PDL 2945-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 23

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 1-bis  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                      Articolo 2-bis  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4    

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2945-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(GELMINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

con il ministro per le pari opportunità e la famiglia
(BONETTI)

con il ministro per la pubblica amministrazione
(BRUNETTA)

e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(ORLANDO)

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

Presentato il 13 marzo 2021

(Relatori: MURA , per la XI Commissione;
NOVELLI , per la XII Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), il 15 aprile 2021, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2945 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 4 articoli, per un totale di 24 commi, appare riconducibile alle finalità di integrare, per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile 2021, il quadro delle misure di contenimento e contrasto dell'epidemia di COVID-19 e di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dal decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che uno solo dei 24 commi prevede l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di provvedimenti dell'INPS;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 1 dell'articolo 1 prevede, per il periodo dal 15 marzo al 2 aprile 2021, l'applicazione alle «zone gialle» delle misure di contenimento dell'epidemia previste per le «zone arancioni»; tra queste vi è il divieto di spostamento, salve specifiche e limitate eccezioni, dal territorio comunale; in questo modo, ferme restando le ulteriori restrizioni per le «zone rosse», nell'ipotesi in cui nessuna regione rimanga in «zona bianca» (come avviene nella settimana in corso) e assumendo le regole previste dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, si introduce di fatto una limitazione della libertà di circolazione al di fuori del territorio comunale in tutto il territorio nazionale; tale limitazione trova comunque la sua copertura legislativa, necessaria per il rispetto della riserva di legge relativa prevista dall'articolo 16 della Costituzione in materia di libertà di circolazione, oltre che nel provvedimento in esame, nell'articolo 1, commi da 16-bis a 16-septies, del decreto-legge n. 33 del 2020; queste disposizioni legificano infatti il meccanismo della graduazione delle misure di contrasto dell'epidemia adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in base alla collocazione delle regioni italiane in diverse zone di diffusione del contagio; il meccanismo delle zone comporta però di per sé l'ipotesi che tutte le regioni e province autonome possano trovarsi, a causa dell'andamento dell'epidemia, in zone in cui la circolazione viene limitata; in tal senso il meccanismo costituisce una deroga implicita al principio del ripristino della circolazione sul territorio nazionale, salve limitazioni per specifiche aree, affermato dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 33; si potrebbe comunque valutare l'opportunità di chiarire questo aspetto esplicitando il carattere derogatorio delle disposizioni dei commi da 16-bis a 16-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020;

al comma 3 andrebbe valutata l'opportunità di specificare maggiormente il concetto di «aree» e di alto rischio di diffusività o di induzione di malattia grave determinato dalla circolazione delle varianti di SARS-CoV-2, nelle quali i presidenti delle regioni e delle province autonome possono disporre l'applicazione delle misure da «zona rossa» nonché ulteriori motivate misure più restrittive;

il comma 4 precisa che è comunque consentito, nei territori in cui si applicano le misure previste per la zona arancione, lo spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nelle ore tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14; non viene invece riprodotta la previsione contenuta da ultimo nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 2 marzo che consente, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, anche gli spostamenti verso comuni diversi purché entro i 30 chilometri dai confini e con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; sul punto appare eccessivo ritenere che la mancata citazione di tale facoltà autorizzata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vigente possa valere come suo superamento; potrebbe tuttavia risultare opportuno un chiarimento in merito;

