XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3185
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GRILLO, CASA, DEL MONACO, FARO, MAMMÌ, NAPPI, PALMISANO, PENNA, RUGGIERO, VILLANI
Istituzione del servizio di medicina scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado
Presentata il 30 giugno 2021
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, avvertita in modo sempre più frequente e attuale nella nostra società, di fornire la comunità scolastica di una figura professionale di riferimento per quanto concerne l'aspetto sanitario.
L'improvvisa crisi pandemica da COVID-19 ha posto il nostro Paese davanti alla necessità di adottare misure drastiche di contenimento dei contagi mediante il blocco totale di numerose attività, tra cui quelle scolastiche, con la sospensione delle lezioni in presenza fino al termine dell'anno scolastico scorso. La necessità di assicurare una ripresa dell'anno scolastico in piena sicurezza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza disposti dalle autorità sanitarie competenti (misure di distanziamento, predisposizione di percorsi di accesso riservati, obbligo di mascherina, misurazione della temperatura corporea per personale e studenti, procedura informative e di intervento eccetera) ha fatto emergere nuovamente la necessità di reintrodurre, nelle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, la figura del medico scolastico. Da anni, infatti, si discute di introdurre una figura professionale di supporto scolastico che abbia le competenze per individuare i disagi emotivi e psichici tipici dell'età infantile e giovanile e per affrontare le più diffuse problematiche psicosociali delle nuove generazioni, quali una corretta alimentazione e vita sessuale, condotte devianti o isolanti, bullismo, dipendenze da sostanze stupefacenti e dall'uso sempre più sregolato delle nuove tecnologie. Tali competenze richiedono l'intervento professionale di un medico nei contesti scolastici in quanto punto di riferimento ideale per un intervento finalizzato a promuovere l'educazione sanitaria.
L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha sicuramente evidenziato la necessità dell'istituzione del medico scolastico in quanto rientra tra le misure necessarie a dotare le scuole della capacità di minimizzare i rischi di contagio e di governare eventuali criticità con una gestione professionale. Questo perché un monitoraggio costante dello stato di salute dell'intera comunità scolastica, il controllo continuo del rispetto dei protocolli di sicurezza nonché la comunicazione diretta e immediata con le autorità sanitarie locali sono attività fondamentali per contrastare la diffusione del virus.
È, quindi, indispensabile prevedere la presenza in loco di una figura con funzioni non solo di vigilanza igienico-sanitaria ma anche di educazione sanitaria e di responsabilizzazione dei giovani per quanto concerne la difesa della loro e dell'altrui salute. L'educazione sanitaria, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, è infatti intesa in senso ampio ovvero come uno «stato generale di benessere fisico, mentale e sociale e non di semplice assenza di malattia». Questo cambio di paradigma è importante per comprendere come una corretta educazione sanitaria possa rendere l'individuo maggiormente consapevole della propria salute psichica, emotiva e fisica e, quindi, possa promuovere un atteggiamento e una condotta di vita sani e naturali, volti alla prevenzione delle malattie – contro ogni stile di vita deviante e contro ogni «cultura dello sballo» – e, di conseguenza, anche alla riduzione dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale.
È, pertanto, evidente l'importanza di istituire un servizio di medicina scolastica a stretto contatto con i genitori e con gli insegnanti, non solo per quanto riguarda la prevenzione degli effetti nocivi derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di altre infezioni virali e batteriche, ma anche ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce delle più frequenti malattie proprie dell'età scolastica.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e finalità del servizio di medicina scolastica)
1. Il Ministero dell'istruzione provvede all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, del servizio di medicina scolastica, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il medico scolastico provvede alla tutela sanitaria e alla crescita della cultura della salute attraverso la promozione di servizi di vigilanza igienica e di prevenzione, educazione e assistenza sanitaria.
2. Il Ministero dell'istruzione, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, dispone la presenza obbligatoria del medico scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 2.
(Compiti e funzioni del medico scolastico)
1. Il medico scolastico svolge funzioni di vigilanza igienica, di educazione sanitaria e di prevenzione e assistenza sanitaria controllando lo stato di salute psico-fisico degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, avvalendosi della collaborazione del dirigente scolastico, del personale della scuola e delle famiglie.
2. Il medico scolastico, in particolare, provvede a:
a) sottoporre a visita gli alunni che manifestano sintomi di malessere psico-fisico allo scopo di controllarne lo stato di salute;
b) verificare, ove prescritto e autorizzato dal Ministero della salute, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale e di ogni altro obbligo di legge ai fini dell'ammissione e della riammissione scolastica degli alunni;
c) eseguire le procedure di sicurezza sanitaria previste dalle direttive del Ministero della salute in caso di eventi pandemici;
d) ricoverare nei locali di cui all'articolo 6 gli alunni che richiedono una speciale osservazione o per i quali esiste un sospetto di malattia infettiva, avvisando la competente azienda sanitaria locale;
e) informare le famiglie sulla necessità di visite specialistiche e di particolari accertamenti o approfondimenti sanitari;
f) promuovere, attraverso l'ausilio e la collaborazione degli insegnanti, l'educazione sanitaria degli alunni prevedendo, qualora ritenuto utile, anche la presenza dei genitori o dei tutori;
g) disporre, sentito il dirigente scolastico, la disinfezione degli ambienti scolastici, in caso di malattie infettive e diffusive.
