DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Articolo 1
DECRETO-LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Capo II
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Capo III
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38
Capo IV
Articolo 39
Capo V
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Articolo 46
Articolo 47
Articolo 48
Articolo 49
Articolo 50
Articolo 51
Articolo 52
Articolo 53
Articolo 54
Articolo 55
Articolo 56
Articolo 57
Articolo 58
Articolo 59
Articolo 60
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2220
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(
CONTE
)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(
GUALTIERI
)
di concerto con il ministro della giustizia
(
BONAFEDE
)
e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(
DE MICHELI
)
Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
Presentato il 26 ottobre 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019.
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la lotta all'evasione fiscale e pertinente disciplina penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2019;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA ED ALLE FRODI FISCALI
Articolo 1.
(Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione)
1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.
Articolo 2.
(Cessazione partita IVA e inibizione compensazione)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: «2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.».
Articolo 3.
(Contrasto alle indebite compensazioni)
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.».
2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,» sono soppresse;
b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta».
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.
5. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.».
6. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.
Articolo 4.
(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) – 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
3. L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.
4. Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine previsto dall'articolo 18 e con le modalità previste dall'articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
5. Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma 3.
6. Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima può allegare alla comunicazione di cui al comma 5 inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. Il committente procede al versamento con le modalità di cui al comma 4.
7. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine di cui al comma 3 non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6 e non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5.
8. I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine di cui al comma 3 e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma 3 o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
9. Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine di cui al comma 3 e con le modalità indicate nel comma 5 i dati ivi richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al comma 3 o non inviino la richiesta di compensazione di cui al comma 6, ovvero inviino una richiesta di compensazione di cui al comma 6 con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
10. Laddove entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento di cui al comma 3 al committente o richiedano la compensazione di cui al comma 6 e trasmettano i dati richiesti ai sensi del comma 5, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
11. Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l'effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale situazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei loro confronti.
12. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al committente tale opzione entro la data di cui al comma 3 e allegando una certificazione dei requisiti di cui al presente comma, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 3:
a) risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 12 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate le modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione prevista dal comma 12; con ulteriori provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate.
15. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
16. Il soggetto obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
17. Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, con l'applicazione delle soglie di punibilità ivi previste.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è aggiunta la seguente: «a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;».
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Articolo 5.
(Contrasto alle frodi in materia di accisa)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.»;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.»;
b) nell'articolo 8:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.»;
2) al comma 3:
2.1) nella lettera b), le parole: «di cui al comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6-bis»;
2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.»;
c) all'articolo 25:
1) al comma 2:
1.1) nella lettera a), le parole «25 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «10 metri cubi»;
1.2) nella lettera c), le parole «10 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «5 metri cubi»;
2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;
3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. La licenza di cui al comma 4 è negata al soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui al presente comma.»;
4) al comma 7, le parole «nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni», sono soppresse;
5) al comma 9, le parole «anche a mezzo fax», sono sostituite dalle seguenti: «unicamente attraverso modalità telematiche»;
d) all'articolo 28, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.».
2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punti 1 e 2, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), punto 1, hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), punto 1, al comma 1, lettera c), punto 5 e al comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
4. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.».
Articolo 6.
(Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 940, le parole «commi 937, 938 e 939» sono sostituite dalle seguenti: «commi 937 e 938» e le parole «di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia»;
b) nel comma 941:
1) le parole da «Le disposizioni» fino a «in consumo o estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.»;
c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: «941-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 937.
941-ter. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.»;
d) dopo il comma 943 è inserito il seguente: «943-bis. Al fine di agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l'erario, i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici in possesso delle suddette società.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Articolo 7.
(Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti)
1. Al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. – (Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti) – 1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.
2. Il codice di cui al comma 1 è richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:
a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;
b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguirà nel territorio nazionale, nonché, per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita.
4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli, è annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a), comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica all'Agenzia dogane e monopoli, dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilità o malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli e all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri.»;
b) all'articolo 40, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.».
2. I dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono resi accessibili, con modalità da indicare nel decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico, alla Guardia di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione anche per i prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.
4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6.
Articolo 8.
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)
1. All'articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Articolo 9.
(Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità della predetta verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.».
