EDIZIONE PROVVISORIA

COMMISSIONI RIUNITE
V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (C. 3653 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

   «0a) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: “annotazione sono inserite le seguenti: “, in via esclusivamente telematica”;

    2) al medesimo comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità relative alla registrazione telematica”;

    3) al comma 7, le parole: “volumi rilegati” sono sostituite dalle seguenti: “database telematici dedicati”».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori e registrazione telematica degli atti.
1.1. Angiola.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, comma 4-quater, dopo le parole: «la tenuta» sono aggiunte le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono aggiunte le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni».
  2-ter. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7.
1.4. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione del consumo culturale)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, dopo la lettera e-ter), è inserita la seguente:

   «e-ter.1) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti d'ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente;».
1.01. Mollicone, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le cerimonie nuziali)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, per gli anni 2022 e 2023 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in occasione della celebrazione del matrimonio, quali l'addobbo floreale, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, il servizio di trucco e acconciatura, il servizio fotografico, il servizio di consulenza e organizzazione della cerimonia e le spese di alloggio.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
1.02. Mollicone, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023, per i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, viene meno l'obbligo della compilazione del quadro «Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi» della Certificazione Unica nel caso di compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, erogati a favore di lavoratori e professionisti in regime forfettario.
  3-ter. Con la medesima ricorrenza di cui al comma 3-bis, per i medesimi soggetti di cui al comma 3-bis viene meno l'obbligo di compilazione dei righi del quadro RS 371 e seguenti del modello dichiarativo Redditi Persone Fisiche, relativi all'indicazione dei compensi erogati da altri professionisti in regime forfettario.
2.1. Dori, Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Trasparenza nell'impiego delle somme destinate al cinque per mille)

  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, al fine di consentire la massima trasparenza nei confronti del contribuente dell'utilizzo del cinque per mille, a decorrere dal periodo d'imposta 2023 gli enti percettori sono tenuti a fornire ai contribuenti che ne facciano richiesta un rendiconto facilmente comprensibile al pubblico dell'effettivo utilizzo delle somme percepite, nonché ogni altra informazione ritenuta utile a far conoscere le attività e i progetti dell'organizzazione prescelta.
  2. Al fine di cui al comma 1, il contribuente ha la facoltà di autorizzare sul modulo per la destinazione del cinque per mille la trasmissione all'ente percipiente dei propri dati anagrafici, con l'esclusione di dati sensibili relativi al reddito del dichiarante o l'importo individuale del cinque per mille. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, i contribuenti possono in ogni momento revocare il consenso dato agli enti.
  3. L'Agenzia delle Entrate individua le tempistiche di conservazione dei dati personali e le modalità di attuazione della misura secondo le modalità previste dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
*2.01. Giacomoni, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Cattaneo, Sorte.
*2.02. Marco Di Maio, Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'articolo 21-bis è soppresso.
*3.1. Buratti.
*3.2. Baratto.
*3.3. Albano, Bignami, Osnato, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*3.4. Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*3.5. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*3.6. Pastorino, Fassina.
*3.7. Del Barba, Ungaro.
*3.8. Zanichelli, Lovecchio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2001, n. 292, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.
   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1-bis

   b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».
**3.9. Albano, Osnato, Bignami, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.
**3.10. Cantalamessa, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**3.11. Zanichelli, Lovecchio.
**3.12. Buratti.
**3.13. Pastorino, Fassina.
**3.14. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
**3.15. Del Barba, Ungaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

   «3-bis-1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono individuate le modalità compilative delle fatture elettroniche attive nonché dei flussi di trasmissione degli acquisti intracomunitari affinché, per le operazioni effettuate a partire dalla data individuata dal provvedimento, gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, purché effettuata nei termini previsti per l'emissione delle fatture attive nonché entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura del fornitore comunitario».
*3.16. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.17. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*3.18. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 è sostituito dal seguente:

   «3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi degli articoli 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».
**3.19. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
**3.20. Gerardi, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**3.21. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.»;

   b) al comma 1-ter, al quarto periodo, le parole: «del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «da 25 euro a 500 euro».
*3.22. Squeri, Porchietto, Prestigiacomo, Pella, Martino, Cattaneo, Giacometto.
*3.23. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n.124, per gli enti che provvedono in seno alla nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.
3.24. Cancelleri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i termini di versamento dell'imposta sul valore relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542».
*3.25. Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*3.26. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*3.27. Zanichelli, Lovecchio.
*3.28. Ungaro, Del Barba.
*3.29. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*3.30. Lucaselli, Albano, Bignami, Trancassini, Rampelli, Osnato.
*3.31. Trano.
*3.32. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.33. Buratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono soppresse le seguenti parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».
**3.34. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**3.35. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
**3.36. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «a novanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo».
3.37. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abolizione della trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche)

  1. In considerazione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
3.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di termini di versamento)

  1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

   «1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi.
   2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soggetti agli ISA e/o parametri, è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.
   3. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendone le condizioni, si applicano anche ai contribuenti che:

   a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

   5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto dal presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.».
3.02. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ulteriori modifiche al calendario fiscale)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, i termini dei versamenti dovuti per le imposte sui redditi e relative addizionali, per l'imposta regionale sulle attività produttive, per le imposte sostitutive, per l'imposta sul valore aggiunto, ovvero per le ritenute sia a titolo di acconto che di imposta, nonché per i contributi previdenziali e assistenziali, sono fissati in due sole date corrispondenti al 16 del mese e all'ultimo giorno del mese del periodo di riferimento.
3.03. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche dei termini in materia di versamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto)

  1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti a versare entro il giorno 27 del mese di dicembre l'acconto del versamento relativo al mese stesso. L'importo dovuto è effettuato in sei rate mensili da gennaio a giugno senza interessi.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente articolo.
3.04. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche dei termini di versamento degli acconti di imposta)

  1. I versamenti relativi all'acconto di imposta dovuto nel mese di novembre con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, previsti dall'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono rateizzati in sei rate mensili da gennaio a giugno senza interessi.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto dal presente articolo.
3.05. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di versamenti fiscali)

  1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma successivo, ai contribuenti è consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa, contributo, comunque denominati, a favore dello Stato, degli enti territoriali e degli enti previdenziali, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del comma 2, lettera h-ter) del predetto articolo 17, sono elencate e disciplinate le tipologie di versamenti di cui al comma precedente, non già ricomprese nello stesso provvedimento.
3.06. Marattin, Ungaro, Del Barba.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come elevato dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente elevato a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
*5.01. Cassese, L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cillis, Maglione.
*5.02. Tateo, Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Frassini, Cantalamessa, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cestari, Comaroli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Patassini, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*5.03. Ubaldo Pagano.
*5.04. De Filippo.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione documentale. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata».
6.1. Buratti, Boccia, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sugli oneri che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Per quanto concerne le spese sanitarie il CAF o il professionista ne verifica la corrispondenza mediante il confronto tra la documentazione esibita dal contribuente e gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In assenza di difformità il CAF o professionista non è tenuto alla conservazione dei documenti di spesa».
*6.2. Buratti, Boccia, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
*6.3. Fassina, Pastorino, Fornaro, De Lorenzo.

  Al comma 1, anteporre il seguente:

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n 175, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove compatibili, a tutti i contribuenti, anche se operanti per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega.
   4-ter. L'Agenzia delle entrate rende disponibile nell'area autenticata del proprio sito internet (c.d. cassetto fiscale) i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui al presente articolo. I contribuenti possono delegare all'accesso anche uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»
6.4. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A partire dall'anno 2023, la domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere presentata ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'INPS per l'alimentazione del Sistema Informativo dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della assistenza nella compilazione e della trasmissione delle domande dell'Assegno Unico Universale.
6.5. Topo, Sani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A partire dall'anno 2023, la domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1, può essere presentata ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'INPS per l'alimentazione del Sistema Informativo dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della assistenza nella compilazione e della trasmissione delle domande dell'Assegno Unico Universale. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 230 del 2021, comma 3, dopo «n. 152» inserire: «ovvero presso i centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
6.6. Fassina, Pastorino, Fornaro, De Lorenzo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Vendita di beni senza rendita catastale su iniziativa del debitore sulla base del valore determinato da perizia dell'Agenzia delle entrate)

  1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, inserire i seguenti:

   «2-quinques. Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore, riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, al debitore è concessa la facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'Agente della Riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata, su richiesta e a spese del debitore, dall'Agenzia delle entrate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di perizia corredata dalla documentazione completa dell'immobile. Le spese relative alla perizia, ivi incluse quelle di trasferta, sono comunicate entro sessanta giorni dalla richiesta al debitore, il quale provvede al pagamento delle spese e all'invio della quietanza all'Agenzia delle entrate entro i successivi centoventi giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
   2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative, per l'attuazione delle norme di cui al comma precedente».
6.01. Cassese, L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cillis, Maglione.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione in materia di dichiarazione dei redditi)

  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «6-septies. L'Agenzia delle entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».
6.02. Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori semplificazioni dichiarative)

  1. Al fine di semplificazione le procedure dichiarative e compilative, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiede ai contribuenti documenti relativi a informazioni già disponibili nell'Anagrafe tributaria e a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa Anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.
6.03. Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di sanzioni amministrative tributarie)

  1. Al fine di semplificare il procedimento di accertamento con adesione ovvero di una conciliazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997, l'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, riduce al 7,5 per cento le sanzioni irrogate nei casi in cui, sulla base di circostanze concrete, tali sanzioni risultino sproporzionate all'entità del tributo richiesto. È altresì riconosciuta maggiore gradualità delle sanzioni rispetto alla differente gravità delle violazioni commesse.
  2. Nei casi di omesso versamento ovvero delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente può regolarizzare la sua posizione versando entro trenta giorni dalla ricezione della Comunicazione l'imposta, gli interessi e la sanzione ridotta al 5 per cento.
6.04. Cestari, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori semplificazioni in materia di sanzioni amministrative tributarie)

  1. Al fine di semplificare il procedimento di accertamento, l'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ridetermina, riducendone, il sistema sanzionatorio per omessa o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione. Nel provvedimento di cui al periodo precedente si tiene conto di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di autodichiarazione. È altresì riconosciuta maggiore gradualità delle sanzioni rispetto alla posizione fiscale risultante dalle precedenti dichiarazioni del contribuente.
6.05. Tarantino, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art .6-bis.
(Semplificazioni in materia di sanzioni amministrative tributarie in caso di irregolarità formali)

  1. Nessuna sanzione per irregolarità formale sarà dovuta, dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, su imposte dirette indirette, nazionali o locali, contributive (INPS) o assicurative (INAIL), accise, e adempimenti relativi alle predette imposte e contributi se non hanno comportato un mancato o irregolare versamento.
6.06. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Abolizione del modello dichiarativo 770)

  1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposta l'abolizione del modello dichiarativo 770.
6.07. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento «F23», è utilizzato il modello di versamento «F24».
  2. A decorrere dalla medesima data, il modello F24 può essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, in sostituzione dei bollettini postali.
  2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
6.08. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di compilazione dichiarativa)

  1. A decorrere dal 31 dicembre 2022, relativamente ai contributi versati per i collaboratori domestici deve essere indicato il codice fiscale del beneficiario in apposito rigo della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro in corrispondenza dell'onere deducibile quadro RP.
6.09. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Abolizione piccole imposte)

  1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono o restano aboliti i seguenti tributi:

   a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   b) il contributo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico;

   c) l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione;

   d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati;

   e) l'imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

   f) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio;

   g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

   h) l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

   i) l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

   l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

   m) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68;

   n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all'Archivio notarile, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265;

   p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

   q) l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   r) l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

   s) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

   u) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

  Conseguentemente, a decorrere dal 31 dicembre 2022, relativamente ai contributi versati per i collaboratori domestici deve essere indicato il codice fiscale del beneficiario in apposito rigo della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro in corrispondenza dell'onere deducibile quadro RP.
6.010. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica al calendario fiscale dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

  1. Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è effettuato entro il 31 luglio per il primo semestre e entro il 31 gennaio per il secondo semestre.
  2. Con il medesimo provvedimento sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
6.011. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni alla disciplina del deposito dei bilanci)

  1. All'articolo 31, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 2-quater e 2-quinquies, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti del lavoro».
6.012. Gerardi, Cantalamessa, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è data facoltà ai coniugi di presentare in sede di dichiarazione dei redditi il modello unico congiunto, con conseguente possibilità di effettuare compensazioni di imposte tra i coniugi.
  2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
6.013. Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A decorrere dal 31 dicembre 2022, è riconosciuta la facoltà di compensare il debito IRPEF di un coniuge con il credito IRPEF dell'altro coniuge risultanti dalle rispettive dichiarazioni dei redditi.
  2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
6.014. Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione dell'Authority di garanzia fiscale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo istitutivo dell'Authority di garanzia fiscale.
  2. Il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) l'Authority opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti. L'Autority ha diritto di corrispondere con gli Uffici Parlamentari e Governativi, con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli Enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;

   b) l'Authority è un organo collegiale costituito da sei commissari nominati dalle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri sono scelti tra persone che assicurino piena indipendenza, da individuarsi: uno tra i magistrati del Consiglio di Stato, uno tra i magistrati della Corte dei Conti, uno tra i magistrati della Corte di Cassazione, uno tra i funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze o della Giustizia, uno tra i professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e uno tra personalità provenienti dagli ordini professionali economico-giuridici;

   c) i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo una volta. Per tutta la durata dell'incarico i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività, sia essa dipendente, professionale o di consulenza, nelle materie di assistenza e difesa tributaria, né essere amministratori o dipendenti di Enti pubblici economici o ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina i commissari sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito;

   d) al presidente eletto compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Agli altri commissari compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con apposito regolamento amministrativo, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti;

   e) l'Authority ha il compito di:

    1) istituire e tenere un registro generale delle procedure avviate sulla base delle notificazioni ricevute per ciascuna delle tre linee di azione di cui ha competenza;

    2) coordinare ed operare nelle tre linee di azione attribuite, individuate: (i) nella gestione e negli indirizzi relativi alle procedure di interpello, secondo le fattispecie di legge, (ii) nel coordinamento della funzione del Garante del contribuente e (iii) nelle funzioni di rilascio del parere preventivo sul rispetto dei principi dello Statuto del Contribuente nella produzione legislativa parlamentare e governativa;

    3) predisporre le procedure organizzative di attivazione, gestione, risposta e necessaria trasparenza delle istanze di interpello ricevute;

    4) adottare le modalità organizzative idonee al corretto funzionamento, al coordinamento e al presidio dell'attività del Garante del Contribuente;

    5) adottare, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

    6) presentare (i) annualmente una relazione pubblica di indirizzo sulle attività svolte e da svolgere, nonché (ii) sottoporre al vaglio del Parlamento le proprie valutazioni su possibili modifiche normative in ambito tributario e procedurale, al fine di pervenire alla massima certezza interpretativa della norma e al massimo rispetto dei principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

    7) promuovere la conoscenza tra il pubblico e le istituzioni pubbliche, le istituzioni universitarie e gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridiche, delle norme che regolano la materia e delle relative finalità istitutive;

    8) rilasciare risposte interpretative ad istanze di interpello preventivo e di massime interpretative nei casi di ricorrente e reiterata ricezione di interpelli interpretativi su materie di rilevanza specifica;

    9) accogliere le segnalazioni portate a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridiche e le associazioni rappresentative dei consumatori;

    10) procedere ad eventuale istruttoria aggiuntiva e, ove verificata l'esistenza di violazioni specifiche dello Statuto del Contribuente che possano produrre danni materiali irreparabili al singolo contribuente o ad una pluralità di essi, con decisione collegiale dei commissari dell'Authority, può essere disposta la sospensiva con deliberazione di rimozione di dette violazioni, anche interrompendo i termini di prescrizione in corso, ovvero disponendo l'annullamento in via endoprocedimentale degli atti ricusati;

    11) un monitoraggio periodico sull'attività dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate riscossione, (in tutte le relative declinazioni territoriali) all'esito del quale riferisce al Parlamento;

    12) garantire che il rapporto tra il contribuente e l'autorità fiscale si mantenga all'interno di un perimetro governato dalla legge e dai provvedimenti amministrativi che ne costituiscono attuazione, prevenendo derive di valutazioni discrezionali che rievochino l'esercizio dell'antico arbitrio indiscriminato;

    13) riequilibrare il rapporto fisco/contribuente attivando funzioni di vigilanza e di garanzia nelle fasi amministrative, di contradditorio e precontenziose;

    14) di avviare indagini conoscitive sulle materie di propria competenza.

  3. Le spese di funzionamento dell'Authority sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
6.015. Trano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212)

  1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

   «Art. 5-bis. – (Comunicazioni con il contribuente) – 1. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato, al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.
   2. Nel caso di comunicazioni effettuate dal contribuente all'amministrazione finanziaria a mezzo di posta elettronica certificata, qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato sia diverso dalla persona del contribuente, alla comunicazione deve essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente alla persona che effettua l'invio»;

   b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

   «Art. 12-bis(Istanza di autotutela del contribuente) – 1. Ciascun contribuente può promuovere un'istanza di autotutela volta a ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in caso di non impugnabilità, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali:

   a) errore di persona;

   b) evidente errore logico o di calcolo;

   c) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

   d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

   e) prescrizione della pretesa tributaria.

   2. L'istanza di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'amministrazione finanziaria ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo di posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
   3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
   4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente di cui al comma 1 del presente articolo non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia, l'amministrazione finanziaria non pro- cede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.
   5. Qualora l'istanza di autotutela riguardi ipotesi di annullamento diverse da quelle indicate al comma 1, l'organo competente di cui al citato comma 1 del presente articolo è sempre tenuto a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza medesima. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
   6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro».
6.016. D'Orso, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Trattamento dati INPS per enti bilaterali)

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

   «13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera h, del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016».
6.017. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ampliamento platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730)

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e degli altri redditi, diversi da quelli di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 53, comma 1 e 55 del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 assicurando adeguati livelli di servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione».

  2. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari dei redditi indicati nell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,».
  3. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,» sono sostituite dalle seguenti: «dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
  4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6.018. Buratti, Boccia, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ampliamento platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730)

  1. All'articolo 34, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e degli altri redditi, diversi da quelli di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 53, comma 1 e 55 del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 assicurando adeguati livelli di servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione».

  2. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari dei redditi indicati nell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,».
  3. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono sostituite dalle seguenti: «dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
  4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6.019. Fassina, Pastorino, Fornaro, De Lorenzo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per il sostegno al lavoro autonomo e alle imprese e per il contrasto all'evasione fiscale)

  1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le imprese ed esercenti arti e professioni che non utilizzano sistemi di determinazione forfettaria del reddito, sono abrogati tutti i limiti alla deducibilità delle imposte previste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini della determinazione del reddito imponibile sono deducibili tutte le spese per l'utilizzo e l'acquisto di beni, servizi e mezzi strumentali necessari all'esercizio dell'attività professionale, artistica o d'impresa, a condizione che il relativo corrispettivo sia pagato in maniera tracciabile.
6.020. Giacomoni, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Martino, Cattaneo, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega unica per i servizi fiscali)

  1. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali per il cui compimento i contribuenti si rivolgano ad un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione è istituita la «Delega unica per i servizi fiscali», che integra e sostituisce tutte le deleghe esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. La delega di cui al comma precedente viene conferita dal contribuente al professionista abilitato con un unico atto, ed ha validità sino alla revoca eventualmente disposta dal contribuente.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le necessarie disposizioni attuative.
6.021. Angiola.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche in materia di accertamento con adesione)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli effetti di cui al comma 1 si producono anche se il pagamento è effettuato in relazione a singoli addebiti contenuti nell'avviso di accertamento o di liquidazione, dotati di autonoma rilevanza. In questi casi la riduzione della sanzione opera limitatamente agli addebiti per cui il contribuente ha prestato acquiescenza. In relazione agli altri, resta impregiudicata la possibilità di proporre ricorso o di formulare istanza di accertamento con adesione, entro i termini ordinari».
6.022. Marattin, Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente)

  1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di comunicare al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito anche negativo di quest'ultima. A tal fine, l'amministrazione finanziaria può ricorrere a strumenti alternativi alla comunicazione a mezzo del servizio postale, quali l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, ovvero della posta elettronica anche non certificata».
6.023. Marattin, Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Annullamento delle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ove non più modificabili o annullabili ai sensi della normativa vigente, possono essere annullate, a condizione che i fornitori e i cessionari, pur avendo già accettato il credito di imposta sul proprio cassetto fiscale, non abbiano già iniziato ad utilizzarlo, né lo abbiano, anche soltanto in parte, già ceduto a terzi.
  2. A tale fine, il presentatore della comunicazione di cui si intende richiedere l'annullamento, unitamente a tutti i fornitori e i cessionari dei crediti di imposta indicati nella comunicazione, devono presentare, a mezzo dì posta elettronica certificata, apposita istanza alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del presentatore della comunicazione, nell'ambito della quale:

   a) il presentatore della comunicazione ne richiede l'annullamento;

   b) ciascun fornitore o cessionario rilascia un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta di non aver ancora utilizzato, né ceduto a terzi, nemmeno in parte, il credito di imposta derivante da quella comunicazione, già accettato sul proprio cassetto fiscale, nonché di astenersi da qualsivoglia sua utilizzazione o atto di disposizione sino alla sua cancellazione dal proprio cassetto fiscale a cura dell'Agenzia delle entrate.
6.024. Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Trasparenza erogazioni pubbliche percepite dalle imprese)

  1. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i medesimi soggetti di cui al precedente periodo, possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio».
6.025. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione della disciplina del deposito dei bilanci)

  1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-quater, dopo le parole «periti commerciali» aggiungere le seguenti: «e dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e che possono effettuare la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490»;

   b) al comma 2-quinquies, dopo le parole «periti commerciali» aggiungere le seguenti: «e dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e che possono effettuare la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490».
6.026. Manzo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Implementazione dell'IMU nei quadri della dichiarazione dei redditi e coincidenza dei relativi versamenti)

  1. Al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'imposta municipale propria e di contrastare l'evasione nel settore, provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono adottate le seguenti misure:

   a) la dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili posseduti sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuata nell'ambito della dichiarazione annuale dei redditi di cui al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, nell'ambito dei quadri relativi ai redditi dei fabbricati;

   b) i versamenti dell'IMU sono coincidenti con i versamenti delle imposte sui redditi, ferme le restanti disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno d'imposta in corso al 1° gennaio 2022.
6.027. Caon, Martino, Pella.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso delle spese oggetto di detrazione d'imposta)

  1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 17, comma 3, primo periodo, le parole: «alle lettere da g) a n-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere da g) a n) e alla lettera n-bis), ad esclusione delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti,»;

   b) all'articolo 21, comma 1, ultimo periodo, le parole «non superiore al 27 per cento.» sono sostituite dalle seguenti: «pari a quella utilizzata per calcolare la detrazione stessa.».

