PDL 2458

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2458

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
BOSCHI, MARCO DI MAIO, ROSATO, DE FILIPPO, ROSTAN, UNGARO, OCCHIONERO, DEL BARBA, FERRI, D'ALESSANDRO, NOJA, NOBILI, FREGOLENT, MIGLIORE

Modifica all'articolo 117 della Costituzione, concernente la clausola di supremazia statale per la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale

Presentata il 3 aprile 2020

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Onorevoli Colleghi! — La recente pandemia di COVID-19 ha messo in luce le criticità che caratterizzano l'attuale sistema di ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, soprattutto in situazioni di emergenza nelle quali i pubblici poteri devono necessariamente rispondere in maniera rapida e uniforme in tutto il territorio dello Stato, al fine di salvaguardare i più fondamentali interessi nazionali. Per ovviare a simili criticità, che hanno spesso portato anche a un importante contenzioso fra lo Stato e le regioni dinanzi alla Corte costituzionale proprio in tale materia, è opportuno correggere l'assetto delle competenze in una prospettiva maggiormente orientata alle funzioni e agli obiettivi dei pubblici poteri. A tale fine, con la presente proposta di legge costituzionale, s'intende introdurre, quale norma di chiusura del sistema di riparto delineato dal vigente articolo 117 della Costituzione, una «clausola di supremazia» in base alla quale la legge statale, a seguito di un'apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, possa intervenire su materie o funzioni che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato quando lo richiedano esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o sia necessario per la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. Si tratta di una previsione già presente nelle Costituzioni di molti Paesi, come gli Stati Uniti d'America (articolo VI, secondo comma) e la Germania (articolo 72, comma 2), quale supremacy clause o strumento di attrazione della competenza legislativa in sussidiarietà verticale, volta a delineare un meccanismo finalizzato a conferire maggiore flessibilità alla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni, pur subordinatamente a presupposti determinati e con il vincolo di una precisa assunzione di responsabilità da parte del Governo e dell'autorizzazione del Capo dello Stato, al fine di evitarne applicazioni ingiustificate o pretestuose non finalizzate al perseguimento dell'interesse nazionale e della tutela dell'unità e indivisibilità della Repubblica. Quest'ultima condizione è stata volutamente specificata nella modificazione proposta al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, pur nella consapevolezza del fatto che ciò potrebbe apparire superfluo, in quanto l'articolo 87, quarto comma, della Costituzione richiede sempre l'autorizzazione del Presidente della Repubblica per la presentazione dei progetti di legge del Governo alle Camere. Si è tuttavia ritenuto utile sottolineare tale previsione per rafforzare il vaglio presidenziale su una decisione governativa di portata così rilevante, la quale necessita di solide motivazioni e non tollera scelte arbitrarie o di parte. Il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica è infatti essenziale non solo rispetto al corretto svolgersi delle dinamiche fra gli organi dello Stato, ma anche con riguardo alla tutela del pluralismo istituzionale e delle rispettive competenze degli enti territoriali.
È del tutto evidente come l'introduzione di una «clausola di supremazia» anche nel nostro ordinamento giuridico possa dotare il Paese di uno strumento di legislazione fondamentale per il perseguimento delle politiche unitarie che si rendono quanto mai necessarie anche per dare risposta agli inesorabili processi di globalizzazione. L'unità e indivisibilità della Repubblica è il necessario corollario di quei princìpi fondamentali che la Costituzione sancisce nei suoi primi articoli, quali il principio di solidarietà di cui all'articolo 2 e il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3. Essi sono stati troppo spesso neutralizzati da una diseguaglianza territoriale che cristallizza le diseguaglianze economiche e sociali dei cittadini, le quali si alimentano anche di legislazioni regionali spesso diverse e non coordinate tra loro, che riducono o aumentano l'attrattività degli investimenti di alcune regioni rispetto ad altre, ma finiscono inesorabilmente con l'incidere fortemente sulla competitività del sistema economico nazionale nel suo complesso.
Ma non è solo per tali ragioni che si giustifica l'introduzione della «clausola di supremazia» nella Costituzione. Anche dal punto di vista dello Stato, infatti, la capacità di effettuare investimenti e di avviare ampi programmi di intervento infrastrutturale è risultata inficiata da un cavilloso intreccio di materie che sfocia quasi costantemente in un ricorso dello Stato o della regione alla Corte costituzionale. La difficoltà di avviare piani nazionali di riforma dal forte impatto socio-economico rischia di compromettere anche la buona riuscita di fondamentali programmi d'intervento, quali il Green Deal europeo e nazionale. L'eventualità che le ingenti risorse stanziate dall'Unione europea vadano perdute o restino bloccate per problemi di coordinamento o per la mancanza di una netta definizione degli ambiti di competenza rappresenta un pericolo concreto, che pone il Paese nell'alea di perdere questa importantissima opportunità di rilancio dell'economia nazionale.
Per tutte queste ragioni, l'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale intende conferire allo Stato la possibilità di intervenire in materie di competenza legislativa statale non esclusiva, quando ciò sia necessario al fine di tutelare l'unità giuridica ed economica del Paese nonché l'interesse nazionale nel suo complesso, prevedendo che la proposta di attivazione della clausola di supremazia venga deliberata dal Consiglio dei ministri e trasmessa al Presidente della Repubblica, che ne autorizza l'esercizio.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva statale quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. La proposta è deliberata dal Consiglio dei ministri e trasmessa al Presidente della Repubblica per l'autorizzazione».

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