XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1988
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'11 luglio 2019 (v. stampato Senato n. 987)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)
con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 luglio 2019
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;
b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;
c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 21.835 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 11, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 118.354 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.