PDL 53

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 53

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZOLEZZI, DAGA, DEIANA, ALBERTO MANCA, MICILLO, TERZONI, VIANELLO, VIGNAROLI

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di valutazione ambientale

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La necessità di modifiche alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nasce dalla considerazione che negli ultimi decenni le procedure di valutazione ambientale (valutazione dell'impatto ambientale – VIA, valutazione ambientale strategica – VAS, valutazione d'incidenza – VI e autorizzazione integrata ambientale – AIA) hanno subìto numerosi aggiornamenti da parte dell'Unione europea dettati dalla crescente necessità di legare il sistema valutativo ad una precisa azione territoriale, sociale, ambientale e sanitaria nelle diverse sfere socio-geografiche.
Fino ad oggi la normativa del decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha tenuto conto in maniera precisa ed esaustiva dei differenti aspetti e contenuti delle varie forme di valutazione ambientale individuati in sede europea.
La normativa, infatti, non risponde in modo adeguato alle legittime istanze di trasparenza, informazione e partecipazione dei cittadini nei confronti dei procedimenti di valutazione ambientale, con il risultato che le scelte assunte dalle autorità competenti non sono state prioritariamente condivise dalle popolazioni interessate e sono pertanto causa di forti tensioni sociali e di aumento del contenzioso giudiziario.
La presente proposta di legge pone rimedio a tali lacune e, inoltre, prevede che gli aspetti sanitari siano oggetto di una specifica e autonoma fase valutativa, al fine di verificare le possibili conseguenze sanitarie di ciascun intervento sul territorio, sia esso un piano, un programma o un progetto, anche in relazione agli impatti cumulativi e sinergici già insistenti sugli stessi territori e sovente già oggetto di forti compromissioni ambientali.
La proposta di legge prevede, altresì l'applicazione della VI ai siti inseriti nella rete Natura 2000 nonché agli habitat naturali e agli habitat delle specie, allo scopo di stabilire una serie di disposizioni organiche ed efficaci per la tutela dell'ecosistema e della biodiversità, rispondendo così all'esigenza di avere un testo unico in materia ambientale.
Approntare sin dalle fasi iniziali delle procedure di valutazione ambientale strumenti adeguati per consentire ai cittadini di controllare i piani, le opere e gli impianti programmati o in via di realizzazione nel rispettivo territorio rappresenta un'esigenza, peraltro più volte evidenziata in numerosi documenti europei, volta ad eliminare o ridurre significativamente i rischi per l'ambiente o per la salute ovvero anche solo la percezione di tale rischi, spesso generata, tra l'altro, dalla mancata conoscenza delle modifiche in corso nel territorio e degli impatti che da esse derivano.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La rubrica della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), per la valutazione d'incidenza (VI) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)».
2. La rubrica del titolo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali per le procedure di VAS, di VI e di AIA».

Art. 2.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;»;

2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali»;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con la sostenibilità ambientale e sia attuata nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, misurata anche attraverso metodi quali l'analisi del ciclo di vita di ogni intervento attuativo dei predetti piani, programmi e progetti»;

c) al comma 4:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione degli stessi. Le considerazioni di carattere ambientale all'atto dell'elaborazione dei piani e programmi sono preordinate a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione prima della loro adozione assicurando che siano coerenti e garantiscano le condizioni per la sostenibilità ambientale degli interventi e per un progresso equo e durevole;»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da una o più attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente, individuate tenuto conto degli impatti ambientali sinergici e cumulativi di piani, programmi, progetti, opere e normative di cui all'articolo 19-bis».

Art. 3.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente:

«b-ter) valutazione d'incidenza (VI): il procedimento mediante il quale sono individuati gli effetti, diretti o indiretti, di piani, programmi e progetti, considerati singolarmente o congiuntamente ad altri piani; programmi e progetti, sulla qualità ambientale e sulla conservazione dei siti inseriti nella rete Natura 2000 e sugli habitat naturali e sugli habitat delle specie per i quali i siti sono stati istituiti, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela, conservazione, rinaturalizzazione e miglioramento ambientale di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;»;

b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) sostenibilità ambientale: la capacità di non alterare e, ove possibile, di migliorare progressivamente la qualità, la quantità e la riproducibilità delle risorse naturali presenti sul territorio;

c-ter) ciclo di vita di un intervento: le fasi connesse alla realizzazione, gestione e dismissione di ogni singolo intervento di attuazione sul territorio di piani, programmi e progetti;

c-quater) incidenza ambientale: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa delle caratteristiche naturali di un sito e delle specie e degli habitat in esso presenti, con particolare riferimento agli effetti sulla qualità ambientale dei siti stessi e sullo stato di conservazione della specie e degli habitat rispetto agli obiettivi di tutela, conservazione, rinaturalizzazione e miglioramento ambientale;

c-quinquies) impatto sanitario: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dello stato di benessere, della qualità della vita e dello stato di salute dell'individuo e della comunità;»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità all'articolo 9, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 2, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;»;

d) alla lettera g), dopo le parole: «lavori di costruzione» sono inserite le seguenti: «ed i relativi elaborati progettuali»;

e) la lettera i) è sostituita dalle seguenti:

«i) studio di impatto ambientale: l'elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22, in coerenza con le risultanze e le conclusioni della VAS e con le indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte seconda del presente decreto;

i-1) studio di impatto sanitario: l'elaborato che può integrare lo studio di impatto ambientale o il rapporto ambientale avente per oggetto l'analisi delle possibili conseguenze sanitarie del piano, programma o progetto redatto in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies;»;

f) alla lettera i-quater), dopo le parole: «sull'inquinamento» sono inserite le seguenti: «, anche in considerazione del cumulo con le emissioni di altri impianti esistenti nell'area oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 19-bis»;

g) alla lettera i-octies), dopo le parole: «periodi di tempo» sono inserite le seguenti: «o in luoghi definiti» e dopo la parola: «garantire» sono inserite le seguenti: «un buono stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici e»;

h) dopo la lettera i-nonies) sono inserite le seguenti:

