PDL 3653-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3653-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

e dal ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

Presentato il 21 giugno 2022

(Relatori: BITONCI, per la V Commissione;
FRAGOMELI, per la VI Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 21 luglio 2022, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 3653.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3653 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 47 articoli per un totale di 110 commi, appare riconducibile, in base al preambolo, alle distinte finalità di adottare misure di semplificazione fiscale e della normativa della Tesoreria dello Stato, di semplificare le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri e di dettare ulteriori disposizioni di carattere finanziario e sociale; a tale riguardo, il provvedimento appare qualificabile come «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura «finanziaria»; pertanto il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare «in concreto non pertinente»; in proposito andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per le finalità sopra individuate; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra descritte delle seguenti disposizioni: l'articolo 33 (in tema di semplificazioni degli adempimenti attuativi alla legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo); l'articolo 34 (volto a disporre e disciplinare il commissariamento della società Sogin S.p.A.); l'articolo 35 comma 5 (diretto a prorogare la permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA); l'articolo 41 (che incrementa le risorse per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si segnala che dei 110 commi, 12 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 8 decreti ministeriali e 2 provvedimenti di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 7 afferma che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari agli accordi definiti in sede locale può essere fatto valere anche per i contratti di locazione stipulati per l'immobile successivamente al suo rilascio; al riguardo si valuti l'opportunità di precisare se ciò valga solo per i contratti di locazione aventi il medesimo contenuto o indistintamente per tutti i contratti di locazione; l'articolo 26, al comma 1, volto a modificare il testo dell'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, omette di specificare anche nel corpo dell'articolo, oltre che nella rubrica, il testo di legge cui appartiene l'articolo che intende novellare;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 6, al comma 1, lettera a), novella l'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, disponendo la sostituzione del comma 1, senza tuttavia disporne il coordinamento con il comma 2 del richiamato articolo 5, che continua a richiamare la lettera a) del comma 1, abrogata dalla novella in esame; medesime considerazioni valgono per l'articolo 10 in materia di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, che, al comma 1, lettera a), numero 2), novella la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, abrogandone i numeri 2) e 4), senza tuttavia disporre il coordinamento di tale novella con il comma 4-bis.2 del medesimo articolo, che continua a richiamare il numero 2), comma 1, del medesimo articolo 11;

l'articolo 11 apporta un'integrazione testuale all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3-bis, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998), in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di non ricorrere «all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi»; tale contrasto con la previsione della circolare potrebbe essere superato riformulando la disposizione nel senso di un'autorizzazione al Governo ad apportare le modifiche al citato regolamento;

due disposizioni presentano profili problematici per quel che attiene all'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, l'articolo 23, comma 3, stabilisce che sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo per la fruizione di un credito di imposta; l'articolo 34, comma 2, prevede invece che il Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010 sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, il quale prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; al riguardo, si ricorda che il Comitato ha in più occasioni segnalato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali la proposta o il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto e in quel fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito «fuga dal regolamento», probabilmente indotta anche dalla complessità e dalla durata delle procedure per l'adozione di norme regolamentari (si veda da ultimo la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022);

il comma 2 dell'articolo 34 prevede anche che il Commissario straordinario di Governo responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, operi in deroga ad ogni disposizione diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito si ricorda che in più occasioni il Comitato ha raccomandato di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019);

il testo del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, che debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 11 in modo da evitare la modifica frammentaria con atto legislativo di un atto non avente forza di legge;

il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 7 e dell'articolo 26, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 6, comma 1, l'articolo 10, comma 1, l'articolo 23, comma 3, e l'articolo 34, comma 2;

il Comitato raccomanda inoltre:

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora – nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3653, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

rilevato come il disegno di legge sia riconducibile alle distinte finalità di adottare misure di semplificazione fiscale e della normativa della Tesoreria dello Stato, da un lato e, dall'altro, di semplificare le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori immigrati e di dettare ulteriori disposizioni di carattere finanziario e sociale;

richiamata a tale riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 2016, che ha elaborato la categoria del «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo» per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

valutata quindi l'opportunità di valutare la riconducibilità alla ratio unitaria del provvedimento delle disposizioni concernenti: semplificazioni degli adempimenti attuativi alla legge n. 220 del 2021, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (all'articolo 33); il commissariamento della società Sogin S.p.A. (all'articolo 34); la proroga della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (all'articolo 35, comma 5); l'incremento del finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (all'articolo 41);

evidenziato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il decreto-legge sia principalmente riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

