PDL 1163

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1163

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
POLVERINI, SANDRA SAVINO

Abrogazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, nonché reintroduzione di disposizioni temporanee, per il periodo 2019-2021, concernenti la facoltà di rinunzia all'accredito contributivo da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per il pensionamento di anzianità

Presentata il 13 settembre 2018

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Onorevoli Colleghi! — Abbiamo sempre ritenuto e dichiarato che la riforma pensionistica realizzata dall'allora Ministro Fornero con il decreto cosiddetto «salva-Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) sia stata una pessima riforma, dettata da una logica emergenziale che, come tale, non ha tenuto conto degli effetti devastanti che avrebbe prodotto. Basti pensare alla questione dei cosiddetti «lavoratori esodati», ancora oggi in attesa di una completa soluzione al loro problema. Abbiamo sempre contestato la scelta del Governo Monti di sacrificare i pensionati per il riassestamento dei conti pubblici, facendo ricadere su di loro la manovra in quanto categoria «quantificabile». Riteniamo pertanto doveroso in qualità di legislatori abrogare la cosiddetta «riforma Fornero» e ripristinare le regole di accesso al pensionamento secondo la normativa vigente ante decreto «salva-Italia»: abrogazione che proponiamo con l'articolo 1 della presente proposta di legge.
Con l'articolo 2, invece, intendiamo ripristinare, per il triennio 2019-2021, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14, della legge 23 agosto 2004, n. 243, in virtù delle quali era stato introdotto nel nostro ordinamento un particolare beneficio – cosiddetto «superbonus» — per i lavoratori del settore privato che pur avendo maturato il diritto alla pensione di anzianità avessero optato per il proseguimento dell'attività lavorativa. Il beneficio consisteva nell'ottenere un aumento esente da tasse e da tributi in busta paga pari alla contribuzione previdenziale, ovvero il 32,7 per cento dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori (l'incremento saliva al 33,7 per cento per la fascia di retribuzione annua che eccedeva 37.883 euro). Alla conclusione del rapporto lavorativo gli interessati avrebbero poi ricevuto una pensione pari a quella a cui avevano diritto prima di scegliere il superbonus.
La norma non ha comportato nuovi oneri per lo Stato e ha consentito a 90.000 persone di rinviare la pensione e ciò dimostra che il superbonus è stata un'idea apprezzata da moltissimi lavoratori. Essa ha avuto anche un altro aspetto positivo: quello di concorrere a innalzare la media dell'età lavorativa degli italiani.
Credendo fermamente negli effetti positivi del superbonus e consapevoli degli effetti negativi della riforma Fornero, auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione per tutti gli aventi diritto le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Art. 2.

1. Per il periodo 2019-2021, ai fini di incentivare il posticipo del pensionamento e di contenere gli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità previsti dalle disposizioni vigenti possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalle disposizioni vigenti e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che ha esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalle disposizioni vigenti e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
3. Le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, di cui al comma 1 del presente articolo, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente determinato ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità dopo aver maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti.

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