COMMISSIONI RIUNITE
V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)
Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (C. 3653 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE AMMISSIBILI
ART. 1.
Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: “annotazione” sono inserite le seguenti: “, in via esclusivamente telematica”;
2) al medesimo comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità relative alla registrazione telematica”;
3) al comma 7, le parole: “volumi rilegati” sono sostituite dalle seguenti: “database telematici dedicati”».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori e registrazione telematica degli atti.
1.1. Angiola.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la tenuta» sono aggiunte le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono aggiunte le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni».
2-ter. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura d'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
1.4. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 2
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023, per i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso di compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, erogati a favore di lavoratori e professionisti in regime forfettario, viene meno l'obbligo della compilazione del quadro «Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi» della Certificazione Unica.
3-ter. Con la medesima ricorrenza di cui al comma 3-bis, per i medesimi soggetti di cui al comma 3-bis viene meno l'obbligo di compilazione dei righi del quadro RS 371 e seguenti del modello dichiarativo Redditi Persone Fisiche, relativi all'indicazione dei compensi erogati da altri professionisti in regime forfettario.
2.1. Dori, Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.
ART. 3
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'articolo 21-bis è abrogato.
*3.1. Buratti.
*3.2. Baratto.
*3.3. Albano, Bignami, Osnato, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*3.4. Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*3.5. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*3.6. Pastorino, Fassina.
*3.7. Del Barba, Ungaro.
*3.8. Zanichelli, Lovecchio.
*3.38. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia d'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1-bis.»
b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».
**3.9. Albano, Osnato, Bignami, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.
**3.10. Cantalamessa, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**3.11. Zanichelli, Lovecchio.
**3.12. Buratti.
**3.13. Pastorino, Fassina.
**3.14. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
**3.15. Del Barba, Ungaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
«3-bis.1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono individuate le modalità compilative delle fatture elettroniche attive nonché dei flussi di trasmissione degli acquisti intracomunitari affinché, per le operazioni effettuate a partire dalla data individuata dal provvedimento, gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, purché effettuata nei termini previsti per l'emissione delle fatture attive nonché entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura del fornitore comunitario».
*3.16. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.17. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*3.18. Trano.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 è sostituito dal seguente:
«3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi degli articoli 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».
**3.19. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
**3.20. Gerardi, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**3.21. Trano.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.»;
b) al comma 1-ter, al quarto periodo, le parole: «del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «da 25 euro a 500 euro».
*3.22. Squeri, Porchietto, Prestigiacomo, Pella, Martino, Cattaneo, Giacometto.
*3.23. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono in seno alla nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.
3.24. Cancelleri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i termini di versamento dell'imposta sul valore relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti a imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542».
*3.25. Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*3.26. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*3.27. Zanichelli, Lovecchio.
*3.28. Ungaro, Del Barba.
*3.29. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*3.30. Lucaselli, Albano, Bignami, Trancassini, Rampelli, Osnato.
*3.31. Trano.
*3.32. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.33. Buratti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono soppresse le seguenti parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».
**3.34. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**3.35. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
**3.36. Trano.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «a novanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo».
3.37. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Abolizione della trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche)
1. In considerazione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
3.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di termini di versamento)
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:
«1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi.
2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soggetti agli ISA e/o parametri, è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.
3. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendone le condizioni, si applicano anche ai contribuenti che:
a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto dal presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.».
3.02. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Ulteriori modifiche al calendario fiscale)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, i termini dei versamenti dovuti per le imposte sui redditi e relative addizionali, per l'imposta regionale sulle attività produttive, per le imposte sostitutive, per l'imposta sul valore aggiunto, ovvero per le ritenute sia a titolo di acconto che d'imposta, nonché per i contributi previdenziali e assistenziali, sono fissati in due sole date corrispondenti al 16 del mese e all'ultimo giorno del mese del periodo di riferimento.
3.03. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche dei termini in materia di versamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti a versare entro il giorno 27 del mese di dicembre l'acconto del versamento relativo al mese stesso. L'importo dovuto è effettuato in sei rate mensili da gennaio a giugno senza interessi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente articolo.
3.04. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche dei termini di versamento degli acconti d'imposta)
1. I versamenti relativi all'acconto d'imposta dovuto nel mese di novembre con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, previsti dall'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono rateizzati in sei rate mensili da gennaio a giugno senza interessi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto dal presente articolo.
3.05. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di versamenti fiscali)
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma successivo, ai contribuenti è consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa, contributo, comunque denominati, a favore dello Stato, degli enti territoriali e degli enti previdenziali, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del comma 2, lettera h-ter) del predetto articolo 17, sono elencate e disciplinate le tipologie di versamenti di cui al comma precedente, non già ricomprese nello stesso provvedimento.
3.06. Marattin, Ungaro, Del Barba.
ART. 5
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come elevato dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente elevato a 5 milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
*5.01. Cassese, L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cillis, Maglione.
*5.02. Tateo, Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Frassini, Cantalamessa, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cestari, Comaroli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Patassini, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*5.03. Ubaldo Pagano.
*5.04. De Filippo.
ART. 6
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione documentale. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata».
6.1. Buratti, Boccia, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sugli oneri che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Per quanto concerne le spese sanitarie il CAF o il professionista ne verifica la corrispondenza mediante il confronto tra la documentazione esibita dal contribuente e gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In assenza di difformità il CAF o professionista non è tenuto alla conservazione dei documenti di spesa».
*6.2. Buratti, Boccia, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
*6.3. Fassina, Pastorino, Fornaro, De Lorenzo.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove compatibili, a tutti i contribuenti, anche se operanti per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega.
4-ter. L'Agenzia delle entrate rende disponibile nell'area autenticata del proprio sito internet (cosiddetto cassetto fiscale) i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui al presente articolo. I contribuenti possono delegare all'accesso anche uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
6.4. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A partire dall'anno 2023, la domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere presentata ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per l'alimentazione del Sistema Informativo dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico l'INPS può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della assistenza nella compilazione e della trasmissione delle domande dell'Assegno Unico Universale.
6.5. Topo, Sani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A partire dall'anno 2023, la domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere presentata ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per l'alimentazione del Sistema Informativo dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico l'INPS può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della assistenza nella compilazione e della trasmissione delle domande dell'Assegno Unico Universale. All'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 230 del 2021, dopo le parole: «legge 30 marzo 2001, n. 152» sono inserite le seguenti: «ovvero presso i centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
6.6. Fassina, Pastorino, Fornaro, De Lorenzo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Vendita di beni senza rendita catastale su iniziativa del debitore sulla base del valore determinato da perizia dell'Agenzia delle entrate)
1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-quinquies. Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore, riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, al debitore è concessa la facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'Agente della riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata, su richiesta e a spese del debitore, dall'Agenzia delle entrate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di perizia corredata dalla documentazione completa dell'immobile. Le spese relative alla perizia, ivi incluse quelle di trasferta, sono comunicate entro sessanta giorni dalla richiesta al debitore, il quale provvede al pagamento delle spese e all'invio della quietanza all'Agenzia delle entrate entro i successivi centoventi giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative, per l'attuazione delle norme di cui al comma 2-quinquies».
6.01. Cassese, L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cillis, Maglione.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Semplificazione in materia di dichiarazione dei redditi)
1. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-septies. L'Agenzia delle entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».
6.02. Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Ulteriori semplificazioni dichiarative)
1. Al fine di semplificare le procedure dichiarative e compilative, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiede ai contribuenti documenti relativi a informazioni già disponibili nell'Anagrafe tributaria e a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa Anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.
6.03. Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Abolizione del modello dichiarativo 770)
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta l'abolizione del modello dichiarativo 770.
6.07. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento «F23», è utilizzato il modello di versamento «F24».
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il modello F24 può essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, in sostituzione dei bollettini postali.
2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6.08. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di compilazione dichiarativa)
1. A decorrere dal 31 dicembre 2022, relativamente ai contributi versati per i collaboratori domestici è indicato il codice fiscale del beneficiario in apposito rigo della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro in corrispondenza dell'onere deducibile quadro RP.
6.09. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Abolizione piccole imposte)
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono o restano aboliti i seguenti tributi:
a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) il contributo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico;
c) l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione;
d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati;
e) l'imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
f) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio;
g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
h) l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
i) l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
m) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68;
n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all'Archivio notarile, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265;
p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
q) l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
r) l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
s) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
u) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2022, relativamente ai contributi versati per i collaboratori domestici è indicato il codice fiscale del beneficiario in apposito rigo della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro in corrispondenza dell'onere deducibile quadro RP.
6.010. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifica al calendario fiscale dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
1. Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è effettuato entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio per il secondo semestre.
2. Con il medesimo provvedimento sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
6.011. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Semplificazioni alla disciplina del deposito dei bilanci)
1. All'articolo 31, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e dei consulenti del lavoro».
6.012. Gerardi, Cantalamessa, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è data facoltà ai coniugi di presentare in sede di dichiarazione dei redditi il modello unico congiunto, con conseguente possibilità di effettuare compensazioni di imposte tra i coniugi.
2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6.013. Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. A decorrere dal 31 dicembre 2022, è riconosciuta la facoltà di compensare il debito IRPEF di un coniuge con il credito IRPEF dell'altro coniuge risultanti dalle rispettive dichiarazioni dei redditi.
2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6.014. Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212)
1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Comunicazioni con il contribuente) – 1. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato, al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.
2. Nel caso di comunicazioni effettuate dal contribuente all'amministrazione finanziaria a mezzo di posta elettronica certificata, qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato sia diverso dalla persona del contribuente, alla comunicazione deve essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente alla persona che effettua l'invio»;
b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis – (Istanza di autotutela del contribuente) – 1. Ciascun contribuente può promuovere un'istanza di autotutela volta a ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in caso di non impugnabilità, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
e) prescrizione della pretesa tributaria.
2. L'istanza di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'amministrazione finanziaria ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo di posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente di cui al comma 1 del presente articolo non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia, l'amministrazione finanziaria non procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, e il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.
5. Qualora l'istanza di autotutela riguardi ipotesi di annullamento diverse da quelle indicate al comma 1, l'organo competente di cui al citato comma 1 del presente articolo è sempre tenuto a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza medesima. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro».
6.016. D'Orso, Martinciglio.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Trattamento dati INPS per enti bilaterali)
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016».
6.017. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Ampliamento platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730)
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e degli altri redditi, diversi da quelli di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 53, comma 1, e 55 del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32 del presente decreto, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 del presente articolo assicurando adeguati livelli di servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione».
2. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari dei redditi indicati nell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,».
3. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono sostituite dalle seguenti: «dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*6.018. Buratti, Boccia, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
*6.019. Fassina, Pastorino, Fornaro, De Lorenzo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Delega unica per i servizi fiscali)
1. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali per il cui compimento i contribuenti si rivolgano ad un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita la «Delega unica per i servizi fiscali», che integra e sostituisce tutte le deleghe esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La delega di cui al comma 1 viene conferita dal contribuente al professionista abilitato con un unico atto ed ha validità sino alla revoca eventualmente disposta dal contribuente.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo.