«i-decies) valori limite di immissione: il valore massimo che può essere immesso da una o più sorgenti nell'ambiente esterno e misurato in corrispondenza dei recettori, espresso in termini di massa o di concentrazione, che non può essere superato in uno o più periodi di tempo o in luoghi definiti. I valori limite di immissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X;

i-undecies) recettore ambientale: qualsiasi elemento dell'ambiente, inteso anche come organismo vivente, che può diventare oggetto di inquinamento;»;

i) alla lettera l-bis), dopo le parole: «con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale» sono inserite le seguenti: «e tenuto conto della VAS effettuata su piani e programmi di pertinenza del sito interessato, per quanto attiene l'impatto cumulativo» e dopo le parole: «pari o superiore al valore della soglia stessa» sono inserite le seguenti: «o della somma delle soglie limite previste in accumulo»;

l) alla lettera l-ter):

1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di gestione post operativa di esso»;

2) al numero 2), le parole: «, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli» sono soppresse;

3) al numero 3), le parole: «nel suo complesso» sono soppresse;

m) alla lettera m), le parole: «e negativi» sono soppresse;

n) alla lettera o-bis), dopo le parole: «il provvedimento che» sono inserite le seguenti: «in coerenza con le risultanze e le conclusioni, previste dalla VAS effettuata su piani e programmi di pertinenza del sito interessato,»;

o) dopo la lettera s) è inserita la seguente:

«s-bis) organismo indipendente: un soggetto, persona fisica nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche, in grado di dimostrare la propria autonomia giuridica, tecnica funzionale ed economica. Al fine di garantire l'indipendenza delle valutazioni nelle procedure di cui alla presente parte deve essere dimostrata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, o di cause ostative che possano impedire il pieno, imparziale e oggettivo svolgimento della valutazione;»;

p) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

«t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nel procedimento di formazione e valutazione dei piani, programmi e progetti affinché benefìci e svantaggi derivanti dalla loro attuazione siano chiari e condivisi;»;

q) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente lettera le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, le organizzazioni sindacali, nonché le persone fisiche o giuridiche organizzate in associazioni o comitati portatori di interessi diffusi radicati nel territorio di pertinenza che perseguano nel proprio oggetto statutario obiettivi di tutela ambientale sono considerate come aventi interesse;»;

r) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«v-novies) matrici ambientali: le categorie di elementi fisicamente individuabili che compongono l'ambiente considerate dallo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 alle quali è riconosciuta un'omogeneità al fine degli impatti attesi».

Art. 4.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza europea per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi degli articoli 18-bis e 18-ter da effettuare anche qualora i possibili impatti siano determinati dall'attuazione di piani e programmi che interessino aree esterne ai predetti siti»;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

«3-quater. I piani e i programmi finalizzati all'attuazione degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono sottoposti a VAS. Fino al completamento della VAS, è vietato l'avvio di ogni intervento di attuazione dei piani e programmi, comprese le opere di cantierizzazione, nonché ogni forma di finanziamento di essi»;

c) le parole: «e negativi», ovunque ricorrono, sono soppresse;

d) al comma 16:

1) alla lettera b), la parola: «significativi» è sostituita dalle seguenti: «al di sopra dei valori di emissione o di immissione»;

2) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono, in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente. Ove il recupero dei rifiuti non risulti economicamente vantaggioso, tutti i soggetti coinvolti nella filiera che ha generato il rifiuto sono responsabili, in solido e in parti proporzionali, dei costi di smaltimento, in applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-bis.

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente, secondo le migliori tecnologie disponibili»;

e) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali o regionali ovvero in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del medesimo comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe».

Art. 5.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato, compresi i piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti che considerati congiuntamente ad altri nel medesimo ambito locale superino i parametri qualitativi e quantitativi stabiliti per i progetti di cui all'allegato II.
2. Sono sottoposti a VAS, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali, compresi i piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti che considerati congiuntamente ad altri nel medesimo ambito locale superino i parametri qualitativi e quantitativi stabiliti per i progetti di cui all'allegato III»;

b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

«4-quater. Sono sottoposti a VI i piani, i programmi e i progetti che interessano proposti siti di importanza europea, siti di importanza europea e zone speciali di conservazione e di protezione speciale, come definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4-quinquies. La VI che riguarda siti totalmente o parzialmente ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette nazionali è di competenza dei rispettivi enti di gestione. Qualora siano interessate più aree naturali protette nazionali, la VI viene svolta in sede statale. I piani, programmi e progetti di rilevanza regionale sono sottoposti a VI di competenza dell'ente di gestione del sito interessato, ove individuato, e comunque secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro della salute, che collaborano alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Al fine di garantire l'indipendenza delle valutazioni nelle procedure di VAS, VIA, VI e AIA, l'autorità competente non può coincidere con il proponente e con l'autorità procedente. In tal caso, il provvedimento di verifica di assoggettabilità e i provvedimenti conclusivi sono adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per le proprie competenze, o dallo Stato nell'esercizio dei poteri sostitutivi».

Art. 6.

1. All'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «alle informazioni» sono inserite le seguenti: «e considerando che la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis. – (Trasparenza e partecipazione nelle procedure di approvazione di progetti aventi potenziale impatto sulla salute e sull'ambiente). – 1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le autorità competenti al rilascio di pareri ed autorizzazioni per piani, programmi e progetti che possono avere un impatto sull'ambiente per i quali non sono previste procedure di VIA e VAS assicurano che il pubblico sia informato nella fase iniziale del procedimento in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante avvisi pubblici facilmente consultabili anche nei siti web istituzionali delle amministrazioni interessate dal procedimento. Le informazioni in merito alle successive fasi procedimentali sono comunicate, anche per via telematica, nominativamente a coloro che abbiano presentato formale richiesta di partecipazione. Le informazioni riguardano in particolare:

a) l'oggetto del procedimento promosso su cui è presa la decisione;

b) l'autorità competente all'adozione del provvedimento;

c) l'avviso di avvio del procedimento contenente l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'unità organizzativa alla quale rivolgersi per ottenere informazioni e documenti;

d) le modalità e i termini di partecipazione e di intervento nel procedimento da parte del pubblico;

e) l'indicazione delle informazioni ambientali e sanitarie disponibili sull'attività proposta.