osservato come, in relazione a singole disposizioni del decreto-legge, assumano inoltre rilievo, tra le altre, le materie: «immigrazione» (agli articoli 42 e 43, concernenti il nulla osta per i permessi di lavoro per i lavoratori immigrati); «tutela della concorrenza» (articoli 37 e 40, in materia, rispettivamente, di amministrazioni straordinarie e di incentivi auto; si ricorda infatti che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «tutela della concorrenza» tutti gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»); «profilassi internazionale» (all'articolo 36, commi 2 e 3) e «tutela dell'ambiente» (all'articolo 34, concernente il commissariamento della Sogin S.p.A.), riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere b), e), q) e s), della Costituzione;

ricordato come assuma rilievo (in relazione alle disposizioni di contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 39) anche la materia «istruzione», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come, a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento comunque preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

segnalato in particolare, al riguardo, come l'articolo 39, comma 2, preveda la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è approvato l'elenco dei comuni beneficiari dei finanziamenti di iniziative volte a favorire il benessere dei minorenni e di attività per il contrasto alla povertà educativa e sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze;

apprezzato che il provvedimento, nel suo complesso, mira ad introdurre semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra il fisco e il contribuente e in materia di imposte dirette e indirette;

valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 12, che ampliano i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate (cosiddetto «esterometro»), escludendo dall'obbligo talune operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;

apprezzata, altresì, la disposizione di cui all'articolo 33, che istituisce un'apposita Commissione con il compito di elaborare una proposta sulle fonti informative da utilizzare, sulle modalità e sui tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società operanti nei settori relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni cluster;

con riferimento all'articolo 38 del provvedimento, concernente misure di sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, si segnala l'opportunità di individuare misure di sostegno per il nucleo familiare da destinare al personale a contratto in servizio presso la rete estera;

valutata favorevolmente la norma di cui all'articolo 42 che, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, incrementa di 70 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), in coerenza con gli obiettivi internazionalmente concordati e sanciti dall'articolo 30 della legge n. 125 del 2014;

valutate, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 che, per far fronte alla carenza di manodopera, specie di quella altamente specializzata, semplificano le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri già presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022, escludendo tuttavia dal beneficio coloro nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, che risultino condannati per reati gravi o che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (C. 3653 Governo);

premesso che:

l'articolo 36, comma 2, proroga, previo assenso degli interessati, al 31 dicembre 2022 e nei limiti del personale in servizio al 30 giugno 2022, la ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza del COVID-19, al fine di corrispondere alle persistenti esigenze di completamento della campagna vaccinale e a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale nel breve periodo;

l'articolo 36, comma 3, proroga, poi, al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021, in considerazione dell'incremento delle prestazioni di analisi e di refertazione in ambito scolastico poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, già fortemente impegnato nell'ambito degli interventi relativi all'emergenza del COVID-19;

l'articolo 33 modifica la disciplina sul contrasto del finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021, sostituendo il disegno originario – che affidava agli organismi di vigilanza il compito di istituire un elenco delle società operanti nei predetti settori e di aggiornare, di conseguenza, le funzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, includendovi quelle relative ai controlli dei flussi finanziari sulle medesime imprese – con quello di istituire una commissione ministeriale che definisca le modalità di redazione di un elenco delle società operanti nel settore;

l'articolo 41, infine, incrementa, di 70 milioni di euro, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

preso atto del dibattito svolto nelle sedute del 29 giugno 2022, nel quale è stata espressa particolare soddisfazione sugli interventi contenuti nei commi 2 e 3 dell'articolo 36, considerato il particolare ruolo svolto dal personale militare sanitario e tecnico arruolato nel corso dell'emergenza pandemica e la persistente necessità dello stesso personale anche nei mesi a venire;

considerato, inoltre, la particolare rilevanza che svolge l'Ente circoli della Marina militare nell'ambito delle attività sociali, culturali, educative e ricreative e ritenuto altresì estremamente rilevante per la soddisfazione di tale finalità l'inquadramento dello stesso all'interno del codice dell'ordinamento militare;

considerato, infine, che il provvedimento in esame contiene misure di semplificazione di carattere amministrativo e finanziario, di cui anche il settore della Difesa necessita in relazione a specifiche problematiche, come nel caso delle procedure di dismissione di materiali, esclusi quelli di armamento, che non siano più utilizzabili perché obsoleti, non più in servizio o in esubero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

inserire una disposizione integrativa del codice dell'ordinamento militare volta a includere l'Ente circoli della Marina militare all'interno dello stesso e a richiamare la vigente disciplina che ne assicura il funzionamento e il sostegno finanziario;

prevedere misure di semplificazione per la cessione di materiali prodotti per l'utilizzo da parte delle Forze armate, esclusi i materiali di armamento, che non siano più necessari in quanto obsoleti, non più in servizio o in esubero.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 73 del 2022, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (C. 3653 Governo);