6.021. Angiola.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente)
1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di comunicare al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito anche negativo di quest'ultima. A tal fine, l'amministrazione finanziaria può ricorrere a strumenti alternativi alla comunicazione a mezzo del servizio postale, quali l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, ovvero della posta elettronica anche non certificata».
6.023. Marattin, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Trasparenza delle erogazioni pubbliche percepite dalle imprese)
(Trasparenza erogazioni pubbliche a favore delle imprese)
1. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio».
6.025. Zanichelli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Semplificazione della disciplina del deposito dei bilanci)
1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, dopo le parole: «periti commerciali» aggiungere le seguenti: «e dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e che possono effettuare la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490»;
b) al comma 2-quinquies, dopo le parole «periti commerciali» aggiungere le seguenti: «e dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e che possono effettuare la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490».
6.026. Manzo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Implementazione dell'IMU nei quadri della dichiarazione dei redditi e coincidenza dei relativi versamenti)
1. Al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'imposta municipale propria e di contrastare l'evasione nel settore, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le seguenti misure:
a) la dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili posseduti sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuata nell'ambito della dichiarazione annuale dei redditi di cui al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell'ambito dei quadri relativi ai redditi dei fabbricati;
b) i versamenti dell'IMU sono coincidenti con i versamenti delle imposte sui redditi, ferme le restando le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno d'imposta in corso al 1° gennaio 2022.
6.027. Caon, Martino, Pella.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso delle spese oggetto di detrazione d'imposta)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 3, primo periodo, le parole: «alle lettere da g) a n-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere da g) a n) e alla lettera n-bis), ad esclusione delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti,»;
b) all'articolo 21, comma 1, ultimo periodo, le parole «non superiore al 27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a quella utilizzata per calcolare la detrazione stessa».
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le somme di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 del citato testo unico delle imposte sui redditi, conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti, il versamento dell'imposta determinata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, ultimo periodo, è a saldo dell'importo dovuto».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle somme conseguite a titolo di rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2018.
6.028. Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
(Inammissibile limitatamente al comma 1)
ART. 7
Sopprimerlo.
*7.1. Braga.
*7.2. Gagliardi.
*7.3. Gusmeroli.
*7.4. Fassina, Pastorino.
*7.5. Angiola.
*7.6. Marco Di Maio, Ungaro, Del Barba.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Modalità per l'attestazione dei contratti di locazione a canone concordato, transitori e studenti)
1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della citata legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, finché non intervengano variazioni delle caratteristiche e delle dotazioni dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce, qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello precedentemente attestato e il contratto stipulato sia conforme al contratto tipo allegato al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017.
2. L'attestazione di cui al comma 1, anche se rilasciata in occasione di precedente contratto, è allegata al nuovo contratto di locazione al momento della registrazione, che deve avvenire per via telematica.
3. L'Agenzia delle entrate al momento della registrazione del contratto, verifica:
a) che il canone di locazione sia pari o inferiore a quello asseverato in precedenza;
b) che il contratto in registrazione sia conforme al contratto tipo allegato al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze del 16 gennaio 2017.
4. Qualora vengano accertate variazioni in aumento nell'ammontare del canone di locazione o difformità del contratto stipulato rispetto al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate sospende la registrazione dello stesso e richiede all'istante la trasmissione di una nuova attestazione rilasciata da parte di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo locale.
7.7. D'Orso, Martinciglio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Modalità per l'attestazione dei contratti di locazione a canone concordato, transitori e studenti)
1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della citata legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce, qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello attestato e il contratto stipulato sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017. In tale caso l'Agenzia delle entrate e su responsabilità del funzionario incaricato, al momento della registrazione del contratto di cui al presente articolo verifica:
a) la sussistenza dell'attestazione del precedente contratto;
b) che il canone di locazione sia pari o inferiore a quello asseverato in precedenza;
c) che il contratto in registrazione sia conforme al contratto tipo allegato al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze del 16 gennaio 2017.
2. Qualora si accertino difformità nell'ammontare del canone di locazione o nel testo del contratto stipulato rispetto al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, non si procede alla registrazione dello stesso e si deve richiedere una nuova attestazione da eseguirsi da parte di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo locale.
7.8. Giacomoni, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Cattaneo, Sorte.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Modifica delle modalità di attestazione per i contratti di locazione a canone concordato, transitori e studenti)
1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della citata legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce, qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello attestato e il contratto stipulato sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017. In tale caso l'Agenzia delle entrate e su responsabilità del funzionario incaricato, al momento della registrazione del contratto di cui al presente articolo verifica:
a) la sussistenza dell'attestazione del precedente contratto;
b) che il canone di locazione sia pari o inferiore a quello asseverato in precedenza;
c) che il contratto in registrazione sia conforme al contratto tipo allegato al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze del 16 gennaio 2017.
2. Qualora si accertino difformità nell'ammontare del canone di locazione e/o nel testo del contratto stipulato rispetto al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, non si procede alla registrazione dello stesso e si deve produrre una nuova attestazione.
7.9. Fassina, Pastorino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della citata legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce, a condizione che i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello originariamente attestato. In tal caso l'Agenzia delle entrate al momento della registrazione del contratto verifica:
a) l'attestazione del precedente contratto;
b) che il canone di locazione sia pari o inferiore a quello asseverato in precedenza;
c) che il contratto in registrazione sia conforme al contratto tipo allegato al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze del 16 gennaio 2017.
2. Qualora si accertino difformità nell'ammontare del canone di locazione o nel testo del contratto stipulato rispetto al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, non si procede alla registrazione dello stesso e si deve richiedere una nuova attestazione da eseguire da parte di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo locale.
7.10. Gavino Manca.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono, di concerto, alla convocazione delle associazioni della proprietà edilizia e dei sindacati dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie della Convenzione nazionale del 25 ottobre 2016, i cui criteri generali sono stati recepiti nel decreto ministeriale 16 gennaio 2017, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per verificare congiuntamente modalità condivise di semplificazione delle procedure di attestazione dei contratti di locazione concordati, transitori e per studenti di cui agli articoli 2, comma 3, e 5 commi 1, 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 che, in ogni caso, salvaguardino il principio, sancito al comma 8 dell'articolo 2 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, di accertamento della rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto sottoscritto ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
7.11. Braga.
Al comma 1, sostituire le parole: può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce con le seguenti: può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce.
*7.13. Foti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*7.14. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, sostituire le parole: può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce, con le seguenti: può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni.
7.15. Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, dopo le parole: stipulati successivamente al suo rilascio, inserire le seguenti: purché con medesimo contenuto economico e normativo di quello per il quale era stata rilasciata e.
*7.16. Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*7.17. Del Barba, Ungaro.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello attestato originariamente ed il contratto stipulato sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, al momento della registrazione del contratto stipulato successivamente al rilascio dell'attestazione, l'Agenzia delle entrate verifica:
a) la sussistenza dell'attestazione del precedente contratto;
b) che il canone di locazione del contratto successivo sia pari o inferiore a quello asseverato in precedenza;
c) che il contratto successivo in registrazione sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze del 16 gennaio 2017.
1-ter. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti la violazione di una o entrambe le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1-bis, non si procede alla registrazione del contratto.
7.12. Zanichelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello attestato originariamente ed il contratto stipulato sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017.
7.18. Zanichelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso, la previsione nei contratti di locazione stipulati successivamente di un canone di importo pari o inferiore al contratto attestato e di tutte le altre clausole in identico contenuto e formulazione a quelle presenti nel contratto attestato, costituisce condizione necessaria per l'utilizzo successivo della attestazione ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle aliquote ridotte previste per i contratti concordati dai regolamenti e dalle deliberazioni comunali in materia di IMU.
7.19. Braga.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis .
(Disposizione in materia di tenuta e conservazione di registri contabili)
1. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la tenuta» sono aggiunte le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono inserite le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al citato comma 4-quater dell'articolo 7.
7.02. Gusmeroli, Cavandoli, Ribolla, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso delle spese oggetto di detrazione d'imposta)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 3, primo periodo, le parole: «alle lettere da g) a n-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere da g) a n) e alla lettera n-bis), ad esclusione delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti,»;
b) all'articolo 21, comma 1, ultimo periodo, le parole «non superiore al 27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a quella utilizzata per calcolare la detrazione stessa».
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le somme di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 del citato testo unico delle imposte sui redditi, conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti, il versamento dell'imposta determinata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, ultimo periodo, è a saldo dell'importo dovuto».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle somme conseguite a titolo di rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2018.
7.08. Buratti.
(Inammissibile limitatamente al comma 1)
ART. 8
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese e disposizioni in materia di errori contabili)
1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti positivi e negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
2. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili assumono rilevanza ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 446. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai componenti positivi e negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*8.1. Covolo, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*8.2. Buratti.
*8.3. Pella, Martino, Cattaneo, Giacometto.
*8.4. Marattin, Ungaro, Del Barba.
*8.5. Ungaro, Del Barba.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali»;.
**8.6. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**8.7. Cestari, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**8.8. Marattin, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di contabilità di magazzino)
1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: «1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».
8.02. Tarantino, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di contabilità di magazzino)
1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: «1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro».
8.03. Tarantino, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al regime di riallineamento facoltativo dei soggetti IAS/IFRS adopter)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso, tuttavia, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5, salvo l'ipotesi in cui, in relazione ad una singola fattispecie, emerga un saldo netto pari a zero;»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8.1. Nei casi di cui al comma 8, lettera a), è consentito esercitare l'opzione per il riallineamento, previsto dal comma 4, della totalità delle differenze positive e negative emergenti dalle variazioni intervenute nei principi contabili IAS/IFRS, diverse da quelle di cui al precedente comma 3, lettera b), indipendentemente dall'eventuale avvenuto esercizio dell'opzione per il riallineamento, di cui al medesimo comma 4, delle divergenze di cui alla lettera a) del comma 3 o alla lettera b) del comma 8. In tal caso, il saldo positivo concorre integralmente alla formazione dell'imponibile dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione ovvero è ripartito in quote costanti nello stesso esercizio e nei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento, e comunque, non superiore a cinque. Il saldo negativo concorre alla formazione dell'imponibile dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione e nei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento, e comunque, non inferiore a cinque.
8.2. Nei casi di cui al comma 8 l'opzione per il riallineamento è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui intervengono variazioni nei principi contabili IAS/IFRS adottati ovvero in quella relativa all'esercizio di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali. La relativa imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative a tale dichiarazione.»
2. Per le modalità attuative del comma 8-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, di natura non regolamentare, emanato ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 15.
3. Nei casi in cui la prima applicazione dei princìpi contabili internazionali sia avvenuta in periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'opzione per il riallineamento di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, laddove non esercitata in passato, è esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ponendo riguardo ai disallineamenti residui all'inizio di tale periodo di imposta. La relativa imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative a tale dichiarazione.
