PDL 1822

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1822

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FOGLIANI, TOMBOLATO, MACCANTI, MORELLI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, ZORDAN, BARBUTO, BARZOTTI, LUCIANO CANTONE, CARINELLI, DE GIROLAMO, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SCAGLIUSI, SERRITELLA, TERMINI

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi

Presentata il 2 maggio 2019

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Onorevoli Colleghi! – L'articolo 29 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, ha modificato la disciplina delle patenti nautiche, prevista dal codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. In particolare, il comma 2, lettera a), del citato articolo 29 ha sostituito la lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 del codice, prevedendo l'aggiornamento delle cilindrate dei motori, in considerazione dell'evoluzione tecnologica dei propulsori marini che, a parità di cilindrata, erogano oggi maggiori potenze. La novella introdotta ha, pertanto, reso obbligatoria la patente nautica per la navigazione delle unità da diporto su cui sono installate determinate categorie di motori (in particolare, con alimentazione a iniezione) la cui conduzione, alla luce della previgente normativa, non richiedeva, invece, il possesso della citata patente.
Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 229 del 2017 (13 febbraio 2018), gli operatori commerciali non potevano più locare le unità dotate delle citate motorizzazioni a persone non in possesso della patente nautica, determinando un evidente nocumento all'attività delle imprese che avevano acquistato i citati propulsori proprio in ragione della possibilità di conduzione senza obbligo di patente nautica. Analogamente, i possessori delle unità su cui sono installati i citati motori che non erano in possesso della patente nautica si sono trovati nell'impossibilità di condurli.
Per evitare danni economici alle imprese e all'intero settore della nautica da diporto, il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto il differimento dell'applicazione dell'articolo 39, comma 1, lettera b) del codice, al 1° gennaio 2019.
Ciò ha consentito, per la stagione estiva 2018, di evitare gravi danni agli operatori commerciali del settore. Tuttavia, il differimento si è rivelato troppo breve in relazione al periodo di ammortamento del costo di acquisto di un motore marino che non può essere limitato a un anno. Si rende pertanto necessario un ulteriore differimento dell'efficacia delle disposizioni relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, prevedendone l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2021. Ciò consentirebbe di evitare danni economici agli operatori del settore e di contribuire, al contempo, allo sviluppo del turismo nautico, in linea peraltro con le finalità della riforma del codice.
I motori in oggetto – infatti – sono circa 7.000. Molti di questi sono stati acquistati dalle 217 società italiane di locazione di piccoli natanti che, alla luce delle vigenti disposizioni vedrebbero, di fatto, paralizzato il loro settore di attività, con grave nocumento delle stesse società e, più in generale, dell'intero settore del diporto nautico, che potrebbe invece essere rilanciato proprio a seguito del differimento proposto.
La disposizione è di carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2019 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è differito al 1° gennaio 2021.

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