PDL 452

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                Capo III
                        Articolo 5
                Capo IV
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                Capo V
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo VI
                        Articolo 13
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                Capo VII
                        Articolo 17

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 452

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BENAMATI, ROSATO, BAZOLI, CARLA CANTONE, D'ALESSANDRO, DE LUCA, DE MARIA, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FIANO, PAITA, PEZZOPANE, RIZZO NERVO

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

Presentata il 3 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il commercio equo e solidale, nato in Olanda negli anni ’50, è cresciuto in quantità e qualità divenendo nell'ultimo ventennio un'esperienza consolidata che ormai rappresenta una pratica concreta per mettere in relazione le esigenze dei piccoli produttori del sud del mondo con la scelta di maggiore solidarietà ed equità negli scambi commerciali e nelle relazioni tra comunità e Paesi.
Attualmente, in Italia, dove il movimento del commercio equo e solidale si è diffuso a partire dagli anni ’80, secondo i dati forniti dal Rapporto annuale 2017 di Equo garantito, sono presenti 82 organizzazioni equosolidali che gestiscono 234 punti vendita sul territorio, garantendo uno spazio di lavoro a 939 dipendenti, di cui il 49 per cento è rappresentato da donne. Il numero dei soci è pari a circa 35.000, mentre nelle organizzazioni operano circa 4.700 volontari (tutti i dati sono riferiti al 2015).
Negli ultimi anni si è fatto strada, tra i parametri che regolano le leggi del mondo imprenditoriale e tra quelli che determinano le scelte dei cittadini-consumatori, un approccio alternativo alla produzione, al commercio e al consumo, incentrato sulla relazione etica. Si tratta di una forma di lotta alla povertà che si basa sull'accompagnamento nell'accesso al mercato e che è caratterizzata da pochi ma ben saldi princìpi: partenariato responsabile; un prezzo più equo pagato alle imprese dei produttori; salari adeguati; relazioni commerciali durature; opere sociali per le comunità coinvolte; sostenibilità ambientale dei processi di lavorazione; miglioramento qualitativo della filiera produttiva. Per fare un esempio, si pensi che oggi un produttore di caffè latino-americano percepisce circa il 3 per cento del prezzo finale del suo prodotto. Con il commercio equo e solidale lo stesso produttore e la sua comunità non solo ricevono circa il 30 per cento di quel prezzo, ma riescono anche ad accedere al mercato come attori e non solo come soggetti passivi.
Se la responsabilità sociale delle imprese e la sostenibilità ambientale ed etica dello sviluppo sono i nuovi valori da cui partire per la rigenerazione del sistema economico globale, lo «strumento» del parametro etico deve incidere il più possibile in tutti i contesti sociali.
Non a caso la rilevanza dell'approccio equo e solidale al ciclo delle merci è stata riconosciuta anche in sede istituzionale, a cominciare da quella europea: il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione A3-0373/93 del 19 gennaio 1994, sulla promozione del commercio equo e solidale fra nord e sud, e la risoluzione 198/98/CE del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, che ne riconoscevano il valore sociale e lo stesso Parlamento aveva invitato la Commissione europea a prendere una serie di misure volte a premiare prodotti certificati equo solidali, incoraggiando la creazione di un marchio comune e favorendo una politica di incentivi.
Lo stesso Parlamento italiano nelle passate legislature ha approvato diverse mozioni, in particolare nel biennio 2002-2003, che indicano il commercio equo e solidale come possibile e ulteriore strumento di lotta alla povertà, con particolare riferimento ai piccoli produttori, a partire da quelli coinvolti nella filiera del caffè. Parallelamente, diverse regioni hanno deciso di disciplinare il settore: il Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, la Toscana, con la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37, l'Umbria, con la legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3, la giunta regionale del Trentino-Alto Adige, con la delibera n. 232 del 27 luglio 2005, l'Abruzzo, con la legge regionale 28 marzo 2006, n. 7, la Liguria, con la legge regionale 13 agosto 2007, n. 32, le Marche, con la legge regionale 29 aprile 2008, n. 8, nonché il Piemonte, con la legge regionale 28 ottobre 2009, n. 26, il Veneto, con la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6, la Puglia, con la legge regionale 1° agosto 2014, n. 32, e la Lombardia, con la legge regionale 30 aprile 2015, n. 9. Molti enti locali, inoltre, hanno manifestato grande interesse per questi temi, attraverso la partecipazione alle iniziative promosse dall'arcipelago del commercio equo e solidale, come la campagna «Città eque e solidali», promossa da FairTrade/TransFair Italia, AGICES, Coordinamento Agende 21 locali italiane e Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, con l'adesione dell'Associazione botteghe del Mondo Italia, dei soci AGICES, CTM Altromercato e Commercio alternativo. Una campagna che ha l'obiettivo di coinvolgere gli enti locali nella promozione delle istanze del commercio equo e solidale.
Nonostante tutto ciò, il nostro Paese non ha ancora riconosciuto ufficialmente l'importanza di questa esperienza attraverso una legge di riordino del settore e quindi risulta ancora più importante sostenere questo processo e spingere affinché il Parlamento introduca misure per la promozione e per lo sviluppo del commercio equo e solidale.
La presente proposta di legge ripropone integralmente il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura (atto Senato n. 2272), al fine del ricorso al procedimento abbreviato previsto dall'articolo 107 del Regolamento della Camera. Il testo è stato il frutto di un intenso lavoro per la redazione di un provvedimento che riuscisse a rappresentare la complessità del commercio equo e solidale e, al contempo, a fornire una cornice chiara e istituzionalmente riconosciuta del movimento del fair trade nel contesto nazionale italiano. La proposta di legge delinea un insieme di regole e di criteri in grado di orientare le imprese verso modelli di relazioni commerciali più attente ai partner più deboli e alle situazioni di marginalità produttiva per accompagnarle nell'accesso ai mercati attraverso la creazione di reti diffuse di imprese e consumatori.
L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A questo fine sono previsti: procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.
L'articolo 2 contiene le definizioni. Particolarmente rilevanti sono quelle di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale. Per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore – in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e sulla solidarietà – che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali.
Per accordo di commercio equo e solidale si intende un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo: occorre che esso preveda alcune specifiche caratteristiche, in particolare il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, di rispettare i diritti sindacali e di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile.
L'accordo prevede inoltre, di norma, l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di controllo.
L'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività. Le organizzazioni citate stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Tra le altre attività adottano e attuano programmi di educazione e informazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale nonché sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, allo sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico, fondando la loro attività sulla cooperazione e sulla promozione di relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore. Esse promuovono la collaborazione con le altre esperienze dell'economia solidale come le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di acquisto solidale. Tali organizzazioni sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare. Le organizzazioni del commercio equo e solidale rappresentano quindi i soggetti «di primo livello» nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dalla legge. La qualità di tali soggetti – come organizzazione del commercio equo e solidale – è attestata da enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale che, a tal fine, li iscrivono in un proprio registro della filiera integrale. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali nonché gli enti da essi istituiti o diretti non possono assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale.