8.04. Marattin, Ungaro, Del Barba.
ART. 9
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'articolo 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, e 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.1. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'articolo 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, e 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 37,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
9.2. Zanichelli, Lovecchio.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, e 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
*9.3. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*9.4. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*9.6. Topo, Sani.
*9.7. Ungaro, Del Barba.
Al comma 1, sopprimere le parole: a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
9.8. Villani.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati. Le disposizioni di cui al presente periodo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».
9.9. Migliorino.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2-ter. L'articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10-bis è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in vigore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) al comma 15, le parole: «di cui ai commi 10-bis e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11»;
c) al comma 15-bis, le parole: «di cui ai commi 10-bis e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11»;
d) al comma 15-bis.1, le parole: «di cui ai commi da 10-bis a 15-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi da 11 a 15-bis»;
2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, valutati in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 111 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2023 non è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica, dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, abrogazione di microtributi, delle tasse di pubblico insegnamento e disapplicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.
9.10. Marattin, Ungaro, Del Barba.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte del 50 per cento.
9.11. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
9.12. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)
1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
9.01. Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)
1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, i coefficienti del 2 per cento, del 6 e 5 per cento, nonché del 15 per cento, di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotti alla metà per i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sono considerati non operativi ai sensi del medesimo articolo 30.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 47,2 milioni di euro per l'anno 2023 e in 20,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.02. Ungaro, Del Barba.
ART. 10
Al comma 1, lettera e), capoverso «4-octies», sopprimere le seguenti parole: per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
*10.1. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*10.2. Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Prestigiacomo, Cattaneo.
*10.3. Trano.
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: precedente a quello.
**10.7. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
**10.8. Covolo, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**10.9. Buratti.
**10.10. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
**10.11. Del Barba, Ungaro.
**10.12. Lovecchio.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il quadro IS del modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.
*10.4. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.5. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*10.6. Zanichelli.
*10.16. Trano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tale periodo d'imposta, le deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente possono essere indicate in dichiarazione secondo le modalità vigenti anteriormente alle modifiche ivi previste.
**10.13. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**10.14. Covolo, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Cestari, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**10.15. Ungaro, Del Barba.
ART. 11
Sopprimerlo.
11.1. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 5:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese»;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese»;
b-ter) all'articolo 5-bis:
1) al comma 1, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese»;
2) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
*11.2. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.3. Buratti.
*11.5. D'Attis, Martino.
*11.7. Zanichelli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600».
**11.8. Rizzetto, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
**11.9. Topo.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)
1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o le operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e al valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.
11.03. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Norma di interpretazione autentica della disciplina in materia di incentivi a favore delle imprese in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)
1. Le detrazioni per gli interventi indicati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, maturate dalle imprese, anche nel caso in cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui al comma 1 del citato articolo 121, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.04. Covolo, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società` tra professionisti)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del presente articolo.
5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni d'imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa, i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verifichino i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.»;
b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 5-bis dell'articolo 66.».
2. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo deve essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
11.05. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 1 1-bis.
(Abrogazione dell'imposta di bollo dei registri contabili)
1. L'articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è abrogato.
11.08. Gusmeroli, Covolo, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di fattura emessa».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° settembre 2022 per i soggetti di cui all'articolo 35, comma 22, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006 che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
11.09. Sani.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)
1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la tenuta» sono aggiunte le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono aggiunte le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,».
2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7.
11.015. Pastorino.
ART. 12
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023;
sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il mese successivo del trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni».
Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023.
*12.1. Alessandro Pagano, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*12.2. Ungaro, Del Barba.
*12.3. Trano.
*12.4. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*12.5. Zanichelli, Lovecchio.
*12.6. Faro.
*12.7. Albano, Bignami, Osnato, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*12.8. Buratti.
*12.9. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023.
**12.10. Squeri, Porchietto, Prestigiacomo, Pella, Martino, Cattaneo, Giacometto.
**12.11. Del Barba, Ungaro.
**12.12. Covolo, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'IVA ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento».
*12.13. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*12.14. Tarantino, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*12.15. Trano.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche)
1. All'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: «sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali» sono inserite le seguenti: «per importi inferiori o pari a 10.000 euro».
12.02. Ribolla.
ART. 13
Al comma 1, sostituire le parole: a partire dal 1° luglio 2022 con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 2023.
13.1. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Razionalizzazione e aggiornamento di disposizioni inerenti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. All'articolo 23-quater, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «delle dogane e dei monopoli» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «delle accise, dogane e monopoli».
2. Fermi restando i criteri di rappresentatività sindacale stabiliti dalla contrattazione collettiva, nell'ambito del comparto delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere costituita apposita sezione contrattuale o parti speciali per il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. All'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al personale della predetta Agenzia si applica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253».
*13.01. D'Attis, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*13.02. Trano.
*13.03. Grimaldi.
*13.04. Buratti, Ubaldo Pagano, Angiola.
*13.05. Villarosa.
*13.06. Alessandro Pagano, Covolo, Cantalamessa, Cavandoli, Tarantino, Zennaro.
*13.07. Fassina, Pastorino.
(Inammissibile limitatamente al comma 2)
ART. 14
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le parti in causa,» sono soppresse;
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per le sentenze e le ordinanze soggette a registrazione, obbligate al pagamento dell'imposta sono esclusivamente le parti soccombenti in giudizio».
14.1. D'Orso, Martinciglio.
ART. 15
Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 596 è inserito il seguente:
«596-bis. Ai fini della semplificazione della procedura di versamento dell'imposta di bollo di cui al comma 596, le modalità di pagamento avvengono tramite invio da parte dell'Agenzia delle entrate sulla casella PEC del contribuente, entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta, di un modello F24 precompilato con il totale annuale delle imposte di bollo da versare, calcolate dall'Agenzia delle entrate sulla base della fatturazione elettronica dell'anno precedente».
15.1. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla nota 1 dell'articolo 24 della tariffa di cui all'allegato A, parte II, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei contratti commerciali di importo inferiore a euro 3.200 conclusi dagli enti e soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di imposta di bollo».
15.3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 27-ter della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
«27-ter. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da movimenti o partiti politici, nonché atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.».
15.2. Ferrari, Fantuz.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici)
1. All'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, può consentire allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, previa ottemperanza alle misure disposte per la continuazione dell'esercizio, compresa l'adozione del sistema informatizzato di controllo per i depositi di capacità inferiore a 3.000 metri cubi, e subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla individuazione dei casi ammessi rapportati alla qualificazione legale strategica del deposito, alla ubicazione in zona geografica carente di rete distributiva per le forniture di cui al comma 4, lettera a), o a situazioni oggettive di temporanea inoperatività del deposito.»
15.05. Buratti, Angiola.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Regime IVA per le importazioni in reverse charge delle merci)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione di beni di valore inferiore a 150 euro, il versamento nel territorio doganale può avvenire in inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2022, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15.07. Cancelleri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di dichiarazione IVA)
1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni trimestrali relative ai dati delle liquidazioni dell'imposta sul valore aggiunto sono effettuate mediante la dichiarazione di cui all'articolo 12-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
15.09. Angiola.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis .
(Semplificazioni in materia di compensazioni di crediti fiscali)
1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
*15.010. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*15.011. Zanichelli, Lovecchio.
*15.012. Lucaselli, Bignami, Albano, Trancassini, Rampelli, Osnato, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
*15.013. Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Semplificazioni in materia di compensazioni di crediti fiscali)
1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
15.014. Gusmeroli, Frassini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
ART. 16
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 3 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.
16.6. Marattin, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)
1. L'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si interpreta nel senso che si considera regolare la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto quando, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
16.012. Marattin, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Il numero 2 della tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16.022. Grimaldi.
*16.023. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Validità della notifica delle sanzioni amministrative)
1. La notifica delle sanzioni amministrative si intende validamente effettuata solo a seguito di verifica sull'effettiva residenza o domicilio del soggetto interessato.
16.026. Topo.
ART. 17
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di fiscalità delle società tra professionisti e delle società tra avvocati)
1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9-quater, alle società di cui al comma 3 del presente articolo e alle società costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, si applica, anche ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9-ter. Ai redditi delle società di cui al comma 9-bis non si applica in nessun caso il regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-quater. Le società di cui al comma 9-bis possono comunque optare, in alternativa al regime di cui al medesimo comma, per l'applicazione delle imposte sul reddito secondo la disciplina fiscale ordinaria di cui al Titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione è comunicata in sede di costituzione ovvero entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta ed è irrevocabile.
9-quinquies. È ammessa la trasformazione delle associazioni professionali costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione in società tra professionisti, con gli effetti di cui all'articolo 2498 del codice civile. È altresì ammessa l'incorporazione di un'associazione professionale costituita secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione da parte di una società tra professionisti preesistente, con gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile.
9-sexies. Nel caso in cui, in sede di trasformazione, la società costituita ai sensi del comma 9-quinquies non eserciti l'opzione cui al comma 9-quater:
a) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;
b) non si applica l'articolo 171, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) il cambio della quota di partecipazione nell'associazione professionale con la quota di partecipazione nella società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze né conseguimento di reddito professionale per i soci dell'associazione professionale trasformata, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 17, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico.
9-septies. Nel caso in cui, in sede di trasformazione, la società costituita ai sensi del comma 9-quinquies eserciti l'opzione cui al comma 9-quater:
a) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione del valore di avviamento;
b) si applica l'articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) il reddito professionale determinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, rileva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'associazione professionale trasformata e viene attribuito per trasparenza agli associati per l'intero ammontare nell'esercizio di trasformazione o, a scelta dell'associazione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi esercizi non oltre il quarto. La scelta deve risultare dall'ultima dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) le riserve costituite o iscritte a fronte del conferimento di elementi dell'attivo nella società tra professionisti, e fino a concorrenza del reddito professionale de- terminato ai sensi della lettera c), si considerano costituite con utili imputati agli associati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nell'esercizio in cui avviene la trasformazione;
e) i fondi e le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati agli associati, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione se, dopo la trasformazione, siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione dell'articolo 47, comma 6, del medesimo testo unico.
9-octies. Le disposizioni di cui al comma 9-septies si applicano anche alle società tra professionisti che esercitino l'opzione di cui al comma 9-quater in un esercizio successivo a quello di costituzione, per il periodo d'imposta di esercizio dell'opzione.
9-novies. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-septies e 9-octies, la società tra professionisti può optare, ai fini della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di costituzione ovvero a quella relativa all'esercizio dell'opzione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo, con un'aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del primo periodo deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è esercitata l'opzione di cui al comma 9-quater; le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi d'imposta successivi. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. Le riserve corrispondenti al saldo attivo risultante dall'affrancamento ai sensi del presente comma, se distribuite prima del terzo esercizio successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui al medesimo comma, concorrono a formare il reddito imponibile della società tra professionisti e il reddito imponibile dei soci.
