XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 329
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, CIRIELLI, MELONI, RIZZETTO, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI
Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
Presentata il 23 marzo 2018
Onorevoli Colleghi! — Come Stato sociale è comunemente inteso il sistema normativo attraverso il quale lo Stato fornisce e garantisce diritti e servizi sociali, riducendo le disparità sociali e realizzando quel principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione all'articolo 3 e promuovendo il benessere dei propri cittadini.
Esso è sempre stato caratterizzato da un elevato numero di prescrizioni, classificazioni e certificazioni, volte a garantire che l'erogazione dei servizi di assistenza, educazione e cura rivolti alle fasce più deboli della popolazione quali, in primo luogo, minori, anziani e soggetti affetti da disabilità, avvenissero nel più assoluto rispetto dei loro bisogni.
Con riferimento ai bambini fino a tre anni di età tale sistema è stato riconosciuto anche a livello normativo con la legge n. 1044 del 1971 che ha riconosciuto come «servizio sociale di interesse pubblico» l'assistenza prestata negli asili nido ai bambini fino a tre anni di età.
Allo stesso modo è riconosciuta la funzione sociale dell'assistenza in favore delle persone anziane o disabili, inquadrata nel Servizio sanitario nazionale e nei livelli essenziali di assistenza.
Negli ultimi anni, tuttavia, l'evoluzione che ha interessato l'intero sistema dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione, in ciascun comparto, ha coinvolto anche quelli di natura sociale, spostando il focus su aspetti più prettamente economici, quali l'analisi in chiave di costi e di benefìci, il contenimento della spesa e l'adeguamento a parametri di efficacia ed efficienza.
Questo, tuttavia, non può e non deve tradursi in un deterioramento della qualità dei servizi offerti, soprattutto perché essi sono prioritariamente destinati ai soggetti più vulnerabili della nostra società.
Le cronache recenti aprono spiragli su fatti davvero sconcertanti verificatisi negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nei centri diurni di sanità mentale, nelle case di cura e di riposo per anziani, nei centri di riabilitazione di breve e di lunga degenza per persone con disabilità, sia fisiche che mentali, riportando notizie di violenze e di abusi e delineando lo scenario di una problematica di rilevanza nazionale, diffusa in ogni regione e in differenti contesti sociali.
Anziani, minori e disabili costituiscono la parte più bisognosa di protezione della nostra società e per questa ragione appare fondamentale monitorare in quali condizioni siano ospitati nelle citate strutture, sia pubbliche che private, affinché si possa intervenire tempestivamente per contrastare eventuali violenze e abusi e per sanzionare in modo efficace gli autori degli stessi.
La presente proposta di legge intende garantire un efficace controllo all'interno degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati, attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.
Il funzionamento di tali sistemi dovrà avvenire nel pieno rispetto della tutela della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, in osservanza dei princìpi stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali e della disciplina contenuta nella legge n. 300 del 1970, cosiddetta statuto dei lavoratori, sulla tutela della riservatezza.
Sino ad oggi, in assenza di previsioni legislative, il Garante ha, infatti, emanato una serie di provvedimenti generali per delineare presupposti e modalità del trattamento di dati personali acquisiti tramite strumenti elettronici di rilevamento di immagini, riconoscendo la liceità della videosorveglianza a condizione che essa non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali dei soggetti coinvolti.
Nel 2010, in particolare, il Garante «in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Autorità», ha adottato il provvedimento in materia di videosorveglianza, di cui alla delibera 8 aprile 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, con il quale ha stabilito le regole e gli accorgimenti da osservare nell'installazione degli impianti di videosorveglianza, diversificandoli a seconda del luogo in cui l'installazione è operata.
Nel 2013 il Garante è nuovamente intervenuto sulla materia della videosorveglianza con particolare riferimento a quella svolta negli asili nido, affermando la preminenza dell'interesse generale del minore e ammettendo l'impiego di tali sistemi nei soli casi in cui l'installazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata.
La presente proposta di legge si compone di cinque articoli ed è finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei maltrattamenti e degli abusi a danno dei soggetti ospitati presso le strutture di assistenza e di educazione. L'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso in tali strutture, sia in quelle a gestione pubblica che in quelle a gestione privata, costituisce, da una parte, un elemento di maggiore garanzia per le famiglie che devono affidare i propri figli, genitori e parenti a tali strutture e, dall'altra, un deterrente per evitare ogni eventuale tipo di abuso da parte di coloro che vi operano o, addirittura, da parte di soggetti esterni.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Lo Stato promuove politiche per il contrasto degli abusi fisici e psicologici a danno dei soggetti ospiti di asili nido, scuole dell'infanzia e strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati.
2. Gli interventi previsti e disciplinati dalla presente legge sono attuati secondo le modalità previste dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 2.
(Sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia pubblici e privati).
1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata.
Art. 3.
(Sorveglianza nelle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati).
1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle di carattere residenziale e semiresidenziale gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle strutture stesse devono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata.
Art. 4.
(Installazione dei sistemi di videosorveglianza).
1. Le amministrazioni pubbliche competenti e le aziende sanitarie locali assicurano che le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, rispettino le prescrizioni in materia edilizia, di sicurezza, di igiene e di gestione del personale previsti dalla normativa vigente con riguardo alla tipologia e al tipo di utenza e promuovono l'installazione di telecamere a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza.
2. Le strutture private adibite alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione, entro trenta giorni, alle amministrazioni pubbliche competenti in caso di asili nido e di scuole dell'infanzia e alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-assistenziali.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. L'autorità competente ordina la sospensione dell'attività nelle strutture pubbliche e private di cui alla presente legge quando queste ultime, decorsi i termini previsti, non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dalla medesima legge.
2. L'omessa installazione dei sistemi di sorveglianza nelle strutture di nuova costruzione comporta il divieto di svolgere l'attività.