  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le somme di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti, il versamento dell'imposta determinata ai sensi del successivo articolo 21, comma 1, ultimo periodo, è a saldo dell'importo dovuto.».
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle somme conseguite a titolo di rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2018.
6.028. Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
(Inammissibile
limitatamente al comma 1)

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.1. Braga.
*7.2. Gagliardi.
*7.3. Gusmeroli.
*7.4. Fassina, Pastorino.
*7.5. Angiola.
*7.6. Marco Di Maio, Ungaro, Del Barba.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modalità per attestazione contratti di locazione a canone concordato, transitori e studenti)

  1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della citata legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, finché non intervengano variazioni delle caratteristiche e delle dotazioni dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce, qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello precedentemente attestato e il contratto stipulato sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017.
  2. L'attestazione di cui al precedente comma, anche se rilasciata in occasione di precedente contratto, deve essere allegata al nuovo contratto di locazione al momento della registrazione, che deve avvenire per via telematica.
  3. L'Agenzia delle entrate al momento della registrazione del contratto, verifica:

   a) che il canone di locazione sia pari o inferiore a quello asseverato in precedenza;

   b) che il contratto in registrazione sia conforme al contratto tipo allegato al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze del 16 gennaio 2017.

  4. Qualora vengano accertate variazioni in aumento nell'ammontare del canone di locazione o difformità del contratto stipulato rispetto al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate sospende la registrazione dello stesso e richiede all'istante la trasmissione di una nuova attestazione rilasciata da parte di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo locale.
7.7. D'Orso, Martinciglio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modalità per attestazione contratti di locazione a canone concordato, transitori e studenti)

  1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della citata legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce, qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello attestato e il contratto stipulato sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017. In tale caso l'Agenzia delle entrate e su responsabilità del funzionario incaricato, al momento della registrazione del contratto di cui al presente articolo verifica:

   a) la sussistenza dell'attestazione del precedente contratto;

   b) che il canone di locazione sia pari o inferiore a quello asseverato in precedenza;

   c) che il contratto in registrazione sia conforme al contratto tipo allegato al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze del 16 gennaio 2017.

  2. Qualora si accertino difformità nell'ammontare del canone di locazione o nel testo del contratto stipulato rispetto al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, non si procede alla registrazione dello stesso e si deve richiedere una nuova attestazione da eseguirsi da parte di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo locale.
7.8. Giacomoni, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Cattaneo, Sorte.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifica delle modalità di attestazione per i contratti di locazione a canone concordato, transitori e studenti)

  1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della citata legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce, qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello attestato e il contratto stipulato sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017. In tale caso l'Agenzia delle entrate e su responsabilità del funzionario incaricato, al momento della registrazione del contratto di cui al presente articolo verifica:

   a) la sussistenza dell'attestazione del precedente contratto;

   b) che il canone di locazione sia pari o inferiore a quello asseverato in precedenza;

   c) che il contratto in registrazione sia conforme al contratto tipo allegato al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze del 16 gennaio 2017.

  2. Qualora si accertino difformità nell'ammontare del canone di locazione e/o nel testo del contratto stipulato rispetto al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, non si procede alla registrazione dello stesso e si deve produrre una nuova attestazione.
7.9. Fassina, Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della citata legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce, a condizione che i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello originariamente attestato. In tal caso l'Agenzia delle entrate al momento della registrazione del contratto verifica:

   a) l'attestazione del precedente contratto;

   b) che il canone di locazione sia pari o inferiore a quello asseverato in precedenza;

   c) che il contratto in registrazione sia conforme al contratto tipo allegato al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze del 16 gennaio 2017.

  2. Qualora si accertino difformità nell'ammontare del canone di locazione o nel testo del contratto stipulato rispetto al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, non si procede alla registrazione dello stesso e si deve richiedere una nuova attestazione da eseguirsi da parte di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo locale.
7.10. Gavino Manca.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono, di concerto, alla convocazione delle associazioni della proprietà edilizia e dei sindacati dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie della Convenzione nazionale del 25 ottobre 2016, i cui criteri generali sono stati recepiti nel decreto ministeriale 16 gennaio 2017, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per verificare congiuntamente modalità condivise di semplificazione delle procedure di attestazione dei contratti di locazione concordati, transitori e per studenti di cui agli articoli 2, comma 3, e 5 commi 1, 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 che, in ogni caso, salvaguardino il principio, sancito al comma 8 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2017, di accertamento della rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto sottoscritto ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
7.11. Braga.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello attestato originariamente ed il contratto stipulato sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, al momento della registrazione del contratto stipulato successivamente al rilascio dell'attestazione, l'Agenzia delle entrate verifica:

   a) la sussistenza dell'attestazione del precedente contratto;

   b) che il canone di locazione del contratto successivo sia pari o inferiore a quello asseverato in precedenza;

   c) che il contratto successivo in registrazione sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze del 16 gennaio 2017.

   1-ter. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti la violazione di una o entrambe le condizioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, non si procede alla registrazione del contratto».
7.12. Zanichelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce.
7.13. Foti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce con le seguenti: può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce.
7.14. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce, con le seguenti: può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni.
7.15. Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Al comma 1, dopo le parole: stipulati successivamente al suo rilascio, inserire le seguenti: purché con medesimo contenuto economico e normativo di quello per il quale era stata rilasciata e.
*7.16. Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*7.17. Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello attestato originariamente ed il contratto stipulato sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017.
7.18. Zanichelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In ogni caso, la previsione nei contratti di locazione stipulati successivamente di un canone di importo pari o inferiore al contratto attestato e di tutte le altre clausole in identico contenuto e formulazione a quelle presenti nel contratto attestato, costituisce condizione necessaria per l'utilizzo successivo della attestazione ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle aliquote ridotte previste per i contratti concordati dai regolamenti e dalle deliberazioni comunali in materia di Imu.
7.19. Braga.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette «vepa», dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
7.01. Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art.7 -bis .
(Disposizione in materia di tenuta e conservazione di registri contabili)

  1. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la tenuta» sono aggiunte le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono aggiunte le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7.
7.02. Gusmeroli, Cavandoli, Ribolla, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione dal pagamento dell'IMU immobili inagibili o inabitabili)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

   g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
7.03. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Beneficiario incolpevole di cessione crediti edilizi fraudolenti)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. In caso di maturazione fraudolenta del credito, generato su lavori pur non effettuati ma finalizzato comunque alla cessione dello stesso, al soggetto beneficiario incolpevole di cui al comma 1, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nei casi di cui al periodo precedente, il soggetto beneficiario incolpevole di cui al comma 1, può richiede la revoca/annullamento della cessione tramite la piattaforma dell'Agenzia delle entrate, allegando idonea documentazione comprovante la propria estraneità rispetto all'operazione e la non corrispondenza al vero dell'asseverazione dei lavori in forza della quale la cessione è stata eseguita. Nei casi di cui al presente comma, e laddove si presume che i crediti siano stati ceduti in modo irregolare, i termini per poter beneficiare dei crediti di cui all'articolo 119, sono sospesi fino alla conclusione degli accertamenti da parte delle autorità competenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma».
7.04. Novelli, Pella, Mazzetti, Martino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norma d'interpretazione autentica)

  1. L'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si interpreta nel senso che il credito d'imposta ivi previsto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, è cedibile a terzi sino al 31 dicembre 2022 con le modalità previste dall'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7.05. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cantalamessa, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cestari, Comaroli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Patassini, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Regime fiscale dell'Housing universitario)

  1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.
(Nuovo regime fiscale dell'Housing universitario)

   1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed in particolare della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari tramite interventi di recupero, ristrutturazione o riconversione di immobili esistenti, ovvero di interventi di riqualificazione urbana, da parte di soggetti pubblici e privati, anche in partenariato con le università, si provvede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, mediante la corresponsione anticipata dei canoni di locazione per tre anni. La corresponsione del canone è condizionata alla effettiva messa a disposizione degli alloggi per la locazione agli studenti ed è commisurata ai valori prevalenti sul mercato immobiliare locale ridotti, in relazione alle finalità sociali dell'intervento, secondo i parametri indicati dal decreto di cui al comma 2. Ferma restando la prevalente destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti universitari i soggetti aggiudicatari possono destinare ad altra finalità, anche a titolo oneroso, le strutture eventualmente non utilizzate, anche in relazione ai periodi non correlati alle attività dell'anno accademico. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate alla riforma M4C1-1.7.
   2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

   a) le procedure e le modalità per la ricognizione dei fabbisogni territoriali;

   b) le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti, per il tramite delle università e comunque in convenzione con le stesse, nonché il numero minimo di posti letto relativo ai singoli interventi;

   c) le modalità per assicurare la quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, in esecuzione di quanto previsto dal PNRR;

   d) le modalità di determinazione del canone, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti;

   e) le garanzie patrimoniali minime per accedere all'intervento, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno venti anni successivi al terzo.

   3. Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione ed il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.
   4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca ed alle altre attività culturali e ricreative, secondo gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie individuati con i decreti di cui al comma 2.
   5. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono ammessi esclusivamente i progetti che prevedono la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard energetici e ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.
   6. I soggetti aggiudicatari elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. Il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua, privilegiando quelli che presentano la minor durata di realizzazione, i progetti ammessi alle condizioni operative definite nel bando, inclusa la corresponsione del canone nei limiti delle risorse disponibili, e procede alla ripartizione dei fondi.
   7. Gli alloggi e le residenze ammessi ai benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. I decreti di cui al comma 2 individuano le ulteriori categorie di studenti destinatarie degli interventi di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli studenti fuori sede.
   8. I redditi derivanti dalla locazione degli alloggi agli studenti di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che essi rappresentino il reddito prevalente percepito in relazione all'utilizzo dell'immobile».
7.06. Saccani Jotti, Aprea, Cattaneo, Pella, Prestigiacomo, D'Attis, Martino, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente

Art. 7-bis.
(Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata)

  1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nei centri storici e anche al fine di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale, i comuni di cui all'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono:

   a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni per individuare, in modo differenziato per ambiti omogenei e nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, con particolare riguardo al centro storico, i limiti massimi e i presupposti previsti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni di cui al primo periodo tengono conto della funzione di integrazione al reddito della locazione breve per i soggetti che svolgono tale attività in relazione ad una sola unità immobiliare.

   b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) per oltre centoventi giorni, anche non consecutivi, di ogni anno solare, sia subordinato al mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile.

  2. Il Regolamento di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed adottato nel rispetto della legge regionale in materia.
7.07. Di Giorgi, Rizzo Nervo, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Tassazione dei rimborsi spese oggetto di detrazione)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

   1. all'articolo 17, comma 3, primo periodo, le parole: «alle lettere da g) a n-bissono sostituite dalle seguenti: «alle lettere da g) a n) e alla lettera n-bis), ad esclusione delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti,»;
   2. all'articolo 21, comma 1, ultimo periodo, le parole: «non superiore al 27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a quella utilizzata per calcolare la detrazione stessa.».

  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti, il versamento dell'imposta determinata ai sensi del successivo articolo 21, comma 1, ultimo periodo, è a saldo dell'importo dovuto».
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle somme conseguite a titolo di rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2018.
7.08. Buratti.
(Inammissibile
limitatamente al comma 1)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni volte a semplificare la fruizione dei bonus edilizi)

  1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita nell'anno successivo.»;

   b) al, comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche ed intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.»;

   c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del comma 1, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.».

  2. Il comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 è abrogato.
7.09. Mazzetti, Pella, Martino, Porchietto.
(Inammissibile)

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese e disposizioni in materia di errori contabili)

  1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti positivi e negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».

  2. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili assumono rilevanza ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 446. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai componenti positivi e negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*8.1. Covolo, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*8.2. Buratti.
*8.3. Pella, Martino, Cattaneo, Giacometto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese e disposizioni in materia di errori contabili)

  1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti positivi e negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».

  2. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili assumono rilevanza ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 446. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai componenti positivi e negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8.4. Marattin, Ungaro, Del Barba.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese e disposizioni in materia di errori contabili)

  1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti positivi e negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».

  2. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili assumono rilevanza ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 446. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai componenti positivi e negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
8.5. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali»;.
*8.6. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*8.7. Cestari, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*8.8. Marattin, Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è prorogato per ulteriori sei mesi.
**8.9. Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione.
**8.10. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**8.11. Nevi, Sandra Savino.
**8.12. Pastorino, Fassina, Fornaro.
**8.13. Gadda, Del Barba, Ungaro.
**8.14. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
**8.15. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

  1. All'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

   b) alla lettera b), le parole: «21 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022»;

   c) alla lettera c), le parole: «250.000» sono sostituite dalle seguenti: «300.000»;

   d) alla lettera e), le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».
8.01. Corda, Maniero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art.8 -bis .
(Disposizioni in materia di contabilità di magazzino)

  1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: «1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».
8.02. Tarantino, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art.8 -bis.
(Disposizioni in materia di contabilità di magazzino)

  1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: «1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro».
8.03. Tarantino, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al regime di riallineamento facoltativo dei soggetti IAS/IFRS adopter)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso, tuttavia, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5, salvo l'ipotesi in cui, in relazione ad una singola fattispecie, emerga un saldo netto pari a zero;»;

   b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

   «8.1. Nei casi di cui al comma 8, lettera a), è consentito esercitare l'opzione per il riallineamento, previsto dal comma 4, della totalità delle differenze positive e negative emergenti dalle variazioni intervenute nei principi contabili IAS/IFRS, diverse da quelle di cui al precedente comma 3, lettera b), indipendentemente dall'eventuale avvenuto esercizio dell'opzione per il riallineamento, di cui al medesimo comma 4, delle divergenze di cui alla lettera a) del comma 3 o alla lettera b) del comma 8. In tal caso, il saldo positivo concorre integralmente alla formazione dell'imponibile dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione ovvero è ripartito in quote costanti nello stesso esercizio e nei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento, e comunque, non superiore a cinque. Il saldo negativo concorre alla formazione dell'imponibile dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione e nei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento, e comunque, non inferiore a cinque.
   8.2. Nei casi di cui al comma 8 l'opzione per il riallineamento è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui intervengono variazioni nei principi contabili IAS/IFRS adottati ovvero in quella relativa all'esercizio di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali. La relativa imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative a tale dichiarazione.»

  2. Per le modalità attuative del comma 8-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, di natura non regolamentare, emanato ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 15.
  3. Nei casi in cui la prima applicazione dei princìpi contabili internazionali sia avvenuta in periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione per il riallineamento di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, laddove non esercitata in passato, è esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ponendo riguardo ai disallineamenti residui all'inizio di tale periodo di imposta. La relativa imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative a tale dichiarazione.
8.04. Marattin, Ungaro, Del Barba.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'articolo 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-nonies, 36-decies, 36-undecies, e 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.1. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'articolo 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-nonies, 36-decies, 36-undecies, e 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 37,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
9.2. Zanichelli, Lovecchio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-nonies, 36-decies, 36-undecies, e 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
*9.3. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*9.4. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*9.6. Topo, Sani.
*9.7. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
9.8. Villani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è sostituito dal seguente:

   «1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati. Le disposizioni di cui al presente periodo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».
9.9. Migliorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati a decorrere dal 1°gennaio 2023.
  2-ter. L'articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  2-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 16 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 10-bis è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in vigore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   b) al comma 15, le parole: «di cui ai commi 10-bis e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11»;

   c) al comma 15-bis, le parole: «di cui ai commi 10-bis e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11»;

   d) al comma 15-bis.1, le parole: «di cui ai commi da 10-bis a 15-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi da 11 a 15-bis»;

  2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, valutati in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-sexies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 111 è abrogato a decorrere dal 1°gennaio 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2023 non è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica, dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, abrogazione di microtributi, delle tasse di pubblico insegnamento e disapplicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.
9.10. Marattin, Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte del 50 per cento.
9.11. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
9.12. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
9.01. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)

  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, i coefficienti del 2 per cento, del 6 e 5 per cento, nonché del 15 per cento, di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotti alla metà per i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sono considerati non operativi ai sensi del medesimo articolo 30.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 47,2 milioni di euro per l'anno 2023 e in 20,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.02. Ungaro, Del Barba.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «4-octies», sopprimere le seguenti parole: per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
*10.1. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*10.2. Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Prestigiacomo, Cattaneo.
*10.3. Trano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il quadro IS del modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.
**10.4. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**10.5. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
**10.6. Zanichelli.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: precedente a quello.
*10.7. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*10.8. Covolo, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.9. Buratti.
*10.10. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*10.11. Del Barba, Ungaro.
*10.12. Lovecchio.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tale periodo d'imposta, le deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente possono essere indicate in dichiarazione secondo le modalità vigenti anteriormente alle modifiche ivi previste.
**10.13. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**10.14. Covolo, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Cestari, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**10.15. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
10.01. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11.1. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    al comma 1, primo periodo, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese»;

    al comma 1, secondo periodo, le parole: «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»;

    al comma 4, primo periodo, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese»;

   b-ter) all'articolo 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    al comma 1, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese»;

    al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
*11.2. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.3. Buratti.
*11.5. D'Attis, Martino.
*11.7. Zanichelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;».
**11.8. Rizzetto, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
**11.9. Topo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Annullamento delle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ove non più modificabili o annullabili ai sensi della normativa vigente, possono essere annullate, a condizione che i fornitori e i cessionari, pur avendo già accettato il credito d'imposta sul proprio cassetto fiscale, non abbiano già iniziato a utilizzarlo, né lo abbiano, anche soltanto in parte, già ceduto a terzi.
  2. A tale fine, il presentatore della comunicazione di cui si intende richiedere l'annullamento, unitamente a tutti i fornitori e i cessionari dei crediti d'imposta indicati nella comunicazione, presentano, a mezzo di posta elettronica certificata, apposita istanza alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del presentatore della comunicazione, nell'ambito della quale:

   a) il presentatore della comunicazione ne richiede l'annullamento;

   b) ciascun fornitore o cessionario rilascia un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta di non aver ancora utilizzato, né ceduto a terzi, nemmeno in parte, il credito d'imposta derivante da quella comunicazione, già accettato sul proprio cassetto fiscale, nonché di astenersi da qualsivoglia sua utilizzazione o atto di disposizione sino alla sua cancellazione dal proprio cassetto fiscale a cura dell'Agenzia delle entrate.
11.10. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Successione di sgravi contributivi in favore dell'assunzione di giovani)

  1. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpretano nel senso che esse risultano cumulabili in sequenza con le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove sussista un residuo di contribuzione sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, anche qualora si sia voluti accedere prima allo sgravio contributivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 2020 e, successivamente, allo sgravio contributivo introdotto dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

  1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
  2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico.
  4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.
11.03. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norma di interpretazione autentica della disciplina in materia di incentivi a favore delle imprese in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Le detrazioni per gli interventi indicati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, maturate dalle imprese, anche nel caso in cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui al comma 1 del citato articolo 121, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.04. Covolo, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società` tra professionisti)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 66, dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

   «5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità` ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del presente articolo.
   5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni d'imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa, i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verifichino i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.»;

   b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 5-bis dell'articolo 66.».

  2. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
11.05. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito familiare)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito familiare, secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dal presente articolo.
  2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli, anche adottivi, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, nonché dai figli di età non superiore a ventisei anni che frequentano un corso di studio o un tirocinio gratuito e dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi che, ai sensi delle norme vigenti, sono esclusi ai fini della valutazione del diritto all'assegno sociale.
  3. Il reddito familiare, determinato ai sensi del comma 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

   a) 1 per il primo percettore di reddito;

   b) 0,65 per il coniuge;

   c) 0,5 per il primo figlio;

   d) 1 per il secondo e per il terzo figlio;

   e) 0,5 per i figli successivi al terzo e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

  4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia si sensi del comma 3.
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli, le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.
  6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.
  7. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.
11.06. Meloni, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Bignami, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Stabile organizzazione virtuale delle imprese digitali)

  1. Salvo prova contraria, anche indipendentemente dalla sussistenza di qualunque consistenza fisica nel territorio dello Stato, sussiste una significativa e continuativa presenza economica nel territorio stesso, ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera f-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza delle condizioni di cui al comma successivo e in relazione alle attività di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Il comma 1 del presente articolo si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno realizzato congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.
  3. Ai fini della corretta applicazione della presente disposizione è possibile, tramite presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, procedere alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione virtuale situata delle imprese digitali nel territorio dello Stato nonché alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del reddito alla stessa attribuibile.
  4. L'amministrazione risponde alle istanze di cui al comma precedente nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.
11.07. Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art.11-bis
(Abrogazione dell'imposta di bollo dei registri contabili)

  1. L'articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è abrogato.
11.08. Gusmeroli, Covolo, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di fattura emessa».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° settembre 2022 per i soggetti di cui all'articolo 35, comma 22, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
11.09. Sani.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

  1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, all'inizio del primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,»;

   b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
*11.010. Nevi, Sandra Savino.
*11.011. Gadda, Ungaro, Del Barba.
*11.012. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*11.013. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. In via sperimentale, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è introdotta, ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente disposizione.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal precedente comma.
11.014. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)

  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la tenuta» sono aggiunte le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono aggiunte le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7.
11.015. Pastorino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)

  1. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia.
11.016. Alaimo, Giarrizzo.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023;

    sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il mese successivo del trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni».

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023.
*12.1. Alessandro Pagano, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*12.2. Ungaro, Del Barba.
*12.3. Trano.
*12.4. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*12.5. Zanichelli, Lovecchio.
*12.6. Faro.
*12.7. Albano, Bignami, Osnato, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*12.8. Buratti.
*12.9. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023.
**12.10. Squeri, Porchietto, Prestigiacomo, Pella, Martino, Cattaneo, Giacometto.
**12.11. Del Barba, Ungaro.
**12.12. Covolo, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'IVA ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento».
*12.13. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*12.14. Tarantino, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*12.15. Trano.

ART. 13.

  Al comma 1, le parole: a partire dal 1° luglio 2022 sono sostituite dalle seguenti: a partire dal 1° gennaio 2023.
13.1. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Razionalizzazione e aggiornamento di disposizioni inerenti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. All'articolo 23-quater, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, le parole: «delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle accise, dogane e monopoli».
  2. Fermi restando i criteri di rappresentatività sindacale stabiliti dalla contrattazione collettiva, nell'ambito del comparto delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere costituita apposita sezione contrattuale o parti speciali per il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  3. All'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto il seguente periodo: «Al personale della predetta Agenzia si applica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253».
*13.01. D'Attis, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*13.02. Trano.
*13.03. Grimaldi.
*13.04. Buratti, Ubaldo Pagano, Angiola.
*13.05. Villarosa.
*13.06. Alessandro Pagano, Covolo, Cantalamessa, Cavandoli, Tarantino, Zennaro.
*13.07. Fassina, Pastorino.
(Inammissibile
limitatamente al comma 2)

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «le parti contraenti,» sono soppresse le seguenti: «le parti in causa,»;

   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per le sentenze e le ordinanze soggette a registrazione, obbligate al pagamento dell'imposta sono esclusivamente le parti soccombenti in giudizio».
14.1. D'Orso, Martinciglio.

ART. 15.

