PDL 260

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 260

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUIDESI, BELOTTI, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, FEDRIGA, GIORGETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MATURI, MOLINARI, MOLTENI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, TOMBOLATO

Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti

Presentata il 23 marzo 2018

torna su

Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni il nostro Paese è stato compromesso fortemente da fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico che richiedono l'attivazione urgente e inderogabile di misure di contrasto alla rottura degli equilibri naturali. Infatti, il nostro territorio è ormai esposto a un susseguirsi di eventi calamitosi dovuti a eventi atmosferici eccezionali di particolare violenza, ma anche ad altri continui di minore intensità, che comunque provocano frane e allagamenti, devastano il nostro paesaggio, inghiottiscono strade e veicoli, causano morti e dispersi, creano danni alle infrastrutture viarie e ferroviarie, alle reti del gas ed elettriche, ai beni pubblici e privati, allagano case, cantine, negozi e aziende agricole.
Le nostre imprese spesso non riescono a risollevarsi, nonostante gli sforzi, anche perché i fenomeni alluvionali si ripetono per lo più annualmente in alcune zone pianeggianti e i contributi pubblici che vengono assegnati non sono mai sufficienti a fare fronte alle calamità naturali e a permettere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione. Ne risente la nostra economia perché ad essere colpiti da fenomeni alluvionali sono appunto i territori di pianura e pedemontani più produttivi del Paese.
Riteniamo indispensabile affrontare queste situazioni con strategie politiche rivolte maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo e soprattutto dei corsi d'acqua, che siano in grado di mantenere in uno stato di reale sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista del rischio idrogeologico e di esondazione.
La causa di tanti disastri sta, purtroppo, nella mancata pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti che provoca un innalzamento degli alvei, dovuto alla cronica deposizione di sedimenti e di trasporto solido, riducendone la sezione, che non riesce più a contenere il volume d'acqua del bacino scolante. Ci sono paesi rivieraschi ove il livello del fiume ha ormai raggiunto quello delle abitazioni che vengono regolarmente inondate con le prime precipitazioni invernali. Spesso il continuo innalzamento di argini diretti a proteggere gli abitati da situazioni emergenziali mette completamente in ombra interi quartieri.
La maggior parte dei problemi sarebbe risolta con una manutenzione costante del corso d'acqua, liberandolo dai tronchi d'albero e dal materiale vegetale che ne impediscono il regolare deflusso, e con una pulizia del fondale dei fiumi e dei torrenti dalla deposizione della sabbia e della ghiaia trascinate dalla corrente, che ripristini la storica condizione dell'alveo e la sezione originale di deflusso.
Purtroppo, attualmente, la pulizia dei fiumi e dei torrenti è bloccata da una legislazione obsoleta, carica di inopportune ideologie ambientaliste, e da una burocrazia insostenibile che mette in situazioni critiche i cittadini. Riteniamo che la situazione ha raggiunto ormai un tale livello di gravità che solo una norma di carattere straordinario potrà risolvere i problemi.
Infatti, la presente proposta di legge prevede un periodo sperimentale di tre anni nel corso del quale il presidente della regione può comportarsi come un commissario straordinario in situazione di emergenza e autorizzare in somma urgenza sia l'estrazione di tronchi d'albero e di materiale vegetale dal corso d'acqua, sia l'estrazione di ciottoli, ghiaia e sabbia dal letto dei fiumi e dei torrenti fino al ripristino del livello storico dell'alveo, sia la stabilizzazione dei versanti. Si tratta di interventi di ripristino della sezione originale di deflusso, con opere dirette a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo in piena. In caso di interventi relativi al reticolo idrico minore, i lavori sono autorizzati sentiti i comuni interessati.
La proposta di legge prevede la documentazione che deve essere presentata a corredo dell'istanza e stabilisce che tutti i pareri, intese e nulla osta degli enti competenti statali, regionali o locali devono essere resi entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del Presidente della regione; decorso inutilmente tale termine gli atti si intendono resi in senso favorevole.
Ai fini della trasparenza si prevede la pubblicazione delle domande nel sito web istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione.
La proposta di legge prevede inoltre la compensazione dei costi delle attività inerenti la sistemazione dei corsi d'acqua attraverso la cessione dei materiali estratti, che devono essere valutati sulla base dei canoni demaniali vigenti.
Infine, si prevede l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle spese degli enti locali per la realizzazione degli interventi.
Già il collegato ambientale alla legge di stabilità 2014 (legge n. 221 del 2015) aveva previsto una serie di programmi per la definizione del quadro conoscitivo del demanio idrico, ma sono mancate azioni concrete verso misure gestionali capaci di ripristinare la continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale degli alvei dei fiumi e dei torrenti ed evitare l'inondazione delle nostre pianure.
Nella XVII Legislatura, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in risposta all'interrogazione a risposta immediata presso l'Assemblea della Camera dei deputati, n. 3/01777, nella seduta del 21 ottobre 2015, ha riferito sui programmi del Governo contro il dissesto idrogeologico e l'avvio dei lavori di 127 interventi più urgenti nelle aree metropolitane, di cui 33 immediatamente cantierabili. Tuttavia tali interventi non riguardano interventi di manutenzione della sezione fluviale, al di fuori di limitati interventi di manutenzione e sfalcio di tratti arginali.
Riteniamo che solo un intervento straordinario di estrema urgenza di pulizia e ristabilizzazione dell'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali, come quello proposto dalla presente iniziativa parlamentare, potrà migliorare radicalmente la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua e potrà così fronteggiare la situazione emergenziale di rischio di alluvioni che colpisce il nostro Paese.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni per migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale, del reticolo idrografico principale e minore, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque, di prevenire fenomeni di esondazione e di ridurre il rischio di alluvioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e con l'obiettivo di fronteggiare la situazione emergenziale da rischio alluvioni in cui versa il Paese, la presente legge stabilisce le modalità di esecuzione di interventi di carattere straordinario e preventivo, al fine di garantire una corretta pulizia delle aree appartenenti al demanio idrico fluviale e di ristabilire l'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali, tenendo conto della traiettoria evolutiva storica degli alvei.

Art. 2.
(Interventi).

1. Gli interventi autorizzati ai sensi della presente legge sono quelli di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

Art. 3.
(Procedure).

1. In via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione può autorizzare, in via d'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati.
2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, in applicazione dei generali princìpi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie devono essere resi entro dieci giorni dalla richiesta del presidente della regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
5. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito internet istituzionale della regione.
6. La regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

Art. 4.
(Norme di finanziamento).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.
2. Eventuali spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su