PDL 2885

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2885

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RACCHELLA, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, CAVANDOLI, COIN, COLMELLERE, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, FIORINI, FOGLIANI, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, LAZZARINI, LUCCHINI, LUCENTINI, MATURI, MINARDO, MOSCHIONI, PANIZZUT, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PRETTO, SASSO, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TOCCALINI, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN

Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica, l'istituzione del registro nazionale e la tutela previdenziale e sociale degli attori professionisti, nonché concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali e istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo

Presentata l'8 febbraio 2021

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Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si intende introdurre il riconoscimento giuridico della professione di attore, in quanto indispensabile per assicurare qualsiasi tipo di tutela previdenziale, lavorativa, assicurativa o di altro genere.
A tale fine è fondamentale definire con precisione gli elementi che caratterizzano la qualifica di attore, distinguendo tra attività professionale e attività occasionale o secondaria, e porre le premesse per la creazione di una coscienza di categoria e per la riconoscibilità istituzionale della stessa.
Il riconoscimento giuridico passa, inevitabilmente, dalla definizione della qualifica di attore e dall'istituzione del registro nazionale degli attori professionisti, in base ai requisiti individuati, condivisi e riconosciuti dalla categoria stessa.
Il fine dell'istituzione del registro nazionale, che non sarà definitivo ma costituirà un elenco dinamico, aggiornato progressivamente con i nuovi artisti che matureranno i requisiti prescritti, vuole essere quello di stabilire con precisione il profilo di appartenenza o no alla categoria di attore professionista, cioè di chi «vive» di questa professione, allo scopo di riconoscere i diritti connessi a tale categoria. L'istituzione del registro nazionale non vuole, e non potrebbe mai, mirare a escludere dall'esercizio della professione chi non sia iscritto a esso, infatti la libertà di assumere debuttanti continuerà a esistere e non si ha la presunzione di decidere chi è un attore e chi non lo è, ma si intende dare forza e identità a coloro che del lavoro di attore hanno fatto una professione su cui contare.
Inoltre, è noto che nei settori del cinema e dell'audiovisivo non esiste un contratto nazionale di lavoro e che, pertanto, i giorni dedicati alle prove per il trucco, per i costumi o con il regista e quelli per lo studio e per la preparazione di un ruolo, nonché i giorni di disponibilità (non retribuita) quando si è stipulato un contratto, non sono considerati lavorativi. Questo comporta la mancata tutela di molti soggetti che, ad esempio per motivi di salute, non hanno potuto lavorare e non erano coperti da un contratto di lavoro.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede il riconoscimento della qualifica di attore professionista, cioè del soggetto che, per l'intero periodo della vita lavorativa, ha percepito più del 50 per cento del proprio reddito complessivo dall'esercizio di tale attività o di altre affini e che è in possesso di almeno un altro dei requisiti indicati dallo stesso articolo.
L'articolo 2 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il registro nazionale degli attori professionisti, fermo restando che il registro non costituisce, in alcun modo, un albo professionale e che la mancata iscrizione allo stesso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione di attore.
Con l'articolo 3 si interviene sul decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), apportando una modifica al nuovo regime pensionistico del settore operato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, cosiddetta «riforma Dini». In Italia, 1 milione di persone sono occupate nell'industria della cultura, per un valore aggiunto di 59 miliardi di euro, pari al 4 per cento del prodotto interno lordo italiano. Nel 2019, i lavoratori del settore dello spettacolo erano circa 327.000 e si trattava di lavoratori che, dapprima iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dopo la sua soppressione erano passati all'INPS a seguito dell'iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS).
Dai dati dell'INPS forniti nel corso di un'audizione presso la Camera dei deputati del Presidente dell'Istituto Tridico, l'11 dicembre 2020, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, è risultato che il FPLS, solo nell'anno 2019, ha registrato entrate pari a 1,3 miliardi di euro, a fronte di prestazioni pari a 936 milioni di euro, con un avanzo complessivo di 5,4 miliardi di euro. Una delle ragioni di questo avanzo consiste nel modo in cui i lavoratori dello spettacolo maturano la pensione. Il cosiddetto «gruppo A» è la parte di lavoratori dello spettacolo più fragile, ai quali sono richieste centoventi giornate lavorative all'anno per maturare un anno di anzianità, un numero probabilmente eccessivo: la maggior parte degli artisti riceve retribuzioni di importo basso e, quindi, è molto difficile per loro maturare l'anzianità retributiva richiesta e, anche se sono in grado di maturarla, i contributi restano molto bassi e così, di conseguenza, anche la pensione.
Una seconda ragione è che i lavoratori autonomi dello spettacolo non hanno diritto agli assegni familiari, all'indennità di maternità e alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
Il requisito delle centoventi giornate lavorative annue per il gruppo A ai fini dell'anzianità retributiva è stato introdotto nell'anno 1997; prima erano richieste sessanta giornate e si ritiene opportuno ripristinare tale quota.
Con l'articolo 4 si fissa il principio che all'attore professionista con contratto di lavoro subordinato che risulta iscritto al FPLS spetta l'indennità di malattia corrisposta dall'INPS e si stabiliscono i criteri per la sua corresponsione e i relativi importi.
L'articolo 5 prevede il diritto all'indennità di disoccupazione, applicando la NASpI, che è riconosciuta agli attori in stato di disoccupazione che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno dieci settimane di contribuzione e dieci giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, comprese le giornate di lavoro impiegate per le prove.
Con l'articolo 6 si stabilisce che, per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto agli attori un bonus pari ai contributi previdenziali nominali necessari al raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali richieste per maturare il diritto al trattamento previdenziale.
Con l'articolo 7 si ritiene importante dare la possibilità, oltre che al cinema anche al teatro, di beneficiare di un credito d'imposta per le produzioni teatrali, cedibile da parte del beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi.
L'articolo 8 istituisce il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, sull'esempio anglosassone.
Infine, l'articolo 9 prevede la necessaria copertura finanziaria del complesso degli interventi, che si auspica vengano condivisi più largamente possibile, ai fini dell'attuazione di misure attese da anni dalla categoria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della qualifica di attore professionista)