  Il comma 1, è sostituito dal seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 596 è inserito il seguente:

   «596-bis. Ai fini della semplificazione della procedura di versamento dell'imposta di bollo, di cui al comma 596, le modalità di pagamento avvengono tramite invio da parte dell'Agenzia delle entrate sulla casella PEC del contribuente, entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta, di un modello F24 precompilato con il totale annuale delle imposte di bollo da versare, calcolate dall'Agenzia delle entrate sulla base della fatturazione elettronica dell'anno precedente».
15.1. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 27-ter della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

   «27-ter. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da movimenti o partiti politici, nonché atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.».
15.2. Ferrari, Fantuz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla nota 1 dell'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei contratti commerciali di importo inferiore a euro 3.200 conclusi dagli enti e soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di imposta di bollo».
15.3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riscossione delle imposte indirette e contrasto al mercato illecito)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

   a) Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis
(Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati)

  1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei ad essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
  2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.»

   b) All'articolo 47 dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-bis.1. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verificazione dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 291-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 291-bis.
(Contrabbando di tabacchi lavorati)

  1. Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.
  2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.
  3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro».

   b) all'articolo 291-ter al comma 2 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «f) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   g) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;

   h) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;

   i) nei casi in cui viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età».
15.01. D'Attis, Pella, Martino, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacometto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di cessioni di fabbricati ad operatori professionali a seguito di interventi di riqualificazione energetica e sismica)

  1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, o all'articolo 16 del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscano delle relative detrazioni fiscali, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine euro 200».
  2. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente: «II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma 1, ultimo periodo, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria».
  3. Con riferimento agli atti di cui al comma 1 si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 51 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.02. Osnato.
*15.03. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*15.04. Giacometto, Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacomoni, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici)

  1. All'articolo 23, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, può consentire allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, previa ottemperanza alle misure disposte per la continuazione dell'esercizio, compresa l'adozione del sistema informatizzato di controllo per i depositi di capacità inferiore a 3.000 metri cubi, e subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla individuazione dei casi ammessi rapportati alla qualificazione legale strategica del deposito, alla ubicazione in zona geografica carente di rete distributiva per le forniture di cui al comma 4, lettera a) od a situazioni oggettive di temporanea inoperatività del deposito.»
15.05. Buratti, Angiola.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici)

  1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le condizioni specifiche che consentono di fissare una soglia percentuale inferiore a quella prevista dalla lettera a) del comma 4 rapportate alla qualificazione legale strategica del deposito, alla ubicazione in zona geografica carente di rete distributiva od a situazioni oggettive di temporanea inoperatività del deposito. In luogo della sospensione prevista dal primo periodo, nel caso in cui l'esercente comprovi la sussistenza di una delle predette condizioni specifiche, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli individua la misura percentuale di forniture di prodotto in esenzione o ad accisa agevolata funzionale alla pregressa operatività del deposito. Previa ottemperanza alle prescrizioni impartite a tutela degli interessi fiscali, anche con riguardo all'eventuale incremento dell'entità ed alle modalità di computo della cauzione sull'imposta gravante sui prodotti detenuti, il depositario autorizzato prosegue la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale. Qualora non realizzata la nuova misura percentuale di forniture di prodotto in esenzione o ad accisa agevolata alla scadenza del biennio successivo, l'autorizzazione di cui al comma 4 è revocata e la relativa licenza viene convertita in licenza di esercizio di deposito commerciale di cui all'articolo 25, comma 4».
15.06. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Regime IVA per le importazioni in reverse charge delle merci)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione di beni di valore inferiore a 150 euro, il versamento il territorio doganale, può avvenire in inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, attraverso liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2022, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15.07. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per autoveicoli e girelli destinati all'infanzia».
15.08. Meloni, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Bignami, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di dichiarazione IVA)

  1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni trimestrali relative ai dati delle liquidazioni dell'Imposta sul valore aggiunto sono effettuate mediante la dichiarazione di cui all'articolo 12-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
15.09. Angiola.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis .
(Semplificazioni in materia di compensazioni di crediti fiscali)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
*15.010. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*15.011. Zanichelli, Lovecchio.
*15.012. Lucaselli, Bignami, Albano, Trancassini, Rampelli, Osnato, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
*15.013. Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni in materia di compensazioni di crediti fiscali)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
15.014. Gusmeroli, Frassini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici)

  1. L'articolo 5-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, è abrogato.
15.015. Buratti.
(Inammissibile)

ART. 16.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 30 dicembre 2022, n. 178, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice, è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.
*16.1. Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Cadeddu, Cillis, Cassese.
*16.2. Nevi, Sandra Savino.
*16.3. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*16.4. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*16.5. Gadda, Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 3 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.
16.6. Marattin, Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi [FIA] immobiliari)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari».

   b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente «3-ter. L'imputazione per trasparenza di cui al comma 3-bis non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2001, n. 380. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi»;

  2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari».
  3. Al di fuori delle ipotesi di disapplicazione automatica disciplinate, al fine di disapplicare le disposizioni del presente articolo relative alla imputazione per trasparenza, il contribuente interpella l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
*16.01. Rixi.
*16.02. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*16.03. Ungaro.
*16.04. Osnato, Trancassini, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto degli strumenti finanziari derivati)

  1. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative ai contratti derivati, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La base imponibile delle suddette operazioni è costituita dai corrispettivi dovuti per la conclusione dei predetti contratti, quali premi e commissioni, e non dai differenziali monetari corrisposti in dipendenza dei contratti medesimi, ferma restando l'autonoma rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni regolate con consegna fisica del sottostante.
  2. Il presente articolo produce effetti per le operazioni effettuate a partire dalla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla previsione di cui al comma 1.
  3. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non è da intendersi applicabile per i differenziali di cui al comma 1, percepiti dai soggetti che esercitano attività che comportano l'effettuazione di operazioni imponibili IVA o di operazioni a queste assimilate ai sensi del comma 3 del predetto articolo 19, quando i contratti derivati hanno come sottostante beni o eventi connessi a tali attività..
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
16.05. Ungaro, Marattin, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di rateazione della riscossione)

  1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina e alle ripercussioni economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i carichi contenuti nei piani di dilazione accordati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i quali alla data del 15 giugno 2022 è intervenuta la decadenza dal beneficio per il mancato pagamento di almeno tre rate le cui scadenze ricadono nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 15 giugno 2022, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, presentando la richiesta di rateazione entro il 30 settembre 2022, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al periodo precedente, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
16.06. Ciagà, Lacarra, Buratti, Sani, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sanzioni per l'esercizio abusivo delle attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio)

  1. All'articolo 140-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Chiunque dà mandato di esercitare o permette di esercitare professionalmente in suo nome, nei confronti del pubblico, l'attività di agente in attività finanziaria a un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con le pene previste dal comma 1 del presente articolo»;

   c) al comma 2, le parole: «da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;

   d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Alla condanna per i reati previsti dai commi 1, 1-bis e 2 consegue sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni».
16.07. Raduzzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi)

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 dell'articolo 128-quater è sostituito dal seguente: «4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di uno o più intermediari»;

   b) il comma 4 dell'articolo 128-sexies è sostituito dal seguente: «4. Il mediatore creditizio e il prestatore di servizi di consulenza di cui al comma 2-bis svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da convenzioni, accordi commerciali o altri rapporti che possano comprometterne l'indipendenza»;

   c) l'articolo 128-octies è abrogato.
16.08. Raduzzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazioni in materia di Società di Investimento Immobiliare Quotate)

  1. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   h-bis) le società di investimento immobiliare quotate e le società di investimento immobiliare non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ivi incluse le stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis della medesima legge.

  2. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «La ritenuta non è inoltre operata sugli utili corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, a condizione che siano istituiti in Stati o territori dell'Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo».
*16.09. Rixi.
*16.010. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*16.011. Osnato, Trancassini, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)

  1. L'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si interpreta nel senso che si considera regolare la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto quando, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
16.012. Marattin, Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazioni in materia di sistemi elettronici di pagamento)

  1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, le parole: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e una carta prepagata».
*16.013. Gerardi, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*16.014. Squeri, Porchietto, Prestigiacomo, Pella, Martino, Cattaneo, Giacometto.
*16.015. Del Barba, Ungaro.
*16.016. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fondo di garanzia PMI)

  1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «delle imprese turistiche» sono aggiunte le seguenti: «e delle imprese agrituristiche»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «maggiormente rappresentative delle imprese turistiche» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.»
**16.7. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**16.017. Nevi, Sandra Savino.
**16.019. Gadda, Del Barba, Ungaro.
**16.020. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16.022. Grimaldi.
*16.023. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali)

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» e prima delle parole: «a titolo di risarcimento del danno» sono aggiunte le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».
16.024. Faro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Operazioni di cambiavalute)

  1. All'articolo 49, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti» sono sostituite dalle seguenti: «è riferito».
16.025. Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacomoni, Giacometto, Cattaneo, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Validità della notifica delle sanzioni amministrative)

  1. La notifica si intende validamente effettuata solo a seguito di verifica sull'effettiva residenza o domicilio del soggetto interessato.
16.026. Topo.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di Sisma bonus)

  1. Il deposito presso lo sportello unico competente, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dell'asseverazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, pubblicato nel sito internet del medesimo Ministero in data 28 febbraio 2017, oltre il termine previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo 3, comporta il mancato riconoscimento del Sisma bonus, nelle misure di cui all'articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e nelle misure di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, solo se, prima del suo tardivo adempimento, vengono avviati controlli sui lavori che avrebbero dovuto essere oggetto dell'asseverazione, da parte delle competenti autorità fiscali, urbanistiche, previdenziali e di sicurezza del lavoro, nonché in ogni caso se tale deposito viene effettuato oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
17.1. Albano, Prisco, Rachele Silvestri, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Regime IVA delle revisioni prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

  1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le somme erogate ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e quelle erogate nel 2022, sempre allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, sono escluse dall'ambito applicativo dell'imposta, ai sensi dell'artico 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
*17.01. Gagliardi.
*17.02. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*17.03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*17.04. Topo.
*17.05. Giacomoni, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Cattaneo, Sorte.
*17.06. Del Barba, Marco Di Maio, Ungaro.
*17.07. Zanichelli.
*17.08. Foti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».
17.09. Aprile.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di fiscalità delle società tra professionisti e delle società tra avvocati)

  1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

   9-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9-quater, alle società di cui al comma 3 del presente articolo e alle società costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, si applica, anche ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   9-ter. Ai redditi delle società di cui al comma 9-bis non si applica in nessun caso il regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   9-quater. Le società di cui al comma 9-bis possono comunque optare, in alternativa al regime di cui al medesimo comma, per l'applicazione delle imposte sul reddito secondo la disciplina fiscale ordinaria di cui al Titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione è comunicata in sede di costituzione ovvero entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta ed è irrevocabile.
   9-quinquies. È ammessa la trasformazione delle associazioni professionali costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione in società tra professionisti, con gli effetti di cui all'articolo 2498 del codice civile. È altresì ammessa l'incorporazione di un'associazione professionale costituita secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione da parte di una società tra professionisti preesistente, con gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile.
   9-sexies. Nel caso in cui, in sede di trasformazione, la società costituita ai sensi del comma 9-quinquies non eserciti l'opzione cui al comma 9-quater:

   a) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;

   b) non si applica l'articolo 171, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   c) il cambio della quota di partecipazione nell'associazione professionale con la quota di partecipazione nella società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze né conseguimento di reddito professionale per i soci dell'associazione professionale trasformata, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 17, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico.

   9-septies. Nel caso in cui, in sede di trasformazione, la società costituita ai sensi del comma 9-quinquies eserciti l'opzione cui al comma 9-quater:

   a) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione del valore di avviamento;

   b) si applica l'articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   c) il reddito professionale determinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, rileva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'associazione professionale trasformata e viene attribuito per trasparenza agli associati per l'intero ammontare nell'esercizio di trasformazione o, a scelta dell'associazione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi esercizi non oltre il quarto. La scelta deve risultare dall'ultima dichiarazione dei redditi dell'associazione;

   d) le riserve costituite o iscritte a fronte del conferimento di elementi dell'attivo nella società tra professionisti, e fino a concorrenza del reddito professionale de- terminato ai sensi della lettera c), si considerano costituite con utili imputati agli associati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nell'esercizio in cui avviene la trasformazione;

   e) i fondi e le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati agli associati, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione se, dopo la trasformazione, siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione dell'articolo 47, comma 6, del medesimo testo unico.

   9-octies. Le disposizioni di cui al comma 9-septies si applicano anche alle società tra professionisti che esercitino l'opzione di cui al comma 9-quater in un esercizio successivo a quello di costituzione, per il periodo d'imposta di esercizio dell'opzione.
   9-novies. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-septies e 9-octies, la società tra professionisti può optare, ai fini della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di costituzione ovvero a quella relativa all'esercizio dell'opzione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo, con un'aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del primo periodo deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è esercitata l'opzione di cui al comma 9-quater; le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi d'imposta successivi. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. Le riserve corrispondenti al saldo attivo risultante dall'affrancamento ai sensi del presente comma, se distribuite prima del terzo esercizio successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui al medesimo comma, concorrono a formare il reddito imponibile della società tra professionisti e il reddito imponibile dei soci.
   9-decies. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 9-quinquies, per l'associazione professionale incorporata si producono gli effetti di cui al comma 9-sexies nel caso in cui la società tra professionisti incorporante non abbia esercitato l'opzione cui al comma 9-quater, ovvero gli effetti di cui al comma 9-septies nel caso in cui la società tra professionisti incorporante abbia esercitato l'opzione cui al comma 9-quater. Resta ferma la possibilità per la società incorporante di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di efficacia della fusione, per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies.
   9-undecies. Alle società di cui al comma 9-bis, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater, le società di cui al comma 9-bis devono redigere un prospetto di riconciliazione tra il bilancio redatto secondo criteri di competenza e il bilancio redatto secondo criteri di cassa.

  2. Per il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le società di capitali costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le società costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, comunicano all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater del citato articolo 10 della legge n. 183 del 2011, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Le modalità delle comunicazioni di cui al comma 9-quater dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del comma 2 del presente articolo sono determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
17.010. Marattin, Ungaro, Del Barba.

ART. 18.

  Sopprimerlo
18.1. Ruggiero, Villani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
18.2. Provenza, Villani.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ,quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.
*18.3. Buratti.
*18.4. Cassinelli, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Giacometto, Sorte.
*18.5. Ungaro, Del Barba.

  Al comma1, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni: fino alla fine del comma, con le seguenti: , alla tabella A, parte III, dopo il numero 27), è aggiunto il seguente: «27-bis) bevande sostitutive del latte a base vegetale».

  Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati con le seguenti: sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale.
18.6. D'Arrando, Villani.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) alla tabella A, parte terza, numero 103), dopo le parole: «energia elettrica per uso domestico» sono aggiunte le seguenti: «e altri usi assimilabili, comprese le ipotesi d'impiego dell'energia in strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità, quali case di riposo, residenze sanitarie assistite e simili, purché gestite da enti pubblici o privati non commerciali».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 29,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 17,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18.7. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
18.8. Nappi, Villani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 120) , sopprimere le parole: prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19);
18.9. Provenza, Villani.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24)

  1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 10, comma 6, penultimo periodo, le parole: «anche di assunzione diretta del rischio,» sono soppresse.

   b) l'articolo 12 è abrogato.
18.01. Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità civile sanitaria)

  1. All'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Al fine di garantire una reale efficacia alle coperture assicurative di cui al presente articolo, alle analoghe misure adottate da strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ai sensi del comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 36-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di riserve tecniche dei rami danni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche.».
18.02. Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-ter.
(Liquidazione dell'IVA per cassa per gli incentivi in materia di efficienza energetica)

   1. Per le spese relative agli interventi di efficienza energetica, di cui agli articoli 119 e 121 lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e i soggetti professionisti, che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione interessati alla gestione e l'esecuzione dei lavori, possono optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa, come disciplinata dall'articolo 32-bis. Il regime di cui al precedente periodo si rende applicabile secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono disciplinate nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato e subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea, nonché nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, per fronteggiare la situazione di emergenza economica.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
18.03. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per il rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea – TAX REFUND)

  1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività per il rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea. Il registro è pubblico ed è accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, che intervengono nell'attività di rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede all'iscrizione nel registro di cui al comma 1, gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 5.
  3. L'iscrizione e il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

   a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

   b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

   c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

   d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

   f) esercizio effettivo dell'attività;

   g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 5.

   h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi e accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  4. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. L'attivazione del registro e l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  6. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui all'articolo 1, comma 1, e riscuote il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), del medesimo articolo, secondo le modalità indicate con determinazione del direttore generale dell'Agenzia medesima.
  7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, e, per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti la trasmissione di notizie, dati e documenti.
  8. Nel caso in cui successivamente all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le relative procedure di attuazione del presente articolo.
  9. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: «dalla legge 23 novembre 2001, n. 409» sono inserite le seguenti: «, nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea»;

   b) all'articolo 3, comma 5, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:

   «i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

   c) dopo il Titolo IV è inserito il seguente:

«TITOLO IV-bis.
Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea

Art. 54-bis.
(Disposizioni integrative in materia di conservazione)

   1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

   a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

   c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);

   e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Art. 54-ter.
(Collaborazione nelle attività di controllo)

   1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter.».

   d) all'articolo 62, dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente: «7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54 bis si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile»;

   e) all'articolo 62, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle dogane dei monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

  10. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.
  11. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»
18.04. Masi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, e dal decreto del presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
*18.05. Zucconi, Caiata, De Toma, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*18.06. Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Prestigiacomo, Cattaneo.
*18.07. Trano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di consulenza)

  1. All'articolo 10, comma 1, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: «le opzioni su valute, su tassi d'interesse o su indici finanziari comunque regolate» sono inserite le seguenti: «, le prestazioni di consulenza in materia d'investimenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di ricerca in materia d'investimenti, di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e successive modifiche e integrazioni».
  2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
18.08. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di prodotti energetici)

  1. All'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della predisposizione di un intervento strutturale di stabilizzazione del prezzo al consumo dei prodotti energetici di cui al comma 1, lettera a), necessario per la crisi energetica derivante dal conflitto bellico in atto in Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa a essi applicate, ivi incluso il gas naturale, sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291.».
18.09. Covolo, Bellachioma, Paternoster, Tarantino, Patassini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di trasmissione dei dati delle spese sanitarie)

  1. A decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, i termini di trasmissione al sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 di tutti i documenti fiscali relativi a spese sanitarie e veterinarie è effettuata con cadenza annuale entro il termine del 31 marzo.
18.010. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto degli strumenti finanziari derivati)

  1. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative ai contratti derivati, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La base imponibile delle suddette operazioni è costituita dai corrispettivi dovuti per la conclusione dei predetti contratti, quali premi e commissioni, e non dai differenziali monetari corrisposti in dipendenza dei contratti medesimi, ferma restando l'autonoma rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni regolate con consegna fisica del sottostante.
  2. Il presente articolo produce effetti per le operazioni effettuate a partire dalla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla previsione di cui al comma 1.
  3. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non è da intendersi applicabile per i differenziali di cui al comma 1, percepiti dai soggetti che esercitano attività che comportano l'effettuazione di operazioni imponibili IVA o di operazioni a queste assimilate ai sensi del comma 3 del predetto articolo 19, quando i contratti derivati hanno come sottostante beni o eventi connessi a tali attività.>>.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
*18.011. Buratti.
*18.012. Pella, Martino, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis
(Misure di semplificazione per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. All'articolo 38-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per le cessioni di cui ai commi 1 e 2 ove il cessionario intenda trasferire a un intermediario il proprio credito relativo al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa, al contratto di cessione del credito con tale intermediario troveranno applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, 52 e da 54 a 59 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, fatto salvo quanto segue:

   a) il cessionario dei beni può esercitare il diritto di recesso dal contratto di cessione del credito originato dall'acquisto dei beni stessi non oltre il terzo mese successivo a quello della cessione di tali beni ma, in ogni caso, fin quando gli stessi beni non siano stati trasportati fuori della Comunità europea;

   b) le modalità di esercizio del recesso dal contratto di cessione del credito utilizzabili dal cessionario dei beni devono essere semplici e d'immediata attivazione. In ogni caso, al cessionario dei beni deve essere garantita la possibilità di esercitare il diritto di recesso con modalità telematiche al fine di comunicare immediatamente la sua volontà all'intermediario nonché al cedente dei beni, laddove anche questo sia parte del contratto oggetto di recesso.».
**18.013. Pella.
**18.014. Cattaneo, Martino, Pella, Squeri, Prestigiacomo, Giacometto.
**18.015. Del Barba, Ungaro.
**18.016. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'IVA)

  1. A decorrere dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'esercizio 2022, all'articolo 33, comma 13, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, l'ultimo periodo è soppresso.
18.017. Marattin, Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'IVA)

  1. All'articolo 33, comma 13, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, l'ultimo periodo è soppresso.
18.018. Marattin, Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

  1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: «Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24».
  2. Alle polizze assicurative di cui al comma 1 si applica un'aliquota pari al 16,25 per cento nel 2023 e al 10 per cento a decorrere dal 2024.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2023, in 29 milioni per l'anno 2024, si provvede a valere sulla riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
18.019. Misiti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica alla disciplina delle polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

  1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 10, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Al fine di garantire una reale efficacia alle coperture assicurative di cui al presente articolo, alle altre analoghe misure adottate da strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ai sensi del comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 36-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di riserve tecniche dei rami danni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche.»;

   b) all'articolo 10, comma 6, penultimo periodo, le parole: «anche di assunzione diretta del rischio,» sono soppresse;

   c) l'articolo 12 è abrogato.
18.020. Misiti.
(Inammissibile)

ART. 19.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Semplificazione in materia di IMU per gli enti non commerciali)

  1. All'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

   b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.».
*19.1. Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*19.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*19.3. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*19.4. Pastorino, Fassina, Fornaro.
*19.5. Zanichelli, Lovecchio.
*19.6. Sani.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A tal fine, ciascun comune provvede a inviare al soggetto passivo il modello di pagamento, opportunamente precompilato sulla base dei dati in proprio possesso. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità attuative del medesimo comma.».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei comuni.
19.7. Zanichelli, Lovecchio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.».
19.8. Bignami, Osnato, Albano, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Per i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la base imponibile ai fini IMU è determinata, in deroga all'articolo 18 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, applicando all'ammontare medio del reddito dominicale risultante in catasto nel comune di riferimento per i terreni agricoli con classamento seminativo, rivalutato del 100 per cento, un moltiplicatore pari a 135.».
  1-ter. Resta ferma la determinazione della rendita catastale quali immobili a destinazione speciale, censibili nella categoria catastale del gruppo D, tramite stima diretta, per le costruzioni ubicate nell'area autorizzata all'attività estrattiva, con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo estrattivo, come disposto dall'articolo 1, commi da 21 a 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva sono qualificabili come area fabbricabile esclusivamente se utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*19.9. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*19.10. Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «categoria catastale D/2» sono sostituite dalle seguenti: «categorie catastali D/2, D/4 e D/8» e le parole: «almeno il 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 30 per cento». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a euro 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
**19.11. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
**19.12. Vanessa Cattoi, Frassini, Lucchini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**19.13. Fassina, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «categoria catastale D/2» sono sostituite dalle seguenti: «categorie catastali D/2, D/4 e D/8».
*19.14. Frassini, Vanessa Cattoi, Lucchini, Fiorini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*19.15. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*19.16. Fassina, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti Isa e in regime forfettario che scelgono d'integrare il modello F24 con il codice fiscale dei propri dipendenti per le ritenute IRPEF/INPS/INAIL e con il codice fiscale dei percipienti compensi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta d'acconto, possono non presentare il modello 770.
  2. La facoltà di cui al presente articolo trova applicazione per i datori di lavoro sino a 15 dipendenti e 30 percipienti.
19.01. Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Esenzione dal pagamento della TARI per gli iscritti all'AIRE da tre anni)

  1. Al comma 659 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», dopo la lettera e), è aggiunto il seguente paragrafo: «Il comune sulla base dello stesso regolamento citato nel precedente paragrafo prevede l'esenzione nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno tre anni all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) che non siano locate o date in comodato d'uso».
19.02. Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione in materia di contrasto alle indebite compensazioni fiscali)

  1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito e in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per effettuare la comunicazione telematica.
19.03. Zanichelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione in materia di deposito atti telematici presso il Registro delle imprese)

  1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-quater, dopo le parole: «periti commerciali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

   b) al comma 2-quinques, dopo le parole: «periti commerciali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
19.04. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione in materia di versamento IMU)

  1. All'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A tal fine, ciascun comune provvede a inviare al soggetto passivo il modello di pagamento, opportunamente precompilato sulla base dei dati in proprio possesso.».
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità attuative del comma 1.
*19.05. Bignami, Albano, Osnato, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.
*19.06. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*19.07. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*19.08. Ungaro, Del Barba.
*19.09. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*19.010. Buratti, Boccia, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.

