XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3410
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DELRIO, CECCANTI, ENRICO BORGHI, CIAMPI
Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e agli articoli 60, 61, 63 e 65 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione e di status del sindaco metropolitano
Presentata il 16 dicembre 2021
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di adeguare l'ordinamento a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 240 del 2021 che, con riferimento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, pur avendo dichiarato l'inammissibilità delle questioni sollevate, nel caso di specie, dalla Corte d'appello di Catania, osservava come «il sistema attualmente previsto per la designazione del sindaco metropolitano non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale».
Il quesito posto alla Corte aveva riguardato, in particolare, la disposizione prevista all'articolo 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014, secondo cui «Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo», ritenuta lesiva del principio di eguaglianza come stabilito dagli articoli 3 e 48 della Costituzione. Tale disposizione, infatti, avrebbe potuto determinare, secondo il tribunale rimettente, una duplice disparità di trattamento: a) tra gli elettori residenti nel comune capoluogo e quelli residenti nei comuni non capoluogo della città metropolitana, in quanto nella città metropolitana solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo, votando per l'organo rappresentativo, possono contribuire a eleggere anche il sindaco della città metropolitana, con la conseguente esclusione dei cittadini residenti negli altri comuni dell'area metropolitana i quali non parteciperebbero, neppure indirettamente, a tale elezione; b) tra gli elettori residenti nei comuni che afferiscono alla città metropolitana e quelli residenti nei comuni che afferiscono alla provincia, in quanto nel secondo caso il voto dei cittadini non subisce alcuna menomazione tenuto conto che tutti gli organi della provincia (compreso il presidente) sono eletti «con un meccanismo elettivo di secondo grado», cui partecipano i sindaci e i consiglieri comunali di tutti i comuni del territorio di riferimento.
Le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Catania sono state dichiarate inammissibili perché richiedono un intervento che incide su aspetti essenziali della forma di governo metropolitana rimesso alla discrezionalità del legislatore. La Corte, tuttavia, ha evidenziato come la normativa vigente non sia in linea con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale con riferimento all'eguaglianza del voto di tutti i cittadini stabilita dall'articolo 48 della Costituzione e al conseguente pregiudizio della responsabilità politica dell'ente nei confronti di quei cittadini che non possono contribuire, neppure indirettamente, all'elezione.
L'aspetto più interessante della sentenza, su cui si fonda la presente proposta di legge, prende in considerazione le mutate condizioni degli enti territoriali dal 2014 ad oggi e, in particolare, la mancata soppressione delle province a seguito del risultato del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 che ha reso «del tutto ingiustificato» il trattamento attualmente riservato agli elettori residenti nei comuni non capoluogo compresi nella città metropolitana.
Va, infatti, ricordato che la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2015 nel giudizio promosso da alcune regioni sempre sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014, aveva ritenuto che il meccanismo di individuazione del sindaco metropolitano nella figura del sindaco del Comune capoluogo non fosse di per sé in contrasto, tra gli altri, con gli articoli 3 e 48 della Costituzione, in quanto esso «non è irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (attesi il particolare ruolo e l'importanza del Comune capoluogo intorno a cui si aggrega la Città metropolitana), e non è, comunque, irreversibile, restando demandato, come detto, allo statuto di detta città di optare per l'elezione diretta del proprio sindaco».
Se, dunque, nel 2015 l'esclusione di un vulnus appariva giustificabile, a ridosso dell'adozione della disciplina di riforma dell'organizzazione e delle funzioni degli enti di area vasta – in ragione anche della necessità di consentire l'immediata operatività di tali enti – tale esclusione non appare più giustificabile, secondo la Corte, non solo in considerazione del tempo trascorso, ma anche alla luce della mancata soppressione delle province a seguito del citato referendum costituzionale del 2016.
Pertanto, la diversità di trattamento nella modalità di elezione del sindaco metropolitano, che coincide con il sindaco del comune capoluogo, e del presidente della provincia, che invece ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge n. 56 del 2014, è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia, non appare più giustificabile, così come non è più comprensibile una disciplina differenziata in materia di durata della carica, di decadenza dal mandato e di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
Con la proposta di legge in esame si intende, dunque, dare piena attuazione alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 240 del 2021, prevedendo un'elezione di secondo livello anche per il sindaco della città metropolitana, al pari di quanto previsto per il presidente della provincia.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di elezione del sindaco metropolitano)
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 19 è sostituito dal seguente:
«19. Il sindaco metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della città metropolitana il cui territorio coincide con quello della provincia omonima, fermo restando quanto disposto dal comma 6. Si applicano i commi 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65»;
b) al comma 24, le parole: «di sindaco metropolitano» sono soppresse;
c) il comma 59 è sostituito dal seguente:
«59. Il sindaco metropolitano e il presidente della provincia durano in carica quattro anni e percepiscono un'indennità, a carico del bilancio della città metropolitana o della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco»;
d) il comma 60 è sostituito dal seguente:
«60. Sono eleggibili a sindaco metropolitano e a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni»;
e) il comma 61 è sostituito dal seguente:
«61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della città metropolitana o della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione»;
f) il comma 62 è sostituito dal seguente:
«62. Il sindaco metropolitano e il presidente della provincia sono eletti con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale»;
g) il comma 63 è sostituito dal seguente:
«63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di sindaco metropolitano o di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34»;
h) il comma 64 è sostituito dal seguente:
«64. È eletto sindaco metropolitano o presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane»;
i) il comma 65 è sostituito dal seguente:
«65. Il sindaco metropolitano e il presidente della provincia decadono dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco».
Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di status del sindaco metropolitano)
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60, comma 1:
1) all'alinea, dopo la parola: «sindaco» sono inserite le seguenti: «, sindaco metropolitano»;
2) al numero 12), dopo le parole: «i sindaci» sono inserite le seguenti: «, sindaci metropolitani»;
b) all'articolo 61, comma 1:
1) all'alinea, dopo la parola: «sindaco» sono inserite le seguenti: «, di sindaco metropolitano»;
2) alla rubrica, dopo la parola: «sindaco» sono inserite le seguenti: «, di sindaco metropolitano e di»;
c) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo la parola: «sindaco» sono inserite le seguenti: «, sindaco metropolitano»;
d) all'articolo 65, comma 1, dopo le parole: «Le cariche di» sono inserite le seguenti: «sindaco metropolitano e».