PDL 2734

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2734

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CESTARI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, COVOLO, DARA, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, LUCCHINI, MORRONE, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, TATEO, VINCI, ZORDAN

Disposizioni in materia di cessione a terzi dei crediti commerciali verso gli enti locali

Presentata il 22 ottobre 2020

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Onorevoli Colleghi! – L'istituto della cessione dei crediti commerciali vantati nei confronti di enti locali, in considerazione delle differenze sul piano soggettivo tra pubblica amministrazione e privati, riveste carattere di specialità rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Ne consegue l'esigenza di assicurare maggiori razionalità e certezza nella gestione dei rapporti obbligatori in cui l'ente locale rivesta il ruolo di soggetto passivo.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che il perfezionamento della cessione dei crediti – non ancora certificati sull'apposita piattaforma del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione – che risultino esigibili nei confronti degli enti locali, anche tramite il procedimento di cartolarizzazione, possa avvenire solo a seguito di espressa accettazione dell'ente debitore.
In particolare, i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili verso gli enti locali, ove non siano stati certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, possono essere ceduti, anche in base alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione dei crediti, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore. A partire dal 2014, le pubbliche amministrazioni provvedono a registrarsi alla piattaforma elettronica definita dal citato articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Essa è predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per assicurare l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nell'eventuale cessione dei crediti certificati od oggetto di anticipazione. L'ente locale debitore, ricevuta la notificazione ed effettuate le dovute verifiche, avrà, pertanto, la possibilità di dichiarare l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende comunque rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente locale debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute.
La norma solleva l'ente locale debitore dal rispondere dei pagamenti effettuati al cedente a seguito delle operazioni di cartolarizzazione del credito in data anteriore alla notificazione effettuata all'ente dell'atto di cessione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili verso gli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

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