PDL 2784

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                Capo II
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                Capo III
                        Articolo 18
                        Articolo 19

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2784

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUSMEROLI, BITONCI, CENTEMERO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER, TARANTINO, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, CECCHETTI, CESTARI, COLLA, DARA, DE ANGELIS, DURIGON, FIORINI, FOGLIANI, FOSCOLO, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOLINELLI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, MACCANTI, MINARDO, MORELLI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN

Disposizioni e delega al Governo in materia di semplificazione e abolizione di adempimenti fiscali per le persone fisiche e le imprese

Presentata il 16 novembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge interviene ai fini della semplificazione degli adempimenti fiscali dichiarativi, contributivi e liquidatori che interessano la quasi totalità dei cittadini italiani. Infatti, sebbene siano stati numerosi i tentativi susseguiti negli ultimi anni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali, è altrettanto vero che sono rimasti irrisolti alcuni aspetti applicativi e procedurali, contraddistinti ancora da farraginosità burocratiche e documentali. Nondimeno, al fine di potenziare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa e tributaria, nonché di assicurare una maggiore certezza dei rapporti giuridici tra il cittadino e il fisco, la presente proposta di legge vuole contribuire alla creazione di una visione più pragmatica, positiva e snella degli adempimenti fiscali previsti nell'ordinamento italiano. Basti pensare che dal recente rapporto «Paying Taxes 2020» della Banca mondiale, realizzato in collaborazione con la società internazionale di consulenza Price Waterhouse, l'Italia è risultata il 128° Paese al mondo per quanto concerne la burocrazia contabile e fiscale. È, pertanto, necessario e urgente semplificare il rapporto tra fisco e contribuente, anche allo scopo di diminuire il peso economico che grava sulle imprese e sui professionisti interessati. Inoltre, secondo una stima dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il nostro Paese è anche il fanalino di coda per quanto riguarda l'economia sommersa, stimata nell'anno 2019, in circa 211 miliardi di euro, con un peso dell'11,9 per cento sul prodotto interno lordo. Da qui l'esigenza – ormai non più rinviabile – di semplificare le procedure tributarie e contabili, razionalizzando le diverse aliquote fiscali per favorire l'emersione e per garantire l'applicazione del principio di una giusta capacità contributiva ai cittadini e alle imprese. Si ricorda, inoltre, che già nel 2019, con la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ruocco e altri (atto Camera n. 1074) – approvata dalla Camera dei deputati (atto Senato n. 1294) e successivamente confluita in diciotto emendamenti al cosiddetto «decreto crescita» (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2029, n. 58) – è stato intrapreso un timido tentativo di semplificazione (ad esempio, non prevedendo più l'obbligo di stampare i registri contabili e introducendo l'esterometro trimestrale) che, però, è ancora solo parzialmente attuato.
La presente proposta di legge è suddivisa in tre capi: il capo I è dedicato alla semplificazione di specifici adempimenti documentali, il capo II prevede la razionalizzazione di alcune misure fiscali attualmente in vigore e, infine, il capo III prevede la revisione di alcune imposte ancora vigenti, delle quali si propone l'abolizione. Nello specifico, l'articolo 1 dispone che il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato in un'unica soluzione, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento. L'articolo 2, invece, prevede la trasmissione telematica dell'esterometro con cadenza annuale, ovvero sarà effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso. Con le disposizioni dell'articolo 3, il termine delle liquidazioni periodiche in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è trasformato in semestrale (entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per il secondo semestre), abolendo contestualmente la comunicazione dei