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

   «a) lo scopo della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri e alle aree locali in cui opera. La comunità energetica destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. Si applica il regime di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Salvo quanto specificamente previsto per le comunità costituite in forma cooperativa, in materia di devoluzione del patrimonio residuo dalla liquidazione, in caso di scioglimento o perdita dello status di comunità di energia, le comunità devolvono il patrimonio residuo, dedotto, in quelle costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi deliberati e non distribuiti, al “Fondo italiano per il clima” di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;».

  2. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) che ha lo scopo di offrire ai suoi membri o soci e al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali;».

  3. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) la comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto privato che può assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali. La comunità energetica destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. Si applica il regime di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Salvo quanto specificamente previsto per le comunità costituite in forma cooperativa, in caso di scioglimento o perdita dello status di comunità energetica, le comunità devolvono il patrimonio residuo, dedotto, nelle comunità costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi deliberati e non distribuiti, al “Fondo italiano per il clima” di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;».
*11.03. Steger.
*11.022. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni per il 2025 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 375 milioni per l'anno 2025 e 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
11.029. Cappelletti, Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno, Sergio Costa, Appendino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i principi contabili internazionali, possono iscrivere, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento agli ultimi tre esercizi rispetto a quello in corso. A tal fine allo schema dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile è aggiunta la voce: «B I 1-bis) costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia». L'ammontare complessivo dei «costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica» iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
*11.04. Steger.
*11.035. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*11.023. Ubaldo Pagano, Vaccari.
*11.039. Tassinari, D'Attis, Cannizzaro.
*11.045. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di mezzi di produzione agricola)

  1. Il credito d'imposta, di cui all'articolo 11, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel primo semestre dell'anno solare 2023, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

   a) fertilizzanti

   b) fitosanitari

   c) mangimi

   d) sementi e piantine

  2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
**11.06. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
**11.017. Gadda.
**11.015. Schullian, Gebhard, Steger.
**11.027. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive abbiano una superficie superiore a 250 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 100 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
11.08. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «collocati a terra» inserire le seguenti: «o su coperture piane e/o falde»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che i manti delle coperture siano realizzati mediante il prevalente ricorso a prodotti che abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale».
11.09. Steger.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente.

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di «soggetto responsabile» contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.
11.010. Steger.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito d'imposta alle imprese per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle imprese, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e di 150 milioni di euro per l'anno 2024, un credito d'imposta per le spese sostenute e documentate relative all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici con l'impiego di sistemi di accumulo integrati.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al precedente comma 1.
  3. Agli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo che accedono al beneficio di cui al presente comma 1 è consentito l'accesso ai meccanismi tariffari per fruire degli incentivi per le configurazioni di comunità energetica rinnovabile di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, della presente legge, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
11.032. Cappelletti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Cumulabilità degli incentivi concessi ai sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 relative alla realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, spetta la detrazione di cui al comma 1 del citato articolo 16-bis. Gli incentivi di qualsiasi natura, incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati entro il limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
11.030. Cappelletti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Superbonus Sole-Sud)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, nonché per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le detrazioni spettano, con le stesse modalità di cui al comma 5, anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. La misura del 110 per cento, si applica anche alle opere di costruzione e rifacimento del tetto o altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguite congiuntamente alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, nel limite complessivo di spese non superiore a euro 40.000.
   5-ter. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al comma 5-bis devono rispettare i seguenti requisiti:

   a) assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi di cui al presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

   b) sviluppare la massima potenzialità energetica possibile in relazione alle capacità della struttura ove sono installate le opere;

   c) prevedere la cessione, prioritariamente alla comunità energetica locale, della quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno, al fine di soddisfare le esigenze della comunità e compensare gli immobili che per caratteristiche strutturali hanno minori capacità di produrre energia».
11.020. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito d'imposta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive)

  1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del costo, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è altresì subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa di euro 1.200 al netto dell'IVA per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico e per un massimo di potenza elettrica complessiva dell'impianto pari a 1 MW.
  4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite complessivo di 4 miliardi di euro per l'anno 2023.
  6. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, i soggetti interessati inviano le domande relative ai progetti d'investimento già autorizzati per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a valutarne la congruità con quanto stabilito nei commi precedenti. Le domande sono registrate, attraverso procedure a sportello con cadenza trimestrale, e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione e le risorse assegnate fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  7. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, secondo quanto stabilito nei commi precedenti, le modalità di presentazione delle domande ai fini della richiesta del beneficio, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi incentivi.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4.000 milioni di euro annui per l'anno 2023, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 4.000 milioni per l'anno 2023. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11.026. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
  2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.
11.011. Steger, Schullian, Gebhard.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di energia per l'espletamento di operazioni e servizi portuali)

  1. In considerazione delle conseguenze ritorsive adottate dalla Russia in risposta alle sanzioni applicate per l'aggressione verso l'Ucraina, nonché al fine di ridurre le pressioni inflazionistiche derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia e con riferimento all'incremento dei prezzi dell'energia da utilizzarsi per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali, è riconosciuto alle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie di stazioni marittime e dei servizi di supporto a passeggeri un credito di imposta pari al 100 per cento del maggior costo sostenuto per la componente energia rispetto all'anno 2019.
  2. Il beneficio è condizionato all'autodichiarazione da cui si evince che il costo per Kwh della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media di ciascun anno, è superiore almeno del 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2019.
11.012. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa di riferimento.
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  3. Sono fatti salvi gli atti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
  4. A partire dall'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e 60 euro/MWh.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 133 milioni di euro per l'anno 2023 e 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
11.040. Cattaneo, Casasco, Squeri, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

  1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a decorrere dall'anno 2023, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto, in fine, il seguente:

    «1-sexies) pellet».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
11.016. Fornaro, Serracchiani, Guerra, Lai.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivi per il settore energetico)

  1. I termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riaperti dalla data in entrata in vigore della presente legge fino alla data del 30 giugno 2023.
11.021. Bagnai, Centemero, Cavandoli, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo ristorazione collettiva)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede nei limiti delle risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate.
*11.036. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*11.024. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 558 è sostituito dal seguente:

   «558. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono direttamente ai comuni, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale, ripartendolo così tra i seguenti soggetti:

   a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

   b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.».

   b) il comma 559 è abrogato.
11.025. Testa, Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rimodulazione dei canoni per le attività sugli idrocarburi)

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.».
11.028. Cappelletti, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.
11.047. Evi, Bonelli, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento)

  1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, a decorrere dall'anno 2023 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore si applica nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.
  2. A fronte dei maggiori oneri di cui al precedente comma, la detrazione per gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione a gas di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è ridotta al 30 per cento.
11.031. Cappelletti.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche in materia di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica per le pubbliche amministrazioni)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni nella pubblica amministrazione, la misura degli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici, è determinata nella misura del 75 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.
  2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvede alle conseguenti modifiche del decreto interministeriale del 16 febbraio 2016.
11.033. Sergio Costa, Pavanelli, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici)

  1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esclusi dagli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi delle pubbliche amministrazioni relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione o con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore a gas, nonché con sistemi ibridi a pompa di calore.
11.034. Sergio Costa, Pavanelli, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. A supporto delle criticità energetiche a cui è tuttora sottoposto il settore del vetro di Murano, il contributo previsto all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2022, n. 172, è riconosciuto alle concessioni decretate a far data dal 1° luglio 2022, nell'ambito dell'applicazione del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, anziché del regime «de minimis», conseguentemente i benefici liquidati alle imprese per differente soglia massima di aiuto sono rideterminati in 400.000 euro per impresa, come previsto dal predetto Quadro temporaneo di crisi. Il fondo previsto dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per 5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.038. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.041. Foti, Deidda, Raimondo, Lucaselli, Cannata, Zucconi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) al comma 4, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2023».
*11.044. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
*11.046. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al terzo comma sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) al quarto comma sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».
**11.07. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
**11.018. Gadda.
**11.014. Schullian, Gebhard, Steger.

ART. 12.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere gli articoli 13, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;

   all'articolo 96, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: 4.290 milioni di euro per l'anno 2023, 3.313 milioni di euro per l'anno 2024, 2.959 milioni di euro per l'anno 2025, 2.781 milioni di euro per l'anno 2026, 2.620 milioni di euro per l'anno 2027, 5.072 milioni di euro per l'anno 2028, 4.783 milioni di euro per l'anno 2029, 4.376 milioni di euro per l'anno 2030, 4.003 milioni di euro per l'anno 2031, 3.782 milioni di euro per l'anno 2032, e 3.704 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033;

   all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
12.11. Furfaro, Merola, Ciani, D'Alfonso, Girelli, Malavasi, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere gli articoli 13, 38 e 46;

   all'articolo 58, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino;

    b) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino;

    c) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori;

    d) alla lettera b), numero 3), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori;

    e) alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori;

    f) alla lettera b), numero 5), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori.

   all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
12.8. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere gli articoli 13, 38 e 46;

   sostituire l'articolo 62 con il seguente:

Art. 62.
(Finanziamento rinnovi contrattuali 2022-2024)

  1. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A valere sugli importi che verranno così determinati si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

   all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
12.10. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere l'articolo 13;

   all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1 premettere il seguente:

   «01. Per i soggetti di cui all'articolo articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio di imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.».

    b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma;

    c) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma;

    d) al comma 2, dopo le parole: del contributo straordinario aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;

    e) al comma 3, sostituire le parole: , determinato ai sensi del comma 2 con le seguenti: determinato ai sensi dei commi 01 e 2;

   sopprimere l'articolo 38;

   all'articolo 58, apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per il periodo 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta nella misura di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.;

    b) al comma 1, sostituire le parole: il periodo 2023-2024 con le seguenti: per l'anno 2024;

   all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2025;

    b) al comma 4, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2025;

    c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 180 milioni per l'anno 2024.
12.23. Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere l'articolo 13;

   all'articolo 31, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 5 è incrementato di 2.140 milioni di euro per l'anno 2023, 1.013 milioni di euro per l'anno 2024, 359 milioni di euro per l'anno 2025, 181 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027, 2.472 milioni di euro per l'anno 2028, 2.183 milioni di euro per l'anno 2029, 1.776 milioni di euro per l'anno 2030, 1.403,60 milioni di euro per l'anno 2031, 1.182,30 milioni di euro per l'anno 2032, 1.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033.
  5-ter. Le risorse assegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 5 sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le detrazioni di cui all'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

   sopprimere gli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;

   all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
12.18. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18:

    1. dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo:

   a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'erogazione delle risorse di cui alla presente lettera è effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   b) il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

    2. alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché misure volte a ridurre il disagio abitativo.

   b) il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
12.20. Braga, Guerra, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Furfaro.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   all'articolo 53, comma 1, capoverso «Art. 14.1», comma 1, primo periodo, dopo le parole: un'anzianità contributiva minima di 41 anni aggiungere le seguenti: per gli uomini e 40 anni per le donne;

   le risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, sono ridotte di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
12.7. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire l'articolo 56 con il seguente:

Art. 56.
(Opzione donna)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

   b) le risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
12.21. Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro, Lai.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 56 con il seguente:

Art. 56.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1, si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni.».
12.2. Gribaudo, Malavasi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Incremento della quattordicesima pensionistica)

  1. A decorrere dall'anno 2023, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementata percentualmente entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui. L'INPS, con propria determinazione, provvede all'adeguamento di cui al presente articolo.;

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 230 milioni di euro per l'anno 2023, di 160 milioni di euro per l'anno 2024 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
12.22. Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   all'articolo 62, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziati con un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 96, comma 1, del presente disegno di legge che, per il 2023 è incrementato da 2.150 milioni di euro a 3.000 milioni di euro.;

   all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
12.6. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 66, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «per un periodo di dieci giorni lavorativi» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo fino a novanta giorni nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 999,7 milioni di euro per l'anno 2023, 1.071,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.104,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 tenendo conto dei limiti delle risorse disponibili».

   b) all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
12.14. Furfaro, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani, Ciani, Girelli, Stumpo, Lai.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Proroga per gli anni 2023 e 2024 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

   ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

   ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
12.32. Ubaldo Pagano, De Luca, Provenzano.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 C(2021) 8655 final, fino al 31 dicembre 2025, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.»;

   b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

   agli oneri derivanti dall'articolo 75-bis, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, in misura pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, nonché mediante riduzione del Fondo istituito dall'articolo 152, comma 4, della presente legge, in misura pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
12.33. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 69, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al fine di contenere gli oneri bancari sulle transazioni economiche elettroniche di importo non superiore a 30 euro presso gli esercizi commerciali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023, a 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative della presente disposizione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito.
12.9. Laus.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 101, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine d'incentivare l'accesso dei giovani studiosi alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui:

   a) 200 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 670 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinati alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

   b) 70 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinati all'assunzione di ricercatori universitari di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

   c) 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinati alle assunzioni di professori universitari. Le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo di almeno un quinto per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze del candidato nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

  3-ter. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 3-bis è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e d'individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.;

   all'articolo 152:

    al comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 281,6 milioni di euro per l'anno 2024;

    al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
12.34. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

   all'articolo 152, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato per un ammontare pari a 699,7 milioni di euro per l'anno 2023, 771,6 milioni per il 2024 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2025 per la copertura degli interventi relativi ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per la non autosufficienza, come definiti dalla normativa e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché per garantirne l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari.
12.4. Lai.

  Sopprimerlo.
*12.1. Pastorino.
*12.5. Lai.
*12.19. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*12.28. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni fiscali per i contribuenti che passano dal regime forfetario al regime ordinario)

  1. I contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a 85.000 euro, possono applicare per i due periodi d'imposta successivi al passaggio dal regime forfetario al regime ordinario di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi per ricavi o compensi fino a 85.000 euro, che accompagni gradualmente il rientro al regime ordinario.
  2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, è istituito un fondo con dotazione di 280,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 346,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 378,8 milioni di euro per il 2025, denominato «Fondo per il passaggio progressivo dal regime forfetario al regime ordinario».
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
12.16. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Regime fiscale opzionale per i contribuenti che escono dal regime forfetario – Easy tax)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 88 sono inseriti i seguenti:

   «88-bis. Al fine di agevolare il graduale passaggio al regime ordinario di tassazione dei redditi sulle persone fisiche, i contribuenti che superano il limite di ricavi o compensi pari a euro 65.000 di cui al precedente comma 54 possono optare, in alternativa all'applicazione del regime ordinario, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 64 nella misura del 25 per cento.
   88-ter. L'opzione di cui al comma 88-bis è applicabile a condizione che l'ammontare dei ricavi ovvero dei compensi, ragguagliati ad anno, non sia superiore a euro 100.000.
   88-quater. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 88-bis, il regime opzionale trova applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 65.000 euro e per il periodo d'imposta successivo a condizione che l'ammontare dei ricavi o compensi non sia inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel primo anno di esercizio dell'opzione.
   88-quinquies. Il regime opzionale cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 88-ter o si verifica la condizione di cui al comma 88-quater. È in ogni caso dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite di cui al comma 54.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
12.24. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto, Appendino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Calmierazione dei prezzi del servizio di salvaguardia)

  1. Nell'anno 2023, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, risultano assegnatari del servizio di salvaguardia per gli anni 2023 e 2024, continuano ad applicare il valore del parametro omega determinato per gli anni 2020 e 2021, limitatamente alle aree di prelievo in cui il valore del parametro omega determinato per gli anni 2023 e 2024 ecceda 30 euro per megawatt/ora.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
12.15. Ubaldo Pagano, Barbagallo, Cantone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Modifiche al regime forfetario di determinazione del reddito)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 54 è abrogato.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.
12.27. Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Modifiche al regime forfetario di determinazione del reddito)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 54 è abrogato.
12.29. Grimaldi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 57, lettera d-ter), le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «35.000 euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
12.12. Schullian, Gebhard.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) dopo il comma 88 sono inseriti i seguenti:

   «88-bis. Al fine di agevolare il graduale passaggio al regime ordinario, i contribuenti che superano il limite di ricavi o compensi pari a euro 85.000 di cui al precedente comma 54 possono optare, in alternativa all'applicazione del regime ordinario, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 64 nella misura del 25 per cento.
   88-ter. L'opzione di cui al precedente comma è applicabile a condizione che l'ammontare dei ricavi ovvero dei compensi, ragguagliati ad anno, non sia superiore a euro 100.000.
   88-quater. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 88-bis, il regime opzionale trova applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 85.000 euro e per il periodo d'imposta successivo a condizione che l'ammontare dei ricavi o compensi non sia inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel primo anno di esercizio dell'opzione.
   88-quinquies. Il regime opzionale cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 88-ter o si verifica la condizione di cui al comma 88-quater. È in ogni caso dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite di cui al comma 54.»;

   b-ter) al comma 89, le parole: «da 54 a 88» sono sostituite dalle seguenti: «da 54 a 88-quinquies».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
12.25. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 57, lettera d-ter), le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
12.30. Nazario Pagano, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, al comma 64 le parole: «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento». Le maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione dell'1 per cento di cui al presente comma, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, sono assegnate equamente ai fondi di cui agli articoli 98, 99, 101, 124, 125, 126 e 127. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le corrispondenti variazioni di bilancio ai fini del riparto di cui al presente comma.
12.26. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Indennità compensativa per contingenza emergenziale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare del deprezzamento dell'euro sull'ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro dagli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinatisi in ragione delle dinamiche correlate alle crisi russo-ucraina ed energetica, è riconosciuta un'indennità compensativa per contingenza emergenziale, erogabile con cadenza mensile, fino ad un massimo di 12 mesi, pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni percepite alla data del 31 dicembre 2021 ed il valore medio della retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
12.02. Onori, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Estensione regime forfetario alle società costituite da coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

  1. Il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2014, n. 190, è esteso alle società di capitali e alle società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa.
  2. Per le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che aderiscono al regime forfetario di cui al comma 1 la tassazione sui redditi prodotti è imputata non al singolo socio, ma alla società stessa, a condizione che:

   a) nell'anno d'imposta precedente abbiano conseguito ricavi non superiori ad euro 200.000;

   b) nell'anno d'imposta precedente abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori ad euro 80.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi erogati ai collaboratori;

   c) il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i 100.000 euro.

  3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi da 55 a 89 della legge 30 dicembre 2014, n. 190.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, sono stabilite le modalità di ingresso e permanenza nel regime forfetario, le cause di esclusione nonché le modalità applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

   sopprimere il comma 4.
12.03. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13.10. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*13.2. Pastorino.
*13.3. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per i soggetti di cui all'articolo articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo» aggiungere le seguenti: «di cui al presente comma;»;

    3) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Il contributo» aggiungere le seguenti: «di cui al presente comma;»;

    4) al comma 2, dopo le parole: «Il contributo di solidarietà», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1;»;

    5) al comma 3, sostituire le parole: «determinato ai sensi del comma 2» con le seguenti: «determinato ai sensi dei commi 01 e 2».

   b) sostituire l'articolo 52 con il seguente:

Art. 52.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, con una dotazione finanziaria pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 fino a 500 euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

   c) il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 400 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
13.9. Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro, Lai.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 premettere il seguente:

  01. Per i soggetti di cui all'articolo articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo» aggiungere le seguenti: «di cui al presente comma;»;

    3) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Il contributo» aggiungere le seguenti: «di cui al presente comma;»;

    4) al comma 2, dopo le parole: «Il contributo straordinario», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1;»;

    5) al comma 3, sostituire le parole: «determinato ai sensi del comma 2» con le seguenti: «determinato ai sensi dei commi 01 e 2».

   b) all'articolo 96, comma 1, sostituire le parole: 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 4.650 milioni di euro per l'anno 2023, 3.100 milioni di euro per l'anno 2024.

   c) il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2025.
13.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Furfaro.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 40.

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 153,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,3 milioni di euro per l'anno 2025.
13.8. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, sostituire le parole: 2.300 milioni con le seguenti: 3.110,3 milioni e le parole: 2.600 milioni con le seguenti: 2.607,3 milioni.
13.6. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 7,3 milioni di euro per l'anno 2025.
13.7. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Detrazione d'imposta maggiorata per redditi prodotti da coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

  1. Dopo l'articolo 13, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

   «1-ter. Per i redditi prodotti dai soggetti di età tra i 18 ed i 36 anni non compiuti, entro il limite complessivo annuale di euro 28.000, spetta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al doppio dell'importo stabilito ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Nel caso in cui la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste dagli articoli 12 e 13, spetta un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione ai redditi prodotti a decorrere dal periodo d'imposta 2023.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, valutati in 1.200 milioni a decorrere dal 2024, si provvede:

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023;

   all'articolo 152, sopprimere al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023;

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono inserite le seguenti:«derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

   d) dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
13.05. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Regime fiscale delle società tra professionisti e delle società tra avvocati)

  1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

   «9-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9-quater, alle società di cui al comma 3 del presente articolo e alle società costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, si applica, anche ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   9-ter. Ai redditi delle società di cui al comma 9-bis non si applica in nessun caso il regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   9-quater. Le società di cui al comma 9-bis possono comunque optare, in alternativa al regime di cui al medesimo comma, per l'applicazione delle imposte sul reddito secondo la disciplina fiscale ordinaria di cui al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione è comunicata in sede di costituzione ovvero entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta ed è irrevocabile.
   9-quinquies. È ammessa la trasformazione delle associazioni professionali costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione in società tra professionisti, con gli effetti di cui all'articolo 2498 del codice civile. È altresì ammessa l'incorporazione di un'associazione professionale costituita secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione da parte di una società tra professionisti preesistente, con gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile.
   9-sexies. Nel caso in cui, in sede di trasformazione, la società costituita ai sensi del comma 9-quinquies non eserciti l'opzione cui al comma 9-quater:

   a) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;

   b) non si applica l'articolo 171, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   c) il cambio della quota di partecipazione nell'associazione professionale con la quota di partecipazione nella società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze né conseguimento di reddito professionale per i soci dell'associazione professionale trasformata, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 17, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico.

   9-septies. Nel caso in cui, in sede di trasformazione, la società costituita ai sensi del comma 9-quinquies eserciti l'opzione di cui al comma 9-quater:

   a) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione del valore di avviamento;

   b) si applica l'articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917;

   c) il reddito professionale determinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 54 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, rileva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'associazione professionale trasformata e viene attribuito per trasparenza agli associati per l'intero ammontare nell'esercizio di trasformazione o, a scelta dell'associazione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi esercizi non oltre il quarto. La scelta deve risultare dall'ultima dichiarazione dei redditi dell'associazione;

   d) le riserve costituite o iscritte a fronte del conferimento di elementi dell'attivo nella società tra professionisti, e fino a concorrenza del reddito professionale determinato ai sensi della lettera c), si considerano costituite con utili imputati agli associati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nell'esercizio in cui avviene la trasformazione;

   e) i fondi e le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati agli associati, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione se, dopo la trasformazione, siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione dell'articolo 47, comma 6, del medesimo testo unico.

   9-octies. Le disposizioni di cui al comma 9-septies si applicano anche alle società tra professionisti che esercitino l'opzione di cui al comma 9-quater in un esercizio successivo a quello di costituzione, per il periodo d'imposta di esercizio dell'opzione.
   9-novies. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-septies e 9-octies, la società tra professionisti può optare, ai fini della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di costituzione ovvero a quella relativa all'esercizio dell'opzione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo, con un'aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del primo periodo deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è esercitata l'opzione di cui al comma 9-quater, le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi d'imposta successivi. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. Le riserve corrispondenti al saldo attivo risultante dall'affrancamento ai sensi del presente comma, se distribuite prima del terzo esercizio successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui al medesimo comma, concorrono a formare il reddito imponibile della società tra professionisti e il reddito imponibile dei soci.
   9-decies. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 9-quinquies, per l'associazione professionale incorporata si producono gli effetti di cui al comma 9-sexies nel caso in cui la società tra professionisti incorporante non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 9-quater, ovvero gli effetti di cui al comma 9-septies nel caso in cui la società tra professionisti incorporante abbia esercitato l'opzione di cui al comma 9-quater. Resta ferma la possibilità per la società incorporante di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di efficacia della fusione, per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies.
   9-undecies. Alle società di cui al comma 9-bis, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater, le società di cui al comma 9-bis devono redigere un prospetto di riconciliazione tra il bilancio redatto secondo criteri di competenza e il bilancio redatto secondo criteri di cassa».

  2. Per il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le società di capitali costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le società costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, comunicano all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater del citato articolo 10 della legge n. 183 del 2011, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le modalità delle comunicazioni di cui al comma 9-quater dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del comma 2 del presente articolo sono determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
13.02. Marattin.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in favore dei giovani)

  1. Al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sulle giovani generazioni, è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2023 per:

   a) azzeramento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a carico del lavoratore per le persone fisiche di età inferiore ai 25 anni;

   b) dimezzamento delle aliquote contributive a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per le persone fisiche di età superiore ai 25 e inferiore ai 31 e dimezzamento delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le persone fisiche di età inferiore ai 31 anni.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il limite di spesa complessivo pari a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
13.04. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Esclusione dal reddito per i lavoratori dipendenti)

  1. Per il solo anno 2023, per i contribuenti che abbiano percepito nello stesso anno un reddito da lavoro dipendente prestato a soggetti privati fino a 35.000 euro, le maggiorazioni di retribuzione fino a 2.400 euro annui sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali. Per il calcolo del reddito fino a 35.000 euro non si tiene conto della predetta maggiorazione fino a 2.400 euro annui. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 non si tiene conto delle maggiorazioni assoggettate al regime fiscale del presente comma. Le predette maggiorazioni rientrano nel computo della retribuzione ai fini contributivi e previdenziali e non sono soggette a trattenute per la quota a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
  2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito esente da imposta di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
13.06. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al regime forfetario di determinazione del reddito)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il comma 54 è abrogato.
13.01. Pastorino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure a sostegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli oneri sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. A parziale copertura degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1 e di ripartizione delle stesse.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale.
13.03. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per la gestione della emergenza energetica per le Istituzioni formative dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP))

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico, alle Istituzioni formative accreditate che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari ai maggiori costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nel secondo semestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, nel limite di euro 9.273.920.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro la data del 31 dicembre 2023, e non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43 della presente legge.
13.07. Malaguti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile per carenza
di compensazione e per inidoneità
della compensazione)

ART. 14.

  Sopprimerlo.
*14.2. Pastorino.
*14.3. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di ogni altro istituto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
14.1. Steger.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivo all'utilizzo del buono pasto elettronico)

  1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10, da rendersi esclusivamente in forma elettronica o digitale».
14.01. Malaguti, Malagola, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 15.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 15.
(Detassazione dei premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego)

  1. Nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile, erogati ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, riferiti alla performance organizzativa e individuale, in esecuzione dei contratti collettivi integrativi, correlati ad incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale disposizione trova applicazione, fino a capienza delle risorse stanziate, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a 70.000 euro.
  2. Per la determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
  3. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni, in sede di confronto con i soggetti titolari della contrattazione integrativa, definiscono speciali piani o progetti che comportano innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.
  4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025.
  5. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative delle previsioni contenute nel comma 1, comprese le caratteristiche che gli incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, debbono possedere per consentire l'accesso dei lavoratori al beneficio fiscale.

  Conseguentemente, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, sono ridotte di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
15.5. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Detassazione dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti)

  1. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non è dovuta per i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 50 mila euro.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2023 e 270 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
15.10. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima aliquota si applica anche per gli elementi retributivi monetari facenti parte dei trattamenti economici complessivi stabiliti nei contratti collettivi nazionali del lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a titolo di indennità di vacanza contrattuale o di indennità per mancata contrattazione di secondo livello, fino ad un massimo di 1.000 euro.
15.8. Magi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile, erogati ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, riferiti alla performance organizzativa e individuale, in esecuzione dei contratti collettivi integrativi, correlati a incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale disposizione trova applicazione, fino a capienza delle risorse stanziate, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a 70.000 euro. Per la determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
  1-ter. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 1-bis le pubbliche amministrazioni, in sede di confronto con i soggetti titolari della contrattazione integrativa, definiscono speciali piani o progetti che comportano innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.
  1-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative delle previsioni contenute nel comma 1-bis, comprese le caratteristiche che gli incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, debbono possedere per consentire l'accesso dei lavoratori al beneficio fiscale.
  1-quinquies. Il beneficio di cui al comma 1-bis è riconosciuto entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, le risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 sono ridotte di euro 200 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.
15.4. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per i premi di produttività di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che vengano erogati entro il 28 febbraio 2023, è riconosciuto, nei limiti massimi di importo stabiliti nella medesima legge, l'esonero dal pagamento dell'imposta sui redditi applicabile. Tale esonero può essere applicato anche ai premi elargiti in esecuzione di contratti di lavoro individuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1-bis, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
15.6. Gruppioni.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interpretazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

  1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2024: -2.000.000;

   2025: -2.000.000;

   2026: -2.000.000.
*15.01. Steger.
*15.022. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interpretazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

  1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 396 milioni di euro.
15.024. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

  1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
15.019. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni fiscali in materia di rinnovo e di cambio del contratto collettivo nazionale)

  1. Per l'anno 2023, in caso di rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato, la differenza positiva tra la retribuzione risultante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale e la retribuzione antecedente al medesimo rinnovo non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
  2. Per l'anno 2023, nel caso in cui il datore di lavoro abbia cambiato il contratto collettivo nazionale applicabile, la differenza positiva tra la retribuzione risultante dal nuovo contratto collettivo nazionale e la retribuzione risultante dal precedente contratto collettivo nazionale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetti ai fini contributivi.
  4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la retribuzione deve essere erogata in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
*15.07. Steger.
*15.09. Gribaudo, Malavasi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Relativamente ai periodi di imposta 2023 e 2024, la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, anche per il tramite degli enti bilaterali di emanazione contrattuale, costituiti da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è fissata entro il limite complessivo di euro 1.000.».
15.08. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Premi di risultato e welfare aziendale nei comparti del pubblico impiego)

  1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato di ammontare variabile, corrisposti ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, fino all'importo complessivo di 3.000 euro lordi e nei limiti delle risorse stanziate per la contrattazione integrativa dalla legge e dalla contrattazione nazionale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento dell'azione amministrativa, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 7, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.
  2. Ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
  3 Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per il settore pubblico e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 60.000 nell'anno precedente a quello di percezione delle somme di cui al comma 1.
  4. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1. Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1.
  5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8:

   a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;

   b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);

   c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 1.

  6. Ai fini del comma 1, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo per la produttività, con uno stanziamento annuo di 520 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.
  7. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento dell'azione amministrativa di cui al comma 1.
  8. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'utilizzo delle risorse stanziate per l'applicazione del comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, definiscono, in sede di contrattazione integrativa, specifici piani o progetti volti all'individuazione di obiettivi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento, anche a livello individuale, dell'azione amministrativa, i quali comportino un miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'accesso dei dipendenti all'erogazione delle somme di cui al comma 1 e al relativo beneficio fiscale.
  9. Le somme e i valori di cui all'articolo 51, commi da 2 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelli previsti in separati provvedimenti legislativi, nel rispetto dei limiti ivi indicati, non concorrono a formare il reddito anche se fruiti da lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego.
  10. Al fine di promuovere l'attribuzione ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, di somme e valori previsti dall'articolo 51, commi da 2 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelli previsti in separati provvedimenti legislativi, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento annuo di 600 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.
  11. La contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, opera la distribuzione, distintamente per il personale non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate annualmente all'introduzione delle misure di cui al comma 9 e demanda alla contrattazione integrativa la previsione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
15.025. Gadda, Bonetti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di welfare aziendale a sostegno della genitorialità)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità.»;

   b) al comma 2, le parole: «presente articolo» sono sostituite da: «comma 1»;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 50 milioni di euro l'anno che costituiscono tetto di spesa, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
15.020. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia)

  1. All'articolo 1, comma 1127, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al beneficio si intende per studio continuativo il conseguimento del titolo di studio all'estero, a nulla rilevando eventuali rientri anche nei fine settimana o nei giorni di sospensioni dell'anno accademico o lo svolgimento di attività anche lavorative in tali periodi.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
15.012. Gebhard, Schullian.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

   «2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione post lauream.
   2-sexies. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-quinquies, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui periodo di fruizione del regime si è già concluso e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
15.014. Schullian, Gebhard.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in favore dei cittadini italiani impatriati altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti commi:

   «2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione post lauream.
   2-sexies. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-quinquies, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui periodo di fruizione del regime si è già concluso e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
15.026. Tremaglia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è altresì escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai soggetti che, in possesso di titolo di diploma di maturità di natura tecnica o scientifica non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di lavoro subordinato in ambito tecnico o scientifico in aziende private o pubbliche per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sono individuati i diplomi richiesti e le attività lavorative svolte all'estero utili per usufruire dell'agevolazione.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
15.013. Gebhard, Schullian.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Innalzamento dell'importo limite delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto)

  1. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».
15.017. Gruppioni.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Abrogazione dei micro-prelievi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le seguenti disposizioni sono abrogate e, pertanto, i diritti, le tasse e le addizionali ivi previste, non sono dovute:

   a) l'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente l'addizionale erariale della tassa automobilistica;

   b) l'articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, inerente le tasse scolastiche;

   c) l'articolo 152 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e, conseguentemente, la tabella H connessa al medesimo regio decreto, inerente le tasse e le sopratasse universitarie;

   d) l'articolo 63, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inerenti il diritto annuale per i titolari di licenze di esercizio, in applicazione delle leggi che disciplinano le accise e le imposte erariali di consumo;

   e) l'articolo 190, a eccezione del quinto periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, inerente la tassa l'abilitazione all'esercizio professionale;

   f) l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inerente il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

   g) l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, inerente l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

  2. Al fine di fornire ristoro per il mancato gettito alle regioni e agli enti locali interessati dall'abrogazione delle imposte di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco delle amministrazioni interessate dai ristori, il loro importo annuale e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
15.018. Richetti, Marattin, Sottanelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione limitatamente
al comma 1, lettere
a) e b))

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Prestiti ai dipendenti)

  1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza successivamente a tale data.
15.021. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è aggiunto il seguente:

   «182-bis. Per l'anno 2023 i criteri per stabilire i premi di risultato sottoposti a tassazione agevolata e definitiva di cui al comma 182 sono liberamente definiti dalle parti firmatarie dei contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
15.028. Rizzetto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è aggiunto il seguente:

   «182-bis. Per l'anno 2023 i criteri per stabilire i premi di risultato sottoposti a tassazione agevolata e definitiva di cui al comma 182 sono liberamente definiti dalle parti firmatarie dei contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La nuova disciplina di detestazione sugli accordi di risultato si estende ai settori pubblici.».
15.029. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 16.

  Sopprimerlo.
*16.5. Evi, Grimaldi, Bonelli.
*16.1. Sergio Costa, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**16.6. Evi, Grimaldi, Bonelli.
**16.2. Sergio Costa, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Donno, Dell'Olio, Torto, Carmina.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*16.3. Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
*16.7. Bonelli, Grimaldi, Evi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dal 1° gennaio 2024 con le seguenti: dal 1° giugno 2023.
16.4. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio)

  1. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, operante prevalentemente nei settori indicati al comma 2, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 2.
  2. L'impresa deve svolgere quale attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
  3. Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione di cui al comma 1 in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori di cui al comma 2 e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per i successivi quattro periodi d'imposta.
  6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato alla attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell'ambito di manifestazioni a premi di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del predetto fondo è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 48,9 milioni di euro per l'anno 2023, 370,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, 421,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2023;

    2) aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Entro il 28 febbraio 2023 le banche e la società Poste Italiane versano su apposito conto della Tesoreria dello Stato un importo pari alle somme depositate sui conti correnti dedicati previsti dall'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alle somme depositate ai sensi dell'articolo 2342, secondo comma, del codice civile, giacenti alla data del 16 febbraio 2023. Entro il giorno 16 di ciascun mese, a decorrere dal mese di marzo 2023, sono effettuati dalle banche e dalla società Poste Italiane i versamenti di importo pari alla differenza tra le somme depositate successivamente al giorno 16 del mese precedente e quelle utilizzate per le finalità di cui al primo periodo. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regolazioni contabili e le altre modalità di attuazione del presente comma.»;

   b) all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nelle more della individuazione del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, la stessa è effettuata dal collegio sindacale.
16.03. Foti, Lucaselli, Rampelli, Cannata, Giorgianni, Angelo Rossi, Tremaglia, Zucconi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure in favore dei liberi professionisti)

  1. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.
  2. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
16.02. Gruppioni, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Ulteriori misure in materia di neutralità fiscale)

  1. Alle operazioni di trasformazione e di associazioni professionali in società tra professionisti (Stp) o società tra avvocati (Sta) si applica il regime di neutralità fiscale stabilito dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che i beni, i crediti e le attività permangano, dopo la trasformazione, nella sfera commerciale della società.
16.01. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 17.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto con le seguenti: latti artificiali, in polvere o liquido, di tipo 0, di tipo 1 e di tipo 2 per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto e le parole: seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli con le seguenti: gli alimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 e i prodotti di puericultura leggera e pesante.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 375 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
17.4. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: negli autoveicoli aggiungere le seguenti: ; passeggini per bambini.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
17.3. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: negli autoveicoli aggiungere le seguenti: ; passeggini per bambini.
17.2. Boschi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo il capoverso numero 1-sexies aggiungere il seguente:

   1-septies) profilattici maschili e femminili.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Aliquota sull'Imposta del valore aggiunto (IVA) per prodotti dell'infanzia, profilattici e prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile.
17.9. Magi, Della Vedova.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2023, e nel limite di 100 milioni di euro, nelle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, degli istituti scolastici pubblici, è garantita la disponibilità per le studentesse, a titolo gratuito, dei prodotti di cui al precedente comma capoverso a), n. 1). Il Ministro dell'istruzione e del merito definisce, con decreto da adottare entro sessanta giorni, le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
17.5. Zanella, Piccolotti, Evi, Ghirra, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di comunicazione elettronica)

  1. Ai servizi di comunicazione elettronica di cui all'articoli 2, comma 1, lettera fff) punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

   a) a partire dal 1° gennaio 2023 si applica l'aliquota di Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   b) a partire dal 1° gennaio 2024 si applica l'Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 300 milioni per l'anno 2023 e 700 milioni a decorrere dall'anno 2024 si provvede, quanto a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge e quanto a 300 milioni a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
17.09. Roggiani.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di comunicazione elettronica)

  1. Ai servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff) punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

   a) a partire dal 1° gennaio 2023 si applica l'aliquota di Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   b) a partire dal 1° gennaio 2024 si applica l'aliquota di Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  2. Gli interventi sono finanziati per un importo pari a 407.470.769 euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e per il rimanente importo a valere sul fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 del presente disegno di legge.
*17.013. Lacarra.
*17.017. Tremaglia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di comunicazione elettronica)

  1. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:

   «1-sexies): servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 407.470.769 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
**17.012. Lacarra.
**17.026. Deborah Bergamini, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di comunicazione elettronica)

  1. Ai servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff) punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

   1) a partire dal 1° gennaio 2023 si applica l'aliquota di Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   2) a partire dal 1° gennaio 2024 si applica l'aliquota di Imposta sul Valore Aggiunto di cui alla tabella A Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere il comma 3;

   al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2023.
17.020. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di comunicazione elettronica)

  1. Alla Tabella A – Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) aggiungere il seguente:

   «1-sexies): servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff) punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere il comma 3;

   al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
17.021. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)

  1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n. 633 del 1972 dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:

   «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».

  2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente:

   «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

  3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 il numero 91 è sostituito dal seguente:

   «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

  4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.01. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(IVA su alimenti per animali)

  1. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il numero 20 è sostituito dal seguente:

   «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

  2. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,il numero 91 è sostituito dal seguente:

   «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

  3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.02. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(IVA su prestazioni veterinarie per identificazione e controllo della riproduzione)

  1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:

   «18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.03. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Detrazione per spese veterinarie per animali non detenuti a scopo di lucro)

  1. All'articolo 15, comma 1, la lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) le spese veterinarie superiori a 60 euro fino all'importo di 5.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni euro annui a decorrere 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.04. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(IVA su prestazioni veterinarie)

  1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:

    «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.028. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione aliquota IVA per la cura e l'assistenza degli animali da affezione)

  1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127, è aggiunto il seguente:

   «128) le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e l'acquisto del cibo per animali di affezione».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
17.019. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Estensione cedolare secca)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».
  2. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono soppressi i commi 2-bis e 2-bis.1.
  3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.029. Zanella, Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Detrazioni fiscali in favore del conduttore in locazione abitativa)

  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600» e alla lettera b), le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.200» e alla lettera b), le parole: «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600».

  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.030. Zanella, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sostegno alla locazione di alloggi sociali e a canone concordato)

  1. Alla Tabella A, Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «1-sexies) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

  2. Alla Tabella A, Parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, al numero 127-duodevicies sono eliminate le parole: «e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 30 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
*17.018. Ubaldo Pagano.
*17.023. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione dell'IVA sul pellet e sul cippato)

  1. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies), è aggiunto il seguente:

   «1-sexies) pellet e cippato di origine forestale».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 240 milioni.
17.05. Gribaudo, Malavasi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione dell'IVA sul pellet e sulla legna da ardere)

  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater), è aggiunta la seguente:

   «e-quinquies) le spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto di legna da ardere e derivati per un importo complessivo non superiore ad euro 1.000».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 240 milioni.
17.06. Gribaudo, Malavasi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Aliquota IVA sui pellet di legno)

  1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, esclusi i pellet» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 83 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.011. Schullian, Gebhard.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)

  1. Al fine di allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai pellet con le aliquote applicate agli altri combustibili, al numero 98) della tabella A, parte III, dell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, esclusi i pellet» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.024. Marrocco, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)

  1. All'articolo 1, comma 711 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.025. Molinari, Foti, Cattaneo, Lupi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono inserite le seguenti: «, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 20 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
  3. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.»;

   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.
   2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della Grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.
   2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.
   2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per: a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile; b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria; c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria; d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione; e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.
   2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge».
17.027. Zanella, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Regime IVA per i produttori agricoli)

  1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «7.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.010. Gebhard.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni sanitarie rese presso le cliniche e case di cura private non convenzionate)

  1. All'articolo 10, primo comma, numero 18), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «diverso da quelli di cui al numero 19)» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per le cliniche e case di cura private non convenzionate».
17.014. Ziello, Centemero, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni per l'accesso alla nutrizione bilanciata attraverso proteine vegetali)

  1. Al fine di rendere progressivamente accessibile a tutte le fasce di reddito la nutrizione bilanciata anche attraverso l'apporto fornito dalle proteine vegetali, la Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

   «11-bis) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e prodotti alimentari derivati».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
17.015. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Aliquota IVA per pompe di calore)

  1. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) aggiungere il seguente:

    «1-quinquies.1) pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.016. Tremaglia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Detrazione per oneri per il trasporto pubblico locale)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «per un importo non superiore a 250 euro» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
17.022. Lovecchio, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Aliquota IVA per corsi didattici di nuoto)

  1. Per le attività corsistiche sportive impartite alla collettività da parte di Enti, Istituti e/o Società anche di diritto privato, soggetti a controllo analogo da parte di Amministrazioni pubbliche, è previsto un regime aliquota IVA agevolato del 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.08. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Esenzione IVA sui corsi di educazione continua in medicina)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente:

   «20-bis) i corsi, gli eventi e le prestazioni per l'Educazione continua in medicina (ECM) e per la formazione continua in ambito sanitario.».

  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
17.031. Zanella, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Aliquota agevolata per opere pubbliche per la manutenzione del territorio)

  1. Le opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano, di cui alla legge n. 991 del 1952 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto indicato al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 in aree sottoposte alla tutela del vincolo idrogeologico, sono ammesse al regime Iva agevolato di cui alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  Conseguentemente,

   all'articolo 152:

    al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;.
17.07. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Gribaudo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Proroga per gli anni 2023, 2024 e 2025 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2025».

  2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro annui, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.
18.11. D'Alfonso.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Proroga per gli anni 2023, 2024 e 2025 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2025».

  2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni per gli anni dal 2023 al 2025, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui per l'anno 2023 e 400 milioni annui a decorrere dal 2026;

   b) al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui per l'anno 2023, 270 milioni annui a dal 2024 al 2025, 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
18.14. Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) ovunque ricorrano, le parole: «trentasei anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantuno anni».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 170 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
18.8. Marattin.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   «a-bis) al comma 2, le parole: “trentasei anni di età” sono sostituite dalle seguenti: “quarant'anni di età”»;

   b) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «80 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

   c) al comma 2, sostituire le parole: 430 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
18.12. Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) al comma 6 le parole: «come definite» sono sostituite dalle seguenti: «e delle relative pertinenze, entrambe come definite ed individuate»;

   b-ter) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Agli atti di cui al comma 6 stipulati contestualmente e in comunione anche a favore di soggetti per i quali non ricorrono le condizioni e i requisiti ivi previsti, nonché agli atti di cui al comma 6 aventi ad oggetto anche l'acquisto contestuale di pertinenze dell'abitazione non ammesse all'agevolazione di cui alla Nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applica l'imposta minima prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.».

  Conseguentemente nella Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2023 -500.000;

   2024: -500.000;

   2025 -500.000.
*18.5. Scotto.
*18.9. Steger.
*18.4. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente»;

   b) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per le domande presentata a far data dal 1° aprile 2023, presente da parte di giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età, l'accesso è consentito a coloro che hanno un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui e con non più del 50 per cento del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato».

   b) al comma 2, le parole: 430 milioni sono sostituite dalle seguenti: 330 milioni.

  Conseguentemente:

   il fondo di cui all'articolo 151 è incrementato di 100 milioni per il 2023;

   agli oneri derivanti dalla presente disposizioni pari a 100 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.7. Matera, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente»;

   b) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per le domande presentata a far data dal 1° aprile 2023, presente da parte di giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età, l'accesso è consentito a coloro che hanno un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui e con non più del 50 per cento del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato».
18.2. Roggiani, Furfaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Fondo di garanzia per la prima casa opera a favore di richiedenti che hanno un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.»
*18.3. Roggiani, Furfaro.
*18.13. Lovecchio, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2022, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
18.10. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»

   b) al comma 01, alla lettera b) le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»

   c) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 1.200» e alla lettera b) le parole «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 600».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 150 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.
18.1. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.
  2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

   b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

   c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio o da componenti di un'unione civile, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

   d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

  3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
  4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.
  6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 150 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 18-ter.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare residente. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Per il solo anno 2023 l'impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione che giustifica l'erogazione del contributo può essere causata anche dal sopravvenuto incremento del costo dell'energia relativo alle utenze domestiche dovuto alla attuale congiuntura economica ove incidente sul reddito del singolo o del nucleo familiare residente in misura pari o superiore al 20 per cento.
  3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

   b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

   c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

   d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

   e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

   f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
  5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

   a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

   b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile ad ogni richiedente, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, tenuto anche conto della specifica causa che ha provocato la riduzione della capacità reddituale, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
  7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
  8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
  9. Il contributo di cui al presente articolo viene proporzionalmente ridotto ove il richiedente sia beneficiario del reddito di cittadinanza in misura corrispondente alla componente erogata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 150 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  11. Le risorse allocate presso il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove non ancora trasferite alle regioni, relative ad annualità pregresse, sono trasferite nel Fondo nazionale istituito ai sensi del comma 1. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è soppresso.
18.014. D'Orso, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure in materia di procedure di sfratto e incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
  2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.
  3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a novanta giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redigerà una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione dovrà essere presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.
  4. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.
  5. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti a uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.
  6. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.
18.01. Braga.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.
  2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

   b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

   c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio o da componenti di un'unione civile, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

   d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

  3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
  4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.
  6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 150 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
18.012. D'Orso, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare residente. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Per il solo anno 2023 l'impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione che giustifica l'erogazione del contributo può essere causata anche dal sopravvenuto incremento del costo dell'energia relativo alle utenze domestiche dovuto alla attuale congiuntura economica ove incidente sul reddito del singolo o del nucleo familiare residente in misura pari o superiore al 20 per cento.
  3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

   b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

   c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

   d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

   e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

   f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
  5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

   a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

   b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile ad ogni richiedente, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, tenuto anche conto della specifica causa che ha provocato la riduzione della capacità reddituale, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
  7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
  8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
  9. Il contributo di cui al presente articolo viene proporzionalmente ridotto ove il richiedente sia beneficiario del reddito di cittadinanza in misura corrispondente alla componente erogata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 150 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  11. Le risorse allocate presso il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove non ancora trasferite alle regioni, relative ad annualità pregresse, sono trasferite nel Fondo nazionale istituito ai sensi del comma 1. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è soppresso.
18.013. D'Orso, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rifinanziamento Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

  1. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
18.02. Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2024: -2.600.000;

   2025: -1.500.000.
*18.019. Scotto.
*18.016. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2023: 0;

   2024: -6.600.000;

   2025: -1.500.000.
18.06. Steger.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

  1. All'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di fattura emessa».
*18.015. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*18.07. D'Alfonso.
*18.09. Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino.
*18.017. Polidori, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di cessioni di fabbricati ad operatori professionali a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in misura minima del 10 per cento rispetto al costo di acquisto del fabbricato o porzione di fabbricato, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine e che gli immobili non vengano locati o in ogni caso utilizzati per attività produttive di reddito: 2 per cento».
  2. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente:

   «II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui alla nota II-bis), comma 4, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria».

  3. Con riferimento agli atti di cui al comma 1 si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 50 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
18.08. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Appendino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in favore dello sviluppo del patrimonio abitativo disponibile per la locazione)

  1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi 119, 125 e 141-bis, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, le società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione per l'imposizione in relazione alle locazioni e cessioni di cui ai numeri 8 e 8-bis del medesimo articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta a soci dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), o ai disponenti o beneficiari di trust di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai loro familiari come indicati nell'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di prevalenza per tre anni consecutivi determina la definitiva decadenza della validità delle opzioni per l'imposizione esercitate nel triennio e l'applicazione, a partire dall'anno successivo, delle ordinarie regole applicabili in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 127-duodevicies) della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 che siano acquisiti o comunque detenuti dai soggetti di cui al medesimo comma 1 e che siano destinati alla locazione o alla cessione con esercizio dell'opzione per l'imposizione e con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati che, in ogni altro caso, siano destinati all'effettuazione di locazioni o cessioni imponibili ai sensi dei numeri 8 e 8-bis dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della disciplina recata dal presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
18.018. De Palma, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Estensione cedolare secca al 10 per cento)

  1. All'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
  2. Di conseguenza sono soppressi i commi 2-bis e 2-bis.1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
  3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
18.03. Simiani.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Eliminazione tassazione canoni di locazione non percepiti)

  1. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto per i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
18.04. Simiani.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga per il 2023 della detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

  1. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
18.05. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Pierro, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Liberalizzazione delle locazioni ad uso non abitativo)

  1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 27, primo comma, le parole: «non può essere inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «è convenuta tra le parti»;

   b) all'articolo 28:

    1) al primo comma, le parole: «di sei anni in sei anni», sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo convenuto»;

    2) al secondo comma, le parole: «rispettivamente di sei o di nove anni» sono soppresse.
18.010. Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Detrazione interessi passivi mutui ipotecari)

  1. Per il 2022 e 2023 la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1986, n. 917, è prevista nella misura del 50 per cento, per un ammontare complessivo non superiore ad euro 5.000.
  2. Dall'attuazione del comma 1 derivano oneri quantificati nel limite massimo di 400 milioni di euro gli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
18.011. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di incentivi fiscali per lavoratori altamente qualificati e docenti/ricercatori)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «5-quinquies. I soggetti che alternativamente siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), ultimo periodo, del presente articolo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 2-bis, lettera b) del presente articolo oppure siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), ultimo periodo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 5-ter, lettera b) del presente articolo possono esercitare l'opzione di continuare ad applicare le disposizioni agevolative del presente articolo fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane, purché, al momento dell'esercizio dell'opzione, abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitata con il versamento di un importo pari al 3 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Tale importo è ridotto all'1 per cento per i soggetti di sesso femminile. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dall'entrata in vigore del presente comma, in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, adozione o affido preadottivo di ciascun figlio oltre il terzo durante il periodo di fruizione comporta l'estensione senza oneri aggiuntivi delle agevolazioni fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di fruizione, le disposizioni si applicano comunque fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane in vita.
   5-sexies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 5-quinquies.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
19.02. Centemero, Bagnai, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Cavandoli, Miele.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Esenzione dal pagamento del canone RAI per gli iscritti all'AIRE)

  1. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo: «Il canone di abbonamento relativo agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) è dovuto in misura ridotta di due terzi a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
19.01. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. A partire dal 1° gennaio 2023 le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Monegasca ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti (caisse sociale) del principato di Monaco di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la aliquota del 5 per cento.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,44 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,22 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
19.03. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli, Frijia.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Detrazioni fiscali ai fini IRPEF per l'acquisto di beni e servizi creativi e culturali)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, anche con riferimento ai familiari fiscalmente a carico e per l'importo eccedente 129,11 euro annui, per l'acquisto di beni e servizi creativi e culturali con particolare riferimento:

   a) ai biglietti di ingresso, abbonamenti o altri titoli idonei alla fruizione e all'accesso a pagamento agli istituti e luoghi della cultura come individuati e definiti dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio di appartenenza pubblica e privata, nonché ai parchi naturali, agli eventi e alle manifestazioni creative e culturali, agli spazi espositivi, alle esposizioni e alle mostre;

   b) ai biglietti di ingresso, abbonamenti o altri titoli idonei alla fruizione e all'accesso a pagamento agli spettacoli e alle rappresentazioni di cinema, di teatro, di musica e di danza e in generale delle arti performative;

   c) all'acquisto di beni e servizi editoriali quali libri, audiovisivi e musica registrata, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale e indipendentemente dalle modalità di distribuzione e accesso.

  2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri di cui al presente articolo spetta a condizione che tali oneri siano sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini della detraibilità dei medesimi oneri è, inoltre, necessario che il contribuente conservi i documenti comprovanti l'effettivo sostenimento della spesa.

  Conseguentemente:

   sopprimere gli articoli 12,13, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;

   all'articolo 96, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: 4.290 milioni di euro per l'anno 2023, 3.313 milioni di euro per l'anno 2024, 2.959 milioni di euro per l'anno 2025, 2.781 milioni di euro per l'anno 2026, 2.620 milioni di euro per l'anno 2027, 5.072 milioni di euro per l'anno 2028, 4.783 milioni di euro per l'anno 2029, 4.376 milioni di euro per l'anno 2030, 4.003 milioni di euro per l'anno 2031, 3.782 milioni di euro per l'anno 2032, e 3.704 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033;

   all'articolo 152 sopprimere i commi 3 e 4.
20.01. Orfini, Manzi, Zingaretti, Berruto, Speranza.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2024: -13.000.000;
   2025: -13.000.000;
   2026: -13.000.000.
20.04. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in legge 15 giugno 2002 n. 112 le parole: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 385 milioni di euro.
20.05. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale)

  1. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che le agevolazioni ivi previste si applicano agli atti di trasferimento, tra parenti in linea retta, di masi chiusi, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, purché i fondi compresi negli stessi siano coltivati abitualmente e direttamente dagli acquirenti per un periodo di almeno 10 anni dalla data di assunzione, poiché detti masi realizzano di per sé lo scopo dell'accorpamento di proprietà diretta coltivatrice.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
20.02. Schullian, Gebhard, Steger.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure in materia di servizio civile regionale)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano anche ai servizi civili regionali previsti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
20.03. Frassini, Gusmeroli, Cattoi, Ottaviani.

ART. 21.

  Al comma 1, capoverso lettera g-bis), sostituire il primo periodo con il seguente: gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali è iniziata la fase esecutiva ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile qualora gli eventuali detentori non rilascino il bene a partire dal primo accesso dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 608, comma 2, del codice di procedura civile.
21.3. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, capoverso lettera g-bis), primo periodo, dopo le parole: o iniziata azione giudiziaria penale aggiungere le seguenti: e gli immobili in relazione ai quali sia stata richiesta l'ingiunzione di pagamento per canoni scaduti, uguale o superiore alle otto mensilità.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
21.5. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Al comma 1, capoverso lettera g-bis), primo periodo, dopo le parole: azione giudiziaria penale aggiungere le seguenti: , nonché ogni altro immobile occupato senza titolo.

  Conseguentemente:

   al comma 1, capoverso lettera g-bis), secondo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali con le seguenti: sentite l'Agenzia delle entrate e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

   all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 62 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 372 milioni di euro annui.
21.6. Dell'Olio.

  Al comma 1, capoverso lettera g-bis), primo periodo, dopo le parole: azione giudiziaria penale aggiungere le seguenti: , nonché ogni altro immobile occupato senza titolo.
21.1. Simiani.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2023.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
21.2. Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «categoria catastale D/2» sono sostituite dalle seguenti: «categoria catastale D/2 e D/10».
21.4. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Gli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuato l'avvio della procedura tecnico-amministrativa al rilascio del titolo abilitativo e all'acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessarie, fermo restando che la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 marzo 2023, beneficeranno della detrazione nella misura del 110 per cento.
21.01. Manes, Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Difesa del potere d'acquisto dei salari e delle pensioni e lotta al fiscal drag attraverso l'indicizzazione delle detrazioni)

  1. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

   «6-ter. Gli importi massimi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e di cui al comma 3, lettere a), b) e c) sono adeguati semestralmente al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) al netto dei tabacchi come rilevato dall'Istat. Per la determinazione di tale indice viene usato provvisoriamente l'ultimo dato calcolato dall'Istituto, provvedendo alla definizione dell'indice definitivo in sede di successivo adeguamento. In caso di indice negativo esso si assume convenzionalmente come pari a zero.».

  2. Agli oneri derivanti dalle misure di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
21.03. Pastorino.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Limiti ai poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3 e non è richiesta la conservazione della documentazione. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.».
21.04. Pastorino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ulteriori semplificazioni fiscali – Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «4-bis. A decorrere dal 2023 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022, le disposizioni del presente articolo si applicano, ove compatibili, a tutti i contribuenti, anche se operanti per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega.
   4-ter. L'Agenzia delle entrate rende disponibile nell'area autenticata del proprio sito internet (cosiddetto cassetto fiscale) i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui al presente articolo. I contribuenti possono delegare all'accesso anche uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
   4-quater. L'Agenzia delle entrate rende disponibili massivamente i dati definiti nei commi precedenti su richiesta degli intermediari appositamente delegati come previsto dal comma 4-ter.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.015. Schullian, Gebhard, Steger.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale)

  1. L'articolo 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
(Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale)

   1. Nell'ambito del programma “Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità” della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per le attività rese nell'anno precedente. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 236.897.790 a decorrere dall'anno 2023 per le attività rese nell'anno precedente. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2015, n. 18 , l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte sono proporzionalmente ridotti.
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».
21.05. Pastorino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)

  1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardandone i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.
  2. Il ritardo fino a novanta giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.
*21.021. Benzoni.
*21.023. Ubaldo Pagano.
*21.049. Mazzetti, Squeri, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di agevolare gli imprenditori e gli esercenti nei comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso, le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
21.011. Gribaudo, Malavasi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Imposta municipale propria nei comuni montani)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 288, la quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti, destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, non è dovuta.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.028. Sottanelli, Del Barba, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di valorizzazione piccoli borghi ed aree interne)

  1. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

   «g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 150 milioni.
21.044. Pavanelli, Fenu.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Iscrizione dei piccoli fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)

  1. All'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a) le parole: «8 m²» sono sostituite dalle seguenti: «50 m²».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.016. Schullian, Gebhard, Steger.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
21.018. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi all'acquisto di case energetiche)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 75 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2025, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in dieci quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
21.027. Del Barba.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi all'acquisto di case energetiche)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 75 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2025, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in dieci quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
21.019. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
21.026. Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure fiscali per la rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi, ricadenti all'interno di strumenti urbanistici vigenti, relativi al restauro e risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile».
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, è aggiunto il seguente:

   «1-novies. Le detrazioni di cui al comma 1-septies si applicano anche agli interventi edilizi e urbanistici realizzati nell'ambito di piani o programmi di riqualificazione urbana comunque denominati, oppure collocati in ambiti urbani consolidati, e realizzati in conseguenza della demolizione di edifici preesistenti e di loro sostituzione, ricadenti all'interno di strumenti urbanistici vigenti».
*21.032. Ubaldo Pagano.
*21.043. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alle regole di compensazione dei crediti d'imposta)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originati a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Spa si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento.
  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
**21.013. Manes.
**21.025. Del Barba.
**21.017. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi d'imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o della società Poste Italiane si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi è effettuata nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 2 e non può comunque eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento.
  2. Dall'attuazione del precedente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Entro il medesimo termine del 30 gennaio 2023, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le ulteriori modalità attuative, ivi comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
*21.024. Gusmeroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
*21.048. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Cessione della detrazione sugli interessi passivi sui mutui prima casa)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 15, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito di imposta di ammontare pari 19 per cento della spesa sostenuta per i mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, direttamente all'istituto bancario concedente il mutuo. L'istituto bancario provvede a imputare l'importo ceduto nella quota capitale delle rate del mutuo bancario nel limite di 2.000 euro annui.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
21.042. Donno, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione IMU per immobili inagibili o inabitabili)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

   b) al comma 759, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

   «g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 343 milioni.
21.045. Pavanelli, Fenu, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Tassazione dei canoni non percepiti su immobili ad uso non abitativo)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.020. Benzoni, Richetti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Deducibilità IMU per le persone fisiche)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2023, l'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 21-bis, quantificati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede apportando le seguenti modificazioni:

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023;

   dopo l'articolo 37, sono inseriti i seguenti:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

Art. 37-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
21.038. Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Monitoraggio delle variazioni della base imponibile dell'IMU e della Tasi ascrivibile all'abitazione principale, anche a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022)

  1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
  2. Entro il 30 giugno 2023 il Direttore del Dipartimento delle finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali.
21.033. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale)

  1. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».

  2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino italiano iscritto al Registro AIRE».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.031. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Lai.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni IMU e Tari per cittadini residenti all'estero)

  1. A partire dall'anno 2023, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 16 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.034. Onori, Lomuti, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni IMU per cittadini residenti all'estero)

  1. A partire dall'anno 2023, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.035. Onori, Lomuti, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni Tari per cittadini residenti all'estero)

  1. A partire dall'anno 2023, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.036. Onori, Lomuti, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione della Tari per gli iscritti all'Aire)

  1. Al comma 659 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), dopo la lettera e-bis), è aggiunto il seguente capoverso: «Il comune, sulla base del medesimo regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione in misura ridotta di due terzi nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) che non siano locate o date in comodato d'uso.».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.010. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico per contribuenti residenti all'estero)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti) del testo unico delle imposte sui redditi».

  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.08. Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare per i contribuenti residenti all'estero)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.».
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.09. Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Registrazione del contratto di locazione)

  1. All'articolo 13, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «o l'abbia effettuata tardivamente».
21.050. Zanella, Grimaldi, Borrelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Estensione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 9, commi 2-bis e 2-bis.1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
21.041. Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di cedolare secca per unità immobiliari locate ad uso diverso dall'abitativo)

  1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari locate ad uso diverso dall'abitativo, e relative pertinenze, può assoggettare il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati dall'anno 2023, a un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Per i contratti di locazione di cui al presente articolo, qualora assoggettati alla cedolare secca, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.046. Pavanelli, Fenu.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.
  3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.040. Donno, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Abolizione di tributi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono aboliti i seguenti tributi:

   a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   b) l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   c) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   d) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

   e) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 71 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.022. Gusmeroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ruolo di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, attribuito al gestore della struttura ricettiva, esclude la qualifica in capo al medesimo del ruolo di agente contabile di cui all'articolo 178 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924.».
21.029. Caramanna, Zucconi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali in materia di acquisto di materiale ed attrezzature di soccorso per i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari)

  1. All'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché attrezzature di soccorso e materiale destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 265, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
  2. Per gli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
21.037. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni degli adempimenti fiscali per il Terzo settore)

  1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
21.014. Schullian, Gebhard, Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)

  1. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.012. Steger.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Caregivers familiari e cure palliative)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo le parole: «quelle di assistenza specifica» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle inerenti alla retribuzione e contribuzione per gli addetti ai servizi domestici e alla assistenza personale o familiare, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

   b) all'articolo 10, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

   c) all'articolo 15 la lettera i-septies) è soppressa.

  2. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
  3. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rapporti di dipendenza con caregiver familiari sono compatibili con l'esercizio di libere professioni e con altri contratti di lavoro dipendente, per i quali è applicata l'aspettativa finché venga prestata assistenza in ragione di un periodo pari o superiore alle 35 ore settimanali ovvero un regime di part time in caso di occupazione finalizzata all'assistenza di durata inferiore al medesimo montante orario settimanale. L'eventuale differenza di standard contributivi rispetto allo status precedente all'occupazione come caregiver dà luogo a una relativa contribuzione figurativa, che è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
  4. All'articolo 33, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
  5. Alla legge 15 marzo 2010, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. La erogazione dei fondi per il funzionamento dei Sistemi sanitari regionali è condizionata alla presentazione entro il 30 gennaio di ciascun anno da parte di ogni regione di un piano di potenziamento delle cure palliative, al fine di raggiungere entro il 2028 il 90 per cento della relativa popolazione. Il monitoraggio è affidato ad AGENAS che lo realizza a cadenze semestrali. Il mancato rispetto del piano determina la decurtazione del 10 per cento dei fondi di cui al primo periodo, programmati per l'anno successivo»;

   b) all'articolo 12, comma 2, la parola: «100» è sostituita dalla seguente: «300».

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.047. Caroppo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le spese veterinarie)

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.
  3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 392,5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
21.039. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di sostegno per Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024)

  1. Al fine di supportare l'immagine di «Pesaro Capitale della Cultura 2024», favorire lo sviluppo di nuovi eventi promozionali e sostenere gli oneri relativi allo svolgimento del programma è stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge, per l'anno 2023.
21.06. Curti, Manzi.

ART. 22.

  Al comma 1, capoverso comma «9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e le giurisdizioni nelle quali il livello di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
*22.2. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino.
*22.3. Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso comma «9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le giurisdizioni nelle quali il livello di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
22.1. Guerra.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione)

  1. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come elevato dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente elevato a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività d'impresa che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  Conseguentemente, all'articolo 152:

   il comma 3 è soppresso;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
22.01. D'Attis, Cannizzaro, Di Mattina, Bellomo, Alessandro Colucci.

ART. 25.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: in accomandita per azioni aggiungere le seguenti: e le società commerciali costituite all'estero e con stabile organizzazione nel territorio;

   b) al secondo periodo, dopo la parola: semplici aggiungere le seguenti: e alle stabili organizzazioni di società commerciali costituite all'estero che assegnano i beni alla casa madre entro il 31 dicembre 2023.
25.2. Milani, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 delle seguenti: sia gli immobili strumentali per natura o destinazione, indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia per gli immobili diversi dello stesso articolo.
25.1. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere i seguenti:

Art. 25-bis.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16-bis, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) finalizzati alla realizzazione di autorimesse di multipiano o in tutto o in parte nel sottosuolo, i cui posti auto siano adibiti a parcheggio privato o ad uso pubblico, a condizione che siano dotati delle predisposizioni necessarie per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. In caso di successiva cessione a terzi del posto auto non si applicano le disposizioni della lettera d)»;

   b) all'articolo 78, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 36 per cento dell'onere di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera m).».

Art. 25-ter.

  1. All'articolo 121, comma 2, lettera a) del decreto-legge 14 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), d) e m).».
25.01. Milani, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 26.

  Al comma 2, capoverso comma 2, al secondo periodo sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 15 novembre 2023, e al terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 15 novembre 2023.
26.3. Rossello, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. L'agevolazione di cui al comma 4-bis si applica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro (o trentasei) mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali;».

  3-ter. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei territori montani di cui al precedente comma, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Le predette agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale di cui al precedente periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -3.590.000;
   2024: -7.180.000;
   2025: -10.760.000.
*26.2. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*26.1. Scotto.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Incentivi per la valorizzazione edilizia)

  1. Sino al 31 dicembre 2023, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche ai trasferimenti di singole unità immobiliari, a favore di imprese di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi tre anni, eseguano, su tali unità immobiliari, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e procedano alla successiva alienazione delle stesse.
  3. Nel caso in cui le condizioni di cui ai commi 1 e 2 non siano adempiute nei termini ivi previsti, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto degli immobili di cui ai precedenti commi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -38.610.000;
   2024: -38.610.000;
   2025: -38.610.000.
**26.01. Scotto.
**26.05. Steger.
**26.08. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazioni per le cessioni immobiliari)

  1. All'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze» sono aggiunte le seguenti: «nonché aventi ad oggetto fabbricati ad uso non abitativo e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 102.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
26.02. Scotto.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazioni per le cessioni immobiliari)

  1. All'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze» sono aggiunte le seguenti: «nonché aventi ad oggetto fabbricati ad uso non abitativo e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria».

  Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -102.500.000;
   2024: -102.500.000;
   2025: -102.500.000.
*26.06. Steger.
*26.09. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di imposta di registro per i beni immobili ubicati nei terreni montani)

  1. Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000 euro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
26.03. Ciaburro, Caretta, Comba, Coppo, Zurzolo, Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Le perdite dal bilancio d'esercizio, depositato al registro imprese, generate dalle società di capitali negli anni dal 2020 al 2022 possono essere capitalizzate in una posta dell'attivo tra le immobilizzazioni immateriali, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile e ammortizzate in dieci quote annuali costanti. La capitalizzazione comporta la suddivisione in dieci anni dell'utilizzo delle corrispondenti perdite fiscali degli stessi anni. La deduzione delle quote di perdita avverrà sempre nel limite massimo dell'80 per cento dell'utile generato.
26.04. Gusmeroli, Cavandoli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bagnai, Centemero, Miele.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Aggiornamento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

  1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9:

    1) alla lettera a), le parole: «1.481,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;

    3) alla lettera c), le parole: «14,81 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;

    4) alla lettera d), le parole: «59,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro».

   b) al comma 10:

    1) alla lettera a), le parole: «92,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «185,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;

    3) alla lettera c), le parole: «370,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;

    4) alla lettera d), le parole: «740,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».

  2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al periodo precedente, che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.
26.07. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(SIIQ)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante, direttamente o anche attraverso il possesso di partecipazioni, l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.»;

   b) al comma 141-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125»;

    2) al secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

  2. L'articolo 1, comma 140-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

   «140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119 o 125, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di redditi per i quotisti e alle azioni della SIIQ o SIINQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ o SIINQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di trenta giorni dall'acquisto.»

  3. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, le parole: «comma 140» sono sostituite con le seguenti: «commi 140 e 140-bis».
27.01. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in «PIR PMI»)

  1. All'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2023».
  2. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica anche agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2023 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 152, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 388 milioni di euro per l'anno 2023, 376,4 milioni di euro per l'anno 2024, 375 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
27.02. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 28.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo inserire le seguenti: di cui al presente comma;

   b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo inserire le seguenti: di cui al presente comma;

   c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: contributo di solidarietà inserire le seguenti: di cui al comma 1;

   d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: contributo straordinario aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;

   e) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: determinato ai sensi del comma 2 con le seguenti: determinato ai sensi dei commi 01 e 2;

   f) all'articolo 65, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   2-bis. In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è autorizzata una spesa di 2,5 miliardi di euro per incrementare, limitatamente all'anno 2023, gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come individuati della tabella 1, e le relative soglie ISEE.
28.14. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e micro-imprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.
*28.6. Lai.
*28.8. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo con le seguenti: Al fine di incentivare misure di contrasto al carovita e al precariato, è istituito a decorrere dal 2023 un contributo di solidarietà.

  Conseguentemente:

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il contributo di solidarietà è determinato inserire la seguente: annualmente;

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento;

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 con le seguenti: periodo di imposta antecedente all'anno di riferimento;

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 con le seguenti: periodi di imposta antecedenti all'anno di riferimento;

   al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: straordinario con le seguenti: di solidarietà;

   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 con le seguenti: dell'esercizio antecedente a quello dell'anno di riferimento;

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 con le seguenti: dell'esercizio antecedente all'anno di riferimento;

   al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2023 con le seguenti: entro il 30 giugno di ogni anno;

   sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di lotta al carovita e al precariato;

   sostituire l'articolo 62 con il seguente:

Art. 62.
(Finanziamento rinnovi contrattuali 2022-2024)

  1. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A valere sugli importi che verranno così determinati si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
28.33. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Dell'Olio, Carmina, Torto, Donno.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , distribuzione e commercio.

  Conseguentemente:

   al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: , nonché dalle piccole imprese fino alla fine del periodo;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
28.27. Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, inserire le seguenti: dai produttori di energia da fonte rinnovabile, sulla quota di reddito prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2010,.
28.15. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: nonché dalle piccole imprese e dalle micro imprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000 con le seguenti: nonché dalle medie, piccole e micro imprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00, dalle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento identificate dal codice ATECO 477840 e dalle imprese che esercitano attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento identificate dal codice ATECO 467100.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
28.26. Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

  Conseguentemente, all'articolo 152 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dal 2023 con le seguenti: a decorrere dal 2024;

   al comma 4, sostituire le parole: a decorrere dal 2023 con le seguenti: a decorrere dal 2024.
28.11. Braga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è altresì dovuto con riferimento alle attività di produzione dell'energia elettrica da parte degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 111 del 2006, ivi inclusi gli impianti che aderiscono al regime alternativo di cui all'articolo 65-bis della medesima delibera.
28.7. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo straordinario è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo, derivante dalla gestione caratteristica, relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi derivanti dalla gestione caratteristica conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 e pari ad un valore non inferiore a 2 milioni di euro; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
28.28. Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 65 per cento e le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento.
28.22. Francesco Silvestri, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 65 per cento e le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento.

   b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

   5-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021»;

   b) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;

   c) le parole: «inferiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 15 per cento».

   5-ter. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
   5-quater. I soggetti di cui al comma 5-ter, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

   5-quinquies. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 5-ter, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
   5-sexies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-quinquies.
   5-septies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquiesda parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 5-quater, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
   5-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 5-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
   5-novies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 5-ter, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 5-quinquies, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
   5-decies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 5-ter e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
   5-undecies. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario di cui al comma 5-ter, è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito ai comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
   5-duodecies. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
   5-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 5-undecies.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, contributo straordinario contro il caro bollette e contributo solidaristico straordinario e temporaneo contro il caro bollette.
28.25. Francesco Silvestri, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2023 con le seguenti: 1° gennaio 2024.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è liquidato e versato a titolo di acconto sul risultato previsionale per un importo pari al 60 per cento entro il 30 giugno 2023 e per il restante 40 per cento entro il 30 novembre 2023. Entro il 30 giugno 2024 è effettuato il conguaglio, a debito o a credito, del contributo determinato in base al bilancio approvato. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento del primo acconto entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.
28.3. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, sostituire le parole: che eccede per almeno il 10 per cento la con le seguenti: eccedente il 20 per cento della;.

  Conseguentemente all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
28.12. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 2, sostituire le parole: che eccede per almeno il 10 per cento, con le seguenti: che eccede per almeno il 5 per cento.
28.37. Orlando.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 aggiungere le seguenti: e pari ad un valore non inferiore a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 30 milioni di euro.
28.2. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, dopo le parole: quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 inserire le seguenti: e pari a un valore non inferiore a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, le parole: è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 sono sostitute dalle seguenti: è incrementato di 370 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 a decorrere dall'anno 2024.
28.36. Squeri, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, dopo le parole: quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 sono inserite le seguenti: e pari ad un valore non inferiore a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 375 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
28.30. Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: pari a zero aggiungere le seguenti: e l'ammontare della quota di reddito su cui applicare l'aliquota viene ridotto del 10 per cento.

  Conseguentemente

   al medesimo comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 25 per cento del valore del patrimonio netto inserire le seguenti: , decurtato dai versamenti degli aumenti di capitale, dalle riserve derivanti dai versamenti in conto capitale comunque denominati e dalle riserve derivanti dalle operazioni di rivalutazione monetaria;

   al comma 3, dopo le parole: 1° gennaio 2023 inserire le seguenti: , al netto delle intere somme già versate a titolo di contributo straordinario contro il caro bollette, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
28.16. De Monte, Ruffino, Marattin.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, sostituire le parole: quota pari al 25 per cento con le seguenti: quota pari al 15 per cento.
28.5. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi costi.
*28.32. Cappelletti, Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.
*28.18. Del Barba.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi costi.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
28.21. Del Barba.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, determinano la base imponibile del contributo straordinario aggregando i redditi complessivi, sia positive che negative, della società o dell'ente controllante e delle relative società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.
28.13. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti obbligati appartenenti ad un gruppo societario, ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, il reddito complessivo, anche al fine della media di riferimento, può essere costituito dalla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti medesimi, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle società. Con successivo decreto sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi e le modalità di versamento del contributo.
28.35. D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma primo, numero 1), del Codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al presente articolo, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società rispettino i requisiti di cui al comma 1.
28.9. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini della determinazione del contributo straordinario di cui al comma 2, dal reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito sono escluse le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le minusvalenze di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, dopo le parole: determinato ai sensi del comma 2, inserire le seguenti: e 2-bis;.

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
28.20. Del Barba, De Monte.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. Ai fini della determinazione del contributo straordinario di cui al comma 2, dal reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito sono escluse le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e le minusvalenze di cui all'articolo 101, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

   b) al comma 3, dopo le parole: Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2, inserire le seguenti: e 2-bis.
*28.10. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
*28.31. Cappelletti, Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le entrate derivanti dal contributo di solidarietà determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.
28.4. Cattoi, Frassini.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimere il comma 4.
28.29. Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 4, sopprimere la parola: non.
28.34. Grimaldi, Borrelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1 di traslare l'onere del contributo di solidarietà temporaneo sui prezzi al consumo. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in coordinamento funzionale con la Guardia di finanza, vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente presenta, entro il 31 dicembre 2023, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina del contributo di solidarietà temporaneo di cui al presente articolo e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio del contributo dovuto. La vigilanza di cui al secondo periodo è svolta dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
28.17. Osnato, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  5-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 5-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  5-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-quater.
  5-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 5-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  5-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 5-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  5-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 5-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 5-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  5-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 5-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  5-decies. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario di cui al comma 5-bis, è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito ai comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  5-undecies. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  5-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 5-decies.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e contributo solidaristico straordinario e temporaneo contro il caro bollette.
28.24. Francesco Silvestri, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021»;

   b) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;

   c) le parole: «inferiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 15 per cento».

  5-ter. Il gettito derivante dall'applicazione del comma 5-bis, è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito ai comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  5-quater. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 5-bis.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e contributo straordinario contro il caro bollette.
28.23. Francesco Silvestri, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022».
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di volte escludere gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali ai fini della determinazione delle basi di calcolo, nonché a evitare duplicazioni nella determinazione delle stesse ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  5-quater. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
28.19. Del Barba, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Le entrate derivanti dal contributo di solidarietà determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.
28.1. Manes, Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Perimetro di applicazione del contributo di solidarietà contro il caro bollette)

  1. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1».
28.01. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo straordinario contro il caro bollette)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni»;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;

   c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

   d) al comma 7, le parole: «non è deducibile» sono sostituite dalle seguenti «è deducibile».
28.04. Guerra.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

  1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario», e, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del cento per cento»;

   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa.»;

   c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023»;

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

  2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
28.08. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 30 giugno 2023, presenta un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni.
28.02. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

   «4-bis. Imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
28.03. Del Barba.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
28.05. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non si applicano agli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 megawatt realizzati dalle imprese agricole, singole e associate, nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
28.06. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Istituzione di un'imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

   b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

   c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;

   d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

   e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.

  3. Limitatamente all'anno d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera e), per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.
  4. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  5. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2.
  7. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  8. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 2.
  9. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
28.07. Fratoianni, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

  1. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, e di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, pensionati, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2.
  2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.
  3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2.
  5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014 , n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
28.09. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo temporaneo per la costituzione di un Fondo per l'acquisto dei crediti fiscali edilizi dal sistema bancario)

  1. Al fine di consentire lo sblocco dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce un fondo alimentato da contributi temporanei del settore creditizio e assicurativo e destinato all'acquisto dei crediti fiscali detenuti dal sistema delle banche popolari e cooperative a seguito di cessioni ai sensi dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Fondo è gestito per il tramite di INVIMIT SGR, società costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di seguito soggetto gestore.
  2. Il Fondo è alimentato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico, ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che sono tenuti versare un contributo temporaneo al Fondo per un importo pari al 30 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
  3. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato dai soggetti obbligati entro il secondo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
  4. Il fondo è altresì alimentato con un apporto pari a 1 miliardo di euro, assicurato dalla Cassa depositi e prestiti Spa secondo le modalità previste con apposita convenzione. Possono partecipare alla costituzione del fondo anche altri investitori istituzionali.
  5. Il soggetto gestore utilizza le risorse del fondo per acquistare i crediti fiscali ceduti ai sensi dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già acquisiti dalle Banche di credito cooperativo e dalle Banche popolari di cui al Capo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al costo di acquisto, ridotto del tasso di sconto praticato alle banche al momento dell'acquisizione da parte del fondo medesimo, a condizione che gli istituti cedenti utilizzino le somme ricevute per l'acquisto di ulteriori crediti fiscali derivanti dall'applicazione del citato articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  6. In deroga ai meccanismi di detrazione e compensazione fiscale previsti per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente al Fondo le somme corrispondenti alle quote di crediti fiscali in scadenza. Per i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati si applica la ripartizione decennale prevista dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
  7. Il soggetto gestore destina le risorse acquisite dal fondo ai sensi del comma 6 per il rimborso degli investitori di cui ai commi 2 e 4, riconoscendo loro remunerazione pari allo sconto praticato agli istituti di credito al momento dell'acquisto distribuito sul periodo considerato. Da tale remunerazione sono dedotti i costi che il soggetto gestore sostiene per l'operatività del fondo, ivi comprese le commissioni annue a favore degli advisor utilizzati, in misura non superiore allo 0,01 per cento sulle masse in gestione.
  8. Al comma 6 dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.».
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo. Entro il medesimo termine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla stipula della convenzione di cui al comma 4.
28.010. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti;

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

   all'articolo 65, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 100 per cento.
28.011. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Norma di interpretazione autentica del contributo straordinario contro il caro bollette)

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il contributo ivi previsto, per le società a totale partecipazione pubblica, deve intendersi dovuto solo se le attività indicate al primo e al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 37 sono svolte in via prevalente. Le predette attività si intendono svolte in via prevalente qualora le operazioni attive alle medesime afferenti e risultanti dalle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA riferite al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, risultino di ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare delle operazioni attive complessivamente indicate nelle medesime comunicazioni. Le somme versate a qualsiasi titolo ai sensi del citato articolo 37 restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
28.012. Steger.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

  1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

    2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»

   c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023».

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

  2. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
28.013. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 29.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 39-octies:

    1) al comma 5, lettera c), le parole: «euro 130» sono sostituite dalle seguenti: «euro 135»;

    2) al comma 6, le parole: «96,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «96,92 per cento»;

   b) all'articolo 39-terdecies, al comma 3, le parole: «e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e al trentotto per cento dal 1° gennaio 2023»;

   c) all'articolo 62-quater, al comma 1-bis, le parole: «al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023»;

   d) all'Allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati»:

    1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sigarette 60,50 per cento;»;

    2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59,50 per cento;».
*29.9. Sorte, Cannizzaro.
*29.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 39-septies le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite con: «nella misura dell'11 per cento».
29.2. Graziano.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le lettere a) e d);

   b) alla lettera b), sostituire le parole: , al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026 con le seguenti: e al 50 per cento dal 1° gennaio 2023
29.5. Rosato.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 3, lettera a), sostituire le parole da: in 36 euro fino alla fine della lettera con le seguenti: in 27,17 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 32,09 euro per 1.000 sigarette e a partire dall'anno 2025 in 37,00 euro per 1.000 sigarette;

  Conseguentemente:

   alla lettera d), capoverso lettera c), sostituire le parole: 47,50 per cento con le seguenti: 49,99 per cento dal 1° gennaio 2023, 48,75 per cento dal 1° gennaio 2024 e 47,5 per cento dal 1° gennaio 2025;

   dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 39-octies, comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) euro 160 il chilogrammo dal 1° gennaio 2023, euro 165 il chilogrammo dal 1° gennaio 2024 ed euro 170 il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2025 per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1)».
29.4. Rosato, De Monte.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), al numero 1), capoverso comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) un importo specifico fisso per unità di prodotto determinato per l'anno 2023 in 27,17 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 32,09 euro per 1.000 sigarette e a partire dall'anno 2025 in 37,00 euro per 1.000 sigarette;

   b) alla lettera d), capoverso lettera c), sostituire le parole: 47,50 per cento con: 49,99 per cento dal 1° gennaio 2023, 48,75 per cento dal 1° gennaio 2024 e 47,5 per cento dal 1° gennaio 2025;

   c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 39-octies comma 5 la lettera c) è sostituita dalla seguente: «euro 160 il chilogrammo dal 1° gennaio 2023, euro 165 il chilogrammo dal 1° gennaio 2024 ed euro 170 il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2025 per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1).».
*29.3. D'Alfonso.
*29.11. Tosi, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 62-quater, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-bis.1. Ai prodotti di cui al comma 1-bis, contenenti o meno nicotina, commercializzati unitamente a dispositivi per inalazione, cosiddetti usa e getta, non riutilizzabili per il consumo di ulteriore quantità di prodotto si applica il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.».
29.10. Mulè, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative – è sostituito dal seguente:

«Art. 62-quater.1.
(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)

   1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.
   2. La fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
   3. Il soggetto autorizzato alla commercializzazione di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
   4. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione, le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative.
   5. Si applicano ai prodotti di cui al comma 1 le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 5-bis, 6 e 7 dell'articolo 62-quater per quanto compatibili. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
   6. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50 del presente testo unico, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
   7. Dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.».
29.8. Lovecchio, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di perseguire l'efficacia dei divieti di vendita ai minori:

   a) all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta»;

   b) all'articolo 14-ter, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta».

  Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: «Disposizione in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, nonché di divieto di vendita ai minori.».
29.7. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Introduzione del monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e suoi derivati.».
29.02. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riscossione delle imposte indirette e contrasto al mercato illecito)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «per via marittima» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati.»;

   b) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
(Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati)

   1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei ad essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
   2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.».

   c) all'articolo 47, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verificazione dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 291-bis, è sostituito dal seguente:

«Art. 291-bis.
(Contrabbando di tabacchi lavorati)

   1. Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.
   2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.
   3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.»;

   b) all'articolo 291-ter, al comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   e-ter) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;

   e-quater) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;

   e-quinquies) nei casi in cui viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età.».
29.03. D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 100, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2.1)» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3».
  2. All'articolo 100, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, le parole: «15 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «15 febbraio 2023» e le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023».
29.04. Rizzetto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 30.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per l'anno 2021, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno dell'anno 2023, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020.
  3. Entro il 30 giugno dell'anno 2023, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre dell'anno 2023, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre dell'anno 2023.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
30.3. Fenu, Dell'Olio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

  1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici e dei necessari relativi investimenti a carico dei concessionari (come anche indicato nella relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico), che assicurino altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni secondo le più recenti innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme d'intrattenimento e sport, anche virtuali, e in ragione della necessità di valorizzare le concessioni da mettere a gara e il cui equilibrio economico finanziario risulta oggi di difficile quantificazione, oltre che dell'attuale congiuntura economica, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico vigilate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai successivi commi.
  2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e dell'articolo 1, comma 935, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2025.
  3. Le scadenze delle concessioni del bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 marzo 2026.
  4. Le scadenze delle concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate a titolo oneroso fino al 29 giugno 2026.
  5. Le scadenze delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate, a titolo oneroso, fino al 30 giugno 2027.
  6. Le scadenze delle concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie a estrazione istantanea sono prorogate a titolo oneroso di trentasei mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni.
  7. Gli oneri concessori dovuti per le proroghe di cui ai commi 2 e 6 sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e saranno determinati dal Ministero dell'economia delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga di cui ai commi 3, 4 e 5 sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga. Il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata delle proroghe di cui ai commi da 2 a 6, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 30 marzo e al 30 giugno dell'anno 2023.
*30.5. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*30.6. Cortelazzo, Cannizzaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

  1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, soprattutto alla luce dell'evoluzione delle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022 non sono prorogate automaticamente, decadendo.
  2. Eventuali richieste di proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 sono soggette ad importi, che i concessionari dovranno corrispondere, calcolati aggiungendo un importo una tantum pari all'incrementato del profitto realizzato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, oltre ad un importo da corrispondere calcolato alle condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente, incrementate – per ogni concessionario – dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per le attività di prevenzione e contrasto al gioco patologico.
30.4. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Sportiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: maggiorato del 15 per cento con le seguenti: maggiorato del 20 per cento.

  Conseguentemente, inserire il seguente comma:

  1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione del corrispettivo ai sensi del comma 1, nei limiti del 5 per cento della maggiorazione, è versato al fondo per il contrasto del consumo del suolo di cui all'articolo 127 della presente legge.
30.2. Barzotti, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito della tutela della salute di cui al comma 1, per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.
30.1. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sportiello.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 31.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-sexies), al primo periodo, sopprimere le parole: non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta.
31.2. Guerra.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-sexies), primo periodo, sostituire le parole: non inferiori complessivamente a 2.000 euro con le seguenti: non inferiori complessivamente a 10.000 euro;

   b) al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-sexies), secondo periodo, sopprimere le parole: aventi medesime caratteristiche e funzioni;

   c) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 67, comma 1-bis, in materia di redditi diversi, dopo le parole: «acquisiti in data più recente» sono inserite le seguenti: «; agli effetti dell'applicazione della lettera c-sexies), si considerano cedute, rimborsate o permutate per prime le cripto-attività acquisite in data più recente»;

   d) al comma 1, lettera b), capoverso comma 9-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per un importo superiore a 2.000 euro con le seguenti: per un importo superiore a 10.000 euro;

   e) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 1, comma 1, in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere i) e i-bis)» e le parole: «valuta virtuale» sono sostituite dalle seguenti: «cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

   f) al comma 4, alla lettera c), dopo le parole: attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività aggiungere le seguenti: e, al fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «; le cripto-attività sono indicate al loro costo o valore di acquisto».
31.3. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Fenu.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Le risorse assegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 5 sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto fondo, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine d'incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito.
31.1. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro.

ART. 33.

  Al comma 1, sostituire le parole: 14 per cento con le seguenti: 26 per cento.
33.1. Boschi, Marattin.

ART. 34.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire la parola: valore con le seguenti: costo o valore di acquisto;

   b) al comma 3, sostituire la parola: valore con le seguenti: costo o valore di acquisto;

   c) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della presente disposizione, non costituiscono fattispecie che hanno comportato il realizzo di redditi nel periodo di riferimento, né la permuta tra cripto-attività, né la detenzione di cripto-attività.
34.2. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Fenu.

  Al comma 6, dopo le parole: per essere destinate aggiungere le seguenti: al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sopprimere le parole da: anche mediante riassegnazione fino alla fine del comma.
34.1. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

ART. 35.

  Sopprimerlo.
35.2. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Fenu.

  Al comma 4, dopo le parole: sono destinate aggiungere le seguenti: al Fondo per le periferie inclusive di cui all'articolo 67 del presente provvedimento e sopprimere le parole da: anche mediante riassegnazione fino alla fine del comma.
35.1. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Esenzione dall'imposta di bollo per i certificati ANPR)

  1. Al comma 3, dell'articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 le parole: «limitatamente agli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli anni 2021, 2022 e 2023».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 39 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
35.01. Foti.

ART. 36.

  Sopprimere il comma 2.
36.1. Gribaudo, Malavasi.

  Al comma 2, capoverso comma 7-quater, sopprimere il secondo periodo.
*36.5. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino.
*36.2. De Bertoldi, Congedo, Matera, Testa.
*36.4. Santillo, Appendino.

  Al comma 2, capoverso comma 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della qualificazione quale colpa grave da parte dell'intermediario si intende la reiterazione della fattispecie di cui al periodo precedente per quattro volte nell'arco di tre anni.
36.3. Coppo, Giovine, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esenzione ISA trasporto passeggeri acque interne)

  1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne con codice attività 50.30.00».
*36.01. Ubaldo Pagano.
*36.02. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il secondo periodo è soppresso.
36.03. Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 37.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi on line sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
  1-ter. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  1-quater. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie on line esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario.
  1-quinquies. Il presente articolo si intende abrogato alla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.
37.2. Fenu.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Ai fini di una maggiore trasparenza nell'utilizzo ai fini commerciali dei dati personali da parte di operatori economici, in coerenza con gli obiettivi dell'efficace protezione dei dati personali e con gli indirizzi dell'Unione europea, entro il 30 aprile 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le procedure per la realizzazione di un sistema informativo, accessibile a ciascun cittadino, di aggregazione dei dati personali utilizzati ai fini commerciali dagli esercenti attività d'impresa soggetti all'imposta sui servizi digitali ovvero dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto come individuati ai sensi del precedente comma, così da permettere la più ampia tutela delle informazioni con riferimento alla conservazione, gestione e uso da parte dei titolari.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi della collaborazione della Società INPS Servizi Spa e dell'Agenzia delle entrate, ovvero altri soggetti individuati con il decreto di cui al precedente comma, anche attraverso l'implementazione di piattaforme o sistemi informativi esistenti. Per l'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo è autorizzata la spesa, fino a un ammontare massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 397 milioni di euro.
37.3. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai fini di una maggiore trasparenza e consapevolezza del cittadino in materia di trattamento e conservazione dei propri dati personali da parte di terzi, in coerenza con gli obiettivi dell'efficace protezione dei dati personali e con gli indirizzi dell'Unione europea, entro il 30 aprile 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le procedure per la realizzazione di un unico sistema informatico di aggregazione di tutti i dati personali di ciascun cittadino, così da permettere la più ampia tutela delle informazioni con riferimento alla conservazione, gestione e uso da parte dei titolari. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. Per lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di cui al presente comma è autorizzata la spesa, fino ad un ammontare massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi della collaborazione della Società INPS Servizi Spa.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
37.1. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche a cedolare secca e alle agevolazioni fiscali sulle locazioni)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento» sono soppresse;

   b) dopo la parola: «ubicate» sono aggiunte le seguenti: «su tutto il territorio nazionale»;

   c) le parole da: «nei comuni» fino a: «programmazione economica» sono soppresse.

  2. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: «comuni» sono aggiunte le seguenti: «di tutto il territorio nazionale»;

   b) le parole da: «di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni» sono soppresse.
37.09. Borrelli, Grimaldi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 153, a eccezione della lettera b), e i commi da 154 a 159 sono abrogati.
  2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento del canone può essere effettuato, altresì, con modalità informatiche, tramite la piattaforma prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in unica soluzione, ovvero in dieci rate mensili, in ogni caso entro il 20 dicembre»;

   b) all'articolo 3, primo comma, dopo le parole: «effettuato esclusivamente» sono aggiunte le seguenti: «con modalità informatiche, ai sensi dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle modalità previste dall'articolo 2, secondo comma, secondo periodo, oppure».
37.01. Magi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Su richiesta formale dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile, presentata tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o on line è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione con le stesse modalità e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del processo.
  2. All'editore della testata che, a seguito della richiesta di cui al comma precedente, abbia omesso di pubblicare la sentenza di assoluzione o non lo abbia fatto secondo le modalità definite dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 25.000 euro a 50.000 euro.
  3. Le entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo confluiscono nel Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti di cui all'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
37.02. Enrico Costa.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

  2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, sono destinate al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
37.03. Fenu.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Semplificazioni in materia di cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori dalla comunità europea)

  1. Per le cessioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre del 1972, n. 633, ove il cessionario si avvalga di un terzo soggetto intermediario per ottenere il rimborso dell'imposta pagata per rivalsa, tramite cessione del relativo credito futuro, al contratto concluso tra il cessionario dei beni e tale intermediario troveranno applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, 52 e da 54 a 59 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il cessionario può esercitare il diritto di recesso dal contratto concluso con il soggetto intermediario per il rimborso dell'imposta pagata per rivalsa non oltre il terzo mese successivo a quello della cessione di tali beni e, in ogni caso, fin quando gli stessi beni non siano stati trasportati fuori della Comunità europea. Le modalità di esercizio del diritto di recesso da tale contratto utilizzabili dal cessionario dei beni devono essere semplici e di immediata attivazione. In ogni caso, al cessionario dei beni deve essere garantita la possibilità di esercitare il diritto di recesso con modalità telematiche al fine di comunicare immediatamente la sua volontà all'intermediario.
37.04. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

  1. All'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, possono essere trasformate, su richiesta del contribuente, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

   b) le parole: «comma 1», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «commi 1 e 1-bis»;

   c) al comma 6, le parole: «1,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «3 milioni di euro».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza.
  3. Fatti salvi i maggiori oneri conseguenti alle modificazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
37.05. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitative e ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
  2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.
  3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a novanta giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  4. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redigerà una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione dovrà essere presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.
  5. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.
  6. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.
  7. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.
  8. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere come limite massimo sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
37.06. Zanella, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione dell'indicizzazione dei canoni di locazione)

  1. Al fine di alleviare per l'anno 2023 l'onere derivante dagli incrementi dei canoni di locazione di immobili sia ad uso abitativo che non abitativo l'indicizzazione ISTAT per i contratti di locazione che la prevedano, sia abitativi che ad uso diverso dall'abitazione come regolati dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392, è sospesa per l'anno 2023.
37.07. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. All'articolo 1, comma 36, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «complessivo di ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali di cui al comma 37».
37.08. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 38.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 39 a 48.
*38.1. Pastorino.
*38.2. Lai.
*38.7. Mari, Grimaldi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimerlo.
38.4. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «ai periodi di imposta in corso» aggiungere le seguenti: «al 31 dicembre 2018»;

   b) al comma 1, sostituire le parole: «3 per cento» con le parole: «1 per cento»;

   c) sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente:

   all'articolo 42:

    al comma 1, sostituire le parole: di cui è parte l'Agenzia delle entrate con le seguenti: di cui sono parte l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate-Riscossione;

    al comma 2, sostituire le parole: del 90 per cento con le seguenti: del 60 per cento;

    al comma 3, lettera a) sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 25 per cento;

    al comma 3, lettera b) sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 10 per cento;

   all'articolo 47:

    al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 30 novembre 2022;

    alla rubrica dell'articolo 47, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 30 novembre 2022;

   all'articolo 152:

    al comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

   dopo il comma 3 dell'articolo 152, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
38.6. De Palma, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente :

  2-bis. I procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativi alle somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e riferite al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2022, sono sospesi, nel caso di richiesta di accesso alla rateizzazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, fino alla scadenza del piano di rateizzazione. La sospensione del procedimento penale è revocata nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
38.3. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 40.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'omesso versamento delle ritenute;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 2 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono così sostituiti:

   «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del valore pari all'importo dei contributi omessi. Non si applica l'articolo 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689. Il datore di lavoro, e i loro coobbligati, non sono assoggettabili alla sanzione amministrativa e il reato di cui al comma 1-bis è estinto:

   a) quando anche disgiuntamente provvedono al versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;

   b) quando anche disgiuntamente hanno in corso il pagamento rateale presso l'agente di riscossione o presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i pagamenti delle rate sono regolari;

   c) quando è intervenuta sentenza di fallimento.

   I datori di lavoro, e i loro coobbligati, che abbiano omesso il versamento delle ritenute di cui al comma 1 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria, per i periodi di paga precedenti il 2023, con versamento in un'unica soluzione delle ritenute omesse entro il 31 luglio 2023. La regolarizzazione estingue il reato e le sanzioni amministrative e rende inefficaci le ordinanze ingiunzioni notificate, anche se non più opponibili. I giudizi pendenti aventi ad oggetto le omissioni di cui al presente articolo, si ritengono estinti a spese compensate tra le parti con la produzione in giudizio della ricevuta di pagamento dell'avvenuta regolarizzazione. Entro maggio 2023, l'INPS comunica tale possibilità ai contribuenti che possono effettuare i versamenti.
   1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo decorso inutilmente il termine previsto dal comma 1-bis, alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
   1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso. La prescrizione decorre per le omissioni inferiori a euro 10.000 annui, dal termine mensile fissato dalla legge per il versamento delle ritenute e per quelle superiori a euro 10.000 dal raggiungimento di tale soglia.».
40.2. Giovine, Coppo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile per estraneità
di materia e
per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Fino alla cessazione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'importo degli aiuti di Stato non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
40.01. Rizzetto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 41.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate con le seguenti: Con riferimento a ogni debito del contribuente salvo quelli in relazione all'articolo 46, comma 5 della presente legge, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma si applica anche agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e agli avvisi di addebito di cui all'articolo 30 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

  Conseguentemente:

   all'articolo 42, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Agenzia delle entrate con le seguenti: ogni Agente della riscossione o Società concessionaria o qualsivoglia Ente impositore, anche locale, salvo quanto previsto al successivo comma 8;

   all'articolo 43, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Agenzia delle entrate con le seguenti: ogni Agente della riscossione o Società concessionaria o qualsivoglia Ente impositore, anche locale, salvo quanto previsto al successivo comma 5;

   all'articolo 44, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Agenzia delle entrate con le seguenti: ogni Agente della riscossione o Società concessionaria o qualsivoglia Ente impositore, anche locale, salvo quanto previsto al successivo comma 6;

   all'articolo 45, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate con le seguenti: Con riferimento a ogni debito del contribuente salvo quelli in relazione all'articolo 46, comma 5 della presente legge, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento;

   all'articolo 46, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione con le seguenti: sia se pretendibili in quanto risultanti da affidamento in carico esattoriale, sia se ancora non pretendibili in quanto non affidate dagli Enti impositori agli Agenti della riscossione;.
41.1. Rosato.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Definizione agevolata delle entrate locali e condizioni per l'adozione dei programmi di potenziamento delle entrate)

  1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 41, anche in relazione alle conseguenze che determinano sulle quote di spettanza degli enti locali oggetto della definizione agevolata ivi prevista, gli enti locali possono determinare con propria delibera di natura regolamentare entro il 31 marzo 2023 la definizione agevolata dei crediti in essere al 31 dicembre 2021, relativi alle proprie entrate tributarie e patrimoniali, consentendo il pagamento senza applicazione di sanzioni ed interessi, in deroga alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
  2. I crediti oggetto di definizione agevolata sono quelli che, alla data del 31 dicembre 2021, risultano avviati alla riscossione coattiva in forme diverse dall'affidamento all'agente della riscossione, o oggetto di avvisi di accertamento o intimazioni di pagamento notificate, comunque denominate. Non si fa luogo alla restituzione di somme versate. Gli enti locali possono consentire la rateazione del pagamento entro un massimo di sessanta mesi con cadenze trimestrali, assistita, nel caso di persone giuridiche o di persone fisiche con importi dovuti non inferiori a 5 mila euro, da garanzia fideiussoria o ipoteca cautelare, salvo maggiore arco temporale giustificato da condizioni economiche di particolare difficoltà, da regolamentare localmente. In caso di pagamento in unica soluzione il debito, determinato ai sensi del comma 1 viene ridotto del 20 per cento.
  3. Gli enti locali che adottano il provvedimento di cui al comma 1 possono ridurre il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) oggetto di accantonamento nel bilancio di previsione e nel rendiconto di gestione degli anni dal 2023 al 2027 di un importo pari all'80 per cento del valore stimato dei recuperi da definizione agevolata, sulla base di relazione previsionale dell'ufficio entrate dell'ente locale asseverata dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione, da allegare ai documenti contabili.
  4. All'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sono soppresse le parole «entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
*41.01. Gnassi, De Luca, Malavasi, Fossi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*41.02. Pastorino.

ART. 42.

  Sopprimere il comma 2.
42.2. Marattin.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Al comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o a mezzo posta elettronica certificata».
42.1. Lai.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifica all'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

  1. All'articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sono soggette al pagamento dell'imposta di registrazione di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e agli atti e ai provvedimenti ad esse relativi».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
43.01. Torto, D'Orso.

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Detrazione per interventi di manutenzione e recupero dei terreni agricoli e per l'acquisto di attrezzature funzionali agli interventi stessi)

  1. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.
  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo.
*45.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
*45.2. Ghio, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza presente nel territorio nazionale riferita ai danni da fauna selvatica con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 24 della legge 25 febbraio 1992, n. 157, è incrementato di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 399,5 milioni di euro.
45.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai, Simiani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 46.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La misura di cui al precedente periodo si applica ai crediti degli enti territoriali qualora gli stessi optino formalmente di avvalersene entro il 28 febbraio 2023.
46.3. Mancini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dall'applicazione della misura di cui al comma 1 a carico dei bilanci degli enti territoriali può essere ripianato in quote annuali costanti entro e non oltre l'anno 2045.
46.4. Mancini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contributi obbligatori affidati agli agenti della riscossione dai consorzi di cui agli articoli 859 e 860 del codice civile, previe apposite delibere dei competenti organi collegiali dei medesimi enti, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
*46.2. Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.
*46.7. Mattia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*46.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
*46.6. Lacarra.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità della misura di cui al presente articolo e facilitare i provvedimenti di cui al penultimo periodo del comma 1 da parte dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative comunali titolari di crediti oggetto dello stralcio dei crediti di cui al presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo per un importo massimo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, da ripartirsi tra i predetti enti in proporzione e fino a concorrenza del disavanzo o del maggior disavanzo emerso per effetto del predetto stralcio, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e dei rendiconti dell'esercizio 2022 degli enti interessati. Il riparto è determinato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di natura anche pluriennale, da emanarsi a decorrere dal 31 ottobre 2023 e, successivamente, non oltre il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari destinano il contributo ricevuto alla riduzione del disavanzo, come risultante alla fine di ciascun anno di spettanza.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
46.8. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità della misura di cui al presente articolo e facilitare i provvedimenti di cui al penultimo periodo del comma 1 da parte dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative comunali titolari di crediti oggetto dello stralcio dei crediti di cui al presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo per un importo massimo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, da ripartirsi tra i predetti enti in proporzione e fino a concorrenza del disavanzo o del maggior disavanzo emerso per effetto del predetto stralcio, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e dei rendiconti dell'esercizio 2022 degli enti interessati. Il riparto è determinato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di natura anche pluriennale, da emanarsi a decorrere dal 31 ottobre 2023 e, successivamente, non oltre il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari destinano il contributo ricevuto alla riduzione del disavanzo, come risultante alla fine di ciascun anno di spettanza.
46.5. Ruffino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 47.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Piano straordinario di rateazione)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 giugno 2022, l'Agente della riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un massimo di centoventi rate mensili, con esclusione dei diritti di notifica, delle sanzioni comprese in tali carichi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agente della riscossione procede all'invio al contribuente entro il 30 marzo 2023 di una proposta con un piano straordinario di rateazione contenente la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
  3. A seguito dell'accettazione della richiesta e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 4:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

  4. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

   b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

   c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

  5. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato nel numero massimo di centoventi rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna d'importo pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, su base mensile a decorrere dall'anno 2024. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione dei piani straordinari di rateazione di cui al comma 2 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.
  7. Ove non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede con le seguenti modificazioni:

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;

   all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 21 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

Art. 37-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote d'imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
47.8. Fenu, Appendino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 giugno 2022, l'agente della riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un massimo di centoventi rate mensili, con esclusione dei diritti di notifica, delle sanzioni comprese in tali carichi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agente della riscossione procede all'invio al contribuente entro il 30 marzo 2023 di una proposta con un piano straordinario di rateazione contenente la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. Nella dichiarazione di accettazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  3. A seguito dell'accettazione della richiesta e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 4:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla di invio della proposta;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive né proseguite quelle in essere, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   d) sono sospesi, fino al pagamento della prima rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di invio della proposta;

   e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  4. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

   b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

   c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

  5. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato nel numero massimo di centoventi rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, su base mensile a decorrere dall'anno 2024. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione dei piani straordinari di rateazione di cui al comma 2 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.
  7. Ove non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

   b) sopprimere i commi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14;

   c) al comma 19, sostituire le parole: ai commi da 1 a 18 con le seguenti: ai commi da 1 a 11;

   d) al comma 20, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2033 e le parole: da 1 a 22 con le seguenti: da 1 a 15;

   e) ai commi 21 e 22, sostituire le parole: da 1 a 22 con le seguenti: da 1 a 15.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo di 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede con le seguenti modificazioni:

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal dal 2033;

   all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 21 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   c) dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

   1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
47.9. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti dai singoli carichi di cui al comma 1 siano di importo superiore a 50.000 euro, la definizione agevolata può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, dei seguenti importi: 60 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
47.3. Guerra, Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Lai, Mancini, Toni Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti dai singoli carichi di cui al comma 1 siano di importo superiore a 50.000 euro, la definizione agevolata può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.
47.4. Guerra, Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Lai, Mancini, Toni Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel numero massimo di 18 rate con le seguenti: nel numero massimo di 26 rate.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni valutati entro il limite massimo di 800 milioni per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede con le seguenti modificazioni:

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;

   all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 18 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

Art. 37-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
47.7. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel numero massimo di 18 rate con le seguenti: nel numero massimo di 36 rate.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo di 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede con le seguenti modificazioni:

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal dal 2033;

   all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 21 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

Art. 37-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
47.6. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 rate con le seguenti: 26 rate.
47.1. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Ismea, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a Ismea ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.
47.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 16 sopprimere la lettera e);

   b) dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

  22-bis. Possono essere altresì estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, contenenti soltanto sanzioni per violazioni amministrative di natura meramente formale, che non incidono sul pagamento di imposte, tributi e contributi, previdenziali ed assistenziali, previste, tra gli altri, dalla legge n. 681 del 1989, codificate dall'agente della riscossione, nelle cartelle di pagamento, con i codici da 5191 a 5279, ivi comprese le somme aggiuntive e/o ad esse accessorie. La definizione si perfeziona con il pagamento del 10 per cento delle sanzioni per violazioni amministrative di natura meramente formale complessivamente irrogate così come previste, tra gli altri, dalla legge n. 689 del 1981 e delle somme aggiuntive e/o ad esse accessorie. Non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del 29 settembre 1973, n. 602 e tutte le altre così come disposto dal comma 1 del presente articolo. Il debitore manifesta la sua volontà di procedere nella predetta definizione secondo quanto previsto dal precedente comma 5; il relativo pagamento potrà avvenire, anche in forma rateale, ai termini e con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
47.5. Testa, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 48.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 684-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'Agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente capo:

Capo III-bis
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art. 48-bis.
(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo)

  1. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.
  2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

   a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;

   b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;

   c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 48-ter.
(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

  1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti ad esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».
48.1. Guerra, Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Lai, Mancini, Toni Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere i seguenti:

Art. 48-bis.
(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo, e di stimolo all'adempimento spontaneo)

  1. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.
  2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

   a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;

   b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;

   c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 48-ter.
(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

  1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti ad esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».

