PDL 3134

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3134

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, ALBANO, CARETTA, CIABURRO, GALANTINO

Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la sua estensione ai lavoratori autonomi

Presentata il 25 maggio 2021

torna su

Onorevoli Colleghi! – Il sistema pensionistico pubblico è stato istituito nel rispetto del criterio della ripartizione, in base al quale i contributi previdenziali che i lavoratori e i datori di lavoro versano agli enti di previdenza sono utilizzati per pagare gli assegni pensionistici a coloro che sono in quiescenza.
Tale sistema prevede che il flusso delle entrate, rappresentato dai contributi, sia in equilibrio con l'ammontare delle uscite, ossia con i trattamenti pensionistici da corrispondere.
In Italia la crisi economica e il progressivo aumento della vita media della popolazione hanno compromesso, nel tempo, la tenuta di questo sistema e pertanto, nel corso degli ultimi decenni, la disciplina previdenziale è stata interessata da una serie di riforme finalizzate a un controllo della spesa pubblica per le pensioni, per limitarne il peso rispetto al prodotto interno lordo. Tra questi interventi, uno dei più rilevanti è rappresentato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetta «riforma Fornero», che, all'articolo 24, ha innalzato l'età pensionabile fino a 67 anni.
I lavoratori, dunque, hanno assistito, impotenti, a un drastico aumento dei tempi per accedere alla pensione e ciò ha determinato una forte richiesta di misure alternative volte a riconoscere una maggiore flessibilità di accesso alle prestazioni pensionistiche, proprio per mitigare l'impatto di questa riforma.
A tali fini sono state introdotte una serie di norme che consentono alle persone, che si trovano in particolari condizioni, di uscire dal mondo del lavoro e di accedere a un trattamento previdenziale erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prima del compimento dell'età anagrafica pensionabile fissata dalla riforma del 2011.
Tra gli istituti introdotti vi è l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), cosiddetto «APE sociale», che è stato disciplinato, in via sperimentale, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017).
Non si tratta di una prestazione che ha propriamente natura previdenziale, ma di un'indennità assistenziale, che può essere richiesta da persone in un particolare stato di bisogno che sono iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione di aver compiuto 63 anni di età e di aver maturato almeno trenta anni di contributi o trentasei anni in caso di addetti ad attività gravose. Quindi, possono accedere all'APE sociale sia i lavoratori dipendenti – del settore pubblico e privato – sia i lavoratori autonomi e parasubordinati.
Hanno diritto al sussidio, fino al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela. Al riguardo, infatti, i beneficiari devono trovarsi in una specifica condizione di bisogno quale: essere in stato di disoccupazione, assistere il coniuge o un parente di primo grado convivente disabile grave, svolgere specifiche attività lavorative riconosciute come gravose, aver avuto il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento.
Inoltre, per le donne con figli si prevede anche una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per beneficiare dell'indennità, pari a dodici mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di due anni.
L'APE sociale, che attualmente è stato prorogato al 31 dicembre 2021, in questi anni si è dimostrato un valido strumento per accompagnare, fino al conseguimento del diritto alla pensione, coloro che hanno la necessità di accedere a un trattamento anticipato di welfare e protezione sociale.
La presente proposta di legge, composta da quattro articoli, si pone, quindi, l'obiettivo di rendere strutturale l'anticipo pensionistico e di consentire la sua applicazione anche ai lavoratori autonomi, in presenza di determinate condizioni.
Nello specifico, all'articolo 1 si prevede la stabilizzazione dell'APE sociale e la sua applicazione anche ai lavoratori autonomi, modificando le disposizioni dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge n. 232 del 2016, che comprendono tra i beneficiari della misura solo i lavoratori dipendenti. Si prevede, inoltre, il diritto a richiedere il sussidio nei casi in cui si svolgano attività lavorative considerate gravose tali da rendere difficoltoso e rischioso il loro proseguimento oltre un determinato numero di anni, se si è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trentasei anni. In questo caso, l'accesso all'APE per i lavoratori autonomi è riconosciuto a determinate condizioni che attestino la cessazione dell'attività, stabilendo l'incompatibilità del trattamento con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.
In virtù dell'estensione ai lavoratori autonomi dell'APE in caso di attività gravose, all'articolo 2 si dispone che vengano ampliati i compiti della commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2018, in attuazione dell'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018). All'articolo 3 si prevede che l'INPS effettui un monitoraggio con cadenza annuale per la verifica della permanenza dei requisiti ai fini del diritto alla percezione dell'APE sociale in capo ai beneficiari.
Infine, all'articolo 4, si stabilisce la copertura finanziaria per provvedere agli oneri della presente proposta di legge.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la sua estensione ai lavoratori autonomi)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, primo periodo, le parole: «in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019,» sono soppresse;

b) al comma 179, lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o lavoratori autonomi»;

c) dopo il comma 179-bis sono inseriti i seguenti:

«179-ter. Per i lavoratori autonomi che hanno diritto all'indennità ai sensi del comma 179, lettera d), l'erogazione della medesima indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività di lavoro autonomo;

b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, ove sia stata richiesta;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

179-quater. L'indennità riconosciuta ai sensi del comma 179-ter è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il titolare dell'indennità è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro quindici giorni da tale ripresa ai fini dell'accertamento dell'eventuale esistenza di cause di incompatibilità».

Art. 2.
(Attività lavorative gravose)

1, Ai fini di cui al comma 179-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la competenza della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è estesa anche alle attività svolte dai lavoratori autonomi.

Art. 3.
(Monitoraggio)

1. L'Istituto nazionale della previdenza asociale effettua un monitoraggio con cadenza annuale per la verifica della permanenza dei requisiti ai fini del diritto all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge e comunica i relativi risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2021, mediante le maggiori entrate conseguenti all'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

torna su