PDL 2326

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2326

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GELMINI, DALL'OSSO, PEREGO DI CREMNAGO, RIPANI,
MARIA TRIPODI

Disposizioni a tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'estensione alle vittime del dovere dei benefìci riconosciuti alle vittime del terrorismo

Presentata il 7 gennaio 2020

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Onorevoli Colleghi! — La delicatezza e la complessità del ruolo svolto dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco impongono di rendere effettiva la tutela di coloro che appartengono a tali corpi e che subiscono danni di carattere biologico o economico in connessione con l'adempimento del servizio d'istituto, o comunque in esecuzione dei compiti e degli obblighi loro assegnati dall'ordinamento giuridico vigente.
È indubbiamente difficile trattare, in modo completo, la questione della tutela di tutti coloro che operano nel comparto sicurezza e quella dei rischi connessi con le attività prestate: difficoltà che nascono essenzialmente dagli impieghi multidisciplinari e polifunzionali, che spesso si incrociano con le attività complesse prestate dagli operatori in condizioni di esposizione multifattoriale, in diverse condizioni climatiche e in situazioni di stress e di grande responsabilità.
Sono sempre più numerosi i casi che vedono operatori in servizio restare gravemente feriti e portare per tutta la loro vita segni indelebili o, in casi estremi, perdere la propria vita sul luogo di lavoro. La presente proposta di legge si prefigge in primo luogo l'obiettivo di garantire ai rappresentanti delle Forze dell'ordine i diritti che finora non sono previsti nel nostro ordinamento.
In particolare, valutate le specifiche e condivise esigenze funzionali della Polizia di Stato e la conseguente necessità di apportare gli ormai necessari adeguamenti alle procedure amministrative in materia di attività connesse al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e alla concessione e liquidazione dell'equo indennizzo nelle situazioni in cui l'amministrazione inizi d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, si stabilisce che, in caso di riconoscimento della dipendenza delle infermità per iniziativa d'ufficio, il questore esprima un parere motivato relativo alla vicenda oggetto del procedimento, entro trenta giorni dall'evento. Inoltre, qualora risulti che il danno sia di rilevanza tale da impedire la riammissione in servizio o laddove vi siano ingenti spese da sostenere, si prevede che sia possibile procedere senza il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Sarà del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio (articolo 1).
Nella presente proposta di legge si prevede, altresì, un intervento per garantire l'effettiva applicazione del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, al fine di istituire in tutto il territorio nazionale le commissioni mediche ospedaliere della Polizia di Stato e di chiudere definitivamente il rapporto anacronistico di dipendenza dalle commissioni mediche ospedaliere militari. Si prevede, pertanto, che le nuove commissioni siano istituite con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (articolo 2).
Inoltre, al fine di evitare che i difetti e le lungaggini del sistema giudiziario determinino un danno per il mancato rimborso delle spese legali sopportate dagli appartenenti alle Forze di polizia o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per procedimenti connessi alla loro attività di servizio, si reputa necessario prevedere un'effettiva tutela di tali soggetti, che spesso possono essere destinatari di un provvedimento giurisdizionale di non luogo a procedere ovvero di estinzione del reato per prescrizione oppure possono trovarsi in situazioni di assenza di una sentenza o di un provvedimento che escluda la loro responsabilità anche se il fatto non è ad essi imputabile (articolo 3).
Si prevede, altresì, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le prestazioni finalizzate alla diagnosi di patologie connesse con infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività (articolo 4).
Inoltre, appare incongruo e illogico far gravare sugli appartenenti alle Forze di polizia i costi relativi al risarcimento per danno erariale nelle ipotesi di assenza di dolo, posto che tali operatori, rispetto agli altri dipendenti pubblici, sono costantemente esposti al rischio di danneggiare l'erario nello svolgimento dei propri compiti di istituto, perseguendo peraltro finalità di importanza di gran lunga superiore al valore dei danni pecuniari talvolta cagionati. Appare dunque logico e necessario prevedere l'abolizione della responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave quando si cagioni il danno nell'adempimento del proprio dovere (articolo 5).
Si prevede, inoltre, l'eliminazione di un'evidente discriminazione, contenuta nell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, che, interpretando gli articoli 1 e 4 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che tali disposizioni «non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia». Considerato che la materia non è stata sottoposta a riordino, tutti coloro che lavorano nelle Forze di polizia e nelle Forze armate, in caso di incidente occorso in servizio, non sono coperti da alcuna assicurazione e sono dunque costretti a sostenere tutte le cure, il più delle volte onerose, in modo autonomo (articolo 6).
L'articolo 7 della presente proposta di legge estende poi espressamente alle vittime del dovere le norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, contenute nella legge 3 agosto 2004, n. 206. Sul tema, infatti, esiste ancora oggi una vera e propria stratificazione normativa, che ha diversamente classificato e distinto le vittime a seconda della peculiarità dei fenomeni criminosi posti all'origine dell'evento luttuoso, creando di fatto un'illogica sperequazione tra le diverse categorie di vittime, certamente non giustificabile dal punto di vista giuridico, costituzionale ed etico. Alla differente classificazione delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere corrisponde una diversità nell'attribuzione delle misure di ristoro, che genera un'evidente asimmetria e disparità di trattamento tra soggetti comunque riconducibili alla medesima sfera oggettiva di dolore, per aver subìto danni, anche mortali, a causa di eventi delittuosi. Più nello specifico, la categoria originaria delle vittime del dovere, di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 985, è stata dapprima affiancata da quelle delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, previste dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, e poi superata – in termini di strumenti di tutela e di benefìci – con la citata legge n. 206 del 2004. Sussistono evidente asimmetrie per quanto riguarda la maggior parte dei benefìci di carattere pensionistico-previdenziale, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, e 7 della legge n. 206 del 2004, l'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, la corretta applicazione agli invalidi delle disposizioni sull'accertamento e sulla determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, e il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici. Un'illogica disparità normativa che, anziché ridursi nel tempo, si è ulteriormente dilatata a seguito delle modifiche previste dall'articolo 1, comma 494, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto i citati commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 5 della legge n. 206 del 2004. L'obiettivo della presente proposta di legge è, quindi, quello di superare le sperequazioni esistenti tra le diverse categorie di vittime; non ci possono essere vittime di «serie A» e di «serie B»: le vittime del dovere rappresentano l'Italia migliore, l'Italia che sacrifica persino la vita pur di prestare un servizio in favore della collettività, con grande spirito di iniziativa e con grande generosità.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio)