per i motivi sopra esposti e, in via generale, ai fini di una maggiore chiarezza delle misure di contrasto dell'epidemia, andrebbe altresì valutata l'opportunità di dare seguito all'ordine del giorno Ceccanti n. 8, accolto con una riformulazione dal Governo nella seduta di giovedì 11 marzo nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2921 di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021; come riformulato, l'ordine del giorno, che riprende il parere espresso sul provvedimento dal Comitato per la legislazione, constata nelle premesse che «risulta praticabile e probabilmente maggiormente rispettoso del sistema delle fonti, pur in un contesto di rispetto del principio di legalità che l'impiego del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunque garantisce, ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (art. 16), la libertà di riunione e manifestazione (art. 17) e la libertà di culto (art. 19), ferma restando la riserva di legge relativa e rinforzata – e non assoluta – posta a tutela delle medesime dalla Costituzione, che consente dunque l'intervento anche di fonti di rango secondario»; l'ordine del giorno impegna quindi il Governo a «valutare l'opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell'epidemia di COVID-19 anche valutando di affidare a una fonte diversa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato nelle modalità finora osservate, una definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (art. 16), la libertà di riunione e manifestazione (art. 17) e la libertà di culto (art. 19)»; in particolare potrebbe quindi essere valutata l'opportunità di integrare il contenuto del decreto-legge n. 33 del 2020, che già contiene, all'articolo 1, comma 16-septies, le definizioni delle diverse zone di diffusione del contagio, con le prescrizioni relative alla libertà di circolazione solitamente contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (quali, da ultimo, quelle contenute negli articoli 9, 35 e 40 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, che presentano peraltro una forte continuità di contenuto con quelle previste dai precedenti decreti);

il comma 1 dell'articolo 3 opera un rinvio, erroneo, al ricorso all'indebitamento autorizzato ai sensi del comma 3, lettera a); andrebbe sostituito con quello, corretto, al comma 2, lettera a);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, commi 1 e 2, consente anche al genitore convivente di figlio con infezione da SARS-CoV-2 di usufruire del lavoro in modalità agile, ovvero, nel caso in cui ciò sia impossibile, del congedo straordinario; sul punto andrebbe chiarito se in realtà al genitore convivente di figlio con infezione da SARS-CoV-2 e, quindi, in regime di quarantena precauzionale non si applichi già la previsione che equipara tale regime, ai fini lavoristici, alla condizione di malattia o di ricovero ospedaliero del lavoratore, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provvedano le Commissioni di merito a sostituire, all'articolo 3, comma 1, le parole: «di cui al comma 3, lettera a)» con le seguenti: «di cui al comma 2, lettera a)»;

formula, altresì, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 3 e 4;

inserire nel testo del provvedimento una modifica dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 volta a premettere, ai commi 1 e 3, le parole: «Fermo restando quanto previsto dai commi da 16-bis a 16-septies»;

inserire nel testo del provvedimento una modifica del decreto-legge n. 33 del 2020 volta ad integrare il contenuto del medesimo decreto- legge con le prescrizioni da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio relative alla libertà di circolazione, quali quelle di cui agli articoli 9, 35 e 40 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; in tal senso si potrebbe ad esempio valutare l'inserimento nel testo del provvedimento in esame del seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 1- bis. – 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1.1. – (Misure applicabili nella “zona gialla”) – 1. Nella “zona gialla” di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), sono vietati gli spostamenti dalla propria residenza, domicilio o abitazione nella fascia oraria individuata dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Sono comunque consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.
2. Nella zona gialla, i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno la facoltà di limitare, sulla base dei dati epidemiologici, la possibilità di spostamento verso abitazioni private abitate a uno spostamento in ambito regionale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono adottate, per la “zona gialla”, le ulteriori misure di contenimento e contrasto dell'epidemia di COVID-19 previste ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto nonché dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 25 marzo 2019, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazion,i dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

Art. 1.2. – (Misure applicabili nella “zona arancione”) – 1. Nella “zona arancione” di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis per la “zona gialla”:

a) è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dalle regioni o province autonome collocate nella zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) è vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

2. Nella zona arancione i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno la facoltà di limitare, sulla base dei dati epidemiologici, la possibilità di spostamento verso abitazioni private abitate a uno spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
3. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono adottate, per la “zona arancione”, le ulteriori misure di contenimento e contrasto dell'epidemia di COVID-19 previste ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto nonché dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 25 marzo 2019, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

