PDL 1448

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1448

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NOVELLI, BAGNASCO, BIANCOFIORE, BIGNAMI, D'ATTIS, D'ETTORE, FERRAIOLI, GIACOMETTO, MAZZETTI, MULÈ, MUSELLA, PELLA, PENTANGELO, PETTARIN, PITTALIS, ROTONDI, ROSSELLO, RUFFINO, SANDRA SAVINO

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'imposta municipale unica per gli immobili posseduti e utilizzati dalle aziende pubbliche di servizi alla persona

Presentata il 13 dicembre 2018

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Onorevoli Colleghi! — La normativa riguardante l'esenzione dall'assoggettamento all'imposta municipale unica (IMU) per gli enti che svolgono attività socio-assistenziali di servizio alla persona non è chiara. Gli enti sorti dalla trasformazione degli istituti pubblici assistenza e beneficenza (IPAB) o di altri istituti comunali preposti alla medesima funzione subiscono un trattamento diverso in relazione alle regioni e ai comuni in cui posseggono immobili e svolgono la loro attività: a volte sono esentati dal pagamento, a volte sono assoggettati in maniera ridotta, altre volte devono versare l'intera imposta.
Le leggi funzionano se dettano disposizioni chiare e sono giuste quando riservano lo stesso trattamento a soggetti della stessa natura. Per questo è necessario provvedere alla revisione dell'elenco degli immobili esenti dal pagamento dell'IMU, aggiungendo le aziende pubbliche di servizi alla persona, enti fondamentali per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali alla cittadinanza.
La presente proposta di legge si compone di due articoli, il primo volto a modificare l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzioni dall'IMU e il secondo recante la quantificazione dell'onere derivante da tale esenzione e la sua copertura.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esenzione dall'imposta municipale unica per gli immobili posseduti e utilizzati dalle aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserita la seguente:

«a-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nonché dalle aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti da trasformazione di altri enti».

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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