2. L'autorità competente rende disponibili nel proprio sito web istituzionale le informazioni relative alle procedure previste dalla presente parte e ne garantisce l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità. Sono, altresì, resi disponibili le indicazioni e gli esiti delle inchieste pubbliche e dei sopralluoghi, ove disposti.
Art. 9-ter. – (Sanzioni). – 1. L'omissione degli obblighi di trasparenza e partecipazione di cui alla presente parte comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al capo VI del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

Art. 8.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui agli articoli 18-bis e 18-ter della presente parte; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato XII-ter e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza ovvero deve dare atto degli esiti della valutazione d'incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale».

Art. 9.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo la parola: «programma» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, prima della sua adozione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La VAS è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o programma, anche se approvato mediante procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Nei piani o programmi soggetti a procedure di preliminare adozione e successiva approvazione, la VAS, comprensiva delle relative fasi di consultazione e partecipazione del pubblico, è avviata prima dell'adozione e comunque nella fase di predisposizione degli stessi, quando ogni soluzione alternativa, compresa l'alternativa zero, è ancora possibile»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di adozione, nei casi di procedimenti che prevedono una fase di adozione e una di approvazione e, negli altri casi, i provvedimenti amministrativi di approvazione dei piani e programmi adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge».

Art. 10.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e all'autorità procedente. Il rapporto preliminare è, altresì, consultabile presso l'autorità competente ed il comune interessato dall'intervento e ne è dato avviso nel sito web istituzionale dell'autorità competente e del comune interessato»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente a cura dell'autorità competente nel proprio sito web dandone comunicazione mediante un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma».

Art. 11.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e in ogni caso deve prevedere la partecipazione di soggetti con riconosciute competenze scientifiche sulle materie oggetto del piano o del programma. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati, in riferimento all'intero ciclo di vita di ogni intervento attuativo dei piani e programmi proposti, gli impatti che l'attuazione degli stessi potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, considerati congiuntamente ad ogni altro impatto nel medesimo ambito locale. Nel rapporto ambientale sono, altresì, valutate le alternative di merito e di metodo, compresa l'alternativa zero, che possono essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Le alternative di merito consistono in una opzione diversa da quella proposta; le alternative di metodo implicano la medesima opzione, realizzata con tecnologie diverse. Nel rapporto ambientale sono specificate, in una apposita sezione, le attività volte a promuovere l'informazione e la partecipazione attiva del pubblico alla redazione del piano e del programma in tutte le sue fasi, da attuare anche attraverso iniziative pubbliche di cui sia data adeguata diffusione. L'allegato VI riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La documentazione relativa alla proposta di piano o programma ancora da adottare, comprensiva dei relativi elaborati, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma ovvero dagli impatti della sua attuazione e sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'autorità competente e di quella procedente».

Art. 12.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. Dell'avvenuta pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione ed estratta copia conforme e completa del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare ed estrarre copia conforme e completa della sintesi non tecnica.
2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale. L'autorità competente e l'autorità procedente promuovono la partecipazione attiva del pubblico in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4».

Art. 13.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie avvalendosi di soggetti con riconosciute competenze scientifiche sulle materie oggetto della decisione, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell'amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede alle opportune revisioni prima della presentazione del piano o programma per l'adozione ovvero per l'approvazione, qualora non vi sia una fase preliminare di adozione, tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere».

Art. 14.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione ed estrarre copia conforme e completa del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Dell'avvenuta pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali delle autorità interessate e comunicate per via telematica a tutti i soggetti che abbiano presentato richiesta di partecipazione al procedimento:».

Art. 15.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Monitoraggio e individuazione del responsabile unico per il controllo ambientale»;

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche avvalendosi del sistema delle agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità procedente individua il responsabile unico per il controllo ambientale con il compito di assicurare il pieno e corretto svolgimento delle attività di monitoraggio al quale i cittadini possono rivolgere quesiti, osservazioni e segnalazioni sull'attuazione del piano o programma.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio nonché per assicurare una costante informazione e partecipazione dei cittadini in tutte le fasi di attuazione del piano o programma».

Art. 16.

