XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3577
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato TOPO
Disposizioni per la promozione del settore termale
Presentata il 27 aprile 2022
Onorevoli Colleghi! — L'Italia è da sempre stata un Paese leader per il termalismo. La presente proposta di legge è volta a rilanciare il settore termale del nostro Paese prevedendo finanziamenti specifici a favore delle imprese termali che adeguano e modernizzano le strutture, la promozione del termalismo italiano negli Stati membri dell'Unione europea, il rifinanziamento del cosiddetto «bonus terme», la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'istituzione della «Giornata nazionale delle terme d'Italia».
L'Italia è la terra privilegiata per la quantità e la qualità straordinaria delle sue terme.
La cultura degli stabilimenti termali della Roma imperiale ha fatto scuola in tutta Europa ed ancor oggi, per tutto il mondo, l'Italia è sempre il Paese con la maggior offerta termale di qualità scientifica.
Secondo i dati riportati dal Ministero dell'economia e delle finanze nel rapporto sulle concessioni termali, le terme sono presenti in tutte le regioni italiane, ed il 55 per cento è concentrato nelle regioni Veneto e Campania.
Secondo Federterme, in Italia sono in attività oltre 320 centri termali, il 90 per cento dei quali accreditato presso il Servizio sanitario nazionale, un ingente patrimonio che coniuga le proprietà curative delle proprie acque con la bellezza e l'offerta culturale del territorio.
Il termalismo è un valido aiuto nella prevenzione e nella cura di molte patologie croniche e contribuisce a ridurre la somministrazione di farmaci.
La riabilitazione termale riduce in modo molto significativo i tempi di recupero, anche per gli sportivi.
Il sistema termale italiano accoglie e assiste 2 milioni e 790.000 clienti, di cui il 12 per cento composto da stranieri.
Il settore termale in Italia conta 378 stabilimenti distribuiti tra 20 regioni e 170 comuni, occupa oltre 60.000 addetti (tra i diretti e l'indotto) e produce un fatturato annuo di 800 milioni di euro, che sale fino a 1,5 miliardi di euro se si considerano i servizi correlati (alberghiero, ristorazione, commercio). Parallelamente, le località termali rappresentano un asset rilevante per il sistema turistico e paesaggistico nazionale (pari a circa il 5 per cento del turismo italiano), oltre che una risorsa fondamentale a disposizione del Servizio sanitario nazionale.
Secondo le analisi di Federterme, nel 2019 il turismo del benessere ha superato i 13,3 miliardi di euro, in aumento del 10 per cento rispetto al 2017. A causa dell'epidemia di COVID-19, nel 2020 il valore è crollato a 2,5 miliardi di euro (-81 per cento). Le stime per il 2022 prevedevano un recupero che tuttavia sembra essere sottoposto oggi all'incertezza legata sia al protrarsi dei contagi, sia alla crisi energetica connessa alla guerra tra Russia e Ucraina che ha inciso principalmente sui costi dell'energia. Inoltre il conflitto ha già provocato uno stop agli arrivi mettendo in ulteriore seria crisi il settore turistico, già fortemente indebolito dai due anni di pandemia. In generale il comparto del turismo organizzato, bloccato per due anni dalla pandemia e dal divieto sui viaggi all'esterno dell'Unione europea, è ancora in forte sofferenza. Le associazioni del turismo organizzato stimano complessivamente una perdita di fatturato per il triennio 2020-2022 pari a 27 miliardi di euro.
Il Presidente di Federalberghi terme – il sindacato italiano delle località e delle imprese termali e del benessere che ha come oggetto la promozione e lo sviluppo della cultura termale e della qualità dell'offerta termale e del benessere – intervenuto al Senato in audizione l'8 aprile 2021 ha sottolineato, in piena emergenza COVID, come la pandemia stia provocando una crisi economica senza precedenti non solo per le imprese termali, ma per tutta l'economia che gravita intorno ai territori termali. Ed ha evidenziato come il settore termale svolga un ruolo fondamentale per la salute delle persone, per la prevenzione dalle malattie e per la riabilitazione. In particolare la presenza di patologie croniche pregresse – ha sottolineato – ha influenzato la prognosi nelle persone con COVID-19 e in questo contesto il termalismo può supportare il Servizio sanitario nazionale nel difficile compito di fronteggiare la rilevante incidenza epidemiologica delle patologie croniche, ampiamente legate all'alto indice di vecchiaia della popolazione italiana. Il carico in termini di salute, qualità della vita e spesa economica, anche a causa della lunga durata temporale di queste malattie, è infatti molto alto e destinato a crescere.
Il turismo sanitario è capace di produrre grandi numeri. E il nostro Paese, che ha un sistema sanitario tra i primi in Europa e allo stesso tempo è un'eccellenza nel campo dell'ospitalità, è in grado di affrontare questa sfida per dare slancio alla nostra economia.
In Europa si stimano circa 5 milioni di persone che si muovono per trarre beneficio dalle diverse forme di termalismo terapeutico e le splendide località termali italiane occupano una posizione privilegiata, con strutture tra le più quotate a livello internazionale, sia in termini di qualità delle acque e del loro valore curativo, che dei servizi garantiti dalle straordinarie professionalità impegnate sul campo.
La presente proposta di legge è volta a rilanciare il termalismo in Italia in questo particolare momento di difficoltà.
Più in particolare, l'articolo 1 reca disposizioni per riqualificare e migliorare le strutture termali al fine di migliorare la qualità dell'offerta e accrescere la competitività delle strutture riconoscendo per tre periodi un credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, fruibile esclusivamente in compensazione, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, nonché per ulteriori interventi, compresi quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo. Per tale finalità sono previsti complessivamente 10 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 8 milioni di euro per l'anno 2026.
