DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Articolo 1
DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE
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Articolo 2 |
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2107
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 24 settembre 2019 (v. stampato Senato n. 1460)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 settembre 2019
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2019, N. 75
All'articolo 1, al comma 1, le parole: «per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
Decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2019. |
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TESTO
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TESTO
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Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; |
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'articolo 153; |
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Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e, in particolare, l'articolo 47-quater, comma 1; |
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Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'articolo 14; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti; |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019; |
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; |
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emana |
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il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1. |
Articolo 1. |
1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, entro il 31 dicembre 2019. |
Articolo 2. |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Dato a Roma, addì 7 agosto 2019. |
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MATTARELLA |
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Conte, Presidente del Consiglio dei ministri |
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Visto, il Guardasigilli: Bonafede |