1. Dopo il titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

«TITOLO II-BIS
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE – VI

Art. 18-bis. – (Studio di incidenza ambientale nella rete Natura 2000). – 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale e nella progettazione di interventi deve essere garantita la tutela della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e di flora selvatiche di interesse europeo. La tutela, la conservazione e il miglioramento ambientale dei proposti siti di interesse europeo, dei siti di interesse europeo, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale sono posti come obiettivo prioritario nelle scelte di gestione territoriale.
2. I proponenti di piani, programmi e progetti, comprese le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato XII-ter e avvalendosi di soggetti aventi comprovate e specifiche competenze in materia, lo studio di incidenza ambientale per individuare e valutare gli effetti che il piano, programma o progetto può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
3. I proponenti di piani, programmi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di una o più specie o di uno o più habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso o su altre specie o altri habitat in esso presenti, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della VI, uno studio volto a individuare e valutare, secondo i contenuti di cui all'allegato XII-ter, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza europea, sul sito di importanza europea o sulla zona speciale di conservazione o di protezione speciale, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di VIA, ai sensi del presente decreto, che interessano proposti siti di importanza europea, siti di importanza europea e zone speciali di conservazione e di protezione speciale, come definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, la VI è compresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali i siti e le zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, facendo riferimento ai contenuti di cui all'allegato XII-ter. Qualora il piano, programma o progetto riguardi un'area protetta, l'autorità competente comunica tempestivamente all'ente gestore della medesima l'avvenuto deposito dello studio e dei relativi elaborati progettuali e l'indicazione del sito web istituzionale nel quale sono pubblicati, per acquisirne il parere obbligatorio e vincolante.
5. Ai fini della VI di piani, programmi e progetti di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi di incidenza, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuare secondo gli indirizzi di cui all'allegato XII-ter, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. Qualora il piano, programma o progetto riguardi un'area protetta, l'autorità competente comunica tempestivamente all'ente gestore della stessa l'avvenuto deposito dello studio e dei relativi elaborati progettuali e l'indicazione del sito web istituzionale nel quale sono pubblicati, per acquisirne il parere obbligatorio e vincolante.
Art. 18-ter. – (Modalità di svolgimento della VI). – 1. Il proponente trasmette lo studio di incidenza ambientale e tutti gli elaborati progettuali all'autorità competente che ne dispone immediatamente la pubblicazione mediante il deposito presso i propri uffici e la contestuale pubblicazione nel sito web istituzionale affinché siano consultabili dal pubblico.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1 chiunque può presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi all'autorità competente.
3. L'autorità competente effettua la VI entro quarantacinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 e può chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chieda integrazioni dello studio, le stesse sono depositate per trenta giorni presso gli uffici dell'autorità competente che ne dispone la contestuale pubblicazione nel proprio sito web istituzionale. Durante tale periodo chiunque può presentare osservazioni in forma scritta. Il termine per la VI è interrotto fino al decorso del predetto termine di pubblicazione.
4. L'autorità competente assicura che la fase istruttoria e la fase decisoria siano svolte da personale avente specifiche competenze sugli habitat, sulle specie coinvolte e sui gruppi tassonomici oggetto dello studio, promuovendo la partecipazione di soggetti con riconosciute competenze scientifiche, nonché di comitati e associazioni, anche in contraddittorio con il proponente, per acquisire nuovi o ulteriori elementi conoscitivi ai fini della VI. Delle posizioni espresse è redatto un apposito verbale allegato alla decisione. L'autorità competente dispone che in fase istruttoria e in fase decisoria, se svolta da soggetti diversi, venga eseguito almeno un sopralluogo aperto alla partecipazione del pubblico, di cui è data comunicazione mediante avviso pubblicato nel sito web istituzionale della stessa autorità dieci giorni prima della data stabilita.
5. Nei piani, programmi e interventi soggetti a procedure di preliminare adozione e successiva approvazione la VI è svolta a partire dalla fase di adozione e comunque dalle prime fasi della programmazione, pianificazione o progettazione.
6. La decisione sulla VI è pubblicata integralmente nel sito web istituzionale dell'autorità competente. Nella decisione sono riportate le controdeduzioni, in forma sintetica e per gruppi omogenei, alle osservazioni pervenute.
7. La VI non può essere richiesta successivamente alla realizzazione, anche parziale, di opere di qualunque natura e tipologia. In caso di realizzazione di opere senza la previa sottoposizione alla VI si applica quanto previsto dall'articolo 29.
8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della VI sul sito e in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano, programma o intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000 e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le finalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nella decisione di cui al comma 6 sono elencati dettagliatamente le misure di compensazione, le relative risorse investite e un programma di monitoraggio adeguato al fine di valutare le conseguenze dell'intervento su specie e habitat nel breve, medio e lungo periodo, nonché l'idoneità delle misure di compensazione adottate. In questi casi è comunque obbligatoria l'attività di controllo e monitoraggio di cui ai commi 10 e 11.
9. Al fine di garantire un alto livello di tutela e scelte consapevoli relativamente all'incidenza su specie e habitat, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati delle procedure di VI avviate che interessano il proprio territorio, comprendente i principali dati statistici per habitat e specie. La banca dati viene aggiornata entro il 28 febbraio di ogni anno ed è resa disponibile nel sito web istituzionale della regione o della provincia autonoma unitamente al rapporto riassuntivo sulle procedure di VI relative all'anno precedente in cui siano elaborati gli indicatori relativi agli habitat e alle specie interessati, le misure di mitigazione e compensazione, anche ai fini delle VI cumulativa e sinergica di piani, programmi e progetti sugli habitat e sulle specie. Le autorità competenti, se diverse dalle regioni o dalle province autonome, trasmettono alle regioni e alle province autonome l'esito delle VI riguardanti siti della rete Natura 2000 che interessano il loro territorio al fine di garantire la completezza delle informazioni. Nelle more della predisposizione della predetta banca dati l'autorità competente può assumere decisioni su nuovi piani, programmi o progetti sottoposti a VI solo se in possesso dei predetti dati e informazioni resi disponibili nel sito web istituzionale della stessa autorità. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente comma implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti delle regioni e delle province autonome inadempienti.
10. L'autorità competente, anche attraverso accordi e convenzioni con enti di ricerca o avvalendosi del sistema delle agenzie ambientali e del Comando unità carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, assicura il controllo delle modalità di esecuzione di piani, programmi e progetti, rispetto alla decisione e alle eventuali prescrizioni, e raccoglie informazioni e segnalazioni da parte del pubblico. L'attività di controllo avviene sia in fase di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia in fase di collaudo dell'intero intervento al fine di verificare la corrispondenza del piano, programma o progetto ai contenuti della decisione. Le risultanze di tali controlli, compresi verbali e relazioni che riportino anche il numero e la tipologia delle difformità riscontrate rispetto ai progetti approvati e alle prescrizioni impartite, nonché i risultati delle verifiche condotte a seguito delle segnalazioni del pubblico, sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'autorità competente con cadenza semestrale. In assenza di tale pubblicazione, l'autorità competente non può assumere decisioni su nuovi piani, programmi e progetti. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni e delle province autonome inadempienti.
11. Gli studi di monitoraggio, ove disposti dall'autorità competente nella decisione, sono effettuati, con oneri a carico del proponente, da organismi indipendenti che garantiscano specifiche competenze scientifiche sui gruppi tassonomici e sugli habitat oggetto di monitoraggio.
12. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza europea può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
13. La divulgazione delle informazioni contenute nella VI può essere limitata nelle ipotesi previste dall'articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. In tal caso l'autorità competente assicura che il pubblico abbia accesso alle conoscenze necessarie per partecipare al procedimento di VI.