9-decies. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 9-quinquies, per l'associazione professionale incorporata si producono gli effetti di cui al comma 9-sexies nel caso in cui la società tra professionisti incorporante non abbia esercitato l'opzione cui al comma 9-quater, ovvero gli effetti di cui al comma 9-septies nel caso in cui la società tra professionisti incorporante abbia esercitato l'opzione cui al comma 9-quater. Resta ferma la possibilità per la società incorporante di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di efficacia della fusione, per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies.
9-undecies. Alle società di cui al comma 9-bis, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater, le società di cui al comma 9-bis devono redigere un prospetto di riconciliazione tra il bilancio redatto secondo criteri di competenza e il bilancio redatto secondo criteri di cassa.».
2. Per il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le società di capitali costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le società costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, comunicano all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater del citato articolo 10 della legge n. 183 del 2011, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le modalità delle comunicazioni di cui al comma 9-quater dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del comma 2 del presente articolo sono determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
17.010. Marattin, Ungaro, Del Barba.
ART. 18
Sopprimerlo
18.1. Ruggiero, Villani.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
18.2. Provenza, Villani.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ,quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.
*18.3. Buratti.
*18.4. Cassinelli, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Giacometto, Sorte.
*18.5. Ungaro, Del Barba.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
18.8. Nappi, Villani.
Al comma 1, lettera b), capoverso 120) , sopprimere le parole: prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19);
18.9. Provenza, Villani.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:
«Art. 32-ter.
(Liquidazione dell'IVA per cassa per gli incentivi in materia di efficienza energetica)
1. Per le spese relative agli interventi di efficienza energetica, di cui agli articoli 119 e 121 lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e i soggetti professionisti, che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione interessati alla gestione e l'esecuzione dei lavori, possono optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa, come disciplinata dall'articolo 32-bis. Il regime di cui al precedente periodo si rende applicabile secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono disciplinate nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato e subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, nonché nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, per fronteggiare la situazione di emergenza economica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
18.03. Martinciglio.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni per il rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea – TAX REFUND)
1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività per il rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea. Il registro è pubblico ed è accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, che intervengono nell'attività di rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede all'iscrizione nel registro di cui al comma 1, gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 5.
3. L'iscrizione e il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;
c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma d'istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;
f) esercizio effettivo dell'attività;
g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 5.
h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi e accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. L'attivazione del registro e l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
6. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui all'articolo 1, comma 1, e riscuote il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), del medesimo articolo, secondo le modalità indicate con determinazione del direttore generale dell'Agenzia medesima.
7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, e, per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti la trasmissione di notizie, dati e documenti.
8. Nel caso in cui successivamente all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le relative procedure di attuazione del presente articolo.
9. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: «dalla legge 23 novembre 2001, n. 409» sono aggiunte le seguenti: «, nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea»;
b) all'articolo 3, comma 5, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:
«i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
c) dopo il Titolo IV è inserito il seguente:
«TITOLO IV-bis.
Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea
Art. 54-bis.
(Disposizioni integrative in materia di conservazione)
1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta, nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea, disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:
a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;
c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);
e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.
Art. 54-ter.
(Collaborazione nelle attività di controllo)
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio d'informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter.».
d) all'articolo 62, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente: «7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-bis si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione, di cui al presente comma, può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile»;
e) all'articolo 62, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
10. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.
11. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»
18.04. Masi.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di trasmissione dei dati delle spese sanitarie)
1. A decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, i termini di trasmissione al sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, di tutti i documenti fiscali relativi a spese sanitarie e veterinarie è effettuata con cadenza annuale entro il termine del 31 marzo.
18.010. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure di semplificazione per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto)
1. All'articolo 38-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le cessioni di cui ai commi 1 e 2 ove il cessionario intenda trasferire a un intermediario il proprio credito relativo al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa, al contratto di cessione del credito con tale intermediario troveranno applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, 52 e da 54 a 59 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, fatto salvo quanto segue:
a) il cessionario dei beni può esercitare il diritto di recesso dal contratto di cessione del credito originato dall'acquisto dei beni stessi non oltre il terzo mese successivo a quello della cessione di tali beni ma, in ogni caso, fin quando gli stessi beni non siano stati trasportati fuori della Comunità europea;
b) le modalità di esercizio del recesso dal contratto di cessione del credito utilizzabili dal cessionario dei beni devono essere semplici e d'immediata attivazione. In ogni caso, al cessionario dei beni deve essere garantita la possibilità di esercitare il diritto di recesso con modalità telematiche al fine di comunicare immediatamente la sua volontà all'intermediario nonché al cedente dei beni, laddove anche questo sia parte del contratto oggetto di recesso.».
*18.013. Pella.
*18.014. Cattaneo, Martino, Pella, Squeri, Prestigiacomo, Giacometto.
*18.015. Del Barba, Ungaro.
*18.016. Lovecchio.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'IVA)
1. A decorrere dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'esercizio 2022, all'articolo 33, comma 13, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, l'ultimo periodo è soppresso.
18.017. Marattin, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'IVA)
1. All'articolo 33, comma 13, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, l'ultimo periodo è soppresso.
18.018. Marattin, Ungaro, Del Barba.
ART. 19
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19.
(Semplificazione in materia di IMU per gli enti non commerciali)
1. All'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.».
*19.1. Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*19.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*19.3. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*19.4. Pastorino, Fassina, Fornaro.
*19.5. Zanichelli, Lovecchio.
*19.6. Sani.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A tal fine, ciascun comune provvede a inviare al soggetto passivo il modello di pagamento, opportunamente precompilato sulla base dei dati in proprio possesso. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità attuative del medesimo comma.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei comuni.
19.7. Zanichelli, Lovecchio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.».
19.8. Bignami, Osnato, Albano, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Per i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la base imponibile ai fini IMU è determinata, in deroga all'articolo 18 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, applicando all'ammontare medio del reddito dominicale risultante in catasto nel comune di riferimento per i terreni agricoli con classamento seminativo, rivalutato del 100 per cento, un moltiplicatore pari a 135.».
1-ter. Resta ferma la determinazione della rendita catastale quali immobili a destinazione speciale, censibili nella categoria catastale del gruppo D, tramite stima diretta, per le costruzioni ubicate nell'area autorizzata all'attività estrattiva, con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo estrattivo, come disposto dall'articolo 1, commi da 21 a 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva sono qualificabili come area fabbricabile esclusivamente se utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*19.9. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*19.10. Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti ISA e in regime forfettario che scelgono d'integrare il modello F24 con il codice fiscale dei propri dipendenti per le ritenute IRPEF/INPS/INAIL e con il codice fiscale dei percipienti compensi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta d'acconto, possono non presentare il modello 770.
2. La facoltà di cui al presente articolo trova applicazione per i datori di lavoro sino a 15 dipendenti e 30 percipienti.
19.01. Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Semplificazione in materia di deposito atti telematici presso il Registro delle imprese)
1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, dopo le parole: «periti commerciali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «periti commerciali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
19.04. Zanichelli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Semplificazione in materia di versamento IMU)
1. All'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A tal fine, ciascun comune provvede a inviare al soggetto passivo il modello di pagamento, opportunamente precompilato sulla base dei dati in proprio possesso.».
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità attuative del comma 1.
*19.05. Bignami, Albano, Osnato, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.
*19.06. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*19.07. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*19.08. Ungaro, Del Barba.
*19.09. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*19.010. Buratti, Boccia, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
ART. 21
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva ricevuti dalle imprese)
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 125-bis è abrogato;
b) ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;
c) al comma 127, le parole: «, 125-bis» sono soppresse.
21.02. Zanichelli, Lovecchio.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Trasparenza erogazioni pubbliche a favore delle imprese)
1. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio».
21.03. Trano.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Innalzamento del limite degli importi iscritti a ruolo ai fini del divieto di compensazione dei crediti d'imposta erariali)
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, le parole: «millecinquecento euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tremila euro».
*21.04. Lucaselli, Albano, Bignami, Trancassini, Rampelli, Osnato.
*21.05. Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*21.06. Ciagà.
*21.07. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*21.08. Del Barba, Ungaro.
*21.09. Zanichelli, Lovecchio.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di generazione distribuita)
1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «non superiore a 20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 50 kW»;
2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
«g-bis) prodotta da unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento, comunque azionata, con potenza nominale inferiore a 50 kWe»;
b) all'articolo 52, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile inferiore a 50 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni»;
c) all'articolo 63, comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) officine di produzione, per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili con potenza pari o superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW: 125 euro;
b-ter) officine di produzione, a scopo commerciale, azionate da fonti rinnovabili con potenza pari o superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW: 175 euro;
b-quater) officine di produzione, per uso proprio, azionate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kWe: 225 euro;
b-quinquies) officine di produzione, a scopo commerciale, azionate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kWe: 275 euro».
**21.010. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
**21.011. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**21.012. Topo.
**21.013. Fregolent, Ungaro, Del Barba.
**21.014. Sut.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Semplificazioni in materia di tassa automobilistica)
1. All'articolo 93-bis, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) nei casi di circolazione con veicoli per uso speciale».
21.015. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Istituzione della Consulta per la semplificazione fiscale)
1. A decorrere dal 1° settembre 2022 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Consulta per la semplificazione fiscale.
2. La Consulta è presieduta dal direttore dell'Agenzia delle entrate ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, dei Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Siedono come membri permanenti della Consulta almeno quattro professori ordinari negli insegnamenti di diritto tributario e di scienza delle finanze.
3. La composizione e il funzionamento della Consulta e il personale alla medesima dedicato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministeri competenti di cui al precedente comma, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. La Consulta è un tavolo di confronto con le parti sociali e i rappresentanti di cittadini e contribuenti interessati ad un processo di radicale semplificazione fiscale. Nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti la Consulta può condurre o commissionare studi di comparazione con altri sistemi fiscali da cui trarre indirizzi utili e indicazioni di buone pratiche per proporre una semplificazione fiscale efficace.
5. La Consulta termina i propri lavori entro 24 mesi dalla sua istituzione e presenta al Parlamento e al Governo una relazione conclusiva e una proposta di semplificazione dell'intero sistema fiscale.
6. Ogni sei mesi la Consulta presenta alle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione relativa ai lavori svolti ed alle criticità riscontrate nella redazione di una proposta di riforma per la semplificazione.
21.024. Angiola.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Tenuta e conservazione registri contabili con sistemi elettronici)
1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la tenuta» sono inserite le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono inserite le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,».
2. Le modificazioni di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7.
21.025. Gallo.
ART. 22
Sostituirlo con il seguente:
Art. 22.
(Abrogazione della disciplina del reverse charge)
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
22.4. Cantalamessa, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 22.
(Abolizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)
1. L'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, è abrogato.
22.1. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano per le cessioni di beni per i quali l'importo imponibile è pari o inferiore a 10.000 euro.
22.2. Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente
Art. 22-bis.
(Abrogazione del meccanismo di inversione contabile per il settore edile)
1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*22.010. Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*22.011. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*22.012. Zanichelli.