  Conseguentemente, dopo il capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
48.06. Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Incremento limite compensazioni dei crediti fiscali)

  1. Per l'anno 2023, il limite massimo di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri conseguenti alle modificazioni, quantificati nel limite massimo di 5 miliardi per l'anno 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:

   all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
48.03. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Incremento limite compensazioni dei crediti fiscali per i soggetti sottoposti allo split-payment)

  1. Per l'anno 2023, il limite massimo di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 5 milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri per l'anno 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:

   all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
48.04. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Caramiello.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ulteriori misure in materia di cessioni crediti IVA)

  1. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, primo periodo, dopo le parole: «formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge», sono inserite le seguenti: «, ivi incluse formalità ulteriori in caso di cessione di crediti di natura tributaria e/o cessione di crediti risultanti dalla dichiarazione annuale o dei quali è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale».
48.01. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Definizione agevolata enti locali)

  1. Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 3 della Costituzione ed al fine di contrastare sperequazioni territoriali nell'attuazione del disposto di cui al comma 1, dell'articolo 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, gli enti territoriali ed i concessionari della riscossione di cui al medesimo comma 1 adottano gli atti ivi previsti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
48.02. Ziello, Centemero, Cavandoli, Gusmeroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bagnai, Miele.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Sospensione delle procedure di riscossione coattiva)

  1. Dal 1° gennaio 2023 e fino alla scadenza dei termini di presentazione delle relative istanze, sono sospese le procedure di riscossione coattiva di cui al titolo II, capi I, II e III, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riferibili ad atti e procedure che possono essere oggetto di definizione, ravvedimento, adesione, regolarizzazione ai sensi del presente capo III.
48.05. Pittalis, D'Attis, Cannizzaro, Giagoni.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 49.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Cashback acqua pubblica)

  1. Al fine di limitare le disparità economiche delle tariffe di fornitura idrica a carico dei cittadini, esercenti attività di impresa, arti e professioni, si prevede un rimborso tramite credito d'imposta per tutti i soggetti economici che corrispondono una tariffa idrica che supera la media nazionale, nella misura eccedente tale media.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze è istituto un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2023, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, in ogni caso nel limite massimo di spesa di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dal 2023 con le seguenti: 340 milioni di euro per il 2023 e 2024, e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
49.01. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

  1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio del 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.
  2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
49.02. Donno, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Torto.

ART. 50.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai concorsi per dirigenti, banditi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì ammessi i dipendenti pubblici assunti con concorso pubblico a tempo indeterminato, per il quale è stato richiesto specificamente, come requisito di ammissione, il possesso del Dottorato di ricerca.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di concorsi pubblici.
50.2. Toni Ricciardi, D'Alfonso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 16, comma 8-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
50.1. Provenzano, Ubaldo Pagano, Barbagallo, Iacono, Marino.
(Inammissibile per estraneità
di materia e
per carenza
di compensazione
)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Proroga concorso RAI del 2019)

  1. La validità delle graduatorie della selezione 2019 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei da parte di RAI-Radiotelevisione Spa è da intendersi prorogata di 12 mesi ovvero fino ad esaurimento delle stesse.
  2. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
50.01. Pellicini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Spa possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Spa si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.
  2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
50.02. Sottanelli, Gruppioni.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 51.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2022, la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano alle operazioni tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2) e tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma n. 3) del codice civile. Sono escluse le operazioni:

   a) realizzate tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento;

   b) realizzate tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
51.16. Donno, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai beni mobili registrati indispensabili per lo spostamento del debitore dall'abitazione ove risiede presso il luogo di lavoro nonché ai beni mobili registrati indispensabili per il trasporto del coniuge, del convivente o dei figli del debitore, dall'abitazione ove risiede al luogo ove questi ricevono cure per gravi malattie e disturbi psichici».

  1-ter. Il debitore, con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di incorrere in un reato ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, in caso di fermo amministrativo ricadente su un bene mobile registrato di cui al comma 1-bis, autocertifica l'utilizzo per le finalità di cui al comma precedente.
51.11. D'Alfonso.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
  1-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
*51.1. Steger.
*51.4. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Marino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023».
  1-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-bis, si provvede per l'anno 2023 nel limite di spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
51.17. Grimaldi, Borrelli, Evi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 88, comma 4-ter, secondo periodo, dopo le parole «ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942,» sono inserite le seguenti: «o ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
51.10. Stefanazzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2023».

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 388 milioni.
51.9. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Spa possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Spa si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».
51.7. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità
di materia e
per carenza
di compensazione)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 120 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3 sostituire la parola: 400 con la seguente: 385.
51.18. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1054 e 1056, le parole: «ovvero entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

   b) ai commi 1055 e 1057, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».
51.15. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con riferimento all'articolo 77, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il valore da considerare ai fini della determinazione dell'importo complessivo del credito per cui si procede alla iscrizione di ipoteca immobiliare è quello risultante dall'importo anche cumulato di una o più cartelle di pagamento riferite allo stesso debitore.
51.14. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023».
*51.20. Tremaglia, Cattoi, D'Attis, Romano, Lucaselli, Gusmeroli, Cannizzaro, Giorgianni, Frassini, Cannata, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Andreuzza, Barabotti, Mascaretti, Di Mattina.
*51.3. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il visto di conformità deve attestare la conformità delle sole informazioni in possesso del soggetto cedente il credito d'imposta.».
51.5. Ubaldo Pagano, Lai, Malavasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023».
*51.2. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
*51.19. D'Attis, Lucaselli, Frassini, Romano, Cannizzaro, Mascaretti, Cattoi, Giorgianni, Gusmeroli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 a 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2025».
51.13. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «utilizzati direttamente o concessi ad altre amministrazioni e».

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
51.12. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)

  1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1-bis) è aggiunto il seguente:

    1-ter) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta.
*51.01. Steger.
*51.011. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
*51.018. Gadda, Bonetti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Semplificazioni in materia di esterometro)

  1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «o dei documenti che ne certificano i corrispettivi» sono soppresse;

   b) la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il mese successivo del trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni.».
51.02. Steger.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di non tassabilità delle detrazioni per lavori edili maturate dai soggetti economici)

  1. Le detrazioni, di qualsiasi natura e misura, per lavori di ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici nonché recupero o restauro della facciata esterna degli edifici maturate da operatori economici, comprese quelle per cui è esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
51.03. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva ricevuti dalle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 125-bis è abrogato;

   b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   c) al comma 127 le parole: «, 125-bis» sono soppresse.
*51.04. Steger.
*51.035. Gusmeroli, Lucaselli, D'Attis, Romano, Cattoi, Cannizzaro, Frassini, Giorgianni, Ottaviani, Mascaretti, Cavandoli, Rampelli, Andreuzza, Angelo Rossi, Toccalini, Tremaglia, Barabotti, Cannata, Di Mattina.
*51.09. Ubaldo Pagano, Lai, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. All'articolo 100, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
51.05. Pastorino.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano all'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità d'interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
51.06. Pastorino.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

  1. All'articolo 4, comma 4 decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti: «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».
  2. All'articolo 4 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

  3. All'articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, alla lettera b), numero 1), le parole: «di promozione sociale» sono soppresse e il numero 4) dalle parole: «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole: «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» è soppresso.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
*51.010. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
*51.017. Gadda, Bonetti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Deducibilità del costo di acquisto delle autovetture per imprenditori e professionisti)

  1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
  2. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 60 milioni.
51.07. Gribaudo, Malavasi.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifica in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

   b) al secondo periodo, le parole: «non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10.000 euro per gli anni 2022 e 2023 e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3 della presente legge.
51.08. Ubaldo Pagano, Lai, Malavasi.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

  1. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

   b) al secondo periodo, le parole: «non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10.000 euro per gli anni 2022 e 2023 e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 372 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 375 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2033 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2034.
51.030. Cappelletti.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga delle detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «5.000 euro per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 1, della presente legge.
51.021. Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani, Lupi.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Sblocco dei crediti d'imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022)

  1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni successivi a quello di competenza della quota annuale del credito»;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno, ai sensi del precedente periodo, può essere usufruita negli anni successivi nel limite del sesto e non può essere chiesta a rimborso.».
51.012. De Bertoldi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile per estraneità
di materia e
per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

  1. Per impianti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 si intendono anche gli impianti generici, le opere edili e murarie necessarie per l'installazione degli impianti e dei beni strumentali e i beni infissi al suolo.
51.013. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

  1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2023».
  2. Fino al termine del 31 ottobre 2023, si intendono valide modalità di rinuncia alla fruizione della detassazione ambientale, oltre a quella prevista dall'articolo 36, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, tutte quelle possibili in sede fiscale e giudiziale prima che il rapporto amministrativo in sede fiscale diventi definitivo: rinuncia ad istanza di rimborso prima che intervenga il pagamento, la presentazione di dichiarazione integrativa a sfavore, la rinuncia al contenzioso pendente.
  3. Qualora i soggetti intendano avvalersi dell'articolo 36, comma 6, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e dovessero risultare soccombenti in giudizio in sede amministrativa, si applicherà la sanzione minima prevista dall'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
51.014. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Definizione detassazione impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile)

  1. La fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può essere definita con la rinuncia al 15 per cento della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, indipendentemente dai tempi della richiesta e dalla procedura seguita (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602) con restituzione della quota di beneficio eventualmente fruito in eccesso.
  2. La rinuncia determina la definizione di tutte le liti pendenti, in sede fiscale con la sola Agenzia delle entrate, con riconoscimento del beneficio fiscale a spese compensate e/o la prevenzione di nuove liti e il riconoscimento delle eventuali perdite residue da portare in dichiarazione. Nell'ambito della definizione, i rimborsi d'imposta saranno erogati senza applicazione di interessi.
  3. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro il termine del 31 maggio 2023 e gli importi da versare dovranno essere corrisposti in tre rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30 giugno 2023, il 30 giugno 2024 e il 30 giugno 2025.
51.015. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche e rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  1. La dotazione del Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 5 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024.
  2. All'articolo 77, comma 2-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con sentenza di cui al comma 2-ter ovvero con provvedimento d'insinuazione allo stato passivo della procedura concorsuale».
  3. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2022, recante Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dell'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «fisiche o giuridiche,», inserire le seguenti: «, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento,»;

   b) all'articolo 7:

    1) il comma 2 è abrogato;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le somme eventualmente non oggetto di erogazione restano nella disponibilità del fondo per le due successive annualità.»;

   c) all'articolo 8, il comma 3 è abrogato;

   d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Autocertificazione dei requisiti e controlli)

   1. I beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza d'indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, un'autocertificazione che attesti di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.
   2. Il Ministero, anche per il tramite della commissione tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, può verificare, successivamente all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.
   3. Qualora il Ministero attesti la falsità dell'autodichiarazione di cui al comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo così come disposto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 495 del codice penale.».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
51.022. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Misure in materia di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 493 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. I risparmiatori che, ai sensi del comma 502-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno tempestivamente presentato domanda di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 493 della medesima legge, parzialmente o integralmente rigettata per l'assenza dei requisiti patrimoniali e reddituali ovvero per gli errori formali o materiali di cui al richiamato comma 502-bis, possono integrare o modificare la domanda entro il 15 marzo 2023, al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, commi 496 e 497 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. L'integrazione o la modifica della domanda sostituisce e annulla a tutti gli effetti di legge, inclusi quelli penali e amministrativi, ove sussistenti, la domanda già parzialmente o integralmente rigettata ai sensi del comma 1.
  3. La durata della Commissione Tecnica di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogata al 30 giugno 2023.
  4. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
51.037. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rafforzamento del volontariato di competenza)

  1. All'articolo 100, comma 2, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti non commerciali del Terzo settore»;

   b) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
51.039. Gadda, Bonetti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero emissioni)

  1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023 e 2024, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

   a) al 100 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km;

   b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

   c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

  2. Per il triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km.
  3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, e 153 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
51.026. Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero emissioni)

  1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023 e 2024, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

   a) al 100 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km;

   b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

   c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

  2. Per il triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km.
  3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 247 milioni, per gli anni 2024 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
51.019. Faraone.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali)

  1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025:

   a) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992 con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km è elevata al 100 per cento; è ridotta al 15 per cento per autovetture di cui al medesimo articolo 54 con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 10 per cento per autovetture di cui al medesimo articolo 54 con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.

   b) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km è elevata al 100 per cento; è ridotta al 60 per cento per i medesimi veicoli con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 50 per cento per i medesimi veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.

   c) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km; è ridotta al 40 per cento per veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 30 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.

  2. La deducibilità del costo per autovetture di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.
*51.033. Evi, Ghirra, Borrelli, Grimaldi.
*51.031. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Sergio Costa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche agli articoli 67 e 148 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991 n. 398 in materia di associazioni musicali)

  1. All'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici,» sono aggiunte le seguenti parole: «ai formatori ed».
  2. Al terzo comma dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono aggiunte le seguenti: «e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.».
  3. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991 n. 398, dopo le parole: «attività sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 335 milioni.
51.020. Ottaviani, Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Non sono applicabili l'articolo 321 e l'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988 ai cessionari dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche ove abbiano ricavato vantaggi ed utilità dal reato, sempre che tali soggetti abbiano agito in buona fede. Il presente comma si applica anche ai crediti eventualmente già sequestrati.
   6-ter. Si presume la buona fede di cui al predetto comma 6-bis qualora le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, optino, con riferimento all'ammontare nominale dei crediti acquistati, per il pagamento del canone annuo di garanzia di cui ai successivi commi. L'esercizio dell'opzione consente ulteriormente ai soggetti sopra elencati di non incorrere nella responsabilità solidale di cui al precedente comma 6.
   6-quater. Il canone annuo di garanzia è pari allo 0,25 per cento del valore nominale del totale dei crediti acquistati al termine di ciascun esercizio di riferimento, senza tenere conto di eventuali acquisti e cessioni effettuate all'interno del gruppo bancario di cui al precedente comma.
   6-quinquies. Il versamento del canone di cui al comma 6-quater è effettuato da ciascuna società interessata per ciascun esercizio di riferimento entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. L'opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento del canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2032. Tale obbligo permane anche in caso di ulteriori cessioni dei crediti effettuate ai sensi del presente articolo.
   6-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2023, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-quinquies.
   6-septies. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.».
51.023. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, dopo le parole: «ai medesimi a titolo di acconto», sono aggiunte le seguenti: «e le restanti somme di cui al comma 6»;

   b) al comma 6, le parole: «nuovamente riservate all'entrata del bilancio dello stato» sono sostituite dalle seguenti: «ripartite, in proporzione alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
51.024. De Maria, Stumpo.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013)

  1. Al decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 10, le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;

   b) all'articolo 12, nella rubrica le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;

   c) all'articolo 12, ai commi 1 e 2 le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
51.025. De Maria, Stumpo.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga credito d'imposta per le imprese del Mezzogiorno)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
51.027. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, D'Orso, Appendino.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Benefìci fiscali e sostegno agli investimenti nelle zone economiche speciali)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
51.028. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Bruno, Scutellà, Sportiello, Carotenuto, Morfino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Cashback veterinario)

  1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici per spese veterinarie, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici di servizi di tipo veterinario, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di definire le spese veterinarie ammissibili al rimborso di cui al comma 1.
  3. Le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter, 289-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
51.029. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Cherchi.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di investimenti effettuati nelle zone economiche speciali – ZES)

  1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
51.032. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Bruno, Scutellà, Sportiello, Carotenuto, Morfino, Caramiello, Pellegrini, Orrico, D'Orso, Appendino.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta della contabilità di magazzino)

  1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: «superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a 7 milioni e a 1,5 milioni di euro.».
51.034. Lucaselli, Frassini, D'Attis, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifica alla deducibilità della rivalutazione del trattamento di fine rapporto)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in deroga all'articolo 109, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la rivalutazione del trattamento di fine rapporto di cui al comma 4 dell'articolo 2120 del codice civile se di ammontare superiore al 5 per cento può essere dedotta per quote costanti in tre esercizi a decorrere da quello di competenza.
51.036. Cannizzaro, Cannata, Cattoi, Romano, D'Attis, Giorgianni, Frassini, Lucaselli, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Andreuzza, Barabotti, Tremaglia, Toccalini.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'importo per le cessioni di cui all'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rideterminato in euro 70.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari 3,6 milioni di euro per il 2023, a 8,5 milioni di euro per il 2024 e a 11,9 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
51.038. Mulè, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

  1. All'articolo 5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le parole: «buoni fruttiferi ed assimilati», sono inserite le seguenti: «intestati a maggiorenni».
51.042. Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che le opzioni per la cessione del credito d'imposta e per lo sconto sul corrispettivo, alternative all'utilizzo diretto della detrazione spettante, relative agli interventi di cui al comma 2 del citato articolo 121, diversi da quelli che danno diritto al superbonus del 110 per cento di cui al precedente articolo 119, possono essere esercitate, in presenza dei relativi presupposti, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.
51.046. De Bertoldi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Garanzia livelli occupazionali per fruizione di agevolazioni alle imprese per la transizione 4.0)

  1. La fruizione del credito di imposta e/o delle diverse misure di sostegno previste per la transizione 4.0 e l'internazionalizzazione delle imprese è subordinata al rispetto da parte delle stesse di condizionalità relative al mantenimento dei livelli occupazionali, misurati all'atto della richiesta di fruizione, sino al termine del periodo previsto per l'accesso alle incentivazioni richieste.
51.047. Evi, Mari, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)

  1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30 mila euro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
51.048. Rizzetto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 52.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con le seguenti: A decorrere dal 2023 e sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4.320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
52.5. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al 31 dicembre 2023, sostituire le parole: nella misura di 2 punti percentuali con le seguenti: nella misura di 5 punti percentuali e sopprimere le parole: a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per retribuzioni mensili di poco superiori a 2.692 euro è istituita una clausola di salvaguardia che impedisca che la retribuzione al netto della contribuzione previdenziale risulti complessivamente inferiore ad un soggetto che percepisca una retribuzione mensile pari a 2.692 euro.
52.2. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024 e le parole: 2 punti percentuali con le seguenti: 4 punti percentuali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi d'imposta d'interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
52.9. Conte, Aiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Barzotti, Carotenuto, Tucci, L'Abbate, Appendino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al 31 dicembre 2023 e sostituire le parole: nella misura di 2 punti percentuali con le seguenti: nella misura di 3 punti percentuali.
52.1. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 punti percentuali con le seguenti: 3 punti percentuali.
*52.6. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
*52.3. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 380 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
52.7. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Salvo che per le mansioni fisiche connesse alla posizione posta a concorso, nelle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, l'età anagrafica non può costituire un requisito di partecipazione ed è fatto obbligo alle predette amministrazioni di disciplinare l'ammissione alla partecipazione ai concorsi pubblici evitando ogni discriminazione basata sull'età ovvero sulla sua limitazione. Qualunque limite deve essere previamente disciplinato nei regolamenti delle amministrazioni che bandiscono i concorsi nonché adeguatamente motivato, comprovando di non avere nel proprio organico e tra il personale in servizio, personale con età pari o superiore a quella richiesta nella procedura concorsuale, e che sia adibito, anche parzialmente, alle medesime funzioni per il quale è stata attivata la procedura medesima. Per la verifica ed il monitoraggio dell'osservanza di quanto previsto dal presente comma è stanziata la somma di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e misure per valorizzare le qualifiche nell'accesso alle carriere pubbliche e il e all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399 milioni.
52.8. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Finanziamento indennità discontinuità per il 2023)

  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnato lo stanziamento di euro 150 milioni per l'anno 2023, distinto in apposito capitolo.
  2. Le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel medesimo capitolo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024.
52.02. Orfini, Manzi, Zingaretti, Gribaudo, Berruto, Speranza, Furfaro, Lai, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure in materia di contratto di apprendistato).

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 42:

    1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, al termine di un terzo del periodo di apprendistato, di due terzi del periodo di apprendistato o al termine del periodo di apprendistato, con preavviso decorrente dai medesimi termini. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato»;

    2) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio, a partire dal 60 per cento della retribuzione dell'inquadramento, con scatti di avanzamento semestrali;»;

    3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a registrarsi e a svolgere gli adempimenti relativi all'apprendistato, anche avvalendosi di un consulente del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, mediante un'apposita piattaforma informatica, realizzata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e gestita dalla stessa ANPAL in accordo con le agenzie regionali per il lavoro, di seguito denominata “piattaforma dell'apprendistato”. La piattaforma dell'apprendistato prevede:

   a) l'accreditamento e l'iscrizione obbligatoria dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli enti formativi che intendono attivare i contratti di apprendistato di cui al presente decreto legislativo;

   b) l'attivazione digitale del contratto di apprendistato e la gestione di ogni adempimento ad esso legato, con automaticità delle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge;

   c) una sezione dedicata al completamento progressivo del piano formativo individuale;

   d) una sezione dedicata alla segnalazione delle violazioni dei termini contrattuali all'Ispettorato nazionale del lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali;

   e) la pubblicazione, in un'apposita sezione della piattaforma dell'apprendistato denominata “trasparenza”, della lista di imprese accreditate con l'indicazione del numero di contratti di apprendistato stipulati e del numero di contratti a tempo indeterminato attivati al termine del periodo di apprendistato nell'ultimo triennio;

   f) l'integrazione con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021»;

    4) al comma 8, le parole: «cinquanta dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «quindici dipendenti» e le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».

   b) all'articolo 44, dopo il primo periodo del comma 3, è inserito il seguente: «A tale fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono anche accordi con le università, con gli istituti di alta formazione musicale e coreutica e con gli istituti tecnici superiori per la fruizione dei corsi da loro erogati da parte degli apprendisti».

  2. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, in via sperimentale per gli anni 2023, 2024 e 2025, per i contratti di apprendistato stipulati nei medesimi anni è riconosciuto ai datori di lavoro uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  3. Lo sgravio di cui al comma 2, commisurato ai contributi maturati, è restituito:

   a) nella misura dell'80 per cento se le parti recedono dal contratto al termine di un terzo del periodo di apprendistato;

   b) nella misura del 60 per cento se le parti recedono dal contratto al termine di due terzi del periodo di apprendistato;

   c) nella misura del 40 per cento se le parti recedono dal contratto al termine del periodo di apprendistato.

  4. Ai fini della realizzazione e della gestione della piattaforma dell'apprendistato di cui al comma 5-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è attribuito un contributo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni per l'anno 2024, 600 milioni per l'anno 2025, 400 milioni, per l'anno 2026, e 200 milioni per l'anno 2027, si provvede ai sensi della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e il fondo di cui al comma 4 di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
52.01. Gribaudo, Malavasi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. All'articolo 3, comma 10-bis della legge 8 agosto 1995 n. 335, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
  2. All'articolo 3, il comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione dei termini di prescrizione ivi indicati le contribuzioni delle gestioni facenti capo alle previgenti gestioni della Cassa pensioni degli enti locali, Cassa pensioni, Cassa pensioni ufficiali giudiziari, Cassa pensioni insegnanti, Cassa pensioni sanitari e alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, all'ex Enpas ed ex Inadel confluite nell'ex INPDAP ora INPS e qualsiasi contribuzione riferita ai trattamenti di fine servizio comunque denominati.
52.06. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
52.05. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

   1. All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
52.03. Lai.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione dei termini di prescrizione ivi indicati le contribuzioni delle gestioni facenti capo alle previgenti gestioni della Cassa pensioni degli enti locali, Cassa pensioni, Cassa pensioni ufficiali giudiziari, Cassa pensioni insegnanti, Cassa pensioni sanitari e alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, all'ex Enpas ed ex Inadel confluite nell'ex INPDAP ora INPS e qualsiasi contribuzione riferita ai trattamenti di fine servizio comunque denominati.
52.04. Lai.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure previdenziali a sostegno dei testimoni di giustizia)

  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato a causa della testimonianza o a integrazione della pensione che sia d'importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 398 milioni.
52.08. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Vaccari, Appendino, Morfino.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo, n. 117, del 2017, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);».
52.09. Lucaselli, Rizzetto, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 53.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 54 e all'articolo 96, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.150 milioni con le seguenti: 2.632 milioni, le parole: 2.300 milioni con le seguenti: 3.503,8 milioni e le parole: 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: 3.015,5 milioni per l'anno 2025 e 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2026.
53.11. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 14.1» con il seguente:

  Art. 14.1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall'età, di seguito definita «pensione anticipata flessibile».
53.3. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: di un'età anagrafica di almeno 62 anni e.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
53.14. Scerra, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», comma 1, sopprimere il terzo periodo e sopprimere i commi 4, 5 e 6.
53.2. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 80 milioni.
53.4. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
53.15. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, a parità di requisiti e condizioni, sono estese anche ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 risultano iscritti alle forme di gestione assicurativa dell'INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti anche non coincidenti, di cui alla legge n. 228 del 2012, pur se pregressi o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, qualora già avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
53.1. Graziano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», sopprimere i commi 4, 5 e 6.

  Conseguentemente, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 150 milioni.
53.5. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per sostenere le esigenze di liquidità dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa».

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è sostituita dalla seguente: Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie.
53.16. Ottaviani, Cattoi, Frassini, Gusmeroli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in particolare, le misure di cui all'articolo 1, commi da 199 a 202, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
53.6. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo le parole: «sono comunque consentiti a titolo gratuito» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli ex articolo 90 del TUEL».
53.13. Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il principio di cui all'articolo 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991 secondo cui i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione, si applica ai casi di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
53.8. Gribaudo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto, Malavasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'allegato E annesso alla presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
53.7. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2026».
*53.9. Gribaudo, Malavasi.
*53.10. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*53.12. Tremaglia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori che abbiano contratto il COVID-19 nell'ambiente di lavoro)

  1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori che abbiano contratto il COVID-19 sul posto di lavoro e che presentino un'attestazione rilasciata dall'INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria che il lavoratore ha trascorso in malattia è moltiplicato per il coefficiente di 2.
53.01. Gruppioni.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025 possono accedere ai trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416 i giornalisti professionisti, aventi almeno 60 anni di età e 25 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Alle suddette prestazioni pensionistiche non si applicano gli abbattimenti di cui all'articolo 7, comma 6 del Regolamento di previdenza INPGI della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria. Al fine di sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027, 30 milioni di euro per l'anno 2028, 30 milioni di euro per l'anno 2029, 20 milioni di euro per l'anno 2030, 20 milioni di euro per l'anno 2031, 20 milioni di euro per l'anno 2032.
  2. Ai fini della presentazione dei suddetti piani è fatto obbligo di prevedere la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 1, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
53.02. Rizzetto, Mollicone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Rideterminazione dell'importo minimo e dei limiti di reddito dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è incrementata, a favore dei soggetti di età superiore a diciotto anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 651,51 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
  2. All'articolo 38, comma 5, della 28 dicembre 2001, n. 448, ovunque ricorrono, le parole: «6.713,98 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.818 euro».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
53.03. Sottanelli, Faraone, Grippo.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Prestazione di importo pari alla quota contributiva di pensione a 63 anni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dall'INPS che hanno compiuto sessantatré anni di età, maturato venti anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al quarto comma del presente articolo, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. La prestazione di cui al presente articolo è corrisposta fino alla data della prima decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo. Il requisito anagrafico di sessantatré anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2026, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i periodi assicurativi presso due o più forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.
  3. La prestazione di cui al presente articolo, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (assegno di disoccupazione), di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (indennizzo cessazione attività commerciale), di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (APE sociale), di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (reddito di cittadinanza), di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (reddito di emergenza), di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al sesto comma del presente articolo.
  4. La prestazione di cui al presente articolo è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.
  5. La prestazione di cui al presente articolo, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.
  6. Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al terzo comma del presente articolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.
  7. Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
53.06. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di tassazione delle persone fisiche per redditi da pensione)

  1. All'articolo 13, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   a) 2.990 euro, se il reddito complessivo non supera 13.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

   b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 2.290 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 13.000 euro ma non a 28.000 euro.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta vigente al 1° gennaio 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152:

   al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   sopprimere il comma 4.
53.04. Conte, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate, Appendino.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di accompagnamento alla pensione)

  1. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2026».
53.05. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche all'articolo 17 della legge del 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. All'articolo 17 della legge del 28 gennaio 1994 n. 84, il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

   «15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o della agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. L'Autorità di sistema portuale, al fine di mantenere la piena efficienza ed operatività dell'impresa o dell'agenzia, può utilizzare fino ad un ulteriore 10 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate per finanziare l'incentivo all'esodo del personale che nei due anni antecedenti alla entrata in vigore della presente norma sia risultato per un periodo, anche discontinuo, non inferiore a complessivi 350 giorni naturali inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali. L'incentivo all'esodo per singolo lavoratore, riconoscibile per gli anni 2023, 2024 e 2025, sarà quantificato in misura non superiore al 120 per cento dell'importo pari a 36 mensilità retributive lorde calcolate sulla base della retribuzione lorda media percepita dal lavoratore nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa».
53.07. Pastorino.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Ripristino dell'istituto del trattenimento in servizio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, abolito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 190, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)

  1. È facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
53.08. Tassinari, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 54.

  Sopprimerlo.
54.1. Gribaudo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto, Malavasi.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Trattamento economico asintomatici)

  1. All'articolo 26 della legge n. 27 del 24 aprile 2020 , dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. È previsto, dal primo gennaio 2022, il pagamento del trattamento economico di malattia per tutti quei lavoratori che hanno ricevuto una certificazione medica di malattia COVID-19, con la specifica di asintomatici».
54.01. Pastorino.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Staffetta generazionale)

  1. Al fine di favorire la cosiddetta «staffetta generazionale», nonché di sostenere l'occupazione giovanile, anche per far fronte alla crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del 50 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
  2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma, mentre la parte rimanente è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
  3. Con i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1, i datori di lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti di età inferiore ai trentasei anni.
  4. Ai datori di lavoro privati che usufruiscano della possibilità di cui ai commi 1, 2 e 3, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  5. Le misure di cui al presente articolo sono riconosciute entro il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3, sono corrispondentemente ridotte di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
54.02. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Promozione dell'adesione consapevole alle forme pensionistiche complementari)

  1. I lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione di quelli domestici, che non abbiano già aderito ad una forma pensionistica complementare ed abbiano un rapporto di lavoro in essere alla data individuata con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro i sei mesi successivi a tale data esercitano la facoltà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei modi previsti dai commi seguenti del presente articolo.
  2. Il lavoratore che intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente è tenuto a manifestare la propria volontà con apposita comunicazione scritta, che dovrà essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali territorialmente competente secondo modalità che saranno definite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1.
  3. La comunicazione di cui al comma 2 è trasmessa al servizio ispettivo competente per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisca o conferisca mandato ovvero attraverso gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi applicabili o le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  4. Nel caso in cui il lavoratore, nel termine di cui al comma 1, non abbia manifestato la propria volontà nei modi di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro trasferisce le quote di trattamento di fine rapporto maturando alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, individuati in conformità dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  5. È fatta salva la facoltà del lavoratore di revocare in qualunque momento la scelta di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro per conferirlo ad una forma pensionistica complementare liberamente prescelta.
  6. Ferme le modalità di adesione esplicita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i lavoratori di cui al comma 1, assunti successivamente alla data di cui al comma 1, che non manifestino entro sei mesi dalla data di assunzione, con le modalità previste dai commi 2 e 3, la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro, quest'ultimo trasferisce le relative quote maturande alle forma pensionistica complementare individuata ai sensi del comma 4.
  7. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo, il lavoratore che non abbia ancora manifestato la propria volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il trattamento di fine rapporto maturando è destinato alla scadenza del semestre.
  8. A fini di semplificazione amministrativa, i fondi pensione sono autorizzati a sottoscrivere apposite convezioni con l'INPS per il versamento, con procedura unificata, della contribuzione alle forme pensionistiche complementari e alle gestioni previdenziali obbligatorie di afferenza.
  9. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti ed al fine di realizzare una campagna informativa a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, è autorizzata per l'anno 2023 una spesa di 500 mila euro.

  Conseguentemente, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 sono ridotte di 500 mila euro per l'anno 2023.
54.03. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Automaticità delle prestazioni per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.

  Conseguentemente, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 sono ridotte di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
54.04. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio del personale medico INPS)

  1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche al personale medico INPS.».
54.05. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 55.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2022» sono soppresse.

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, di 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 1.350 milioni fino al 2030, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
55.4. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024;

   b) al comma 2, sostituire le parole: l'anno 2023 con le seguenti: gli anni 2023 e 2024;

   c) al comma 3, sostituire le parole: nell'anno 2023 con le seguenti: negli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 266 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 165 milioni di euro per l'anno 2025, 225 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 392 milioni di euro per l'anno 2028 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
55.5. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

   e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza;

   f) ai lavoratori in cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi.;

  1-ter. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

   e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza;

   f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi.
*55.8. Mari, Zanella, Grimaldi.
*55.1. Lai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «contributiva di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «, inoltre coloro che si trovano in uno stato di inoccupazione, che hanno cessato il rapporto di lavoro da almeno 24 mesi e che in questo periodo non abbiano intrapreso attività di lavoro dipendente con un reddito superiore a 8.000 euro o di lavoro autonomo superiore a 4.800 euro, e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni se uomini e 25 anni se donne».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 266 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 165 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
55.7. Carotenuto, Barzotti, Orrico, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 366,5 milioni di euro per l'anno 2023, 335 milioni di euro per l'anno 2024, 541,3 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
55.6. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 si applica anche alle professioni di cui all'articolo 1 comma 179 lettera d) della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

  Conseguentemente, sopprimere il riferimento all'allegato C della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
*55.9. Mari, Zanella, Grimaldi.
*55.2. Lai.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per il periodo 2023-2024, all'indennità di cui al comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto il meccanismo di rivalutazione automatica stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  Conseguentemente, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 sono ridotte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
55.3. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Proroga della nona salvaguardia)

  1. All'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese»;

   b) alla lettera b), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese»;

   c) alla lettera c), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese»;

   d) alla lettera d), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese»;

   e) alla lettera e), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, le istanze da parte dei lavoratori interessati vanno presentate entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025, di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di 2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2028.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026, 2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
55.01. Nisini, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

ART. 56.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 56.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

   b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto ad euro 300 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
56.9. Steger.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 56.
(Opzione donna)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e di 364,3 milioni di euro per l'anno 2029.
56.11. Aiello, Appendino, Morfino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 56.
(Opzione Donna)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di euro 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. Il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di euro 80,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
56.1. Gebhard, Manes.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Continuano ad applicarsi per il 2023 le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
56.8. D'Alfonso.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, con le seguenti: si applica nel 2023 nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di cinquantotto anni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
56.6. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, aggiungere le seguenti: ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni.
56.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, aggiungere le seguenti: ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni,.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 390 milioni.
56.7. Sottanelli, Faraone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: , e che si trovano in una delle seguenti condizioni: fino a: a prescindere dal numero di figli.

  Conseguentemente, le risorse del Fondo cui all'articolo 152, comma 3, sono ridotte dei seguenti importi: 80 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 335 milioni di euro per l'anno 2025, 315 milioni di euro per l'anno 2026, 190 milioni di euro per l'anno 2027, 135 milioni di euro per l'anno 2028 e 120 milioni di euro per l'anno 2029.
56.2. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. L'eventuale opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, divenuta irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali non preclude l'accesso alla pensione anticipata di cui al presente articolo».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
56.4. Serracchiani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il riscatto di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è riconosciuto ai fini di cui al presente articolo».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
56.5. Serracchiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto infine il seguente periodo: «La predetta facoltà può essere esercitata altresì per la liquidazione del trattamento pensionistico di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

  Conseguentemente, il Fondo cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
56.3. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure in favore di lavoratori esposti all'amianto)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese rientranti nelle aree di crisi complessa che hanno svolto attività a contatto con l'amianto, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, o che comunque rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Le domande per l'accesso al trattamento di cui al presente comma devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2026, dei lavoratori di cui al comma 1 o che comunque rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 è ridotto di 12 milioni a decorrere dall'anno 2023.
56.02. Sarracino, Laus, Fossi, Gribaudo, Scotto.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure in favore di lavoratori esposti all'amianto)

  1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche agli ex-lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive Aziende, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2023, e 3,25 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
56.03. Sarracino, Laus, Fossi, Gribaudo, Scotto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni in materia di risorse in favore delle vittime dell'amianto)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 anche i malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento professionale della loro patologia possono fare domanda di percepire l'una tantum del Fondo per le Vittime dell'Amianto. La somma percepita dell'una tantum sarà restituita al Fondo per le vittime dell'amianto con le rendite che percepiranno dall'INAIL qualora la loro richiesta del riconoscimento della causalità professionale della loro patologia sarà stata accettata.
  2. I finanziamenti, di cui al comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per la parte degli eventuali residui rispetto alle prestazioni effettuate per gli anni 2021 e 2022.
  3. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione, sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le disponibilità finanziarie alla data del 31 dicembre 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 concorrono unitamente e unitariamente alle disponibilità finanziarie del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo.
56.04. Serracchiani.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 la prestazione aggiuntiva prevista dal comma 356 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene aggiornata alla percentuale del 20 per cento della rendita in godimento, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica utilizzando le risorse di cui ai commi 358 e 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e quindi già disponibili nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1 comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 la prestazione di importo fisso da corrispondere in un'unica soluzione di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 assume il valore di 15.000 euro, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica utilizzando le risorse di cui ai commi 358 e 359 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, e quindi già disponibili nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1 comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 anche i malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento professionale della loro patologia possono fare domanda di percepire l'una tantum del Fondo per le vittime dell'amianto. La somma percepita dell'una tantum sarà restituita dall'INAIL al Fondo per le vittime dell'amianto con le quote della rendita equivalenti al valore dell'una tantum ricevuta, qualora la loro richiesta del riconoscimento della causalità professionale della loro patologia sarà stata accettata dall'INAIL.
  4. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione, sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 come modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo.
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le disponibilità finanziarie alla data del 31 dicembre 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riferite al soppresso comma 358 articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e i finanziamenti del comma 359, dell'articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, così come modificato dal precedente comma 4 del presente articolo, concorrono unitamente e unitariamente a finanziare le prestazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente emendamento.
56.010. Amich, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni in favore delle vittime dell'amianto)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 356, primo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

   b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a) pari a 16 milioni di euro annui e comma 1, lettera b) pari a 2,5 milioni di euro annui si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.
56.05. Serracchiani, Fornaro.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Contributo pensionamento LSU e LPU)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di incentivare il pensionamento dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le amministrazioni utilizzatrici possono riconoscere, a richiesta, al soggetto interessato un apposito contributo per l'esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici come riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 tra le amministrazioni interessate.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
56.015. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione)

  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e», sono soppresse.
  2. La facoltà di cui all'articolo 20, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è riconosciuta, alle medesime condizioni, per il triennio 2022-2025 per i periodi antecedenti il 31 dicembre 2022.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui e di cui al comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 15,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e in 5,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
56.06. Serracchiani.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Facoltà di riscattare i periodi di studio)

  1. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Sono altresì riscattabili in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio secondari di secondo grado, a seguito dei quali siano stati conseguiti i rispettivi diplomi».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
56.07. Serracchiani.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Riscatto contributivo dei periodi formativi)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le parole: «successivi al 31 dicembre 1996,» sono soppresse.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
56.08. Serracchiani.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Proroga della fase sperimentale della facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione).

  1. In via sperimentale, è prorogata, per il triennio 2023-2025, la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione di cui all'articolo 20, del decreto-legge del 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni per il 2023 e in 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
56.011. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.
(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

   1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante “Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”, se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.
   2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
   3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.
   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis della presente legge».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante la seguente modificazione: dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

   1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
56.012. Baldino, Conte, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Appendino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Proroga della facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione)

  1. In via sperimentale, per il triennio 2023-2025 gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
  2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
  3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, se l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato, nel limite massimo d'importo pari a 20.000 per ciascun assicurato, è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
  4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.
  6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «5-quater. È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».

  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a relativo fabbisogno, nei limiti delle risorse delle maggiori entrate, che costituiscono il relativo limite di spesa, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto rinvenienti a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 dalla disposizione di cui al successivo articolo 29-bis della presente legge, e riversate in un «Fondo» istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per l'equità previdenziale».
  8. Il Fondo di cui al precedente comma 7 può essere utilizzato a richiesta del lavoratore nel limite di 20.000 euro anche per coprire i periodi contributivi di cui al comma 1, per un massimo di 156 settimane anche non consecutive.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
56.016. Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Pensionamento anticipato del personale militare della Croce Rossa Italiana)

  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) personale già appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana per un tempo pari a quanto previsto al comma 2, lettera b), anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;

   b) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
56.013. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Lavoratori poligrafici)

  1. All'articolo 1, comma 500 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al precedente periodo sono computati anche i periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in relazione alla indennità di disoccupazione Naspi».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede a valere sulla seguente modificazione: all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: «400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «387 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».
56.014. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Allo scopo di accelerare i processi di analisi e valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia», istituito in data 21 febbraio 2011, al massimo entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del citato articolo 58-bis del medesimo decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria, per l'anno 2022 le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 31 gennaio 2023.
56.017. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano,Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti, a carico della libera professionista, in caso di malattia o infortunio del figlio)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 937, aggiungere i seguenti:

   «937-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944, si applicano anche nei riguardi della libera professionista, la quale in caso di ricovero ospedaliero d'urgenza del proprio figlio o malattia grave o in casi di infortunio o intervento chirurgico, comporta un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale. Ai fini del presente comma, restano valide le disposizioni di cui al comma 935 relative certificazioni previste da inviare presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.
   937-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 2 milioni di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
56.09. De Bertoldi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 57.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'esonero contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
57.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

   «l) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».
57.12. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse».
*57.3. Schullian, Gebhard, Steger.
*57.11. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2023 ai sensi del comma 4, l'esonero contributivo di cui articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nel limite massimo d'importo pari a 8.000 euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 106,4 milioni di euro per l'anno 2023, 221,3 milioni di euro per l'anno 2024, 188,7 milioni di euro per l'anno 2025, 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, 3,2 milioni di euro per l'anno 2027, 18,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
57.17. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 5, dopo le parole: anche alle nuove assunzioni, aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
57.8. Guerra, Ferrari, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa.
  5-ter. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica in favore delle lavoratrici che ricoprano altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*57.14. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.
*57.7. Sottanelli, Grippo.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. Al fine di promuovere l'assunzione delle categorie svantaggiate, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di lavoratori ultracinquantenni, di cui all'articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge 28 giugno 2012, n. 92, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
  5-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5-bis è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
57.15. Giuliano, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Caramiello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di promuovere l'inserimento o il re-inserimento stabile nel mercato del lavoro delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero al versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029.
57.2. Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Scotto, Malavasi.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva ex articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa. La medesima agevolazione di cui al comma 2 si applica in favore delle lavoratrici che ricoprano altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità ex articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
57.6. Faraone.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2023».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 80 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
57.4. Schullian, Gebhard, Steger.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 320 milioni.
57.9. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2023»>.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 320 milioni di euro.
*57.18. Gadda.
*57.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpretano nel senso che l'esonero ivi previsto risulta cumulabile in sequenza con quello di cui alle disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove sussista un residuo di contribuzione sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, anche qualora lo sgravio di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 2020 fosse stato utilizzato prima rispetto allo sgravio previsto dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
57.16. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, le parole: pari al 50 per cento, sono sostituite dalle seguenti: pari al 60 per cento.
57.13. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*57.01. Steger.
*57.03. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  2. Agli oneri devianti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
57.023. Lucaselli, Ottaviani, D'Attis, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Frassini, Gusmeroli, Romano, Cavo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

  1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
  2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 340 milioni.
57.013. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missioni 4 e 5, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025.
  2. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «entro» sono aggiunte le seguenti: «e non oltre».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*57.02. Orfini.
*57.07. Roscani, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*57.022. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*57.04. Scotto.
*57.06. Casu.
*57.08. Ubaldo Pagano, Casu.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Interventi a favore delle pari opportunità nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di consentire il rafforzamento degli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi del lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo, delle risorse finanziarie residue rinvenienti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n. 162.
  2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
57.05. Matera, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Valorizzazione del personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR)

  1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a seguito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III – F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale, n. 27 del 6 aprile 2021 e 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021, le amministrazioni centrali e locali assegnatarie del suddetto personale, anche al fine di non pregiudicarne la capacità amministrativa acquisita, possono procedere, alla scadenza del contratto, alla assunzione a tempo indeterminato nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio ed all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
  2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
57.09. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga del lavoro in modalità agile per lavoratori fragili)

  1. Ai lavoratori del settore pubblico e privato portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, spetta il diritto al lavoro agile. Il medesimo diritto è riconosciuto ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che adempiano a doveri di assistenza nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente.
  2. Al fine di assicurare piena attuazione al comma 1, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
57.010. Sottanelli, Faraone, Grippo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

  1. Fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
  2. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
57.014. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Accesso al lavoro agile per i lavoratori fragili)

  1. Ai lavoratori portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, spetta il diritto al lavoro agile.
  2. Ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che, rispetto ai lavoratori di cui al comma 1, ricoprano il ruolo di caregiver familiare spetta una priorità nell'accoglimento delle domande dagli stessi presentati per l'accesso al lavoro agile.
  3. L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per l'accesso al lavoro agile nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere motivato per iscritto. Il datore di lavoro deve, in particolare, comprovare l'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore appartenente a una delle fattispecie elencate al comma 1 del presente articolo rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Il datore di lavoro dovrà altresì fornire congrua motivazione dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della predetta tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa, impiegando parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'articolo 2, primo comma, quarto capoverso, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.
57.015. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Appendino, Morfino.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Rifinanziamento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
57.011. Bakkali, Madia, Ascani, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Serracchiani, Forattini, Ghio, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Programma licenze giovani macchinisti per il trasporto ferroviario delle merci», con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2025, di un contributo, denominato «buono licenza macchinista», di importo non superiore a 3.000 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della licenza di conduzione treni per i macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni del settore merci, così come definita nel decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, «Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità».
  2. Il «buono licenza macchinisti» può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  4. Una quota, pari a 100.000 euro per l'anno 2022, delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398,5 milioni di euro per l'anno 2023, 398,5 milioni di euro per l'anno 2024, 398,5 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
57.012. Cantone, Iaria, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di anni 14)

  1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
57.016. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Alfonso Colucci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

   «182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.».

  Conseguentemente, all'articolo 152:

   al comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023, 245,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

   al comma 4 sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023, 77,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
57.017. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo per la detassazione del salario minimo)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
57.018. Conte, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate, Appendino.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Esonero contributivo per assunzioni da parte di giovani imprenditori)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», dopo il comma 10 è inserito il seguente:

   «10-bis. Al fine di promuovere altresì l'imprenditoria giovanile, ai datori di lavoro privati che abbiano tra i 18 ed i 35 anni di età ovvero, se costituiti in forma societaria o cooperativa, che abbiano la maggioranza dei soci tra i 18 ed i 35 anni di età, che assumono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio di cui al primo periodo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari, nel limite massimo, a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
57.019. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Bonus aziendale per la formazione di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

  1. Dopo comma 100 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», è aggiunto il comma seguente:

   «100-bis. A favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi del comma precedente, è riconosciuto un credito d'imposta pari ad euro 3.000 complessivi per lo svolgimento, da parte dei medesimi lavoratori neo-assunti, di un periodo di formazione presso lo stesso datore di lavoro di durata non superiore a sei mesi. Il periodo di formazione deve svolgersi prima dell'assunzione del lavoratore e, nel caso in cui il datore di lavoro non proceda all'assunzione all'esito del percorso formativo, il credito d'imposta non potrà essere usufruito e, qualora già utilizzato, dovrà essere restituito. A favore dei datori di lavoro di cui al primo periodo è attribuito un ulteriore credito d'imposta in misura pari alle spese documentate di certificazione delle competenze del lavoratore che ivi abbia svolto il periodo di formazione. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
57.020. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura «Decontribuzione Sud»)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 161:

    1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2023 e per tutte le annualità successive»;

    2) alla lettera c), le parole: «gli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2023 e per tutte le annualità successive»;

   b) al comma 165, le parole: «Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029» sono soppresse;

   c) al comma 167, dopo le parole: «per l'anno 2030» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni successivi».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
57.021. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Bruno, Scutellà, Appendino.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
57.024. Magi.

ART. 58.

  Sostituire l'articolo 58, con il seguente:

Art. 58.
(Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 478 è sostituito con il seguente:

   «478. A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento per tutti i trattamenti pensionistici.».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.;

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
58.5. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:

   sopprimere gli articoli 12, 13, 38, 46 e 82;

   all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
58.8. Mari, Grimaldi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimere il comma 1.
58.1. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

   b) alla lettera b), alinea, sopprimere le seguenti parole: e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

   c) alla lettera b), numero 1) sostituire le parole: i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con le seguenti: le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

   d) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con le seguenti: le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e sei volte il trattamento minimo INPS;

   e) alla lettera b), numero 3), sostituire le parole: i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con le seguenti: le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra sei e otto volte il trattamento minimo INPS;

   f) alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS con le seguenti: le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra otto e dieci volte il trattamento minimo INPS;

   g) alla lettera b), numero 5), sostituire le parole: i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS con le seguenti: le fasce di importo dei trattamenti superiore a dieci volte il trattamento minimo INPS.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
58.6. Rossello, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: pari o inferiori a quattro volte con le seguenti: pari o inferiori a cinque volte;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: complessivamente superiori a quattro volte con le seguenti: complessivamente superiori a cinque volte;

   c) alla lettera b), sostituire le parole: complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte con le seguenti: complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sette volte;

   d) alla lettera b), sostituire le parole: complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte con le seguenti: complessivamente superiori a sette volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte.
58.2. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sostituire le parole: pari o inferiori a quattro volte con le seguenti: pari o inferiori a sei volte;

   b) alla lettera b) sostituire le parole: complessivamente superiori a quattro volte con le seguenti: complessivamente superiori a sei volte.
58.3. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 200 per cento;

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, lettera b):

    1) al numero 1, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;

    2) al numero 2, sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;

    3) al numero 3, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

   b) agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati in 8 miliardi dal 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:

    1) dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

   1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
   2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

   3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
   4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
   5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
   6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
   7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
   8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti»;

    2) dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

   1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 7.300 a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»;

    3) all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
58.4. Conte, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate, Appendino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato ad interventi di revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni minime e misure per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, in misura pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, nonché mediante riduzione del Fondo istituito dall'articolo 152, comma 4, della presente legge, in misura pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
58.7. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Quattordicesima pensionati)

  1. Alla somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 187, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2023 con cadenza annuale l'aumento a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita previsto dall'articolo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
58.01. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Destinazione del Tfr alle forme di previdenza complementare tramite silenzio-assenso, adesione consapevole del lavoratore e campagna informativa)

  1. I lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione di quelli domestici, che non abbiano già aderito ad una forma pensionistica complementare e siano titolari di un rapporto di lavoro in essere alla data individuata con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro i sei mesi successivi a tale data esercitano la facoltà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei modi previsti dai commi seguenti del presente articolo.
  2. Il lavoratore che intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente è tenuto a manifestare la propria volontà con apposita comunicazione scritta, che dovrà essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali territorialmente competente secondo modalità che saranno definite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1.
  3. La comunicazione di cui al comma 2 è trasmessa al servizio ispettivo competente per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisca o conferisca mandato ovvero attraverso gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi applicabili o le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  4. Nel caso in cui il lavoratore, nel termine di cui al comma 1, non abbia manifestato la propria volontà nei modi di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro trasferisce le quote di trattamento di fine rapporto maturando alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, individuati in conformità dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  5. È fatta salva la facoltà del lavoratore di revocare in qualunque momento la scelta di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro per conferirlo ad una forma pensionistica complementare liberamente prescelta.
  6. Ferme le modalità di adesione esplicita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i lavoratori di cui al comma 1, assunti successivamente alla data di cui al comma 1, che non manifestino entro sei mesi dalla data di assunzione, con le modalità previste dai commi 2 e 3, la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro, quest'ultimo trasferisce le relative quote maturande alle forma pensionistica complementare individuata ai sensi del comma 4.
  7. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo, il lavoratore che non abbia ancora manifestato la propria volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il trattamento di fine rapporto maturando è destinato alla scadenza del semestre.
  8. A fini di semplificazione amministrativa, i fondi pensione sono autorizzati a sottoscrivere apposite convezioni con l'INPS per il versamento, con procedura unificata, della contribuzione alle forme pensionistiche complementari e alle gestioni previdenziali obbligatorie di afferenza.
58.02. Lai.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

  1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.
  2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2023.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.
  4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:

   «6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
   6-octies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefìci di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.».

  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
58.010. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Istituzione del salario minimo legale)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i datori di lavoro corrispondono ai soggetti della cui prestazione lavorativa si avvalgono in forza dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, di contratti di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, o di contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e, comunque, complessivamente non inferiore ai minimi stabiliti, per la prestazione lavorativa oggetto del contratto o, in mancanza, per prestazioni equiparabili a quelle effettivamente svolte, dal contratto collettivo nazionale del settore o della categoria, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  2. Qualora il pertinente contratto collettivo nazionale non sia applicabile per scadenza o disdetta, il trattamento economico complessivo di cui al comma 1 non può essere inferiore a quello previsto dal medesimo contratto, rivalutato automaticamente ad ogni fine anno al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'ISTAT. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione la percentuale determinata dal decreto di cui al precedente periodo del presente comma che sarà erogata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, che non saranno dovute per l'anno in corso e per quelli successivi fino a rinnovo del vigente CCNL. Ai maggiori oneri del presente comma si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Al fine di tutelare il potere d'acquisto di salari e stipendi dei lavoratori dipendenti dall'aumento dei prezzi e dalla spirale inflazionistica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Scala mobile» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui ai successivi commi da 17 a 23 e accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.
  4. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 non può essere in ogni caso inferiore a 10 euro lordi. Tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
  5. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  6. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il compenso di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa opera o servizio.
  7. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili all'attività svolta dal datore di lavoro, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere comunque inferiore a quello stabilito, per la prestazione lavorativa oggetto del contratto, dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa.
  8. Per i rapporti di lavoro non subordinato, il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello stabilito nel medesimo settore, per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa.
  9. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici osservano gli obblighi in materia sociale e di lavoro stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  10. Al personale impiegato nell'esecuzione di appalti pubblici e concessioni sono applicati i contratti collettivi nazionale e territoriale di categoria e di zona stipulati dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.
  11. In caso di ritardato pagamento della retribuzione dovuta ai sensi del presente articolo, il responsabile unico del procedimento diffida per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario dell'appalto o della concessione, ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Ove il soggetto o i soggetti diffidati, entro il medesimo termine, non ottemperino alla richiesta e non ne contestino motivatamente la fondatezza, la stazione appaltante provvede direttamente, anche in corso d'opera, al pagamento delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario ovvero, in caso di pagamento diretto, al subappaltatore inadempiente.
  12. I contratti collettivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non possono derogare alle disposizioni del presente articolo.
  13. Al datore di lavoro o al committente che corrisponde al lavoratore un trattamento economico o un compenso complessivamente inferiore a quello dovuto ai sensi del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 1.000 euro a 10.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all'entità della violazione. Resta ferma l'obbligazione al pagamento del trattamento economico dovuto.
  14. Al datore di lavoro o al committente che consapevolmente affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto previsto dai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all'entità della violazione.
  15. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 13 e 14 comporta altresì l'esclusione, per la durata di due anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere.
  16. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.
  17. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

   b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

   c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;

   d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

   e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro;

   f) 5 per cento per una base imponibile di valore superiore a 100 milioni di euro.

  18. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente comma 16, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti delle legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  19. Ai fini di cui al precedente comma 17 le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 18.
  21. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  22. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
  23. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
58.012. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Trattamento dati INPS per enti bilaterali e fondi pensione)

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2023 n. 276, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

   «13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari, forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale dalla previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016.».
*58.03. Lai.
*58.04. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 1, comma 96, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «l'introduzione,» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022,»;

   b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio»;

  2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 31 dicembre 2021, n. 234, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
58.05. Zoffili, Bossi, Minardo, Carrà, Giglio Vigna, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Candiani.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di copertura previdenziale integrativa)

  1. Al comma 13 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non sono soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma, i soggetti iscritti presso la gestione separata dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26. della legge 8 agosto 1995, n. 335».
58.06. Rizzetto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Ordinanza – Ingiunzione).

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Se l'importo omesso non è superiore a 5.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 per cento al 300 per cento dell'importo delle ritenute non versate. La disposizione si applica anche alle fattispecie per le quali sia già stata emessa l'ordinanza-ingiunzione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche nel caso in cui sia stata richiesta la rateazione del pagamento della sanzione, purché il procedimento sanzionatorio non risulti estinto. In ogni caso è escluso il rimborso delle somme già versate».
58.07. Schifone.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici per vittime civili e orfani di guerra)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato Testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.
58.08. Osnato, Vinci, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Rizzetto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Sostegno ai salari per fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime e il carovita)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) l'accesso ai benefici economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito ai datori di lavoro che applicano contratti collettivi di lavoro che siano stati rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza prevista ed è condizionato all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.

   b) il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è moltiplicato per tre volte qualora il contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro al momento del recesso non sia stato rinnovato entro dodici mesi dalla scadenza prevista;

   c) il trattamento economico complessivo fissato dai contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti e non rinnovati è automaticamente incrementato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA) fino al rinnovo e in ogni caso non oltre dodici mesi dalla scadenza prevista; tale incremento automatico opera anche con riferimento alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, decorsi dodici mesi dalla scadenza dei contratti collettivi nazionali di riferimento e fino al rinnovo.

  2. L'incremento di cui alla lettera c) del comma 4 è riconosciuto anche in caso di contratti collettivi nazionali scaduti e non rinnovati da più di dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.
58.09. Orlando, Amendola, Barbagallo, Bakkali, Berruto, Boldrini, Carè, Cuperlo, Curti, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Girelli, Iacono, Lai, Malavasi, Manzi, Marino, Morassut, Orfini, Provenzano, Toni Ricciardi, Roggiani, Sarracino, Scotto, Stefanazzi, Stumpo, Vaccari, Zan, Zingaretti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Detassazione dei rinnovi contrattuali)

  1. La quota di reddito personale derivante dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro non è assoggettabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo intercorrente tra la sottoscrizione dello stesso e il suo rinnovo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a relativo fabbisogno, nei limiti delle maggiori entrate, che costituiscono il relativo limite di spesa, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto rinvenienti a decorrere dal 1° gennaio 2023 dall'articolo 29-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
58.011. Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

ART. 59.

  Sopprimerlo.
*59.48. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*59.24. Scotto, Guerra, Stumpo.
*59.1. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due,» sono sostituite con le seguenti: «per almeno 2 anni,»;

   b) il comma 1-bis è abrogato.
59.26. Scotto, Guerra, Stumpo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due,» con le parole: «per almeno 2 anni,».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.53. Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-bis è abrogato.
*59.54. Grimaldi, Zanella.
*59.6. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «di lungo periodo» sono aggiunte le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;

   b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due,» sono sostituite con le seguenti: «per almeno 2 anni,».
59.5. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

   b) all'articolo 3, comma 8, le parole: «nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale».
59.4. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4, lettera c), nonché i commi 5, 6, 7 e 8.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede con le seguenti disposizioni:

   dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
59.41. Conte, Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate, Appendino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 con successive modifiche».
59.7. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 3, ovvero fino ad un massimo di 3,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».
59.55. Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del reddito di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata a 9.360 euro per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.56. Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del reddito di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso».
59.8. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, al comma 8, le parole: «nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale».
59.25. Scotto, Guerra, Stumpo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «15-bis. Il beneficio di cui all'articolo 1, determinato ai sensi del presente articolo, è adeguato annualmente alle variazioni dell'indice al costo della vita.».
59.2. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 8, numero 5), le parole: «accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue,» sono sostituite da: «accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue,»;

   b) i commi 9, 9-bis e 9-ter sono soppressi.
59.3. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, al comma 13, ultimo periodo, le parole da: «Il Patto per l'inclusione sociale» fino a: «decadenza dal beneficio» sono soppresse.
59.9. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, al comma 15, primo periodo, le parole da: «il centro per l'impiego ovvero presso» a: «entrambe le parti.» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi dei comuni, il beneficiario, nell'ambito del Patto per l'inclusione sociale può offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero massimo di otto ore settimanali.».
*59.10. Pastorino.
*59.57. Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, al comma 4-quater le parole: «Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso» sono soppresse.
**59.58. Grimaldi, Zanella.
**59.11. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 76, 77, 78, 79 e 80 sono abrogati.
*59.59. Grimaldi, Zanella.
*59.12. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2;

   al comma 4:

    alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

   «c-ter) Per il richiedente il beneficio senza figli, età pari o superiore a 40 anni»;

   0b) all'articolo 3, comma 6, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo ciascun rinnovo, l'importo del beneficio è ridotto di un terzo, salvo che per i nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. La sospensione e la riduzione non operano nel caso della Pensione di cittadinanza.»;

    dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) all'articolo 4, comma 9, lettera a), le parole: «se si tratta di prima offerta,» sono soppresse e le parole: «si tratta di seconda offerta,» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione annua lorda è superiore a ventimila euro»;

   a-ter) all'articolo 4, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

   «9-quater. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'ANPAL gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio.».

    dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)

   1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1 e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.
   2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa».

    dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «possono svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «svolgono, in condizioni di parità con i centri per l'impiego,». Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS e l'ANPAL, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.;

    dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. In via sperimentale, per l'anno 2023 i beneficiari della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano una offerta di lavoro a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo temporaneo di ricollocazione per una durata massima di otto mesi, che tenga conto del costo della vita nella provincia di destinazione.
  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi del contributo temporaneo per ciascuna provincia e la sua durata.

    al comma 8, sostituire le parole: dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1 con le seguenti: di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva;

    dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:

   a) quanto alla disposizione di cui al comma 4, lettera b-bis), pari a 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:

    1) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

    2) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge;

   b) per quanto attiene al Fondo di cui al comma 4-ter, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 61 della presente legge.
59.30. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente:

   al comma 3 sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2;

   sopprimere il comma 6.
59.52. Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2023.
  6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge, è ridotto di 300 milioni per l'anno 2023.
59.27. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Furfaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

  Conseguentemente:

   al comma 5, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;

   al comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

   dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
59.43. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 8 mensilità con le seguenti: 6 mensilità.

  Conseguentemente:

   al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: congrua;

   al comma 6, sostituire le parole: 743 milioni con le seguenti: 1.114,5 milioni;

   al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I fondi rimanenti dal risparmio previsto dal comma 1 sono destinati alle imprese e alle organizzazioni che assumono i percettori della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che dopo le 6 mensilità concesse nell'anno 2023 inizino a lavorare presso le suddette aziende od organizzazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse alle imprese e alle organizzazioni di cui al presente comma.
59.50. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora non siano stati rispettati i requisiti dell'offerta congrua di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e contestualmente il percettore deve aver ultimato il percorso di formazione previsto secondo il programma di Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
59.44. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 2, dopo la parola: minorenni aggiungere la seguente: , nonché studenti regolarmente iscritti ad un corso di scuola superiore di secondo grado, universitario e professionale nei limiti delle risorse disponibili pari a 400 milioni di euro,.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.23. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 2, sostituire le parole: sessant'anni con le seguenti: cinquant'anni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché con titolo di studio inferiore alla licenza media.;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
59.45. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le donne vittima di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti individuati nel precedente periodo sono esenti dagli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  2-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.13. Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Scotto, Malavasi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono altresì accedere a un percorso del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, ovvero a un corso di laurea a orientamento professionale;.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti di cui al comma 3 e di età inferiore a 29 anni che frequentano con profitto un corso di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di almeno 800 ore o uno dei percorsi di cui al secondo periodo del comma 3 vengono riconosciuti i seguenti ulteriori benefici:

   a) fino al conseguimento del titolo e in costanza di frequenza, continuità nel riconoscimento del beneficio economico percepito al momento dell'iscrizione a detti percorsi, ovvero di quello spettante a seguito della riforma organica di cui al comma 1, se più favorevole;

   b) nei casi in cui la sede del corso è a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo mensile pari a 150 euro. Per le donne detto contributo è incrementato del 50 per cento.

  3-ter. I benefici di cui al comma 3-bis sono corrisposti anche oltre il periodo di cui al comma 1 e la data di cui al comma 5. Qualora al momento dell'iscrizione la misura del reddito di cittadinanza non sia più riconosciuta in ragione delle disposizioni di cui al comma 1, può essere presentata una nuova domanda.
  3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera a), pari a 30 milioni per l'anno 2023 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.38. Boschi, Sottanelli.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero in cooperative sociali ex articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
59.28. Faraone.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora il corso sia attivato in data successiva al termine del secondo mese si erogazione del reddito di cittadinanza, il beneficio è comunque corrisposto, per l'intera durata del corso medesimo.

  Conseguentemente, le risorse del Fondo cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge sono ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
59.17. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora il corso sia attivato in data successiva al termine del secondo mese si erogazione del reddito di cittadinanza, il beneficio è comunque corrisposto, per l'intera durata del corso medesimo.

  Conseguentemente:

   al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di implementare le opportunità di occupazione dei percettori del reddito di cittadinanza, alle piattaforme di cui al comma 1, possono accedere, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.;

   le risorse del Fondo cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge sono ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
59.16. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° gennaio 2023 per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo formativo, l'erogazione del beneficio è condizionata anche all'iscrizione e alla frequenza di un percorso di studi finalizzato all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione sino al conseguimento dell'obbligo formativo o, comunque, di una qualifica di durata almeno triennale. Con apposito protocollo stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le azioni formative congiunte necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
59.47. Sasso, Ottaviani, Cattoi, Frassini.

  Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, comma 6, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo ciascun rinnovo, l'importo del beneficio è ridotto di un terzo. La sospensione e la riduzione non operano nel caso della pensione di cittadinanza.».
59.32. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

   «c-ter) per il richiedente il beneficio senza figli, età pari o superiore a 40 anni.».
59.31. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 3.000 euro lordi con le seguenti: 6.000 euro lordi.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 358 milioni.
59.42. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

   «9-quater. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Anpal gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio.».
59.34. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 4, comma 9, lettera a), le parole: «se si tratta di prima offerta,» sono soppresse e le parole: «si tratta di seconda offerta,» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione annua lorda è superiore a ventimila euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. In via sperimentale, per l'anno 2023 i beneficiari della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano una offerta di lavoro a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo temporaneo di ricollocazione per una durata massima di otto mesi, che tenga conto del costo della vita nella provincia di destinazione.
  4-ter. Per le finalità di cui al comma precedente è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi del contributo temporaneo per ciascuna provincia e la sua durata. Agli oneri, pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, dalla presente legge.
59.33. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*59.20. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
*59.39. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)

   1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.
   2. Ai fini del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 4, valutati in 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede: per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge; per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.
59.35. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di implementare le opportunità di occupazione dei percettori del reddito di cittadinanza, alle piattaforme di cui al comma 1, possono accedere, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
59.18. Laus.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Dall'anno 2023, i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui al presente decreto-legge per la quota relativa ai componenti minorenni presentano domanda di assegno unico e universale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per i nuclei familiari che ricevono l'assegno unico e universale è decurtata la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minorenni che fanno parte del nucleo familiare».

  4-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 6, le parole: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza» sono soppresse;

   b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato.

  4-quater. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
59.37. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito per lo svolgimento, su base volontaria, delle attività di cui al comma 1, nei limiti dell'orario settimanale corrispondente alla differenza tra l'orario calcolato in base al precedente comma 4 e l'orario full time previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore, al fine di favorirne lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti sulla politica industriale nazionale, che caratterizzano tali aree. Le convenzioni di cui al comma 2 dovranno prevedere la corresponsione, a favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, di una “indennità mensile di partecipazione” nella misura di euro 6 per ogni ora di effettiva attività svolta e, comunque, nel limite massimo di euro 150 mensili, per il periodo di attività. La indennità mensile di partecipazione potrà avere durata sino a mesi 6 e potrà essere prorogata, sussistendo le condizioni di copertura finanziaria, per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.29. Iaia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il Governo è delegato a riordinare gli strumenti di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attraverso l'introduzione di uno o più strumenti allo scopo in sostituzione delle vigenti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il finanziamento dei nuovi strumenti verrà garantito dal Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva di cui al comma 8.

  Conseguentemente, al comma 8:

   premettere le seguenti parole: A seguito dell'esercizio della delega di cui al comma 5;

   dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 5;

   sostituire le parole da: confluiscono le economie derivanti fino alla fine del comma con le seguenti: confluiranno le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7.
*59.51. Grimaldi, Zanella.
*59.14. Lai.
(Inammissibile per estraneità
di materia
e per carenza
di compensazione)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore dei soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non rileva ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, necessario per l'erogazione del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
59.40. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 e da 10 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
59.19. Ubaldo Pagano, Lai, Malavasi.

  Al comma 8 sopprimere le parole: e sulla base di quanto stabilito nella Sezione II della presente legge.
*59.15. Lai.
*59.49. Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al decreto ministeriale 31 marzo 2021, al paragrafo 3 «Il procedimento di co-progettazione», dopo le parole: «Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli Ets, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'articolo 12 della legge n. 241 del 1990.» sono aggiunte le seguenti: «In virtù della natura del rapporto giuridico e di collaborazione instaurato, al fine di semplificare l'attività di monitoraggio e controllo, riducendone gli oneri burocratici ed economici per gli Ets e la pubblica amministrazione, la liquidazione dei contributi può avvenire sulla base della rendicontazione puntuale dell'attività svolta, delle prestazioni erogate e dei risultati conseguiti.».
59.21. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «b-bis) La componente di cui alla lettera b) viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla lettera b) viene imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità applicative della presente disposizione.».
*59.22. Simiani.
*59.46. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e comunque fino all'entrata in vigore dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1, si applicano le norme di cui al capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Agli oneri di cui al periodo precedente, valutati in 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 8.
59.36. Richetti, Marattin, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in tema di Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – Iscro)

  1. All'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sotituite dale seguenti: «, pari a 0,51 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,26 punti percentuali per il 2023.».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.01. Gribaudo, Malavasi.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in tema di Indennità straordinaria di continuità Reddituale e operativa – Iscro)

  1. All'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 0,51 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,26 punti percentuali per il 2023.».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.02. Gribaudo, Malavasi.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in tema di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa – Iscro)

  1. All'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 0,51 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,26 punti percentuali per il 2023».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.04. Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in tema di Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – Iscro)

  1. All'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 0,51 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,26 punti percentuali per il 2023».
59.03. Marattin.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Equiparazione delle agenzie private per il lavoro ai centri per l'impiego)

  1. Al fine di promuovere lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «possono svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «svolgono, in condizioni di parità con i centri per l'impiego,».
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS e l'Anpal, sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1.
  3. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo ad esaurimento, denominato il «Fondo assunzioni Reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023.
  4. Per i primi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una quota pari al 50 per cento dell'incentivo di cui all'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è posto a carico del Fondo di cui al comma 3, fino ad esaurimento delle relative risorse, che ne costituiscono tetto di spesa. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di accesso all'agevolazione di cui al presente comma.
59.05. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

  1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia occupabilità lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'impiego, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

   a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

   b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

   c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo settore;

   d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi;

  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.
59.011. Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Ets Aps)

  1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Ets Aps, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.06. Guerra.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Contributo sociale affitti e per la morosità incolpevole)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
59.07. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza e Progetti utili alla collettività)

  1. I comuni che al 31 dicembre 2022 non hanno attivato i progetti utili alla collettività provvedono entro sessanta giorni, scaduto tale termine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa tempestivamente il prefetto territorialmente competente che nomina entro quindici giorni un Commissario straordinario. Il Commissario provvede all'attivazione dei progetti utili alla collettività entro sessanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede con cadenza mensile, tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, al monitoraggio dei comuni inadempienti.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
59.08. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Istituzione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 1 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
59.09. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Misure urgenti in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

  1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui all'allegato B, numero 2, è prorogato al 31 dicembre 2023.
  3. Fino al 31 dicembre 2023, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 980 milioni di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.010. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Istituzione di un polo per l'inclusione sociale nel territorio di Prato)

  1. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale contrastando nel contempo i fenomeni di marginalizzazione è istituito nel territorio del distretto industriale di Prato un Polo per l'inclusione sociale dove favorire una sinergia tra i servizi di inclusione sociale e lavorativa degli enti locali, attraverso il contributo degli enti del Terzo settore secondo il principio della coprogrammazione e coprogettazione è assegnato al comune di Prato un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.012. Furfaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Al comma 4, prima della lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) La componente di cui alla lettera b) viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla lettera b) viene imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone»;

   00a) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della lettera b-bis) del comma 1».
59.60. Lucaselli, Gusmeroli, D'Attis, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Frassini, Ottaviani.

ART. 60.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure di semplificazione in materia di ISEE e misure di gratuità ISEE per il cittadino)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis le parole: «Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avviene in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.»;

   b) il comma 3 è abrogato.
60.01. Pastorino.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

  1. All'articolo 5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le parole: «buoni fruttiferi ed assimilati», sono inserite le seguenti: «intestati a maggiorenni».
60.02. Borrelli, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 61.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni nelle politiche per il lavoro, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
61.5. Carfagna, Sottanelli, Grippo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni annui con le seguenti: 300 milioni annui.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per il triennio 2023-2025 e le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 50 milioni di euro annui per il triennio 2023-2025;

   ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*61.11. Mari, Grimaldi.
*61.3. Lai.

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni annui con le seguenti: 300 milioni annui.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per il triennio 2023-2025 e le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
61.4. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 255 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al finanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, anche in relazione alla formazione professionale per la gestione delle bonifiche dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

   all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 395 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
61.8. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 del Fondo di cui al comma 1 è finalizzata all'estensione al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successive modificazioni.
61.6. Orlando.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022 per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
61.10. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale, prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022 per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.
61.2. Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si conferma per l'anno 2023 il sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, confermando nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale.
61.1. Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 219, le parole: «dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2023»;

   b) al comma 220, le parole: «dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 30, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.
61.9. Fenu, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 219, le parole: «dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2023»;

   b) al comma 220, le parole: «dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2023».
61.7. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;».

   b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».
61.01. Del Barba.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11:

    1) al comma 1, la lettera c) è abrogata;

    2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
   4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e nello stato di previsione del Ministero università e della ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma».

   b) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023, 399 milioni di euro per l'anno 2024, 399 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
61.02. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Appendino, Morfino.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere).

  1. Le risorse del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 per la realizzazione di interventi a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare attenzione alle donne con disabilità, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
61.03. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149)

  1. Nelle more di una organica riforma dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate, a decorrere dal 30 ottobre 2023, le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 dell'articolo 1, è aggiunto il seguente periodo: «L'INPS e l'INAIL continuano a svolgere le attività ispettive già esercitate nelle materie di rispettiva competenza»;

   b) al comma 2 dell'articolo 5, sono soppresse le seguenti parole: «dell'INPS e dell'INAIL»;

   c) a decorrere dal 30 ottobre 2023, il comma 1 dell'articolo 7 e il comma 3 dell'articolo 6, sono abrogati;

   d) al comma 1, dell'articolo 8, primo e secondo periodo, sono soppresse le parole: «dell'INPS e dell'INAIL».
61.04. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Disposizioni in materia di supporto ai casi di morosità incolpevole)

  1. Al fine di supportare i cittadini che si trovano in condizioni di morosità incolpevole, a causa di situazioni professionali e personali non prevedibili, per l'anno 2023 si autorizza la spesa di euro 20 milioni di euro al fine di integrare e sostenere il reddito e consentire il pagamento dei canoni di locazione, fino al superamento della condizione di difficoltà attraverso un percorso di accompagnamento ad una riqualificazione professionale nonché attraverso l'eventuale assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
61.05. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Sportiello, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Misure per incentivazione all'esodo dei lavoratori portuali inidonei)

  1. All'articolo 17, comma 15-bis, primo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «non eccedente il 15 per cento» sono sostituite con le seguenti: «non eccedente il 20 per cento».
61.06. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 62.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 62.
(Finanziamento rinnovi contrattuali 2022-2024)

  1. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A valere sugli importi che verranno così determinati si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
62.1. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria dell'intervento di cui al comma 3, per il 2023 è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo pari a 170 milioni di euro da ripartirsi a favore dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni che hanno in carico personale dipendente proprio, nonché delle città metropolitane e delle province, in proporzione del rispettivo numero di personale in servizio e sulla base di eventuali ulteriori criteri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro il 30 aprile 2023, previa intesa presso la conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
62.4. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
62.3. Vietri, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Modifiche ai termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025», alla lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026», alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
62.01. Pastorino.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Misure per la detassazione dei premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego)

  1. Nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile, erogati ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, riferiti alla performance organizzativa e individuale, in esecuzione dei contratti collettivi integrativi, correlati ad incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro – ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale disposizione trova applicazione, fino a capienza delle risorse stanziate, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a 70.000 euro.
  2. Per la determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
  3. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni, in sede di confronto con i soggetti titolari della contrattazione integrativa, definiscono speciali piani o progetti che comportano innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.
  4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative delle previsioni contenute nel comma 1, comprese le caratteristiche che gli incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, debbono possedere per consentire l'accesso dei lavoratori al beneficio fiscale.
62.04. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Detassazione dei premi di risultato anche al settore pubblico)

  1. Dopo il comma 182 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente:

   «182-bis. Per l'anno 2023 i criteri per stabilire i premi di risultato sottoposti a tassazione agevolata e definitiva di cui al comma 182 sono liberamente definiti dalle parti firmatarie dei contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La nuova disciplina di detestazione sugli accordi di risultato si estende ai settori pubblici».
62.03. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Ampliamento soggetti destinatari dell'armonizzazione dell'indennità di amministrazione)

  1. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, sono equiparate per tutti gli effetti economici e normativi le agenzie che applicano il contratto funzioni centrali.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le nuove amministrazioni così individuate ai sensi del comma 1.
  3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 80 milioni euro anni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*62.06. Gribaudo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto, Malavasi.
*62.012. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Ampliamento soggetti destinatari dell'armonizzazione dell'indennità di amministrazione)

  1. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, sono equiparate per tutti gli effetti economici e normativi le agenzie che applicano il contratto funzioni centrali.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le nuove amministrazioni così individuate ai sensi del comma 1.
62.02. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Armonizzazione delle indennità di amministrazione per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)

  1. Al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in misura corrispondente agli importi dovuti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 37 milioni per il triennio 2020-2022 e pari a euro 21 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
62.07. Sarracino.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
  2. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».
  3. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».
  4. All'articolo 20, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».
  5. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».
62.05. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

   b) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 375 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
62.09. Santillo, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

  1. Ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta un'indennità pari a 300 euro.
  2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
62.010. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana)

  1. Il personale appartenente al Corpo militare volontario della CRI, se richiamato dal congedo, è soggetto ai codici penali militari e alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni militari.
  2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653, e agli articoli 990 e 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nel caso di impiego per esigenze di protezione civile, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
62.08. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia
e carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

  1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dall'ente strumentale CRI.
62.011. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Stanziamento di ulteriori risorse destinate a finanziare la cosiddetta «area negoziale» del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)

  1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, calcolati in 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
62.013. Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «I funzionari ingegneri e architetti appartenenti alla terza area funzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in servizio al 31 dicembre presso gli USTIF, con abilitazione professionale e iscrizione all'ordine, sono inquadrati in ANSFISA nel ruolo dei Professionisti di I qualifica del CCNL ENAC. Le posizioni di professionisti di prima qualifica dell'Agenzia sono aumentate di 32 unità, con corrispondente riduzione delle posizioni di terza area funzionale del medesimo contratto.».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
62.014. Morassut.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 63.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui un milione destinato alla finalità di realizzare programmi, progetti, campagne e interventi dedicati alle forme di discriminazione multiple e intersezionale riferita alle donne con disabilità.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.
63.5. Faraone, Sottanelli, Grippo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: di 30 milioni di euro.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
63.12. Zanella, Evi, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, sono destinate alla realizzazione di una banca dati che garantisca un efficace monitoraggio sulla destinazione delle risorse e sulla realizzazione degli interventi del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.
63.7. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro, sono destinate alla istituzione di una banca dati nazionale che raccolga in modo uniforme le denunce di violenza di genere tramite la modifica all'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di obblighi di comunicazione dei dati iscritti nel registro delle notizie di reato, prevedendo che la segreteria di ogni procura della Repubblica trasmetta tali informazioni, immediatamente dopo l'iscrizione nel registro, al Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno dalla legge 1° aprile 1981, n. 121;
63.8. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di dare attuazione quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 da destinare per 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, alle finalità di cui alla lettere a), per 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per le finalità di cui alla lettera c) e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 alle finalità di cui alla lettera d) del suddetto articolo.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.6. Boldrini, Ascani, Ascari, Bakkali, Barzotti, Bonetti, Braga, Casu, Ferrari, Furfaro, Gebhard, Ghio, Ghirra, Gribaudo, Grimaldi, Gruppioni, Guerra, Loizzo, Malavasi, Marino, Onori, Piccolotti, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani, Zan, Zanella.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.14. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. L'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 105-bis.

   1. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni.
   2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.».
63.11. Zanella, Evi, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono destinate all'erogazione di un contributo economico mensile per le donne vittime di violenza, denominato reddito di libertà, così come ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega per le pari opportunità con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.2. Bonetti, Boschi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono impiegate al fine di ampliare la platea dei beneficiari del Reddito di libertà, istituito con l'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e conseguentemente ripartite alle regioni in base ai dati relativi al numero di donne accolte presso le strutture antiviolenza nell'anno precedente presenti sul territorio, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.1. Gribaudo, Serracchiani, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:

   a) quanto a 4 milioni di euro al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

   b) quanto a 1 milione di euro, alle attività di monitoraggio e raccolta di dati di cui al comma 665.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.3. Bonetti, Boschi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 142 del 20 giugno 2022.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: misure antitratta aggiungere le seguenti: e ulteriore rifinanziamento del Fondo di sostegno alle donne vittime di violenza.
63.13. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.9. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce da tutti i Centri Antiviolenza, per le donne presenti nel Paese e soggetti destinatari delle risorse, le informazioni concernenti le iniziative adottate nell'anno precedente, fornendo al Parlamento la rendicontazione delle spese effettuate entro il 30 marzo di ogni anno. Per l'attuazione della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri sia avvale delle risorse di cui al comma 1.
63.10. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sportiello.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1), le parole: «se a carico» sono soppresse;

   b) il numero 2) è abrogato.

  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne, rifinanziamento del Fondo per le misure antitratta ed elargizioni a favore delle vittime del dovere.
63.4. Iezzi, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Romano, Lupi.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Istituzione di un fondo sperimentale per il contrasto dell'emergenza abitativa)

  1. Al fine di contrastare le crescenti forme di disagio sociale connesse con fenomeni sempre più rilevanti di emergenza abitativa, particolarmente significativi nelle città italiane con più alta densità abitativa e aggravati dalla attuale congiuntura economica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo sperimentale per le annualità 2023 e 2024 di euro 25 milioni per ciascuna annualità, da destinarsi a favore delle città metropolitane italiane per finanziare forme temporanee di contribuzione all'affitto in caso di morosità involontaria dovuta alla perdita di lavoro o alla riduzione della remunerazione di lavoratori fragili e lavoratori poveri.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, e 25 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.03. Mascaretti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Istituzione di un fondo sperimentale per il contrasto dell'emergenza abitativa)

  1. Al fine di contrastare le crescenti forme di disagio sociale connesse con fenomeni sempre più rilevanti di emergenza abitativa, particolarmente significativi nelle città italiane con più alta densità abitativa e aggravati dalla attuale congiuntura economica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo sperimentale per le annualità 2023 e 2024 di euro 18 milioni per ciascuna annualità, da destinarsi a favore delle città metropolitane italiane per finanziare progettualità di accoglienza in residenza temporanea di adulti e minori in condizioni di fragilità o disagio sociale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.01. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Incremento del fondo nazionale politiche sociali)

  1. Al fine di adeguare gli stanziamenti del fondo nazionale politiche sociali a causa degli emergenti fenomeni sociali da contrastare, all'articolo 1, comma 158, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro annui».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.02. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Misure previdenziali a sostegno dei testimoni di giustizia)

  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «l'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato a causa della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 35.000, si provvede mediante ricorso alla dotazione del Servizio centrale di protezione «Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi», capitolo di spesa 2840 del decreto di ripartizione in Capitoli Ministero dell'interno, anni 2022, 2023, 2024.
63.04. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. Al fine di promuovere la diffusione territoriale dei servizi socio-assistenziali e di sostenere per la popolazione anziana, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

   a) realizzare un welfare di comunità attraverso la previsione, anche in via sperimentale, di comunità di quartiere miste giovani coppie-anziani con vincolo di mutuo soccorso;

   b) prevedere misure volte a favorire l'inclusione dei nonni nella struttura della famiglia;

   c) introdurre deroghe urbanistiche per l'adeguamento del Piano regolatore generale.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo nazionale per un sistema sociale di comunità», con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, pari ad euro 100 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.05. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Istituzione del Fondo unico politiche sociali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo unico politiche sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo unico politiche sociali sono direttamente trasferite agli ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione regionale definita nell'annualità antecedente all'anno di riferimento, entro il primo trimestre di ciascun anno.
  3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.
  4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2024.
*63.010. Malavasi, Merola, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*63.022. Zanella, Grimaldi.
*63.021. Pastorino.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Estensione deroga ai vincoli per assunzioni assistenti sociali in caso di forme associate comunali)

  1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni», sono inserite le parole: «e le loro forme associative».
**63.06. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.
**63.023. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Assunzioni assistenti sociali presso i servizi sociali comunali

  1. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di équipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*63.07. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
*63.024. Zaratti, Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Ampliamento utilizzi Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

  1. Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti della crisi socioeconomica conseguente all'emergenza pandemica e alla crisi energetica, all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza.».
**63.08. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.
**63.025. Zanella, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Incremento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

  1. Al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Agli oneri della presente disposizione, pari a 3 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.019. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Responsabilità erariale in capo ai funzionari comunali).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», l'ultimo periodo del comma 4-quater è soppresso.
63.09. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Contributo a sostegno dell'Associazione DonneXStrada)

  1. All'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
  2. Agli oneri della presente disposizione, pari a 0,2 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.011. Ascari, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di assicurare un maggiore ristoro alla vittima o agli aventi diritto quale conseguenza dei delitti di cui all'articolo 11 della citata legge.
  2. Agli oneri della presente disposizione, pari a 10 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.012. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
  2. Agli oneri della presente disposizione, pari a 10 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.013. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Proroga benefici per le aziende private in possesso della certificazione della parità di genere)

  1. I benefici di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n. 162, sono previsti anche per l'anno 2023.
  2. Agli oneri della presente disposizione, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.014. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)

  1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere, ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri della presente disposizione, pari a 2 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.015. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Istituzione del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)

  1. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 1.000.000 di euro annui per il triennio 2023-2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni medesime, comprese quelle per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.
  3. Sono destinatarie delle risorse di cui al comma 1, le associazioni del terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

   a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere;

   b) siano state costituite da almeno 5 anni e siano in grado di presentare, ai sensi del comma 5, documentate attività, svoltale in maniera non saltuaria negli ultimi 3 anni, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.

  4. Il Dipartimento pari opportunità, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ovvero, nel caso in cui non sia costituito, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra le associazioni aventi diritto.
  6. Agli oneri della presente disposizione, pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.018. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Contributo a sostegno dell'Associazione Senza Veli Sulla Lingua)

  1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire l'offerta di servizi gratuiti alle donne vittime di violenza su tutto il territorio nazionale, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2023 in favore dell'Associazione SENZA VELI SULLA LINGUA, volto in particolare a garantire il potenziamento di progetti diretti all'assistenza psicologica, alla consulenza legale, all'assistenza fiscale e alla consulenza sul lavoro in favore delle donne vittime di violenza.
  2. Agli oneri della presente disposizione, pari a 0,2 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.020. Ascari, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Integrazione compiti dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica).

  1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità sono integrati i compiti dell'Osservatorio (si veda decreto ministeriale 12 aprile 2022) di cui all'articolo 5, comma 2-bis. La competenza è estesa anche alle seguenti materie:

   a) raccogliere i dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;

   b) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei su indicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

   c) seguire l'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno, al fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Legislatore per la predisposizione di eventuali proposte legislative.

  2. Agli oneri della presente disposizione, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.026. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 397 milioni.
63.017. Ascari, Sportiello, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Pellegrini, Boldrini, Bakkali, Di Lauro, Appendino, Pavanelli, Zan, Fede, Onori, Benzoni, Pastorella, Scarpa.

ART. 64.

  Sopprimerlo.
*64.19. Torto, Aiello, Giuliano, Carotenuto, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Tucci, Appendino.
*64.22. Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*64.4. Pastorino.
*64.7. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Furfaro, Lai.
*64.17. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Appendino.
*64.9. Scotto, Guerra.
*64.5. Orfini, Manzi, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 64.
(Modifiche in senso costituzionalmente orientato alla disciplina dei licenziamenti)

  1. Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è abrogato.
  2. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

   1. Quando risulti accertato che il licenziamento è stato intimato in violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché della procedura di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
   2. Qualora risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo o che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
   3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate dal giudice in relazione all'anzianità del lavoratore, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Dall'indennità così individuata viene dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo compreso fra il licenziamento e la sentenza del giudice, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
   4. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dal comma 1.».

  3. Il presente articolo si applica ai licenziamenti comunicati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
64.16. Orlando, Amendola, Barbagallo, Bakkali, Berruto, Boldrini, Carè, Cuperlo, Curti, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Girelli, Iacono, Lacarra, Lai, Malavasi, Manzi, Marino, Morassut, Orfini, Provenzano, Toni Ricciardi, Roggiani, Sarracino, Scotto, Stefanazzi, Stumpo, Vaccari, Zan, Zingaretti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 64.
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alla lettera b), le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro»;

   b) al comma 1, alla lettera c), le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

   c) al comma 1, la lettera c-bis) è abrogata;

   d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel corso dell'anno solare. Fatte salve le previsioni di cui al comma 16, per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura.»;

   e) il comma 8-bis è abrogato;

   f) al comma 14, lettera a) le parole: «cinque lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «quindici lavoratori» e le parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;» sono soppresse;

   g) al comma 14, la lettera b) è abrogata.
64.2. Steger.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: 10.000 euro aggiungere le seguenti: , elevati a 20.000 euro per i datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, dei parchi a tema e degli impianti a fune;

   b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

   «b-bis) al comma 8, dopo la lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non sono computati, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai predetti soggetti, di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, a favore di datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, dei parchi a tema e degli impianti a fune”»;

   c) alla lettera d), dopo le parole: sono soppresse aggiungere le seguenti: e dopo le parole: «lavoratori subordinati a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, dei parchi a tema e degli impianti a fune e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori».
64.14. Del Barba.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: 10.000 euro inserire le seguenti: , elevati a 20.000 euro per i datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli impianti di risalita a fune, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;

   b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 8, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) Non sono computati, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai predetti soggetti, di cui alle lettere a), b), c) e d), del presente comma, a favore di datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli impianti di risalita a fune, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»;

   c) alla lettera d), dopo le parole: sono soppresse aggiungere le seguenti: e dopo le parole: «lavoratori subordinati a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli impianti di risalita a fune, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori».
64.1. Steger.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 1, lettera c), le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

   b) dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

   «14-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e il limite di cui al comma 14, lettera a), non si applicano alle imprese turistico ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.».
64.3. Steger.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
64.18. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli accordi siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fissano il numero massimo di lavoratori da impiegare con tale forma contrattuale, definiscono forme di informazione e formazione su prevenzione, salute e sicurezza, regolamentano eventuale diritto di precedenza in caso di assunzioni operate dall'utilizzatore»;

   b) sopprimere la lettera c);

   c) alla lettera d), sopprimere il numero 2).
64.6. Lai.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

   d-bis) al comma 17, lettera e), ovunque ricorra, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei»;

   d-ter) il comma 21 è sostituito dal seguente:

   «21. Al fine di salvaguardare la dignità del prestatore di lavoro e verificare il corretto utilizzo degli strumenti disciplinati dal presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro effettua ispezioni periodiche sugli utilizzatori dei predetti strumenti. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo e sugli esiti dell'attività ispettiva di cui al periodo precedente.».
64.15. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e a decorrere dall'anno 2024.». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.20. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili codici ATECO 93.29.1.
64.13. Osnato, Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*64.0116. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
*64.02. Steger.
*64.089. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

  1. Il Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il 50 per cento delle risorse di cui al primo periodo è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.031. Gadda, Bonetti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Esenzione imposta di bollo per atti costitutivi e statuti di enti in fase di iscrizione al Runts)

  1. All'articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'imposta di bollo di cui al precedente periodo è rimborsata, a seguito di presentazione della relativa istanza, agli enti che hanno concluso positivamente la loro iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
*64.0117. Gadda, Bonetti.
*64.027. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)

  1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo la voce: «Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo» è inserita la seguente: «Lavori nelle fabbriche di ceramica.».
64.0118. Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a seguito delle abrogazioni previste all'articolo 102, comma 2, lettera a), a decorrere dal termine previsto all'articolo 104, comma 2, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, continuano a rimanere iscritti nel registro delle persone giuridiche, senza l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
64.01. Manes.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga accesso al 5x1000 per le onlus)

  1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
*64.019. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
*64.091. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
*64.0113. Gadda, Bonetti.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga accesso al 5x1000 per le onlus)

  1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al primo periodo le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e al secondo periodo le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
64.03. Steger.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Runts – Semplificazione iscrizione e aggiornamento dati)

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 47, comma 1 dopo le parole: «rappresentante legale» sono aggiunte le seguenti: «o suoi delegati»;

   b) all'articolo 48, comma 5, dopo la parola: «amministratori» sono aggiunte le seguenti: «o delegati dal rappresentante legale».
*64.023. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
*64.033. Gadda, Bonetti.
*64.04. Steger.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per i lavoratori dipendenti stagionali da datori di lavoro imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione, il numero di settimane di cui al comma precedente è elevato al settantacinque per cento.»;

   b) all'articolo 9, comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La condizione di cui al precedente periodo non trova applicazione ai rapporti di lavoro instaurati nel settore turismo».
64.06. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le informazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) ed r) del comma 1 possono essere fornite mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore».
64.07. Steger.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di contratto di prestazione occasionale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo, composto da rappresentanti designati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo. Sono invitati in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.
64.08. Lai.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia giusta retribuzione e salario minimo di garanzia)

  1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.
  2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.
  3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.
  4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.
  5. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.
  6. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  7. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

   a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

   b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

   c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

   d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

   e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

   f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

   g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

   h) il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

  8. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 7 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.
  9. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.
  10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 6, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, le risorse del maggior gettito fiscale derivante dall'applicazione del presente articolo sono assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
64.010. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di salario minimo)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.
  4. La nozione di complessivo trattamento economico di cui al comma 3 è altresì utilizzata per i fini di calcolo dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per i fini di verifica dei requisiti per l'accesso a benefìci economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Ove il complessivo trattamento economico non sia previsto o definito nelle sue componenti dal contratto collettivo di cui al comma 3, il medesimo viene individuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un accordo interconfederale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  6. Decorsi infruttuosamente sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non sia stato stipulato l'accordo interconfederale di cui al comma 5, il complessivo trattamento economico è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita una commissione interistituzionale, istituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali composta da:

   a) 11 rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

   b) 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   c) 2 rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale;

   d) 2 rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

  7. La commissione di cui al comma 6 ha il compito di favorire l'individuazione del complessivo trattamento economico e le sue componenti sulla base di criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale. Dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai benefici economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è condizionato all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.
  9. In ogni caso il complessivo trattamento economico corrisposto ai lavoratori non può essere inferiore a 9,50 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, le risorse del maggior gettito fiscale derivante dall'applicazione del presente articolo sono assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
64.049. Orlando, Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Furfaro, Lai.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Salario minimo)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.
  3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.
  4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.
  5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.
  7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
  10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

  11. La Commissione:

   a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;

   c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

  12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità del presente articolo.
  17. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.
  18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.069. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.09. Lai.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 40 per cento, nel limite massimo di 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

   a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

   b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

   c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, ivi inclusi:

    1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

    2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

    3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati ai commi 1 e 2, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.062. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate relative ai trattamenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 396 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
64.063. Cantone, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Reclutamento personale ITA Airways)

  1. Ai fini delle future procedure di reclutamento del personale, la compagnia aerea Italia Trasporto Aereo S.p.a. (ITA Airways) è tenuta prioritariamente ad assumere gli ex lavoratori dipendenti delle società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner soggetti a trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993.
  2. Nell'ambito delle future procedure di reclutamento del personale, la compagnia aerea Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways) è tenuta prioritariamente ad assumere i lavoratori dipendenti delle società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner soggetti a trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993.
64.088. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga delle graduatorie per la qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate)

  1. In considerazione della necessità di dare attuazione all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la validità delle graduatorie pubbliche per la qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate in scadenza nell'anno 2023 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.
64.011. Laus.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».
64.012. Fossi, Sarracino, Laus, Scotto, Gribaudo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Modifica della disciplina e rimodulazione dei requisiti dell'ISCRO – Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa)

  1. Al comma 386 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali» e: «in via sperimentale per il triennio 2021-2023» sono soppresse.
  2. La norma dell'articolo 1, comma 387, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui l'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che la mancata formalizzazione dell'iscrizione alla gestione separata, ai fini del riconoscimento dell'ISCRO, in caso di regolarità nel versamento dei contributi non costituisce criterio di reiezione della domanda di indennità.
  3. All'articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   alla lettera c), le parole: «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «due anni»;

   alla lettera d), le parole: «8.145 euro» sono sostituite con le seguenti: «10.000 euro»;

   alla lettera f), le parole: «quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni».

  4. All'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono soppresse.
  5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dall'abrogazione della sperimentalità dell'ISCRO, è disposto un aumento a regime dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 0,26 punti percentuali a partire dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, valutati in 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante il Fondo di cui al comma 4, dell'articolo 15, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
*64.013. Gribaudo, Malavasi.
*64.041. Schifone.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di diritto di precedenza e di superamento del precariato in favore dei lavoratori somministrati)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.»;

   b) all'articolo 34, comma 2, le parole: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24», sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 23».

  2. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è soppresso.
64.029. Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni a favore dei lavoratori disabili in imprese sociali)

  1. Le imprese – residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi – che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disabilità collocabili al lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità collocabili al lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disabilità assunto dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.
  4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
  6 Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2023, 6,69 milioni di euro per l'anno 2024, 8,37 milioni di euro per l'anno 2025, 8,42 milioni di euro per l'anno 2026, 10,85 per l'anno 2027, 11,95 milioni di euro per l'anno 2028, 14,06 milioni di euro per l'anno 2029, 14,16 milioni di euro per l'anno 2030, 14,25 milioni di euro per l'anno 2031 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
64.036. Faraone.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga termine di regolarizzazione delle posizioni contributive degli enti locali)

  1. All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995. n. 335, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
64.056. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori)

  1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro subordinato con la società cooperativa, disciplinato, fatte salve specifiche deroghe previste dalla legge, dalla disciplina ordinaria del diritto del lavoro. È consentita anche la costituzione, in alternativa al rapporto di lavoro subordinato, di un rapporto di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, la cui ricorrenza concreta deve essere comprovata dalla società cooperativa.»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 1, le parole: «si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano la legge 15 luglio 1966, n. 604, e la legge 20 maggio 1970, n. 300, comprese le norme relative all'estinzione del rapporto di lavoro»;

    2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le controversie tra socio e cooperativa relative all'instaurazione e all'estinzione del rapporto di lavoro sono di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro, anche qualora l'estinzione consegua all'esclusione del socio dalla cooperativa. Le controversie specificatamente attinenti al rapporto associativo e alle prestazioni mutualistiche sono di competenza del tribunale ordinario.»;

   c) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il socio lavoratore ha diritto:

   a) nel caso intercorra con la società cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, a un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto, per lo specifico settore di attività, o per categorie affini, dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. In caso di rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, il lavoratore ha diritto al compenso medio in uso per prestazioni analoghe, non inferiore in ogni caso a quello spettante ove la prestazione fosse stata resa in forma subordinata;

   b) all'equa ripartizione delle occasioni di lavoro e del monte-ore lavorabile sia nel caso che risulti insufficiente ad assicurare a tutti i soci lavoratori l'effettuazione del normale orario di lavoro, sia nel caso che ecceda il normale orario di lavoro.