L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale; adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate; hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito. A questo scopo devono disporre di un sistema di controllo e di un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo.
Gli enti rappresentativi – a fronte di verifiche periodiche, successive all'iscrizione nel registro di filiera – rilasciano un attestato se la verifica si conclude positivamente. Qualora l'ente rappresentativo rilevi criticità, indica le necessarie misure correttive; fatta salva un'eventuale misura cautelare (laddove si disponga la sospensione dell'iscrizione dell'organizzazione interessata nel registro della filiera integrale), la procedura prevede che – decorso un termine per l'adeguamento comunque non superiore a centoventi giorni – nei casi più gravi (ovvero qualora le violazioni persistano) si provvede alla cancellazione dal registro dell'organizzazione inadempiente. Tali soggetti rappresentano pertanto il «secondo livello» nell'ambito del sistema di riconoscimento previsto dalla legge.
L'articolo 5 disciplina gli enti di promozione del commercio equo e solidale, ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione ed il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale: ciò avviene attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi – che possono essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale – la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati. Tali enti di promozione concedono in licenza uno o più marchi internazionalmente riconosciuti, al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale. Anche tali enti svolgono ulteriori attività: sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale; promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale; promozione dei marchi che rilasciano in licenza, supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale che hanno ottenuto in licenza i marchi citati; attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti; attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità.
Le attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard internazionali per il rilascio dei marchi sono affidate per statuto a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale; nei siti web degli enti è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. È infine previsto il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti del commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi.
Gli enti di promozione devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi, comunicandolo alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale; il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'elenco dei licenziatari sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
L'articolo 6 istituisce l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale e disciplinato mediante regolamento. Esso è suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; organizzazioni del commercio equo e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi. L'iscrizione nell'Elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione sul sito web istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale.
Con l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al momento della prima iscrizione o anche successivamente, le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del commercio equo e solidale» nel REA.
L'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione ed includendo nella Commissione, oltre ai soggetti istituzionali, anche rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'Elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, di cui assicura la piena consultabilità, e la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere. È anche previsto che le controversie relative a provvedimenti della Commissione e degli enti in tema di iscrizione, revoca e cancellazione siano devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefìci previsti dalla legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge. In ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale – e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea – sono ammessi alle procedure e ai benefìci alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.
L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale – importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale – sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», «commercio equo», «fair trade», «comercio justo», «commerce equitable». In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi congiuntamente ai marchi concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale. Conseguente è il divieto dell'uso delle denominazioni di enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, di organizzazioni del commercio equo e solidale e di enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale o di altre denominazioni similari per le imprese e per gli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata. Si stabilisce altresì il principio per il quale, in ogni caso, è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso (o che le materie prime utilizzate) provenga da una filiera del commercio equo e solidale. Ugualmente vietato è utilizzare una terminologia ingannevole sul fatto che essi siano stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale; vietato è pure introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale. Tali condotte (salvo fatto di reato) rappresentano pratiche commerciali scorrette o ingannevoli, a seguito delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo prevista.
L'articolo 10 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale, sostenendo le iniziative divulgative degli operatori del commercio equo e solidale, realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, nonché progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti. Una clausola di invarianza finanziaria opera sia per questa previsione che per l'altra, secondo cui lo Stato, le regioni e le province autonome possono, in supporto ai soggetti della filiera, riconoscere contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, concernente il regime de minimis; alla stessa stregua, gli stessi soggetti pubblici possono concedere contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo e promuovere forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.
L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, assicurando agli utenti interessati adeguata informazione, nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. Ciò deve avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. A questo fine, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, può essere riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento del rimborso, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di cui al precedente periodo. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso nel senso ivi descritto, ne è assicurata adeguata informazione agli utenti interessati.
L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.
L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 14 stabilisce i princìpi cui devono attenersi le regioni e le province autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge.
L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 16 appresta la copertura finanziaria della spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016: si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
L'articolo 17, infine, contiene le disposizioni transitorie e finali, oltre a fissare il principio per il quale i benefìci e le tutele riconosciuti dalla legge – nonché, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale – non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea. Sono dettate anche disposizioni transitorie relative all'uso dei marchi e delle denominazioni relativi al commercio equo e solidale, nella fase transitoria fino all'istituzione dell'Elenco nazionale. Si stabilisce, altresì, che in sede di prima attuazione della legge la Commissione iscriva nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

