PDL 124

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
      Capo I
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3
          Articolo 4
          Articolo 5
          Articolo 6
          Articolo 7
      Capo II
          Articolo 8
          Articolo 9
          Articolo 10
          Articolo 11
          Articolo 12
          Articolo 13
          Articolo 14
          Articolo 15

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 124

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, LUCASELLI, ZUCCONI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni il problema della sicurezza si è posto all'attenzione dei cittadini come uno dei più sentiti.
Ciò è dovuto, innanzitutto, al rapido dilagare della criminalità, che negli ultimi dieci anni ha subìto una crescita esponenziale, legata a diversi fattori, ma anche a un progressivo degrado morale che crea, in una sorta di circolo vizioso e perverso, le condizioni ottimali in cui un ambiente criminale può fiorire e prosperare.
Nonostante i dati rilevati dal Censis nel 2017 sembrino indicare un calo dei reati denunciati in Italia nel 2016 di circa l'8,2 per cento rispetto al 2008, nel breve periodo crescono i borseggi, i furti in abitazione, le truffe tradizionali e su internet. Nel 2016 sono stati denunciati 162.154 borseggi, con un'incidenza media nazionale di 2,7 borseggi ogni 1.000 abitanti e un aumento del 51 per cento dal 2008. Dal 2008 al 2016 le truffe sono cresciute del 45,5 per cento (151.464 nell'intero anno). Tali dati segnano certamente i preoccupanti effetti di una crisi economica che attanaglia il nostro Paese ormai da troppi anni, ma ci danno anche il quadro esatto dei danni provocati, da un lato, dai provvedimenti svuota-carceri degli ultimi Governi di centro-sinistra, con l'appoggio (purtroppo) di parte del centro-destra e, dall'altro, dell'inarrestabile e incontrollata ondata di immigrazione (nella quale si muovono anche persone già dedite in patria o successivamente coinvolte in attività criminose) che sta travolgendo l'Italia; le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: il crescere dell'allarme sociale corrisponde allo «sbriciolamento» del concetto della certezza della pena e della sicurezza in Italia.
Quanto al primo aspetto i Governi degli ultimi anni, invece di lavorare su sicurezza, legalità e certezza della pena, hanno affrontato l'atavico problema del sovraffollamento carcerario, che certamente esiste e rappresenta una delle maggiori criticità che insistono sul nostro sistema carcerario e confliggono con il rispetto che si deve ai princìpi di protezione dei diritti umani, con palliativi che, lungi dal garantire le esigenze di giustizia dei cittadini, si sono trasformati in amnistie e «indultini» con l'effetto pericoloso di vanificare gli effetti della giustizia penale, scardinando il sistema punitivo e della sicurezza in un momento non certo facile per l'Italia.
Nel complesso, l'investimento su misure alternative alla detenzione, come la liberazione anticipata, sganciata da qualsiasi percorso di rieducazione in ambito penitenziario, denota il perseguimento di finalità di mera politica carceraria e non obiettivi alti di reinserimento e di rieducazione; evidenzia come gli ulteriori interventi sui meccanismi di disattivazione dell'esecuzione in carcere della pena – quali l'accesso alle misure alternative anche per i plurirecidivi, l'anticipazione dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata ai sensi dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 656 del codice di procedura penale o la liberazione anticipata «extralarge» – rischiano di tradursi in pericolosi meccanismi di disattivazione dell'effettività della pena, ossia di vera e propria impunità.