   1-bis. I criteri da tenere in considerazione per valutare la maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale nella categoria delle organizzazioni datoriali, anche ai fini dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono il numero complessivo delle imprese associate, il numero complessivo dei lavoratori occupati, il numero di sedi presenti sul territorio e il numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti.
   1-ter. Alle società cooperative che, in violazione del comma 1, abbiano erogato ai soci lavoratori e ai lavoratori dipendenti non soci un trattamento economico complessivo inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

   a) da euro 50 a euro 300 per ogni lavoratore occupato, in caso di impiego del lavoratore fino a trenta giorni di effettivo lavoro;

   b) da euro 100 a euro 600 per ogni lavoratore occupato, in caso di impiego del lavoratore da 31 fino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

   c) da euro 200 a euro 1.200 per ogni lavoratore occupato, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

   1-quater. In caso di comprovate e gravi violazioni nell'applicazione dei livelli minimi retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento poste in essere da una cooperativa nei confronti dei propri soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, ferme restando le sanzioni di cui al comma 1-ter, si applica il divieto di partecipare ad appalti pubblici per un anno e di chiedere contributi dell'Unione europea per un anno ed è altresì disposta la perdita degli eventuali benefìci contributivi e normativi spettanti alla medesima cooperativa.»;

   d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;

   e) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;

  2. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «revisioni cooperative» sono inserite le seguenti: «, anche su segnalazione non anonima di lavoratori delle stesse cooperative»;

   b) all'articolo 12, comma 1, alinea, le parole: «può adottare,» sono sostituite dalla seguente: «adotta»;

  3. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena dell'ammenda:

    1) da euro 50 a euro 300 per ogni lavoratore occupato in caso di impiego fino a trenta giorni di lavoro effettivo;

    2) da euro 100 a euro 600 per ogni lavoratore occupato in caso di impiego da trentuno fino a sessanta giorni di lavoro effettivo;

    3) da euro 200 a euro 1.200 per ogni lavoratore occupato in caso di impiego oltre sessanta giorni di lavoro effettivo»;

   b) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'ammenda:

    1) da euro 50 a euro 300 per ogni lavoratore occupato in caso di impiego fino a trenta giorni di lavoro effettivo;

    2) da euro 100 a euro 600 per ogni lavoratore occupato in caso di impiego da trentuno fino a sessanta giorni di lavoro effettivo»;

   c) all'articolo 29:

    1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
   1-bis. Non è considerato legittimo l'appalto consistente in mere prestazioni di lavoro, salvo che l'appaltatore eserciti il potere organizzativo e direttivo esclusivamente nei confronti di lavoratori in possesso di competenze specialistiche e diverse da quelle dei lavoratori alle dipendenze del committente, tali da generare un evidente incremento di produttività e di risultati.
   1-ter. In assenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, la cui prova è posta a carico del committente, i lavoratori sono considerati alle dipendenze del medesimo committente»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. In caso di subentro di un nuovo appaltatore si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile, salvo che tra i due contratti di appalto vi siano evidenti elementi di discontinuità con riguardo ai mezzi strumentali utilizzati e al contenuto dell'attività svolta; in tale ultima ipotesi i lavoratori hanno comunque diritto al reimpiego da parte del nuovo appaltatore senza peggioramento delle condizioni economiche e normative»;

    3) il comma 3-bis è abrogato;

    4) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Il committente che stipula contratti di appalto di opere o di servizi, compresi lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti da eseguire all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, è tenuto in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori utilizzati nell'appalto, un trattamento minimo economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori alle dipendenze del medesimo committente.»;

   d) all'articolo 30:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Per la durata del distacco, i lavoratori hanno diritto, a parità di mansioni svolte, ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei lavoratori di pari livello alle dipendenze del soggetto che ne utilizza le prestazioni»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Il soggetto che utilizza le prestazioni del lavoratore distaccato è obbligato in solido con il datore di lavoro a corrispondere al medesimo lavoratore il trattamento retributivo e al versamento dei contributi previdenziali maturati nel periodo del distacco, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il datore di lavoro»;

    3) al comma 4-bis, le parole: «il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «i lavoratori distaccati sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che abbia utilizzato le loro prestazioni. In tale ipotesi, i pagamenti corrisposti dal datore di lavoro che ha effettuato il distacco, a titolo di retribuzione o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che utilizza le prestazioni del lavoratore distaccato dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma pagata. Per il periodo del distacco tutti gli atti compiuti dal datore di lavoro che ha effettuato il distacco per la costituzione o per la gestione del rapporto si intendono compiuti dal soggetto che utilizza le prestazioni del lavoratore distaccato»;

  4. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. La disposizione del comma 1 non si applica alle condotte di cui all'articolo 18, commi 1, 2 e 5-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e all'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

  5. All'articolo 50, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: «15 giugno 2015, n. 81» sono aggiunte le seguenti: «, e comunque non peggiorative rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva applicata dall'impresa cessante»;
  6. Al capo I del titolo XI del libro quinto del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 2625-bis.
(Falsità ideologica in atti delle società cooperative)

   La falsità ideologica in atti societari o verbali assembleari ovvero in altri atti di una società cooperativa è punita con la reclusione prevista dall'articolo 483 del codice penale e si procede d'ufficio.».
64.065. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

   «2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
   2-ter. Il diritto di cui al comma 2-bis è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.
   2-quater. La NASpI di cui al comma 2-bis non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

  2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 391,7 milioni di euro per l'anno 2023, 297,1 per l'anno 2024, 304 milioni di euro per l'anno 2025, 302,6 milioni di euro per l'anno 2026, 301,1 milioni di euro per l'anno 2027, 299,6 milioni di euro per l'anno 2028, 298,1 per l'anno 2029, 296,5 per l'anno 2030, 295 milioni di euro per l'anno 2031 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
64.070. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Staffetta generazionale)

  1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
  2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
  3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
  4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
64.073. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)

  1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale per il triennio 2023-2025 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 6, con lo scopo di erogare contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell'organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario di cui al successivo comma 2, sempre che l'adozione di tale regime orario comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell'orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi.
  2. Il fondo, per le cui entrate e uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 6. Lo stesso fondo eroga contributi di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro ai datori di lavoro che, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, adottano, nel triennio 2023-2025, regimi di orario di lavoro ridotto rispetto a quello applicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere tutti i datori di lavoro che riorganizzano il lavoro stabilendo la durata settimanale legale dell'orario normale dei contratti di lavoro subordinati dei lavoratori pubblici e privati, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in trentaquattro ore effettive a parità di retribuzione, fatti salvi gli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi e individuali di lavoro.
  4. Il contributo di cui al comma 1 è commisurato all'entità della riduzione di orario e all'incremento di occupazione che essa consente ovvero alla salvaguardia dei posti di lavoro nelle situazioni di crisi; per ogni impresa, considerati il numero dei dipendenti effettivo dopo la riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per quella occupazione e per quella retribuzione sulla base del precedente orario contrattuale e si calcola la differenza rispetto al monte retributivo rilevato con il nuovo orario contrattuale. Il contributo è erogato in misura decrescente per ciascun anno del triennio 2023-2025 nella misura pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 45 per cento e al 40 per cento della differenza calcolata ai sensi del presente comma.
  5. La riduzione di orario operata in attuazione del presente articolo deve avvenire in modo da lasciare inalterati i livelli retributivi mensili goduti dai lavoratori interessati. Al fine di favorire, anche attraverso processi concordati, una generale riduzione dell'orario di lavoro e il conseguente aumento dell'occupazione, è stabilita una riduzione delle aliquote contributive, con oneri a carico del fondo e nei limiti della dotazione del fondo stesso, in funzione dell'entità della riduzione dell'orario di lavoro determinata attraverso la contrattazione collettiva anche aziendale. 6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 29-bis della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al comma 1.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

  1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

  1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

  1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

  1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

  1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
64.097. Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per la riduzione dell'orario di lavoro)

  1. Al fine al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per la riduzione dell'orario di lavoro denominato «Fondo per la riduzione dell'orario di lavoro» con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative e i criteri di riparto del fondo di cui al presente articolo.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
64.083. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023:

   a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 400;

   b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 400;

   c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 380 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 400 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati nel limite massimo di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dall'articolo 29-bis della presente legge.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del citato fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Introduzione del monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

   b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”».
64.099. Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Deroga alla disciplina dei contratti a tempo determinato)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento e presso i Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avere una durata massima pari alla durata della legislatura nel corso della quale sono stipulati.»;

   b) all'articolo 21, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano altresì ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento e presso i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.»;

   c) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

   «f-bis) dai gruppi parlamentari e dai gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento e presso i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
64.050. Schullian, Foti, Serracchiani, Molinari, Francesco Silvestri, Cattaneo, Richetti, Zanella, Lupi.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Deroga alla disciplina dei contratti a tempo determinato)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento nazionale e presso i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avere una durata massima pari alla durata della legislatura nel corso della quale sono stipulati.»;

   b) all'articolo 21, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano altresì ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento nazionale e presso i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.»;

   c) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

   «f-bis) dai gruppi parlamentari e dai gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento nazionale e presso i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».
64.015. Schullian.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di locazione)

  1. Nei contratti di locazione o sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per il triennio 2023-2025 è fatto divieto di variazioni in aumento del canone se il locatore è proprietario di altre unità immobiliari oltre a quello dato in locazione e dell'abitazione principale.
64.016. Schullian.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dei centri di servizio per il volontariato – CSV)

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 62:

    1) al comma 5 dopo le parole: «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

    2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 25 milioni di euro per l'anno 2024. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2023 e a euro 15 milioni per il 2024.»;

    3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

   b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'ufficio statale del RUNTS»;

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 2 milioni di euro all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 67 milioni di euro per il 2023, 72 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.017. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dei centri di servizio per il volontariato – CSV)

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 62:

    1) al comma 5 dopo le parole: «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

    2) al comma 6 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 25 milioni di euro per l'anno 2024. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2023 e a euro 15 milioni per il 2024.»;

    3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

   b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 2.000.000 all'associazione di enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 10 milioni di euro per il 2023, 10 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
64.032. Gadda, Bonetti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Runts – Semplificazione per gli enti minori)

  1. All'articolo 48 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati di ammontare non superiore all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2, sono richieste unicamente le informazioni elencate al precedente periodo»;

   b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Entro lo stesso termine, in luogo del deposito del bilancio di esercizio, gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, non superiori ad euro 50.000 possono comunicare al registro unico nazionale l'importo complessivo conseguito dei predetti ricavi, rendite, proventi o entrate, distinto in base alla classificazione per categorie di attività stabilita, rispettivamente, ai modelli B del rendiconto gestionale, e D del rendiconto per cassa, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, n. 39»;

   c) al comma 3, secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

   d) al comma 4, dopo le parole: «assegnando un termine» e prima delle parole: «non superiore a centottanta giorni» sono inserite le seguenti: «non inferiore a novanta giorni e».
*64.024. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
*64.034. Gadda, Bonetti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazione per gli ETS minori)

  1. All'articolo 13, comma 2, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «400.000».
64.020. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Organo di controllo degli Ets)

  1. All'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 250.000 euro;

   b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 500.000 euro;

   c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.».
64.021. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Coordinamento normative – Applicabilità della legge 16 dicembre 1991 n. 398 alle Aps e alle Odv)

  1. All'articolo 89 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 35 e all'articolo 32 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualificate quali enti non commerciali ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 79 e seguenti del medesimo decreto, possono applicare, anche successivamente al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la legge 16 dicembre 1991 n. 398».
64.018. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».
*64.022. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
*64.0114. Gadda, Bonetti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga termini)

  1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
**64.025. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
**64.035. Gadda, Bonetti.
**64.05. Steger.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Preventiva escussione del patrimonio sociale)

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le obbligazioni assunte dalle persone nella qualità di rappresentanti di associazioni di terzo settore non riconosciute come persone giuridiche, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».
64.026. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni per i lavoratori transfrontalieri)

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

   «l-bis) gli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

   l-ter) le somme derivanti dall'importo di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 spettante anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
64.030. Frijia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

  1. Al fine di sostenere i commercianti che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che hanno cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e perfezionato il requisito della cancellazione dalla camera di commercio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
64.037. Nisini, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Utilizzo personale «a scavalco» da parte degli enti locali)

  1. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «15.000».
*64.038. Ruffino.
*64.055. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA)

  1. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023 nel limite di spesa di 35 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2023, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.039. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi)

  1. È prorogato per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, così come prorogato dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ulteriori ventiquattro mesi e nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge
64.040. Lacarra.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Innalzamento dei limiti per la non concorrenza delle indennità di trasferta alla determinazione del reddito di lavoro dipendente)

  1. All'articolo 51, comma 5, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 60 al giorno, elevati ad euro 100».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
64.042. Casu.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)

  1. Il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è sostituito dal seguente:

   «15. Le amministrazioni pubbliche dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026 possono derogare, aumentando, rispettivamente, fino al 30 per cento e fino al 60 per cento, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, e le percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti funzionali o complementari all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. Le percentuali di aumento in deroga, di cui al primo periodo, si dimezzano con l'eventuale riorganizzazione dell'ente e si azzerano dal 31 dicembre 2026. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali degli enti di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2026, sono conferiti in deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dai rispettivi vertici amministrativi, segretario generale o capo dipartimento competente per destinazione finale dell'incaricato, sentito il dirigente generale competente per l'ufficio di assegnazione finale e la direzione del personale del personale, che ne cura l'istruttoria, sulla base degli obiettivi e delle priorità politico amministrative espresse dall'organo di direzione politica dell'ente, riguardo i risultati generali da raggiungere nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'azione amministrativa e degli indirizzi politico amministrativi generali. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Questi ultimi incarichi rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.».
64.043. Milani, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Conferimento di incarichi per gli enti locali attuatori di opere PNRR)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
*64.054. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.
*64.0111. Lucaselli, Frassini, D'Attis, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Assunzioni a tempo determinato per gli enti locali attuatori di opere PNRR)

  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissata al 50 per cento».
**64.052. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.
**64.0102. Zaratti, Grimaldi, Mari.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Assunzioni incarichi per gli enti locali in crisi finanziaria)

  1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.
64.053. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Assunzioni di personale negli enti strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto)

  1. Anche al fine di garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed autorizzate per l'anno 2022, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno 2023 anche in condizione di esercizio provvisorio.
*64.059. Malavasi, Merola, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*64.096. Pastorino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Modifiche alla disciplina del collocamento mirato)

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
64.045. Giovine, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per l'applicazione delle linee guida sul collocamento mirato)

  1. È istituito il Fondo per l'applicazione delle linee guida di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
64.082. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazione e riduzione di costi in materia di gestione dei servizi per il lavoro)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Ai fini della stipula del patto di cui al comma 1 con persone percettori di qualsiasi strumento di sostegno al reddito, la convocazione può essere comunicata, con pieno valore legale, alla mail o al numero cellulare indicati nella domanda di ammissione alla misura di sostegno al reddito. Successivamente alla stipula del patto di servizio, per tutti i lavoratori disoccupati, ogni ulteriore comunicazione da parte dei servizi pubblici per il lavoro o dei soggetti privati accreditati può essere inoltrata, con pieno valore legale, alla mail o al numero cellulare indicato dal lavoratore disoccupato nel patto di cui al comma 1.».
64.046. Giovine, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo, ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
64.047. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche)

  1. L'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituto dal seguente:

«Art. 119-ter.
(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

   1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
   2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

   a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

   b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

   c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
64.048. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga della detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.014. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Roggiani.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «non dirigenziale» sono soppresse e alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 7 per coloro che hanno maturato il servizio con contratti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
  2. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo, in quest'ultimo caso, il servizio prestato da non meno di cinque anni anche non continuativi maturati alla data di entrata in vigore della presente modifica, per posizioni previste in dotazione organica e per le quali i relativi contratti a tempo determinato siano stati stipulati ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa procedura di selezione per titoli e/o esami e nel rispetto dei principi di par condicio, pubblicità e trasparenza della selezione.».
64.051. Messina, Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Trattamento INPS per enti bilaterali)

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

   «13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.»
64.079. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di personale)

  1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».
  2. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti», e le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui»;

   b) al comma 6, le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui».

  3. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
  4. Anche al fine di garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed autorizzate per l'anno 2022, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno 2023 anche in condizione di esercizio provvisorio.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.060. De Luca, Malavasi, Merola, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Comandi e distacchi del personale degli enti locali)

  1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.»
*64.057. De Luca, Malavasi, Merola, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*64.094. Pastorino.
*64.0104. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Assunzioni a tempo determinato nei piccoli comuni)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti» e le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui»;

   b) al comma 6, le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui».

  2. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.058. De Luca, Malavasi, Merola, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Assunzioni a tempo determinato nei piccoli comuni)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti», e le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui»;

   b) al comma 6, le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui».

  2. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
*64.095. Pastorino.
*64.0110. D'Attis, Lucaselli, Frassini, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni per i lavoratori fragili)

   1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le misure in materia di lavoro agile di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.500.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.061. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
64.064. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «personale dirigenziale e non che possegga tutti i seguenti requisiti:»;

   b) al comma 7, le parole: «di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 90, rilevando invece quello di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

   c) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al personale dirigenziale e non degli enti locali».

  2. È autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 per l'istituzione di una banca dati finalizzata alla ricognizione delle risorse impiegate nella pubblica amministrazione.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399.750.000 euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
64.085. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Stabilizzazione personale sanitario a tempo determinato)

  1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione».
64.0103. Zanella, Mari, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Anticipazione delle procedure di stabilizzazione personale precario per l'attuazione del PNRR)

  1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».
64.086. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori del settore ferroviario incluso il personale viaggiante addetto alla scorta ai fini della sicurezza ed assistenza ai viaggiatori, il personale navigante, il personale di manovra e quello addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto ferroviario, nonché quello che riveste i profili professionali di capo tecnico, capo stazione, tecnico della manutenzione, tecnico formazione treno, tecnico di verifica, operatore specializzato manutenzione».

   b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis)»;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-bis)»;

   d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
64.066. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.»;

   b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
64.067. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di armonizzazione delle indennità di amministrazione)

  1. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
64.068. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

  1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398,61 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
64.071. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

  1. Le regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno attivato le procedure selettive per l'aumento dell'organico dei centri per l'impiego, di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro sessanta giorni. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri nomina un commissario entro quindici giorni. Il commissario provvede all'attivazione delle procedure selettive entro sessanta giorni, prorogabili di ulteriori 30. La durata dell'incarico del commissario straordinario è di 12 mesi. Il compenso del commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
64.072. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Contratto applicabile)

   1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente.».
64.075. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Contratto applicabile)

  1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente.»
64.074. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179 e ai commi da 199 a 205 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 383,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
64.076. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Appendino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Rendita ai superstiti ISEE)

  1. All'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
64.077. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Riscatto gratuito dei periodi di studio universitario)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione diretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, hanno facoltà di riscattare gratuitamente, nella misura massima di cinque anni, i periodi di studio universitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, a condizione che gli stessi non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
  2. La domanda di cui al comma 1 determina l'accreditamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. La contribuzione così acquisita è valida ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
  3. La facoltà di cui ai commi 1 e 2 si applica esclusivamente agli iscritti ai corsi di studio universitario che abbiano conseguito il titolo a partire dal 1° gennaio 1996.
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
64.078. Baldino, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Rifinanziamento Fondo nuove competenze)

  1. La dotazione finanziaria del Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

   al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
64.080. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo SET)

  1. All'articolo 1, comma 352, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, le parole: «40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 200 milioni.
64.081. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Appendino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di emergenza abitativa)

  1. Ai fini del riconoscimento della situazione di emergenza abitativa connessa anche all'incremento dei nuclei familiari con reddito sotto la soglia di povertà, si prevede uno stanziamento di euro 100 milioni per l'anno 2023 per favorire lo sviluppo dell'edilizia popolare intesa come rinnovamento e ristrutturazione di immobili già esistenti e destinati a tal scopo nonché come riconversione di strutture inizialmente destinate ad altre finalità.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
64.084. Quartini, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di delocalizzazione delle imprese)

  1.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti:

   «229-bis. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa di cui al comma 224, entro due mesi dalla data di approvazione del piano, costituiscano una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, tale società gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al periodo precedente, l'impresa deve notificare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società cooperativa di cui al periodo precedente la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al periodo che precedente o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.
   229-ter. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la continuità produttiva, la società Cassa depositi e prestiti Spa, nell'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 299-bis o assumere partecipazioni in esse anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici.».

  2. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023, di 390 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
64.087. Carotenuto.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di personale di assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

  1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha svolto attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con incarico di collaborazione ancora attivo al 31 ottobre 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato dalla società ANPAL Servizi Spa, alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio 2023, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. A tal fine, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a stipulare convenzioni con le singole amministrazioni regionali che ne facciano richiesta finalizzate a definire le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica.
  2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, nel limite massimo di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per i medesimi anni 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A tal fine è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024 in favore delle regioni di cui al citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 335 milioni di euro per l'anno 2023, di 395 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
64.092. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, D'Orso, Appendino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Al fine di semplificare, razionalizzare e snellire le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di idoneità al servizio, di inabilità al servizio, nonché di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dell'aggravamento-interdipendenza e della pensione privilegiata di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 9, 11, comma 4, 15, 17, 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 169 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, di cui all'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 6 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento civile dello Stato, le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di stanza a Firenze e Napoli, già sedi della sperimentazione interforze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumono la denominazione di «Commissioni Mediche Interforze (C.M.I.)» a decorrere dal 1° gennaio 2023 e continuano la loro attività in qualità di organismo alternativo previsto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461.
  2. Le sedi immobiliari in uso, le segreterie, il personale amministrativo dipendente e il personale medico convenzionato restano quelli già in dotazione alle ragionerie territoriali dello Stato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative dei commi da 1 a 3, comprese le somme già allocate per le finalità di cui ai commi da 1 a 3, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
64.0112. Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 800.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
64.093. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Rifinanziamento del piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

  1. Al fine di rifinanziare il piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.098. Zanella, Evi, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga smart working fragili e famiglie con figli fino a 14 anni)

  1. All'articolo 23-bis della legge 21 settembre 2022, 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 dicembre 2023.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.0101. Borrelli, Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga smart working fragili e famiglie con figli fino a 14 anni)

  1. All'articolo 23-bis della legge 21 settembre 2022, 142, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.0100. Borrelli, Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio al 31 marzo 2023»;

   b) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2023»;

   c) al comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: «5.402.619 euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 5.500.000 euro per l'anno 2023».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
64.044. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per progetti di cohousing)

  1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.
  3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.0115. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 65.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro con le seguenti: tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e sei anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2 sostituire le parole: di 345,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 457,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 473,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 480,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 483,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 486,3 milioni di euro per l'anno 2028 e di 489,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 690,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 915,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 946,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 960,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 966,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 972,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 978,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;

   b) alla copertura degli oneri pari a 345,2 milioni per l'anno 2023, a 457,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 473,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 480,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 483,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 486,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 489,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante utilizzo dei fondi del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge e tramite utilizzo dei fondi del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
65.15. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di Isee fino a 40.000 euro.
65.2. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di Isee fino a 40.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
65.3. Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

     3.1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, rispettivamente, al 10 per cento della retribuzione annuale lorda fino a 26 mila euro, al 15 per cento della retribuzione annuale lorda fino a 15 mila euro e al 20 per cento della retribuzione annuale lorda inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo»;

     3.2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili.»;

     3.3) agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 3.1 e 3.2, valutati in 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede per l'importo di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge e l'importo di 200 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
65.5. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. Per i figli riguardo ai quali è già stata presentata la domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e per i quali non sono sopravvenute modifiche dei requisiti anagrafici o reddituali nel corso dell'anno di riferimento, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale non sono tenuti a ripresentare una nuova domanda ogni anno. Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: “presentazione” inserire le seguenti parole: “o rinnovo”».

  1-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, dopo il comma 8, inserire il seguente:

   «8-bis. Al termine della rendicontazione consuntiva di cui al precedente comma 8, qualora risultassero somme residuali rispetto alla spesa totale accantonata per l'anno di riferimento, l'Inps provvede a redistribuirle pro quota in misura proporzionale a tutti gli aventi diritto entro il successivo mese di marzo.».

  1-quater. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, dopo il comma 8, inserire il seguente:

   «8-bis. Al termine della rendicontazione consuntiva di cui al precedente comma 8, qualora risultassero somme residuali rispetto alla spesa totale accantonata per l'anno di riferimento ed al fine di incrementare la quota universale della misura, l'Inps provvede a redistribuirle aumentando l'importo previsto – attualmente fissato a 50 euro – in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Questo incremento deve attuarsi fino ad esaurire il detto residuo. Tale redistribuzione deve avvenire entro il successivo mese di marzo.».
65.4. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La corresponsione d'ufficio dell'assegno unico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 in favore dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è assicurata con il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate anche qualora la relativa domanda sia presentata successivamente al 30 giugno dell'anno di riferimento ovvero oltre il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
65.8. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La domanda per la corresponsione dell'assegno unico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, previa comunicazione annuale da parte del datore di lavoro e previa autorizzazione del dipendente interessato, può essere presentata dal datore di lavoro secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
65.9. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per far fronte alle spese di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2022, n. 32, a decorrere dal 2023 viene ulteriormente riconosciuto un contributo annuale, erogato mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, di 800 euro per ciascun figlio ai nuclei familiari, anche monoparentali, con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro, di 600 euro con ISEE compreso tra 15.001 euro e 25.000 euro, di 400 euro con ISEE compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro e di 200 euro con ISEE superiore a 40.000 euro. Il contributo non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato contestualmente e con le medesime modalità dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente il comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è sostituito dal seguente:

   «8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.272,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.744,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.964,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.251,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.366,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.481,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.597,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.».

  2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023 e che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
65.7. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorrere dall'anno 2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
65.6. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 3 dell'articolo 1 è abrogato;

   b) il comma 9 dell'articolo 4 è abrogato.
65.1. Pastorino.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230)

  1. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, alla lettera b), le parole da: «effettiva percezione» a: «nucleo familiare» sono sostituite dalle seguenti: «riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare».
65.04. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».
65.01. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.
65.02. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230)

  1. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

   “c-bis) ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno unico e universale per figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

   c-ter) ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno unico e universale per figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.”».
65.03. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Contributi per il superamento delle barriere architettoniche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di contributi destinati a sostenere le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici unifamiliari che nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari e quelle per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, nonché le spese relative agli interventi volti a ridurre gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità e a migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature. I contributi di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente.
  2. I contributi sono riconosciuti per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in favore di soggetti con età pari o superiore a 60 anni portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai soggetti con età pari o superiore a 75 anni.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
65.018. Zanella, Evi, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Incremento Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità).

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2022» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2023».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 180 è sostituito dal seguente:

   «180. Il Fondo di cui al comma 179 è ripartito, per l'anno 2022 quota parte di 70 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2023 quota parte di 105 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per l'anno 2022 per la quota parte di 30 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2023 per la quota parte di 45 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
65.019. Zanella, Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

  1. Per gli anni 2023 e 2024 le regioni e le province autonome adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, tutelate ai sensi del capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
65.020. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Sostegno alle famiglie con animali)

  1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d'affezione e contribuire alle spese per l'accudimento e la cura, per l'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una quota di risorse, pari a 5 milioni di euro, è destinata al riconoscimento di un assegno di importo pari a 150 euro annui per ogni animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe e comunque di importo massimo pari ad euro 450 annui,
  2. L'assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Qualora il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo comma è raddoppiato e comunque di importo massimo pari ad euro 900 annui.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
65.05. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Incremento Fondo caregiver).

  1. Al comma 334 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «2022 e» sono aggiunte le seguenti: «di 60 milioni per l'anno».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
65.06. Ciani.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziate per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 300 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
65.07. Faraone.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali)

  1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.
65.08. Guerra, Furfaro, Lai.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Lo «stipendio annuo complessivo in godimento» di cui all'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, deve intendersi comprensivo di tutte le componenti del trattamento economico attribuite e corrisposte in via generale e continuativa al personale degli enti pubblici di cui alla stessa legge.
  2. Agli oneri derivanti all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
65.09. Congedo, Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile
per estraneità di materia
e inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Contributo agli oneri sostenuti dai piccoli comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

  1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
  3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*65.010. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
*65.015. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, dell'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale e delle locazioni ad uso abitativo)

  1. Dal 1° gennaio 2023 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 100 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché in dipendenza della conclusione dei contratti di locazione ad uso abitativo, per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.
  2. Per l'acquisto di unità immobiliari ad uso abitativo la detrazione si applica nella misura del 30 per cento.
  3. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
  4. La lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogata.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2023.
65.011. Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale).

  1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 5 per cento.
  2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.
  3. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente punto:

    «39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro come risultante dall'atto di trasferimento.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
65.012. Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Maggiorazione sociale su prestazioni assistenziali e previdenziali).

  1. All'articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la lettera b) è abrogata.
65.013. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni in materia di vita indipendente).

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il «Fondo per i progetti di vita indipendente» finalizzato ad assicurare alle persone con disabilità l'assistenza e gli strumenti ed ausili personalizzati per permettere loro di aspirare concretamente ai risultati personali, sociali e professionali ad essi congeniali e da essi preferiti. La dotazione iniziale del Fondo è di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce le modalità attuative della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 370 milioni.
65.014. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Sportiello.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Contributo agli oneri sostenuti dai piccoli comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

  1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
  3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
65.017. Gusmeroli, Lucaselli, D'Attis, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Frassini, Giorgianni, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a 800 euro per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, e a 1.500 euro per l'anno 2023.».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge per 70 milioni di euro per l'anno 2023.
65.016. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 66.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 66.

  1. L'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 34.
(Trattamento economico e normativo legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

   1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per cinque mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.
   2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione.
   3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
   4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
   5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
   6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7».
66.21. Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 66.
(Congedo parentale)

  1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione».
66.2. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 66
(Congedo parentale)

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento»;

   b) al comma 2, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
66.15. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 66.
(Congedo parentale)

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovunque ricorrano le parole: «un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2023, 96 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
66.19. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 66.
(Congedo parentale)

  1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, elevata per ciascun genitore, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica con riferimento a ciascun genitore che termina il periodo di congedo di maternità di cui al capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2023, 410 milioni di euro per l'anno 2024 e 420 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
66.25. Grimaldi, Zanella, Evi, Ghirra, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

   b) al comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».

  01-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elevata per la madre lavoratrice per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: elevata per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione, fruibile da entrambi i genitori e divisibile tra gli stessi.
66.10. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per la madre lavoratrice fino a: retribuzione con le seguenti: per la durata massima di un mese per ciascuno dei due genitori, non cedibile all'altro, e fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 283 milioni di euro per l'anno 2023, 196 milioni di euro per l'anno 2024, 190 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
66.18. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per la madre lavoratrice fino a: retribuzione con le seguenti: per la durata massima di un mese per ciascuno dei due genitori, non cedibile all'altro, e fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione.
66.1. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino con le seguenti: per la durata massima di un mese.
66.5. Lai.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per la madre lavoratrice.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo sostituire le parole: alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al capo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 con le seguenti: a ciascun genitore lavoratore che termina il periodo di congedo parentale.
66.12. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la madre lavoratrice con le seguenti: per ciascun genitore lavoratore.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: alla misura dell'80 per cento della retribuzione aggiungere le seguenti: ed elevata di due mesi da usufruire entro il 12° anno di vita del bambino per il lavoratore genitore di madre di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289;

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022 con le seguenti: con riferimento a ciascun genitore lavoratore che termina il periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
66.16. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la madre lavoratrice con le seguenti: per ciascun genitore lavoratore.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: alle lavoratrici con le seguenti: ai genitori lavoratori, in alternativa fra loro,;

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di maternità con le seguenti: ai genitori lavoratori, in alternativa fra loro, e le parole: al capo III con le seguenti: e ai Capi III e IV.

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni.
66.22. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la madre lavoratrice con le seguenti: per ciascun genitore lavoratore.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022 con le seguenti: con riferimento a ciascun genitore lavoratore che termina il periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.
*66.9. Boschi.
*66.14. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la madre lavoratrice, con le seguenti: per uno dei genitori,.
66.23. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli, Gebhard.

  Al comma 1 primo periodo dopo le parole: per la madre lavoratrice aggiungere le seguenti: e per il padre lavoratore.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
66.6. Furfaro, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la madre lavoratrice aggiungere le seguenti: o, in alternativa, per il padre lavoratore.

  Conseguentemente, alla copertura dei relativi oneri, valutati in 8,77 milioni di euro per l'anno 2023, 15,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 15,75 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
66.8. Ravetto, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la madre lavoratrice aggiungere le seguenti: o alternativamente per il padre lavoratore.
66.7. Furfaro, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: per la durata massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione per il primo mese e del 67 per cento della retribuzione per gli ulteriori due mesi.

  Conseguentemente, agli ulteriori oneri derivanti dalla presente misura stimati in 190 milioni per il 2023, in 330 milioni per il 2024, in 340 milioni dal 2025, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
66.24. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 32 le parole: «dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   b) al comma 1 dell'articolo 34, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per sei mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per il primo mese, al 50 per cento per il secondo mese, al 40 per cento per il terzo mese e al 30 per cento per il restante periodo. Nel caso vi sia un solo genitore, l'indennità di cui al primo periodo spetta allo stesso per un periodo massimo di dodici mesi.».

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
66.11. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 32, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 50 milioni.
66.13. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «3 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «5 mesi». Agli oneri di cui al presente comma pari a 350 milioni di euro si provvede con le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 50 milioni.
66.17. Sportiello, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Quartini, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

   «1. Al padre lavoratore è riconosciuto il medesimo congedo temporale obbligatorio di cinque mesi riconosciuto alla madre lavoratrice ed è fruibile secondo le medesime modalità.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 50 milioni.
66.20. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
66.3. Gribaudo, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.
   1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis.».
66.4. Brambilla, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Congedo di paternità)

  1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per un periodo di 10 giorni lavorativi» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo di 3 mesi».
66.01. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Rifinanziamento della premialità di parità)

  1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n. 162, le parole: «Per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «nel limite di 50 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2022 e di nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2023».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione di 70 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
66.02. Gribaudo, Laus, Fossi, Sarracino, Scotto, Malavasi.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori fragili)

  1. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel limite delle risorse disponibili di 700 milioni nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge nonché mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti dall'articolo 152, comma 4.
66.03. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Contributo adozione minori stranieri)

  1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato a valere sul «Fondo per le adozioni internazionali» istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.
  4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*66.06. Gadda, Bonetti.
*66.016. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Nuove competenze lavoratrici madri)

  1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratrici madri, dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nuove competenze per la maternità, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro annui per il triennio 2023-2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro.
  3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari ad euro 15 milioni annui per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
66.07. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. All'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
  2. In via sperimentale, per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 si applicano anche alle aziende con un numero di dipendenti uguale o superiore a venti e, per tutte le aziende, nella misura del 100 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 85 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di cui al comma 2, pari a 615 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituiscono limite di spesa, si provvede quanto a 400 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge e quanto a 215 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.
66.08. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Fondo per l'alfabetizzazione mediatica e digitale e tutela dei minori nell'ambito dei media digitali)

  1. Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
66.09. Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Incremento del fondo per le politiche della famiglia e criteri di utilizzazione)

  1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza l'incremento di cui al precedente comma per stipulare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie e garantire la costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509 convertito con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
66.010. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Misure per il sostegno della natalità)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

   «5-quinquies. I soggetti che alternativamente:

   a) siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c, ultimo periodo, del presente articolo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo oppure;

   b) siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), ultimo periodo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 5-ter, lettera b), del presente articolo;

   possono esercitare l'opzione di continuare ad applicare le disposizioni agevolative del presente articolo fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane, purché, al momento dell'esercizio dell'opzione, abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitata con il versamento di un importo pari al 3 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Tale importo è ridotto all'1 per cento per i soggetti di sesso femminile. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dall'entrata in vigore del presente comma, in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, adozione o affido preadottivo di ciascun figlio oltre il terzo durante il periodo di fruizione comporta l'estensione senza oneri aggiuntivi delle agevolazioni fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di fruizione, le disposizioni si applicano comunque fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane in vita.
   5-sexies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 5-quinquies.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025 e 388 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
66.011. Torto, Fenu, Aiello, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Fondo per la promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, anche dopo il termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 320 milioni.
66.012. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile ai sensi dell'articolo 1, si applica la riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.
66.014. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Lavoro agile per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)

  1. Fino al 31 marzo 2023, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  2. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
  3. Al lavoratore di cui ai commi 1 e 2 che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile viene garantita l'equiparazione con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione, all'apprendimento permanente ed alla periodica certificazione delle relative competenze. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicati anche per la prestazione lavorativa resa in modalità agile.
66.05. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Proroga prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili)

  1. Le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
66.04. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Misure per il potenziamento di forme di lavoro agile nei comuni delle Aree Interne del Paese)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei comuni presenti nelle aree comprese nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) mediante il potenziamento di forme di lavoro flessibile, di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai datori di lavoro privati, la cui sede operativa sia fuori dai predetti comuni e che abbiano propri dipendenti residenti o domiciliati nei comuni ivi citati presso i quali svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un incentivo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sotto forma di esonero dal 50 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per questi ultimi dipendenti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalità di utilizzo dell'incentivo di cui al comma 1.
  4. Per l'attuazione di un'ampia distribuzione dei lavoratori in lavoro agile su tutto il territorio nazionale i comuni, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 71, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, destinano porzioni del proprio patrimonio immobiliare a spazi di lavoro condiviso da mettere a disposizione delle comunità locali e dei lavoratori agili.
  5. Le disposizioni di cui al comma 5 possono riguardare anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati al recupero e al riutilizzo a fini sociali, nel rispetto della normativa statale vigente.
  6. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entra sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i criteri di riparto delle risorse ai comuni, di cui al comma 4, per la predisposizione dei locali che assicurano il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, la stabilità della connessione alle reti nonché la presenza di spazi collettivi e individuali, con funzioni di connessione verticale con aziende o piattaforme e di connessione orizzontale con altri lavoratori.
  7. Per la realizzazione degli spazi di cui al comma 4 è stanziato l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023, 395 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
66.013. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 67.

  Al comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e sostituire le parole: con popolazione superiore a 300.000 abitanti con le seguenti: con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.4. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 490 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 400 milioni di euro tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) quanto a 90 milioni di euro tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
67.7. Boschi.

  Al comma 1 sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.3. Ciani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro e sostituire le parole: 300.000 abitanti con le seguenti: 50.000 abitanti.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
67.11. Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: Conferenza Stato-città e autonomie locali.
*67.8. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.
*67.16. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 3, sostituire le parole: da un rappresentante dell'associazione nazionale dei comuni italiani con le seguenti: da due rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni italiani.
67.2. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di incentivare le politiche di inclusione e sviluppo delle potenzialità di bambine e bambini con disabilità e bisogni educativi speciali in funzione di contrasto ai processi di segregazione e abbandono scolastico è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per l'assistenza educativa nei nidi, le scuole dell'infanzia e le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno gli anni 2023, 2024 e 2025.
  3-ter. Il fondo di cui al comma 3-bis è ripartito tra i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed è destinato al finanziamento dell'assistenza e del sostegno educativo a favore di bambine e bambini/alunni e alunne con disabilità, bisogni educativi speciali o che vivono in nuclei familiari in condizioni di disagio o povertà educativa al fine di favorire l'accesso e la permanenza nei servizi educativi e scolastici e realizzare percorsi educativi e scolastici che favoriscano l'inclusione e il completamento dell'obbligo scolastico. Il riparto del fondo tra i comuni avviene per il 90 per cento in proporzione al numero dei minori tra 3 mesi e 16 anni censiti al 1° gennaio rispettivamente per gli anni 2023, 2024 e 2025; il restante 10 per cento viene ripartito secondo parametri definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter pari a 25 milioni di euro per ciascuno gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.1. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. A decorrere dall'anno 2023, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati nel Fondo di cui al comma 3-ter, per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  3-ter. A decorrere dall'anno 2023, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo in cui confluiscono i proventi di cui al comma 3-bis. Le risorse del Fondo sono impiegate per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione e per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di competenza dei comuni e delle province. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.
67.9. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuta anche per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per il 2023, 110 milioni di euro per il 2024, 170 milioni di euro per il 2025, 190 milioni di euro per il 2026, 220 milioni di euro per il 2027, 90 milioni di euro per il 2028, 32 milioni di euro per il 2029, 9 milioni di euro per il 2030 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 396 milioni di euro per l'anno 2023, 290 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni per l'anno 2025, 210 milioni per l'anno 2026, 180 milioni per l'anno 2027, 310 milioni per l'anno 2028, 368 milioni di euro per il 2029, 391 milioni di euro per il 2030, 399,7 milioni di euro per l'anno 2036 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036.
67.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, il Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» è incrementato di 400 milioni a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
67.6. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi)

  1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ETS APS, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
67.01. Lai.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ETS APS)

  1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ETS APS, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
67.018. Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde)

  1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2023 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.034. Sottanelli, Faraone, Grippo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al periodo precedente pari a 3 milioni di euro decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.023. Faraone.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 123,9 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

   a) quanto a 51.092.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziate e non utilizzate per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge 22 giugno 2016, n. 112;

   b) quanto a 72.807.100 euro per l'anno 2023, mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 327.192.900 euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
67.046. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Appendino.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 123,9 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 123,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della preente legge.
67.02. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.062. Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*67.03. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
*67.022. Faraone.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni per l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)

  1. Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 355 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 345 milioni a decorrere dall'anno 2025.
67.039. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di disabilità)

  1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

    «5-bis) revisione della vigente normativa al fine di prevedere l'estensione ai lavoratori autonomi delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché di quelle previste all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
67.045. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2025.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.060. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziate per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 400 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
67.04. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a partire dall'anno 2023, di 500 milioni di euro. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziate per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 400 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
67.040. Conte, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sportiello, L'Abbate, Appendino.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
67.044. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Contributo in favore di Anffas Nazionale APS ETS)

  1. Al fine di contribuire a sostenere le attività associative di interesse generale nonché quelle poste in essere per promuovere la conoscenza e l'attuazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, legati al contrasto di ogni forma di discriminazione, posta in essere nei confronti delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo e loro familiari, è riconosciuto ad Anffas Nazionale APS ETS un contributo di 0,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
*67.05. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
*67.013. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Contributo a favore della Fondazione nazionale Anffas «Durante e dopo di noi»)

  1. Al fine di promuovere campagne informative atte a diffondere la conoscenza delle disposizioni della legge 22 giugno 2016, n. 112, sul «Durante e dopo di noi» e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave e dei genitori anziani delle stesse, anch'essi meritevoli di ricevere adeguati supporti e sostegni, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorirne l'inclusione sociale è riconosciuto alla Fondazione nazionale «Durante e Dopo di noi» Anffas Onlus un contributo di 0,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
67.06. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Istituzione della figura dell'operatore all'emotività, all'affettività alla corporeità e alla sessualità per il benessere psico-fisico delle persone disabili)

  1. Al fine di tutelare il diritto alla sessualità e al benessere psico-fisico delle persone disabili con ridotta autosufficienza a livello di mobilità e motilità e nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regioni, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorre dal 2023 destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento della figura dell'operatore all'emotività, all'affettività alla corporeità e alla sessualità per il benessere psico-fisico delle persone disabili.
  2. Il Ministro della salute d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.07. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Fondo per l'acquisto di protesi sportive per lo svolgimento di attività sportiva amatoriale)

  1. Al fine di promuovere una più ampia integrazione attraverso il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme nonché a contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, è istituito a decorrere dal 2023 presso il Ministero della salute un apposito Fondo con una dotazione annuale di 5 milioni di euro per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma nonché i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo comma.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.08. Furfaro, Berruto, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

  1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalla seguente: «annui».

  2. Agli oneri derivanti dalle modificazioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.033. Sottanelli, Faraone, Grippo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno al costo delle assistenti familiari)

  1. Nelle more della riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2023, l'ammontare mensile dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è incrementato di 271 euro per i nuovi percettori con almeno 65 anni di età, che possano provare l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro con una assistente familiare.
  2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda dell'interessato, entro il limite di spesa di 100 milioni di euro.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2023.
67.09. Serracchiani, Furfaro, Lai.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Strutture residenziali per anziani)

  1. Per l'anno 2023 è riconosciuto alle strutture residenziali per anziani un contributo straordinario pari a 3 euro die per ogni posto con oneri per la finanza pubblica.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 228 milioni di euro a carico del Servizio sanitario nazionale, attraverso una quota delle risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario standard destinata a fare fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, cui concorre lo Stato; quanto a 88 milioni di euro a carico di un apposito fondo da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 sono ridotte di 316 milioni di euro per l'anno 2023.
67.010. Serracchiani.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Istituzione dello Sportello Unico per i servizi alla famiglia)

  1. La Repubblica riconosce e tutela il ruolo delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale, promuove azioni volte a sostenere e valorizzare la loro centralità nella società e intraprende iniziative tese a contrastare le condizioni di deprivazione economica e di disagio sociale, dando prioritaria attenzione alle famiglie con minori, alle famiglie numerose, alle famiglie con disabili o anziani non autosufficienti, alle famiglie con disagi accertati della coppia o nelle relazioni tra genitori e figli.
  2. Il presente articolo, in coerenza con i principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e con gli obiettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 2017, n. 33, e alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede l'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dello sportello unico per le famiglie, di seguito denominato «sportello unico», al fine di:

   a) migliorare l'efficacia e la qualità delle attività di accoglienza, informazione, orientamento e consulenza relativamente alla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, sanitari, educativi, previsti a legislazione vigente ed erogati a tutti i livelli di governo del territorio e dagli enti pubblici in favore delle famiglie, nonché in relazione ai servizi educativi e scolastici;

   b) agevolare l'accesso ai servizi di cui alla lettera a) del presente comma, promuovendo la semplificazione delle procedure, l'unicità del trattamento dei dati e l'integrazione nella gestione del caso;

   c) assicurare l'unitarietà della presa in carico del nucleo familiare, garantendo la precocità, la tempestività, la continuità e l'appropriatezza della risposta attraverso il coordinamento di tutti i soggetti competenti.

  3. Ai fini dell'individuazione dei destinatari degli interventi del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano la definizione di «famiglia» nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione e agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in coerenza con la legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.
  4. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle loro potestà legislative e amministrative, istituiscono lo sportello unico.
  5. Lo sportello unico è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascun ambito territoriale, come determinato ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
  6. Lo sportello unico rappresenta il punto unico di accesso per le famiglie alla rete integrata dei servizi ad esse destinati, in relazione alle esigenze e alle difficoltà tipiche del nucleo familiare, e la sua operatività costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Allo sportello unico sono trasferite le funzioni dei servizi di segretariato sociale, socio-sanitario ed educativo eventualmente già istituiti nell'ambito territoriale di riferimento.
  7. Nel rispetto delle competenze e delle funzioni dei comuni, sentita la Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano:

   a) le modalità e i criteri organizzativi più idonei per l'istituzione e la gestione degli sportelli unici in ciascun ambito territoriale, nonché per l'organizzazione e la gestione del personale, anche facendo ricorso alle équipe multidisciplinari previste dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 2017, n. 33;

   b) le modalità e i criteri per l'attivazione e lo svolgimento dei servizi di cui ai commi da 10 a 13 del presente articolo;

   c) le modalità di raccordo e di integrazione istituzionale, operativa e professionale tra i soggetti erogatori degli interventi e dei servizi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, le relative strutture operative e gli operatori coinvolti;

   d) le modalità di integrazione istituzionale, operativa e professionale con i servizi di accoglienza già presenti in ciascun ambito territoriale;

   e) gli strumenti di raccolta ed elaborazione dei dati, nonché i sistemi informativi di supporto alle attività dello sportello unico, anche nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

   f) le eventuali modalità di coordinamento e di collaborazione con gli enti del Terzo settore;

   g) le modalità di finanziamento degli sportelli unici.

  8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  9. Lo sportello unico è finalizzato a:

   a) garantire, in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni e l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

   b) garantire alle famiglie l'informazione sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

   c) assicurare un punto unico di interlocuzione tra le famiglie e i soggetti pubblici erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari;

   d) fornire servizi di orientamento ai potenziali beneficiari, contrastando il rischio di frammentazione e dispersione delle risposte ai bisogni complessi;

   e) semplificare l'accesso alla rete dei servizi e ricondurre a unità il percorso di cura della persona e della famiglia;

   f) fornire risposte integrate e unitarie a bisogni semplici e complessi, favorendo l'approccio multidimensionale e multidisciplinare nell'elaborazione di un progetto assistenziale efficace e adeguato alla famiglia;

   g) ridurre le condizioni di deprivazione sociale, materiale e sanitaria e il disagio abitativo delle famiglie in condizioni di difficoltà;

   h) ridurre il divario tra domanda e offerta di servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio;

   i) promuovere l'inclusione sociale e le condizioni per una migliore qualità della vita delle famiglie;

   l) contrastare la dispersione e il disagio scolastico;

   m) promuovere politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura della famiglia;

   n) promuovere la piena inclusione sociale delle persone disabili.

  10. Lo sportello unico:

   a) svolge compiti di accoglienza, informazione, orientamento e consulenza relativamente agli interventi e ai servizi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, erogati dai comuni, anche riuniti in ambiti territoriali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dallo Stato e da altri enti pubblici;

   b) riceve dai servizi sociali del territorio, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta la segnalazione delle famiglie con particolari difficoltà e valuta e definisce la complessità dei relativi bisogni;

   c) garantisce una risposta immediata ai bisogni primari e a quelli semplici;

   d) in caso di bisogni complessi, attiva i soggetti competenti all'erogazione dei servizi e degli interventi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, provvedendo al loro monitoraggio attraverso valutazioni periodiche, con particolare riferimento ai tempi della risposta e alla qualità dell'intervento.

  11. In particolare, lo sportello unico esercita le funzioni di cui al comma 10 nei seguenti ambiti:

   a) servizi di assistenza e accompagnamento prima e dopo il parto;

   b) servizi e interventi a sostegno della maternità e della paternità e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;

   c) azioni di sostegno alla genitorialità;

   d) servizi di consulenza pedagogica e psicopedagogica;

   e) servizi di mediazione familiare;

   f) servizi di mediazione culturale per coppie straniere;

   g) servizi ludico-educativi per l'infanzia e di sostegno scolastico, anche al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

   h) interventi e politiche in favore dei giovani;

   i) servizi relativi alle adozioni dei minori italiani e stranieri;

   l) interventi di sostegno alle famiglie adottive e affidatarie;

   m) interventi volti a favorire soluzioni abitative;

   n) servizi di assistenza e cura domiciliare in favore di anziani e disabili;

   o) servizi e interventi per l'inclusione delle persone con disabilità;

   p) servizi per consentire l'incontro, in condizioni di sicurezza, tra minori e genitori in caso di allontanamento del minore dalla famiglia.

  12. Lo sportello unico eroga direttamente i seguenti servizi:

   a) riceve la comunicazione volontaria di inizio della gravidanza dal medico curante della donna gravida, istituendo il registro territoriale delle gravidanze;

   b) riceve la comunicazione di nascita dei nuovi nati dai punti nascita territoriali, ovvero la trascrizione dell'atto di nascita dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei due genitori e la trasmette all'azienda sanitaria locale, che provvede all'assegnazione d'ufficio del medico pediatra per il nuovo nato prima della dimissione ospedaliera del nuovo nato;

   c) avvia le procedure per la presa in carico e l'attivazione dei soggetti competenti per gli interventi e i servizi di cui al, comma 2, lettera a) del presente articolo.

  13. Gli ambiti territoriali, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 9, possono offrire servizi ulteriori rispetto a quelli indicati dal presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili.
  14. Ai fini di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire ai comuni, con decreto del Ministero dell'interno, in proporzione alla popolazione residente.
  15. Agli oneri di cui al comma 14, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.027. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure a sostegno della realizzazione di parchi gioco per la fruizione da parte dei bambini con disabilità)

  1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai comuni nel limite complessivo di 1 milione di euro per la realizzazione di parchi gioco fruibili da parte dei bambini con disabilità o per l'adeguamento di quelli già esistenti.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.029. Morgante, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Ampliamento dei servizi beneficiari del fondo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e modalità di impiego degli eventuali recuperi per mancato utilizzo)

  1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d-sexies) sostituire le parole: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65» con le seguenti: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punto 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;

   b) alla medesima lettera d-sexies) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Annualmente, le somme non utilizzate dai singoli comuni beneficiari per assicurare il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale e sono destinate ai comuni che, pur avendo già garantito il livello minimo del 33 per cento, hanno utenti a cui non viene garantito il servizio di asilo nido pubblico per insufficienza dei posti offerti»;

   c) alla lettera d-quinquies), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

   d) alla lettera d-octies) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».
*67.038. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.
*67.048. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 di 95 milioni di euro.

  Conseguentemente la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata e fissata al 25 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2023.
67.011. Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del fondo per interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività del caregiver familiare)

  1. Il Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, istituito dall'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per l'anno 2023 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
*67.017. Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Giagoni.
*67.019. Ambrosi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Caregiver familiari)

  1. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023»;

   b) all'ultimo periodo, le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sono soppresse.

  2. A decorrere dall'anno 2023, le risorse di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono trasferite all'INPS che le destina, previa domanda, direttamente ai beneficiari, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. All'onere recato, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.021. Faraone, Sottanelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni per il caregiver familiare)

  1. Il Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 178, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per l'anno 2023, 370 milioni di euro per l'anno 2024, e 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
67.042. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento Fondo caregiver)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.012. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento borse di studio per le scuole di specializzazione medica)

  1. Al fine di incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Il 10 per cento dell'incremento dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1 è riservata alla scuola di specializzazione in pediatria.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.028. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap)

  1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap, è incrementato di 0,10 milioni di euro l'anno 2023, ed è determinato in misura pari a 0,70 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 399,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
67.014. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2023, per sostenere l'E.N.S. è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro».
  2. All'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 0,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  3. All'articolo 1, comma 879, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 0,26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 398,39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
67.066. (ex 152.2) Faraone.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Servizio cani guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti ODV ente morale)

  1. Al fine di sostenere e ampliare i programmi di addestramento dei cani guida per le persone non vedenti, anche in considerazione della necessità di ridurre le liste di attesa e di favorire l'autonomia e l'indipendenza delle persone in esse iscritte, è riconosciuto un contributo pari a 150.000 euro per l'anno 2023 in favore del Servizio cani guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti ODV ente morale.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,85 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
67.015. Cecchetti, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Giagoni.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Contributo in favore dell'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo – ANGSA)

  1. All'Associazione nazionale genitori perSone con autismo (ANGSA) è attribuito un contributo pari a 150.000 euro per l'anno 2023, finalizzato alle attività di difesa dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie nonché al miglioramento della loro qualità di vita.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*67.016. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
*67.025. Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*67.050. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. All'articolo 89 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

   «5-bis. L'ente che, alla data dell'adozione della qualifica di ente del Terzo settore, utilizzi beni relativi all'impresa, può optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dei beni stessi, determinato ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   5-ter. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3 le disposizioni del comma precedente si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.
   5-quater. Nel caso di cessione a titolo oneroso o di mancata effettiva utilizzazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, dei beni esclusi dal patrimonio d'impresa ai sensi dei commi precedenti entro i tre periodi d'imposta successivi all'assunzione della qualifica di ente del terzo settore è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.».
67.053. Gadda, Bonetti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. I soggetti con disabilità, di cui agli articoli 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 2, 3 e 4, della legge 3 aprile 2001, n. 138, 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 29-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, che sostengono le spese di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti l'acquisto di veicoli e/o l'acquisto di dispositivi di ausilio alla guida da installare su autovetture, eventualmente già detenute a qualsiasi titolo, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, fino a un importo massimo pari all'importo dovuto, anticipato dal venditore dei beni o dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  2. Il contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ammessi fino a una spesa massima di 18.075,99 euro e spettano per un solo veicolo nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto. È possibile ottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo previa cancellazione del veicolo precedentemente acquistato dal Pubblico registro automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.
  3. In caso di furto, il contributo per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.
  4. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il soggetto di cui al comma 1, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Non è agevolabile l'acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto.
  6. Non è tenuto alla restituzione del contributo il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un'auto che il genitore con disabilità aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 18.075,99 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.037. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni)

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 380 milioni di euro.
67.024. Giaccone, Nisini, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche al Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di inclusione per le persone di minore età con disabilità»;

   b) dopo il comma 5.1, è aggiunto il seguente:

   «5.1-bis. Gli interventi di inclusione per le persone di minore età con disabilità consistono nella realizzazione o adeguamento dei parchi gioco esistenti o di nuova progettazione a livello locale secondo criteri di accessibilità e inclusività»;

   c) al comma 5.2, le parole: «e 5.1» sono sostituite dalle seguenti: «, 5.1 e 5.1-bis»;

   d) al comma 5-bis, le parole: «e 5.1» sono sostituite dalle seguenti: «, 5.1 e 5.1-bis»;

   e) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 5.1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 5.1 e 5.1-bis».
67.030. Morgante, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno ai servizi e attività educative formali e non formali)

  1. Al fine di incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minorenni, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, ovvero in altre modalità definite nella co-progettazione. I comuni beneficiari devono utilizzare almeno il 50 per cento delle risorse per il finanziamento di iniziative progettate e realizzate attraverso le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui al periodo precedente.
  2. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. In sede di prima applicazione i predetti termini sono fissati, rispettivamente, in sessanta e trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti inoltre gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari, individuati sulla base dei dati relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e destinando almeno il 40 per cento delle risorse ai comuni beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.031. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Fondo per il supporto alla vita indipendente)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per il supporto alla vita indipendente» con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.
  2. L'accesso ai supporti e ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
67.047. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Proroga delle detrazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.032. Sottanelli, Benzoni, Faraone, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori)

  1. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso del triennio 2023-2025
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per l'anno 2024, 13,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.035. Sottanelli, Faraone, Gruppioni, Grippo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. Ai titolari di locali commerciali è riconosciuto un contributo, nella misura di un bonus di 1.000 euro e nel limite di spesa annuo di 40.000 euro, per le spese sostenute e documentalmente accertabili dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 per la sostituzione o il rifacimento degli impianti sanitari in ceramica con nuovi apparecchi al fine di garantire la fruizione degli stessi ai clienti con disabilità.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuta per le spese sostenute per la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
  3. Il contributo di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 80.000 euro per il biennio 2023-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.036. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Fondo per la creazione degli asili nido aziendali)

  1. Al fine di promuovere politiche di sostegno alla famiglia e di favorire la conciliazione della genitorialità col mondo del lavoro è istituito il Fondo per la creazione degli asili nido aziendali, d'ora in poi denominato «Fondo» nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Per asili nido e micro-nidi si intendono le strutture attivate presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze destinati ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende, di età compresa tra i tre mesi ai tre anni.
  3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Le regioni provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo mediante bandi pubblici rivolti alle imprese, singole o associate, in possesso della partita IVA
  5. Le eventuali spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per l'anno 2023, 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, 370 per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
67.041. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

  1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste», sono soppresse;

   b) il comma 2 è abrogato.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 393 milioni.
67.043. Sportiello.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore e all'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 in materia di impresa sociale)

  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,» sono inserite le seguenti: «nonché alle Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90»;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985» sono inserite le seguenti: «nonché le Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90»;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria» sono inserite le seguenti: «o delle Associazioni d'Arma».

  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,» sono inserite le seguenti: «nonché alle Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90»;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985» sono inserite le seguenti: «nonché le Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90»;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria» sono aggiunte le seguenti: «o delle Associazioni d'Arma».
67.049. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sistemi videosorveglianza nelle scuole e nelle RSA)

  1. All'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025»;

   b) al comma 2, le parole: «e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.051. Marrocco, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizione per il potenziamento dell'assistenza per persone sordocieche e pluriminorate sensoriali)

  1. Al fine di potenziare la risposta assistenziale delle persone sordocieche e pluriminorate sensoriali, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a favore della Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
67.052. Mulè, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli è incrementato di 60 milioni di euro per il finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
  2. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.054. Zanella, Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Fondo per il supporto sociale alle persone con disturbo dello spettro autistico)

  1. Al fine di favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il supporto socio-assistenziale e abilitativo alle persone con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro per le disabilità, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
67.055. Zanella, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale)

  1. Al fine di superare i limiti alla comunicazione e alla fruibilità delle informazioni delle persone con disabilità sensoriale, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi aperti al pubblico, presso le proprie sedi, impiegano strumenti comunicativi e apparati tecnologici accessibili ed inclusivi sostenendo, in particolare, l'installazione di sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e di altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.056. Zanella, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale)

  1. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

   2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.057. Zanella, Ghirra, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Norma di interpretazione autentica per gli edifici di culto e gli immobili degli enti religiosi rientranti nella disposizione di esenzione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222)

  1. In attuazione dell'articolo 7, commi terzo e quarto, dell'Accordo di Villa Madama tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, il primo comma, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che l'esenzione spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto già destinati alle attività previste all'articolo 16, lettera a), della legge 10 maggio 1985, n. 222, anche nei casi in cui l'immobile non venga più in concreto utilizzato o risulti divenuto inagibile, sempre che non risulti provato sugli stessi l'effettivo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto contrastante con l'originaria destinazione fiscale di esenzione.
67.058. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Eliminazione delle barriere architettoniche negli interventi di riqualificazione edilizia)

  1. Al comma 2 dell'articolo 119 della legge 17 luglio 2020, n. 77, primo capoverso, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli interventi di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalle legge 3 agosto 2013, n. 90, esclusivamente per altri interventi effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche o per i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna di persone aventi più di 65 anni o siano portatrici di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 fabbraio 1992, n. 104».
67.059. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Accesso all'offerta turistica delle persone con disabilità)

  1. Il Fondo istituito ai sensi del comma 176 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità per gli anni 2023 e 2024 è incrementato di 10 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.061. Evi, Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 del settore pubblico e privato)

  1. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo dopo le parole: «settore privato» aggiungere le seguenti: «e del settore pubblico».
  2. All'articolo 23-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, che si quantificano nel limite di 60.918.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
67.063. Rizzetto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Al fine di dare concreta attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), risolvere la carenza di alloggi abitativi di edilizia residenziale pubblica e social housing e contrastare i fenomeni di overburden e discriminazione residenziale nel territorio provinciale di Prato sono assegnati in via straordinaria 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.064. Furfaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo distribuzione derrate alimentari per gli indigenti)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.065. Zanella, Grimaldi.

ART. 68.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
68.3. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di accelerare l'apertura dei cantieri, per le opere finanziate in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i verbali conclusivi della conferenza dei servizi comunque indette con esito favorevole all'approvazione dei progetti e per i quali sia intervenuto successivamente un ricorso al Tar, costituiscono titolo equivalente alla preassegnazione ai sensi e per gli effetti del comma 2, e alla realizzazione dei lavori. L'amministrazione che ha autorizzato il ricorso ha l'obbligo di giungere alla sua risoluzione entro i termini indicati dall'ottavo periodo del comma 2, per consentire alla stazione appaltante le conseguenti attività ivi previste.
68.6. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ed entro il 30 giugno 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sopprimere le parole: al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023;

   al comma 11, dopo le parole: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, inserire le seguenti: comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui alla parte II, titolo VI, capo I, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, e.
*68.1. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
*68.9. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Mazzetti.

  Al comma 7, lettera c), dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'Accordo di programma «Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro», sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato dal Ministero dall'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 24 novembre 2020, n. 169.
68.2. Bordonali, Formentini, Calovini, Casasco, Almici, Benzoni, Girelli, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

   9-bis. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo dei materiali, in deroga a quanto previsto dai decreti di assegnazione delle risorse per le misure in oggetto, gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o a tale Piano collegati, possono utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara derivanti per riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, esclusivamente per far fronte al caro materiali e solo per la realizzazione della stessa opera dalla quale derivano i ribassi di gara, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi, ai sensi di quanto disposto al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
68.8. Bagnasco, Cannizzaro, D'Attis.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. In considerazione delle difficoltà applicative e dell'esigenza di individuare le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali, i termini di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti «progetti in essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in scadenza il 31 dicembre 2022 ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2023. Alla medesima data del 30 giugno 2023 sono prorogati i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2019, e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 23 settembre 2020.
68.10. Tosi, D'Attis, Cannizzaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 29 dopo le parole: «si applica anche agli interventi degli enti locali» aggiungere le seguenti: «e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, finanziati»;

   b) al comma 2 dell'articolo 29 dopo le parole: «A tal fine, gli enti locali» aggiungere le seguenti: «e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati»;

   c) al comma 2 dell'articolo 29, le parole: «del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto-legge.»

   d) all'articolo 29, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: “Per gli interventi degli enti locali” sono aggiunte le seguenti: “e territoriali”»;

   e) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» sono aggiunte le seguenti: «e del Fondo complementare al PNRR (PNC)».
68.7. Lucaselli, Frassini, D'Attis, Romano, Mascaretti, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Cannata, Ottaviani, Rampelli, Angelo Rossi, Tremaglia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. All'articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi.».
68.4. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «nel cui capitale non figurino privati;» sono inserite le seguenti: «nel caso di società in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;».
68.5. Panizzut, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni in favore del settore della ristorazione collettiva)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime alimentari, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la previsione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica ai contratti di servizi di ristorazione collettiva, di cui all'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2024. Le clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, con cadenza trimestrale, altresì a tutti i contratti in essere di servizi di ristorazione collettiva, di cui all'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le stazioni appaltanti hanno, altresì, la facoltà di procedere con deroghe, temporanee e circoscritte, anche con riferimento ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente norma, alla sospensione delle clausole contrattuali derivanti dell'applicazione dei criteri ambientali minimi e dei criteri premianti per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 previa presentazione da parte dell'azienda aggiudicatrice di una relazione tecnica comprovante il grave disequilibrio economico derivante dalla perdurante instabilità dei mercati e l'insostenibilità dei costi rispetto ai valori di mercato esistenti al momento della presentazione dell'offerta di gara, senza alterare la natura generale del contratto e fermo restando i livelli qualitativi e di sicurezza.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante corrispondente riduzione di 200 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra le stazioni appaltanti.
*68.01. Benzoni, Gadda.
*68.06. Gusmeroli, Frassini, Andreuzza, Cattoi, Barabotti, Ottaviani, Di Mattina, Toccalini, Nevi.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del PNRR)

  1. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo, possono conferire, per le sole procedure collegate all'attuazione del predetto Piano, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti esterni all'amministrazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
  2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, con contratto di lavoro autonomo, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il provvedimento con cui viene conferito l'incarico reca la puntuale indicazione delle attività che il responsabile esterno sarà chiamato a svolgere nonché la durata delle stesse.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione alle procedure di gara collegate all'attuazione degli investimenti relativi al PNRR. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
  4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo incarichi esterni e premialità PNRR», con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire la denominazione del capo I del titolo V con la seguente: Capo I – MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA, GLI INVESTIMENTI E L'ATTUAZIONE DEL PNRR.
68.07. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Incentivi per gli investimenti nelle Zone economiche speciali)

   1. Il credito di imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come disciplinato dall'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
68.02. Carfagna.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Incentivi per gli investimenti produttivi al Sud)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.053,9 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
68.03. Carfagna.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Rateizzazione delle quote di ripiano di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125)

  1. All'ultimo periodo dell'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che preveda per le aziende fornitrice la possibilità di rateizzazione quinquennale delle quote di ripiano superiori a 100.000 euro e decennale di quelle superiori a 500.000 euro».
  2. Il quarto periodo del comma 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente: «Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali salvo che gli importi di quote di ripiano superiori a 100.000 o 500.000 euro, nel qual caso è riconosciuta alle aziende fornitrici la possibilità di rateizzazione rispettivamente quinquennale e decennale. Il pagamento della prima rata della quota di ripiano deve essere comunque assolto entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali; i pagamenti delle rate successive devono essere assolti entro il 31 gennaio dell'annualità a cui si riferiscono».
68.04. Gruppioni.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Modifiche in materia di quota riservata al Mezzogiorno nell'ambito dei bandi a valere sul PNRR)

  1. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: «bandi», è inserita la seguente: «riservati».
68.05. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Estensione della tassa sui marmi)

  1. Il comma 18 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

   «18. L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 è sostituito dal seguente: È istituita a favore dei comuni di Massa e Carrara una tassa sui marmi escavanti nel loro territorio e trasporti fuori degli stessi. Detta tassa è applicata e riscossa dai comuni all'uscita dei marmi dai loro confini in base ad apposito regolamento, da deliberarsi da ciascun Consiglio comunale sentite le parti sociali.
   Ogni anno ciascun Consiglio comunale, nel deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilirà la misura in cui la tassa stessa dovrà essere percepita per l'anno successivo. Tuttavia, quando il comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della tassa, il consiglio comunale potrà in anticipazione fissare per più anni la misura della tassa stessa.
   Potranno i comuni, con deliberazione consiliare, secondo le forme della legge comunale e provinciale e da approvarsi da ciascuna giunta provinciale amministrativa, disporre che una parte del provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese o agli impegni da incontrarsi per il singolo comune; una parte in contributi all'iscrizione degli operai dell'industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai; una parte diretta all'istituzione di un Fondo pensionistico complementare ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge è abrogato il regio decreto 19 settembre 1860 per la provvisoria istituzione di un diritto di pedaggio sui marmi a favore dei comuni di Massa e Carrara».
68.08. Amorese, Zucconi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 69.

  Sopprimerlo.
*69.5. Magi, Della Vedova.
*69.8. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Bonafè.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 69.
(Graduale riduzione della soglia massima autorizzata di utilizzo di denaro contante)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è avviata la graduale riduzione della soglia massima autorizzata di utilizzo di denaro contante, fissandola, secondo il seguente calendario: fino al 31 dicembre 2023 pari a 800; a decorre dal 1° gennaio 2024 pari a 500 euro.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy avviano accordi con il sistema bancario e postale che prevedano a decorrere dal 1° gennaio 2023:

   a) il rilascio senza oneri e la completa gratuità all'utilizzo da parte di consumatori di bancomat e/o carte di debito, e l'azzeramento per gli esercenti delle relative commissioni bancarie sulle transazioni e dei canoni dei point of sale (POS);

   b) l'abilitazione di tutte le carte di debito ai pagamenti su circuiti internazionali e ai pagamenti on line;

   c) l'autorizzazione all'apertura a zero spese di un conto corrente base su cui sia possibile far transitare accrediti di stipendi e/o pensioni o a cui semplicemente collegare una carta di debito.

  3. La ripartizione degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente comma 2, avviene, previ accordi, fra istituzioni pubbliche e sistema bancario, sulla base delle proporzioni connesse all'attuale uso del contante, così come determinato dalla Banca d'Italia.
  4. Con provvedimento del Garante della privacy di concerto con la Banca d'Italia viene definita la disciplina di rafforzamento della tutela della privacy dei consumatori che garantisca, al contempo, la piena tracciabilità di ogni strumento di pagamento elettronico.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinate le modalità e i tempi per attuare la finalità di cui al presente articolo.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
69.16. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 69.
(Disposizioni in materia di mezzi di pagamento)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 196 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
69.7. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Bonafè, Furfaro.

  Sopprimere il comma 1.
69.9. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Bonafè.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

  Conseguentemente:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 3, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

   dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) il comma 3-bis è abrogato.
*69.19. Sorte, D'Attis, Cannizzaro.
*69.4. Rosato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**69.11. Torto, Donno, Fenu, Appendino.
**69.14. Dell'Olio, Appendino.
**69.17. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*69.1. Pastorino.
*69.13. Conte, Torto, Fenu, Donno, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, L'Abbate, Appendino.
*69.3. Lai.

  Sopprimere il comma 2.
**69.10. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Ciani, Bonafè.
**69.12. Fenu, Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio, Appendino.
**69.18. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
**69.21. Magi, Della Vedova.
**69.22. Marattin, Richetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti di cui al precedente comma 4, che omettono di comunicare preventivamente, e in ogni caso prima della consumazione del bene o della prestazione del servizio, la non accettazione di pagamenti entro l'importo limite di sessanta euro attraverso una carta di pagamento di cui al precedente comma 4, si applica la medesima sanzione di cui al presente comma. Ai sensi del periodo precedente, le attività dei servizi di ristorazione sono tenute ad esporre tale comunicazione sul menù».
69.23. Sottanelli, Richetti, Marattin.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 1567, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

   «1-quater. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo».

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 196 milioni di euro all'anno per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  2-quater. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 dicembre 2023, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti attività di impresa, arte o professioni in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.
  2-quinquies. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 3. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 4, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
69.2. Simiani, Serracchiani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di tutelare i consumatori e gli esercenti delle attività commerciali, le commissioni sulle transazioni con mezzi di pagamento elettronici per un importo fino a 15 euro non possono superare l'1 per cento del valore della transazione stessa.
69.20. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo si intende assolto quando il bollo riporta una data compresa entro giorni trenta dalla data dell'atto o in caso d'uso».
69.6. Del Barba.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)

  1. Le disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e le disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio di cui all'articolo 38-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano in relazione ai bilanci da redigere per l'esercizio 2022 limitatamente alle imprese beneficiarie dei contributi previsti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale dall'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
69.01. Caiata, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Reintroduzione del programma di attribuzione di rimborsi in denaro – Cashback)

  1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2023 per gli acquisti effettuati con riferimento ai seguenti periodi:

   a) dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023;

   b) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024;

   c) dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024.

  2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito Fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2023 e 2024.
  3. In considerazione dell'eccezionalità della misura e ai fini del rispetto dei termini di cui al presente articolo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rinvia alla disciplina di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, in quanto compatibile con le previsioni di cui al presente articolo, fermo restando la sospensione del programma di rimborso per effetto di quanto previsto dal comma 640 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  4. Ai fini del comma 3, il comma 643 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.
  5. Sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 2 gli oneri e le spese per gli affidamenti di cui ai commi 289-bis e 289-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
69.02. Conte, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lomuti, Onori, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, L'Abbate, Appendino.

ART. 70.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 160 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro e le parole: 240 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. La dotazione finanziaria del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037.
70.5. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per i programmi di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuati ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, le parole: è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 sono sostitute dalle seguenti: è incrementato di 390 milioni di euro per l'anno 2023, di 380 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
70.6. Battilocchio, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
*70.3. Schullian, Gebhard, Steger.
*70.4. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. All'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «definisce, con apposite direttive,», sono inserite le seguenti: «a seguito delle consultazioni con le parti sociali,».
**70.1. Pastorino.
**70.2. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e nelle Zone economiche speciali)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
  2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.053,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e in 617 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 45,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
70.05. Provenzano, Ubaldo Pagano, De Luca, Lai.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Proroga per gli anni 2023 e 2024 del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES).

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
70.02. De Luca, Ubaldo Pagano, Provenzano.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Proroga per gli anni 2023 e 2024 del credito di imposta ricerca e sviluppo potenziato nel Mezzogiorno)

  1. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52 milioni di euro per l'anno 2024, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 52 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
70.03. Ubaldo Pagano, De Luca, Provenzano.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno)

  1. Al fine d'incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2021 al 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 52 milioni per l'anno 2023, a euro 104 milioni per gli anni 2024 e 2025 ed euro 52 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
70.04. Provenzano, Ubaldo Pagano, De Luca, Lai.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Disposizioni in materia di rifinanziamento del credito d'imposta 4.0 e credito d'imposta per il Mezzogiorno)

  1. Al fine di potenziare l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificate dall'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riguardo alle imprese aventi sede legale e operativa nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, le disposizioni di cui alle citate leggi sono rifinanziate in misura pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 780 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui all'articolo 152, commi 3 e 4, della presente legge.
70.07. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Rifinanziamento della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»).

  1. Al fine di sostenere e promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da parte di giovani imprenditori, anche in considerazione del nuovo contesto economico nazionale e internazionale, la misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è rifinanziata in misura pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse finanziarie pari a 380 milioni di euro per il triennio 2023-2025 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 380 milioni di euro per il triennio 2023-2025, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
70.06. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Disposizioni per favorire gli investimenti nelle aree depresse)

  1. Al fine di definire un quadro normativo di incentivi finalizzati a favorire l'insediamento di imprese estere nelle aree economicamente depresse e promuovere nei distretti industriali gli investimenti nei settori dell'innovazione digitale, della sostenibilità ambientale, della proprietà industriale e della ricerca e sviluppo, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, della Commissione europea, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definiti i criteri e le modalità di individuazione dei territori considerati aree depresse, con particolare riferimento ai territori dei comuni nei quali si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o i territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti da eventi sismici. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 per la ricognizione e la perimetrazione delle predette aree.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
70.08. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Misure di contrasto alle delocalizzazioni e Fondo a sostegno di workers buyout)

  1. Le disposizioni del presente articolo sono dettate al fine di contrastare le pratiche di delocalizzazione di imprese attive sul territorio nazionale con almeno 50 dipendenti con cessazione definitiva dell'attività per ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza, mitigandone l'impatto socio-economico attraverso la continuità occupazionale.
  2. In caso l'impresa stabilisca la chiusura di un sito produttivo sul territorio nazionale e prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo, essa è tenuta a darne comunicazione preventiva per iscritto al Ministero delle imprese e del made in Italy, alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni datoriali. Tale comunicazione deve comprendere una relazione sulle ragioni economiche, finanziarie e organizzative della chiusura, nonché tutta la documentazione utile a supportare tale decisione.
  3. Nei novanta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, l'impresa, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, si attiva per individuare piani occupazionali alternativi e potenziali acquirenti in grado di garantire la continuità produttiva del sito.
  4. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, all'impresa è imposto il pagamento di una sanzione pari al due per cento del fatturato degli ultimi tre esercizi, da destinare al Fondo di cui al comma 7.
  5. Al fine di garantire la salvaguardia e la continuità dei livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 1, l'eventuale loro cessione supportata con le risorse del Fondo di cui al comma 7, deve prevedere un diritto di prelazione in favore dei lavoratori impiegati presso l'azienda, anche se costituiti in cooperativa.
  6. Al fine di contrastare il dilagare di scelte aziendali opportunistiche, alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
  7. Al fine di sostenere tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati l'acquisizione di aziende oggetto di delocalizzazione di cui al comma 1 da parte dei dipendenti dell'impresa organizzati in forma di società o società cooperativa, viene istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo rotativo denominato «Fondo rotativo WBO» con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  8. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma 4 sono concessi anche al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea n. 1407 del 2013 o n. 1408 del 2013 di volta in volta applicabili, la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile e finalizzate all'acquisizione dei compendi aziendali di imprese interessate da processi di riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell'attività economica.
  9. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini delle concessioni e delle erogazioni finanziamenti di cui al presente articolo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 4 e, fino a concorrenza del restante fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
70.09. Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 71.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni in materia di accessibilità delle informazioni relative alla posizione contributiva dei propri lavoratori dipendenti)

  1. Al fine di poter garantire un'adeguata programmazione del fabbisogno del personale, i datori di lavoro possono ottenere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale le informazioni relative alla posizione contributiva dei propri lavoratori dipendenti.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese accessibili alle imprese mediante apposita piattaforma elettronica predisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  3. Le tempistiche, i contenuti specifici della piattaforma e le modalità di consultazione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
71.01. Gruppioni.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 72.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito per le imprese che dichiarano di aver subito maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione nei sei mesi precedenti la richiesta della stessa, e che richiedono finanziamenti per qualsiasi finalità connessa all'attività d'impresa, ivi compreso il pagamento delle fatture per consumi energetici.
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

   b) al comma 2, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 830 milioni.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge di 30 milioni di euro per l'anno 2023.
72.8. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito per le imprese che dichiarano di aver subito maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia ovvero da rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione nei sei mesi precedenti la richiesta della stessa, e che richiedono finanziamenti per qualsiasi finalità connessa all'attività d'impresa, ivi compreso il pagamento delle fatture per consumi energetici.
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente si provvede a valere delle risorse disponibili, a legislazione vigente, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
72.6. Ottaviani, Frassini, Gusmeroli, Cattoi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Fino al termine indicato al comma 1, in deroga alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, alle garanzie concesse dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

   a) la garanzia è concessa a titolo gratuito per le imprese che dichiarano di aver subito maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione a partire dal 24 febbraio 2022 e che richiedono finanziamenti per qualsiasi finalità connessa l'attività d'impresa, ivi compreso il pagamento delle fatture per consumi energetici;

   b) sono ammesse alla garanzia anche le imprese diverse dalle piccole e medie imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

   c) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 10 milioni di euro;

   d) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento alle predette operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia riferiti alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia, acquisiti dal Gestore del Fondo qualora disponibili;

   e) previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione europea e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie ammesse ai sensi dei regolamenti (UE) «de minimis» n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 ovvero dei regolamenti (UE) «d'esenzione» n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014, le percentuali di copertura sono incrementate, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, rispettivamente, per la garanzia diretta all'80 per cento e per la riassicurazione al 90 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento;

   f) i finanziamenti finalizzati all'estinzione di quelli, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le predette garanzie sono concesse a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di estinzione e abbia una maggior durata rispetto a quello oggetto di estinzione;

   g) la garanzia in favore delle imprese start up è concessa, anche per esigenze di liquidità, senza alcuna valutazione;

   h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017.
*72.14. Frassini, Lucaselli, D'Attis, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.
*72.11. Torto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, ferma la proroga della disciplina transitoria di cui al precedente comma 1, alla garanzia del Fondo si applicano le seguenti ulteriori misure:

   a) la garanzia è concessa a titolo gratuito per le imprese che dichiarano di aver subito maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione nei 6 mesi precedenti la richiesta di agevolazione, e che richiedono finanziamenti per qualsiasi finalità connessa l'attività d'impresa, ivi compreso il pagamento delle fatture per consumi energetici;

   b) sono ammesse alla garanzia anche le imprese diverse dalle piccole e medie imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

   c) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 7 milioni di euro;

   d) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle suddette condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione;

   e) la garanzia del Fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti e per la liquidità connessa al pagamento delle fatture per consumi energetici, indipendentemente dalla fascia di appartenenza calcolata ai sensi predetto modello di valutazione, e per altre esigenze di liquidità in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione. La garanzia viene concessa nella misura massima del 60 per cento per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti e dalla liquidità connessa al pagamento delle fatture per consumi energetici in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al predetto modello di valutazione. In relazione alla riassicurazione, la predette misure massime sono riferite alle misure della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari e di operazione finanziaria, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017;

   f) i finanziamenti finalizzati all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 70 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le predette garanzie sono concesse a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di estinzione e abbia una maggior durata rispetto a quello oggetto di estinzione;

   g) la garanzia in favore delle imprese start up è concessa, anche per esigenze di liquidità, senza alcuna valutazione;

   h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017.
72.10. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Fenu.

  Al comma 2, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 1 miliardo.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 200 milioni di euro per l'anno 2023.
72.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 250 milioni di euro per l'anno 2023.
   2-ter. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, quantificati in 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
72.1. Schullian, Gebhard, Steger.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 250 milioni di euro per l'anno 2023.
   2-ter. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
72.4. Gadda.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «120 mesi» sono sostituite con le seguenti: «180 mesi».
*72.2. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo.
*72.7. Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 2. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie.
72.9. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 sono sostituite con le seguenti: 387 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
72.12. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile, all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2023».
72.5. Bonetti, Boschi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui ai commi 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6».
*72.01. Steger.
*72.03. Benzoni.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. L'importo di 516.000 euro di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto ed è riferito ai lavori affidati alla singola impresa appaltatrice o subappaltatrice».
72.02. Fassino.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Proroga del credito di imposta per le minusvalenze realizzate nei cosiddetti PIR Alternativi)

  1. All'articolo 1, comma 225-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» e: «1° gennaio 2022» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e: «1° gennaio 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 0,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
72.04. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Garanzie per piccole e medie imprese coinvolte negli interventi previsti dal PNRR)

  1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4, comma 1, dal regolamento europeo 575/2013, così come modificato dal regolamento europeo 2401/2017.
  2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

   b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

   c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
72.05. Sottanelli, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.
  2. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

   a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con preammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

   b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

   c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

   d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

   e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

  3. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui al comma 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente. Il piano di pagamento certificato, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui al comma 1, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 2, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui al comma 1, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui al presente articolo.
  6. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi del presente articolo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente ai fini del comma 5, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2022: -10.000.000;
   2023: -10.000.000;
   2024: -10.000.000.

  All'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
72.010. Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Garanzie FCG per PNRR).

  1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4, comma 1, dal regolamento europeo 575/2013, così come modificato dal regolamento europeo 2401/2017.
  2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

   b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

   c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
72.011. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Fenu.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamenti garantiti dallo Stato)

  1. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da: «deve dimostrare» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
72.06. Sottanelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Garanzie prestate da società veicolo di cartolarizzazione)

  1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «i prenditori dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

    3) alla lettera b), dopo le parole: «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie»;

   b) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
72.07. Sottanelli.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Garanzie SPV)

  1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «i prenditori dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

    3) alla lettera b), dopo le parole: «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie».

   b) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia».
72.013. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Fenu.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Garanzia interventi PNRR)

  1. SACE può concedere, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
72.08. Sottanelli, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Garanzia SACE per PNRR)

  1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
72.012. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Fenu.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Garanzia SACE)

  1. Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-bis, comma 1, lettere d) ed e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera h) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
72.09. Sottanelli, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di piani individuali di risparmio)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 88, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 92, l'ultimo periodo è soppresso;

   c) il comma 112 è sostituito dal seguente:

   «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare contemporaneamente di più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 101, e di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermo restando il limite di investimento annuale e complessivo di cui al citato comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare.».

  2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo» sono soppresse.
72.014. Frassini, Centemero, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani, D'Attis, Bagnai.

ART. 73.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: anche al fine di realizzare programmi, progetti, campagne e interventi dedicati alle forme di discriminazione multiple e intersezionale riferita alle donne con disabilità.
73.3. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi».
  1-ter. Il comma 882 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
*73.1. Steger.
*73.2. Benzoni.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Estensione del credito d'imposta formazione 4.0 ai lavoratori autonomi)

  1. Al comma 211 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Nei confronti delle piccole imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei titolari di reddito da lavoro autonomo».
  2. Al comma 213 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Istituti tecnici superiori» aggiungere le seguenti: «, nonché commissionate ai liberi professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione. Il credito di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui.».

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
73.01. Gribaudo, Malavasi.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia di crediti d'imposta 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1054 e 1056, le parole: «ovvero entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

   b) ai commi 1055 e 1057, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».

  2. Per gli investimenti di cui al comma 1055, nei termini di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, l'aliquota del credito d'imposta è innalzata dal 6 al 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 18 per cento;
73.015. Todde, Scerra, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione
e per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Operatività diretta degli operatori del microcredito in assenza dell'adeguamento delle norme di attuazione di cui all'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

  1. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al fine di estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili, i soggetti già iscritti nell'apposito elenco previsto dallo stesso articolo non necessitano di ulteriori provvedimenti autorizzativi o regolamentari per dare concreta attuazione a quanto stabilito nell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
73.04. Giorgianni, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Proroga termini consegna investimenti in beni strumentali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1057, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 1055, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023 per ciascuna delle lettere a) e b) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
73.02. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, ovvero 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:

   a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
73.05. Faraone, De Monte.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».
*73.06. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Zucconi.
*73.013. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Credito d'imposta a favore degli investimenti, delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica per le imprese)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 203-bis, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

   b) all'articolo 1, comma 203-ter, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   c) all'articolo 1, comma 203-quater, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   d) all'articolo 1, comma 203-sexies, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

  2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1055, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   b) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente:

   «1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 20 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 100 milioni di euro. Lo stesso si applica per gli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.»;

   c) al comma 1058:

    1) le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrano, sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

    2) le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;

    3) le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;

   d) i commi 1058-bis e 1058-ter sono soppressi;

   e) al comma 1059, le parole: «tre quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote annuali»;

   f) ai commi da 1051 a 1063, ovunque ricorrano, le parole: «a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «a 1058»;

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
73.07. Richetti, Marattin, Sottanelli, Pastorella, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Investimenti INAIL nel settore termale)

   1. Al fine di incrementare la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, la valutazione dell'INAIL di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa al piano triennale degli investimenti 2023-2025.
73.08. Michelotti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Incentivi all'imprenditorialità giovanile, agevolazione del ricambio generazionale per le imprese artigiane)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane (sezione speciale) nel registro delle imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50 per cento delle spese indicate di seguito:

   a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

   b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.

  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e, ove nominata, dell'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 30 milioni per ciascun anno del triennio 2023-2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
73.011. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Misure in materia di credito di imposta)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 1055, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

   c) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

   d) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».

  2. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «31 dicembre 2022» sono inserite le seguenti: «anche se consegnati entro il 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
73.09. Fenu, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Crediti d'imposta Sud e ZES)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 108, primo periodo, le parole: «in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

  2. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023».
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.053,9 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027; tale importo è corrispondentemente iscritto nell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
73.012. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia di crediti d'imposta Transizione 4.0, investimenti nel Mezzogiorno e investimenti effettuati nelle ZES)

  1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, il termine di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato al 31 dicembre 2023.
  2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito di imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché il credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.
73.010. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Norma interpretativa attività agevolabili)

  1. Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali, in base alla comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014:

   a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

   b) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

   c) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi, nonché la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), assumono rilevanza, ai fini del credito di imposta ricerca e sviluppo, se perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.
  3. Le attività di ricerca e ideazione estetica e lo sviluppo di prototipi rientrano nella ricerca e sviluppo di cui al comma 1. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività di ricerca applicata i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
73.014. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
73.03. Matera, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 74.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «14,5 milioni di euro per l'anno 2021», sono aggiunte le seguenti: «nonché 30 milioni per l'anno 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
74.4. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole «14,5 milioni di euro per l'anno 2021», sono aggiunte le seguenti: «nonché 30 milioni per l'anno 2023».
74.1. Gadda.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l'avviamento di organizzazioni di produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito, conformemente all'articolo 19 del regolamento dell'Unione europea n. 702 del 2014, il «Fondo di avviamento di organizzazioni di produttori strategiche», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro. Il contributo previsto dal Fondo è erogato in rate annuali, di importo massimo di 100 mila euro, sulla base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializzazione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della corretta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo, così come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
74.3. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola: «imprese», inserire le seguenti: «ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie», inserire le seguenti: «ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole».
74.5. Ciaburro, Cerreto, Caretta, Almici, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In ragione della propria specificità e del ruolo strategico che ricopre in termini di miglioramento della sostenibilità complessiva del sistema Paese, perseguimento degli obiettivi dettati dalle politiche europee e di valorizzazione dell'immagine del made in Italy nel mondo, alle industrie del settore agroalimentare è riservata una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse destinate al Fondo di cui al comma 1.
  2-ter. Il decreto di cui al precedente comma 2 è adottato con il concerto anche del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con riferimento alla destinazione delle risorse di cui al comma 2-bis.
74.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per la salvaguardia dell'occupazione)

  1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021, «Istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione», la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*74.01. Tabacci, Merola, Lai.
*74.028. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.
  2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

   a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

   b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

  3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro, con le seguenti: è incrementato di 370 milioni di euro.
74.02. Fossi, Laus, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Misure per il sostegno delle produzioni di qualità della filiera zootecnica nazionale)

  1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dai riconoscimenti europei DOP e IGP ai sensi del regolamento dell'Unione europea n. 1151 del 2012 è concesso un contributo al costo di verifica del rispetto del disciplinare come previsto dall'articolo 37 del regolamento dell'Unione europea n. 1151 del 2012 nella misura pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.
  2. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli organi di controllo incaricati da Ispettorato centrale per il controllo della qualità e la repressione delle frodi ICQRF. Dal computo sono esclusi i costi sostenuti dagli operatori per more, sanzioni, procedure di controllo e altri costi straordinari connessi o conseguenti l'accertamento di irregolarità.
  3. A tal fine i suddetti organi di controllo trasmettono entro novanta giorni al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.
  4. Con successivo decreto della direzione generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui al comma 3 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
74.014. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;

   b) sostituire le parole da: «2022» fino alla fine del comma con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
74.03. Faraone.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;

   b) sostituire le parole da: «2022» fino alla fine del comma con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
74.013. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;

   b) sostituire le parole da: «2022», fino alla fine del comma, con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
74.026. Bonelli, Evi, Ghirra, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Modifiche al Fondo Automotive)

  1. Al comma 1, dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «non inquinanti» sono aggiunte le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e ove necessario posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito domestico e condominiale»;

   b) sostituire le parole da: «e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030» con le seguenti: «, 1.040 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
74.08. Lucaselli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Fondo per lo sviluppo della filiera birraria)

  1. All'articolo 35 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»;

   b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'Allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

   a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

   b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri».

  2. Nell'Allegato I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 12.126.343 euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
74.04. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Rifinanziamento delle misure per il sostegno del settore della birra artigianale)

  1. Per il finanziamento delle misure destinate al sostegno del settore della birra artigianale di cui all'articolo 68-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è autorizzata la spesa ulteriore di 1 milione di euro per il 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
74.024. Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. Al fine di continuare ad assicurare un supporto finanziario ad Assocamerestero (Associazione delle camere di commercio italiane all'estero) per consolidare e approfondire l'attività di tutela e promozione dei prodotti italiani di eccellenza nel mondo è autorizzato un contributo di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 397.500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
74.05. Billi, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane)

  1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società e imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
  2. Non si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura, incompatibili con quanto previsto dal comma 1.
  3. Al fine di rafforzare il sistema delle start-up innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma», sono aggiunte le seguenti: «destinate agli investimenti iniziali, con le modalità sopra individuate, da effettuarsi nel capitale in ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa»;

   b) al terzo periodo, le parole: «dei finanziamenti agevolati» sono sostituite dalle seguenti: «degli investimenti iniziali» e le parole: «per singolo investimento» sono soppresse;

   c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi.».

  4. Al fine di garantire il tempestivo utilizzo delle risorse a sostegno del venture capital e di assicurare la piena operatività del conto corrente di tesoreria centrale, a cui le predette risorse sono assegnate, all'articolo 10, comma 7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nell'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della relativa remunerazione, prevista a valere sulle risorse di cui al presente comma per l'attività svolta da Cassa depositi e prestiti Spa».
*74.06. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
*74.07. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;
74.09. Tremaglia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti.

  Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Estensione categoria per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0)

  1. All'allegato A, articolo 1, comma 9, così modificato dall'articolo 7-novies, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Servizi di connettività: quali infrastrutture abilitanti delle comunicazioni tra dispositivi reti private 5G (5G Private Network) in sostituzione delle obsolete reti locali (LAN – Local Area Network), in grado di collegare sonde e sensori e di ospitare capacità di calcolo distribuita (edge computing), installazioni di fibra ottica nelle sedi produttive, soluzioni IoT.».

  Conseguentemente, all'Allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inserire, in fine, le seguenti parole: soluzioni di rete intelligente, basate sul software (SD WAN), in sostituzione delle tradizionali reti MPLS che collegano via internet varie LAN, per esempio di sedi diversi di una stessa azienda.
74.010. Raimondo, Tremaglia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante alla fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non trovano applicazione le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste per i soggetti individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
74.011. Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Unità di missione per l'esercizio dei poteri sostitutivi del Ministero delle imprese e del made in Italy)

  1. Al comma 1-bis, primo periodo, dell'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «dotato delle necessarie competenze ed esperienze» sono aggiunte le seguenti: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy svolge i compiti di cui al comma 1 attraverso una unità di missione di livello dirigenziale generale cui è preposto un dirigente di prima fascia, che ne coordina le attività e le relative funzioni. Le funzioni di cui al periodo precedente sono esercitate anche con il supporto, ove necessario, della direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese (PMI), della direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive e della direzione generale per gli incentivi alle imprese. All'Unità di missione, oltre alla posizione di livello generale di cui al precedente periodo, sono altresì attribuite due posizioni di livello dirigenziale non generale tra quelle disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione, previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è altresì autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali previsti. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle attività dell'unità di missione è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy di un contingente di complessive 15 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionari (ex Terza Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1), con conseguente incremento della vigente dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy. Fino alla completa attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale di un contingente fino a 15 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'unità di missione può acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti nell'ambito dei rapporti convenzionali già esistenti.».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 775.969,56 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
74.012. Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Misure per il sostegno all'export agroalimentare)

  1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2023 è determinata in 50 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinate le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
74.015. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi per l'internazionalizzazione)

  1. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva, già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera a) e di 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera b).

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
74.016. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)

  1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione e del merito e le associazioni più rappresentative dei settori sopra citati, sono individuati i criteri, le finalità e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
74.017. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Rifinanziamento del fondo per la tutela della ceramica artistica tradizionale)

  1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

   b) dopo le parole: «dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e le associazioni più rappresentative dei settori sopra citati».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondete riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
74.022. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Il trenta per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono definite le modalità con cui i comuni rendicontano alla regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.
   1-quater. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».
74.018. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Fondo nazionale per i Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione di cui al Piano Impresa 4.0, come identificati dall'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2023 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma Next Generation EU ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

   a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

   b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

   c) programmi di scouting, assessment, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di pre-startup e successive, per favorire la nascita e lo sviluppo di piccole e medie imprese digitali e innovative.

  4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

   a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

   b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'Innovation hub;

   c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

   d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

   e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

   f) realizzazione di contest per scouting, accelerazione e accompagnamento di startup e piccole e medie imprese innovative;

   g) attività di marketing dell'Innovation Hub volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'Innovation hub;

   h) spese generali.

  5. Il Digital Innovation Hub o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo tre progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.
  6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento dell'Unione europea n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dal regolamento dell'Unione europea n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.
74.019. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Ampliamento spese Piano Transizione 4.0)

  1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

   a) macchine e attrezzature per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita e la personalizzazione del prodotto o servizio (ad esempio: forni e celle di lievitazione controllabili da remoto, stampanti 3D, e altro);

   b) sistemi di automazione del magazzino, gestione dell'ordine e consegna al cliente;

   c) sistemi di check-in, carrelli virtuali, scansione prodotti, instant checkout con pagamento self;

   d) vetrine interattive, espositori e layout collegati digitalmente a sistemi gestionali, camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;

   e) tecnologie per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: eye tracking, analisi flussi clienti).

  2. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

   a) software per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: eye tracking, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli analytics, le leve del marketing mix: modifiche a layout (contenuti su schermi digitali), prezzi dinamici e promozioni, sistemi di Customer Relationship Management;

   b) software per la multicanalità tra commercio online e offline;

   c) software per sistemi informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici e commerciali;

   d) piattaforme digitali condivise per l'acquisto e la vendita di beni e servizi.
74.020. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Credito d'imposta beni strumentali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente:

   «1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro»;

   b) dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente:

   «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».

  2. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 30 per cento.
  3. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «software gestionali».
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora il tiraggio delle disposizioni di cui al presente articolo ai fini della valutazione dell'impatto finanziario.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri conseguenti dalle modificazioni, quantificati nel limite massimo di 1,2 miliardi per anni dal 2023 al 2028, si provvede:

   dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

Art. 37-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 30 marzo 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 maggio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorre dal 2029;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.
74.021. Lovecchio, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Rifinanziamento del fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale)

  1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni di euro per l'anno 2023, 397 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
74.023. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e le energie rinnovabili nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

  1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
  2. La dotazione del fondo rotativo di cui al comma precedente potrà essere integrata, a seguito di accordi, con contributi di Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti Spa, regioni, sistema bancario e Poste Italiane. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono definite le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito ed il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
74.025. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. All'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo la parola: «rappresentative» inserire le seguenti: «tenuto conto dell'attività effettivamente svolta in base alle norme vigenti, desunta dai dati tracciati in possesso degli enti preposti alle attività di acquisizione e monitoraggio dei dati stessi».
  2. All'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo la parola: «consistenza numerica» inserire le seguenti: «desunta dai dati tracciati enti preposti alle attività di acquisizione e monitoraggio dei dati stessi».
74.027. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 74, aggiungere i seguenti:

Art. 74-bis.
(Proroga credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 108, primo periodo, dopo le parole: «e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e in 1.060 milioni di euro per l'anno 2023;».

  2. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.060 milioni di euro per l'anno 2023, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Art. 74-ter.
(Proroga credito di imposta per investimenti nelle ZES)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
74.029. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 75.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

   «488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.»;

   b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente:

   «490-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi.».
*75.1. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
*75.3. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle risorse destinate alla riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

   «2-bis. Le somme destinate agli interventi di cui al comma 1 e non impegnate entro il 31 dicembre di ogni anno sono destinate, per l'anno successivo, al finanziamento dei medesimi interventi.
   2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti sono riconosciuti anche alle persone giuridiche.».

  2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022, le parole: «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
75.09. Peluffo, Casu.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Fondazione Centro italiano di ricerca per automotive)

  1. Al fine di sostenere la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha istituito la fondazione Centro italiano di ricerca per automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, è autorizzata, a decorrere dal 2023, la spesa annua di 20 milioni di euro già originariamente attribuita, con decorrenza dal 2021, dal comma 8 del medesimo articolo 62-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
75.040. Appendino, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni in materia di reti tra professionisti)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-octies, sono aggiunti i seguenti:

   «4-novies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi e ai professionisti, ivi compresi quelli definiti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. I professionisti soddisfano gli oneri di cui al comma 4-quater mediante iscrizione del contratto di rete nel registro dei contratti di rete tra professionisti, istituito con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia presso l'Ufficio registro delle imprese delle camere di commercio, ove i soggetti esercitano stabilmente la propria attività professionale.
   4-decies. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, con decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita Unioncamere, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure per l'iscrizione dei contratti di rete tra professionisti e alla tenuta del relativo registro.
   4-undecies. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.».
75.01. Gribaudo, Malavasi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Certificazione dei crediti d'imposta superbonus)

  1. Al fine di agevolare la cessione dei credi d'imposta in relazione alle spese per gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia delle entrate ovvero gli operatori qualificati, come individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, certificano la titolarità del credito d'imposta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del contribuente.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informativo destinato alla gestione delle procedure di certificazione anche avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme esistenti.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.
75.029. Tucci, Fenu, Pellegrini, Dell'Olio, Torto, Santillo, Iaria.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

  1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, a far data dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 agosto 2023 è riconosciuto un contributo del valore di 10.000 euro.
  2. Il contributo di cui al comma 1 può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono a far data dall'entra in vigore della presente legge.
  3. Il contributo è rilasciato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo l'ordine temporale di arrivo delle domande nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8 trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'atto di presentazione della domanda, ciascun richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate (IBAN) di un conto corrente bancario ad esso intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma di cui al comma 3 della presente disposizione, in cui attesta:

   a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

   b) di aver ottenuto l'autorizzazione a partecipare ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1 della presente disposizione;

   c) di aver sostenuto o di dover sostenere spese e relativi investimenti per la partecipazione ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1 della presente disposizione;

   d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

   e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

   f) di non aver ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità oggetto della presente misura;

   g) di essere a conoscenza delle finalità del contributo nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

  5. A seguito della ricezione della domanda di cui al precedente comma, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, comunica l'avvenuta aggiudicazione del contributo di cui al comma 1 mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun richiedente.
  6. Entro la data di scadenza del contributo, i beneficiari devono presentare, attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e della fattura attestante le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 della presente disposizione ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso.
  7. Al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6, il Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero il soggetto attuatore provvede mediante il relativo accredito, entro il 31 ottobre 2023, sul conto corrente comunicato dal richiedente.
  8. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione della presente disposizione. Le procedure attuative nonché la predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal suddetto Ministero a soggetti in house dello Stato, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10.
  9. La presente disposizione si applica nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  10. Per le finalità di cui alla presente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro alla cui copertura si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
75.032. Frassini, Gusmeroli, Cattoi, Ottaviani, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Norma interpretativa attività agevolabili)

  1. Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali, in base alla comunicazione della Commissione (2014/C 198/01), del 27 giugno 2014:

   a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

   b) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

   c) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi, nonché la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), assumono rilevanza, ai fini del credito di imposta ricerca e sviluppo, se perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.
  3. Le attività di ricerca e ideazione estetica e lo sviluppo di prototipi rientrano nella ricerca e sviluppo di cui al comma 1. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività di ricerca applicata i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
*75.03. Peluffo.
*75.07. Ubaldo Pagano.
*75.036. Lucaselli, Frassini, D'Attis, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis
(Istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i soggetti di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
75.04. Fassino, Scarpa.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

   a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

   b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.
  4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

   a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

   b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274;

   c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274.

  5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

   a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

   b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

  6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

   b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

   c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

  8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis della presente legge.

  Conseguentemente:

   all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti 21 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
75.018. Santillo, Pavanelli, Iaria, Torto, Fenu, Dell'Olio, Pellegrini, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

  1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'area di crisi industriale complessa di Gela, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese e i centri di ricerca operanti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Gela che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

   a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

   b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

   c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

   d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di «compost di qualità», come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.
  4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
  5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

   a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

   b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

  6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

   a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

   b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

  8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo e nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
75.026. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Investimenti nelle Zone logistiche semplificate)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
75.05. Fassino, Scarpa.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

  1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023.».
*75.06. Ubaldo Pagano, Lai.
*75.035. D'Attis, Lucaselli, Frassini, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Credito d'imposta beni strumentali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

   b) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente:

   «1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.»;

   c) dopo il comma 1057-bis, è inserito il seguente:

   «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro».
75.08. Faraone.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Proroga ed estensione incentivi piano transizione 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1055, le parole: «fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 1057-bis, le parole: «il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
75.011. Andreuzza, Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

  1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: «ferrosi», sono inserite le seguenti: «inclusi i rottami di lega di nickel»;

   b) al comma 7, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite delle seguenti: «30 giugno 2023».
75.010. Bordonali, Formentini, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Semplificazioni in materia di deposito di atti)

  1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-quater, dopo le parole: «e periti commerciali», aggiungere le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

   b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «e periti commerciali», aggiungere le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
75.013. D'Alfonso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Rifinanziamento per il completamento delle attività di digitalizzazione e altri servizi)

  1. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 6 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del Piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
75.014. Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Prestazioni rese in conto terzi dal Ministero delle imprese e del made in Italy)

  1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del medesimo Ministero, addetto alle relative attività. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
75.015. Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Rifinanziamento delle misure per il sostegno del settore della birra artigianale)

  1. Per il finanziamento delle misure destinate al sostegno del settore della birra artigianale di cui all'articolo 68-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è autorizzata la spesa ulteriore di 1 milione di euro per il 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
75.016. Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 201 6, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aventi la sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
75.038. Grimaldi, Evi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato a garantire la competitività economica dei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio, di turismo e di servizi ritenuti di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio.
  2. Ai fini del presente articolo, per centro commerciale naturale si intende un'area urbana a vocazione commerciale, da valorizzare o da creare, nella quale gli esercizi commerciali di vicinato, le attività artigianali, di turismo e di servizi, svolgono, anche nella forma del consorzio o dell'associazione, attività comuni dirette a fornire un'offerta integrata di prodotti e di servizi finalizzata ad attrarre i consumatori, i cittadini e i turisti.
  3. Il centro commerciale naturale ha la finalità di:

   a) valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto architettonico, sociale e culturale, con particolare riferimento al rilancio economico sociale delle aree urbane di piccole, medie e grandi dimensioni;

   b) favorire i processi di aggregazione di esercizi commerciali di vicinato, di attività artigianali, di turismo e di servizi con la partecipazione dei diversi soggetti dell'economia urbana;

   c) migliorare la competitività degli operatori economici dei centri commerciali naturali attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane e la realizzazione di un sistema di offerta integrata produttiva, commerciale, turistica e di servizi, nonché di azioni condivise di promozione e di comunicazione dirette alla fidelizzazione dei clienti;

   d) gestire immobili, aree mercatali, spazi ed aree pubbliche per finalità di sviluppo socio-economico, di riqualificazione urbana e ambientale del territorio in cui è situato il centro commerciale, sulla base di concessioni o di convenzioni con le amministrazioni competenti.

  4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, agevolano la costituzione e la valorizzazione dei centri commerciali naturali attraverso l'adozione di un sistema integrato di interventi e di risorse nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, nonché autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
  5. Il sistema integrato di interventi e di risorse di cui al comma 4 persegue i seguenti obiettivi:

   a) concorrere alla salvaguardia e alla riqualificazione delle aree urbane, dei territori e dei centri storici favorendo il processo di aggregazione degli esercizi commerciali di vicinato e delle attività artigianali, di turismo e di servizi nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, ambientale e delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato;

   b) favorire l'attrattività commerciale e turistica del territorio in cui sono situati i centri commerciali naturali, con la collaborazione e il sostegno degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e delle associazioni rappresentative di categoria;

   c) incentivare la realizzazione di una rete di centri commerciali naturali che assicuri la migliore produttività del sistema economico del territorio e la qualità dei servizi da rendere al consumatore nel rispetto del principio della libera concorrenza;

   d) favorire la costituzione dei centri commerciali naturali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti nel territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con facoltà di prevedere incentivi o agevolazioni fiscali;

   e) sostenere le amministrazioni comunali che promuovono la riqualificazione delle aree commerciali, mercatali, turistiche e lo sviluppo dei centri commerciali naturali.

  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire la disciplina di dettaglio avente ad oggetto l'istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali naturali, sentite le rappresentanze degli enti locali e le associazioni di categoria interessate. A tale fine, le regioni possono stabilire il termine entro il quale i comuni sono tenuti ad attuare le disposizioni regionali; in caso di inerzia dei comuni, le regioni possono provvedere in via sostitutiva adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'adozione della disciplina attuativa.
  7. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di:

   a) interventi che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato nei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio di vicinato e di attività artigianali, di turismo e di servizi;

   b) misure per incentivare la creazione di consorzi o di associazioni tra esercizi commerciali di vicinato, attività artigianali, di turismo e di servizi e la costituzione di reti di imprese commerciali e turistiche anche al fine di effettuare attività e servizi in comune;

   c) interventi per la rigenerazione urbana, commerciale e turistica del territorio.