*22.013. Lucaselli, Bignami, Trancassini, Rampelli, Osnato, Albano, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Soppressione del meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
2. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**22.014. Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**22.015. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
**22.016. Lucaselli, Bignami, Zucconi, De Toma, Caiata, Caretta, Ciaburro.
**22.017. Zanichelli.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
22.018. Cassese, L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cillis, Maglione.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Semplificazioni in materia di contabilità di magazzino)
1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: «superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a 10,328 milioni e a 2,2 milioni di euro».
*22.021. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*22.022. Del Barba, Ungaro.
*22.023. Topo.
*22.024. Zennaro, Tarantino, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fogliani, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla.
*22.025. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni di contrasto alle frodi sul versamento dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi, realizzate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono documentate mediante l'emissione di fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi alla fine del mese in cui, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, si considerano effettuate le cessioni di cui al comma 1.
3. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore dell'interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni di cui al comma 1; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore dell'interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata. In caso di omesso o ritardato versamento, la responsabilità solidale del gestore dell'interfaccia elettronica si estende anche agli interessi e alle sanzioni.
4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al gestore dell'interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento di cui al comma 2, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. In tal caso il gestore dell'interfaccia elettronica trattiene l'importo dell'IVA da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di cui al comma 1 che integrino i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma e che prestino idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.
6. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37.».
**22.032. Buratti.
**22.033. Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Estensione del perimetro di applicazione dell'inversione contabile)
1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d-quinquies è aggiunta la seguente:
«d-sexies) alle cessioni di oggetti finiti contenenti oro, in qualunque percentuale e con qualunque titolo e destinati ad essere fusi, affinati o trasformati nell'ambito di un processo industriale o comunque rivenduti per la successiva fusione, affinazione o trasformazione, al fine del recupero del metallo d'oro in essi contenuto.».
*22.035. Sani, Buratti.
*22.036. Pella, D'Attis, Martino, Prestigiacomo.
*22.037. Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente
Art. 22-bis.
(Semplificazioni per agevolare la cessione dei crediti di carbonio in ambito agricolo)
1. All'articolo 1, comma 423, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dopo la parola: «fondo,» sono inserite le seguenti: «nonché la cessione di titoli che certificano il sequestro o la riduzione di CO2 realizzata volontariamente mediante la coltivazione del fondo».
22.050. Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione, Lombardo.
ART. 23
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Al fine di rafforzare la ricerca e lo sviluppo di farmaci, il finanziamento annuale della ricerca sanitaria, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsto nella legge di bilancio, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
23.1. Ruggiero, Villani.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di potenziare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci e superare il precariato, a decorrere dall'anno 2023, è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attingendo alle risorse aggiuntive individuate all'articolo 1, comma 424, della medesima legge e ricorrendo alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi lavorativi coperti da rapporti di lavoro flessibile e da borse di studio precedenti all'avvio del rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti presso IRCCS di diritto pubblico e IZS.
23.2. Mammì, Villani.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2023 il contributo delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 48, comma 19, lettera b), punto 3), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finalizzato alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci e in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, è pari al 10 per cento delle spese promozionali autocertificate di cui all'articolo 48, comma 17, del medesimo decreto.
23.4. Lorefice, Villani.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di potenziare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci, a decorrere dall'anno 2023, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,2 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca corrente di cui alla lettera a) del medesimo articolo 12, comma 2.
23.5. Lorefice, Villani.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per la ricerca e lo sviluppo di farmaci che non abbiano il carattere della novità, il credito di imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 è riconosciuto esclusivamente per i costi sostenuti per l'assunzione ovvero la collaborazione di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto.».
23.6. Mammì, Villani.
Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui al primo e secondo periodo con le seguenti: di cui al primo, secondo e terzo periodo;
al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, alle linee guida previste da un allegato al decreto di cui al primo periodo. Il predetto allegato è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
sopprimere il comma 5.
*23.7. Covolo, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*23.8. Buratti.
*23.9. Pella, Martino, Prestigiacomo.
*23.10. Ungaro, Del Barba.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trenta, con la seguente: sessanta.
23.11. Ianaro.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: fra i quali quelli.
23.12. Ianaro.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, rientrano, in ogni caso, le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
23.13. Ungaro.
Al comma 7, dopo le parole: nonché del personale delle Forze armate, aggiungere le seguenti: e della Polizia di Stato.
23.14. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 200, alinea, dopo le parole: «per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)», sono aggiunte le seguenti: «, disponibile anche nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE»;
b) al comma 201, alinea, dopo le parole: «Manuale di Oslo dell'OCSE», sono aggiunte le seguenti: «, disponibile anche nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE».
*23.19. Topo.
*23.20. Ungaro, Del Barba.
*23.21. Trancassini, Bignami, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano.
*23.22. Giacometto, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Sorte.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate a finalità e interventi per quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione Enea Tech e Biomedical.
23.23. Frassini, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)
1. Le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, operanti nel settore del ciclo idrico integrato, e le società calcistiche professionistiche, nella predisposizione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2021 e non ancora approvati, valutano le voci e la prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio riconducibili agli aumenti del costo dell'energia elettrica e alle conseguenze economiche negative del conflitto bellico.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
23.02. Caiata, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «disegni e modelli», sono aggiunte le seguenti: «nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili».
23.06. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Proroga dei crediti d'imposta in materia di pagamenti elettronici)
1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al comma 2, le parole: «a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 670 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.014. Migliorino.
(Inammissibile limitatamente al comma 1, lettera a))
ART. 24
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto sono effettuati entro il 31 luglio. I versamenti di cui al periodo precedente possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
24.1. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto sono effettuati entro il 20 luglio. I versamenti di cui al periodo precedente possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
24.2. Gusmeroli, Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie di acque interne con codice attività 50.30.00».
24.3. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
ART. 25
Sopprimerlo.
*25.1. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*25.2. Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
*25.3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25.
(Disposizioni in materia di contrassegni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale e le caratteristiche dei medesimi contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito. Le caratteristiche, le modalità di distribuzione e di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, sono aggiornati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all'evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione nonché di tracciabilità dell'alcol e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.»;
2) al comma 5, le parole: «; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato» sono soppresse;
3) al comma 7:
3.1) le parole: «Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati a ricevere, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, contrassegni fiscali»;
3.2) le parole: «Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato» sono soppresse;
4) al comma 8, le parole: «, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati è rimborsato al netto delle spese di emissione e» sono soppresse;
b) all'articolo 39-duodecies:
1) al comma 2, le parole: «provenienza dei tabacchi, le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura ai produttori» sono sostituite dalle seguenti: «provenienza dei tabacchi e le modalità di distribuzione ai produttori»;
2) il comma 4 è abrogato.
2. Nelle more della revisione delle disposizioni contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 322, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 39-duodecies del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i contrassegni di cui al presente articolo sono consegnati senza corresponsione degli importi previsti. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate per l'acquisto dei contrassegni di cui al presente articolo acquistati precedentemente alla data di cui all'alinea del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.4. Marattin, Ungaro, Del Barba.
Al comma 1, sostituire le parole: anche in forma dematerializzata con le seguenti: finanche la possibilità dell'eliminazione dell'obbligo della sua apposizione e dopo le parole: sentito il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, inserire le seguenti: d'intesa con le rappresentanze di filiera,.
25.5. Nevi, Sandra Savino.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: anche in forma dematerializzata inserire le seguenti: finanche la possibilità dell'eliminazione dell'obbligo della sua apposizione;
b) dopo le parole: sentito il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, inserire le seguenti: d'intesa con le rappresentanze di filiera,.
*25.6. Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione.
*25.7. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*25.8. Nevi, Spena, Caon, Giacomoni, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte, Sandra Savino.
*25.9. Marco Di Maio, Ungaro, Del Barba.
*25.11. Pignatone, Marzana, Maurizio Cattoi, Parentela.
*25.12. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Semplificazioni per i regimi fiscali delle attività agrituristiche)
1. L'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente:
«Art. 5.
1. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, determinano il reddito imponibile secondo quanto previsto dall'articolo 56-bis, commi 3, 4 e 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
25.07. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione.
ART. 26
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Disposizioni in materia di Terzo settore)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari»;
2) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;
3) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;
4) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente,» sono aggiunte le seguenti: «i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85,»;
5) al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.»;
6) al comma 6, le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «familiari conviventi» e, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
b) all'articolo 82:
1) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»;
2) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.»;
3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui all'articolo 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
c) all'articolo 83:
1) al comma 1, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;
2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.»;
4) il comma 6 è abrogato;
d) all'articolo 84 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici»;
e) all'articolo 85:
1) alla rubrica, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale» sono aggiunte le seguenti: «e delle società di mutuo soccorso»;
2) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;
3) al comma 4, lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1» e alla lettera b) le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»;
4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso.»;
f) all'articolo 86, comma 10, le parole: «all'articolo 19-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19-bis.2»;
g) all'articolo 87:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;
2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi»;
h) all'articolo 88, le parole: «all'articolo 82, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 82, comma 3, quarto periodo, e commi 7 e 8», e le parole: «e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo» sono sostituite con le seguenti: «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale»;
i) all'articolo 104, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».
2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalle seguenti: «destinano»;
b) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
*26.1. Serracchiani, Lepri.
*26.2. Fassina, Pastorino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Disposizioni in materia di regime fiscale degli Enti del Terzo Settore)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari»;
2) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;
3) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;
4) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente,» sono aggiunte le seguenti: «i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85,»;
5) al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.»;
6) al comma 6, le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «familiari conviventi» e, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis.»;
b) all'articolo 82:
1) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»;
2) al comma 3, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.»;
3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui all'articolo 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
c) all'articolo 83:
1) al comma 1, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;
2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.»;
4) il comma 6 è abrogato;
d) all'articolo 84, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici.»;
e) all'articolo 85:
1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle società di mutuo soccorso»;
2) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;
3) al comma 4, lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1» e, alla lettera b), le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»;
4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso»;
f) all'articolo 87:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;
2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi»;
g) all'articolo 88, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, comma 3, quarto periodo, e commi 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.»;
h) all'articolo 104, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al comma 2, le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».
2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalla seguente: «destinano»;
2) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.».
26.3. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 1° luglio 2022 e quella del 15 settembre 2022».
02. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore).
26.5. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 1° luglio 2022 e quella del 15 settembre 2022».
26.8. Pella.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari»;
b) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite con le seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;
c) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite con le seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;
d) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente,» sono aggiunte le seguenti: «i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85,»;
e) al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.»;
f) al comma 6, le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «familiari conviventi» e, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.10. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»;
b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.»;
c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214».
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.11. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.»;
d) il comma 6 è abrogato.
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.12. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici.».
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.13. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle società di mutuo soccorso»;
b) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;
c) al comma 4, lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1» e, alla lettera b), le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»;
d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso».
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.14. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;
b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi».
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.15. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 88 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, comma 3, quarto periodo, e commi 7 e 8, e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.».
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.16. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 101, al comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.17. Pella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «entro il 31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: Terzo settore aggiungere le seguenti: e ulteriori interventi in materia.