Art. 1.3 – (Misure applicabili nella “zona rossa”) – 1. Nella zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis per la “zona gialla”, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni o province autonome collocate nella zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti direttamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Nella zona rossa i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 hanno la facoltà di autorizzare, sulla base dei dati epidemiologici, lo spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono adottate, per la “zona rossa”, le ulteriori misure di contenimento e contrasto dell'epidemia di COVID-19 previste ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto nonché dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 25 marzo 2019, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124»;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire il contenuto dell'articolo 2, commi 1 e 2.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2945, di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del CO-VID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

preso atto che il provvedimento rimodula sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia, prevedendo altresì disposizioni relative alla possibilità di ricorrere al lavoro agile o al congedo straordinario per i lavoratori con figli interessati dalla sospensione delle attività didattiche in presenza;

richiamata l'esigenza, per quanto attiene alla formulazione dell'articolo 3, comma 1, recante le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, di sostituire il riferimento, erroneo, al comma 3, lettera a), del medesimo articolo, con quello al comma 2, lettera a);

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il decreto-legge in esame appaia riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza», «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h, l) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato che, con la sentenza del 24 febbraio 2021 della Corte costituzionale sulla legge della regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste n. 11 del 9 dicembre 2020 — legge sospesa in via cautelare con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 2021 — la Corte ha svolto alcuni chiarimenti sul riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni sugli interventi legislativi di contenimento e contrasto della pandemia; in tale occasione la Corte, accogliendo il ricorso del Governo, ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia di COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ribadita l'opportunità, già espressa in occasione dell'esame di analoghi decreti-legge sull'emergenza del COVID-19, di avviare, alla luce dell'esperienza maturata, una riflessione sul superamento dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, atteso che, mentre inizialmente tali decreti contenevano le misure dettagliate di contrasto dell'epidemia individuate all'interno del catalogo di misure adottabili previsto prima dal decreto-legge n. 6 del 2020 e quindi dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 essi a loro volta definiscono il quadro delle misure generali da applicare nelle diverse zone individuate sulla base della diffusione del contagio («zona gialla», «zona arancione», «zona rossa» e, da ultimo, «zona bianca»), mentre la concreta individuazione dei territori è rimessa a ordinanze del Ministro della salute;

considerato che il predetto quadro normativo si è dimostrato tendenzialmente stabile negli ultimi mesi e che anche per la definizione del dettaglio delle misure di contrasto, gli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fanno ormai riferimento in molti casi ad altri atti (quali protocolli eccetera);

segnalata quindi, a tale, proposito, l'opportunità di ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – il quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone;

richiamato, in proposito, l'ordine del giorno n. 8, accolto dal Governo con una riformulazione nella seduta dell'11 marzo 2021, nel corso della discussione alla Camera del decreto-legge n. 2 del 2021, il quale, come riformulato, facendo seguito al parere espresso sul provvedimento dal Comitato per la legislazione, impegna il Governo a «valutare l'opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell'epidemia di COVID-19 anche valutando di affidare a una fonte diversa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato nelle modalità finora osservate, una definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19)»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala, in linea generale, l'opportunità che il Parlamento e il Governo avviino una riflessione sulla possibilità di spostare nella fonte legislativa le disposizioni di più diretta attinenza alle libertà fondamentali, quali la libertà di circolazione;

b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, provvedano le Commissioni di merito a sostituire il riferimento al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, in luogo di quello, erroneo, al comma 3, lettera a).

