PDL 3343-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 10                       Articolo 10  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3343-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

Delega al Governo per la riforma fiscale

Presentato il 29 ottobre 2021

(Relatore: MARATTIN )

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 15 giugno 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3343 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto da 10 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare alcuni principi di delega sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 («riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta»); la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 («revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei»); la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 («razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta»); si valuti altresì l'opportunità di circoscrivere meglio la portata del principio di delega di cui al comma 1 dell'articolo 5 relativo al «graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)» (in proposito l'Ufficio parlamentare per il bilancio, nella sua audizione del 26 novembre 2021, ha rilevato che «l'articolo 5, per quanto certo nella finalità, risulta troppo indeterminato sia per quanto attiene alle modalità di abolizione graduale dell'imposta, sia rispetto alla necessità di garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario»; merita pure segnalare che l'Ufficio parlamentare per il bilancio ha anche rilevato, in termini più generali, come nel provvedimento «anche alla luce delle precedenti deleghe sulla riforma del sistema tributario, manchino alcuni elementi di indirizzo fondamentali per un ridisegno complessivo e organico»); per quanto concerne il principio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 («coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa») si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo, come quella cui si riferisce il principio richiamato, concedono al legislatore delegato «un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante» (sentenza n. 61 del 2021);

si valuti infine l'opportunità di approfondire l'articolo 10, comma 1, che tra le altre cose prevede che la copertura finanziaria dei decreti legislativi attuativi possa essere assicurata anche attraverso «compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri»; al riguardo andrebbe in particolare approfondito se si intenda fare riferimento a decreti legislativi già emanati ed entrati in vigore, come appare preferibile, alla luce dei principi della legislazione contabile, ovvero a schemi di decreto legislativo trasmessi alle Camere e non ancora definitivamente adottati;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 4 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); le medesime considerazioni valgono con riferimento al comma 6 dell'articolo 9;

il comma 7 dell'articolo 1 prevede che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 10 novembre 2021 sul disegno di legge C. 3289); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi; alla luce di quanto esposto, peraltro, si valuti altresì l'opportunità, con riferimento al termine della delega per la codificazione tributaria di cui all'articolo 9, comma 1, termine individuato in «dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7», di sostituire il rinvio mobile ad un termine che potrebbe risultare di difficile individuazione in termini univoci con una scadenza temporale precisa;

il testo del provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa ma non di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

sostituire all'articolo 1, comma 7, le parole: «dell'ultimo dei» con le seguenti: «di ciascuno dei»;

individuare un termine temporale preciso per la delega di cui all'articolo 9, comma 1, evitando il «rinvio mobile» al termine di cui all'articolo 1, comma 7;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'articolo 4, comma 1 lettera a); dell'articolo 5, comma 1; dell'articolo 9, comma 2, lettera b); dell'articolo 10, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere all'articolo 1 comma 2, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» le seguenti: «, entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,» e conseguentemente sopprimere il comma 4;

aggiungere all'articolo 9, comma 4, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» le seguenti: «, entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,» e conseguentemente sopprimere il comma 6.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3343, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la delega legislativa prevista dal disegno di legge investa le materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie», riservate alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

richiamato come l'articolo 53 della Costituzione, individuando i due principi fondamentali che ispirano il nostro sistema di imposizione fiscale, preveda, al primo comma, che "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" e, al secondo comma, che "Il sistema tributario è informato a criteri di progressività";

segnalato come tali principi, nel corso degli anni, abbiano formato oggetto di ampia elaborazione da parte della Corte costituzionale, che ne ha delineato la caratterizzazione, indicando anche le caratteristiche delle prestazioni tributarie;

rilevato come il comma 7 preveda che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla "data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati" in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare riferimento alla "data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati" anziché alla "data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi", al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3343, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

apprezzate le finalità generali del provvedimento di semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale e del connesso apparato sanzionatorio amministrativo, anche attraverso un più efficace uso dei dati in possesso delle amministrazioni, nonché di riduzione dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale;

preso atto, in particolare, del contenuto dell'articolo 6 che reca specifici princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati, secondo cui:

i Comuni e l'Agenzia delle entrate dovranno essere dotati di adeguati strumenti per l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento di alcune fattispecie, quali gli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, i terreni edificabili accatastati come agricoli e gli immobili abusivi;

l'integrazione delle informazioni catastali dovrà essere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, con la specificazione che le medesime informazioni non possano essere comunque utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