ART. 20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a dodici mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero di personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica».
20.2. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021».
20.3. Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973».
20.4. Sani, Topo, Buratti, Ciagà, De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
20.7. Topo, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

   «691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti.».
20.8. Ciagà, De Micheli, Sani, Topo, Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga del regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e per i quattro successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sei successivi».
20.01. Sodano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

   «691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti.».
20.02. Covolo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

   «691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti».
*20.03. Pella.
*20.04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*20.05. Baratto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)

  1. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
20.06. Ruffino, Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti)

  1. All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973».
*20.07. Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
*20.08. Pella.
*20.09. Faro.
*20.010. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*20.011. Baratto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
**20.012. Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**20.013. Pella.
**20.014. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
**20.015. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021».
*20.016. Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
*20.017. Pella.
*20.018. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento».
**20.019. Covolo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**20.020. Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «insistente sul territorio di ciascun ente» aggiungere le seguenti: «, con esclusivo riferimento alle aree di cui alla lettera a) del comma 819».
*20.022. Cantalamessa, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*20.023. Pella.
*20.025. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

   «818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti»;

   b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

   «837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti».
**20.026. Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**20.027. Pella.
**20.029. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al comma 820 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «del comma 819» sono sostituite con le seguenti: «del comma 819, di esclusiva competenza comunale,».
*20.030. Gerardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*20.031. Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Presupposti del canone unico)

  1. Al comma 819 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «suolo pubblico» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio»;

   b) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica».
**20.032. Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
**20.033. Pella.
**20.034. Pastorino, Fassina.
**20.035. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Mobilità orizzontale)

  1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero di personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica».
20.036. Pastorino, Fassina, Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga del termine per la salvaguardia degli equilibri dei bilanci degli enti locali)

  1. Il termine di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 settembre 2021. Per gli enti locali che adottano gli accordi di cui all'articolo 1, comma 567 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, o di cui all'articolo 43, commi da 2 a 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nonché per quelli nei quali si sono svolte le elezioni amministrative a giugno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 31 ottobre 2022.
20.037. Pastorino, Fassina, Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati».
20.038. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 35 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. Su una apposita piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario è gestito il flusso dei dati contenuti nei badge di cantiere, previsti dal comma 6, e nel “settimanale di cantiere” di cui alla delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011.
   8-ter. Il trattamento dei dati, correlato con le opere di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2017, di cui è titolare il Commissario per la ricostruzione è regolato con uno o più atti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in conformità con la disciplina recata dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con la disciplina adottata ai sensi del precedente periodo sono tra l'altro individuati i responsabili del trattamento, il regime di garanzie, i limiti di gestione di impiego e di accessibilità dei dati personali che confluiscono nella piattaforma informatica di cui al comma 9.
   8-quater. Per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
   8-quinquies. Alle ulteriori esigenze della struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, fino alla concorrenza di 500 mila euro per l'anno 2022.».

  2. All'articolo 32 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: «di un'unica piattaforma», sono sostituite dalle seguenti: «di una piattaforma».
20.039. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri relativi agli enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee guida antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
20.040. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.

  1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, destina, con apposita ordinanza, una quota fino a 40 milioni di euro ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto, per la realizzazione di uno o più interventi per un importo tra 200.000 e 500.000 euro, parametrato sulla base di dimensione demografica e danno da sisma, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.
  2. Per la copertura degli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario è autorizzato a utilizzare le somme versate al bilancio dello Stato, a partire dall'anno 2017, dalla Camera dei deputati a favore del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, trasferite nella contabilità speciale n. 6035 intestata al medesimo commissario straordinario, non sottoposte ad altro vincolo di destinazione.
20.041. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga gestione ricostruzione)

  1. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023». A tal fine è autorizzata la spesa annuale di euro 72.27 milioni.
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente a ciascuna delle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «anche in categorie professionali differenti»;

   b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

  4. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

    2) alla lettera c), le parole: «alla data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023, fatta salva l'anzianità già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

    2) alla lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023, fatta salva l'anzianità già maturata sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, e 3, sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ai fini del relativo riparto, fra gli enti di cui al comma 3, dello stesso articolo 57, si provvede si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro il 31 marzo 2022 presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
20.042. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81». Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.043. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.044. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.045. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è aggiunto il seguente:

   «4-bis.1. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ai sensi del comma 4-bis, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.»
20.046. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Rimborso e anticipazione Iva imprese danneggiate sisma 2016)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

   «Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso.»;

   b) all'articolo 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, le parole: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30»;

    2) al comma 3, le parole: «n. 102. Alla», sono sostituite dalle seguenti: «n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla».

  2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:

   «7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'Iva per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.
   7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti Iva maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.»,
20.047. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
20.048. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici.
20.049. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri, Osnato, Lucaselli, Bignami, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera h) è sostituita con la seguente:

   «h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

   b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

   «h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ne ricorrano i presupposti;

   h-ter) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

   h-quater) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   h-quinquies) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone».
20.050. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al comma 820 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «del comma 819» sono aggiunte le seguenti: «, di esclusiva competenza comunale».
20.051. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 538:

    1) all'alinea, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cento»;

    2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la notifica della cartella di pagamento»;

    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

   b) dopo il comma 539-bis, è inserito il seguente:

   «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica, il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore»;

   c) al comma 540, primo periodo, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni».
21.01. Corda, Maniero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis
(Semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva ricevuti dalle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 125-bis è abrogato;

   b) ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   c) al comma 127, le parole: «, 125-bis» sono soppresse.
21.02. Zanichelli, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Trasparenza erogazioni pubbliche a favore delle imprese)

  1. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio».
21.03. Trano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Innalzamento del limite degli importi iscritti a ruolo ai fini del divieto di compensazione dei crediti d'imposta erariali).

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, le parole: «millecinquecento euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tremila euro».>>.
*21.04. Lucaselli, Albano, Bignami, Trancassini, Rampelli, Osnato.
*21.05. Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*21.06. Ciagà.
*21.07. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*21.08. Del Barba, Ungaro.
*21.09. Zanichelli, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di generazione distribuita)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 52, comma 2:

    1) alla lettera a), le parole: «non superiore a 20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 50 kW»;

    2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

   «g-bis) prodotta da unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento, comunque azionata, con potenza nominale inferiore a 50 kWe»;

   b) all'articolo 52, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile inferiore a 50 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni»;

   c) all'articolo 63, comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

   «b-bis) officine di produzione, per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili con potenza pari o superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW: 125 euro;

   b-ter) officine di produzione, a scopo commerciale, azionate da fonti rinnovabili con potenza pari o superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW: 175 euro;

   b-quater) officine di produzione, per uso proprio, azionate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kWe: 225 euro;

   b-quinquies) officine di produzione, a scopo commerciale, azionate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kWe: 275 euro».
**21.010. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
**21.011. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**21.012. Topo.
**21.013. Fregolent, Ungaro, Del Barba.
**21.014. Sut.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni in materia di tassa automobilistica)

  1. All'articolo 93-bis, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) nei casi di circolazione con veicoli per uso speciale».
21.015. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici o termali)

  1. In deroga alla normativa vigente non occorre autorizzazione o parere preventivo alcuno negli edifici ad uso turistico o termale, anche se vincolati, nei seguenti casi:

   a) installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana, in cui non si coprano pavimentazioni o elementi di tetto di particolare pregio storico o architettonico, posati parallelamente alla copertura;

   b) sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda laddove gli elementi sostituiti non rivestano particolare pregio storico o architettonico.
21.016. Frassini, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni di irregolarità)

  1. Ai fini dell'esercizio del potere di autotutela, entro trenta giorni successivi alla presentazione di istanza di autotutela relativa alla notifica delle violazioni relative agli omessi versamenti delle imposte dichiarate, ovvero delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate procede all'eventuale diniego con atto motivato. È ammessa l'impugnazione dell'atto oggetto di istanza di autotutela nei successivi quarantacinque giorni.
21.018. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Revisione e discarico a regime dei crediti inesigibili)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e in considerazione del perpetuarsi della crisi economica conseguente al quadro politico internazionale, l'Agenzia delle entrate-Riscossione procede ad inviare le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori relative alle quote affidate loro entro il 31 dicembre 2022.
  2. Entro il 30 settembre 2022, gli enti impositori devono procedere all'annullamento per l'importo residuo dei crediti inesigibili così risultanti, effettuando il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità dell'annullamento dei debiti, che ha luogo con cadenza quinquennale, e del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
21.019. Cantalamessa, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Trasparenza nell'impiego delle somme destinate al cinque per mille)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, al fine di consentire la massima trasparenza nei confronti del contribuente dell'utilizzo del cinque per mille, a decorrere dal periodo d'imposta 2023 gli enti percettori sono tenuti a fornire ai contribuenti che ne facciano richiesta un rendiconto facilmente comprensibile al pubblico dell'effettivo utilizzo delle somme percepite, nonché ogni altra informazione ritenuta utile a far conoscere le attività e i progetti dell'organizzazione prescelta.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il contribuente ha la facoltà di autorizzare sul modulo per la destinazione del cinque per mille la trasmissione all'ente percipiente dei propri dati anagrafici, con l'esclusione di dati sensibili relativi al reddito del dichiarante o l'importo individuale del cinque per mille. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/679, i contribuenti possono in ogni momento revocare il consenso dato agli enti.
  3. L'Agenzia delle entrate individua le tempistiche di conservazione dei dati personali e le modalità di attuazione della misura con l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
21.020. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione della ritenuta di acconto sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, per i lavoratori autonomi residenti nel territorio dello Stato le ritenute di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotte della metà.
21.021. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione della Consulta per la semplificazione fiscale)

  1. A decorrere dal 1° settembre 2022 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Consulta per la semplificazione fiscale.
  2. La Consulta è presieduta dal direttore dell'Agenzia delle entrate ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, dei Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Siedono come membri permanenti della Consulta almeno quattro professori ordinari negli insegnamenti di diritto tributario e di scienza delle finanze.
  3. La composizione e il funzionamento della Consulta e il personale alla medesima dedicato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministeri competenti di cui al precedente comma, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. La Consulta è un tavolo di confronto con le parti sociali e i rappresentanti di cittadini e contribuenti interessati ad un processo di radicale semplificazione fiscale. Nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti la Consulta può condurre o commissionare studi di comparazione con altri sistemi fiscali da cui trarre indirizzi utili e indicazioni di buone pratiche per proporre una semplificazione fiscale efficace.
  5. La Consulta termina i propri lavori entro 24 mesi dalla sua istituzione e presenta al Parlamento e al Governo una relazione conclusiva e una proposta di semplificazione dell'intero sistema fiscale.
  6. Ogni sei mesi a decorrere dalla sua istituzione, la Consulta presenta alle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione relativa ai lavori svolti ed alle criticità riscontrate nella redazione di una proposta di riforma per la semplificazione.
21.024. Angiola.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Tenuta e conservazione registri contabili con sistemi elettronici)

  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la tenuta» sono inserite le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono inserite le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,».
  2. Le modificazioni di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7.
21.025. Gallo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente

Art. 21-bis.
(Disposizioni per promuovere l'integrazione funzionale tra l'attività di accertamento e quella di riscossione di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44)

  1. Al fine di ottimizzare l'integrazione tra le attività di accertamento di competenza del Ministero della salute e quelle di riscossione di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «1° febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono aggiunte le seguenti: «dopo aver effettuato la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022» e le parole: «nel rispetto delle indicazioni e nei» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre i»;

   c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono aggiunte le seguenti: «dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022» e la parola: «entro» è sostituita dalle seguenti: «anche oltre»;

   d) al comma 6, primo periodo, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «duecentosettanta».
21.026. Fassina, Pastorino, Stumpo.
(Inammissibile)

ART. 22.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Abolizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. L'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, è abrogato.
22.1. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano per le cessioni di beni per i quali l'importo imponibile è pari o inferiore a 10.000 euro.
22.2. Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Incentivi per il settore energetico)

  1. I termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, sono riaperti dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino alla data del 31 dicembre 2022.
22.3. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga ultimazione investimenti della cosiddetta Sabatini)

  1. Per gli investimenti in corso al 24 febbraio 2022 il termine di 12 mesi previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto 25 gennaio 2016 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è da intendersi comunque prorogato fino al 31 dicembre 2022.
22.01. Trano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Riduzione dell'Iva applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

  1. All'articolo 1, comma 711 della legge del 23 dicembre 2014, n.190 le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse;
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*22.02. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.
*22.03. Cenni.
*22.04. Squeri, Giacometto, Pella, Prestigiacomo, Porchietto, Martino, Cattaneo, Giacomoni, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Interpretazione tariffa doganale cippato)

  1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «fascine» sono inserite le seguenti: «o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili».
**22.05. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**22.06. Squeri, Giacometto, Porchietto, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Sorte.
**22.07. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.
**22.08. Cenni.
**22.09. Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente

Art. 22-bis.
(Abrogazione del meccanismo di inversione contabile per il settore edile)

  1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*22.010. Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*22.011. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*22.012. Zanichelli.
*22.013. Lucaselli, Bignami, Trancassini, Rampelli, Osnato, Albano, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Soppressione del meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  2. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**22.014. Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**22.015. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
**22.016. Lucaselli, Bignami, Zucconi, De Toma, Caiata, Caretta, Ciaburro.
**22.017. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
22.018. Cassese, L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cillis, Maglione.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.» sono sostituite dalle seguenti: «organizza delle procedure concorsuali a cadenza di norma trimestrale, mediante le quali assegna agli operatori selezionati ed in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti da fonte rinnovabile, differenziando tra nuovi ed esistenti, il diritto a stipulare dei contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima e di durata quinquennale, a prezzi non superiori ai valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e fino al raggiungimento di un quantitativo pari a 4 TWh»;

   b) al comma 2 le parole: «senza oneri a carico del proprio bilancio,» sono soppresse;

   c) al comma 2 le parole: «di vendita dell'energia elettrica da fonte rinnovabile ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alle differenze con i clienti finali selezionati mediante procedura concorsuale e per l'energia elettrica di cui al comma 1, aventi durata quinquennale»;

   d) al comma 3 la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

   e) al comma 3 lettera a) le parole: «di vendita» sono soppresse;

   f) al comma 3 lettera a) le parole: «nonché in coerenza con i» sono sostituite dalle seguenti: «a prezzi non superiori ai»;

   g) al comma 3 lettera b) le parole: «può cedere l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna, a valere dal primo gennaio 2022, tramite la stipulazione di contratti alle differenze, i diritti relativi all'»;

   h) al comma 3 lettera b) dopo le parole: «6 maggio 2003, e ai clienti» sono aggiunte le seguenti: «, con riserva di due Terawattora,»;

   i) al comma 3 lettera c) le parole: «cede l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna i diritti dell'»;

   j) dopo comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui ai commi 3 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
*22.019. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*22.020. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazioni in materia di contabilità di magazzino)

  1. All'articolo 5, comma 14-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «5,164 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10,328 milioni»;

   b) le parole: «1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,2 milioni di euro».
**22.021. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**22.022. Del Barba, Ungaro.
**22.023. Topo.
**22.024. Zennaro, Tarantino, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fogliani, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla.
**22.025. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art.22-bis.
(Abrogazione della disciplina del reverse charge)

  1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
22.026. Cantalamessa, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto dei veicoli aziendali)

  1. Al fine di fronteggiare l'attuale contesto di difficoltà economica, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente agli anni dal 2022 al 2026, la percentuale della detrazione di cui alla medesima lettera c) è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, limitatamente agli anni dal 2022 al 2026, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto dei veicoli aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza fiscale ivi previsti.
22.027. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: “tale obbligo non trova applicazione” sono inserite le seguenti: “per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e”».
22.028. Molinari, Centemero, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cantalamessa, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cestari, Comaroli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Patassini, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazioni in materia di superbonus e sismabonus)

  1. All'articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 gennaio 2020, n. 24, si applica anche alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 24 del 2020».
  2. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-bis.1. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.».
22.029. Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazioni in materia di superbonus e sismabonus)

  1. All'articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 gennaio 2020, n. 24, si applica anche alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 24 del 2020».
  2. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-bis.1. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo è dimostrata dall'intermediario finanziario che dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.».
22.030. Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazioni in materia di superbonus e sismabonus)

  1. All'articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 gennaio 2020, n. 24, si applica anche alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 24 del 2020.».
  2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-bis.1. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo è dimostrata con una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui si dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.».
22.031. Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni di contrasto alle frodi sul versamento dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi, realizzate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono documentate mediante l'emissione di fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi alla fine del mese in cui, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, si considerano effettuate le cessioni di cui al comma 1.
  3. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore dell'interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni di cui al comma 1; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore dell'interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata. In caso di omesso o ritardato versamento, la responsabilità solidale del gestore dell'interfaccia elettronica si estende anche agli interessi e alle sanzioni.
  4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al gestore dell'interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento di cui al comma 2, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. In tal caso il gestore dell'interfaccia elettronica trattiene l'importo dell'Iva da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al comma 1.
  5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di cui al comma 1 che integrino i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma e che prestino idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.
  6. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «corso dell'anno solare.» sono inserite le seguenti: «Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37».
*22.032. Buratti.
*22.033. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Estensione del perimetro di applicazione dell'inversione contabile)

  1. All'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d-quinquies è aggiunta la seguente:

   «d-sexies) alle cessioni di oggetti finiti contenenti oro, in qualunque percentuale e con qualunque titolo e destinati ad essere fusi, affinati o trasformati nell'ambito di un processo industriale o comunque rivenduti per la successiva fusione, affinazione o trasformazione, al fine del recupero del metallo d'oro in essi contenuto.».
**22.035. Sani, Buratti.
**22.036. Pella, D'Attis, Martino, Prestigiacomo.
**22.037. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifica al limite del mancato versamento Iva oltre il quale si attiva la segnalazione di sostenibilità del debito di cui all'articolo 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021)

  1. Al comma 1 dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto ma non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore per le imprese individuali, all'importo di euro 20.000, per le società di persone, all'importo di euro 40.000 e, per le altre società, all'importo di euro 100.000;».
22.038. Giacometto, Martino, Giacomoni, Pella, Prestigiacomo, Porchietto, Cattaneo, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Estensione applicativa delle norme di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)

  1. Al fine di far fronte alla crisi energetica derivante dal conflitto Russo-Ucraino e di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di energia e clima, a tutti i progetti relativi alla realizzazione, ampliamento o riqualificazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, in corso di Valutazione ambientale e/o che necessitino di autorizzazione di Valutazione di impatto ambientale, si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
22.039. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici)

  1. L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.
22.040. Rampelli, Lucaselli, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di accettazione dei pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: «anche professionali» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici,».
22.041. Rampelli, Lucaselli, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 a 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2024».
*22.042. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*22.043. Faro.
*22.044. Sani, Topo, Buratti, Ciagà, De Micheli.
*22.045. Pastorino, Fassina, Fornaro.
*22.046. Pella.
*22.047. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*22.049. Baratto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente

Art. 22-bis.
(Semplificazioni per agevolare la cessione dei crediti di carbonio in ambito agricolo)

  1. All'articolo 1, comma 423, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dopo la parola: «fondo,» sono inserite le seguenti: «nonché la cessione di titoli che certificano il sequestro o la riduzione di CO2 realizzata volontariamente mediante la coltivazione del fondo».
22.050. Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione, Lombardo.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente

Art. 22-bis.
(Proroga delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico)

  1. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «sono prorogate al 30 settembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «possono essere prorogate dai comuni al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato».
22.051. Ciagà, Carnevali.
(Inammissibile)

ART. 23.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine di rafforzare la ricerca e lo sviluppo di farmaci, il finanziamento annuale della ricerca sanitaria, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsto nella legge di bilancio, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
23.1. Ruggiero, Villani.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di potenziare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci e superare il precariato, a decorrere dall'anno 2023, è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attingendo alle risorse aggiuntive individuate al comma 424 della medesima legge e ricorrendo alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi lavorativi coperti da rapporti di lavoro flessibile e da borse di studio precedenti all'avvio del rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti presso IRCCS di diritto pubblico e IZS.
23.2. Mammì, Villani.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A decorrere dall'anno 2023 il contributo delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 48, comma 19, lettera b), punto 3), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finalizzato alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci e in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, è pari al 10 per cento delle spese promozionali autocertificate di cui all'articolo 48, comma 17, del medesimo decreto.
23.4. Lorefice, Villani.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di potenziare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci, a decorrere dall'anno 2023, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,2 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca corrente di cui alla lettera a) del medesimo articolo 12, comma 2.
23.5. Lorefice, Villani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis Per la ricerca e sviluppo di farmaci che non abbiano il carattere della novità, il credito di imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 è riconosciuto esclusivamente per i costi sostenuti per l'assunzione ovvero la collaborazione di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto.».
23.6. Mammì, Villani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.;

   b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: di cui al primo e secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: di cui al primo, secondo e terzo periodo;

   c) al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, alle linee guida previste da un allegato al decreto di cui al primo periodo. Il predetto allegato è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*23.7. Covolo, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*23.8. Buratti.
*23.9. Pella, Martino, Prestigiacomo.
*23.10. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 3, sostituire la parola: trenta, con la seguente: sessanta.
23.11. Ianaro.

  Al comma 3, sopprimere le parole: fra i quali quelli.
23.12. Ianaro.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, rientrano, in ogni caso, le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
23.13. Ungaro.

