XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3646
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
NOVELLI, POLVERINI, D'ATTIS, BAGNASCO, CASINO, CASSINELLI, GENTILE, MAZZETTI, PITTALIS, PORCHIETTO, ROSPI, ROSSELLO, SACCANI JOTTI, ELVIRA SAVINO, SOZZANI
Disposizioni concernenti l'istituzione di albi regionali per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Presentata il 10 giugno 2022
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha la finalità di garantire la qualità della formazione in materia di prevenzione e di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad oggi, infatti, non è prevista alcuna certificazione con valore legale per i soggetti che svolgono tale attività di formazione.
Le imprese che erogano servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro dovrebbero, invece, possedere determinati requisiti che ne garantiscano l'affidabilità e la qualità del servizio formativo a garanzia del lavoratore che rappresenta l'utente finale. A tale fine si dispone l'istituzione di albi a livello regionale e l'accreditamento presso i medesimi albi quale condizione necessaria e indispensabile per l'erogazione dei servizi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si prevede, inoltre, che gli attestati rilasciati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che rappresentano uno strumento per monitorare l'avvenuta formazione, siano accessibili anche mediante una piattaforma nazionale realizzata e gestita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per consentire agli attori interessati di verificarne agevolmente la validità nonché l'accreditamento dell'ente erogatore, a garanzia del benessere dei lavoratori, dell'impresa e della collettività come principio superiore da tutelare.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione, nei rispettivi ambiti di competenza, di un albo delle imprese che erogano servizi di consulenza, di assistenza, di redazione documentale, di assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) esterno nonché di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in favore degli RSPP non datori di lavoro. I dati concernenti le imprese iscritte in ciascun albo regionale sono resi accessibili anche tramite una piattaforma digitale nazionale realizzata e gestita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di consentire una rapida e sicura consultazione dei medesimi dati da parte dei datori di lavoro e degli organi ispettivi.
2. I servizi per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso l'incarico di RSPP non datore di lavoro, di cui al comma 1 del presente articolo nonché le attività di formazione dei lavoratori, comprese quelle concernenti la sicurezza antincendio e il primo soccorso, di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere svolti esclusivamente da persone fisiche o giuridiche iscritte negli albi regionali di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di iscrizione agli albi regionali di cui al comma 1 nonché i titoli e gli attestati che possono essere rilasciati ai soggetti iscritti ai medesimi albi.