  8. Gli interventi finanziati dalle risorse del Fondo devono essere destinati ai centri storici, ai quartieri, anche periferici, alle frazioni e alle località che presentano caratteristiche identitarie dal punto di vista sociale, culturale e territoriale e una forte integrazione tra le aree a destinazione residenziale e le aree a destinazione commerciale con prevalenza di esercizi e attività di vicinato.
  9. Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono assegnate ai comuni che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano bandi o attivano altre procedure a evidenza pubblica per l'erogazione di contributi o per la concessione di agevolazioni fiscali ovvero adottano misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio delle attività economiche in favore degli operatori dei centri commerciali naturali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse del Fondo ai comuni sulla base delle esigenze e delle caratteristiche, anche di natura dimensionale, delle aree interessate dagli interventi.
  10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo che prevede, in particolare, le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo, l'individuazione dei requisiti dei soggetti beneficiari e delle aree territoriali interessate, i compiti attribuiti alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni incaricati di erogare i finanziamenti previa pubblicazione di bandi pubblici, i criteri generali di accesso ai finanziamenti a fondo perduto o alle agevolazioni fiscali ovvero alle misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio dell'attività di commercio, di turismo e di servizi in favore degli operatori economici del centro commerciale naturale. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabiliti i criteri di priorità e le modalità per l'accesso ai finanziamenti, alle agevolazioni o alle misure di semplificazione oggetto dei bandi emanati dai comuni.
  11. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 7, e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle esigenze e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche con forme di cofinanziamento, tra le regioni, gli enti locali, le associazioni rappresentative di categoria e le CCIAA per la definizione di progetti volti allo sviluppo dei centri commerciali naturali destinati a rimuovere le condizioni di svantaggio delle imprese operanti nei centri storici o nei centri urbani minori rispetto a quelle della grande distribuzione organizzata o che operano all'interno di complessi organizzati.
  12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri statuti e ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.
  13. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni possono avvalersi delle CCIAA, sulla base di appositi accordi o convenzioni.
  14. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente, alle specifiche discipline di settore, alla legislazione e ai provvedimenti regionali vigenti in materia.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023, 390 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
75.017. Pavanelli, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Riqualificazione dei siti estrattivi del distretto apuo-versiliese)

  1. Al fine di garantire l'uso razionale e sostenibile delle risorse minerarie e sostenere gli investimenti per i programmi di recupero e la riqualificazione dei siti estrattivi situati nell'ambito del distretto apuo-versiliese, anche mediante interventi di risanamento ambientale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Per le finalità di cui al primo periodo, considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse «vicinanze» di Carrara, nonché dei beni estimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, i comuni di Massa e Carrara, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono alla completa ricognizione di tali beni e ne danno comunicazione ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei medesimi.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
75.019. Riccardo Ricciardi, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono abrogati i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.
75.020. Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di cessione o sconto sul corrispettivo di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;»;

    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»;

   b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

   «1-quater. Il credito d'imposta derivante dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per ognuna delle quote annuali in cui è ripartito, può essere frazionato. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.»;

   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «sono utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «, oltre che nelle modalità della detrazione fiscale, possono essere utilizzati» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, non può essere richiesta a rimborso.»;

   d) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

   «7-ter. Al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo tra persone fisiche, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni persona fisica può accedere, utilizzando l'identità digitale SPID, all'elenco dei propri crediti d'imposta, può disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale, può proporne la vendita, ad altre persone fisiche, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. I redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche non concorrono alla formazione della base imponibile. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.».
75.021. Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Pellegrini, Iaria, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni in materia di cessione o sconto sul corrispettivo di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
75.023. Iaria, Fenu, Torto, Dell'Olio, Pellegrini, Santillo, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di cessione o sconto sul corrispettivo di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento.».

  2. Il fondo di cui al comma 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5 per cento dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente articolo, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
75.024. Dell'Olio, Torto, Pellegrini, Fenu, Iaria, Santillo, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di cessione o sconto sul corrispettivo di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole da: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;»;

   b) alla lettera b), le parole da: «senza facoltà di successiva cessione» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.».
75.022. Santillo, Fenu, Torto, Dell'Olio, Pellegrini, Iaria, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni in materia di cessione o sconto sul corrispettivo di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. Per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. All'onere di cui al presente comma pari a 16,4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,1 milioni di euro per l'anno 2025, 10,9 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 383,6 milioni di euro per l'anno 2024, 375,9 milioni per l'anno 2025, 389,1 milioni di euro per il 2026 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
75.025. Fenu, Santillo, Iaria, Dell'Olio, Torto, Pellegrini, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Misure in favore delle società costituite da coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. L'Agenzia del demanio, annualmente, attraverso una procedura a evidenza pubblica, assegna beni immobili di proprietà dello Stato in concessione a titolo gratuito e a uso esclusivo di sede sociale dell'attività d'impresa a società di persone, società di capitali, start up innovative, costituite nel territorio italiano, composte da soci, amministratori, dipendenti e collaboratori di età compresa dai 18 ai 35 anni. La concessione a titolo gratuito ha una durata di cinque anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le relative modalità applicative.».
75.027. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Credito di rivalsa IVA per le imprese fornitrici di imprese in amministrazione straordinaria)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese a favore di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto e ammesso alla stessa procedura concorsuale di amministrazione straordinaria.
75.028. Donno, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni in materia di investimenti in rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 534, dopo le parole: «l'anno 2022», sono aggiunte le seguenti: «e 2023»;

   b) il comma 537 è sostituito dal seguente:

   «537. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2022 ed entro il 30 giugno 2023. L'attribuzione delle risorse avviene secondo un criterio di assegnazione, individuato mediante decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, che, tenuto conto del principio di insularità di cui all'articolo 119 Costituzione, non penalizzi alcuna regione»;

   c) al comma 544, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
75.030. Todde, Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, D'Orso.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

   c) all'ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.037,4 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.603,4 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis della presente legge.

  Conseguentemente:

   all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 21 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

   1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
75.031. Santillo, Pavanelli, Iaria, Torto, Fenu, Dell'Olio, Pellegrini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Fede, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Termine per gli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Iacp o enti gestori comunque denominati aventi identiche finalità)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 119, commi 8-bis e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025 dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, si applica la detrazione del 110 per cento.
75.033. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Proroga del credito d'imposta di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la realizzazione di progetti di investimento iniziale nel Mezzogiorno)

  1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. I progetti di investimento iniziale ammessi nell'anno 2022 ai benefici contemplati dai commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, possono essere conclusi entro il 31 dicembre 2023.
  3. Con riferimento ai benefici indicati al precedente comma, l'Agenzia delle entrate provvede, inoltre: a) entro il 28 febbraio 2023, alla ricognizione dei benefici non utilizzati dalle imprese per le annualità 2016-2021, rendendoli disponibili per gli scopi di cui alle lettere successive; b) entro il 30 aprile 2023, a rendere disponibili i modelli per la richiesta dei benefici; c) ad assegnare i crediti di imposta richiesti dalle imprese nel corso dell'anno 2023 nei limiti delle pregresse disponibilità di bilancio incrementate dai fondi resi disponibili dalla ricognizione di cui alla lettera a).
75.034. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte nella transizione ecologica)

  1. A decorrere dall'anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte nella transizione ecologica con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato ad accompagnare e a contribuire alle politiche di investimento sulle filiere strategiche e nonché a contenere gli impatti sui lavoratori derivanti dai costi aziendali connessi con la transizione ecologica. Il riparto del Fondo è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede: a) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione dell'articolo 16 della presente legge; b) quanto a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
75.037. Mari, Evi, Bonelli, Grimaldi, Zanella, Zaratti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Neutralità fiscale della trasformazione degli studi professionali esercitati in forma associativa in società tra professionisti)

  1. La trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti, così come disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono neutre fiscalmente e, pertanto, si applicano le norme di cui all'articolo 170 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
75.039. Coppo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 76.

  Al comma 1, sostituire le parole: il sistema agricolo e agroalimentare con le seguenti: il sistema agricolo, agroalimentare e della produzione e trasformazione alimentare.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole con le seguenti: imprese agricole e alimentari, al sostegno delle filiere agricole e alimentari.
76.1. Ubaldo Pagano, Lai, Malavasi.

  Al comma 1, dopo le parole: del cibo italiano di qualità, aggiungere le seguenti: dei prodotti agricoli e alimentari biologici, a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta,.
76.8. Evi, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: al sostegno delle filiere agricole, aggiungere le seguenti: al rafforzamento dei distretti del cibo,.
76.2. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, dopo le parole: filiere agricole aggiungere le seguenti: e biologiche.
76.6. Evi, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: e degli approvvigionamenti alimentari, aggiungere le seguenti: anche mediante misure per ridurre gli spechi alimentari,.
76.7. Bonelli, Evi, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alle reti di imprese finalizzate agli accordi di filiera che aggregano aziende di produzione primaria, trasformazione, commercializzazione e altri soggetti della filiera agroalimentare ed enogastronomica, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta per gli anni 2023, 2024 e 2025.
  1-ter. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere in fine, le parole: , nonché le modalità del riconoscimento del contributo di cui al comma 1-bis, tenuto conto del limite di spesa di cui al comma 1-ter.
76.4. Gadda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Phoma tracheiphila», detto «mal secco degli agrumi», al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al fondo di cui alla presente disposizione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
76.5. Cerreto, Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «300 milioni per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «300 milioni per l'anno 2023».
76.3. Gadda.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).

  1. La locuzione: «Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria» di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpreta nel senso che il piano faunistico venatorio regionale, predisposto nel rispetto della disciplina in materia di valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 152, può essere assunto sia con provvedimento amministrativo che con legge regionale.
76.01. Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Istituzione del Fondo per il recupero e il rilancio della zootecnia).

  1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore delle carni bovine, nonché alla luce delle criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende zootecniche, e per conseguire il miglioramento della qualità del prodotto e il perseguimento del benessere animale e della sostenibilità degli allevamenti, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per sostenere la realizzazione di uno specifico piano di interventi, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, il decreto di cui al comma 2 deve prevedere che il predetto Fondo sia gestito nell'ambito di programmi operativi attivati dalle Organizzazioni dei produttori e loro associazioni riconosciute nel settore, ai sensi degli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 170 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, nonché ai sensi dell'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, equivalenti a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
76.02. Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Fondo di contrasto alla povertà alimentare minorile).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare minorile cui possono accedere i comuni per l'attivazione di nuovi servizi di refezione scolastica o per aumentare l'offerta gratuita nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado al fine di contrastare la povertà alimentare minorile e promuovere il diritto al cibo sano e sostenibile
  2. Il Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni per l'anno 2025.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
76.04. Boschi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Fondo di contrasto alla povertà alimentare minorile).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare minorile cui possono accedere i comuni per l'attivazione di nuovi servizi di refezione scolastica o per aumentare l'offerta gratuita nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado al fine di contrastare la povertà alimentare minorile e promuovere il diritto al cibo sano e sostenibile
  2. Il Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni per l'anno 2025.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
76.014. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Misure a sostegno della filiera della canapa).

  1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;

   b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, infiorescenze fresche ed essiccate e oli e prodotti da esse derivati».

  2. All'articolo 14, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».
76.03. Magi, Della Vedova.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Misure di indennizzo per le imprese zootecniche colpite dalla peste suina africana).

  1. Al fine di indennizzare le aziende della filiera suinicola per i danni generatisi a seguito della comparsa, nei primi mesi del 2022, di nuovi focolai della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, è istituito un Fondo per gli indennizzi da PSA presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti le modalità di attribuzione delle indennità, da calcolarsi sulla base dei quantitativi di carne prodotta nell'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 380 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
76.05. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Misure di ristoro per le imprese bufaline colpite dalla tubercolosi e dalla brucellosi)

  1. Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito un fondo per il ristoro delle aziende bufaline presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Le risorse di tale fondo sono destinate a incrementare fino a un massimo del 10 per cento i rimborsi per l'abbattimento degli animali ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e dei decreti ministeriali 20 luglio 1989, n. 298, e 19 agosto 1996, n. 587.
  3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero della salute, sono definite le modalità di attribuzione degli incrementi, da calcolarsi sulla base della effettiva perdita di produzione delle aziende nell'anno 2022 rispetto alla media dei precedenti anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
76.06. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Cerreto, Cangiano, Santillo, Appendino.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Interventi per il potenziamento del Servizio fitosanitario centrale).

  1. Per garantire la corretta applicazione in tutto il territorio nazionale delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione delle piante e prevenzione dei rischi fitosanitari, la dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – funzionari appartenenti all'area III – posizione economica F1 – è incrementata, al fine di raggiungere la dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 397,3 milioni.
76.07. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Interventi per il potenziamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari).

  1. Per assicurare lo svolgimento dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di area terza. Il suddetto dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2023 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 394 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
76.08. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura).

  1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

   b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

   1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo determinato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.
   2. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto a tempo determinato ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   3. Nella fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il CREA procede all'assunzione di operatori tecnici a tempo indeterminato con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto istruzione e ricerca secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro.
   4. Fino al termine della procedura di cui al comma precedente è fatto divieto d'instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.».

  2. Per gli scopi di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023, 399 milioni di euro per l'anno 2024, 399 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
76.09. Sergio Costa, Francesco Silvestri, Caramiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Rafforzamento qualitativo e quantitativo delle colture strategiche).

  1. Al fine di supportare il miglioramento della quantità e della qualità produttiva delle colture maidicole, leguminose e di soia coltivate in Italia e promosse dal Fondo per la competitività delle filiere di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per sostenere, nell'ambito della sottoscrizione di nuovi Contratti di filiera alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acquisto e l'impiego di sementi certificate per le predette colture.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
76.010. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio).

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023, 395 milioni di euro per l'anno 2024, 395 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
76.011. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Fondo per il ristoro delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il ristoro delle aziende agricole danneggiate dagli eventi atmosferici calamitosi verificatisi nel 2022, con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, detta criteri e modalità attraverso cui le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dai suddetti eventi calamitosi possono accedere agli interventi di ristoro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 392 milioni di euro per l'anno 2023, 392 milioni di euro per l'anno 2024, 392 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
76.012. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Fondo per il ristoro delle aziende agricole dell'isola d'Ischia danneggiate da eventi calamitosi).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il ristoro delle aziende agricole danneggiate dagli eventi atmosferici calamitosi verificatisi nell'isola d'Ischia nel novembre 2022, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, detta criteri e modalità attraverso cui le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dai suddetti eventi calamitosi possono accedere agli interventi di ristoro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023, 399 milioni di euro per l'anno 2024, 399 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
76.013. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Penza, Sportiello, Amato, Pavanelli, Auriemma, Caso, Carotenuto, Di Lauro, Morfino, Marianna Ricciardi, Bruno, Ilaria Fontana.

ART. 77.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura e della funzionalità ecologica dei terreni agrari, attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua, la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche e l'adozione di pratiche colturali che implementino il contenuto di sostanza organica nei suoli e la loro capacità di trattenere e assorbire le acque meteoriche, nonché l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
77.17. Evi, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: l'utilizzo di sottoprodotti aggiungere le seguenti: , per il miglioramento del benessere animale attraverso adeguamenti strutturali che consentano di diminuire la densità in allevamento e una stabulazione maggiormente compatibile con le esigenze etologiche delle specie allevate, includendo la transizione verso l'abolizione dell'utilizzo delle gabbie.
77.3. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 120 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 355 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*77.5. Schullian, Gebhard, Steger.
*77.12. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'assegnazione delle risorse del Fondo vengono privilegiate le aziende agricole che utilizzano energia prodotta da fonti rinnovabili.
77.19. Evi, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere l'innovazione e favorire il rilancio della filiera suinicola nazionale, anche a seguito dell'insorgenza della Peste suina africana (PSA), una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinata, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 al Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di innovazione e sostenibilità nelle attività forestali e agricole)

   1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.
   2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per o scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
   3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.
   4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.
   5. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi è assegnato al CREA un contributo pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   7. All'articolo 1, comma 423, primo periodo della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo la parola: «fondo» sono inserite le seguenti: «nonché la cessione di titoli che certificano il sequestro o la riduzione di CO2 realizzata volontariamente attraverso la coltivazione del fondo.».
77.18. Nevi, Arruzzolo, Gatta, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le finalità di tutela, sostegno, innovazione e rilancio della filiera suinicola nazionale, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è definita una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo di cui al comma 1 per ciascuno degli anni indicati da destinare al Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.
77.10. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato per promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana.

  Conseguentemente:

   alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»;

    b) all'articolo 2, comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

   «g-bis) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione;

   g-ter) oli con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento.»;

    c) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. I prodotti di cui alla lettera h), destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articolo 39-bis e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
   3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera h) è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.
   3-quater. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, di cui dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera h) si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.»;

   al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6 è abrogato;

    b) all'articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1 è sostituto dal seguente:

    «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo.».
77.9. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Caramiello.
(Inammissibile per estraneità
di materia, limitatamente alla parte consequenziale)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera b), capoverso 1057-bis, le parole da: «il credito d'imposta è riconosciuto» fino alla fine del capoverso, sono sostituite dalle seguenti: «il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro».
  4-ter. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c), capoverso 1058, le parole da: «il credito di imposta è riconosciuto» fino alla fine del capoverso, sono sostituite dalle seguenti: «il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
77.11. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.
77.8. Gadda.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, incrementati di 1 milione di euro per l'anno 2023, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
77.16. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2023, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro, e comunque sino ad una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale e l'imposta di registro si applica in misura fissa pari a 200 euro. Per i medesimi atti gli onorari notarili sono ridotti della metà.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
77.13. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 162, dopo il comma 6, è inserito, in fine, il seguente:

   «6-bis. All'articolo 8, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 540 del 1999, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   “b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del regio decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3”».
77.15. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
77.14. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024, 2025».
77.4. Schullian, Gebhard, Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 23 del 9 marzo 2022 è abrogato.
77.7. Gadda.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Estensione agevolazioni contributive alle imprese agricole per particolari pratiche colturali)

  1. Per le imprese agricole che effettuano pratiche colturali con impiego di manodopera per oltre 400 ore annue ad ettaro, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali, dovuti dai datori di lavoro per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono fissati nella stessa misura prevista per i datori di lavoro in zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale sono determinate, con cadenza triennale le coltivazioni che superano la soglia definita al comma 1 in relazione alle tecniche colturali utilizzate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
77.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

  1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. Il Sistema informativo per il biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento degli obblighi a carico dello Stato membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle transazioni commerciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è realizzata su piattaforme telematiche, eventualmente basate sulla tecnologia dei «registri distribuiti», appositamente riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  3. In applicazione alle disposizioni del paragrafo precedente il decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 18321, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità è abrogato. Le informazioni di cui all'articolo 3, lettera d) del regolamento 2021/2019 sono contenute nel Piano colturale aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
77.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 2 e 3
e per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)

  1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*77.011. Gadda.
*77.03. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai, Furfaro.
*77.06. Schullian, Gebhard, Steger.
*77.017. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Rimodulazione bonus verde)

  1. Per gli anni 2022, 2023, 2024 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  3. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
  4. La detrazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
77.09. Gadda.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Rimodulazione bonus verde)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni, i commi da 12 a 15 sono sostituiti dai seguenti:

   «12. Per gli anni 2022, 2023, 2024 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
   13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
   14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
   15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
77.020. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Rifinanziamento Bonus Investimenti Sud)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013», sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito»;

   c) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.000 milioni per l'anno 2023; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 21 per cento.
77.014. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli, Sportiello, Auriemma, Caso, Giuliano, Morfino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subìto un incremento dei costi di gestione)

  1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata sino a 24 mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
77.015. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di primo insediamento di giovani in agricoltura)

  1. Al fine di favorire il primo insediamento di giovani in agricoltura, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA concede, a titolo gratuito nei limiti previsti per il premio di primo insediamento dal regolamento (UE) n. 1305/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette garanzie sono finalizzate alla protezione di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani, anche organizzati in forma societaria, di età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di finanziamento, e che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. A copertura delle commissioni di garanzia di cui al presente comma, sono trasferite all'ISMEA risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
77.016. Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Caramiello.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Istituzione del fondo nazionale per la corilicoltura)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il Fondo nazionale per la corilicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a finanziare interventi di sostegno ai produttori, a rafforzare i rapporti di filiera nel settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
  4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dalle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti «de minimis» e agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023, 399 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
77.022. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Istituzione del Fondo per la riforestazione dei territori colpiti da Xylella)

  1. Al fine di salvaguardare la fertilità dei suoli e contrastare la desertificazione dei territori duramente colpiti dalla Xylella, è istituito un «Fondo per la riforestazione dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa» con dotazione iniziale pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, in favore dei territori del Salento colpiti dal batterio.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione di progetti volti alla piantumazione di varietà di olivo resistenti/tolleranti al batterio, al recupero della biodiversità, alla lotta alla desertificazione, all'incremento delle superfici boscate o a macchia mediterranea.
  3. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
77.021. Donno, Caramiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Appendino.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 24, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

   «2. Le disponibilità del fondo sono destinate alla cura e al recupero della fauna selvatica ferita, con i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

   b) il comma 4 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 167, sopprimere il comma 3.
77.023. Evi, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Fondo recupero fauna selvatica)

  1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è rifinanziato per 2,5 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
77.024. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni agli allevatori e agli agricoltori)

  1. Ai fini della tutela delle produzioni agricole, nonché della biodiversità, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo destinato al risarcimento di eventuali danni ad allevatori e agricoltori, arrecati dalle popolazioni di orsi e lupi, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 determina criteri e modalità per l'erogazione dei fondi, valutando l'opportunità di prevedere un meccanismo di erogazione preferenziale dei fondi per quegli allevatori che possano dimostrare di aver applicato sistemi di prevenzione delle predazioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -2.000.000;
   2024: -2.000.000;
   2025: -2.000.000.
77.029. Evi, Bonelli, Grimaldi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro: con le seguenti: 380 milioni di euro.
*77.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
*77.013. Cerreto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*77.07. Schullian, Gebhard, Steger.
*77.010. Gadda.
*77.08. Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
77.018. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Al comma 528 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2024.
77.04. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. All'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'anno 2023 di ulteriori 10 milioni di euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.
*77.02. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
*77.05. Schullian, Gebhard, Steger.
*77.012. Gadda.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. All'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'anno 2023 di ulteriori 10 milioni di euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
77.019. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 78.

  Al comma 1, dopo le parole: di prima necessità aggiungere le seguenti: e degli alimenti per cani e gatti legalmente detenuti.
78.7. Brambilla, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Al comma 1, dopo le parole: di prima necessità aggiungere le seguenti: nonché per il pagamento di altri generi di prima necessità.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali.
*78.17. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
*78.22. Zaratti, Grimaldi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità e limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio.
78.6. Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 250 milioni di euro per l'anno 2023.
  2-ter. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è prorogato per ulteriori sei mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
78.20. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari»;

   b) dopo il numero 125, è aggiunto il seguente:

    «125-bis) prestazioni di servizi inerenti la gestione di cavalli rese da imprese agricole;»

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023, 398 milioni di euro per l'anno 2024, 398 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
78.19. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari»;

   b) dopo il numero 125, è aggiunto il seguente:

   «125-bis) prestazioni di servizi inerenti la gestione di cavalli rese da imprese agricole;».
78.12. Gadda.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di monitorare l'impatto del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, gli Uffici territoriali del Governo provvedono a raccogliere entro il dicembre 2024 i dati e le informazioni circa l'utilizzo del Fondo da parte dei comuni; è inoltre istituito un osservatorio per il contrasto della povertà alimentare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coinvolgendo i comuni capoluogo di regione ed enti del terzo settore capofila dei programmi FEAD.
78.8. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di tutelare la filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo, denominato «Fondo per l'emergenza aviaria», con una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022, impiegato prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria.
78.23. Caretta, Cerreto, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di tutelare la filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo, denominato «Fondo per l'emergenza aviaria», con una dotazione di 40 milioni per l'anno 2023, impiegato prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*78.21. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
*78.11. Schullian, Gebhard, Steger.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».
**78.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
**78.18. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
**78.10. Schullian, Gebhard, Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Per il sostegno ai piani di gestione e di abbattimento selettivo degli ungulati adottati dalle regioni è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse per finalità di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: «400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «370 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023».
78.5. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Sostegno alle imprese colpite dalla flavescenza dorata)

  1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, denominato «Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite» finalizzato alla sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla citata malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse tra le regioni che provvedono all'erogazione dei contributi.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.
78.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai, Furfaro.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Lo Stato, al fine di favorire lo sviluppo delle zone montane di collina e delle aree svantaggiate e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti, e di mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni italiane, nonché ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce, in base alle disposizioni della presente legge:

   a) interventi di recupero delle attività di coltivazione, di prevenzione dell'abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, anche abbandonati, nei territori collinari e montani anche di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale a rischio di dissesto idrogeologico anche se gravati da uso civico;

   b) interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva, valorizzando la multifunzionalità delle aziende del settore favorendo e sostenendo l'aggregazione dei produttori in forme associative e collettive.

   2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo si intende per:

   a) castanicoltori: chiunque, anche soggetti privati senza partita IVA, esercita attività di coltivazione di castagneti per la produzione di frutti o per l'ottenimento di prodotti legnosi e non legnosi, individualmente o in forma di associazioni, consorzi o altre forme di aggregazione aventi personalità giuridica, in qualità di proprietario o conduttore;

   b) castagneti da frutto in attualità di coltura: i soprassuoli di Castanea sativa Mill coltivati per la produzione di castagne e marroni, con densità da 30 a 300 piante innestate ad ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali;

   c) castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale: i soprassuoli di Castanea sativa Mill che, per la sospensione delle cure colturali, presentano una bassa densità del numero di piante innestate, una ridotta vigoria delle stesse e invasione spontanea di vegetazione arbustiva ed arborea oppure i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto, che si intende recuperare alla produzione di castagne e marroni dietro presentazione di apposito progetto tecnico agronomico autorizzato dalla competente regione, provincia autonoma o soggetti pubblici titolari di funzione delegata dalla regione;

   d) castagneti da legno: boschi cedui, fustaie transitorie, boschi di alto fusto di neoformazione e impianti di castagno reversibili, realizzati secondo la metodologia dell'arboricoltura da legno e con la finalità della produzione di specifici assortimenti legnosi.

  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, di seguito denominato «Tavolo», comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.
  4. Il Tavolo di cui al comma 3 è composto dai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, delle Associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dell'ISTAT, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché da una rappresentanza delle Università e degli enti di ricerca competenti.
  5. Ai partecipanti al Tavolo di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. Nell'ambito del Tavolo di cui al comma 3 è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.
  7. Gli esperti dell'Osservatorio di cui al comma 6 sono scelti tra i componenti del Tavolo ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.
  8. Le funzioni di supporto e di segreteria dell'Osservatorio di cui al comma 6 sono assicurate dall'Ufficio competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
  9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato il Piano di settore della filiera castanicola, di seguito denominato «Piano».
  10. Il Piano, di cui al comma 9, è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli Piani di sviluppo rurale. Esso individua prioritariamente gli interventi volti a promuovere e favorire il recupero delle attività di coltivazione, la prevenzione dell'abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani, nonché volti a incentivare lo sviluppo di una filiera sostenibile, integrata, competitiva, e multifunzionale sia dal punto di vista produttivo che ambientale, a definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale volte a valorizzare la filiera castanicola e i suoi prodotti, nonché a realizzare un coordinamento strategico della ricerca nel settore.
  10. Il Piano di cui al comma 9 evidenzia le differenze tra le realtà colturali secondo la conformazione del territorio dove è praticata la castanicoltura intensiva ed agraria e dove è invece tipica la castanicoltura estensiva e forestale.
  11. Il Piano di cui al comma 9 è altresì diretto a:

   a) fornire all'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente di cui al comma 6, i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite, al fine di valutare la consistenza della produzione castanicola con cadenza almeno triennale e programmare politiche economiche adeguate;

   b) i dati inventariali che il Piano deve fornire all'osservatorio devono riguardare:

    1) la distribuzione dei soprassuoli a prevalenza di castagno;

    2) la struttura e le potenzialità produttive dei castagneti da frutto e da legno;

    3) l'indicazione delle possibilità di recupero dei castagneti da frutto e dei cedui in via di abbandono;

    4) la rilevazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative del prodotto richieste dall'industria di trasformazione e la loro distribuzione sul territorio.

   c) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti anche in base alle condizioni pedoclimatiche vocate per la castanicoltura, come definiti dal comma 2, definendo su scala di dettaglio i differenti vincoli presenti;

   d) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui ai commi 37 e 38 del presente articolo, e la tipologia di interventi ammissibili;

   e) determinare la percentuale di contributi erogabili ai sensi del comma 37 del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili.

  12. Il Piano di cui al comma 9 ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  13. All'attuazione dei commi dal 9 al 13 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  14. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli.
  15. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.
  16. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove e favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica o integrata sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.
  17. Al fine di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, valorizzare il germoplasma italiano ed aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria, oltre al Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, ubicato nella regione Piemonte, accreditato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2020, le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamate a sviluppare almeno altri due Centri che prevedano la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e la premoltiplicazione (CP) per il castagno Castanea sativa Mill.
  18. I Centri di cui al comma 17 sono finalizzati, con riferimento alle cultivar di castagno iscritte al Registro nazionale dei fruttiferi, a produrre materiali vivaistici di castagno di «categoria prebase» e «categoria base», destinati alla filiera vivaistica nazionale sia per la produzione di astoni certificati per nuovi impianti sia per gli interventi di recupero dei castagneti tradizionali e conversione di cedui.
  19. Per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2023. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.
  20. Per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo, nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è concesso un contributo di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2023.
  21. I progetti di cui ai commi 19 e 20 devono essere aderenti alle linee di programmazione individuate dal Piano di cui ai commi dal 9 al 14.
  22. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste coordina i dati relativi all'inventario forestale nazionale e i dati di AGEA relativi ai fascicoli aziendali, al fine di ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli, sia in produzione che in abbandono, per consentire alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura nelle zone vocate a ciò per situazione ecologico-climatica (Castanetum) o per tradizione colturale.
  23. In attuazione del Piano previsto di cui ai commi dal 9 al 14 il Tavolo di filiera frutta in guscio di cui ai commi dal 3 all'8 predispone un disciplinare di buone pratiche e produzione sostenibile per la coltura del castagno.
  24. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.
  25. All'attuazione dei commi 22, 23, 24 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  26. Nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, può essere prevista la realizzazione di interventi di valorizzazione della filiera castanicola che favoriscano:

   a) l'utilizzo razionale di nuove tecniche colturali valutando caso per caso quelle tradizionali, in funzione della presenza di impianti tradizionali o storici o di impianti innovativi o intensivi;

   b) il miglioramento genetico dei prodotti;

   c) l'ammodernamento degli impianti;

   d) l'introduzione di nuovi modelli di gestione e intensificazione sostenibile dei castagneti per la riduzione dei costi delle cure colturali, della gestione del suolo, delle fasi di potatura e raccolta, con particolare riguardo agli aspetti legati alla meccanizzazione;

   e) l'attuazione di progetti integrati di filiera;

   f) la valorizzazione, in un'ottica di economia circolare e di recupero a fini energetici, dei residui di coltivazione e di lavorazione;

   g) il miglioramento della filiera vivaistica;

   h) la genotipizzazione del patrimonio castanicolo;

   i) nuovi modelli gestionali in grado di ridurre i costi di potatura e raccolta;

   l) l'incremento delle rese di miele di castagno;

   m) il superamento della parcellizzazione fondiaria nelle aree castanicole;

   n) la valorizzazione della produzione legnosa dei castagni;

   o) la creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola;

   p) l'incremento delle produzioni di qualità di marroni e castagne, secondo le tecniche dell'agricoltura biologica, come disciplinata dalla normativa vigente;

   q) il mantenimento e il recupero delle selve castanili tradizionali nei territori montani.

  27. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con le regioni, può individuare criteri di premialità nell'ambito dei Piano di sviluppo rurale (PSR) e del Piano strategico, in via prioritaria in favore delle «associazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi» riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Il Ministro inoltre individua, in accordo con le regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
  28. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 27 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.
  29. In attuazione del Piano di cui ai commi dal 9 al 13, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, può individuare con proprio decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.
  30. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca, può promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.
  31. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, può coinvolgere i centri di formazione professionale del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali.
  32. I progetti di cui al comma 31 potranno essere estesi anche ai settori del turismo e del marketing agro-alimentare, per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agroalimentari del territorio.
  33. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  34. Ai fini del presente articolo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riconosce l'importanza della presenza storica del castagno sul territorio delle regioni italiane e valorizza in ambito nazionale le attività culturali e sociali collegate ad esso, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.
  35. In attuazione del Piano di cui ai commi dal 9 al 13, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, attraverso la mappatura storica e attuale di cui ai commi da 37 a 42, individua con proprio decreto, le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.
  36. In attuazione del Piano di cui ai commi dal 9 al 13, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua, con proprio decreto, i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill, con il disciplinare per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico.
  37. I castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, lettera a), possono richiedere la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per le seguenti finalità:

   a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura;

   b) interventi di recupero e di ripristino dell'attività di coltivazione nei castagneti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

   c) interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;

   d) nonché interventi di recupero e ripristino delle attività di coltivazione nei castagneti da legno;

   e) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   f) interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di Castanea sativa Mill in areali vocati.

  38. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera.
  39. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 37 e 38 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituiscono limite massimo di spesa.
  40. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 9 e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo per la promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo.
  41. Le regioni destinatarie delle risorse ripartite disciplinano, assicurando l'invarianza dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano nonché di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo.
  42. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  43. Le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui dai commi da 37 a 42.
  43. Per lo svolgimento dei controlli le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dell'Arma dei Carabinieri, in particolare del Comando carabinieri per la tutela ambientale e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare oltreché della polizia provinciale.
  44. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui dai commi da 37 a 42 realizzino gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare erogato. Il castanicoltore o l'azienda di cui al periodo precedente sono altresì esclusi dall'assegnazione dei contributi.
  45. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui di cui dai commi da 37 a 4 non realizzino gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore o all'azienda di cui al periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.
  46. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore castanicolo.
  47. Al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell'ambito del Tavolo di cui al comma 3, è istituito un Comitato di tre assaggiatori esperti.
  48. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti e rimborsi spese comunque denominati. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  49. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro, con le seguenti: è incrementato di 387,5 milioni di euro.
78.01. Simiani, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Casu, Sarracino, Graziano, Berruto, De Luca, Gianassi, Fossi, Bonafè, Furfaro.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi da 1 a 36 e da 40 a 49)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2003, n. 68.
  2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, commi 3 e 4, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per o scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore (LULUCF).
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è assegnato al CREA un contributo pari 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 500.000 euro da utilizzare a supporto delle attività dell'Osservatorio nazionale per le politiche delle foreste e dell'economia montana. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.016. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia, Carfagna.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Reddito alimentare)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare la sperimentazione del Reddito alimentare, quale misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare.
  3. Il reddito alimentare di cui al comma 2 è finalizzato all'erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo, la platea dei beneficiari, le forme di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
78.02. Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo, Lai.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Ristori per il settore faunistico venatorio colpito da peste suina africana)

  1. Al fine di sostenere e tutelare le aziende faunistiche venatorie, le aziende agrituristiche venatorie nonché le aziende agricole site nei comuni interessati, per i danni generatisi negli anni 2022 e 2023 a seguito della comparsa della peste suina africana nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un «Fondo per gli indennizzi da PSA» con una dotazione iniziale pari a 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tra le regioni Piemonte e Liguria, con le seguenti finalità:

   a) per il risarcimento danni causati dalla fauna selvatica cinghiale alle aziende faunistiche venatorie, alle aziende agrituristiche venatorie nonché alle aziende agricole site nei comuni interessati delle regioni Piemonte e Liguria;

   b) per il recupero delle carcasse e/o capi abbattuti;

   c) per contributi ai cacciatori impegnati negli abbattimenti;

   d) per il monitoraggio e la ricerca delle carcasse;

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,5 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
78.03. Molinari, Bruzzone, Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Ristori per le aziende faunistico venatorie colpite dalla Peste suina africana)

  1. Al fine di sostenere e tutelare le aziende faunistiche venatorie della regione Piemonte, site nei comuni interessati dai danni generatisi negli anni 2022 e 2023 a seguito della comparsa della Peste suina africana (PSA), è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un «Fondo per gli indennizzi da PSA» con una dotazione pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400.000 euro ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
78.07. Molinari, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9)

  1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 è sostituito dal seguente:

   «5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano i Piani di cui al comma 1, avvalendosi:

   a) per l'abbattimento degli animali nelle aree extraurbane, di agenti dipendenti dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle guardie venatorie, nonché dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e di altri soggetti privati, muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

   b) per il contenimento e la cattura degli animali nelle aree urbane, di agenti di polizia municipale e di Città metropolitana, di personale dipendente da società e cooperative specializzate nelle attività di controllo delle diverse specie di fauna selvatica;

   c) per l'abbattimento e la cattura nelle aree protette, del personale di cui all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, degli agenti dipendenti dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e delle guardie venatorie.

   In deroga all'articolo 13 legge 11 febbraio 1992, n. 157, per le attività di abbattimento e di cattura di cui al presente decreto è consentito l'uso di ogni strumento funzionale all'attuazione delle tecniche selettive».

  2. Il comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, è sostituito dal seguente:

   «5-bis. Il personale privato di cui al comma 5 acquista la proprietà degli animali abbattuti nelle aree diverse da quelle di circolazione virale attiva (zona di restrizione 2) e può disporne a favore degli operatori della filiera commerciale, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare mediante attività di ispezione e controllo igienico-sanitario da effettuare secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. I costi dell'attività di ispezione e controllo igienico-sanitario sono a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano».

  3. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, è sostituito dal seguente:

   «6. Gli animali abbattuti o rinvenuti in aree di circolazione virale attiva (zona di restrizione 1) sono smaltiti, eventualmente previo approfondimento diagnostico da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio cui sia dato avviso dell'abbattimento o del rinvenimento dalle Aziende sanitarie locali competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sulla Trichinella Spp, confluiscono nei sistemi informativi già attivi presso il Ministero della salute. Per incentivare le attività di abbattimento nelle aree di circolazione virale attiva, le regioni riconoscono ai soggetti privati un contributo economico per ogni abbattimento definito nei Piani di cui al comma 1».

  4. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, è inserito il seguente:

   «6-bis. Per l'attuazione dei commi 5, 5-bis, 6, nello stato di previsione del Ministero della salute sono stanziati 10 milioni di euro, da ripartire tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate dalla diffusione della peste suina africana con decreto del Ministro della salute, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.017. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali, dalle eccezionali temperature e dalla siccità)

  1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dagli eccezionali eventi alluvionali, dalle eccezionali temperature e dalla siccità occorsi nell'anno 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte dei relativi rischi, possono accedere agli interventi indennizzatori previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga alla normativa vigente.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 30 milioni di euro per il 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
78.05. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Disposizioni per il settore zootecnico e avicolo)

  1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023».
  2. All'articolo 1, comma 528, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 114,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
78.06. Pierro, Morrone, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Composizione Consiglio Direttivo Ente parco)

  1. All'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole «otto componenti» sono sostituite dalle seguenti: «dieci componenti»;

   b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) due, su designazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.».
*78.08. Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.
*78.042. Mattia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Misure a tutela della Bufala Mediterranea Italiana)

  1. Ai fini della maggiore tutela della «Bufala Mediterranea Italiana», patrimonio zootecnico della Nazione di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, ed in applicazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ed il Ministro della salute con decreto interministeriale provvedono ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 292, e dell'articolo 1, comma 1073, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, speciale normativa di riferimento sempre vigente, nuovi piani straordinari di intervento e profilassi per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive del bestiame bufalino italiano, con la piena applicazione del Regolamento UE n. 689 del 2020
  2. Tali piani prevedono:

   a) l'autocontrollo sanitario ed il pieno riconoscimento del ruolo dell'allevatore in quanto Operatore di sicurezza alimentare (OSA) che assicura e garantisce la salute del bestiame e la qualità igienico-sanitaria delle produzioni zootecniche, avvalendosi della collaborazione di veterinari aziendali e dei Laboratori ufficiali riconosciuti dallo Stato;

   b) l'adozione di nuovi piani provinciali di profilassi per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive del bestiame bufalino allevato, in particolare la brucellosi e la tubercolosi, nel pieno rispetto delle norme della World Animal Health Organization (OIE) e dei Regolamenti (UE), prevedendo l'uso dei vaccini.

  3. Viene istituito un «tavolo di confronto permanente» presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tra gli Uffici Ministeriali (del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute) e gli allevatori bufalini, per monitorare e verificare costantemente la corretta applicazione dei sopra citati piani provinciali e delle speciali procedure operative, al fine di limitare al massimo gli abbattimenti degli animali allevati, esseri senzienti la cui vita è tutelata dalla Costituzione italiana, dalla legge n. 292 del 2002, dalle Norme internazionali e dai Regolamenti dell'Unione europea. I sopra citati piani di profilassi, nel riconoscere che la tracciabilità del latte bufalino è imprescindibile per garantire il controllo igienico-sanitario della filiera di produzione, devono peraltro definire le modalità con cui l'Autorità competente, addetta al controllo igienico-sanitario dei prodotti di origine animale, ne assicurerà la vigilanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e del regime di cui al Regolamento UE 2017/625.
78.038. Cerreto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Cangiano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dai seguenti:

«Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
   2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le attività di contenimento di cui al primo periodo non costituiscono esercizio di attività venatoria. Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.
   3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, nonché del personale del comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'arma dei carabinieri.
   4. Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

Art. 19-bis.
(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)

   1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale e adottato.
   2. Il Piano costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica sul territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
   3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del Piano non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
   4. Il Piano è attuato e coordinato dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, il quale può avvalersi dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti delle Polizie locali e provinciali munite di licenza per l'esercizio venatorio, nonché dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali il Piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio».
78.015. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia, Gadda.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» sono inserite le seguenti: «nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e agli enti irrigui dotati di contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese».
  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» sono inserite le seguenti: «nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e agli enti irrigui dotati di contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
78.010. Dara, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate)

  1. Se l'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, concerne lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, la documentazione comprovante la conduzione può essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'affittuario o dal comodatario, attestante l'esclusiva disponibilità del terreno sul quale dovranno essere eseguite le medesime lavorazioni. Resta fermo l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto. La presente disposizione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
78.011. Cattoi, Carloni, Bagnai, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Disposizioni per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, non è dovuto l'importo annuo del canone quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura.
  2. Per garantire un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante «Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto», per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 3 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo.
  4. Fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 105 dell'8 maggio 2014, ai titolari delle concessioni di uno specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto – località Mar Piccolo Primo Seno, destinato all'attività di produzione di molluschi bivalvi, con provvedimento dell'Autorità competente, è riconosciuto nella località Mar Piccolo Secondo Seno uno specchio acqueo pari ad 80.000 metri quadri. Ai titolari delle concessioni non è richiesto il versamento di alcun ulteriore canone rispetto a quanto già versato.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 393 milioni di euro per l'anno 2023, 393 milioni per l'anno 2024, 393 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
78.031. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Fondo per lo sviluppo della filiera birraria)

  1 Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35:

    1) al comma 3-bis, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole da: «e per il solo anno» fino alla fine del comma sono soppresse.

    2) al comma 3-quater, le parole: «limitatamente all'anno 2022» sono soppresse.

   b) nell'Allegato I l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 è ridotto di 12.126.343 milioni.
78.012. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Fondo per lo sviluppo della filiera birraria)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35:

    1) al comma 3-bis, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole da: «e per il solo anno» fino alla fine del comma sono soppresse.

    2) al comma 3-quater, le parole: «limitatamente all'anno 2022» sono soppresse.

   b) nell'Allegato I l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: «400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».
78.030. Lovecchio, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Disposizioni a sostegno della filiera birraia)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «e per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e per il solo anno 2023»;

   b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente all'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente all'anno 2023»;

  2. L'aliquota di accisa relativa alla birra, di cui all'Allegato I del testo unico di cui al comma 1, è rideterminata, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nella seguente misura: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
78.035. Nevi, Arruzzolo, Gatta, Carloni, D'Attis, Cannizzaro, Angelo Rossi, Gadda, Cerreto.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del Piano Strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA)

  1. Al fine di assicurare un'adeguata governance del Piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023/2027, di seguito denominato «Piano» è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, l'Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC, in attuazione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, le cui funzioni, nel rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono svolte dal Capo del Dipartimento.
  2. L'Autorità di gestione di cui al comma 1 è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta attuazione del Piano, secondo quanto disposto dall'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale: uno con funzioni di supporto al coordinamento della programmazione e della gestione degli interventi e uno con funzioni di supporto al coordinamento del monitoraggio e della valutazione. Ferme restando le competenze delle Direzioni generali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, e dal decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 agli Uffici di cui al presente comma sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) l'Ufficio coordinamento della programmazione e della gestione degli interventi assicura il supporto al coordinamento tra le Autorità di gestione regionali e gli Organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del regolamento (UE) 2021/2115, al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione degli interventi previsti. L'Ufficio riceve le istanze di programmazione definite dalle Autorità di gestione regionali e ne verifica la corrispondenza con l'impianto strategico del Piano, in particolare: la coerenza dei requisiti di ammissibilità declinati a livello territoriale con quelli stabiliti dal Piano; la coerenza dei principi di selezione dei beneficiari individuati dalle Autorità di gestione regionali. Qualora dalla verifica emergano discordanze, ovvero nel caso di osservazioni da parte della Commissione europea, l'Ufficio può richiedere all'Autorità di gestione regionale interessata di rivedere la propria programmazione al fine di superare eventuali difformità;

   b) l'Ufficio coordinamento del monitoraggio e della valutazione assicura il supporto al funzionamento e alla gestione del Comitato di monitoraggio ai sensi dell'articolo 124 del regolamento (UE) n. 2021/2115, in particolare per quanto concerne: la verifica dell'efficace attuazione del Piano, l'individuazione di eventuali criticità e le azioni adottate per farvi fronte; la valutazione degli avanzamenti compiuti nel conseguimento dei target intermedi e finali, compresi i progressi in materia di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali; i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché ogni eventuale seguito dato ai risultati ottenuti.

  3. Agli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione di cui al presente articolo e il potenziamento delle Direzioni generali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato ad assumere cinquanta unità di personale, di cui quaranta unità appartenenti all'Area terza F1 e dieci unità appartenenti all'Area seconda F2, con contratti a tempo indeterminato.
  5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale e, nell'ambito della Direzione organismo di coordinamento, l'ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività propedeutiche alla presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.
  6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi di cui al comma 4 è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti ciascuno al governo della strategia evolutiva del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo gli indirizzi della strategia nazionale per la trasformazione digitale, al governo e alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione ed il monitoraggio del Piano ed alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001.
  7. Per il funzionamento delle strutture di cui ai commi 4 e 5, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, una unità di personale di livello dirigenziale generale e quattro unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché quaranta unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C, posizione economica C1, con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
  8. L'autorizzazione ad assumere per il biennio 2021-2022, concessa dall'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è estesa all'anno 2023.
  9. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 5,787 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.013. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Incremento dotazione organica ICQRF e indennità di amministrazione personale non dirigente)

  1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste è incrementata di 300 unità di personale, di cui n. 1 dirigente di seconda fascia e n. 299 funzionari di Area Terza. Il predetto Dipartimento è autorizzato a reclutare ed assumere le summenzionate 300 unità di personale nel limite di spesa di un importo massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
  3. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per incentivare, potenziare e incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, le risorse destinate a corrispondere l'indennità di amministrazione del personale non dirigente sono incrementate, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.
  4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.014. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Potenziamento strutture Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Al fine di incentivare, rafforzare e incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e all'articolo 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo pari a 2 milioni di euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.027. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli investimenti Pnrr e Pnc programmati, la dotazione del capitolo di parte corrente 2330 pagina 01 «Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) di competenza del Ministero» è incrementata di 16,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Alla copertura degli oneri derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.018. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale della transumanza e dell'allevamento zootecnico estensivo)

  1. Al fine di valorizzare la transumanza e l'allevamento zootecnico estensivo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito l'Osservatorio nazionale della transumanza e dell'allevamento zootecnico estensivo, di seguito «Osservatorio», quali pratiche agricole tradizionali connesse all'allevamento zootecnico volte al miglioramento del paesaggio rurale e della biodiversità, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi, al mantenimento di un tessuto rurale vitale.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito dell'Osservatorio è istituito il Registro nazionale degli allevatori che praticano la transumanza e l'allevamento zootecnico estensivo e dei territori interessati.
  3. L'Osservatorio ha il compito di elaborare strategie volte a salvaguardare e valorizzare le pratiche della transumanza e dell'allevamento estensivo, ponendo particolare attenzione ai territori in cui tali pratiche sono realizzate, censire tali pratiche attraverso il Registro di cui al comma 2, monitorare gli effetti di tali pratiche in termini di benefici ambientali prodotti nei relativi territori, elaborare strategie di valorizzazione delle pratiche e dei territori di riferimento, valorizzare gli aspetti culturali, storici e ambientali connessi a tali pratiche, promuovere iniziative di promozione, sviluppo e supporto di tali pratiche verso le regioni, gli enti locali e gli altri organismi responsabili della programmazione a livello locale.
  4. Dell'Osservatorio fanno parte un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo presiede, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura, della salute e del turismo, tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante del Centro per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, il Presidente dell'Accademia dei georgofili, tre esperti in materia nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e le procedure di attuazione del presente articolo.
  6. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
78.019. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

  1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di euro 8 milioni, sulla base delle necessità della programmazione, per l'annualità 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.020. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)

  1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese e alle famiglie colpite da calamità naturali, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, viene indicata in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. L'aiuto è attribuito secondo termini e modalità già stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La dotazione indicata tiene conto dell'ammontare degli importi indicati nelle richieste di indennizzo pervenute nel 2021 e nel corrente anno.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.021. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Rifinanziamento «Fondo per il funzionamento degli impianti ippici»)

  1. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l'utilizzo, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle relative strutture per proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
78.022. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. L'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che l'allevamento di animali comprende anche l'attività di allevamento dei cavalli da corsa.
78.023. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Costituzione del Comitato tecnico faunistico-venatorio)

  1. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

   1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito da due rappresentanti nominati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno svolge le funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, da quattro rappresentanti scelti tra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, da due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo. Il Comitato opera senza oneri a carico della finanza pubblica.».

  Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui al comma 1.
78.024. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

   «20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».
78.025. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214)

  1. Al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024, sono sospese le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia entrate riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'entrate già scadute o in corso di scadenza».
78.026. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Incremento dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

  1. Al fine di garantire l'efficace attuazione della PAC 2023-2027 mediante l'adeguamento evolutivo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché delle ulteriori esigenze connesse all'attività di erogazione degli aiuti al settore agricolo, lo stanziamento previsto sul capitolo 1525 – assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura – della Tabella 13 – Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.028. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. L'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute non è limitata al periodo temporale di dichiarazione della relativa emergenza sanitaria, a causa del perdurare delle condizioni di disagio sociale ed economico conseguenti all'insorgenza della pandemia.
78.029. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

  1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria»;

   b) al comma 1-ter, dopo le parole: «sono individuati», sono inserite le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e».
*78.032. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
*78.044. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Spese di rappresentanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità popolare e delle foreste)

  1. In ragione delle nuove funzioni e compiti che devono essere svolti dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ed al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2023 i limiti di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse previste dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
78.033. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Ampliamento personale di diretta collaborazione da 75 a 100 unità)

  1. Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementata di ulteriori euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2023, ulteriormente incrementata di una misura pari al 32,7 per cento per far fronte agli oneri a carico dell'amministrazione.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse previste dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
78.034. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Fondo per la prevenzione di malattie croniche e incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)

  1. Per il periodo d'imposta 2023 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.
  3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) le spese debbono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

   b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia delle fatture che attestano lo sconto applicato.
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.8. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della presente legge.
78.036. Zanella, Evi, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli, anche in deroga alle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 5, della legge 17 maggio 2022, n. 60, la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito ad eventi atmosferici o meteorici, mareggiate e piene.
  2. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione iniziale pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
78.037. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale per le politiche delle foreste e dell'economia montana)

  1. Al fine di coordinare le politiche delle foreste e dell'economia montana, valorizzando le filiere produttive locali nel rispetto della biodiversità e del paesaggio delle montagne italiane, nonché contribuendo alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito l'Osservatorio nazionale per le politiche delle foreste e dell'economia montana.
  2. L'Osservatorio ha il compito di elaborare strategie e proposte volte a valorizzare la multifunzionalità delle foreste e a incentivare l'economia rurale delle zone montane, nell'ambito dei principi contenuti nella Strategia forestale nazionale e della Strategia per la bioeconomia con specifico riferimento ai territori montani e alle loro particolarità, valorizzando le pratiche tradizionali e proponendo strumenti innovativi, anche volti alla ricomposizione fondiaria e alla fiscalità peculiare differenziata per le aree montane. L'Osservatorio si propone inoltre di contribuire al raggiungimento degli obiettivi contenuti negli articoli 7, commi 8 e 9; 10, comma 5 e 12, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 – Testo unico in materia di foreste e delle filiere forestali.
  3. L'Osservatorio promuove analisi sulle realtà dei territori montani e svolge attività di informazione e comunicazione relative alle sue finalità ed ai risultati delle azioni intraprese in favore del Parlamento e di portatori di interesse, anche riuniti nel Tavolo di filiera foresta-legno.
  4. Dell'Osservatorio fanno parte un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo presiede, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura, del turismo, delle imprese e del made in Italy, tre rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, due rappresentanti del Centro per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani, una rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, un rappresentante dell'Accademia dei georgofili, un rappresentante dell'Accademia italiana di scienze forestali, un rappresentante della Società italiana di selvicoltura ed ecologia forestale e tre esperti in materia nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e le procedure di attuazione del presente articolo.
  6. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
78.039. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Procedure di riscossione delle somme a titolo di prelievo supplementare e deflazionamento del contenzioso)

  1. Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: «Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti «Per consentire di intraprendere i corretti adempimenti conseguenti alle decisioni della Corte UE (Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18, Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18 , Sez. II 13 gennaio 2022 C-377/19), entro e non oltre il 31 dicembre 2023,».
78.040. Almici, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Fondo per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati per la raccolta e la distribuzione delle eccedenze alimentari)

  1. Al fine di favorire e migliorare il recupero e la distribuzione capillare sul territorio nazionale delle eccedenze alimentari nel rispetto dei principi della legge 19 agosto 2016, n. 166, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per l'erogazione di un contributo straordinario in favore degli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel cui statuto sia prevista come finalità anche il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari, per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati da adibire alla raccolta e alla distribuzione di tali eccedenze.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dal comma 1, i criteri per l'accesso al contributo per l'acquisto di veicoli commerciali e/o furgonati.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di agevolare l'acquisto di veicoli commerciali e/o furgonati da parte dei soggetti di cui al comma 1, può stipulare convenzioni con le case automobilistiche, in particolare per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati elettrici.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
78.041. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 19 per cento per le operazioni di acquisto di alimenti e di generi alimentari di produzione italiana e locale, DOP, IGP e Biologico, nel limite massimo di spesa di 1.000 euro ed effettuati nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2023.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle norme di cui al comma 1, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.
  3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il Paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario, si considerano locali, i prodotti provenienti da ambiti contenuti dentro i confini regionali.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 370 milioni.
78.043. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 79.

  Sostituire l'articolo 79 con il seguente:

Art. 79.
(Disposizioni in materia di revisioni dei prezzi)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;

   b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «lavorazioni effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni effettuate o contabilizzate»;

   c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b), e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;

   d) al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;

   e) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»;

   f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari di cui al comma 2 aggiornati secondo quanto previsto all'articolo 68, comma 3, della legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti accedono al riparto del fondo di cui al comma 6-quater nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al fondo e di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
   6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo si applicano, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche agli appalti pubblici e agli accordi quadro, di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo, è rideterminata nella misura dell'80 per cento.
   6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.
   6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti, per le medesime finalità, utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario.
   6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.»;

   g) al comma 8, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023», e le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

   h) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono inserite le seguenti: «; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato.».
*79.1. Manes.
*79.3. Di Sanzo, Braga, Simiani, Curti, Ferrari.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»; al comma 1, sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate»;

   0a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai fondi di cui al comma 5, lettere a) e b), e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, 6-bis e 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis»:

    al primo periodo, le parole: ivi compresi quelli affidati a contraente generale, sono soppresse; le parole: annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono sostituite dalle seguenti: secondo quanto previsto all'articolo 68, comma 3, della legge di bilancio 2023;

    al quinto periodo, le parole: che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, sono soppresse;

   al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-ter», sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo si applicano, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche agli appalti pubblici e agli accordi quadro, di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.;

   al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

   b-bis) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023», e le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

   b-ter) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono inserite le seguenti: «; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato.».
79.9. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Mazzetti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma «5-ter», aggiungere il seguente:

  5-quater. Nelle more dell'assegnazione delle risorse riferite al primo semestre dell'esercizio 2022, afferenti i Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono anticipare alle imprese le quote spettanti, attingendo ai fondi stanziati alla Missione 20, Programma 1, dei rispettivi bilanci. In seguito all'erogazione delle risorse da parte dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali iscrivono tali risorse nei rispettivi bilanci per ricostituire gli stanziamenti dei fondi di cui alla Missione 20, Programma 1.
79.2. Steger, Gebhard, Schullian.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica previsti dal PNRR, possono utilizzare i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2.
79.7. De Maria, Malavasi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;.
79.6. De Maria, Malavasi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-ter», dopo le parole: siano stati pubblicati aggiungere le seguenti: o abbiano un termine finale di presentazione delle offerte.
79.5. Messina, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Tremaglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo la parola: «pandemia» sono inserite le seguenti: «nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e dell'Accordo quadro per il Servizio sanitario nazionale del 20 settembre 2001».
79.8. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

  1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
  2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
  3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
*79.01. Steger.
*79.04. Peluffo, Casu.
*79.06. Ubaldo Pagano.
*79.010. Pavanelli, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  2. Per i contratti pubblici relativi a servizi e forniture, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i princìpi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
  3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice ISTAT FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
  5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  6. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
**79.09. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
**79.02. Steger.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  2. Per i contratti pubblici relativi a servizi e forniture, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni dei prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si tiene conto dell'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
  3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice ISTAT FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
  5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede, nel limite di 20 milioni di euro, utilizzando le risorse del Fondo all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
  6. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
79.012. Rizzetto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  2. Per i contratti pubblici relativi a servizi e forniture, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
  3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice ISTAT FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
  5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
79.011. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Incremento del fondo per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica)

  1. Al fine di ridurre il divario digitale che colpisce in particolare le aree montane del Paese, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
79.03. Gribaudo, Malavasi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto ministeriale 20 luglio 2022, n. 154)

  1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154, si applicano alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.
79.05. Del Barba.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.

  1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono utilizzare la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro.
79.07. Graziano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Piattaforma ReGis)

  1. Al comma 1043 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle amministrazioni centrali sono, da queste, riversati informaticamente in ReGiS».
79.08. De Maria, Malavasi.

ART. 80.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto di quanto stabilito al comma 5 e alla lettera a) dopo le parole: miglioramento della qualità della vita inserire le seguenti: di riduzione dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale;

   b) al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: Le risorse del FIAR sono, complessivamente, assegnate nella misura minima del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno;

   c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari;

   d) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale;

   e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: ammissibili al finanziamento, aggiungere le seguenti: nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno.
80.1. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse FIAR è destinata alla realizzazione di aree di sosta e parcheggio adeguatamente attrezzate lungo tutte le autostrade e le strade extraurbane principali, da riservare con priorità a veicoli a motore destinati al trasporto di merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
80.2. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Fondo per opere di urbanizzazione e infrastrutturazione nelle Zes)

  1. Al fine di incentivare gli investimenti produttivi nel Sud è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato a finanziare opere di urbanizzazione, infrastrutturazione e recupero ambientale nelle Zone economiche speciali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, covertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. I soggetti attuatori delle opere di cui al comma 1 sono quelli individuati dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 3 dicembre 2021, n. 492, con riferimento agli interventi a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura M5C3-11 – investimento 4 «Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)».
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse e i tempi e le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai finanziamenti del fondo da parte dei soggetti attuatori.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
80.01. Carfagna.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)

  1. L'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti, anche di proprietà privata, da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni o qualsiasi opera di natura pubblica da effettuarsi a integrazione di quanto necessario nei territori disagiati e con scarse strutture di urbanizzazioni secondarie, come le aree periferiche delle grandi città, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) ed r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2025 e realizzate, sotto controllo pubblico che ne segua l'esecuzione, anche da parte di finanziatori privati, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
80.02. Milani, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. Al fine di assicurare la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in relazione alla realizzazione degli interventi di competenza del medesimo Ministero finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in considerazione delle specifiche professionalità, anche di natura tecnica, del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della necessità di remunerare adeguatamente le attività di controllo svolte da detto personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento al personale non dirigenziale del medesimo Ministero è incrementata, nei limiti di cui al comma 2 e in deroga ai limiti finanziari previsti dalla normativa vigente, l'indennità di amministrazione di complessivi euro 2,4 milioni a decorrere dall'anno 2023, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in complessivi euro 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
80.03. Foti, Rotelli, Mattia, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Differimento termini rendicontazione)

  1. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «entro l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro i due anni successivi».
80.04. De Maria, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Acquisizione pareri PNRR)

  1. Per i progetti di opere pubbliche comunque finalizzati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) i pareri, i visti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati sono resi dalle amministrazioni competenti, ivi comprese quelle proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta dell'amministrazione procedente, anche tramite conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1900, n. 241. Decorso inutilmente tale termine i predetti pareri, visti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati si intendono acquisiti con esito positivo.
80.05. De Maria, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Istituzione del Fondo sicurezza lavoro portuale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato «Buono lavoro portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, riconoscendo il «Buono lavoro portuale» una sola volta per ciascun dipendente;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati a titolo esemplificativo dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «Buono lavoro portuale» di importo pari a un massimo di 10.000 euro per ciascuna impresa;

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «Buono lavoro portuale» di importo pari a un massimo di 50.000 euro per ciascuna impresa.

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023, 397 milioni di euro per l'anno 2024, 397 milioni per l'anno 2025, 397 milioni per l'anno 2026 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
80.06. Traversi, Iaria, Cantone, Santillo, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Appendino, Morfino.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Attribuzione di poteri sostitutivi per l'attuazione dei Programmi di edilizia residenziale pubblica)

  1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ex IACP comunque denominati degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti dei predetti programmi di E.R.P., ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi prefissati, su proposta della competente Direzione generale, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta della competente direzione generale, sentito il soggetto attuatore, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua nel Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, ovvero in alternativa, nomina uno o più commissari ad acta, quali soggetti a cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di altre amministrazioni specificamente indicate.
  2. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e i Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province, dai comuni o dagli ex IACP comunque denominati, all'assegnazione del termine non superiore a sessanta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le stesse modalità previste dal precedente comma 1. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e gli ex IACP comunque denominati.
  3. Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio individuato o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione dei Ministeri competenti. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promotore dei programmi di E.R.P. di cui al precedente comma 1, resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
80.07. D'Orso, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020)

  1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, è disposta la proroga di ulteriori due anni, fino al 31 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 26 agosto 2011 fino al 10 marzo 2025, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
  2. Al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività liquidatorie delle società di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali sia già stato adottato alla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2-terdecies, di nomina del Commissario liquidatore, è autorizzata la spesa in favore di detto Commissario liquidatore nel limite massimo di euro 2 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
80.08. Miele, Ottaviani.

ART. 81.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato anche a favorire il rinnovo del parco mezzi per le attività di trasporto persone che svolgono servizio di trasporto pubblico locale in subaffidamento o attraverso forme contrattuali analoghe per conto dei gestori, implicando ciò un obbligo di mantenimento del servizio, da parte del subaffidatario, per un quinquennio»;

   dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per individuare la percentuale di attività di trasporto svolta per i gestori di trasporto pubblico locale necessaria per poter accedere al riconoscimento di quanto previsto al comma 1-bis.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro il 2023, 150 milioni di euro per il 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
81.35. Quartini, Iaria, Santillo, Traversi, Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024 con le seguenti: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 e aggiungere in fine le seguenti parole: e al fine di consentire un miglioramento dei servizi, in particolare per lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi (MAAS);

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di assicurare il proseguo senza soluzione di continuità dell'opera, la società Roma Metropolitane, ora in liquidazione, continua fino al completamento dell'opera la propria funzione di soggetto attuatore per la Metro C e per tutte le commesse già affidate e quelle nuove che Roma Capitale vorrà affidare, anche trasformandosi in una società di scopo, salve diverse soluzioni. Per consentire l'operatività e funzionalità della medesima società per la salvaguardia e vigilanza delle opere è consentito a Roma Capitale di provvedere a coprire i costi di funzionamento e le spese generali della società Roma Metropolitane.

   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
  2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
  2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente:

   il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 300 milioni per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2025 per quanto riguarda l'onere di cui alla lettera a);

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025 in relazione all'onere recato dalla lettera c).
81.22. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Furfaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024 con le seguenti: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al fine di consentire un miglioramento dei servizi, in particolare per lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi (MAAS).

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 300 milioni per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2025.
81.13. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 145 milioni di euro per l'anno 2026;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento sarà ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.;

   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 100 milioni di euro per gli anni 2023, 100 milioni di euro per il 2024 e 2025 e il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 150 milioni di euro per il 2025 e 145 milioni di euro per il 2026.
81.4. Laus.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 145 milioni di euro per l'anno 2026.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni per il 2025 e il 2026, e 400 milioni a decorrere dall'anno 2027.
81.39. Ghirra, Grimaldi, Evi, Bonelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
81.12. Ruffino.

  Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire la parola: 100 con la seguente: 200 e la parola: 250 con la seguente: 400.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 per l'anno 2024 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
81.25. Iaria, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 145 milioni di euro per l'anno 2026.

  Conseguentemente il Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 152 della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 150 milioni di euro per il 2025 e 145 milioni di euro per il 2026.
*81.2. Pastorino.
*81.5. Laus.
*81.20. Ubaldo Pagano, Guerra.

  Al comma 1, capoverso comma «2-bis», sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'erogazione delle risorse di cui al primo periodo è condizionata all'effettiva corresponsione da parte delle aziende della quota relativa alla seconda tranche della somma cosiddetta «una tantum» di cui all'articolo 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro Autoferrotranvieri siglato in data 10 maggio 2022. La ripartizione delle risorse avviene sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione percentualmente uniforme ai soggetti ivi previsti.
81.3. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:

   a) per una quota pari al 50 per cento tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

   b) per una quota pari al 50 per cento del fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

   c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure e le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;

   d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   e) mediante destinazione di una quota delle risorse, non superiore al 2 per cento del Fondo, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico.»;

   b) dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

   «2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis.»;

   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo.».

  1-ter. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, assegnate e non utilizzate possono essere destinate dalle amministrazioni assegnatarie dei finanziamenti allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
81.21. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento sarà ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.
81.38. Ghirra, Grimaldi, Evi, Bonelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 350 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
81.27. Iaria, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento della pista ciclabile nel tratto tra la rotonda Modena in comune di Nonantola e l'incrocio tra la strada provinciale 255 Nonantolana e Cavo Argine/Don Milani in comune di Modena, nell'ambito della futura ciclabile da Modena a Nonantola.
81.1. Vaccari, Guerra.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
81.26. Cantone, Iaria, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006) Segretariato generale, Azione 6 – Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -450.900.000;
    CS: -450.900.000.

   2024:

    CP: -500.000.000;
    CS: -500.000.000.

   2025:

    CP: -650.000.000;
    CS: -650.000.000.
81.28. Francesco Silvestri, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Iaria, Appendino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare il proseguo senza soluzione di continuità dell'opera, la società Roma Metropolitane ora in liquidazione continua fino al completamento dell'opera la propria funzione di soggetto attuatore per la Metro C e per tutte le commesse già affidate e quelle nuove che Roma Capitale vorrà affidare, anche trasformandosi in una società di scopo, salve diverse soluzioni. Per consentire l'operatività e funzionalità della medesima società per la salvaguardia e vigilanza delle opere è consentito a Roma Capitale di provvedere a coprire i costi di funzionamento e le spese generali della società Roma Metropolitane.
81.14. Morassut, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di evitare il definanziamento delle opere per le scadenze dei termini connesse all'attuazione del PNRR, entro la medesima data del 28 febbraio 2023, la regione Lazio provvede all'approvazione dei progetti all'ammodernamento delle tratte ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo e al cantieramento delle relative opere. A tal fine la regione Lazio può avvalersi dei poteri e delle competenze del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per le finalità di cui al precedente periodo le risorse impegnate sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, le parole: è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 sono sostitute dalle seguenti: è incrementato di 390 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 a decorrere dall'anno 2024.
81.43. Battilocchio, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di consentire il completamento del processo di sostituzione del parco autobus regionale per il trasporto pubblico locale con veicoli elettrici o ibridi, secondo le tempistiche previste dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è disposto per il quinquennio 2023-2027 l'incremento di 1,6 miliardi di euro del Fondo complementare al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per l'immatricolazione di 5.000 nuovi autobus aggiuntivi ad emissione zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno.
  2-ter. Al fine di accelerare il rinnovo del parco rotabile con l'acquisto di nuovi treni elettrici o ad idrogeno, con l'obiettivo di sostituire i mezzi obsoleti e inquinanti, migliorare la qualità del servizio e ridurre l'impatto ambientale nel quinquennio 2023-2027 è disposto l'incremento di 1,1 miliardi di euro del Fondo complementare al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per l'acquisto di 100 nuovi treni regionali.
  2-quater. Al fine di migliorare i servizi ferroviari nelle regioni del Sud negli spostamenti di media e lunga percorrenza dei passeggeri, è disposto per il quinquennio 2023-2027 l'incremento di 1,6 miliardi di euro del Fondo complementare al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per l'acquisto di 50 treni intercity, di cui 25 notte.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 220 milioni di euro per il 2023, 250 milioni di euro per il 2024, 740 milioni di euro per il 2025, 1800 milioni di euro per il 2026 e 1610 milioni per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo all'alta velocità ferroviaria della linea Salerno-Reggio Calabria di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
81.37. Bonelli, Ghirra, Evi, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zanella, Zaratti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di permettere l'estensione della rete di Trasporto rapido di massa (TRM) relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, Lotto 1, stralci 2,3, nonché la fornitura di n. 14 treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031 e 2032. Gli importi di cui al periodo precedente costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*81.23. Sarracino, Borrelli, Mari, Carfagna, D'Alessio, Serracchiani.
*81.34. Sportiello, Amato, Auriemma, Bruno, Caramiello, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Carotenuto, Caso, Sergio Costa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
  2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
  2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), programma Autotrasporto ed intermodalità (13.2), apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -50.000.000;
    CS: –.

   2024:

    CP: -50.000.000;
    CS: –.

   2025:

    CP: -50.000.000;
    CS: –.
81.32. Sergio Costa, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Appendino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
  2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
  2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.
81.16. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Furfaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. A partire dal 2023 viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.
  2-ter. In relazione all'incremento dei costi dell'energia elettrica, è costituito un fondo di 200 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 finalizzato a un contributo straordinario destinato alle aziende titolari di contratti di servizi per la gestione di servizi di trasporto pubblico locale, comprendenti almeno una tra le modalità metropolitana, tranviaria, filoviaria o di bus; il contributo è erogato pro-quota in ragione delle vetture-km erogate nel corrispondente anno prevedendo un anticipo pari al 80 per cento basato sulle vetture-km effettuate nel 2022.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del dei commi 2-bis e 2-quater, pari a 350 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 150 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.7. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi in atto, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento sarà ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza ha visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.10. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire tra le aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane, sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del fondo.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.24. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di permettere l'avvio delle procedure di gara e l'esecuzione delle opere per adeguamento per maggiori costi relative della riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate e al prolungamento della metropolitana M1 al Quartiere Baggio-Olmi-Valsesia è autorizzata la spesa di 26,9 milioni di euro per la tranvia extraurbana così ripartita 13,45 milioni di euro per l'anno 2023, 13,45 milioni di euro per l'anno 2024 e di 124 milioni di euro per il prolungamento della metropolitana M1 così ripartita 24 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2024, 2025, 2026 e 2027.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 37,45 milioni di euro per l'anno 2023, 38,45 milioni di euro per l'anno 2024, e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.9. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di permettere il completamento della tratta Politecnico-Anselmetti e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta Rebaudengo-Politecnico della Linea 2 della metropolitana di Torino, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, di 450 milioni di euro per l'anno 2032. Gli importi di cui al primo periodo, costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. La città di Torino, in data 28 ottobre 2020, ha stipulato apposita convenzione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che regola le modalità di erogazione del finanziamento, ed è in corso una nuova convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'unificazione dei due finanziamenti, in modo da avere un quadro un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
81.33. Appendino, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Iaria.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di permettere l'adeguamento contrattuale per maggiori costi, assicurare la copertura economica in sede di avvio della gara d'appalto previsto per l'anno 2023 e la realizzazione della linea 2 della metropolitana automatica di Torino è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032. La città di Torino, in qualità di stazione appaltante, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo 2023, un quadro completo e aggiornato dei relativi costi, dello stato progettuale e delle risorse già disponibili, del cronoprogramma procedurale finanziario nonché il prospetto di calcolo del maggiore importo rispetto all'importo previsto da quadro economico, firmato e vistato dal responsabile unico del procedimento. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 370 milioni.
81.41. Grimaldi, Ghirra, Guerra, Berruto, Laus, Fassino, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 400 milioni a decorrere dall'anno 2026.
81.40. Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire tra le aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane, sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del fondo.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per il 2023 e di 50 milioni di euro annui per il 2024 e 2025.
81.36. Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione dell'incremento dei costi legato all'aumento dei prezzi delle materie prime e alla crisi energetica nonché in virtù dell'aumento del numero di chilometri da realizzarsi a seguito dell'avvio dell'esercizio della linea 4 della metropolitana di Milano, è autorizzata la spesa in favore del comune di Milano per la gestione della linea M4 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.6. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di riqualificare l'infrastruttura esistente e le linea ferroviaria Torino-Ceres, ricucire il tessuto urbano e realizzare un sistema tranviario veloce ed ecologico per la città di Torino è autorizzata la spesa di 230 milioni di euro per l'anno 2023, per la nuova linea tranviaria denominata «Linea 12: prolungamento e recupero della ferrovia Torino-Ceres».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
81.29. Iaria, Appendino, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Santillo, Torto, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a RFI per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale, previa intesa con la regione Sardegna.
81.18. Lai, Casu.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di efficientare il trasporto ferroviario della Regione siciliana, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, per la progettazione della seconda macro-fase del progetto del raddoppio ferroviario Catania-Palermo, riguardante l'ammodernamento del tracciato esistente.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 82.
81.30. Cantone, Iaria, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di migliorare l'intermodalità attraverso una integrazione maggiore tra trasporto pubblico locale e le aree portuali, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, per la creazione di nuove linee di collegamento tra i centri urbani e i porti calabresi.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 82.
81.31. Cantone, Iaria, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «75 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «115 milioni».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 40 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.11. Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'anno 2023 è istituito un fondo di 50 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da erogare, secondo criteri proporzionali, ai comuni presso i quali sia stato attivato, entro il 1° settembre 2021, il trasporto scolastico per alunni con disabilità. Fermo restando il rispetto di criteri proporzionali che tengano conto del numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole del comune e del numero degli alunni trasportati, i parametri per il riparto vengono definiti in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.8. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementali rese disponibili per l'anno 2022 e successivi dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rifinanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2023 e 2024 sono prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi, secondo la rispettiva quota di riparto, all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.
81.17. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di preservare la redditività del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, all'articolo 1, commi 5-sexies e 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-sexies, lettera a), primo capoverso, le parole da: «, restando ferma» sino alla fine del capoverso, sono sostituite dalle seguenti: «, e per i quali non sono ammesse relazioni di traffico intraregionali»;

   b) al comma 5-septies, le parole: «a decorrere dal 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023».
81.15. Barbagallo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondi rotativi per il settore del TPL)

  1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2023, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di strumenti finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1060, del 24 giugno 2021.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 100 milioni di euro, di eventuali residui delle risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e degli ulteriori fondi nazionali destinati all'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di individuazione e di utilizzo dei residui di cui al comma precedente.
  4. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
  5. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici, ad idrogeno e ibridi e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.
*81.04. Faraone.
*81.05. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
*81.01. Pastorino.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis
(Misure per il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Al fine di garantire la realizzazione del piano di decarbonizzazione perseguito con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevedono la cessazione dal servizio di trasporto pubblico locale di tutti i mezzi Euro 2 ed Euro 3, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ex articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e degli ulteriori fondi nazionali destinati all'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale possono essere altresì destinate all'acquisto di autobus ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione, nel caso di rottamazione di autobus Euro 2 ed Euro 3. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale, i mezzi Euro 2 ed Euro 3 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i termini riportati dalla norma citata, esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato, entro il 31 dicembre 2023 per i mezzi Euro 2 ed entro il 31 dicembre 2024 per i mezzi Euro 3, un ordine con obbligazione giuridicamente vincolante per la loro sostituzione con mezzi ad alimentazione alternativa e ad alimentazione diesel, Euro 6 e della più moderna classe di alimentazione.
  2. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

   b) all'articolo 3, comma 7, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

  3. Ai fini di garantire la manutenzione dei mezzi in esercizio straordinario, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con dotazione di 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione alle aziende che si occupano di trasporto pubblico locale del Fondo di cui al comma 3.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
81.07. Pastorella.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)

  1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017.
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.09. Del Barba, Sottanelli, Benzoni.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Rinnovo del parco autobus per servizi di trasporto commerciale)

   1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2023 ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
   2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2022 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a Euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa elettrica (full electric), ibrida plug-in (gas/metano/elettrico), a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL).
   3. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo e della tipologia di alimentazione, privilegiando, nell'ordine: elettrica, ibrida e metano o GNL. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.
   4. I contributi di cui al precedente comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
   5. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
   6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, tenuto conto dei criteri di cui al comma 3, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
81.014. Traversi, Cantone, Santillo, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Iaria.

  Dopo l'articolo 81, è aggiunto il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;

   b) sostituire le parole da: «2022» fino alla fine del comma con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.02. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Proroga circolazione autobus)

  1. Al fine di garantire la realizzazione del piano di decarbonizzazione perseguito con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevedono la cessazione dal servizio di trasporto pubblico locale di tutti i mezzi Euro 2 ed Euro 3, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ex articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e degli ulteriori fondi nazionali destinati all'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale possono essere altresì destinate all'acquisto di autobus ad alimentazione diesel, Euro 6 e della più moderna classe di alimentazione, nel caso di rottamazione di autobus Euro 2 ed Euro 3. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale, i mezzi euro 2 ed euro 3 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i termini riportati dalla norma citata, esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato, entro il 31 dicembre 2023 per i mezzi Euro 2 ed entro il 31 dicembre 2024 per i mezzi Euro 3, un ordine con obbligazione giuridicamente vincolante per la loro sostituzione con mezzi ad alimentazione alternativa e ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione.
  2. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

   b) all'articolo 3, comma 7, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
81.03. Faraone.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), programma Autotrasporto ed intermodalità (13.2), apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -100.000.000;

    CS: -.

   2024:

    CP: -100.000.000;

    CS: -.

   2025:

    CP: -100.000.000;

    CS: -.
*81.06. Pastorella.
*81.015. Sergio Costa, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.
81.08. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Furfaro.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)

   1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
   2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
   3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
   4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (2), programma Autotrasporto ed intermodalità (2.3), apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -100.000.000;

    CS: -100.000.000.

   2024:

    CP: -100.000.000;

    CS: -100.000.000.

   2025:

    CP: -100.000.000;

    CS: -100.000.000.
81.021. Evi, Ghirra, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2 comma 2 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le parole: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e 400 milioni a decorrere dall'anno 2026.
81.023. Ghirra, Bonelli, Evi, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Proroga della misura in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

  1. All'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «180 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 350 milioni di euro per l'anno 2023»;

   b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2022 e di euro 350 euro per abbonamenti annuali per l'anno 2023»;

   d) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il buono per l'acquisto di abbonamenti annuali può essere richiesto una sola volta entro il 31 dicembre 2023.»;

   e) al terzo periodo, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.010. Orlando.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Servizio pubblico integrato)

  1. Al fine di migliorare la mobilità, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
81.011. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure per favorire gli investimenti di Trenitalia S.p.a.)

   1. Al fine di potenziare i servizi previsti dal «Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017-2026» di cui all'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, le risorse previste dallo stesso sono incrementate di complessivamente 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, per l'attivazione di nuovi collegamenti ferroviari.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
81.013. Fede, Iaria, Santillo, Traversi, Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è destinato altresì a supportare i comuni nelle attività di incentivazione alla mobilità attiva, di innovazione e management della mobilità urbana, in particolare a rafforzare e formare il mobility manager d'area, a consolidare l'attività di raccolta dati per la redazione e l'aggiornamento dei PUMS e a finanziare le azioni ritenute dai comuni meritevoli contenute nei Piani di spostamento casa-lavoro di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2021, n. 179, tra cui la messa in sicurezza e il rafforzamento di servizi per la ciclopedonalità, ivi compresa l'attività di redazione dei Biciplan.
  2. Nel Fondo confluiscono le risorse residue e non utilizzate di cui all'articolo 51 comma 9, della legge 23 luglio 2021, n. 106, e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
81.012. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro tramite incentivi di mobility management).

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rafforzamento dell'efficacia delle politiche di mobility management, i piani di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque denominati in favore del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle suddette somme, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non si applicano le disposizioni e limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di spesa di personale, di trattamenti economici e di welfare integrativo.
  2. Al fine di favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera d-bis), dopo le parole: «del medesimo articolo 12» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia».
  3. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

   «d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 398 milioni.
81.016. Traversi, Cantone, Santillo, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Iaria.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni per i veicoli a trazione animale).

  1. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. In tal caso resta ferma la possibilità di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70.
81.017. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Proroga bonus TPL)

  1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «180 milioni di euro per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e 89 milioni di euro per l'anno 2023» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 311 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
81.018. Iaria, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla resilienza energetica nazionale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. Gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica di tali comunità realizzati all'interno dei sedimi aeroportuali devono rispettare le linee guida ENAC per la realizzazione di impianti fotovoltaici. I piani di sviluppo aeroportuale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono adeguati di conseguenza.
  3. I beni di cui al comma 1, sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Competente a esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
81.019. Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.020. Bonelli, Grimaldi, Evi, Ghirra, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Potenziamento parco circolante linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna)

  1. Al fine di aumentare l'offerta del servizio del trasporto regionale nell'area metropolitana di Bologna, dimezzando i tempi medi di attesa per i pendolari e garantendo almeno il passaggio di un treno ogni 30 minuti in orari di punta, è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2023, 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'acquisto di nuovi treni sulle linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.022. Bonelli, Ghirra, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure per il rinnovo del parco autobus adibito a trasporto scolastico)

  1. In tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto scolastico, alimentati a benzina e gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2023, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
  2. Al fine di contribuire al rinnovo del parco scuolabus, per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto scolastico e per realizzare le necessarie infrastrutture di supporto, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e il riparto dei contributi di cui al precedente comma in favore dei comuni, che tengano conto dell'effettiva esigenza della capacità di utilizzo delle risorse. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i cronoprogrammi di utilizzo e le modalità di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo previsti.
  4. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto scolastico, i veicoli di cui al comma 1 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto scolastico oltre il termine previsto al medesimo comma 1 esclusivamente nel caso in cui sia effettuato, entro tale data, un ordine di acquisto con obbligazione giuridicamente vincolante per la sostituzione.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025
81.024. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Welfare mobilità sostenibile per lavoratori dipendenti)

  1. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986), all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

   «d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a euro 1000 nel periodo d'imposta 2023.».

  2. All'onere derivante dal comma precedente pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
81.025. Mari, Evi, Ghirra, Grimaldi.

ART. 82.

  Sopprimerlo.
*82.6. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Torto, Cantone, Iaria, Santillo, Traversi, Appendino.
*82.8. Ghirra, Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente e opere connesse è realizzato in funzione dello sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative relative alla realizzazione di un ponte a una o più campate, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2021, relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, dopo le parole: è altresì autorizzata aggiungere le seguenti: , ferme restando le valutazioni di opportunità e merito in capo alla predetta società,;

   b) al comma 5, sostituire le parole: indipendentemente dall'esito con le seguenti: solo all'esito favorevole e dopo le parole: comma 4 inserire le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,;

   c) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse sono destinate allo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative relative alla realizzazione di un ponte ad una o più campate, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2021 relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento.;

   d) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

   7-bis. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
   7-ter. Il fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.
   7-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indìce una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.
   7-quinquies. La conferenza di servizi di cui al comma 7-quater, convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, definisce i contenuti degli oneri obbligatori di servizio pubblico in relazione:

   a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

   b) al numero dei collegamenti da e per le isole di cui al comma 7-ter;

   c) agli orari dei collegamenti da e per le isole di cui al comma 7-ter;

   d) alla capacità dell'offerta;

   e) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

   7-sexies. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, provvede alla unificazione degli strumenti destinati al finanziamento della continuità territoriale al fine di pervenire ad una semplificazione delle fonti di finanziamento nonché ad una individuazione delle risorse destinate ad interventi di continuità territoriale. Le predette risorse affluiscono al Fondo per la continuità territoriale per essere destinati ai contributi di cui al comma 7-ter.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2023.
82.4. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Carmina.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente e opere connesse è realizzato in funzione dello sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative relative alla realizzazione di un ponte a una o più campate, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2021, relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento.

  Conseguentemente,

   al comma 4, dopo le parole: è altresì autorizzata aggiungere le seguenti: ferme restando le valutazioni di opportunità e merito in capo alla predetta società;

   al comma 5, sostituire le parole: indipendentemente dall'esito con le seguenti: solo all'esito favorevole e dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

   al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tali risorse sono destinate allo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative relative alla realizzazione di un ponte ad una o più campate, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2021 relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento.
82.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare la continuità territoriale nel trasporto delle persone che, vista la condizione di insularità, può essere efficacemente espletato attraverso il trasporto aereo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le misure necessarie a superare gli ostacoli di natura tecnica ed organizzativa al fine di ripristinare e garantire la funzionalità del programma «Sicilia vola» previsto dal decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 561.
82.5. Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Al fine di migliorare la dotazione infrastrutturale della Sicilia e della Calabria è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno finanziario 2023, da destinare ai seguenti interventi:

   a) ripristino, valorizzazione e implementazione delle linee ferroviarie della Sicilia e della Calabria, comprese quelle considerate a scarso traffico, attraverso lo studio di nuovi programmi di mobilità, favorendo, ove possibile, il trasporto su ferro rispetto a quello su gomma;

   b) implementazione di un sistema <<a rete>> delle linee ferroviarie della Sicilia e della Sardegna;

   c) riqualificazione e valorizzazione delle stazioni passeggeri della Sicilia e della Calabria;

   d) potenziamento e miglioramento dei collegamenti dei porti e degli aeroporti di Sicilia e Calabria con la rete ferroviaria;

   e) potenziamento tecnologico della dorsale appenninica (Campania-Basilicata-Calabria), realizzazione dell'alta capacità sulla tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e potenziamento delle linea Lamezia-Catanzaro Lido e Taranto-Sibari-Reggio Calabria; adeguamento delle tratte ferroviaria Messina-Catania-Palermo, Catania-Siracusa, Caltagirone-Niscemi-Gela, Siracusa-Ragusa-Gela, Palermo-Agrigento, Palermo-Trapani; miglioramento dei nodi ferroviari di Palermo e Catania;

   f) messa in sicurezza delle strade della Sicilia e della Calabria;

   g) completamento del corridoio ionico «Taranto-Sibari-Reggio Calabria» – SS.106 «Jonica»; messa in sicurezza della SS. 18 (Calabria); completamento della strada del Medio Savuto (Calabria);

   h) adeguamento e messa in sicurezza dei seguenti tratti stradali: A19 «Palermo-Catania»; SS. 643 di Polizzi; SS. 121 «Palermo-Agrigento»; SS. 288; SS. 417 di Caltagirone; SS. 615 «Agrigento-Sciacca»; SS. 188 «Centro Occidentale Sicula»; SS. 290 di Alimena; SS. 640 di Porto Empedocle; SS. 120 dell'Etna e delle Madonie.
82.7. Morfino, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente.

Art. 82-bis.

  1. Al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara, in liquidazione, è attribuita la somma di 14 milioni di euro finalizzata all'adempimento da parte del predetto Consorzio, in proprio quale debitore o mediante adempimento del terzo ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, delle seguenti posizioni debitorie:

   a) società Farsura Costruzioni Spa, in fallimento, nella misura stabilita con decreto n. 510/ES del 25/3/2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sentenza del Tribunale dell'Aquila del 23 agosto 2022;

   b) adempimento delle obbligazioni individuate dalla sentenza 326/2001 della Corte d'Appello dell'Aquila;

   c) ulteriori posizioni debitorie accertate con sentenza passata in giudicato.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

  2023: -14.000.000.
*82.02. D'Alfonso.
*82.03. Testa, Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Asse Chieti-Pescara)

  1. Al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara – in liquidazione è attribuita la somma di euro 14.000.000 per l'anno 2023 finalizzata all'adempimento da parte del predetto consorzio, in proprio quale debitore o mediante adempimento del terzo ex articolo 1180 codice civile, delle seguenti posizioni debitorie:

   a) società Farsura Costruzioni Spa, in fallimento, nella misura stabilita con decreto n. 510/ES del 25/3/2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sentenza del Tribunale dell'Aquila del 23 agosto 2022;

   b) adempimento delle obbligazioni individuate dalla sentenza 326/2001 della Corte d'Appello dell'Aquila;

   c) ulteriori posizioni debitorie accertate con sentenza passata in giudicato.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
82.01. D'Alfonso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Contributi ai comuni per interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 153 comma 3 della presente legge.
82.04. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità)

  1. Al fine di dare seguito al dettato dell'articolo 119 della Costituzione e riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 75 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e della regione autonoma della Sardegna.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:

   a) alla quantificazione dello sconto;

   b) alle modalità e ai termini del rimborso.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 325 milioni.
82.05. Raffa, Iaria, Santillo, Traversi, Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Todde, D'Orso, Morfino, Appendino, Fenu.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Fondo Nazionale di contrasto agli svantaggi da insularità)

  1. In attuazione dell'articolo 119 Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo Nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Il Fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indìce una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.
  4. La conferenza di servizi di cui al comma 3, convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, definisce i contenuti degli oneri obbligatori di servizio pubblico in relazione:

   a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

   b) al numero dei collegamenti da e per le isole di cui al comma 2;

   c) agli orari dei collegamenti da e per le isole di cui al comma 2;

   d) alla capacità dell'offerta;

   e) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

  5. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, provvede alla unificazione degli strumenti destinati al finanziamento della continuità territoriale al fine di pervenire ad una semplificazione delle fonti di finanziamento nonché ad una individuazione delle risorse destinate ad interventi di continuità territoriale. Le predette risorse affluiscono al Fondo per la continuità territoriale per essere destinati ai contributi di cui al comma 2.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2023.
82.08. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Ricostituzione dell'Autorità portuale della Sardegna settentrionale - Olbia)

  1. È costituita l'Autorità portuale della Sardegna Settentrionale, con competenza sui porti di Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura (solo banchina commerciale), al fine di consentire lo sviluppo dei traffici con i Paesi europei e le aree rivierasche del nord Mediterraneo.
  2. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sedici»;

   b) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalle seguenti:

   «g) del Mare di Sardegna settentrionale;

   g-bis) del Mare di Sardegna meridionale».

  3. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il numero 7) è sostituito dai seguenti:

    «7) autorità di sistema portuale del mare di Sardegna settentrionale – Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Arbatax e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).

    7-bis) autorità di sistema portuale del mare di Sardegna meridionale Porti di Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme.».

  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la regione Sardegna, sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto provvede a ripartire le risorse nazionali spettanti alla precedente Autorità portuale, tra i due nuovi organismi. La regione Sardegna provvede agli aspetti organizzativi e di collocazione del personale, sentite gli organismi datoriali e di rappresentanza dei lavoratori.
82.07. Pittalis, D'Attis, Cannizzaro, Giagoni.
(Inammissibile per estraneità
di materia e
per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Finanziamento Fondo per le infrastrutture portuali)

  1. Per il finanziamento del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.
  2. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, secondo periodo, le parole «nonché previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica,» sono soppresse.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.
82.09. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

ART. 83.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità nella navigazione marittima e interna possono essere utilizzate apparecchiature omologate o approvate ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
   4-ter. Al valore della velocità rilevato mediante l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 4-bis si applica una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5 per cento o comunque a 2 chilometri orari.
   4-quater. Nella laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, gli organi competenti possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza dell'osservanza dei limiti di velocità – compresi quelli per il calcolo della velocità media su tratti determinati di lunghezza accertata mediante impiego di mappe cartografiche comunali purché approvati o omologati ai sensi del comma 4-bis, anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati identificativi del mezzo nautico ovvero il responsabile della circolazione.
   4-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il secondo periodo è soppresso».
83.1. Cortelazzo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 57 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale, e possono, in quanto veicoli, circolare su strada:

   a) per il proprio trasferimento;

   b) per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti, sostanze di uso agrario e di attrezzature destinate alla esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale;

   c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, terzo comma, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola.

  È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.».
83.2. Cerreto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2023, i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, pronto per l'assunzione a tempo determinato del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale, operante nell'ambito del territorio di competenza.
83.4. Rubano, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
83.3. Traversi, Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Iaria.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2024».
83.5. Squeri, Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Disposizioni in materia di patenti di guida)

  1. All'articolo 116, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

   «1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 5.000 chilogrammi e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 chilogrammi. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 chilogrammi, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 5.750 chilogrammi. Qualora tale combinazione superi 5.000 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice europeo, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

   2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 50.000 chilogrammi ma non superiore a 5.750 chilogrammi, a condizione che la massa superiore a 50.000 chilogrammi non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;».
83.01. Laus.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Disposizioni integrative del Codice della strada in materia di sicurezza nelle aree di alta montagna)

  1. All'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «su ghiaccio» sono giunte le seguenti: «e prescrivere in ogni caso, in presenza di neve, l'impiego di mezzi antisdrucciolevoli e pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio per veicoli di massa non inferiore a 12 tonnellate, destinati al trasporto di merci, che percorrono valichi alpini o transiti posti al di sopra di 700 metri sul livello del mare.».
83.02. Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Fondo per la manutenzione delle strade di accesso ai luoghi di culto)

  1. Al fine di garantire la sicurezza delle strade di accesso ai luoghi di culto, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per la manutenzione delle strade di accesso ai luoghi di culto», di seguito «Fondo,» con una dotazione pari a 150 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure, le modalità di riparto delle risorse e le tempistiche per assicurare l'accesso ai finanziamenti del fondo agli enti proprietari delle strade.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di cui all'articolo 152 comma 3 della presente legge.
83.05. Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti delle professioni sanitarie)

  1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e alla legge 1° febbraio 2006 n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 alla dirigenza delle professioni sanitarie è corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
83.03. Sottanelli.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)

  1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri e dalle infermiere pediatriche dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e definita dall'articolo 104 del CCNL relativo al Personale del comparto sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
83.04. Sottanelli, Benzoni.

ART. 84.

  Sopprimere il comma 1.
84.6. Evi, Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il Ministro per lo sport e i giovani.
84.5. Ciocchetti, Perissa, Mollicone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di stipula di convenzioni, sia per la progettazione che per l'esecuzione delle opere, con gli enti attuatori individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020, la società non applica la trattenuta del tre per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, desunto dal quadro economico effettivo, a carico degli enti attuatori originari, nel rispetto della programmazione economica già prevista a copertura dell'opera, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2022».

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rifinanziamenti sono prioritariamente destinati a favore degli enti attuatori previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020 che in seguito alla stipula di convenzioni con la società e a causa dell'aumento dei prezzi debbano finanziare le opere con ulteriori risorse economiche a carico del proprio bilancio.
84.4. Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati standard di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
84.1. Roggiani, Mauri, Peluffo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare piena e tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti la variante ferroviaria Val di Riga di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, viene messo a disposizione della provincia Autonoma di Bolzano l'importo di 50 milioni di euro per l'acquisto di 4 treni per il piano di trasporto olimpico.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
84.2. Schullian.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e totale realizzazione della circonvallazione di Perca di cui all'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022, n. 121, alla provincia autonoma di Bolzano è assegnato l'importo aggiuntivo di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
84.3. Schullian.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

  1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto, necessarie per lo svolgimento dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge di 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2023, 100 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025.
  2. Ferme restando le modalità di monitoraggio degli interventi e le modalità di revoca già eventualmente individuate, con i medesimi decreti di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge di 28 marzo 2022, n. 25, si provvede alla rideterminazione degli obiettivi del cronoprogramma procedurale in coerenza con le risorse stanziate ai sensi del presente articolo, nonché alla ripartizione delle stesse.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, 100 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
84.01. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Giochi del mediterraneo di Taranto 2026)

  1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto, identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di 28 marzo 2022, n. 25, e necessarie per lo svolgimento dei giochi del mediterraneo di Taranto 2026, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2023, 100 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025.
  2. Ferme restando le modalità di monitoraggio degli interventi e le modalità di revoca già eventualmente individuate, con i medesimi decreti di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di 28 marzo 2022, n. 25, si provvede alla rideterminazione degli obiettivi del cronoprogramma procedurale in coerenza con le risorse stanziate ai sensi del presente articolo, nonché alla ripartizione delle stesse.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, 100 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
84.02. L'Abbate, Donno, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Misure per favorire l'intermodalità dei mezzi di trasporto durante il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture strategiche, funzionali alle prospettive di crescita dei flussi turistici legate ai grandi eventi internazionali ospitati dal Paese, e favorire le interconnessioni tra gli aeroporti internazionali e le stazioni ferroviarie, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-bis, è inserito il seguente:

   «427-ter. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché per favorire l'intermodalità dei mezzi di trasporto e agevolare lo spostamento verso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, principale infrastruttura aeroportuale della città, la società “Giubileo 2025” dovrà contemplare le opere ferroviarie di raccordo all'interno delle opere strategiche per l'evento, al fine di favorire il collegamento con l'aeroporto, ivi incluso il potenziamento della stazione ferroviaria dell'aeroporto e il collegamento diretto con la stazione Roma S. Pietro e dell'aeroporto con Civitavecchia a cura delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. Per la realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui al comma 427-bis sulla riduzione dei termini per il rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi previsti.».

  2. Allo scopo il fondo di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
84.03. Santillo, Francesco Silvestri, Cantone, Iaria, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 85.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 85.
(Misure a favore del settore dell'autotrasporto merci)

  1. Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), punto 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 200 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture dei trasporti.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti entità, modalità e termini per l'erogazione del predetto contributo.
85.1. Steger.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto, è autorizzata la spesa di 230 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, nel limite di 200 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci e, nel limite di 30 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti autoservizi pubblici non di linea ovvero servizi di noleggio di autobus con conducente.;

   b) al comma 2, sostituire le parole: del contributo con le seguenti: dei contributi.

  Conseguentemente:

   alla rubrica, sostituire le parole: dell'autotrasporto con le seguenti: del trasporto;

   il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2023.
85.5. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto, è autorizzata la spesa di 230 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, nel limite di 200 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci e, nel limite di 30 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti autoservizi pubblici non di linea ovvero servizi di noleggio di autobus con conducente.;

   b) al comma 2, sostituire le parole: del contributo con le seguenti: dei contributi.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: dell'autotrasporto con le seguenti: del trasporto.
85.2. Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
85.13. Cantone, Iaria, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, dopo le parole: attività di trasporto aggiungere le seguenti: di merci su strada di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
85.6. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate. Ai maggiori oneri derivanti di cui al presente comma, pari a euro 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152, comma 3.
85.3. Laus.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto e/o compresso, è riconosciuto, per l'anno 2023, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto e/o compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  2-quater. Agli oneri derivanti dalla misura di cui ai commi 2-bis e 2-ter, pari a euro 30 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.4. Rosato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 24, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «e al fine di mitigare gli effetti economici negativi, derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, per il settore dei servizi di trasporto».

   2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
85.12. Foti, Rotelli, Mattia, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere e sostenere i soggetti che svolgono in maniera abituale le attività di conducente e autista professionale di mezzi pesanti nel settore del trasporto delle merci e delle persone e di promuoverne l'occupazione, in favore dei suddetti soggetti è riconosciuta una detrazione di imposta nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per le spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente, dei titoli professionali e delle abilitazioni professionali (CQC) per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci nonché per la partecipazione agli esami, per la frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento e formazione iniziale e periodica finalizzati al rinnovo e al conseguimento delle certificazioni obbligatorie CQC di cui al decreto del Ministero dei trasporti del 20 settembre 2013 in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente («CQC»). Allo scopo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
85.15. Carotenuto, Iaria, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Al fine di contrastare la carenza di autisti nel settore dell'autotrasporto è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024, 2025 e 2026 ad integrazione delle risorse del fondo di cui al presente comma per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci a cittadini italiani ed europei in possesso dei requisiti previsti dal codice della strada senza vincoli di età».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 2 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024, 2025 e 2026.
85.7. Casu, Bakkali, Barbagallo, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 al primo periodo la parola: «giovani» è soppressa e le parole: «di età compresa fra diciotto e trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «italiani ed europei che posseggano ogni requisito previsto dal codice della strada». Allo scopo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.
85.14. Cantone, Iaria, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 al primo periodo la parola: «giovani» è soppressa e le parole: «di età compresa fra diciotto e trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «italiani ed europei che posseggano ogni requisito previsto dal codice della strada».
85.8. Casu, Bakkali, Barbagallo, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto e degli operatori logistici)

   1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dal conflitto russo-ucraino, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e agli operatori della logistica non si applica per l'anno 2023, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.01. Pastorino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Buono patente autotrasporto)

  1. All'articolo 1 comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «giovani» è soppressa;

   b) le parole: «di età compresa tra diciotto e trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci».

  2. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1 milione, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
85.02. Laus.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Fondo per il sostegno ai distributori di gas naturale per autotrazione monocarburante danneggiati dalla crisi ucraina)

  1. Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per l'aumento del prezzo del gas subite dalle imprese titolari di autorizzazione all'esercizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso e/o liquefatto per autotrazione.
  2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le imprese che hanno subito, nel quarto trimestre 2022, una riduzione dei quantitativi di gas naturale venduti presso le loro stazioni di rifornimento a uso pubblico eroganti esclusivamente gas naturale compresso e/o liquefatto, di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Tale riduzione è comprovata mediante fatture di acquisto del medesimo gas naturale per i periodi indicati. Nel caso di imprese titolari anche di autorizzazioni all'esercizio di stazioni di rifornimento policarburanti, il contributo è riconosciuto solo relativamente alle stazioni che distribuiscono unicamente gas naturale compresso e/o liquefatto per autotrazione.
  3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo una tantum:

   a) di euro 20.000 per le stazioni di gas naturale per autotrazione che nel quarto trimestre 2022 abbiano registrato una riduzione del venduto di almeno il 30 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al medesimo periodo 2019;

   b) di euro 30.000 per le stazioni di gas naturale per autotrazione che nel quarto trimestre 2022 abbiano registrato una riduzione del venduto superiore al 50 per cento.

  4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 90.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina».
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul sito internet istituzionale del Ministero, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.
  6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
85.09. Rosato.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto)

  1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto.
  2. La liquidazione dei contributi è subordinata congiuntamente:

   a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente che indirettamente;

   b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori ha effetto per dieci anni e inibisce all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.

  3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:

   a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e che risultino iscritti all'albo degli autotrasportatori da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   b) nei trenta mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo.

  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto direttoriale, provvede a definire le modalità operative del soggetto gestore individuato nella società RAM Spa, senza che ciò importi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incaricata di deliberare, previa istruttoria, l'ammissione degli imprenditori agli interventi finanziari previsti dal presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate e tenuto altresì conto dell'età e del periodo di attività.
  5. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di 5.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all'albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 1,5 tonnellate e non superiore a 3,5 tonnellate, di 6.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all'albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 11,5 tonnellate e di 10.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all'albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. Il contributo è erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui al comma 4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.011. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori del settore aeroportuale)

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e di cui all'articolo 1, comma 131 e successivi, legge 30 dicembre 2021 n. 234, può essere prorogato di ulteriori 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 193,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 131, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è concessa nei limiti di spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 120 milioni di euro per l'anno 2024. Sono altresì a carico del Fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.
  3. Agli oneri del presente articolo, quantificati in 20 milioni per il 2023 e 313 milioni per il 2024 si provvede, mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.025. Ghirra, Mari, Grimaldi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate è dovuto il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ridotto del 70 per cento tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi.
85.03. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, è dovuto il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ridotto del 70 per cento tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
85.024. Arruzzolo, Nevi, Gatta, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure compensative in favore del settore portuale)

  1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi, derivanti dal conflitto bellico in corso e consentire agli scali marittimi nazionali e alle imprese che effettuano operazioni portuali di recuperare quote di traffico e condizioni di competitività già condizionate dall'emergenza pandemica, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, nei confronti delle Autorità del sistema portuale non applicano ai canoni delle concessioni demaniali rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994 e successive modificazioni e a quelle relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, l'aggiornamento previsto all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
  2. Al fine di compensare le autorità di sistema portuale per le minori entrate dovute all'attuazione della misura di cui al comma precedente, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione e le modalità attuative previste dal presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
85.04. Frijia, Deidda, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante gli effetti di retroazione, in termini di maggiori entrate tributarie e contributive.
85.05. De Bertoldi, Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Fondo per gli investimenti per il settore dell'autotrasporto)

  1. Al fine di favorire la transizione energetica ed ecologica ed il miglioramento degli standard ecologici e di sicurezza del trasporto su gomma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo Investimenti Autotrasporto» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024 e 150 milioni di euro per il 2025, destinato al sostegno agli investimenti delle imprese attive sul territorio italiano, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Gli investimenti si intendono finalizzati al rinnovo del parco veicolare attraverso l'acquisizione, anche in leasing finanziario, di veicoli commerciali, rimorchi e semirimorchi di ultima generazione e ad elevata sostenibilità.
  2. Le risorse di cui al comma 1, sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
  3. Le modalità del Fondo di cui al comma 1, relativamente ai criteri di gestione, riparto tipologia e tecnologia dei beni oggetto delle agevolazioni, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
85.06. Raimondo, Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali in ambito portuale e interventi diversi)

  1. Limitatamente all'anno 2023, l'aggiornamento previsto all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relativo ai canoni delle concessioni demaniali dovuti alle Autorità di sistema portuale, da parte delle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dalle imprese concessionarie di stazioni marittime e dei servizi di supporto a passeggeri, non è applicato.
  2. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a compensare gli eventuali importi versati nel 2022 alle Autorità di sistema portale per l'aggiornamento dei canoni demaniali di competenza del 2021, previsto all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, da parte delle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dalle imprese concessionarie di stazioni marittime e dei servizi di supporto a passeggeri che dimostrino di non aver avuto un incremento tariffario superiore all'indice di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle compensazioni di cui al comma 2.
  4. Le Autorità di sistema portuale, su istanza dei concessionari ex articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché le imprese concessionarie di stazioni marittime e dei servizi di supporto a passeggeri, possono disporre, compatibilmente con le disposizioni comunitarie in materia, ove ne ricorrano le condizioni, una modifica non sostanziale dei rapporti concessori in essere, affinché la durata, la misura dei canoni e l'ammontare degli investimenti consentano il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, al fine di poter far fronte a effetti derivanti da eventi imprevedibili, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, previa notifica alla Commissione europea articolo 108 TFUE a cura dell'Autorità concedente. La modifica è redatta su istanza del concessionario e dovrà essere corredata da una relazione tecnica che dia atto della necessità degli interventi aggiuntivi e della imprevedibilità degli eventi sopravvenuti.
  5. L'istanza di cui al comma 4 che precede è altresì corredata da un Piano finanziario regolatorio che dia atto dell'equilibrio economico-finanziario, affinché il tasso di rendimento interno non conduca ad una variazione maggiore del 30 per cento del valore originario della concessione, come calcolato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 23/2014/UE.
  6. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di cui al comma 5 del presente articolo.
  7. In caso di decisione positiva da parte della Commissione europea ex articolo 108 TFUE, l'Autorità di sistema portuale recepisce il contenuto della decisione attraverso un provvedimento ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  8. Qualora alla fine della concessione residui un valore non ammortizzato dei beni soggetti ad incameramento, il concessionario uscente ha diritto alla corresponsione di un valore di subentro, nei limiti degli ammortamenti previsti per il triennio successivo, da parte del concessionario subentrante.
  9. All'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Gli enti portuali potranno adottare, per le concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto stesso».

  10. All'articolo 9 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale, anche raggruppati in consorzio, possono promuovere o aderire, quali soci, alle comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del comma 2;
   2-ter. Gli enti attuatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 13 agosto 2021, possono avvalersi dei consorzi e della comunità energetica di cui al comma 2, per la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 3 lettera e) del decreto medesimo, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. In tal caso la comunità energetica rimane obbligata al rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ove applicabile».