dovrà essere indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale anche una ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, sulla base di appositi parametri;

si dovrà consentire nella consultazione catastale l'accesso alla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

saranno previste per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane;

una quota dell'eventuale maggiore gettito è riservato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati;

saranno previsti procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» (C. 3343), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in sede referente;

valutato con favore, in particolare, l'articolo 3 che detta princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa stabilendo, tra l'altro, al comma 1, lettera a), il principio della semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

preso altresì atto con favore dell'articolo 5 che detta princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3343, recante Delega al Governo per la riforma fiscale;

considerato che il disegno di legge è stato presentato dal Governo dopo l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

ricordato che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021;

preso atto che la riforma del fisco, inserita nel PNRR come riforma di accompagnamento, è stata avviata con la legge di bilancio 2022, che ha destinato 8 miliardi di euro a interventi specifici su IRPEF e IRAP, in linea con le indicazioni del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva;

rilevato che gli obiettivi fondamentali della riforma, che costituiscono i princìpi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega, enunciati all'articolo 1, sono la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l'eliminazione dei cosiddetti «micro-tributi», con gettito trascurabile per l'Erario; la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale;

tenuto conto che sulla revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, i cui principi e criteri direttivi specifici sono recati dall'articolo 2, la legge di bilancio 2022 è intervenuta modificando il sistema delle aliquote e rivedendo il sistema delle detrazioni, con particolare riferimento ai redditi da lavoro dipendente, da pensione e da lavoro autonomo;

considerato che gli articoli 3, 4 e 5 elencano i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, rispettivamente, per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa, per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nonché per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

rilevato che l'articolo 6 reca i princìpi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale, non prevista dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati;

tenuto conto che gli articoli 7, 8 e 9 elencano i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, rispettivamente, per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, per la revisione del sistema nazionale della riscossione e per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria;

osservato che le risorse, previste dall'articolo 10 per il finanziamento della riforma, risultano essere state utilizzate dalla legge di bilancio 2022 per le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche e che, pertanto, come disposto dal comma 2 dell'articolo 10 medesimo, i decreti legislativi dovranno trovare compensazione tra loro o al proprio interno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

parere espresso il 19 gennaio 2022

La XI Commissione,

esaminato nella seduta del 15 giugno 2022, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3343, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», nel testo modificato trasmesso in esito – da ultimo – alla seduta della Commissione Finanze del 14 giugno 2022;

udita la relatrice Polverini;

considerato che la Commissione Lavoro ha già reso parere sul testo precedentemente trasmesso in data 19 gennaio 2022 – i cui contenuti qui s'intendono richiamati – e che il disegno di legge è stato presentato dal Governo dopo l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

ricordato che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nel Documento di economia e finanza 2022;

preso atto che – con riferimento agli aspetti di più specifica competenza della Commissione Lavoro – le modifiche apportate in sede referente concernono l'articolo 2 in ordine ai criteri di delega sull'IRPEF;

osservato che a tal riguardo viene confermato il regime forfetario per il lavoro autonomo di cui alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) come modificata con la legge n. 145 del 2018;

valutato che tra i medesimi principi e criteri direttivi vi è quello di ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili e di ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

parere espresso il 15 giugno 2022

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 3343, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), prevede che nella graduale trasformazione delle detrazioni per oneri dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, debba essere data priorità alle detrazioni di natura socio-sanitaria;

rilevato che l'articolo 5 specifica che il progressivo superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovrà comunque fornire le adeguate garanzie sia alle esigenze generali di finanziamento del fabbisogno sanitario sia a quelle specifiche delle regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o che sono sottoposte a piani di rientro;

osservato inoltre che, nell'ambito della riforma del catasto dei fabbricati di cui all'articolo 6, la lettera a) del comma 2 specifica che le informazioni presenti nel catasto non potranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi e, conseguentemente, nemmeno per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

rilevato altresì che l'articolo 7, comma 1, lettera b), prevede, nel quadro di riforma del sistema delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, misure a tutela dell'equilibrio finanziario delle regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o che sono sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 3343, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

premesso che:

il disegno di legge in discussione, come si evince dall'articolo 1, si pone l'obiettivo di stimolare la crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione, preservando, al contempo, in conformità al dettato costituzionale, la progressività del sistema, che deve essere ispirato ad un principio generale di giustizia e equità;

rilevato che:

l'articolo 4 del provvedimento, riguardante la razionalizzazione dell'IVA e di altre imposte indirette prevede, al comma 1, quali princìpi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega, la semplificazione della struttura della predetta imposta, anche allo scopo di contrastare l'erosione e l'evasione fiscale (lettera a)), e l'adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile (lettera b));

rilevato altresì che:

l'articolo 6, al comma 1, reca i princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili, tra i quali i terreni edificabili accatastati come agricoli (lettera a), n. 2);

nel comma 2 del predetto articolo si dispone che il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026; nel medesimo comma si specifica, alla lettera a), che tali informazioni non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

considerato che:

come espressamente stabilito dall'articolo 10, dall'esercizio della delega legislativa per la revisione del sistema fiscale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente;

preso atto favorevolmente dell'impianto complessivo del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3343, recante: "Delega al Governo per la riforma fiscale", collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede referente;

premesso che il disegno di legge:

è volto a completare la riforma fiscale già avviata con la manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, che ha destinato sette miliardi di euro al ridisegno delle aliquote IRPEF – ridotte da 5 a 4 con alleggerimento del carico fiscale concentrato sui redditi medi – e un miliardo di euro all'esenzione dall'Irap delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni;

dà attuazione alle linee di riforma delineate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, avente ad oggetto la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, al fine di migliorarne l'equità, l'efficienza e la trasparenza;

concerne una delle riforme di accompagnamento del PNRR, nonché una delle raccomandazioni specifiche per l'Italia formulate dalla Commissione europea, al fine di ridurre ulteriormente le tasse sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema, in particolare attraverso la revisione delle aliquote marginali effettive, la razionalizzazione e la riduzione delle spese fiscali, anche per l'IVA, e le sovvenzioni dannose per l'ambiente, garantendo equità e riducendo la complessità delle norme tributarie;

considerato che pur non rientrando nell'ambito operativo del PNRR, gli interventi per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale indicati nel disegno di legge appaiono in grado di concorrere a realizzare gli obiettivi generali di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo già indicati nelle citate raccomandazioni all'Italia, attraverso la definizione di un sistema fiscale certo ed equo;

valutate con favore le modifiche apportate al disegno di legge nel corso dell'esame in sede referente, con particolare riferimento, per quanto di competenza, agli opportuni richiami al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, inseriti agli articoli 1, comma 1, lettera b), punto 1-bis e lettera d), nonché all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis);

rilevato che il provvedimento delinea un rafforzato impegno nell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali volto a ridurre l'attuale tax gap, sia attraverso la piena utilizzazione dei dati dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio e il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, sia mediante il consolidamento del rapporto di fiducia tra contribuenti e fisco, favorendo un incremento del livello di compliance;

considerato che l'impianto complessivo del disegno di legge prospetta una riforma del sistema tributario che appare coerente con gli obiettivi di transizione digitale ed ecologica posti al centro del piano di rilancio dell'Unione europea e in linea con le citate raccomandazioni formulate dalla Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3343, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», nel testo risultante dagli emendamenti approvati durante l'esame in sede referente, e rilevato che:

il provvedimento, che reca un'ampia delega al Governo di riforma del sistema fiscale, appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie);

potrebbe risultare opportuno, fermo restando il carattere esclusivo delle competenze legislative coinvolte, prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, sotto forma di parere, rispettivamente, della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città e della Conferenza unificata, con riferimento all'attuazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui agli articoli 5 (relativo all'IRAP), 6 (relativo al catasto) e 7 (relativo alle addizionali regionali e comunali IRPEF),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 7, prevedendo in particolare il parere della Conferenza Stato-regioni per l'articolo 5, il parere della Conferenza Stato-città per l'articolo 6 e il parere della Conferenza unificata per l'articolo 7.

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TESTO
del disegno di legge n. 3343

TESTO
della commissione

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura)

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, sulla base dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 2 a 8 nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

1. Identico:

a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;

a) identica;

b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:

b) identico:

1) agli adempimenti a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale;

1) agli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;

2) al pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

3) ad un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;

2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;

4) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;

c) preservare la progressività del sistema tributario;

c) preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale;

d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali.

d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali, anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché mediante il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

e) garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali;

f) razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e la proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che indichi, per ciascuna misura, l'impatto sul gettito e, ove pertinente, l'impatto in termini di tributi locali, e corredati altresì della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Identico.