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena» (A.C. 2945 Governo);

considerato che:

il provvedimento introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;

l'articolo 1 – nell'ambito di quanto già previsto dal comma 16-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che ha individuato quattro tipi di aree territoriali regionali per tipo di scenario e livello di rischio epidemiologico, cui si applicano gradi crescenti di misure restrittive – reca ulteriori disposizioni dirette sostanzialmente ad omogeneizzare per un periodo ristretto le misure della zona gialla con quelle della zona arancione e a uniformare il periodo pasquale in zona rossa, similmente a quanto effettuato nel periodo natalizio;

per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l'articolo 1, al comma 7, richiama l'applicazione della disciplina posta dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che punisce, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;

l'articolo 2 riconosce, fino al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o, nel caso in cui ciò non sia possibile, di ricorrere ad un congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, dell'infezione da SARS-CoV-2 o della quarantena del figlio disposta dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

con esclusivo riguardo alle sole ipotesi di figlio minore colpito da infezione da SARS-CoV-2 o in quarantena precauzionale disposta dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, sembrerebbe più opportuno, anche per ragioni di natura sanitaria, prevedere per entrambi i genitori lavoratori dipendenti e non soltanto per uno di essi, come attualmente previsto dal testo del provvedimento, la possibilità di usufruire del ricorso al lavoro agile o al congedo straordinario, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 o della quarantena del figlio minore, in modo da agevolare l'astensione dal recarsi sul luogo di lavoro per entrambi i genitori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (A.C. 2945 – Governo);

premesso che:

il provvedimento è composto da 4 articoli e costituisce l'ultimo tassello fino ad oggi della sequenza di atti normativi con i quali è stata affrontata l'epidemia di COVID-19;

rilevato che:

l'articolo 1, in considerazione dell'accelerazione della curva epidemica registratasi nelle ultime settimane e della maggiore diffusività delle varianti del virus, prevede l'applicazione di misure ulteriormente restrittive, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, volte a limitare la circolazione delle persone nell'intento di evitare un aggravamento dell'epidemia;

l'articolo 2, comma 6, prevede, per quanto di competenza della Commissione Difesa, che il personale del comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 può chiedere, in alternativa al diritto al lavoro agile e al congedo straordinario, la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby- sitting o di servizi integrativi per l'infanzia per i figli conviventi minori di anni 14 che si trovano in una delle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali;

apprezzato, quindi, quanto previsto dalla disposizione sopra richiamata, che conferma il ruolo decisivo che gli appartenenti alle Forze armate stanno svolgendo nella lotta all'epidemia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2945 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 30 del 2021, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni previste dall'articolo 1, volte a limitare temporaneamente la circolazione delle persone con finalità di contenimento epidemiologico, hanno carattere ordinamentale e non producono effetti finanziari diretti;

eventuali effetti indiretti derivanti da tali misure potranno essere oggetto di valutazione nel prossimo Documento di economia e finanza, in sede di aggiornamento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica e del quadro macroeconomico;

la stima della platea dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena beneficiari dei congedi e del bonus baby-sitting nel periodo gennaio-giugno 2021, di cui all'articolo 2, commi da 1 a 8, effettuata in misura corrispondente al 50 per cento della platea che ha fruito delle medesime misure nel periodo marzo-agosto 2020, appare appropriata;

infatti, a questo riguardo si deve tenere conto sia del carattere diversificato con cui la pandemia si sta manifestando nelle diverse regioni, sia del fatto che l'ultimo decreto in materia di COVID-19, emanato lo scorso 30 marzo, prevede la didattica in presenza, anche nelle zone rosse, per le scuole primarie di primo e secondo grado – comportando conseguentemente un minor ricorso alle prestazioni in esame da parte dei genitori – sia, infine, del forte impulso che il piano vaccinale avrà nei prossimi mesi, che auspicabilmente porterà gradualmente ad un abbassamento considerevole della curva dei contagi;

inoltre, nella stima della durata media del congedo, pari a 18 giornate, si è tenuto conto anche delle eventuali giornate di conversione in congedi straordinari per COVID-19 dei congedi parentali fruiti dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2;

entrambe le misure (congedo parentale e bonus baby-sitting) sono comunque riconosciute nell'ambito di un limite di spesa con la previsione di un congruo meccanismo per assicurarne il rispetto;