  Al comma 7, dopo le parole: nonché del personale delle Forze armate, aggiungere le seguenti: e della Polizia di Stato.
23.14. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis: L'Agenzia italiana del farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali sia stata pubblicata una Nota AIFA che ne estende la prescrivibilità anche al medico di medicina generale, alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza variazioni dei tetti di spesa previsti dalla legge vigente.
  7-ter. A tal fine, per la distribuzione convenzionata dei medicinali esclusi dalla lista PHT, di cui al comma precedente, sono mantenute le scontistiche confidenziali negoziate a livello nazionale, applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al Servizio sanitario nazionale, anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.
  7-quater. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema e l'omogeneità delle tariffe a livello nazionale, per la remunerazione del servizio di distribuzione nel canale convenzionale dei medicinali di cui al primo comma, il Ministero della salute d'intesa con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private, e il Ministero dell'economia e delle finanze con successivo decreto provvederanno a definire un accordo che preveda l'applicazione di una quota fissa per confezione.
*23.15. De Filippo, Carnevali, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo.
*23.16. Bologna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Il farmacista procede alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica, a eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche in assenza della prescrizione stessa, qualora sia richiesto per assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da patologia cronica di cui all'elenco del decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero qualora il paziente necessiti di non interrompere la terapia farmacologica in atto. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero confezioni e data della consegna.».
23.17. Bagnasco, Pella, Martino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera e-quater), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: «con oneri a carico degli assistiti»;

   b) inserire, alla fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della salute, previa intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità organizzative, strutturali e logistiche per l'effettuazione dei predetti servizi, nonché, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, la misura della remunerazione a carico dell'assistito salvo che gli oneri siano sostenuti dal Servizio sanitario nazionale».
23.18. Mandelli, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 200, dopo le parole: «per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)», sono aggiunte le seguenti: «, disponibile anche nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE»;

   b) al comma 201, dopo le parole: «per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)», sono aggiunte le seguenti: «, disponibile anche nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE».
*23.19. Topo.
*23.20. Ungaro, Del Barba.
*23.21. Trancassini, Bignami, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano.
*23.22. Giacometto, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Sorte.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate a finalità ed interventi per quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione Enea Tech e Biomedical.
23.23. Frassini, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole da: «Il medico» fino a: «paziente», con le seguenti: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome».
23.24. Bagnasco, Pella, Martino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la parola: «compresi» è sostituita dalle seguenti: «ad eccezione di».
23.25. Saccani Jotti, Aprea, Cattaneo, D'Attis, Martino, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale)

  1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
  2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge n. 50 del 2022.
  3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento. In ragione delle peculiari modalità di sostenimento del costo dell'energia elettrica da parte delle imprese ferroviarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il contributo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto, a tali imprese, con riferimento al costo del servizio di corrente di trazione, di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sostenuto nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il suddetto costo, sulla base delle fatture del primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente costo fatturato nel medesimo trimestre dell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge n. 50 del 2022.
23.01. Mantovani, Silvestroni, Trancassini, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

  1. Le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, operanti nel settore del ciclo idrico integrato, e le società calcistiche professionistiche, nella predisposizione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2021 e non ancora approvati, valutano le voci e la prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio riconducibili agli aumenti del costo dell'energia elettrica e alle conseguenze economiche negative del conflitto bellico.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
23.02. Caiata, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)

  1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale alle malattie infettive e implementare i servizi di prossimità alla popolazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per un triennio dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
  2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23.03. Bagnasco, Martino, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)

  1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale alle malattie infettive e implementare i servizi di prossimità alla popolazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
  2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23.04. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di test di Next-Generation Sequencing)

  1. All'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute emana il decreto di riparto del fondo di cui al citato articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché il sistema di controllo e monitoraggio dell'impiego delle risorse del fondo stesso.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 35 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.05. Vanessa Cattoi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, poi successivamente modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «disegni e modelli», sono aggiunte le seguenti: «nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili».
23.06. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in favore delle imprese interessate dal sisma Centro Italia)

  1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.07. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «previste dalle leggi vigenti» sono aggiunte le seguenti: «o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito»;

   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Il comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».
23.08. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

  1 All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «previste dalle leggi vigenti» sono aggiunte le seguenti: «o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito»;

   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».
23.09. Pella, Prestigiacomo, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di compensazione dei crediti)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È soggetto alla medesima sanzione il contribuente che ha utilizzato in compensazione un credito di imposta avente natura agevolativa, quando dalla documentazione in possesso risulta che vi sia stato un errore nell'identificazione dei presupposti soggettivi od oggettivi dell'agevolazione»;

   b) il comma 5 è sostituto dal seguente:

   «5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti determinati con intento di frode si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Rientra nella fattispecie di credito inesistente determinato da intento di frode il credito che è stato artatamente creato mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
23.010. Marattin, Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «previste dalle leggi vigenti» sono aggiunte le seguenti: «o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito»;

   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».
23.011. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Credito d'imposta per le attività agricole e della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività agricole e della pesca, nell'esercizio della loro attività, è riconosciuto un contributo straordinario, già previsto dal comma 1, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 e fino al secondo trimestre del medesimo anno, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  4. Agli oneri derivanti del presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23.012. Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)

  1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a 30 mila euro, per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'Irap, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
23.013. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga dei crediti d'imposta in materia di pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 670 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.014. Migliorino.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1, lettera
a))

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2014)

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2014, dopo le parole: «7 marzo 1996, n. 108.» sono aggiunte le seguenti: «Al fine di non pregiudicare il beneficio della priorità in situazioni di rapidi aumenti dei tassi di interesse di mercato, il TEG potrà eccezionalmente essere superiore al TEGM, qualora lo stesso TEG non superi un valore per i mutui a tasso fisso pari al tasso Eurirs a 20 anni e per i mutui a tasso variabile pari al tasso Euribor (base 360) a 3 mesi, in entrambi i casi rilevato nell'ultimo giorno utile del mese precedente alla data di domanda della garanzia ed aumentato di 100 punti base».
23.015. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Osnato.
(Inammissibile)

ART. 24.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato entro il 31 luglio. I versamenti di cui al periodo precedente possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
24.1. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato entro il 20 luglio. I versamenti di cui al periodo precedente possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
24.2. Gusmeroli, Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   «b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie di acque interne con codice attività 50.30.00».
24.3. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione in materia di Durc per l'erogazione di contributi in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura)

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi da parte della pubblica amministrazione in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura atti a fronteggiare la crisi di liquidità prodotta dall'incremento dei costi energetici e di produzione, fino al 31 dicembre 2022 il mancato rilascio da parte degli enti previdenziali e assistenziali del documento unico di regolarità contributiva non costituisce causa di inammissibilità per la liquidazione delle relative somme.
24.01. Giovanni Russo.
(Inammissibile)

ART. 25.

  Sopprimerlo.
*25.1. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*25.2. Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
*25.3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Disposizioni in materia di contrassegni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale e le caratteristiche dei medesimi contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito. Le caratteristiche, le modalità di distribuzione e di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, sono aggiornati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all'evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione nonché di tracciabilità dell'alcol e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.»;

    2) al comma 5, le parole: «; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato» sono soppresse;

    3) al comma 7:

     3.1) le parole: «Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati a ricevere, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, contrassegni fiscali»;

     3.2) le parole: «Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato» sono soppresse;

    4) al comma 8, le parole: «, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati è rimborsato al netto delle spese di emissione e» sono soppresse;

   b) all'articolo 39-duodecies:

    1) al comma 2, le parole: «provenienza dei tabacchi, le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura ai produttori» sono sostituite dalle seguenti: «provenienza dei tabacchi e le modalità di distribuzione ai produttori»;

    2) il comma 4 è abrogato.

  2. Nelle more della revisione delle disposizioni contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 322, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 39-duodecies del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i contrassegni di cui al presente articolo sono consegnati senza corresponsione degli importi previsti. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate per l'acquisto dei contrassegni di cui al presente articolo acquistati precedentemente alla data di cui all'alinea del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.4. Marattin, Ungaro, Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche in forma dematerializzata con le seguenti: finanche la possibilità dell'eliminazione dell'obbligo della sua apposizione e dopo le parole: sentito il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, inserire le seguenti: d'intesa con le rappresentanze di filiera,.
25.5. Nevi, Sandra Savino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: anche in forma dematerializzata inserire le seguenti: finanche la possibilità dell'eliminazione dell'obbligo della sua apposizione;

   b) dopo le parole: sentito il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, inserire le seguenti: d'intesa con le rappresentanze di filiera,.
*25.6. Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione.
*25.7. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*25.8. Nevi, Spena, Caon, Giacomoni, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte, Sandra Savino.
*25.9. Marco Di Maio, Ungaro, Del Barba.
*25.11. Pignatone, Marzana, Maurizio Cattoi, Parentela.
*25.12. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente

Art. 25-bis.
(Semplificazioni a sostegno del settore della birra artigianale)

  1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i capoversi: «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

   b) il capoverso: «Anidride carbonica» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.»;

   c) il capoverso: «Ceneri» è sostituito dal seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.».
25.03. Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contrasto al mercato illecito)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 41, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
(Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati)

   1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei a essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
   2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti o alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.»;

   b) all'articolo 47, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verificazione dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal presente decreto.».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 291-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 291-bis.
(Contrabbando di tabacchi lavorati)

   1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.
   2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.
   3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.»;

   b) all'articolo 291-ter, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   e-ter) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;

   e-quater) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;

   e-quinquies) nei casi in cui viene accertata la flagranza della vendita a un minore di età».
25.04. Gerardi, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure finalizzate all'estensione del Bonus Investimenti Sud alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

  1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito».
*25.05. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione.
*25.06. Pignatone, Marzana, Parentela, Maurizio Cattoi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Semplificazioni per i regimi fiscali delle attività agrituristiche)

  1. L'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

   1. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 96, determinano il reddito imponibile secondo quanto previsto dall'articolo 56-bis, commi 3, 4 e 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 96, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
25.07. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente

Art. 25-bis.
(Semplificazioni oneri di costruzione)

  1. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e del coltivatore diretto di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047».
25.08. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente

Art. 25-bis.
(Semplificazioni per il rilascio delle garanzie ISMEA)

  1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata sino a 24 mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. Al fine di favorire il primo insediamento di giovani in agricoltura, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA concede, a titolo gratuito nei limiti previsti per il premio di primo insediamento dal regolamento (UE) n. 1305/2013 della Commissione, e successive modifiche e integrazioni, garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette garanzie sono finalizzate alla protezione di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani, anche organizzati in forma societaria, di età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di finanziamento, e che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. A copertura delle commissioni di garanzia di cui al presente comma, sono trasferite all'ISMEA risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
25.09. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente

Art. 25-bis.
(Semplificazioni in materia di enfiteusi rustiche)

  1. L'importo del canone enfiteutico perpetuo e temporaneo, nonché quello delle altre prestazioni fondiarie perpetue assimilate all'enfiteusi, non supera l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale grava, determinato applicando le tariffe d'estimo del catasto terreni con riferimento alla qualità e classe risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi, anche per le enfiteusi istituite prima del 30 giugno 1939, a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976. Al fine di assicurare la corrispondenza del canone così determinato all'effettiva realtà economica, il reddito dominicale è rivalutato con coefficienti vigenti ai fini fiscali ed attualizzato, dall'anno dell'ultima rivalutazione fiscale, attraverso l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
  2. Il canone enfiteutico e quello delle altre prestazioni fondiarie assimilate, stabilito contrattualmente tra le parti in misura inferiore al reddito dominicale, non può essere aumentato, fatti salvi i coefficienti di rivalutazione e attualizzazione idonei a mantenerne la corrispondenza alla effettiva realtà economica come previsto dal comma 1.
  3. Le parti, ove ritengano che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, possono richiedere all'Agenzia delle entrate l'accertamento della qualifica del fondo a quella data, o, nel caso in cui essa sia incerta, alla prima data accertabile in ordine di tempo, assumendo a proprio carico le relative spese.
  4. L'affrancazione del canone enfiteutico e del canone delle altre prestazioni fondiarie assimilate, così come determinati ai sensi dei commi 1 e 2, si realizzano mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore dell'ultimo canone, a cui si aggiungono eventuali canoni non pagati negli ultimi cinque anni. Nel calcolo per la determinazione del valore di affrancazione, si dovrà, altresì, tenere conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo, i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. La misura dei canoni, così come stabiliti del presente articolo, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla data di entrata in vigore dello stesso.
25.010. L'Abbate, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Cassese, Maglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota Iva sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale)

  1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27) è aggiunto il seguente:

    «27-bis) bevande sostitutive del latte a base vegetale».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
25.012. Cancelleri, D'Arrando.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis

  1. All'articolo 18-ter, comma 2, capoverso 7.1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati» sono inserite le seguenti: «gli apparecchi per giochi eSports e di cui alla lettera a) del comma 7, nonché» e le parole: «del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo coma 7».
25.013. Carabetta.
(Inammissibile)

ART. 26.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Disposizioni in materia di Terzo settore)

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 79:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari»;

    2) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;

    3) al comma 4, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;

    4) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente,» sono aggiunte le seguenti: «i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85,»;

    5) al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.»;

    6) al comma 6, le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «familiari conviventi» e, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;

   b) all'articolo 82:

    1) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»;

    2) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.»;

    3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214».

   c) all'articolo 83:

    1) al comma 1, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

    2) al comma 2:

     2.1) al primo periodo, le parole «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

     2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.»;

    4) il comma 6 è abrogato;

   d) all'articolo 84:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»;

    2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici»;

   e) all'articolo 85:

    1) alla rubrica, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale» sono aggiunte le seguenti: «e delle società di mutuo soccorso»;

    2) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;

    3) al comma 4, alla lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1» e alla lettera b) le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»;

    4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.»;

    5) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso.»;

   f) all'articolo 86, comma 10, le parole: «all'articolo 19-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19-bis.2»;

   g) all'articolo 87:

    1) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;

    2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi»;

   h) all'articolo 88, le parole: «all'articolo 82, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 82, comma 3, quarto periodo, e commi 7 e 8», e le parole: «e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo» sono sostituite con le seguenti: «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale»;

   i) all'articolo 104, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».

  2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalle seguenti: «destinano»;

   b) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

   b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
*26.1. Serracchiani, Lepri.
*26.2. Fassina, Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Disposizioni in materia di regime fiscale degli Enti del Terzo Settore)

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 79:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari»;

    2) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;

    3) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;

    4) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente,» sono aggiunte le seguenti: «i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85,»;

    5) al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.»;

    6) al comma 6, le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «familiari conviventi» e, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis.»;

   b) all'articolo 82:

    1) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»;

    2) al comma 3, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.»;

    3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

  «5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

   c) all'articolo 83:

    1) al comma 1, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

    2) al comma 2:

     2.1) al primo periodo, le parole «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

     2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.»;

    4) il comma 6 è abrogato;

   d) all'articolo 84, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.
   2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici.»;

   e) all'articolo 85:

    1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle società di mutuo soccorso»;

    2) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;

    3) al comma 4, lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1» e, alla lettera b), le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»;

    4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»;

    5) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso»;

   f) all'articolo 87:

    1) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;

    2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi»;

   g) all'articolo 88, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, comma 3, quarto periodo, e commi 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.»;

   h) all'articolo 104, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al comma 2, le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».

  2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalla seguente: «destinano»;

    2) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.».
26.3. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,» sono inserite le seguenti: «nonché alle Associazioni d'Arma di cui ai commi 937 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90»;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985» sono inserite le seguenti: «nonché le Associazioni d'Arma di cui ai commi 937 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90»;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria» sono inserite le seguenti: «o delle Associazioni d'Arma».

  02. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,» sono inserite le seguenti: «nonché alle Associazioni d'Arma di cui ai commi 937 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90»;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985» sono inserite le seguenti: «nonché le Associazioni d'Arma di cui ai commi 937 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90»;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria» sono aggiunte le seguenti: «o delle Associazioni d'Arma».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore).
26.4. Ferrari, Fantuz, Rixi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 1° luglio 2022 e quella del 15 settembre 2022».
  02. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, le parole «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 in materia di terzo settore).
26.5. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «, lettere b), g) o h)» sono soppresse;

   b) all'articolo 16, al secondo periodo, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1»;

   c) all'articolo 41, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Se successivamente all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2, o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dal registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.»;

   d) all'articolo 101, comma 2, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «, lettere b), g) o h)» sono soppresse;

   b) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2»;

  1-ter. Ai fini del computo del termine di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.
  1-quater. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2022, n. 15, secondo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
  1-quinquies. All'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
26.6. Lepri, Carnevali, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il diritto di rappresentanza delle reti associative, di cui al comma 1 del presente articolo, nei confronti degli organi istituzionali e tutti gli altri poteri delle reti aderenti in provincia di Bolzano, spettano alle associazioni che hanno il maggior numero di iscritti.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore).
26.7. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 1° luglio 2022 e quella del 15 settembre 2022».
26.8. Pella.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite con le seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;

   c) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite con le seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;

   d) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente,» sono aggiunte le seguenti: «i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85,»;

   e) al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.»;

   f) al comma 6, le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «familiari conviventi» e, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.10. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»;

   b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.»;

   c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.11. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.»;

   d) il comma 6 è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.12. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.
   2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici.».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.13. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle società di mutuo soccorso»;

   b) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;

   c) al comma 4, lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1» e, alla lettera b), le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»;

   e) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.14. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;

   b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.15. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 88 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, comma 3, quarto periodo, e commi 7 e 8, e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.16. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 101, al comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
26.17. Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: Terzo settore aggiungere le seguenti: e ulteriori interventi in materia.
26.18. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
26.19. Pella.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per lo sviluppo della professionalità negli enti del Terzo settore)

  1. Al fine di consentire agli enti del Terzo settore di valorizzare la professionalità del proprio personale e assumere risorse sempre più specializzate, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole da: «di cui all'articolo 5» fino alla fine del periodo, sono soppresse;

   b) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1.».
26.01. Giacomoni, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Cattaneo, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato – CSV)

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 62:

    1) al comma 5 dopo le parole: «ai sensi del comma 11», son aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

    2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 25 milioni di euro per l'anno 2024. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2023 e a euro 15 milioni per il 2024.»;

    3) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

   b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;

   c) all'articolo 66, comma 3, le parole: «al giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice ordinario».

  2. Al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
26.02. Gadda, Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) e lo sviluppo del terzo settore).

  1. All'articolo 62, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 dopo le parole: «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

   b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al cento per cento dei versamenti effettuati, fino a un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del cento per cento dei versamenti effettuati opera fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 25 milioni di euro per l'anno 2024. Il beneficio maturato ai sensi del credito d'imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2023 e a euro 15 milioni per il 2024»;

   c) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

  2. Al fine di sostenere lo sviluppo del terzo settore, a livello nazionale e territoriale, è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000, per ciascuno degli 2023 e 2024, all'associazione di enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi pari a 11,5 milioni per il 2023 e a 16,5 milioni per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2009 n. 185.
26.03. Lepri, Carnevali, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalla seguente: «destinano»;

   b) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.».
26.04. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di terzo settore.)

  1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
26.05. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.
   5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.»;

   b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 5-bis dell'articolo 66.».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.
26.06. Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifica delle disposizioni in materia di impugnazione del ruolo)

  1. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'articolo 3-bis è abrogato.
26.07. Corda, Maniero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di Superbonus per IACP ed enti assimilati)

  1. All'articolo 119, comma 9-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al comma 9, lettera c), che detraggono l'imposta sul valore aggiunto solo parzialmente, in caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), possono computare, nell'ammontare ammesso al beneficio ivi previsto, l'imposta sul valore aggiunto non detraibile, determinata applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa all'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. In ogni caso i soggetti di cui al periodo precedente, restituiscono in sede di dichiarazione dei redditi, senza sanzioni e interessi, il beneficio fruito in eccesso, definito sulla base della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto non detraibile calcolata con la percentuale di cui al periodo precedente e quella determinata in via definitiva e rimasta effettivamente a loro carico, maggiorata del 10 per cento.».
*26.08. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*26.09. Zanichelli, Sut, Martinciglio.
*26.010. Del Barba, Marco Di Maio, Ungaro.
*26.011. Giacomoni, Pella, Prestigiacomo, Martino, Giacometto, Cattaneo, Sorte.
*26.012. Topo.
*26.013. Trano.
*26.014. Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifica della ritenuta sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**26.015. Sani.
**26.016. Lucaselli, Bignami, Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Albano, Osnato, Caretta, Ciaburro.
**26.017. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
**26.018. Del Barba, Ungaro.
**26.019. Zanichelli, Lovecchio.
**26.020. Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifica della ritenuta sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26.022. Gusmeroli, Ribolla, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di crediti d'imposta cinematografici)

  1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 241 del 1997», sono inserite le seguenti: «e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto»;

   b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario.».
26.023. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere i seguenti:

Art. 26-bis.
(Semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva ricevuti dalle)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 125-bis, è abrogato;

   b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   c) al comma 127 le parole: «, 125-bis» sono soppresse.

Art. 26-ter.
(Annullamento delle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ove non più modificabili o annullabili ai sensi della normativa vigente, possono essere annullate, a condizione che i fornitori e i cessionari, pur avendo già accettato il credito di imposta sul proprio cassetto fiscale, non abbiano già iniziato ad utilizzarlo, né lo abbiano, anche soltanto in parte, già ceduto a terzi.
  2. A tale fine, il presentatore della comunicazione di cui si intende richiedere l'annullamento, unitamente a tutti i fornitori e i cessionari dei crediti di imposta indicati nella comunicazione, devono presentare, a mezzo di posta elettronica certificata, apposita istanza alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del presentatore della comunicazione, nell'ambito della quale:

   a) il presentatore della comunicazione ne richiede l'annullamento;

   b) ciascun fornitore o cessionario rilascia un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta di non aver ancora utilizzato, né ceduto a terzi, nemmeno in parte, il credito di imposta derivante da quella comunicazione, già accettato sul proprio cassetto fiscale, nonché di astenersi da qualsivoglia sua utilizzazione o atto di disposizione sino alla sua cancellazione dal proprio cassetto fiscale a cura dell'Agenzia delle entrate.
26.024. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso Art. 26-
ter)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva ricevuti dalle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 125-bis, è abrogato;

   b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   c) al comma 127 le parole: «, 125-bis» sono soppresse.
*26.025. Albano, Osnato, Bignami, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.
*26.026. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*26.027. Cestari, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*26.028. Buratti.
*26.029. Baratto.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Annullamento delle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ove non più modificabili o annullabili ai sensi della normativa vigente, possono essere annullate, a condizione che i fornitori e i cessionari, pur avendo già accettato il credito di imposta sul proprio cassetto fiscale, non abbiano già iniziato a utilizzarlo, né lo abbiano anche soltanto in parte, già ceduto a terzi.
  2. A tale fine, il presentatore della comunicazione di cui si intende richiedere l'annullamento, unitamente a tutti i fornitori e i cessionari dei crediti di imposta indicati nella comunicazione, devono presentare, a mezzo dì posta elettronica certificata, apposita istanza alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del presentatore della comunicazione, nell'ambito della quale:

   a) il presentatore della comunicazione ne richiede l'annullamento;

   b) ciascun fornitore o cessionario rilascia un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta di non aver ancora utilizzato, né ceduto a terzi, nemmeno in parte, il credito di imposta derivante da quella comunicazione, già accettato sul proprio cassetto fiscale, nonché di astenersi da qualsivoglia sua utilizzazione o atto di disposizione sino alla sua cancellazione dal proprio cassetto fiscale a cura dell'Agenzia delle entrate.
26.030. Covolo, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Riconoscimento della difficoltà ad adempiere per le imprese colpite dal COVID-19 per l'accesso alla rateizzazione delle cartelle esattoriali in 120 rate mensili)

  1. Per tutti i soggetti che hanno chiesto e ottenuto un contributo a fondo perduto negli anni 2020 e 2021 legato all'emergenza sanitaria COVID-19, si intende comprovata la grave situazione di difficoltà per accedere alla rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo in centoventi rate mensili di cui all'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, senza la necessità di dimostrare le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1-quinques.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle iscrizioni a ruolo notificate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022.
*26.031. Lucaselli, Bignami, Trancassini, Albano, Osnato, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.
*26.032. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, D'Attis, Martino, Cattaneo, Sorte.
*26.033. Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*26.034. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rateizzazione delle cartelle esattoriali, per le imprese colpite dal COVID-19)

  1. Per tutti i soggetti che hanno ricevuto un contributo a fondo perduto negli anni 2020 e 2021 legato all'emergenza sanitaria COVID-19, è consentita la possibilità della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo in centoventi rate mensili di cui all'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a seguito dei comprovate difficoltà economiche e finanziarie, senza la necessità di dimostrare le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1-quinques.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle iscrizioni a ruolo notificate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022.
26.035. Zanichelli, Lovecchio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Piano straordinario di rateazione)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'agente della riscossione, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2021, in un massimo di 120 rate mensili del pagamento delle stesse somme, con esclusione dei diritti di notifica, delle sanzioni comprese in tali carichi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agente della riscossione procede all'invio al contribuente di una proposta con un piano straordinario di rateazione contenente la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2021, invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
  3. A seguito dell'accettazione della richiesta e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 4:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

  4. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

   b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

   c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

  5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione dei piani straordinari di rateazione di cui al comma 2 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.
  7. Ove non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022 e a 130,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.036. Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2022;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 novembre 2022 e il 28 febbraio 2023; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 settembre 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  11. Entro il 30 ottobre 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

   a) alla data del 30 novembre 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
  16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
26.037. Migliorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni urgenti per l'industria fonografica)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 91, le parole: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino ad esaurimento dei corrispondenti stanziamenti annuali già previsti dalla vigente normativa, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
26.038. Colmellere, Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
*26.039. Golinelli, Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Manzato, Romanò, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*26.040. Squeri, Giacometto, Porchietto, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Sorte.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazione al meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia)

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo:

   a) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

   b) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili inclusi quelle delle cooperative storiche di cui alla delibera dell'ARERA n. 116/2022/R/eel, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore.».
26.041. Bubisutti, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Interpretazione ai fini della individuazione dei soggetti obbligati in materia di etichettatura ambientale)

  1. All'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati» sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi in cui sussista un accordo commerciale o contrattuale tra produttore ed utilizzatore finalizzato alla condivisione delle informazioni da riportare sull'imballaggio, i produttori provvedono ad etichettare opportunamente tutti gli imballaggi».
*26.042. Deiana.
*26.043. D'Attis, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Giacometto, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Interpretazione ai fini dell'esonero contributivo degli articoli non considerati imballaggi)

  1. Tutti i vasi destinati all'esercizio dell'impresa florovivaistica, allorquando inseriti strumentalmente nelle diverse fasi del ciclo produttivo della stessa, ai fini dell'evasione delle obbligazioni ambientali di questa impresa sono considerati beni e non imballaggi.
**26.044. Deiana.
**26.045. D'Attis, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Giacometto, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale)

  1. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che le agevolazioni ivi previste si applicano agli atti di trasferimento di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, purché i fondi compresi negli stessi siano coltivati abitualmente dagli acquirenti, poiché detti masi realizzano di per se lo scopo dell'accorpamento di proprietà diretta coltivatrice.
26.046. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di regime speciale per lavoratori impatriati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

   «2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione post lauream.
   2-sexies. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
26.047. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia)

  1. All'articolo 1, comma 1127, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al beneficio si intende per studio continuativo il conseguimento del titolo di studio all'estero, a nulla rilevando eventuali rientri anche nei fine settimana o nei giorni di sospensioni dell'anno accademico o lo svolgimento di attività anche lavorative in tali periodi.».
26.048. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è altresì escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai soggetti che, in possesso di titolo di diploma di maturità di natura tecnica o scientifica non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di lavoro subordinato in ambito tecnico o scientifico in aziende private o pubbliche per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, sono individuati i diplomi richiesti e le attività lavorative svolte all'estero utili per usufruire dell'agevolazione.».
26.049. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-bis.»;

   b) all'articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

   c) all'articolo 65, le parole: «ad euro 13.500», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice»;

   d) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a trenta giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta.»;

   e) il comma 1 dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:

   «1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione.»;

   f) dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente:

«Art. 9-ter.
(Comitato permanente per la circolazione delle opere d'arte).

