XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 240
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
DEL BARBA, ASCANI, BRAGA, CANTINI, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FIORINI, GIACHETTI, GRIBAUDO, MORETTO, MORGONI, MURONI, PALMIERI, PELLA, PEZZOPANE, SERRACCHIANI, UNGARO, ZAN
Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile
Presentata il 23 marzo 2018
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge costituzionale è finalizzata a introdurre nella Costituzione i princìpi della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Il «diritto all'ambiente» è ormai da anni al centro di un vivace dibattito a livello globale ed è tutelato in modo esplicito all'interno di numerose direttive comunitarie, della nuova Carta costituzionale europea e della maggior parte delle Costituzioni degli Stati aderenti all'Unione.
La Costituzione, attualmente, non definisce il concetto di ambiente come bene da tutelare, né contiene alcun riferimento diretto a situazioni legate al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni dell'individuo e della collettività che dipendono in maniera determinante dalla salubrità dell'ambiente e della sua capacità di supportare la vita umana, nel presente come nel futuro.
Nel 1987, il rapporto Brundtland, emanato dalla «Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo» definì per la prima volta lo sviluppo sostenibile come segue: «lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri».
A oltre trent'anni di distanza questo concetto emerge in tutta la sua importanza come una priorità per i governi del Pianeta. Settanta anni fa, nel 1947, quando l'Assemblea costituente si riuniva, sulla terra vivevano soltanto 2,4 miliardi di persone, meno di un terzo rispetto agli attuali 7,6 miliardi. In Italia si contavano 46 milioni di abitanti, i tre quarti degli attuali. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, entro il 2045, la popolazione della Terra si stabilizzerà intorno ai 9,5 miliardi di persone, 2 miliardi in più degli attuali.
Il progresso economico e sociale da allora è stato straordinario e la gran maggioranza degli italiani ne ha beneficiato; tuttavia ci troviamo di fronte a sfide, sia dal punto di vista ambientale che sociale, che i membri della Costituente non potevano anticipare e di cui solo oggi abbiamo piena consapevolezza. Gli attuali modelli di produzione e consumo hanno portato a livelli di utilizzo di risorse e territorio che erano inimmaginabili nell'immediato dopoguerra. A meno di innovare decisamente in una direzione di sviluppo sostenibile, corriamo il rischio di compromettere la possibilità non solo delle generazioni future, ma anche di quelle presenti di avere le stesse opportunità che hanno avuto le precedenti di condurre una vita prospera.
Nello scenario descritto, la tutela dell'ambiente, la sostenibilità dello sviluppo e una prospettiva di responsabilità intergenerazionale diventano da un lato condizioni imprescindibili per poter perseguire gli obiettivi che la Carta costituzionale si prefigge. Da un altro lato, se correttamente inquadrati, gli stessi temi diventano un riferimento solido per proseguire lungo un cammino di miglioramento della società e per creare nuove opportunità, per tutte le persone, di oggi e di domani, di esprimere a pieno il proprio potenziale. In questo senso si inquadra la proposta di integrazione dell'articolo 2 della Costituzione nella direzione di esplicitare l'estensione di diritti e doveri fondamentali anche alle generazioni future.
L'assenza di un esplicito riconoscimento del «diritto all'ambiente» quale principio fondamentale del nostro ordinamento ci spinge poi a considerare l'opportunità di una revisione dell'articolo 9 della Costituzione che ad oggi si limita a sancire soltanto la «tutela del paesaggio e dei beni culturali».
L'inserimento della tutela dell'ambiente fra i princìpi fondamentali della Costituzione deve essere considerato oggi particolarmente necessario sia per il significato rafforzativo delle argomentazioni di merito che assume la ricezione di un determinato valore fra i princìpi fondamentali dell'ordinamento, sia per le implicazioni giuridiche che da tale collocazione è possibile trarre. In questa prospettiva, inoltre, la revisione costituzionale dell'articolo 9 consente una piena armonizzazione con la precedente modifica dell'articolo 117 che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al principio dello sviluppo sostenibile. Il valore della sostenibilità rappresenta uno dei pilastri della nuova Costituzione per l'Europa: il Trattato con cui questa è stata adottata, già nel preambolo, richiama la necessità del «rispetto dei diritti di ciascuno nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra».
