PDL 3021

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3021

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TATEO, MOLINARI, BISA, TURRI, BAZZARO, BILLI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, FOGLIANI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUSMEROLI, LUCENTINI, PAOLIN, PAOLINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, SUTTO, TONELLI, ZORDAN

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Presentata il 15 aprile 2021

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge vuole superare alcune criticità che riguardano l'attuale disciplina delle inconferibilità di incarichi per i soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Come sottolineato dall'Autorità nazionale anticorruzione, con la delibera 18 dicembre 2019, n. 1201, recante «Indicazioni per la disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001», l'esperienza applicativa dimostra che, stante l'attuale formulazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in caso di mancanza della condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con conseguente applicabilità di un periodo di inconferibilità, quest'ultimo risulta, nella prassi, spesso più lungo di quello che sarebbe stato in caso di una ben più grave condanna all'interdizione temporanea. Tale criterio, applicato ai reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ha creato, in molte occasioni, evidenti disparità di trattamento tra il soggetto condannato sia alla pena della reclusione che alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e il soggetto condannato solo alla pena detentiva. In tal modo, comportamenti connotati da minor offensività subiscono, talvolta, un trattamento più severo rispetto ad altri più gravi. Per superare questa impasse e per commisurare la durata dell'inconferibilità alla gravità del reato posto in essere, la presente proposta di legge modifica i commi 2 e 3 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di condanna alla pena della reclusione e quando non sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, l'inconferibilità ha una durata pari alla pena della reclusione e, comunque, non superiore a cinque anni»;

b) al comma 3, le parole: «al doppio della» sono sostituite dalla seguente: «alla».

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