   1. È istituito presso il Ministero della cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.
   2. Al Comitato permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.
   3. Il Comitato permanente è composto da:

   a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, che lo presiede;

   b) i direttori delle direzioni generali del Ministero della cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il dirigente del Servizio VI – Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

   c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della cultura.

   4. Il Comitato permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

   g) all'articolo 182, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:

   «3-quinquies. Il primo Comitato permanente, di cui all'articolo 9-ter, è composto dai membri in carica del Tavolo permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del decreto del Ministero.».

  2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.
  3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che:

   a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente;

   b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di «eccezionalità» e «particolare interesse»;

   c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  4. All'attuazione del comma 3, lettera c), le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera g), sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26.050. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per tutela della concorrenza, per il contrasto di pratiche commerciali illecite nel settore del commercio elettronico di prodotti sanitari non conformi e misure per l'inibizione di siti web)

  1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possa arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l'Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.
  2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.
  3. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente.
  4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo a una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute a ottemperare.
  5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
  6. All'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nei settori dei giochi e dei tabacchi», sono sostituite dalle seguenti: «di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza» e le parole: «vigenti nei citati settori», sono sostituite dalle seguenti: «anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite»;

   b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «pecuniaria», sono inserite le seguenti: «graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra»;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell'intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo.».
26.051. Bersani, Fassina, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifica alla disciplina di sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione europea)

  1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'Iva a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 5.
  3. L'iscrizione e il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

   a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

   b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

   c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

   d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

   f) esercizio effettivo dell'attività;

   g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 5;

   h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi e accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  4. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. L'attivazione del registro e l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  6. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e riscuote il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), del medesimo articolo, secondo le modalità indicate con determinazione del direttore generale dell'Agenzia medesima.
  7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui al precedente comma 3, sulla base di informazioni e trasmissioni di notizie, dati e documenti forniti dagli operatori iscritti.
  8. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.
  9. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: «dalla legge 23 novembre 2001, n. 409», sono aggiunte le seguenti: «, nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea.»;

   b) all'articolo 3, comma 5, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:

   «i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

   c) dopo il Titolo IV è inserito il seguente:

«TITOLO IV-bis.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL RIMBORSO DELL'IVA IN FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 54-bis.
(Disposizioni integrative in materia di conservazione)

   1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'Iva in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

   a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

   c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);

   e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Art. 54-ter.
(Collaborazione nelle attività di controllo)

   1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter)»;

   d) all'articolo 62:

    1) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

   «7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono attività nel settore del rimborso IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-bis si applica la sanzione amministrativa da 1000 a 10.000 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile»;

    2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

  10. Chiunque svolge attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, senza essere iscritto al registro di cui al precedente comma 1, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.
  11. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: «da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 358» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
26.052. Bersani, Fassina, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di società partecipate)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;

   b) al comma 5-ter, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse.
26.053. Fogliani, Ribolla, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di società partecipate)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 5-ter, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
26.054. Ribolla, Fogliani, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Esito delle attività istruttorie)

  1. All'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di comunicare al contribuente, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito anche negativo di quest'ultima.».
*26.055. Ciagà.
*26.056. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*26.057. Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di regime agevolato)

  1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere d-bis) e d-ter) sono abrogate.
26.058. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa)

  1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, è abrogato.
  2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
26.059. Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche ai vincoli di deducibilità degli interessi passivi)

  1. In considerazione del perdurare della crisi economica derivante dalle dal difficile quadro internazionale, per le annualità 2022, 2023 e 2024, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è applicabile.
  2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono pari interamente deducibili.
26.060. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni temporanee di ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

  1. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per le imprese, derivante dalle tensioni sui mercati internazionale e al fine di sostenere gli investimenti in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese, in via sperimentale per il triennio 2022-2025, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, è riconosciuta la possibilità di sospensione ovvero riduzione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. È altresì prevista la possibilità, in deroga alla legislazione vigente, di ammortamento per il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, ovvero il differimento del medesimo piano di ammortamento nel conto economico relativo all'esercizio successivo, incluse le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1.
26.061. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Riqualificazione del patrimonio immobiliare)

  1. Al fine di sostenere le imprese del settore immobiliare, che effettuano lavori di riqualificazione, realizzati da soggetti professionali che detengono e trasferiscono gli immobili, che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo della progressiva riduzione delle emissioni di gas climalteranti e la promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità relative a misure di premialità in favore del medesimo settore, al fine di una riduzione delle aliquote relative alla tassazione dei trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati residenziali.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
26.062. Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Abolizione della disciplina dello split payment)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  2. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
26.063. Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche termini per le comunicazioni della cessione del credito)

  1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25, le parole: «29 aprile 2022», sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2022».
26.064. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo)

  1. All'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «congiunto dei seguenti requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno uno dei seguenti requisiti»;

   b) alla lettera a), le parole: «euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro settecentomila»;

   c) alla lettera b), le parole: «euro duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquecentomila»;

   d) alla lettera c), le parole: «anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a un milione di euro».
26.065. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazione in materia di trasparenza erogazioni pubbliche percepite dalle imprese)

  1. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio.».
*26.066. Ribolla, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Gerardi, Covolo, Zennaro.
*26.067. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Proroga ultimazione investimenti ex legge «Sabatini»)

  1. Per gli investimenti in corso al 24 febbraio 2022 il termine di 12 mesi previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto 25 gennaio 2016 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è da intendersi comunque prorogato fino al 31 dicembre 2022.
**26.068. Frassini, Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
**26.069. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
**26.070. Zanichelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazioni in materia di Sismabonus)

  1. Il deposito presso lo sportello unico competente, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dell'asseverazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, pubblicato nel sito internet del Ministero in data 28 febbraio 2017, oltre il termine previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo 3, comporta il mancato riconoscimento del Sismabonus, nelle misure di cui all'articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e nelle misure di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, solo se, prima del suo tardivo adempimento, vengono avviati controlli sui lavori che avrebbero dovuto essere oggetto dell'asseverazione, da parte delle competenti autorità fiscali, urbanistiche, previdenziali e di sicurezza del lavoro, nonché in ogni caso se tale deposito viene effettuato oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
26.071. Patassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Autotutela)

  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1995, n. 656, dopo il comma 1-octies, è aggiunto il seguente:

   «1-novies. L'amministrazione finanziaria è tenuta a pronunciarsi, con atto motivato, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza di autotutela.».
*26.072. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*26.073. Pella, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Cattaneo.
*26.074. Ungaro, Del Barba.
*26.075. Ciagà.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

   «3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».
26.076. Durigon, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rideterminazione del limite di deducibilità per le spese e gli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore non inquinanti)

  1. La misura del 20 per cento prevista dall'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quale limite di deducibilità per le spese e gli altri componenti negativi è così rideterminata:

   a) 50 per cento per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro nonché per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e;

   b) 40 per cento per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro;

   c) 20 per cento per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro;

   d) 10 per cento per i veicoli di categoria M1 superiori a 135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro.
26.077. Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Con decorrenza 31 dicembre 2022, ai fini delle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza degli edifici, è data facoltà al coniuge risultante incapiente in sede di dichiarazione dei redditi, di cederlo all'altro coniuge.
  2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26.078. Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Ai fini della semplificazione, viene introdotta un'unica delega per i professionisti che operano per conto dei contribuenti con validità illimitata fino alla revoca da parte del contribuente.
26.079. Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico della libera professionista in caso di gravidanza)

  1. Compatibilmente con l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale comportata dalle esigenze della libera professionista, i quattordici giorni precedenti la presunta data del ricovero ospedaliero ordinario per il parto e le 14 settimane successive allo stesso, o a partire dalla giornata stessa della data del ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto e le 14 settimane successive allo stesso nessuna responsabilità è imputata alla professionista o al suo cliente a causa dell'inadempimento entro la scadenza di un obbligo in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento sia di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista sia di una prestazione riconducibile agli adempimenti propri del professionista nei confronti della pubblica amministrazione.
  2. Il rispetto dei termini di un obbligo in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha infatti carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
  3. Ai fini del presente articolo:

   a) per «libera professionista» si intende la persona che svolge come attività principale una delle attività di lavoro autonomo, o persona fisica che svolge attività di impresa o amministratrice di società anche se non iscritta ai relativi albi professionali;

   b) per «cliente» si intende chiunque si rivolga alla libera professionista di cui al comma 1 del presente articolo al fine di adempiere nei confronti della pubblica amministrazione i propri obblighi di natura tributaria e/o contributiva e/o assicurativa e/o previdenziale e/o di accertamento e/o giudiziaria;

   c) per «ricovero ospedaliero urgente» si intende un ricovero che può avvenire in qualsiasi momento della giornata. Sono considerate <<urgenze>> il travaglio di parto, la rottura delle membrane e le perdite ematiche;

   d) per «ricovero ospedaliero ordinario» un ricovero programmato che avviene in reparto di maternità.

  4. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica esclusivamente nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al quattordicesimo giorno precedente il ricovero ospedaliero ordinario per il parto o al giorno precedente il ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto. Vale sempre, invece, per quanto riguarda gli adempimenti propri della libera professionista.
  5. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria devono essere inoltrati in via telematica dal libero professionista entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente al ricovero ospedaliero ordinario per il parto, o da un soggetto dalla stessa delegato, agli uffici competenti della pubblica amministrazione ai fini del l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Sempre ai fini del presente articolo, in caso di ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto, la libera professionista o un soggetto dalla stessa delegato, inoltra in via telematica alla pubblica amministrazione copia dei mandati professionali insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria entro trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero d'urgenza.
  6. La sospensione prevista comma 1 si verifica anche in caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve inoltrare telematicamente presso gli appositi uffici della pubblica amministrazione, il documento rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
  7. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di decesso della libera professionista in conseguenza del parto. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso. Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.
  8. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del presente articolo, non si applicano gli interessi da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
  9. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.
  10. Tutti coloro che abbiano beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi del presente articolo sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sono puniti con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.
26.080. Cavandoli, Covolo, Gerardi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Furgiuele, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Acquiescenza parziale agli avvisi di accertamento e liquidazione)

  1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «rinuncia ad impugnare» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento a singoli addebiti aventi autonomo rilievo,».
*26.081. Buratti.
*26.082. Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacometto.
*26.083. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di semplificazione fiscale in materia turistica)

  1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: «spettacolo» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento».
26.084. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Martino, Cattaneo, Sorte.
(Inammissibile
limitatamente al comma 3)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta sugli intrattenimenti)

  1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.085. Ribolla, Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazione in materia di biglietto nominativo per le attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento)

  1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: «spettacolo» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento».
*26.086. Giacometto, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Sorte.
*26.087. Frassini, Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Maccanti, Gastaldi.
*26.0121. Bignami, Albano, Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*26.0122. Sani.
*26.0123. Grimaldi.
*26.0124. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazioni in materia di servizi di noleggio condiviso)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt-bis), è aggiunta la seguente:

   «tt-ter) le prestazioni di noleggio condiviso (cosiddetto Sharing mobility) erogate a fronte di autorizzazioni amministrative fornite dalle amministrazioni comunali.».
26.088. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Esclusione dei giochi e degli apparecchi con una funzione meramente ludica o ricreativa dal regime di controlli di cui all'articolo 110 del TULPS)

  1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, lettera c-bis), le parole: «possono distribuire tagliandi» sono sostituite dalle seguenti: «distribuiscono tagliandi», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che non distribuiscono tagliandi sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.»;

   b) il comma 7-ter è abrogato.
26.089. D'Attis, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette)

  1. All'articolo 55, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) al comma 2, primo periodo, le parole: “periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019”, al secondo periodo, le parole: “del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “del periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019” e, al terzo periodo, le parole: “nella misura del 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 25 per cento”.»;

   b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   “3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.”».
*26.090. Pella, Prestigiacomo, D'Attis, Martino, Giacometto.
*26.091. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata)

  1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nei centri storici e di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale i comuni di cui all'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono:

   a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni per individuare, in modo differenziato per ambiti omogenei e nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, con particolare riguardo al centro storico, i limiti massimi e i presupposti previsti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni di cui al primo periodo tengono conto della funzione di integrazione al reddito della locazione breve per i soggetti che svolgono tale attività in relazione a una sola unità immobiliare;

   b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) per oltre 120 giorni, anche non consecutivi, di ogni anno solare, sia subordinato al mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile.

  2. Il Regolamento di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente e adottato nel rispetto della legge regionale in materia.
26.092. Faro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di levelling playing field nel settore dei prodotti da fumo ed inalazione derivanti dalla canapa sativa)

  1. Dopo l'articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), è aggiunto il seguente:

«Art. 62-sexies
(Imposta di consumo sui prodotti da fumo e da inalazione contenenti sostanze derivate dalla canapa)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le infiorescenze fresche ed essiccate della canapa, i semilavorati della pianta o di sue parti, i prodotti da essa derivati, i preparati e gli oli contenenti tetraidrocannabinolo (THC) nel limite di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, in qualsiasi forma idonei a essere consumati come prodotti da fumo, con o senza combustione, nonché come prodotti liquidi da inalazione, anche se privi di tabacco, sono assoggettati a imposta di consumo in misura pari al 15 per cento del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA.
   2. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 7-bis dell'articolo 62-quater. Con una o più determinazioni del direttore dell'agenzia dogane e monopoli da adottarsi in conformità alle disposizioni richiamate al precedente periodo sono disciplinate le modalità di circolazione, di inserimento in apposite tabelle di commercializzazione divise per tipologia merceologica, di approvvigionamento e apposizione dei contrassegni, di stampa delle avvertenze in lingua italiana sulle confezioni in vendita al pubblico, di richiesta e rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione, di prestazione di cauzioni semestrali in misura pari all'imposta mediamente dovuta da parte dei soggetti autorizzati, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e di esaurimento delle rimanenze giacenti alla data entrata in vigore della presente disposizione.
   3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo, nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il 15 del mese successivo.
   4. La vendita a distanza è consentita esclusivamente attraverso il sito internet e secondo le modalità stabilite dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che può disporne l'oscuramento con le modalità di cui all'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
26.093. Bersani, Fassina, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Regime fiscale dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»;

   b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

   «g-bis) infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumate o inalati senza combustione.»;

   c) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Le infiorescenze e i liquidi di cui al comma 2, lettera g-bis), del presente articolo sono ricompresi, rispettivamente, tra quelli di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e tra quelli di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto contenenti nicotina.
   3-ter. La distribuzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera g-bis), del presente articolo è effettuata rispettivamente, in via esclusiva, per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014.
   3-quater. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al comma 2, lettera g-bis), del presente articolo è effettuata in via esclusiva dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e, con esclusivo riferimento ai prodotti liquidi, è ammessa anche per il tramite degli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La vendita ai consumatori delle infiorescenze di cui al comma 2, lettera g-bis), del presente articolo è ammessa anche per il tramite di punti vendita specializzati, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge.
   3-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alle sole infiorescenze di cui di cui al comma 2, lettera g-bis), del presente articolo si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.
   3-sexies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2, lettera g-bis), del presente articolo nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività.».

  2. Per le finalità di contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al presente articolo, accertate annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilita la destinazione delle risorse del fondo.
26.094. Torto, Currò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure agevolative per i formatori delle bande musicali)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori».
26.095. Emanuela Rossini, Plangger, Schullian, Gebhard.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Istituzione dell'Ufficio per i rapporti con i professionisti)

  1. Al fine di semplificare il rapporto tra pubbliche amministrazioni e professionisti, presso l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono istituiti appositi uffici, denominati «Ufficio per i rapporti con i professionisti», che consentano ai professionisti di cui al successivo comma 2 di interfacciarsi in via prioritaria e dedicata con le rispettive amministrazioni.
  2. L'accesso all'Ufficio di cui al comma 1 è riservato alle seguenti categorie di soggetti, iscritti presso i rispettivi albi, registri od ordini professionali:

   a) dottori commercialisti ed esperti contabili;

   b) consulenti del lavoro;

   c) revisori legali;

   d) avvocati tributaristi.

  3. Ai soggetti di cui al comma 2 è consentito prendere appuntamento per accedere agli uffici di cui al comma 1 per via telematica.
  4. Con provvedimenti dei rispettivi organi di vertice, le amministrazioni coinvolte provvedono alla riorganizzazione interna delle rispettive strutture.
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e di personale disponibili a legislazione vigente.
26.096. Angiola.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di efficientamento della riscossione nei consorzi di bonifica)

  1. Per i soggetti di cui all'articolo 59, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la riscossione avviene:

   a) a mezzo ruolo disciplinato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

   b) a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché dalle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dal Consorzio di Bonifica o sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, l'ente consortile o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, i quali, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari e agli ufficiali della riscossione. I funzionari di cui al precedente periodo sono nominati dal direttore del consorzio di bonifica fra persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione e la loro competenza si estende a tutto il territorio nazionale. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
26.097. Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione degli avvisi bonari)

  1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, al comma 1, le parole: «otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo».
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contribuenti interessati possono richiedere all'agente della riscossione la rimodulazione degli importi, secondo modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.098. Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria)

  1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia predittiva, tramite piattaforma telematica )

   1. Al fine di garantire adeguati livelli di efficacia delle disposizioni normative riguardanti il diritto tributario, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce sul proprio sito internet la “Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria”, accessibile in forma gratuita da tutti i contribuenti, per acquisire in maniera non vincolante, ogni previsione concernente le controversie relative agli atti tributari, emanati dagli enti impositori.
   2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità attuative, per il funzionamento della piattaforma telematica di cui al precedente comma, al fine di fornire le informazioni necessarie in favore dei contribuenti, nonché le modalità di acquisizione dei provvedimenti giurisdizionali di carattere tributario, emessi dai competenti organi giudicanti.».
26.099. Martinciglio, Cancelleri, D'Orso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Contrassegni di bollo e contributo unificato)

  1. È consentito l'utilizzo dei contrassegni di bollo e contributo unificato acquistati prima della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza determinata dalla pandemia da COVID-19, non più utilizzabili a seguito dei decreti emergenziali che hanno disposto il pagamento solo in via telematica dei bolli e del contributo unificato per i processi.
26.0100. Villani.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo)

  1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, all'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 maggio 2022».

    2) le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   c) al comma 5-bis, le parole: «30 aprile 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  2. Nel corso di tale periodo, sono comunque sospesi i termini di decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche né avviate nuove procedure esecutive, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.
26.0101. Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 30 settembre 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 30 novembre 2022, il 30 marzo 2023, il 30 giugno 2023 e il 30 settembre 2023».
  2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nulle.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
26.0102. Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

  1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: «acquisto», sono aggiunte le seguenti: «di unità immobiliari con classe energetica in fascia A o B».
26.0103. Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi)

  1. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 giugno 2020» e «31 dicembre 2020» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 giugno 2023» e «31 dicembre 2023».
26.0104. Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Piattaforma elettronica di scambio per crediti d'imposta)

  1. Al fine di semplificare il meccanismo della cessione del credito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'apposita piattaforma elettronica integrata. La piattaforma ha l'obiettivo di tracciare in modo efficace le cessioni del credito, garantire un monitoraggio in tempo reale dell'ammontare del credito generato e del relativo transato, nonché di migliorare e semplificare la procedura di cessione.
  2. La piattaforma di cui al comma 1 gestisce contemporaneamente diverse tipologie di conti correnti elettronici, tra cui i conti correnti fiscali, aperti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la gestione di crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  3. I cittadini e le aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia sono titolari dei conti di cui al comma 2. Tali conti sono dotati di un codice identificativo che ne consenta l'uso da qualsiasi applicazione digitale.
  4. La gestione informatica e telematica della piattaforma elettronica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata ai sensi del decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. I conti correnti fiscali sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I crediti d'imposta sono accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto, rendendo conoscibile e visualizzabile anche la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata, è possibile fissare un incremento annuo in percentuale.
  6. La cessione dei crediti d'imposta tra i titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione volontaria e può avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente fiscale è associata anche una carta elettronica fiscale per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS.
26.0105. Migliorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento tributario delle operazioni in valute virtuali nonché disciplina degli obblighi antiriciclaggio)

  1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, si definisce «unità matematica» l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificata dal comma 2 del presente articolo, è una forma di unità matematica.
  2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2:

    1) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

   «ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»;

    2) la lettera qq) è sostituita dalla seguente:

   «qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente»;

   b) all'articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa»;

   c) all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

    «5-bis) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non superi il valore di 150 euro;

    5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, la memorizzazione o il trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro.».

