PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 290-410-1314-1386-C
PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
l'11 dicembre 2018 (v. stampato Senato n. 988)
MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 maggio 2021
d'iniziativa dei deputati
GADDA, MORETTO, MARCO DI MAIO, VAZIO, PEZZOPANE, RIZZO NERVO, MORANI, D'ALESSANDRO, CARDINALE, LA MARCA, CANTINI, GRIBAUDO, CARNEVALI; CENNI, INCERTI; PARENTELA, MAGLIONE, CADEDDU, CASSESE, CILLIS, CIMINO, DEL SESTO, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, LOMBARDO, ALBERTO MANCA, MARAIA, MARZANA, PIGNATONE, IANARO; GOLINELLI, VIVIANI, LOLINI, COIN, GASTALDI, LIUNI, LO MONTE, VALLOTTO, ZANOTELLI
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 maggio 2021
(Relatore: MAGLIONE )
NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 29 luglio 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge si rinvia allo stampato n. 290-410-1314-1386-B.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminata la proposta di legge n. 290-B, e rilevato che:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
il comma 3 dell'articolo 1 prevede che sia equiparato ai metodi di produzione biologici il metodo dell'agricoltura biodinamica; al riguardo, appare opportuno approfondire la disposizione alla luce dell'assenza nella legislazione primaria – che pure contiene sporadici riferimenti all'agricoltura biodinamica (legge n. 96 del 2010 e decreto-legge n. 357 del 1994) – di una definizione di agricoltura biodinamica;
si valuti l'opportunità di specificare meglio il principio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), che, nell'attuale formulazione («riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina vigente») appare piuttosto indicare un oggetto di delega;
ritiene che, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 1, comma 3.
Il Comitato osserva inoltre:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione del principio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela e C. 1386 Golinelli-B, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;
rilevato come, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, l'esame abbia ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti e come pertanto il Comitato sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, intervenga in via principale sulla disciplina della produzione con metodo biologico, riconducibile ad una pluralità di materie, a partire dalle materie «agricoltura» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»;
osservato come sulla materia dell'agricoltura, riconducibile alla competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, incidano inoltre le materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea» – tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il regolamento (CE) n. 834/2007 –, «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e la richiamata materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) e s), della Costituzione;
segnalato come vengano altresì in rilievo, per taluni profili, le materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia «formazione professionale», anch'essa di competenza residuale regionale;
ricordato che nei casi di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 7 del 2016, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003);
preso atto favorevolmente delle disposizioni su cui è intervenuto il Senato nel corso dell'iter parlamentare, che prevedono tale coinvolgimento degli enti territoriali a seguito delle modifiche introdotte, tra le quali occorre richiamare quelle all'articolo 7, in materia di Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, all'articolo 8, in tema di Piano nazionale delle sementi biologiche, all'articolo 16, in materia di intese di filiera per i prodotti biologici, nonché all'articolo 19, laddove si prevede una nuova delega legislativa includendo il parere della Conferenza Stato-regioni nella procedura di attuazione della delega che riguarda la materia dei controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, riconducibile a diversi ambiti di competenza legislativa statale e regionale;
rilevato in particolare come, all'articolo 7, sia stata recepita dal Senato l'osservazione, contenuta nel parere approvato da questo Comitato pareri in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera, che chiedeva di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici,
tenuto conto del parere espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 7 luglio 2021,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 290-410-1314-1386-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;
richiamato, per quanto di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 9 del provvedimento, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica;
visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 9, che prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali determini con proprio decreto la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, di cui all'articolo 8, e al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d);
ritenuto opportuno che, nell'adozione di tale decreto, si tenga conto della sussistenza di disciplinari di certificazione a valenza pubblica delle tecniche agricole ammesse ai finanziamenti del citato Fondo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 9, comma 3, al fine di prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'adozione del decreto di cui al medesimo comma 3, tenga conto della sussistenza di disciplinari di certificazione a valenza pubblica delle tecniche agricole ammesse ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminata, per gli aspetti di competenza, limitatamente alle parti modificate dal Senato, la proposta di legge C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, cui la Commissione di merito non ha apportato cambiamenti,
premesso che:
finalità del provvedimento è la disciplina della produzione agricola biologica, intendendosi per «produzione biologica» – come chiarito dall'articolo 1 – un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali;
l'articolo 1, comma 3, del testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura l'11 dicembre 2018 stabiliva che, ai fini del provvedimento in esame, al metodo dell'agricoltura biologica fosse equiparato quello dell'agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici e di specifici disciplinari, applicato nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica;