premesso che:

l'articolo 7 reca una norma volta a chiarire l'efficacia dell'attestazione della rispondenza agli accordi definiti a livello locale di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari;

l'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;

l'articolo 34 disciplina le forme di commissariamento della società Sogin S.p.A.;

condivise le finalità del citato commissariamento, in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale;

preso atto che all'organo commissariale sono attributi ampi poteri anche di natura derogatoria rispetto alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto della legge penale, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

rilevata l'esigenza che sia chiarita la portata della disposizione di cui all'articolo 7, dal momento che l'attuale formulazione sembrerebbe estendere la validità dell'attestazione rilasciata per uno specifico contratto di locazione – che riguarda sia il contenuto economico sia il contenuto normativo dello stesso – a contratti futuri, senza tuttavia precisare che tale effetto si produce solo se il nuovo contratto abbia il medesimo contenuto del precedente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 7, per le ragioni espresse in premessa, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare che l'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, purché abbiano contenuto identico al contratto per cui è stata rilasciata.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3653 del Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2022, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

preso atto della significativa articolazione del provvedimento, che interviene su un ampio spettro di ambiti;

considerato che l'articolo 10 introduce norme di semplificazione in materia di dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, prevedendo, in particolare, la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

tenuto conto che la norma intende razionalizzare il quadro delle disposizioni riguardanti la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro, introducendo una norma di rango generale, riferita al regime di deducibilità del costo del lavoro relativo a rapporti a tempo indeterminato, e abrogando le disposizioni speciali che nel tempo si sono stratificate complicando il quadro normativo;

preso atto che, nel contempo, rimangono confermate le disposizioni speciali riferibili alle forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, compresa la deduzione del costo relativo ai lavoratori stagionali;

osservato che l'articolo 22, ai commi 6 e 7, autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere un dirigente di livello non generale e dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e, nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale pubblica, ad acquisire personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni mediante comando, collocamento fuori ruolo o in altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri;

rilevato che l'articolo 36, comma 1, semplifica le modalità di erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro – introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge n. 50 del 2022, in corso di conversione, per i lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato, per almeno una mensilità nel primo quadrimestre del 2022, dell'esonero di 0,8 punti percentuali dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 – limitatamente ai dipendenti pubblici per le cui retribuzioni i servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerate le misure di semplificazione recate dagli articoli da 42 a 45 con riferimento alle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri e alle verifiche previste dall'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;

udito il relatore nella seduta del 5 luglio 2022, al cui intervento si riporta integralmente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2022, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (C. 3653 Governo);

rilevato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 23 estende l'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 31, commi da 1 a 5 e comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci;

rilevato che l'articolo 36, comma 2, con riferimento agli arruolamenti eccezionali, autorizzati nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 della ferma eccezionale di ufficiali medici e sottufficiali infermieri;

segnalato che l'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di fornire maggiore sostegno alle famiglie con figli con disabilità;

rilevato, altresì, che l'articolo 39 dispone l'istituzione di un fondo a sostegno delle famiglie per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli;

segnalato, inoltre, che l'articolo 18 reca modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni rese ai ricoverati e ai loro accompagnatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

a) con riferimento all'articolo 23, potenziare gli investimenti sulla ricerca pubblica attraverso l'incremento del fondo ad essa dedicato;

b) con riferimento all'articolo 23, comma 1, relativo al credito d'imposta per la ricerca sui farmaci, prevedere l'incremento del contributo delle aziende farmaceutiche alla realizzazione di ricerche e di sperimentazioni cliniche prioritariamente sui farmaci orfani e salvavita;

c) introdurre misure finalizzate a consentire l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ponendo così termine alla reiterazione dei contratti precari, che si protrae da anni per il personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, anche in violazione di quanto stabilito nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999;

d) destinare prioritariamente il credito d'imposta previsto dalla disposizione di cui all'articolo 23 ai costi sostenuti per il personale della ricerca, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che partecipa al progetto di ricerca;

e) con riferimento all'articolo 38, nella prospettiva di promuovere la diffusione di un importante strumento a sostegno delle famiglie, consentire la presentazione della domanda relativa all'assegno unico anche attraverso il datore di lavoro, su richiesta del dipendente, e di posticipare almeno al mese di settembre i termini per la domanda relativa all'anno 2022, al fine di percepire le mensilità arretrate;

f) nell'ambito dell'articolo 39, prevedere lo sviluppo di progetti formativi personalizzati, in analogia a quanto previsto in ambito sociosanitario attraverso il budget di salute, e il potenziamento dei nidi per l'infanzia e dei micro-nidi;