TITOLO II-TER
STUDIO DI IMPATTO SANITARIO

Art. 18-quater. – (Modalità di svolgimento dello studio di impatto sanitario per i progetti). – 1. Nelle procedure di VIA per i progetti di cui agli allegati II e III, escluse le lettere a), b) e l), e IV ove l'autorità competente giudichi necessaria la VIA, è compresa una fase di analisi delle possibili conseguenze sanitarie, nonché delle conseguenti misure di prevenzione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2018, definiscono le procedure e i criteri di svolgimento dello studio di impatto ambientale per i progetti di cui all'allegato IV, escluse le lettere a), b) e m), per i quali è stato deciso lo svolgimento della VIA, fatti salvi i termini già stabiliti ai fini del rilascio del parere.
3. Il proponente dei progetti di cui al comma 1 integra lo studio di impatto ambientale con lo studio di impatto sanitario.
4. Nell'ambito delle procedure di assoggettabilità a VIA l'autorità competente può richiedere l'integrazione dello studio preliminare ambientale con informazioni utili ad una verifica dell'impatto potenziale del progetto sulla salute dell'individuo e delle comunità interessate nell'ambito delle integrazioni di cui all'articolo 19, comma 6.
Art. 18-quinquies. – (Modalità di svolgimento dello studio di impatto sanitario per i piani e i programmi). – 1. Nelle procedure di VAS è compresa una fase di analisi delle possibili conseguenze sanitarie, nonché delle conseguenti misure di prevenzione.
2. Nell'ambito del rapporto ambientale, il proponente trasmette all'autorità procedente lo studio di impatto sanitario.
3. Nei piani e programmi sottoposti ad assoggettabilità a VAS l'autorità procedente può richiedere l'integrazione dello studio preliminare ambientale con informazioni utili ad una verifica dell'impatto potenziale del progetto sulla salute dell'individuo e delle comunità interessate.
Art. 18-sexies. – (Contenuti dello studio di impatto sanitario). – 1. La redazione dello studio di impatto sanitario, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, e i costi associati sono a carico del proponente il piano, programma o progetto. Lo studio è redatto da specialisti aventi esperienza almeno pluriennale sugli argomenti oggetto di analisi, i cui curricula sono allegati allo studio.
2. Lo studio di impatto sanitario contiene almeno le seguenti informazioni:

a) un'analisi del contesto al fine di definire le aree e le comunità potenzialmente influenzate dal piano, programma o progetto;

b) una descrizione dello stato di salute e di benessere della comunità, suddivisa per categorie professionali o di genere;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sulla salute derivanti dalla realizzazione del piano, programma o progetto;

d) l'analisi bibliografica di riferimento;

e) l'individuazione degli indicatori su cui effettuare lo studio di impatto sanitario;

f) l'analisi dell'impatto previsto delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero con l'indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto sanitario;

g) una descrizione delle misure di mitigazione o eliminazione per la massimizzazione degli eventuali benefìci e per la riduzione dei rischi per la salute;

h) le misure di monitoraggio.

3. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto sanitario, il proponente ha facoltà di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
4. Nella sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale devono essere riportati i principali risultati dello studio di impatto sanitario, inclusi elaborati grafici. La documentazione deve essere predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione e riproduzione da parte del pubblico».

Art. 17.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le esigenze di riservatezza industriale confliggano con la tutela dell'ambiente, prevale quest'ultima»;

b) al comma 3, dopo le parole: «L'autorità competente comunica» è inserita la seguente: «tempestivamente»;

c) al comma 8, la parola: «principali» è soppressa.

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. – (Valutazione degli impatti ambientali sinergici e cumulativi di piani, programmi, progetti, opere e normative). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto i criteri per la valutazione degli impatti ambientali sinergici e cumulativi di piani, programmi, progetti, opere e normative, anche se in corso di approvazione, che devono essere compresi nelle procedure di VAS, VIA, AIA e VI, al fine di valutare gli impatti ambientali di due o più impianti che insistano nel medesimo ambito locale e che singolarmente non abbiano i requisiti minimi necessari per essere sottoposti alle citate procedure.
2. I criteri di cui al comma 1 prevedono e regolano le interazioni e il cumulo degli impianti e delle attività antropiche nel territorio dove questi insistono. Tali criteri prevedono, altresì, la definizione di soglie e di valori oltre i quali un territorio è definito saturo dal punto di vista ambientale e la definizione di un raggio d'ampiezza minimo, entro il quale ogni nuovo intervento, compresa la modifica di una attività o di un impianto, deve essere valutato in relazione a tutte le attività antropiche già esistenti. Un territorio definito saturo non può essere oggetto di interventi che comportino ulteriori impatti ambientali.
3. Nella valutazione di cui al comma 1 è inserita una specifica e approfondita relazione sull'eventuale impatto sinergico e cumulativo dell'intervento proposto che contiene:

a) la descrizione della situazione ambientale e sanitaria del territorio interessato rispetto ai principali indicatori ambientali sulla qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo, della biodiversità e dello stato di salute della popolazione, nonché dei processi relativi alla gestione e agli usi delle risorse ambientali come acqua, rifiuti, trasporti ed energia;

b) la descrizione degli elementi di pressione già esistenti nel territorio, anche di tipologie diverse rispetto al piano, programma o progetto in esame;

c) l'indicazione di situazioni di non conformità rispetto agli obiettivi di qualità ambientale e sanitari fissati dalle normative;

d) la descrizione qualitativa e quantitativa dei piani, programmi e progetti che già insistono nel territorio, comprensiva dell'analisi e della verifica dell'attualità dell'interesse strategico e produttivo perseguito;

e) la descrizione qualitativa e quantitativa dei processi, delle trasformazioni e delle emissioni collegati al piano, programma o progetto che possono interagire con gli elementi di cui alla lettera d);

f) l'analisi bibliografica sui possibili effetti cumulativi e sinergici;

g) l'analisi qualitativa e quantitativa del potenziale effetto cumulativo e sinergico delle possibili alternative al piano, programma o progetto proposto;

h) la descrizione delle misure di mitigazione e di compensazione necessarie volte a limitare l'impatto cumulativo e sinergico.