26.18. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
26.19. Pella.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato – CSV)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62:
1) al comma 5 dopo le parole: «ai sensi del comma 11», sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;
2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino a un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 25 milioni di euro per l'anno 2024. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per l'anno 2023 e a euro 15 milioni per l'anno 2024.»;
3) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;
c) all'articolo 66, comma 3, le parole: «al giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice ordinario».
2. Al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
26.02. Gadda, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) e lo sviluppo del terzo settore).
1. All'articolo 62, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole: «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;
b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino a un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 25 milioni di euro per l'anno 2024. Il beneficio maturato ai sensi del credito d'imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per l'anno 2023 e a euro 15 milioni per l'anno 2024»;
c) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
2. Al fine di sostenere lo sviluppo del terzo settore, a livello nazionale e territoriale, è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, all'associazione di enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi pari a 11,5 milioni per l'anno 2023 e a 16,5 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
26.03. Lepri, Carnevali, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalla seguente: «destinano»;
b) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.».
26.04. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.
5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.»;
b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 5-bis dell'articolo 66.».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.
26.06. Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 26, aggiungere i seguenti:
Art. 26-bis.
(Semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva ricevuti dalle)
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 125-bis, è abrogato;
b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;
c) al comma 127 le parole: «, 125-bis» sono soppresse.
Art. 26-ter.
(Annullamento delle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020)
1. Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ove non più modificabili o annullabili ai sensi della normativa vigente, possono essere annullate, a condizione che i fornitori e i cessionari, pur avendo già accettato il credito di imposta sul proprio cassetto fiscale, non abbiano già iniziato ad utilizzarlo, né lo abbiano, anche soltanto in parte, già ceduto a terzi.
2. A tale fine, il presentatore della comunicazione di cui si intende richiedere l'annullamento, unitamente a tutti i fornitori e i cessionari dei crediti di imposta indicati nella comunicazione, devono presentare, a mezzo di posta elettronica certificata, apposita istanza alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del presentatore della comunicazione, nell'ambito della quale:
a) il presentatore della comunicazione ne richiede l'annullamento;
b) ciascun fornitore o cessionario rilascia un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta di non aver ancora utilizzato, né ceduto a terzi, nemmeno in parte, il credito di imposta derivante da quella comunicazione, già accettato sul proprio cassetto fiscale, nonché di astenersi da qualsivoglia sua utilizzazione o atto di disposizione sino alla sua cancellazione dal proprio cassetto fiscale a cura dell'Agenzia delle entrate.
26.024. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile limitatamente al capoverso articolo 26-ter)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva ricevuti dalle imprese)
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 125-bis, è abrogato;
b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;
c) al comma 127 le parole: «, 125-bis» sono soppresse.
*26.025. Albano, Osnato, Bignami, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.
*26.026. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*26.027. Cestari, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*26.028. Buratti.
*26.029. Baratto.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
**26.039. Golinelli, Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Manzato, Romanò, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**26.040. Squeri, Giacometto, Porchietto, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Sorte.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di società partecipate)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;
b) al comma 5-ter, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse.
26.053. Fogliani, Ribolla, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di società partecipate)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 5-ter, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
26.054. Ribolla, Fogliani, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Esito delle attività istruttorie)
1. All'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di comunicare al contribuente, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito anche negativo di quest'ultima.».
*26.055. Ciagà.
*26.056. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*26.057. Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Mandelli, D'Attis.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa)
1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, è abrogato.
2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
26.059. Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni temporanee di ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)
1. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per le imprese, derivante dalle tensioni sui mercati internazionale e al fine di sostenere gli investimenti in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese, in via sperimentale per il triennio 2022-2025, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, è riconosciuta la possibilità di sospensione ovvero riduzione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. È altresì prevista la possibilità, in deroga alla legislazione vigente, di ammortamento per il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, ovvero il differimento del medesimo piano di ammortamento nel conto economico relativo all'esercizio successivo, incluse le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1.
26.061. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Abolizione della disciplina dello split payment)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
2. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
26.063. Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Semplificazione in materia di trasparenza erogazioni pubbliche percepite dalle imprese)
1. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio.».
*26.066. Ribolla, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Gerardi, Covolo, Zennaro.
*26.067. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Autotutela)
1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1995, n. 656, dopo il comma 1-octies, è aggiunto il seguente:
«1-novies. L'amministrazione finanziaria è tenuta a pronunciarsi, con atto motivato, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza di autotutela.».
**26.072. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**26.073. Pella, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Cattaneo.
**26.074. Ungaro, Del Barba.
**26.075. Ciagà.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. Ai fini della semplificazione, viene introdotta un'unica delega per i professionisti che operano per conto dei contribuenti con validità illimitata fino alla revoca da parte del contribuente.
26.079. Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure di semplificazione fiscale in materia turistica)
1. Il numero 2 della tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «lo spettacolo viaggiante» sono inserite le seguenti: «, i parchi divertimento».
26.084. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Martino, Cattaneo, Sorte.
(Inammissibile limitatamente al comma 3)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta sugli intrattenimenti)
1. Il numero 2 della tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.085. Ribolla, Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Semplificazioni in materia di servizi di noleggio condiviso)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt-bis), è aggiunta la seguente:
«tt-ter) le prestazioni di noleggio condiviso (cosiddetto Sharing mobility) erogate a fronte di autorizzazioni amministrative fornite dalle amministrazioni comunali.».
26.088. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure agevolative per i formatori delle bande musicali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori».
26.095. Emanuela Rossini, Plangger, Schullian, Gebhard.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Istituzione dell'Ufficio per i rapporti con i professionisti)
1. Al fine di semplificare il rapporto tra pubbliche amministrazioni e professionisti, presso l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono istituiti appositi uffici, denominati «Ufficio per i rapporti con i professionisti», che consentano ai professionisti di cui al successivo comma 2 di interfacciarsi in via prioritaria e dedicata con le rispettive amministrazioni.
2. L'accesso all'Ufficio di cui al comma 1 è riservato alle seguenti categorie di soggetti, iscritti presso i rispettivi albi, registri od ordini professionali:
a) dottori commercialisti ed esperti contabili;
b) consulenti del lavoro;
c) revisori legali;
d) avvocati tributaristi.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 è consentito prendere appuntamento per accedere agli uffici di cui al comma 1 per via telematica.
4. Con provvedimenti dei rispettivi organi di vertice, le amministrazioni coinvolte provvedono alla riorganizzazione interna delle rispettive strutture.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e di personale disponibili a legislazione vigente.
26.096. Angiola.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Contrassegni di bollo e contributo unificato)
1. È consentito l'utilizzo dei contrassegni di bollo e contributo unificato acquistati prima della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza determinata dalla pandemia da COVID-19, non più utilizzabili a seguito dei decreti emergenziali che hanno disposto il pagamento solo in via telematica dei bolli e del contributo unificato per i processi.
26.0100. Villani.
ART. 31
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Soppressione dell'imposta di bollo sugli estratti conto dei rapporti regolati in conto corrente o conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa di cui all'allegato A, parte I, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è abrogato.
31.01. Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
ART. 33
Sopprimerlo.
33.1. Delrio.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Contenimento dei prezzi nel settore elettrico)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, fino al 31 dicembre 2022, non concorrono alla determinazione dalla base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA di cui alla Tabella A, Parte III, n. 103), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi da luglio a dicembre 2022, le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui all'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede con propria deliberazione a ridurre, fino al 31 dicembre 2023, i tassi di remunerazione del capitale investito per la trasmissione la distribuzione e la misura dell'energia elettrica, nonché per le reti di trasporto, distribuzione e misura del gas di almeno due punti percentuali.
33.05. Topo, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti)
1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'Allegato A annesso al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.08. Ungaro, Del Barba.
ART. 34
Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vice commissari, anche in deroga al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della Sogin S.p.A.
34.1. Pella, Martino.
Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 aggiungere le seguenti: delle disposizioni europee in materia di tutela dell'ambiente, di sicurezza degli impianti, del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi, di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
34.3. Migliorino.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo alle disposizioni europee sulla tutela dell'ambiente, sulla sicurezza degli impianti, del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi, sulla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
34.4. Muroni.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A valere sulla quota della componente tariffaria A2 destinata al finanziamento della Sogin S.p.A. a decorrere dall'anno 2023 è stornata una somma pari a 2 milioni di euro annui, destinati a incrementare e adeguare i contributi di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. A tal fine al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del 25 per cento in favore della relativa provincia» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento in favore della relativa provincia»;
b) le parole da: «e in misura del 25 per cento in favore dei comuni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e in misura del 30 per cento in favore dei comuni i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a ciascuno di questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione dei comuni interessati».
34.5. Giacometto, Porchietto, Martino, Pella, Squeri, Mandelli, Prestigiacomo.
ART. 35
Al comma 4, sostituire le parole: comma 769 con le seguenti: commi 769 e 770.
*35.2. Gadda, Ungaro, Del Barba.
*35.3. Giacomoni, Spena, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Cattaneo, Sorte.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'imposta relativa agli anni 2022 e seguenti la presentazione segue la scadenza della dichiarazione dei redditi prevista per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.
**35.4. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**35.5. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
**35.6. Trano.
**35.7. Zanichelli.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 15 ottobre 2022».
35.8. Ianaro.
Al comma 5, sostituire le parole: 15 ottobre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
35.9. Fassina, Pastorino, Stumpo.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 settembre 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche nel periodo decorrente dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quater. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. Il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.
5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare, con propri decreti, i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35.10. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammontare dell'imposta viene calcolato dal soggetto attivo, mediante ricorso ai dati già in possesso delle competenti amministrazioni, e reso disponibile al contribuente in via automatica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative e di dettaglio della disciplina di cui al precedente periodo».
5-ter. Le competenti amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
35.13. Angiola.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, la presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final si intende assolta anche in assenza della compilazione dei quadri A – B – C – D per gli operatori economici che, in possesso dei requisiti, non abbiano superato il limite del massimale e abbiano fatto ricorso esclusivamente agli aiuti di Stato presenti nella Sezione 3.1 del Temporary Framework.
35.14. Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, per il triennio di imposta a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final si intende assolta anche in assenza della compilazione dei quadri A – B – C – D per gli operatori economici che, in possesso dei requisiti, non abbiano superato il limite del massimale e abbiano fatto ricorso esclusivamente agli aiuti di Stato presenti nella Sezione 3.1 del Temporary Framework.
35.15. Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 431 è sostituito dal seguente:
«431. L'AIFA può prorogare o rinnovare fino al 31 dicembre 2022 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 30 giugno 2022 nel limite di 23 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2022 nel limite di 26 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile.».
35.16. Fassina, Pastorino, Stumpo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «e degli operatori di cui all'articolo 1, comma 7».
35.30. Gadda, Ungaro, Del Barba.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
35.31. Carnevali, Ianaro, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Pini.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Semplificazione in materia di dichiarazioni e compilazione del quadro aiuti di Stato)
1. Per le annualità 2021, 2022 e 2023 i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati e percepiti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non comportano l'indicazione degli stessi anche in altri quadri del modello dichiarativo, quali RF/RG/RE/LM.