Le riforme del sistema carcerario intervenute in questi anni hanno poi consentito, in particolare, l'eliminazione dell'irrigidimento del sistema di esecuzione penale e processuale per i plurirecidivi, previsto dalla cosiddetta legge ex Cirielli n. 251 del 2005.
Insomma, l'emergenza carceraria non può e non deve essere fronteggiata con provvedimenti che servono esclusivamente a svuotare le strutture per brevi periodi.
Il 95 per cento dei detenuti, peraltro, è in carcere per produzione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, rapine, estorsioni o furti reiterati e, pertanto, non si avrebbero grandi effetti, come stanno dimostrando i dati sulla criminalità nel nostro Paese, finendo solo per favorire coloro che sono già dediti professionalmente al crimine.
Nessun intervento serio, invece, sulla custodia cautelare, vera emergenza nazionale, che ad oggi viene applicata sulla base di congetture e teoremi investigativi, senza evidenze processuali; nessuna azione di contrasto dell'immigrazione clandestina che, invece, rischia di essere agevolata con la cancellazione del reato; nessun investimento nelle infrastrutture, rendendo agibili i penitenziari ancora inutilizzati e costruendone di nuovi fino a coprire il reale fabbisogno dello Stato; nessuno sblocco del turn over per la polizia penitenziaria, ormai al collasso.
La sicurezza non può essere valutata alla stregua di uno dei tanti costi da tagliare, ma va considerata quale preziosa risorsa da sostenere e valorizzare.
È da queste considerazioni che nasce la presente proposta di legge che, con una serie di interventi sul complesso sistema penale nazionale, accomunati dall'intento di rafforzare e di innalzare il livello di sicurezza dei cittadini, si propone, da un lato, di arginare gli effetti devastanti dei recenti provvedimenti svuota-carceri, in particolare in materia di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari e delle pene alternative alla detenzione e, dall'altro, di prevedere l'aumento dei limiti edittali, soprattutto nel minimo, per alcuni reati, dalla truffa all'usura, dall'estorsione alla violenza a un pubblico ufficiale, dalla rapina in abitazione alla violenza sessuale, esclusi dall'esame del Governo che, invece, ha opportunamente previsto l'aumento delle pene edittali per i delitti di furto in abitazione, scippo e rapina, come più volte da noi auspicato.
Si interviene poi sul reato di travisamento in occasioni di manifestazioni, elevato al rango di delitto per una tutela concreta e sempre più necessaria dell'ordine pubblico e per la necessità di restituire dignità alla vittima del reato stabilendo un principio generale di tutela e impegnando le autorità dello Stato a garantire assistenza e sostegno alle persone offese.
Infine, avendo a cuore il destino della Repubblica e la sicurezza dei suoi cittadini, sempre più seriamente minacciati da una diffusa criminalità e dal rischio di atti di terrorismo, la presente iniziativa legislativa prevede nuove ipotesi di revoca della cittadinanza concessa agli stranieri, nella convinzione che al centro del patto di cittadinanza ci siano innanzitutto i doveri e, in primo luogo, il dovere di lealtà verso chi ha accolto generosamente i nuovi venuti, come anche il dovere di rispetto nei confronti dei più importanti beni tutelati dal diritto penale, nonché una nuova procedura di concessione del visto di ingresso nel territorio dello Stato agli stranieri che abbiano preventivamente rilasciato una dettagliata dichiarazione circa la propria «storia penale» e la tendenza a delinquere, con particolare attenzione agli atti di terrorismo internazionale. La proposta di legge prevede anche disposizioni per assicurare maggiore trasparenza nella pratica della religione islamica e norme stringenti sulla presenza delle popolazioni nomadi nel territorio italiano.
Nel dettaglio, l'articolato prevede modifiche a:

1) codice di procedura penale:

a) modifiche sulla disciplina delle misure cautelari volte a rafforzarne i presupposti per l'applicazione e a sottrarre la valutazione dei presupposti alla discrezionalità del magistrato. Con l'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 274 si prevede, infine, l'applicazione delle misure cautelari nell'ulteriore caso di flagranza o di quasi flagranza di reato di cui all'articolo 380 per evitare che chi delinque, nonostante l'evidenza della prova, sia scarcerato dopo la commissione di gravi reati;
b) inserimento dei reati di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (legge 22 maggio 1975, n. 152) e di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (immigrazione clandestina) – trasformato da contravvenzione in delitto – tra le ipotesi contemplate nell'articolo 380 con arresto obbligatorio in flagranza di reato. Contestualmente la fattispecie di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è stata elevata al rango di delitto con la previsione di una speciale aggravante nelle ipotesi in cui il soggetto sia trovato in possesso di una cosiddetta arma impropria, adeguandola così alla sua effettiva pericolosità sociale. È inoltre prevista una circostanza aggravante speciale del reato di danneggiamento se il fatto è commesso durante manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e l'autore porta indosso qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento;
c) previsione, in caso di patteggiamento, della consultazione delle persone offese e della corresponsione in loro favore di un'adeguata provvisionale, al cui pagamento è condizionata la stessa applicazione della pena su richiesta;
d) eliminazione del meccanismo dell'esecuzione anticipata del beneficio della liberazione anticipata di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 656;
e) riduzione da tre anni a un anno del limite di pena per la sospensione della pena (al fine di renderla compatibile con la corrispondente modifica apportata all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale);
f) ripristino del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggiore pena, per i soggetti condannati plurirecidivi;

2) codice penale:
a) introduzione dei nuovi articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater in materia di risarcimento delle vittime dei reati da parte dello Stato, affinché non siano i cittadini a pagare il fallimento del sistema rieducativo e sia assicurata maggiore dignità alla vittima del reato stabilendo un principio generale di tutela e impegnando le autorità dello Stato a garantire assistenza e sostegno alle persone offese;
b) scorporo del reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale di cui all'articolo 336 in due fattispecie autonome e innalzamento delle relative pene edittali;
c) innalzamento delle pene edittali per gli odiosi reati di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo;
d) innalzamento della pena edittale per il reato di rapina in abitazione;
e) innalzamento delle pene edittali per il reato di estorsione, con conseguente esclusione della fattispecie dall'applicazione del patteggiamento;
f) innalzamento delle pene edittali per il reato di truffa aggravata, con conseguente esclusione della fattispecie dal nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che esclude la punibilità per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (legge n. 67 del 2014);
g) innalzamento della pena edittale nel minimo per il reato di usura;

3) legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario:
a) innalzamento da dieci a venti anni del periodo di pena che il condannato alla pena dell'ergastolo deve avere già espiato per poter accedere ai permessi premio;
b) riduzione da tre a un anno della pena detentiva inflitta per accedere all'affidamento al servizio sociale, in modo che potranno essere ammessi all'affidamento solo i condannati per reati lievi;
c) soppressione della disposizione che prevede che, ai fini dell'affidamento ai servizi sociali, si possa prescindere del tutto dall'osservazione della personalità ove il condannato, dopo la commissione del reato, abbia tenuto un comportamento tale da permettere una prognosi favorevole sull'idoneità della misura a contribuire alla sua rieducazione;
d) riduzione da quattro a due anni della pena detentiva inflitta per accedere alla detenzione domiciliare;
e) riduzione da due anni a un anno del limite di pena massimo previsto per la concessione della detenzione domiciliare qualora non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'affidamento in prova e la misura alternativa in esame si ritenga adeguata a escludere il pericolo di recidiva;
f) attribuzione all'ufficio di esecuzione penale esterna del compito di monitorare la misura della detenzione domiciliare, imponendo anche l'obbligo di relazionare periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa;
g) previsione che la semilibertà sia concedibile qualora il condannato abbia scontato almeno due terzi della pena (attualmente essa è concedibile dopo aver scontato metà della pena) e nei casi più gravi, qualora il condannato abbia scontato almeno tre quarti della pena, anziché fino a due terzi come attualmente previsto;

4) decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in materia di riduzione controllata della popolazione carceraria: eliminazione della liberazione anticipata speciale (cosiddetta extralarge) che prevede la possibilità (fino al 22 febbraio 2016) di detrarre 75 giorni di pena per semestre, anziché 45 giorni;

5) testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: ripristino della disciplina normativa antecedente alla modifica approvata con il secondo provvedimento cosiddetto svuota-carceri del Governo Letta (citato decreto-legge n. 146 del 2013) che ha reso autonoma fattispecie di reato quella che fino ad allora costituiva una circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti, producendo l'effetto di riduzione della pena per le fattispecie di minore gravità (per esempio il piccolo spaccio), con un impatto deleterio sugli ingressi in carcere considerando che, come si legge nella stessa relazione illustrativa del decreto-legge, «al 26 luglio 2013 su 23.683 detenuti imputati ben 8.486 erano ristretti per violazione della legge stupefacenti e che, su 40.024 detenuti condannati, ben 14.970 stavano scontando pene inflitte per lo stesso tipo di reati». La norma ha, di fatto, vietato l'arresto in caso di piccolo spaccio, consentendo ai pusher di spacciare impunemente e frustrando l'operato delle forze di polizia e dei magistrati, con il rischio più che concreto di trasformare alcune zone delle nostre città in ghetti;

6) testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: previsione della concessione del visto di ingresso nel territorio italiano allo straniero che abbia preventivamente compilato un modulo informativo, sul modello di quello previsto dall’Immigration and nationality act americano, che preveda dettagliate dichiarazioni sulla sua «fedina penale» e sul suo coinvolgimento in atti di terrorismo. L'attestazione di false dichiarazioni, punita con la reclusione da uno a cinque anni, comporterà l'arresto obbligatorio e l'espulsione dello straniero dal territorio italiano, previa espiazione della pena detentiva in Italia se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati per l'esecuzione della sentenza penale italiana all'estero, nonché il diniego di concessione del visto di ingresso per i successivi cinque anni. I dati forniti miglioreranno la capacità del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) di monitorare e di identificare accuratamente ed efficacemente i viaggiatori che comportano un rischio potenziale per la sicurezza della Repubblica;

7) legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza: previsione della revoca della cittadinanza italiana agli stranieri con doppia nazionalità condannati per gravi delitti con finalità di terrorismo, in caso di condanna passata in giudicato alla pena non inferiore ad anni cinque di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria o, ancora, in caso di false dichiarazioni per il rilascio del visto di ingresso nel territorio dello Stato di cui al comma 1-bis dell'articolo 4. La revoca della cittadinanza comporta l'espulsione verso Paese di origine del condannato, previa espiazione della pena detentiva in Italia se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati per l'esecuzione della sentenza penale italiana all'estero;

8) regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362: previsione che il Governo apporti modifiche affinché l'istanza per l'acquisto o per la concessione della cittadinanza italiana contenga anche un impegno del richiedente a non compiere atti criminali o di terrorismo.

Inoltre la proposta di legge prevede:

a) assunzioni straordinarie nel comparto difesa e sicurezza, sia per far fronte all'esigenza di sicurezza pubblica da più parti invocata, sia per affrontare le ormai note criticità delle carceri italiane, consentendo altresì la messa in funzione delle strutture già esistenti e non operative per mancanza di personale;

b) disposizioni in materia di procedure per l'attribuzione della qualifica di rifugiato:

1) riduzione dei tempi sia della procedura di esame della domanda, che delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, con la soppressione del ricorso in appello;

2) previsione della revoca dello status di rifugiato quando il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale per taluno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nell'ambito dei quali è stata, altresì, inserita la nuova autonoma fattispecie di violenza a pubblico ufficiale;

c) istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione presso le procure della Repubblica;

d) istituzione del Registro pubblico delle moschee e disposizioni in materia di imam:

1) istituzione del Registro pubblico delle moschee, da disciplinare nel dettaglio mediante un apposito regolamento governativo;

2) previsione dell'obbligo dell'uso della lingua italiana durante i sermoni;