1. Qualora il procedimento per il riconoscimento della dipendenza di infermità o di lesioni da causa di servizio, riguardante un appartenente alla Polizia di Stato, sia iniziato d'ufficio, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato, entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, esprime un parere motivato sui fatti che possono dare luogo al riconoscimento della causa di servizio.
2. Nei procedimenti d'ufficio di cui al comma 1, qualora risulti che il danno sia evidentemente di rilevanza tale da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente, o comunque tale da impedire di stabilire una data certa per la riammissione, ovvero tale da comportare ingenti spese sanitarie, si procede senza l'acquisizione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la competenza esclusiva a emettere il provvedimento finale per il riconoscimento della dipendenza di infermità o di lesioni da causa di servizio, anche ai fini della concessione e della liquidazione dell'equo indennizzo, con riferimento agli appartenenti alla Polizia di Stato è attribuita al Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sulla base della valutazione operata dalla Commissione prevista dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e del parere espresso dal questore ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare agli articoli 3 e 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, le modifiche necessarie al loro adeguamento a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni mediche di cui al comma 1».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia, o comunque al comparto sicurezza, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando tali giudizi siano connessi con fatti o con atti relativi allo svolgimento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali o giuridici e si siano conclusi con sentenza o altro provvedimento che escluda la loro responsabilità o con sentenza di non luogo a procedere o dichiarativa di qualsiasi causa di estinzione del reato, compresa la prescrizione, ovvero si siano estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate al dipendente, nel loro ammontare integrale, dalle amministrazioni di appartenenza».

Art. 4.
(Introduzione del comma 389-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. Dopo il comma 389 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:

«389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, agli appartenenti alle Forze di polizia, o comunque al comparto sicurezza, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è inserito il seguente: «La responsabilità degli appartenenti alle Forze di polizia, o comunque al comparto sicurezza, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbiano agito in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio, è limitata esclusivamente ai fatti e alle omissioni commessi con dolo».

Art. 6.
(Abrogazione dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38)

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

Art. 7.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito»;

b) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere».

Art. 8.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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