Tra gli obiettivi della Costituzione europea (articolo 3), oltre alla pace e ai suoi valori, vi è «il benessere dei suoi popoli». Il benessere del popolo sarà raggiungibile solo se l'Unione si adopererà «per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, (...) su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente». Lo sviluppo sostenibile è considerato, inoltre, un valore da promuovere anche nelle relazioni con il resto del mondo (articolo 3, comma 4), nella certezza che la pace, la sicurezza, la solidarietà, il progresso reciproco dei popoli, il commercio libero ed equo, l'eliminazione della povertà e la tutela dei diritti umani sono interdipendenti e fortemente legati allo «sviluppo sostenibile della Terra».
Lo sviluppo sostenibile rappresenta, pertanto, in ambito europeo un valore cui sono fortemente legate diverse materie, come l'agricoltura, la pesca, le risorse biologiche del mare, i trasporti, l'energia, l'ambiente, la protezione dei consumatori, la sanità pubblica, la protezione civile.
Anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, approvata a Nizza nel 2000, si afferma che la dignità umana è inviolabile e che ogni individuo ha diritto non solo alla vita ma a vivere in modo dignitoso e ciò è possibile solo se vi è un elevato livello di tutela dell'ambiente. Il miglioramento della qualità dell'ambiente è possibile solo se tutte le politiche dell'Unione sono informate al principio dello sviluppo sostenibile (articolo 37).
Il principio dello sviluppo sostenibile consacrato nella Dichiarazione di Rio de Janeiro (1992), recepito dall'articolo 2 del Trattato di Amsterdam e dall'articolo 1 del Trattato di Lisbona, indica che tutte le politiche di sviluppo debbono essere informate al concetto della sostenibilità anche perché intorno all'ambiente, inteso come insieme di elementi, fisici, chimici, biologici e sociali, ruotano molteplici interessi che debbono essere mediati attraverso il valore della sostenibilità. È opportuno considerare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 approvata all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. L'Italia ha recepito il voto dall'ONU sull'Agenda 2030 con l'approvazione del «collegato ambientale» (articolo 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 221) in base al quale con cadenza almeno triennale deve essere aggiornata la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, delegando pertanto il Governo ad elaborare piani di azioni per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030.
Dalla lettura degli obiettivi emerge ancora una volta la loro trasversalità in ogni campo dell'azione umana travalicando meri aspetti ambientali, sociali ed economici ma combinandoli insieme per un reale avanzamento della società.
Quindi, al pari di altri importanti Paesi dell'Unione, la Francia in primis, ma anche la Spagna, la Germania, il Portogallo, la Polonia e altri, riteniamo che sia maturo il tempo in cui anche l'Italia recepisca nella propria Costituzione il principio dello sviluppo sostenibile, il cui significato va ricercato nell'intrinseca ricerca della compatibilità tra sviluppo economico e tutela dell'ambiente e della salute umana.
La presenza del concetto di sviluppo sostenibile nella Costituzione rafforzerebbe anche tutta la produzione normativa successiva, che dovrebbe rifarsi al dettato costituzionale, e obbligherebbe il legislatore a non poter più prescindere dalla sostenibilità, sottraendolo dalla pericolosa tentazione di ricercare soluzioni e consenso con interventi ad impatto positivo immediato, ma con ricadute negative nel medio-lungo periodo. In tal modo si darebbe un significato ben più ampio al precedente intervento operato con la modifica dell'articolo 81 della Costituzione, uscendo da un'interpretazione di sostenibilità meramente finanziaria delle politiche pubbliche coerentemente con l'introduzione del benessere equo e sostenibile (BES) nella legge di bilancio.
Alla luce del contesto storico e normativo che va affermandosi in ambito internazionale ed europeo, la presente proposta di legge costituzionale propone la modifica degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione. Ben consapevoli della difficoltà che comporta una revisione dei princìpi fondamentali, si ritiene che la costituzionalizzazione dell'attenzione alle generazioni future possa collocarsi all'articolo 2. Il «diritto alla tutela dell'ambiente» e lo «sviluppo sostenibile» trovano un'ideale collocazione nell'alveo dell'articolo 9. Per quanto concerne il principio dello sviluppo sostenibile si ritiene opportuna anche un'integrazione nell'ambito dell'articolo 41, al fine di dare nuova forza all'etica ambientale ed economica.
La presente iniziativa raccoglie le istanze e le elaborazioni teorico-normative e giurisprudenziali, sia nazionali che internazionali, che hanno caratterizzato negli ultimi decenni le evoluzioni in materia di diritto ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile e mira a porre il nostro Paese all'avanguardia a livello internazionale su tali tematiche.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della Costituzione).
1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nei confronti delle generazioni future».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 9 della Costituzione).
1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile».
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 41
della Costituzione).
1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di sviluppo sostenibile».