XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3246
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PAITA, ROTTA, MARAIA, SCAGLIUSI, MACCANTI, GARIGLIO, NOBILI, DE GIROLAMO, GAGLIARDI, TASSO, BARBUTO, LUCIANO CANTONE, CARINELLI, DAVIDE CRIPPA, DE LORENZIS, FICARA, FURGIUELE, GIACOMETTI, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, RIXI, RIZZONE, ROSPI, SERRITELLA, TOMBOLATO, TRAVERSI, ZANELLA, ZORDAN, FREGOLENT
Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture ed edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici o di interesse economico generale
Presentata il 30 luglio 2021
Onorevoli Colleghi! – La tragedia del ponte Morandi č un evento che ha vivamente commosso l'opinione pubblica, ponendo, inoltre, numerosi e preoccupanti interrogativi sull'effettiva manutenzione dei beni dati in concessione per l'erogazione di servizi pubblici. La presente proposta di legge nasce dal lavoro di approfondimento svolto in materia dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati. Nella giornata del 4 maggio 2021 si č, infatti, tenuta un'audizione di rappresentanti del Comitato Ricordo vittime del ponte Morandi, al termine della quale le Commissioni hanno maturato la consapevolezza di quanto fosse necessario intervenire su una materia cosě importante con un provvedimento dedicato, a favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale.
Venendo al merito del provvedimento, l'articolo 1 ne definisce l'oggetto, stabilendo che tutti i benefěci riconosciuti dalla normativa vigente a favore delle vittime del terrorismo sono riconosciuti anche alle vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, difetti, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di edifici e strutture di qualunque tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico, nonché di infrastrutture e di servizi soggetti alla competenza dell'Autoritŕ di regolazione dei trasporti, siano essi erogati direttamente dallo Stato ovvero in regime di concessione o di convenzione.
L'articolo 2 definisce i soggetti destinatari della normativa, escludendo comunque coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione temporale della normativa. In particolare, i benefěci sono riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 2000.
L'articolo 4 stabilisce che l'individuazione degli eventi di cui all'articolo 1 č demandata all'Autoritŕ di regolazione dei trasporti, qualora gli eventi riguardino infrastrutture e servizi soggetti alla sua competenza, o al Presidente del Consiglio dei ministri, negli altri casi, previa istanza di qualunque soggetto interessato.
L'articolo 5 dispone che i benefěci di carattere monetario sono erogati agli aventi diritto in due quote pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo e rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalitŕ per la corresponsione di tali benefěci, i quali spettano anche in assenza di una sentenza. In caso di mancata emanazione del decreto nel termine di tre mesi, i benefěci sono comunque erogati.
L'articolo 6 definisce la copertura finanziaria, mentre l'articolo 7 stabilisce, infine, che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto)
1. I benefěci di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché tutti i benefěci riconosciuti dalla normativa vigente a favore delle vittime del terrorismo sono riconosciuti anche alle vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, difetti, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di edifici e strutture di qualunque tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico, nonché di infrastrutture e di servizi soggetti alla competenza dell'Autoritŕ di regolazione dei trasporti, siano essi erogati direttamente dallo Stato ovvero in regime di concessione o di convenzione.
Art. 2.
(Soggetti destinatari)
1. Hanno diritto ai benefěci di cui all'articolo 1:
a) il coniuge, i genitori, i figli, nonché i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, nonché l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva;
b) i soggetti, anche non parenti né affini né legati da rapporto di coniugio, da unione civile o da relazione affettiva, che risultino conviventi a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;
c) chiunque subisca un'invaliditŕ permanente per effetto di lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1.
2. Sono esclusi dai benefěci di cui all'articolo 1 della presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
Art. 3.
(Ambito di applicazione temporale)
1. I benefěci di cui alla presente legge sono riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 2000.
Art. 4.
(Individuazione degli eventi)
1. L'individuazione degli eventi di cui all'articolo 1 da cui discendono i benefěci riconosciuti dalla presente legge č demandata all'Autoritŕ di regolazione dei trasporti, qualora gli eventi riguardino infrastrutture e servizi soggetti alla sua competenza, o al Presidente del Consiglio dei ministri negli altri casi, previa istanza di qualsiasi soggetto interessato.
Art. 5.
(Corresponsione dei benefěci)
1. I benefěci di cui alla presente legge sono erogati agli aventi diritto in due quote pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.
2. Per gli eventi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le due quote di cui al comma 1 sono erogate negli anni 2021 e 2022.
3. Le modalitŕ per la corresponsione dei benefěci di cui alla presente legge, anche in assenza di sentenza, sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di mancata emanazione del decreto nel termine di cui al primo periodo e fino all'emanazione stessa, i benefěci di carattere monetario sono erogati dal Ministero dell'interno e gli altri benefěci dai soggetti competenti per legge.
4. I benefěci economici erogati agli aventi diritto ai sensi della presente legge sono cumulabili con i risarcimenti eventualmente spettanti a titolo di danno non patrimoniale.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri della presente legge ai fini dell'eventuale adozione delle misure correttive di cui all'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.