1. La qualifica di attore professionista è riconosciuta a coloro i cui redditi derivanti dall'esercizio di tale professione ovvero di altre professioni del settore dello spettacolo, comprese attività di consulenza, di direzione artistica o di insegnamento della recitazione, costituiscono, per l'intero periodo della vita lavorativa, più del 50 per cento del reddito complessivo di lavoro e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) un diploma rilasciato da istituti pubblici o privati autorizzati alla formazione di attori, riconosciuti a livello nazionale o regionale, di durata almeno triennale e che rispettano gli orari scolastici nazionali o regionali;

b) aver versato un numero di contributi previdenziali, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, almeno pari a 150 versamenti effettuati nel corso della vita lavorativa, con i codici di qualifica per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) 021, 023, 024 o 025 ovvero a 50 versamenti con il codice di qualifica IVS 022.

Art. 2.
(Registro nazionale degli attori professionisti)

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale degli attori professionisti, di seguito denominato «registro nazionale».
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce, con proprio decreto, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, a domanda, degli attori professionisti nel registro nazionale e per l'eventuale cancellazione dallo stesso.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e, in particolare, della risoluzione 2006/2249 (INI) del Parlamento europeo, del 7 giugno 2007, sullo statuto sociale degli artisti.
4. Il registro nazionale è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
6. Il registro nazionale non costituisce, in alcuna forma, un albo professionale e la mancata iscrizione a esso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione di attore.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: «120 contributi giornalieri» sono sostituite dalle seguenti: «60 contributi giornalieri».

Art. 4.
(Indennità di malattia)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 1 che abbiano un contratto di lavoro subordinato e che risultino iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) spetta un'indennità di malattia corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi del presente articolo.
2. L'indennità di cui al comma 1 spetta a decorrere dal quarto giorno successivo a quello di assenza da lavoro per causa di malattia ed è erogata per non più di centottanta giorni all'anno.
3. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è pari:

a) al 60 per cento della retribuzione media globale giornaliera dal quarto giorno al ventesimo giorno di assenza per malattia, comprese le domeniche e le festività infrasettimanali;

b) all'80 per cento della retribuzione media globale giornaliera dal ventunesimo giorno al centottantesimo giorno;

c) al 40 per cento per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana nel caso di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati della settimana.

Art. 5.
(Indennità di disoccupazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 1 che abbiano un contratto di lavoro subordinato e che risultino iscritti al FPLS la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è corrisposta dall'INPS ai sensi del presente articolo.
2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno dieci settimane di contribuzione e dieci giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, comprese le giornate di lavoro impiegate per le prove.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Art. 6.
(Bonus previdenziale)

1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto agli attori un bonus pari ai contributi previdenziali nominali necessari al raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali richieste per maturare il diritto al trattamento previdenziale.

Art. 7.
(Credito d'imposta per le produzioni teatrali)

1. Per l'anno 2021, alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di importo massimo complessivo indicato dal decreto di cui al comma 6.
3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'effettività del diritto al credito medesimo, il credito d'imposta può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito d'imposta ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La cessione del credito d'imposta non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il medesimo credito.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i limiti di importo massimo complessivo del credito d'imposta per ciascuna impresa di produzione e per ciascun soggetto beneficiario, la tipologia di spese su cui è commisurato il credito, gli ambiti temporali di applicazione, nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e per il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun credito sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e di decadenza.

Art. 8.
(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale.
2. Con regolamento adottato mediante proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, stabilisce le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, l'articolazione del curricolo e il quadro orario del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, valutati in 376,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, 6, valutati in 376,4 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, e 7 della presente legge, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla citata disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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