dati relativa all'IVA per il secondo semestre se entro il 31 marzo si presenta la dichiarazione IVA. L'articolo 4 abroga la disciplina delle società di comodo e in perdita sistematica, ormai desueta e lontana dalla realtà delle imprese. L'articolo 5 abolisce gli indici sintetici di affidabilità. L'articolo 6 abroga la disciplina dello split payment. L'articolo 7 unifica il termine per la registrazione degli atti che, da venti giorni è fissato in trenta giorni. L'articolo 8, invece, interviene sull'applicazione dei criteri e dei limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009, disponendo che i contribuenti non saranno più tenuti all'obbligo di raccolta delle generalità dei soggetti ospitati di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto. L'articolo 9 delega il Governo a semplificare e a unificare, mediante un'unica aliquota, le percentuali di deducibilità e di detraibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'IVA. L'articolo 10 accorpa le scadenze dei versamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'addizionale comunale dell'IRPEF con le scadenze dei versamenti della stessa IRPEF, dell'IRAP e dell'IRES. L'articolo 11 prevede di regolarizzare – previo pagamento una tantum di 500 euro entro il 28 febbraio dell'anno successivo di riferimento – ogni irregolarità che non abbia comportato evasione d'imposta, comprese, quindi, le errate interpretazioni nell'applicazione di norme di legge, tra cui quelle sulla determinazione delle aliquote dell'IVA, del superbonus del 110 per cento, dell'ecobonus e del sismabonus. L'articolo 12, per i soli anni 2020 e 2021, esenta dal pagamento dell'IRPEF i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non hanno riscosso il canone di locazione concordato. L'articolo 13 dispone per i contratti di locazione commerciale stipulati dal 1° gennaio 2021 la possibilità di applicare la cedolare secca come per le abitazioni civili. L'articolo 14 abolisce il modello dichiarativo 770. L'articolo 15 estende l'opzione del regime forfetario anche ai soci di società in nome collettivo, agli studi associati tra professionisti e alle società tra professionisti, lasciando il limite di fatturato annuo di 65.000 euro per singolo socio o associato. L'articolo 15 prevede, per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'abolizione della redazione del bilancio consolidato. L'articolo 17 stabilisce l'invio a domicilio del modello precompilato dell'IMU dovuta nonché l'esenzione della stessa in caso di abitazione dichiarata inagibile dal proprietario, previe autocertificazione e comunicazione agli uffici tecnici comunali competenti, stabilendo che la stessa esenzione si applica anche agli immobili adibiti ad attività artigianali o commerciali sfitti o inagibili. Infine, l'articolo 18 prevede l'abolizione delle seguenti imposte: diritti dell'Ente nazionale risi, dell'Organismo centrale di stoccaggio, dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, dei proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato, dell'imposta sulle scommesse ippiche, dell'imposta sui giochi del Totocalcio e dell'Enalotto, del tributo speciale per il deposito in discarica, dell'imposta sugli aerotaxi, dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto, della tassa sulle emissioni sonore degli aeromobili, del contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei diritti dovuti agli archivi notarili, del contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, della tassa regionale sulla raccolta dei funghi, dell'imposta su imbarcazioni e aeromobili, dell'imposta sulle patenti di guida, dell'imposta sostitutiva ipotecaria e catastale per i beni immobili in leasing e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro.
L'evasione fiscale si combatte diminuendo le imposte e semplificando il sistema. La presente proposta di legge, attraverso adeguate misure di semplificazione, vuole ridurre il peso economico della «burocrazia fiscale» sulle imprese e sui professionisti, un peso burocratico che, insieme all'elevata tassazione, rappresenta un lauto «cibo» dell'evasione fiscale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Art. 1.
(Imposta di bollo annuale)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 17-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato in un'unica soluzione, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento».