L'articolo 2 prevede il coinvolgimento delle istituzioni (Ministero della salute ed ENIT – Agenzia nazionale del turismo) per la divulgazione degli studi effettuati sui benefìci delle cure termali e la promozione in Europa del termalismo italiano e dei suoi territori.
L'articolo 3, con lo scopo di riattivare l'intera filiera e favorire l'occupazione nonché di promuovere la cultura del soggiorno termale come modalità turistica, rifinanzia e modifica l'attuale sistema del bonus terme, che, come sottolineato da Federalberghi terme, con l'attuale meccanismo farraginoso di utilizzazione ha penalizzato numerose imprese che non hanno potuto usufruire del bonus, compreso il 60 per cento delle imprese termali stagionali che, nel periodo di validità dello strumento erano in chiusura.
In particolare, al fine di sostenere il sistema termale nazionale, mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, all'articolo 29-bis, un'agevolazione finalizzata a sostenere l'acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati. Il bonus copre fino al 100 per cento del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro. L'ente termale presso il quale il cittadino ha fruito dei servizi termali richiede poi a Invitalia, mediante apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino. Lo stanziamento complessivo previsto per l'intervento è di 53 milioni di euro, ma i fondi sono andati subito esauriti a seguito del forte interesse dimostrato dai cittadini e le richieste pervenute dagli enti termali hanno impegnato tutte le risorse disponibili. Con il decreto «Sostegni-ter» (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) è stata prevista l'ulteriore proroga per l'utilizzo del bonus terme fino al 30 giugno 2022, ma non si tratta di una riapertura dei termini per l'effettuazione di nuove prenotazioni, bensì di una proroga dei termini per coloro che si sono aggiudicati il voucher a partire dall'8 novembre 2021.
L'articolo 3 della presente proposta di legge intende correggere quanto denunciato da Federalbeghi terme, secondo la quale alcune strutture turistiche risultano le più danneggiate da una procedura che sembra aver avvantaggiato solo una minima parte degli aventi diritto, che si sono accaparrati moltissimi bonus non avendo nemmeno fisicamente i tempi per poter svolgere la prestazione. In particolare si prevede l'istituzione di un nuovo bonus terme, per il quale vengono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, modificando la modalità per la richiesta dello stesso sulla base della migliore esperienza maturata sul cosiddetto bonus vacanze, dove la titolarità del bonus è in capo all'utente che ne fa richiesta tramite l'app IO e viene previsto un limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare pari a 40.000 euro, in ragione delle limitate risorse disponibili. Il bonus sarà utilizzabile dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024 e sarà attribuito nella misura massima di 400 euro per ogni nucleo familiare (300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona). Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
L'articolo 4 prevede, in vista della revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, uno stanziamento di 7 milioni di euro.
L'articolo 5 è volto ad istituire la Giornata nazionale delle terme d'Italia, che cadrà annualmente la seconda domenica di giugno, in occasione della quale lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del termalismo.
L'articolo 6 infine prevede l'opportuna copertura finanziaria delle disposizioni testé illustrate.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture termali)
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta e di accrescere la competitività delle strutture termali, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi d'imposta successivi, alle imprese termali esistenti alla predetta data di entrata in vigore è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, fino a un massimo di 200.000 euro, per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento delle risorse di cui al comma 6.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative:
a) a interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
c) a interventi di incremento dell'efficienza energetica;
d) a ulteriori interventi, comprese le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui gli interventi di cui al comma 2, lettera a), comportino un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. I criteri e le modalità di riconoscimento del credito d'imposta, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio degli effetti finanziari del presente articolo e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, nonché gli interventi di cui al comma 2, lettera d), e le categorie di spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 8 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6.
Art. 2.
(Promozione del termalismo)
1. Il Ministro della salute favorisce la conclusione di accordi con gli Stati membri dell'Unione europea finalizzati alla divulgazione degli studi scientifici relativi ai benefìci delle cure termali, al fine incrementare i flussi turistici connessi all'attività termale sul territorio.
2. L'ENIT – Agenzia nazionale del turismo individua all'interno dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, specifiche linee di promozione del termalismo, volte a diffondere la conoscenza dei suoi effetti terapeutici e a promuovere i territori termali, i relativi prodotti e le esperienze correlate al termalismo. L'ENIT trasmette annualmente alle Camere una relazione sui programmi realizzati e sugli obiettivi conseguiti ai sensi del presente comma.
Art. 3.
(Nuovo bonus terme)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di crediti per l'acquisto di servizi termali da parte dei nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro. Il credito di cui al primo periodo è utilizzabili una sola volta, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024, per il pagamento di servizi termali erogati in ambito nazionale da istituti termali accreditati ai sensi della normativa vigente.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 400 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è richiesto, fino a esaurimento delle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1, a cura dell'utilizzatore tramite l'applicazione dei servizi pubblici IO. Il credito attribuito deve essere comunicato al fornitore del servizio al momento del pagamento.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo istituto termale;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che fruisce del credito;
c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi della società PagoPA Spa.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 6.
Art. 4.
(Revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale)
1. Ai fini della revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, da attuare tramite accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6.
Art. 5.
(Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia)
1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di giugno di ogni anno quale Giornata nazionale delle terme d'Italia, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di promuovere la conoscenza delle cure termali, alle quali è riconosciuta un'efficacia terapeutica per la tutela globale della salute, nonché come strumento indispensabile per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psicofisico.
2. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del termalismo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, 55 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero .
2. All'onere derivante dall'articolo 4, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.