PDL 2870

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2870

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GIARRIZZO, ALAIMO

Misure di incentivazione del lavoro agile per il contrasto
dei fenomeni di spopolamento dei comuni italiani

Presentata il 25 gennaio 2021

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Onorevoli Colleghi! – Il lavoro agile o smart working, definito quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli spazio-temporali, è stato introdotto nell'ordinamento italiano, allo scopo di incrementare la competitività delle aziende e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, dalla legge 22 maggio 2017, n. 81.
La prestazione lavorativa in modalità agile, infatti, è caratterizzata dalla possibilità di svolgere l'attività lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Tale modalità lavorativa – che nel passato era appannaggio solo di poche realtà ma che negli ultimi anni è stata progressivamente applicata in tutto il territorio nazionale, sia nel settore pubblico sia nel settore privato – ha avuto una grande diffusione soprattutto a causa del perdurare della pandemia di COVID-19 e delle misure restrittive fissate dal Governo per contrastarla. Il lavoro agile, infatti, si è rivelato un valido strumento e una preziosa risorsa per le imprese che hanno resistito alla forte crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica, riorganizzando le proprie attività da remoto e garantendo così l'occupazione dei propri dipendenti.
La possibilità di lavorare a distanza per molti lavoratori, per esempio dalla propria abitazione, ha fatto sì che nel 2020 – a fronte delle particolari condizioni determinate dall'emergenza epidemiologica – essi lasciassero le città in cui aveva sede l'impresa presso la quale erano occupati, spesso situata nelle grandi metropoli del nord e del centro Italia, per fare rientro nei paesi e nelle città di origine, ripopolando inaspettatamente aree del Paese spesso caratterizzate da un contesto di seria marginalità e soggette al fenomeno dello spopolamento.
Pertanto, il potenziamento del lavoro agile in tutto il territorio nazionale, quale nuova modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al di fuori del contesto emergenziale, rappresenta un'opportunità per ripopolare città, borghi e piccoli centri.
A questo scopo, la presente proposta di legge prevede misure per incentivare sempre di più la diffusione del lavoro agile, in quanto possibile fonte di rinascita e di valorizzazione di quelle realtà locali che esistono ai margini degli insediamenti produttivi e che per tale ragione sono ancora più a rischio di desertificazione, sia sociale che produttiva.
La presente proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per l'incentivazione del lavoro agile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il medesimo articolo prevede, altresì, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e la concessione di un credito d'imposta sull'acquisto di dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile in favore dei datori di lavoro privati che, nell'anno 2021, consentano ai propri dipendenti di trasferire stabilmente la loro residenza presso comuni che hanno registrato, negli ultimi dieci anni, una diminuzione della popolazione residente pari ad almeno il 10 per cento, calcolata sulla base delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, attivando nei medesimi comuni postazioni di lavoro condivise ovvero riconvertendo almeno un terzo delle attività lavorative in modalità agile.
L'articolo 2 reca le disposizioni in materia di copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazioni per l'incentivazione del lavoro agile)

1. Al fine di ridurre il divario socio-economico tra le diverse aree del Paese, perseguendo obiettivi di sviluppo, di coesione e di competitività dei territori soggetti al fenomeno dello spopolamento mediante il potenziamento di forme di lavoro agile, i datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che, nell'anno 2021, consentano ai propri dipendenti di trasferire stabilmente la loro residenza presso comuni che hanno registrato, negli ultimi dieci anni, una diminuzione della popolazione residente pari ad almeno il 10 per cento, calcolata sulla base delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, attivando nei medesimi comuni postazioni di lavoro condivise ovvero riconvertendo almeno un terzo delle attività lavorative in modalità agile, è concesso l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 che effettuino investimenti in dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ovvero destinati all'attivazione di postazioni di lavoro condivise, è concesso un credito d'imposta pari al 30 per cento del costo di acquisto dei beni e dei servizi.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per l'incentivazione del lavoro agile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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