  11. L'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 è sostituito dal seguente:

«Art. 13-bis.

   1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, le autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, riconoscono, fino al 31 dicembre 2025 e nel rispetto dei limiti minimi dei canoni per le concessioni demaniali ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 13 dicembre 2021, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Autorità di sistema portuale e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative della categoria dei terminal operators, sono emanati e criteri e le modalità con riferimento agli obiettivi di traffico ferroviario, anche differenziati per ciascun ambito portuale, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto sul canone di concessione.».

  12. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di riequilibrare, qualora necessario, le minori risorse derivanti dalla misure indicata dal comma precedente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri attuativi e le modalità di ripartizione al fine del presente comma.
  13. È abrogato l'articolo 47 comma 11-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  14. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; operaio di manutenzione o di officina addetto a manutenzione e riparazione di gru banchina e piazzale».
  15. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali».
  16. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale» con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato «buono lavoro portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 36 del Codice della navigazione per:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti;

   b) per lo sviluppo di modelli di organizzazione e di gestione come indicati a titolo esemplificativo dall'articolo 30, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

   c) per la riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali all'inserimento di lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione.

  Il «buono lavoro portuale» di cui alla lettera a) può essere riconosciuto per una sola volta al singolo lavoratore; per quanto alla previsione di cui alla lettera b) l'importo massimo riconoscibile è di euro 10.000 per singola impresa; per quanto alla previsione di cui alla lettera c) l'importo massimo per anno alla singola impresa è di euro 50.000.
  17. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri attuativi e le modalità di ripartizione di cui al comma 16, fermo restando i requisiti delle modalità previste dal comma predetto.
  18. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a 11 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
85.07. Deidda, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile per estraneità
di materia limitatamente ai commi
da 4 a 10 e da 14 a 15 e
per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*85.012. Benzoni, Del Barba.
*85.022. Ascari, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «euro VI», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «euro VI», è riconosciuto, per l'anno 2023, un credito d'imposta pari:

   a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni di euro annui per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024
85.026. Ascari, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Credito d'imposta per il settore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «euro VI», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «euro VI», è riconosciuto, per l'anno 2023, un credito d'imposta pari:

   a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.013. Benzoni, Del Barba.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure di sostegno al rinnovo del parco mezzi delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine di incentivare le imprese ad investire nel rinnovamento del parco autobus, e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto persona su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2023 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a «euro IV», adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica «euro VI step E» o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro 40.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.014. Benzoni, Del Barba.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Adeguamento della tariffa ministeriale relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

  1. All'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «aumentandola di un importo pari a 9,95 euro», sono sostituite dalle seguenti: «aumentandola di un ulteriore importo complessivo pari 17,59».
85.08. Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure a sostegno dell'automotive)

  1. Al fine di sostenere il mercato dell'auto e la filiera automotive promuovendo il rinnovo del parco circolante, l'avanzo di dotazione delle risorse stanziate per l'anno 2023 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 che risulti non erogato a scadenza dei termini di presentazione delle domande, è utilizzato quale integrazione al contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità di erogazione dei residui di cui al comma 1.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
85.010. Barabotti, Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Cavandoli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Marebonus e Ferrobonus)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata, per ciascun intervento, la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.015. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure a favore del trasporto ferroviario)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
85.019. Cantone, Iaria, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Istituzione del Sistema informativo veicolare unico – SIVU)

  1. Al fine di interconnettere le banche dati delle diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione dei veicoli immatricolati e delle patenti di guida sui quali esistono provvedimenti amministrativi e di convergere le relative informazioni in un unico strumento di gestione e condivisione dei dati è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Sistema informativo veicolare unico (SIVU). A tal fine è autorizzata una spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SIVU, nonché le regole per il trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.016. Iaria, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure a sostegno del settore marittimo-portuale italiano)

  1. Al fine di promuovere e sviluppare l'economia dal mare, in modo integrato come motore propulsivo per il rilancio del Paese è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo denominato «Progetto Mediterraneo» con le seguenti finalità:

   a) avviare percorsi di qualificazione della fascia costiera;

   b) migliorare le interconnessioni tra porti, reti stradali e ferroviarie, per garantire un adeguato sistema di logistica integrata ed innovativa, anche attraverso lo sviluppo della cosiddetta «smart logistic»;

   c) favorire la ricerca per la produzione di imbarcazioni ad alimentazione elettrica e idrogeno, qualificando la filiera delle maestranze italiane nella nautica da diporto.

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
85.017. Santillo, Cantone, Iaria, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure a favore del trasporto ferroviario)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 22 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
85.018. Cantone, Iaria, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure a favore degli investimenti per la logistica e l'intermodalità urbana)

  1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per il 2023 e 390 per l'anno 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
85.020. Cantone, Barzotti, Iaria, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Alla luce delle mutate condizioni di mercato, del costo delle materie prime nonché dei maggiori costi non coperti dagli attuali contributi nazionali ed europei alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per l'intervento relativo alla realizzazione del lotto costruttivo n. 3 dell'intervento «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione – sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta apposita nuova analisi sul rapporto costi-benefici dell'opera di cui al presente comma. Allo scopo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 86;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
85.021. Iaria, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)

  1. Al fine di tutelare della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità attraverso il superamento della frammentazione degli habitat, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici interrotti o degradati, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. A tale scopo viene stanziata la somma di 4 milioni di euro per ogni anno del triennio 2023-2025.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -4.000.000;
   2024: -4.000.000;
   2025: -4.000.000.
85.023. Ghirra, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Bonus ultimo miglio trasporto ferroviario delle merci).

  1. Al fine di incentivare il trasferimento del trasporto delle merci su ferro, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti a livello internazionale ed europeo, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'erogazione di contributi agli operatori dei servizi di manovra del settore del trasporto ferroviario delle merci che effettuano servizi di manovra sui raccordi ferroviari nazionali.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, nonché l'entità del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1. I beneficiari del contributo sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di manovra, un importo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuna annualità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.027. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni per il sostegno del trasporto merci su ferro).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 22 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.028. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Ferrobonus)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuna annualità dal 2023 al 2026 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.029. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

ART. 86.

  Sopprimerlo.
86.1. Iaria, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 87.

  Sopprimerlo.
87.2. Iaria, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Elettrificazione ed eliminazione dei passaggi a livello della linea ferroviaria Vicenza-Schio)

  1. Per l'elettrificazione e l'eliminazione dei passaggi a livello della linea Vicenza-Schio è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
87.01. De Micheli, Letta.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Elettrificazione linea ferroviaria Schio-Vicenza)

  1. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Schio-Vicenza, anche in funzione di collegamento all'AC/AV Verona-Vicenza-Padova, finanziata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), parte della trasversale est-ovest Torino-Milano-Venezia, inserita nell'ambito del corridoio transeuropeo TEN-T numero 3, denominato «Corridoio Mediterraneo», è previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152 comma 3.
87.02. Pretto, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. In considerazione della proroga biennale da parte della società Tunnel Euroalpin Lyon Turin SPA (TELT) della dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione – sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera – parte in territorio italiano, approvato con Delibera Cipe n. 19/2015, fino al 31 dicembre 2024 sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) gli immobili soggetti alle procedure di esproprio di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016, n. 35.
  2. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 9 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalità di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
87.03. Maccanti, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Disposizioni in materia di ferrovie turistiche)

  1. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione e gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte, il Fondo complementare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nella sua quota destinata al «Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali», ed in particolare al «Piano strategico grandi attrattori culturali», è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Sezione 1, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -20.000.000;

   2024: -20.000.000;

   2025: -20.000.000.
87.04. Traversi, Cantone, Santillo, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Iaria.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)

  1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7-bis, al primo periodo, dopo le parole: «il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale» sono inserite le seguenti: «, in qualità di Commissario Straordinario,» ;

   b) al comma 7-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario Straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

   c) dopo il comma 7-quinquies è inserito il seguente: «7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla “Gestione Funivia Savona San Giuseppe” sulla quale confluiscono le risorse di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies.».
87.05. Bruzzone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Finanziamento per la realizzazione di un ponte ciclopedonale in località «Sa Scafa»)

  1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della città di Cagliari per la realizzazione di un ponte di collegamento ciclopedonale che colleghi il Viale La Playa alla località Giorgino.
  2. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
87.06. Ghirra, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Finanziamento portualità e sistema ferroviario)

  1. Per il finanziamento del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.
  2. All'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, secondo periodo, le parole: «nonché previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica,» sono soppresse.
  3. All'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
  4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 728 è sostituito dal seguente: «728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.»;

   b) al comma 730, le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

  5. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  6. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
  8. Per la realizzazione dell'hub portuale di Ravenna, per l'implementazione del corridoio Baltico-Adriatico e del corridoio Mediterraneo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per l'adeguamento delle banchine operative – 4° stralcio. È altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024 per l'approfondimento dei canali Candiano e Baiona, l'adeguamento delle banchine esistenti, la realizzazione nuovo terminal in penisola Trattaroli e l'utilizzo materiale estratto – 1° e 2° stralcio.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 193 milioni di euro per l'anno 2023, 197 milioni di euro per l'anno 2024, 133 milioni di euro per l'anno 2025 e 125 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge
87.07. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

ART. 88.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030, 250 milioni di euro per l'anno 2031, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2036 e 2037.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, di 100 milioni di euro per l'anno 2030 e di 50 milioni di euro per l'anno 2031.
88.6. Cannizzaro, Arruzzolo, D'Attis.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica e della strada statale 1 tirrenica (E80) è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui, per ciascuna delle due tratte, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 75 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 125 milioni di euro per l'anno 2032 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.

  Conseguentemente:

   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
   (Finanziamento della strada statale 1 tirrenica (E80) e del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica);

   agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
88.3. Fabrizio Rossi, Zucconi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 8.950 milioni di euro, di cui 800 milioni di euro per l'anno 2023, 850 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo complessivo di 8.950 milioni di euro dal 2023 al 2032, si provvede con le seguenti modificazioni:

   allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006) Segretariato generale, Azione 6 – Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -800.000.000;
    CS: -800.000.000.

   2024:

    CP: -850.000.000;
    CS: -850.000.000.

   2025:

    CP: -1.000.000.000;
    CS: -1.000.000.000.

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
88.4. Baldino, Iaria, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Appendino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 50 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo complessivo di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede con le seguenti modificazioni:

   allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006) Segretariato generale, Azione 6 – Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: -300.900.000;
   CS: -300.900.000.

  2024:

   CP: -350.000.000;
   CS: -350.000.000.

  2025:

   CP: -500.000.000;
   CS: -500.000.000.

   all'articolo 152:

    1) comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.;

    2) sopprimere il comma 4.
88.5. Scutellà, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Tucci, Orrico, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sopprimere le parole: per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: al fine di completare la tratta entro l'anno 2026.
88.1. Lai.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, con le seguenti: sono individuati i lotti funzionali, con priorità per le tratte maggiormente congestionate e a più elevata incidentalità, e tenendo conto dell'analisi costi-benefici, sentita la regione Calabria.
88.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Finanziamento del nuovo asse viario Anguillara Scalo-Cesano Scalo)

  1. Per la realizzazione del nuovo asse viario Anguillara Scalo-Cesano Scalo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuati le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
88.01. Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Misure in materia di interventi connessi all'efficientamento energetico, alla produzione di energia e al miglioramento strutturale e commerciale dei porti dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio)

  1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza strutturale dei bacini portuali, nonché di garantire il sostegno economico-finanziario per opere di efficientamento energetico e la produzione di energia elettrica da moto ondoso in via sperimentale, di ampliare e favorire lo sviluppo commerciale dei porti gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2023, sono definite, previa intesa con la regione Calabria e l'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, le modalità di assegnazione delle risorse, in favore di progetti elaborati per le finalità di cui al comma 1. I soggetti beneficiari delle risorse di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno di utilizzazione delle risorse stesse, provvedono al monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e alla certificazione della definitiva realizzazione dei progetti mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
88.02. Tucci, Iaria, Santillo, Traversi, Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Incremento del Fondo per la messa in sicurezza di ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po)

  1. Il Fondo di cui al comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, volto alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po è incrementato di 300 milioni per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
88.03. Barzotti, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Sviluppo territoriale sostenibile)

  1. Al potenziamento dell'itinerario via rete RFI tra Parma-Piadena-Mantova-Verona, (cosiddetta TIBRE-ferroviaria), sono destinati 80 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 320 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
88.04. Barzotti, Iaria, Santillo, Traversi, Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Strada Statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca)

  1. Per la realizzazione di lotti funzionali della nuova strada statale 275 Maglie Leuca, è autorizzata la spesa ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento del I lotto funzionale.
  2. Entro il 30 aprile 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è autorizzato l'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo dell'intervento.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 marzo 2023, sono individuate le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Al fine di realizzare l'opera di adeguamento del II lotto funzionale della strada statale 275 Maglie Leuca è istituito un «Fondo per l'adeguamento della sede stradale dallo svincolo Montesano-Andrano fino a S. Maria di Leuca» con dotazione iniziale pari ad 170 milioni di euro per l'anno 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
88.05. Donno, L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Appendino.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Svincolo Autostradale di Monforte San Giorgio)

  1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti autostradali nazionali e di assicurare la piena fruibilità della strada di interesse europeo denominata «E90», per la realizzazione dello svincolo autostradale lungo il tratto italiano del corridoio europeo est-ovest, all'altezza del comune di Monforte San Giorgio già previsto nella convenzione stipulata in data 27 novembre 2000 con il Consorzio per le Autostrade Siciliane agli articoli 2 e 12 tra le opere di completamento del piano finanziario, è autorizzata, la spesa complessiva di 40 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per l'anno 2023, 9 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono individuate le risorse di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane, entro il 30 aprile 2023, di un quadro completo e aggiornato, dei lavori in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, all'articolo 88, comma 1, sostituire le parole: di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: di cui 49 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024, 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
88.06. Raffa, Iaria, Santillo, Traversi, Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

  1. Per la realizzazione di lotti funzionali delle strade provinciali SP 95, SP 22, SP 23 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono individuati i lotti funzionali, in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario, da finanziare con le risorse di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Agli oneri, di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle somme ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, allegato n. 1, lettera e), concernenti il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con riferimento alla quota di risorse attribuite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
88.07. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

  1. Per la realizzazione di lotti funzionali con rotatorie del nuovo asse viario Laterza-Marina di Ginosa della ex strada statale 580, che a sua volta confluisce sulla strada statale 106 Jonica, è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
88.08. De Palma, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 90.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2026 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
90.5. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Al comma 1, sostituire le parole: per interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento con le seguenti: per interventi di trasformazione a quattro corsie, di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento.
90.1. Madia.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, con le seguenti: sono individuati i lotti funzionali, con priorità per le tratte maggiormente congestionate e a più elevata incidentalità e tenendo conto dell'analisi costi-benefici, sentite le regioni Lazio e Marche.
90.2. Morassut, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo pluriennale per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria in gestione dei comuni italiani)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per il 2023, di 150 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 200 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030, 2031 e 2032, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.
  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante (dato mediato su base provinciale) e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  4. Con decreto di cui al comma precedente, vengono altresì individuati gli standard minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.
  5. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente il Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030, 2031 e 2032.
90.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per la realizzazione di barriere antirumore e antinquinamento per ferrovie e aeroporti urbani)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato a finanziare interventi relativi a programmi per l'installazione di barriere antirumore ed antinquinamento nei quartieri delle città che si trovano nelle adiacenze dei binari ferroviari o di aeroporti urbani. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.
  2. I programmi di cui al comma 1 sono elaborati sulla base di Piani di intervento realizzati da Ferrovie dello Stato e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si individua la quota ci finanziamento a carico di ENAC per la realizzazione di barriere antirumore e antinquinamento relative agli aeroporti urbani.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 vengono altresì individuati gli standard minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.
  4. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
90.4. Morassut, Casu, Barbagallo, Ghio, Merola.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne dell'Italia centrale, in favore dei residenti nei comuni siti lungo l'autostrada A24-A25 è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del pedaggio, a fronte di apposita certificazione, rilasciata dal comune di residenza, comprovante la necessità del soggetto richiedente il beneficio di percorrere regolarmente l'autostrada A24-A25 per motivi di studio, lavoro o per esigenze sanitarie.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
90.01. Foti, Testa, Angelo Rossi, Palombi, Rotelli, Mattia, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

Art. 90-bis.
(Attraversamenti faunistici)

  1. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità con il superamento della frammentazione degli habitat, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con il flusso veicolare. Per le finalità del Fondo di cui al presente articolo è stanziata la somma di 12 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: 396 milioni di euro per l'anno 2023, 396 milioni di euro per l'anno 2024, 396 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
90.02. Sergio Costa, Iaria, Santillo, Traversi, Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Strada Statale n. 87)

  1. Al fine di garantire il collegamento verso i territori interessati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per il completamento, la riqualificazione e l'adeguamento della SS87.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti: 395 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
90.03. Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Finanziamento degli interventi di adeguamento dell'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026)

  1. Al fine di favorire l'accessibilità e l'interconnessione con l'aeroporto di Grottaglie e di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore della regione Puglia per il completamento degli interventi di collegamento della strada statale n. 7 con il medesimo aeroporto, mediante l'adeguamento della strada provinciale 83 sino all'area industriale di Grottaglie e con innesto sulla Strada Provinciale per San Giorgio Jonico. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui è titolare la regione Puglia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.
90.04. L'Abbate, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 91.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Finanziamento dell'hub portuale di Ravenna nell'ambito del corridoio Baltico-Adriatico e del corridoio Mediterraneo)

  1. Per la realizzazione dell'Hub portuale di Ravenna, per l'implementazione del corridoio Baltico-Adriatico e del corridoio Mediterraneo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per l'adeguamento delle banchine operative – 4° stralcio. È altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024 per l'approfondimento dei canali Candiano e Baiona, l'adeguamento delle banchine esistenti, la realizzazione nuovo terminal in penisola Trattaroli e l'utilizzo materiale estratto – 1° e 2° stralcio.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 45 milioni per l'anno 2023 e di 44 milioni di euro per l'anno 2024.
91.1. Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Disposizioni finanziarie per il «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese»)

  1. L'importo del «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese» previsto dalla delibera CIPE n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova di cui all'articolo 4, comma 12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di ulteriori di 15 milioni di euro per l'anno 2023, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata in favore di Rete ferroviaria italiana Spa l'ulteriore spesa aggiuntiva di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
91.01. Molinari, Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Contributo per la riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
91.02. Braga.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Affidamento in house concessione tratto Venezia-Trieste)

  1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole: «nel cui capitale non figurino privati;» sono inserite le seguenti: «nel caso di società in house appositamente costituite e sino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
91.03. Panizzut, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 92.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
92.01. Pastorino.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Finanziamento dell'infrastruttura irrigua di cui alla delibera CIPE n. 13 del 2018)

  1. Per la realizzazione del progetto della nuova infrastruttura irrigua nei comuni di Sarentino, San Genesio e Terlano, nella Provincia di Bolzano, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 13, ad integrazione degli investimenti già previsti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
92.02. Schullian, Gebhard.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Disposizioni in materia di Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON))

  1. Al fine di adeguare i livelli operativi e di efficienza dello Sportello telematico del diportista, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato all'assunzione straordinaria di 5 unità per l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), per le spese di funzionamento connesse.
  2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: «al comma 989, alla lettera a) la parola: “3.730” è sostituita dalla seguente: “3.725”».
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la corrispondente variazione delle lettere da h-septies) a h-vicies) di cui all'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  4. All'articolo 58, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «sessanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

   b) dopo le parole: «documentazione prescritta», aggiungere in fine il seguente periodo: «Detto termine è di sette giorni per le prime iscrizioni delle unità stesse.».
92.03. Cangiano, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Modifiche al codice della strada)

  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale, e possono, in quanto veicoli, circolare su strada:

   a) per il proprio trasferimento;

   b) per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti, sostanze di uso agrario e di attrezzature destinate alla esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale;

   c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola.

   2. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.».
92.04. Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 5:

    1) le parole: «e al compenso per i commissari straordinari» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il compenso dei Commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei Commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

   b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato.
92.05. Faraone.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 100, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1)» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3».
  2. All'articolo 100, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, le parole: «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2023» e le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
92.06. Morrone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Andreuzza.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 100, comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1)» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3».
  2. All'articolo 100, comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, le parole: «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio 2023» e le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle parole: «30 settembre 2023».
  3. Al fine di provvedere agli oneri derivati dall'attuazione dei commi precedenti, all'articolo 03, comma 1, lettera d), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «90 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».
92.019. Santillo, Cantone, Iaria, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di rilanciare la funzionalità e l'attrattività del Porto di Ponza, è autorizzato lo stanziamento 15,8 milioni di euro per la realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali previsti dal relativo Piano Regolatore Portuale:

   a) diga con sommità a quota 2,20 a difesa di Cala S. Maria;

   b) nuova diga foranea a cassoni a nord del Molo Musco;

   c) realizzazione dei dragaggi.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152 comma 3.
92.07. Ottaviani, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto aereo)

  1. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite da: «per gli anni 2022 e 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 250 mila, per l'anno 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
92.08. Furgiuele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale che abbiano mantenuto, alla data del 1 luglio 2022, eventuali risorse residue in relazione agli stanziamenti derivanti dal presente comma, sono autorizzate per gli anni 2022 e 2023 alla erogazione delle stesse a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono».
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
92.09. Cattoi, Frassini, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Modifica all'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di lavoro portuale)

  1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale che abbiano mantenuto, alla data del 1° luglio 2022, eventuali risorse residue in relazione agli stanziamenti derivanti dal presente comma, sono autorizzate per gli anni 2022 e 2023 alla erogazione delle stesse a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono».
92.011. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Interventi in materia di amianto, rifinanziamento dei fondi per indennizzare le vittime e per rimuovere navi abbandonate dai porti)

  1 All'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
  2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 728 è sostituito dal seguente:

   «728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.»;

   b) al comma 730, le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni per l'anno 2024 e 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
92.010. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Modifiche all'articolo 208 del Codice della Strada)

  1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

   a) al miglioramento della sicurezza stradale;

   b) alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;

   c) all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;

   d) alla redazione dei piani di cui all'articolo 36;

   e) a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

   f) allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;

   g) a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

   h) alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo;

   i) a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica;

   l) alla rimozione dei rifiuti stradali;

   m) alla cura e prevenzione del randagismo;

   n) all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

   4-bis. La quota di cui al comma precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione.»;

   b) al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono abrogate.
92.012. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Disposizioni in materia di installazione di infrastrutture di ricarica nei parcheggi)

  1. I parcheggi con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare infrastrutture di ricarica elettrica per almeno il 5 per cento dei parcheggi disponibili adibiti alla sosta di autovetture o motoveicoli.
  2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).
  3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

   b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

   c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024;

  4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lettera a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.
  5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori dei parcheggi che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  6. Per le attività di cui al comma 1, è concesso il contributo di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2021 n. 251, in attuazione dell'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  7. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, parametrata all'infrazione commessa per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità, di importo massimo pari a 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2 e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.
  8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 6, nonché l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 5 e le relative attività ispettive e di controllo.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
92.020. Pavanelli, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «i) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209».
92.013. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.

  Dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

Art. 92-bis.
(Finanziamento secondo stralcio Piano nazionale di interventi nel settore idrico)

  1. Ai fini dell'attuazione di un secondo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro complessivi per gli anni dal 2022 al 2024.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 153 comma 3 della presente legge.
92.014. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Attuazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)

  1. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
92.022. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

Art. 92-bis.
(Disposizioni per la riduzione delle dispersioni idriche)

  1. Al fine di favorire le attività di monitoraggio volte a ridurre le dispersioni idriche, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato all'erogazione di contributi agli Enti di Governo d'Ambito in materia di gestione delle risorse idriche che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di localizzazione mirata delle perdite. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per ripartizione e le modalità di utilizzazione del fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 153, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
92.015. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Donno, Dell'Olio, Carmina.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Disposizioni in materia di conversione elettrica di veicoli)

  1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera b-bis), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
92.016. Santillo, Cantone, Iaria, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Misure a sostegno dei pendolari dell'Autostrada A24-A25)

  1. A decorrere dall'anno 2023, al fine di agevolare la mobilità dei residenti all'interno del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
92.017. Francesco Silvestri, Iaria, Santillo, Traversi, Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Smart roads)

  1. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché l'utilizzo agevolato dei mezzi ad alimentazione elettrica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023, 395 milioni di euro per l'anno 2024, 395 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
92.018. Santillo, Cantone, Iaria, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Welfare mobilità sostenibile per lavoratori dipendenti)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta 2023, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

   «d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un importo complessivamente non superiore ad euro 1.000 nel periodo d'imposta».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
92.021. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Fenu, Iaria, Santillo, Traversi, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Fondo interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)

  1. All'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2025».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2026.
92.023. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico)

  1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente stanziate per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata alla realizzazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli interventi, alla gestione e al governo della risorsa idrica, alla conservazione e al ripristino della naturalità dei suoli, al monitoraggio integrato e alla tutela della biodiversità.
  2. Per le finalità di cui al comma 2, nonché al fine di mantenere in buono stato idraulico-ambientale i corsi d'acqua del territorio, in buone condizioni di stabilità i versanti ed in stato di efficienza le esistenti opere idrauliche, una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse annualmente stanziate per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della medesima legge n. 145 del 2018 è destinata alla progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni strumentali alla medesima attività di manutenzione.
  3. All'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2025».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2026.
92.024. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Gestioni del servizio idrico integrato in forma autonoma)

  1. Al fine di sostenere la riqualificazione e l'ammodernamento delle infrastrutture idriche a favore delle gestioni del servizio idrico integrato in forma autonoma costituite dopo il 1° gennaio 2021 nella forma dell'Azienda Consortile Speciale ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025. I contributi sono riconosciuti nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, nonché le modalità di assegnazione e revoca dei contributi.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni di euro per l'anno 2023, 397 milioni di euro per l'anno 2024, 396 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
92.025. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Per consentire una gestione diretta da parte dei piccoli comuni delle risorse idriche all'articolo 147 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

   a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 e quelle dei comuni che abbiano gestito l'intero servizio idrico integrato indipendentemente dal formale affidamento a gestori terzi;

   b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.».
92.030. Nazario Pagano, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Ampliamento presidi ospedalieri)

  1. Al fine di garantire l'ampliamento e il rafforzamento degli attuali presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del basso Lazio, di finanziare le relative spese tecniche, di costruzione e di progettazione, e di evitare che la carenza di spazi adeguati possa compromettere la capacità di risposta dei servizi sanitari locali, con conseguente sospensione o differimento dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ordinarie, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
92.026. Ottaviani, Miele.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2914, n. 80, le parole: «Programma di recupero immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Programma di incremento e recupero immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica».
  2. All'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2914, n. 80, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale con lo scopo di contrastare la povertà abitativa e di promuovere anche nuove forme di coabitazione solidale in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M5C2), sono ammissibili al finanziamento: acquisti di immobili da parte dei comuni, degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, con priorità di erogazione per acquisti di immobili derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli Enti Pubblici non Economici (EPNE) e di altri Enti Pubblici, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà, collocati nelle graduatorie comunali, e per la eventuale sistemazione temporanea degli assegnatari i cui alloggi sono interessati da interventi di recupero, ristrutturazione anche ai fini dell'efficientamento energetico; interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica; interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale pubblica a canone sociale destinata al contrasto della povertà abitativa e alla realizzazione di forme di coabitazione solidale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo con priorità di erogazione per quelli derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli EPNE e di altri Enti Pubblici>>. All'acquisto possono essere destinate fino all'60 per cento delle risorse di cui al successivo comma 1-septies.
   1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità attuative per la concessione dei finanziamenti degli interventi aggiuntivi di cui al comma 1-ter del presente articolo, ivi compresa l'individuazione di modalità semplificate per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma e la tempistica esecutiva delle attività da porre in essere per giungere ad un pronto avvio degli interventi e alla conclusione degli stessi entro e non oltre un anno dalla concessione del relativo finanziamento.
   1-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di revoca dei finanziamenti previsti all'articolo 11 nonché le misure richiamate all'articolo 8 del decreto direttoriale 12 ottobre 2015, n. 9908.
   1-sexies. Per l'attuazione delle previsioni di cui commi 1-ter e 1-quater, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il “Fondo per il contrasto della povertà abitativa e lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica a canone sociale” con una dotazione pari ad euro 250 milioni per l'anno 2023, euro 300 per l'anno 2024 e 350 milioni per l'anno 2025.».

  3. All'onere derivante dal comma 2 pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 350 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
92.031. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Incremento delle risorse a sostegno delle locazioni)

  1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, acuitosi nel nostro Paese, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998 n. 431, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
  2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
92.027. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole)

  1. Al fine di mitigare gli effetti sul disagio abitativo, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
92.028. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine della riduzione del divario infrastrutturale, è assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 7 milioni di euro per l'anno 2025. Il contributo, quanto a euro 7 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 è ripartito dalla regione medesima, tra comuni ad essa appartenenti, per la realizzazione di opere pubbliche, e quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è destinato dalla regione stessa alla realizzazione e al completamento di strade provinciali.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e a 7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 7 milioni di euro milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione delle somme ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, allegato n. 1, lettera e), concernenti il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con riferimento alla quota di risorse attribuite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
92.029. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 93.

  Al comma 1, dopo le parole: di pronto soccorso inserire le seguenti: e del personale del Sistema di emergenza territoriale 118 e sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 177 milioni di euro;

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 237 milioni di euro.

   all'articolo 96, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.187 milioni di euro per l'anno 2023, 2.337 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.637 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 363 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
93.19. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo la parola: incrementati aggiungere le seguenti: previa contrattazione collettiva e sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2023.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2023 e inserire, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con corrispondente incremento del FSN.
93.4. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2024 con le seguenti: dal 1° gennaio 2023.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.6. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis Il personale medico del Servizio sanitario nazionale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  1-ter. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di specializzazione in medicina d'emergenza e urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della Scuola di specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».
93.13. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli operatori socio-sanitari (OSS) di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2022-2024 relativa al comparto sanità e al comparto funzioni locali, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 200 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al presente comma sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
93.14. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti:

   a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2023, di medici specializzandi non oltre il 31 dicembre 2023;

   b) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, e che abbiano maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni.
93.11. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le regioni acquisiscono, tramite flusso informativo, i dati relativi alle tempistiche delle liste di attesa e a eventuali scostamenti dai limiti prescritti nel piano nazionale di governo delle liste di attesa, effettuando un attento monitoraggio del valore degli indicatori. Il Direttore generale è responsabile della corretta gestione e del rispetto dei tempi previsti nelle stesse. Nel caso di persistenti criticità legate ai lunghi tempi di attesa, che costituiscono un elemento prioritario nella valutazione dell'operato dei direttori generali, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il direttore generale è soggetto alle misure di penalizzazione previste dalla normativa, fino alla revoca dall'incarico e alla cancellazione dal registro nazionale nel caso di mancato rispetto protratto per oltre un trimestre, ferme restando le responsabilità patrimoniali da danno eventualmente conseguenti a contenzioni in sede civilistica. Per il monitoraggio nell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 500.000 di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 2 sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure finalizzate al rispetto delle prescrizioni incluse nei piani regionali di governo delle liste di attesa.

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,5 milioni.
93.20. Quartini, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nel case e negli ospedali di comunità, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, e per quello convenzionato, la spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale il quale è conseguentemente incrementato. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

   1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.;

   all'articolo 152:

    comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

    comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
93.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto delle condizioni idonee a garantire permanentemente il diritto di visita di familiari e visitatori nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di personale e strutture del Servizio sanitario nazionale.
93.12. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dal 2023, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 96 e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente al livello regionale di un importo pari al 20 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale.
93.9. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole: «Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso» sono aggiunte le seguenti: «e gli operatori in servizio presso il 118 appartenente al SSN».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
93.15. Donno, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «servizi di pronto soccorso» sono aggiunte le seguenti: «e gli operatori in servizio presso il 118».
93.18. Donno, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   alla rubrica, dopo le parole: Incremento dell'indennità di pronto soccorso aggiungere le seguenti: e potenziamento dell'assistenza psicologica

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023, 390 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
93.17. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2023, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Incremento dell'indennità di pronto soccorso aggiungere le seguenti: e potenziamento dell'assistenza psicologica.
93.16. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) comma 1:

    1) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce rossa italiana»;

    2) dopo le parole: «persone con disabilità», sono aggiunte le seguenti: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;

    3) dopo le parole: «dell'energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;

    4) le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;

   b) al comma 3, sostituire le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.».

  Conseguentemente, le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, sono ridotte di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
93.1. Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Furfaro, Fossi, Gianassi, Scotto, Simiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 15, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, prima della lettera a), è inserita la seguente:

   «0a) all'articolo 8-quater, comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   “d) garantire che tutte le strutture e i servizi accreditati assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato e che le stesse, attraverso i soggetti gestori privati accreditati e contrattualizzati, garantiscano il rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”».
93.5. Gribaudo, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contribuire alla riduzione della pressione e degli accessi ai pronto soccorso ospedalieri e per la prevenzione di ricoveri impropri sono stanziati 12 milioni di euro a decorrere dal 2023, destinati all'assunzione di assistenti sociali in deroga alle facoltà assunzionali previste per l'integrazione o per l'attivazione del Servizio sociale ospedaliero a supporto delle attività del Dipartimento di emergenza. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.8. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contribuire alla riduzione della pressione e degli accessi ai pronto soccorso ospedalieri e per la riduzione dei ricoveri impropri, gli ospedali integrano nelle attività del Dipartimento di emergenza anche il Servizio sociale ospedaliero o laddove non è previsto lo attivano attraverso l'assunzione di assistenti sociali. A tal fine sono stanziati a decorrere dal 2023, a valere sul Fondi sanitario nazionale ulteriori 12 milioni di euro per l'assunzione di assistenti sociali in deroga alle facoltà assunzionale previste.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.2. Lai.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contribuire alla riduzione della pressione e degli accessi ai pronto soccorso ospedalieri e per la prevenzione di ricoveri impropri sono stanziati, a decorrere dal 2023, ulteriori 12 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 96 (Fondo sanitario nazionale). I fondi sono riservati all'assunzione di assistenti sociali in deroga alle facoltà assunzionali previste per l'integrazione o per l'attivazione del Servizio sociale ospedaliero a supporto delle attività del Dipartimento di emergenza.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.3. Lai.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente

Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di personale sanitario e sociosanitario del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività di tutela e promozione della salute e per ottimizzare le erogazioni di prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, della professione di ostetrica e della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'esercizio dell'attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista; le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell'attività libero-professionale di cui ai commi precedenti per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al comma 3 una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.
  2. Le aziende sanitarie che hanno istituito il Servizio sociale professionale di cui all'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251/, possono assumere, nei limiti delle risorse indicate dal comma 3 il dirigente assistente sociale di tale servizio a tempo indeterminato avvalendosi in analogia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.01. Lai.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente

Art. 93-bis.
(Contratti di formazione specialistica per i laureati afferenti all'area sanitaria non medica)

  1. Al fine di attivare contratti di formazione specialistica per i laureati afferenti all'area sanitaria non medica di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716 «Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”», nei limiti delle risorse di cui al presente comma, a decorrere dall'anno accademico 2023-2024 è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo con una dotazione pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 33 milioni per l'anno 2024, di 49,5 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  2. Ai laureati di cui al comma 1 viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il trattamento economico è commisurato in proporzione al numero di ore di tirocinio svolto.
  3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per l'anno 2024 e 49, 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.012. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente

Art. 93-bis.
(Potenziamento dei servizi per la salute mentale)

  1. Al fine di incrementare i servizi di salute mentale a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età già previsti dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sono stanziati 20 milioni di euro.
  2. Al fine di potenziare il reclutamento dei professionisti sanitari e di assistenti sociali così come previsti dall'articolo 1-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sono stanziati 20 milioni di euro.
  3. Al fine di prorogare il cosiddetto «bonus psicologo» previsto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno gli anni 2023 e 2024 sono stanziati 25 milioni di euro.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 65 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.013. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente

Art. 93-bis.
(Deroga al divieto di cumulo di impieghi per la professione di infermiere)

  1. In via sperimentale per gli anni 2023, 2024 e 2025, il personale infermieristico di cui al decreto del Ministro della salute del 14 settembre 1994, n. 739, e al decreto del Ministro della salute del 17 gennaio 1997, n. 70, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, può svolgere attività libero professionale intramuraria ed extramuraria, previa comunicazione al datore di lavoro, in deroga alle disposizioni dell'articolo dell'articolo 60 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
  2. L'attività libero professionale di cui al comma 1 non può comunque eccedere il limite del 25 per cento del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale.
  3. Resta ferma l'incompatibilità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
  4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate ad alimentare il fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 96 della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
93.019. Sottanelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. Al fine di continuare a garantire il funzionamento e il continuo aggiornamento della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonché degli articoli 101, comma 1, 109, comma 1, e 185, comma 1, del regolamento (UE) n. 2016/429, del 9 marzo 2016, è istituito un fondo di parte corrente presso il Ministero della salute per il triennio 2023-2025 per un importo annuo pari ad euro 6 milioni e 500 mila. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede, per gli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale destinata agli scopi della legge 2 giugno 1988, n. 218.
93.027. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Istituzione di un registro sulle aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario)

  1. All'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le strutture in cui opera il personale di cui al comma 1 provvedono, inoltre, ad istituire, regolamentandone la gestione all'interno del Documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, tutti gli episodi di violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge.».
93.02. Gribaudo, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Istituzione di un registro sulle aggressioni al personale sanitario e socio sanitario di cui alla legge 14 agosto 2020, n. 113)

  1. All'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le strutture in cui opera il personale di cui al comma 1 provvedono, inoltre, ad istituire, regolamentandone la gestione all'interno del Documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, tutti gli episodi di violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.07. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, tetti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento»;

   b) al quarto periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento»;

   c) il sesto periodo è sostituito con il seguente: «Dall'anno 2023 verrà adottata una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tale da garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.».
93.04. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

  1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e alle previsioni di cui al decreto del Ministero della salute 20 novembre 2019, n. 164, in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2019, n. 164.
  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423 le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

   b) al comma 424 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

   c) al comma 426 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».
93.05. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti delle professioni sanitarie)

  1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 alla dirigenza delle professioni sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.».

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.
93.016. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti delle professioni sanitarie)

  1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 alla dirigenza delle professioni sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.».
93.028. Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Misure per impegnare i soggetti privati accreditati del SSN al rispetto dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative)

  1. All'articolo 15, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) all'articolo 8-quater, comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   “d) garantire che tutte le strutture e i servizi accreditati assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato e che le stesse, attraverso i soggetti gestori privati accreditati e contrattualizzati, garantiscano il rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”».
93.06. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Rifinanziamento del fondo risorse decentrate delle aree funzionali del Ministero della salute)

  1. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 49 e 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero della salute è incrementato di un importo complessivo pari a 8.000.000 euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorre dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.08. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Incremento del personale e delle indennità per il personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Per far fronte alla carenza del personale della dirigenza medica e del personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'aumento delle indennità dello stesso personale, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Alla ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
  2. Una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, è destinata al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a maggiore integrazione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come definita in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, calcolati in 700 milioni di euro l'anno, che ne costituiscono tetto di spesa, a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
93.018. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Assunzioni personale al Ministero della salute)

  1. Per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale e alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 2023, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 200 unità di personale non dirigenziale con professionalità amministrativo-gestionale e tecnica, appartenenti all'Area funzionari (ex III area) e 200 unità di personale non dirigenziale con professionalità amministrativo-gestionale e tecnica, appartenenti all'Area assistenti (ex II area) del vigente CCNL comparto funzioni centrali.
  2. Il personale non dirigenziale attualmente inquadrato con il profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro nell'Area funzionari (ex Area III) del vigente CCNL comparto funzioni centrali con contratto a tempo determinato, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze degli uffici periferici del Ministero della salute.
  3. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 200 unità di personale non dirigenziale con professionalità amministrativo-gestionale e tecnica, appartenenti all'Area funzionari (ex III area), di 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, appartenenti all'Area funzionari (ex III area) e di 200 unità di personale non dirigenziale con professionalità amministrativo-gestionale e tecnica, appartenenti all'Area assistenti (ex II area) del vigente CCNL comparto funzioni centrali .
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
93.09. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Equipollenza del personale del Ministero della salute).

  1. Il personale del Ministero della salute inquadrato nel profilo professionale di Assistente di prevenzione e sanità e nel profilo professionale di Funzionario tecnico della prevenzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, è equipollente alla laurea in Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai soli fini dell'esercizio professionale espletato esclusivamente nelle attività istituzionali del Ministero della salute.
93.010. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Incremento borse di studio per i medici di medicina generale)

  1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi medesimi, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.011. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione sociale delle precipue competenze diagnostiche, prescrittive ed assistenziali svolte dalla professione di ostetrica/o, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 6 milioni di euro, un bonus di indennità di specificità ostetrica per le professioniste dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2023 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.014. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)

  1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e definita dall'articolo 104 del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato adeguatamente rifinanziato.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 290 milioni.
93.015. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)

  1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e definita dall'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 96, comma 1, sostituire le parole: di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 2.205 milioni di euro per l'anno 2023, 2.410 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.710 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.
93.021. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art 93-bis.
(Indennità di tutela del malato e promozione della salute)

  1. L'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui all'articolo 1, comma 414, legge 30 dicembre 2020, n. 178, è finanziata dal 1° gennaio 2023 con ulteriori 60 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.017. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Misure in materia di garanzia dei Livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza, considerata la carenza di organico e verificata l'impossibilità di assunzione, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire fino al 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a soggetti collocati in quiescenza, in deroga al divieto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2. Al reddito percepito dai soggetti di cui al precedente comma, non cumulabile con il reddito da pensione, si applica il regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
93.020. Baldelli, Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)

  1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal regolamento (CE) 661/2009 del Parlamento e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
  2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi «A» o «B» sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del regolamento (UE) 740/2020, del Parlamento e del Consiglio, del 25 maggio 2020.
  3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2023.
  4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.
  5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
93.022. Pavanelli, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Incremento dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite dell'importo complessivo lordo previsto dall'articolo 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la definizione della specifica indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, è pari complessivamente a 150 milioni di euro annui.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente:

   all'articolo 96, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.300 milioni di euro per l'anno 2023, 2.415 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
93.023. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite dell'importo complessivo lordo previsto dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la definizione della specifica indennità degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, è pari a complessivi 450 milioni di euro annui.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente:

   all'articolo 96, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.265 milioni di euro per l'anno 2023, 2.415 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.715 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
93.024. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Ripristino della disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

  1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
93.025. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di continuità assistenziale).

  1. Ai fini del riconoscimento delle particolari necessità dell'utenza e della necessità di valorizzare e preservare la diffusione territoriale di ambulatori e dei professionisti della continuità assistenziale, è stanziata la somma di 100 milioni per l'anno 2023 al fine di mantenere e potenziare gli ambulatori e servizi di continuità assistenziale sul territorio, intercettando i bisogni di salute dei cittadini, fornendo loro prestazioni e esami di base, deflazionando così l'attività ed il carico dei pronto soccorso.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
93.026. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Sportiello.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni per contrastare la carenza di personale sanitario)

  1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola: «2023» è sostituita con la seguente: «2025»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi.».
93.029. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 all'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, si applica una aliquota fissa del 15 per cento dell'Irpef nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede autorizzando una decontribuzione fiscale che per l'anno 2024 è pari a 303.244.853 milioni di euro.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.030. Lai.
(Inammissibile per carenza
di compensazione e per inidoneità
della compensazione)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 all'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, si applica una aliquota fissa del 15 per cento dell'Irpef nazionale
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede autorizzando una decontribuzione fiscale che per l'anno 2024 è pari a 303.244.853 milioni di euro.
93.031. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

Art. 93-bis.
(Defiscalizzazione dell'incremento dell'indennità di esclusività della dirigenza del ruolo sanitario)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 agli importi di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica una aliquota del 15 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede autorizzando una decontribuzione fiscale di 140 milioni di euro a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.032. Lai.

  Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

Art. 93-bis.
(Defiscalizzazione del lavoro aggiuntivo e disagiato della dirigenza medica veterinaria e sanitaria).

  1. Allo scopo di incrementare le risorse del trattamento accessorio della retribuzione destinate alla remunerazione del lavoro aggiuntivo correlato al fondo di risultato e delle attività sanitarie correlate alle particolari condizioni di lavoro della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del servizio sanitario nazionale si applica una aliquota fiscale del 15 per cento.
  2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 238 milioni di euro.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.033. Lai.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Defiscalizzazione indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)

  1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza medica e veterinaria dipendente delle aziende sanitarie, all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica una aliquota fiscale dell'Irpef nazionale del 15 per cento.
  2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 253 milioni di euro.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.034. Lai.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Finanziamento e defiscalizzazione indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica)

  1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente delle aziende sanitarie, si istituisce l'indennità stipendiale di specificità sanitaria.
  2. L'indennità di cui al comma 1 è finanziata con risorse contrattuali già esistenti per un valore complessivo di 1.500 euro al lordo di oneri previdenziali evidenti e Irpef per ciascun dirigente sanitario non medico e per un valore identico da risorse finanziarie aggiuntive. Agli oneri aggiuntivi derivanti dalla presente disposizione, valutati in 29,949 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023 si provvede mediante incremento del fondo vincolato del Fondo sanitario nazionale.
  3. All'indennità di cui al comma 1 si applica l'aliquota fiscale fissa dell'Irpef nazionale del 15 per cento.
  4. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 3, è autorizzata una decontribuzione fiscale per una spesa complessiva di 10,288 milioni di euro anno.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.035. Lai.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Defiscalizzazioni prestazioni aggiuntive dirigenza medica veterinaria e sanitaria)

  1. Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di attività e prestazioni aggiuntive sanitarie, richieste per l'abbattimento delle liste d'attesa e per ovviare nell'immediato alla grave riduzione delle dotazioni organiche in conseguenza della carenza di dirigenti del ruolo sanitario, si applica l'aliquota del 15 per cento.
  2. Per l'attuazione della finalità di cui al comma 1, si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. La disposizione si applica per due anni a partire dal 1° gennaio 2023.
93.036. Lai.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis
(Defiscalizzazioni prestazioni aggiuntive dirigenza medica veterinaria e sanitaria)

  1. Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di attività e prestazioni aggiuntive sanitarie, richieste per l'abbattimento delle liste d'attesa e per ovviare nell'immediato alla grave riduzione delle dotazioni organiche in conseguenza della carenza di dirigenti del ruolo sanitario, si applica l'aliquota del 15 per cento.
  2. Per l'attuazione della finalità di cui al comma 1, si provvede mediante l'impiego delle risorse previste e non utilizzate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. La disposizione si applica per due anni a partire dal 1° gennaio 2023.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
93.037. Lai.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure», sono sostituite dalle seguenti: «il personale del ruolo sanitario, amministrativo, tecnico, professionale e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a qualsiasi titolo con procedure»;

   b) dopo le parole: «ivi incluse le selezioni», sono aggiunte le seguenti: «di cui»;

   c) le parole: «che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente» sono sostituite con le seguenti: «e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 12 mesi nel periodo intercorrente».
93.038. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario del Servizio nazionale sanitario)

  1. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2022. È fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto della previsione contenuta nel comma 11-bis dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo.
  2. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio sanitario nazionale, contrattualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili, a seguito di espletamento di una procedura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto dalle singole regioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.
  4. Nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di stabilizzazione e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica e delle risorse disponibili, il personale di cui al comma che precede è prorogato ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
93.040. Lancellotta, Ciancitto, Varchi, Vietri, Ciocchetti, Colosimo, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Cesa, Pisano.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria)

  1. Al comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale» sono inserite le seguenti: «, anche della ricerca sanitaria,»;

   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario,» sono inserite le seguenti: «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» e dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ovvero indeterminato».
93.041. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)

  1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «e che abbiano maturato al», sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le parole: «30 giugno 2023», e, dopo le parole: «di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente fra il 31 gennaio 2020 e il», sostituire le parole: «30 giugno 2022», con le seguenti: «30 giugno 2023».

  Conseguentemente, le risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, sono ridotte di 17,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
93.039. Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», e le parole: «che abbiano maturato al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano maturato al 31 dicembre 2023.».
93.042. Ubaldo Pagano, Madia, Furfaro, Lai.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)

  1. Al comma 268 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale», sono inserite le seguenti: «in deroga ai vincoli di spesa per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo».
93.03. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

ART. 94.

  Al comma 1, dopo le parole: autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere i seguenti periodi: Al fine di affrontare il fenomeno della resistenza antimicrobica nell'ambito della salute umana e animale, in armonia con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2017, con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2016 sulla lotta alla resistenza agli antimicrobici nonché con la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 concernente il piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica, in tutte le prescrizioni di farmaci antibiotici, dal 30 giugno 2023, devono essere riportate la diagnosi, la posologia e la durata della terapia. Il Ministero della salute, con parte delle risorse di cui al primo periodo, pari a 2 milioni di euro, provvede alla raccolta, a livello nazionale, di tutte le prescrizioni di antibiotici e alla relativa registrazione in una banca dati previa definizione, con proprio decreto, delle modalità attuative, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione del presente disegno di legge, definisce le modalità attuative della presente disposizione.
94.1. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Con il decreto di riparto delle risorse di cui al comma 1, il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

   a) il monitoraggio, nei settori dell'agricoltura e dell'industria alimentare, delle pratiche zootecniche, delle misure di prevenzione delle infezioni, di biosicurezza e di educazione sanitaria, nonché dei programmi di screening attivo e delle pratiche di controllo;

   b) una campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta agli agricoltori in materia di benessere degli animali, di salute animale e di sicurezza dei prodotti alimentari, al fine di promuovere l'applicazione di buone pratiche in tutte le fasi di produzione e di trasformazione dei prodotti alimentari e l'uso di mangimi sicuri ed equilibrati dal punto di vista nutrizionale, nonché di strategie specifiche di foraggiamento, composizione, formulazione e trasformazione dei mangimi;

   c) linee guida sulla corretta gestione delle aziende agricole, sulla biosicurezza e sui sistemi zootecnici per assicurare la salute e il benessere degli animali da produzione alimentare nonché ridurre il rischio di malattie batteriche e il conseguente uso di antibiotici;

   d) il percorso per eliminare progressivamente l'impiego profilattico e metafilattico sistematico degli antimicrobici negli animali da allevamento e vietare l'utilizzo degli antibiotici di ultima istanza negli animali da produzione alimentare;

   e) modalità di sostegno e incentivi finanziari efficaci agli allevatori in grado di dimostrare di aver ridotto in maniera significativa il ricorso agli antibiotici e raggiunto un'elevata copertura vaccinale dei propri animali e capi di bestiame;

   f) un programma di incentivi fiscali positivi, quali esenzioni fiscali, e negativi, quali tasse sulla vendita, in caso di antibiotici utilizzati nella zootecnia a scopi non terapeutici».
94.3. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Con il decreto di riparto delle risorse di cui al comma 1, il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:

   a) prevedere la raccolta obbligatoria, a livello nazionale, delle prescrizioni di antibiotici e la relativa registrazione in una banca dati pubblica, istituita presso il Ministero della salute, tenuta e coordinata da soggetti esperti in materia di infezioni, al fine di promuovere una corretta conoscenza sull'uso di tali farmaci;

   b) introdurre programmi di screening attivo con tecnologie diagnostiche rapide al fine di individuare i pazienti infetti con batteri multifarmacoresistenti, predisporre adeguate misure di controllo delle infezioni, quali isolamento del paziente, isolamento in coorte e rafforzamento delle misure igieniche, nonché promuovere un processo decisionale efficace e accurato;

   c) incentivare un sistema di confezionamento dei farmaci, prevedendo l'introduzione di dosi unitarie o di pacchetti personalizzati, al fine di evitare autoprescrizioni da parte dei cittadini.».
94.4. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad implementare le misure previste dal Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza al fine di arginare il fenomeno nell'ambito della salute umana, animale e dell'ambiente, attraverso:

   a) il monitoraggio e la raccolta dati per mezzo di screening da effettuarsi attraverso tecnologie diagnostiche rapide;

   b) pratiche di sensibilizzazione e informazione della popolazione;

   c) la promozione e il sostegno alla ricerca.».
94.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sportiello.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

  1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
94.01. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Implementazione delle misure di screening del tumore alla mammella)

  1. A fine di rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di screening del tumore alla mammella anche attraverso una campagna di informazione e al fine di avviare il rinnovo della strumentazione diagnostica, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
94.03. Malavasi, Ferrari, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Forattini, Ghio, Gribaudo, Serracchiani, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Furfaro.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione dall'infezione da HIV sui minori)

  1. Nell'ambito del Piano nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS), al fine di realizzare interventi di prevenzione e promozione della salute mediante attività di screening per la diagnosi precoce, da svolgersi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale anche con l'istituzione di «check point» a beneficio delle fasce anagrafiche più esposte e in particolare della popolazione minorile, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire sulla base dei criteri da definirsi con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Per una più efficace attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, all'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I minori ultra tredicenni possono sottoporsi ad accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV senza il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o del soggetto affidatario, in un contesto protetto e dedicato, presso strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale in grado di garantire una specifica competenza di counselling e di accompagnamento alla diagnosi per le persone minori d'età»;

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono conseguentemente incrementate.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2023, 360 milioni di euro per l'anno 2024, 360 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
94.04. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Attuazione, aggiornamento e monitoraggio del piano nazionale della cronicità)

  1. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio sanitario nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei livelli essenziali di assistenza in tutte le regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali a causa del COVID-19, nonché in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal decreto ministeriale 23 maggio 2022 n. 77, a decorrere dal 2023 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano nazionale della cronicità nelle regioni.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
94.05. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Fondo per programma nazionale di screening del diabete di tipo 1)

  1. Al fine di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 392 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
94.06. Mulè, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute)

  1. Al fine di dare attuazione alla linea progettuale prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, «Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN», Missione 6C2 – Investimento 2.1, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.
  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, del presente disegno di legge.
94.07. Saccani Jotti, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 95.

  Sopprimerlo.
95.4. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire l'articolo 95, con il seguente:

Art. 95.
(Istituzione dell'Azienda Farmaceutica di Stato)

  1. Per il perseguimento della finalità della salute pubblica e la garanzia della disponibilità di farmaci altrimenti difficilmente reperibili, è istituita, in connessione con i servizi e gli enti pubblici di ricerca e produzione di farmaci civili e militari esistenti, una Azienda farmaceutica di Stato in grado di produrre e commercializzare, in raccordo con l'AIFA, e nel rispetto della normativa relativa alla tutela brevettuale, secondo tempistiche competitive ed a prezzi stabiliti attraverso decretazione di settore, farmaci di difficile reperibilità, farmaci generici ed altri farmaci ritenuti necessari dal Servizio sanitario nazionale per uso ospedaliero e per prescrizione territoriale, prevalentemente destinati alle patologie croniche.
95.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Sportiello.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Nelle more della riforma del sistema di remunerazione dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane e di dare continuità alla sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, una remunerazione aggiuntiva, quale parte integrante del prezzo dei medicinali, in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti degli importi di cui al comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
95.2. La XII Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole: la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 con le seguenti: le aree montane e disagiate dallo spopolamento e assicurare ai residenti i servizi essenziali;

  Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: in favore delle farmacie aggiungere le seguenti: situate nelle predette aree montane e disagiate.
95.5. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1° marzo 2023 con le seguenti: 1° gennaio 2023.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
95.3. Grippo.

  Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Misure per l'implementazione delle Linee Guida Pronto Soccorso)

  1. Al fine di implementare l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui documenti «Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero», «Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione Breve Intensiva» e «Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso» del 1o agosto 2019 relativamente alla presenza di competenze psicologiche a supporto delle attività in Pronto Soccorso è prevista l'assunzione di Psicologi per le attività di cui al citato accordo, il cui intervento è rivolto non solo ai pazienti ed agli accompagnatori, ma anche agli operatori sanitari.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023; per l'anno 2024, alla spesa di 20 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è stabilita con successivo decreto del Ministero della salute da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
95.1. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Lai, Ferrari, Gianassi.

  Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Istituzione del Registro Nazionale dell'endometriosi)

  1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), con oneri pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, il Registro nazionale dell'endometriosi, di seguito denominato «Registro nazionale», per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.
  2. Il Registro nazionale riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia nel territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dai registri regionali dell'endometriosi.
  3. Il Registro nazionale rileva in particolare:

   a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;

   b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all'accertamento di cui alla lettera a);

   c) la qualità e l'efficacia delle cure prestate;

   d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

  4. L'ISS cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale, utilizzando a tale fine i dati provenienti dai registri regionali dell'endometriosi e dagli assessorati regionali competenti per la salute e acquisendo i dati forniti dalle associazioni pubbliche o private che si occupano di endometriosi.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,5 milioni.
95.01. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Disposizioni concernenti i medicinali per le terapie avanzate)

  1. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2020, n. 185.
95.02. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

   «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di MC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano della Commissione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».
95.03. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Disposizioni in materia di farmaci orfani)

  1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: «18 novembre 2010, n. 197/CSR» sono aggiunte le seguenti: «e dei codici MC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento europeo (CE) n. 141 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999. Contestualmente all'inserimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico».
95.04. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

ART. 96.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023 sono, altresì, stanziati 1.500 milioni di euro destinati a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
96.1. Lai.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.850 milioni di euro per l'anno 2023, 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 3.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 700 milioni a decorrere dal 2023, si provvede:

   a) per 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3;

   b) per 300 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
96.13. Ubaldo Pagano, Provenzano, De Luca.

  Al comma 1, sostituire le parole: , è incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, con le seguenti: , è incrementato di 6.150 milioni di euro per l'anno 2023, 6.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 6.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione difesa e sicurezza del territorio (1), programma Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari (1.5), apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -4.000.000.000;

    CS: -4.000.000.000.

   2024:

    CP: -4.000.000.000;

    CS: -4.000.000.000.

   2025:

    CP: -4.000.000.000;

    CS: -4.000.000.000.
96.39. Mari, Grimaldi.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 2.170 milioni di euro per l'anno 2023, 2.320 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.620 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1 del medesimo articolo 96 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di ridurre l'elevata mobilità nel settore della procreazione medicalmente assistita e consentire a tutte le regioni, incluse quelle in piano di rientro, di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto recante le tariffe sulle prestazioni, relative alla procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
  1-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis, a decorrere dall'anno 2023, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
96.25. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 2.250 milioni di euro per l'anno 2023, 2.400 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1 del medesimo articolo 96 aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2023, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro.

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
96.22. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 2.235 milioni di euro per l'anno 2023, 2.440 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 96, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. 1. Al fine di promuovere e rafforzare, nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, l'attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione secondaria nelle aree geografiche che presentano il superamento dei limiti di concentrazione definiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 con riferimento alle patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative dell'attività di cui al presente comma, nonché le patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui al comma 1.

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 370 milioni.
96.43. Pavanelli, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 2.205 milioni di euro per l'anno 2023, 2.410 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.710 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 96, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. 1. Al fine di promuovere e rafforzare, nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, l'attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione secondaria nelle aree geografiche che presentano il superamento dei limiti di concentrazione definiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 con riferimento alle patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative dell'attività di cui al presente comma, nonché le patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui al comma 1.

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 370 milioni.
96.44. Pavanelli, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 2.155 milioni di euro per l'anno 2023, 2.305 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1 del medesimo articolo 96 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, all'articolo 12 del decreto legislativo n. 191 del 2007, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I donatori di cellule riproduttive possono ricevere un'indennità, strettamente limitata a far fronte alle spese e agli inconvenienti risultanti dalla donazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma».

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023, 395 milioni di euro per l'anno 2024, 395 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
96.26. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 2.155 milioni di euro per l'anno 2023, 2.305 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1 del medesimo articolo 96 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate allo studio del crescente aumento della infertilità e della sterilità dovute a fattori di inquinamento ambientale ed al fine di promuovere apposite campagne di prevenzione rivolte agli adolescenti, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero della saluta, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023, 395 milioni di euro per l'anno 2024, 395 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
96.24. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2.150 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 4.600 milioni e le parole: 1.400 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 96, comma, 1 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 2.000 milioni di euro, è destinata a contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dagli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche attese.

   agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 2.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
96.14. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: di 2.185 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023 di cui al comma 1.»;

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 375 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96.29. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2.150 con la seguente: 2.300 e, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di dare attuazione all'Investimento M6C1 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2023 una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 150 milioni di euro, è destinata all'assunzione di professionisti sanitari nelle Case della Comunità. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono stabilite le modalità di accesso alle risorse di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152.
96.11. Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: fonti energetiche aggiungere le seguenti: ; sempre per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 100 milioni di euro, è destinata a contribuire a far fronte ai maggiori costi dall'incremento delle domande e dai bisogni provenienti dai Dipartimenti di salute mentale.
96.4. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro, è destinata ad assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, attraverso il conseguente incremento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
96.21. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa conseguentemente incrementate negli anni successivi, a decorrere dal 2023 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, per l'anno 2023, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che è conseguentemente incrementato. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 277 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  1-ter. Al finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
  1-quater. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 1-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa approvazione, alla definizione di un Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse. L'attuazione e il rispetto del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero della salute, che procederà all'assegnazione delle relative risorse alle regioni solo a seguito della verifica positiva riguardo al raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati e contenuti nel Piano operativo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

   b) al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96.37. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Sportiello, Appendino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di consentire la ripresa delle attività ordinarie dei Servizi sanitari regionali, il recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 400 milioni per l'anno 2023.
  1-ter. Con decreto del Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri di accesso a tali risorse
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
96.6. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Allo scopo di sostenere concretamente le importanti attività educative e sociali svolte dai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, ai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2023. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 di euro per l'anno 2024. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 10.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla ripartizione del fondo tra i centri interessati si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 390 milioni di euro per l'anno 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
96.32. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis: All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di tutelare i livelli di spesa sanitaria pubblica, in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco. Le modalità di rimborso sono stabilite con provvedimento della medesima Agenzia da adottarsi entro il 31 marzo degli anni 2024 e 2025».
96.5. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2023, il 10 per cento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 confluisce nelle risorse di cui al primo comma ed è destinato, a titolo di ristoro per le difficoltà derivanti dalla crisi pandemica ed economica, alle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali di affezione e non ricevono sussidi statali, al fine di finanziare le spese di sterilizzazione degli animali e le attività di cura e assistenza medica in favore degli animali. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo.
96.34. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di superare la sperequazione esistente sul territorio nazionale nell'ambito del riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «indicatori epidemiologici territoriali» sono aggiunte le seguenti: «, ambientali, socio-economici e culturali nonché, con un peso non inferiore al 10 per cento da valere sull'intera quota, dell'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'ISTAT, che tenga conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie».
96.17. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire le esigenze di pianificazione e organizzazione del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei princìpi di equità, solidarietà e universalismo, a decorrere dall'anno 2023 l'incidenza della spesa sanitaria sul PIL non può essere inferiore al 8 per cento a decorrere dal medesimo anno il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui al comma 1 è in ogni caso incrementato annualmente di una percentuale pari al doppio dell'inflazione, anche in un contesto macroeconomico anticiclico, contraddistinto da una riduzione del prodotto interno lordo.
96.18. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 che sono conseguentemente incrementate per un importo annuo pari a 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023 è garantita la gratuità dei dispositivi contraccettivi medici e ormonali e dei contraccettivi meccanici e di barriera a coloro che sono già esentati dalla compartecipazione al costo delle spese sanitarie e a coloro che abbiano un'età inferiore ai 39 anni. Inoltre è garantita la gratuità dei contraccettivi di barriera anche a coloro cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 150 milioni.
96.20. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023, 395 milioni di euro per l'anno 2024, 395 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
96.33. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui al comma 1, per il triennio 2023-2025, le regioni destinano, per ciascun anno, una quota non inferiore al 3 per cento per l'attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 97 della presente legge.

  Conseguentemente dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia di budget di salute)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individuano, nel territorio di competenza, gli ambiti territoriali in cui attivare i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, da finanziare attraverso il metodo del budget di salute, come definito al successivo comma 4 del presente articolo, per l'area di intervento relativa alle patologie psichiatriche e alle dipendenze da droga, alcool e farmaci e gioco d'azzardo di cui al comma 4 dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. Con l'intesa di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì definite:

   a) le modalità attuative e di coprogrammazione che, ai sensi dell'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono finalizzate all'individuazione dei bisogni da soddisfare attraverso i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, degli interventi a tale fine necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi.

   b) la definizione di progetto terapeutico riabilitativo individualizzato;

   c) lo schema della convenzione recante il patto di coprogrammazione e di cogestione tra l'utente, le famiglie, la ASL, il servizio sociale del comune, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, l'ente del Terzo settore, il referente dell'ufficio socio-sanitario ospedaliero, il soggetto referente del contesto formativo di riferimento, nonché gli eventuali altri soggetti ritenuti necessari;

   d) il sistema di valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sull'utente e sulla comunità di riferimento del medesimo nonché degli esiti sul valore sanitario, sociale, culturale ed economico conseguito rispetto a indicatori predefiniti.

  3. Negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1 l'Azienda sanitaria locale provvede a riqualificare e a riconvertire, nella percentuale individuata nell'ambito dell'Intesa di cui al comma 1, le risorse destinate al finanziamento dei LEA socio-sanitari in progetti terapeutici riabilitativi individualizzati per l'area di intervento relativa alle patologie psichiatriche e alle dipendenze da droga, alcool e farmaci e gioco d'azzardo, da finanziare attraverso il metodo del budget di salute.
  4. Il budget di salute è l'insieme delle risorse umane, professionali ed economiche necessarie per realizzare il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato. La dotazione finanziaria del budget di salute necessaria a realizzare il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato comprende:

   a) le risorse, di cui al comma 1 del presente articolo;

   b) le risorse ulteriori che gli enti locali destinano alle politiche sociali;

   c) le risorse del Fondo sociale europeo e dei progetti regionali, nazionali ed europei volti all'inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate o vulnerabili;

   d) le eventuali risorse conferite dal soggetto destinatario del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, anche derivanti da forme di sostegno al reddito introdotte quale misura di contrasto della povertà e per l'inclusione sociale e lavorativa.

  5. La dotazione finanziaria del budget di salute, le quote rispettivamente a carico della ASL e dei comuni ed eventualmente le quote conferite dal soggetto destinatario del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato sono individuate ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito della determinazione delle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies del medesimo decreto legislativo.
  6. Le risorse del budget di salute sono trasferite al soggetto cogestore sulla base dello stato di avanzamento del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, certificato trimestralmente dai soggetti che hanno sottoscritto la convenzione recante il patto di coprogrammazione e di cogestione, tenuto conto degli esiti della valutazione qualitativa e quantitativa.
  7. L'impiego delle risorse del budget di salute, al cui controllo di gestione provvede l'ufficio socio-sanitario distrettuale presso il quale è stata istituita l'unità di valutazione integrata è sottoposto al regime di pubblicità e di controllo di cui ai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, nonché alle disposizioni dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'ufficio socio-sanitario distrettuale al quale è affidata la gestione del budget di salute dispone i controlli amministrativi e contabili sul corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali attribuite all'ente cogestore.
  8. L'ufficio socio-sanitario distrettuale assicura, altresì, il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, finanziati attraverso il metodo del budget di salute.
96.19. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 398 milioni.
96.31. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie con carattere di urgenza usufruite da pazienti affetti da patologie croniche ed invalidanti, quali l'endometriosi, e all'acquisto gratuito di farmaci appartenenti alle classi «A» e «C» per il trattamento di tali patologie.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96.23. Ascari, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sportiello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o affetti da Long-COVID.
96.10. Gruppioni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le risorse dello stanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 263 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano essere non utilizzate, sono impiegate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche tramite accordi integrativi degli accordi di programma di investimento in sanità già in essere, per interventi straordinari per il miglioramento della diagnosi, della presa in carico e delle cure intermedie per le persone con malattia di Alzheimer.
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute rende noto l'ammontare complessivo delle risorse disponibili. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elaborano, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente periodo, un programma di investimenti in sanità, ovvero integrano accordi di programma già in essere, secondo le modalità disciplinate dall'ordinamento vigente. I programmi di investimento di cui al precedente periodo sono destinati ad interventi che, in coerenza con quanto disposto dalla Missione 6, Componente 1, del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, attuino specifiche misure per il potenziamento e l'ammodernamento dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze e per la presa in carico delle persone con Alzheimer.
  2-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1 comma 263 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
96.3. Malavasi, Ciani, Furfaro, Girelli, Stumpo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024»; le parole: «la somma di 32,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 38,5 milioni di euro»; al comma 1, lettera a) le parole: «9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni di euro» e dopo la parola: «riconosciute» sono aggiunte le seguenti parole: «quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»; al comma 1, punto b), le parole: «12,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15,5 milioni di euro» e dopo le parole: «con ioni carbonio» sono aggiunte le seguenti: «e protoni;»
  2-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 334 milioni.
96.16. Colosimo, Lucaselli, Cannata.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024»; le parole «la somma di 32,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «la somma di 38,5 milioni di euro»; al comma 1, punto a) le parole: «9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni di euro» e dopo la parola: «riconosciute» sono aggiunte le parole: «quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»; al comma 1, punto b) le parole: «12,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15,5 milioni di euro» e dopo le parole: «con ioni carbonio» sono aggiunte: «e protoni;»
  2-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».
96.15. Frassini, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Cecchetti, Iezzi, Formentini, Zoffili, Dara, Toccalini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di consentire il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
*96.7. Loizzo, Cattoi, Panizzut, Lazzarini, Matone, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
*96.9. Richetti.
*96.38. Benigni, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alla legge 10 novembre 2021, n. 175 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «a 1 milione di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «a 3 milioni di euro annui»;

   b) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare, di cui al comma 1, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.»

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 delle presente legge.
96.12. Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei Servizi sanitari regionali, all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il primo periodo è abrogato.
  2-ter. L'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
96.40. Cappellacci, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è incrementato di un importo pari a euro 20 milioni a partire dall'anno 2023. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato all'assunzione di psicologi. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze è stabilita la ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: «400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «380 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 380 milioni per l'anno 2025 e 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

   b) alla rubrica, dopo le parole: «in materia di vaccini e farmaci» aggiungere le seguenti: «e potenziamento dell'assistenza psicologica».
96.27. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un milione di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
*96.8. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
*96.36. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (Sus scrofa) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,3 milioni di euro per l'anno 2023, 399,3 milioni di euro per l'anno 2024, 399,3 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
96.35. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente i Servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e la campagna vaccinale, nonché di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l'anno 2023, delle misure previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a) e ai medici abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali di cui al comma 3, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni.
96.28. Torto, Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 1, lettera d), dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129, si interpreta nel senso che non è precluso l'accesso alle prestazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, da parte di pazienti extraregionali, ulteriori rispetto a quelle di alta specialità.
96.42. D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».
96.41. Cappellacci, D'Attis, Cannizzaro, Nevi, Casasco.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Norme in materie di assunzione di personale medico e sanitario)

  1. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario e di garantire i livelli essenziali d'assistenza così come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, fermo restando il rispetto degli obblighi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome possono procedere all'assunzione di nuovo personale medico e sanitario nei limiti di spesa pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2023.
  2. Con decreto del Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono stabilite le modalità e i criteri di riparto. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni, comprese quelle ove siano presenti piani di rientro dai disavanzi sanitari (oppure comprese quelle commissariate) e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 1, i limiti di spesa previsti dall'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono soppressi.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3;

   b) per un valore di 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
96.2. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale)

  1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Il contributo è stabilito nel limite massimo di 1.500 euro a persona, e nel limite complessivo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023».
  2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
96.01. Madia, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Scarpa, Lai.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing)

  1. All'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
96.07. Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizione in merito all'assistenza sanitaria delle persone senza dimora)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale e/o all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al sistema sanitario regionale in cui si trovano».
  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato conseguentemente incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
96.08. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Contributo straordinario per le spese sostenute dalla regione e province autonome per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e costi Covid nell'esercizio 2022)

  1. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni in legge 17 novembre 2022, n. 175 è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022. Al riparto accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2022 dei rispettivi servizi sanitari.
  2. All'onere si provvede per l'anno 2023 mediante riduzione dello stanziamento per 250 milioni di euro del fondo di cui al comma 3 dell'articoli 152 del presente provvedimento e per 150 milioni di euro del fondo di cui al comma 4 dello stesso articolo.
96.017. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Norme in materia di incremento di borse di studio in medicina generale, di contratti di specializzazione medica e di assistenza per le persone senza dimora)

  1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi medesimi, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Al fine di incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  3. Il 10 per cento dell'incremento dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1 è riservata alla scuola di specializzazione in pediatria.
  4. Al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale e/o all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al sistema sanitario regionale in cui si trovano».
  5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 4 con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.
  6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4 sono stanziati 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo sanitario nazionale.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, a 160 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per il 2025 e 260 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
96.026. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Lai.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni in materia di liste di attesa)

  1. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
  2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incrementare i budget assegnati per l'esercizio 2023 alle strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fino a concorrenza delle eventuali economie realizzate sui fondi assegnati alle strutture private per gli esercizi 2021 e 2022 per i medesimi scopi.
  3. Per favorire la riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri ospedalieri di elezione e delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a decorrere dall'anno 2023 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incrementare il limite di spesa stabilito dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fino ad un massimo del cinque per cento, purché sia assicurato l'equilibrio economico del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario della spesa corrente. A tal fine, nell'esercizio precedente, l'importo della maggiore spesa deve essere accantonato in un apposito fondo oneri e il conto economico consolidato deve risultare in equilibrio, come accertato dalle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  4. All'attuazione del comma 3 si provvede entro il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nella misura di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro della salute in sede di riparto di una quota del Fondo sanitario nazionale.
96.041. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a e riposo per il personale medico del Servizio sanitario nazionale e docenti universitari laureati in medicina e chirurgia)

  1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazione organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto all'emergenza pandemica, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collegamento di ufficio a riposo è elevato alla data del compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia. La facoltà di cui al presente comma è concessa limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali.
  2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al direttore generale dell'azienda o analoga figura apicale dell'ente convenzionato con il Servizio sanitario nazionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2024.
  3. Il direttore generale o analoga figura apicale per gli enti convenzionati accoglie o rigetta motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.
  4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni del CCNL di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al personale medico del servizio sanitario nazionale è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di età. Alla data del 1° gennaio 2027 il limite di età per il collegamento di ufficio a riposo ritorno inderogabilmente al settantesimo anno di età e chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale data.
96.09. Morassut.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo per il personale medico del servizio sanitario nazionale e docenti universitari in medicina e chirurgia)

  1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto all'emergenza pandemica, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e ai docenti universitari di medicina e chirurgia.
  2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2025.
  3. Il datore di lavoro accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2026.
  4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al personale medico di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di età. Alla data del 1° gennaio 2027 il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo ritorna inderogabilmente al settantesimo anno di età e chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale data.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3.
*96.016. La XII Commissione.
*96.019. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)

  1. In via sperimentale, per il biennio 2023-2024, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
96.010. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)

  1. In via sperimentale, per il biennio 2023-2024, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
  3. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2023 e di euro 20.000.000 per l'anno 2024 e ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che sono conseguentemente incrementate mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
96.035. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Slittamento termine per la compensazione del saldo di mobilità extraregionale per la regione Calabria)

  1. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «finanziamento dell'anno 2022» dalle seguenti: «finanziamento dell'anno 2023»;

   b) al secondo periodo le parole: «dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2027».
96.011. Stumpo, Furfaro, Girelli, Ciani, Malavasi, Guerra.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifica quota premiale FSN)

  1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.
  2. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse.
  3. I criteri per il riparto della quota premiale di cui ai periodi primo e secondo del presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
96.012. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Guerra, Lai.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Iscrizione in bilancio 2022 pay back 2020 e 2021)

  1. In considerazione del sensibile incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al payback per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.
  2. Al comma 284 l'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e seguenti».
96.013. Furfaro, Stumpo, Ciani, Malavasi, Girelli, Guerra.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Iscrizione a ruolo proventi pay back dispositivi medici)

  1. All'articolo 18, comma 1, capoverso 9-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.»;

   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del Servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare».
96.014. Furfaro, Girelli, Ciani, Malavasi, Stumpo, Guerra.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Sospensione degli effetti di cui comma 174, articolo 1, legge n. 311 del 2004 per le maggiori spese dovute al COVID-19 ed al caro energia)

  1. Per l'esercizio 2022 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute dalle regioni e province autonome per l'emergenza da COVID-19 e registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche come individuati dai modelli CE. Conseguentemente non si applicano, per l'esercizio 2022, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2. Le maggiori spese sostenute per il contrasto alla pandemia da COVID-19, fino alla concorrenza massima del disavanzo presentato dalle singole regioni, possono essere imputate ad apposita voce del Patrimonio netto, quali perdite portate a nuovo derivanti dal COVID, sin dall'anno 2022 e ripianate dalle regioni in un periodo di almeno dieci esercizi successivi. L'importo delle perdite portate a nuovo non viene considerato nelle perdite maturate dalle regioni, al fine della verifica degli equilibri economico-finanziari di bilancio.
96.015. Furfaro, Stumpo, Ciani, Girelli, Malavasi, Guerra.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni in materia di spesa per l'acquisito di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

  1. A decorrere dall'anno 2023, il primo periodo del comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
  2. L'abrogazione di cui al comma 1, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il comma 1-ter dell'articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 2019, n. 157 è abrogato.
*96.020. Faraone.
*96.028. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure per il sostegno del settore del lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie)

  1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «effetti della pandemia,» sono inserite le seguenti: «nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e dell'Accordo quadro per il Servizio sanitario nazionale (SSN) del 20 settembre 2001,».
  2. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dalla revisione dei prezzi dei contratti pubblici per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001.».
96.021. Gruppioni.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Utilizzo risorse residue Fondo Innovativi)

  1. L'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

   «402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata.».

  2. All'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e 402-bis».
  3. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e 402-bis».
96.022. Bonetti.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Utilizzo risorse residue Fondo Innovativi)

  1. Il comma 402-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

   «402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata.».

  2. Al comma 577, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis».
  3. Al comma 578, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis».
*96.024. Cattoi, Loizzo, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Panizzut, Lazzarini, Matone.
*96.040. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)

  1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono».
  2. In attuazione dell'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, i tetti per la spesa farmaceutica convenzionata e per la spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 sono rideterminati rispettivamente nella misura del 6,5 per cento e del 8,5 per cento del Fondo sanitario nazionale.
96.023. Bonetti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento dei test NGS)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata
  3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 684, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme ripartite.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 delle presente legge.
96.025. Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Incremento del Fondo per i test Next-Generation Sequencing per il colangiocarcinoma)

  1. Lo stanziamento del Fondo per i test Next-Generation Sequencing, di cui al comma 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 160 mila euro per l'anno 2023.
  2. L'incremento del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma.
  3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 160 mila euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
96.037. Benigni, Cappellacci, Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per garantire la continuità delle forniture di dispositivi medici)

  1. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

   «9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015, escludendo dal ripiano le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
96.027. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Incremento borse di studio per medici di medicina generale)

  1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2023 sono accantonati 100 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondi di cui all'articolo 152, comma 3.
96.029. Ubaldo Pagano, Provenzano, De Luca.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misura in materia di finanziamento per il servizio sanitario regionale)

  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
96.030. Sottanelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misura in materia di finanziamento per il servizio sanitario regionale)

  1. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quinto periodo è soppresso.
96.031. Sottanelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Risorse per il Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)

  1. Il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, istituito dall'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per un importo pari a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -5 milioni;

   2024: -5 milioni;

   2025: -5 milioni.
96.032. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Programma di prevenzione in materia d'infertilità femminile e maschile)

  1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dell'infertilità femminile e maschile e per attivare il nuovo screening per l'infertilità rivolto ai giovani adulti, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2020-2022, per la diffusione del tampone vaginale per le donne e dello spermiogramma per gli uomini nell'ambito dello screening dell'infertilità, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche nel campo dell'infertilità.
  2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2023, di euro 20.000.000 per l'anno 2024 e di euro 21.000.000 per l'anno 2025. Con il decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di riparto delle risorse per l'attuazione del programma di cui al comma 1.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10.000.000 per l'anno 2023, di euro 20.000.000 per l'anno 2024 e di euro 21.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 379 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
96.033. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ETS APS, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,4 milioni di euro per l'anno 2023, 399,4 milioni di euro per l'anno 2024, 399,4 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
96.034. Donno, Torto, Dell'Olio, Carmina.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Rimborsabilità degli alimenti a fini medici speciali per pazienti affetti da patologie oncologiche)

  1. All'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al comma 1, dopo le parole: «fibrosi cistica», sono aggiunte le seguenti: «e da patologie oncologiche».
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute al comma 1, si provvede destinando 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard che è corrispondentemente incrementato.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 250 milioni.
96.036. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. La terapia ossidativa con ossigeno poliatomico liquido – OPL – è riconosciuto come dispositivo medico per la produzione di una soluzione acquosa allotropica a concentrazione fissa di ione superossido.
  2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si prevede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
96.038. Benigni, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico in farmacia)

  1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale alle malattie infettive e implementare i servizi di prossimità alla popolazione, in attuazione di quanto disposto all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e all'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, per gli anni 2023 e 2024 è consentita, in via sperimentale, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
  2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le modalità di erogazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente articolo è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
96.039. Bagnasco, Cannizzaro, D'Attis.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 97.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 105 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
97.3. Mancini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per concorrere al pagamento delle borse di studio dei medici iscritti ai corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1983, è istituito presso il Ministero della salute un fondo da ripartire, che opera nei limiti delle risorse disponibili, con dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2023-2025.
  1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1-bis.
  1-quater. All'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000.»;

   b) al comma 2 sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 3 milioni annui per il triennio 2023-2025, si provvede ai sensi degli articoli 152, commi 2 e 3 della presente legge.
97.5. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Per la durata della formazione a tempo pieno del medico è prevista la possibilità per lo specializzando di esercitare attività professionale e intellettuale all'interno e all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo il rispetto degli obblighi formativi e dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica che deve essere pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.».
97.7. Marianna Ricciardi, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai soli fini di integrare il trattamento economico degli specializzandi in medicina, di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di aumentare il numero di borse di studio da attribuire annualmente ad ogni scuola di specializzazione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
97.4. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è inserito il seguente:

   «6-bis. Il ricorso ad attività di formazione/lavoro oltre l'orario previsto dal contratto di specializzazione, è previsto in casi di straordinaria necessità in cui la mancata esecuzione dell'attività possa dare luogo a un pericolo grave ed immediato. In ogni caso, le ore aggiuntive, oltre l'orario previsto dal contratto di formazione/lavoro, devono sempre essere convertite in giorni di riposo».
97.8. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizione urgenti per il personale medico e sanitario delle aziende sanitarie della regione Calabria)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al termine di cui al comma 4, in attuazione dei principi statuiti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 168 del 23 luglio 2021, al personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato del ruolo sanitario in servizio presso le strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118, del servizio sanitario della regione Calabria, preposte alle attività di emergenza territoriale 118 e pronto soccorso nonché di quelle adibite ai servizi sanitari presso i centri di prima accoglienza e presso le altre strutture attivate per fare fronte ai fenomeni migratori, può essere attribuita per il periodo di effettivo servizio prestato, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, aspettativa, astensione facoltativa e di sospensione per qualsiasi causa, una indennità giornaliera aggiuntiva, fino ad un trentesimo della retribuzione mensile lorda in godimento.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale sanitario operante in regime convenzionale nei servizi di emergenza sanitaria territoriale delle strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118, del servizio sanitario della regione Calabria, la misura dei compensi orari o giornalieri può essere incrementata fino al 25 per cento dell'ammontare lordo previsto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Fermo restando il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5, il servizio prestato ai sensi del comma 1 può essere computato in misura doppia ai soli fini della maturazione dei requisiti di anzianità di servizio richiesti a normativa vigente per l'accesso ai ruoli della dirigenza delle professioni sanitarie e per l'attribuzione degli incarichi di struttura e degli incarichi professionali di altissima professionalità e di alta specializzazione per il personale dirigente del ruolo sanitario.
  4. Ferme restando le condizioni previste per il loro riconoscimento, i benefici di cui ai commi da 1 a 3 possono essere mantenuti e computati dagli aventi diritto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dal venir meno del commissariamento disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
  5. I benefici di cui a commi da 1 a 4 possono essere concessi entro i limiti massimi di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 15 milioni a decorrere dal 2023.
97.10. Cannizzaro, Arruzzolo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle attività svolte dagli ostetrici e dalle ostetriche dipendenti del Servizio sanitario nazionale, al comma 409 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la parola: «infermieristica» sono inserite le seguenti: «e ostetrica».
  2. Con le medesime decorrenze e con le modalità stabilite dal comma 410 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020, relativamente agli oneri, si provvede attraverso un corrispondente aumento del Fondo sanitario nazionale.

  Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
97.9. Zanella, Mari, Grimaldi.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Credito d'imposta a favore dell'attività fisica adattata)

  1. Il credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata di cui al comma 737 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
97.6. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

  1. Gli iscritti Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) hanno la facoltà di iscriversi al Sistema sanitario nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base in seguito al pagamento di una specifica tassa regionale individuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
97.01. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Furfaro.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «in ragione di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'intero»;

   b) dopo le parole: «COVID-19» sono aggiunte le seguenti: «e nella fase post-pandemica».
*97.059. Lai.
*97.02. Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Stabilizzazione del personale storico del ruolo della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante la pandemia, gli Istituti, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2024 assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dai commi 429, 430 e 432 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 31 dicembre 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.
  2. La stabilizzazione del personale di cui al comma 1 è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché agli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Ai fini della stabilizzazione, il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, commi 426, 429, 430 e 432 della citata legge n. 205 del 2017 non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative per le annualità 2020 e 2021 come definito da ciascun ente in base all'articolo 1, comma 427, della citata legge n. 205 del 2017, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.
  3. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse di cui al primo periodo tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti, in misura proporzionale al numero di assunti al 30 giugno 2023 con contratti a tempo determinato del ruolo definito all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   c) al comma 424, le parole: «90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La distribuzione agli istituti di tali risorse avviene, a partire dall'anno 2023, in base ai seguenti criteri:

    1) numero di assunzioni con contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 attivi in ciascun istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

    2) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.»;

   d) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1° luglio 2023, la percentuale di posti messi a concorso annualmente per ricercatori sanitari deve essere almeno il 50 per cento del numero totale di posti messi a concorso per il ruolo definito al comma 422»;

   e) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

   f) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

   g) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423».

  5. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, recante «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)», dopo le parole: «a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «e a tempo indeterminato».
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, ai sensi del comma 4, lettera c);

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
97.03. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Stabilizzazione del personale storico del ruolo della ricerca sanitaria)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, gli Istituti, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2024, assumono a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita e nel limite delle dotazioni organiche stabilite dall'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni di cui ai commi 429, 430 e 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che al 31 dicembre 2022 abbiano maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.
  2. La stabilizzazione del personale di cui al comma 1 è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Ai fini della stabilizzazione, il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, commi 426, 429, 430 e 432 della legge n. 205 del 2017 non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative per le annualità 2020 e 2021 come definito da ciascun ente in base all'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017, secondo il decreto del Ministro della salute del 20 novembre 2019, n. 164.
  3. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse di cui al primo periodo tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti, in misura proporzionale al numero di assunti al 30 giugno 2023 con contratti a tempo determinato del ruolo definito all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   b) al comma 424, al primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ovvero indeterminato», al secondo periodo, le parole: «90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La distribuzione agli istituti di tali risorse avviene, a partire dall'anno 2023, in base ai seguenti criteri:

    1) numero di assunzioni con contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 attivi in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

    2) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.»;

   c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1° luglio 2023, la percentuale di posti messi a concorso annualmente per ricercatori sanitari deve essere almeno il 50 per cento del numero totale di posti messi a concorso per il ruolo definito al comma 422»;

   d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono inserite le seguenti: «a tempo determinato»;

   e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono inserite le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

   f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423».

  5. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, recante «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)», dopo le parole: «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «e a tempo indeterminato».
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, ai sensi del comma 4, lettera c);

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.
97.011. Caiata, Lucaselli, Osnato, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

  1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 e ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 e alle previsioni di cui al decreto del Ministro della salute n. 164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto ministeriale n. 164 del 20 novembre 2019.
  3. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423 le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

   b) al comma 424 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

   c) al comma 426 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».
97.055. Zanella, Mari, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia di IVA per prestazioni di chirurgia e medicina estetica derivanti da problematiche di natura psicologica)

  1. Per le prestazioni di chirurgia e medicina estetica, ove conseguenti a problemi di natura psicologica, l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, spetta a condizione che risulti attestata, anche da parte dello stesso esecutore delle prestazioni, la presenza di disturbi nevrotici e della personalità o altri disturbi psichici non psicotici di cui al sistema di classificazione internazionale IDC-9-CM, da redigere su modello di scheda di valutazione da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate. Il periodo precedente trova applicazione alle prestazioni fatturate successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in presenza di univoche indicazioni dell'Amministrazione finanziaria cui il contribuente si sia attenuto, non possono essere richiesti il tributo, le sanzioni e gli interessi.
  2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
97.057. Polidori, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 268, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. All'articolo 1, comma 268, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e socio-sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «, socio-sanitarie e amministrative»;

   b) dopo le parole: «ai pazienti» sono aggiunte le seguenti: «e assicurato supporto agli uffici»;

   c) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»
97.04. Scotto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Stabilizzazione ricercatori settore socio-sanitario)

  1. I ricercatori di medicina o psicologia, i cui contratti vanno a scadenza nel corso dell'anno 2023 e che abbiano fatto almeno nove anni, anche non continuativi, di attività, vengono stabilizzati. L'onore di spesa della stabilizzazione è computata all'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
97.05. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Trattamento economico medici in formazione specialistica)

  1. A decorrere dal 1° aprile 2023, la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è incrementata nella misura massima annua lorda di 4.800 euro.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 108 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
97.06. Faraone.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria» sono sostituite dalle seguenti: «comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

   a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

   b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione»;

   b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Ai contratti di formazione specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
97.036. Marianna Ricciardi, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Incremento risorse contratti di formazione specialistica)

  1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 100 milioni a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
97.052. Mari, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Contributo Lega italiana per la lotta contro i tumori)

  1. Al fine di potenziare con profili professionali aggiuntivi la struttura organizzativa della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) con l'obiettivo di organizzare le attività istituzionali fondamentali per la prevenzione oncologica, nonché le connesse attività di natura sociosanitaria e riabilitativa, il contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
97.07. Bellomo, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

   (Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)

  1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. Ai relativi oneri, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto.
97.08. Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disciplina in materia di medicina estetica)

  1. L'attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso è svolta anche dai medici odontoiatri. A tal fine in via sperimentale è istituito un apposito Fondo presso il Ministero della salute con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire la parola: 400 con la seguente: 399.
97.09. Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Cannabis terapeutica)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di cannabis a uso medico e di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, autorizza l'importazione, la trasformazione e la distribuzione presso le farmacie di ulteriori quote di cannabis da parte di soggetti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prodotto importato deve rispondere ai requisiti di coltivazione e produzione previsti dalla normativa vigente».
97.010. Magi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Cannabis terapeutica)

  1. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.
  2. All'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis, entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro della salute è tenuto ad autorizzare, per un quantitativo pari almeno alla quota mancante tra la produzione dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e la quantità di fabbisogno nazionale comunicata e pubblicata dall'International Narcotic Control Board (INCB) nell'anno precedente, altri soggetti pubblici o privati alla coltivazione nonché alla trasformazione di cannabis terapeutica, con l'obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP), in base alle procedure indicate dallo stesso stabilimento».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -1.700.000.
97.058. Magi.
(Inammissibile per estraneità
di materia limitatamente al comma 2)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Riconoscimento della fibromialgia fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

  1. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
  4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 2 al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.
  5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
97.012. Boschi, Marattin.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia di fibromialgia)

  1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che sono affette da fibromialgia, le regioni e le province autonome realizzano e attivano percorsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai medici di medicina generale.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli Ordini provinciali dei medici organizzano corsi di formazione continua in medicina (ECM), requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la conoscenza capillare della sindrome fibromialgica negli aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici.
97.029. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo in favore dei malati fibromialgici)

  1. Nelle more del riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.
  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle fibromialgie, con una dotazione pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
97.013. Boschi, Marattin.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo in favore delle persone affette da fibromialgia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia è incrementato con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
97.028. Ascari, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sportiello.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del nervo pudendo fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

  1. Al fine di garantire il diritto alla salute, nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette, la vulvodinia e la neuropatia del nervo pudendo sono riconosciute come malattie croniche e invalidanti e sono inserite tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute individua, con proprio decreto i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlati alla vulvodinia e alla neuropatia del nervo pudendo, ai fini del loro inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa, di cui all'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 656 del 18 marzo 2017.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per la vulvodinia e la neuropatia del nervo pudendo, di seguito denominata «Commissione nazionale» composta da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), cinque rappresentanti degli enti pubblici o privati esperti delle malattie, selezionati dalle associazioni senza fini di lucro che in Italia si occupano da almeno cinque anni di tutelare le persone affette dalle due sindromi, e un rappresentante delle medesime associazioni.
  4. La Commissione nazionale ha il compito di emanare le linee guida per redigere i piani diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per il trattamento multimodale delle sindromi di cui alla presente legge in tutto il territorio nazionale e di redigere le graduatorie per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse disponibili.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute individua, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un centro sanitario pubblico specializzato per ogni regione d'Italia dedicato alla diagnosi e alla cura del dolore pelvico, della vulvodinia, della neuropatia del nervo pudendo, dell'endometriosi, della sindrome della vescica dolorosa e del colon irritabile. Il Ministero della salute inserisce, altresì, i centri specializzati individuati ai sensi del periodo precedente in un apposito elenco.
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano o istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici, idonei alla diagnosi e alla cura del dolore pelvico, in grado di assicurare una presa in carico multidisciplinare dei pazienti affetti da vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo e capaci di relazionarsi, ove necessario, con altre diverse strutture specialistiche al fine di assicurare tutte le cure necessarie al raggiungimento o al mantenimento della migliore qualità di vita per i pazienti.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
97.014. Boschi.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo in favore dei malati affetti da vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo)

  1. Nelle more del riconoscimento della vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati affetti da vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.
  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo, con una dotazione pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, e 2024. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
97.015. Boschi.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next- Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
97.016. Boschi, Giachetti, Loizzo, Ciani.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Incremento Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing)

  1. Al fine di consentire il potenziamento dei test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023, 385 milioni di euro per l'anno 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
97.038. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Modalità di finanziamento delle disposizioni relative al piano nazionale delle malattie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175)

  1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare, di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
   4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 1° febbraio di ogni anno, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 4 e di assegnazione delle risorse alle amministrazioni interessate».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
97.017. Boschi, Giachetti, Loizzo, Ciani.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo in favore della ricerca per la cura delle malattie rare)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la ricerca e la cura delle malattie rare, con una dotazione pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca sanitaria (PNRS), una apposita sezione per la ricerca in tema di malattie rare, definendo i relativi programmi connessi alle relative patologie.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 400 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge;

   b) quanto a 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.
97.021. Boschi.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare di cui all'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175)

  1. All'articolo 6, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: «1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
97.018. Boschi, Giachetti, Loizzo, Ciani.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Vincolo delle risorse destinate allo screening neonatale)

  1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale.
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 167.
  3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, con il medesimo decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni, attribuisce all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà, per lo scopo, della collaborazione del «Centro di coordinamento degli screening neonatali», il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma. L'ISS pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.
97.019. Boschi, Giachetti, Loizzo, Ciani, Bonifazi.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni per incentivare la transizione al digitale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

  1. Al fine di incentivare la transizione al digitale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e migliorare l'accesso alle cure dei pazienti e sviluppare percorsi digitalizzati di medicina di iniziativa è autorizzato un contributo pari ad euro 15.000.000 per l'acquisto di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 luglio 2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Federazioni e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
97.025. L'Abbate, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Misure per la ricerca sulle malattie croniche)

  1. Al fine di sostenere il finanziamento della ricerca in favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento»;

   b) le parole: «70.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 52 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
97.020. Boschi.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni per la tutela delle persone affette da malattie croniche)

  1. Per contribuire al miglioramento della tutela per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull'individuo, sulla famiglia e sul contesto sociale, migliorando per quanto possibile la qualità di vita e rendendo più uniforme, efficiente ed integrata l'assistenza territoriale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro da finalizzare, nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario nazionale, per il triennio 2023-2025, all'attuazione del vigente Piano nazionale delle cronicità.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
97.046. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Contributo destinato all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici)

  1. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito la perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge
97.022. Sottanelli, Faraone, Grippo.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento a riposo del personale medico e sanitario)

  1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e il recupero delle liste di attesa, nelle more del processo di potenziamento a medio termine della formazione universitaria in medicina e chirurgia e delle relative specializzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato, a domanda, alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico e sanitario, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. La facoltà di cui al presente comma è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ai docenti universitari di medicina e chirurgia, ai dirigenti medici e sanitari di ruolo presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale medico inserito in qualsiasi inquadramento professionale operante presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altri enti pubblici.
97.023. Bagnai, Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Rinnovo della nomina del Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

  1. Al fine di consentire il completamento delle ultime fasi di realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rinnovata la nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi. L'incarico è a titolo gratuito.
  3 Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si prevede un ulteriore stanziamento di 72.000 euro, da assegnare alla struttura di supporto di cui al comma 5-bis dell'articolo 42-bis del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per il compenso degli esperti o consulenti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza nell'ambito del contingente di personale non dirigenziale.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 328 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
97.026. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Monitoraggio sanitario dell'inquinamento atmosferico)

  1. Il Sistema sanitario nazionale promuove l'attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione secondaria nelle aree geografiche che presentano il superamento dei limiti di concentrazione definiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, con riferimento alle patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative dell'attività di cui al comma 1, nonché le patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale.
  3. Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede per mezzo delle strutture del Servizio sanitario nazionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
97.027. Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo prevenzione randagismo)

  1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e per il contrasto al fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
97.030. Di Lauro, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Cherchi.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazioni di emoderivati)

  1. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, o, se deceduti, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, consistente in un assegno una tantum di 200.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
97.031. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti)

  1. Ai soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o ai loro eredi che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è riconosciuto un ulteriore assegno pari a 100.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

   Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
97.032. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
97.033. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni concernenti le persone affette da malattie rare)

  1. Il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 398 milioni.
97.034. Quartini, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)

  1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 1, le parole da: «La valutazione dei candidati» a: «Nella rosa proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari, aggiornato con cadenza biennale, a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale, il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni e province autonome diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, per ciascuna delle aziende per le quali è previsto il rinnovo della governance provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico; si procederà alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che»;

    2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nonché dei curricula degli altri candidati inclusi nella rosa» sono soppresse;

    3) al comma 2, quinto periodo, le parole: «degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi il medesimo soggetto non potrà essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio.»;

    4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il mandato del commissario di norma ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo di ulteriori sei mesi.»;

   c) all'articolo 3, comma 1 apportare le seguenti modifiche:

    1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza almeno biennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al presente comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al presente comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al presente articolo procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociosanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al comma 1 del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.»;

    2) al comma 1, le parole: «L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale» sono soppresse.
97.035. Marianna Ricciardi, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Ruoli dirigenziali per le cure primarie e intermedie)

  1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.
  2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di comunità e delle cure primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.
97.037. Marianna Ricciardi, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità)

  1. La finalità del presente articolo è il pieno riconoscimento della professione infermieristica come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi, anche a domicilio della persona e della famiglia, nonché dei presidi distrettuali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di assicurarne la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini.
  2. La figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità responsabile della gestione dei processi infermieristici. Tale figura, agendo sia nell'ambito degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale che a livello domiciliare e comunitario, esercita, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di teleassistenza, le seguenti funzioni:

   a) collabora all'intercettazione del bisogno di salute, agendo sulla promozione, prevenzione e gestione della salute in tutte le fasce d'età;

   b) contribuisce alla programmazione delle attività anche attraverso gli strumenti propri della gestione degli assistiti finalizzati a mantenere la popolazione in condizioni di buona salute rispondendo ai bisogni del singolo paziente sia in termini di prevenzione sia di cura delle condizioni croniche;

   c) favorisce l'accessibilità e l'orientamento ai servizi, l'integrazione fra assistenza sanitaria e sociale in raccordo e sinergia con i diversi soggetti istituzionali, nodi della rete e le diverse professionalità presenti sul territorio;

   d) promuove il coinvolgimento attivo e consapevole della comunità, organizzando processi e momenti di educazione sanitaria di gruppo in presenza o in remoto, in collaborazione con tutti i livelli, i setting e gli attori, sanitari ed extra-sanitari, interessati a supporto dello sviluppo di comunità resilienti e di ambienti favorevoli alla salute;

   e) promuove attività di informazione e comunicazione sia sui singoli che in gruppo in collaborazione con le idonee competenze aziendali di linguaggi, format e modalità di interazione in base alla popolazione a cui si rivolge;

   f) svolge attività di consulenza infermieristica e contribuisce ad attività di supporto motivazionale per la promozione di corretti comportamenti, al fine di favorire la partecipazione e la responsabilizzazione individuale e collettiva;

   g) valorizza e promuove il coinvolgimento attivo della persona e del suo caregiver;

   h) lavora in forte integrazione con le reti sanitarie e sociosanitarie e con le risorse della comunità e collabora in gruppo con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli altri professionisti sanitari;

   i) pianifica ed eroga assistenza alle famiglie;

   l) promuove e partecipa ad attività di ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali, fortemente orientati alla valutazione degli esiti.

  3. L'infermiere di famiglia e di comunità opera nell'ambito dei servizi distrettuali e garantisce la sua presenza coerentemente con l'organizzazione regionale e territoriale.
  4. L'infermiere di famiglia e di comunità agisce nell'ambito delle strategie dell'Azienda sanitaria e dell'articolazione aziendale a cui afferisce, opera in stretta sinergia con la medicina generale, il servizio sociale e i tutti professionisti coinvolti nei setting di riferimento in una logica di riconoscimento delle specifiche autonomie ed ambiti professionali e di interrelazione ed integrazione multiprofessionale.
  5. L'infermiere di famiglia e di comunità è in possesso della laurea magistrale. A tal fine a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute, è istituita la laurea magistrale in infermieristica di famiglia e di comunità e delle cure primarie.
  6. Nelle more dell'istituzione della laurea di cui al comma 5, il titolo di accesso alla figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità è il master universitario di primo livello rilasciato nell'Area cure primarie – sanità pubblica con i diversi indirizzi: salute pubblica, cure primarie domiciliari e territoriali; infermiere di famiglia e comunità.
  7. In fase di prima applicazione le regioni e le province autonome possono attivare specifici corsi per la formazione degli infermieri di famiglia e di comunità, anche in collaborazione con gli atenei o con enti pubblici o privati accreditati per lo svolgimento di attività formative ECM.
  8. Le università possono riconoscere le attività formative svolte nell'ambito dei corsi regionali quali CFU ai fini del conseguimento del titolo universitario di cui al comma 5.
  9. Gli infermieri di famiglia e di comunità in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge entro ventiquattro mesi acquisiscono i titoli di cui al comma 6 o al comma 7.
  10. Attraverso la formazione continua l'infermiere di famiglia e di comunità provvede a un costante aggiornamento e allo sviluppo personale e professionale.
  11. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: «pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «infermieri di famiglia e di comunità,»;

   b) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera b), dopo le parole: «medici di medicina generale» sono inserite le seguenti: «, degli infermieri di famiglia e di comunità»;

   c) all'articolo 3-quinquies, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «f-bis) attività o servizi di infermieristica di famiglia e di comunità»;

   d) all'articolo 3-sexies, comma 2, dopo le parole: «uno dei pediatri di libera scelta» sono inserite le seguenti: «, uno degli infermieri di famiglia e di comunità»;

   e) all'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «dei pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «degli infermieri di famiglia e di comunità,».

  12 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
97.041. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni concernenti il corpo docente universitario)

  1. Al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al settore scientifico disciplinare Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45), sono stanziati complessivi 18 milioni di euro, per gli anni 2023, 2024 e 2025, destinati a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinare MED/45, nel settore concorsuale scienze infermieristiche, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2. Entro il 30 giugno 2023 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2023, 340 milioni di euro per l'anno 2024, 340 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
97.039. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Istituzione del Fondo per la tutela, la promozione e la protezione dell'igiene femminile)

  1. Al fine di sensibilizzare e diffondere circa l'importanza di misure igieniche e di prevenzione sanitaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo per la tutela, la promozione e la protezione dell'igiene femminile» con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono all'istallazione di distributori gratuiti di prodotti per la protezione dell'igiene femminile.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni di euro per l'anno 2023, 397 milioni di euro per l'anno 2024, 397 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
97.040. Sportiello, Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)

  1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico e le intolleranze ad alimenti non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1.
97.042. Pellegrini, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»)

  1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
  2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.
  3. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un accordo con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende e dei professionisti audioprotesisti riconosciute dal Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, vengono definite le modalità per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali.
  4. Fino alla data di approvazione del decreto di cui al comma 3, e comunque fino alla pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per le modalità di erogazione delle prestazioni e degli ausili di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999 n. 332.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente aggiungere il seguente allegato:

   Allegato 1

   Codici di dispositivi acustici

    22.06.00 ausili per udito;

    22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale;

    22.06.09.003/006/009/012;

    22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari;

    22.06.15.003/006/009/012.

   Apparecchi acustici digitali

    2206.15.018 per minori;

    22.06.15.021 per adulti.

   Accessori auricolari

   Accessori per via aerea

    22.06.91.103;

    22.06.91.106.

