PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 11
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 875-C
PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 22 luglio 2020 (v. stampato Senato n. 1893)
MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 17 novembre 2021
d'iniziativa dei deputati
CORDA, FERRARI, RIZZO, FANTUZ, ARESTA, BELOTTI, CHIAZZESE, FURGIUELE, DALL'OSSO, MARCHETTI, DEL MONACO, PAOLINI, D'UVA, PETTAZZI, ERMELLINO, TOCCALINI, FRUSONE, ZICCHIERI, POTENTI, IORIO, IOVINO, MENGA, MOLINARI, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, TRAVERSI
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 novembre 2021
(Relatore: ARESTA )
NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato).
La IV Commissione permanente (Difesa), il 15 marzo 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge si veda lo stampato n. 875-B.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge C. 875-B e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
la proposta di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
il comma 6 dell'articolo 3 prevede che siano riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di cancellazione dall'albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; al riguardo, si valuti l'opportunità di formulare la disposizione in termini di novella dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) che indica le materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla luce del paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di privilegiare la modifica testuale di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette;
per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula la seguente osservazione:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 6, in termini di novella dell'articolo 133 del decreto legislativo n. 104 del 2010.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;
rilevato come, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame da parte della Camera abbia ad oggetto in questa fase soltanto le modificazioni apportate dal Senato al provvedimento e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti;
richiamati i pareri favorevoli espressi dal Comitato permanente per i pareri, nel corso dell'esame in prima lettura, nelle sedute del 14 maggio 2019 e del 7 luglio 2020;
evidenziato come l'intervento legislativo adegui l'ordinamento all'indirizzo giurisprudenziale assunto in materia dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, in aderenza alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, in quanto esso prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»;
segnalato come il provvedimento colmi un vuoto normativo, in aderenza alla raccomandazione espressa dalla Corte costituzionale, la quale, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha anche sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia, in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come il provvedimento riguardi le materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali», riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere d) e l), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 875-B, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, l'attività di accertamento periodico – che si svolgerà almeno ogni tre anni da parte dei ministeri competenti – della permanenza in capo alle associazioni sindacali militari dei requisiti previsti per la loro costituzione non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché essa sarà effettuata dai predetti ministeri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
l'articolo 16, che prevede, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi della delega legislativa ivi conferita, al comma 1, lettera e), primo periodo, l'istituzione di un'area negoziale anche per i dirigenti delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di Polizia ad ordinamento civile, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, infatti, già prevede, con riferimento ai dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti;
l'attuazione del citato principio e criterio direttivo, quindi, come precisato dal secondo periodo della predetta lettera e), avrà luogo nel rispetto dei vincoli previsti dal menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 nonché nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e non determinerà pertanto un aggravio di oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, comma 6, del presente provvedimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 875-B Corda, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato della Repubblica, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;
ricordato che nel corso dell'esame in prima lettura questa Commissione si era già espressa favorevolmente il 15 maggio 2019 e il 16 giugno 2020;
evidenziato che l'intervento legislativo trova ragione nell'urgente necessità di riportare nell'alveo costituzionale l'ordinamento vigente, in conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»;
preso atto che, a giudizio della Corte, la portata e l'ambito del diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale devono, tuttavia, essere precisati alla luce della giurisprudenza europea, che lega l'affermazione di principio della libertà sindacale al riconoscimento della possibilità che siano adottate dalla legge restrizioni nei confronti di determinate categorie di pubblici dipendenti, rendendosi necessario verificare se e in quale misura tale facoltà possa o debba essere esercitata, o anche alla stregua dei princìpi costituzionali che presiedono all'ordinamento militare;
evidenziato che la Corte ha riaffermato la necessità di considerare le peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali;
considerato che grava sul legislatore l'onere di individuare, anche attraverso un opportuno confronto con i soggetti portatori di interesse, un equilibrato e dinamico bilanciamento tra valori, principi e regole costituzionali, che richiede una ponderazione complessiva degli elementi di interesse;
sottolineata l'urgenza di adeguare l'ordinamento vigente alla più volte richiamata giurisprudenza costituzionale;
preso atto che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono volte all'eliminazione di possibili ambiguità del testo e non incidono sui principi alla base del provvedimento sul quale la Commissione si è già pronunciata,
esprime
PARERE FAVOREVOLE