  3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprese le unità matematiche».
  4. Dopo l'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.
(Rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali)

   1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le unità matematiche possedute alla data del 30 ottobre 2020, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dai commi da 2 a 6 del presente articolo.
   2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del medesimo comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2021.
   3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data del 30 novembre 2021 di cui al comma 2. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
   4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre 2021.
   5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
   6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi».

  5. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67:

    1) al comma 1:

     1.1) alla lettera c-ter), dopo le parole: «di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti,» sono inserite le seguenti: «di valute virtuali,» e dopo le parole: «Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso» sono inserite le seguenti: «, per quanto concerne le valute virtuali, solo l'operazione che comporta il pagamento o la conversione in euro o in valute estere e si considera cessione a titolo oneroso»;

     1.2) alla lettera c-quater), dopo la parola: «valute,» sono inserite le seguenti: «valute virtuali,» e dopo le parole: «di valute estere,» sono inserite le seguenti: «di valute virtuali,»;

    2) al comma 1-bis, dopo le parole: «nonché le valute» sono inserite le seguenti: «, le valute virtuali»;

    3) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo al costo o al valore di acquisto soggetto a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto soggetto a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini di cui al periodo precedente, avendo riguardo al cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, al cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente»;

   b) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) per le operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione».

  6. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri del citato articolo 67, comma 1-ter, del medesimo testo unico. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente, il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro».
  7. Dopo il comma 18-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

   «18-ter. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali».

  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.0106. Zanichelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di recupero del patrimonio edilizio)

  1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare il recupero del patrimonio edilizio dello Stato, anche in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dall'aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a incrementare il volume di conio delle monete per collezionisti in euro, definite dal comma 5 dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che hanno corso legale solo in Italia.
  2. La Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa comunicazione alla Banca centrale europea e al Ministero dell'economia e delle finanze, modifica il volume di conio per il 2022 per le monete da collezione pari ad almeno 400.000.000 euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione, realizzazione e vendita sono affidate al Dipartimento del Tesoro e alla Zecca di Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Il Dipartimento del Tesoro, di concerto con le amministrazioni pubbliche interessate, è autorizzato a definire ed emettere le monete da collezione in taglio da euro 5 – 10 – 20 – 50 e a rappresentare graficamente sulle facce delle monete gli edifici storici del patrimonio pubblico oggetto di recupero e valorizzazione, in versione normale e fior di conio, millesimo 2022, da cedere sfuse o in appositi contenitori, a enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
  4. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al riparto del fondo tra le istituzioni pubbliche proprietarie degli immobili o delle opere d'arte commemorate, al fine di recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio e artistico.
26.0107. Migliorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche agli articoli 1352, 2214, 2215-bis, 2421, 2470 e 2483 del codice civile)

  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 1352 è inserito il seguente:

«Art. 1352-bis.
(Disposizioni in materia di uso della tecnologia nella formazione ed esecuzione di contratti)

  1. Nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali applicabili, l'efficacia, validità e azionabilità di un contratto non potranno essere contestate esclusivamente sulla base del fatto che lo stesso sia redatto sotto forma di codice informatico»;

   b) all'articolo 2214, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

   «I libri e le scritture indicate nel presente articolo possono essere conservati mediante mezzi elettronici, ivi incluse tecnologie basate su registri distribuiti»;

   c) all'articolo 2215-bis, primo comma, dopo le parole: «strumenti informatici» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi sistemi utilizzanti tecnologie basate su registri distribuiti»;

   d) all'articolo 2421 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La tenuta dei libri indicati nel presente articolo può essere effettuata nelle forme di cui all'articolo 2215-bis»;

   e) all'articolo 2470, primo comma, dopo le parole: «di cui al successivo comma» sono aggiunte le seguenti: «salvo che si applichino le norme sulla circolazione degli strumenti in forma dematerializzata»;

   f) all'articolo 2483:

    1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Si applicano, ove compatibili, le norme di cui al Libro Quinto, Capo V, Sezione VII del codice civile»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disciplina degli strumenti finanziari partecipativi è estesa a tutte le società costituite in forma di società a responsabilità limitata».
26.0108. Zanichelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure premiali per la sostenibilità delle imprese nell'ambito del PNRR e del PNC)

  1. All'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) abbia ottenuto una valutazione di sostenibilità basata sui parametri ESG (Environmental, Social and Governance) da parte di agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento (CE) 1060/2009».
26.0109. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazioni fiscali in materia di imballaggi)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 219, comma 1, lettera a), dopo le parole: «imballaggi riutilizzabili» sono inserite le seguenti: «o riciclabili»;

   b) all'articolo 219-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per gli impianti e le strutture adibiti temporaneamente al prelievo degli imballaggi destinati al riutilizzo e al riciclo gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.0110. Penna.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Riscossione tributi degli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 807, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «2.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000 euro».
26.0111. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di definizione degli accertamenti)

  1 All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «dell'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «e degli atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati».
26.0112. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Calcolo imposta di bollo nei conti destinati all'investimento)

  1. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, a partire dall'anno accademico 2022-2023 e per l'intera durata del corso, è istituito un fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma 2-ter, della Parte I, dell'allegato A-Tariffa – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: «1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti».
  2. Ai laureati di cui al comma 1 viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.
26.0113. Melicchio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)

  1. L'efficacia dell'articolo 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, è sospesa sino al 31 dicembre 2022.
26.0114. Davide Crippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale)

  1. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, non si applica la normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
26.0115. Zanichelli, Sut, Masi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
26.0116. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Ampliamento del ricorso al microcredito)

  1. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 111 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al fine di estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili, i soggetti già iscritti nell'apposito elenco previsto dallo stesso articolo non necessitano di ulteriori provvedimenti autorizzativi o regolamentari per dare concreta attuazione a quanto previsto nell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
26.0117. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31 luglio 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2021 definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “BDAP”, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro la data del 20 luglio 2022, a pena di esclusione in caso di mancato invio. Per gli enti di cui al primo periodo in dissesto finanziario, in assenza di rendiconto approvato, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione 2021 come risultante dal preconsuntivo inviato alla BDAP entro il 20 luglio 2022»;

   b) al comma 2:

    1) le parole: «e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef non può essere superiore e a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non può essere superiore a 3 euro per passeggero»;

   c) al comma 3:

    1) al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»;

    2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'ANCI con funzioni di supporto all'istruttoria»;

    3) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022»;

   d) dopo il comma 5, sono aggiungi i seguenti:

   «5-bis. I termini di presentazione, o riformulazione dei piani finanziari di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 e al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I predetti documenti oggetto di sospensione tengono conto delle misure oggetto dell'accordo.
   5-ter. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 luglio 2022»;

   e) al comma 8, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
26.0119. Faro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Sostegno obiettivi PNRR grandi città)

  1. Fermo restando il divieto di superamento del 100 per cento del costo dell'intervento oggetto di finanziamento, in favore dei comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ricevuto un finanziamento pubblico europeo o nazionale per la realizzazione di progetto finanziabile con il PNRR, è consentito il cumulo tra i precedenti finanziamenti e quello di cui al PNRR, previa decurtazione di quanto già ricevuto.
26.0120. Cancelleri.
(Inammissibile)

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al comune.»;

   b) al comma 6, le parole: «i periodi e la durata» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, che potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno»;

   c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

   «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai comuni.
   9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line.»;

   d) all'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
27.01. Osnato, Trancassini, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

ART. 29.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
29.01. Plangger.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. È autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla società Arexpo S.p.A. su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e sul quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità.
29.02. Comaroli, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cantalamessa, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cestari, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Iezzi, Alessandro Pagano, Patassini, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

ART. 30

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 settembre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trova applicazione l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 122. A tal fine, le somme stanziate sul pertinente capitolo di bilancio dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono ad un conto corrente infruttifero, intestato alla società CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., acceso presso la Tesoreria dello Stato per le finalità di cui al precedente periodo, limitatamente all'ammontare a ciò necessario.
30.1. Patassini, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile)

ART. 31.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di sperimentare nuove forme di emissione e circolazione degli strumenti finanziari attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, anche nella prospettiva di favorire interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, le S.p.A., previa notifica alla Commissione nazionale per le società e la Borsa e alla Banca d'Italia secondo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 6 del presente articolo, possono emettere le obbligazioni di cui al Libro Quinto, Titolo V, Capo V, Sezione VII del codice civile in forma digitale, fatta eccezione per le obbligazioni di cui all'articolo 2420-bis del codice civile, con scadenza entro il termine di diciotto mesi dalla data di emissione, e non destinate a essere negoziate su una sede di negoziazione, mediante l'impiego di tecnologie basate sui registri distribuiti come definite all'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nei limiti e alle condizioni previste nei commi seguenti.
  1-ter. Le società che emettono obbligazioni ai sensi del comma 1-bis agiscono in modo trasparente, diligente e corretto e garantiscono che le tecnologie basate sui registri distribuiti di cui al comma 1 siano tali, ai fini del presente articolo, da:

   a) assicurare l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento delle obbligazioni emesse ai sensi del comma 1 e i relativi vincoli;

   b) consentire, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero di titoli da ciascuno detenuti, nonché renderne possibile la circolazione;

   c) consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative alle proprie obbligazioni ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge;

   d) prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative alle obbligazioni emesse ai sensi del comma 1 per l'intera durata della registrazione;

   e) assicurare che il numero complessivo di obbligazioni che costituisce una singola emissione non sia modificabile;

   f) consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere sulle obbligazioni emesse ai sensi del comma 1, secondo quanto previsto dal comma 1-quater del presente articolo.

  1-quater. Le obbligazioni emesse ai sensi del comma 1-bis sono sottoscritte esclusivamente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. La successiva circolazione è limitata ai medesimi investitori. I trasferimenti delle obbligazioni emesse ai sensi del comma 1-bis avvengono mediante scritturazione sul registro utilizzato per l'emissione. A seguito dell'avvenuta scritturazione sul registro, il soggetto in favore del quale è effettuata ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi alle obbligazioni oggetto della medesima. La legittimazione all'esercizio dei diritti è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente. All'esercizio dei diritti inerenti alle obbligazioni emesse ai sensi del comma 1-bis l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti. Colui il quale ha ottenuto la scritturazione a suo favore, in base ad un titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. Qualsiasi vincolo sulle obbligazioni emesse ai sensi del presente articolo si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro. La scritturazione deve essere idonea a identificare la data di costituzione del vincolo, la natura del medesimo, la causale dell'iscrizione e la data dell'operazione oggetto di iscrizione, la quantità delle obbligazioni oggetto di vincolo, il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti, l'eventuale data di scadenza del vincolo.
  1-quinquies. Le società che emettono obbligazioni ai sensi del comma 1-bis e che sono ordinariamente soggette all'articolo 2414 del codice civile garantiscono che le informazioni ivi elencate risultino connesse a ciascuna obbligazione e mettono a disposizione dei potenziali investitori ai quali le obbligazioni sono offerte in sottoscrizione, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento eventualmente per il tramite del medesimo registro, informazioni relative alle caratteristiche e ai rischi associati all'utilizzo della tecnologia prescelta, alle specifiche modalità di emissione e circolazione sul registro e alle misure a tutela dell'operatività del medesimo, nonché informazioni sintetiche circa i termini e le condizioni dell'emissione. Le informazioni sono notificate alla Commissione nazionale per le società e la Borsa e alla Banca d'Italia prima di ciascuna emissione in un documento che illustra altresì come il registro si conforma ai requisiti prescritti dal comma 1-ter e specifica le modalità di controllo dei mezzi di accesso previste nello specifico modello operativo adottato. Alla Commissione nazionale per le società e la Borsa e alla Banca d'Italia è garantito l'accesso al registro direttamente o indirettamente.
  1-sexies. Agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni emesse ai sensi del comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
  1-septies. Contestualmente alla notifica di cui al comma 1-quinquies, l'emittente che si avvale della disciplina del presente articolo notifica alla Banca d'Italia e alla Consob un documento che illustra le modalità previste per il regolamento della componente contante dei trasferimenti aventi ad oggetto le obbligazioni emesse ai sensi del comma 1-bis.
  1-octies. A ciascuna emissione in forma digitale ai sensi del presente articolo deve essere associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni ad un diverso registro o per il mutamento del regime di forma e circolazione delle obbligazioni, idonea a essere attuata nel caso di cessazione volontaria o involontaria del registro.
  1-novies. La Consob e la Banca d'Italia monitorano l'osservanza delle disposizioni previste dai commi da 1-bis a 1-duodecies dal presente articolo, anche con riferimento all'ordinato funzionamento dei registri distribuiti di cui al comma 1-bis, avendo riguardo l'una alla trasparenza e alla tutela degli investitori e l'altra avendo riguardo al contenimento del rischio e alla stabilità patrimoniale. A tal fine possono chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Consob e la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare all'emittente di non avvalersi ulteriormente della disciplina prevista dal presente articolo e procedere al mutamento del regime di forma e circolazione delle obbligazioni emesse, con attivazione della strategia di transizione di cui al comma 1-octies.
  1-decies. La Consob e la Banca d'Italia entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per l'emissione di cui al comma 1-bis trasmettono al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dalle emissioni di cui al comma 1-bis. All'interno della relazione le Autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle Autorità, gli eventuali limiti della disciplina vigente e gli interventi normativi che si rendono necessari per le finalità di cui al comma 1-bis, anche tenuto conto degli sviluppi del quadro regolamentare europeo.
  1-undecies. La Consob pubblica in una sezione del sito web l'elenco dei soggetti che hanno notificato di volersi avvalere della disciplina di cui al presente articolo.
  1-duodecies. Alle emissioni effettuate ai sensi del presente articolo non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 83-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione.
31.1. Pella, Martino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Soppressione dell'imposta di bollo sugli estratti conto dei rapporti regolati in conto corrente o conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali)

  1. Il comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa di cui all'allegato A, parte I, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è abrogato.
31.01. Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.

ART. 33.

  Sopprimerlo.
33.1. Delrio, Ungaro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Limitatamente al biennio 2022-2023, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno sottoscritto un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, per il ripiano del disavanzo ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, non possono porre in essere la misura di cui all'articolo 1, comma 572, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in deroga a quanto disposto dal medesimo articolo 43.
33.01. Varchi, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 1, comma 913, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: «sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «possono essere utilizzate dai comuni e dalle città metropolitane per far fronte al rincaro dei prezzi, anche per opere migliorative dei progetti inseriti nei suddetti programmi, purché adeguatamente motivati».
33.02. Prisco, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

   b) le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
33.03. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazione degli adempimenti delle società concessionarie)

  1. All'articolo 177, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «pari all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al venti per cento».
33.04. Bubisutti, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Contenimento dei prezzi nel settore elettrico)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, fino al 31 dicembre 2022, non concorrono alla determinazione dalla base imponibile ai fini dell'applicazione dell'Iva di cui alla Tabella A – Parte III, n. 103), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi da luglio a dicembre 2022, le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede con propria deliberazione a ridurre, fino al 31 dicembre 2023, i tassi di remunerazione del capitale investito per la trasmissione la distribuzione e la misura dell'energia elettrica, nonché per le reti di trasporto, distribuzione e misura del gas di almeno due punti percentuali.
33.05. Topo, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi per l'anno 2022)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con qualunque finalità» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.06. D'Attis, Martino, Pella, Squeri, Mandelli, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti)

  1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'Allegato A annesso al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.08. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» sono aggiunte le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».
33.011. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di accettazione dei pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «anche professionali» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici».
33.012. Rotelli, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito» sono sostituite dalle seguenti: «almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11».
  2. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «con una carta di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «con uno degli strumenti di pagamento elettronici».
33.013. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «tale obbligo non trova applicazione nei casi» sono aggiunte le seguenti: «di pagamenti unitari inferiori a euro 10 e nei casi».
33.014. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «tale obbligo non trova applicazione» sono aggiunte le seguenti: «per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e».
33.015. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

ART. 34.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vice commissari, anche in deroga al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della Sogin S.p.A.
34.1. Pella, Martino.

  Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 aggiungere le seguenti: delle disposizioni europee in materia di tutela dell'ambiente, di sicurezza degli impianti, del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi, di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
34.3. Migliorino.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo alle disposizioni europee sulla tutela dell'ambiente, sulla sicurezza degli impianti, del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi, sulla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
34.4. Muroni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A valere sulla quota della componente tariffaria A2 destinata al finanziamento della Sogin S.p.A. a decorrere dall'anno 2023 è stornata una somma pari a 2 milioni di euro annui, destinati a incrementare e adeguare i contributi di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. A tal fine al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «del 25 per cento in favore della relativa provincia» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento in favore della relativa provincia»;

   b) le parole da: «e in misura del 25 per cento in favore dei comuni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e in misura del 30 per cento in favore dei comuni i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a ciascuno di questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione dei comuni interessati».
34.5. Giacometto, Porchietto, Martino, Pella, Squeri, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni urgenti per l'affidamento di appalti pubblici nel settore della cultura)

  1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. A fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, a decorrere dal 1° settembre 2022, la società Ales S.p.A. è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto del Ministero della cultura e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori operanti nel settore della cultura e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.».
34.01. Braga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Altre semplificazioni)

  1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c) le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono soppresse;

   b) la lettera c-bis) è abrogata.
34.02. Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi e lavori per la realizzazione delle scuole)

  1. I prezzari aggiornati ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, si applicano altresì agli appalti pubblici per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. I vincoli previsti dai bandi del PNRR per le nuove strutture strutturalmente connesse ai plessi scolastici non si applicano nei comuni montani in ragione delle loro caratteristiche geomorfologiche.
34.03. Sani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.04. Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Equilibrio dei contratti pubblici per il servizio energia)

  1. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale dei prezzi unitari dei vettori energetici relativa agli ordinativi di fornitura delle convenzioni Consip per l'affidamento del servizio integrato energia e multiservizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rileva l'assoggettamento Iva del 5 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, all'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, nonché le loro proroghe, modifiche e integrazioni.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a valere sulle revisioni di prezzo applicabili dal 1° ottobre 2021.
34.05. Topo, Buratti, Sani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo le parole: «le risorse di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui al primo periodo derivanti dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione e quelle di cui al comma 1 riguardanti le assegnazioni da emergenza epidemiologica degli anni 2020 e 2021»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'eventuale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, restano ferme le ferme le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui al comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
34.06. Berlinghieri, Sani, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Reshoring)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 55, dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

    «2-bis) per esigenze connesse al sostegno all'occupazione, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore delle imprese che garantiscano un incremento occupazionale almeno del 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato;

    2-ter) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore delle imprese che svolgono in Italia attività precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione europea e a titolo gratuito qualora garantiscano un incremento occupazionale almeno del 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato».
34.07. Sani, Buratti, Ciagà, De Micheli, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Accesso ai regimi di sostegno per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, i gestori aeroportuali possono costituire comunità energetiche rinnovabili, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà, anche se di potenza superiore a 1 MW, di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete. Gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica di tali comunità devono essere realizzati all'interno dei sedimi aeroportuali nel rispetto delle linee guida dell'Enac per la realizzazione di impianti fotovoltaici. I piani di sviluppo aeroportuale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono adeguati di conseguenza.
34.08. Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure per favorire la liquidità nei mercati all'ingrosso del gas naturale e favorire gli approvvigionamenti ai fini della sicurezza energetica nazionale)

  1. In considerazione della necessità di rendere più liquidi i mercati all'ingrosso del gas naturale e favorire gli approvvigionamenti ai fini della sicurezza energetica nazionale, l'Arera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME, Terna S.p.A., Stogit e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, allineandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica. In particolare, onde evitare ulteriori stanziamenti finanziari da parte dello Stato, fra le agenzie di rating la cui valutazione può assurgere a garanzia per gli utenti della rete, devono essere incluse tutte le agenzie riconosciute dalla Banca d'Italia e dalle Autorità dell'Unione europea preposte al controllo sui mercati finanziari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009.
34.09. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Controllo e verifica delle garanzie fideiussorie)

  1. Le garanzie fideiussorie rilasciate dagli operatori nei confronti della pubblica amministrazione sono sottoposte a controllo e verifica da parte della Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici S.p.A.
  2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, la Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici S.p.A. si avvale di risorse umane, strumentali e finanziarie proprie senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*34.010. Ubaldo Pagano.
*34.011. Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni per la programmazione e l'utilizzo delle risorse per gli interventi del PNRR negli enti territoriali)

  1. Le province istituiscono cabine di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle quali partecipano associazioni di categoria e sindacati, ai fini della programmazione degli interventi e dell'utilizzo delle risorse assegnate nel quadro del PNRR che interessano il territorio provinciale.
34.012. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2.1. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7-bis del presente articolo, le eventuali risorse non utilizzate al termine delle procedure di assegnazione, nonché eventuali rifinanziamenti, sono riassegnati secondo criteri idonei ad assicurare la perequazione geografica e di genere.».
34.013. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2.1. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7-bis del presente articolo, in sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure di attuazione degli interventi a valere sulle risorse di cui al presente articolo, ivi incluse quelle relative ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili, in aggiunta agli ordinari criteri previsti dalla normativa di settore, stabiliscono ulteriori e specifici criteri per l'assegnazione delle risorse, nonché per la riassegnazione di risorse già assegnate e non utilizzate, e di eventuali rifinanziamenti, idonei ad assicurare la perequazione geografica e di genere.».
34.014. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni per l'assegnazione delle risorse del PNRR agli enti territoriali)

  1. Le amministrazioni responsabili, in sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure di attuazione degli interventi territorializzabili finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedono, in aggiunta agli ordinari criteri previsti dalla normativa vigente, criteri di assegnazione delle risorse sulla base dell'indice di deprivazione sociale e materiale.
34.015. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Distribuzione delle risorse previste dal PNRR e dal PNC agli enti locali)

  1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, al fine di rendere più efficace la distribuzione delle risorse agli enti locali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate quattro macro-aree geografiche omogenee del Paese e una comprensiva delle città metropolitane, nonché i criteri e le modalità per garantire, nei bandi destinati agli enti territoriali, una destinazione quantitativa delle risorse idonea ai fabbisogni di ciascuna delle macro-aree e una suddivisione di linee di finanziamento per fasce dimensionali dei comuni con più o meno di 15.000 abitanti.
34.016. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Procedure semplificate per l'assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento)

  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse.
34.017. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche all'utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 21, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «possono destinare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica delle assegnazioni effettuate in sede di verifica del Piano entro il 31 dicembre 2022,»;

   b) al comma 1, dopo le parole: «delle missioni e componenti del Piano» sono aggiunte le seguenti: «di ripresa e resilienza, nonché del Piano complementare»;

   c) al comma 1, le parole da: «al finanziamento dei» fino a: «29 luglio 2021, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire alle singole regioni per l'attuazione di interventi e opere pubbliche coerenti con le missioni del PNRR e del PNC nei comuni con popolazione residente non superiore a 15.000 abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR»;

   d) al comma 2, le parole: «dei Progetti bandiera di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi e opere pubbliche di cui al comma 1».
34.018. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure in favore delle filiere industriali italiane)

  1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nei settori innovativi, il Ministro dello sviluppo economico destina una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate alle politiche industriali ad interventi finalizzati alla nascita, allo sviluppo e al rafforzamento delle filiere industriali italiane nei medesimi settori.
34.019. De Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Progetti innovativi)

  1. All'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,» sono aggiunte le seguenti: «i progetti innovativi non inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con obiettivi specifici riconducibili alle misure previste in una o più missioni del Piano così come delineati nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13.07.21,»;
34.020. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Regime di demanialità)

  1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici di tale ente con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio costituiscono il suo patrimonio indisponibile.
34.021. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

ART. 35

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando la possibilità ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il quadro IS del modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.
35.1. Trano.