3. Il medico scolastico concorda con il personale direttivo della scuola i giorni e l'ora del ricevimento dei familiari degli alunni, prende contatti con i citati familiari tramite la direzione della scuola e, ove occorra, anche direttamente per chiedere o riferire notizie relative alla salute degli stessi alunni.
4. Il medico scolastico tiene costantemente informato il personale direttivo della scuola su ogni evenienza di carattere igienico-sanitario, fornendo pareri su qualsiasi questione che interessi l'igiene scolastica e la salute psico-fisica degli alunni.
Art. 3.
(Obblighi del medico scolastico)
1. Il medico scolastico è tenuto ad annotare in un apposito registro informatico i dati sanitari degli alunni, le visite svolte e le prestazioni di pronto soccorso effettuate, adottando tutte le azioni necessarie per assicurare la riservatezza degli alunni e il segreto professionale.
2. Il medico scolastico è tenuto, altresì, a relazionare annualmente al direttore sanitario pediatrico e al direttore sanitario della competente azienda sanitaria locale sull'attività svolta e a formulare proposte e a indicare le iniziative necessarie per il potenziamento e il miglioramento dei servizi sanitari scolastici.
3. Al termine di ogni anno scolastico, ciascuna azienda sanitaria locale è tenuta a trasmettere, in forma sintetica, i dati annotati nei registri di cui al comma 1 all'ufficio scolastico regionale e alla direzione regionale competente in materia di salute.
Art. 4.
(Gruppo interdisciplinare di supporto del medico scolastico)
1. Il medico scolastico può essere coadiuvato da un gruppo interdisciplinare composto da specialisti nelle diverse discipline mediche, da psicologi, da educatori e da altre figure professionali individuate, se necessario, dalla competente azienda sanitaria locale.
Art. 5.
(Conferimento dell'incarico di medico scolastico)
1. L'incarico di medico scolastico è conferito:
a) a medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni già in servizio, fino al completamento del massimale orario, o a medici inseriti nelle graduatorie degli aspiranti;
b) a medici di medicina generale o a pediatri di libera scelta;
c) a medici in possesso di titolo di laurea in medicina e chirurgia.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), del presente articolo, le aziende sanitari locali provvedono ad attivare le procedure di pubblicazione degli incarichi come disciplinato dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Ai fini del comma 1, lettera b), le aziende sanitari locali provvedono a bandire un avviso pubblico destinato ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.
4. Ai fini del comma 1, lettera c), le aziende sanitari locali provvedono a bandire un concorso pubblico destinato ai medici in possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia. Ai fini del citato concorso, costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in pediatria.
5. Le procedure di reclutamento di cui al presente articolo sono deliberate in ragione degli incarichi da conferire tenendo conto dei medici scolastici e del personale sanitario ausiliario necessari per ogni scuola pubblica e privata.
Art. 6.
(Ambulatorio del medico scolastico)
1. L'ambulatorio del medico scolastico è costituito da due locali, uno adibito alla visita medica e l'altro adibito a sala d'aspetto, in possesso dei requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7.
2. L'ambulatorio del medico scolastico deve essere situato all'interno della scuola. Al tale fine i comuni, le città metropolitane e le regioni provvedono all'individuazione di locali idonei. Nel caso in cui risulti impossibile individuare locali idonei all'interno della scuola, i comuni, le città metropolitane e le regioni provvedono ad adibire al servizio di medicina scolastica unità ambulatoriali mobili, previo accordo con la competente azienda sanitaria locale, o a utilizzare locali di caserme in disuso o locali di enti ecclesiastici mediante accordi o convenzioni.
Art. 7.
(Regolamento di attuazione)
1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima legge che, in particolare, prevede:
a) il numero di medici scolastici e dei loro coadiutori ai sensi dell'articolo 4 necessari per ogni scuola tenuto conto delle dimensioni della rete scolastica;
b) le linee guida operative, i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni e dei compiti dei medici scolastici ai sensi degli articoli 2, 3 e 4;
c) le modalità di tenuta del registro informatico di cui all'articolo 3, comma 1, e di condivisione dei dati sanitari con la competente azienda sanitaria locale e con altri soggetti del sistema sanitario ed educativo eventualmente individuati;
d) le modalità e le procedure selettive di conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 5;
e) i requisiti strutturali e igienico-sanitari degli ambulatori medici di cui all'articolo 6.