Art. 2.
(Esterometro annuale)

1. Il secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione».

Art. 3.
(Liquidazioni periodiche dell'IVA)

1. Ai fini del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, la determinazione della differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile e quello della stessa imposta è effettuata dal contribuente entro il 30 settembre dell'anno in cui è eseguita l'operazione per il primo semestre ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per il secondo trimestre, tenendo conto dell'ammontare complessivo dell'IVA esigibile nel semestre precedente. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il citato comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1988, allo scopo di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
2. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni semestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo semestre è effettuata entro il 16 febbraio. La comunicazione dei dati relativi al secondo semestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tale caso, deve essere presentata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 4.
(Società di comodo e società in stato di perdita sistematica)

1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato.
2. I commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogati.

Art. 5.
(Abolizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. L'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, è abrogato.

Art. 6.
(Abolizione della disciplina dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

2. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

Art. 7.
(Termine unico per la registrazione degli atti)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131, le parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni».

Art. 8.
(Spese di rappresentanza)

1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009, è soppresso.

Capo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FISCALE

Art. 9.
(Delega al Governo per la semplificazione e l'unificazione delle percentuali di deducibilità e di detraibilità ai fini delle imposte dirette e dell'IVA)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di deducibilità e di detraibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'IVA, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione o unificazione delle percentuali di deducibilità o di detraibilità;

b) razionalizzazione dei criteri di progressività dell'imposizione;

c) riduzione strutturale della pressione fiscale;

d) rideterminazione del reddito d'impresa attraverso l'abrogazione dell'IRAP e contestuale destinazione di una quota di gettito alle regioni.

Art. 10.
(Unificazione delle scadenze degli adempimenti fiscali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le scadenze dei versamenti dell'imposta municipale propria (IMU), di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'addizionale comunale all'IRPEF sono accorpate alle scadenze dei versamenti dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IRES. Il pagamento della prima rata è effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno e quello della seconda rata è effettuato entro il 16 dicembre del medesimo anno.

Art. 11.
(Regolarizzazione di irregolarità formali, infrazioni e inosservanze)

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno le irregolarità formali, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 500 euro per il periodo d'imposta relativo all'anno precedente. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
2. Sono esclusi dalla regolarizzazione di cui al comma 1 del presente articolo gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
3. La procedura di regolarizzazione di cui al comma 1 non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
4. Sono escluse dalla regolarizzazione di cui al comma 1 le violazioni di cui al medesimo comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La regolarizzazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche alle irregolarità formali relative agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, nonché installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 12.
(Esenzione dal versamento delle imposte sui redditi per i proprietari di immobili non percipienti canone di locazione)

1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, sono esentati dal versamento dell'IRPEF. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2022 i redditi derivanti da canoni di locazione di immobili ad uso abitativo o commerciale non sono soggetti a imposta per la parte non percepita.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 13.
(Cedolare secca sui locali commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 o D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'IRPEF, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

Art. 14.
(Abolizione del modello dichiarativo 770)

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l'abolizione del modello dichiarativo 770.

Art. 15.
(Estensione del regime forfetario)

1. Al comma 55 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) il requisito si considera posseduto anche dai soggetti titolari di partecipazioni in società di persone;

b-ter) il requisito si considera posseduto anche dagli studi associati tra professionisti e dalle società tra professionisti, applicando il limite di fatturato annuo di 65.000 euro a ogni socio o associato professionista».

Art. 16.
(Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali)

1. Al comma 3 dell'articolo 233-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

Art. 17.
(Invio a domicilio del modello precompilato dell'IMU)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autonomia impositiva delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere all'anno 2021, tutti i comuni del territorio nazionale sono tenuti all'invio del modello precompilato dell'IMU dovuta, di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai soggetti passivi dell'imposta, entro trenta giorni prima della scadenza fissata per il versamento. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. L'IMU non si applica alle abitazioni dichiarate inagibili, con autocertificazione del proprietario, previa comunicazione agli uffici tecnici comunali competenti. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'autocertificazione. Decorso inutilmente tale termine, la verifica si intende conclusa con esito negativo. L'IMU non si applica, altresì, agli immobili destinati ad attività artigianale o commerciale non locati e agli immobili occupati abusivamente oggetto di intimazione o diffida al rilascio.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABOLIZIONE DI OBBLIGHI FISCALI E FINANZIARIE

Art. 18.
(Abolizione di tributi)

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano aboliti i seguenti tributi:

a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) il contributo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico;

c) l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione;

d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati;

e) l'imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

f) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio;

g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

h) l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

i) l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

m) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68;

n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all'Archivio notarile, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265;

p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

q) l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

r) l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

s) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

u) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 19.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 5.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative alla missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» dell'azione «Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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