35.34. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente
Art. 35-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
*35.032. Nevi, Sandra Savino.
*35.033. Pastorino, Fassina, Fornaro.
*35.034. Gadda, Del Barba, Ungaro.
*35.035. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*35.036. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Nuova scadenza presentazione dichiarazione Imu)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 4, del presente decreto, la dichiarazione dell'imposta municipale propria è presentata, o in alternativa trasmessa per via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. Il comma 769 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
«769. All'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 novembre dell'anno successivo a quello”».
35.040. Cancelleri.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Invio a domicilio del modello precompilato dell'IMU)
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autonomia impositiva delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall'anno 2023 tutti i comuni del territorio nazionale sono tenuti all'invio del modello F24 precompilato dell'IMU dovuta, di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai soggetti passivi dell'imposta, entro venti giorni prima della scadenza fissata per il versamento.
35.041. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente
Art. 35-bis.
(Proroga dei termini in materia di Terzo settore)
1. All'articolo 54, comma 2, del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 1° luglio 2022 e quella del 15 settembre 2022».
2. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
35.043. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
ART. 36
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni in materia di erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono estese ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di inserimento lavorativo di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
36.1. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare le misure dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui agli articoli 9, comma 4, e 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, è incrementata di 50.180 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
1-ter. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di compensare il mancato incremento dell'indennità sostitutiva di cui al comma 1-bis, conseguente alla rideterminazione della retribuzione di posizione disposta con decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2016, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui agli articoli 9, comma 4, e 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, è incrementata di 140.000 euro per il riconoscimento ai dirigenti di cui al comma 1 di una indennità sostitutiva una tantum. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
36.2. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, De Filippo, Lepri, Pini, Ianaro.
(Inammissibile limitatamente al comma 1-bis)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
*36.6. Novelli, Pella, Martino.
*36.7. Noja, Ungaro, Del Barba.
*36.10. Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Ianaro, Lepri, Pini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che hanno reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 e che dichiarano di non essere titolari di altre prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18. Tale indennità è erogata per il tramite dei datori di lavoro in via automatica nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.».
**36.12. Nevi, Martino, Cattaneo, Giacometto, Pella, Prestigiacomo, Sandra Savino.
**36.13. Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti svantaggiati)
1. Ai lavoratori dipendenti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che hanno reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 e che dichiarano di non essere titolari di altre prestazioni, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di agosto 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai beneficiari di cui al comma precedente una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero, nel caso in cui i datori di lavoro beneficino dell'esonero totale dal versamento dei contributi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso un apposito rimborso disposto dallo stesso Istituto e attraverso le modalità da esso indicate con apposita circolare.
5. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*36.14. Lepri, Carnevali, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.
*36.01. Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 19 maggio 2022, n. 52)
1. In considerazione della grave recrudescenza nel Paese del tasso di positività da COVID-19 e sue varianti, all'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «è prorogata fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in servizio effettivo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 32 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.06. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Proroga del lavoro agile per i dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili)
1. All'articolo 10, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.018. D'Arrando, Barzotti, Corneli.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2023 le regioni e le province autonome in ragione della temporanea emergenza di disponibilità di medici di medicina generale, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente possono prevedere per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria (ex continuità assistenziale) di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti.
36.07. Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Ianaro.
ART. 37
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 268 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, i commi 2 e 3 sono abrogati.
37.1. Marattin, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole da: «e le parole» fino alla fine della lettera sono soppresse;
b) la lettera b) è abrogata.
37.01. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. All'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in alternativa alla predetta nomina, i medesimi soggetti di cui all'articolo 358, comma 1, che attestino la partecipazione ad un ulteriore corso della durata di 60 ore».
37.02. Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
ART. 38
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numeri 1) e 2), sostituire le parole: limitatamente all'anno 2022 con le seguenti: limitatamente agli anni 2022 e 2023;
b) alla lettera c), capoverso «9-bis», sostituire le parole: per l'anno 2022 con le seguenti: per agli anni 2022 e 2023.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 136,2 milioni euro per l'anno 2022 con le seguenti: 136,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
38.1. Ferro, Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di uno o più figli con disabilità dal calcolo per l'importo dell'assegno previsto modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, è esclusa ogni somma ricevuta a titolo di risarcimento danni.».
38.2. Ianaro.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. In caso di variazione rilevante del reddito, per il calcolo degli importi dell'assegno di cui all'articolo 1 la richiesta può essere presentata accompagnata dall'ISEE corrente.».
38.3. Ianaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, lettera b), le parole da: «effettiva percezione» fino a: «nucleo familiare» sono sostituite dalle seguenti: «riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno, come determinato all'articolo 4, che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.»;
c) all'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, il termine del 30 giugno è prorogato al 31 dicembre.»;
d) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «legge 30 marzo 2001, n. 152» sono inserite le seguenti: «, ovvero presso i centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
e) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
“c-bis) ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'assegno unico e universale per figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;
c-ter) ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'assegno unico e universale per figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, 230, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma e agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.”».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla normativa in materia di assegno unico e universale per i figli a carico.
38.6. Topo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, il termine del 30 giugno è prorogato al 31 dicembre».
38.9. Pastorino, Fassina, Fornaro, De Lorenzo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. La domanda per la corresponsione dell'assegno unico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, previa comunicazione annuale da parte del datore di lavoro e previa autorizzazione del dipendente interessato, può essere presentata dal datore di lavoro secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per l'anno 2022, è prorogato al 31 ottobre.
38.4. D'Arrando, Villani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per l'anno 2022, è prorogato al 30 settembre.
38.10. Ruggiero, Villani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La corresponsione d'ufficio dell'assegno unico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in favore dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è assicurata con il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate anche qualora la relativa domanda sia presentata successivamente al 30 giugno dell'anno di riferimento ovvero oltre il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
38.7. D'Arrando, Villani.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Assegno unico universale con figli a carico)
1. Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico universale previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, e sostenere le famiglie con i figli a carico, l'accesso alle condizioni dei benefici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è riconosciuto anche in favore dei soggetti non attivi di età compresa tra i 18 e i 21 anni.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno di cui al precedente comma, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione della misura, con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dai commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. L'aliquota di base dell'accisa dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione con nicotina di cui agli articoli 39-bis e seguenti e all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre annualmente con propri decreti, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando maggiori entrate in misura non inferiore a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la lettera b) è soppressa.
38.09. Cancelleri.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure di sostegno per le famiglie)
1. Al fine di sostenere le famiglie con i figli a carico, le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano anche in favore dei soggetti non attivi di età compresa tra i 18 e i 21 anni.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione con nicotina di cui agli articoli 39-bis e seguenti e all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni indicate dal presente articolo. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
38.018. Cancelleri.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici all'estero)
1. L'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
«Art. 157-bis.
(Assegni per situazioni di famiglia)
1. Al personale di cui al presente Titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.
2. Al personale di cui al presente Titolo, per ciascun figlio a carico spetta un assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono:
a) nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
b) i figli fino al compimento dei 18 anni di età;
c) i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:
1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4;
3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;
4) svolgono il servizio civile universale in Italia;
d) i figli con disabilità, senza limiti di età.
4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.
5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente può optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno al nucleo familiare dalla disciplina vigente al 28 febbraio 2022. Per familiari non a carico al 28 febbraio 2022 l'opzione di cui al primo periodo non è consentita.
6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'articolo 173 o con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 o con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. È fatta salva l'applicazione della normativa locale, se più favorevole.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*38.01. Quartapelle Procopio, Schirò, La Marca.
*38.02. Fitzgerald Nissoli, Valentini, Pella, Martino.
*38.03. Siragusa, Dori, Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano.
*38.04. Billi.
*38.05. Schirò, La Marca.
*38.06. Ungaro, Del Barba, Fusacchia, Migliore, Olgiati, Sangregorio.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare)
1. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia».
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
38.015. Schirò.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del comma 4 non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.
38.016. Schirò.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni per il sostegno alle esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane)
1. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane, agevolandone l'accesso al credito e il mantenimento del diritto all'abitazione principale, nonché per contrastare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona e all'assistenza semiresidenziale e residenziale, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
«c-ter) nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c) una quota pari a 5 milioni di euro è riservata per concedere garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui al comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ad unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e site sul territorio nazionale. La garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e comunque per ciascuna operazione nella misura massima di copertura del minor valore tra il 70 per cento dell'importo finanziato al momento dell'erogazione e il 70 per cento della quota capitale al momento dell'escussione della garanzia. La suddetta garanzia può essere concessa a condizione che i richiedenti abbiano un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro e che il finanziamento inizialmente erogato non superi l'importo di 250.000 euro. La suddetta garanzia può essere escussa solo dopo il completamento dell'escussione della garanzia immobiliare tramite la vendita dell'immobile, nei soli casi in cui il credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita, limitatamente al credito residuo in linea capitale e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo di cui al primo periodo, il quale può surrogarsi nei diritti del creditore che ha attivato la garanzia. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti e organismi pubblici e privati. Alla gestione degli interventi di garanzia provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
b) la misura degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».
38.07. Buratti, Sani, Topo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di carta della famiglia)
1. All'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2022-2024».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.013. Cavandoli, Lorenzo Fontana, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche all'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante proroga dell'accesso al lavoro agile per i lavoratori fragili)
1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.017. Noja, Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Norme di semplificazione in favore delle persone con disabilità)
1. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contestualmente al compimento della maggiore età, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede all'aggiornamento dei relativi verbali, sulla base della documentazione agli atti, e all'invio degli stessi all'interessato. I soggetti di età superiore ai diciotto anni di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono richiedere all'INPS, nelle modalità disposte dal medesimo Istituto, l'aggiornamento del verbale se rilasciato prima del compimento del diciottesimo anno di età.».
2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per le persone alle quali sia riconosciuto il diritto, anche a seguito di sentenza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 445-bis del codice di procedura civile, a percepire l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, la percentuale di invalidità da assumere nella valutazione utile ai fini del collocamento mirato è pari al 100 per cento, senza necessità di ulteriori accertamenti dell'invalidità civile stessa, anche nei casi in cui il relativo verbale sia stato emesso prima del compimento del diciottesimo anno di età.
3. Su richiesta degli interessati l'INPS provvede, entro novanta giorni dalla relativa istanza, sulla base della documentazione agli atti o di ulteriore documentazione prodotta, a integrare i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, emessi in assenza delle indicazioni previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a prescindere dalla data di originaria emissione dei verbali medesimi.
4. L'Agenzia delle entrate istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un servizio centralizzato di consulenza e risposta al cittadino con disabilità per la consulenza nella lettura dei verbali di invalidità, cecità, sordità, sordocecità e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, funzionale alla individuazione dei requisiti per l'accesso ai benefici fiscali per l'acquisto o l'adattamento dei veicoli destinati alla mobilità personale e per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici previsti dalla normativa vigente per gli aventi diritto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e gli enti interessati vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
38.019. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
ART. 39
Al comma 1, le parole: e privati sono soppresse.