3) previsione dell'obbligo da parte degli imam o di chiunque voglia fare la guida spirituale all'interno delle moschee o di altri luoghi, anche occasionalmente, adibiti al culto, di comunicarlo alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio;

e) disposizioni in materia di presenza delle popolazioni nomadi nel territorio italiano:

1) previsione del limite di sei mesi per la permanenza nelle aree di sosta, fatto salvo l'allontanamento forzato;

2) rinvio alle norme comunali per la disciplina:

2.1) delle modalità per l'utilizzo dell'area di sosta assegnata, con la previsione del pagamento di una tassa di stazionamento come corrispettivo per l'erogazione dei servizi nel campo;

2.2) dell'istituzione di un comitato di gestione al quale sono affidati i compiti di cura del campo, di vigilanza sul rispetto delle norme regolamentari, di verifica delle condizioni di sicurezza del campo e di promozione di interventi per garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei minori di età;

2.3) delle fattispecie che comportano l'allontanamento dal campo.

Solo intervenendo su questi temi si potrà dare una prima risposta a un'esigenza di sicurezza e di legalità da più parti sollevata e su cui, purtroppo, si continua solo a fare demagogia, confondendo il tema della rieducazione e del reinserimento dei detenuti con provvedimenti «svuota carceri» che, di fatto, scaricano un'inefficienza dello Stato sui cittadini, sulle vittime e sulle Forze di polizia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTEZZA DELLA PENA E SICUREZZA PUBBLICA

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: «fondate su circostanze di fatto» sono inserite le seguenti: «e su condotte concrete della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato»;

2) alla lettera b), le parole: «si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga» sono sostituite dalle seguenti: «si è dato alla fuga, tenti di darsi alla fuga o abbia tentato di darsi alla fuga»;

3) alla lettera c), le parole: «sussiste il concreto e attuale pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «sussistono il concreto e attuale pericolo ed elementi di prova»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le misure cautelari sono disposte nei confronti di chi sia stato colto in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 380 se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), le parole: «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo»;

b) dopo la lettera m-quater) sono aggiunte le seguenti:

«m-quinquies) reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

m-sexies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152».

3. I commi secondo e terzo dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque viola il divieto di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal secondo comma del presente articolo è aumentata fino a sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110».

4. Al numero 2) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitti consumati o tentati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «336, primo comma,».
5. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, sentite le persone offese, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Il giudice condanna l'imputato al pagamento di un'adeguata provvisionale a favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all'effettiva corresponsione della predetta provvisionale».

5. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono abrogati;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a un anno o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il pubblico ministero, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 9 del presente articolo, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata delle indicazioni e della documentazione necessarie, volta a ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, l'esecuzione della pena avrà corso immediato»;

c) al comma 9 è inserita la seguente lettera:

«b-bis) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 187 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 187-bis. – (Risarcimento da parte dello Stato). – Il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato è risarcito dallo Stato quando il fatto sia stato commesso da persona:

a) liberata per la concessione dell'amnistia, dell'indulto, della grazia, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena nei cinque anni successivi all'applicazione del beneficio;

b) ammessa a una misura alternativa alla detenzione durante l'esecuzione della misura;

c) ammessa al permesso o ad altro beneficio penitenziario che comporti il godimento di libertà durante l'esecuzione della pena;

d) che abbia fatto ingresso e soggiornato illegalmente nel territorio dello Stato.

Lo Stato provvede al risarcimento del danno ai sensi del primo comma quando la persona danneggiata abbia agito in giudizio contro il colpevole e le persone civilmente responsabili e sia rimasta, anche in parte, insoddisfatta.

