XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3659
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CILLIS, GALLINELLA, GAGNARLI, L'ABBATE, CADEDDU
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della pastorizia e della transumanza
Presentata il 28 giugno 2022
Onorevoli Colleghi! – La transumanza, iscritta nel 2019 nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO, unisce la zootecnia estensiva nazionale e internazionale sotto un'unica grande pratica di tradizione storica.
Per quanto riguarda in particolare l'Italia, in base alla documentazione di archivio, la transumanza è stata una pratica ben disciplinata dalle autorità locali nelle varie epoche al fine di gestire al meglio i diritti di proprietà, il transito su aree e percorsi demaniali (tratturi) e le pratiche di mezzadria. Si tratta di un vero patrimonio storico e culturale.
Purtroppo, a causa dell'evoluzione delle pratiche zootecniche che si sono naturalmente evolute e trasformate in forme stanziali di gestione del patrimonio zootecnico, con sempre maggiore attenzione per l'automatizzazione dei processi produttivi, la transumanza registra oggi una consistente contrazione del numero di allevatori che si impegnano in tale pratica. Ciò implica, oltre alla scomparsa di tale pratica tradizionale, anche l'abbandono dei territori e il conseguente degrado ambientale delle aree che, in maniera diretta o indiretta, sono state modellate e supportate dal transito delle mandrie e delle greggi transumanti.
Con questa proposta di legge si mira a dare un inquadramento normativo nazionale organico sia alla pratica della transumanza sia alla figura del pastore transumante, ovverosia dell'allevatore che la pratica, nonché a valorizzare il settore, supportandolo e ponendo un primo argine contro l'abbandono della transumanza stessa.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente proposta di legge reca disposizioni per la tutela della figura del pastore transumante, in quanto presidio permanente nel territorio nazionale rappresentativo di una secolare tradizione, e riconosce l'attività da esso svolta quale patrimonio nazionale dello Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito l'elenco nazionale dei pastori transumanti.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalità di istituzione dell'elenco da cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano nel rispetto dei princìpi sul decentramento amministrativo in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali, come sancito dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2.
(Elenco nazionale ed elenchi regionali dei pastori transumanti)
1. Le iscrizioni nell'elenco nazionale dei pastori transumanti sono effettuate dalle regioni, attraverso l'istituzione di elenchi regionali dei pastori transumanti e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3 dell'articolo 1 nonché secondo quanto indicato dal comma 2 del presente articolo. Nello stesso decreto di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono disciplinate le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco nonché quelle per la verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione.
2. Ai fini dell'iscrizione del pastore transumante nell'elenco regionale è necessario che:
a) il pastore pratichi la transumanza da oltre quindici anni;
b) i capi dell'allevamento siano registrati presso l'anagrafe zootecnica tenuta dal servizio veterinario pubblico;
c) il pastore garantisca che la propria attività è svolta nel rispetto dell'ambiente, del territorio e del patrimonio naturalistico regionale.
Art. 3.
(Attività di promozione)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche d'intesa con le singole regioni, promuove attività o iniziative volte a:
a) diffondere la conoscenza e il rispetto dell'ambiente, del paesaggio, della pastorizia e della transumanza e a tutelare e valorizzare il patrimonio storico-rurale;
b) sostenere programmi volti a preservare e valorizzare il patrimonio culturale di saperi, di tecniche e di consuetudini legate alla pastorizia, all'allevamento estensivo e transumante e alle produzioni agroalimentari che le comunità rurali hanno storicamente praticato.
Art. 4.
(Sostegno ai pastori transumanti)
1. Per gli scopi e le finalità della presente legge, le regioni possono:
a) prevedere, nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, misure e interventi in favore della conservazione e del mantenimento dei percorsi di transumanza;
b) definire criteri di priorità a favore dei pastori transumanti nell'ambito delle procedure di concessione in uso e di fida pascolo ovvero di alienazione o assegnazione dei beni di proprietà regionale e dei relativi enti strumentali nonché dei terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e di eventuali altri beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, promuovendo altresì iniziative affinché gli enti locali dei rispettivi territori ricorrano ai medesimi criteri di priorità in relazione ai beni del proprio patrimonio.
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.