PDL 1792

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1792

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GELMINI, MAZZETTI, CORTELAZZO, BAGNASCO, BIANCOFIORE, CALABRIA, CANNATELLI, CASINO, CASSINELLI, D'ATTIS, D'ETTORE, FATUZZO, FIORINI, GAGLIARDI, GIACOMETTO, GIACOMONI, LABRIOLA, MARIN, MILANATO, MUGNAI, MULÈ, NAPOLI, NOVELLI, ORSINI, PALMIERI, PELLA, PETTARIN, PITTALIS, POLIDORI, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SCOMA, SOZZANI, SPENA, TARTAGLIONE, VERSACE, VIETINA, ZANGRILLO, PEREGO DI CREMNAGO

Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare

Presentata il 18 aprile 2019

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Onorevoli Colleghi! – Attualmente ancora una quota considerevole, circa il 23 per cento dei rifiuti urbani prodotti, viene conferita in discarica – a fronte degli obiettivi dell'Unione europea, che prevedono uno smaltimento in discarica al di sotto del 10 per cento entro il 2030 (COM/2015/0614 final), e ciò avviene anche se gli impianti necessari alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti sono assolutamente insufficienti.
Laddove esiste un ciclo integrato dei rifiuti grazie a un parco impiantistico sviluppato l'utilizzo della discarica viene ridotto significativamente.
Nel 2017, secondo il rapporto annuale del Sistema nazionale per la protezione ambientale, la produzione nazionale dei rifiuti urbani si è attestata su 29,6 milioni di tonnellate.
La direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ha introdotto ulteriori obiettivi per la preparazione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. Il pacchetto dell'Unione europea sull'economia circolare, del quale la direttiva fa parte, stabilisce due obiettivi comuni per l'Unione. Il primo è il riciclo di almeno il 55 per cento dei rifiuti urbani entro il 2025, percentuale destinata a salire al 60 per cento entro il 2030 e al 65 per cento entro il 2035.
Al fine di rispettare i parametri europei è, quindi, necessario e urgente sviluppare sensibilmente la dotazione impiantistica e, in particolare, gli impianti per la gestione dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata e dai termovalorizzatori.
Attualmente quote considerevoli di rifiuti prodotte nelle aree del centro e del sud Italia vengono trattate in impianti localizzati al nord: la sola Lombardia riceve 300.000 tonnellate di rifiuti provenienti prevalentemente dal Lazio.
Vi sono regioni in cui la dotazione impiantistica è molto carente o del tutto inadeguata: è il caso della Sicilia, dove i rifiuti urbani smaltiti in discarica rappresentano ancora il 73 per cento del totale dei rifiuti prodotti, ma anche del Lazio e della Campania, che non riescono a chiudere il ciclo all'interno del rispettivo territorio.
Con riguardo alla raccolta della frazione organica a livello territoriale, si evidenzia che la scarsa dotazione impiantistica rilevata in alcune aree del centro e del sud del Paese comporta la movimentazione di rilevanti quantità di rifiuti da queste aree verso gli impianti del nord.
Peraltro, il trattamento anaerobico per la gestione dei rifiuti organici consente di abbinare al recupero di materia quello di energia: infatti, oltre alla produzione del digestato da utilizzare come ammendante a valle di un processo di compostaggio, tale tipologia di impianto comporta la produzione di biogas che può essere utilizzato direttamente ai fini energetici. Dal rifiuto organico si producono compost e biometano, ossia un carburante pulito realizzato in perfetta ottica di economia circolare.
In ambito nazionale, per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti in processi di digestione anaerobica, si può contare (dati del 2017) su un totale di 55 impianti operativi (47 al nord, 2 al centro e 6 al sud), ma ne serviranno molti di più, visto che l'organico rappresenta ben il 41,2 per cento dei rifiuti urbani che entrano nel circuito della raccolta differenziata.
Per quanto riguarda, invece, gli impianti di incenerimento, vi sono attualmente 39 impianti, di cui sono operativi 37, in gran parte ubicati al nord del Paese. Tali impianti sono ormai saturi. Soprattutto al centro e al sud sono indispensabili altri inceneritori per gli scarti non riciclabili e per evitare la realizzazione di nuove discariche.
La realtà è che l'Italia ha necessità di realizzare nuovi impianti, principalmente per il trattamento della frazione organica, ma anche per quanto riguarda la gestione e il recupero dei rifiuti non riciclabili e degli scarti stessi del riciclo. In mancanza di questi nuovi impianti sarà davvero molto difficile rispettare la soglia dello smaltimento in discarica al di sotto del 10 per cento, come richiesto dalle normative europee.