Articolo 10.
(Estensione del sistema INFOIL)
1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, gli esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, entro il 30 giugno 2020, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione.
Articolo 11.
(Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico)
1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. La presente disposizione si applica alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.
Articolo 12.
(Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale)
1. Al fine del potenziamento degli strumenti per l'identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati:
a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
b) tempi e modalità con i quali i soggetti obbligati, previsti all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1995, trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.
Articolo 13.
(Trust)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), dopo le parole «anche se non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73»;
b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente: «4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.».
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;».
Articolo 14.
(Utilizzo dei file delle fatture elettroniche)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
Articolo 15.
(Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria)
1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole «Per il periodo d'imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019 e 2020».
2. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.».
Articolo 16.
(Semplificazioni fiscali)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».
Articolo 17.
(Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.»;
b) al quarto periodo: le parole «di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».
Articolo 18.
(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.»;
b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.».
Articolo 19.
(Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 540, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»;
b) il comma 542 è sostituito dal seguente: «542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.».
Articolo 20.
(Sanzione lotteria degli scontrini)
1. L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la sanzione di cui al comma 1 non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
Articolo 21.
(Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2-quinques sono aggiunti i seguenti: «2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.».
Articolo 22.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)
1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5.
Articolo 23.
(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti parole: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito».
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-quater. A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI
Articolo 24.
(Proroga gare scommesse e Bingo)
1. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «da indire entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle parole «da indire entro il 30 giugno 2020», le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020», le parole «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7.500» e le parole «euro 3.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500».
2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «anni dal 2013 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2020» e le parole «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020».
Articolo 25.
(Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole «dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi dodici mesi».
Articolo 26.
(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)
1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.
Articolo 27.
(Registro unico degli operatori del gioco pubblico)
1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:
a) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne fissa anche l'importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma.
4. L'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:
a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l);
b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o);
c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);
d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i).
I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell'ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.
5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
6. L'omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4.
8. L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione.
10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.
Articolo 28.
(Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione)
1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente articolo è dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
Articolo 29.
(Potenziamento dei controlli in materia di giochi)
1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo di cui al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo.
2. All'articolo 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è abrogato.
Articolo 30.
(Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo».
Articolo 31.
(Omesso versamento dell'imposta unica)
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, è disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La presente disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori d'imposta unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l'invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito dell'attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.
Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 32.
(Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)
1. All'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «e quelle didattiche di ogni genere, anche» sono sostituite con le parole «, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle».
2. Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
3. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
4. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è soppressa la lettera q). Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2020.
Articolo 33.
(Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici)
1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 9,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 34.
(Compartecipazione comunale al gettito accertato)
1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «per gli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2021».
Articolo 35.
(Modifiche all'articolo 96 del TUIR)
1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Ai fini dei commi da 8 a 10:
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
Articolo 36.
(Incentivi Conto Energia)
1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.
6. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo.
Articolo 37.
(Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018)
1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 2019.
Articolo 38.
(Imposta immobiliare sulle piattaforme marine)
1. A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.
2. La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. È riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati ai sensi del comma 4. È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.
4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.
5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di spettanza dei comuni.
6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alle detrazioni in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.
8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
Capo IV
MODIFICHE DELLA DISCIPLINA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI NELLA STESSA MATERIA
Articolo 39.
(Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti)
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»;
c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a otto»;
d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole «uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque»;
e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola «centocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;
f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
g) il comma 1-ter dell'articolo 4 è abrogato;
h) all'articolo 5, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «due a sei»;
i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «un anno e sei mesi a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «due a sei»;
l) all'articolo 8, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»;
m) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»;
n) all'articolo 10, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a sette»;
o) all'articolo 10-bis, la parola «centocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;
p) all'articolo 10-ter, la parola «duecentocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila»;
q) dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:
«Art. 12-ter. (Casi particolari di confisca). — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis;
d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater;
f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10.».
2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-quinquiesdecies. (Reati tributari). — 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
Capo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER ESIGENZE INDIFFERIBILI
Articolo 40.
(RFI ed Equitalia Giustizia)
1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La società conserva autonomia finanziaria e operativa, fermo restando l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri e autorità, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell'esposizione debitoria della società.
2. Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di potenziare l'attività di riscossione dei crediti di giustizia ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché di incrementare il gettito per l'Erario derivante dalle medesime attività, alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fermo restando il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e 6, commi 7, 11 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Articolo 41.
(Fondo di garanzia PMI)
1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 670 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura di precisione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
Articolo 42.
(Fusioni comuni)
1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
Articolo 43.
(Affitti passivi PA)
1. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Ai contratti stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del comma 4 possono essere utilizzate dai predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, su indicazione dell'amministrazione che esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio per le rispettive competenze. Il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire alle predette società in house le risorse a legislazione vigente di cui al settimo periodo del comma 4, per consentire alle medesime società, che ne facciano richiesta, di procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente comma. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.».
Articolo 44.
(Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138)
1. Il comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
Articolo 45.
(Disposizioni in materia di salute)
1. All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
Articolo 46.
(Disposizioni in materia di fiscalità regionale)
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola «2020», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2021»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole «Per gli anni dal 2011 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020» e le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
2) al comma 3, le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
2) al comma 2, le parole «entro il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2020»;
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
Articolo 47.
(Disposizioni sul trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, la parola «2018» è sostituita con la seguente: «2020»;
2) alla lettera c), le parole «secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalla seguente: «2021»;
b) il comma 2-bis è sostituto dal seguente: «2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alle Regioni, a pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di cui al precedente periodo e con le medesime penalità in caso di inadempienza.»;
c) al comma 4, la parola «Nelle» è sostituita con le parole «A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle»;
d) al comma 6, le parole «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2020», le parole «e non oltre i successivi centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021» e le parole «i predetti centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021»;
e) al comma 8, le parole «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018» sono soppresse.
Articolo 48.
(Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni)
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 243:
1) al comma 5, primo periodo, le parole: «certificato di bilancio di cui all'articolo 161» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto della gestione»; al secondo periodo, le parole: «Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno.»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.».
2. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.».
Articolo 49.
(Revisione priorità investimenti)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 134 dopo le parole «del territorio» sono aggiunte le seguenti: «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati»;
b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per interventi in viabilità e trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale» e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) per infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.».
Articolo 50.
(Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 857 è abrogato;
b) al comma 861:
1) le parole: «i tempi di pagamento e ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «gli indicatori»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.»;
c) al comma 862, le parole «Entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio».
2. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».
3. Entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione mensile di cui all'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Articolo 51.
(Attività informatiche in favore di organismi pubblici)
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione.
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al primo comma, possono avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di implementarne e accelerarne la trasformazione digitale, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il necessario adeguamento ai processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all'istituzione di un «sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale», ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti le attività portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonché di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;
e) la Società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e le possibili sinergie delle piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le modalità di realizzazione.
Articolo 52.
(Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le parole «agevolazioni fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni, anche nella forma di contributi,».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 è sostituito con il seguente: «296. Per le finalità di cui dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporto un apposito fondo ed è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per l'anno 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.».
Articolo 53.
(Disposizioni in materia di autotrasporto)
1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
Articolo 54.
(Alitalia)
1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.
2. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432
Articolo 55.
(Misure a favore della competitività delle imprese italiane)
1. All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, può svolgere tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.».
Articolo 56.
(Compensazione fondo perequativo IRAP)
1. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo da iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862, diretto a compensare le regioni delle eventuali minori entrate destinate ai trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
2. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo è pari 16 milioni di euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018.
3. Con legge di bilancio si provvede annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2020 e successivi.
4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine anno dal gettito IRAP. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1.
Articolo 57.
(Criteri di riparto FSC e semplificazioni enti locali)
1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente: «c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementa del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;».
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Articolo 58.
(Quota versamenti in acconto)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.
Articolo 59.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
2. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 26 milioni di euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, 38, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 58, commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e d) del presente comma, pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.290,236 milioni di euro per l'anno 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.526,716 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:
a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
c) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
d) quanto a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
e) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58;
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019;
g) quanto a 12,9 milioni di euro, per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da imputare alla quota parte del fondo per interventi in favore del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 6 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2019 con n. 1-2304, per il triennio 2019/2021.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 60.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Bonafede, Ministro della giustizia
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede