XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1971
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CENTEMERO, MOLINARI, BASINI, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, CAFFARATTO, DE ANGELIS, DONINA, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, MURELLI, PANIZZUT, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, VALBUSA, ZORDAN
Modifiche all'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di definizione della sede fissa di affari e di esclusione della rilevanza dell'utilizzo di un gestore di investimenti per il riconoscimento della stabile organizzazione dell'impresa non residente
Presentata il 10 luglio 2019
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha la finalità di completare la disciplina dei «neo residenti», con particolare riguardo al settore dell’asset management. L'intervento è volto a dare certezza sulle conseguenze fiscali connesse ai fondi di investimento (e, quindi, ai relativi investitori esteri) derivanti dal fatto che, nel territorio italiano, agiscono per loro conto i gestori degli investimenti (asset manager), in ipotesi, operanti tramite persone fisiche «neo residenti» (investment manager).
Al tempo stesso si garantisce che il reddito d'impresa derivante dall'attività di gestione (quindi, il reddito d'impresa che l’asset manager trae dalla gestione del fondo) sia tassato in Italia, se e nella misura in cui derivi da attività svolte in Italia.
In altri termini la misura proposta rende certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione personale in Italia del veicolo di investimento estero.
In assenza di tale misura, gli asset manager, ossia i datori di lavoro dei «neo residenti», attivi nel territorio italiano dovrebbero, di volta in volta e caso per caso, valutare se la loro attività sia idonea a generare, in capo alla struttura di investimento (e quindi al fondo ed alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori), un rischio di stabile organizzazione (che comporterebbe in Italia un più elevato livello di tassazione del fondo estero). Tale rischio, e quindi l'incertezza che ne deriva, potrebbe avere effetti fortemente deterrenti sulla decisione di localizzazione in Italia degli asset manager, dei loro dipendenti e dei collaboratori.
Una simile misura è presente anche in altri ordinamenti, quali il Regno Unito, proprio al fine di «enables non residents to appoint UK based investment manager without the risk of UK taxation and is one of the UK's continuing attraction for investment managers» (dal Policy paper «Statement of Practice 1 (2001): treatment of Investment Managers and their overseas clients», sito www.gov.uk).
Rimane fermo che, anche in assenza delle condizioni richieste dalla proposta, l'esistenza di una stabile organizzazione può essere riscontrata (e contestata) solo se ne ricorrono tutti i presupposti. Ad esempio, la proposta non implica che i veicoli di investimento siano qualificabili quali imprese, ben potendo essere qualificabili, caso per caso, quali enti che non esercitano, relativamente all'attività di investimento, attività commerciale.
Da questo punto di vista, la proposta di legge delinea un quadro di certezza (un safe harbour) in termini di condizioni che gli asset manager debbono rispettare affinché i fondi da loro gestiti divengano, solo per l'operare in Italia degli asset manager medesimi (tramite gli investment manager), tassabili in Italia.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di stabile organizzazione dell'impresa non residente, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 6-bis, 6-ter e 7»;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che un soggetto, residente o non residente, tramite una propria stabile organizzazione o base fissa nel territorio dello Stato, in nome o per conto dell'impresa non residente o di un'impresa da essa controllata, direttamente o indirettamente, anche con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto o di vendita o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto o alla vendita di beni mobili o immobili, di strumenti finanziari, anche derivati, comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, o di crediti.
6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano a condizione che:
a) l'impresa non residente sia un fondo pensione ovvero un organismo di investimento collettivo del risparmio estero ovvero una società da questi controllata, direttamente o indirettamente, purché istituiti o residenti in uno Stato o territorio inserito nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) l'impresa non residente, avendo riferimento ai beneficiari finali, sia partecipata da più di cinque soggetti non correlati tra loro ovvero non abbia alcun beneficiario finale, anche tenendo conto dei soggetti ad esso correlati, con una partecipazione superiore al 20 per cento;
c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome o per conto dell'impresa non residente cui alla lettera a), non detenga una partecipazione ai risultati economici annuali dell'impresa non residente superiore al 25 per cento. A tale fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo del soggetto;
d) il soggetto residente, la stabile organizzazione o la base fissa nel territorio dello Stato del soggetto non residente riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato in nome o per conto dell'impresa non residente, anche a seguito di attività di accertamento fiscale, una remunerazione di mercato dimostrata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;
c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Salva l'applicazione dell'articolo 110, comma 7, ai fini del comma 9 del presente articolo la sede fissa di affari a disposizione di un'impresa che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione di un'altra impresa non residente per il solo fatto che l'attività della prima reca un beneficio alla seconda».