PDL 1822-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 2  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1822-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FOGLIANI, TOMBOLATO, MACCANTI, MORELLI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, ZORDAN, BARBUTO, BARZOTTI, LUCIANO CANTONE, CARINELLI, DE GIROLAMO, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SCAGLIUSI, SERRITELLA, TERMINI

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi

Presentata il 2 maggio 2019

(Relatore: TOMBOLATO )

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 19 giugno 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1822, recante modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come la proposta di legge intervenga in primo luogo sulla disciplina delle patenti nautiche, disponendo il differimento al 1o gennaio 2020 del termine per l'applicazione della disposizione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 2017, il quale prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi;

segnalato come il predetto differimento al 1° gennaio 2020 della disposizione si renda necessario a seguito delle problematiche connesse all'entrata in vigore del nuovo testo del richiamato articolo 39, comma 1, e consentirebbe di evitare danni economici agli operatori del settore e di contribuire, al contempo, allo sviluppo del turismo nautico;

rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento attenga essenzialmente alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1822 Fogliani, recante «Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico»;

tenuto conto dell'esigenza che siano salvaguardati alti livelli di sicurezza nella circolazione delle imbarcazioni da diporto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico

Art. 1.

Art. 1.

1. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2019 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è differito al 1° gennaio 2021.

1. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2019 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è differito al 1° gennaio 2020.

2. All'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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