PDL 265

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 265

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI

Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione degli articoli 612-ter del codice penale e 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il delitto di costrizione all'occultamento del volto

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — In data 14 settembre 2010, il Senato francese, con un'ampia maggioranza, ha approvato definitivamente un disegno di legge finalizzato a interdire la circolazione in luogo pubblico e aperto al pubblico ai cittadini che indossano indumenti o accessori che celano il viso rendendo impossibile la loro identificazione.
La Francia non è il primo Stato dell'Unione europea ad aver approvato una normativa simile. Si ricorda, infatti, che anche in Belgio tale condotta, pur se giustificata da precetti religiosi, è sanzionata con un'ammenda o con l'arresto. È necessario ricordare, inoltre, che anche nel nostro Paese vige il divieto di circolare in luogo pubblico con il viso coperto (legge 22 maggio 1975, n. 152). Una legge a tutela dell'ordine pubblico approvata negli anni del terrorismo che se venisse rigorosamente applicata sanzionerebbe anche quelle condotte (uso del burqa o del niqab) dettate da un radicamento culturale etnico o sostenute da fondamenti religiosi. Va tuttavia sottolineato che la giurisprudenza ha più volte ribadito come l'applicazione di tale normativa non possa prescindere dalle motivazioni connesse al divieto, ossia il reale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza che potrebbe scaturire da tale condotta.
La presente proposta di legge mira, invece, a introdurre nel nostro ordinamento giuridico un divieto esplicito a indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti atti a celare il volto, non soltanto per motivi di ordine pubblico e sicurezza, ma anche come nel caso del burqa e del niqab, in quanto considerati atteggiamenti inconciliabili con i princìpi fondamentali della Costituzione, primo fra tutti il rispetto della dignità della donna.
In Italia il fenomeno sociale della diffusione di centri islamici e di moschee, in molti casi abusivi, sta registrando, negli ultimi anni, un'allarmante crescita esponenziale. Nel giro di poco tempo sono sorte in tutta Italia moschee di dimensioni enormi, centri culturali e religiosi, scuole coraniche e attività commerciali gestite direttamente dalle comunità musulmane (macellerie, centri telefonici eccetera). Sempre più spesso, stando alle notizie pubblicate dagli organi d'informazione, ci troviamo dinnanzi a casi emblematici nei quali è facilmente riscontrabile, da un lato, il manifesto rifiuto da parte delle comunità musulmane presenti in Italia di rispettare le normative vigenti e di adeguarsi alle regole comportamentali e culturali del nostro Paese e, dall'altro lato, l'atteggiamento superficiale di alcune istituzioni che, non comprendendone i rischi, adottano soluzioni semplicistiche, mettendo conseguentemente in pericolo la sicurezza dei cittadini.
È necessario quindi ribadire come non potrà mai esservi integrazione senza la preventiva accettazione da parte di tutta la comunità islamica del principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa e delle normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, di status giuridico o religioso delle donne, di diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, di tutela dei minori e dei non credenti e di garanzie del benessere degli animali.
Il dibattito politico ha evidenziato che esistono strumenti normativi vigenti che potrebbero ovviare alla necessità di una legge in materia. Tuttavia ci sono tre elementi che ci consigliano di procedere con la presente proposta di legge. Il primo è che le esigenze di ordine e sicurezza pubblica che impedirebbero, a legislazione vigente, l'uso del burqa non siano lasciate all'interpretazione dei magistrati e delle Forze dell'ordine. La seconda motivazione risiede nell'atteggiamento dell'Europa: l'adozione di una legge identica a quella francese da parte del Parlamento italiano rafforzerebbe in sede europea la posizione di entrambi i Paesi. La terza e più importante motivazione è che si vogliono introdurre misure a difesa delle donne costrette a celare il proprio volto: le norme proposte sottendono, infatti, il fondamentale principio per cui non è accettabile nella nostra cultura e secondo i valori sanciti dalla Costituzione e dal Trattato di Lisbona il fatto che la donna possa essere, in qualsiasi modo, indotta a comportamenti e ad abbigliamenti che la pongono in palese stato di sottomissione e discriminazione.
La presente proposta di legge tiene anche conto del dibattito che si è svolto su questo tema nella XVI legislatura.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Nei casi di cui al primo comma, limitatamente all'uso di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab, se il fatto è di lieve entità e non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro»;

b) al terzo comma, le parole: «Per la contravvenzione di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le ipotesi di cui al primo comma».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter. (Costrizione all'occultamento del volto). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000, chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità ovvero in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso a danno di minore o di una donna o di persona disabile di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. – 1. Preclude l'acquisto della cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale».

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