4. Nel territorio oggetto del piano, programma o progetto in cui sia stata accertata la non conformità in relazione agli standard ambientali o sanitari previsti dalla normativa vigente o dalle disposizioni contenute in piani, programmi o progetti approvati, qualora sia proposto un nuovo piano, programma o progetto, ovvero siano apportate modifiche a quelli esistenti che comportino l'uso di nuove risorse ambientali, anche in relazione alla tutela della biodiversità, ovvero nuove emissioni, nuovi scarichi o produzione di rifiuti, la decisione sulle procedure di VAS, VIA, AIA e VI non può essere assunta in assenza di un preventivo piano di dismissione o di transizione che progressivamente diminuisca l'impatto ambientale cumulativo e sinergico.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, al fine di migliorare progressivamente la qualità ambientale degli standard ambientali o sanitari, nella decisione sulle procedure di VAS, VIA, AIA e VI sono espressamente individuati gli specifici indicatori ambientali e sanitari riferiti al piano, programma o progetto oggetto di valutazione per monitorare nel breve, medio e lungo periodo l'effetto cumulativo e sinergico degli stessi. Il mancato rispetto di tali standard o limiti ovvero il peggioramento dei valori degli indicatori obbliga l'autorità competente al rinnovo delle valutazioni e delle procedure in riferimento ai piani, programmi, progetti o impianti che contribuiscono direttamente o indirettamente al superamento degli standard ambientali o sanitari o comunque comportino il peggioramento delle condizioni ambientali o sanitarie.
6. Gli studi di monitoraggio aventi ad oggetto l'effetto cumulativo e sinergico di piani, programmi o progetti sono effettuati da organismi indipendenti e i relativi oneri sono a carico del proponente o dell'autorità procedente».

Art. 19.

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. – (Definizione del livello di dettaglio dagli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA). – 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Tale fase di confronto deve essere svolta con tempistica e modalità tali da non ridurre, ovvero inficiare del tutto, la possibilità di comunicazione pubblica del progetto e di confronto con le popolazioni coinvolte.
2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta e oggettiva valutazione degli impatti ambientali, tenendo conto anche degli effetti cumulati e sinergici del progetto con la situazione pregressa».

Art. 20.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Lo studio di impatto ambientale è redatto da specialisti con riconosciute competenze tecnico-scientifiche in merito alla tipologia del progetto esaminato, agli impatti ambientali e sanitari e alle matrici ambientali interessate, nonché, ove necessario, alla biodiversità»;

b) al comma 2, dopo le parole: «studio di impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «e sanitario»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo studio di impatto ambientale, comprensivo, ove prescritto, dello studio di impatto sanitario, contiene almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione, tenendo conto della situazione ambientale pregressa e degli effetti sinergici e cumulati derivanti dal nuovo insediamento;

c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;

d) una descrizione delle alternative prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, valutata in riferimento all'intero ciclo di vita del progetto e prendendo in considerazione il cumulo e la sinergia degli impatti ambientali derivanti dal nuovo progetto con quelli ascrivibili alla situazione preesistente;

e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

f) i dati relativi alle emissioni e alle immissioni provenienti dalle attività antropiche già esistenti nel territorio e una valutazione degli effetti sinergici e cumulativi degli inquinanti;

g) un'analisi qualitativa e quantitativa delle matrici ambientali;

h) la valutazione economica e finanziaria del progetto anche in riferimento alla percentuale di finanziamento bancario a medio e lungo termine;

i) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizi»;

d) al comma 4, la parola: «delle» è sostituita dalle seguenti: «di tutte le».

Art. 21.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e lo studio di impatto sanitario ove previsto».

Art. 22.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il proponente, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, è tenuto ad illustrare il progetto in appositi incontri pubblici organizzati a propria cura e spese nei comuni interessati dall'intervento, dei quali è data adeguata e tempestiva notizia anche mediante pubbliche affissioni in luoghi idonei a consentirne un'ampia diffusione, e provvede a darne comunicazione per via telematica alle associazioni ambientali riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, agli enti locali territorialmente interessati dal progetto, ai comitati di cittadini portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio di pertinenza che perseguano nel proprio oggetto statutario obiettivi di tutela ambientale o sanitaria, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei settori oggetto del progetto. Di ogni incontro è redatto un apposito verbale contenente le eventuali osservazioni espresse dai soggetti partecipanti da allegare allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
1-ter. Al fine di favorire la partecipazione del pubblico, le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di pubblicazione e di aggiornamento nel proprio sito web istituzionale di un apposito elenco, facilmente consultabile anche da parte del proponente per le finalità di cui al comma 1, che riporti il nominativo delle organizzazioni, delle associazioni e dei comitati che perseguano finalità di tutela ambientale o sanitaria i quali abbiano richiesto la pubblicazione della propria casella di posta elettronica per ricevere per via telematica informazioni e comunicazioni in merito alle proposte di opere o interventi presentate ai sensi dell'articolo 23.
1-quater. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e nel sito web istituzionale dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'autorità competente, non appena ricevuta la documentazione di cui all'articolo 23, dispone un sopralluogo sulle aree o sugli immobili oggetto dell'intervento, con oneri a carico del proponente, da svolgere tra il ventesimo e il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con congruo anticipo mediante avviso pubblicato nel sito web istituzionale dell'autorità competente, che provvede a darne comunicazione per via telematica a tutti i soggetti che abbiano presentato richiesta di inserimento nelle liste di distribuzione di cui al comma 6-quater e ai soggetti di cui al comma 1-bis. Al sopralluogo condotto dall'autorità competente, avvalendosi di idoneo personale tecnico, possono partecipare i cittadini, anche organizzati in comitati e associazioni, nonché enti e istituzioni interessati»;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. In caso di progetti di competenza statale, l'autorità competente è tenuta a disporre lo svolgimento dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis quando ne facciano richiesta mille cittadini o cinque associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o associazioni di categoria rappresentative dei settori oggetto di intervento. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, l'inchiesta pubblica deve essere disposta quando ne facciano richiesta cinquecento cittadini o tre associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dal citato articolo 13 della legge n. 349 del 1986, o da associazioni di categoria rappresentative dei settori oggetto di intervento.
6-ter. L'inchiesta pubblica deve consentire il coinvolgimento delle comunità interessate e prevedere un congruo numero di incontri pubblici dei quali è data adeguata e tempestiva notizia mediante avviso pubblicato nel sito web istituzionale dei comuni interessati e dell'autorità competente, che provvede a darne comunicazione anche mediante pubbliche affissioni in luoghi idonei a consentirne un'ampia diffusione e per via telematica a tutti i soggetti che abbiano presentato richiesta di inserimento nelle liste di distribuzione di cui al comma 6-quater e ai soggetti di cui al comma 1-bis. Di ogni incontro è redatto un apposito verbale contenente le eventuali osservazioni espresse dai soggetti partecipanti da allegare allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
6-quater. Al fine di favorire la partecipazione del pubblico, le autorità competenti predispongono apposite liste di distribuzione della posta elettronica, anche suddivise per categorie di progetto o per ambito territoriale, a cui i cittadini e le organizzazioni possono iscriversi al fine di ricevere le informazioni in merito all'attività istruttoria e alle inchieste eventualmente avviate».