  Al comma 4, sostituire le parole: comma 769 con le seguenti: commi 769 e 770.
*35.2. Gadda, Ungaro, Del Barba.
*35.3. Giacomoni, Spena, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Cattaneo, Sorte.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'imposta relativa agli anni 2022 e seguenti la presentazione segue la scadenza della dichiarazione dei redditi prevista per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.
**35.4. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**35.5. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
**35.6. Trano.
**35.7. Zanichelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 15 ottobre 2022».
35.8. Ianaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: 15 ottobre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
35.9. Fassina, Pastorino, Stumpo.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 settembre 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche nel periodo decorrente dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5-quater. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. Il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.
  5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35.10. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. I risparmiatori che entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non abbiano presentato, tramite l'apposita procedura di compilazione telematica, l'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, possono presentare entro il termine del 30 settembre 2022 la domanda per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5-ter. Nello stesso termine di cui al comma 5-bis, i risparmiatori in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato istanze di erogazione dell'indennizzo possono integrarle, anche ove già definite, al fine di sanare eventuali vizi o errori, in modo da poter accedere alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 501, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai comi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
35.11. Zanettin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al comma 740 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammontare dell'imposta viene calcolato dal soggetto attivo, mediante ricorso ai dati già in possesso delle competenti amministrazioni, e reso disponibile al contribuente in via automatica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative e di dettaglio della disciplina di cui al precedente periodo».
  5-ter. Le competenti amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis con le risorse ed il personale previsto a legislazione vigente.
35.13. Angiola.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, la presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final si intende assolta anche in assenza dalla compilazione dei quadri A – B – C – D per gli operatori economici che, in possesso dei requisiti, non abbiano superato il limite del massimale e abbiano fatto ricorso esclusivamente agli aiuti di Stato presenti nella Sezione 3.1 del Temporary Framework.
35.14. Frassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, per il triennio di imposta a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final si intende assolta anche in assenza dalla compilazione dei quadri A – B – C – D per gli operatori economici che, in possesso dei requisiti, non abbiano superato il limite del massimale e abbiano fatto ricorso esclusivamente agli aiuti di Stato presenti nella Sezione 3.1 del Temporary Framework.
35.15. Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 431 è sostituito dal seguente:

   «431. L'Aifa può prorogare o rinnovare sino al 31 dicembre 2022 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 30 giugno 2022 nel limite di 23 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2022 nel limite di 26 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'Aifa di instaurare rapporti di lavoro flessibile.».
35.16. Fassina, Pastorino, Stumpo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022»;

   b) alla lettera b), numero 1), le parole: «15 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2022»;

   c) alla lettera b), numero 2), le parole: «15 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di regioni e province autonome.
35.17. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A seguito dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19 le disposizioni previste dall'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relative all'attuazione di screening gratuiti per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV) sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
35.18. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, De Filippo, Pini, Lepri, Ianaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «all'ingrosso» sono inserite le seguenti: «, come definito dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,».
*35.19. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*35.20. Gadda, Ungaro, Del Barba.
*35.21. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*35.22. Nevi, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Ai fini della verifica del superamento del 50 per cento non rientra la vendita agli operatori del commercio al dettaglio come definito dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
**35.23. Gadda, Del Barba, Ungaro.
**35.24. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
**35.25. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**35.26. Nevi, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «e degli operatori di cui all'articolo 1, comma 7, che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)».
*35.27. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*35.28. Nevi, Sandra Savino.
*35.29. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «e degli operatori di cui all'articolo 1, comma 7».
35.30. Gadda, Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
35.31. Carnevali, Ianaro, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Pini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 5-bis le parole: «al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2022».
35.32. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di Unità speciali di continuità assistenziale
35.33. Saltamartini, Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazione in materia di dichiarazioni e compilazione del quadro aiuti di Stato)

  1. Per le annualità 2021, 2022 e 2023 i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati e percepiti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non comporta l'indicazione degli stessi anche in altri quadri del modello dichiarativo, quali RF/RG/RE/LM.
35.34. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Al comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera h) è sostituita con la seguente:

   «h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

   b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

   «h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

   h-ter) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

   h-quater) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   h-quinquies) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone».
35.01. Cantalamessa, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di carenze di medicinali per la cura del COVID-19)

  1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'Aic ne dà comunicazione all'Aifa. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'Aic, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'Aifa dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.»;

   b) all'articolo 148, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «6 e» sono soppresse;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'Aifa, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'Aic è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'Aifa, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato.».

  2. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'Aifa come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.».
*35.02. Bologna.
*35.03. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Ianaro, Siani.
*35.04. Grimaldi.
*35.05. Trizzino.
*35.06. Bagnasco, Pella, Martino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis .
(Modifiche all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

  1. All'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «temporanea o definitiva, della commercializzazione» sono aggiunte le seguenti: «di una confezione»;

   b) la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;

   c) dopo le parole: «mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto» sono aggiunte le seguenti: «, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato».
35.07. Noja, Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici)

  1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81». Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  4. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 di cui ai comuni 1 e 2 dell'articolo 1 del».
  5. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati.».
  6. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto, come previsto dal comma 1.
  7. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  8. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «per il biennio 2019-2020» sono aggiunte le seguenti: «e fino ad un massimo di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  9. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  10. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
35.09. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Porchietto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni urgenti per i territori colpiti da eventi sismici)

  1. Al fine di favorire il completamento del processo di ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici, anche in relazione agli obiettivi strategici degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, al comma 1 dell'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non ricompresi nei crateri sopra indicati, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015.».
  2. Al comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
35.010. Pezzopane.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure di sostegno finanziario alle imprese agricole)

  1. Al fine di sostenere la continuità produttiva, le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

   a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 17 maggio 2022 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2023;

   b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2023, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2023 alle medesime condizioni;

   c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2023 è sospeso sino al 31 dicembre 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  3. Le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione all'accesso al credito con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della valutazione del merito creditizio sul consolidato delle imprese che collegano l'attività agricola e l'attività connessa. La filiera è rappresentata dall'integrazione dell'attività agricola principale e dell'attività connessa ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001. Il rapporto di connessione è rappresentato da contratti di filiera almeno triennali ovvero contratti d'impresa con rapporto di conferimento.
  4. All'articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 , n. 51, al comma 1, dopo le parole: «possono essere rinegoziate e ristrutturate» sono inserire le seguenti: «, dietro comunicazione delle stesse imprese,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «di cui uno di pre-ammortamento.».
35.012. Morrone, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Romanò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga ultimazione investimenti Sabatini).

  1. Per gli investimenti in corso al 24 febbraio 2022, il termine di dodici mesi previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è da intendersi prorogato fino al 31 dicembre 2022.
35.013. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
*35.014. Covolo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*35.015. Baratto.
*35.016. Pella.
*35.017. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione della Commissione di studio per le aree edificabili)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione di studio per le aree edificabili, di seguito denominata «Commissione», per la definizione delle modalità tecniche di individuazione, in particolare ai fini dell'applicazione dell'Imu, delle aree edificabili e dei criteri per la determinazione dei relativi valori entro e non oltre il 30 giugno 2023.
  2. I componenti della Commissione, in numero non superiore a 5, sono un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, un rappresentante della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non spetta alcun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno, che sono a carico dell'amministrazione di appartenenza nei limiti delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili a legislazione vigente.
35.018. Cassese, L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cillis, Maglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Il termine di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 settembre 2021. Per gli enti locali che adottano gli accordi di cui all'articolo 1, commi 567 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, o di cui all'articolo 43, commi da 2 a 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nonché per quelli nei quali si sono svolte le elezioni amministrative del giugno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 31 ottobre 2022.
*35.019. Pella.
*35.020. Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
*35.021. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*35.022. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*35.023. Faro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2.».
**35.024. Pella.
**35.025. Topo, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani.
**35.026. Baratto.
**35.027. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
**35.028. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» e prima delle parole: «a titolo di risarcimento del danno» sono inserite le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».
35.030. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19 e dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del citato articolo 56.
  2. La misura di cui al comma 1 è disposta nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.
35.031. Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Cestari, Comaroli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Patassini, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente

Art. 35-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini Irpef ed Ires, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
*35.032. Nevi, Sandra Savino.
*35.033. Pastorino, Fassina, Fornaro.
*35.034. Gadda, Del Barba, Ungaro.
*35.035. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*35.036. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento del Fondo cultura per il finanziamento di interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale)

  1. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «, 2020, 2021 e 2022 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295», sono sostituite dalle seguenti: «e 2020 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I dividendi di medesima pertinenza relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2021 e 2022 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e al fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comparto relativo alla concessione di contributi in conto interessi, in proporzione agli impieghi erogati dall'Istituto per il credito sportivo, nell'esercizio di riferimento, nei settori sport e cultura».
35.037. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Nitti, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «situati nel territorio comunale,» sono soppresse;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore del comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data».
35.038. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Nuova scadenza presentazione dichiarazione Imu)

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 4, del presente decreto, la dichiarazione dell'imposta municipale propria è presentata o in alternativa trasmessa per via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
  2. Il comma 769 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «769. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 12-ter le parole: “novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 novembre dell'anno successivo a quello”»;
35.040. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis
(Invio a domicilio del modello precompilato dell'Imu).

  1. Ferme restando le disposizioni in materia di autonomia impositiva delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall'anno 2023 tutti i comuni del territorio nazionale sono tenuti all'invio del modello F24 precompilato dell'Imu dovuta, di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai soggetti passivi dell'imposta, entro venti giorni prima della scadenza fissata per il versamento.
35.041. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Esenzione Imu immobili in comodato d'uso)

  1. Al comma 759 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, da parte di proprietari di unica abitazione, indipendentemente dalla residenza anagrafica».
35.042. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente

Art. 35-bis.
(Proroga dei termini in materia di Terzo settore)

  1. All'articolo 54, comma 2, del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 1° luglio 2022 e quella del 15 settembre 2022».
  2. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
35.043. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «, o presso le unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero di personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica».
35.044. Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Fogliani.
(Inammissibile)

ART. 36.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni in materia di erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono estese ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo b) di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
36.1. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare le misure dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all'articolo 9, comma 4, e dell'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, è incrementata di 50.180 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  1-ter. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di compensare il mancato incremento dell'indennità sostitutiva di cui al comma 1-bis, conseguente alla rideterminazione della retribuzione di posizione disposta con decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2016, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all'articolo 9, comma 4, e dell'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, è incrementata di 140.000 euro per il riconoscimento ai dirigenti di cui al comma 1 di una indennità sostitutiva una tantum. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
36.2. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, De Filippo, Lepri, Pini, Ianaro.
(Inammissibile
limitatamente al comma 1-
bis)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

   «3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».
36.3. Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio delle prestazioni d'integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, scaduti nel secondo semestre del 2021, sono differiti al secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
36.4. Buratti, Boccia, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per il personale amministrativo già in servizio presso le rispettive sedi principali e impiegato presso le sedi distaccate ai sensi del comma 12 dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, è riconosciuto, a titolo di rimborso per gli anni 2022, 2023 e 2024, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute annualmente per i trasferimenti dal proprio domicilio al luogo di lavoro. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
  3-ter. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al precedente periodo, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025».

  Conseguentemente, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
36.5. Ferri, Ungaro, Del Barba, Frate.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
*36.6. Novelli, Pella, Martino.
*36.7. Noja, Ungaro, Del Barba.
*36.10. Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Ianaro, Lepri, Pini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. Per sostenere le esigenze di liquidità dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.».

  Conseguentemente la rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è sostituita dalla seguente: (Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie).
36.8. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per sostenere le esigenze di liquidità dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; ma possono comunque essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa».

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e relative garanzie.
36.9. Anzaldi, Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dopo le parole: «Gli assegni in natura» sono aggiunte le seguenti: «i compensi professionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».
36.11. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che hanno reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 e che dichiarano di non essere titolari di altre prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18. Tale indennità è erogata per il tramite dei datori di lavoro in via automatica nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.»
*36.12. Nevi, Martino, Cattaneo, Giacometto, Pella, Prestigiacomo, Sandra Savino.
*36.13. Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti svantaggiati)

  1. Ai lavoratori dipendenti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che hanno reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 e che dichiarano di non essere titolari di altre prestazioni, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di agosto 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
  2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai beneficiari di cui al comma precedente, una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
  4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero, nel caso in cui i datori di lavoro beneficino dell'esonero totale dal versamento dei contributi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso un apposito rimborso disposto dallo stesso Istituto e attraverso le modalità che verranno da questo indicate con apposita circolare.
  5. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**36.14. Lepri, Carnevali, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.
**36.01. Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Compatibilmente con l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale determinata dalle esigenze della libera professionista, i quattordici giorni precedenti la presunta data del ricovero ospedaliero ordinario per il parto e le 14 settimane successive allo stesso, o a partire dalla giornata stessa della data del ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto e le 14 settimane successive allo stesso nessuna responsabilità è imputata alla professionista o al suo cliente a causa dell'inadempimento entro la scadenza di un obbligo in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento sia di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista sia di una prestazione riconducibile agli adempimenti propri del professionista nei confronti della pubblica amministrazione.
  2. Il rispetto dei termini di un obbligo in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
  3. Ai fini della presente legge, si intende per:

   a) «libera professionista», la persona che svolge come attività principale una delle attività di lavoro autonomo, o persona fisica che svolge attività di impresa o amministratrice di società anche se non iscritta ai relativi albi professionali;

   b) «cliente», chiunque si rivolga alla libera professionista di cui al comma 1 del presente articolo al fine di adempiere nei confronti della pubblica amministrazione i propri obblighi di natura tributaria e/o contributiva e/o assicurativa e/o previdenziale e/o di accertamento e/o giudiziaria;

   c) «ricovero ospedaliero urgente», un ricovero che può avvenire in qualsiasi momento della giornata. Sono considerate «urgenze» il travaglio di parto, la rottura delle membrane e le perdite ematiche;

   d) «ricovero ospedaliero ordinario», un ricovero programmato che avviene in reparto di maternità;

  4. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica esclusivamente nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al quattordicesimo giorno precedente il ricovero ospedaliero ordinario per il parto o al giorno precedente il ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto. La sospensione vale sempre con riferimento agli adempimenti propri della libera professionista.
  5. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria devono essere inoltrati in via telematica dal libero professionista entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente al ricovero ospedaliero ordinario per il parto, o da un soggetto dalla stessa delegato, agli uffici competenti della pubblica amministrazione ai fini del l'applicazione delle disposizioni della presente legge. Ai fini della presente legge, in caso di ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto, la libera professionista o un soggetto dalla stessa delegato, inoltra in via telematica alla pubblica amministrazione copia dei mandati professionali insieme ad un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria entro trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero d'urgenza.
  6. La sospensione prevista al comma 1 si verifica anche in caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve inoltrare telematicamente presso gli appositi uffici della pubblica amministrazione, il documento rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
  7. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di decesso della libera professionista in conseguenza del parto. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso. Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.
  8. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del presente articolo, non si applicano gli interessi da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
  9. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi della presente legge.
  10. Coloro i quali abbiano beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sono puniti con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione delle disposizioni recate dal presente articolo sono punite con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni specificate in questo comma sono imposte, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.
36.02. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Osnato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico della libera professionista in caso di gravidanza)

  1. Ai fini della presente disposizione:

   a) per «libera professionista» si intende la persona che svolge come attività principale una delle attività di lavoro autonomo, o persona fisica che svolge attività di impresa o amministratrice di società anche se non iscritta ai relativi albi professionali;

   b) per «cliente» si intende chiunque si rivolga alla libera professionista di cui al comma 1 del presente articolo al fine di adempiere nei confronti della pubblica amministrazione i propri obblighi di natura tributaria e/o contributiva e/o assicurativa e/o previdenziale e/o di accertamento e/o giudiziaria;

   c) per «ricovero ospedaliero urgente»> si intende un ricovero che può avvenire in qualsiasi momento della giornata. Sono considerate «urgenze» il travaglio di parto, la rottura delle membrane e le perdite ematiche;

   d) per «ricovero ospedaliero ordinario» un ricovero programmato che avviene in reparto di maternità.

  2. Compatibilmente con l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale comportata dalle esigenze della libera professionista, i quattordici giorni precedenti la presunta data del ricovero ospedaliero ordinario per il parto e le 14 settimane successive allo stesso, o a partire dalla giornata stessa della data del ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto e le 14 settimane successive allo stesso, nessuna responsabilità è imputata alla professionista o al suo cliente a causa dell'inadempimento entro la scadenza di un obbligo in favore della pubblica amministrazione, per l'adempimento sia di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista sia di una prestazione riconducibile agli adempimenti propri del professionista nei confronti della pubblica amministrazione.
  3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica esclusivamente nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al quattordicesimo giorno precedente il ricovero ospedaliero ordinario per il parto o al giorno precedente il ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto. La sospensione vale sempre per quanto riguarda gli adempimenti propri della libera professionista.
  4. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria devono essere inoltrati in via telematica dal libero professionista entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente al ricovero ospedaliero ordinario per il parto, o da un soggetto dalla stessa delegato, agli uffici competenti della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Ai fini della presente legge, in caso di ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto, la libera professionista o un soggetto dalla stessa delegato, inoltra in via telematica alla pubblica amministrazione copia dei mandati professionali insieme ad un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria entro trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero d'urgenza.
  5. La sospensione prevista comma 2 opera anche in caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve inoltrare telematicamente presso gli appositi uffici della pubblica amministrazione, il documento rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
  6. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 2 opera anche nel caso di decesso della libera professionista in conseguenza del parto. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato comma 2, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso. Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.
  7. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del presente articolo, non si applicano gli interessi da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
  8. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.
  9. Coloro i quali abbiano beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sono puniti con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni specificate in questo comma sono imposte, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.
36.03. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico della libera professionista in caso di gravidanza)

  1. Ai fini della presente disposizione:

   a) per «libera professionista» si intende la persona che svolge come attività principale quella di dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro, revisore legale e avvocato tributarista e che sia iscritta presso il rispettivo albo, ordine ovvero registro;

   b) per «cliente» si intende chiunque si rivolga alla libera professionista di cui al comma 1 del presente articolo al fine di adempiere nei confronti della pubblica amministrazione i propri obblighi di natura tributaria e/o contributiva e/o assicurativa e/o previdenziale e/o di accertamento;

   c) per «ricovero ospedaliero urgente» si intende un ricovero che può avvenire in qualsiasi momento della giornata. Sono considerate <<urgenze>> il travaglio di parto, la rottura delle membrane e le perdite ematiche;

   d) per «ricovero ospedaliero ordinario» un ricovero programmato che avviene in reparto di maternità.

  2. Compatibilmente con l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale comportata dalle esigenze della libera professionista, i quattordici giorni precedenti la presunta data del ricovero ospedaliero ordinario per il parto e le 14 settimane successive allo stesso, o a partire dalla giornata stessa della data del ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto e le 14 settimane successive allo stesso, nessuna responsabilità è imputata alla professionista o al suo cliente a causa dell'inadempimento entro la scadenza di un obbligo in favore della pubblica amministrazione, per l'adempimento sia di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista sia di una prestazione riconducibile agli adempimenti propri del professionista nei confronti della pubblica amministrazione.
  3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica esclusivamente nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al quattordicesimo giorno precedente il ricovero ospedaliero ordinario per il parto o al giorno precedente il ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto. La sospensione vale sempre per quanto riguarda gli adempimenti propri della libera professionista.
  4. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria devono essere inoltrati in via telematica dal libero professionista entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente al ricovero ospedaliero ordinario per il parto, o da un soggetto dalla stessa delegato, agli uffici competenti della pubblica amministrazione ai fini del l'applicazione delle disposizioni della presente legge. Sempre ai fini della presente legge, in caso di ricovero ospedaliero d'urgenza per il parto, la libera professionista o un soggetto dalla stessa delegato, inoltra in via telematica alla pubblica amministrazione copia dei mandati professionali insieme ad un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria entro trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero d'urgenza.
  5. La sospensione prevista comma 2 opera altre in caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve inoltrare telematicamente presso gli appositi uffici della pubblica amministrazione, il documento rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
  6. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 2 opera anche nel caso di decesso della libera professionista in conseguenza del parto. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato comma 2, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso. Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.
  7. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del presente articolo, non si applicano gli interessi da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
  8. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.
  9. Coloro i quali abbiano beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni specificate in questo comma sono imposte, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.
36.04. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Successione di esoneri contributivi in favore dell'assunzione di giovani)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpretano nel senso che gli esoneri dal versamento dei contributi previdenziali previsti dal medesimo articolo 6 sono cumulabili in sequenza con gli esoneri contributivi di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ove sussista un residuo di esonero di contribuzione e nei limiti della contribuzione dovuta, anche qualora si sia voluti accedere prima all'esonero contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 104 del 2020 e successivamente all'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
36.05. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 19 maggio 2022, n. 52)

  1. In considerazione della grave recrudescenza nel Paese del tasso di positività da COVID e delle sue varianti, all'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, le parole: «è prorogata fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in servizio effettivo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 32 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.06. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2023 le regioni e le province autonome in ragione della temporanea emergenza di disponibilità di medici di medicina generale, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente possono prevedere per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria (ex continuità assistenziale) di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti.
36.07. Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Ianaro.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)

  1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «Per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2020».
36.08. Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

   b) al comma 1, lettera b), le parole: «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

   c) al comma 1, lettera c), le parole: «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

   d) al comma 14, la lettera a) è abrogata;

   e) al comma 17, lettera e), le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse.
36.09. Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazione utilizzo risorse in favore del settore turistico)

  1. Le regioni e le province autonome sono autorizzate per l'esercizio 2022 a utilizzare le risorse di cui all'articolo 43-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che al 15 luglio 2022 risultano non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, per le finalità di cui al comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa comunicazione al Ministero del turismo. Entro il 31 gennaio 2023, ciascuna regione e provincia autonoma invia una relazione degli utilizzi e l'elenco dei beneficiari.
36.010. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazioni sanitarie in favore dei lavoratori)

  1. Al titolo XII del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il capo III è inserito il seguente:

«Capo III-bis.
ASSICURAZIONE MALATTIE

Art. 175-bis.
(Assicurazioni sanitarie in favore dei lavoratori)

  1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra i datori di lavoro e le imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture sanitarie convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o di una struttura sanitaria non convenzionati con l'impresa assicuratrice e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.
  2. Nei contratti di cui al comma 1, il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore in favore di un professionista o di una struttura sanitaria non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso un anno dalla medesima data.».
36.011. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)

  1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente articolo secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.
36.012. Gusmeroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nell'anno 2016, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e soddisfatto la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e che, entro il 31 dicembre 2017, hanno soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
36.013. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Al fine di sostenere i commercianti che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, e dall'articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che hanno cessato l'attività commerciale nel 2016 e perfezionato il requisito della cancellazione dalla camera di commercio nel 2017. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale amministrato da Inps.
36.014. Murelli, Giaccone, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Moschioni, