XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1630
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SANTELLI, OCCHIUTO, BARTOLOZZI, CANNIZZARO, D'ETTORE, PENTANGELO, SARRO, SIRACUSANO, SISTO, MARIA TRIPODI
Introduzione dell'articolo 143-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di computo dei termini di durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento
Presentata il 26 febbraio 2019
Onorevoli Colleghi! — La cronaca giudiziaria, specie nel Mezzogiorno, riporta numerose vicende di scioglimento dei consigli degli enti locali, molto spesso legate alle infiltrazioni mafiose.
Non sempre, tuttavia, le ragioni addotte a sostegno del provvedimento di scioglimento resistono al vaglio giurisdizionale, dimostrandosi poi, nel merito, destituite di fondamento. Un caso emblematico è offerto dalla recentissima decisione del TAR del Lazio, che ha annullato l'atto di scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme, disponendo, per gli effetti, la reintegrazione degli organi.
Di fronte a tali fattispecie riteniamo sussista una lacuna, o quantomeno una «smagliatura», a livello normativo, che determina nel sistema un profilo di irragionevole e ingiustificato sacrificio del principio democratico, oltre che del diritto-dovere dei soggetti preposti alle funzioni istituzionali di esercitare il proprio mandato.
A ben guardare, infatti, qualora il provvedimento di annullamento sia annullato, non tutti gli effetti da questo prodotti vengono rimossi: ci si riferisce alla «decurtazione» della consiliatura, interrotta dalla parentesi commissariale che, sebbene rivelatasi a posteriori ingiustificata, non viene «rimessa in termini».
Se il commissariamento degli organi democraticamente eletti e l'interruzione del mandato popolare hanno senso in presenza delle gravi violazioni previste dagli articoli 141, comma 1, lettera a), e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito «TUEL», altrettanto non può dirsi ove la sussistenza di tali violazioni venga esclusa all'esito di un accertamento giurisdizionale. In questo caso, infatti, l'erosione del mandato è un sacrificio inutile della volontà espressa dagli elettori, che deve poter essere scongiurato o riparato.
Occorre dunque trovare un punto di ragionevole e proporzionato bilanciamento fra le esigenze della legalità e il principio democratico, entrambi pilastri imprescindibili del nostro sistema costituzionale.
In questa prospettiva, la presente proposta di legge introduce nel TUEL un nuovo articolo, l'articolo 143-bis, con il quale si prevede che, nei casi contemplati dagli articoli 141, comma 1, lettera a), e 143, l'impugnazione giurisdizionale del decreto di scioglimento sospende il decorso dei termini della consiliatura fino alla definizione del giudizio. Nel caso di annullamento del decreto di scioglimento, il periodo compreso fra la pubblicazione del medesimo e la reintegrazione degli organi elettivi non si computa ai fini del termine della consiliatura. Al contrario, ove l'impugnazione venga respinta, il problema non si porrà, perché si procederà senz'altro alle nuove elezioni.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 143-bis. – (Durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento) – 1. Nei casi previsti dagli articoli 141, comma 1, lettera a), e 143, l'impugnazione giurisdizionale del decreto di scioglimento sospende il decorso dei termini della consiliatura fino alla definizione del giudizio.
2. Nel caso di annullamento del decreto di scioglimento, il periodo compreso fra la pubblicazione del medesimo e la reintegrazione degli organi elettivi non si computa ai fini del termine della consiliatura».