Lo Stato recupera dal colpevole e dalle persone civilmente responsabili le somme erogate ai sensi del presente articolo.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Art. 187-ter. – (Patrocinio a spese dello Stato) – Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa della persona offesa da reato e del danneggiato che intenda costituirsi parte civile, nonché nel processo civile per le stesse persone, previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nei casi indicati dall'articolo 187-bis del presente codice, è assicurato a tutti senza tenere conto dei limiti di reddito previsti dal citato testo unico.
Art. 187-quater(Disposizioni pecuniarie). – Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 187-bis e 187-ter si provvede mediante l'utilizzo, in via prioritaria rispetto ad altre destinazioni di bilancio, delle somme e dei beni confiscati dallo Stato ai sensi del presente codice e delle leggi penali speciali».

2. L'articolo 336 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 336. – (Violenza a un pubblico ufficiale). – Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La pena è della reclusione fino a sei anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al primo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Art. 336-bis. – (Minaccia a un pubblico ufficiale). – La pena è della reclusione da tre a otto anni, se il fatto di cui all'articolo 336 è commesso con minaccia.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al comma 1 a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa».

3. Al primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
4. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a quattordici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a sedici anni».

5. All'articolo 609-octies, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a quattordici anni».
6. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, il numero 3-bis) è abrogato;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.500 a euro 4.500 se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».

7. Al primo comma dell'articolo 629 del codice penale, le parole: «da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni e con la multa da euro 2.000 a euro 6.000».
8. Dopo il secondo comma dell'articolo 635 del codice penale è inserito il seguente:

«Per i reati di cui al primo e al secondo comma la pena è della reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152».

9. All'alinea del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale, le parole: «da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con la multa da euro 908 a euro 2.000».
10. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale, le parole: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e con la multa da euro 7.000 a euro 40.000».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 30-ter, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;

b) all'articolo 47:

1) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

2) il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 47-ter:

1) all'alinea del comma 1, le parole: «non superiore a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due anni»;

2) al comma 1-bis, le parole: «non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a un anno»;

3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l'ufficio di esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di relazionare periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa»;

d) il comma 2 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno tre quarti di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di due terzi della pena».

Art. 4.
(Modifica al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10).

1. L'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.

Art. 5.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 94 è inserito il seguente:

«4-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte».

Art. 6.
(Modifica alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448).

1. Al comma 5 dell'articolo 19 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, le parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» sono soppresse.

Art. 7.
(Assunzioni straordinarie nel comparto difesa e sicurezza).

1. Il comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'aumento dei flussi migratori, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 20.000 unità nel Comparto difesa e sicurezza, adeguatamente distribuite tra Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2019 e 2020 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attingendo, fino ad esaurimento, alle graduatorie degli idonei dei concorsi di cui al citato articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 31 ottobre 2010. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del citato articolo 2199, comma 4, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 per gli anni 2018 e 2019».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMMIGRAZIONE E TERRITORIO

Art. 8.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero che attesti, sotto la propria responsabilità:

a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per violazione delle disposizioni in materia di armi e stupefacenti o per un delitto di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;

b) di non essere coinvolto o di non essere stato coinvolto in attività di sabotaggio o spionaggio, di genocidio o di terrorismo e di non essere in contatto con persone aderenti o contigue a gruppi terroristici;

c) di non essere stato espulso o rifiutato dallo Stato italiano o da qualsiasi altro Stato.

1-ter. La falsa dichiarazione relativa all'attestazione di cui al comma 1-bis è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. In ogni caso, l'attestazione di false dichiarazioni di cui al citato comma 1-bis comporta l'arresto obbligatorio e l'espulsione dello straniero dal territorio italiano, previa espiazione della pena detentiva, se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati nonché il diniego di concessione del visto di ingresso per i successivi cinque anni. Lo straniero deve altresì dichiarare di impegnarsi, per la durata del periodo di permanenza nel territorio italiano, a riconoscere e a rispettare la Costituzione, a non compiere atti criminali, di violenza, di istigazione all'odio razziale o religioso. La violazione degli impegni di cui al presente comma comporta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le procedure e le modalità di attestazione di cui al presente comma, individuando l'ente preposto a svolgere tali attività. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di cui agli articoli 5 e 9, nonché allo straniero che faccia domanda di protezione internazionale»;

b) il comma 1 dell'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle dell'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale».

Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. – 1. Costituiscono motivo di revoca della cittadinanza italiana, se in possesso di un'altra cittadinanza, i seguenti motivi:

a) sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c);

b) condanna passata in giudicato alla pena non inferiore a cinque anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria;

c) violazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 1 comporta l'espulsione verso il Paese di origine del condannato, previa espiazione della pena detentiva se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1»;

b) al comma 2 dell'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 12-bis».

Art. 10.
(Acquisto della cittadinanza italiana).

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il comma 3 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, prevedendo che l'istanza per l'acquisto o per la concessione della cittadinanza italiana, fermo restando quanto stabilito dal medesimo comma 3, debba essere corredata anche della seguente documentazione, in forma autentica:

a) l'impegno a non compiere atti criminali, di violenza, di istigazione all'odio razziale o religioso nel territorio italiano;

b) l'impegno a non compiere attività di sabotaggio o spionaggio, di genocidio o di terrorismo nel territorio italiano.

Art. 11.
(Diniego dello status di rifugiato).

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, le parole: «essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «avendo il pubblico ministero competente esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del medesimo codice».

Art. 12.
(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale).

1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Entro lo stesso termine, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale».

Art. 13.
(Sezioni specializzate in materia di immigrazione).

1. Il Governo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione presso le procure della Repubblica.

Art. 14.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e disposizioni in materia di imam).

1. Al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza è istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato «Registro».
2. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
3. Nelle moschee e in qualunque altro luogo in cui si svolgono sermoni è obbligatorio l'uso della lingua italiana.
4. Chi intende esercitare la funzione di imam o, comunque, di guida spirituale all'interno delle moschee o di altri luoghi, anche occasionalmente, adibiti al culto, è altresì tenuto a comunicare immediatamente l'inizio dell'attività alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto.
5. Chi già esercita le funzioni di cui al comma 4 è tenuto alla comunicazione ivi prevista entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. La violazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 è punita con la reclusione fino a otto mesi e con la multa da 800 a 1.500 euro.
7. Per esigenze di pubblica sicurezza, il prefetto può in qualsiasi momento disporre ispezioni nelle moschee e in qualunque altro luogo, anche occasionalmente, adibito a culto.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure e le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 15.
(Disciplina sulla presenza delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade nel territorio italiano).

1. Ferma restando la competenza regionale in materia di interventi per le popolazioni nomadi e seminomadi, sono ammessi all'assegnazione di aree nei campi di sosta o di transito i soggetti nomadi e seminomadi che:

a) sono cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea in possesso di un documento idoneo ad attestare l'identità personale del titolare, ai sensi degli articoli 35 e 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) sono stranieri in possesso di documenti idonei a comprovare il regolare soggiorno nel territorio dello Stato in base alla normativa vigente.

2. I comuni nel cui territorio insistono i campi di sosta o di transito disciplinano con proprio regolamento:

a) le modalità per l'ammissione al campo di sosta assegnato;

b) le modalità di utilizzo del campo di sosta assegnato, delle attrezzature e dei servizi presenti nonché le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi di utilizzo dello stesso campo;

c) l'istituzione di un comitato di gestione al quale sono affidati i compiti di cura del campo di sosta, di vigilanza sul rispetto delle norme regolamentari, di verifica delle condizioni di sicurezza del campo e di promozione di interventi per garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei minori di età. Al comitato partecipano dirigenti e funzionari designati dall'amministrazione comunale. Il comitato effettua controlli periodici anche in collaborazione con le Forze dell'ordine, con i vigili del fuoco e con la polizia locale;

d) le fattispecie che comportano l'allontanamento dal campo di sosta.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, la permanenza all'interno dei campi di sosta è prevista per la durata massima di sei mesi. In caso di mancato rispetto di tale limite è assicurato l'allontanamento forzato dal campo.

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