PDL 2117-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                      Articolo 1  
                    Articolo 1                       Articolo 2  
                      Articolo 3  
                    Articolo 2                       Articolo 4  
                    Articolo 3                       Articolo 5  
                    Articolo 4                       Articolo 6  
                      Articolo 7  
                      Articolo 8  
                      Articolo 9  
                      Articolo 10  
                    Articolo 5                       Articolo 11  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2117-704-909-1042-1067-1070-1226-1246-1590-2004-A

DISEGNO DI LEGGE

2117

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 25 settembre 2019 (v. stampato Senato n. 867)

presentato dal ministro della salute
(GRILLO)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(STEFANI)

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 settembre 2019

e

PROPOSTE DI LEGGE

704

d'iniziativa dei deputati
NOVELLI, BOND, CASSINELLI, FATUZZO, FERRAIOLI, FIORINI, GIACOMETTO, MINARDO, MUGNAI, NAPOLI, PALMIERI, PETTARIN, PITTALIS, ROTONDI, RUFFINO, SARRO, SANDRA SAVINO, VERSACE, ZANGRILLO

Modifica all'articolo 61 del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza degli operatori sanitari

Presentata il 7 giugno 2018

909

d'iniziativa dei deputati
ROSTAN, CONTE, OCCHIONERO, MURONI, SIANI, FORNARO, SPERANZA

Modifica all'articolo 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni

Presentata l'11 luglio 2018

1042

d'iniziativa del deputato MINARDO

Modifica all'articolo 336 del codice penale e misure per garantire l'ordine e la sicurezza nelle strutture ospedaliere, per la tutela del pubblico, dei medici e degli operatori sanitari

Presentata il 1° agosto 2018

1067

d'iniziativa dei deputati
PIASTRA, MOLINARI, FOSCOLO, PANIZZUT, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COLLA, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZORDAN, SALAFIA

Modifiche agli articoli 61 e 336 del codice penale e misure per garantire l'ordine e la sicurezza nelle strutture ospedaliere, per la tutela del pubblico, dei medici e degli operatori sanitari

Presentata il 6 agosto 2018

1070

d'iniziativa della deputata BRUNO BOSSIO

Modifica all'articolo 336 del codice penale, in materia di violenza o minaccia contro un medico o un operatore sanitario

Presentata il 6 agosto 2018

1226

d'iniziativa dei deputati
CARNEVALI, DE FILIPPO, SIANI, UBALDO PAGANO, RIZZO NERVO, PINI, SCHIRÒ, FIANO, ANNIBALI, PEZZOPANE, BONOMO, ZAN, ZARDINI, CANTINI, MARCO DI MAIO, ROSSI, SENSI, ENRICO BORGHI, FRAGOMELI, TOPO, UNGARO, LA MARCA

Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della violenza nei confronti dei medici, del personale sanitario e del personale dei servizi sociali nell'esercizio delle loro funzioni

Presentata il 2 ottobre 2018

1246

d'iniziativa dei deputati
BELLUCCI, RAMPELLI, CIABURRO, DEIDDA, DONZELLI, FERRO, MONTARULI, TRANCASSINI, LOLLOBRIGIDA, VARCHI

Modifiche al codice penale in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni, nonché disposizioni per la prevenzione e la gestione del rischio derivante da atti di violenza nelle strutture sanitarie

Presentata il 5 ottobre 2018

1590

d'iniziativa dei deputati
LACARRA, SIANI, DE FILIPPO, MICELI, MURA, NAVARRA, UBALDO PAGANO, PELLICANI, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, TOPO

Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale, in materia di lesioni personali nei confronti di medici e personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni

Presentata il 12 febbraio 2019

2004

d'iniziativa dei deputati
PAOLO RUSSO, CARFAGNA, MULÈ, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BOND, CASCIELLO, D'ATTIS, FATUZZO, GAGLIARDI, GIACOMETTO, MARIN, MAZZETTI, MILANATO, MINARDO, MUGNAI, ORSINI, PELLA, PETTARIN, PITTALIS, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SARRO, TARTAGLIONE, MARIA TRIPODI

Disposizioni per la tutela della sicurezza degli operatori sanitari e modifica all'articolo 61 del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi con violenza o minaccia in danno di essi

Presentata il 18 luglio 2019

(Relatori: BORDO , per la II Commissione;
IANARO , per la XII Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il 4 marzo 2020, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2117. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 704, 909, 1042, 1067, 1070, 1226, 1246, 1590 e 2004, si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2117, approvato dal Senato, e abbinate, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come il provvedimento rechi disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo, fra l'altro, l'istituzione di un Osservatorio nazionale, norme in materia penale, interventi di prevenzione e la promozione di iniziative di informazione in materia;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il testo rechi disposizioni riconducibili alle materie «ordinamento penale» e «ordine pubblico e sicurezza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi, rispettivamente, delle lettere l) e h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché alla materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

segnalato inoltre come l'articolo 2, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, preveda l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di attuazione;

rilevato, con riferimento all'istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari di cui all'articolo 9, come, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale circa l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, tale previsione appaia riconducibile alla materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2117 del Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

considerato che l'articolo 7 impone alle aziende sanitarie, alle pubbliche amministrazioni e alle strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti del proprio personale esercente le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni;

considerata l'opportunità di definire ulteriormente l'ambito di applicazione di tale disposizione, sia con riferimento ai soggetti vittime del reato sia con riferimento all'oggetto dei processi nei quali le strutture di appartenenza sono tenute a costituirsi parte civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 7 nel modo seguente: «È fatto obbligo alle strutture presso cui opera il personale di cui all'articolo 1, di costituirsi parte civile nei processi per i delitti commessi con violenza o minaccia in danno del predetto personale».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il progetto di legge C. 2117, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta dell'8 maggio 2019;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente, quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), oltre che – per la modifica al codice penale di cui all'articolo 2 – alla materia dell'«ordinamento penale», di esclusiva legislazione statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione);

l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta soddisfatta dalle previsioni, di cui all'articolo 1, di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute per l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge n. 2117
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
delle Commissioni

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018.

Art. 1.
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie)

Art. 2.
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti, nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

a) identica;

b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

b) identica;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;

c) identica;

d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;

e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe;

f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera a), anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

2. Identico.

3. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette tramite l'Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24.

3. Identico.

4. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

4. Identico.

Art. 3.
(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro della salute promuove iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 583-quater
del codice penale)

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 583-quater
del codice penale)

1. All'articolo 583-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1. Identico:

«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private».

«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, di assistenza sanitaria e di soccorso».

2. All'articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private».

2. All'articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività in ambito sanitario e socio-sanitario».

Art. 3.
(Circostanze aggravanti)

Art. 5.
(Circostanze aggravanti)

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-septies) è aggiunto il seguente:

1. Identico:

«11-octies) l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

«11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

Art. 4.
(Modifiche al codice penale
in materia di procedibilità)

Art. 6.
(Modifiche al codice penale
in materia di procedibilità)

1. All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),».

Identico.

2. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste negli articoli» sono inserite le seguenti: «61, numero 11-octies),».

Art. 7.
(Obbligo di costituzione di parte civile)

1. È fatto obbligo alle aziende sanitarie, alle pubbliche amministrazioni e alle strutture e ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale di costituirsi parte civile nei processi per aggressioni commesse nei confronti del proprio personale esercente le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8.
(Misure di prevenzione)

1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

Art. 9.
(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari)

1. È istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza. La Giornata è celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 10
(Sanzione amministrativa)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 11.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Identico.

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