PDL 3343

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3343

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

Delega al Governo per la riforma fiscale

Presentato il 29 ottobre 2021

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Onorevoli Deputati! — La riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee. La presente iniziativa legislativa, quindi, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, presentata alle Camere il 29 settembre 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis), costituisce un provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L'articolo 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura), comma 1, conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione del sistema fiscale, da esercitare, attraverso l'emanazione dei singoli decreti attuativi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, e individua i princìpi e i criteri direttivi generali, a cui ogni misura specifica dovrà conformarsi.
Gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono:

la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;

la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l'eliminazione dei cosiddetti «micro-tributi», con gettito trascurabile per l'Erario;

la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

I commi da 2 a 6 disciplinano la procedura volta all'emanazione dei singoli decreti legislativi.
In particolare, il comma 2 prevede che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, con possibilità di proroga del termine per l'espressione del parere di venti giorni, in caso di particolare complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi da esaminare. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari: in tal caso i testi sono nuovamente trasmessi alle Camere con le osservazioni del Governo ed eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, in modo da consentire al Parlamento di esercitare la sua funzione di controllo e di indirizzo. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Il comma 4 regola l'ipotesi in cui i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, ovvero successivamente: in tali casi, i termini di delega sono prorogati di novanta giorni.
Il comma 5 stabilisce che l'introduzione, tramite i decreti legislativi attuativi, di nuove norme debba avvenire mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
Il comma 6 delega il Governo ad adottare, sempre entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge stessa e secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo in esame, uno o più decreti legislativi per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.
Infine, il comma 7 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge e con la procedura di cui all'articolo in esame.
L'articolo 2 (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi), comma 1, lettera a), prevede che il Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attenga, per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, ai princìpi e criteri direttivi di progressiva evoluzione del sistema attuale verso un modello di tassazione duale, che preveda l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione sia sui redditi derivanti dall'impiego del capitale (anche nel mercato immobiliare), sia sui redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo svolte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES).
Il comma 1, lettera b), dispone che la revisione del sistema dell'imposizione personale sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) deve garantire anche il rispetto del principio di progressività dell'IRPEF, la graduale riduzione delle aliquote medie effettive derivanti dalla sua applicazione, peculiarmente per incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro da parte dei giovani e dei secondi percettori di reddito, nonché per promuovere l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili. Deve, inoltre, assicurare la riduzione graduale delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF.
Il comma 1, lettera c), prevede il riordino delle deduzioni e delle detrazioni dell'IRPEF, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sul piano dell'equità e dell'efficienza dell'imposta, mentre la lettera d) dispone che la delega in materia di IRPEF deve attenersi a un principio di armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, al fine di contenere gli spazi di elusione che si possono venire a creare nell'ambito della predetta imposta.
Il comma 2 precisa che, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), per aliquote medie e marginali effettive si intendono quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto dei regimi sostitutivi e delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.
Il comma 3 dispone che l'attuazione delle disposizioni di delega di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo deve avvenire nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge.
L'articolo 3 prevede la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa. La delega in tale materia dovrà innanzitutto garantire la coerenza complessiva del sistema di tassazione del reddito di impresa con il sistema di imposizione personale dei redditi di tipo duale (comma 1, lettera a)).
Conseguentemente, anche allo scopo di eliminare ostacoli alla crescita dimensionale delle realtà produttive più piccole, la delega fiscale ha come fine quello di pervenire all'applicazione di un'unica aliquota proporzionale di tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa.
I decreti legislativi attuativi dell'articolo in esame introdurranno, quindi, norme volte a limitare le distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale, garantendo la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese (comma 1, lettera d)).
La delega intende, inoltre, perseguire la semplificazione e la stabilità del sistema di tassazione dell'IRES.
Tali fini, comprensivi della riduzione degli oneri di gestione a carico delle imprese, saranno raggiunti anche attraverso la prosecuzione e il rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, avuto anche riguardo alla disciplina degli ammortamenti (comma 1, lettera b)).
Più in generale, infine, per tenere conto dei mutamenti intervenuti nel corso degli anni nel sistema economico, i decreti delegati revisioneranno la disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile (comma 1, lettera c)). Un altro pilastro della riforma fiscale è costituito dagli interventi che si intendono introdurre in tema di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte indirette (articolo 4).
Quanto a quelli in tema di IVA (comma 1, lettera a)), particolare attenzione sarà posta alle finalità di semplificazione e razionalizzazione (numero e livelli delle aliquote nonché distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote), di contrasto all'erosione e all'evasione fiscale e di aumento del grado di efficienza del sistema coerentemente a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.
Quanto alle altre forme di tassazione indiretta (comma 1, lettera b)), il sistema sarà revisionato, in coerenza con lo European Green Deal, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.
Il Governo è ben conscio che la revisione dell'imposizione sui redditi personali e su quelli d'impresa potrà dirsi completa solo procedendo a un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario, come previsto dall'articolo 5.
L'articolo 6 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'adozione di decreti legislativi finalizzati alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati. Tale delega si muove secondo due direttrici:

da una parte (comma 1), la modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, secondo il paradigma dell'interoperabilità dei rispettivi sistemi informativi, per facilitare e accelerare l'individuazione, anche attraverso metodologie innovative: degli immobili non censiti o che non rispettano l'effettiva e reale consistenza o la relativa destinazione d'uso o la categoria catastale attribuita (lettera a), numero 1)); dei terreni edificabili accatastati come agricoli (lettera a), numero 2)); degli immobili abusivi, prevedendo l'individuazione di specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione dell'attività di accertamento svolta dai comuni in questo ambito (lettera a), numero 3));

dall'altra (comma 2), l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sono quindi elencati i princìpi e criteri direttivi da seguire nell'esercizio della delega (comma 2), e in particolare:

a) la previsione che le informazioni rilevate secondo i princìpi sopra indicati non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, comunque, per finalità fiscali;

b) l'attribuzione, per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, del relativo valore patrimoniale e della rendita attualizzata sulla base, ove possibile, dei valori normali di mercato;

c) la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alle modificazioni delle condizioni di mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

d) la previsione di adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario per le unità immobiliari riconosciute di particolare interesse storico e artistico, in considerazione dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché dei complessi vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.

L'articolo 7 prevede la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF. Il comma 1, lettera a), dispone che il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, introduca norme per la revisione del sistema delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF prevedendo la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta sull'IRPEF la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati, tali da garantire alle regioni nel loro complesso lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dalla legge statale.
La predetta revisione deve prevedere, per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari che, in base alla legislazione vigente, comportano l'automatica applicazione di aliquote dell'addizionale all'IRPEF maggiori di quelle minime, un incremento obbligatorio della sovraimposta, calcolato in modo da garantire lo stesso gettito attualmente ricavato dall'applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all'IRPEF maggiorate nella misura obbligatoria (comma 1, lettera b)).
La revisione del sistema delle addizionali prevede per i comuni che la facoltà di applicare un'addizionale all'IRPEF sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull'IRPEF. La manovrabilità della sovraimposta comunale sull'IRPEF da parte dei comuni deve garantire agli stessi enti un gettito complessivo corrispondente a quello attualmente ottenuto dall'applicazione dell'aliquota media dell'addizionale all'IRPEF (comma 1, lettera c)).
Il comma 2 prevede poi che, in attuazione dei princìpi del federalismo fiscale e per rafforzare la responsabilizzazione e la trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono altresì introdurre la revisione dell'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D e degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.
Il comma 3 stabilisce che le revisioni di cui al comma 2 devono avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.
L'articolo 8 prevede modifiche al sistema nazionale della riscossione. La ratio della delega in esame è quella revisionare il modello organizzativo e procedimentale del sistema nazionale della riscossione, per potenziare l'efficienza della struttura amministrativa e semplificare il sistema nel suo complesso.
In tale ottica, i princìpi e i criteri direttivi previsti dall'articolo 8 sono volti a:

riformare l'attuale meccanismo di remunerazione dell'agente della riscossione attraverso l'uso di più evolute tecnologie e forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione (comma 1, lettera a));

eliminare le duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali con conseguente riduzione dei costi (comma 1, lettera a));

individuare un nuovo modello organizzativo, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, superando l'attuale sistema caratterizzato da una netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione, Agenzia delle entrate, e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione, garantendo comunque la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità (comma 1, lettere b) e c)).