all'articolo 2, comma 9, la stima degli oneri concernenti la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, che fruisce dei congedi di cui si è detto in precedenza, è stata effettuata considerando la medesima propensione al ricorso al congedo utilizzata per la stima degli oneri derivanti dal congedo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 2;

tale propensione, applicata ad una platea di potenziali beneficiari di circa 376.000 soggetti (in età compresa tra 23 e 50 anni), maggiorata del 10 per cento per tenere conto della prevalenza di docenti donne, ha consentito di definire una platea di circa 5.000 soggetti interessati, con una retribuzione lorda giornaliera di 113 euro, comprensivi anche degli oneri previdenziali, per una media di 18 giornate;

la spesa per interessi prevista per il 2021 dall'articolo 3, comma 1, in conseguenza del ricorso all'indebitamento, coerentemente con quanto previsto nella relazione presentata al Parlamento lo scorso 15 gennaio, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è posta a carico dello scostamento autorizzato;

la predetta relazione richiede infatti un'autorizzazione «complessiva» per l'anno 2021, specificando invece come l'importo autorizzato dal 2022 debba destinarsi al finanziamento del solo onere per il servizio del debito;

ai fini della stima della maggiore spesa per interessi sono stati ipotizzati maggiori collocamenti di titoli di Stato, necessari per la copertura del provvedimento in oggetto, in linea con la politica di emissione programmata e tenendo conto dei tassi di interesse forward (tassi di interesse a termine) rilevati al momento della stima medesima;

i tassi forward presentano un andamento crescente, con un profilo più accentuato rispetto ai tassi a pronti, e generano pertanto una spesa per interessi che va ad aumentare negli anni per poi stabilizzarsi nel lungo termine, fermo restando, da un lato, che per il primo anno l'esigenza di finanziamento, limitata solo a una frazione di anno, genera una spesa più contenuta, dall'altro, che i tassi di interesse per il medesimo anno attualmente sono più bassi rispetto a quelli sperimentati in media nel 2020;

inoltre, i maggiori interessi calcolati con il criterio della competenza economica sono sempre maggiori di quelli calcolati con il criterio della cassa (ai fini del bilancio o della stima del fabbisogno di cassa);

tale profilo è tipico di uno scenario con tassi progressivamente sempre crescenti sull'orizzonte temporale con il rifinanziamento integrale attraverso debito del debito creato inizialmente;

in tali casi la cassa tende a svilupparsi sempre più lentamente della competenza, in quanto computa gli effetti degli interessi soltanto alla fine del periodo cedolare (la competenza li considera invece giorno per giorno);

all'articolo 3, comma 2, lettera b), laddove si prevede la copertura di quota parte dei nuovi o maggiori oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dal presente decreto, mediante utilizzo delle maggiori entrate costituite dagli effetti riflessi prodotti dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche in congedo straordinario, di cui all'articolo 2, comma 9, appare necessario precisare, conformemente a quanto previsto dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, che gli oneri oggetto di copertura si riferiscono all'anno 2021;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2945, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2021 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

in particolare, la recente sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

l'articolo 1, comma 3, prevede che i presidenti delle regioni e delle province autonome possano autonomamente applicare le regole previste per la zona rossa nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave; al riguardo, appare opportuno specificare maggiormente il concetto di «aree» e di alto rischio di diffusività o induzione di malattia grave determinato dalle varianti di SARS-CoV-2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3.

