XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1923
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI, TIRAMANI, SUTTO, ZIELLO, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, ALESSANDRO PAGANO, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, TARANTINO, TOMASI, TOMBOLATO, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, ZOFFILI, ZORDAN
Disposizioni per la promozione dell'uso della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nei rapporti con le pubbliche amministrazioni
Presentata il 19 giugno 2019
Onorevoli Colleghi! – Il completo inserimento delle persone con disabilità nella vita sociale e la garanzia delle uguali condizioni di partenza sancite dal dettato costituzionale e che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino sono princìpi ormai generalmente accettati dalla coscienza civile e presenti, con maggior o minor incisività, nelle legislazioni di tutti i Paesi civili.
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel vietare qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità (articolo 21), sancisce il riconoscimento e il rispetto del diritto delle persone disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Nel nostro ordinamento, l'articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, mentre il successivo articolo 3 dispone la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, prevedendo che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Sia per coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita, sia per coloro che sono diventati sordi dopo aver appreso il linguaggio parlato o in conseguenza di incidenti o malattie, sia per le persone sordocieche, che a causa della combinazione di una minorazione visiva e uditiva, totale o parziale, non hanno la possibilità di svolgere appieno le «normali» funzioni della vita quotidiana, le difficoltà per una piena integrazione sono evidentemente di gran lunga maggiori, avendo difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità. Le persone sorde e sordocieche vivono in una società che purtroppo presenta ancora rilevanti barriere alla comunicazione. Il linguaggio rappresenta il principale strumento di comunicazione: la conoscenza e l'uso della lingua favoriscono e rendono possibile l'accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni, oltre a essere la spina dorsale delle relazioni individuali e sociali. La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, ma trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita in società.
La lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile sono le lingue naturali delle persone sorde e delle persone sordocieche in quanto per le loro modalità visivo-gestuale e tattile possono essere acquisite in modo spontaneo dai bambini sordi e sordociechi con le stesse tappe del linguaggio parlato.
In questa prospettiva la presente proposta di legge, composta da un articolo unico, reca disposizioni per la promozione dell'uso della LIS e della LIS tattile nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino ogni iniziativa utile a favorire la diffusione dell'uso della LIS e della LIS tattile nei loro rapporti con le persone sorde e sordocieche, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e a servizi di interpretariato e di videointerpretariato, con priorità negli ambiti afferenti al diritto allo studio, anche universitario, alla salute e alla tutela giurisdizionale.
Si tratta, evidentemente, di un'enunciazione normativa avente carattere programmatico, ma nondimeno essenziale per porre le basi di un riconoscimento sempre più pervasivo e capillare di strumenti – quali, appunto, la LIS e la LIS tattile – essenziali per abbattere quelle barriere alla comunicazione che impediscono troppo frequentemente una piena e agevole partecipazione volta alla vita sociale delle persone sorde e sordocieche, ostacolando altresì la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente protetti da parte degli apparati amministrativi pubblici.
Le disposizioni in oggetto si pongono in tal senso in ideale continuità con quanto recentemente previsto dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale proprio al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia e in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, sono state stanziate specifiche risorse per la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in LIS e videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione.
Il comma 2 dell'articolo 1 in esame, oltre a recare la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce pertanto che con la legge annuale di bilancio siano stanziate le risorse occorrenti ad ampliare l'ambito di applicazione dei predetti progetti sperimentali. Naturalmente, nelle more dell'attuazione della riforma organica della materia delle disabilità, con la medesima legge di bilancio potranno essere stanziate ulteriori risorse per supportare gli sforzi delle amministrazioni pubbliche, ai vari livelli di governo, affinché l'abbattimento delle barriere alla comunicazione e la promozione dell'inclusione nei diversi ambiti in favore delle persone sorde e sordocieche possa divenire in via strutturale parte integrante delle politiche sociali del Paese.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di promuovere l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica e l'abbattimento delle barriere alla comunicazione in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano ogni iniziativa utile a favorire la diffusione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nei rapporti tra le stesse amministrazioni e le persone sorde e sordocieche, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e a servizi di interpretariato e di videointerpretariato, con priorità negli ambiti afferenti al diritto allo studio, anche universitario, alla salute e alla tutela giurisdizionale.
2. All'attuazione del comma 1 le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con la legge di bilancio sono stanziate annualmente le risorse occorrenti ad ampliare l'ambito di applicazione dei progetti sperimentali previsti dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.