1. La Repubblica, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, in attuazione dei princìpi di solidarietà, di utilità sociale e di sussidiarietà espressi dagli articoli 2, 41 e 118 della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse.
2. La presente legge favorisce un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, promuovendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono stabilite procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale e sono previsti strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.
3. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2 sono costituiti su base volontaria e hanno la finalità di diffondere e di promuovere il commercio equo e solidale e di garantire il rispetto delle relative regole deontologiche da parte degli operatori, agevolando la scelta e la tutela dei consumatori nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
4. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, evidenziando, nel caso degli enti di cui all'articolo 5, se per lo svolgimento delle proprie attività essi si avvalgono o no di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e se le verifiche di conformità svolte da questi ultimi sono o no riferite a norme tecniche adottate da organismi di normazione di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) «commercio equo e solidale»: un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate;

b) «produttore»: un produttore di beni o di servizi, organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in un'area economicamente svantaggiata e situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;

c) «accordo di commercio equo e solidale»: un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso di quest'ultimo al mercato, che preveda:

1) il pagamento di un prezzo equo;

2) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera;

3) il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione;

4) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;

5) l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti eccessivamente onerosa per l'esistenza di specifiche ragioni espressamente indicate nell'accordo;

6) adeguate forme di garanzia e di controllo per assicurare l'adempimento degli obblighi e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai numeri precedenti;

d) «prezzo equo»: il prezzo versato a un produttore, che consente:

1) di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;

2) di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l'accordo di commercio equo e solidale;

3) di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto, dei processi produttivi anche in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione;

e) «filiera del commercio equo e solidale»: l'insieme delle fasi di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un prodotto quando al produttore sono assicurate le condizioni dell'accordo di commercio equo e solidale;

f) «filiera del commercio equo e solidale integrale»: la filiera del commercio equo e solidale quando:

1) l'accordo di commercio equo e solidale è stipulato con il produttore da un'organizzazione del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;

2) la distribuzione all'ingrosso o al dettaglio del prodotto della filiera è svolta da una o più organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;

g) «prodotto del commercio equo e solidale»: un prodotto realizzato, importato, distribuito o commercializzato nell'ambito della filiera del commercio equo e solidale;

h) «regolamento»: il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 13.

2. Il contenuto dell'accordo di commercio equo e solidale e, in particolare, il prezzo equo sono definiti all'esito di una negoziazione effettiva tra le parti che ha per oggetto la valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che le misure previste producono sulla filiera produttiva e distributiva.

Capo II
SOGGETTI DELLA FILIERA INTEGRALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 3.
(Organizzazioni del commercio equo e
solidale).

1. Sono considerate organizzazioni del commercio equo e solidale le cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che:

a) in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi;

b) adottano e attuano, anche per mezzo dei loro consorzi, un programma di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale e sui progetti a esse connessi, sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, allo sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico;

c) perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente;

d) fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore;

e) promuovono la collaborazione con le altre esperienze dell'economia solidale come le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di acquisto solidale (GAS);

f) sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo di cui all'articolo 4 e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare.

2. La qualità di organizzazione del commercio equo e solidale, secondo i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, è accertata e attestata dagli enti rappresentativi di cui all'articolo 4, che a tal fine li iscrivono in un proprio registro della filiera integrale. Le informazioni contenute in tale registro vengono comunicate alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 6.
3. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali nonché gli enti da essi istituiti o diretti non possono assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale.

Art. 4.
(Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale).

1. Sono considerati enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale quelli costituiti senza scopo di lucro, a struttura associativa e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale e che:

a) approvino un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale;

b) adottino e curino un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate;

c) godano di un'adeguata rappresentanza territoriale e di un'ampia base associativa, secondo i criteri stabiliti nel regolamento;

d) adottino un sistema di controllo in grado di verificare il rispetto del disciplinare di filiera da parte delle organizzazioni affiliate;

e) dimostrino di possedere un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo;

f) adottino un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.

2. Gli enti rappresentativi verificano il possesso e, con cadenza periodica, il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate e rilasciano un attestato a ogni verifica. Qualora un'organizzazione affiliata non possieda o perda i requisiti previsti dall'articolo 3, l'ente rappresentativo indica le necessarie misure correttive e fissa un termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento. L'ente rappresentativo, in via cautelare, può disporre la sospensione dell'iscrizione dell'organizzazione interessata nel registro della filiera integrale. Nei casi più gravi ovvero qualora le violazioni persistano, l'ente provvede alla cancellazione dell'organizzazione inadempiente dal registro.
3. Gli enti rappresentativi trasmettono con cadenza semestrale alla Commissione di cui all'articolo 7 l'elenco aggiornato delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nel proprio registro della filiera integrale, affinché la Commissione provveda all'aggiornamento della relativa sezione nell'Elenco nazionale, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).
4. Il diniego di iscrizione o la cancellazione da un registro della filiera integrale sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Capo III
ALTRI SOGGETTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 5.
(Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale).

1. Si considerano enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno delle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati, e, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) concessione in licenza di uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale certificati secondo gli standard di cui al presente comma;

b) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale e attività di promozione dei marchi di cui alla lettera a);

c) attività di supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale e che hanno ottenuto in licenza i marchi di cui alla lettera a);

d) attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti;

e) attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, le loro organizzazioni e le loro comunità;

f) qualunque altra attività connessa e affine a quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio statuto e dei limiti normativi vigenti.

2. Gli statuti di cui al comma 1 stabiliscono, altresì, misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza delle attività degli enti di promozione nonché di prevenire i conflitti di interessi nell'espletamento delle loro funzioni, attraverso l'attribuzione delle attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard di cui al comma 1 a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale. Nei siti web degli enti di promozione di cui al comma 1 è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
3. Gli statuti degli enti di promozione di cui al comma 1 prevedono il divieto del ricorso a forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti del commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi di cui al comma 1, lettera a).
4. Gli enti di promozione di cui al comma 1 devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi di cui al medesimo comma 1, lettera a). Tale elenco è comunicato alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 7, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 6.
5. Il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'elenco dei licenziatari sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Capo IV
ELENCO NAZIONALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 6.
(Elenco nazionale del commercio equo e solidale).

1. È istituito l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, di seguito denominato «Elenco nazionale».
2. L'Elenco nazionale è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

b) organizzazioni del commercio equo e solidale;

c) enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;

d) licenziatari dei marchi di cui all'articolo 5.

3. L'Elenco nazionale è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 ed è disciplinato, nelle sue concrete modalità operative, con il regolamento.
4. L'iscrizione nell'Elenco nazionale ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico da parte dei consumatori e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale.
5. All'atto della prima iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o anche successivamente, le imprese iscritte nelle sezioni dell'Elenco nazionale di cui alle lettere b) e d) del comma 2 possono chiedere che sia apposta l'annotazione: «impresa iscritta nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale» nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Art. 7.
(Commissione per il commercio equo e
solidale).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la Commissione per il commercio equo e solidale, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante delle regioni, da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
4. La Commissione:

a) cura la tenuta dell'Elenco nazionale, procedendo alle relative iscrizioni, sospensioni e cancellazioni, sulla base dell'attività svolta dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere ai sensi degli articoli 4 e 5;

b) esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere di cui agli articoli 4 e 5, verificando che i medesimi mantengano i prescritti requisiti;

c) emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del commercio equo e solidale;

d) sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale, garantendo la libera consultabilità dell'Elenco nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento.

5. Oltre che in via amministrativa, i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e sospensione adottati dalla Commissione sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo.

Art. 8.
(Mutuo riconoscimento).

1. Nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di leale collaborazione previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, le tutele e i benefìci attribuiti dalla presente legge si applicano anche alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.
2. In ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefìci di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

Capo V
INTERVENTI DI PROTEZIONE E SOSTEGNO

Art. 9.
(Tutela dei marchi e norme sull'etichettatura).

1. I prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», «commercio equo», «fair trade», «comercio justo», «commerce équitable». Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale sono presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni congiuntamente ai marchi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.
2. È vietato l'uso delle denominazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), e di altre denominazioni similari alle imprese e agli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale di cui al medesimo articolo 6 ovvero qualora l'iscrizione dell'impresa o ente sia stata sospesa o revocata.
3. In ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscano in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 costituiscono pratiche commerciali scorrette o ingannevoli ai sensi degli articoli 20 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nei cui confronti si applicano le misure di tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo previste.

Art. 10.
(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) sostenere iniziative di divulgazione e di sensibilizzazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, mirate a diffondere i contenuti e le prassi del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo;

b) sostenere specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, relative alle problematiche della globalizzazione economica, agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale:

a) promuovere e sostenere iniziative di formazione per gli operatori e i volontari;

b) promuovere e sostenere progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti;

c) concedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nei limiti del regime degli aiuti di importanza minore stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, contributi per l'apertura o per la ristrutturazione delle sedi nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili al finanziamento;

d) concedere contributi in conto capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo;

e) promuovere forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.

3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.
(Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici).

1. Lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.
2. Nell'osservanza della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, nonché dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici può essere riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento del rimborso, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di cui al precedente periodo.
3. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso ai sensi del comma 2, ne è assicurata adeguata informazione agli utenti interessati.

Art. 12.
(Giornata nazionale del commercio equo e solidale).

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Le modalità organizzative per la celebrazione della Giornata nazionale di cui al comma 1 sono definite dal regolamento, anche al fine di assicurare che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VI
NORME DI ATTUAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 13.
(Regolamento di esecuzione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di esecuzione, che stabilisce:

a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale;

c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale;

d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di cui all'articolo 10;

e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti;

f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 12;

g) le modalità attuative del regime transitorio.

Art. 14.
(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono le buone pratiche del commercio equo e solidale, secondo i propri ordinamenti e tramite strumenti di programmazione periodica degli interventi di sostegno.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della presente legge in relazione:

a) alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;

b) al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi;

c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri o elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla presente legge e ad integrazione dell'Elenco nazionale previsto dall'articolo 6.
4. All'attuazione del presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.
(Fondo per il commercio equo e solidale).

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali).

1. I benefìci e le tutele riconosciuti dalla presente legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, i quattro membri della Commissione da nominare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale.
3. Fino all'inizio dell'operatività dell'Elenco nazionale, gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare ad impiegare i marchi e le denominazioni in uso.
4. Fino all'inizio dell'operatività dell'Elenco nazionale, i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso.
5. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla revisione dell'Elenco nazionale, da effettuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione iscrive nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti in albi, registri o elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della presente legge.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute ad adeguare i medesimi alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'Elenco nazionale.

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