   Accessori per via ossea

    22.06.91.109;

    22.06.91.115;

    22.06.91.121.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 378 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
97.043. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Semplificazione processi di erogazione ausili monouso)

  1. In un'ottica di semplificazione dei processi di erogazione degli ausili monouso previsti dall'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ed al fine garantire una maggiore tutela ed omogeneità di trattamento per le persone utilizzatrici di tali ausili, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dai chiarimenti del Ministero in ordine alla sua corretta applicazione di cui alla circolare del Ministero della salute del 19 giugno 2017, n. 0019143, recante «Chiarimenti ed indicazioni in merito all'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017», si rende opportuno rispettare i seguenti criteri:

   a) quanto alla condizione di avente diritto non è necessario il riconoscimento della invalidità civile, essendo sufficiente la certificazione dello specialista, dipendente o convenzionato;

   b) quanto ai tempi per l'erogazione degli ausili medici monouso, gli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome sono tenuti ad assumere ogni utile iniziativa nei confronti delle azienda sanitarie, al fine di ridurre ancora di più i tempi di erogazione, che dovrebbero essere sempre contenuti entro i tre giorni lavorativi dal ricevimento della prescrizione e comunque non più cinque giorni;

   c) quanto alle modalità di fornitura, le azienda sanitarie, nell'ambito di una distribuzione diretta, a seguito di accordi o di aggiudicazione di gare d'appalto, possono inviare l'autorizzazione alla fornitura in allegato all'ordine, direttamente alle aziende fornitrici: le quali pianificheranno le spedizioni trimestrali o bimestrali nell'arco dei dodici mesi, corrispondente al periodo di validità della prescrizione. Sarà onere e cura delle aziende fornitrici verificare il quantitativo esatto contenuto nella prescrizione onde evitare sprechi e trasmettere alle aziende sanitarie opportuna reportistica;

   d) quanto alle modalità di distribuzione, è fortemente consigliata la distribuzione a domicilio che consente di garantire maggiore riservatezza alle persone che utilizzano i suddetti ausili oltre ad un notevole risparmio di spesa sanitaria, potendo le azienda fornitrici segnalare tempestivamente all'azienda sanitaria la cessazione di utilizzo del dispositivo da parte dell'avente diritto.
97.049. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Implementazione del nuovo sistema informativo sanitario)

  1. Nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), di cui al decreto 7 dicembre 2016, n. 262, recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, il Ministero della salute, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le procedure atte a consentire l'inserimento di informazioni anamnestiche del paziente sia per finalità diagnostiche e di consulto specialistico sia per studi epidemiologici e progetti di prevenzione mirati. In tale interazione vengono valutate, anche alle luce delle innovazioni tecnologiche intervenute, le possibilità di inserimento nel sistema di file contenenti immagini, audio e video relativi a indagini strumentali.
  2. All'inserimento delle informazioni di cui al comma 1, sono tenute anche le strutture private accreditate.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300.000 euro per l'anno 2023, e in 20.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 399,98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
97.050. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Sportiello.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia di tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

  1. In considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia da SARS-CoV-2, e per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2023, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress.
  2. Le regioni e le province autonome erogano, fino all'esaurimento delle risorse di cui al comma 3, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le risorse individuate al comma 3 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023, che è corrispondentemente incrementato dell'importo complessivo di 30 milioni di euro, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultano corrispondentemente ridotte. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
97.045. Di Lauro, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Incremento delle risorse per borse di studio per specializzazione in area sanitaria non medica)

  1. Al fine di aumentare il numero borse di studio per i giovani iscritti alle specializzazioni in professioni sanitarie non mediche, come definite dal decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 380 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
97.047. Marianna Ricciardi, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)

  1. In via sperimentale, per il biennio 2023-2024, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
97.048. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizione diretta ad adeguare il trattamento economico degli specializzandi alla normativa comunitaria)

  1. In attuazione a quanto previsto dalla direttiva 75/363/CEE, come modificata dell'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE e sostituita dalla direttiva 2005/36/CE, le previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano ai medici iscritti ai corsi di specializzazione medica sino all'anno accademico 1990-1991, per la frequenza a partire dal 1° gennaio 1983.
  2. All'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000».

   b) al comma 2 la lettera b) è soppressa.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
97.051. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Misure per impegnare i soggetti privati accreditati del Servizio sanitario nazionale al rispetto dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative)

  1. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituita dalla seguente:

   «d) garantire che tutte le strutture e i servizi accreditati assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato e che le stesse, attraverso i soggetti gestori privati accreditati e contrattualizzati, garantiscano il rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».
97.053. Mari, Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Istituzione di un registro sulle aggressioni al personale sanitario e socio sanitario di cui alla legge n. 113 del 2020)

  1. All'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Le strutture in cui opera il personale di cui al comma 1 provvedono, inoltre, ad istituire, regolamentandone la gestione all'interno del documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, tutti gli episodi di violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge».
97.054. Mari, Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

  1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità, è previsto uno stanziamento di euro 500.000 per l'anno 2023 a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili APS di Roma.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
97.056. Cannizzaro, D'Attis.

ART. 98.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)», inserire le seguenti: «e delle competenze digitali»;

   b) al comma 1, sostituire le parole: «digitali e di innovazione» con le seguenti: «e nelle competenze digitali e di innovazione»;

   c) al comma 4, sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le parole: «sono inserite le seguenti»;

   d) al comma 4, dopo il capoverso «c-bis», aggiungere il seguente:

   «c-ter) conoscere le aree disciplinari relative alle competenze digitali come previsto nel Piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027) della Commissione europea».

   e) al comma 5, dopo le parole: «dell'ingegneria e della matematica (STEM)» aggiungere le seguenti: «e con il Piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027) della Commissione europea»;

   f) al comma 5, dopo le parole: «apprendimento delle discipline STEM», aggiungere le seguenti: «e competenze digitali».

   g) al comma 5, dopo la lettera c): «creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM», aggiungere le seguenti:

   c-bis) sviluppo ed implementazione di un sistema di certificazione delle competenze digitali a scuola;

   c-ter) sviluppo di azioni di formazione sull'uso trasversale delle tecnologie e processi digitali e l'educazione alla cittadinanza digitale degli insegnanti.
*98.2. Boschi.
*98.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dal primo gennaio 2023, nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi della Missione 4C1-Investimento 3.1 delle Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si persegue lo sviluppo delle competenze digitali favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza degli apprendimenti digitali nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo e secondo ciclo per prevederne lo studio obbligatorio. Con cadenza biennale, a partire dall'anno scolastico 2023-2024, l'INVALSI effettua rilevazioni nelle scuole di ogni ordine e grado per misurare il livello di competenza digitale raggiunto degli studenti e i criteri per garantire l'effettiva generalizzazione degli apprendimenti di natura digitale.
98.3. Sottanelli, Grippo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: equilibrio con la seguente: parità.
98.8. Amato, Cherchi, Caso, Orrico, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), dopo le parole: «stereotipi di genere», aggiungere le seguenti: «e favorendo l'accesso a tali percorsi di studio alle donne e ragazze provenienti da contesti socio economici svantaggiati»;

   b) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) favorire campagne di informazione e formazione volte a promuovere modelli di ruolo femminili finalizzate ad incoraggiare le studentesse ad intraprendere una carriera professionale in ambito STEM;

   c-ter) promuovere la raccolta di dati comparabili al fine di monitorare l'impatto delle politiche finalizzate ad incoraggiare la partecipazione femminile ai percorsi di studio STEM.
98.7. Cherchi, Caso, Amato, Orrico, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: stereotipi di genere, aggiungere le seguenti: e favorendo l'accesso a tali percorsi di studio alle donne e ragazze provenienti da contesti socio economici svantaggiati.
98.5. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) irrobustire e consolidare il curriculum vitae scolastico ed extrascolastico;

   c-ter) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline scientifiche le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;

   c-quater) indirizzare, maggiormente, la didattica, sin dai primi gradi d'istruzione, verso la competenza nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

   c-quinquies) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle materie scientifiche, matematiche e digitali per il personale docente così da favorire la trasmissione di tali nozioni ai discenti;

   c-sexies) valorizzare e implementare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative;

   c-septies) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per i discenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline scientifiche STEM;

   c-octies) dare maggior impulso all'organizzazione d'incontri, giornate di orientamento e altre, similari, attività per i discenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate ad approfondire le conoscenze e le competenze nelle discipline scientifiche STEM;

   c-novies) prevedere l'istituzione di borse di studio per i discenti che decidano di intraprendere percorsi di studio, formazione e/o ricerca nelle discipline scientifiche STEM;

   c-decies) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro di coloro i quali ne sono fuoriusciti;

   c-undecies) prevedere incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

   c-duodecies) istituzionalizzare forme di orientamento post-scolastico che coinvolgano i discenti, le istituzioni pubbliche, comprese le università, le aziende private e gli ordini professionali volte a favorire la conoscenza e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi discenti verso delle discipline scientifiche STEM;

   c-terdecies) promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.;

   b) al comma 6, dopo le parole: comma 5, aggiungere le seguenti: lettere a), b) e c) e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle iniziative di cui al comma 5, lettere da c-bis) a c-terdecies), si provvede nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito redige, ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, da presentare alle Camere. Con cadenza biennale, la relazione contiene anche la verifica di impatto regolatorio (VIR) indicando, puntualmente, la stima degli effetti prodotti dalla presente legge su cittadini, settore pubblico e settore privato e, in particolare, in relazione al contributo del medesimo settore privato alla crescita economica della Nazione.
98.1. Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) favorire campagne di informazione e formazione volte a promuovere modelli di ruolo femminili e incoraggiare le studentesse ad intraprendere una carriera professionale in ambito STEM;

   c-ter) promuovere la raccolta di dati comparabili al fine di monitorare l'impatto delle politiche finalizzate ad incoraggiare la partecipazione femminile ai percorsi di studio STEM.
98.6. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di contrastare la povertà educativa e l'istituzionalizzazione delle fragilità giovanili complesse, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative volte ad impiegare anche strumenti innovativi, come ad esempio i Progetti formativi personalizzati con budget educativi (Progetto PFP) al fine di ampliare e migliorare le opportunità educative per gli adolescenti di specifici territori e favorire un sistema di alleanza educativa tra le scuole, le famiglie e i territori, tenendo conto dei fattori di rischio di abbandono scolastico degli adolescenti o di regressione o stagnazione dello sviluppo psicosociale.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: di cui al comma 5 con le seguenti: di cui ai commi 5 e 5-bis.
98.9. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di sostenere le spese di istruzione, a decorrere dall'anno 2023, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 300 euro annui, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.
  7-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
98.11. Piccolotti, Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di incentivare e sostenere la scelta delle studentesse della scuola secondaria di secondo grado per l'iscrizione e la frequenza di percorsi di studio universitario afferenti alle discipline STEM, anche attraverso l'attivazione di borse di studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo, denominato STEM, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
98.4. Di Biase, Ferrari, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Forattini, Ghio, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Serracchiani, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

  1. Al fine di promuovere la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e per un triennio di una sperimentazione nelle Istituzioni, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici.
98.01. Sottanelli, Grippo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Fondo per la promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo per promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è destinato a finanziare, nel limite delle risorse di cui al periodo precedente, assunzioni di personale e organizzazioni di corsi volti a dare attuazione alle finalità di cui al comma 2.
  2. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «vita civica,» è inserita la seguente: «economica,»;

   b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «attiva e digitale,» sono inserite le seguenti: «educazione finanziaria,»;

   c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

   «h-bis) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento»;

   d) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «cittadinanza attiva», sono aggiunte le seguenti: «e l'educazione finanziaria»;

   e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «della partecipazione», sono inserite seguenti: «, dell'educazione finanziaria».

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
98.02. Marattin, Boschi, Sottanelli, Richetti, Grippo.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Promozione dell'educazione musicale nelle istituzioni scolastiche)

  1. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo per l'incentivazione e la sperimentazione degli Asili musicali» con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire «Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale».
  3. Sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato tempestivamente e aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
98.03. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo a sostegno del trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, con una dotazione iniziale per l'anno 2023 di 100 milioni di euro. I requisiti per l'accesso al Fondo da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentati le scuole secondarie di secondo grado è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

   Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
98.04. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

  1. Al decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, all'articolo 6, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Per l'integrazione del curricolo della scuola di cui al presente articolo, al fine di garantire annualmente docenti e personale amministrativo madrelingua o esperto, la Scuola europea di Brindisi si avvale di personale assunto con contratto a tempo determinato nei limiti di quanto indicato al comma 1-quater.
   1-quater. Annualmente, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto sono assegnati alla scuola europea di Brindisi fino a venticinque posti di personale docente e fino a quattro posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, secondo le specifiche esigenze della Scuola. Tali posti sono attribuibili anche in frazioni orarie in relazione alle esigenze della Scuola. I contratti, con durata dal 1° settembre di ogni anno, ovvero dalla effettiva presa di servizio, fino al termine delle attività didattiche sono stipulati previo espletamento di procedure comparative da parte della Scuola europea. La Scuola può procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera. Per l'anno scolastico 2022/2023 tali contratti saranno stipulati dalla data di effettiva presa di servizio fino al termine delle attività didattiche.
   1-quinquies. Il servizio svolto nella Scuola è equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane.
   1-sexies. Il contributo dello Stato di cui al comma 1 è annualmente assegnato come finanziamento alla Scuola europea di Brindisi per ogni ulteriore necessità di ordine amministrativo e didattico senza vincolo di destinazione.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 986.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
98.05. D'Attis.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Borse di studio in favore di persone con disabilità)

  1. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

   d-ter) le somme indicate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di formazione professionale volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a 8.000 euro annui.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
98.06. Faraone, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Borse di studio in favore di persone con disabilità)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 2023 le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede ai sensi del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato all'articolo 152 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 390 milioni.
98.07. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

ART. 99.

  Sopprimerlo.
99.14. Orrico, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Sostituire gli articoli 99 e 100 con il seguente:

Art. 99.
(Misure a sostegno del sistema d'istruzione e del personale scolastico)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

   «5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis per l'anno 2023/2024, in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.
   5-septies. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome, cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato, sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82,5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  3. Per il triennio 2019-2021 e successivi rinnovi, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale scolastico, comparto istruzione e ricerca, sono incrementati di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  4. Per arrivare alla progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione, il Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2023, di 200 milioni di euro annui.
  5. Al fine di rafforzare l'offerta formativa, sostenere la formazione dei docenti, la continuità didattica e l'autonomia scolastica, il Fondo «La buona scuola» di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro a decorre dall'anno 2025.
  6. Per la realizzazione delle scuole innovative, alle somme già indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei Fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina ulteriori 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.
  7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 dell'articolo 2-bis, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   b) al comma 9 dell'articolo 16-bis, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c) al comma 10, lettera c), dell'articolo 16-ter, le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   d) al comma 10, lettera e), dell'articolo 16-ter, le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 513 milioni di euro per l'anno 2023, 534,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 585 milioni di euro per l'anno 2025, a 600 milioni di euro per l'anno 2026, a 652 milioni di euro per l'anno 2027, a 664 milioni di euro per l'anno 2028, a 673 milioni di euro per l'anno 2029, a 683 milioni di euro per l'anno 2030, a 692,5 milioni di euro per l'anno 2031 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3, e mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
99.7. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza, Amendola.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 99.
(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono aggiunti i seguenti:

   «5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR, nonché della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'Accordo, lo schema di decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza UNIFICATA entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-quinquies. Decorsa inutilmente la data del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni è definito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.».

  2. I risparmi conseguiti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono. previo accertamento degli stessi, su un fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possono essere sono destinati ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, il Fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti sul relativo Fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Confluiscono nel Fondo Unico Nazionale per la dirigenza scolastica per la retribuzione di posizione parte variabile le economie accertate relative all'esercizio finanziaria 2022 e i fondi per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 già previsti all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
99.2. Lai.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

   1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
   «5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4, Componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis per l'anno 2023/2024, in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.
   5-septies. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.
99.6. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza, Toni Ricciardi, Roggiani, Marino, Amendola, Malavasi.

  Al comma 1, capoverso comma 5-quater, dopo le parole: nonché della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole, inserire le seguenti: , nelle aree interne e al capoverso comma 5-quinquies dopo le parole: ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole inserire le seguenti: , nelle aree interne e al capoverso comma 5-sexies prima delle parole: In sede di prima applicazione, inserire le parole: Ferma restando l'estensione della salvaguardia anche per le scuole presenti nelle aree interne,.
99.18. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso comma «5-quater», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

   b) al comma 1, capoverso comma «5-quinquies», sopprimere le parole da: non inferiore a 900 fino a: 1.000, e le parole da: Al fine di garantire fino alle parole: compensazione interregionale;

   c) al comma 1, capoverso comma «5-sexies», sopprimere il primo e secondo periodo;

   d) al comma 2, sostituire le parole: I risparmi con le seguenti: Gli eventuali risparmi.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al successivo articolo 152, comma 3, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per il 2025, 33 milioni per il 2026, 46 milioni per il 2027,54 milioni per il 2028, 63 milioni per il 2029, 73 milioni per il 2030 e 89 milioni dal 2031.
99.17. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 5-quinquies. a: non superiore a 1.000, con le seguenti: 5-quinquies. Decorsa inutilmente la data del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni è definito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 850 e non superiore a 950.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2024; 21 milioni per il 2025; 33 milioni per il 2026; 46 milioni per il 2027; 54 milioni per il 2028; 63 milioni per il 2029; 73 milioni per il 2030 e 89 milioni dal 2031.
99.16. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) Al capoverso comma 5-quater, dopo le parole: nonché della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole, aggiungere le seguenti: , nelle aree interne;

   b) Al capoverso comma 5-quinquies, dopo le parole: ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole, aggiungere le seguenti: , nelle aree interne;

   c) Al capoverso comma 5-sexies, prima delle parole: In sede di prima applicazione, premettere le seguenti: Ferma restando l'estensione della salvaguardia anche per le scuole presenti nelle aree interne,.
99.4. Ruffino.

  Al comma 1, capoverso comma 5-quinquies, sostituire le parole: non inferiore a 900 e non superiore a 1000, con le seguenti: non inferiore a 700 e non superiore a 800.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 370 milioni.
99.15. Piccolotti, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 5-sexies, aggiungere il seguente: 5-septies. In ogni caso l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 5-quater a 5-sexies non comporta una riduzione del numero delle istituzioni scolastiche.
99.13. Caso, Amato, Orrico, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 5-sexies, aggiungere i seguenti:

   5-septies. Per gli anni scolastici a partire dall'anno scolastico 2023/2024, i Dirigenti scolastici sono assegnati agli istituti autonomi costituiti da un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole collocate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
   5-octies. Per le finalità di cui al comma 5-septies, è stanziata la somma di 40,84 milioni a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 359,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
99.1. Gribaudo, Malavasi.

  Al comma 1, dopo le parole: nell'ambito della definizione del contingente aggiungere le seguenti: 5-septies. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 2 dell'articolo 11 è abrogata la lettera b) e il successivo comma 3.
99.10. Sottanelli, Grippo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 5-sexies, aggiungere il seguente:

   5-septies. Per gli anni scolastici a partire dall'anno scolastico 2023/2024, i Dirigenti scolastici sono assegnati agli istituti autonomi costituiti da un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole collocate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Per la finalità di cui alla presente disposizione è autorizzata la spesa di 40,84 milioni per ciascun anno a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 359,16 milioni.
99.12. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

   2. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e sono destinati ad incrementare il Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il Fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  2-bis. Confluiscono nel Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica per la retribuzione di posizione parte variabile le economie accertate relative all'esercizio finanziario 2022 e i Fondi per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 già previsti all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
99.8. Sottanelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunte le seguenti: gli interventi di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 2000, n. 62,.
99.5. Morgante, Di Maggio, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. L'articolo 7, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: «41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è fissato in misura pari al costo dei pasti sostenuto per gli insegnanti e il personale tecnico e ausiliario afferente all'amministrazione statale, in servizio di assistenza durante il momento di refezione».
99.3. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, all'articolo 1 dopo il comma 18-octies sono aggiunti i commi:
   18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 15 luglio 2021.
   18-decies. Le assunzioni di cui al precedente comma sono disposte con contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
   Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
   In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
99.9. Sottanelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica alle procedure bandite entro il 2023.
99.11. Sottanelli, Grippo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Potenziamento degli organici asili nido e scuole dell'infanzia comunali e paritarie)

  1. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 i soggetti gestori, esperito senza esito le procedure per il reclutamento di personale con il titolo abilitante ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possono procede alla stipula di contratti a termine con gli iscritti al terzo, quarto, quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, che abbiano assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 crediti formativi universitari, entro la stipula del contratto, per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia comunali, paritarie e private.
  2. I medesimi soggetti gestori, per il medesimo periodo, possono altresì procedere alla stipula di contratti a termine con gli iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione L19, che abbiano assolto, rispettivamente, almeno 120 crediti formativi universitari entro la stipula del contratto, per l'insegnamento nei i nidi di infanzia comunali, paritari e privati, sia nel posto comune che di sostegno.
  3. Dall'entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, in deroga all'articolo 14 comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017, è valido ai fini dell'insegnamento nei servizi educativi 06, il titolo di educatore (classe di laurea L19) o la qualifica equipollente ai sensi della normativa vigente.
  L'esperienza maturata costituirà titolo utile ai fini delle procedure concorsuali a tempo indeterminato che i comuni indiranno a partire dall'anno 2023.
  4. All'articolo 32, comma 6, ultimo periodo, le parole: «29 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2023».
  5. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.
99.01. Gribaudo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  All'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere al comma 2 le lettere b) e c);

   b) sopprimere il comma 3.
99.02. Lai.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Estensione del tempo pieno e del tempo prolungato)

  1. È istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola.
  2. È istituito altresì il tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di II grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai Collegi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un «Progetto formativo» condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60 per cento delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. Per il 40 per cento restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al «Progetto formativo» prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo «Progetto formativo».
  3. Per consentire l'effettivo esercizio sia del tempo pieno che prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
99.014. Piccolotti, Mari, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126 convertito nella legge 20 dicembre 2019, n. 159 si applica alle procedure bandite entro il 2023.
99.03. Lai.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-bis, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di rinuncia, le graduatorie di cui al presente comma sono integrate con i soggetti in posizione utile in numero pari alle rinunce stesse. I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare, con oneri a proprio carico, al percorso di formazione di cui al quinto periodo. Le assunzioni a tempo determinato di cui al quinto periodo qualora le relative graduatorie di merito siano, per ragioni oggettive, approvate tardivamente sono disposte nell'anno scolastico 2023/2024, nel limite dei posti non conferiti nell'anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui al presente comma e che dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024. Ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024. Le graduatorie di merito sono integrate nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con gli aspiranti che hanno superato la prova disciplinare. Alle predette graduatorie fino al loro esaurimento sono destinate annualmente le assunzioni sui posti che residuano alla conclusione delle ordinarie procedure di assunzione.».
99.04. Lai.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Il comma 980 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2021 è così sostituito:

   980. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti:
   «18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 15 luglio 2021.
   18-decies. Le assunzioni di cui al precedente comma sono disposte con contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
99.05. Lai.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado)

  1. Al fine di garantire il diritto allo studio per gli studenti con disabilità e rimuovere gli ostacoli che possano limitarne l'esercizio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo a sostegno del trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado» con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. I requisiti per l'accesso al Fondo da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 100 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
99.06. Faraone, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Istituzione di un fondo perequativo a sostegno degli enti locali per l'edilizia scolastica)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo perequativo a sostegno degli enti locali al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio scolastico esistente, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui alla presente disposizione.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
99.07. Zurzolo, Ciaburro, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

  1. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024.
  2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
99.010. Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, L'Abbate, Torto, Appendino.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Definizione della prova concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente, relativo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della prova preselettiva volta all'immissione dei soggetti di cui al comma 2 nei ruoli del dirigente scolastico. Allo svolgimento della prova e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39, comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  2. Il decreto di cui al comma 1 riguarda i soggetti già destinatari di immissione nei ruoli del dirigente scolastico ovvero utilmente collocati nella graduatoria, relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale, in forza di provvedimento cautelare cui sia seguita sentenza anche non definitiva di rigetto del ricorso.
  3. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente, relativo al corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nei ruoli dei dirigenti scolastici, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di una prova volta all'immissione dei soggetti di cui al comma 4 nei ruoli del dirigente scolastico. Allo svolgimento della prova e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39, comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  4. Il decreto di cui al comma 3 riguarda i soggetti già destinatari di immissione nei ruoli del dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in forza di provvedimento cautelare cui sia seguita sentenza anche non definitiva di rigetto del ricorso.
  5. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di incarico dirigenziale continuano a svolgere tale funzione nella stessa sede ove prestano servizio fino al completamento della procedura indicata nei commi 1 e 3.
99.08. Castiglione, Sottanelli, Grippo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

  1. Al fine di dare attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo con una dotazione pari a 900 milioni per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
99.09. Carfagna, Sottanelli, Grippo.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis

  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606-bis, è inserito il seguente: «606-ter. Per l'anno 2023, il Fondo di cui al comma 606, è incrementato di 400 milioni di euro, di cui sono destinati 30 milioni di euro alla valorizzazione del personale DSGA, 70 milioni di euro alla valorizzazione del personale ATA e 300 milioni di euro all'attivazione dei profili AS e C previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
99.011. Donno, Torto, Dell'Olio, Carmina.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia nei comuni delle aree interne)

  1. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, al fine di sostenere la riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia nei comuni presenti nelle medesime aree, all'articolo 1, comma 60, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e nelle periferie urbane» sono sostituite dalle seguenti: «, nelle periferie urbane nonché nei comuni delle aree interne».
99.012. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)

  1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti il personale ATA e i genitori, nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il «Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante».
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila, destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.
  5. Entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 4, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse di cui al comma 6, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
99.013. Piccolotti, Malavasi, Manzi, Grimaldi, Zanella, Ascani.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
99.015. Piccolotti, Mari, Grimaldi.

ART. 100.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

   1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, la contrattazione, mediante integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri e indirizzi: 1) attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR; 2) attività di coordinamento didattico e di supporto all'attività collegiale dei docenti.

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2025, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 250 milioni.
100.36. Piccolotti, Grimaldi, Mari.
(Inammissibile per estraneità
di materia limitatamente alla lettera
b) e per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per il triennio 2019-2021 e successivi rinnovi, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale scolastico, comparto istruzione e ricerca, sono incrementati di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.
100.8. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza, Toni Ricciardi, Roggiani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 177 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni a decorrere dal 2024.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno scolastico 2023/2024, è istituito il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di fornire assistenza psicologica e prevenire l'insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 27 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni a partire dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al Fondo del comma 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio di cui al primo periodo e la ripartizione delle predette risorse.;

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 373 milioni di euro per l'anno 2023 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
100.27. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Orrico, Caso, Appendino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 150 milioni di euro annui per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
100.31. Cherchi, Caso, Amato, Orrico, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la parola: 150 con la seguente: 200;

   b) dopo le parole: in attuazione del PNRR. aggiungere le seguenti: Lo stanziamento è volto anche ad aumentare la capacità, in ciascuna regione, delle università, di accogliere un numero crescente di iscritti ai corsi di laurea abilitanti, alla professione di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
100.28. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la parola: 150 con la seguente: 200;

   b) dopo le parole: in attuazione del PNRR. aggiungere le seguenti: Lo stanziamento è volto anche ad aumentare la capacità, in ciascuna regione, delle università, di accogliere un numero crescente di iscritti ai corsi di laurea abilitanti, alla professione di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia.
100.19. Boschi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
100.23. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di inclusione aggiungere le seguenti: , di sostegno educativo anche domiciliare per situazioni individuate come fragili, specie in tutela delle disabilità e delle patologie psichiatriche.
100.37. Dalla Chiesa, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali inserire le seguenti: e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
100.22. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per supportare il personale scolastico nelle finalità di cui al comma 1 e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2024, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale.
  1-ter. Gli psicologi di cui al comma precedente svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore e per un costo orario lordo di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi, nell'ambito degli Uffici scolastici provinciali i quali organizzano la presenza degli psicologi nelle strutture scolastiche di competenza, sulla base del fabbisogno e in coordinamento con il CNOP per la valutazione degli interventi.
  1-quater. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni per l'anno 2024. Il Ministero dell'istruzione e del merito con decreto da adottare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, ripartisce il finanziamento previsto per il biennio 2023-2024 tra gli uffici scolastici provinciali.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 40 milioni di euro per il 2023 e a 60 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.3. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Ferrari, Gianassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, di garantire condizioni uniformi di accesso al ruolo e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dell'ampio contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017), con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un concorso riservato volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti scolastici.
  1-ter. Il decreto di cui al comma 1-bis riguarda i candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione e alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017).
  1-quater. Per l'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter si procederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
100.18. Manzi, Orfini, Berruto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 123 della medesima legge è incrementata di 19 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per gli anni 2025 e 2016, di 52 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 381 milioni di euro per l'anno 2024, di 350 milioni di euro per gli anni 2025 e 2016, di 348 milioni di euro per l'anno 2027 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
100.12. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-bis, comma 7, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   b) all'articolo 16-bis, comma 9, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»;

   c) all'articolo 16-ter, comma 9:

    1) alla lettera c), le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

    2) alla lettera e), le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 381 milioni di euro per l'anno 2024, di 350 milioni di euro per gli anni 2025 e 2016, di 348 milioni di euro per l'anno 2027 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
100.17. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per supportare il personale scolastico nelle finalità di cui al comma 1 e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2024, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni per l'anno 2024. Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore e per un costo orario lordo di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi, nell'ambito degli uffici scolastici provinciali i quali organizzano la presenza degli psicologi nelle strutture scolastiche di competenza, sulla base del fabbisogno. Il Ministero dell'istruzione e del merito ripartisce il finanziamento previsto per il triennio 2022-2024 tra gli uffici scolastici provinciali.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2023 e 340 milioni di euro per l'anno 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
*100.1. Lai.
*100.34. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
100.16. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato 200 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare a spese per l'installazione, presso gli ambienti degli istituti scolastici, di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e per l'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti scolastici, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro dall'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
100.10. Orfini, Manzi, Berruto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di promuovere iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico, il fondo per i ristori educativi, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023 e 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
100.11. Manzi, Orfini, Berruto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
100.9. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per la realizzazione delle scuole innovative, alle somme già indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.
100.13. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare l'offerta formativa, sostenere la formazione dei docenti, la continuità didattica e l'autonomia scolastica, il «Fondo la buona scuola» di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni di euro per l'anno 2023 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
100.14. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 697 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
100.29. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, e gradualmente per i 5 anni scolastici successivi, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e supportare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, i parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, relativi al numero minimo e massimo di alunni per classe sono modificati indicando, per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, massimo 25 alunni, 20 in presenza anche di un solo alunno in situazione di disabilità in condizioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e minimo 15 alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative di quanto previsto ai sensi del primo periodo del presente comma, anche in considerazione del decremento della popolazione scolastica derivante dal fenomeno della denatalità.
100.30. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, è assegnata al personale docente con contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche, ovvero al personale educativo e amministrativo, l'usufrutto della carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107. Per le finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di istruzione e merito e valorizzazione della professionalità del personale educativo;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
100.32. Cherchi, Caso, Amato, Orrico, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, può essere prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
100.25. Amato, Caso, Orrico, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
100.33. Sportiello, Cherchi, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche e contrastare le carenze di personale, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali è incrementato di 400 unità a decorrere dal 1° gennaio 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.20. Del Barba.

  Al comma 3, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 1 e 2.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 340, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023»;

   b) al comma 341, le parole: «2020/2021 e 2021/2022», sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023»

   c) al comma 342, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a decorrere dall'anno 2024, per un importo di 25 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  3-ter. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN) fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017 o, se più favorevoli, all'anno scolastico 2018/19. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Per l'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, il FUN è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*100.5. Grippo, Boschi.
*100.15. Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 3, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 1 e 2.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2024, 50 milioni per gli anni 2025 e 2026, e 100 milioni a decorrere dall'anno 2027.
  3-ter. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di euro 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  3-quater. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 2 milioni per gli anni 2023 e 2024 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  3-quinquies. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 2 milioni per gli anni 2023 e 2024 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  3-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8,8 milioni per l'anno 2023, 7,8 milioni per l'anno 2024 e 6,8 milioni per l'anno 2025.
  3-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies, pari a euro 17,8 milioni per l'anno 2023, 46,8 milioni per l'anno 2024, 97,8 milioni per l'anno 2025, 91 milioni per l'anno 2026 e 141 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.6. Boschi, Grippo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dall'anno 2023, il contributo di cui all'articolo 1, comma 268, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è assegnato nella misura di 2 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.35. Panizzut, Gusmeroli, Ottaviani, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la continuità occupazionale i contratti di supplenza breve e saltuari disposti in relazione all'emergenza sanitarie da COVID-19, del personale docente e anche del personale ATA, considerata la loro importanza per il funzionamento scolastico, mantengono efficacia per l'anno scolastico 2022/2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024.
100.2. Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica e contrastare il fenomeno del precariato nelle istituzioni scolastiche statali, è prolungata, fino ad esaurimento, la validità della graduatoria di merito relativa al Concorso docenti 2020 Ordinario infanzia e primaria (D.D. 498/2020) e secondaria (D.D. 499/2020) finalizzato al reclutamento del personale docente. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.26. Amato, Caso, Orrico, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti, ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente, l'anno 2013 viene pienamente riconosciuto nei primi 4 anni di pre-ruolo. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.24. Morfino, Amato, Caso, Orrico, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di euro 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
100.7. Boschi, Grippo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di cui l'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di euro 3 milioni. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al periodo precedente pari a euro 3 milioni decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.4. Faraone.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Finanziamento straordinario al plesso scolastico di scuola primaria di Misinto)

  1. Per realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione e ampliamento del plesso scolastico di scuola primaria G. Marconi di Misinto, dell'Istituto comprensivo A. Volta di Lazzate, al comune di Misinto è concesso, per l'anno 2023, un contributo di 500.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.38. Sala, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Pistoia)

  1. Al fine di poter procedere alla ristrutturazione edilizia degli edifici scolastici così come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel contempo poter proseguire le attività scolastiche e didattiche in presenza alla provincia di Pistoia sono assegnati, in vi straordinaria, 8 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di poter noleggiare strutture modulari ove proseguire le lezioni in presenza.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.21. Furfaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

  1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive e garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di consulenza tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale che offrono supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie, alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita con sede in Monza, è concesso, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di 1 milione di euro per ciascuna delle due istituzioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
100.01. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Alessandro Colucci, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contributo integrativo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

  1. Il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
100.02. Grippo, Bonetti, Boschi, Ruffino.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

  1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.09. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Gratuità del servizio mensa nella scuola primaria)

  1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, l'accesso di tutti i minori al servizio di mensa scolastica, ove attivato il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione annuale di 300 milioni di euro, per la gratuità del servizio di ristorazione nella scuola primaria, destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
100.03. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)

  1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
100.04. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Istituzione e disciplina della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore delle pubbliche amministrazioni centrali e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione (UNIRE), di seguito denominata «Rete», al fine di assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione e del merito, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette. La Rete garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ogni istituzione scolastica.
  2. Alla Rete UNIRE sono attribuite le seguenti funzioni:

   a) fornire interconnessione tra tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione e del merito e con la rete internet;

   b) fornire servizi di rete di base e sistemi di nomi di dominio (Domain Name System-DNS), nonché servizi di memorizzazione dati e cloud computing;

   c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (platform as a service);

   d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;

   e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.

  3. Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dalla Rete è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuati i criteri e le modalità per la costituzione della società per azioni. La società per azioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito, anche ai fini della verifica dei fini di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'ambito di attività della Rete UNIRE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'accesso alla Rete UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa. Al fine di consentire l'accesso alla Rete, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica, necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica e per la copertura mobile in banda ultra larga degli edifici scolastici del Sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai fini della realizzazione della Rete.
100.020. Caso, Amato, Orrico, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)

  1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
100.05. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incremento del fondo a sostegno del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni)

  1. Per arrivare alla progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione, il Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2023, di 200 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
100.06. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Dotazione organica per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria e riduzione del numero di alunni per classe)

  1. Al fine di rendere effettiva la diminuzione del numero di alunni per classe nelle scuole statali, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 330 è sostituito dal seguente:

   «330. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta per l'anno scolastico 2022/2023 nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335, e per le classi quarte e quinte a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali definite ai sensi del comma 336-bis»;

   b) dopo il comma 336 è inserito il seguente:

   «336-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 335 e 336, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 è istituito uno specifico contingente, fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite di spesa di cui al presente comma, di docenti di educazione motoria nella scuola primaria finalizzati all'attivazione del relativo insegnamento per le classi quarte e quinte. La dotazione organica dei posti comuni dell'organico dell'autonomia e di potenziamento è conseguentemente reintegrata di un numero di posti pari a quelli utilizzati nell'anno scolastico 2022/2023 per l'introduzione nelle classi quinte dell'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria. Per la copertura dei posti di cui al primo periodo restano ferme le operazioni già effettuate nonché le disposizioni di cui ai commi 331, 332, 334 e 337.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 341,65 milioni di euro per l'anno 2023, 207,85 milioni di euro per l'anno 2024, di 213,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 207,6 milioni di euro per l'anno 2029 e di 196,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
100.07. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Deroga numero alunni per classe nelle zone terremotate)

  1. Per l'anno scolastico 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025.
100.08. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza, Curti, D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie)

  1. Per l'anno 2023 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 35 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.010. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100 bis.
(Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 425 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, nell'adozione del bando di concorso, determina le specifiche modalità di svolgimento delle prove concorsuali, incluse le modalità di redazione dei quesiti, al fine di garantirne l'espletamento anche senza procedure computer based in assenza del supporto del Cineca.»;

   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di garantire l'omogenea applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 evitando un'irragionevole disparità tra candidati della medesima procedura concorsuale in ragione del mero differimento temporale che caratterizza le procedure di reclutamento per le scuole con lingua d'insegnamento del Friuli Venezia Giulia, ferme restando le vigenti norme in materia di requisiti di ammissione al concorso, per la formazione delle graduatorie del bando di concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
   2-ter. Nel decreto, da adottarsi ai sensi dell'articolo 2-bis decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito sono individuati gli opportuni adattamenti e le specifiche modalità di conseguimento dei 60 CFU/CFA in lingua slovena nonché per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici anche all'estero, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. Il decreto determina altresì il percorso di formazione iniziale e le attività di tirocinio diretto e indiretto per il conseguimento di almeno 20 CFU/CFA in lingua slovena.
   2-quater. All'armonizzazione delle disposizioni inerenti la formazione ed il reclutamento del personale docente di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, eventualmente in contrasto con le specifiche disposizioni di cui all'articolo 425 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809, si provvede con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito.».
100.011. Serracchiani, Manzi, Berruto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Reclutamento per le istituzioni scolastiche con Insegnamento in lingua slovena)

  1. All'articolo 20 «Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena» del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. I bandi di cui al comma 2 adattano le modalità di predisposizione delle prove concorsuali alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena, ferma restando la procedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da ricoprire.
   2-ter. I requisiti per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 2, le modalità di compilazione delle graduatorie dei vincitori e i diritti derivanti dalle graduatorie stesse sono definiti evitando disparità di trattamento con i corrispondenti concorsi espletati per le scuole con lingua italiana.».
100.021. Panizzut, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100 bis.
(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)

  1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di: consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa; garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il «Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante».
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.
  4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata a un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.
  5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.
  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.
  7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.
  8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.012. Manzi, Orfini, Berruto, Malavasi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Dote informatica)

  1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato «Fondo Dote Informatica» con una dotazione iniziale pari a euro 250 milioni annui a decorrere dal 2023, che ne costituisce limite di spesa.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, tenuto conto del numero di studenti di cui al primo periodo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.013. Boschi.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di materiale scolastico per minori appartenenti a famiglie disagiate)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025, destinato all'acquisito di materiale scolastico degli studenti e studentesse della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti: a) i criteri e le modalità d'individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*100.015. Boschi.
*100.018. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Caso, Amato, Orrico, Appendino.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Stabilizzazione del personale assistenti all'autonomia e comunicazione)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini della stabilizzazione nei ruoli dello Stato di personale destinato a svolgere la funzione di assistenza all'autonomia e comunicazione, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo e svolti nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo.
  2. Con ulteriori decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti: i criteri di valutazione dei titoli di studio, dei percorsi formativi specifici e della pregressa esperienza maturata con attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie che saranno su base regionale; i profili contrattuali e il CCNL del comparto Scuola da applicare.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 63,63 milioni di euro per l'anno 2023 e a 101,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.019. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del personale docente delle Istituzioni AFAM).

  1. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale docente delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle carriere del personale docente delle Istituzioni AFAM con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, sono stanziati, su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024 e 370 milioni a decorrere dall'anno 2025.
100.016. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100- bis.
(Riattivazione organico aggiuntivo)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno scolastico 2022/23 da destinare alla riattivazione dell'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse disponibili.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
100.017. Donno, Caso, Amato, Torto, Dell'Olio, Carmina.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contratti di supplenza breve)

  1. È istituito un Capitolo di spesa del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, denominato «Fondi che la regione autonoma Friuli Venezia Giulia destina al pagamento di contratti di supplenza breve aggiuntivi, stipulati dalle scuole statali del territorio regionale con il personale scolastico».
  2. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato somme con vincolo di destinazione al pagamento di contratti di supplenza breve aggiuntivi, stipulati dalle scuole statali del territorio regionale per assumere personale scolastico supplente aggiuntivo.
  3. Tali somme sono riassegnate al Capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 1, per essere utilizzate in un apposito sottotitolo di cedolino unico di NOIPA, secondo il riparto che l'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, in accordo con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, comunica alla direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito, per retribuire i contratti di supplenza brevi stipulati dalle scuole statali con personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale.
  4. Il disposto del presente comma si applica a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024.
100.022. Panizzut, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Estensione della gratuità dei libri di testo)

  1. Nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine di garantire il pieno diritto allo studio ed assicurare la gratuità totale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro annui, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.023. Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella, Zaratti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Credito d'imposta per chi effettua erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione, cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali)

  1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale d'istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
  3. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'erogazione alle scuole beneficiarie.
  5. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 1, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  6. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.024. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100 bis.
(Nuova sede e ampliamento del personale del CPIA nel territorio provinciale di Prato)

  1. Al fine di ampliare l'offerta formativa erogata dai Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) e garantire il diritto allo studio quale elemento fondamentale per una reale integrazione del tessuto sociale all'amministrazione provinciale di Parto, vista anche la specificità del tessuto sociale, sono assegnate in via straordinaria 1 milione di euro a decorrere dal 2023 per l'acquisto e/o l'affitto di una sede idonea e del relativo personale per il CPIA di Prato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.025. Furfaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 101.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine di garantire l'accessibilità libera e gratuita all'istruzione e formazione universitaria dall'anno 2023, sono abrogati i commi 255, 256, 257, 258 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, indicanti le soglie dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per accedere alla No Tax Area e i relativi requisiti di merito previsti in termini di Credito formativo universitario (CFU) da conseguire per usufruire della contribuzione agevolata.
  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al 10 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
101.25. Piccolotti, Grimaldi.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Al fine d'incrementare gli importi delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e di attuare quanto previsto dal successivo comma 3-ter, i cui oneri sono stimati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  3-bis. Nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 172 della del 26 luglio 2001, a partire dall'anno accademico 2023-2024 l'importo delle borse di studio viene erogato in dodici rate mensili.
  3-ter. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come dall'articolo 316 del codice civile.
  3-quater. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 3-bis e 3-ter.
  3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che ne costituiscono tetto di spesa, si provvede:

   a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
101.14. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a integrazione delle risorse del Fondo integrativo statale relativo all'anno 2022 per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Il medesimo Fondo è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
101.20. Caso, Barzotti, Amato, Orrico, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Al comma 3, sostituire le parole: per la concessione di borse di studio con le seguenti: per la concessione e il potenziamento delle borse di studio per:

   a) i ragazzi e le ragazze under 25, universitari fuori sede, in regola con gli esami;

   b) gli studenti con ISEE non superiore ai 24.000 mila euro annui, fino alla prima sessione di esami;

   c) le ragazze madri under 25, in regola con gli esami.
101.15. Sottanelli, Benzoni, Grippo.

  Al comma 3, sostituire le parole: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
101.18. Guerra, Speranza.

  Al comma 3, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2026.
101.23. Baldino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 3, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
101.21. Caso, Barzotti, Amato, Orrico, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 3, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 450 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 200 milioni.
101.26. Piccolotti, Grimaldi.

  Al comma 3, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
101.4. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Al comma 3, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: In coerenza con i principi di autonomia finanziaria delle regioni, di cui decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per garantire i livelli essenziali di prestazioni finalizzate ad assicurare gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità definiti dalla normativa, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni a decorrere dal 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
101.16. Carfagna, Sottanelli, Gruppioni, Grippo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2023;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere l'accesso ai più alti gradi d'istruzione e formazione, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di garantire al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 250 milioni.
101.10. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere l'accesso ai più alti gradi d'istruzione e formazione, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di garantire al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
101.2. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di consentire l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 375 milioni di euro per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
101.3. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
101.5. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza, Furfaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alle Scuole universitarie superiori IUSS Pavia e IMT Lucca è concesso un aumento del Fondo di funzionamento ordinario, quota base, di 5 milioni di euro ciascuno a partire dal 2023 destinato a riequilibrare la distribuzione di finanziamento per il funzionamento delle Scuole universitarie superiori in modo da consentire la sostenibilità dello sviluppo, comprensivo di necessari investimenti infrastrutturali, che tali due istituzioni hanno saputo generare dalla loro istituzione nel 2005 e a mantenere la acquisita competitività internazionale in settori strategici della ricerca e dell'alta formazione. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.29. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le annualità 2022 e 2023, è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del fondo di cui al primo periodo gli istituti d'istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.
101.28. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire d'indire procedure per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come sostituito dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nell'ambito del programma PRIN (Progetti di rilevante interesse nazionale) di cui al decreto direttoriale 2 febbraio 2022, n. 104, del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 350 milioni di euro annui per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
101.6. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di consentire l'adeguamento della retribuzione dei collaboratori esperti linguistici, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i criteri di riparto tra le università.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
101.9. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

   «c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, a esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
101.24. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli anni 2023 e 2024, la quota d'incremento prevista per il Fondo di funzionamento ordinario da ripartire le scuole superiori a ordinamento speciale è destinata, nella misura del 40 per cento, al riequilibrio finanziario al fine di assicurare che, a decorrere dall'anno 2024, ogni istituzione riceva un contributo pari ad almeno il 10 per cento dell'intero stanziamento annuale.
101.11. Orfini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo per la diffusione della cultura della legalità, di cui ai commi 774-778 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è finanziato con 3 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 152, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni per l'anno 2023 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2024.
101.30. Piccolotti, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le risorse aggiuntive destinate agli interventi di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca 30 novembre 2021, n. 1257, potranno essere assegnate anche agli interventi proposti dalle province autonome di Trento e Bolzano, ove ammissibili.
101.12. Schullian.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per superare il precariato universitario e al fine di assicurare il rapido conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nel campo della ricerca scientifica, missione 4 componente 2, le università possono anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2020, n. 240, l'inquadramento a professore associato, previo esito positivo di una valutazione che comprenda anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto e fermo restando il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Per le finalità di cui al periodo precedente e per garantire l'accoglimento delle relative istanze da parte dei ricercatori a tempo determinato, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che costituisce tetto di spesa. Le modalità di accesso e i criteri di ripartizione del predetto fondo da parte delle università sono disciplinate con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e le relative risorse sono vincolate all'accoglimento delle istanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
101.13. Boschi, Grippo, Castiglione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica alle risorse derivanti dal medesimo Piano, nonché a quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, ovvero per progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale.
101.7. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di finanziamento delle università non statali, di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni per l'anno 2024.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.31. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 6-septies, è aggiunto il seguente:

   «6-septies.1. Nelle more dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro, le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono stipulare contratti di ricerca, il cui trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.».

  3-ter. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il secondo periodo è soppresso.
  3-quater. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di ricerca previste nei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) presentati entro il 30 giugno 2022, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sino al completamento delle medesime attività di ricerca.
101.8. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 22» (Contratti di ricerca), della legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati» sono soppresse.
  3-ter. All'articolo 1, comma 297, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   «e-bis) 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alla stipula, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, di contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni per l'anno 2023 e 240 milioni a decorrere dall'anno 2024.
101.27. Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di garantire l'accessibilità libera e gratuita all'istruzione e formazione universitaria, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per gli interventi a favore degli studenti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1.600 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.
  3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i commi 255, 256, 257 e 258 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede con le seguenti modificazioni:

   all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 26 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote d'imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
101.22. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, così come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, il periodo: «La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati» è soppresso.
  3-ter. All'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2023, 480 milioni di euro per l'anno 2024, 530 milioni per l'anno 2025 e 580 milioni di euro a decorrere per l'anno 2026».
  3-quater. All'articolo 1, comma 297, della legge 0 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) 150 milioni di euro per l'anno 2023, 160 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati alla stipula, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, di contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79».
101.17. Tremaglia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
  3-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo la non cumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.
  3-quater. Le risorse erogate ai sensi della presente disposizione, al pari di quelle erogate ai sensi dell'articolo 1, commi 526 e 527, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non costituiscono reddito imponibile. Sulle stesse non si applica la ritenuta d'imposta.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.33. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure in materia di ricerca pubblica)

  1. Al fine di coadiuvare lo svolgimento delle attività scientifiche, tecnologiche e di supporto alla ricerca degli enti pubblici di ricerca relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di consolidarne i risultati finali, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di ricercatori, di tecnologi e di personale tecnico e amministrativo negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del medesimo decreto.
  2. Con riferimento alle assunzioni di ricercatori e di tecnologi di cui al comma 1, le risorse di cui al presente articolo sono impiegate anche per la stabilizzazione dei contratti in essere, ivi inclusi i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante procedure selettive da effettuarsi ai sensi dell'articolo 12-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri che esercitano la vigilanza sugli enti non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 385 milioni di euro per l'anno 2023, di 370 milioni di euro per l'anno 2024, di 350 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
101.01. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca non vigilati da Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementare l'unitarietà dello sviluppo degli enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato a incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui:

   a) 20 milioni di euro destinati alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

   b) 25 milioni di euro destinati al personale ricercatore e tecnologo.

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente articolo, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 345 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.
101.02. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

  1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, così destinati:

   a) 40 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

   b) 20 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.05. Lai.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure in materia di ricerca pubblica)

  1. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle università e degli enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle rispettive risorse di bilancio e della propria autonomia, assicurando comunque la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
101.03. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è abrogata. Resta salvo l'equilibrio economico-contabile delle università.
  2. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 10 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101.013. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Destinazione agli aumenti delle materie prime dei fondi non utilizzati per le maggiori spese COVID nel trasporto scolastico)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 790, è aggiunto il seguente:

   «790-bis. Le economie che si verificano all'esito delle procedure di cui al precedente comma 790 sono utilizzate per consentire ai comuni l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico anche a fronte dei maggiori costi derivanti dall'incremento dei prezzi dei carburanti, della gestione e manutenzione del parco veicoli. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni.».
101.014. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Progetto Einstein Telescope)

  1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una unità di missione finalizzata alla gestione operativa della candidatura italiana del progetto Einstein Telescope, il nuovo osservatorio europeo delle onde gravitazionali.
  2. L'unità di missione è guidata da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri scelto d'intesa con le istituzioni regionali e nazionali coinvolte ed è istituito presso la stessa unità di missione un comitato consultivo costituito dai rappresentati delle stesse istituzioni. Presso la stessa unità di missione è inoltre costituito un comitato tecnico-scientifico di 5 componenti con la funzione di indirizzo scientifico delle attività.
  3. Al fine di rafforzare la candidatura italiana del progetto Einstein Telescope, l'Unità di missione definisce, d'intesa con le istituzioni interessate, comprese quelle comunali, le aree sulle quali escludere l'insorgenza di attività in contrasto con il progetto, comprese quelle finalizzate alla produzione di energia alternativa anche se già autorizzate nell'ultimo semestre nel 2022 dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. Per il funzionamento dell'unità di missione e dei suoi organismi è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo cui all'articolo 152, comma 3, di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
101.04. Lai.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di borse di studio destinate a persone con disabilità)

  1. All'articolo 12, comma secondo, della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio a fini di studio non sono computate ai fini del calcolo dei limiti reddituali.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.06. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Giagoni.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 2021)

  1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 23 dicembre 2021, n. 1324, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella».
  2. All'articolo 1del decreto legislativo del 23 dicembre 2021, n. 1324, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La spesa relativa alle tasse e ai contributi d'iscrizione riferita agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella, viene finanziata in toto da delle risorse del Servizio sanitario nazionale (SSN).».

  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 81 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101.07. Faraone.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure in materia di sostegno alla ricerca scientifica nel campo medico)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, a decorrere dal 2023 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari all'80 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 280 milioni.
101.08. Magi, Della Vedova.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Polo tecnologico sanitario)

  1. Al fine di garantire la qualità della didattica, della formazione e il coerente conseguimento degli obiettivi formativi peculiari dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, nonché di assicurare un'omogenea distribuzione sul territorio della relativa offerta formativa sostenendo i corsi di nuova istituzione in territori tradizionalmente non coperti da tale offerta formativa, è autorizzato un contributo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, in favore dell'Università degli studi della Basilicata, volto in particolare all'ammodernamento del relativo polo tecnologico sanitario. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Università degli studi della Basilicata presenta al Ministero della salute, entro il 30 marzo 2023, il relativo piano di investimenti in conto capitale. Alla fine di ogni anno l'Università degli Studi della Basilicata presenta la Ministero della salute il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei predetti contributi è effettuata in base allo stato di avanzamento nella realizzazione delle attività progettuali.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -3.000.000;
   2024: -3.000.000;
   2025: -3.000.000.
101.09. Stumpo, Guerra, Amendola.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Istituzione della Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici)

  1. Al fine di favorire, potenziare e consolidare la formazione di III livello nell'ambito delle tematiche relative al patrimonio, con particolare riferimento ai settori archeologico, architettonico e paesaggistico, è istituita la «Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici», d'ora in poi «Scuola», con sede a Taranto.
  2. La Scuola è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.
  3. La Scuola è regolata quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
  4. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione, e le modalità di nomina degli organi collegiali della Scuola, in cui saranno rappresentati – per la significativa rilevanza rivestita sul territorio – il Museo archeologico nazionale di Taranto (MArTA) e l'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia.
  5. La Scuola, d'intesa e in sinergia con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto, si avvale di strutture didattiche e di ricerca idonee a favorire la collaborazione scientifica tra le diverse figure professionali coinvolte nello studio, nella conservazione e nella progettazione per il patrimonio, assicurando in particolare, nel rispetto dei più alti standard qualitativi internazionali:

   a) un'offerta formativa di 3° livello specificamente rivolta al patrimonio in un'ottica multidisciplinare volta a ottimizzare le competenze;

   b) l'interazione didattica tra ambiti disciplinari diversi ma concorrenti al progetto culturale d'insieme;

   c) la progettazione comune di percorsi di alta formazione in settori innovativi e di particolare interesse per la realtà economica, produttiva, culturale, sociale e del territorio, nell'ambito di tematiche complementari e coerenti con gli obiettivi formativi dei percorsi attivati;

   d) lo sviluppo di un'attività di ricerca condivisa, inquadrata nell'ambito delle tematiche identificative della Scuola stessa;

   e) la formazione di figure professionali idonee ad affrontare la complessità delle problematiche inerenti il patrimonio.

  6. La Scuola si avvale di docenti universitari afferenti ai settori interessati dalle specifiche tematiche oggetto del progetto culturale informatore e della stretta interazione con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
  7. La Scuola sostiene e coordina attività di formazione, studio e ricerca nelle seguenti tre sezioni scientifiche:

   a) patrimonio archeologico nelle diverse declinazioni storiche e geografiche, dall'Occidente all'Africa, fino al Vicino e Medio Oriente.

   b) patrimonio architettonico, per quanto concerne lo studio e il restauro dell'edificato storico e dei monumenti, con particolare riferimento all'architettura del mondo antico e le sue interazioni con gli aspetti propriamente storico-archeologici.

   c) patrimonio paesaggistico, attraverso le tematiche inerenti la progettazione del territorio e la «rigenerazione» dei paesaggi costruiti e della città contemporanea.

  8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
101.026. Orrico, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per inidoneità
della compensazione)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. Per ridurre il numero delle reggenze nelle scuole dimensionate e per tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, garantire condizioni uniformi di accesso al ruolo e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dell'ampio contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito – Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017), con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, volto all'immissione dei soggetti di cui ai commi successivi nei ruoli dei dirigenti scolastici.
  2. Il decreto di cui al comma 1 riguarda i candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano alcuna sentenza o che abbiano un ricorso per revocazione pendente al secondo grado di giudizio o abbiano un giudizio comunque pendente nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017).
  3. Per il personale dirigente scolastico assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione dei provvedimenti cautelari giurisdizionali, che ha seguito la formazione prevista e ha superato l'anno di prova di cui al decreto ministeriale n. 956 del 2019 e afferente al concorso per dirigente scolastico di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, il corso concorso consisterà, con le modalità di cui al decreto del Ministero competente previsto al comma 1, nella discussione sulla relazione presentata per il superamento dell'anno di prova. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei decreti della DGPER e degli UU.SS.RR. di restituzione al ruolo docente già notificati dall'amministrazione centrale e periferica. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si procederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
101.010. Congedo, Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile per estraneità
di materia
e per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere in seguente:

Art. 101-bis.
(Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino)

  1. Attesa l'esigenza della celere realizzazione dell'intervento Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è nominato un Commissario Straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione dei necessari interventi.
  2. Al Commissario è attribuito un compenso, a valere sul quadro economico dell'intervento, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente, nonché di altri enti pubblici; il Commissario può altresì avvalersi, nel numero strettamente necessario, di soggetti estranei all'apparato pubblico, in possesso di adeguata esperienza professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario assume ogni determinazione necessaria per l'affidamento, avvio ovvero la prosecuzione dei lavori. A tal fine, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione sostituisce ad ogni effetto di legge ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, e quelli relativi alla tutela dei beni ambientali e paesaggistici, per i quali trova applicazione l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  5. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle norme delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario, nonché alle disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità.
  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.037. D'Attis, Lucaselli, Frassini, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Utilizzo ribassi d'asta per edilizia scolastica)

  1. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), possono utilizzare i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2.
*101.011. De Maria, Malavasi.
*101.038. Lucaselli, Frassini, D'Attis, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Normativa antincendio edilizia scolastica)

  1. Al fine di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma antincendio degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo pari a 175 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023 tra le province e le città metropolitane.
  2. All'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 175 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.012. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Modalità di ripartizione del contributo dello Stato ai comuni per la fornitura dei pasti al personale scolastico statale)

  1. Al comma 41 dell'articolo 7 del decreto-legge decreto-legge 6 luglio 2021, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «in proporzione al numero dei pasti effettivamente forniti al personale statale avente diritto».
101.015. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Incremento Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

  1. Il fondo di cui al comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato, per l'anno 2023, di ulteriori 100 milioni di euro a favore dei comuni.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.016. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Incremento Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

  1. Il fondo di cui al comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a favore dei comuni.

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.030. Zanella, Zaratti, Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

  1. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-ter.
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

   1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'anno scolastico 2023/2024, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo per tali servizi, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie d'istituto delle scuole statali.».
101.017. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Contributo a rimborso oneri per libri di testo della scuola primaria)

  1. A decorrere dal 2023 è stanziata la somma di 70 milioni di euro annui destinata ai comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.018. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di incremento del FFO dell'università)

  1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento:

   a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2020-2022;

   b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;

   c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni.
101.029. Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Incremento Fondo mense biologiche)

  1. A decorrere dall'anno 2023 è incrementato di 5 milioni di euro il Fondo per le mense biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*101.019. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.
*101.031. Zaratti, Evi, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure a favore della ricerca)

  1. Al comma 6-quaterdecies dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trecentossessanta giorni».
  2. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il secondo periodo, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è soppresso.
  3. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 9, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79, è abrogato.
  4. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente articolo, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 325 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2025.
101.021. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure a sostegno di studenti con disabilità nelle istituzioni AFAM)

  1. Al fine di consentire alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche sono incrementati di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023, per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399 milioni e 500 mila euro.
101.022. Torto, Ilaria Fontana, Orrico, Sportiello, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Appendino, Morfino.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Rifinanziamento Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

  1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*101.023. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
*101.027. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Fondo alloggi per studenti universitari fuori sede)

  1. Al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 23.626,32 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 370 milioni.
101.024. Baldino, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Istituzione di un fondo destinato alle spese di locazioni abitative degli studenti fuori sede)

  1. Al fine di sostenere gli studenti iscritti in università statali situate in una regione diversa da quella in cui si trova il comune presso il quale sono residenti, che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l'alloggio, nonché appartenenti a un nucleo familiare con indice della situazione economica non superiore a 20.000 euro, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti residenti in un comune situato in una regione diversa da quella presso cui è ubicato l'immobile locato.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al precedente comma, per il tramite delle università.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
101.039. Magi, Della Vedova.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Tecnopolo del Mediterraneo di Taranto)

  1. Al fine di garantire la dotazione infrastrutturale per assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata una spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
101.025. Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure urgenti in materia di reclutamento dei docenti nell'alta formazione artistica e musicale)

  1. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il capoverso lettera «l-bis)» è abrogata.
  2. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2022/2023».
  3. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 le seguenti parole sono soppresse: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,».
101.028. Pastorino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Alle istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, musica, teatro e danza di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 13 luglio 2015, n. 107, alle quali sia stato riconosciuto, in conformità al procedimento disposto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2015, n. 941, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca il rilascio di titoli equipollenti alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, non si applicano le disposizioni autorizzative del presente articolo. Le istituzioni non statali di cui al precedente periodo sono assimilate, limitatamente al rilascio dei predetti titoli e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, alle istituzioni individuate nell'allegata tabella A, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.».
101.032. Deborah Bergamini, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

  1. Al fine di tutelare il patrimonio culturale nazionale nonché di preservare l'eccezionale valore storico-artistico della Chiesa di San Ferdinando di Bari, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2023 per i lavori di restauro e di messa in sicurezza.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.034. Nazario Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.035. Nazario Pagano.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Finanziamento di Scuole superiori a ordinamento speciale e Scuole superiori d'Ateneo del sistema universitario)

  1. Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzata al sostegno e al potenziamento delle Scuole superiori d'Ateneo di seguito indicate:

   1) Collegio Superiore – Università di Bologna;

   2) Scuola di studi superiori C. Urbani – Università di Camerino;

   3) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;

   4) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) – Università del Salento;

   5) Scuola di studi superiori «G. Leopardi» – Università Macerata;

   6) Scuola Galileiana di studi superiori – Università di Padova;

   7) Scuola superiore di studi avanzati – La Sapienza di Roma;

   8) Scuola di studi superiore «F. Rossi» – Università di Torino;

   9) Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;

   10) Collegio internazionale Ca' Foscari – Università di Venezia.

  2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite in misura uguale tra le istituzioni elencate con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.036. D'Attis, Caroppo.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al comma 7-ter dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,» sono inserite le seguenti: «quelli relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture scolastiche».
101.040. Morfino, Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, L'Abbate, Torto, D'Orso, Appendino.

ART. 102.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. Al fine di ripristinare la funzionalità operativa dell'impianto per bob, slittino e skeleton situato nel comune di Cesana Torinese, anche in vista delle prossime competizioni olimpiche e internazionali che si svolgeranno in Italia nei prossimi anni, è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 sono ridotte di 5 milioni di euro nell'anno 2023 e 10 milioni di euro nell'anno 2024.
102.1. Laus.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. Quota parte del Fondo di cui al comma 1, pari a un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è devoluto all'Associazione Special Olympics per l'organizzazione dei Giochi Mondiali Invernali Torino 2025.
102.4. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le risorse previste dal presente articolo destinate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono alla successiva assegnazione ai soggetti di cui al comma 1 secondo i criteri dalle stesse stabiliti nel rispetto della propria legislazione.
102.2. Steger, Gebhard, Schullian, Cattoi.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Proroga moratoria per le imprese del settore turistico a causa della maggiore spesa per energia e gas)

  1. In relazione alle esposizioni debitorie per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale compresi i canoni di leasing nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, le imprese del settore turistico possono avvalersi, dietro comunicazione, di una sospensione fino al 31 dicembre 2023 del pagamento delle rate con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese del settore turistico richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
102.3. Caramanna, Zucconi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Fondo per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli istituti tecnici per il turismo)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di assicurare l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti a istituti tecnici per il turismo, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici oltre che alla manutenzione e all'ammodernamento dei locali adibiti a laboratori specializzati, al fine di consentire una migliore formazione di figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e dei vincoli della tradizione e della cultura italiane.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
102.01. Zucconi, Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Alessandro Colucci.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Misure di sostegno agli impianti sciistici per fronteggiare il caro bollette nell'ambito dell'innevamento artificiale)

  1. Al fine di sostenere gli sport montani e invernali e considerata la forte onerosità del processo di innevamento artificiale derivante dagli alti costi dell'energia elettrica, è istituito, nello stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2023.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli impianti provvisti di sistemi di innevamento artificiale.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del turismo, nell'ambito dei criteri per l'erogazione dei finanziamenti, dovranno tenere conto della lunghezza delle piste per ogni singolo impianto e la conseguente quantità di neve artificiale da produrre.
  4. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
102.02. Ruffino.

ART. 103.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: Qualora i medesimi aiuti avessero avuto temporalmente successiva negoziazione autorizzata dalla Commissione europea in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con decreto del Ministro del turismo è consentita, nel rispetto dei massimali previsti dalle rispettive decisioni comunitarie, l'attribuzione dell'aiuto dalla sezione 3.1 alla sezione relativa al regime successivamente negoziato;

    b) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'importo dell'aiuto eccedente il massimale può essere rateizzato, con un minimo di dodici rate mensili e un massimo di trentasei rate mensili.
103.1. Caramanna, Zucconi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Fino alla cessazione delle straordinarie condizioni determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino a un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
103.2. Guerra.

ART. 104.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

   b) al comma 3, dopo le parole: Ministro del turismo, inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
104.2. Di Biase, Gnassi.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con il coinvolgimento della rete dei servizi per il lavoro.
104.1. Pastorino.

  Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.
(Disposizioni in favore del settore della Ristorazione collettiva)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime alimentari, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la previsione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica ai contratti di servizi di ristorazione collettiva, di cui all'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2024. Le clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, con cadenza trimestrale, altresì a tutti i contratti in essere di servizi di ristorazione collettiva, di cui all'allegato IX del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le stazioni appaltanti hanno, altresì, la facoltà di procedere con deroghe, temporanee e circoscritte, anche con riferimento ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente norma, alla sospensione delle clausole contrattuali derivanti dell'applicazione dei Criteri ambientali minimi e dei Criteri premianti per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020, previa presentazione da parte dell'azienda aggiudicatrice di una relazione tecnica comprovante il grave disequilibrio economico derivante dalla perdurante instabilità dei mercati e l'insostenibilità dei costi rispetto ai valori di mercato esistenti al momento della presentazione dell'offerta di gara, senza alterare la natura generale del contratto e fermo restando i livelli qualitativi e di sicurezza.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra le stazioni appaltanti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
104.01. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 105.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «popolazione inferiore a 5.000 abitanti» con le seguenti: «popolazione inferiore a 15.000 abitanti» e sopprimere le parole: «, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica,».

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica, sopprimere le parole: «a vocazione turistica»;

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: «400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «395 milioni di euro per l'anno 2023, 394 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».
105.5. Carmina, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
105.4. Di Biase, Gnassi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
105.1. Curti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: con popolazione fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui all'elenco contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 che individua i 5.518 comuni destinatari delle misure previste dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158 per la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione dei relativi centri storici e selezionati in base ai parametri definiti con il decreto ministeriale 10 agosto 2020.
105.3. Gribaudo, Malavasi.

  Al comma 2, dopo le parole: e sostenibilità ambientale, aggiungere le seguenti: , nonché di prevenzione del randagismo.
105.2. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Disposizioni in materia di locazioni brevi)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

   7-ter. È in ogni caso facoltà dei comuni prevedere forme regolamentate delle locazioni brevi e criteri di autorizzazione negli ambiti urbani, anche con l'integrazione degli strumenti urbanistici, per favorire e tutelare la locazione abitativa residenziale in luogo di quella turistica ed una disciplina equilibrata del territorio e del mercato delle locazioni per la salvaguardia delle locazioni di lunga durata. A tal fine la disciplina regolatoria adottata dal comune prevede presupposti e limiti in relazione alle attività di locazione breve anche connessi alle temporalità consentite, alla finalità di integrazione del reddito del soggetto che concede in locazione l'immobile con questa modalità, alla limitazione ad un solo immobile.
105.01. Braga.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

  1 Al fine di preservare il valore storico-artistico per i lavori attinenti al rifacimento delle facciate e il restauro conservativo del Palazzo Ducale denominato Palazzo Chigi del comune di Ariccia (Roma) è autorizzata la spesa di 600 mila euro per l'anno 2023.
  2 Al fine di preservare il valore storico-artistico per i lavori attinenti al rifacimento e il restauro della chiesa di Santa Barbara di Cagnano Varano (Foggia) è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2023.
  3 Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 mila euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.
105.02. Lacarra.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 106.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile e responsabile, che mirino a minimizzare gli impatti ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito ed occupazione e preservando gli ecosistemi, la biodiversità e le risorse naturali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo denominato «Fondo per il turismo sostenibile», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate alle seguenti finalità:

   a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile e responsabile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico garantendo una migliore integrazione sociale tra visitatori e gli abitanti, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;

   b) favorire la transizione ecologica, con azioni di promozione del turismo sostenibile secondo strategie di protezione delle risorse naturali, di conservazione della biodiversità, della neutralità climatica, della mobilità ecologica, dell'efficienza energetica e dell'uso delle fonti rinnovabili nei servizi turistici ricettivi;

   c) promuovere l'inclusione sociale e la condivisione del benessere economico derivante dai flussi turistici, garantendo vantaggi socioeconomici alle comunità ospitanti, anche al fine di arrestare gravi fenomeni di spopolamento e di esclusione della popolazione residente per effetto di processi di repentina ricomposizione sociale;

   d) supporto delle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.
106.9. Evi, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

   b) alla lettera a), dopo le parole: rafforzare le grandi destinazioni culturali aggiungere le seguenti: , in particolare nei territori in cui sono nati, cresciuti o vissuti premi Nobel o artisti e letterati che vantino notorietà internazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
106.4. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

   b) alla lettera a), dopo le parole: rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso aggiungere le seguenti: la creazione e promozione di specifici percorsi nei territori di origine e vita di premi Nobel o artisti e letterati che vantino notorietà internazionale,.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
106.5. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

   b) dopo le parole: per ciascuno degli anni 2024 e 2025 aggiungere il seguente periodo: Il Fondo è destinato anche ad enti locali proprietari di strutture turistico ricettive o colonie o strutture similari destinate a bambine e bambini da 3 a 17 anni.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
106.1. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
106.3. Di Biase, Gnassi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nel turismo, inserire le seguenti: con azioni finalizzate a promuovere l'economia circolare nonché.
106.2. Rotelli, Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: del turismo intermodale inserire le seguenti: , e del ciclo turismo.
106.10. Bonelli, Evi, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) sostenere lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorirne l'inclusione sociale.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c-bis), è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.;

   al comma 2, dopo le parole: Ministro del turismo aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti per materia, e dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis;

   alla rubrica, dopo le parole: turismo sostenibile aggiungere le seguenti: e accessibile;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per gli anni 2023 2024 e 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
106.6. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per la gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici, in continuità con gli obiettivi del Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab), è altresì autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, destinata a finanziare programmi di ricerca sui temi del data analytics per il turismo, sugli strumenti di previsione di flussi e presenze nonché sull'accessibilità fisica e virtuale dei siti Unesco.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: Ministro del turismo, aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: , nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
106.7. Todde, Pavanelli, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore alberghiero, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 per la concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: Ministro del turismo, aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti per materia, e dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
106.8. Todde, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Contrasto alla concorrenza sleale nel settore dell'ospitalità turistica)

  1. Le piattaforme di commercializzazione sono responsabili in solido in ipotesi di mancato o falso inserimento del codice da parte del soggetto gestore dell'immobile, in fase di registrazione dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 13-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
106.05. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Fondo per la riqualificazione e la competitività delle imprese turistico ricettive)

  1. Al fine di promuovere la riqualificazione e la competitività delle imprese turistico ricettive, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un apposito fondo.
  2. Per l'anno 2023, la dotazione del Fondo è pari alle risorse residue di cui al decreto interministeriale prot. n. 3934 del 17 marzo 2022, concernente la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  3. A partire dall'anno 2024, il Fondo è finanziato con il 20 per cento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ciascun comune può stabilire una percentuale maggiore da destinare alle unità locali ubicate nel territorio del comune stesso. Ulteriori risorse possono essere conferite dalle regioni, previa definizione di convenzioni con il Ministero del turismo.
  4. Possono beneficiare delle risorse del fondo unicamente le imprese turistico-ricettive che abbiano effettivamente riscosso l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno nei cinque anni precedenti. Le risorse sono ripartite su base regionale, in proporzione al gettito assicurato da ciascuna regione.
  5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono stabilite le modalità di trasferimento al Ministero del turismo delle risorse di cui al comma 3.
  6. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
106.01. Steger.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, sociale, scolastico e sportivo)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche e lo sviluppo della rete degli ostelli della gioventù, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato Associazione italiana alberghi per la gioventù, di seguito AIG, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture e i servizi turistici strategici.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.
  3. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono aggiunte la seguenti: «AIG – Associazione italiana alberghi per la gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, è nominato un Commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione italiana alberghi per la gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro centottanta giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, dal Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
  6. Il medesimo Commissario straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  7. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di cui al periodo precedente.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come riformulato dall'articolo 152, comma 3.
*106.03. Pastorino.
*106.04. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
*106.08. Gnassi, Peluffo, Casu.
*106.09. Boschi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, sociale, scolastico e sportivo)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù», di seguito AIG, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.
  3. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso annuo ad esso spettante che non può superare il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro centottanta giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
  6. Il medesimo Commissario straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
106.014. Battistoni, De Palma, Rossello, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

  1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;

   b) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2023»;

   c) le parole: «almeno quattro delle seguenti prescrizioni» sono sostituite dalle parole: «almeno cinque delle seguenti prescrizioni».
106.02. Steger.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Fondo per la promozione turistica all'estero di Borghi e Cammini).

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il «Fondo per la promozione turistica all'estero di Borghi e Cammini», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti di promozione turistica e valorizzazione all'estero delle aree meno conosciute dell'Italia, con particolare riferimento ai borghi e cammini delle aree interne e montane, alla realizzazione di piccoli servizi culturali, anche a fini turistici; alla creazione e alla promozione di nuovi percorsi storici, tematici e visite guidate, al sostegno ad attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, finalizzate a rivitalizzare le economie locali valorizzando i prodotti, le conoscenze e le tecniche locali.
  3. Il soggetto attuatore di cui al comma 2 è l'Enit.
  4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
106.06. Di Biase.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Contributo per i comuni italiani che ospitano siti del patrimonio mondiale UNESCO)

  1. Al fine di garantire le risorse adeguate per preservare il decoro urbano e la tutela del paesaggio e finanziare i servizi pubblici destinati ai cittadini e ai turisti, è concesso ai comuni che ospitano sul proprio territorio siti del patrimonio mondiale UNESCO un contributo pari a 1 euro per ogni visitatore che soggiorna all'interno del comune, rilevato per il tramite delle periodiche comunicazioni sugli arrivi e sulle presenze inviate dalle strutture ricettive al medesimo comune.
  2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del contributo di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.
106.012. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

  1. Al fine di rendere più accessibile il monumento nazionale foiba di Basovizza sito nel comune di Trieste, si autorizza un contributo straordinario al comune di Trieste, proprietario dell'immobile, di euro 500.000 per opere di ampliamento del centro di documentazione del monumento nazionale volte anche alla realizzazione di un'aula didattica e/o sala conferenze fruibile dai visitatori per attività di divulgazione culturale-storica.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per le attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del presente disegno di legge.
106.07. Matteoni, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Misure per interventi per le Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026)

  1. Per lo sviluppo degli interventi e i progetti diretti a rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026, anche ai fini di realizzare o riqualificare infrastrutture turistiche ludico-sportive per attuare le politiche di inclusione delle persone con disabilità, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152.
  2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso e sono ripartite le risorse.
106.010. Frassini, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Cecchetti, Iezzi, Formentini, Zoffili, Dara, Toccalini.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Disposizioni in materia di spettacolo)

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disciplina per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti)

   1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.
   2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il numero, il sesso e l'età degli animali posseduti. La stessa Direzione, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, provvede a valutare la possibilità di una nuova collazione degli animali nel territorio nazionale.
   3. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è vietata ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività circensi appartenenti alla stessa impresa circense.
   4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per nove mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione dei dati degli animali posseduti, ai sensi del comma 2, si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
   5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata, all'interno della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione speciale con il compito di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate presso le quali non sono allestiti spettacoli che utilizzano animali.
   6. Il decreto di cui al comma 5 individua, altresì, i compiti e le attività della sezione speciale ivi prevista, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali.
   7. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1, le regioni, le province e i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti, italiani o esteri, che fanno uso di animali, anche qualora le imprese siano in fase di riconversione.
   8. Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.
   9. Con decreto del Ministro della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Con il medesimo decreto possono essere individuati i requisiti dei centri di accoglienza di cui al comma 10 ed eventuali forme di sostegno in loro favore.
   10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione possono essere temporaneamente ospitati in centri di accoglienza.
   11. L'erogazione dei contributi di cui al comma 9 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non utilizzo di animali o un comprovato impegno in tale senso, nonché, con riferimento ai centri di accoglienza, alla presentazione di documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.
   12. Il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente:
   “1-bis. Il decreto di cui al comma 1 destina graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate”».
106.016. Borrelli, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo unico nazionale per il turismo)

  1. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «da ripartire», inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
106.011. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Fondo per il rilancio del turismo delle città costiere)

  1. Al fine di rilanciare il turismo nelle città costiere, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica e alla rigenerazione dei waterfront.
  2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, sono definiti i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1, considerando come prioritarie le richieste provenienti da comuni all'interno dei quali è ricompresa una fascia costiera non inferiore a dodici chilometri di lunghezza e sulla quale insistano almeno un'area marina protetta e una riserva naturale, nonché prevedendo che almeno il quaranta per cento delle risorse di cui al comma uno sia destinato a comuni situati nel meridione d'Italia.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
106.013. Paolo Emilio Russo, Mulè, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Disposizioni in materia di spettacolo)

  1. All'articolo 2, comma 4, lettera h), della legge 22 novembre 2017, n. 175, sostituire le parole da: «al graduale superamento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «al divieto di accesso ai Fondi di cui al Fondo Unico dello Spettacolo».
106.015. Borrelli, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Modifica al decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 in materia di locazioni brevi)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

   «7-ter. È in ogni caso facoltà dei comuni prevedere forme regolamentate delle locazioni brevi e criteri di autorizzazione negli ambiti urbani, anche con l'integrazione degli strumenti urbanistici, per favorire e tutelare la locazione abitativa residenziale in luogo di quella turistica ed una disciplina equilibrata del territorio e del mercato delle locazioni per la salvaguardia delle locazioni di lunga durata. A tal fine la disciplina regolatoria adottata dal comune prevede presupposti e limiti in relazione alle attività di locazione breve anche connessi alle temporalità consentite, alla finalità di integrazione del reddito del soggetto che concede in locazione l'immobile con questa modalità, alla limitazione ad un solo immobile».
106.017. Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 107.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro è con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 10 milioni di euro sono.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
107.14. Boschi.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «31 marzo 2022» sono inserite le seguenti: «e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023»;

   b) dopo le parole: «primo trimestre 2022» sono inserite le seguenti: «e a 70 milioni di euro per l'anno 2023».

  3-bis. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. La misura contenuta nel presente articolo deve intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quale deroga compatibile con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 1863, e successive modificazioni, nonché dal quadro di crisi temporaneo (“Temporary Crisis Framework”) per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, e successive modificazioni».
  3-ter. All'articolo 81, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «15 milioni di euro.» sono inserite le seguenti: «Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2019, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 365 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
107.25. Battistoni, D'Attis, Cannizzaro.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «31 marzo 2022» sono inserite le seguenti: «e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023»;

   b) dopo le parole: «primo trimestre 2022» sono inserite le seguenti: «e a 70 milioni di euro per l'anno 2023».

  3-bis. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. La misura contenuta nel presente articolo deve intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quale deroga compatibile con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 1863, e successive modificazioni, nonché dal quadro di crisi temporaneo (“Temporary Crisis Framework”) per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, e successive modificazioni».
  3-ter. All'articolo 81, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «15 milioni di euro.» sono inserite le seguenti: «Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2019, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.».
107.22. Lucaselli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano limitatamente alle associazioni e società sportive dilettantistiche, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023, che costituisce tetto di spesa.
107.18. Amato, Caso, Orrico, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:

   0a) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 81, primo comma, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126», le parole da: «sono escluse» fino a: «legge 16 dicembre 1991, n. 398» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   a) alla lettera a) del medesimo articolo 107, comma 3, sostituire le parole: «al 31 marzo 2023» con le seguenti: «al 30 giugno 2023»;

   b) alla lettera b) del medesimo articolo 107, comma 3, sostituire le parole: «e a 35 milioni» con le seguenti: «e a 85 milioni»;

   c) dopo il comma 6 del medesimo articolo 107, aggiungere il seguente: «6-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 80 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine»;

   d) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: «400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024 e 400 milioni di euro a decorre dall'anno 2025».
107.9. Andrea Rossi, Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Speranza.

  Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:

   0a) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 81, primo comma, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «sono escluse» fino a: «legge 16 dicembre 1991, n. 398» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   a) alla lettera a) del medesimo articolo 107, comma 3, sostituire le parole: «al 31 marzo 2023» con le seguenti: «al 30 giugno 2023»;

   b) alla lettera b) del medesimo articolo 107, comma 3, sostituire le parole: «e a 35 milioni» con le seguenti: «e a 85 milioni»;

   c) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: «400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023» con le seguenti: «350 milioni di euro dall'anno 2023 e 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2024».
107.7. Andrea Rossi, Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Speranza.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro con le seguenti: 31 dicembre 2023. Per l'anno 2023, il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 15.000 euro;.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), del medesimo articolo 107, comma 3, sostituire le parole: e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 con le seguenti: e a 50 milioni di euro per l'anno 2023;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
107.15. Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In alternativa ai contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del presente decreto-legge, le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi, piscine e palestre possono accedere ai contributi di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
107.16. Benzoni, Del Barba.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni economiche, penali e sportive e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con il versamento delle prime rate entro il 22 dicembre 2022. Nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni economiche, penali e sportive. Per eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
107.19. Amato, Caso, Orrico, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni e le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
107.23. Mollicone, Perissa, Amorese.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.
  6-ter. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici e, in particolare, di impianti natatori, possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 320 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025.
107.13. Berruto, Andrea Rossi, Fassino, Gribaudo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di consentire l'organizzazione degli eventi di promozione sportiva denominati «Giochi della Gioventù», è istituito presso il Dipartimento per lo sport un fondo denominato «Fondo per la realizzazione dei Giochi della Gioventù», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.
107.24. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per il triennio 2023, 2024 e 2025».
  6-ter. Al fine di incentivare l'attività motoria e di sostenere gli enti sportivi dilettantistici, all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: «per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento per un importo massimo di 400 euro l'anno».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro fino all'anno 2025 e 350 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2026.
107.5. Berruto, Andrea Rossi, Manzi, Gribaudo, Orfini, Zingaretti, Speranza, Fassino, Furfaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di incentivare l'attività motoria e di sostenere gli enti sportivi dilettantistici, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, comma 1, lettera i-quinquies), le parole: «per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento per un importo massimo di 400 euro l'anno».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023.
107.4. Berruto, Andrea Rossi, Manzi, Orfini, Zingaretti, Speranza, Fassino, Furfaro, Alessandro Colucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di consentire l'organizzazione degli eventi di promozione sportiva denominati «Giochi della Gioventù», è istituito presso il Dipartimento per lo sport un fondo denominato «Fondo per la realizzazione dei Giochi della Gioventù», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato con provvedimento dell'autorità di Governo competente in materia di sport il regolamento relativo alle modalità di utilizzo del fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.
*107.20. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino.
*107.6. Berruto.
*107.12. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per fare fronte alla crisi economica derivante dall'aumento dei costi dell'energia e incentivare l'impiego di fonti di energia rinnovabile, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese documentate relative all'acquisto e installazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
107.17. Benzoni, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione dello specifico contesto storico, linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano, il Verband der Sportvereine Südtirols (VSS), quale confederazione delle associazioni sportive di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, e l'Unione delle società sportive altoatesine (USSA) sono equiparate agli enti di promozione sportiva (EPS), prescindendo dai requisiti territoriali e di rappresentanza previsti dal regolamento degli enti di promozione sportiva (EPS).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
107.2. Steger.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali società e associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse società e associazioni, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
107.10. Ciocchetti, Perissa, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 80 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023 con le seguenti: 320 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2025.
107.8. Andrea Rossi, Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Speranza.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare se seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «di età compresa tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 35 anni di età»;

   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'importo massimo di spesa di cui al primo periodo è pari a 2.000 euro, per i soggetti con ISEE pari o inferiore a 50.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
107.21. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite con le seguenti: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per il triennio 2023, 2024 e 2025».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023 con le seguenti: 320 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2026.
107.3. Berruto, Andrea Rossi, Manzi, Gribaudo, Orfini, Zingaretti, Speranza, Fassino, Furfaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 nell'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
107.11. Perissa, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Sostegno alla realizzazione di Readiness Events per Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)

  1. Al fine di verificare il corretto funzionamento delle strutture, delle attività e dei servizi connessi all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo, denominato «Fondo Readiness Events Milano-Cortina», con dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene economicamente i territori che ospiteranno i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 nella realizzazione di eventi quali Campionati Mondiali, Coppe mondiali, eventi europei e altri eventi sportivi anche paralimpici da organizzarsi nei luoghi e nelle strutture che ospiteranno i Giochi, al fine di promuovere i territori coinvolti e testare la prontezza degli stessi in vista della manifestazione del 2026.
  3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
107.01. Pastorella.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessioni del demanio marittimo per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali)

  1. Le disposizioni previste dall'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 388 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
107.02. Ottaviani, Frassini, Cattoi.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Incremento dotazione del Fondo per le politiche giovanili, ex articolo 9, comma 2, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

  1. La dotazione del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 375 milioni di euro per l'anno 2024.
107.03. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle aree autorizzate al gioco in denaro)

  1. Per garantire più efficientemente il divieto di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, l'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

   «9-quater. L'accesso alle aree degli esercizi dotati di autorizzazioni di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del predetto testo unico, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica da parte dei gestori o di personale da essi incaricato della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna conservazione dei dati presso gli esercizi, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione nell'ambito delle concessioni in essere.».

  2. Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, raddoppiate nell'importo e nella durata.
107.04. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Fondo 18APP europea)

  1. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La Carta elettronica è utilizzabile, altresì, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero della cultura che definiscano condizioni di reciprocità».
  2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché per promuovere le convenzioni con gli Stati membri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
107.05. Boschi, Del Barba, Lai.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Misure a sostegno dei giovani)

  1. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è associato il «biglietto unico giovani» che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale. Allo scopo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione l'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
107.06. Baldino, Iaria, Santillo, Traversi, Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

  1. A favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, il progetto «Bici in Comune», attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica quale strumento di uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
107.07. Cannizzaro, D'Attis.

ART. 108.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 108.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 357 e 358 sono abrogati.
  2. All'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  3. Al fine di garantire un sostegno agli operatori del settore dell'editoria, del libro e delle librerie, a decorrere dall'anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo per il libro», con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui. Il fondo è ripartito annualmente, con uno o più decreti del Ministro della cultura.
  4. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  6. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  7. Al fine di celebrare la vita, le scoperte e l'opera di Guglielmo Marconi nella ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua nascita, che risale all'anno 1874, nonché di promuovere lo sviluppo di studi scientifici e di sperimentazioni nei settori delle telecomunicazioni, dell'innovazione e della creatività, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del pensiero e delle scoperte di Guglielmo Marconi e sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento dello stesso, nonché i criteri per l'impiego delle risorse. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.
  8. Per le medesime finalità di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è autorizzata la spesa di 21.002.000 euro per l'anno 2023, nel rispetto dei limiti di durata contrattuale previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  9. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  10. Il «Fondo unico per lo spettacolo» di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo».
  11. Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo è incrementato di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2023.
  12. All'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e di 15 milioni di euro per l'anno 2022»;

   b) alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'esercizio della facoltà di cui al primo periodo nonché per consentire al Ministero della cultura le acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di acquisto all'esportazione o di espropriazione ai sensi degli articoli 70, 95, 96, 97, 98 e 99 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero le acquisizioni a seguito di trattativa privata secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  13. Al fine di promuovere la visione nelle sale cinematografiche, all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «750 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «760 milioni di euro annui».
  14. All'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, la parola: «straordinario» è soppressa;

   b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2023, la dotazione annua della sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui al primo periodo è pari a 10 milioni di euro annui.»;

   c) al comma 4, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro,» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro,».

  15. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento dei carnevali storici con una riconoscibile identità culturale, al fine di consentire la conservazione e la trasmissione delle tradizioni popolari in relazione alla promozione dei territori. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e, quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse di cui al comma 29. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e per fascia d'importi ad assegnarsi in base alla storicità del carnevale: >=600 anni, 34 per cento, euro 1.020.000; >=500<600 anni, 33 per cento, euro 990.000; >=10<500 anni, 33 per cento, euro 990.000.
  16. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con apposito bando del Ministero della cultura, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono termini e modalità per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti istanti.
  17. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2023 rendicontano l'attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli».
  18. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere, nel rispetto della vigente dotazione organica, 750 unità di personale, appartenente all'Area Assistenti mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di cui al «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive millecinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale Concorsi ed esami – n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale Concorsi ed esami – n. 53 del 6 luglio 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  19. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di spesa del Ministero della cultura definiti, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il triennio 2023-2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 è ridotta dell'importo di euro 1.800.000 per l'anno 2023, di euro 4.000.000 per l'anno 2024 e di euro 4.010.960 per l'anno 2025.
  20. All'articolo 65-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti parole: «e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2023»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «negli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2023» e dopo le parole: «nell'esercizio dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e che sia reso accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  21. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la fondazione di diritto privato denominata «Fondazione Vittoriano», con compiti di gestione e valorizzazione del Complesso del Vittoriano, ivi incluse le raccolte del Museo centrale del Risorgimento afferenti all'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, istituito con regio decreto 20 giugno 1935. Con il medesimo decreto, il Ministro della cultura approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione del monumento sito in Roma e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione le raccolte individuate con successivo decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero della cultura e alle altre amministrazioni statali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, anche gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano a incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, all'articolo 33, comma 3, lettera a), numero 11), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono soppresse le parole: «il Vittoriano e». Per la partecipazione del Ministero della cultura al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa di euro 1 milione annui a decorrere dal 2023.
  22. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 13,3 milioni di euro nel 2023 e di 11,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  23. Al fine di implementare il patrimonio culturale e garantire l'interesse pubblico alla salvaguardia di esso, una quota dei proventi conseguiti dagli Uffici dotati di autonomia speciale e dagli enti costituiti, partecipati o soggetti alla vigilanza del Ministero della cultura, in occasione di concerti, manifestazioni culturali e altri eventi, al netto dei relativi oneri, individuata annualmente dal Ministro della cultura, con proprio decreto, adottato d'intesa con i medesimi enti od organi, è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alle acquisizioni a vario titolo dei beni culturali.
  24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.
  25. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
  26. È autorizzata la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per la concessione di un contributo da parte del Ministero della cultura per il sostegno delle attività di rievocazione storica de «La Girandola» di Roma. Il contributo, erogato entro il 30 giugno di ogni anno, è destinato al finanziamento dell'attività scientifica di divulgazione della Girandola di Castel Sant'Angelo tramite convegni e mostre, della programmazione, dell'allestimento e della rappresentazione della rievocazione storica della Girandola di Castel Sant'Angelo tramite la pirotecnia, nonché di manifestazioni di rievocazione storica di interesse pubblico collegate alla Girandola di Castel Sant'Angelo.
  27. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni dal 2023 al 2031, pari complessivamente a 202.500.000 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2022 in attuazione dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, impegnate e non più dovute.
  28. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 e, solo per il 2023, del comma 3, per 1 milione, del comma 22, per 500 mila euro, e del comma 26 per 300 mila euro, si provvede mediante utilizzo delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24 e 25, pari complessivamente a 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 26 pari a 30.300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1.
108.7. Mollicone, Sasso, Dalla Chiesa.
(Inammissibile
per estraneità di materia
limitatamente
ai commi 7, 9, 21, 25 e 26)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».
  1-ter. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1-bis, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.1. Frassini, Toccalini, Cecchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia. Le azioni devono essere realizzate in accordo con l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale (ICPI) del Ministero della cultura e con l'Associazione nazionale comuni italiani. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.6. Cannizzaro, D'Attis, Gadda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il «Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche» con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni
108.3. Orrico, Giuliano, Amato, Cherchi, Caso, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.
108.2. Orrico, Giuliano, Amato, Cherchi, Caso, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Sostegno alle imprese culturali e creative)

  1. Al fine di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative, il fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023.
108.01. Ascani, Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Ingresso gratuito negli istituti e luoghi della cultura statali)

  1. In attuazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione il Ministero della cultura con proprio decreto adotta un regolamento per istituire nuove ed ulteriori modalità di ingresso gratuito in tutti gli istituti e luoghi della cultura statali come definiti dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. Le nuove modalità devono prevedere almeno tre pomeriggi settimanali, per non meno di 15 ore settimanali, di gratuità per tutti i cittadini residenti nella provincia in cui si trova il museo o luogo della cultura statale. Il Ministero della cultura potrà anche prevedere il rilascio di una tessera annuale per l'ingresso gratuito ai musei e luoghi della cultura che ne certifichi la residenza in quel provincia e, quindi, il diritto alla gratuità. Il costo della tessera non potrà superare i due euro l'anno.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è stanziato un contributo straordinario di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.
108.04. Orfini, Manzi, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Fondo per l'assunzione di custodi nelle strutture museali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per l'assunzione delle figure di custode delle strutture museali, con una dotazione pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, avvia un monitoraggio presso le strutture museali per verificare le carenze di personale con particolare riferimento alla figura dei custodi.
  3. Con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura individua i criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 e le modalità di indizione delle procedure di selezione pubbliche e aperte per l'assunzione di un numero massimo di settecento unità di personale con qualifica di custode di musei.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituiscono tetto di spesa, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.027. Boschi.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente

Art. 108-bis.
(Autorizzazione di spesa per la promozione della memoria del 1943)

  1. In occasione dell'ottantesimo anniversario, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2023 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini della promozione della memoria del 1943 come anno fondante per la rinascita democratica dell'Italia attraverso la promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.042. D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108 aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

  1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e promozione della lettura, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.
  2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
  3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro, con le seguenti: è incrementato di 370 milioni di euro.
108.02. Simiani, Gnassi, Boldrini, Gianassi, Di Sanzo, Fossi, Furfaro.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Fondo a favore delle aziende cinematografiche)

  1. Al fine di supportare il rilancio delle sale cinematografiche come presidi sociali e culturali, rendendo le imprese del settore veri operatori culturali sui territori, in particolare nelle periferie e nelle aree marginali del Paese, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, a favore delle aziende dell'esercizio cinematografico, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di voucher, per agevolare l'acquisizione di consulenze specialistiche culturali, ovvero di professionisti, in particolare giovani, finalizzate a sostenere l'esercente nella programmazione di attività culturali, eventi, iniziative per incrementare la polifunzionalità delle sale cinematografiche, nell'ottica di ampliare l'attrattività sociale dei cinema, migliorarne la comunicazione sui nuovi media e innovandone i servizi.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 390 milioni.
108.032. Orrico, Amato, Cherchi, Caso, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Conservazione in bilancio di risorse relative alla celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di cui alla legge 31 agosto 2022, n. 140)

  1. Le risorse disponibili nell'anno 2022 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 31 agosto 2022, n. 140, sono conservate in bilancio per essere utilizzate, per i fini ivi previsti, nell'esercizio successivo. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di euro 399.800.000 per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
108.03. Ascani, Serracchiani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Luca Signorelli)

  1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Luca Signorelli nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.
  2. Ai fini delle celebrazioni di cui al comma 1, è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Luca Signorelli di seguito denominato «Comitato».
  3. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Luca Signorelli.
  4. Al Comitato è attribuito un contributo complessivo pari a euro 1 milione per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.05. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Due per mille per le associazioni culturali)

  1. A partire dall'anno finanziario 2023, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2023 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a partire dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*108.020. Gadda, Bonetti.
*108.046. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Agevolazione IVA per i consumi culturali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II-bis, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:

    «1-sexies) biglietti di ingresso o tessere di abbonamento spettacoli, teatri, circhi, fiere, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili o accesso alla diretta streaming di tali manifestazioni o visite o entrambi».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2023, anche tenuto conto dell'incentivo all'acquisto dei beni di cui al precedente comma 1, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
108.022. Grippo.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 152 della presente legge.
108.07. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.
(Inammissibile
per estraneità di materia
limitatamente
ai commi 7, 9, 21, 25 e 26)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Misure urgenti per il settore musicale)

  1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni, il comma 1 è sostituito con il seguente:

   «1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro nei tre anni d'imposta».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 397 milioni.
*108.08. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*108.026. Sasso, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
*108.028. Boschi.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Misure urgenti di sostegno per il settore dello spettacolo dal vivo)

  1. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore dello spettacolo dal vivo, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli di musica popolare contemporanea, teatrali e cinematografici, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 365 milioni.
**108.09. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
**108.045. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 108 aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore musicale)

  1. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile del 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata».
108.010. Manzi, Orfini, Berruto, Speranza, Zingaretti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108 aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Misure per il rilancio del mercato dell'arte italiano e dei giovani artisti)

  1. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuate negli anni 2023 e 2024 per l'acquisto di opere di artisti viventi e residenti fiscalmente in Italia è corrisposto un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e per due annualità consecutive.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
108.011. Manzi, Orfini, Berruto, Speranza, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Misure per il rilancio del mercato dell'arte italiano e dei giovani artisti)

  1. Al fine d'incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuate negli anni 2023 e 2024 per l'acquisto di opere di artisti viventi e residenti fiscalmente in Italia è corrisposto un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e per due annualità consecutive.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportati i seguenti interventi in riduzione:

   2023: -5.000.000;
   2024: -5.000.000.
108.035. Candiani, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 108 aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per gli oggetti d'arte importati)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è inserito il seguente:

   «1-sexies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
108.012. Manzi, Orfini, Berruto, Speranza, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 108 aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Estensione dell'Art Bonus all'acquisto di beni culturali notificati)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per gli acquisti dei beni culturali notificati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, spetta un credito d'imposta, per l'acquisto dei beni, nella stessa misura prevista dal comma 1.».

   b) al comma 2, le parole: «comma 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
108.013. Manzi, Orfini, Berruto, Speranza, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 108 aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Sostegno settore dello spettacolo)

  1. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 100 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.
108.014. Manzi, Orfini, Berruto.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Celebrazione della figura di Italo Calvino)

  1. Per la celebrazione della figura di Italo Calvino nella ricorrenza del centenario della nascita, è istituito presso il Ministero della cultura un Comitato, al quale è attribuito un contributo di di euro 700.000 per l'anno 2023 e di euro 4.000 per l'anno 2024. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ed è composto da un rappresentante del Ministero della cultura, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, dal Presidente dell'Associazione Italo Calvino, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e della letteratura italiana designati dal Ministro della cultura. Il Comitato ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Italo Calvino, comprendente attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni culturali, al fine di promuovere in Italia e all'estero la conoscenza del pensiero e dell'opera dello scrittore. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico delle risorse di cui al comma 1.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2023 ed euro 4.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.015. Manzi, Orfini, Berruto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Rifinanziamento celebrazioni del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino»)

  1. Per il proseguimento delle celebrazioni del quinto centenario dalla morte del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino», la spesa autorizzata al comma 805 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è rifinanziata per ulteriore 1 milione di euro per l'anno 2023.
  2. Il Comitato promotore delle celebrazioni di cui al comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
108.016. Giorgianni, Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108 aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Autorizzazione di spesa per la riqualificazione e la ristrutturazione del complesso denominato «Ville Sbertoli»)

  1. Alla regione Toscana, al fine di sostenere la ristrutturazione e la riqualificazione del complesso denominato «Ville Sbertoli» è assegnato un contributo straordinario pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.017. Furfaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Contributo straordinario all'istituzione culturale denominata Museo Marino Marini di Pistoia)

  1. Al fine di sostenere la ripresa dell'attività del Museo Marino Marini di Pistoia è assegnato un contributo straordinario pari a 1 milione di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.018. Furfaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108 aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Contributo straordinario per la città termale di Montecatini)

  1. Al fine di salvaguardare il patrimonio culturale termale della Città di Montecatini Terme, divenuto parte del sito Unesco «Great Spa Towns of Europe», e di garantirne l'operatività e la fruibilità collettiva, è riconosciuto alla regione Toscana, socio di maggioranza della società Terme di Montecatini Spa, un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per interventi di valorizzazione, efficientamento e di acquisto dei beni immobili vincolati.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.019. Furfaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Aumento del tax credit per le produzioni culturali e cinematografiche)

  1. All'articolo 15, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220 le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 13, comma 2, della medesima legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.021. Grippo.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Contributo per il sostegno dei carnevali storici)

  1. In coerenza dell'articolo 4-ter della legge 112 del 7 ottobre 2013, della legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 369, legge 234 del 30 dicembre 21, articolo 1, commi 797 e 798, al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale.
  2. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e per fascia d'importi ad assegnarsi in base alla storicità del carnevale: >=600 anni, 34 per cento, euro 1.020.000; >=500<600 anni, 33 per cento, euro 990.000; >=10<500 anni, 33 per cento, euro 990.000.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*108.023. Latini, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Giglio Vigna, Montemagni, Giagoni.
*108.044. D'Attis.

  Dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

Art. 108-bis.
(Fondo per gli interventi e le attività culturali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la cultura e le attività culturali, con una dotazione pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, sentite le regioni, sono stabilite le priorità, gli interventi da realizzare, i soggetti attuatori, tra i quali può figurare il medesimo Ministero della cultura e le modalità di ripartizione del fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge;

   b) quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
108.029. Boschi.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Comitato nazionale per le celebrazioni del pensiero e dell'opera di Guglielmo Marconi)

  1. Al fine di celebrare la vita, le scoperte e l'opera di Guglielmo Marconi nella ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua nascita, che risale all'anno 1874, nonché di promuovere lo sviluppo di studi scientifici e di sperimentazioni nei settori delle telecomunicazioni, dell'innovazione e della creatività, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del pensiero e delle scoperte di Guglielmo Marconi e sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento dello stesso, nonché i criteri per l'impiego delle risorse.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
108.024. Sasso, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Fondo nazionale per la rievocazione storica)

  1.Il Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 7, commi 9 e 10 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è incrementato di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
108.025. Latini, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Fondo per la messa in sicurezza delle opere d'arte nelle strutture museali italiane)

  1. Al fine di garantire la messa in sicurezza, nelle strutture museali italiane, delle opere d'arte ivi custodite ed esposte, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la tutela e la messa in sicurezza delle opere d'arte custodite nelle strutture museali, con una dotazione pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, avvia un monitoraggio presso le strutture museali al fine di verificare le carenze in tema di sicurezza e custodia dei beni artistici ivi contenuti, stilando una lista di priorità di interventi da porre in essere.
  3. Con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura individua i criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 e le modalità di intervento per la migliore tutela e messa in sicurezza delle opere d'arte custodite nei musei italiani.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituiscono tetto di spesa, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.030. Boschi.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223, è disposta in favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova, l'erogazione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.033. Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Misure a sostegno dei carnevali storici e per la valorizzazione del turismo stagionale)

  1. Al fine di tutelare un settore di significativo valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale e per la promozione dei territori.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023, 399 milioni di euro per l'anno 2024, 399 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
108.034. Fenu, Dell'Olio, Orrico, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 108 , aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Misure in favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera)

  1. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1-bis, dopo le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023»;

   b) all'articolo 3, comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: «e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
108.036. Dori, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Misure in favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera)

  1. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1-bis, dopo le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023»;

   b) all'articolo 3, comma 1, aggiungere in fondo le seguenti parole: «e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
108.037. Dori, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

  1. È finanziato l'intervento per il Recupero e la valorizzazione dell'area archeologica di «Castelmonardo» del comune di Filadelfia (VV) per l'importo di 480 mila euro.
  2. È finanziato l'intervento per il recupero e la valorizzazione del parco rupestre di Sant'Agostino del Comune di Rocca di Netto (KR) per l'importo di 600 mila euro.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.038. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

  1. L'intervento per i lavori di completamento del Palazzo dei Marchesi del Tufo, città di Matino (LE) è finanziato per l'importo di 500 mila euro.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.039. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

  1. Al fine di consentire l'ammodernamento e riallestimento del Museo nazionale del cinema di Torino, con lo scopo di promuovere attività di studio, ricerca e documentazione in materia di cinema, fotografia e immagine, è autorizzato un contributo pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.040. Cannizzaro, D'Attis.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

  1. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è rifinanziato con un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -10.000.000;
   2024: -10.000.000;
   2025: -10.000.000.
108.041. Mulè, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

  1. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è rifinanziato con un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
108.047. Manzi, Orfini, Berruto, Speranza, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(2x1000 alla cultura)

  1. A decorre dall'anno 2023, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorre dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*108.048. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.
*108.06. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: «anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e 2024».
108.049. Amorese, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Misure di sostegno alla musica jazz e ai festival)

  1. Al fine di sostenere il settore musicale, il Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, dall'articolo 1, comma 114, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.050. Mollicone, Amorese.

ART. 110.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella Tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero delle imprese e del made in Italy attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella Tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
  1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: 75.883.298 euro per l'anno 2023 con le seguenti: 76.033.298 euro per l'anno 2023.

   alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché disposizioni in materia di pluralismo dell'informazione;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399.850.000 euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
110.6. Dell'Olio, Iaria, Santillo, Traversi, Cantone, Torto, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito d'imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, b) siano imprese femminili, c) siano l'unico punto vendita di un comune o di una sua frazione o circoscrizione, d) abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito d'imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso d'insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma precedente, quantificati in 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
110.1. Steger.

  Al comma 2, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2024 aggiungere le seguenti: con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le parole: è incrementato di 390 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
110.3. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «da adottare» sono inserite le seguenti: «seguendo criteri di perequazione territoriale».
110.5. Orrico, Amato, Cherchi, Caso, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo il 2 comma, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2023 e 2024, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli d'ingresso agli spettacoli di musica popolare contemporanea, teatrali e cinematografici, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transnazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
110.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Misure per il settore editoriale)

  1. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025 possono accedere ai trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416 i giornalisti professionisti, aventi almeno 60 anni di età e 25 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Alle suddette prestazioni pensionistiche non si applicano gli abbattimenti di cui all'articolo 7, comma 6 del Regolamento di previdenza INPGI della gestione sostitutiva dell'A.g.o. Al fine di sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027, 30 milioni di euro per l'anno 2028, 30 milioni di euro per l'anno 2029, 20 milioni di euro per l'anno 2030, 20 milioni di euro per l'anno 2031, 20 milioni di euro per l'anno 2032.
  2. Ai fini della presentazione dei suddetti piani è fatto obbligo di prevedere la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 1, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 152 comma 3 della presente legge.
110.041. Rizzetto, Mollicone.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Centro di produzione Spa)

  1. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di Produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.
  2. Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino a un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*110.040. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*110.042. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*110.06. Schullian.
*110.014. Dara, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
*110.017. Giachetti.
*110.024. Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
*110.032. Grimaldi.
*110.034. Mollicone, Manzi, Piccolotti, Amorese, Dalla Chiesa, Sasso.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita a uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita a uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023.
110.01. Steger.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

  1. Parte delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, quantificate in 25 milioni di euro, sono destinate ai FSMA televisivi locali commerciali e comunitari con fatturato annuo non superiore a 500 mila euro privo di televendite. Per evitare fenomeni di accaparramento della capacità trasmissiva, in occasione della conversione al DVB-T2, gli Operatori di Rete non possono assegnare una capacità trasmissiva superiore a Mbit/s 1,5. L'eventuale risorsa in eccedenza è oggetto di offerta pubblica.
110.02. Toni Ricciardi, Porta, Carè.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

  1. Il 70 per cento delle risorse allocate sul fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 dicembre 2016, n. 198, di spettanza delle radiotelevisioni locali, è destinato alle emittenti televisive operanti come Fornitori di Servizi media audiovisivi (FSMA) di cui: il 20 per cento assegnato alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali dai relativi bandi; il restante 50 per cento è ripartito tra le emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa, con qualifiche attinenti la programmazione televisiva prevalentemente a carattere informativa.
110.03. Porta, Toni Ricciardi, Carè.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

  1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 dicembre 2016, n. 198 destinato alle emittenti radiotelevisive locali, alle emittenti radiofoniche viene assegnato il 30 per cento di cui il 10 per cento alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista dal Regolamento dei relativi bandi di ammissione per le radio commerciali. Il restante 20 per cento è ripartito tra le emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la radiofonia e l'informazione.
110.04. Porta, Di Sanzo, Carè.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Commissione per la stampa italiana all'estero)

  1. È ricostituita, presso il Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 e articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 138, per concorrere all'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per le testate giornalistiche e gli altri mezzi di comunicazione d'interesse per gli italiani nel mondo, quale supporto ai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, ai fini della liquidazione dei contributi previsti dalla apposita legislazione in atto.
  2. La Commissione è composta da un numero di componenti definito con decreto del Presidente del Consiglio, scelti tra i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e dalle associazioni di emigrazione più rappresentative.
  3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
110.05. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè, Merola, Casu, Manzi, Sarracino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Disposizioni per il settore editoriale librario)

  1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2023 e 2024. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2024 e per il 2025.
  2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

   a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

   b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

   c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo d'imposta successivo;

   d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

   e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
*110.07. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.
*110.028. Orrico, Amato, Cherchi, Caso, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Promozione della lettura e della fruizione visiva)

  1. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana per ipovedenti B.I.I. Onlus di Treviso.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,800 milioni per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
110.08. Fassino, Manzi.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

  1. Al fine di sostenere la promozione e implementare la produzione di libri scolastici di testo in formato digitale, nonché incentivare l'innovazione dell'offerta formativa, è riconosciuto alle società di editoria digitale che producono libri di testo scolastici in formato elettronico, un beneficio economico pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazioni di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione.

   Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 390 milioni.
110.031. Baldino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Fondo per il sostegno alla lettura)

  1. All'articolo 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole: «una dotazione di 4.350.000 euro annui» sono inserite le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2022 e di 20.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
110.026. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Intervento a sostegno della lettura e del sistema bibliotecario)

  1. Al fine di sostenere la diffusione della lettura, l'informazione, l'alfabetismo, l'innovazione tecnologica e sociale, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 è incrementato di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.
  2. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, il fondo di cui all'articolo 22, comma 7-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.
110.011. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Promozione della ricettività e dell'offerta turistica accessibile)

  1. Al fine di sostenere l'adeguamento delle strutture ricettive e il complessivo orientamento dell'offerta turistica, in relazione al soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva, che intendono fruire delle opportunità turistiche del territorio provinciale, considerati come ospiti speciali, il Ministro del turismo d'intesa con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, disciplina la concessione di specifiche agevolazioni fiscali rivolte agli esercizi alberghieri e agli esercizi extralberghieri.
  2. Le agevolazioni fiscali di cui al precedente comma, possono essere corrisposte anche a stabilimenti balneari o altri esercizi che offrono servizi di accoglienza, con particolare riferimento alla realizzazione di interventi infrastrutturali e acquisti di attrezzature volte a far fronte ai bisogni delle persone con disabilità.
  3. Per le finalità previste dalla presente legge, il Ministro del turismo d'intesa con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, istituisce specifici tavoli di lavoro con la partecipazione delle realtà economiche e culturali, degli enti locali e di altri organismi istituzionali provinciali, nonché delle associazioni che rappresentano le persone con disabilità o i relativi familiari. I medesimi soggetti, nell'ambito dei rispettivi portali, dedicano specifici spazi relativi all'offerta turistica, culturale e ricreativa rivolta alle persone con bisogni speciali, anche mediante l'inserimento di mappe interattive volte a facilitare la conoscenza di itinerari ed esperienze loro dedicati, promuovendo nell'ambito delle loro competenze, iniziative a livello nazionale volte a favorire la riconoscibilità delle esperienze turistiche rivolte alle persone con speciali bisogni.
  4. Nell'ambito della promozione territoriale e turistica, con particolare riferimento a quella montana, le imprese del settore valorizzano l'offerta turistica per il soddisfacimento dei bisogni particolari delle persone con disabilità quale fattore di competitività per coniugare il sostegno e la promozione sociale con l'opportunità di crescita economica. Il Ministero del turismo promuove altresì l'introduzione nei marchi di prodotto turistico volti a valorizzare la tipologia di offerta turistica orientata all'acquisizione di conoscenze specifiche relative ai bisogni speciali delle persone con disabilità.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità attuative, volte a disciplinare le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 60 milioni di euro per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
110.012. Ambrosi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Zucconi.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Fondo biblioteche)

  1. A partire dall'anno 2023, l'ammontare del Fondo previsto dall'articolo 22, comma 7-quater del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 20 milioni di euro annui.
  2. All'articolo 22, comma 7-quater, primo capoverso, sostituire le parole: «destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari» con le seguenti parole: «destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

   a) il superamento del digital divide e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

   b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;

   c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore.».

  3. All'articolo 22, comma 7-quater, nel secondo capoverso, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3
110.027. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Fondo per il contrasto ai «discorsi d'odio»)

  1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni d'intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il «Fondo per contrasto ai “discorsi d'odio”».
  2. Il fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.
  4. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1 a 3.
  5. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

  Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 152, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni per l'anno 2023 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2024.
110.036. Piccolotti, Borrelli, Dori, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

  1. I titolari delle concessioni demaniali marittime a uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
110.016. Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia)

  1. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare l'intreccio profondo della comunità ebraica con la città di Roma, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro in favore del comune di Roma Capitale per l'anno 2023 per la realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
110.021. Mancini, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Iniziative per il sostegno e la valorizzazione delle iniziative o rassegne di eventi dedicate a Vincenzo Bellini)

  1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 è aggiunto il seguente comma:

   «1-ter. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, un contributo di un milione di euro a favore dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania per la realizzazione delle iniziative o rassegne di eventi dedicate a Vincenzo Bellini».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399 milioni.
110.022. Messina, Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Finanziamento del trasporto per lo Stato Città del Vaticano su un MUX nazionale radiofonico DAB)

  1. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero delle imprese e del made in Italy predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la capacità trasmissiva di un modulo da almeno 36 unità di capacità trasmissiva su un multiplex DAB con copertura nazionale.
  2. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che renda disponibile senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno per il 2023. Ai relativi oneri si provvede per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
110.023. Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Fondo piccoli musei)

  1. All'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «2 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2022 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  2. All'articolo 1, comma 360, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «presente legge» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
110.025. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore musicale)

  1. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile del 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, è autorizzata la spesa di euro 1 milione annui a decorrere dall'anno 2023.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399 milioni.
110.029. Orrico, Amato, Cherchi, Caso, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS))

  1. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,8 milioni.
110.030. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Contributo in favore del Rapporto sulla situazione sociale del Paese redatto dalla Fondazione Censis)

  1. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, per il triennio 2023-2025, è autorizzato un contributo di 2.000.000 di euro all'anno a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – Censis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
110.033. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

  1. Le associazioni bandistiche, corali, folkloriche e altri gruppi popolari e amatoriali, iscritte al registro degli enti del Terzo settore e divenute APS (associazioni di promozione sociale) mantengono il regime agevolato ex legge n. 398 del 1991, e possono accedere ai benefici di cui al 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per l'attività formativa.
  2. È previsto un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 per il sostegno delle attività delle bande musicali, cori e gruppi folklorici riconosciuti d'interesse comunale dai Consigli comunali dove risiedono entro e non oltre la data del 30 aprile del 2023, per manifestazioni sul territorio di appartenenza.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
110.035. D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

  1. All'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022 e di 3,1 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024»;

   b) dopo le parole: «in favore» sono inserite le seguenti: «dell'Istituzione teatro lirico sperimentale di Spoleto A. Belli,».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023, 396,9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
110.037. Mulè, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

  1. Al fine di tutelare il patrimonio culturale nazionale nonché di preservare l'eccezionale valore storico-artistico della Chiesa di San Ferdinando di Bari, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2023 per i lavori di restauro e di messa in sicurezza.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3.
110.038. Nazario Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 111.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre;

   b) al comma 2, sostituire le parole: 5.726.703 euro con le seguenti: 11.453.406 euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:

   2023: -5.726.703.
111.1. Pellegrini, Baldino, Gubitosa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)

  1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
111.01. Lai.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)

  1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
111.02. Lai.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy ed il Centro di produzione Spa).

  1. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato per ulteriori tre anni, fino all'anno 2025.
  2. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
111.03. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)

  1. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «155 unità» sono sostituite dalle seguenti: «271 unità»;

   b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento»;

   c) al comma 6, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità» e dopo la parola: «b),» sono aggiunte le seguenti: «b-bis),».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 11.481.675 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
111.04. Foti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Concorso straordinario per il reclutamento di medici e infermieri militari).

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2205, è inserito il seguente:

«Art. 2205-bis.
(Concorsi straordinari per il reclutamento in servizio permanente di medici e infermieri militari)

   1. Il Ministero della difesa è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:

   a) 18 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664;

   b) 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-bis.

   2. I posti a concorso, di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.
   3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui al comma 1, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali medici e i sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-bis, lettera b).
   4. Il personale reclutato all'esito dei concorsi di cui al comma 1 è collocato in soprannumero agli organici».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.398.388 per l'anno 2023, euro 6.796.776 per l'anno 2024 ed euro 7.478.329 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152.
111.05. Foti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Disposizioni per il potenziamento delle capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze)

  1. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:

   2023: –2.000.000;
   2024: –2.000.000;
   2025: –2.000.000.
111.06. Pellegrini, Baldino, Gubitosa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 112.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento:

   a) fondo di previdenza ufficiali della Marina Militare, dell'aeronautica Militare, dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri;

   b) fondo di previdenza sottufficiali della Marina Militare, dell'aeronautica Militare, dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri;

   c) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, appuntati e Carabinieri».
112.3. Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 2-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

   a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a);

   b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere b);

   c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera c).
112.1. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) all'articolo 2199, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. I vincitori di cui al comma 4, lettere a) e b), hanno la medesima decorrenza giuridica».
112.2. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Norme in materia di procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica legate alla crisi energetica, alla recente situazione pandemica nonché alla crisi internazionale connessa al conflitto in Ucraina, i concorsi indetti e quelli conclusi ma con graduatoria in corso di validità, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui all'articolo 259, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 2025.
  2. Per le medesime finalità, qualora le amministrazioni interessate stiano attuando un piano pluriennale di potenziamento volto al ripianamento organico, è data facoltà di ricorrere al «prestito» delle posizioni da bandirsi negli anni a seguire purché nei limiti delle posizioni totali salvo ulteriori stanziamenti.
  3. I corsi di formazione, in via prioritaria relativamente ai concorsi interni, possono svolgersi secondo le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
112.4. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo)

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»;

   b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
112.01. Graziano, Fassino.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Borse di studio per le vittime del dovere)

  1. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.
  2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma 1, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
112.02. Graziano, Fassino.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Collocamento mirato per le vittime del dovere)

  1. Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
  2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
  3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
  4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.
112.03. Graziano, Fassino.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Misure perequative in materia di previdenza per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. L'articolo 1, comma 96, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «96. Il fondo di cui al comma 95 è destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:

   a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio;

   b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo».

  2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 31 dicembre 2021, n. 234, il fondo istituito al comma 95 del medesimo articolo è incrementato di 30 milioni per il 2023, 40 milioni per il 2024 e 70 milioni a decorrere dal 2025.
  3. Le risorse di cui al comma 95 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, come incrementate dal comma 2, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
112.07. Cattaneo, Molinari, Foti, Giagoni.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

  1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nel settore della subacquea, le risorse destinate al finanziamento del Piano nazionale della ricerca militare sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato ai progetti relativi al settore dell'Underwater.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

   3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 395 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2025, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
112.04. Frassini, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Incremento FRD Ministero della difesa)

  1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024»;

   b) al secondo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024».
112.05. Mari, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

  1. Al fine di valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da utilizzare per le indennità accessorie da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
112.06. Dalla Chiesa, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)

  1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per l'anno 2023, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

(Importi in euro)

  Polizia di Stato

1.449.575

  Polizia penitenziaria

675.475

  Arma dei carabinieri

1.735.950

  Guardia di Finanza

890.575

  Esercito italiano

2.401.975

  Marina militare

725.375

  Aeronautica militare

1.000.200

  Capitanerie di Porto

265.400

  Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

874.350

  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
112.08. Molinari, Foti, Cattaneo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare)

  1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate è autorizzata la spesa di 23.935.050 euro per l'anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.
  2. La somma di cui al comma 1 è ripartita tra le Amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

(Importi in euro)

  Esercito italiano

4.803.950

  Marina militare

1.450.750

  Aeronautica militare

2.000.400

  Capitanerie di porto

530.800

  Arma dei carabinieri

5.391.900

  Guardia di finanza

2.981.150

  Polizia di Stato

4.879.150

  Polizia penitenziaria

1.896.950

112.09. Foti, Molinari, Cattaneo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025, in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027, in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.
112.010. Zoffili, Bossi, Minardo, Carrà, Giglio Vigna, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

ART. 113.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «esigenze della Polizia di Stato» inserire le seguenti: «, anche ai fini dell'adeguatezza degli alloggi di servizio»;

   b) sostituire, rispettivamente, le parole: «50 milioni di euro» e «30 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro» e «60 milioni di euro».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024, 370 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2032 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
113.2. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, sostituire, rispettivamente, le parole: 50 milioni e 30 milioni con le seguenti: 55 milioni e 33 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire le parole: 400 milioni a decorrere dal 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024, 397 milioni per gli anni dal 2025 al 2032 l'anno 2023.
113.1. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Interventi infrastrutturali Agenzia industrie difesa)

  1. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato, a favore dell'Agenzia industrie difesa, un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
113.01. Graziano, Fassino, De Maria, Carè.

  Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

Art. 113-bis.
(Interventi infrastrutturali Agenzia industrie difesa)

  1. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
113.02. Foti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, in particolare nel territorio della provincia di Foggia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2023, di un contingente di 1.300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza.
  2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 24 milioni.
113.03. Alfonso Colucci, Donno, Pellegrini, Giuliano, Torto, Lovecchio, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Conte, D'Orso, Appendino, Ascari.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 101.029.517,14 euro per l'anno 2023, 115.390.331,57 euro per l'anno 2024, 116.464.087,57 euro per l'anno 2025, 117.151.087,57 euro per l'anno 2026, 117.206.958,57 euro per l'anno 2027, 121.459.387,80 euro per l'anno 2028, 122.284.001,80 euro per l'anno 2029, 122.286.409,80 euro per l'anno 2030, 122.836.496,80 euro per l'anno 2031, 123.523.496,80 euro per l'anno 2032 e 125.797.592,98 euro a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
113.05. Molinari, Foti, Cattaneo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Misure per garantire l'attuazione dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Le assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel limite della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un numero massimo di 455 unità, di cui 131 nella Polizia di Stato, 147 nell'Arma dei carabinieri, 76 nel Corpo della Guardia di finanza, 9 nel Corpo di polizia penitenziaria e 92 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 6.067.749,24 per l'anno 2023, euro 18.175.185,30 per l'anno 2024, euro 18.677.729,35 per l'anno 2025, euro 18.874.571,37 per l'anno 2026, euro 18.919.960,08 per l'anno 2027, euro 21.214.567,15 per l'anno 2028, euro 21.198.496,15 per l'anno 2029 ed euro 20.883.500,15 annui a decorrere dal 2030.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
113.06. Foti, Molinari, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità nonché di durata dei corsi di formazione iniziale della Polizia di Stato)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, i concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
  2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

   a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

   b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

  3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, o a decorrere dal 1° gennaio 2023, mediante avviso effettuato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.
  4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, può, con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
  6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.
  7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 9. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.
113.07. Foti, Molinari, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

  1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera t), numero 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.
  2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

   a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, anche se già in possesso di tale qualifica, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2022 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica;

   b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di cui alla lettera c-quinquies) del citato comma 1, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera c-bis), numero 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

  3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:

   a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

   b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

  4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, la parola: «2027» è sostituita dalla seguente: «2028» e le parole: «ciascuno per 1.200» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, per 600 e 1.200».
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in 8.089.901,44 euro per l'anno 2023, in 8.110.710,44 euro per l'anno 2024, in 11.101.900,44 euro per l'anno 2025, in 11.084.470,44 euro per l'anno 2026, in 12.979.970,44 euro per l'anno 2027, in 13.870.630,44 euro per l'anno 2028, in 16.860.850,44 euro per l'anno 2029, in 16.605.150,44 euro per l'anno 2030, in 18.090.030,44 euro per l'anno 2031 e in 18.074.130,44 euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
113.08. Molinari, Foti, Cattaneo, Lupi.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Incremento degli stanziamenti volti a corrispondere il trattamento per lavoro straordinario in favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate)

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dell'anno 2023, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 55 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al primo periodo, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
  2. Al fine di garantire un rafforzamento della politica di difesa e deterrenza, assicurando l'efficacia operativa necessaria al servizio del Paese, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze Armate, a decorrere dell'anno 2023, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 20 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
113.09. Foti, Molinari, Cattaneo, Lupi.

ART. 114.

  Al comma 2, sostituire le parole: di 350.000 euro annui con le seguenti: di 1,7 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, sono ridotte di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
114.2. Laus.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di provvedere alle esigenze dei Centri recupero animali selvatici è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
114.5. Evi, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 3 sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 4 milioni di euro;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
114.3. Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. Il comma 756 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.
114.1. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Rifinanziamento Fondo contrasto al randagismo)

  1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
114.4. Sergio Costa, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Rifinanziamento Fondo per il recupero della fauna selvatica)

  1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2023, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4,5 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
114.01. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Fondo sperimentazione vaccino immuno-contraccettivo «GonaCon»)

  1. La dotazione del Fondo per la sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo «GonaCon» di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzata al contenimento della popolazione del cinghiale (Sus scrofa) e di altri ungulati è incrementata di 2 milioni di euro per il 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.
114.02. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Disposizioni in materia di spese di custodia di animali impiegati nei combattimenti e affetti da problematiche comportamentali)

  1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-quinquies del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, a decorrere dall'anno 2023, è stanziata la somma di euro 350.000, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente aumento del Fondo unico alla giustizia istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale, è stanziata la somma di euro 150.000, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle rimanenze Fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
114.03. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Garante Nazionale dei Diritti degli Animali)

  1. È istituito presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante nazionale dei diritti degli animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.
  2. Il Garante ha il compito di:

   a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

   b) segnalare al Consiglio dei ministri, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli animali, ivi compresa – previa ricognizione dello status dei sistemi ad oggi in essere – l'istituzione, sulle 24 ore, di un servizio coordinato per la raccolta ed il primo soccorso degli animali in difficoltà, anche nelle aree urbane, qualora privi di proprietario o persona accudiente;

   c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

   d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;

   e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle guardie zoofile, e a tutti gli altri enti preposti;

   f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;

   g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall'applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;

   h) fornire supporto alla formazione e all'attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;

   i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentramento di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;

   l) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;

   m) presentare al Consiglio dei ministri una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n. 86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;

   n) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da regioni, province e comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali.

  3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggiori o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.
  4. Il Garante dura in carica cinque anni ed è nominato dal Consiglio dei ministri su indicazione del Ministero della salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

   a) età non superiore ai sessantacinque anni;

   b) diploma di laurea;

   c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

  5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella pubblica amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Consiglio dei ministri.
  6 Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.
  7. Per le finalità del presente articolo sono destinati 600.000 euro a partire dall'anno 2023 ai quali si provvede mediante aumento dell'0,015 per mille a decorrere dal 1° gennaio 2023 del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Le somme accantonate ai sensi del periodo precedente e non utilizzate al termine di ogni esercizio, sono rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,4 milioni.
114.012. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Sportiello.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Formazione e addestramento delle forze di polizia finalizzati al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di specie di fauna e flora minacciati di estinzione e divieto di importazione, esportazione, e ri-esportazione dei trofei di caccia)

  1. Al fine di garantire adeguata e specifica formazione alle forze di polizia rispetto al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), anche rispetto al contrasto delle attività di cui al comma 2, è stanziata sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la somma di 100.000 euro.
  2. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo l'articolo 3-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-ter.
(Divieto di importazione, esportazione e ri-esportazione di trofei di caccia)

   1. Ai fini del presente articolo, per trofeo di caccia si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:

   a) è grezzo, trasformato o lavorato;

   b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia;

   c) nell'ambito del trasferimento dal Paese di origine, è infine importato, esportato o ri-esportato, in Italia o dall'Italia, da o per conto del cacciatore o di terzi, per uso personale;

   2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
   3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
   4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati C e D del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
   5. In caso di violazione dei commi 1, 2 o 3, è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.
   6. Per i trofei di caccia confiscati ai sensi del comma 4 viene disposta, sentita la Commissione CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 mila euro annui per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.
114.04. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2)

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

  1. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti nonché a protezione della fauna e della biodiversità con il superamento della frammentazione degli habitat, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. A tale scopo viene stanziata la somma di 12 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
114.05. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Misure per la tutela legale e della responsabilità civile verso terzi del personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1000, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di euro 10.018.875 annui a decorrere dall'anno 2023, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

  polizia di stato

  1.449.575 €

  polizia penitenziaria

  675.475 €

  arma dei carabinieri

  1.735.950 €

  guardia di finanza

  890.575 €

  esercito italiano

  2.401.975 €

  marina militare

  725.375 €

  aeronautica militare

  1.000.200 €

  corpo capitanerie di porto

  265.400 €

  corpo nazionale vigili del fuoco

  1. €

  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 10.018.875 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152.
114.06. Zoffili, Bossi, Minardo, Carrà, Giglio Vigna, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Candiani.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

  1. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «50 unità» sono sostituite dalle seguenti: «170 unità»;

    2) alla lettera g), le parole: «ispettori: 34» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori: 110»;

    3) alla lettera i), le parole: «appuntati e carabinieri: 16» sono sostituite dalle seguenti: «appuntati e carabinieri: 60»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione:

   a) ruolo ispettori: 76 unità;

   b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 1.165.649,60 per l'anno 2023, euro 4.696.180,28 per l'anno 2024, euro 5.500.389,83 per l'anno 2025, euro 6.053.178,76 per l'anno 2026, euro 6.443.052,32 per l'anno 2027, euro 6.699.027,48 per l'anno 2028, euro 6.763.282,04 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, euro 6.815.167,78 per l'anno 2033 e euro 6.815.167,78 annui a decorrere dal 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
114.010. Angelo Rossi, Foti, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

  1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023. Il 60 per cento delle risorse di cui al primo periodo sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
114.014. (ex 152.1) Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Misure per la funzionalità dei reparti Carabinieri Biodiversità)

  1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio:

   a) a tempo indeterminato e in deroga al contingente di cui all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, nel numero di 65 unità per l'anno 2023 e 32 unità per l'anno 2024;

   b) a tempo determinato e in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel numero di 136 unità per la durata di sette mesi per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  2. Per l'attuazione del comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 2.169.629,77 per l'anno 2023 e di euro 3.237.755,20 a decorrere dall'anno 2024, alla quale si provvede nei limiti delle somme già iscritte nel programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», nell'ambito della Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero della difesa per il triennio 2022-2024.
  3. Per l'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 2.923.316 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, alla quale si provvede:

   a) per euro 1.500.000, nei limiti delle somme già iscritte nel programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero della difesa;

   b) per euro 1.423.316, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152.
*114.07. Minardo, Zoffili, Bossi, Carrà, Giglio Vigna, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
*114.08. Foti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*114.013. Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Valorizzazione dell'indennità operativa per il personale militare impiegato in comandi, reparti e unità connotati dalla capacità di pronto intervento nazionale e internazionale)

  1. A decorrere dall'anno 2023, il limite annuo di spesa stabilito dall'articolo 9, comma 34, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere incrementato per mezzo delle risorse destinate ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
114.09. Foti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Formazione specialistica del personale dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri)

  1. Per le attività e gli strumenti funzionali a mantenere e rafforzare i livelli di formazione specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
114.011. Pellegrini, Baldino, Gubitosa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 116.

  Al comma 1, sostituire le parole: 3 marzo, con le seguenti: 31 dicembre.
116.1. Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina beneficiari della protezione temporanea di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022)

  1. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, beneficiari della protezione temporanea di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, al comma 1 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di euro 39.002.862 per l'anno 2023».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato, per l'anno 2023, di euro 11.214.956,99, ai fini della prosecuzione, fino alla data di cessazione della protezione temporanea di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, dei progetti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge, già finanziati, fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e del decreto del Ministro dell'interno del 26 settembre 2022, salva rinuncia da parte degli enti locali interessati.
  3. Al comma 1 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 16.146.344,08 per l'esercizio finanziario 2023».
  4. Per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza connesso alla crisi internazionale derivante dal conflitto bellico in atto in Ucraina, sono esercitabili le facoltà di deroga di cui agli articoli 3, comma 2, e 8 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 come modificato dall'articolo 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a euro 66.364.163,07, si provvede:

   a) quanto a euro 39.002.862,00 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, di cui al comma 1 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

   b) quanto a euro 11.214.956,99 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte per l'anno 2022 nello stato di previsione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989;

   c) quanto a euro 4.714.649 mediante corrispondente riduzione delle risorse, per l'anno 2022, del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e quanto euro 11.431.695,08 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
116.01. Cattaneo, Foti, Molinari.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Finanziamento delle attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile coordinate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

  1. All'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il secondo periodo è soppresso.
116.02. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 118.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 76, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «iscritti in pubblici registri» sono inserite le seguenti: «nonché materiale e attrezzatura di soccorso»;
  1-ter. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono incrementate di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
118.2. Candiani, Bagnai, Cecchetti, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 360 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, 383 milioni di euro l'anno 2028 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
118.3. Torto, Alfonso Colucci, Donno, Dell'Olio, Carmina, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Appendino, Ascari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, dopo le parole: «e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi» aggiungere le seguenti: «nonché per il soccorso e il trasporto degli animali coinvolti».
118.1. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Disposizioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di tre a decorrere dal 1° gennaio 2023, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2027».
  2. All'articolo 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027».
  3. All'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di euro 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.566.261 per l'anno 2023, di euro 7.433.158 per l'anno 2024, di euro 7.388.475 per l'anno 2025, di euro 7.368.999 per l'anno 2026, di euro 11.015.667 per l'anno 2027» e le parole: «di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 16.837.940 per l'anno 2023, di euro 22.485.303 per l'anno 2024, di euro 22.350.136 per l'anno 2025, di euro 22.291.222 per l'anno 2026, di euro 33.322.393 per l'anno 2027».
  4. Agli oneri derivanti da questa disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
118.03. Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Rifinanziamento della spesa per l'armonizzazione previdenziale e per l'introduzione del beneficio dei «6 scatti stipendiali» a favore del personale del CNVVF)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025».
  2. All'articolo 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025».
  3. All'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.433.158 per l'anno 2024, di euro 11.082.712 per l'anno 2025, di euro 11.053.499 per l'anno 2026, di euro 11.015.667 per l'anno 2027» e le parole: «di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 22.485.303 per l'anno 2024, di euro 33.525.20 per l'anno 2025, di euro 33.436.834 per l'anno 2026, di euro 33.322.393 per l'anno 2027».
118.04. Molinari, Cattaneo, Foti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno – missione «Soccorso Civile» – programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» – azione «Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del fuoco», si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2026.
118.02. Auriemma, Alfonso Colucci, Torto, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Appendino, Ascari.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare a uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno – missione «Soccorso Civile» – programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» – azione «Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del fuoco», si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
*118.06. Cattaneo, Foti, Molinari.
*118.09. Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Compenso per lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di potenziare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riguardo alla lotta attiva agli incendi di bosco e di vegetazione e in considerazione della crisi epidemiologica da COVID-19 ancora in corso, è autorizzata la spesa di 11.997.800 euro per l'anno 2023 e di 5.975.000 euro a decorrere dall'anno 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I relativi oneri gravano sulla missione «Soccorso Civile» – programma «Prevenzione dal rischio e soccorso Pubblico» – azione «Spese di personale per il programma» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
118.07. Foti, Molinari, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert)

  1. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a provvedere nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'esercizio 2023.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
118.08. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

  1. All'articolo 96, comma 1, quinto periodo, della legge 21 novembre 2000 n. 342, dopo le parole: «Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri» sono inserite le seguenti: «, nonché materiale e attrezzatura di soccorso».
*118.05. Ruffino.
*118.01. Bonafè.

ART. 119.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

  1. Al fine di affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata «Struttura», incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi degli enti e organi preposti, nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2027.
  3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.
  4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito con il seguente:

   «3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  5. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

   b) al decimo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

  6. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 1 milione di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
119.01. Marattin, Sottanelli, Giachetti, Carfagna, Boschi, Del Barba.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Istituzione della Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

  1. Al fine di fornire coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di implementare l'anagrafe dell'edilizia scolastica, di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, e di monitorare costantemente lo stato di aggiornamento dei dati, individuando le fonti di finanziamento e gli interventi finanziati in materia di edilizia scolastica, anche monitorandone lo stato di attuazione, nonché individuando le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi finanziati, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce, presso il Segretariato generale, la Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretario del Consiglio dei ministri, che si raccorda con il Ministro dell'istruzione e del merito o con il Sottosegretario da lui delegato.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2027.
  3. La struttura di missione di cui al comma 1 effettua accertamenti e verifiche sull'utilizzo dei fondi, anche proponendo, ove necessario, il definanziamento o la riprogrammazione delle risorse assegnate e fornisce supporto tecnico e amministrativo agli enti attuatori, anche tramite la predisposizione di modelli di riferimento da personalizzare sul territorio e l'individuazione di procedure speciali per l'attuazione rapida degli interventi e l'elaborazione di proposte normative, anche al fine di favorire la progettualità sostenibile nell'edilizia scolastica.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 1 milione di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
119.02. Marattin, Sottanelli, Carfagna, Giachetti, Boschi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

  1. Ai fini della salvaguardia della vita dei migranti, è istituito un Fondo finalizzato alla missione pubblica di ricerca, soccorso e salvataggio dei naufraghi in mare, con una dotazione iniziale pari a un miliardo di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 27 per cento.
119.03. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

  1. Al fine di rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri, è istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni di una quota del Fondo di cui al comma 1 pari all'80 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
119.04. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

  1. Al fine di ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e rifugiati e riportare, anche attraverso una adeguata programmazione, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la rete d'accoglienza all'interno di un sistema unico, diffuso sul territorio e gestito dai comuni, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, che possa garantire un'accoglienza dignitosa, personalizzata e finalizzata a favorire l'autonomia e l'inclusione sociale dei richiedenti protezione internazionale, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo, finalizzate alla gestione del sistema di accoglienza, sono destinate primariamente a sostenere lo sviluppo dei programmi afferenti al sistema SAI. Qualora non pervengano e siano ammessi un numero di programmi afferenti al SAI che forniscano i posti di accoglienza necessari, le risorse del Fondo possono essere utilizzate per l'apertura dei centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015.
  2. Il Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 450 milioni di euro per l'anno 2024 e di 600 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

   sopprimere il comma 4.
119.05. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 120.

  Sopprimerlo.
120.1. Cuperlo, Provenzano, Schlein, Boldrini, Orfini, Ciani, Scotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 120.
(Chiusura dei centri di permanenza per i rimpatri e rafforzamento della rete di accoglienza dei richiedenti asilo)

  1. Al fine di tutelare i diritti dei migranti destinatari di provvedimenti di espulsione, è disposta la chiusura dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono riassegnate al Fondo nazionale per le politiche e per i servizi d'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, incrementate di 5.657.904 euro per l'anno 2023, di 16.123.312 euro per l'anno 2024 e di 20.264.723 euro per l'anno 2025, al fine di sostenere con priorità lo sviluppo di programmi afferenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), previsto dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
120.2. Magi, Della Vedova.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 120.

   Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono riassegnate al fondo nazionale per le politiche e per i servizi d'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, incrementate di 5.657.904 euro per l'anno 2023, di 16.123.312 euro per l'anno 2024 e di 20.264.723 euro per l'anno 2025, al fine di sostenere con priorità lo sviluppo di programmi afferenti al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), previsto dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
120.3. Magi, Della Vedova.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 120.

  1. Al fine di tutelare i diritti dei migranti colpiti da provvedimenti di espulsione, detenuti nei centri di permanenza per i rimpatri in cui viene limitata la libertà personale e in cui si verificano continue violazioni dei diritti umani, a partire dal 1° gennaio 2023 è disposta la chiusura dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
120.5. Fratoianni, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 120.

  1. Al fine di tutelare i diritti dei migranti colpiti da provvedimenti di espulsione, in base alla legislazione vigente detenuti in strutture che limitano la libertà personale e in cui si verificano continue violazioni dei diritti umani, le risorse destinate alla gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in pari data, è disposta la chiusura dei predetti Centri.
120.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Misure per il rilancio di un sistema unico di accoglienza)

  1. Al fine di ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e rifugiati e riportare, anche attraverso una adeguata programmazione, la rete d'accoglienza dentro un sistema unico, diffuso sul territorio e gestito dai comuni, in collaborazione con il terzo settore, che possa garantire un'accoglienza dignitosa, personalizzata e finalizzata a favorire l'autonomia e l'inclusione sociale dei richiedenti protezione internazionale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli stanziamenti annuali per la gestione del sistema di accoglienza sono destinati a sostenere prioritariamente lo sviluppo dei programmi afferenti al sistema SAI con un incremento del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo pari a 250 milioni di euro per il 2023, 500 milioni di euro per il 2024 e 700 milioni di euro per il 2025.
  2. Qualora non vengano ammessi un numero di programmi afferenti al SAI sufficiente a fornire i posti di accoglienza necessari, le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate per l'apertura dei centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2023, 500 milioni di euro per il 2024 e 700 milioni di euro per il 2025, si provvede quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 152, comma 3, e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
120.01. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein, Boldrini, Orfini, Ciani, Scotto.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Istituzione di un fondo per la ricerca e il soccorso dei naufraghi in mare)

  1. Al fine di garantire l'improrogabile esigenza di salvaguardare la vita dei migranti in mare, a prescindere dalle motivazioni economiche, politiche, sociali o ambientali che ne hanno determinato la fuga dal proprio paese, è istituito un fondo per la ricerca e il soccorso dei naufraghi in mare con la dotazione di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 152.
120.02. Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein, Boldrini, Orfini, Ciani, Scotto.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri)

  1. Al fine di rafforzare i servizi e gli interventi finalizzati all'inclusione sociale dei cittadini stranieri, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, con uno stanziamento complessivo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, un Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, ripartito per l'80 per cento tra le regioni.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
120.03. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein, Boldrini, Orfini, Ciani, Scotto.

ART. 121.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: fino al 27 marzo 2023 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2023;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 9.089.672 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 2.272.418,14 euro a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al medesimo comma 1 e quanto a 6.817.254 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*121.1. Lai.
*121.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein, Boldrini, Orfini, Ciani, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria per i richiedenti asilo e rifugiati e riportare, anche attraverso una adeguata programmazione, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la rete d'accoglienza dentro un sistema unico, diffuso sul territorio e gestito dai comuni, in collaborazione con il terzo settore, gli stanziamenti annui in favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo (FNPSA), destinati a sostenere con priorità lo sviluppo dei programmi afferenti alla rete SAI (Sistema Accoglienza Integrazione), sono incrementati di 250 milioni di euro per il 2023, di 500 milioni di euro per il 2024 e di 750 milioni di euro per il 2025.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
121.3. Fratoianni, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, da questi ripartito per l'80 per cento tra le regioni, con uno stanziamento complessivo pari a 400 milioni di euro per il 2023.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
121.4. Fratoianni, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per rafforzare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, si dispone l'ampliamento del personale di questure e prefetture per un totale di 1.200 persone da inserire negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
121.5. Fratoianni, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.
(Revoca del «Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana»)

  1. A partire dal 1° gennaio 2023 è revocato il «Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana».
  2. È istituito un Fondo di supporto all'attività delle missioni di ricerca e di soccorso in mare, con una dotazione iniziale di 11 milioni di euro per l'anno 2023.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
121.01. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1)

ART. 122.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «per l'anno 2021», sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:

   2023: -2.000.000;

   2024: -2.000.000;

   2025: -2.000.000.
122.1. Pellegrini, Baldino, Gubitosa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, con specifico riferimento alla validità delle graduatorie approvate nell'anno 2020, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso per 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con decreto del Capo della polizia del 12 gennaio 2016.
122.01. Cattoi, Frassini, Ottaviani, Giagoni.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Contributo integrativo CNSAS)

  1. Il contributo integrativo di cui all'articolo 8-bis della legge 21 marzo 2001, n. 74, è rifinanziato per una somma di 750.000 euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
122.02. Coin, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 123.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 123.

  1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, è disposto l'ampliamento del personale di questure e prefetture per un totale di 1.200 unità di personale, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, al fine dell'inserimento negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni. A tal fine, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
123.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, D'Orso, Appendino, Ascari.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la parola: 37.259.690 con la seguente: 47.599.253,98;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale in somministrazione in servizio alla data del 1° dicembre 2022 presso il Ministero dell'interno, per le prestazioni di lavoro di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per il Dipartimento di pubblica sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere avrà garantita la continuità occupazionale, anche in applicazione della clausola sociale dell'articolo 31 CCNL Categorie agenzie di somministrazione lavoro vigente, fino al 31 dicembre 2023.
*123.1. Lai.
*123.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Potenziamento degli uffici di Questure e Prefetture)

  1. Al fine di potenziare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, il personale di Questure e Prefetture è incrementato di 1.200 unità da inserire negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
123.01. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein, Boldrini, Orfini, Ciani, Scotto.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito»;

   b) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  3. Gli interventi sono finanziati nel limite di 10 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.
123.02. De Corato, Gardini, Maiorano, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

  1. Alle vittime del dovere e ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.
  2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.
  3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.
123.03. De Corato, Gardini, Maiorano, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
  3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il fondo è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono individuati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
123.04. Gnassi, De Luca, Malavasi, Merola, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
  3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il fondo è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
123.07. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

  1. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro annui per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
*123.05. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*123.06. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

  1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dall'anno 2023 è autorizzata la spesa di euro 7 milioni da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 152, comma 3, per 7 milioni di euro per l'anno 2023.
123.08. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

  1. In relazione alla specificità delle funzioni della carriera prefettizia, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è in facoltà del personale dell'amministrazione civile dell'interno avente la qualifica di prefetto e ricoprente, all'atto della presentazione della relativa istanza, incarichi di particolare rilevanza riferibili alla fascia A, di cui al combinato disposto degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'interno del 26 gennaio 2021, richiedere il trattenimento in servizio per un periodo di un triennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti e, comunque, non oltre il compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata dai sei ai tre mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo. L'amministrazione può destinare il dipendente trattenuto in servizio anche a compiti diversi da quelli svolti al momento della presentazione dell'istanza. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo periodo del presente comma non danno luogo al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.
123.09. D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Misure per la funzionalità degli uffici della Sicurezza e della Difesa)

  1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
  2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5 è abrogato;

   b) al comma 6, l'ultimo periodo, è soppresso.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
123.012. Palombi, Lucaselli, Cannata.

ART. 124.

  Al comma 2, sostituire ovunque ricorra la parola: imballaggi con la seguente: manufatti e dopo le parole: del vetro aggiungere le seguenti: o che acquistano impianti per autocompostaggio di rifiuti organici.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

   sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata e di impianti e attrezzature per corretto riciclo;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 395 milioni di euro per l'anno 2024, 395 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
124.1. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: imballaggi con la seguente: manufatti e dopo le parole: del vetro inserire le seguenti: o che acquistano impianti per autocompostaggio di rifiuti organici.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata e di impianti e attrezzature per corretto riciclo.
124.3. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio.

  Al comma 2, dopo le parole: del vetro aggiungere le seguenti: o che acquistano impianti per autocompostaggio di rifiuti organici.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata e di impianti e attrezzature per corretto riciclo.
124.2. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le risorse assegnate al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono destinate a incrementare la raccolta differenziata, anche in termini qualitativi, nonché ad incentivare il recupero di materia, attraverso la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti diversi dagli impianti per l'incenerimento.
124.4. Ilaria Fontana, Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Fede, L'Abbate, Morfino, Dell'Olio, Donno, Carmina, Torto.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero emissioni)

  1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023 e 2024, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

   a) al 100 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km;

   b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

   c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

  2. Per il biennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km.
  3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati complessivamente in 247 milioni di euro, per gli anni 2024 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
124.01. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Incentivazione del compostaggio domestico, non domestico e di comunità)

  1. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzeranno e attueranno entro il 31 dicembre 2024 una o più reti locali di autocompostaggio o compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato tramite una dotazione di 1 milione di euro per ognuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
124.07. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Incentivazione del compostaggio domestico, non domestico e di comunità)

  1. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2024 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
124.02. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Incentivazione del compostaggio domestico, non domestico e di comunità)

  1. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare i progetti dei comuni che, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2024 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando, ove necessario, adeguate attrezzature conformi alle disposizioni del decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate, dotate di competenze specifiche quali periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
124.010. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Interpretazione ai fini dell'esonero contributivo dei beni non considerati imballaggi)

  1. Ai fini del contributo ambientale CONAI in materia di imballaggi previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, tutti i vasi destinati all'esercizio dell'impresa florovivaistica, allorquando inseriti strumentalmente nelle diverse fasi del ciclo produttivo della stessa impresa come ausilio duraturo in quanto destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita, sono considerati beni e non imballaggi e pertanto esclusi dal citato contributo.
124.03. Gadda.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Credito d'imposta per polizze danni all'ambiente)

  1. Per l'anno 2023, è attribuito un credito d'imposta pari al 20 per cento del costo sostenuto dai soggetti di cui al successivo comma 4 per la stipulazione, nel medesimo anno, di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di danno all'ambiente, così come definito dalla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004.
  2. Le forme di assicurazione di cui al comma 1, devono avere le seguenti caratteristiche:

   a) le attività assicurate devono essere esercitate presso strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;

   b) la durata della copertura deve essere di almeno un anno;

   c) la copertura non deve essere limitata solo all'inquinamento improvviso o accidentale;

   d) la copertura deve ricomprendere l'intero danno ambientale, così come definito dalla Parte Sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

   e) la copertura dei danni all'ambiente deve prevedere un massimale dedicato di almeno un milione di euro;

   f) la stipulazione dell'assicurazione deve essere successiva all'entrata in vigore della presente disposizione.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 1.500 per ciascun beneficiario.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione di cui al comma 6 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  6. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto beneficiario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti. Per le imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritta alla sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010.
  7. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, sono tenuti a redigere e conservare apposita documentazione attestante la stipulazione della polizza in oggetto.
  8. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni.
  9. Qualora, a seguito di controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto di presupposti stabiliti ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
124.04. Gadda.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Quota di pneumatici ricostruiti acquistati dalla pubblica amministrazione)

  1. Dopo il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunti i seguenti:

   «14-bis. In via sperimentale per gli anni dal 2023 al 2025 ai soli i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati che raggiungano la soglia di cui al comma 14 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di almeno una coppia di pneumatici ricostruiti per ciascun veicolo, per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di almeno una coppia di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
   14-ter. Il credito d'imposta Irpef/Ires, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'Irap, di cui al citato decreto, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   14-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.».
*124.05. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
*124.09. L'Abbate, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale)

  1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023, 398 milioni di euro per l'anno 2024, 398 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
124.08. L'Abbate, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 124,aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti)

  1. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare attraverso la diffusione e la commercializzazione dei beni usati al fine di prevenire la produzione di rifiuti ed estenderne la loro durata di utilizzo, alle imprese e ai privati che acquistano i beni usati così come definiti al comma 2, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
  2. Ai fini del presente articolo si intende per beni usati i beni mobili materiali non registrati, di cui all'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
124.06. L'Abbate, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Dell'Olio, Donno, Carmina, Torto.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di abbandono dei rifiuti)

  1. All'articolo 255, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole: «la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio» sono sostituite dalle seguenti: «o se l'abbandono avviene al di fuori dal perimetro urbano, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 10 volte cui si aggiungono le spese per la rimessa in pristino del sito e il fermo amministrativo del mezzo con cui è stato effettuato l'abbandono fino al pagamento della sanzione».
  2. All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le sanzioni di cui all'articolo 255, commi 1 e 2, sono devolute ai in misura dell'80 per cento ai comuni, del 15 per cento alle province e del 5 per cento al bilancio dello Stato e sono destinati alle attività di controllo del territorio e alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti.».
124.011. Iaria, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento)

  1. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2.1 è aggiunto il seguente:

   «2.1-bis. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore sono pari all'80 per cento, parimenti la sostituzione con caldaie a condensazione a gas è pari al 30 per cento.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
124.012. Bonelli, Evi, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici nelle gare di affidamento)

  1. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento negli edifici pubblici nelle procedure di affidamento tramite convenzione con Consip, al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiungere in fine le seguenti parole: «I capitolati tecnici delle convenzioni per le gare del servizio energia devono prevedere criteri premianti per offerte e tecnologie a emissioni zero nella direzione della decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici».
124.013. Evi, Bonelli, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Iva sugli scarti tessili in attuazione della Strategia dell'Unione europea per prodotti tessili sostenibili e circolari – Comunicazione Commissione UE 30 marzo 2022)

  1. Al fine di favorire, nell'ambito del settore tessile l'adozione della strategia dell'Unione in materia di tessuti sostenibili e circolari e di facilitare l'espansione dei processi di produzione efficienti sotto il profilo del riutilizzo delle risorse, al comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «di pelli» aggiungere le seguenti: «di indumenti usati provenienti dalla prima lavorazione».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
124.014. Mazzetti, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Misure di integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica per i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

  1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.
124.015. Squeri, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 125.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
125.01. Gebhard, Manes.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 645 è sostituito dal seguente: «645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico»;

   b) il comma 649 è sostituito dal seguente: «649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e o smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto avvio al recupero o allo smaltimento in conformità alla normativa vigente, tramite soggetti autorizzati. Nella determinazione e calcolo della predetta superficie non assoggettabile alla TARI sono comprese tutte le aree delle attività di cui all'articolo 184, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi compresi i magazzini di materie prime e delle scorte, di merci e di prodotti finiti in quanto funzionalmente connesse all'esercizio del ciclo produttivo. Per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 183, lettera b-ter), numero 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime, scorte, merci, semilavorati e prodotti finiti funzionalmente strettamente collegati all'esercizio di dette attività produttive di rifiuti, così come a qualsiasi area di produzione di rifiuti di cui all'articolo 183, lettera b-ter), numero 2 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è esteso il divieto di privativa»;

   c) il comma 662 è sostituito dal seguente: «662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare».

  2. Per compensare le minori entrate dei comuni e garantire gli equilibri economici finanziari degli stessi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 150 mila euro per l'anno 2023.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,85 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
125.02. L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 126.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, secondo l'articolazione temporale indicata al medesimo comma e sono destinate al completamento degli interventi volti a dare esecuzione alla sentenza di condanna di cui alla causa C-251/17.
126.1. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Bonifica del SIN di Trento Nord)

  1. Per gli interventi di competenza pubblica per la bonifica di tutte le aree site all'interno dei SIN «ex SLOI ed ex Carbochimica», interessati per una parte dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, e inquinate da piombo, piombo tetraetile, IPA, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
126.01. Ferrari.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Proroga del supporto al Commissario straordinario di governo per la realizzazione degli interventi di competenza dell'EIPLI)

  1. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività in corso di realizzazione per l'efficientamento del sistema dighe, finalizzate all'incremento della disponibilità delle risorse idriche per il Mezzogiorno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, il limite temporale previsto dal terzo periodo del capoverso 11.1 della lettera b) del comma 154 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato di tre anni, nel medesimo limite massimo di risorse annue ivi previste.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
126.02. Zinzi, Sasso, Loizzo, Sudano, Carrà, Furgiuele, Bellomo, Pierro, Matone, Miele, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Finanziamento per la messa in sicurezza del sito ex Cagi Metal – Brescia)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi anche prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, per l'anno 2023 il fondo di cui al comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato a finanziare la messa in sicurezza del sito «ex Cagi Metal – Brescia».
  2. Per l'anno 2023, le risorse del fondo di cui al comma 1 già assegnate ma non utilizzate sono destinate alla messa in sicurezza e al risanamento dei siti contaminati localizzati nel medesimo comune nel cui territorio insistono i siti per la cui bonifica le risorse erano state originariamente destinate.
  3. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano alle ipotesi in cui il comune abbia provveduto ad eseguire l'intervento di bonifica in sostituzione della competente Autorità. Nelle medesime fattispecie di cui al periodo precedente, al comune non può essere richiesta la restituzione delle risorse utilizzate per l'espletamento degli interventi di bonifica.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
126.03. Benzoni.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure urgenti per il sostegno degli investimenti in energie rinnovabili per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
126.04. Frassini, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Cecchetti, Iezzi, Formentini, Zoffili, Dara, Toccalini.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Tracciabilità dell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

  1. Il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi è prodotto in lotti omogenei di dimensioni non superiori a seimila tonnellate al fine di migliorarne la tracciabilità. Ogni lotto è identificato da un'analisi che attesti il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuate le disposizioni specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.
  2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che riporta il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.
  4. A decorrere dal 2023, entro il 30 aprile di ogni anno i produttori i distributori e gli utilizzatori di gessi da fanghi o altri correttivi prodotti a partire da fanghi trasmettono alle ARPA competenti le informazioni di cui al comma 3 in loro possesso nonché le particelle catastali di spandimento dei gessi da fanghi e degli altri correttivi prodotti a partire da fanghi. Entro il 30 giugno 2023 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce le modalità per la trasmissione delle informazioni di cui al precedente periodo.
  5. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'ISPRA pubblica un rapporto annuale sulla produzione e sull'utilizzo dei gessi da fanghi e dei principali correttivi da fanghi utilizzati in agricoltura. Il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni:

   a) impianti di produzione dei gessi da fanghi, capacità autorizzata, quantità e province di provenienza dei fanghi in ingresso all'impianto con relativo codice CER e quantità di gessi ed eventuali altri correttivi da fanghi in uscita;

   b) per ogni impianto, le province di destinazione dei gessi in uscita e degli eventuali altri correttivi da fanghi e quantità suddivise per provincia di destinazione;

   c) descrizione delle caratteristiche chimico fisico biologiche delle principali matrici in entrata per la produzione dei gessi e degli altri correttivi e loro potenziali effetti negativi sull'ambiente;

   d) descrizione delle caratteristiche chimico fisico biologiche dei gessi da fanghi in uscita e loro potenziale impatto negativo sull'ambiente, tenuto conto anche della possibile interazione con fonti eutrofizzanti già presenti;

   e) quantità di spandimento dei gessi consigliato a seconda della tipologia di terreno.
126.06. Barzotti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Morfino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Tracciabilità dell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

  1. Il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi è prodotto in lotti omogenei di dimensioni non superiori a seimila tonnellate al fine di migliorarne la tracciabilità. Ogni lotto è identificato da un'analisi che attesti il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuate le disposizioni specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.
  2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che riporta il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.
126.05. Barzotti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Morfino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)

  1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1087, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 1088, le parole: «e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 396,5 milioni di euro per l'anno 2023, 395 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
126.07. Dell'Olio, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Donno, Torto, Carmina.

ART. 127.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 127.
(Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo)

  1. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.
  2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.
  4. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di «saldo zero» del consumo di suolo.
  5. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.
  6. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione dei consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.
  7. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  8. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  9. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle Misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.
  10. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.
  11. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il contrasto al consumo di suolo» con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 11 a favore delle regioni e delle province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.
127.12. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
(Inammissibile per estraneità
di materia limitatamente ai commi da 1 a 3 e da 5 a 10 e
per carenza
di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado con le seguenti: per la de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, per ristabilirne il livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità.
127.11. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: in ambito urbano e periurbano, aggiungere le seguenti: , attraverso il ripristino delle funzioni naturali del suolo e sostituire le parole: 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 20 milioni di euro nel 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
127.9. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, dopo le parole: urbano e periurbano, inserire le seguenti: anche attraverso l'utilizzo del compost derivante dal riciclo della frazione organica dei rifiuti.
127.7. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, dopo la parola: periurbano aggiungere le seguenti: , ivi inclusi gli interventi per contrastarne l'erosione, la compattazione, la riduzione di materia organica, l'inquinamento, la perdita di biodiversità, la salinizzazione e l'impermeabilizzazione.
127.5. Rotelli, Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.

  Al comma 1, dopo la parola: periurbano aggiungere le seguenti: anche ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.
127.6. Rotelli, Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dopo le parole: a favore aggiungere le seguenti: dei comuni capoluogo sede di città metropolitane.
127.8. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2-ter. Il Ministro dei trasporti trasmette ogni anno una relazione al Parlamento in cui è riportato il dato numerico, suddiviso per comuni e regioni, degli illeciti accertati e dei provvedimenti di demolizione emessi, degli immobili per i quali sia stata effettivamente eseguita la demolizione e dei provvedimenti di acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio. Nella medesima relazione sono riportati i risultati relativi alla gestione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
127.10. Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento alle attività per il contrasto al dissesto idrogeologico, alla difesa del suolo, all'utilizzazione delle acque e dei suoli, nonché dei pericoli di frane e smottamenti e per il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 395 milioni di euro.
127.4. Rotelli, Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

  1. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 500 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.

  Conseguentemente:

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
127.01. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

  1. Al fine di consentire il finanziamento dei restanti progetti di Green communities candidati da comuni in forma associata, attraverso in particolare comunità montane e unioni montane di comuni, rimasti esclusi dal finanziamento con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stanziata la somma di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente:

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
127.02. Gribaudo, Malavasi.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Mercato dei crediti di carbonio del settore forestale)

  1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto attuativo dell'articolo 7, punto 4, della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.
  2. Il CREA ammette nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo gli standard LULUCF del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di emission trading system (ETS).
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'eleggibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle Linee Guida dell'Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC, e secondo gli standard del Land use, Land-use change and Forestry – LULUCF.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, viene istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 e gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 399 milioni di euro.
127.03. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Gestioni di Servizio idrico integrato)

  1. Entro il 31 dicembre 2026 i gestori dei servizi idrici compresi i comuni, si conformano alla disciplina regolatoria stabilita dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), in materia di servizio idrico integrato disciplinato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle discendenti deliberazioni di ARERA inerenti all'approvazione del metodo tariffario idrico, secondo le disposizioni di convergenza graduale e programmata, almeno triennale, adottate dalla medesima Autorità entro il 30 aprile 2023. I medesimi gestori dei predetti servizi idrici, compresi i comuni, entro il 31 dicembre 2024 regolarizzano la propria posizione dichiarativa e contributiva nei confronti della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) con riferimento alle annualità 2022 e precedenti, secondo le disposizioni di regolarizzazione graduale e dilazionata adottate dalla medesima Cassa entro il 30 aprile 2023.
  2. I comuni che entro il 31 dicembre 2024 optino per la rinuncia alla gestione diretta, di diritto o di fatto, del servizio idrico integrato a favore della gestione d'ambito ottimale di appartenenza, purché effettivamente istituita e operativa, trasferiscono tale gestione, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, al soggetto affidatario della medesima gestione d'ambito, secondo le modalità operative stabilite dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito con legge regionale.
  3. Il limite di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettera a), è elevato da 1.000 a 3.000 abitanti. In tali comuni montani sono fatte salve le gestioni in forma autonoma e diretta anche di fatto risultanti al 31 dicembre 2022.
127.04. Montemagni, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio)

  1. Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2023.
  2. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
  3. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  4. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 3, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale».

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
   2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2023, 320 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
127.08. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bonafè, Lai.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 4)

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)

  1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.
  2. I soggetti di cui al comma 1, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.
  3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
127.013. Morfino, Ilaria Fontana, Fede, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

  1. La lettera f-ter) dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotta dall'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa.
  2. All'articolo 1, comma 1117, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo periodo, le parole: «e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, con euro 2.000.000».
127.05. Bruzzone, Cavo, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Interventi per la messa in stato di sicurezza del territorio)

  1. Al fine di mettere in sicurezza il territorio di Maratea, colpito dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2022, è riconosciuto alla regione Basilicata un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di ripristinare le opere pubbliche danneggiate e ulteriori interventi di prevenzione e difesa ambientale. La regione Basilicata redige entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposito piano degli interventi di concerto con il dipartimento di protezione civile.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
127.06. Rosato.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Fondo per le fonti e le sorgive)

  1. Al fine di tutelare la risorsa idrica e di promuovere il valore sociale e strategico delle fonti e delle sorgive presenti su tutto il territorio nazionale, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un «Albo delle fonti e delle sorgive».
  2. Con successivo decreto ministeriale da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno indicate le modalità con le quali gli enti locali potranno comunicare la presenza sui territori di competenza di fonti e sorgive ritenute rilevanti ai fini dell'uso potabile, tra quelle non connesse alla rete e non ricomprese tra le acque minerali e termali sottoposte a uno specifico regime autorizzatorio ovvero concessorio.
  3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per le fonti e le sorgive, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2022 al 2026 e destinato ad erogazioni in favore degli enti locali per interventi di ripristino, manutenzione e valorizzazione ed accessibilità al pubblico di fonti o sorgive situate nei rispettivi territori e iscritte nell'Albo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 398 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
127.07. Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Misure per favorire la rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, il primo periodo del comma 3, è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi, ricadenti all'interno di strumenti urbanistici vigenti, relativi al restauro e risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile».
  2. All'articolo 16 del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 1-octies è aggiunto il seguente:

   «1-novies. Le detrazioni di cui al comma 1-septies si applicano anche agli interventi edilizi e urbanistici realizzati nell'ambito di piani o programmi di riqualificazione urbana comunque denominati, oppure collocati in ambiti urbani consolidati, e realizzati in conseguenza della demolizione di edifici preesistenti e di loro sostituzione, ricadenti all'interno di strumenti urbanistici vigenti».
127.09. Braga, Vaccari.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Rifinanziamento per l'anno 2023 del Fondo per l'abbattimento del bostrico)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato con ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -3.000.000.
127.010. Urzì, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Piano straordinario per il recupero dei muri a secco del Parco delle Cinque Terre)

  1. Per la salvaguardia dei muri a secco del Parco nazionale delle Cinque Terre, elemento decisivo per l'iscrizione tra i beni patrimonio mondiale dell'umanità da parte dell'UNESCO, sono assegnati al Parco nazionale delle Cinque Terre 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 destinati ad interventi di ripristino, recupero e manutenzione dei muri a secco.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
127.011. Orlando.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

  1. Al fine di potenziare le strutture sub distrettuali dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale nelle funzioni della pianificazione di bacino finalizzata alla valorizzazione dei beni ambientali e fluviali, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico dei bacini fluviali delle regioni Marche e Abruzzo, anche in relazione agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e all'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione Marche a far data dal 15 settembre 2022, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2023 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, al fine di accelerare le assunzioni, alle disposizioni previste dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 800.000 euro annui, da ripartire equamente su entrambi i rispettivi territori. A tal fine è autorizzata la spesa di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,2 milioni.
127.012. Testa, Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Potenziamento delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

   «607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il venti per cento delle somme di cui al comma 607 sono riservate all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».
127.015. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Azioni per la riforestazione)

  1. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono estesi a tutti i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023, 397 milioni di euro per l'anno 2024, 397 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
127.014. Ilaria Fontana, Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Semplificazioni in materia di demolizione delle opere abusive)

  1. All'articolo 10-bis della legge 120 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

   «1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successiva modifica e integrazione, è sostituito come segue:

“Art. 41.

   1. In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate”»;

   b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2»;

   c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore».

  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -5.000.000;
   2024: -5.000.000;
   2025: -5.000.000.
127.016. Bonelli, Borrelli, Evi, Ghirra, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1)

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)

  1. All'articolo 36-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
127.017. Cannizzaro, Arruzzolo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide)

  1. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.
  3. Agli oneri del presente articolo, commisurati in 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
127.018. Ghirra, Evi, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide della Sardegna)

  1. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide della Sardegna è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore dei comuni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -20.000.000.
127.019. Ghirra, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Misure di prevenzione del rischio di alluvione del distretto del fiume Po)

  1. Per l'attuazione del Progetto di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli argini maestri del fiume Po, attuativo di misure specifiche e prioritarie del Piano di gestione del rischio di alluvione del Distretto del fiume Po approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2022 e per il quale l'Autorità di bacino distrettuale e l'Agenzia interregionale per il fiume Po, hanno predisposto nel 2017 un Progetto quadro (codice: AB21IR001/PQ) caricato sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (Rendis) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2032.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 54 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
127.020. Braga.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(IVA agevolata per interventi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica dei territori montani)

  1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies) è aggiunto il seguente:

    «127-octies) prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di manutenzione e salvaguardia idrogeologica del territorio montano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991».

  Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 152 sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.
127.021. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Rifinanziamento fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

  1. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali a decorrere dall'anno 2023 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 5 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 152 sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 395 milioni di euro.
127.022. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.

ART. 128.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

   1-bis. Al fine di conoscere, tutelare e valorizzare le principali sorgenti di acque sotterranee, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, una parte del finanziamento di cui al comma 1, pari a un milione di euro, è assegnato al Servizio geologico d'Italia per effettuare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, sul territorio nazionale una perimetrazione in scala 1:50.000 delle principali sorgenti di acque sotterranee captate e non captate, sulla base dei dati forniti dalla cartografia geologica e idrogeologica esistente, dei dati già acquisiti e fruibili presso gli enti pubblici di ricerca e gli enti locali e dei dati in possesso degli enti o soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile. La perimetrazione in oggetto dovrà essere comprensiva di una dettagliata relazione idrogeologica.
   1-ter. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, nel rispetto del riparto di competenze, sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità di bacino distrettuali, gli istituti e i dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
   1-quater. Al fine di valorizzare da un punto di vista ambientale, culturale, didattico e turistico le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, è assegnato 1 milione di euro al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, per la realizzazione di un piano di musealizzazione delle aree perimetrate ai sensi del comma 2, entro 12 mesi dalla conclusione della perimetrazione comprensiva della relazione idrogeologica di cui sopra, idoneo a percorsi di visita naturalistici didattico-formativi e turistico-ricreativi.;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
128.3. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 42-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «un solo anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e proroga delle misure straordinarie per il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa.
128.2. Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Rete dei comuni sostenibili)

  1. Al fine di promuovere tra i comuni e le Unioni di comuni, delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale, economica, sulla base dei 17 obiettivi di sostenibilità delle Nazioni unite e dell'Agenda 2030 e dei 12 obiettivi del benessere equo e sostenibile definiti dall'Italia è riconosciuto all'associazione «Rete dei comuni sostenibili» per l'anno 2023 un contributo di euro 250.000. All'attuazione della presente norma si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2023 del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 come rifinanziato dalla presente legge.
128.01. Curti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

  1. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto il seguente:

   «11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica».
128.02. Simiani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

  1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

   a) Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

   b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

   c) Parco unico minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005;

   d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.

  2. Agli enti parco di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  3. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
128.03. Simiani, Manzi, Vaccari, Andrea Rossi, De Maria, Merola, Bakkali, Gnassi, Lai.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

  1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Consorzio».
  2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna.
  3. La sede del Consorzio è stabilita nello statuto di cui ai commi 9, 10, 11, 12 e 13.
  4. Sono organi del Consorzio:

   a) l'assemblea degli enti consorziati;

   b) il comitato tecnico;

   c) l'amministratore unico;

   d) il collegio dei revisori dei conti.

  5. Il Consorzio svolge le funzioni amministrative relative alla gestione e alla salvaguardia della laguna di Orbetello, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle competenze e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, con particolare riguardo alle seguenti attività:

   a) bonifica e manutenzione strutturale del sistema lagunare ivi compresa l'escavazione dei fanghi;

   b) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

   c) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

   d) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

   e) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

   f) manutenzione delle sponde e dei canali;

   g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

   h) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali.

  6. Le attività di cui al comma 5 sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del Consorzio e sono distinte in ordinarie e in straordinarie.
  7. Il piano annuale delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 13 ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva, sentiti gli enti consorziati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio. Contestualmente alla trasmissione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il piano è altresì trasmesso, per opportuna conoscenza, ai soggetti che gestiscono le attività produttive nella laguna.
  8. Nel corso dell'anno di riferimento l'amministratore unico, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può modificare in via straordinaria in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano annuale delle attività di cui al presente articolo.
  9. L'amministratore unico presenta al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
  10. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.
  11. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità del raccordo operativo tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.
  12. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative alla sede, all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.
  13. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
  14. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dal piano annuale dell'attività di cui al comma 5.
  15. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dal comma 1. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.
  16. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia.
  17. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti; le modalità di sostituzione e di delega avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  18. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

   a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

   b) adottare il piano annuale delle attività del Consorzio e le sue eventuali modifiche in corso d'anno;

   c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

   d) adottare lo statuto del Consorzio e i regolamenti interni di funzionamento;

   e) adottare la pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

   f) deliberare in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

   g) nominare i componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

  19. Il comitato tecnico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio. In particolare:

   a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del piano annuale delle attività del Consorzio;

   b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

   c) supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

   d) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

  20. Il comitato tecnico è formato da sei membri esperti nelle materie di cui al comma 5 ed è composto:

   a) da un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   b) da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

   c) da un membro designato dalla regione Toscana;

   d) da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

   e) da un membro designato dal comune di Orbetello;

   f) da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

  21. Ai membri del comitato tecnico è riconosciuto un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto.
  22. Alle riunioni del comitato tecnico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.
  23. Ogni amministrazione di cui al comma 20 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  24. Il comitato tecnico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  25. Per la validità delle sedute del comitato tecnico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  26. Il comitato tecnico si riunisce almeno due volte all'anno.
  27. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con gli altri enti consorziati, individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico.
  28 Il presidente del comitato tecnico:

   a) svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

   b) convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico;

   c) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

   d) ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera c).

  29. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.
  30. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

   a) in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

   b) in caso di gravi inadempienze;

   c) in caso di violazione degli indirizzi di cui all'articolo 13.

  31. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
  32. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato.
  33. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

   a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

   b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico;

   c) predispone il bilancio di esercizio;

   d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

   e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione;

   f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico.

  34. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne individua anche il presidente, sentiti gli enti consorziati.
  35. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
  36. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
  37. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.
  38 Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

   a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

   b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

  39. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  40. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
  41. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.
  42. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.
  43. Il presidente del collegio dei revisori dei conti relaziona annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.
  44. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
  45. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.
  46. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i princìpi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
  47. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.
  48. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
  49. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.
  50. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
  51. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubblici diversi dagli enti consorziati, titolari di specifiche competenze sul territorio del Consorzio.
  52. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  53. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla-osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  54. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.
  55. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.
  56. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  57. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
128.04. Simiani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Misure in favore del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna).

  1. Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, in attuazione dell'articolo 114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzato, per il triennio 2023-2025 a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Il Parco di cui al comma 1 è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 222.695 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 100.200 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
128.044. Lampis, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Misure in favore del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna)

  1. Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Il Parco di cui al comma 1 è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 222.695 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*128.07. Lai.
*128.043. Sorte, Cannizzaro, D'Attis.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

  1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 aprile 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.
  3. Con uno o più decreti il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato nella figura del Presidente di regione o di un loro delegato.
  5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.
  6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.
  7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i sub-commissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i sub-commissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  8. Il Commissario straordinario, attraverso i sub-commissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.
  9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
  10. I sub-commissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.
  11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al precedente comma.
  12. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
128.033. Bonelli, Grimaldi, Evi, Zanella.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

  1. Al fine di assicurare la manutenzione del patrimonio nazionale naturale, contrastare il dissesto idrogeologico e promuovere altresì la continuità produttiva ed occupazionale delle filiere della selvicoltura, all'articolo 149, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 136».
128.05. Simiani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni per l'efficientamento energetico negli IACP).

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 119 commi 8-bis e 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing»,realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, si applica la detrazione del 110 per cento.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per il 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 5 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
128.06. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni per l'efficientamento energetico negli IACP)

  1. L'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e in 5 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
128.014. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Proroga dei termini per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio)

  1. All'articolo 1, comma 143, lettera c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, il termine di cui alla presente lettera è prorogato di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter».
128.08. Sottanelli.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni in materia di decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento)

  1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici la detrazione di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, spetta nella misura massima dell'80 per cento per sostituzione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con scaldaacqua a pompa di calore e nella misura massima del 30 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
128.010. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Casu.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni in materia di decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento)

  1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici la detrazione di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, spetta nella misura massima dell'80 per cento per sostituzione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con scaldaacqua a pompa di calore e nella misura massima del 30 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
128.011. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Casu.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni in materia di decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici nei bandi di gara per l'acquisto di beni e servizi)

  1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento negli edifici pubblici nei bandi di gara per l'acquisto di beni e servizi mediante convenzione con Consip all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I capitolati tecnici delle convenzioni per le gare del servizio energia prevedono criteri premianti per offerte e tecnologie a emissioni zero nella direzione della decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici».
128.012. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Casu.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

  1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2023 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

   a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

   b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

   c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

   d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

   e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

   f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

   g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

   h) riduzione della tassazione sul lavoro.

  3. Dai finanziamenti da parte del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,85 milioni.
128.023. L'Abbate, Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Caramiello, Di Lauro, Quartini, Pavanelli, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma, Appendino.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Finanziamento interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco)

  1. Al fine di promuovere e avviare iniziative finalizzate alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito delle aree protette, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito uno specifico fondo denominato «Parchi per il clima» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne con le seguenti finalità:

   a) interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

   b) interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del parco o nelle aree contigue e realizzazione di impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili;

   c) interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile;

   d) interventi di gestione forestale sostenibile;

   e) interventi di innovazione tecnologica per il supporto alla prevenzione e al governo degli incendi boschivi.

  3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023, 395 milioni di euro per l'anno 2024, 395 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
128.024. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Registro nazionale Mercato volontario crediti di carbonio generati da progetti forestali)

  1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico da parte delle foreste e del settore forestale nazionale è istituito presso il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto attuativo dell'articolo 7, punto 4, della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.
  2. Il CREA ammette nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari e/o gestori di superfici forestali così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, nel rispetto degli standard LULUCF del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di emission trading system.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite linee guida volte a individuare i parametri da rispettare per generare crediti di carbonio sul territorio nazionale impiegabili su base volontaria nel rispetto dei princìpi previsti dalle linee guida dell'Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC, e secondo gli standard del Land use, land-use change, and forestry – LULUCF. Le linee guida definiscono inoltre i criteri per la valutazione ed eleggibilità dei progetti forestali e per la registrazione da parte del CREA dei crediti di carbonio generati.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, viene istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali volontari, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e gestire e aggiornare il registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale. La sezione è composta da appartenenti al CREA, in collaborazione con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, e della Fondazione centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici per un numero massimo totale di 7 unità.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 500 mila euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,5 milioni.
128.025. Sergio Costa, Caramiello, Francesco Silvestri, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali)

  1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto attuativo dell'articolo 7, punto 4, della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.
  2. Il CREA ammette nel registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo gli standard LULUCF del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di emission trading system (ETS).
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'eleggibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida dell'Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC, e secondo gli standard del Land use, Land-use change, and Forestry – LULUCF.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, viene istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e gestire e aggiornare il registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.
128.015. Sottanelli.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni per l'efficientamento energetico)

  1. Al comma 3 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per “impianto termico” si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti».
128.013. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Sostegno alle zone economiche ambientali)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023, 390 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
128.028. Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Contributo per i danni causati dalla frana nel comune di Maratea e per la riduzione del rischio idrogeologico)

  1. Al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2022 è destinato per l'anno 2023 al comune di Maratea un contributo di 5.700.000 di euro per gli interventi per la messa in sicurezza del territorio e del paesaggio in località Castrocucco e un contributo di 4.300.000 di euro per quelli causati in località Fiumicello.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.
128.016. Mattia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Rosato.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Ricostituzione del Corpo forestale dello Stato)

  1. Il Corpo forestale dello Stato, come disciplinato dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, è ricostituito.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato e per la riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2017, ai corpi ed enti dello Stato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  3. L'effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. A decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, la direzione generale delle foreste del dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.
128.017. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Caiata.
(Inammissibile per estraneità
di materia
e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni per il completamento della cartografia geologica)

  1. Per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché di 17,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.
  4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 382,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
128.018. L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa, Appendino.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

  1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
128.038. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Finanziamento triennale della cartografia geologica)

  1. Per il proseguimento della produzione della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività necessarie per la produzione della Carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023, 390 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
128.019. L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia)

  1. Al fine di garantire l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia - IFFI, è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera g) della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  3. Una quota del 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 è destinata al coordinamento tecnico-scientifico, indirizzo e controllo delle attività, gestione e manutenzione della banca dati nazionale e della piattaforma di pubblicazione.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
128.031. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto come strumento per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria)

  1. All'articolo 5 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. La valutazione della qualità dell'aria è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 3, 4 e 5, che possono essere integrate anche mediante l'utilizzo di metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria, la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite aeromobili a pilotaggio remoto è svolta o coordinata da soggetti e/o personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nell'aver svolto tale attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo e/o enti pubblici di ricerca e/o università per un lasso di tempo non inferiore a 2 anni. La frequenza dell'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto va valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento delle AIA e della VIA».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Al fine di implementare la dotazione di aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sul Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 380 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
128.020. L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Aggiornamento del regime sanzionatorio della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

  1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «da lire duecentomila a lire cinquantamilioni», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 196,36 a euro 49.089,23»;

   b) al comma 1, le parole: «da lire duecentomila a lire venticinquemilioni», sono sostituite dalle seguenti; «da euro 196,36 a euro 24.544,61»;

   c) al comma 2, le parole: «da lire cinquantamila a lire duemilioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 49,09 a euro 1.963,57.»;

   d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dalla presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sono destinati a finanziare progetti di forestazione urbana per comuni con popolazione inferiore a 120.000 abitanti».
128.021. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo di misure per la tutela dell'ambiente marino)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di attuare i programmi di misure di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro annui a partire dal 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 390 milioni.
128.022. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in materia di istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»)

  1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 36, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) Punta Campanella»;

   b) dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente:

   «ee-octies) Isola di Capri».

  2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 500 mila euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
128.026. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Sergio Costa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Misure urgenti per l'individuazione e la gestione dei siti della rete Natura 2000 nelle acque di giurisdizione nazionale oltre il limite esterno delle acque territoriali)

  1. Allo scopo di favorire il completamento della designazione dei siti che formano la rete ecologica europea «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, avvalendosi del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua i Siti di interesse comunitario e designa le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) ricadenti nelle acque di giurisdizione nazionale oltre il limite esterno delle acque territoriali.
  2. Con il medesimo decreto sono adottati gli obiettivi e le misure di conservazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC) e delle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
128.027. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Valorizzazione della Rete europea Natura 2000)

  1. Al fine di aumentare il valore naturalistico della Rete natura 2000, quale principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi di conservazione e ripristino delle aree umide, ricadenti nella Zona speciale di conservazione dei comuni montani.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
128.042. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 128, è aggiunto il seguente:

Art. 128-bis.
(Valorizzazione della Rete europea Natura 2000)

  1. Al fine di aumentare il valore naturalistico della Rete natura 2000, quale principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità, in particolare è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 per il cofinanziamento del progetto di recupero dell'area umida della Doganella, del comune di Rocca Priora (Roma), inclusa nel perimetro della Zona speciale di conservazione (ZSC IT6030018) «Cerquone-Doganella» della Rete natura 2000.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
128.037. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Gestione di bilancio degli Enti Parco Nazionali).

  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
128.029. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Dotazione strumentale per l'attività nei SIN Marini del reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di Porto)

  1. Al fine di implementare le attività del reparto marino del Corpo delle capitanerie di porto nei SIN che presentano aree marine e per la dotazione della strumentazione necessaria per tali attività, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
128.030. Traversi, Cantone, Santillo, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Aree marine protette)

  1. Per meglio garantire le attività delle Aree marine protette di cui all'Atto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità' trasmesso il 5 ottobre 2022 e per rispondere altresì all'esigenza di supportare i progetti del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) relativi alle Aree marine protette (digitalizzazione delle aree marine protette, monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini), nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo per le aree marine protette», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra le Aree marine protette istituite.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
128.032. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni a favore delle Aree marine protette)

  1. Per meglio garantire le attività delle Aree marine protette di cui all'Atto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità, trasmesso il 5 ottobre 2022 e per rispondere altresì all'esigenza di supportare i progetti del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) relativi alle Aree marine protette (digitalizzazione delle Aree marine protette, monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini), si stanzia la somma di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra le Aree marine protette istituite.

  Conseguentemente, all'articolo 151, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -2.000.000;
   2024: -2.000.000;
   2025: -2.000.000.
128.036. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU e di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili». Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
128.034. Evi, Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato).

  1. All'articolo 5-bis della legge 1° agosto 2003, n. 212, al comma 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «faccia richiesta», aggiungere le seguenti: «sentiti i competenti uffici tecnici della regione quanto alla non incidenza ai fini del buon governo delle acque qualora le opere interessino aree degli alvei fluviali, lacuali o comunque del demanio idrico»;

   b) le parole: «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» sono sostituite con dalle seguenti: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

   c) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi».
128.035. Foti.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Compensazione territoriale in favore dei comuni sede di SIN).

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al completamento delle attività di bonifica, nei comuni ove insistono siti ad alto rischio ambientale classificati come Siti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, non possono essere installate nuove infrastrutture energetiche di produzione, trasporto, deposito e stoccaggio di combustibili fossili, qualora le stesse siano classificabili tra le attività «a rischio di incidente rilevante» ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334.
128.041. Gatta, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 129.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2027».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'attuazione del comma 1-bis, nonché per le spese riguardati riguardanti il «Titolo Spese per attività di istituto» per le ambasciate e consolati italiani, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per il 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
129.4. Di Giuseppe, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Calovini, Pozzolo, Mura, Loperfido, Gardini, Caiata, Pietrella, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto, è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 3 sostituire le parole: del comma 2, con le seguenti: dei commi 2 e 2-bis, e le parole: 22,1 milioni con le seguenti: 23,1 milioni;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 399 milioni.
*129.7. Onori, Lomuti, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
*129.3. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

  1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per il triennio 2022-2024, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, le immissioni nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.
  3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.
  4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 1, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2022 e 2023 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
129.018. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Associazione culturale Villa Vigoni)

  1. Il contributo all'Associazione culturale Villa Vigoni con sede in Menaggio, di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 78, è incrementato di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,8 milioni.
*129.01. Steger.
*129.012. Ascari, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

  1. A decorrere dall'anno 2023 all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.111.500 per l'anno 2023, di euro 2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro 2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro 2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro 2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per l'anno 2031 e di 2.900.500 euro annui a decorrere dall'anno 2032.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: euro 398.888.500 per l'anno 2023, di euro 397.710.300 per l'anno 2024, di euro 397.641.650 per l'anno 2025, di euro 397.570.900 per l'anno 2026, di euro 397.498.000 per l'anno 2027, di euro 397.422.950 per l'anno 2028, di euro 397.345.650 per l'anno 2029, di euro 397.266.000 per l'anno 2030, di euro 397.184.000 per l'anno 2031 e di euro 397.099.500 annui a decorrere dall'anno 2032.
**129.02. Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Amendola, Lai.
**129.016. Orsini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere fino a 100 dipendenti della seconda area, posizione economica F2, per l'anno 2023 e fino a 420 dipendenti della terza area, posizione economica F1, per l'anno 2024. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713» e, dal 1° ottobre 2024, i numeri: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 862.793 per l'anno 2023, di euro 7.583.153 per l'anno 2024 e di euro 19.979.093 a decorrere dall'anno 2025.
  2. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: euro 398.137.207 per l'anno 2023, di euro 391.416.847 per l'anno 2024 e di euro 379.020.907 a decorrere dall'anno 2025.
129.013. Lomuti, Onori, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere fino a 100 dipendenti della seconda area, posizione economica F2, per l'anno 2023 e fino a 420 dipendenti della terza area, posizione economica F1, per l'anno 2024. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713» e, dal 1° ottobre 2024, i numeri: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 862.793 per l'anno 2023, di euro 7.583.153 per l'anno 2024 e di euro 19.979.093 annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. È autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: euro 398.637.207 per l'anno 2023, di euro 391.916.847 per l'anno 2024 e di euro 379.520.907 a decorrere dall'anno 2025.
*129.03. Porta, Amendola, Lai.
*129.06. Formentini, Billi, Coin, Crippa, Centemero, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
*129.07. La III Commissione.
*129.014. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

  1. Per il sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,1 milioni.
**129.04. Di Sanzo, Amendola.
**129.015. Orsini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure in materia di cooperazione allo sviluppo)

  1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 5, il numero: «2022» è sostituito dal seguente: «2023»;

   b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente

   «2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal comitato congiunto, sulla base dei princìpi e delle finalità della presente legge, degli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale.».

  2. All'articolo 16 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, il comma 3 è abrogato.
129.05. Quartapelle Procopio, Boldrini, Amendola, Fassino, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Finanziamento dei trattamenti economici esteri del personale militare)

  1. La spesa annua per i trattamenti economici esteri di cui all'articolo 1808, comma 1, lettere a) e b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata, in aggiunta a quanto già autorizzato, di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
129.08. Foti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Assegnazione di quota dei contributi per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana)

  1. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, a decorrere dall'anno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Una quota pari al 30 per cento dei predetti proventi è destinata all'adeguamento stipendiale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, come definito nell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
  3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le restanti risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al comma 1 del presente articolo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, dando priorità allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'assunzione di personale a contratto, al fine di agevolare e migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e agevolare il sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.
129.09. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del presente testo unico».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
129.010. Onori, Lomuti, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino, Ascari.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Indennità compensativa per contingenza emergenziale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare del deprezzamento dell'euro sull'ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro dagli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinatisi in ragione delle dinamiche correlate alle crisi russo-ucraina ed energetica, è riconosciuta un'indennità compensativa per contingenza emergenziale, erogabile con cadenza mensile, fino ad un massimo di 12 mesi, pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni percepite alla data del 31 dicembre 2021 ed il valore medio delle retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
129.011. Onori, Lomuti, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 130.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ovvero avvalersi con le seguenti: , avvalendosi, a tale scopo,.
130.4. Lomuti, Onori, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione anche nell'ambito della ricerca e della promozione del ruolo centrale dell'Italia nella valorizzazione del dialogo interculturale e internazionale dei Paesi dell'area del Mediterraneo, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2023 per sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici delle edizioni precedentemente svolte della Conferenza annuale già prevista dall'articolo 7, comma 1-bis del decreto 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 200 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
130.1. Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Cooperazione internazionale per lo sviluppo)

  1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo, 1 comma 381, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 76 milioni di euro per l'anno 2024, di 299 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 76 milioni di euro per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
*130.01. Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Fassino, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè.
*130.014. Boschi.
*130.017. Sportiello, Lomuti, Onori, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
*130.04. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

  1. È autorizzata la spesa di euro 921 milioni di euro per l'anno 2023, di euro 971 milioni per l'anno 2024 e di euro 1,021 miliardi per l'anno 2025 da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale.
  2. In vista della Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024, è istituito un fondo speciale per il contributo dell'Italia al contrasto agli impatti economici, sociali e sanitari di crisi globali con una dotazione minima di euro 250 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di raggiungere entro l'anno 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicati gli stanziamenti previsti per ciascuno stato di previsione di spesa annuale dei Ministeri interessati a partire dall'anno finanziario 2023.».
**130.06. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
**130.07. Gadda, Bonetti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Cooperazione internazionale allo sviluppo)

  1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come definito in sede OCSE-DAC, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dall'anno finanziario 2024».
*130.03. Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
*130.02. Roggiani.
*130.021. Fratoianni, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Fondi per l'aiuto pubblico allo sviluppo e le iniziative di cooperazione internazionale)

  1. Al fine di assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo e le iniziative di cooperazione internazionale che permetta di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL, si dispone in favore dell'aiuto pubblico allo sviluppo un finanziamento annuale pari a 5,3 miliardi di euro per il 2023, e 6,3 miliardi di euro per il 2024.
130.022. Fratoianni, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Istituzione di un fondo per il contrasto agli effetti delle crisi globali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), un fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle crisi climatica, alimentare ed energetica in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni per gli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
130.05. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale)

  1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, istituito dalla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo Mar Nero fondata nella città di Venezia con la partecipazione della regione Veneto con legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1, è autorizzato un contributo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui al capoverso precedente.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
130.08. Billi, Andreuzza, Bof, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo denominato «Fondo per la partecipazione al Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi», con una dotazione di 208 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 208 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
130.09. Rosato, Gruppioni, Bonetti.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi)

  1. Al fine di perseguire l'obiettivo della promozione della salute globale e di sistemi sanitari più resilienti nei Paesi in via di sviluppo, è stanziato un contributo a favore del Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
130.016. Torto, Lomuti, Onori, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Fondo globale per la lotta contro AIDS, tubercolosi e malaria)

  1. Al fine di ottemperare gli impegni assunti dall'Italia a più riprese in sede internazionale, viene stanziato un contributo di 208 milioni di euro a favore del Fondo globale per la lotta contro AIDS, tubercolosi e malaria per il periodo 2023-2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 208 milioni di euro si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
130.020. Fratoianni, Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Contributo a favore del Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi)

  1. Al fine di combattere la diffusione e il contagio dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi il Fondo globale per la lotta a queste tre malattie è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
130.024. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Contributo a centro studi Geopolitica.info)

  1. Nell'ambito della promozione dell'approfondimento qualitativo degli studi relativi alle relazioni internazionali, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2023 in favore del centro studi Geopolitica.info, volto a garantire il potenziamento delle attività di ricerca della predetta associazione sugli scenari di crisi e sui cambiamenti in atto nell'ordine internazionale, con particolare riferimento al ruolo dell'Italia nella sua dimensione europea e atlantica.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
130.013. Calovini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Contributo a centro studi Geopolitica.info)

  1. Nell'ambito della promozione dell'approfondimento qualitativo degli studi relativi alle relazioni internazionali, è riconosciuto un contributo pari a 100.000 euro per l'anno 2023 in favore del centro studi Geopolitica.info, volto a garantire il potenziamento delle attività di ricerca della predetta associazione sugli scenari di crisi e sui cambiamenti in atto nell'ordine internazionale, con particolare riferimento al ruolo dell'Italia nella sua dimensione europea e atlantica.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
130.012. Calovini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Contributo a centro studi Geopolitica.info)

  1. Nell'ambito della promozione dell'approfondimento qualitativo degli studi relativi alle relazioni internazionali, è riconosciuto un contributo pari a 50.000 euro per l'anno 2023 in favore del centro studi Geopolitica.info, volto a garantire il potenziamento delle attività di ricerca della predetta associazione sugli scenari di crisi e sui cambiamenti in atto nell'ordine internazionale, con particolare riferimento al ruolo dell'Italia nella sua dimensione europea e atlantica.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 50.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
130.011. Calovini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri)

  1. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché gli accordi di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 1, comma 384 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1,9 miliardi di diritti speciali di prelievo, da erogare a tassi di mercato, tramite il Resilience and Sustainability Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
  2. Sul prestito autorizzato dal comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
130.015. Guerra, Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Lai, Mancini, Toni Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234)

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle procedure» sono aggiunte le seguenti: «di pre-contenzioso relative al sistema Eu-Pilot e ai casi ARES e delle procedure»;

   b) all'articolo 15:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sul funzionamento dell'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e di procedure di pre-contenzioso relative al sistema Eu-Pilot e ai casi ARES»;

    2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con la procedura» sono aggiunte le seguenti: «di pre-contezioso o».
130.018. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122 recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2015-2016»)

  1. All'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, le parole: «nel termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di sei mesi».
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici.
130.019. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Integrazione del contributo per il funzionamento e le attività istituzionali del Comitato atlantico italiano)

  1. All'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400.000 a decorrere dall'anno 2023»;

   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Comitato, entro il 30 aprile di ciascun anno, presenta una relazione sull'utilizzazione del contributo ricevuto nell'anno precedente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che la trasmette alle Camere per il deferimento alle competenti Commissioni parlamentari».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di euro 399.750.000 annui a decorrere dall'anno 2023.
130.025. Tremaglia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Integrazione del contributo per il funzionamento e le attività istituzionali del Comitato atlantico italiano)

  1. All'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000 a decorrere dall'anno 2023»;

   b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Comitato, entro il 30 aprile di ciascun anno, presenta una relazione sull'utilizzazione del contributo ricevuto nell'anno precedente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che la trasmette alle Camere per il deferimento alle competenti Commissioni parlamentari».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di euro 399.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023.
130.010. Formentini, Billi, Coin, Crippa, Centemero, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 131.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
*131.2. Curti, Manzi.
*131.10. Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*131.11. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al primo periodo del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «è autorizzata la spesa di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni, anche se non completate, relative agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2021 e 2022 a esclusione di quelli già finanziati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 145 milioni di euro per l'anno 2024». Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in materia di concessione di contributi a favore di soggetti privati e imprese danneggiati da emergenze di rilievo nazionale in attuazione dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
131.12. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le aziende che fanno ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, in seguito ai suddetti eventi alluvionali, le settimane richieste con causale «Alluvione Marche» non concorrono al computo delle durate massime dei trattamenti.
  1-ter. Per i lavoratori e aziende non coperti dalle tutele di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è istituito specifico indennizzo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
131.3. Lai.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le aziende che fanno ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in seguito ai suddetti eventi alluvionali, le settimane richieste con causale «Alluvione Marche» non concorrono al computo delle durate massime dei trattamenti.
  1-ter. Per i lavoratori e aziende non coperti dalle tutele di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è istituito specifico indennizzo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
131.4. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Manzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) dopo il comma 862 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

   «862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.»;

   b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.
131.9. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso, alla data del 31 dicembre 2022, subite rispettivamente dalle imprese con sedi direzionali e/o operative, ovvero con unità locali, situate nel territorio delle Marche e coinvolte dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, nonché dalle imprese con sedi direzionali e/o operative, ovvero con unità locali, situate nel territorio dell'isola di Ischia e coinvolte dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Alle medesime imprese sopra indicate si applica il disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: delle Marche e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nelle Marche e dal giorno 26 novembre 2022 nell'isola di Ischia.
131.5. Benvenuti Gostoli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per far fronte agli eventi climatici di cui al comma 1, alle aziende e imprese che, in ragione del messaggio INPS n. 3498 del 26 settembre 2022, «Evento alluvionale nella regione Marche del 15 e 16 settembre 2022. Domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili», sono ricorse a tali prestazioni, la durata della prestazione viene neutralizzata ai fini dei massimi consentiti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
*131.1. Pastorino.
*131.8. Baldelli, Rachele Silvestri, Benvenuti Gostoli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Angelo Rossi, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera f), capoverso comma «8-ter», della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «dove sia stata fatta richiesta per lo stato di emergenza e per i comuni di cui all'articolo 131 della presente legge».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
131.7. Baldelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

Art. 131-bis.
(Disposizioni a favore del territorio di Maratea colpito da eventi calamitosi)

  1. In relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022, al fine di supportare gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, pari a 5 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
131.03. Amendola, Rosato.

  Dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

Art. 131-bis.
(Proroga di termini relativi agli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

  1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti «de minimis», secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.
  2. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1, per i contributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dal 1° gennaio 2023.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.
  5. Sono abrogati i commi 771, 772, 773 e 774 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
131.01. Giaccone, Giglio Vigna, Benvenuto, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

Art. 131-bis.
(Misure per gli eventi meteorologici di carattere alluvionale nelle aree della Sicilia)

  1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale del mese di novembre 2022 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
131.02. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

ART. 132.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

   «1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all'allegato 1, purché relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi di cui al presente Capo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società né del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti al tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno d'imposta 2023. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo. I fabbricati assimilati a prima casa alla data del sisma fatti oggetto di ordinanza sindacale di sgombero in quanto inagibili o parzialmente inagibili sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche se dovuta in misura ridotta, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.».
132.2. Cantone, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti al tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno d'imposta 2023.»;

   b) al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I fabbricati assimilati a prima casa alla data del sisma fatti oggetto di ordinanza sindacale di sgombero in quanto inagibili o parzialmente inagibili sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche se dovuta in misura ridotta, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.»;

   c) al comma 4, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».
132.1. Cantone, Torto, Fede, Carmina, Donno, Dell'Olio.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 133.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: euro 700.000 con le seguenti: euro 1.400.000.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'isola di Ischia il 26 novembre 2022 e per tutta la durata del medesimo stato di emergenza, il contingente di personale non dirigenziale di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aumentato di 10 unità e di una unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 700.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
133.2. Marattin, Sottanelli.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: euro 700.000 con le seguenti: euro 1.400.000.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'isola di Ischia il 26 novembre 2022, e per tutta la durata del medesimo stato di emergenza il contingente di personale non dirigenziale di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aumentato di 10 unità ed inoltre di una unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 135, comma 3, della presente legge di 700.000 euro a decorrere dal 2023.
133.6. De Luca, Sarracino, Graziano.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: euro 700.000 con le seguenti: euro 1.400.000.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'isola di Ischia il 26 novembre 2022, e per tutta la durata del medesimo stato di emergenza, il contingente di personale non dirigenziale di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aumentato di 10 unità ed inoltre di una unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.;

   all'articolo 152:

    al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

    al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
133.5. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente comma. Al riparto, fra i comuni di cui al presente comma, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
133.3. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo l'articolo 29 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

   1. Ai provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
*133.4. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
*133.7. De Luca, Sarracino, Graziano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 2, compresi quelli derivanti da convenzioni con società, sono prorogabili ovvero rinnovabili, per l'anno 2023, in deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
133.8. De Luca, Sarracino, Graziano.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare un supporto specialistico, di natura tecnico-amministrativa in materia di governo del territorio, di difesa del suolo e incremento della resilienza al rischio idrogeologico e al rischio ambientale, anche in seguito ad eventi sismici, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzata, nei limiti della dotazione organica fissata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di unità di personale entro il limite massimo di spesa di 8 milioni di euro annui, con avvio delle relative procedure nell'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
133.1. Zinzi, Sasso, Loizzo, Sudano, Carrà, Furgiuele, Bellomo, Pierro, Matone, Miele, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 134.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata e alle condizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché dalle altre disposizioni che limitano il lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse autorizzate ai sensi del comma 2.
134.13. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogabili ovvero rinnovabili, per l'anno 2023, in deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
134.3. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D'Alfonso.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 2 e 3, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogabili ovvero rinnovabili, per l'anno 2023, in deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
134.21. Torto, Fede, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Per le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, previste dall'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, diverse da quelle di cui al comma 4, il limite di spesa è di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge. L'assegnazione delle risorse è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
134.22. Torto, Fede, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, previste dall'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il limite è di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge. L'assegnazione delle risorse è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
134.4. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D'Alfonso.

  Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 2022 e 2023 con le seguenti: 2022, 2023 e 2024;

   b) sostituire le parole: , al quinto e al sesto anno con le seguenti: , al quinto, al sesto e al settimo anno.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 390 milioni di euro per l'anno 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
134.17. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. I termini di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a) e g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati al 31 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023: con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
134.18. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

  16-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»;

   c) al comma 1, alla lettera a-bis) le parole: «commi 5 e 5-ter, terzo periodo,» sono soppresse;

   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

  16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
134.16. Latini, Sasso, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:

  16-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, alinea, primo periodo, dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione».
134.28. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 20, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2022» con le seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024».

  Conseguentemente:

   sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) al comma 2 dopo le parole: «2,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono inserite le seguenti «e di complessivi 5 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024»;

   dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive».
*134.5. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D'Alfonso.
*134.23. Torto, Fede, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso.»;

   b) all'articolo 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)» sono aggiunte le seguenti: «nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30»;

    2) al comma 3, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma,».

  21-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato a erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.
   7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso».

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
134.19. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 476, dopo le parole: «da adibire ad abitazione principale del mutuatario», è inserito il seguente periodo: «o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera c-ter)»;

   b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) la sospensione dei mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi».

   c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

   «479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.
   479-ter. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari, da adibire ad abitazione principale del mutuatario o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive, limitatamente agli eventi di cui al precedente comma 479, lettera c-ter), qualora le medesime unità immobiliari siano ubicate presso aree classificate “zona rossa”, il mutuatario può chiederne l'estinzione a totale carico del Fondo di cui al comma 475.
   479-quater. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui.
   479-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 479-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 475».

  21-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 21-bis, il fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per 30 milioni di euro.
134.1. Curti, Manzi.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 476, dopo le parole: «da adibire ad abitazione principale del mutuatario», è inserito il seguente periodo: «o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera c-ter)»;

   b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi»;

   c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

   «479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.
   479 ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui».

  21-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 21-bis, il fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 400 milioni per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
134.20. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 476, dopo le parole: «da adibire ad abitazione principale del mutuatario» sono inserite le seguenti: «o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter)»;

   b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi»;

   c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

   «479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.
   479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), il fondo istituito dal comma 475 provvede al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui».

  21-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 21-bis, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per 20 milioni di euro.
134.2. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D'Alfonso.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

   «8-bis. Su una apposita piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario è gestito il flusso dei dati contenuti nei badge di cantiere, previsti dal comma 6, e nel “settimanale di cantiere” di cui alla Delibera CIPE n. 58 del 2011 del 3 agosto 2011.
   8-ter. Il trattamento dei dati, correlato con le opere di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2017, di cui è titolare il Commissario per la ricostruzione è regolato con uno o più atti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in conformità con la disciplina recata dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con la disciplina adottata ai sensi del precedente periodo sono tra l'altro individuati i responsabili del trattamento, il regime di garanzie, i limiti di gestione di impiego e di accessibilità dei dati personali che confluiscono nella piattaforma informatica di cui al comma 8-bis».

  21-ter. All'articolo 32 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: «di un'unica piattaforma», sono sostituite dalle seguenti: «di una piattaforma».
  21-quater. Per le finalità di cui al comma 21-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
134.26. Torto, Fede, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

   «8-bis. Su una apposita piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario è gestito il flusso dei dati contenuti nei badge di cantiere, previsti dal comma 6, e nel “settimanale di cantiere” di cui alla Delibera CIPE n. 58 del 2011 del 3 agosto 2011.
   8-ter. Il trattamento dei dati, correlato con le opere di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2017, di cui è titolare il Commissario per la ricostruzione è regolato con uno o più atti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in conformità con la disciplina recata dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con la disciplina adottata ai sensi del precedente periodo sono tra l'altro individuati i responsabili del trattamento, il regime di garanzie, i limiti di gestione di impiego e di accessibilità dei dati personali che confluiscono nella piattaforma informatica di cui al comma 8-bis».

  21-ter. All'articolo 32 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: «di un'unica piattaforma», sono sostituite dalle seguenti: «di una piattaforma».
134.8. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D'Alfonso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo maggiormente colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, come individuati nell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 101 del 30 aprile 2020, le esenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2024, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui alla medesima ordinanza n. 101 del 2020. Le esenzioni di cui al citato comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, n. 96, e per gli otto anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025. Ai comuni di cui al presente comma, si applicano altresì i commi 4-bis, 5, 7 e 8 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse anche a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 135 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024;

   aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettere a), c) e d),».
  6-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c), d)»;

   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

  6-quater. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
  6-quinquies. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «e Ferrara» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di Mantova e di Brescia per la regione Lombardia,».
  6-sexies. Al comma 4-bis, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024.».
134.29. Frassini, Lucaselli, D'Attis, Romano, Cattoi, Cannata, Cannizzaro, Gusmeroli, Giorgianni, Ottaviani, Mascaretti, Rampelli, Angelo Rossi, Tremaglia.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo maggiormente colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, come individuati nell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 101 del 30 aprile 2020, le esenzioni di cui al comma 2, dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2024, a eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui alla medesima ordinanza n. 101 del 2020. Le esenzioni di cui al citato comma 2 e del presente comma sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, n. 96, e per gli otto anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021. il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025. Ai comuni di cui al presente comma, si applicano altresì i commi 4-bis, 5, 7 e 8 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse anche a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
134.12. Ottaviani, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni e gli enti locali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, proprio personale non dirigenziale che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono assumere anche in deroga alla propria dotazione organica per l'anno in corso, ma comunque entro i limiti di 4 unità aggiuntive per ciascun ente. A tal fine sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*134.6. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D'Alfonso.
*134.24. Torto, Fede, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.
(Inammissibile per carenza
di compensazione e per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano inoltre agli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricompresi nelle “zone a carattere storico, ambientale, paesistico” previste dai piani regolatori comunali ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero che siano qualificati di interesse culturale e/o storico documentario, nella strumentazione urbanistica comunale, provinciale o regionale vigente o rientrino nelle perimetrazioni dei centri storici e dei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, effettuate dalle regioni anche non formalmente dichiarati di interesse culturale dal Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ma vincolati dalle NTA presenti nella pianificazione urbanistica regionale, provinciale e comunale.
   3-ter. Per gli edifici collabenti di cui al presente allegato, sono cumulabili anche le provvidenze previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77».
134.10. Curti, Manzi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato alla delega di funzioni attuative degli interventi di ricostruzione ai sub commissari nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
*134.9. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D'Alfonso.
*134.27. Torto, Fede, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. All'articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla chiusura della gestione straordinaria».

  Conseguentemente, al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
134.11. Curti, Manzi.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:

  21-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

   «3-bis.1. Per le finalità di cui al comma che precede il requisito dei tre anni di servizio previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, può essere maturato entro il 31 dicembre 2023.».
134.14. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:

  21-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli edifici classificati inagibili con scheda AeDES».
134.15. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:

  21-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 5» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sulla base dei prezzari regionali di riferimento».
*134.7. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D'Alfonso.
*134.25. Torto, Fede, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 135.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Allo scopo di concludere gli investimenti per le opere pubbliche danneggiate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e finanziate con le risorse per la ricostruzione, il Presidente della regione Lombardia, già Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione post-sisma 2012, è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi per il completamento del tratto in golena del ponte sul fiume Po, tra i comuni di Bagnolo San Vito e di San Benedetto Po sulla strada provinciale ex strada statale n. 413 «Romana», irrimediabilmente danneggiato dal sisma del 2012, nel limite delle risorse disponibili allo scopo nel bilancio della regione Lombardia e con i poteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per il supporto tecnico, il Commissario straordinario può nominare un sub-Commissario. Il Commissario straordinario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in funzione del nuovo ponte.
135.1. Dara, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 136.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Completamento ricostruzione terremoto Irpinia e Basilicata 1980)

  1. Al fine di concludere definitivamente il processo di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980 e 1981, alle regioni Campania e Basilicata sono trasferite tutte le competenze di programmazione, controllo e coordinamento ancora in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre amministrazioni.
  2. Le risorse finanziarie rivenienti da precedenti leggi dello Stato, ancora disponibili e non utilizzate, destinate alla ricostruzione dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata sono trasferite mediante apposito decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da vararsi entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, alle regioni, che provvedono ad istituire in bilancio un apposito fondo unico delle risorse inerenti il completamento della ricostruzione stessa.
  3. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte presso la Banca d'Italia, nonché tutte le altre comunque disponibili inerenti i Fondi della ricostruzione, sono trasferite al predetto Fondo unico di cui al comma 2, presso le rispettive regioni.
  4. Le modalità finalizzate alla chiusura della ricostruzione e le procedure operative del predetto Fondo unico sono individuate dalle rispettive regioni in coerenza con la legislazione nazionale, anche al fine di soddisfare le eventuali residue esigenze legate alla ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980.
  5. Le regioni Campania e Basilicata provvedono entro il 31 dicembre di ogni anno ad inviare apposita Relazione al Parlamento fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo.
136.01. Toni Ricciardi, Amendola.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Misure in materia di efficienza energetica e di sicurezza antisismica)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILAS). Qualora siano richieste ulteriori autorizzazioni, quali di natura paesaggistica o antisismica, esse possono essere richieste entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
136.02. Benzoni, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Contrasto al dissesto idrogeologico)

  1. Per la risoluzione delle gravi criticità determinate dai dissesti idrogeologici, provocati dai fenomeni alluvionali e dagli incendi del recente passato, sono destinati alla città metropolitana di Reggio Calabria, per interventi volti alla difesa delle coste e alla sistemazione del demanio idrico fluviale, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, calcolati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
136.03. Gruppioni.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Misure in materia di efficienza energetica e di sicurezza antisismica)

  1. Al fine di garantire a tutte le associazioni di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle i cui membri del consiglio di amministrazione percepiscono compensi o indennità di carica, all'articolo 119, comma 10-bis, lettera a) del medesimo decreto-legge, le parole «, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica» sono soppresse.
  2. All'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole «2.935 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.936 milioni»;

   b) le parole «2.755,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.756,6 milioni»;

   c) le parole «2.752,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.753,8 milioni»;

  3. Agli oneri di cui al comma 2, calcolati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
136.04. Marattin.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Disposizioni per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico nelle zone d'Italia a rischio sismico medio-elevato)

  1. Nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, le amministrazioni pubbliche titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di interventi di riparazione, di ricostruzione o di adeguamento sismico, nonché di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico che, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, hanno un indice di rischio sismico inferiore a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e inferiore a 0,8 in zone a rischio sismico 1, provvedono ad adottare un piano di interventi finalizzati a garantire la prosecuzione delle attività scolastiche presso immobili pubblici che abbiano un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1.
  2. Gli immobili di cui al comma 1 sono censiti nell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione nazionale triennale in materia di edilizia scolastica e sono finanziati a valere sulle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  4. I piani regionali triennali di edilizia scolastica sono aggiornati sulla base degli interventi previsti dal comma 1.
  5. Qualora nel territorio comunale (in caso di sedi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) o provinciale (in caso di sedi di scuole secondarie di secondo grado) non siano presenti immobili pubblici con un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1 da adibire all'attività scolastica ai sensi del comma 1, l'amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico con indice di rischio sismico inferiore al valore consentito ne dà notizia al Ministero dell'istruzione e del merito, che provvede a finanziare la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisori, che il soggetto attuatore realizza in aree identificate dai comuni anche attraverso procedure di esproprio per pubblica utilità. Le attività scolastiche sono svolte presso i moduli ad uso scolastico provvisori fino al termine degli interventi di miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico, o di nuova costruzione di un edificio scolastico. Le aree identificate dai comuni e i moduli ad uso scolastico provvisori in esse realizzati sono acquisiti al patrimonio dei medesimi comuni, sono inseriti nel piano comunale di emergenza e sono individuati quali aree di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, compresi gli oneri derivanti dalla realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria, le indennità di esproprio nonché le relative spese tecniche, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 come rifinanziato dal presente articolo.
  6. I comuni sono tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico per i quali sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della normativa vigente.
  7. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata pubblicazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel sito internet istituzionale del comune e nel sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile della documentazione attestante l'esecuzione, ai sensi della normativa vigente, della verifica di vulnerabilità sismica sospende l'efficacia del certificato di agibilità dell'edificio».
  8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo.
  9. Il Fondo di cui al comma 5 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023, 390 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
136.05. Ilaria Fontana, Morfino, Fede, L'Abbate, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Misure per i comuni della provincia di Foggia colpiti dal sisma del 2002)

  1. Per i comuni della provincia di Foggia, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione a causa dell'esaurimento dei fondi gestiti dal Commissario delegato eventi sismici, nonché dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2002, sono stanziati 19.396.593,07 euro per il 2023 al fine di portare a compimento i piani di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata e di far fronte alle spese del personale tecnico preposto. L'erogazione dei contributi, la sorveglianza e il controllo sull'attuazione e il completamento dei piani di ricostruzione da parte dei comuni interessati resta di competenza della regione Puglia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale del 25 settembre 2012 n. 27.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2023: -19.396.593,07.
136.06. Giuliano, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.

