PDL 3455

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3455

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARZANA, CADEDDU, CILLIS, GALLINELLA, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, PARENTELA

Istituzione del Registro nazionale delle denominazioni
comunali di prodotti, processi produttivi o eventi locali

Presentata il 3 febbraio 2022

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Onorevoli Colleghi! — L'idea di valorizzare le attività agroalimentari tradizionali locali mediante l'istituzione di una denominazione comunale, di seguito «De.Co.», nasce verso la fine degli anni ottanta dal pensiero del giornalista e gastronomo Luigi Veronelli, il quale concepisce le De.Co. come attestato con cui un'amministrazione riconosce il legame del prodotto con la terra attraverso una delibera comunale; la De.Co., dunque, rappresenta uno strumento flessibile, a disposizione delle amministrazioni comunali, per la promozione di prodotti, processi produttivi o eventi legati al territorio.
Lo sviluppo e la diffusione delle De.Co. traggono impulso a seguito dell'approvazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, poi confluita nel testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha attribuito ai comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei princìpi sul decentramento amministrativo, la materia della valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali. Da allora molti comuni italiani hanno istituito una De.Co..
La valorizzazione del territorio e delle sue tipicità attraverso l'istituzione della De.Co. è un'idea nata dal basso e rappresenta un'opportunità che, se usata con saggezza, può aprire a interessanti possibilità perché costituisce un agile strumento con cui ogni sindaco può dare valore alla forte identità territoriale e storica di specifici prodotti, preparazioni alimentari, ricette o tradizioni del proprio comune.
La grandissima ricchezza di culture, di usi, di tradizioni che si possono incontrare negli oltre ottomila comuni di ogni parte d'Italia costituiscono un patrimonio prezioso per le economie locali e le De.Co. possono rappresentare, oltre che uno strumento di marketing territoriale, un contributo importante per preservare la biodiversità, per recuperare e diffondere le varietà locali, per tutelare e valorizzare la cultura e le tradizioni contadine, per creare opportunità economiche e commerciali in favore di realtà locali legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.
La De.Co. salvaguarda il valore del «locale» rispetto al fenomeno della globalizzazione che tende a omogenizzare prodotti e sapori; recupera l'identità di un territorio attraverso un prodotto che è unico e irripetibile proprio in virtù del legame con il luogo in cui nasce.
L'istituzione di una De.Co. consente l'avvio di una fase di sviluppo endogeno del territorio, dove la storia e la tradizione locale diventano la risorsa su cui investire.
La nostra agricoltura, soprattutto la policoltura mediterranea, ha rappresentato nel mondo un esempio di come l'uomo e la terra, legati da una sorta di cordone ombelicale garantito dalla prossimità tra pratica agricola, trasformazione e consumo, abbiano potuto superare anche momenti di crisi indotti dal mercato mondiale o da annate sfavorevoli.
Le De.Co. non sono marchi di qualità, ma attestazioni che legano in maniera anagrafica un prodotto o una produzione al luogo storico di origine; rendono lustro al comune di appartenenza e realizzano il biglietto da visita di una comunità che i sindaci possono utilizzare per salvaguardare e valorizzare l'identità di un territorio, promuovendo attività economiche in armonia con la natura del luogo.
Esse, in quanto appartenenti al territorio comunale, sono un bene collettivo e non proprietà di singoli. In tal senso le De.Co. contribuiscono a valorizzare le specificità così da favorire operazioni di marketing territoriale con evidenti benefìci economici, produttivi e turistici.
La presente proposta di legge è composta da cinque articoli.
L'articolo 1 individua le finalità della legge e reca le definizioni di De.Co., di comune De.Co. e di prodotto De.Co.; a titolo esemplificativo e non esaustivo per prodotto De.Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra, una particolare tecnica di coltivazione, di allevamento o di pesca caratteristica del territorio comunale.
Al fine di armonizzare e di promuovere l'istituzione delle De.Co., l'articolo 2 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale delle denominazioni comunali, stabilisce i requisiti generali per l'iscrizione e demanda a un successivo decreto del medesimo Ministro la fissazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e di funzionamento del citato Registro.
L'articolo 3 prevede le modalità di promozione delle De.Co. a livello nazionale.
L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.
L'articolo 5 dispone la clausola di salvaguardia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni)

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere l'istituzione delle denominazioni comunali, di seguito «De.Co.», e di armonizzarne la disciplina, nel rispetto dei princìpi sul decentramento delle funzioni amministrative in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «De.Co.»: l'attestazione, da parte dell'amministrazione comunale competente, del riconoscimento di un legame identitario tra un prodotto, un processo o un evento e una specifica area territoriale, volta alla valorizzazione dello stesso e delle sue tipicità;

b) «comune De.Co.»: il comune iscritto nel Registro nazionale delle denominazioni comunali di cui all'articolo 2;

c) «prodotto De.Co.»: un particolare prodotto, processo o evento legato alla tradizione enogastronomica e agroalimentare caratteristica del territorio comunale, riconosciuto come elemento identitario ed esclusivo dalla comunità di riferimento.

Art. 2.
(Istituzione del Registro nazionale delle denominazioni comunali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Registro nazionale delle denominazioni comunali, di seguito «Registro nazionale».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del turismo e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, stabilisce le modalità di iscrizione nel Registro nazionale e le altre disposizioni relative al suo funzionamento.
3. L'iscrizione nel Registro nazionale e l'individuazione dei prodotti De.Co. sono effettuate dai singoli comuni, previa approvazione e pubblicazione di un'apposita deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno riconosciuto la De.Co. a prodotti, processi o eventi provvedono alla relativa iscrizione nel Registro nazionale ai sensi di quanto previsto al comma 3.
5. Nel Registro nazionale sono annotate le seguenti informazioni obbligatorie:

a) il comune che ha riconosciuto la De.Co.;

b) il tipo di prodotto De.Co.;

c) l'anno di riconoscimento della De.Co.;

d) ulteriori elementi descrittivi relativi all'origine e al legame storico e culturale che il prodotto De.Co. presenta con il territorio;

e) eventuali informazioni sulle aziende o associazioni connesse al prodotto De.Co., ove esistenti.

4. Il Registro nazionale è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede altresì alla sua tenuta e al suo aggiornamento con cadenza annuale.

Art. 3.
(Promozione delle De.Co.)

1. Ai fini della valorizzazione, della promozione e dell'incremento dell'offerta turistica enogastronomica nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'istituzione delle De.Co., sia attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia mediante ulteriori iniziative di propria competenza, quale strumento di tutela e di sviluppo dei prodotti tipici locali.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'istituzione e alla tenuta del Registro nazionale si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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