Senza impianti per la gestione dei rifiuti organici (in particolare, quelli di digestione anaerobica) e senza inceneritori non si chiude il ciclo dei rifiuti e non si potranno raggiungere gli obiettivi europei. Peraltro, la piena attuazione dell'economia circolare, che obbligherà a ridurre la produzione di rifiuti, a riciclare almeno il 65 per cento dei rifiuti urbani e a ridurre lo smaltimento in discarica a non più del 10 per cento dei rifiuti prodotti, renderà necessario realizzare un sistema industriale di gestione che sia in grado di garantire il raggiungimento di tali obiettivi.
La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione interviene con una serie di disposizioni volte a favorire e ad accelerare la realizzazione degli impianti indispensabili per chiudere il ciclo dei rifiuti e per favorire l'economia circolare.
L'articolo 1 riguarda le misure volte a incrementare e a favorire la realizzazione di una rete impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi.
Si prevede una ricognizione degli impianti pubblici e privati destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, esistenti o in corso di realizzazione in ciascuna regione, nonché del reale fabbisogno di impianti ai fini della corretta gestione dei medesimi rifiuti volto a garantire il rispetto degli obiettivi europei di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti, nonché un'adeguata autosufficienza territoriale nella gestione e nel trattamento degli stessi rifiuti.
Sulla base della suddetta ricognizione e qualora si riscontrino effettive criticità e una sensibile carenza degli impianti necessari al raggiungimento dei citati obiettivi, nonché al fine di accelerarne l'effettiva realizzazione, possono essere nominati uno o più commissari straordinari incaricati di garantire la programmazione, la gestione e la realizzazione, in tempi certi, degli interventi di adeguamento, nel rispetto del principio di prossimità.
Il commissario straordinario, nel rispetto del principio di leale collaborazione con il presidente della regione interessata, adotta, quindi, tutte le iniziative volte alla realizzazione dei suddetti impianti, prevedendo, a tale fine, deroghe alla normativa vigente.
Gli articoli successivi prevedono misure volte a sostenere l'economia circolare.
L'articolo 2 istituisce il Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo per l'economia circolare.
L'articolo 3 riguarda gli appalti della pubblica amministrazione nell'ambito delle gare di appalto riferite alla ristorazione collettiva e alla fornitura di derrate alimentari. Si introduce l'obbligo per i servizi oggetto delle gare di appalto nei suddetti ambiti di inserire clausole contrattuali che prevedano un punteggio premiante all'offerente che si impegni a fornire contenitori e imballaggi realizzati con materiali biodegradabili o compostabili ovvero in plastica riciclata, in luogo della plastica vergine o del polistirolo.
Inoltre, attraverso una modifica al codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativa ai criteri oggettivi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si introduce anche il criterio della minore quantità di contenitori e di imballaggi a parità di prodotto contenuto, nonché le loro caratteristiche qualitative, con particolare riguardo all'assenza di plastica e alla percentuale di materiale biodegradabile e compostabile e di plastica riciclata certificata utilizzata. Infine, si prevede il divieto, dal 2021, di stipulare contratti per l'acquisizione di beni in plastica monouso.
L'articolo 4 modifica la disciplina relativa ai criteri per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto, contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale). A distanza di molti anni dalla sua approvazione ancora mancano gran parte dei decreti attuativi previsti dall'articolo 184-ter del citato codice, che devono stabilire i criteri tecnici per la trasformazione dei rifiuti in materia o prodotto secondario, ossia i criteri per la "End of Waste". L'individuazione di tali criteri contribuisce a quelle azioni virtuose volte a favorire l'economia circolare e lo sviluppo delle filiere del recupero, attraverso l'uso di materiali e beni riciclati. Si propone pertanto una riscrittura del citato articolo 184-ter, attribuendo all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e di esercizio al trattamento dei rifiuti - ossia la regione - la competenza al riconoscimento "End of Waste" caso per caso, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti indicati dal legislatore europeo. Peraltro la stessa direttiva 2008(851/UE, nel riformulare l'articolo 6 (End of Waste) della direttiva 2008/98/CE, al paragrafo 2, ha indicato i requisiti che devono essere presi in considerazione per il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto e ha ribadito che tale riconoscimento può avvenire caso per caso, ossia senza necessità che esista una disciplina nazionale di riferimento.
