XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 759
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata INCERTI
Disposizioni per l'introduzione di elementi di flessibilità nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico
Presentata il 21 giugno 2018
Onorevoli Colleghi! — La drammatica crisi economica che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni ha comportato il succedersi di una serie di gravi crisi occupazionali e reso ancora più incerto il futuro di milioni di lavoratrici e di lavoratori. I segnali di ripresa occupazionale registratisi negli ultimi tempi, com'è stato opportunamente osservato, non possono indurre a facili ottimismi, stanti gli alti tassi di disoccupazione riferiti agli anni passati.
Le sicurezze relative al proprio futuro pensionistico, che hanno accompagnato le generazioni precedenti, non esistono più. Molto spesso l'attività lavorativa delle persone è frammentata, intervallata da periodi di disoccupazione, solo nei migliori dei casi coperti da forme di ammortizzatori sociali.
Le manovre pensionistiche del quadriennio 2008-2011, spostando l'età di pensionamento molto in avanti e aumentando il numero di anni di contributi necessari per il raggiungimento della pensione, hanno acuito lo stato di insicurezza e di instabilità delle persone, con il paradosso di vedere troppi lavoratori perdere l'occupazione pur essendo lontani dalla pensione e, allo stesso tempo, con l'innalzamento progressivo dell'età pensionabile, giunta ormai oltre i 67 anni, e il sostanziale blocco del turnover, di fatto si impedisce l'ingresso dei giovani, perché è del tutto ovvio che se i genitori rimangono vincolati nel posto di lavoro fino a tarda età i loro figli e nipoti troveranno con maggiore difficoltà un'occupazione.
Più che opportunamente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del precedente Governo ha riconosciuto che se non si introduce uno strumento di flessibilità nel sistema pensionistico si rischia di determinare un vero e proprio problema sociale.
Laddove non si intervenisse, tale preoccupazione non potrebbe essere scongiurata se non a fronte di un'improvvisa e molto significativa impennata della produzione e del prodotto interno lordo, ipotesi che non trova riscontro in tutte le analisi previsionali, anche tenendo conto del meccanismo di incremento dell'età pensionabile previsto a legislazione vigente, si andrà in pensione di vecchiaia con soglie anagrafiche che non trovano riscontro nella gran parte degli Stati dell'Unione europea e con una dinamica di lungo termine della spesa pubblica per le pensioni migliore di quella di altri Paesi.
Per tali ragioni, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di ripristinare certezza nella possibilità di età di pensionamento effettivo delle lavoratrici e dei lavoratori, restituendo loro quella serenità perduta nel corso degli ultimi anni, caratterizzati da un completo stravolgimento del sistema previdenziale, attraverso la previsione di un ampio periodo di transizione all'interno del quale consentire l'accesso al trattamento pensionistico al conseguimento di determinati requisiti anagrafici e contributivi.
In dettaglio, si propone di introdurre un sistema di flessibilità di uscita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024, per i lavoratori che, fatta salva la conferma del requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e di una soglia anagrafica non inferiore a 62 anni, possono conseguire, quale somma tra il requisito anagrafico e quello contributivo, la quota 100.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024, il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al perfezionamento dei requisiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
Tabella A
(Articolo 1, comma 1)
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
Lavoratori autonomi iscritti all'INPS |
||
(1).
|
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 |
(2).
|
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 |
100 |
62 |
101 |
63 |