il Senato ha rivisto la predetta disposizione, sostanzialmente ampliando l'ambito dei metodi equiparabili all'agricoltura biologica e stabilendo che «Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo»;
a seguito di altra modifica apportata dal Senato, il comma 3 dell'articolo 9 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisca il parere del Ministro dell'università e della ricerca sulla determinazione della quota del Fondo per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica da destinare al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d);
specifici finanziamenti per l'agricoltura biologica sono previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), non modificata dal Senato, in base al quale una quota delle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca deve essere destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione biologica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, valuti la Commissione di prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali debba acquisire il concerto del Ministro dell'università e della ricerca ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto per garantire il finanziamento di progetti di ricerca con base scientifica;
b) valuti la Commissione di merito l'introduzione, nell'ambito delle misure volte a favorire la ricerca scientifica e tecnica nel settore, di interventi finalizzati ad accelerare i processi di transizione ecologica e di promozione dei servizi digitali per le imprese agricole, con specifico riferimento alle imprese dedite alla piccola produzione di origine locale.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;
preso atto che l'articolo 1 è stato modificato al Senato al fine di riformulare la definizione di produzione biologica come «sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-410-1314-1386-B), approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato;
richiamato il proprio parere alla XIII Commissione espresso nella seduta del 5 dicembre 2018 sul testo unificato C. 290 Gadda e abbinate;
preso atto con favore che l'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano per i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
rilevato che l'articolo 10 prevede misure per favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, compresa la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica;
evidenziato che l'articolo 11 disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura nonché la destinazione almeno del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica alla ricerca nel settore;
considerato che l'articolo 12 regolamenta la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni;
rilevato, altresì, che l'articolo 13 disciplina i distretti biologici, intendendosi tali anche i sistemi produttivi locali nei quali siano significativi, tra le altre, anche la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici, e tiene conto dell'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso;
preso, altresì, atto con favore che l'articolo 14 disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore;
evidenziato l'articolo 16, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera;
sottolineato che l'articolo 19, recante delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, comprende tra i princìpi e criteri direttivi anche l'adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza e il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-410-1314-1368-B);
considerati, in particolare:
l'articolo 1, che individua l'oggetto e le finalità del provvedimento nella disciplina dei vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, e nella previsione di forme di sostegno anche finanziario allo sviluppo del settore biologico, e che, ai fini della proposta di legge, equipara al metodo di agricoltura biologica il metodo dell'agricoltura biodinamica e i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica;
l'articolo 6, che istituisce il marchio biologico italiano, non obbligatorio, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano», precisando le condizioni per il suo utilizzo e all'uopo richiamando l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e l'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848;
l'articolo 9, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento, in coerenza con gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche, di cui all'articolo 8;
l'articolo 18, che disciplina la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, comprese le sementi, richiamando l'articolo 13 del citato regolamento (UE) 2018/848 e i conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea, nonché, con riferimento al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo, gli articoli da 6 a 12 del medesimo regolamento (UE) 2018/848 e l'allegato II, parte I, dello stesso regolamento;
l'articolo 19, recante una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, al fine, tra l'altro, di migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo e di rafforzare il sistema dei controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
preso atto che il regolamento (UE) 2018/848 prevedeva la sua applicazione, in sostituzione del regolamento (CE) n. 834/2007, a partire dal 1° gennaio 2021, e che, in ragione delle conseguenze derivanti dalla pandemia di COVID-19, il regolamento (UE) 2020/1693 ne ha differito la data di entrata in vigore al 1o gennaio 2022;
rilevato che a livello unionale la disciplina in materia di controlli è dettata principalmente dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, e che disposizioni specifiche volte a rafforzare i sistemi di controllo sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici sono previste dal citato regolamento (UE) n. 2018/848, nonché dal relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, che stabilisce, tra l'altro, i requisiti minimi di controllo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che i decreti legislativi ivi previsti debbano essere adottati in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, nonché dal regolamento (UE) n. 2018/848 e dal relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, citati in premessa.