  1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dalla regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Commissario straordinario, previo parere della conferenza di servizi di cui alla lettera c), comma 2»;

   c) alla lettera a), comma 2, le parole «dalla regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto»;

   d) la lettera b), comma 2, è soppressa;

   e) la lettera c), comma 2, è così sostituita:

   «c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto, con la partecipazione del rappresentante della regione Campania, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.».
136.07. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 137.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 448, le parole da: «in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023» fino alle parole: «a decorrere dall'anno 2030», sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.307.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.576.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.719.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.930.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.669.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.737.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.806.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.844.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030».

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: 380 milioni con le seguenti: 430 milioni;

   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) al comma 449, lettera d-bis), le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;

   b-ter) al comma 449, dopo la lettera d-octies) è inserita la seguente:

   «d-novies) destinato, quanto a 50 milioni di euro, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei seguenti criteri:

    1) ai fini della verifica del rispetto del requisito di dimensione demografica, si considera la popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al primo gennaio dell'ultimo anno disponibile alla data del 10 settembre dell'anno precedente quello di riferimento del FSC, reperibili al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&amp;lingua=ita;

    2) ai fini dell'ammissibilità al riparto della quota, la popolazione residente al primo gennaio del secondo anno precedente quello di ripartizione del fondo deve registrare una riduzione di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 e il reddito medio pro capite comunale deve risultare inferiore di oltre 1.500 euro rispetto alla media nazionale;

    3) al riparto sono comunque ammessi i comuni che rispettano il requisito di cui al numero 1) e risultano in condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione dello stato di crisi finanziaria risalente fino al quinto anno precedente rispetto a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale oggetto di riparto;

    4) il riparto avviene in proporzione della popolazione residente di ciascun comune, di cui al precedente numero 1).»;

   ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
137.10. Merola, Malavasi, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 448, le parole da: «in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023» fino alle parole: «a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.307.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.576.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.719.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.930.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.669.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.737.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.806.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.844.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030»;.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: 380 milioni con le seguenti: 430 milioni;

   dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) al comma 449, lettera d-bis), le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;

   b-ter) al comma 449, dopo la lettera d-octies) è inserita la seguente:

   «d-novies) destinato, quanto a 50 milioni di euro, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei seguenti criteri:

    1) ai fini della verifica del rispetto del requisito di dimensione demografica, si considera la popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al primo gennaio dell'ultimo anno disponibile alla data del 10 settembre dell'anno precedente quello di riferimento del FSC, reperibili al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&amp;lingua=ita;

    2) ai fini dell'ammissibilità al riparto della quota, la popolazione residente al primo gennaio del secondo anno precedente quello di ripartizione del fondo deve registrare una riduzione di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 e il reddito medio pro capite comunale deve risultare inferiore di oltre 1.500 euro rispetto alla media nazionale;

    3) al riparto sono comunque ammessi i comuni che rispettano il requisito di cui al numero 1) e risultano in condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione dello stato di crisi finanziaria risalente fino al quinto anno precedente rispetto a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale oggetto di riparto;

    4) il riparto avviene in proporzione della popolazione residente di ciascun comune, di cui al precedente numero 1)».;

   ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzioni di pari importo del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
*137.13. Pastorino, Merola, Malavasi, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*137.14. Lucaselli, Frassini, D'Attis, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a casse di previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  1-ter. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  1-quater. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
137.7. Lacarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dall'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e dall'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono devoluti agli enti locali quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti dei corpi di polizia amministrativa locale. I proventi di cui al precedente periodo sono destinati dagli enti locali:

   a) in misura non inferiore a un quarto della quota, alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione finalizzate a promuovere corretti stili di vita;

   b) in misura non inferiore a metà della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni dei divieti di cui all'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e dall'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125.

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è così modificata: Incremento del fondo di solidarietà comunale e destinazione agli enti locali dei proventi di sanzioni amministrative pecuniarie.
137.8. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, le entrate degli enti locali aventi destinazione vincolata, possono essere utilizzate, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2023 e 2024.
137.6. Gusmeroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È prorogato alla data del 31 dicembre 2023 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
137.11. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 2020 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2026».
137.5. Molinari, Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale.
137.12. Caramiello, Orrico, Scutellà, Sportiello, Auriemma, Pavanelli, Fenu, Penza, Caso, Carotenuto, Amato, Bruno, Torto, Dell'Olio, Morfino, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Fondo per gli enti locali che hanno stipulato accordi territoriali anticontraffazione)

  1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente all'ente locale competente dal momento in cui l'ente abbia concluso un accordo territoriale per il contrasto dei fenomeni di contraffazione. A tale fine, il coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria, istituito dall'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, provvede ad effettuare le opportune verifiche».
137.01. Fossi, Laus, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Alienazioni immobiliari)

  1. Al comma 866, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) è soppressa.
137.03. Roggiani, Mauri, Peluffo.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Alienazioni immobiliari)

  1. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).
137.04. Roggiani, Mauri, Peluffo.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Avanzo libero)

  1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Allo scopo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.
137.05. Roggiani, Mauri, Peluffo.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

  1. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
137.06. Roggiani, Mauri, Peluffo.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(FCDE)

  1. In via eccezionale limitatamente al bilancio pluriennale 2023-2025, al fine di garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio, le città metropolitane e le province possono ridurre del 50 per cento la quota di accantonamento-finanziamento obbligatoria da destinarsi al Fondo crediti di dubbia esigibilità e del 30 per cento di quella destinata a Fondi rischi e Fondo passività potenziali. Dall'approvazione del rendiconto 2025, e non oltre il triennio successivo a tale esercizio, gli enti che avranno fruito delle riduzioni degli accantonamenti di cui al periodo precedente dovranno provvedere a ricostituire le quote di avanzo di amministrazione allo scopo vincolate e accantonate nei limiti previsti dalla normativa vigente.
137.07. Roggiani, Mauri, Peluffo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Rinegoziazione di mutui)

  1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2015 al 2025».
137.08. Roggiani, Mauri, Peluffo.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

  1. Il comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
137.09. Roggiani, Mauri, Peluffo.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Contributo per il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di città metropolitana e di provincia con elevato disavanzo finanziario)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro la data del 20 febbraio 2023 al fine di favorire il ripiano anticipato del disavanzo e contenere l'incremento della pressione fiscale nei loro territori. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2023. Il riparto è effettuato in proporzione al disavanzo finanziario al 31 dicembre 2021 risultante dall'accordo sottoscritto.
  2. L'importo del contributo, erogato annualmente in attuazione del comma 1, è vincolato al ripiano del disavanzo, anche in via anticipata, con facoltà di destinarne fino al 10 per cento alla riduzione delle misure fiscali previste nell'accordo, senza la necessità di procedere alla rimodulazione dell'accordo medesimo.
  3. A decorrere dal 2024 e fino all'integrale ripiano del disavanzo oggetto dell'accordo, l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della COSFEL di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 577, della legge 20 novembre 2021, n. 234, e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 1.
  4. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
137.010. Molinari, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Proroga dei termini di presentazione del piano di riequilibrio finanziario in favore delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia)

  1. All'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  2. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
137.012. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Compensazione della riduzione della spesa di cui al decreto-legge n. 95 del 2021 per servizi eccedenti la normale operatività comunale)

  1. A decorrere dall'anno 2023, un importo pari a 15 milioni di euro annui è assegnato ai comuni di cui all'articolo 30, comma 14-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai comuni fino a 15.000 abitanti che hanno sostenuto costi di discarica per il trattamento di siti in condizioni di «post mortem», sulla cui base hanno subito un maggiore taglio, riconducibile a tali costi, in applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di incidenza superiore al 18 per cento sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012.
  2. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono individuati sulla base di una istruttoria condotta dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche avvalendosi, in caso di necessità, di apposite certificazioni richieste agli enti interessati. Il riparto dei fondi è determinato mediante uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui il primo da emanarsi entro il 15 marzo 2023 e gli eventuali successivi da emanarsi comunque entro il 30 settembre 2023.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*137.014. Ubaldo Pagano.
*137.045. Merola.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Disposizioni in favore della Regione siciliana)

  1. Le somme attribuite dallo Stato alla Regione siciliana per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e stimate in 405 milioni di euro, sono destinate nell'esercizio 2023 sulla mancata retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui ai commi 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai seguenti interventi:

   a) 95 milioni di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;

   b) 30 milioni di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

   c) 280 milioni di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 405 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dei Fondi di cui all'articolo 152, commi 3 e 4, della presente legge.
137.020. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

  1. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «da COVID-19,» sono inserite le seguenti: «nonché degli aumenti degli oneri per energia elettrica e gas,»;

   b) le parole: «all'anno 2022» sono sostitute dalle seguenti: «agli anni 2022 e 2023»;

   c) le parole: «accertato con l'approvazione del rendiconto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «accertato, rispettivamente, con l'approvazione dei rendiconti 2021 e 2022»;

   d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, e all'80 per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

  2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
  3. All'articolo 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi 2022 e 2023».

  4. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).
  5. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.
  6. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali degli enti locali, all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2022» è sostituita dalla seguente: «2025».
137.038. Cattoi, Lucaselli, D'Attis, Romano, Cannata, Cannizzaro, Frassini, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia, Giagoni.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Disposizioni in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni)

  1. All'articolo 24, comma 5-ter, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2022 e 2023».
137.011. Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

  1. Al fine di conseguire l'aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici, nonché di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno nelle scuole delle regioni considerate, ai sensi dell'ordinamento europeo, «meno sviluppate» e «in transizione», è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 per lo scorrimento della graduatoria definitiva dell'avviso pubblico per l'adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento, pubblicato dal Ministero dell'istruzione in data 28 giugno 2021 e finanziato a valere sui Fondi strutturali europei – Programma operativo nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – «Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici».
  2. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
137.013. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Disposizioni per favorire la trasformazione digitale dei piccoli comuni)

  1. Al fine di consentire la piena attuazione dei progetti di trasformazione digitale nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e garantire un percorso standardizzato e uniforme di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, è istituita presso il dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio un'apposita cabina di regia.
  2. La cabina di regia di cui al comma 1 dirige, monitora e coordina gli interventi di digitalizzazione degli enti locali previsti dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, offrendo servizi di assistenza in ogni fase di attuazione dei progetti ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che ne facciano richiesta. A tal fine, la cabina di regia è autorizzata alla assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, di un contingente di personale pari a 2.000 unità tra le figure professionali necessarie ai compiti di assistenza di cui al precedente periodo
  3. Ai fini di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
137.018. Ubaldo Pagano, Provenzano, De Luca.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di sostegno ai comuni marginali)

  1. Al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, il Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tali risorse sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 30 milioni annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*137.015. Ubaldo Pagano, Provenzano.
*137.019. Provenzano, Ubaldo Pagano, De Luca.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Disposizioni a favore degli enti locali)

  1. Al fine di agevolare i comuni nel reperimento di risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per sopperire alla carenza di organico degli enti locali, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in deroga a ogni altra disposizione di legge.
  2. All'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di valutazione preventiva dei progetti,» sono aggiunte le seguenti: «di progettazione tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva;»;

   b) al comma 3, quinto periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
137.016. Vietri, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Fondo per piano assunzionale straordinario per il Mezzogiorno)

  1. Al fine di coprire il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e colmare le riduzioni di organico registrate a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni in materia di limite alla spesa per il personale, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinati all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, da inserire nell'organico delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
137.017. De Luca, Ubaldo Pagano, Provenzano.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Misure in favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

  1. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora sottoscritto l'accordo di cui al successivo comma 572 del medesimo articolo 1, possono sottoscriverlo entro il 31 dicembre 2022, inserendo nell'accordo la previsione che ciascun comune, previa deliberazione del Consiglio comunale, potrà proporre una modifica dell'accordo medesimo, anche al fine di rimodulare le misure adottate e aggiornare, di conseguenza, il relativo cronoprogramma, anche per armonizzarlo con il piano di riequilibrio eventualmente rimodulato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro i termini di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. In ogni caso, la modifica dell'accordo dovrà essere sottoscritta entro il 30 giugno 2023 e potrà contenere eventuali nuove misure di sostegno in favore degli enti locali interessati. Il termine di verifica dell'attuazione dell'accordo di cui comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, è differito al 31 dicembre 2023.
  2. Per i comuni di cui al comma 1, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è differito al 15 gennaio 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al precitato comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
137.021. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Differimento termini)

  1. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2024.
137.022. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Funzioni fondamentali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal comma 561 dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 784 è sostituito dal seguente:

   «784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.»

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2023, 470 milioni per l'anno 2024, 450 milioni per l'anno 2025, 400 milioni per l'anno 2026, 350 milioni per l'anno 2027, 300 milioni per l'anno 2028, 200 milioni per l'anno 2029, 100 milioni per l'anno 2030, si provvede, quanto a 400 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, 350 milioni per l'anno 2027, 300 milioni per l'anno 2028, 200 milioni per l'anno 2029 e 100 milioni per l'anno 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge e quanto a 100 milioni per l'anno 2023, 70 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
137.02. Roggiani, Mauri, Peluffo.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Incremento fondi di parte corrente per le province)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle province per 278 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 438 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 278 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 438 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

   a) quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
137.023. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Disposizioni in materia di enti locali)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle province per 278 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 438 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. All'onere di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 328 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024 e 488 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

   a) quanto a 328 milioni di euro per l'anno 2023 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 4, della presente legge.
137.030. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Eliminazione spending review digitalizzazione province)

  1. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. All'onere di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
137.025. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Eliminazione spending review digitalizzazione province)

  1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
137.040. D'Attis, Lucaselli, Cattoi, Cannata, Cannizzaro, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Incremento del fondo di parte corrente per le province)

  1. Il Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 41, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è ulteriormente finanziato per gli anni 2023 e 2024 per 200 milioni di euro annui. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. All'onere di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*137.024. De Maria, Malavasi.
*137.039. D'Attis, Lucaselli, Cattoi, Cannata, Cannizzaro, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Eliminazione contributo allo Stato costi politica)

  1. A decorrere dall'anno 2023 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle province di cui all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56. All'onere di cui al primo periodo, pari a 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
137.026. De Maria, Malavasi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di canone unico patrimoniale)

  1. Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto con le utenze dei consumatori finali.
*137.027. De Maria, Malavasi.
*137.031. Giuliano, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Disciplina canone unico strade provinciali)

  1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «di comuni» sono sostituite dalle seguenti: «di centri abitati».
  2. All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «L'applicazione del canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «Per i comuni l'applicazione del canone dovuto».
137.028. De Maria, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Disapplicazione divieti per le province)

  1. All'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014, sono soppresse le lettere a) e b).
137.029. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Fusioni e associazioni di comuni)

  1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
137.032. Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

   a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

   b) indice di delittuosità del comune;

   c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

  3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023, 385 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
137.033. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, D'Orso, Appendino, Ascari.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Fondo per il sostegno ed il rilancio del settore fieristico nel Mezzogiorno)

  1. Al fine di sostenere il rilancio, la valorizzazione e la crescita delle imprese operanti nel Mezzogiorno, duramente colpite dall'emergenza COVID-19, è istituito un «Fondo per il sostegno e il rilancio del settore fieristico nel Mezzogiorno» con dotazione iniziale pari ad 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore di comuni al di sotto dei 50.000 abitanti, insistenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  2. Il contributo è destinato alla realizzazione di interventi di ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione di immobili e aree di pertinenza già esistenti, aventi le seguenti caratteristiche:

   a) immobili e relative aree esterne già di proprietà delle singole amministrazioni comunali alla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) aree precedentemente destinate ad ospitare eventi fieristici ed altre manifestazioni, attualmente in stato di abbandono;

   c) aree aventi con superficie complessiva non inferiore a 40.000 metri quadrati tra aree coperte e scoperte.

  3. I comuni di cui al comma 1, aventi i requisiti richiesti nel comma 2, presentano le richieste di contributo al dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La richiesta dovrà essere corredata delle informazioni relative alla tipologia dell'intervento e alla sua fattibilità tecnica ed economica. La singola amministrazione comunale, proprietaria della struttura, può richiedere un contributo fino a un massimo di 15 milioni di euro complessivi totalmente a fondo perduto.
  4. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con apposita delibera Cipe, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e sulla base della valutazione dei progetti, garantendo comunque un equilibrio territoriale, prevedendo ove possibile il finanziamento di almeno un comune per regione.
  5. Il progetto di cui al comma 3, deve prevedere l'uso dell'immobile per finalità di promozione delle imprese del territorio, come tale deve essere atto a ospitare fiere, eventi di formazione, convegni, spettacoli dal vivo, e ogni altra attività che favorisca un miglioramento competitivo delle imprese medesime, nonché la promozione dei prodotti tipici, e dell'artigianato locale, favorendo il made in Italy e lo sviluppo del territorio anche dal punto di vista turistico.
  6. L'erogazione delle risorse avviene per il 50 per cento al momento dell'aggiudicazione dei lavori. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto su autorizzazione del dipartimento per le politiche di coesione all'esito del monitoraggio sul collaudo e sulla regolare esecuzione dei lavori.
  7. I comuni beneficiari del finanziamento di cui al presente articolo si impegnano a non cedere a terzi la proprietà dell'immobile interessato dal finanziamento per un periodo non inferiore a 25 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
137.034. Donno, Pavanelli, Torto, Carmina, Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

  1. In considerazione delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto tessile di Carpi, è attribuito al comune di Carpi un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, formazione, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto, in conformità con la normativa della regione Emilia-Romagna, per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.
137.042. De Maria, Vaccari.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

  1. In considerazione delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto tessile di Carpi, è attribuito al comune di Carpi un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto , ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto, in conformità con la normativa della regione Emilia Romagna, per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.
137.043. De Maria, Vaccari.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Modifiche all'articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di misure a favore degli enti locali)

  1. All'articolo 56-quater, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino a 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 5.000».
  2. Il fondo di cui all'articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al contributo alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è incrementato di 6 milioni di euro annui dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 394 milioni di euro annui.
137.035. Giuliano, D'Orso, Cafiero De Raho, Ascari, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Esenzione IMU per immobili degli enti pubblici messi a disposizione di altri enti)

  1. All'articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «utilizzati direttamente o concessi ad altre amministrazioni e».
137.037. De Maria.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

  1. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 150 abitanti.
137.041. D'Attis, Lucaselli, Gusmeroli, Cannata, Cannizzaro, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Utilizzo avanzo di amministrazione per estinzione anticipata del debito degli enti locali)

  1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità,» sono sostituite dalle seguenti: «abbia somme accantonate per una quota pari al 70 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità,».
137.044. De Maria, Gnassi.

ART. 138.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «comma 51-ter» con il seguente:

  51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 550 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, quanto ad euro 350 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, quanto ad euro 550 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, e mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
138.6. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 1, capoverso comma 51-ter, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, dei seguenti importi: 150 milioni di euro nel 2023 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
138.3. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, capoverso 51-ter, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente, al relativo onere, pari a 150 milioni di euro nel 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.
138.4. Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto tra esse e le utenze dei consumatori finali.
138.7. La Salandra, Lucaselli, Cannata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 557, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «20.000.».
138.8. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione relativo ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l'integrazione delle risorse necessarie a sostenere gli oneri di progettazione dei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 50.000 abitanti attraverso l'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad esperti di comprovata qualificazione professionale.
  2-ter. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma precedente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 390 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
138.11. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni, e più generalmente nelle amministrazioni recanti un personale sottodotato, in vista della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tutta la documentazione tecnica e progettuale dei progetti ammessi e finanziati dal PNRR a favore delle pubbliche amministrazioni, è resa pubblica su un apposito portale web predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Le pubbliche amministrazioni, nel predisporre nuovi progetti, sono autorizzate a consultare e mutuare, laddove possibile, i documenti caricati sul suddetto portale.
  2-ter. Per la costituzione e mantenimento del portale web di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui per gli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,9 milioni di euro per l'anno 2023, 399,9 milioni di euro per l'anno 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
138.9. Caramiello, Orrico, Scutellà, Sportiello, Auriemma, Pavanelli, Fenu, Penza, Caso, Carotenuto, Amato, Bruno, Torto, Dell'Olio, Morfino, L'Abbate.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'identità elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente.
138.10. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il contributo di cui all'articolo 15 della decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 continua ad essere erogato anche dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo.
138.2. Braga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 la parola: «5.000» è sostituita con la seguente: «10.000.».
138.5. Provenzano, Ubaldo Pagano, Barbagallo, Iacono, Marino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,» sono inserite le seguenti: «a quelli relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture scolastiche».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione degli enti locali.
138.12. Cherchi, Caso, Amato, Orrico, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave emergenza idrica del lago Trasimeno e dare impulso agli interventi di risanamento e valorizzazione ambientale e messa in sicurezza idrogeologica, volti a contrastare la carenza di risorsa idrica in periodi siccitosi, sono attribuite all'Unione dei comuni del Trasimeno risorse straordinarie nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di con le seguenti: 398 milioni di euro.
138.1. Ascani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 138, aggiungere i seguenti:

Art. 138-bis.

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
  2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 866, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento agli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, esclude dal novero delle spese correnti ricorrenti quelle derivanti dall'entrata in funzione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale.
  3. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento eccezionale della spesa per consumi energetici che originano impatti negativi sugli equilibri correnti del bilancio di previsione, limitatamente all'esercizio finanziario 2023, gli enti locali possono impiegare le quote di avanzo di amministrazione destinate agli investimenti ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 138-ter.

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».
138.04. Mascaretti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Investimenti in progetti di rigenerazione urbana)

  1. A decorrere dall'anno 2023, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi finalizzati a favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale di cui all'articolo 1, comma 534 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
138.01. Molinari, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Giagoni.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Utilizzo nell'anno 2023 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021)

  1. All'articolo 13, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023» e le parole: «dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi 2022 e 2023».
138.02. Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Disposizioni per favorire la fusione di comuni)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010» sono aggiunte le seguenti: «e all'80 per cento degli stessi per gli enti con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti»;

   b) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Decorso il periodo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i due anni successivi è riconosciuto agli enti di cui al comma 1 un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 il primo anno e pari al 20 per cento degli stessi l'ultimo anno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.».

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, gli stanziamenti finanziari di cui all'articolo 20, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementati di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
138.03. Marattin, Richetti.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Sostegno assunzione personale-Pnrr per le aree interne)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale non dirigenziale di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, a favore dei comuni delle aree interne.
  2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disciplinare il concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato a favore dei comuni di cui al comma precedente, prevedendo che il riparto delle unità avvenga secondo una graduatoria che tenga conto:

   a) dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM);

   b) della capacità fiscale di ciascun comune.

   Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023, 390 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
138.010. Caramiello, Orrico, Scutellà, Sportiello, Auriemma, Pavanelli, Fenu, Penza, Caso, Carotenuto, Amato, Bruno, Torto, Dell'Olio, Morfino, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Fondo per il potenziamento del personale tecnico delle centrali uniche di committenza)

  1. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, denominato «Fondo potenziamento personale soggetti aggregatori», con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'assunzione, con contratto a tempo determinato e mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, di personale tecnico di comprovata specializzazione ed esperienza da parte dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono determinate le modalità di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152.
138.05. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Altre misure per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico)

  1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
138.06. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Disposizioni in materia di incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario)

  1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono considerati componenti certi e definitivi della massa attiva dell'ente in dissesto già all'emissione del decreto da parte del Ministero dell'interno, anche se non inseriti nei rendiconti di gestione di cui agli articoli 256, comma 11, e 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In quest'ultima ipotesi sarà il Ministero dell'interno a disporne il trasferimento ai comuni.».
138.07. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi)

  1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento» sono soppresse.
138.08. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

  1. Al fine di garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori e la contestuale realizzazione di interventi, anche di natura strutturale, oltre che di attività connesse alla presenza di migranti nel territorio nazionale, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2023 un contributo di 500.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
138.09. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, D'Orso, Appendino, Ascari.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Incremento del fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni per interventi di demolizione di opere abusive)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 397 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
138.011. Morfino, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, D'Orso, Appendino.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Ulteriori interventi in ausilio alla rigenerazione urbana)

  1. La società Arexpo Spa, previo adeguamento del proprio statuto sociale, può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le relative società in house, società controllate e società partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonché in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente articolo, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento e favorire nel contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi di rigenerazione urbana, la società Arexpo Spa può svolgere a favore dei soggetti indicati al precedente paragrafo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie su tutto il territorio nazionale.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
138.012. Frassini, Iezzi, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.

  1. Al fine di consentire interventi volti alla bonifica e alla rigenerazione della fascia costiera del comune di Palermo, per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
138.013. Paolo Emilio Russo, Mulè, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 139.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero sono attestate le eventuali risorse non sufficienti.
139.2. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Misure straordinarie in materia di proventi delle concessioni edilizie a favore degli enti locali)

  1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico. Tali proventi sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.».
139.01. Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Norme in materia di dissesto)

  1. All'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

   «10-bis. Per i comuni in dissesto finanziario, le rate di rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e contratte prima della dichiarazione di dissesto, sono iscritte nel bilancio stabilmente riequilibrato e rimborsate dall'ente all'istituto erogante, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e in esecuzione del piano transattivo che il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di creditore del dissesto, ha cura di concordare e sottoscrivere con l'Organo straordinario di liquidazione.
   10-ter. L'ente, nella persona del rappresentante legale, richiede all'Organo straordinario di liquidazione il rimborso delle rate di cui al comma 10-bis, pagate alle rispettive scadenze, e riferite alle anticipazioni di liquidità ottenute entro il 31 dicembre antecedente l'annualità cui si riferisce l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. L'Organo straordinario di liquidazione provvede a annualmente, a rimborsare all'ente quanto dalla stesso anticipato e a vincolare, a tale scopo, la liquidità necessaria a valere sulla riscossione dei residui attivi di parte corrente, costituenti parte della massa attiva disponibile ai sensi del comma 1.
   10-quater. Alla chiusura della gestione liquidatoria, l'ente si fa esclusivo carico, con risorse proprie, delle quote rimaste da rimborsare e non iscrive, per le predette anticipazioni, il fondo anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione, per l'importo, ordinariamente previsto, pari al debito residuo al 31 dicembre di ogni anno.».

  2. All'articolo 16, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i commi da 6-ter a 6-sexies sono abrogati.
139.02. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

  1. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, impegnate e non utilizzate o ancora da impegnare, possono essere utilizzate nell'anno 2023 dai medesimi comuni per l'adozione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.
139.03. Caroppo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Valorizzazione del personale a tempo determinato e aumento della capacità amministrative delle amministrazioni centrali e locali)

  1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III – F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021 e 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 82, del 15 ottobre 2021, le amministrazioni centrali e locali assegnatarie del suddetto personale, anche al fine di non pregiudicarne la capacità amministrativa acquisita, possono procedere, alla scadenza del contratto, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio ed all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. La stabilizzazione deve avvenire nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta.
139.04. Stumpo, Provenzano.

ART. 140.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Utilizzo avanzi e oneri di urbanizzazione in deroga alla disciplina ordinaria)

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
140.01. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Utilizzo incassi da proventi violazioni al codice della strada e parcheggi a pagamento)

  1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi 2022 e 2023.».
140.02. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere utilizzate, per l'esercizio 2023, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.».
140.016. Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2021, n. 23, le parole: «5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 euro». Per l'anno 2023 il gettito può essere destinato a finanziare le spese correnti, senza vincoli di destinazione.
140.06. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Contributo case vacanza)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 è previsto un contributo di 5 di euro milioni per ogni annualità a favore del comune di Milano a sostegno e potenziamento del servizio educativo reso dalle case vacanza di proprietà dell'ente, per la realizzazione di progetti educativi per bambine e bambini delle scuole cittadine (infanzia, primarie, secondarie di primo grado) durante l'anno scolastico e nel periodo estivo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
140.07. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui)

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».
140.03. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Utilizzo proventi da alienazioni patrimoniali per finanziamento quota capitale mutui in estinzione, senza il vincolo del contenimento della spesa corrente ricorrente)

  1. Per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento di cui all'articolo 1, comma 866, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. A tal fine sono escluse dal novero delle spese correnti ricorrenti di cui all'articolo 1, comma 866, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quelle derivanti dall'entrata in funzione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale.
140.04. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio, Furfaro.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Contributo ai comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro capite superiore a euro 500)

  1. Ai comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, firmatari dell'accordo di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, un contributo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2022, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
140.017. Fornaro, Guerra.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Utilizzo quote avanzo di amministrazione destinate ad investimenti a salvaguardia equilibri)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento eccezionale della spesa per consumi energetici che originano impatti negativi sugli equilibri correnti del bilancio di previsione, limitatamente all'esercizio finanziario 2023, gli enti locali possono impiegare le quote di avanzo di amministrazione destinate agli investimenti ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
140.05. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Contributo sostegno educativo e scolastico)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 è previsto un contributo di 5 milioni di euro per ogni annualità a favore del comune di Milano per il potenziamento dell'assistenza educativa e scolastica a bambine e bambini/ragazze e ragazzi con disabilità che frequentano i servizi educativi e scolastici rispetto ai quali il comune è tenuto a provvedere ad assicurare il servizio.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
140.08. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Contributo accoglienza profughi dall'Ucraina)

  1. Per l'anno 2023 è previsto un contributo di euro 3 milioni a favore del comune di Milano a sostegno delle spese di accoglienza e inserimento sociale e scolastico-educativo per i cittadini ucraini.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
140.09. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Contributo centri estivi)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 è previsto un contributo di 1 milione di euro a favore del comune di Milano per il potenziamento dei centri estivi cittadini durante il mese di luglio, rivolti a bambine e bambini in età di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
140.010. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Contributo rinnovo contratto di servizio refezione scolastica)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 è previsto un contributo di 4 milioni per ogni annualità a favore del comune di Milano destinato al rinnovo del contratto di servizio per la refezione scolastica.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
140.011. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Progetti educativi)

  1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, il Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 è istituito anche per l'anno 2023 con una dotazione di euro 70 milioni ed è destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a favorire percorsi di sviluppo e crescita dei minori anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
  2. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
140.012. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Sistema integrato di educazione e di istruzione)

  1. Al fine di garantire la tenuta del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e fornire ai comuni risorse aggiuntive per far fronte alle conseguenze derivanti dalla situazione di crisi e rialzo dei prezzi, il Fondo di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo è integrato, per l'annualità 2023 di euro 130 milioni.
  2. Per il solo anno 2023 alla luce dell'aumento dei costi di gestione dei servizi all'infanzia 0-6, il Fondo nazionale potrà essere utilizzato per finanziarie i maggiori oneri derivanti dalla gestione diretta da parte degli enti locali dei servizi 0-6 limitatamente agli asili nido e scuole dell'infanzia.
  3. Il riparto della quota aggiuntiva di cui al comma 1 avverrà tra le regioni secondo i criteri previsti in sede di riparto per il 2022 e il 2023. Le regioni provvederanno a ripartire tra i comuni secondo i criteri già fissati per il riparto 2022 e 2023.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 130 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
140.013. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare, in istituti di assistenza ed in affido familiare)

  1. Nell'ambito delle finalità della legge 4 maggio 1983, n. 184, agli enti locali che sostengono spese per l'affidamento di minori a comunità di tipo familiare o a istituti di assistenza, nonché per promuovere l'affido familiare, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo è destinato ai comuni per favorire la qualità dei percorsi di accoglienza in comunità ed istituti, nonché per favorire l'istituto dell'affido familiare.
  2. Una quota parte non inferiore al 10 per cento di tale Fondo è destinato al potenziamento dei percorsi di integrazione di minori con reiterate segnalazioni da parte delle Forze dell'ordine.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse la forma del contributo e la percentuale di compartecipazione alle spese da parte dello Stato.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
140.014. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Equilibrio dei contratti pubblici per il servizio energia)

  1. Ai fini del calcolo dei prezzi unitari dei vettori energetici relativo agli ordinativi di fornitura delle convenzioni CONSIP per l'affidamento del servizio integrato energia e multiservizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi del paragrafo 6, punto 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rilevano i consumi storici.
140.015. Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.».
140.018. Gnassi, Gianassi.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Disapplicazione delle sanzioni)

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano per il biennio 2022-2023.
140.019. Provenzano, Ubaldo Pagano, Barbagallo, Iacono, Marino.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Anticipazioni di tesoreria)

  1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2023.
140.020. Provenzano, Ubaldo Pagano, Barbagallo, Iacono, Marino.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Sospensione degli effetti degli indicatori di deficit strutturale)

  1. In via straordinaria, per l'anno 2023, sono sospesi gli effetti derivanti dell'applicazione degli indicatori di deficit strutturale di cui all'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
140.021. Provenzano, Ubaldo Pagano, Barbagallo, Iacono, Marino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Differimento dei termini per la normativa antincendio)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023.».
140.022. Provenzano, Ubaldo Pagano, Barbagallo, Iacono, Marino.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione delle spese elettorali)

  1. In relazione all'esigenza di ridurre le spese per le consultazioni elettorali, al comma 400 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

   «1. I comuni, con proprie delibere da adottare entro due mesi dalla data delle elezioni o delle consultazioni referendarie, possono stabilire, con oneri a proprio carico o mediante adozione di tariffe agevolate, la destinazione di appositi spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono. Nel caso di consultazioni referendarie i comitati promotori fruiscono degli spazi o delle le tariffe agevolate.»;

   b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
140.023. Sorte, Cannizzaro, D'Attis.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».
  2. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024»;

   b) le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.».

  3. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  4. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
140.024. Cannizzaro, Lucaselli, Frassini, Romano, D'Attis, Cannata, Cattoi, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.

ART. 141.

  Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.
(Incremento del Fondo di solidarietà comunale per compensazioni del minore gettito IMU)

  1. Al fine di compensare i comuni che abbiano subito una perdita strutturale di gettito IMU pari o superiore al 5 per cento rispetto al valore assestato della correlata entrata per l'anno 2021, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di euro 500 milioni per l'anno 2023 e di euro 500 milioni per l'anno 2024. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023 per l'anno 2022 ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali.
  2. Al fine di compensare i comuni per la perdita strutturale di gettito derivante dall'applicazione dell'esenzione dall'IMU di cui all'articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2023 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 250 milioni di euro.
  3. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-octies) sono aggiunte le seguenti:

   d-novies) destinato, quanto a euro 500 milioni per l'anno 2023 ed euro 500 milioni per l'anno 2024, alla compensazione della perdita strutturale di gettito IMU subita dai comuni in misura superiore al 5 per cento rispetto al valore assestato della correlata entrata dell'anno 2021;

   d-decies) destinato, quanto a euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2023, alla compensazione dei comuni per la perdita strutturale di gettito derivante dall'applicazione dell'esenzione dall'IMU di cui all'articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
141.01. Mancini.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.
(Agevolazioni Tari per le famiglie)

  1. Per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non adibita a locazione neanche temporanea e parziale e non data in comodato d'uso, neanche temporaneo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti nel territorio dello Stato in altra abitazione, e qualora il titolare delle utenze sia il medesimo titolare della proprietà, i comuni prevedono una riduzione pari ad almeno il 30 per cento dell'importo tariffario complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo, di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che ne facciano richiesta, sempre che lo stesso beneficio non sia già stato riconosciuto da altri comuni.
  2. Alla ripartizione della quota parte spettante al singolo comune, a titolo di ristoro per le minori entrate derivanti dal comma 1, del presente articolo, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
141.02. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.
(Gestione straordinaria)

  1. All'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Al fine di presentare richieste di finanziamento, a valere sulla dotazione prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può richiedere la riapertura dei termini di cui all'articolo 145, comma 2, integrando il piano di priorità degli interventi, fatto salvo il parere favorevole rilasciato dalla Commissione permanente istituita presso la prefettura competente.».
141.03. Cafiero De Raho, Ascari, Carmina, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.

ART. 142.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 142.
(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)

  1. All'articolo 255, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10, le parole: «all'articolo 222 e dei residui» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui»;

   b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

   «10-bis. Per i comuni in dissesto finanziario, le rate di rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e contratte prima della dichiarazione di dissesto, sono iscritte nel bilancio stabilmente riequilibrato e rimborsate dall'ente all'istituto erogante, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata ed in esecuzione del piano transattivo che il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di creditore del dissesto, ha cura di concordare e sottoscrivere con l'Organo straordinario di liquidazione.
   10-ter. L'ente, nella persona del rappresentante legale, richiede all'Organo straordinario di liquidazione il rimborso delle rate di cui al comma 10-bis, pagate alle rispettive scadenze, e riferite alle anticipazioni di liquidità ottenute entro il 31 dicembre antecedente l'annualità cui si riferisce l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. L'Organo straordinario di liquidazione provvede annualmente a rimborsare all'ente quanto dalla stessa anticipato e a vincolare, a tale scopo, la liquidità necessaria a valere sulla riscossione dei residui attivi di parte corrente, costituenti parte della massa attiva disponibile ai sensi del precedente comma 1. Alla chiusura della gestione liquidatoria, l'ente si fa esclusivo carico, con risorse proprie, delle quote rimaste da rimborsare e non iscrive, per le predette anticipazioni, il Fondo anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione, per l'importo, ordinariamente previsto, pari al debito residuo al 31 dicembre di ogni anno».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
142.4. Orrico, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, premettere il seguente:

   01. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto delle difficoltà economiche createsi su tutto il territorio nazionale, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
142.3. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a sei dodicesimi per l'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
142.2. Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 per i comuni con popolazione fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario con inizio e fine 2014-2023».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
142.1. Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Disposizioni in materia di anticipazioni di risorse finanziarie per i piccoli comuni in stato di dissesto)

  1. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sulla base dei dati della popolazione residente, l'incremento della massa attiva di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di cui all'articolo 1, commi 864 e 865 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è comunque pari, per ciascuna annualità, ad un terzo della massa passiva oggetto della deliberazione dell'Organismo straordinario di liquidazione.
  2. Ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nei quali il rapporto fra estensione territoriale e popolazione residente sia inferiore alla media nazionale degli Enti di tale dimensione demografica, che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario, che abbiano adottato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, approvata dai competenti organi del Ministero dell'interno e che abbiano aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è concessa, se da questi appositamente richiesto, una anticipazione di risorse finanziarie finalizzata a soddisfare i creditori che aderiscano alle proposte di transazione formulate dall'Organo straordinario di liquidazione, con relativo vincolo irrevocabile di destinazione, nei limiti di un terzo delle riscossioni dei primi tre titoli delle entrate, risultanti dai conti di bilancio degli ultimi cinque anni e comunque fino a concorrenza della massa passiva oggetto di deliberazione dell'Organo straordinario di liquidazione medesimo.
  3. Le anticipazioni di risorse sono erogate dalla Cassa depositi e prestiti Spa e sono restituite mediante trattenuta sui trasferimenti erogati, in parte corrente ed a qualunque titolo, dall'amministrazione statale, nei successivi cinque anni.
  4. Le disposizioni attuative dei commi 2 e 3 sono disciplinate da apposito decreto del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano e non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
142.01. Ciaburro, Caretta, Comba, Coppo, Zurzolo, Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Utilizzo alienazioni patrimoniali)

  1. Al comma 866, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b).
142.08. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 142 , aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Revisione degli adempimenti degli enti in dissesto in materia di anticipazioni di liquidità)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

   «6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali già in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a seguito dell'approvazione del piano di estinzione di cui all'articolo 256 del medesimo testo unico, alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il Fondo anticipazioni di liquidità, accantonato nel risultato di amministrazione, pur reiscrivendo in bilancio i residui attivi e passivi, rispettivamente, non realizzati o estinti dall'organo straordinario di liquidazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. La procedura di cui al periodo precedente si applica a regime agli enti dissestati, in occasione del primo rendiconto successivo all'approvazione del piano di estinzione di cui al citato articolo 256 del decreto legislativo n. 267 del 2000».
142.010. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

  1. La dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. L'incremento è attribuito alla Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.
  2. Al fine di garantire l'immediata operatività del Fondo di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa un addendum alla convenzione sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e trasferisce l'importo attribuito alla Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020. Per le finalità di cui alla predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di prelievo e versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nell'addendum alla convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa, nonché i criteri e le modalità di gestione da parte di Cassa depositi e prestiti Spa. L'addendum alla convenzione è pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.
  3. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza energetica derivante dal conflitto russo-ucraino, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2022, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 16 gennaio 2023 e il 10 febbraio 2023 alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento.
  4. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 3, non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscrivono nel titolo IV di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.
  5. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 3, è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
  6. L'anticipazione è concessa entro il 3 marzo 2023 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.
  7. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2024 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione della presente legge, con un minimo pari a zero, e pubblicato nel sito internet del medesimo Ministero.
  8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
  9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al primo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 8.
  10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3, gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31 dicembre 2023.
  12. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento e, al secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 40 per cento.
142.011. Baldino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, D'Orso, Appendino.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Avanzi di amministrazione)

  1. Per l'anno 2023, al fine di dare copertura ai maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa prevista per l'esercizio 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, gli enti locali possono applicare in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025 una percentuale pari massimo al 75 per cento dell'avanzo di amministrazione libero desumibile dal prospetto del risultato di amministrazione presunto nei limiti dell'importo dell'avanzo libero accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021.
142.014. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Utilizzo di quote di avanzo vincolato per investimenti da parte di enti locali in disavanzo)

  1. Entro il limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare per spese di investimento le quote di avanzo vincolato derivanti da trasferimenti di risorse statali in precedenza utilizzate in difformità rispetto alle originarie finalità di investimento e successivamente reintegrate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai fini del rispetto del limite di spesa ivi indicati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
142.016. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Decurtazioni dal Fondo di solidarietà comunale per le attività di sgombero neve nei comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti)

  1. La quota relativa all'imposta municipale propria del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 380-ter, di spettanza dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, classificati come montani, è decurtata dell'importo messo a bilancio dai comuni medesimi per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, apporta le necessarie variazioni a bilancio.
142.02. Ciaburro, Caretta, Comba, Coppo, Zurzolo, Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Modifica dell'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserire il seguente:

   «1-quinquies. Gli enti locali che hanno registrato un disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario in attuazione dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, e come definito ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 2 aprile 2015, possono applicare al bilancio di previsione, con le modalità di cui all'articolo 187, comma 2 del TUEL, la differenza, se positiva, tra il disavanzo consentito e il disavanzo effettivo determinato con il rendiconto dell'esercizio precedente. Restano salve in ogni caso le modalità del ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui al periodo precedente, previste dall'articolo 2 del citato decreto interministeriale del 2 aprile 2015».
142.03. Mancini.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Disposizioni sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti locali)

  1. In deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei Fondi vincolati e dei Fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti Fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.
  2. L'utilizzo dei Fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.
142.07. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

  1. In favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che alla data del 31 dicembre 2022 non hanno ancora sottoscritto l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1, in considerazione della necessità di garantire il pieno recupero di condizioni di equilibrio di bilancio e l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, è riconosciuto, per gli anni 2023-2042, un ulteriore contributo complessivo di 1.135 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 75 milioni di euro nel 2025, 70 milioni di euro nel 2026, 65 milioni di euro nel 2027, 60 milioni di euro nel 2028, 55 milioni di euro nel 2029 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2042, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno sulla base di specifica istanza del rappresentante legale del comune interessato, che deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari, nonché a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili del comune.
  3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 80 milioni annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 75 milioni di euro per il 2025, 70 milioni di euro per il 2026, 65 milioni di euro per il 2027, 60 milioni di euro per il 2028, 55 milioni di euro per il 2029 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2042, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*142.04. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*142.020. (ex 137.036) Mulè, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)

  1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
142.05. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Misure straordinarie per gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. L'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto per tutto il periodo di durata del piano.
  2. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia dell'articolo 1, commi da 857 a 864 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario.
142.06. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Disposizioni in materia di applicazione dell'avanzo enti locali)

  1. Al comma 4, dell'articolo 40, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «limitatamente all'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli anni 2022 e 2023» e la parola: «2021» è sostituita dalle seguenti: «2021 e 2022».
142.09. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

  1. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «e dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023 è pari almeno al 50 per cento, nel 2024 è pari almeno al 60 per cento, nel 2025 è pari almeno al 70 per cento, nel 2026 è pari almeno all'80 per cento, nel 2027 è pari almeno al 90 per cento e dal 2028 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo».
142.012. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Proroga accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

  1. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2028, disciplinata nel presente principio».
142.013. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Canoni)

  1. Le modalità di calcolo, che determinano aumenti dei canoni onnicomprensivi nelle spese degli enti locali per utenze di energia elettrica e gas, tengono esclusivamente conto della componente legata al consumo effettivo delle stesse ed ai relativi prezzi.
142.015. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Contributo ai comuni in riequilibrio finanziario per aumento monte ore a LSU stabilizzati)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario il contributo annuo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, riconosciuto a ciascun ente pubblico per ogni lavoratore socialmente utile di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è elevato a 15.000 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro un limite complessivo di spesa annuo pari a 1,5 milioni di euro.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che l'ente locale in procedura di riequilibrio finanziario presenti le seguenti condizioni:

   a) una popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti;

   b) un numero di lavoratori socialmente utili assunti a tempo indeterminato pari o superiore a 80 unità;

  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
142.017. Gatta, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali)

  1. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro, si provvede mediante il ricorso al Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.
142.018. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

  1. Al comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «, che è incedibile» sono soppresse;

   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale capitale è incedibile.»;

   c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle società di cui al presente comma che abbiano i requisiti delle società in house, gli enti locali possono assegnare la gestione delle reti e del servizio ai sensi del comma 4, lettera a), ferma restando l'incedibilità del capitale fino alla scadenza degli affidamenti relativi alla gestione del servizio, della rete o alla gestione di entrambi. La disposizione si applica anche agli affidamenti in essere».
142.019. Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 143.

  Sopprimerlo.
*143.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*143.7. Dell'Olio, Francesco Silvestri, Sportiello, Alfonso Colucci, Caramiello, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Orrico, Scutellà, Pavanelli, Fenu, Caso, Amato, Torto, Morfino, L'Abbate, Appendino, Ascari.
*143.29. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
143.16. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e.
143.17. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.
143.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, alle parole: nel godimento premettere le seguenti: nell'erogazione e.
143.18. Alfonso Colucci, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: disciplina la determinazione aggiungere le seguenti: il finanziamento e il monitoraggio dell'attuazione;

   b) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: alla determinazione aggiungere le seguenti: al finanziamento e al monitoraggio dell'attuazione;

   c) al comma 3, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno;

   d) al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) definisce i LEP e i livelli di finanziamento necessari al loro finanziamento, nonché le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni;

   e) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 3 e sulla base delle medesime, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

   f) sopprimere il comma 6;

   g) al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Governo presenta alle Camere uno o più disegni di legge secondo la procedura e per le finalità di cui al comma 5.
143.5. Guerra, Ubaldo Pagano, Provenzano, Zingaretti, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein, De Luca, Furfaro, Lai.

  Al comma 1, primo periodo, alle parole: soglia di spesa premettere le seguenti: livello dei servizi e.

  Conseguentemente, sostituire le parole: costituzionalmente necessaria che costituisce con le seguenti: costituzionalmente necessari che costituiscono.
143.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale con le seguenti: per l'erogazione uniforme delle prestazioni.
143.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni.
143.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
143.23. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: il presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, il presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali,;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti non possono essere adottati. La cabina di regia, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, lo schema non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti non possono essere adottati.;

   c) al comma 6, dopo le parole: previa deliberazione del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: e solo previa espressione di parere favorevole da parte delle Commissioni ai sensi del comma 5;

   d) sopprimere il comma 7;

   e) al comma 8, sostituire le parole: e il Commissario si avvalgono con le seguenti: si avvale e dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché inserire le seguenti: della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, il presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali,.
143.8. Dell'Olio, Alfonso Colucci, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 3, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale e la parola: relativi;

   b) al comma 2 sopprimere le parole: che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

   c) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire le parole: di decreto del con le seguenti: che trasmette al;

    2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Se i LEP non coprono integralmente i fabbisogni o non consentono il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, gli schemi trasmessi dalla cabina di regia devono dare conto della copertura o del superamento solo parziale, e dei maggiori oneri necessari per giungere a una copertura o a un superamento integrale.;

   d) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Sulla base degli schemi trasmessi dalla cabina di regia, il Governo presenta alle Camere uno o più disegni di legge aventi ad oggetto la determinazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e 117, secondo comma, della Costituzione, nonché la determinazione nelle anzidette materie o ambiti dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard al fine del pieno superamento dei divari territoriali;

   e) sopprimere i commi 7 e 8.
143.14. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Amato, Auriemma, Bruno, Penza, Caso, Sergio Costa.

  Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 3, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale e la parola: relativi.
143.9. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Amato, Auriemma, Bruno, Penza, Caso, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori COVID e abbattimento sanzioni.
143.6. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 2;

   b) sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 126 della Costituzione, all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e agli articoli 21 e 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) effettua una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

   b) effettua una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;

   c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

  3-bis. Le pubbliche amministrazioni, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, SOSE Spa, l'Istituto nazionale di statistica, la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni, forniscono alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 3.;

   c) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali poste in essere ai sensi del comma 3, trasmette alla Commissione parlamentare per le questioni regionali le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard.

   d) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, la Commissione parlamentare per le questioni regionali approva una relazione contenente le risultanze delle attività poste in essere ai sensi del comma 3 ai fini dell'adozione dei livelli essenziali delle prestazioni con legge statale.;

   e) sopprimere i commi 6, 7 e 8.
143.4. De Luca, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 2, sopprimere le parole: che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
143.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Amato, Auriemma, Bruno, Penza, Caso, Sergio Costa.

  Al comma 2, sostituire le parole: materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: materie o ambiti di materie riferibili ai LEP.

  Conseguentemente, apportare la medesima modifica ai commi 3, lettere a) e b), 4, 5 e 8.
143.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

  Al comma 3, premettere, alla lettera a), la seguente:

   0a) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
143.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente sopprimere il comma 7.
143.28. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Amato, Auriemma, Bruno, Penza, Caso, Sergio Costa, Alfonso Colucci.

  Al comma 3, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente,.
143.26. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: uno o più disegni di legge di iniziativa governativa;

   b) al comma 6 sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: disegno di legge di iniziativa governativa;.

  Conseguentemente sopprimere i commi 7 e 8.
143.15. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Amato, Auriemma, Bruno, Penza, Caso, Sergio Costa.

  Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: di decreto del con le seguenti: che trasmette al

   b) aggiungere in fine le seguenti parole: Se i LEP non coprono integralmente i fabbisogni o non consentono il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, gli schemi trasmessi dalla cabina di regia devono dare conto della copertura o del superamento solo parziale, e dei maggiori oneri necessari per giungere a una copertura o a un superamento integrale.
143.11. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Amato, Auriemma, Bruno, Penza, Caso, Sergio Costa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. La Cabina di regia, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, lo schema non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti non possono essere adottati.;

   b) al comma 6, dopo le parole: previa deliberazione del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: e del parere favorevole da parte delle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 5.
143.27. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Amato, Auriemma, Bruno, Penza, Caso, Sergio Costa.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Sulla base degli schemi trasmessi dalla cabina di regia, il Governo presenta alle Camere uno o più disegni di legge aventi ad oggetto la determinazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP ai sensi degli articoli 116, terzo comma, e 117, secondo comma, della Costituzione, nonché la determinazione nelle anzidette materie o ambiti dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard al fine del pieno superamento dei divari territoriali.
143.12. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Amato, Auriemma, Bruno, Penza, Caso, Sergio Costa.

  Sopprimere i commi 7 e 8.
143.13. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Amato, Auriemma, Bruno, Penza, Caso, Sergio Costa.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nelle materie di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
143.3. Carfagna, Sottanelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni», sono aggiunte le seguenti: «e le unioni di comuni».
143.2. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità», con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, suddiviso in Fondo per gli investimenti strategici e Fondo per la compensazione degli svantaggi.
  2. Nella dotazione del Fondo di cui al comma 1 possono confluire risorse già stanziate, a livello nazionale ed europeo, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e di contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
  3. Le risorse del Fondo sono utilizzate per:

   a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità, con particolare attenzione ai seguenti settori: sanità, istruzione e università, trasporti e continuità territoriale, energia;

   b) garantire accesso egualitario ai servizi nel territorio tra i cittadini e le imprese che vivono la realtà dell'insularità e le migliori esperienze sul territorio nazionale;

   c) favorire la residenzialità e contrastare lo spopolamento nei territori insulari;

   d) accompagnare lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche puntando sulla sua vocazione portuale;

   e) sostenere le transizioni ecologica e digitale, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

  4. È istituita la Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, di seguito denominata «Commissione».
  5. La Commissione è composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  6. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
  7. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
  8. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni.
  9. La Commissione:

   a) con cadenza annuale esegue una mappatura dei fondi in essere e delle risorse stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinati alle isole;

   b) individua settori su cui risulta opportuno agire per contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità con interventi compensativi, a partire da: sanità, istruzione e università, trasporti e continuità territoriale, energia;

   c) entro sei mesi dalla sua costituzione, individua, di concerto con l'Ufficio parlamentare di Bilancio, gli indicatori necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;

   d) propone misure e interventi utili a compensare effettivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni in grado di accedere alle deroghe alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

   e) riferisce, con cadenza almeno annuale, sulla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con l'obiettivo di proporre al Governo eventuali modifiche e correttivi alla suddetta normativa al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, con attenzione a non creare distorsioni all'interno del mercato unico europeo;

   f) propone correttivi al sistema dei LEP in relazione all'insularità, anche per contrastare lo spopolamento e costruire servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

  10. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena applicazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione.
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione commi da 1 a 3 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
143.01. Lai, Barbagallo, Iacono, Marino.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Livelli essenziali delle prestazioni sul diritto allo studio universitario)

  1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 143, è istituito per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro, da destinare al finanziamento per parte statale dei livelli essenziali di assistenza per il diritto allo studio universitario, in base alla determinazione dei costi effettuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. I criteri di riparto del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti in base ai criteri di finanziamento standard stabiliti dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 160 milioni per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
143.03. Carfagna.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Flessibilità nella gestione finanziaria per fronteggiare l'emergenza)

  1. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «da COVID-19,» sono inserite le seguenti: «nonché degli aumenti degli oneri per energia elettrica e gas,»;

   b) le parole: «all'anno 2022» sono sostitute dalle seguenti: «agli anni 2022 e 2023»;

   c) le parole: «accertato con l'approvazione del rendiconto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «accertato, rispettivamente, con l'approvazione dei rendiconti 2021 e 2022»;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, e all'80 per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

  2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
  3. All'articolo 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi 2022 e 2023».

  4. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).
  5. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.
  6. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali degli enti locali, all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è apportata la seguente modifica: la parola «2022» è sostituita dalla seguente: «2025».
*143.06. De Luca, Merola, Malavasi, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*143.08. Pastorino.
*143.04. Ruffino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Aggiornamento dei LEPS di cui al decreto «Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023», ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

  1. All'interno dei LEPS di cui al decreto 30 dicembre 2021 aggiungere il "Budget di Salute" da attivare a favore di persone con capacità residue al fine di evitare e/o prevenire l'istituzionalizzazione o l'inserimento esclusivamente nel sistema dell'erogazione monetaria o di servizi del sistema di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
  2. Il finanziamento afferente al comma precedente potrà trovare copertura all'interno del Fondo povertà, del Fondo nazionale politiche sociali, del PON Inclusione.
143.02. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Proroga occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione)

  1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
143.05. Zucconi, Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Testa.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Sospensione delle sanzioni ai comuni per violazione delle norme su SOSE e BDPA)

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano per il biennio 2023-2024.
143.07. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 144.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, per gli esercizi 2023-2025 le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto per gli anni 2023-2025 dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni sia per le regioni ordinarie che per le speciali. La facoltà è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è assentita dal medesimo Ministero entro il successivo 28 febbraio. In caso di mancata intesa, il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende confermato. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2023 al 2025, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 322-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.
  3-quater. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per:

   a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;

   b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del Servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia da COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

   c) contributi volti ad attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

  3-quinquies. All'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

   «6-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza energetica e alla crisi ucraina, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2023 e 2024 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, anche per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza energetica, dopo l'approvazione da parte della giunta regionale o provinciale rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2022 e 2023, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.».
144.3. Cattoi, Lucaselli, Cannizzaro, Romano, Frassini, Giorgianni, D'Attis, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Angelo Rossi, Cannata, Rampelli, Tremaglia.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, per gli esercizi 2023-2025 le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto per gli anni 2023-2025 dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni sia per le regioni ordinarie che per le speciali. La facoltà è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è assentita dal medesimo Ministero entro il successivo 28 febbraio. In caso di mancata intesa, il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende confermato. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2023 al 2025, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 322-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.
  3-quater. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per:

   a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;

   b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del Servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia da COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

   c) contributi volti ad attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.
144.2. Ubaldo Pagano, Guerra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 844, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 395 milioni di euro per l'anno 2023, di 390 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
144.1. Frassini, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Cecchetti, Iezzi, Formentini, Zoffili, Dara, Toccalini.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Acconto arretrati afferenti alle accise per province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. In attesa dell'attribuzione in via definitiva delle somme arretrate e delle somme spettanti a regime, per l'anno 2023 è riconosciuto alle province autonome di Trento e di Bolzano un acconto sugli arretrati afferenti alle accise di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relative ai prodotti energetici a uso riscaldamento impiegati sui relativi territori provinciali, di importo pari rispettivamente a 25 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a 25 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano, e alla provincia autonoma di Trento un acconto sull'Imposta immobiliare semplice (IMIS) corrispondente all'imposta comunale propria derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che era riservata all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successivamente assicurata al bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 9 milioni di euro.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 59 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
144.02. Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Misure di sostegno in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione)

  1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
144.03. Provenzano, Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan, Lai.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)

  1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
  2. Al fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2023 e a 100 milioni di euro per il 2024 e per il 2025.
  3. Per la gestione del fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  4. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
  5. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
  6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
  7. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, di 90 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
144.04. Provenzano, Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

  1. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di:

   a) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

   b) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il Terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

   c) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

   d) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

   e) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

  2. Per garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
144.05. Provenzano, Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Attività venatoria)

  1. Il 50 per cento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso caccia è trasferita alle regioni al fine esclusivo di favorire la puntuale realizzazione, anche nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione a tutela del benessere animale, per ripristini ambientali a tutela ed arricchimento della biodiversità da destinare, tramite gli ambiti a gestione programmata della caccia di cui all'articolo 14 della legge, alle imprese agricole che adottano colture agricole e ripristini ambientali idonei alla riproduzione naturale delle specie selvatiche all'interno della zone di tutela, previste dall'articolo 10, comma 8, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
144.06. D'Alfonso.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali – Scomputo maggiori oneri da maggiori costi energia)

  1. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020.».
144.07. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Disposizioni sul canone unico)

  1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021».
144.08. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Disposizioni sul canone unico)

  1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusivo riferimento alle aree di cui alla lettera a) del comma 819».
  2. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

   «818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti»;

   b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

   «837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti».

  3. Al comma 820, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «del comma 819» sono sostituite con le seguenti: «del comma 819, di esclusiva competenza comunale,».
  4. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio»;

   b) alla lettera b), la parola «privato» è sostituita con le seguenti: «privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica».

  5. Al comma 821, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera h) è sostituita con la seguente:

   «h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

   b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

   «h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

   h-ter) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

   h-quater) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ;

   h-quinquies) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone».
144.09. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Risorse per le città metropolitane)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, da ripartirsi a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Il riparto del Fondo di cui al comma 1 è determinato mediante decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, rispettivamente, per il 2023 con riferimento al gettito del 2021, per il 2024 con riferimento al gettito del 2022, per il 2025 con riferimento al gettito del 2023. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
  3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2023, entro il 31 gennaio 2023, per il 2024 e per il 2025 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.
  4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020.
  5. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati standard di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamenti.
  6. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 180 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*144.011. Merola, Gnassi, De Luca, Malavasi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*144.016. Pastorino.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Abolizione dei tagli di risorse agli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 850 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «le regioni, le province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome».

   b) le parole: «i comuni, le province e le città metropolitane», e le parole da: «per le regioni e le province autonome» fino alla fine del comma sono soppresse;

  2. Il comma 853 è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
144.010. Merola, Gnassi, De Luca, Malavasi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Disposizioni sul canone unico)

  1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, le parole: «pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» sono sostituite con le seguenti: «da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento».
*144.012. Gnassi, De Luca, Malavasi, Merola, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*144.017. Pastorino.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Fondo per l'insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione)

  1. Al fine di promuovere misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, in attuazione della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, è ripartito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
144.013. D'Orso, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Raffa.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Compensazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome del minor gettito della compartecipazione all'IRPEF derivante dall'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alla riforma fiscale di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, a decorrere dal 2025, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione all'IRPEF, nella misura determinata per ciascuna autonomia speciale per l'anno 2024 dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 308,17 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
144.014. Panizzut, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 850 le parole: «le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «per le regioni e per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse;

   b) il comma 853 è abrogato.
144.015. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Comitato paritetico per il riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna)

  1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultraperiferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un comitato istruttore paritetico Stato-regione.
  2. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nel limite di 100.000 euro per l'anno 2023, attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
144.018. Ghirra, Grimaldi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Finanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 è rifinanziato per l'anno 2023 nella misura di 40 milioni di euro, per l'anno 2024 nella misura di 60 milioni di euro e per l'anno 2025 nella misura di 80 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

   b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 60 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
144.019. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 145.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del medesimo Piano, la spesa relativa al segretario comunale e provinciale, in ragione dell'autorizzazione conseguita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'iscrizione all'Albo dei vincitori del relativo corso concorso di accesso in carriera, non si computa in sede di applicazione dell'articolo 1, comma 557-quater, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 33 comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la quota oggetto della predetta autorizzazione corrispondente all'importo dello stipendio tabellare, della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato previsti dal vigente CCNL per il segretario di fascia C.
  4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la spesa relativa alla retribuzione di posizione e di risultato ivi indicata non si computa anche ai fini dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*145.6. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*145.7. Molinari, Cattaneo, Foti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
  4-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
145.3. Stefani, Candiani, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, le parole: «popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «popolazione fino a 10.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 15.000 abitanti». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
145.1. Lai.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
145.2. Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-ter comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2019 numero 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, che abbiano svolto servizio di vicesegretario autorizzato dal Ministero dell'interno per un periodo di 24 mesi in uno o più comuni, che abbiano assolto il previsto obbligo formativo, possono chiedere l'ammissione all'albo nella prima fascia professionale.
145.4. Tremaglia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

  1. All'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «fino al 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
145.01. De Luca.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

  1. All'articolo 24, comma 5-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
145.02. Zingaretti, Lai, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

  1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati è calcolata secondo le indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, con il documento n. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019.
145.03. Zingaretti, Lai, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

  1. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità a favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
145.04. Lai, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

  1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
145.05. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Disposizioni concernenti il Comun General de Fascia)

  1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici di tale ente con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio costituiscono il suo patrimonio indisponibile.
*145.06. Ferrari.
*145.07. Schullian, Gebhard.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Permessi per le partecipazioni agli organi)

  1. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento» sono sostituite con le seguenti: «l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli»; conseguentemente, le parole: «assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva» sono sostituite con le seguenti: «prendere servizio nella giornata successiva in orario posticipato al fine di garantire un riposo di almeno 8 ore oltre al tempo necessario al raggiungimento del luogo di lavoro»;

   b) al comma 3, le parole: «hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.» sono sostituite con le seguenti: «hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi organi.».
145.08. Mancini.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Disposizioni in materia di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi)

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Nell'ipotesi in cui l'amministratore locale che rivesta le cariche di cui al comma 1 non sia lavoratore dipendente e sospenda la propria partita IVA, l'amministrazione locale provvederà al pagamento di una cifra forfettaria annuale pari al minimo contributivo dovuto alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. Eventuali maggiori somme dovute saranno a carico dell'amministratore. La somma sarà conferita al gestore della forma pensionistica per quote mensili.»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Gli amministratori locali di cui al comma 2 non iscritti a istituti previdenziali sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nell'ipotesi in cui i medesimi amministratori locali aderiscano ad una forma pensionistica, le somme versate sono trasferite al gestore della stessa. La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali è effettuata valutando le somme trasferite e i relativi periodi analogamente a quelle relative ai dipendenti degli enti locali.»;

   c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli amministratori di cui al comma, 2-bis possono versare le somme di cui al comma 2 relative ai periodi, per i quali non risultino iscritti ad altri istituti previdenziali, precedenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265 e a partire dall'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81.».
145.09. Mancini.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Integrazione del Fondo regionale protezione civile)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è integrata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
  2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Fondo è prioritariamente destinato dalle regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
145.010. Ruffino.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Semplificazione per i comuni montani)

  1. Al fine di agevolare gli esercenti nei comuni totalmente o parzialmente montani, per le attività commerciali riguardanti i servizi alla persona, in deroga ai requisiti indicati nell'allegato IV di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i limiti minimi per altezza netta sono fissati a metri 2,7.
  2. Nei comuni totalmente o parzialmente montani il vincolo di cui all'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è ridotto a 150 metri.
145.012. D'Alfonso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Personale dissesto)

  1. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con la legge 8 novembre 2021, n. 155, primo periodo, le parole: «al 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
145.013. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico per il regolare funzionamento degli enti in dissesto)

  1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 300 milioni.
145.026. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Fondo per il regolare funzionamento degli enti in dissesto finanziario e strutturalmente deficitari)

  1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari, assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2023.
  2. Le risorse del fondo sono utilizzate dagli enti locali di cui al comma 1, per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili.
  3. Le risorse del fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto.
  4. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al comma 3, deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
145.027. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Registrazione comune di nascita dei figli)

  1. Al fine di garantire il diritto al riconoscimento dell'appartenenza all'effettivo comune di origine, il comune di nascita dei figli di genitori residenti nei comuni senza punti nascita, come da dichiarazione prevista dall'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 può essere individuato su richiesta dei genitori stessi, nel comune in cui hanno la residenza invece che nel comune dell'avvenuta nascita, purché i due comuni facciano parte della medesima regione. Negli atti dello stato civile è comunque registrato anche il luogo in cui la nascita è effettivamente avvenuta.
  2. Il Governo apporta all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, 396, le modifiche necessarie all'attuazione del comma 1.
145.028. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento dell'Agenzia per il fiume Po - AIPO)

  1. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO – ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, tenuto conto delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) intervenute a partire dall'anno 2003 e rilevate dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono rideterminate complessivamente in euro 54.250.332,37 annui.
  2. Le risorse finanziarie annuali trasferite ad AIPO di cui al precedente comma sono oggetto di rivalutazione automatica ogni tre anni sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) rilevate dall'ISTAT, con effetto dal trasferimento relativo all'anno 2026 e così per i successivi trienni.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
145.011. Braga, Morassut.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Neutralizzazione oneri contrattuali)

  1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche».
*145.014. De Maria, Malavasi.
*145.032. Cattoi, Lucaselli, D'Attis, Frassini, Cannata, Cannizzaro, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Programma straordinario assunzioni di personale specializzato)

  1. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
145.015. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Fondo per transizione digitale nelle province)

  1. Per supportare i processi di transizione digitale e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati statistici delle province è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2023, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire tra le province, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
145.019. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Disciplina assunzioni articolo 110 TUEL)

  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissata al 50 per cento».
145.016. De Maria, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Disciplina incarichi PNRR in enti dissesto o strutturalmente deficitari)

  1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
145.017. De Maria, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Modalità di calcolo assunzioni eterofinanziate)

  1. All'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 il comma 3-septies è sostituito con il seguente:

   «3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».
145.018. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Disciplina utilizzo personale altre amministrazioni)

  1. Al comma 557 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale le comunità montane e le unioni di comuni» sono sostituite con le seguenti: «Gli enti locali».
145.020. De Maria, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2022 e 2023.
145.021. De Maria, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Sostegno pubblici esercizi)

  1. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
145.022. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cessione di energia da impianti fossili)

  1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, i titolari di impianti di produzione energetica fossile destinano una quota della produzione degli impianti, a prezzi calmierati, al sostegno delle attività produttive energivore e delle comunità dei territori in cui tali impianti sono localizzati. Con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce modalità, beneficiari e regole tecniche.
145.023. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Regolamentazione tariffe ZTL)

  1. All'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 285 del 1992 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con il Regolamento di cui all'articolo 201 comma 1-bis, lettera g), sono individuate le modalità attuative, e nelle more dell'approvazione del Regolamento rimane in vigore la circolare n. 3816 del 21 luglio 1997.».
145.024. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Mitigazione degli effetti sui bilanci degli enti locali delle perdite delle società partecipate)

  1. In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 21 nonché all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano all'esercizio 2022 e ai relativi risultati.
145.025. Gnassi, De Luca, Malavasi, Merola, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Norme in materia di responsabile unico del procedimento)

  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse.
145.030. D'Alfonso.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

  1. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento ai comuni capoluogo della città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
145.031. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Modifiche all'articolo 10 , comma 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)

  1. All'articolo 10, comma 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli enti locali in cui sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale la quota del provento annuale di cui al primo periodo del presente comma è attribuita al segretario comunale rogante nei limiti della quota eventualmente eccedente l'applicazione della disciplina della maggiorazione di cui all'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.».
145.033. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 146.

  Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e regione Marche.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1, commi 953 e 955 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3.177 milioni di euro per l'anno 2023, 3.177 milioni di euro per l'anno 2024 e 3.177 milioni di euro per l'anno 2025.
146.2. Rachele Silvestri, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Tremaglia.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo ulteriore pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la regione Marche.
146.1. Carloni, Marchetti, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Accordi capoluoghi contributo ed estensione ai partecipanti)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Ai comuni capoluogo di provincia che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 163 milioni di euro per il periodo 2023-2032, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 16,3 milioni di euro annui, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sulla base dell'onere annuale sostenuto dai comuni sottoscrittori dell'accordo derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente, nonché tenendo conto delle capacità fiscali di ciascun ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75 per cento dell'ammontare del disavanzo 2020, eventualmente aumentato degli ulteriori obblighi di ripiano successivamente emersi e ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnati alla data del 31 dicembre 2022.
   7-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023 previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i tempi e le modalità di presentazione di richieste di accordo da parte dei comuni capoluogo di provincia, sulla base delle medesime finalità e dei medesimi criteri di cui ai commi da 2 a 7, che non abbiano partecipato al processo di concertazione nel corso del 2022 o non lo abbiano concluso. Il decreto di cui al periodo precedente determina una durata del procedimento di verifica delle proposte di accordo in un arco temporale non superiore a quattro mesi. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022 preclude la possibilità di accesso. Il tavolo tecnico di cui al comma 3 concorre alla definizione degli accordi di cui al presente comma. Ai comuni che sottoscriveranno l'accordo in questione è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 187 milioni di euro per il periodo 2023-2032, da ripartire in rate non superiori a complessivi 18,7 milioni di euro annui, da determinarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dei nuovi accordi, sulla base dei medesimi criteri e modalità di cui al comma 7-bis.
   7-quater. Ai soli fini dell'applicazione del comma 7-ter, si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis:

   a) le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2022;

   b) il termine di centoventi giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;

   c) il termine indicato al 31 dicembre 2022 è fissato al 15 luglio 2023.

   7-quinquies. I comuni beneficiari dei contributi di cui ai commi 7-bis e 7-ter provvedono a rimodulare le misure concordate nell'ambito dell'accordo sottoscritto in occasione della prima verifica periodica di cui al comma 6, assicurando che almeno un terzo del contributo produca un effetto di accorciamento dei tempi originariamente concordati per il conseguimento dell'equilibrio finanziario strutturale dell'ente.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
146.032. De Luca, Malavasi, Merola, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente

Art. 146-bis.
(Sospensione della sanzione per mancata compilazione questionari SOSE e comunicazione dati contabili)

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano per il biennio 2022-2023.
146.01. Gallo.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

  1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2023.
146.03. Gallo.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente

Art. 146-bis.
(Personale sanitario)

  1. Gli enti del servizio sanitario, ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario egli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, e comprensivi di eventuali periodi di lavoro in somministrazione/interinale, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove scritte.
146.015. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Oneri di servizio pubblico regione autonoma della Sardegna)

  1. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2025. La regione autonoma della Sardegna concorre a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2025.2. Agli oneri di cui al presente comma pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
146.041. Ghirra, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Potenziamento attività di riscossione)

  1. All'articolo 16, comma 8-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 450 milioni di euro per il triennio 2022-2024, si provvede, quanto a 400 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 152, comma 3, e quanto a 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 152, comma 4.
146.04. Gallo.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
146.05. Gallo.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

  1. L'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 40.

   1. In via eccezionale e limitatamente agli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e del connesso aumento dei costi per le spese energetiche e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 e 2022».
146.06. Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Misure in materia di celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025)

  1. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 delle risorse di cui al presente comma è attribuita a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.».
146.07. Mancini.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzata, nei limiti della dotazione organica fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla stabilizzazione del personale in servizio in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, entro il limite di spesa 1.000.000 euro con avvio delle relative procedure nell'anno 2023.
  2. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali è autorizzata, nei limiti della dotazione organica fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla stabilizzazione del personale in servizio in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, entro il limite di spesa di 200.000 euro con avvio delle relative procedure nell'anno 2023.
  3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
146.08. Simiani, Laus.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Ecosistemi per la transizione verde al Sud)

  1. Al fine di ampliare la linea progettuale «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», prevista nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinata al finanziamento di progetti che promuovano la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per favorire la transizione energetica ed ecologica.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
146.09. Ubaldo Pagano, Provenzano, De Luca.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

  1. Al fine di favorire la continuità didattica è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 1° marzo di ciascun anno individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 28 febbraio di ciascun anno. Nel decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le modalità con le quali rendere permanente il contributo annuale a quei comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici che possano essere destinate in modo definitivo al funzionamento dei seggi elettorali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152, comma 3.
146.010. Boschi.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Diritto allo studio)

  1. Al fine di consentire alle regioni di estendere la gratuità totale o parziale dei libri di testo per gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 il capitolo 2043 istituito presso il ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di euro 30 milioni annui a decorrere dal 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 30 milioni a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
146.011. Boschi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Gestione del servizio idrico da parte dei comuni montani)

  1. L'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale, ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma, l'ente di governo dell'ambito territoriale esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'ente di governo medesimo.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui i comuni aventi titolo, oggi ricompresi nella gestione del servizio idrico integrato dei rispettivi ambiti territoriali, possono esercitare l'opzione per la gestione diretta.
146.014. Sottanelli, Del Barba.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

  1. Agli uffici di supporto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa, quanto previsto dall'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.
146.017. La Porta, Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Incarichi personale in quiescenza)

  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, terzo periodo, dopo le parole: «sono comunque consentiti a titolo gratuito» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli ex articolo 90 del TUEL».
146.018. De Maria, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Sospensione rimborso quote capitale mutui in scadenza nel 2023)

  1. Il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al primo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento attualmente prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento delle maggiori spese connesse all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eventualmente confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione risultante al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per finanziare la maggiori spese dovute all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas.
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2022, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 260 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
146.019. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per maggiori spese energetiche)

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».
  2. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024»

   b) le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.».

  3. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  4. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
*146.031. Merola, Malavasi, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*146.035. Pastorino.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis
(Ulteriore contributo a sostegno degli enti con maggiori disavanzi emergenti a seguito di illegittimità di norme contabili)

  1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2023.
  2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è inoltre aumentata di 50 milioni di euro da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021 e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
146.020. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di polizia locale)

  1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

   a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

   b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

  2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

   a) il numero medio di operatori di polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

   b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

  3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla polizia municipale.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
*146.033. Gnassi, De Luca, Malavasi, Merola, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*146.037. Pastorino.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   7-bis. Ai comuni capoluogo di provincia che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 163 milioni di euro per il periodo 2023-2032, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 16,3 milioni di euro annui, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sulla base dell'onere annuale sostenuto dai comuni sottoscrittori dell'accordo derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente, nonché tenendo conto delle capacità fiscali di ciascun ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75 per cento dell'ammontare del disavanzo 2020, eventualmente aumentato degli ulteriori obblighi di ripiano successivamente emersi e ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnati alla data del 31 dicembre 2022.
   7-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023 previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono determinati i tempi e le modalità di presentazione di richieste di accordo da parte dei comuni capoluogo di provincia, sulla base delle medesime finalità e dei medesimi criteri di cui ai commi da 2 a 7, che non abbiano partecipato al processo di concertazione nel corso del 2022 o non lo abbiano concluso. Il decreto di cui al periodo precedente determina una durata del procedimento di verifica delle proposte di accordo in un arco temporale non superiore a quattro mesi. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022 preclude la possibilità di accesso. Il tavolo tecnico di cui al comma 3 concorre alla definizione degli accordi di cui al presente comma. Ai comuni che sottoscriveranno l'accordo in questione è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 187 milioni di euro per il periodo 2023-2032, da ripartire in rate non superiori a complessivi 18,7 milioni di euro annui, da determinarsi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dei nuovi accordi, sulla base dei medesimi criteri e modalità di cui al comma 7-bis.
   7-quater. Ai soli fini dell'applicazione del comma 7-ter, si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis:

   a) le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2022;

   b) il termine di centoventi giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;

   c) il termine indicato nel 31 dicembre 2022 dal comma 5-bis è fissato al 15 luglio 2023.

   7-quinquies. I comuni beneficiari dei contributi di cui ai commi 7-bis provvedono a rimodulare le misure concordate nell'ambito dell'accordo sottoscritto in occasione della prima verifica periodica di cui al comma 6, assicurando che almeno un terzo del contributo produca un effetto di accorciamento dei tempi originariamente concordati per il conseguimento dell'equilibrio finanziario strutturale dell'ente.
146.036. Pastorino.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali)

  1. L'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 deve essere inteso nel senso che sono tenuti alla modalità di ripiano ivi prevista soltanto gli enti locali che hanno riportato un eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021.
146.038. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.».
146.021. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Sospensione della sanzione per mancata compilazione questionari Sose e comunicazione dati contabili)

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano fino al 31 marzo 2023.
146.022. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Interventi a favore delle gestioni associate comunali)

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2023 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
146.023. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Riferimento demografico per le indennità degli amministratori)

  1. Al comma 583 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla popolazione determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
146.024. De Luca, Gnassi, Malavasi, Merola.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Ampliamento rete SAI-Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza per Minori stranieri non accompagnati del Sistema di accoglienza integrata SAI, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per un potenziamento della rete per minori non accompagnati fino a 4.000 posti.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
146.025. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Integrazione del Fondo regionale protezione civile)

  1 La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è integrata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
  3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
146.026. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna)

  1. Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Il Parco di cui al comma 1 è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 222.695 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 100.200 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
146.034. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Modifiche all'articolo 201 del Codice della strada)

  1. All'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «entro novanta giorni dall'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni dall'accertamento»;

   b) le parole: «la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data».
146.027. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Modifiche al Fondo contro l'incidentalità notturna)

  1. Al comma 3, articolo 6-bis, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» è aggiunta la seguente: «, e)»
146.028. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Accesso banche dati per esigenze di polizia locale)

  1. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1994 n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.
146.029. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Beni confiscati alla criminalità organizzata)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 53, lettera c) dopo le parole: «messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i beni destinati con provvedimento della Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».
146.030. Merola, De Luca, Gnassi, Malavasi.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

  1. La regione Sicilia è autorizzata a ripianare in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023 il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, anche per le quote ricadenti negli esercizi finanziari 2019 e 2020 ancora non ripianate.
  2. La regione Sicilia rimane impegnata al rispetto delle previsioni dell'Accordo sottoscritto il 14 gennaio 2021, in attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione della spesa corrente.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
146.039. Calderone, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Misure per l'efficientamento della ricostruzione della baraccopoli di Messina)

  1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto di Messina è nominato Commissario straordinario del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario di Governo in sostituzione del Prefetto di Messina» e le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «di nomina del» è inserita la seguente: «nuovo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della definizione del procedimento di nomina del presidente della regione il prefetto di Messina continuerà ad esercitare la funzione di Commissario di Governo.»;

   c) al comma 3, le parole: «pari a sette unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a quindici unità di cui una unità di livello dirigenziale non generale» e, dopo le parole: «dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.» sono inserite le seguenti: «Al dirigente di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale prevista dal Contratto collettivo regionale di lavoro con qualifica dirigenziale della Regione siciliana nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.»;

   d) al comma 4 sono soppresse le seguenti parole: «previa intesa» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di quindici unità, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024.»;

   e) al comma 8, dopo le parole: «ivi inclusi» sono inserite le seguenti: «la locazione, un contributo a fondo perduto all'avente diritto che acquista pari al 80 per cento del valore stimato di un alloggio che possiede i requisiti di edilizia economica e popolare,»;

   f) al comma 10 dopo le parole: «eventualmente destinate.» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i finanziamenti già assegnati, privilegiando, previa modifica della destinazione, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi.»;

   g) al comma 11 le parole: «di 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 0,15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
146.040. Paolo Emilio Russo, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Personale degli enti locali. Utilizzo da parte di altre amministrazioni)

  1. Al comma 557, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «10.000».
146.02. Gallo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 147.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
147.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Ampliamento rete SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione)

  1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati del Sistema di accoglienza integrata SAI, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per un potenziamento della rete per minori non accompagnati fino a 4.000 posti.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
147.3. Zanella, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Beni confiscati alla criminalità organizzata)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 53, lettera d), dopo le parole: «d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi i beni destinati con provvedimento della Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.».
147.4. Zaratti, Dori, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Misure in favore dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e di supporto all'attività della Direzione investigativa antimafia – DIA)

  1. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua particolare attualità, di quello relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
147.01. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan, Provenzano.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)

  1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, al fine di:

   a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

   c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

   d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

   e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

   f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

   g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  3. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
  4. Al fondo di cui al comma 3, è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2023 e a 100 milioni di euro per il 2024 e per il 2025.
  5. Per la gestione del fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  6. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
  7. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
  8. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
  9. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 3 per accedere ai finanziamenti.
  10. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, di 90 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
147.04. Provenzano, Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per interventi a favore di soggetti a rischio usura.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
147.02. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Interventi volti al potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

  1. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in particolare per quanto concerne l'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nonché l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, di 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
147.03. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 148.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità di razionalizzazione ed efficientamento della gestione complessiva delle strutture che ospitano gli uffici giudiziari del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, anche in considerazione della elevata densità criminale di stampo mafioso, una quota parte delle risorse di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è destinata al comune di Barcellona Pozzo di Gotto per la realizzazione del Polo Giudiziario.
148.2. Calderone, D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. È istituito, presso il Ministero della giustizia, un fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti:

   a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore;

   b) alla manutenzione straordinaria degli istituti di pena, nell'ambito di progettualità volte a definire e proporre un modello di architettura penitenziaria coerente con l'idea di rieducazione, da un lato, e di elaborazione di interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, dall'altro;

   c) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

   d) a progetti di cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le regioni;

   e) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

   f) all'integrazione degli stranieri sottoposti a esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

  1-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1-bis per accedere ai finanziamenti.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: giudiziaria aggiungere le seguenti: e per l'edilizia e architettura penitenziaria.
148.1. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan, Lai.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria, giustizia minorile e di comunità e personale penitenziario)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta del piano trattamentale e gestionale, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia è aumentata di 300 unità di personale, del comparto funzioni centrali, appartenente all'Area III e di 200 unità di personale appartenente all'Area II. Per le medesime finalità, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato, nel biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere un contingente di 500 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 300 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, 100 unità nell'Area II, posizione economica F3, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2.
  2. Al fine di rafforzare l'offerta del piano trattamentale e gestionale, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento della giustizia minorile e di comunità – è aumentata di 500 unità di personale, del comparto funzioni centrali, appartenente all'Area III e di 200 unità di personale appartenente all'Area II. Per le medesime finalità il Ministero della giustizia – Dipartimento della giustizia minorile e di comunità – è autorizzato, nel biennio 2023-2024, ad assumere un contingente di personale, del comparto funzioni centrali, pari a 500 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, e 200 unità nell'Area II, posizione economica F2.
  3. All'articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «al fine di garantire l'omogeneità del sistema di classificazione del personale di cui al Titolo IV, Capo I, articoli 16, 17, 18 e 19, del CCNL del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, il Ministero è autorizzato ad indire le predette procedure interne anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico degli altri dipartimenti e direzioni.»;

   b) al comma 4, le parole: «di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti parole: «di personale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico»;

   c) alla rubrica, le parole: «dell'amministrazione giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti parole: «del Ministero della giustizia».

  4. Al fine di garantire la sicurezza degli istituti penitenziari la dotazione organica del personale di polizia penitenziaria è aumentata di 4.500 unità. Per le medesime finalità si prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.500 unità di personale di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà di assunzione già previste a legislazione vigente e per un numero di 1.500 unità per l'anno 2023, 1.500 unità per l'anno 2024 e 1.500 unità per l'anno 2025.
  5. Si autorizza, per l'avvio delle procedure per la stipula dell'accordo negoziale dei dirigenti penitenziari, la spesa di euro 25 milioni comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, che sono da ritenersi aggiuntivi all'attuale spesa relativa alle componenti fisse e continuative corrisposte al personale dirigenziale penitenziario, equiparato al primo dirigente della polizia di Stato.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 120 milioni di euro per il 2023, 150 milioni per il 2024 e 205 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
148.01. Ciani.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Assunzione di unità di personale di polizia penitenziaria)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanze stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° marzo 2023, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 172 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
148.07. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Fondo per la promozione dei princìpi costituzionali in materia di giustizia nelle scuole)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato allo svolgimento presso le scuole medie e superiori di iniziative e attività di promozione e sensibilizzazione sui princìpi costituzionali del giusto processo, della presunzione di innocenza e della funzione rieducativa della pena.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono determinate le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
148.02. Enrico Costa.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a realizzare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituiti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e le associazioni presenti nel territorio per l'attivazione di corsi di informazione, di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione, propedeutici alla progettazione e all'esecuzione di interventi per la realizzazione delle attività teatrali, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:

   a) alla realizzazione di attività teatrali;

   b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

   c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

   d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;

   e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;

   f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;

   g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
148.03. Bruno, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Ascari, D'Orso, Giuliano, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Fondo per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari)

  1. Al fine di incrementare i livelli di efficienza del sistema giustizia per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e garantire il diritto di accesso allo stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione della geografia giudiziaria e di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione delle risorse previste dal fondo di cui al comma 1, in relazione alle esigenze richieste per il potenziamento dell'organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
148.04. Scutellà, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Giuliano, Cafiero De Raho, D'Orso, Tucci, Orrico, Appendino.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Riattivazione dei tribunali soppressi)

  1. In attesa di una più ampia e generale riforma della «geografia giudiziaria», da attuare nel rispetto del diritto di azione ed il conseguenziale diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.
  2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.
  3. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
148.05. Scutellà, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Giuliano, Cafiero De Raho, D'Orso, Tucci, Orrico.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni per la riattivazione dei tribunali soppressi)

  1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 8-bis.
(Riattivazione dei tribunali soppressi)

   1. In attesa di una più ampia e generale riforma della “geografia giudiziaria”, da attuare nel rispetto del diritto di azione ed il consequenziale diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, il principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi a seguito della riforma della geografia giudiziaria ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.
   2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.
   3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo.
   4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Art. 8-ter.
(Piante organiche)

   1. Entro novanta giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura.
   2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-bis e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
148.06. Scutellà, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Giuliano, Cafiero De Raho, D'Orso, Tucci, Orrico.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
  2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
148.08. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto, Appendino.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 1° gennaio 2025».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro annui per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
148.09. Torto, D'Orso, Ilaria Fontana, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 149.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.
149.2. Dori, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Riparazione per ingiusta detenzione)

  1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, le parole: «euro 516.456,90» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
*149.01. La II Commissione.
*149.04. Enrico Costa.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Norme in tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

  1. Al fine di contribuire a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, e di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
149.02. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Misure per il potenziamento della funzionalità e dell'organizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna).

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
149.03. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Aumento dell'ammenda per pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)

  1. All'articolo 684 del codice penale le parole: «o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000».
  2. Le entrate derivanti dal comma 1 confluiscono nel Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
149.05. Enrico Costa.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Provvisionale a titolo di ristoro anticipato alle vittime di violenza di genere o agli aventi diritto)

  1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.
(Provvisionale)

   1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo.
   2. La provvisionale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.
   3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:

   a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

   b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;

   c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

   4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.
   5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.
   6. La provvisionale di cui al comma 1 può essere richiesta con le medesime modalità di cui al presente articolo nella fase delle indagini preliminari sulla base degli atti del procedimento penale. In tal caso la provvisionale è concessa alle medesime condizioni, previo parere del pubblico ministero competente.
   7. Qualora, decorso il termine di cui all'articolo 13, comma 2, non sia presentata domanda di indennizzo ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile, il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato.».
149.06. Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante: «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso»)

  1. All'articolo 4 (Accesso al Fondo), della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «Gli enti e le associazioni in possesso dei requisiti previsti dal comma 2-ter hanno diritto di accesso al fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, per ottenere un indennizzo annuo il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

   b) il comma 2-bis è soppresso;

   c) al comma 2-ter, le parole: «ai fini del rimborso delle spese processuali» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di ottenere l'indennizzo»;

   d) il comma 2-ter, lettera b), è sostituito dal seguente: «dalla costituzione nell'ultimo biennio, in almeno un giudizio secondo le forme previste dal codice di procedura penale o dal codice di procedura civile»;

  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici.
149.08. Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Modifiche all'articolo 11, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»)

  1. All'articolo 11, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) dopo le parole: «in favore degli orfani» sono aggiunte le seguenti: «e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato omicidio per crimini domestici»;

   b) alla lettera b), dopo le parole: «in favore delle famiglie affidatarie» sono aggiunte le seguenti: «degli orfani e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato omicidio in ambito domestico».

  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici.
149.07. Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

ART. 150.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

  1. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 5.084 unità di personale non dirigenziale, di cui 2.000 di area funzionale II, posizione economica F3, 1.000 di area funzionale II, posizione economica F1, e 2.084 di area funzionale III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.
  2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 54.292.311 per l'anno 2023 e di euro 217.169.243 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
150.01. La II Commissione.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Misure in materia di gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 14-quater, è aggiunto il seguente:

   «14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater, e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare ai sensi del comma 14-quater entro il 31 dicembre 2023 all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 80 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare ai sensi del comma 14-quater entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 240 milioni annui. A tale fine, lo stesso comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  2. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ottantaquattro mesi».
150.04. Mancini.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Adeguamento tariffe CTU)

  1. Al fine di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dagli articoli da 49 a 57 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'apposito capitolo, sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui alle predette disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, iscritto nel programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» della missione 1 «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli importi aggiornati con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 sono adeguati secondo i criteri dell'articolo 54 del predetto testo unico, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3.
150.016. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1016, le parole: «ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «liquidato in un'unica soluzione entro l'anno»;

   b) al comma 1020, le parole: «euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 e di euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 7 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*150.02. La II Commissione.
*150.011. Boschi, Enrico Costa.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della polizia penitenziaria)

  1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1-bis della presente legge.
  2. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

   a) 250 unità per l'anno 2023;

   b) 250 unità per l'anno 2024;

   c) 250 unità per l'anno 2025;

   d) 250 unità per l'anno 2026.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.533.625 per l'anno 2023, di euro 12.849.605 per l'anno 2024, di euro 24.165.585 per l'anno 2025, di euro 35.481.565 per l'anno 2026, di euro 45.263.920 per l'anno 2027, di euro 45.375.706 per l'anno 2028, di euro 45.822.851 per l'anno 2029, di euro 46.269.996 per l'anno 2030, di euro 46.717.141 per l'anno 2031, di euro 47.052.500 per l'anno 2032, di euro 47.162.969 per l'anno 2033, di euro 47.273.439 per l'anno 2034, di euro 47.383.908 per l'anno 2035 e di euro 47.494.378 per l'anno 2036, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 inserire il seguente:

ALLEGATO 1-bis

(articolo 150-bis, comma 1)

Tabella A di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.»
DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI

QUALIFICHE

DOTAZIONE ORGANICA

UOMINI

DONNE

TOTALE

RUOLO

ISPETTORI

SOSTITUTO
COMMISSARIO

590

50

640

ISPETTORE
SUPERIORE

3.100

450

3.550

ISPETTORE CAPO

ISPETTORE

VICE ISPETTORE

RUOLO

SOVRINTENDENTI

SOVRINTENDENTE CAPO

4.820

480

5.300

SOVRINTENDENTE

VICE SOVRINTENDENTE

RUOLO

AGENTI/ASSISTENTI

ASSISTENTE CAPO

29.522

3.138

32.660

ASSISTENTE

AGENTE SCELTO

AGENTE

TOTALE

42.150

150.03. La II Commissione.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Istituzione del Fondo per le esigenze del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo denominato «Fondo per le esigenze del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria», con una dotazione di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alle esigenze di personale, tanto in termini di progressioni verticali quanto di implementazione dell'organico della Polizia penitenziaria e di acquisto di nuove dotazioni per il corpo.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, sono stabilite le modalità di ripartizione, di impiego e di erogazione del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
150.020. (ex 153.02) Giachetti, Enrico Costa, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Scorrimento graduatorie Polizia penitenziaria)

  1. In considerazione dell'attuale situazione emergenziale di sovraffollamento carcerario, del blocco delle procedure concorsuali e della cronica carenza, pari a 18 mila unità di personale, degli organici nel Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria del «Concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile», elevato a 938 posti.
  2. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2023.
  3. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette al Ministero della giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui ai commi 2 e 3. Conseguentemente, il Ministero della giustizia trasferisce al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento dei cui ai medesimi commi 2 e 3.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 pari ad euro 1.600.000 per il 2023 e 1.900.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dal comma 3 dell'articolo 152.
150.05. Matone, Morrone, Bisa, Bellomo, Sudano, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Giagoni.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Proroga mantenimento delle sezioni distaccate di tribunale di Lipari, Ischia e Portoferraio)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, ai commi 1, 2 e 3, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021,», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 1.500.000 per il 2023 e 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dal comma 3 dell'articolo 152.
150.06. Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Proroga termini tribunali isole minori)

  1. Al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, all'articolo 10:

   a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
150.09. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan, Bonafè, Barbagallo, Furfaro, Provenzano, Simiani, Iacono, Fossi, Marino, Di Sanzo.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

  1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua i professionisti iscritti agli albi o collegi professionali che sono:

   a) i genitori, anche adottivi nei primi tre anni di vita di ciascun figlio;

   b) i docenti, i ricercatori confermati e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione nelle università;

   c) i consoli onorari di cui alla lista consolare dell'Ufficio II del cerimoniale diplomatico della Repubblica;

   d) i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;

   e) i sindaci.

   1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis sono tenuti a comunicare al rispettivo albo, ordine o collegio di appartenenza cause, motivi e periodo per i quali sono esentati».
150.07. Cavandoli, Giaccone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)

  1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 11, comma 4, l'11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
150.08. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan, Boldrini, Ascani, Ascari, Bakkali, Barzotti, Bonetti, Braga, Casu, Ferrari, Furfaro, Gebhard, Ghio, Ghirra, Gribaudo, Grimaldi, Gruppioni, Guerra, Loizzo, Malavasi, Marino, Onori, Piccolotti, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Zanella.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Misure per il potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)

  1. Allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, anche promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore per una presa in carico complessiva del fenomeno, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 426, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
150.010. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93)

  1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole: «previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «previo avviso pubblico. Tale avviso, al quale partecipano i soggetti di cui al comma 3, è destinato, in particolare, a finanziare progetti volti a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Restano salvi gli effetti prodotti e le attività in corso.».
150.018. Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

  1. Ai direttori amministrativi che svolgono le funzioni ispettive presso l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, in luogo dell'indennità prevista al comma 9 dell'articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, è attribuita la retribuzione di posizione, di cui al comma 7 del medesimo articolo, nella misura stabilita per i dirigenti assegnati all'Ispettorato generale del medesimo Ministero dal decreto ministeriale 10 giugno 2003 e successive modificazioni.
150.012. D'Alfonso.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per inidoneità
della compensazione
)

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Disposizioni in materia di notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 26, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Le amministrazioni mittenti sono responsabili per i contenuti degli atti notificati e per le informazioni fornite al gestore della piattaforma. Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti dell'operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.».
150.013. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Osservatorio sugli esiti giudiziari delle denunce contro i reati legati alla violenza di genere)

  1. Allo scopo di sistematizzare e disporre di dati facilmente consultabili in merito agli esiti dei procedimenti di indagine nei confronti dei delitti indicati dall'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle pari opportunità – è istituito: «l'Osservatorio sugli esiti giudiziari delle denunce contro i reati legati alla violenza di genere», di seguito denominato l'Osservatorio.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, e delle pari opportunità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, nonché le associazioni maggiormente rappresentative nel contrasto alla violenza contro le donne. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel settore in numero pari a cinque.
  3. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.
  4. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

   a) promuovere la piena attuazione della convenzione di Istanbul, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77;

   b) raccogliere i dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;

   c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei su indicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

   d) promuove la realizzazione di un database unico nazionale anche grazie al supporto dei dati forniti dal Ministero della giustizia;

   e) seguire l'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno, al fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Legislatore per la predisposizione di eventuali proposte legislative;

   f) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per addivenire in temi brevi ad una pronta risoluzione di questo dramma sociale.

  5. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2023 al 2025.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
150.017. Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.
(Inammissibile per estraneità
di materia e per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Banca di dati sulla indebita percezione di benefici economici dallo Stato)

  1. È istituita, presso il Ministero della giustizia, una banca di dati nella quale sono registrati i soggetti che abbiano ricevuto indebitamente benefici economici dallo Stato.
  2. I soggetti pubblici e privati, autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono accedere alla banca di dati di cui al comma 1 secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la modalità di utilizzo della banca di dati di cui al comma 1, con particolare riguardo all'acquisizione, al trattamento ed alla consultazione dei dati, nonché, alla interconnessione con le altre banche di dati gestite da soggetti pubblici o privati.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
150.015. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Stabilizzazione personale ufficio per il processo)

  1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale procedono, con decorrenza non antecedente al 21 settembre 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
150.019. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 152.

  Al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 391 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.9 Tutela del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +9.000.000;
    CS: +9.000.000.
152.8. Cannizzaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2023, di 315 milioni di euro per l'anno 2024, di 311 milioni di euro per l'anno 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +60.000.000;
    CS: +60.000.000.

   2024:

    CP: +85.000.000;
    CS: +85.000.000.

   2025:

    CP: +89.000.000;
    CS: +89.000.000.
152.6. Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Appendino.

  Al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 288 milioni di euro per l'anno 2024, di 49 milioni per l'anno 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, apportare le seguenti variazioni:

   2024:

    CP: +112.000.000;
    CS: +112.000.000.

   2025:

    CP: +351.000.000;
    CS: +351.000.000.
152.5. Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Appendino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 493, dopo le parole: «prima del 1° gennaio 2018», sono aggiunte le seguenti: «ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»;

   b) al comma 494, dopo le parole: «alla data del provvedimento di messa in liquidazione», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,».
152.3. Lacarra.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
152.4. Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Gratuità delle dichiarazioni ISEE per il cittadino)

  1. In considerazione del crescente ampliamento delle prestazioni sociali agevolate, per una gamma sempre più vasta di tipologie alle quali collegare la presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche per il rilascio di ISEE, è prevista, con decorrenza dal 2023, la costituzione del «Fondo per l'ISEE», con una dotazione pari a 160 milioni di euro, ai fini della remunerazione delle attività in questione, svolte dai Centri di assistenza fiscale (CAF).
  2. Al Fondo di cui al comma 1 concorrono oltre all'INPS attraverso il trasferimento annuale ad apposito capitolo del bilancio dello Stato dell'importo di 82 milioni di euro, a valere sulle proprie risorse destinate ai servizi ISEE, gli Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, ovvero i Ministeri di cui all'articolo 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabilite le misure di partecipazione degli enti di cui al periodo precedente, nonché le modalità di alimentazione del Fondo da parte degli stessi enti. Il presente dispositivo affida la gestione del Fondo all'INPS sulla base di apposita convenzione con i Ministeri controllanti; per la già menzionata gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
152.01. Pastorino.
(Inammissibile
per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Disposizioni in materia di comuni delle autonomie speciali)

  1. Le risorse previste dai fondi di cui alla presente legge, destinate ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio secondo i criteri dalle stesse stabiliti nel rispetto della propria legislazione.
152.02. Steger, Gebhard, Schullian, Cattoi.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Proroga in materia di accesso al fondo di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022)

  1. All'articolo 43, al comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trecentotrenta giorni».
152.03. Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Cannata.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 153.

  Sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 341.160 euro per il 2023, 15.989.224 euro per il 2024 e a 11.657.505 euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
153.5. D'Attis, Cannizzaro.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 9.908.583 euro per l'anno 2023, di 15.989.224 euro per l'anno 2024 e di 11.657.505 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
153.1. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan, Ciani, Lai.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 16 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
153.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 0,4 milioni di euro per il 2023, 0,6 milioni di euro per il 2024 e a 0,7 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
153.3. D'Orso, Cafiero De Raho, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 1.575.136 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
153.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è sostituito dal seguente:

   «1. In relazione alle esigenze di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in relazione alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili.».
153.6. Cortelazzo, Cannizzaro, D'Attis.
(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 153-bis.
(Riparto rimanenze fondo indennizzo risparmiatori)

  1. Gli importi di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se non utilizzati sono ripartiti in misura proporzionale tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 494, della medesima legge.
153.01. Rosato.

  Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

Art. 153-bis.
(Disposizioni in materia di distacco e/o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per le finalità di cui al presente comma e per favorire il ricorso agli istituti del distacco e del comando presso altra amministrazione per supporto alla realizzazione di progetti di interesse delle relative amministrazioni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica un fondo con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per il 2023.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
153.03. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

Art. 153-bis.
(Procedure di assunzione personale enti locali impiegato in attuazione misure politica di coesione)

  1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza dalla scadenza dei loro contratti a termine, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate in deroga alle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
153.04. Zaratti, Mari, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

Art. 153-bis.
(Procedure di assunzione personale enti locali impiegato in attuazione misure PNRR)

  1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate in deroga alle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
153.05. Zaratti, Mari, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

Art. 153-bis.

  1. A decorrere dalla data entrata in vigore della presente legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
153.06. Malavasi, Merola, De Luca, Gnassi.

ART. 154.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:

   2023: -1.000.000;

   2024: -1.000.000;

   2025: -1.000.000.
154.2. Pellegrini, Baldino, Gubitosa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Disposizioni in materia di Fondi gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aumentata di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, dedicati a finanziare, nell'ambito della quota nazionale delle attività ricomprese nel Piano nazionale garanzia infanzia di cui alla raccomandazione del Consiglio europeo del 14 giugno 2021, che istituisce una Garanzia europea per l'infanzia, obbiettivi di servizio da realizzarsi in vista della definizione di un apposito LEPS per la promozione del benessere sociale e l'inclusione sociale nei diversi contesti di vita a favore di preadolescenti e adolescenti, mediante la diffusione di spazi e iniziative di aggregazione per il contrasto dell'isolamento e della marginalità sociale caratterizzati dall'offerta di occasioni di rafforzamento delle competenze e di accompagnamento educativo in percorsi finalizzati all'autonomia e al miglioramento dell'inserimento socio-lavorativo.
  2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2025.
  3. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di euro 10 milioni.
  4. All'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».
  5. La quota del Fondo nazionale per le politiche migratorie istituito dall'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementata di 2.427.740,00 euro per l'anno 2023, al fine di reintegrare le risorse di pari importo, utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, recante «Misure relative alla protezione temporanea provenienti dall'Ucraina», per l'attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
154.1. Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
154.01. Steger, Gebhard, Schullian, Cattoi.

ART. 156.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018-2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018-2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per i conseguenti ritardi intervenuti nell'adeguamento degli atti convenzionali, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, possono essere impegnate sino al 31 dicembre 2023 e rendicontate entro il 31 dicembre 2024.
156.1. Braga.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

ART. 162.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione dell'interno, e in particolare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione ai sempre più necessari interventi a seguito di calamità naturali, il Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale volontario risultante dalla Procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del CNVVF avviata con decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 238 (vigili discontinui), avviata in base all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel limite del 30 per cento dei contingenti annuali delle assunzioni ordinarie per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvederà a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.
162.1. Milani, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 168.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A valere sulle risorse di cui al Programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nello stato di previsione del Ministero della cultura, destinato tra gli altri al sostegno economico degli operatori dei settori dello spettacolo, con decreto ministeriale è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un contributo a favore delle Onlus del settore culturale, teatrale e dello spettacolo dal vivo che abbiano continuato a operare durante la pandemia con forme innovative di spettacolo online e di scambio internazionale.
168.1. Manzi, Mauri.
(Inammissibile
per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 168, aggiungere il seguente:

Art. 168-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno dei lavoratori intermittenti dello spettacolo)

  1. Al fine di sostenere i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo è istituito un «Fondo per il sostegno dei lavoratori intermittenti dello spettacolo».
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 ed è destinato a sostenere le lavoratrici e i lavoratori intermittenti dello spettacolo.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di sostegno.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
168.01. Piccolotti, Mari, Evi, Grimaldi.

TAB. A.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -5.000.000;
   2024: -5.000.000;
   2025: -5.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2024:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2025:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.
Tab.A.3. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -2.500.000;

   2024: -2.500.000;

   2025: -2.500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.13 Diplomazia pubblica e culturale, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +2.500.000;

    CS: +2.500.000.

   2024:

    CP: +2.500.000;

    CS: +2.500.000.

   2025:

    CP: +2.500.000;

    CS: +2.500.000.
Tab.A.2. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -2.000.000;
   2024: -2.000.000;
   2025: -2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, missione 2 Regolazione dei mercati, programma 2.1 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +2.000.000;
    CS: +2.000.000.

   2024:

    CP: +2.000.000;
    CS: +2.000.000.

   2025:

    CP: +2.000.000;
    CS: +2.000.000.
Tab.A.1. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -1.000.000;
   2024: -1.000.000;
   2025: -1.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione 1 Ricerca e innovazione, programma 1.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +1.000.000;
    CS: +1.000.000.

   2024:

    CP: +1.000.000;
    CS: +1.000.000.

   2025:

    CP: +1.000.000;
    CS: +1.000.000.
Tab.A.8. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -500.000;
   2024: -500.000;
   2025: -500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione 1 Ricerca e innovazione, programma 1.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +500.000;
    CS: +500.000.

   2024:

    CP: +500.000;
    CS: +500.000.

   2025:

    CP: +500.000;
    CS: +500.000.
*Tab.A.5. Arruzzolo, D'Attis, Cannizzaro.
*Tab.A.7. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -200.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +200.000;

    CS: +200.000.
**Tab.A.6. Iezzi, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
**Tab.A.9. Vinci, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
**Tab.A.10. Lovecchio, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

TAB. 2.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -50.000.000;

    CS: -50.000.000.

   2024:

    CP: -50.000.000;

    CS: -50.000.000.

   2025:

    CP: -50.000.000;

    CS: -50.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, missione 1 – Istruzione scolastica, programma 1.6 – Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +50.000.000;

    CS: +50.000.000.

   2024:

    CP: +50.000.000;

    CS: +50.000.000.

   2025:

    CP: +50.000.000;

    CS: +50.000.000.
Tab.2.1. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -76.000.000;

    CS: -76.000.000.

   2024:

    CP: -76.000.000;

    CS: -76.000.000.

   2025:

    CP: -76.000.000;

    CS: -76.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, missione 1 – Istruzione scolastica, programma 1.7 – Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +76.000.000;

    CS: +76.000.000.

   2024:

    CP: +76.000.000;

    CS: +76.000.000.

   2025:

    CP: +76.000.000;

    CS: +76.000.000.
Tab.2.2. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza.