PDL 391

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 391

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRAGA, BERLINGHIERI, ENRICO BORGHI, CANTINI, CARNEVALI, MARCO DI MAIO, ERMINI, FIANO, FRAGOMELI, GADDA, GIACHETTI, GRIBAUDO, MORANI, MORETTO, MORGONI, PAGANI, PAITA, PEZZOPANE, RIZZO NERVO, SERRACCHIANI, UNGARO, ZAN, ZARDINI

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

Presentata il 27 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si vuole superare, attraverso l'emanazione di un unico regolamento, la frammentazione della normativa relativa alle prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico, o di pubblica utilità, contenuta attualmente in diversi provvedimenti di differente rango normativo approvati nell'arco degli ultimi trent'anni.
Il tema dell'accessibilità degli spazi pubblici e privati attiene alla qualità della vita dell'intera comunità. Case, scuole, luoghi di lavoro e spazi pubblici universalmente accessibili sono uno dei presupposti per l'effettivo esercizio del diritto di cittadinanza e per il pieno riconoscimento dell'articolo 3 della Costituzione.
La progettazione e la realizzazione di strutture accessibili, ovvero senza barriere architettoniche, localizzative e d'uso, nei luoghi aperti e confinati, di competenza delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, costituiscono un modo di procedere indispensabile, ma assai complesso da adempiere, perché, come si è detto, la vigente base normativa di riferimento è disomogenea e frammentaria. Tale circostanza determina talvolta, con particolare riferimento alla normativa tecnica, incertezze sulla norma applicabile in concreto e difficoltà interpretative e applicative derivanti prevalentemente dalla diversa regolamentazione prevista per gli edifici e gli altri spazi pubblici e per le residenze pubbliche e private. Nella consapevolezza di dover garantire uniformità normativa e per proporre soluzioni di riordino della materia, allo scopo di dare certezze agli utenti e agli operatori del settore, con l'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, era stata istituita una Commissione permanente di studio; con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 ottobre 2004, n. B3/1/79 è stata ricostituita la predetta Commissione su base paritetica tra lo Stato, le regioni e le province autonome e con la partecipazione di rappresentanti delle maggiori associazioni delle categorie interessate. Al termine dei lavori della citata Commissione, il 9 novembre 2006, è stato predisposto uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, potenzialmente idoneo a garantire l'esigenza di uniformità e di coerenza della disciplina, con la definizione di una normativa unitaria in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Tale schema è stato trasmesso al Ministro competente, con una dettagliata relazione esplicativa. Purtroppo, nonostante le numerose sollecitazioni e le iniziative, anche di modifica legislativa, più volte assunte, in particolare dalla firmataria della presente proposta di legge, il suddetto schema non è mai stato trasformato in regolamento vigente. La presente proposta di legge prevede, al comma 1 dell'articolo 1, l'emanazione di un unico regolamento, al fine di assicurare unitarietà e omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica nonché, in recepimento delle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale, in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dal nostro Paese. In particolare, l'articolo 2 della citata Convenzione definisce «progettazione universale» la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o progettazioni specializzate. Il comma 1 disciplina anche le modalità procedurali per l'adozione del nuovo regolamento, prevedendo che esso venga adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato, per i profili di competenza, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Conferenza unificata e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il comma 2 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la conseguente abrogazione delle norme ormai superate. Il comma 3 prevede la ricostituzione della Commissione permanente già prevista dal citato decreto ministeriale del 1989, precisando che ciò deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Lo stesso comma affida alla Commissione i compiti di individuazione della soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, dell'elaborazione di proposte di modifica e di aggiornamento delle linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. Secondo tale norma gli Stati si impegnano a intraprendere e promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile e il costo più contenuto possibile per venire incontro e soddisfare le esigenze specifiche delle persone con disabilità. Il testo amplia i compiti della Commissione prevedendo il monitoraggio sistematico delle pubbliche amministrazioni per l'attuazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in tema di adozione e di piani di eliminazione delle barriere architettoniche, che ai commi 20 e 22 detta, appunto, disposizioni in ordine ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare per gli edifici pubblici non ancora adeguati alle prescrizioni tecniche del previgente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978; l'eventuale intervento di un commissario in sostituzione delle amministrazioni medesime inadempienti. È stato, inoltre, introdotto, come nuovo compito della Commissione, quello di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento della normativa richiamata dalla legge, anche finalizzate a semplificare l'inserimento di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici e nelle loro pertinenze. La nomina dei componenti della Commissione è affidata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La presente proposta di legge ricalca il testo approvato dalla Camera il 3 ottobre 2017 nella XVII legislatura a prima firma D'Incecco, non giunto all'approvazione definitiva in Senato.
Con questa proposta di legge si spera di fornire un ulteriore stimolo all'approvazione del regolamento in tempi brevi, auspicabilmente partendo dallo schema licenziato dalla citata Commissione di studio, e di arrivare finalmente a dare agli utenti e agli operatori certezze in una materia che merita tutta la nostra attenzione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche).

1. Al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata «Convenzione», e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici nonché della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate, anche secondo le indicazioni della Commissione di cui al comma 3, le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.
3. La Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni princìpi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, come definita dall'articolo 2 della Convenzione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera (f), della medesima Convenzione, e di procedere a un monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. I membri della Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione di cui al comma 3.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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