4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1, 6 e 7, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Identico.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

5. Identico.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.

6. Identico.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

7. Identico.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi)

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi:

1. Identico:

a) progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale che preveda:

1) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti dall'impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, e ai redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES);

2) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera e la sua revisione secondo i princìpi indicati dalla lettera b);

a) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;

b) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi;

b) revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività e a:

c) identico:

1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;

1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;

2) ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;

2) identico;

c) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta;

d) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela del bene casa, e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera f), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

e) a seguito del riordino di cui alla lettera d), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità per quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

d) armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta.

f) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

g) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera c) , si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

3. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge.

3. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui al comma 1, lettere c) e f) , del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa)

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa:

1. Identico:

a) coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito di impresa con il sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale previsto dall'articolo 2;

soppressa

b) semplificazione e razionalizzazione dell'IRES, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti;

a) semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

c) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

b) identica;

d) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

c) identica.

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

1. Identico:

a) razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta;

a) identica;

b) adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.

b) adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile.

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nell'ambito della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi di cui all'articolo 2, nonché della revisione dell'imposizione sul reddito di impresa di cui all'articolo 3, il Governo è delegato ad attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

1. Nell'ambito della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi di cui all'articolo 2, nonché della revisione dell'imposizione sul reddito di impresa di cui all'articolo 3, il Governo è delegato ad attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della presente legge.

2. Identico.

3. Gli interventi normativi disposti per attuare il graduale superamento dell'IRAP previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

3. Gli interventi normativi disposti per attuare il graduale superamento dell'IRAP previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario e garantiscono altresì gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime. Gli interventi normativi di cui al presente articolo non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati:

1. Identico.

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali;

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

b) attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;

b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente e sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

c) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuita ai comuni ove si trovano gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al medesimo comma 1.

4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo)

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF:

1. Identico:

a) prevedere la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta sull'IRPEF la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati. La sostituzione deve garantire che con l'applicazione della nuova aliquota di base della sovraimposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dalla normativa statale;

a) prevedere la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta sull'IRPEF la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati, determinati in modo da garantire alle regioni nel loro complesso lo stesso incremento di gettito ora garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale regionale all'IRPEF. La sostituzione deve garantire che con l'applicazione della nuova aliquota di base della sovraimposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dalla normativa statale;

b) prevedere, per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari che, in base alla legislazione vigente, comportano l'automatica applicazione di aliquote dell'addizionale all'IRPEF maggiori di quelle minime, un incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito ricavato dall'applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all'IRPEF maggiorate nella misura obbligatoria in base alla legislazione attualmente vigente;

b) prevedere, per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'addizionale all'IRPEF maggiori di quelle minime, un incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito attualmente ricavato dall'applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all'IRPEF maggiorate nella misura obbligatoria;

c) prevedere, per i comuni, che la facoltà di applicare un'addizionale all'IRPEF sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull'IRPEF. I limiti alla manovrabilità della sovraimposta comunale sull'IRPEF da parte dei comuni sono determinati in modo da garantire ai comuni nel loro complesso un gettito corrispondente a quello generato dall'applicazione dell'aliquota media dell'addizionale comunale all'IRPEF in base alla legislazione attualmente vigente.

c) prevedere, per i comuni, che la facoltà di applicare un'addizionale all'IRPEF sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull'IRPEF. I limiti alla manovrabilità della sovraimposta comunale sull'IRPEF da parte dei comuni sono determinati in modo da garantire ai comuni nel loro complesso lo stesso incremento di gettito attualmente garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale comunale all'IRPEF;

d) prevedere che una quota del gettito proveniente dall'applicazione delle imposte sostitutive istituite dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dall'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, lettera b), sia destinata ai comuni e alle regioni sulla base della residenza dei contribuenti, garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati.

2. In attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, allo scopo di rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere la revisione dell'attuale riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

2. In attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, allo scopo di rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono prevedere la revisione dell'attuale riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

3. Le revisioni di cui al comma 2 devono avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.

3. Identico.

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1 e in particolare quelli indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

Identico.

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità.

Art. 9.
(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)

Art. 9.
(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, ove possibile intervenendo mediante modifiche espresse ai codici o testi unici di settore già vigenti;

a) identica;

b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) identica;

c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni settore;

c) identica;

d) aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea;

d) aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea; evitare rinvii superflui, assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

e) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

e) identica ;

f) prevedere un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

3. Identico.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Identico.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Identico.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

6. Identico.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

7. Identico.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate, che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

2. Identico.

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