XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1266
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SPERANZA, FORNARO, EPIFANI
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Presentata il 15 ottobre 2018
Onorevoli Colleghi! — Dai dati forniti dall'Osservatorio indipendente morti sul lavoro di Bologna sono stati 580 gli infortuni mortali dall'inizio dell'anno sui luoghi di lavoro, che salgono a 1.100 calcolando anche i morti sulle strade e in itinere. Tale numero impressionante impone un intervento urgente in materia di sicurezza sul lavoro, orientato su modalità di prevenzione operativa e che parta dalla conoscenza di quali siano le cause di un fenomeno che è ormai un'emergenza per il Paese.
Dagli ultimi dati forniti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) risulta l'aumento delle morti sul lavoro nei primi otto mesi dell'anno. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'INAIL tra gennaio e agosto sono state 713, con un incremento di 31 unità (pari al 4,5 per cento in più) rispetto alle 682 del corrispondente periodo del 2017. L'aumento, afferma l'Istituto, è dovuto soprattutto all'elevato numero di decessi avvenuti nel mese di agosto di quest'anno rispetto all'agosto 2017 (92 contro 51), alcuni dei quali causati da incidenti «plurimi», ovvero che causano contemporaneamente la morte di due o più lavoratori. Secondo l'INAIL ad agosto 2018 si è contato lo stesso numero di vittime (34) in incidenti plurimi dell'intero periodo gennaio-agosto 2017. Tra gli eventi tragici dello scorso agosto si ricordano il crollo del ponte Morandi a Genova e gli incidenti stradali avvenuti in Puglia, che hanno provocato la morte di braccianti stranieri a Lesina e a Foggia. I dati rilevati al 31 agosto hanno evidenziato, a livello nazionale, un incremento sia dei casi avvenuti sul luogo di lavoro, che sono passati da 491 a 498 (+ 1,4 per cento), sia di quelli occorsi in itinere, in aumento del 12,6 per cento (da 191 a 215). Nei primi otto mesi di quest'anno si è registrato un incremento di 43 casi mortali (da 574 a 617) nelle gestioni relative all'industria e ai servizi, mentre in agricoltura i decessi denunciati sono stati due in meno (da 88 a 86) e nel conto relativo alle amministrazioni dello Stato dieci in meno (da 20 a 10). L'analisi territoriale evidenzia un incremento di trentadue casi mortali nel nord-ovest (da 163 a 195), di 11 decessi al sud (da 140 a 151) e di tre casi nel nord-est (da 179 a 182). A livello regionale si evidenziano i 20 casi in più del Veneto (da 62 a 82) e i 15 in più della Lombardia (da 82 a 97). L'aumento rilevato nel confronto tra i primi otto mesi del 2017 e del 2018 è legato prevalentemente alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono stati 28 in più (da 615 a 643), mentre quella femminile ha registrato tre decessi in più (da 67 a 70). L'incremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (da 574 a 589), sia quelle dei lavoratori di Stati non appartenenti all'Unione europea (da 74 a 88) e di Stati appartenenti all'Unione (da 34 a 36). Dall'analisi per classi di età è emerso come quasi un caso su due abbia comportato la morte di lavoratori di età compresa tra 50 e 64 anni, con un incremento di 45 casi (da 289 a 334) tra i due periodi. In aumento sono state anche le denunce che hanno riguardato lavoratori di età inferiore a 34 (da 113 a 132) e superiore a 65 anni (da 49 a 52).
Molti degli episodi di questi mesi, tra cui quello accaduto lo scorso 17 maggio ad Angelo Fuggiano, dipendente della società Ferplast, appaltatrice dell'ILVA di Taranto, interessano dipendenti di società appaltatrici o subappaltatrici. Evidentemente la frammentazione delle tutele, la precarizzazione dei rapporti di lavoro e l'instabilità di molte tipologie di lavoro aggravano le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
XVII legislatura.
In materia di sicurezza sul lavoro il legislatore, proseguendo sulla linea tracciata nella XVI legislatura, è intervenuto, in primo luogo, con misure per la semplificazione amministrativa e procedurale, in una prospettiva di riduzione degli adempimenti burocratici per le imprese. Sotto il profilo della semplificazione, rilevanti novità sono state introdotte dagli articoli 32 e 35 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. Lo stesso articolo 32, apportando alcune modifiche all'allora vigente codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto atteneva al criterio di determinazione del prezzo più basso nei contratti pubblici di appalto, aveva disposto che tale prezzo fosse altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nonché delle misure volte all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In relazione a ciò, quindi, il costo del personale non figurava più come elemento di prezzo e non doveva essere più sottoposto a verifica di congruità. Con l'articolo 35, invece, in primo luogo sono state individuate apposite procedure per la semplificazione degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria quando il lavoratore svolga la sua attività in azienda per un periodo non superiore a 50 giorni nel corso di un anno solare; inoltre, è stata prevista la definizione, tramite un apposito decreto interministeriale, di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, alla formazione, alla valutazione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.
In materia è successivamente intervenuto l'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito dalla legge n. 99 del 2013, il quale, in primo luogo, ha esteso l'ambito di applicazione della responsabilità solidale negli appalti (ex articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003) in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa, nei confronti dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro autonomo. Dall'ambito della disciplina richiamata restano esclusi i contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Per quanto concerne le sanzioni, la norma, poi, introduce (a decorrere dal 1° luglio 2013 ed esclusivamente per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla citata data) una prima rivalutazione ex lege del 9,6 per cento degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sicurezza sul lavoro (sostituendo il comma 4-bis dell'articolo 306 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede un sistema di rivalutazione quinquennale degli importi), definendo altresì le modalità di adozione e i contenuti dei successivi provvedimenti di rivalutazione periodica.
Modifiche sostanziali della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono intervenute con la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (cosiddetto «jobs act»). In particolare, l'articolo 1, comma 7, della legge, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli più coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, ha delegato il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi. La lettera l) del medesimo comma 7 reca il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. In attuazione di tale criterio, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ha previsto norme volte alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso l'adozione di misure di coordinamento ovvero l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) dell'Ispettorato nazionale del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, disponendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
Il decreto legislativo n. 151 del 2015, anch'esso adottato in attuazione del jobs act, al capo III del titolo I interviene razionalizzando alcuni adempimenti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e modificando l'apparato sanzionatorio per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Finalità della proposta di legge.
Da un punto di vista normativo, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e le altre norme vigenti sugli infortuni sul lavoro e sulle tecnopatie hanno confermato e valorizzato aspetti quali, da una parte, il collegamento tra l'attuazione degli interventi di prevenzione e di erogazione di finanziamenti e contributi alle imprese ottemperanti alle norme prevenzionali con la connessa riduzione dei tassi dei premi assicurativi obbligatori e, da un'altra parte, i disincentivi e deterrenti economici e normativi per le imprese che non operino in conformità alle prescrizioni di legge. In particolare, l'articolo 8 ha istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali relativamente ai lavoratori, iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche di dati unificate.
Bisogna estendere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, perché c'è un ritardo enorme in Italia rispetto agli altri Stati europei. C'è bisogno di sanzionare con il massimo della forza chi sbaglia e chi non rispetta le leggi, così come c'è bisogno di incentivare le imprese che invece investono in sicurezza. Si potrebbe immaginare una fortissima, totale defiscalizzazione per le spese per la sicurezza. E poi, ancora, investire in nuove tecnologie per la prevenzione e aumentare i controlli.
L'attuale modello assicurativo si basa sul principio secondo il quale il lavoro genera rischi e danni, per cui chi «beneficia» del lavoro altrui deve farsi carico del pagamento del relativo premio assicurativo. Inoltre esso poggia su un sistema di incentivazione della prevenzione attraverso un meccanismo di bonus/malus (oscillazione del tasso aziendale per andamento infortunistico) che ha registrato la tendenza di qualche datore di lavoro di omettere la denuncia di infortuni o malattie professionali non particolarmente gravi. In tale scenario, un meccanismo come quello attualmente in vigore, fondato sull'oscillazione del tasso (in virtù della quale il premio è proporzionato all'entità del danno), finisce per rendere più costoso il sistema nel suo complesso.
Viceversa, prevedendo almeno temporaneamente un sistema che dia sostegno, per mezzo di una riduzione dei tassi, alle imprese che investono in prevenzione e sicurezza – attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, l'adozione di sistemi di gestione del rischio e di innovazione tecnologica – si otterrebbe l'effetto di una riduzione del costo complessivo del sistema, poiché i lavoratori sarebbero esposti a rischi minori e i datori di lavoro avrebbero meno problemi a causa della denuncia dell'infortunio, e nel contempo potrebbe generarsi un apporto virtuoso alla crescita per il mondo del lavoro.
Sarebbe pertanto auspicabile una rielaborazione dell'attuale tariffa dei premi, valorizzandone la correlazione agli investimenti per la sicurezza.
Il meccanismo vigente ha dimostrato, nel periodo trascorso dalla sua introduzione, la sua sostanziale insufficienza e inadeguatezza. La partecipazione delle imprese più piccole è, infatti, pressoché nulla e ciò è addebitabile a una serie di ragioni tra le quali:
1) la scarsa convenienza per le piccole aziende, per le quali la percentuale dello sconto è troppo bassa perché possa essere appetibile;
2) il timore nei confronti delle ispezioni che potrebbero derivare dalla proposizione dell'istanza, che scoraggia molti ulteriormente dal proporla;
3) la necessità di interventi migliorativi da attuare sul piano della prevenzione che l'azienda deve proporre ex novo ogni anno per vedersi riconfermare il regime di favore;
4) le caratteristiche e competenze professionali delle figure che si occupano nell'azienda dell'aspetto assicurativo e di quello prevenzionale, non sempre in possesso delle nozioni tecniche e del grado di specializzazione adeguato;
5) il disallineamento tra il momento in cui un'azienda effettua il proprio investimento in prevenzione e quello dell'effettivo riconoscimento dello sconto.
Da ultimo va rimarcato che da uno studio effettuato dall'INAIL è emerso che le aziende che hanno avuto accesso allo sconto ex articolo 24 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, che ha disciplinato le tariffe dei premi per l'assicurazione e le relative modalità di l'applicazione (MAT), non sono quelle che hanno poi avuto le migliori «performance» in materia di andamento infortunistico, laddove risultati migliori sono stati raggiunti quando a disposizione dell'azienda è stato posto un vero e proprio finanziamento a sostegno della prevenzione.
Dovendo quindi imprimere una maggiore incisività all'attuale sistema di bonus/malus che premi l'impegno delle imprese che investono in sicurezza, può essere utile agire sul meccanismo dell'oscillazione del tasso. Un sistema di bonus/malus, in generale, rappresenta, la principale forma di personalizzazione del rischio, che a posteriori agisce in maniera determinante sul premio, in relazione al reale comportamento manifestato dall'assicurato. La tendenza dovrebbe essere quella di accentuare l'ampiezza della forbice del sistema di bonus/malus per rendere più incisiva questa formula tariffaria che, sul piano generale, ha effetti positivi sulla riduzione della sinistrosità perché influisce sul comportamento dell'utente prevenendone i comportamenti negativi. Si ritiene che tale clausola possa essere usata in maniera strategica ai fini della prevenzione ove si provveda a uscire dall'attuale assetto che, in primo luogo, rimette la richiesta alla discrezionalità dell'impresa e non considera le iniziative in materia di prevenzione come componente strutturale dell'oscillazione. I parametri ai quali è connessa l'oscillazione per andamento infortunistico, infatti, sono quasi esclusivamente quelli della dimensione aziendale. Per di più, nella previsione attuale, l'elemento di attenzione e verso cui tende il sistema è certamente la grande impresa, circostanza, questa, estremamente contraddittoria soprattutto se si considera che l'indice infortunistico più elevato, in particolare in caso di infortunio mortale, è riferibile alle piccolissime imprese (microimprese).
Sarebbero pertanto opportune, con riferimento alle piccole e medie imprese definite dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, la disapplicazione della cosiddetta «terza oscillazione» (citato articolo 24 delle MAT) e la contestuale definizione di parametri strutturali che siano più marcatamente connessi all'adozione di misure in materia di prevenzione, al fine di mettere le stesse imprese nella condizione di avvertire tangibilmente i riflessi favorevoli sul costo del lavoro derivanti da tutte le politiche adottate in sede di prevenzione.
Pertanto, alla luce anche degli interventi normativi descritti, la presente proposta di legge, che è composta da quattro articoli, è volta a modificare tali interventi.
Nello specifico l'articolo 1, alla luce della carenza di documenti o notizie sui risultati ottenuti dal SINP, intervenendo sull'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede una relazione semestrale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal SINP.
L'articolo 2, modificando il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e l'articolo 3, modificando il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, intende non confondere, ma distinguere le funzioni di controllo sull'efficacia degli interventi, che attengono all'Ispettorato nazionale del lavoro, da quelle di consulenza e prevenzione, che attengono all'INAIL.
L'articolo 4, nella materia dello sconto per la prevenzione denominato «oscillazione del tasso per prevenzione» (OT24), tratta di una riduzione del tasso medio del premio applicabile all'impresa, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL. La riduzione del tasso è riconosciuta in misura proporzionale, in relazione alla dimensione dell'impresa e più in particolare al numero di lavoratori impiegati nel periodo, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo del citato articolo 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000, poi sostituito dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 marzo 2015.
L'articolo 5 prevede un piano di assunzione per aumentare il numero degli ispettori del lavoro, che appare oggi assolutamente insufficiente all'esecuzione dei necessari controlli sull'intero territorio nazionale, laddove essi, in numero maggiore e con compiti più concentrati, potrebbero agire più estesamente per effettuare controlli e irrogare sanzioni.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «paritetici» sono inserite le seguenti: «, le associazioni»;
b) al comma 5, le parole: «lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) ed e-bis)»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni sei mesi alle Camere una relazione sulle azioni, sugli interventi e sui risultati connessi alle attività per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro svolte mediante il SINP».
Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 149).
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS e dall'INAIL» sono aggiunte le seguenti: «, anche riguardo alla vigilanza sull'applicazione delle misure e delle prescrizioni per la salute e la sicurezza sul lavoro; le attività di prevenzione e di consulenza rientrano nella competenza dell'INAIL»;
b) all'articolo 2, comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, esercita e coordina in tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti sulla regolarità, sui requisiti e sulle modalità dei rapporti di lavoro, sulla dinamica degli infortuni e sulle tipologie dell'esposizione al rischio dei malattie professionali e delle caratteristiche dei vari cicli produttivi, ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) svolge le attività di vigilanza e controllo presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche per rilevare l'eventuale uso non corretto dei tirocini».
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 8 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124).
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – (Prevenzione e promozione). – 1. L'INAIL organizza le attività di prevenzione e promozione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché su questioni di ordine generale, svolte presso i datori di lavoro, finalizzate al rispetto della normativa, in particolare in materia di lavoro e previdenza, con maggiore riferimento alle questioni di più rilevante impatto sociale nonché alle novità legislative e interpretative.
2. Qualora nel corso dell'attività istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui al comma 1, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, l'INAIL, avvalendosi del proprio personale professionista pubblico, fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.
3. L'INAIL e le sue strutture centrali e territoriali, anche d'intesa con l'Ispettorato nazionale del lavoro, con gli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e con le aziende sanitarie locali, propone a enti, datori di lavoro e associazioni attività di informazione e di aggiornamento da svolgere, a cura e a spese di tali ultimi soggetti, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni».
Art. 4.
(Modifiche al meccanismo di oscillazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
1. Con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese attive da più di due anni, con meno di cinquanta dipendenti, inquadrate nelle gestioni industria e artigianato, secondo la classificazione disposta ai fini previdenziali e assistenziali dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché alle imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno, a condizione che non risultino violazioni delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro né della normativa e degli adempimenti contributivi e assicurativi, è applicata una riduzione del tasso medio della tariffa dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in misura fissa non inferiore al 15 per cento, aggiuntiva rispetto alle agevolazioni già previste in materia, anche in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle specifiche normative di settore.
2. Per l'applicazione del beneficio di cui al comma 1 è necessario che nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di riduzione e per il primo anno di applicazione della misura, anche se coincidente con quello di presentazione dell'istanza, l'impresa abbia effettuato interventi e previsto misure organizzative e produttive per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, aggiuntivi rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti, in attuazione degli indirizzi operativi e tecnici che l'INAIL adotta e pubblica entro il 30 novembre di ogni anno per il periodo di vigenza.
3. L'INAIL valuta la conformità delle domande presentate e decide sul riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 all'impresa richiedente.
4. Nel caso di accoglimento della domanda da parte dell'INAIL, qualora le medesime imprese assumano, negli anni 2019 e 2020, lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, o stabile ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mediante patto individuale o accordo collettivo, è applicato, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del lavoratore di nuova assunzione.
5. I requisiti e la misura della riduzione aggiuntiva del tasso medio della tariffa di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL. Il decreto, al fine di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario dell'assicuratore e di ripartire gli effetti dei sinistri fra gli assicurati, può prevedere oscillazioni, in aumento o in diminuzione, nei confronti delle altre imprese, sulla base dei dati da confrontare.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 4.
7. Al fine di concorrere a garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, l'INAIL provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri derivanti dall'applicazione della riduzione aggiuntiva del tasso medio della tariffa di cui al comma 1, effettuando una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. L'INAIL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede alla predisposizione degli indirizzi operativi per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, in particolare per quanto concerne le imprese che hanno beneficiato della riduzione di cui al comma 1, e ne riferisce ogni due mesi al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il biennio 2019-2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché mediante l'aumento dell'importo della tariffa dei premi assicurativi dovuti all'INAIL a carico dei datori di lavoro che non osservano le norme di prevenzione, fermo restando l'equilibrio di bilancio dello stesso Istituto.
10. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al medesimo comma.
Art. 5.
(Piano per l'assunzione
di ispettori del lavoro).
1. Al fine di rafforzare il contrasto del lavoro illegale e della violazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un piano pluriennale di assunzioni di ispettori del lavoro, da attuare a decorrere dall'anno 2019.