L'articolo 9 (Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria) risponde all'esigenza di giungere a una codificazione della normativa fiscale vigente, al fine di semplificare e razionalizzare il quadro normativo, per garantire certezza nell'applicazione delle norme e coerenza dell'impianto impositivo, nonché per assicurare che il sistema tributario sia percepito come equo, affidabile e trasparente e, infine, per ridurre l'elevato contenzioso.
Tale esigenza, già riscontrabile in uno scritto di Ezio Vanoni del 1938, è stata evidenziata anche dalla Commissione europea e ripresa dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni riunite 6^ (Finanze) del Senato e VI (Finanze) della Camera sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giugno 2021, secondo cui l'obiettivo di semplificazione e di chiara formulazione della normativa fiscale non può essere realizzato fintanto che innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
Nello specifico, l'individuazione delle norme vigenti richiede, infatti, al cittadino un notevole impegno di ricerca e di comparazione di diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni, se si vuole che la normativa fiscale sia chiara e trasparente.
Sebbene nei decenni si siano succedute numerose iniziative volte a realizzare un riordino sistematico della materia, una compiuta codificazione della disciplina non è stata ancora introdotta, anzi l'incertezza e la complessità legislativa è andata aumentando, non favorendo tra l'altro la compliance dei contribuenti. Pertanto, un intervento di riordino e razionalizzazione appare oggi ancora più auspicabile alla luce del moltiplicarsi delle misure introdotte in materia di regimi speciali nonché di agevolazioni fiscali.
Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame delega il Governo ad adottare – entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi correttivi previsti dall'articolo 1, comma 7 – uno o più decreti legislativi volti a codificare le disposizioni legislative vigenti, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, ivi inclusi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.
Il comma 2 individua i seguenti princìpi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi ai fini della redazione dei decreti legislativi volti a codificare la normativa fiscale vigente:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, anche attraverso la novellazione e l'aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti;

b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, le disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni settore;

d) aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche per adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea;

e) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

I commi da 3 a 6 indicano i termini e le procedure per l'adozione dei decreti legislativi.
Il comma 7 stabilisce che, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, il Governo possa adottare ulteriori decreti legislativi correttivi dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla loro adozione.
L'articolo 10, infine, reca le disposizioni finanziarie.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, sulla base dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 2 a 8 nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;

b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:

1) agli adempimenti a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale;

2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;

c) preservare la progressività del sistema tributario;

d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1, 6 e 7, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.
7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi:

a) progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale che preveda:

1) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti dall'impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, e ai redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES);

2) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera e la sua revisione secondo i princìpi indicati dalla lettera b);

b) revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività e a:

1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;

2) ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;

c) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta;

d) armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.
3. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa:

a) coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito di impresa con il sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale previsto dall'articolo 2;

b) semplificazione e razionalizzazione dell'IRES, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti;

c) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

d) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

a) razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta;

b) adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nell'ambito della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi di cui all'articolo 2, nonché della revisione dell'imposizione sul reddito di impresa di cui all'articolo 3, il Governo è delegato ad attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della presente legge.
3. Gli interventi normativi disposti per attuare il graduale superamento dell'IRAP previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali;

b) attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;

c) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF:

a) prevedere la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta sull'IRPEF la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati. La sostituzione deve garantire che con l'applicazione della nuova aliquota di base della sovraimposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dalla normativa statale;

b) prevedere, per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari che, in base alla legislazione vigente, comportano l'automatica applicazione di aliquote dell'addizionale all'IRPEF maggiori di quelle minime, un incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito ricavato dall'applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all'IRPEF maggiorate nella misura obbligatoria in base alla legislazione attualmente vigente;

c) prevedere, per i comuni, che la facoltà di applicare un'addizionale all'IRPEF sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull'IRPEF. I limiti alla manovrabilità della sovraimposta comunale sull'IRPEF da parte dei comuni sono determinati in modo da garantire ai comuni nel loro complesso un gettito corrispondente a quello generato dall'applicazione dell'aliquota media dell'addizionale comunale all'IRPEF in base alla legislazione attualmente vigente.

2. In attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, allo scopo di rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere la revisione dell'attuale riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.
3. Le revisioni di cui al comma 2 devono avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1 e in particolare quelli indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità.

Art. 9.
(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, ove possibile intervenendo mediante modifiche espresse ai codici o testi unici di settore già vigenti;

b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni settore;

d) aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea;

e) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate, che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

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