PDL 3581

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3581

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISITI

Norme concernenti la definizione di atto medico e atto sanitario

Presentata il 29 aprile 2022

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Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge, s'intende colmare l'assenza di specifiche norme concernenti la definizione di «atto medico». Con la legge 8 marzo 2017, n. 24, cosiddetta «legge Gelli-Bianco», è stato introdotto nel codice penale l'articolo 590-sexies, in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito medico. Il principale elemento di novità introdotto nell'ordinamento da tale articolo è una causa di esclusione della punibilità del sanitario qualora «l'evento si sia verificato a causa di imperizia» e il sanitario abbia rispettato «le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Pur prendendo atto dell'importanza della nuova disciplina, appare comunque necessario definire giuridicamente, circoscrivendo i limiti di azione, il concetto di «atto medico» ai sensi di quanto disposto dalla presente proposta di legge.
Da oltre due secoli e mezzo la professione medica ha una sua connotazione ben consolidata presso tutti i popoli e ha attraversato cambiamenti e rivoluzioni ben più profondi di quelli che viviamo oggi, mantenendo le stesse sostanziali caratteristiche e la stessa accezione nell'immaginario collettivo e individuale. La funzione medica e, pertanto, l'«atto medico», anche in assenza di una specifica normativa, sono chiaramente delineati e definiti dalla Corte costituzionale e dalla Suprema Corte di cassazione e possono essere dedotti anche da alcune disposizioni della Costituzione; ne scaturisce chiaramente il «dovere» del medico anche di disattendere disposizioni di varia natura contrastanti, a suo giudizio, con l'interesse del paziente: il medico è, quindi, il garante del paziente. A tale proposito, si ricorda che, spesso, per riferirsi alla funzione e all'attività medica si usa l'espressione «arte medica».
Pertanto – cari colleghi – risulta oggi necessario procedere ad una puntuale definizione del concetto di «atto medico», al fine, da una parte, di mettere i medici nelle condizioni di lavorare bene, e dall'altra, di assicurare che il gesto da essi compiuto, in coscienza, sia realmente teso all'interesse esclusivo del paziente.
Analogamente, risulta necessario definire anche «l'atto sanitario», perché anche l'infermiere e gli altri operatori del personale sanitario praticano quotidianamente, su indicazione dello stesso medico, interventi finalizzati alla prevenzione o alla cura, terapeutici o diagnostici.
Il successo di una nuova idea di medicina passa anche dalla serenità con la quale un qualsiasi esercente la professione sanitaria si approccia, con le dovute appropriatezza e professionalità, ad un paziente.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge definisce l'atto medico e l'atto sanitario, come atti regolati da norme peculiari delle relative professioni, al fine di garantire il buon operato degli esercenti la professione sanitaria.

Art. 2.
(Definizione di atto medico)

1. Sono definiti atti medici e pertanto non possono costituire offesa all'integrità psicofisica i trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte medica da un esercente una professione medico-chirurgica, o da altra persona legalmente autorizzata, allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente.

Art. 3.
(Definizione di atto sanitario)

1. Sono definiti atti sanitari e pertanto non possono costituire offesa all'integrità psicofisica gli interventi terapeutici o diagnostici finalizzati alla prevenzione o alla cura, praticati sul corpo di un paziente, nell'ambito di un trattamento medico-chirurgico o comunque su espressa indicazione di un medico, da infermieri, personale sanitario e operatori sanitari ed eseguiti secondo le regole dell'arte medica.

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