Art. 23.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«1-bis. Le attività tecnico-istruttorie per la VIA sono svolte dall'autorità competente. Nel sito web istituzionale dell'autorità competente sono indicati il responsabile del procedimento nonché i soggetti incaricati delle predette attività e i relativi curricula. Nella fase istruttoria e in quella decisoria, l'autorità competente assicura la partecipazione del pubblico interessato al fine di acquisire ogni informazione utile alla definizione della VIA».

Art. 24.

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. – (Decisione).1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24, l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di VIA nei centottanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a VIA in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottare nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente in materia e delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, lettera e). La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
3. L'autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
4. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
5. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.
6. Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.
7. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA.
8. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione da parte del proponente di una VIS, in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla VIS di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro tre anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo, comunque mai superiore a cinque anni, salvo casi di eccezionale complessità adeguatamente motivati. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di VIA deve essere reiterata».

Art. 25.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – (Informazione sulla decisione). – 1. Il provvedimento di VIA è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso può essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
2. Il provvedimento di VIA deve essere pubblicato in sintesi su un quotidiano a diffusione nazionale e per intero nel sito web dell'autorità competente, indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive».

2. L'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

Art. 26.

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. – (Responsabile unico per il controllo ambientale). – 1. Il Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, l'autorità competente assicura il controllo circa le modalità di esecuzione di progetti oggetto di provvedimento di verifica o per i quali sia stata rilasciata la VIA. Al fine di verificare la conformità dei progetti alla decisione assunta e alle relative prescrizioni, l'autorità competente individua nello stesso provvedimento di decisione il responsabile unico per il controllo ambientale. L'attività di controllo avviene sia nella fase di cantiere del progetto, sia al momento del collaudo finale e successivamente durante il suo ciclo di vita. I risultati dell'attività di controllo sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'autorità competente con cadenza almeno semestrale.
2. Qualora l'autorità competente abbia disposto nell'ambito della decisione che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi sono effettuati da organismi indipendenti. L'autorità competente disciplina la realizzazione di tali studi con oneri a carico del proponente e predispone a tal fine un elenco di soggetti aventi riconosciute competenze scientifiche. L'esito degli studi e i loro aggiornamenti sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'autorità competente con cadenza almeno semestrale. La mancata pubblicazione dell'esito di tali monitoraggi comporta la decadenza del provvedimento di VIA qualora, previa diffida dell'autorità competente, il proponente non vi provveda nel termine di sessanta giorni».

Art. 27.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: «l'autorità competente» sono inserite le seguenti: «valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente all'applicazione della sanzione,»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «l'autorità competente dispone» sono inserite le seguenti: «la sospensione dei lavori,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è ammessa la richiesta di verifica di assoggettabilità o di VIA in sanatoria»;

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso i lavori di costruzione siano già stati avviati si applica quanto previsto dal comma 4».

Art. 28.

1. Al comma 1 dell'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: «sostanziale» è soppressa;

b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprensivi di modelli di ricaduta»;

c) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) il tipo e l'entità delle immissioni calcolate in corrispondenza di recettori ambientali;».

Art. 29.

1. All'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione degli atti e dei documenti inerenti il procedimento nel sito web istituzionale dell'autorità competente, compresi gli eventuali successivi aggiornamenti, nonché degli elementi di cui al comma 13»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda. L'autorità competente dispone l'effettuazione di un sopralluogo presso l'impianto, con oneri a carico del proponente, da svolgere tra il ventesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con congruo anticipo mediante avviso pubblicato nel sito web istituzionale dell'autorità competente, che provvede a darne comunicazione per via telematica a tutti i soggetti che abbiano presentato richiesta di inserimento nelle liste di distribuzione di cui all'articolo 24, comma 6-quater. Al sopralluogo condotto dall'autorità competente, avvalendosi di idoneo personale tecnico, possono partecipare i cittadini, anche organizzati in comitati e associazioni, nonché enti e istituzioni interessati all'intervento. Del sopralluogo è redatto un apposito verbale contenente le eventuali osservazioni espresse dai soggetti partecipanti»;

c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'avvio del procedimento e le convocazioni della conferenza di servizi, nonché il termine per l'adozione della decisione conclusiva sono rese pubbliche con anticipo di almeno dieci giorni mediante pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente. Il pubblico interessato può assistere alla conferenza di servizi e chiedere di essere audito. L'autorità competente dispone l'audizione del pubblico interessato con forme e modalità idonee alla svolgimento dei lavori della conferenza di servizi. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato»;

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività istruttoria viene svolta da personale avente specifiche e riconosciute competenze nelle materie oggetto della procedura»;

e) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel provvedimento finale sono riportate le controdeduzioni, in forma sintetica e per gruppi omogenei, alle osservazioni pervenute dal pubblico»;

f) l'alinea del comma 13 è sostituito dal seguente: «Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Il provvedimento e i relativi allegati sono pubblicati tempestivamente in forma integrale nel sito web istituzionale dell'autorità competente. Con le stesse modalità sono inoltre resi disponibili:».