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

1. Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata “Mater Olbia”, per la regione Sardegna, nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La regione Sardegna assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.
7-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 7-bis del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
7-quater. È consentito alla regione Sardegna riconoscere per un biennio al predetto ospedale “Mater Olbia” i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura. La regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il riconoscimento di cui al presente comma è effettuato in deroga all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
7-quinquies. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio relativamente alle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata “Mater Olbia”, alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica nonché al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente comma e la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di visite alle persone detenute) – 1. Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente,» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici,», dopo le parole: «attività didattica» sono inserite le seguenti: «o educativa» e le parole: «SARS Covid-19» sono sostituite dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
1-ter. Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente», dopo le parole: «attività didattica» sono inserite le seguenti: «o educativa» e le parole: «SARS Covid-19» sono sostituite dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e, nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite»;

al comma 4, dopo le parole: «articoli 32 e 33 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», le parole: «, e fino» sono sostituite dalla seguente: «fino», dopo le parole: «attività didattica» sono inserite le seguenti: «o educativa» e le parole: «SARS Covid-19» sono sostituite dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «gestione separata INPS,» sono sostituite dalle seguenti: «Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,», dopo le parole: «soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «e della polizia locale», le parole: «appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari» e le parole: «possono scegliere» sono sostituite dalle seguenti: «possono chiedere»;

al terzo periodo, dopo le parole: «per la comprovata iscrizione» sono inserite le seguenti: «dei figli»;

al quinto periodo, dopo le parole: «comma 355,» è inserita la seguente: «della»;

al sesto periodo, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 5»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «282,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «299,3 milioni»;

al quarto periodo, dopo le parole: «al monitoraggio del» sono inserite le seguenti: «rispetto del»;

al quinto periodo, le parole: «che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: “lavoratori dipendenti” sono inserite le seguenti: “pubblici e” e dopo le parole: “legge 5 febbraio 1992, n. 104,” sono inserite le seguenti: “o figli con bisogni educativi speciali (BES)”»;

al comma 10, le parole: «commi 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2, 3»;

al comma 11, le parole: «293 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «309,5 milioni»;

alla rubrica, la parola: «Congedi» è sostituita dalle seguenti: «Lavoro agile, congedi».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «indebitamento netto, in» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «293,14 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «309,64 milioni» e le parole: «indebitamento netto, in» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;

alla lettera a), le parole: «e fabbisogno di» sono sostituite dalle seguenti: «e fabbisogno, a»;

alla lettera b), le parole: «fabbisogno, mediante utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;

al comma 4, dopo le parole: «dal presente» è inserita la seguente: «decreto».

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Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate dalle Commissioni

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione da SARS Covid-19, nonché alla durata della quarantena, del figlio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, per le pari opportunità e la famiglia, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Articolo 1.
(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.

1. Identico.

2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

2. Identico.

3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:

3. Identico.

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

4. Identico.

5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.

5. Identico.

6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

6. Identico.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

7. Identico.

7-bis. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata «Mater Olbia», per la regione Sardegna, nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La regione Sardegna assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

7-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 7-bis del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7-quater. È consentito alla regione Sardegna riconoscere per un biennio al predetto ospedale «Mater Olbia» i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura. La regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il riconoscimento di cui al presente comma è effettuato in deroga all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

7-quinquies. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio relativamente alle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata «Mater Olbia», alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica nonché al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente comma e la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere.

Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di visite alle persone detenute).

1. Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.

Articolo 2.
(Congedi per genitori e bonus baby-sitting)

Articolo 2.
(Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting)

1. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

1-ter. Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

5. Identico.

6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. I lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.

7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

7. Identico.

8. I benefìci di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefìci di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. I benefìci di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 299,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefìci di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8-bis. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «pubblici e» e dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono inserite le seguenti: «o figli con bisogni educativi speciali (BES),».

9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

9. Identico.

10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

10. Le misure di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 309,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. Identico.

Articolo 2-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 3.
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 293,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 309,64 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e 230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, in termini di indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e 230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, a 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, in termini di indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9.

b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9;

b-bis) quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

3. Identico.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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Allegato 1
(articolo 3)

Allegato 1
(articolo 3)

«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

Identico.

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-196.357

-157.001

-138.501

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

483.592

431.298

493.551

– CASSA –

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-279.500

-208.501

-198.001

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

566.865

482.798

553.051

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

».

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