L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Misure per favorire la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei dati comunicati dalle regioni in collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, provvede a effettuare una ricognizione degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, esistenti o in corso di realizzazione in ciascuna regione, nonché del reale fabbisogno di impianti ai fini della corretta gestione dei medesimi rifiuti volto a garantire il rispetto degli obiettivi in materia di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti fissati dall'Unione europea, nonché un'adeguata autosufficienza territoriale nella gestione e nel trattamento degli stessi rifiuti. Il fabbisogno residuo necessario è comunicato dalle regioni sulla base dei rispettivi piani regionali sui rifiuti e dei dati dell'ISPRA. La ricognizione di cui al presente comma deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con riguardo agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi, necessari a coprire il fabbisogno residuo in considerazione e nel rispetto degli obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani fissati dall'Unione europea, nonché agli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, la ricognizione di cui al comma 1 è finalizzata a verificare la validità del fabbisogno dei suddetti impianti individuato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016. Qualora necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede ad aggiornare i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Sulla base dei risultati della ricognizione di cui al comma 1, qualora si riscontrino effettive criticità e una sensibile carenza degli impianti e al fine di accelerare l'effettiva realizzazione dei medesimi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono nominati, ove necessario, uno o più commissari straordinari nel numero massimo di cinque, competenti, rispettivamente, per le regioni del nord, del centro e del sud, per la regione Sardegna e per la regione Sicilia, al fine di garantire la programmazione, la gestione e la realizzazione, in tempi certi, degli interventi di adeguamento impiantistico, nel rispetto del principio di prossimità.
4. La durata dell'incarico del commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per un triennio dalla prima nomina.
5. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì stabiliti le modalità, la struttura e il compenso da attribuire ai commissari straordinari, ai cui oneri si provvede ai sensi del comma 11.
6. Il commissario straordinario, nel rispetto del principio di leale collaborazione con il presidente della regione interessata, adotta tutte le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di cui al presente articolo e può operare in deroga alle disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle autorizzazioni, fermo restando comunque il rispetto della vigente normativa in materia di autorizzazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Il commissario straordinario convoca una conferenza di servizi con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di ottenere gli atti di intesa. La durata della conferenza non può superare il termine di sessanta giorni dalla data della sua indizione e, qualora alla scadenza di tale termine non si raggiunga un accordo, provvede il Consiglio dei ministri, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.
8. Al fine della definizione del procedimento amministrativo volto ad autorizzare la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1 e delle effettive esigenze delle regioni, il commissario promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma, da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'individuazione dei soggetti idonei pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali necessari per l'affidamento dell'opera, nel rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e modalità per l'eventuale revoca dei benefici e il recupero di somme indebitamente percepite dal soggetto.
10. Agli impianti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni e i termini ridotti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree di cui al comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
11. Ai fini del miglioramento e del riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di assegnazione, le modalità di ripartizione e le priorità di accesso alle risorse di cui al comma 11, nonché la quota di partecipazione a carico degli enti territoriali.
13. Gli enti territoriali possono prevedere incentivi o agevolazioni volti a favorire il coinvolgimento del capitale privato nella realizzazione e nella gestione degli impianti di cui al presente articolo, avvalendosi delle risorse del Fondo di cui al comma 11.
14. Gli incentivi e le agevolazioni di cui al comma 13 sono cumulabili con quelli già previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea.
15. Le spese effettuate dalle regioni per gli impianti di cui al presente articolo sono escluse dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità interno di cui all'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2.
(Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore dell'economia circolare)

1. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo per l'economia circolare, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei seguenti ambiti:

a) processi di produzione o di valorizzazione di prodotti che comportano una riduzione dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

b) miglioramento della qualità delle materie prime secondarie;

c) aumento del riciclaggio e della biodegradabilità della plastica, riducendo la presenza di sostanze pericolose;

d) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, di trattamento e di recupero;

e) sviluppo di processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca negli ambiti dell'economia circolare;

f) incentivazione delle imprese nella ricerca, nelle tecnologie e nelle soluzioni innovative volte a migliorare e a favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e di riciclo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili con quelle già previste dalla vigente normativa in materia e possono beneficiare della quota di cofinanziamento prevista dal programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione (2014 – 2020) «Orizzonte 2020» e dal programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di cui al regolamento UE n. 1293/2013 dell'11 dicembre 2013.
4. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2019-2021, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di investimento sostenute e documentate. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite di quattro milioni di euro annui.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 3.
(Appalti della pubblica amministrazione volti alla sostenibilità ambientale e alla riduzione nell'uso della plastica nel confezionamento degli alimenti e delle bevande e nella produzione di imballaggi)

1. Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 34 e 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito delle gare di appalto relative alla ristorazione collettiva e alla fornitura di derrate alimentari, con particolare riguardo al confezionamento degli alimenti e delle bevande per i servizi di ristorazione collettiva e di fornitura di derrate alimentari, le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire specifiche tecniche e clausole contrattuali che prevedano l'obbligo di assegnare punteggi premianti all'offerente che si impegna a fornire contenitori e imballaggi realizzati con materiali biodegradabili o compostabili, in luogo della plastica vergine o del polistirolo.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1.
3. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 95 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserita la seguente:

«b-bis) la minore quantità di contenitori e di imballaggi a parità di prodotto contenuto, nonché le loro caratteristiche qualitative, con particolare riguardo all'assenza di plastica e alla percentuale di materiale biodegradabile o compostabile e di plastica riciclata certificata utilizzata;».

4. Dal 1° gennaio 2021 è fatto divieto alla pubblica amministrazione di stipulare contratti per l'acquisto di oggetti in plastica monouso. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono individuate eventuali deroghe al divieto di cui al presente comma.

Art. 4.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter. – (Cessazione della qualifica di rifiuto)1. Il rifiuto sottoposto a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessa di essere considerato tale se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e i parametri esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non è suscettibile di comportare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati i criteri dettagliati per l'applicazione uniforme delle condizioni di cui al comma 1 nelle operazioni di riciclaggio o recupero dei rifiuti. Tali criteri devono garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e agevolare l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, tenendo conto dei possibili effetti negativi della sostanza o dell'oggetto sull'ambiente e sulla salute umana. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti. I decreti di cui al presente comma individuano in particolare:

a) i materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in conformità alle norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio ed eventualmente l'accreditamento;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. Qualora la Commissione europea adotti gli atti di esecuzione previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851, si applicano i criteri dettagliati in essi stabiliti in luogo di quelli previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1, suballegato 1, al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e l'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. Mantengono efficacia i decreti ministeriali vigenti e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o di riesame secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, salva la verifica dell'assenza di violazioni non regolarizzate.
5. Qualora non siano stabiliti criteri specifici ai sensi dei commi 2 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e ai criteri di cui al comma 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e dei criteri di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere adottati indirizzi e linee guida al fine di garantire l'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni del presente comma.
6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti. Nel Registro sono raccolte le autorizzazioni rilasciate per i fini di cui al presente articolo. Il Registro è pubblicato in forme che ne consentano la consultazione pubblica. A tale fine le autorità competenti, all'atto del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, comunicano al medesimo Ministero anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate e ancora in corso di validità».

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 11, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, pari a 100 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, e all'articolo 2, comma 4, pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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