Art. 30.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli atti delle riunioni del Coordinamento previsto dal comma 1 sono pubblicati nei siti internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente».

Art. 31.

1. All'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i valori limite di immissione calcolati in corrispondenza di recettori ambientali»;

2) al secondo e terzo periodo, dopo le parole: «di emissione» sono inserite le seguenti: «e di immissione»;

b) al comma 4, dopo le parole: «di emissione» sono inserite le seguenti: «e di immissione»;

c) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: «requisiti di controllo delle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di controllo delle emissioni e delle immissioni»; le parole: «con i livelli di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «con i livelli di emissione e di immissione»; le parole: «i risultati del controllo delle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «i risultati del controllo delle emissioni e delle immissioni» e le parole: «riferimento dei livelli di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «riferimento dei livelli di emissione e di immissione»;

2) al secondo periodo, le parole: «relativi ai controlli delle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai controlli delle emissioni e delle immissioni»;

3) al quinto periodo, le parole: «i nuovi requisiti di controllo delle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «i nuovi requisiti di controllo delle emissioni e delle immissioni» e le parole: «dei dati relativi ai controlli delle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei dati relativi ai controlli delle emissioni e delle immissioni»;

d) al comma 9-ter, le parole: «o che le emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «o che le emissioni e le immissioni» e le parole: «almeno i livelli di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno i livelli di emissione e di immissione».

Art. 32.

1. All'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «dei valori limite di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «dei valori limite di emissione e di immissione»;

2) alla lettera b), le parole: «una notevole riduzione delle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «una notevole riduzione delle emissioni e delle immissioni»;

b) al comma 5, le parole: «i risultati del controllo delle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «i risultati del controllo delle emissioni e delle immissioni» e le parole: «i livelli di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «i livelli di emissione e di immissione».

Art. 33.

1. All'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte dell'autorità competente sospende il decorso dei termini fino alla presentazione della documentazione richiesta»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la quale verifica se il nuovo gestore rispetta i requisiti di legge».

Art. 34.

1. All'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale l'autorità competente individua il responsabile unico per il controllo ambientale, il quale coordina le attività di controllo e di monitoraggio sulla conformità dell'intervento alle condizioni e alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione integrata ambientale e di verifica delle segnalazioni trasmesse dai cittadini, che devono essere puntualmente riscontrate»;

b) al comma 2, le parole: «controlli delle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli delle emissioni e delle immissioni» e la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «e»;

c) al comma 3:

1) alla lettera b), le parole: «valori limite di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «valori limite di emissione e di immissione»;

2) alla lettera c), le parole: «sorveglianza delle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «sorveglianza delle emissioni e delle immissioni»;

d) al comma 8, le parole: «controllo delle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «controllo delle emissioni e delle immissioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, in ogni caso, mediante pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente».

Art. 35.

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «entro termini ragionevoli» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini fissati dall'autorità competente»;

b) al comma 5-ter, le parole: «in tempi ragionevoli» sono soppresse.

Art. 36.

1. Al comma 1 dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «negativi e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

Art. 37.

1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «tipologia delle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «tipologia delle emissioni e delle immissioni».

Art. 38.

1. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed energia» sono soppresse.

Art. 39.

1. Agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato I, punto 1, terzo capoverso, le parole: «lo sviluppo sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «la sostenibilità ambientale»;

b) all'allegato II, punto 2), primo capoverso, le parole: «300 MW» sono sostituite dalle seguenti: «50 MW»;

c) all'allegato III:

1) alla lettera n), le parole: «superiore a 150 t/giorno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 150 t/giorno»;

2) alla lettera af), le parole: «superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 30 milioni di metri cubi all'anno»;

d) all'allegato IV, punto 7:

1) alla lettera a), le parole: «40 ettari» sono sostituite dalle seguenti: «10 ettari»;

2) alla lettera b), le parole: «40 ettari» sono sostituite dalle seguenti: «5 ettari»;

3) alla lettera d), le parole: «acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri» sono sostituite dalle seguenti: «acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 100 litri» e le parole: «acque sotterranee superiori a 50 litri» sono sostituite dalle seguenti: «acque sotterranee superiori a 10 litri»;

4) alla lettera r), le parole: «con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla capacità complessiva di trattamento» e le parole: «con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla capacità complessiva di trattamento»;

5) alla lettera s), le parole: «con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla capacità complessiva di trattamento»;

6) alla lettera t), le parole: «con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla capacità complessiva di trattamento»;

e) all'allegato V, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dell'impatto ambientale cumulativo e sinergico con altri progetti»;

f) all'allegato VI, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) illustrazione qualitativa e quantitativa degli impatti ambientali sul territorio di riferimento del piano o programma e quantificazione del carico ambientale massimo ammissibile sul territorio, comprensivo di uno studio attestante le relative metodologie di calcolo»;

g) all'allegato VII, dopo il punto 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Una relazione illustrativa della corrispondenza del progetto con le indicazioni presenti nella VAS.

3-ter. L'indicazione delle BAT previste dalla VAS l'opera in oggetto e delle relative modalità di attuazione»;

h) all'allegato XI è aggiunto, in fine, il seguente punto:

«12-bis. Impatto ambientale delle BAT durante tutto il loro ciclo di vita»;

i) dopo l'allegato XII-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«ALLEGATO XII-ter. – CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE DI PIANI E PROGETTI.

1. Caratteristiche dei piani e dei progetti.

Le caratteristiche dei piani e dei progetti devono essere descritte con riferimento, in particolare:

alle tipologie delle azioni o delle opere;

alle dimensioni o all'ambito di riferimento;

alla complementarità con altri piani o progetti; all'uso delle risorse naturali; alla produzione di rifiuti;

all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti. Interferenze con il sistema ambientale.

Le interferenze di piani e di progetti devono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando: componenti abiotiche; componenti biotiche; connessioni ecologiche.
Le interferenze devono tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER*.

Art. 40.

1. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è abrogato.

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* Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma dell'Unione europea Coordination of information on environment (CORINE), il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione in tutto il territorio nazionale di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000».

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