39.1. Raduzzi.
Al comma 1 dopo le parole: crescita dei minori aggiungere le seguenti: anche attraverso la promozione sportiva.
39.2. Trizzino.
Al comma 1, sostituire le parole: finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, con le seguenti: finalizzate alla promozione e alla riduzione dei divari di genere, tra i bambini e le bambine.
39.3. Ianaro.
Al comma 1 sostituire le parole: alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori con le seguenti: a contrastare la povertà educativa e l'istituzionalizzazione delle fragilità giovanili complesse, impiegando anche a strumenti innovativi, come ad esempio i Progetti formativi personalizzati con budget educativi (Progetto PFP) al fine di ampliare e migliorare le opportunità educative per gli adolescenti di specifici territori e favorire un sistema di alleanza educativa tra le scuole, le famiglie e i territori, tenendo conto dei fattori di rischio di abbandono scolastico degli adolescenti o di regressione o stagnazione dello sviluppo psicosociale.
39.4. D'Arrando, Villani.
Al comma 1 sostituire le parole: alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori con le seguenti: alla implementazione del numero di posti autorizzati in nido o micro-nido per almeno il 33 per cento della popolazione target 0-36 mesi, alla diffusione e realizzazione, di spazi-gioco pubblici per i bambini della fascia 0-14, con caratteristiche di inclusività e co-progettati con bambini e familiari della comunità territoriale.
Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente con le seguenti: sono individuati i requisiti e le modalità per accedere all'elenco dei comuni beneficiari che abbiano una più elevata carenza del numero di posti autorizzati in nido o micro-nido della popolazione target 0-36 mesi, di spazi-gioco pubblici per i bambini della fascia 0-14, con caratteristiche di inclusività e co-progettati con bambini e familiari della comunità territoriale
39.5. Sportiello, Villani.
Al comma 1 sostituire le parole: alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori con le seguenti: all'attivazione di interventi psicosociali, di supporto alla genitorialità e di sostegno psicologico finalizzati alla prevenzione e al contrasto della povertà educativa minorile.
39.6. D'Arrando, Villani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni, nell'organizzare le iniziative di cui al comma 1, al fine di non escludere o limitare la frequenza a bambini e ragazzi con disabilità, dovranno rivolgere particolare attenzione e cura alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche, potenziando e integrando la dotazione di operatori dove viene accolto il minore con disabilità, con personale qualificato e adeguatamente formato.
39.7. Ianaro.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente con le seguenti: sono individuati i requisiti e le modalità per accedere all'elenco dei comuni beneficiari che abbiano un più alto Indice di povertà educativa (IPE), come definito dall'ISTAT e che misura i progressi dell'offerta educativa a livello regionale.
39.10. D'Arrando, Villani.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa.
39.9. Sportiello, Villani.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dati ISTAT, aggiungere le seguenti: e dei dati comunicati dagli stessi comuni, e dopo le parole: , popolazione residente, aggiungere le seguenti: e al numero dei minorenni disabili presenti nei singoli comuni.
39.8. Ianaro.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)
1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39.02. Pittalis, Pella, Martino.
ART. 40
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l'omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall'anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l'acquisizione di servizi cloud sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, conseguentemente, le regioni e province autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 annesso al decreto legislativo 28 giugno 2011, n. 118.».
2. Al comma 2-quinquies, primo periodo, dell'articolo 27 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono soppresse e dopo le parole: «tra gli stanziamenti» sono aggiunte le seguenti: «e i finanziamenti».
40.04. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile limitatamente al comma 1)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Semplificazione ed efficientamento dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 51, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)
1. Al fine di migliorare il sistema di interoperabilità degli archivi afferenti alla gestione della tassa automobilistica e garantire la riconciliazione delle posizioni tributarie tra le regioni, ridurre il contenzioso in materia e ottenere significativi risparmi di spesa per le amministrazioni e per i cittadini, all'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, la parola: «transitoriamente» è soppressa;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «nel citato sistema informativo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «che costituisce l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA). Il gestore del pubblico registro automobilistico quale soggetto pubblico aggregatore e intermediario tecnologico, svolge, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento del suddetto archivio e, in particolare, alle riconciliazioni delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali. Resta fermo l'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale n. 418 del 1998 per il riconoscimento al gestore del pubblico registro automobilistico dei costi per la gestione dell'archivio nazionale, nonché per le attività previste nel presente comma»;
b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche mediante la cooperazione del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, il quale svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con apposita convenzione di affidamento diretto sono disciplinate le modalità, ivi compreso il rimborso dei costi, per l'esercizio della competenza sussidiaria afferente alla gestione dell'archivio regionale e dei relativi procedimenti amministrativi, nonché delle attività di assistenza e di recupero non coattivo della tassa automobilistica evasa, se richieste dagli enti di cui al primo periodo».
*40.05. Deiana.
*40.06. D'Attis, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Giacometto, Sorte.
*40.018. Pella, Mandelli, Martino, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Semplificazione degli adempimenti per lo sviluppo tecnologico)
1. La procedura semplificata di cui all'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in relazione ai recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 m3, può essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 17 gennaio 2005 per i recipienti di portata inferiore, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato 2 del citato decreto sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.
**40.08. Grimaldi.
**40.09. Porchietto, Pella, Martino, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Giacometto, Sorte.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Contributi all'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1)
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per la quota parte destinata alla concessione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g sono ridotte di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri integra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, secondo quanto disposto al comma 1 e destina 20 milioni di euro all'acquisto di veicoli elettrici nuovi di fabbrica di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, con possibilità per ogni singolo codice fiscale di effettuare un numero massimo di 2 prenotazioni all'anno sulla piattaforma dedicata.
40.015. Sut, Davide Crippa, Chiazzese.
ART. 41
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
b) al comma 2-bis, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
41.03. Bologna.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati vengono resi disponibili all'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal suddetto decreto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)».
41.08. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di prescrizione del diritto del lavoratore al riscatto di periodi lavorativi per i quali il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi)
1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermi restando i termini di prescrizione per il risarcimento del danno, la richiesta di cui al presente comma può essere azionata fino alla prima liquidazione della pensione.»;
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«5-bis. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 5 esplica effetto anche in relazione alle richieste pendenti.».
41.010. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)
1. All'articolo 1, comma 163, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «con l'INPS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a pubbliche amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e nel percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi sono definite dal decreto di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147».
41.013. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Indennità personale Anpal)
1. Al fine di evitare discriminazioni tra i lavoratori delle amministrazioni impegnate nell'attuazione del PNRR, al personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) cui è applicata, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri, è riconosciuta, per l'anno 2022, un'indennità una tantum secondo le misure e i criteri da stabilirsi con deliberazione del Commissario straordinario dell'Anpal, adottata sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al periodo successivo. A tal fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Anpal sono rispettivamente incrementati, per l'anno 2022, di euro 180.229 e di euro 25.155.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 205.384 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
41.014. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifica dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470)
1. All'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il cittadino residente all'estero e iscritto all'Aire ha la facoltà di indicare come comune di ultima residenza in Italia quello in cui è proprietario di bene immobile e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare.».
41.025. Ungaro.
ART. 42
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 43, 44 e 45.
42.1. Zucconi, Silvestroni, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di nulla osta. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
b) al comma 6, sostituire le parole: da emanarsi per il 2022 con le seguenti: adottato per il 2021 e le parole: ricezione della domanda con le seguenti: entrata in vigore del presente decreto;
c) al comma 7 sopprimere le parole: adottato per il 2021 e dopo le parole: che risultino presenti sul territorio nazionale aggiungere le seguenti: cinquanta giorni prima della pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il 2022 ovvero, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021,
42.2. Magi.
Sopprimere i commi 2, 7 e 8.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 43.
42.3. Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Al comma 7, alinea, sopprimere le parole: , nei limiti quantitativi dallo stesso previsti,.
42.5. Magi.
ART. 43
Sopprimerlo
43.1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato decreto legislativo n. 286 del 1998;
d-ter) i quali abbiano fatto ingresso e soggiornino illegalmente nel territorio nazionale, fatta eccezione per coloro a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato;
b) sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
43.2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Sopprimere il comma 2.
43.3. Magi.
Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.
43.4. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Sopprimere i commi 3 e 6.
43.6. Zucconi, Silvestroni, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di semplificare le pratiche che richiedono asseverazione di traduzioni e perizie, all'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Il verbale di giuramento così formulato equivale a ogni effetto di legge all'asseverazione resa ai sensi del primo periodo del presente articolo».
43.7. Saitta.
ART. 44
Sopprimerlo.
44.1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modifiche al decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis.
(Sezione commercio)
1. Nell'ambito dell'anagrafe tributaria è istituita la “sezione commercio (AT-SC)”, nella quale confluiscono i dati relativi ai controlli amministrativi, fiscali e sanitari delle attività alloggiative, commerciali e assimilabili, di cui alla tabella A, sezione I, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
2. Nella sezione commercio (AT-SC) sono riportati i dati anagrafici delle società e delle ditte individuali esercenti le attività di cui al comma 1, la partita IVA o il codice fiscale, le matricole INPS del personale dipendente, nonché i dati relativi alle licenze amministrative e sanitarie.
3. Le amministrazioni che effettuano un controllo rispetto ad una delle attività di cui al comma 1, contestualmente all'avvio del controllo stesso, inseriscono nella sezione commercio (AT-SC) l'oggetto del controllo e, entro cinque giorni dalla conclusione, il relativo esito.
4. Alla sezione commercio (AT-SC) accedono obbligatoriamente e in via preventiva tutte le amministrazioni titolari di poteri di controllo sulle attività di cui al comma 1, al fine di verificare se un altro soggetto titolare di poteri di controllo stia svolgendo ovvero abbia già svolto l'attività di controllo sulla medesima attività nei trenta giorni antecedenti. In caso positivo, l'amministrazione può chiedere eventuali ulteriori dati non presenti nella sezione commercio (AT-SC) ovvero differire il controllo di quarantacinque giorni.
5. Ai fini delle verifiche e dei controlli relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza consultano la sezione accertamento e contenzioso dell'anagrafe tributaria e vi inseriscono i relativi dati, secondo le modalità vigenti, e annotano nella sezione commercio (AT-SC) esclusivamente i dati relativi all'avvio, al luogo di svolgimento e alla data di conclusione del controllo. Qualora l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza effettuino controlli per finalità diverse da quelle di cui al primo periodo, escluse quelle di polizia giudiziaria, consultano la sezione commercio (AT-SC) e vi inseriscono i relativi dati.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le prescrizioni tecniche e le modalità per l'accesso e l'alimentazione della sezione commercio (AT-SC).
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
44.01. Misiti.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Proroga del termine per la rimodulazione del lavoro agile per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche)
1. Il termine per la rimodulazione del lavoro agile per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 2022.
44.02. Baldino.
ART. 45
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3-ter. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 3-bis previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni di cui al comma 3-bis sono emanate dall'Organismo italiano di contabilità.
3-quater. Le imprese indicate al comma 3-ter che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-bis destinano a una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
45.2. Fassina, Pastorino.
ART. 46
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
46.01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.