g) con riferimento all'articolo 39, recante misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa, chiarire i meccanismi di ripartizione delle risorse tra i comuni, garantendone l'equità;

h) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18, considerare, in funzione della sostenibilità del sistema sanitario pubblico sul lungo periodo, gli effetti in termini di vantaggio di competitività per il settore sanitario privato non convenzionato rispetto al servizio pubblico;

i) produrre un chiarimento interpretativo che affronti la diversa incidenza della pensione di invalidità civile assistenziale rispetto alla pensione di invalidità civile di tipo previdenziale ai fini del computo del reddito di cittadinanza;

l) introdurre una disposizione tesa a prorogare le misure a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale contesto pandemico, che hanno cessato di produrre i loro effetti lo scorso 30 giugno;

m) prevedere, nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19 e per far fronte all'attuale carenza di personale sanitario aggravata dall'epidemia, di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

n) prevedere, visto il ruolo fondamentale che hanno avuto durante la pandemia nelle regioni e nelle province autonome, in ragione della temporanea emergenza di disponibilità di medici di medicina generale nei territori in cui vi siano ambiti scoperti, l'aumento fino a 1.000 assistiti per coloro che siano inseriti nel ruolo unico di assistenza primaria (ex continuità assistenziale) con incarico limitato a sole 24 ore settimanali;

o) introdurre misure volte a fronteggiare il rischio, nel prossimo futuro, di situazioni di indisponibilità di farmaci, specialmente essenziali e salvavita, derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei medicinali a livello mondiale legate alla crisi pandemica, energetica e inflativa, ivi compreso un intervento volto a prevedere che le comunicazioni di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione riguardino le singole confezioni di medicinali e non l'intera autorizzazione all'immissione in commercio, e debbano essere effettuate in un termine ridotto a due mesi, rispetto a quello di quattro mesi, prima dell'interruzione.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2022, avente ad oggetto misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

rilevato che il decreto-legge, composto di 47 articoli, appare prevalentemente finalizzato a semplificare le procedure riguardanti gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria (Titolo I), le procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato (Titolo II), nonché aspetti amministrativi di altri settori, comprese le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, disciplinando altresì i profili finanziari e ordinamentali del provvedimento (Titolo III);

considerati in particolare, per i profili di competenza:

l'articolo 18, che modifica il regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) attualmente applicabile alle prestazioni mediche rese dalle case di cura non convenzionate e alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate, in conformità alla disciplina europea in materia di imposta sul valore aggiunto;

l'articolo 22, che proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa dell'IVA (cosiddetto reverse charge), in coerenza con la direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del predetto meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi soggetti al rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA;

l'articolo 25, che mira ad estendere all'alcole e alle bevande alcoliche immesse in consumo nello Stato un sistema di track and tracing simile a quello previsto per i tabacchi lavorati nel territorio dell'Unione europea;

l'articolo 26, che estende l'applicabilità di alcune agevolazioni fiscali e finanziarie per il Terzo settore, non sottoposte a regime autorizzatorio dell'Unione europea, ai soggetti che, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del Terzo settore;

l'articolo 34, che disciplinando il commissariamento della società SOGIN S.p.A. conferisce all'organo commissariale il potere di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto, tra l'altro, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 35, commi da 1 a 3, che proroga i termini per la registrazione delle misure di aiuto fiscali automatiche nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;

l'articolo 36, che, nel disciplinare le procedure per l'individuazione dei beneficiari dell'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, richiama il rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali;

valutata l'assenza di profili ostativi dal punto di vista della compatibilità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 3653, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, e rilevato che:

il disegno di legge appare riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

in relazione a singole disposizioni del decreto-legge, assumono inoltre rilievo, tra le altre, le materie: «immigrazione» (articoli 42 e 43, concernenti il nulla osta per i permessi di lavoro per i lavoratori immigrati); «tutela della concorrenza» (articoli 37 e 40, in materia, rispettivamente, di amministrazioni straordinarie e di incentivi auto; si ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «tutela della concorrenza» tutti gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»); «profilassi internazionale» (all'articolo 36, commi 2 e 3, in materia di emergenza del COVID-19); «tutela dell'ambiente» (all'articolo 34, concernente il commissariamento della società Sogin Spa), riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere b), e), q) e s), della Costituzione;

assume rilievo (in relazione alle disposizioni di contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 39) anche la materia «istruzione», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento comunque prevede, all'articolo 39, comma 2, la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è approvato l'elenco dei comuni beneficiari dei finanziamenti di iniziative volte a favorire il benessere dei minorenni e di attività per il contrasto della povertà educativa e sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari,

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PARERE FAVOREVOLE

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