PDL 2279

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2279

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GOLINELLI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BITONCI, CAFFARATTO, VANESSA CATTOI, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, DARA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TOMBOLATO, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN

Disciplina dell'accreditamento delle scuole di musica e della loro collaborazione con il sistema nazionale di istruzione

Presentata il 28 novembre 2019

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende valorizzare e rafforzare l'educazione musicale e la pratica strumentale quali momenti fondamentali nel processo di formazione della persona e come occasione di arricchimento culturale.
La moderna pedagogia ha messo in luce i diversi aspetti cognitivi, psicomotori, emotivi e sociali coinvolti nella pratica musicale.
Nei programmi scolastici l'educazione musicale è presente a partire dalla scuola dell'infanzia, dove è sempre più richiesto, da parte degli educatori, l'intervento di specialisti in questa disciplina; lo stesso dicasi nella scuola primaria, in cui la presenza di personale esperto e specificamente qualificato a fianco dei docenti è ritenuta un indispensabile sostegno alla didattica musicale, concepita non solo come attività ricreativa, ma come materia da approfondire e praticare con impegno e regolarità.
Negli ordini e nei gradi scolastici successivi, in cui sono previsti un numero di ore e docenti dedicati, l'educazione musicale dovrebbe costantemente essere approfondita, dando ai ragazzi la possibilità di suonare e di cantare, per meglio comprendere la grammatica della musica avendone un'esperienza diretta, possibilmente individuale, magari attraverso lo studio di uno strumento.
Lo studio della musica in Italia, anche con il recente processo di riforma dei conservatori e con l'istituzione dei licei musicali, si è sviluppato separatamente dagli altri ambiti formativi.
Si è così assistito al sorgere di una serie di luoghi diversi dalla scuola nei quali fare esperienza musicale teorica e pratica.
L'Italia proviene, inoltre, da una situazione di grande arretratezza riguardo all'istruzione musicale; sotto questo profilo, la recente istituzione dei licei musicali, da un lato, è da salutare quale importante novità nel panorama scolastico nazionale, ma, dall'altro, sancisce l'ennesima separazione della musica dagli altri campi del sapere, relegandola ancora una volta in un ambito specialistico e riservato, non integrato con i curricoli generali dei percorsi di studio. La cura della formazione musicale continua ad essere affidata esclusivamente ai conservatori e alle accademie nazionali, ovvero a istituzioni che hanno finalità prevalentemente professionalizzanti e che non possono assicurare a tutti una cultura musicale diffusa. L'assenza di un'educazione musicale valida nelle scuole dell'obbligo ha prodotto il sorgere di molteplici esperienze esterne, fenomeno che, peraltro, attesta l'esistenza di un'importante esigenza sociale e che rende necessario un adeguato riconoscimento della valenza educativa e formativa di tali esperienze; lo studio e soprattutto la pratica della musica va perciò portata il più possibile all'interno delle mura scolastiche.
La presente proposta di legge si prefigge tale fine, innanzitutto con l'articolo 1, che riconosce la necessità di valorizzare le scuole di musica, avendo riguardo anche alle esperienze di altri Paesi dell'Unione europea.
L'articolo 2 prevede poi che lo Stato riconosca la funzione formativa delle scuole di musica, favorendone l'integrazione nel sistema scolastico.
L'articolo 3 prevede i requisiti per l'accreditamento delle scuole di musica stabilendo, in particolare, che esse debbano disporre di personale qualificato e di strutture e organizzazione interna adeguate.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni generali)

1. Al fine di favorire la promozione della formazione musicale, nel quadro di un più ampio arricchimento dell'offerta formativa e culturale, le scuole di musica, intese come enti senza fini di lucro volti alla diffusione della cultura e della pratica strumentale, collaborano con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, proponendo attività extracurricolari di studio della musica e di pratica di uno strumento.
2. Nell'ambito della loro autonomia, le istituzioni scolastiche assicurano il riconoscimento di adeguati crediti formativi, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per lo svolgimento da parte degli studenti delle attività proposte dalle scuole di musica ai sensi del comma 1.
3. Le forme di collaborazione di cui al comma 1 sono realizzate avendo riguardo anche alle modalità con cui in altri Paesi membri dell'Unione europea si provvede alla valorizzazione e alla crescita della cultura musicale, con particolare riferimento alle collaborazioni ivi realizzate con i sistemi scolastici nazionali.

Art. 2.
(Convenzioni tra le scuole di musica e le istituzioni scolastiche)

1. Lo Stato favorisce la collaborazione delle scuole di musica con il sistema nazionale di istruzione e formazione per la realizzazione di specifici progetti formativi finalizzati ad attività didattiche extracurricolari.
2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono stipulare convenzioni con le scuole di musica accreditate ai sensi dell'articolo 3 al fine di garantire un'adeguata omogeneità didattica.

Art. 3.
(Accreditamento delle scuole di musica)

1. Al fine di garantire un'adeguata, qualificata ed omogenea offerta formativa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i requisiti minimi di qualità che le scuole di musica devono possedere ai fini del loro accreditamento. In particolare, le scuole di musica devono:

a) disporre di locali idonei e a norma di legge, accessibili alle persone disabili, per la didattica individuale e di almeno uno spazio per la didattica collettiva, adeguato anche a ospitare saggi e manifestazioni. La scuola deve essersi dotata di un piano generale per la sicurezza. I locali devono essere messi a disposizione delle singole istituzioni scolastiche;

b) disporre di un corpo docente costituito da insegnanti diplomati e di provata esperienza artistico-professionale, in possesso di adeguati titoli formativi;

c) sottoscrivere con i propri docenti contratti di lavoro conformi alla normativa vigente, che garantiscano la libertà di insegnamento e la continuità didattica;

d) offrire una proposta formativa ampia, che preveda l'educazione musicale e la formazione strumentale;

e) documentare l'attività didattica svolta assicurandone la verificabilità, anche al fine dell'attribuzione agli alunni dei crediti formativi;

f) essere in possesso di uno statuto o di un regolamento che stabilisca l'organizzazione interna.

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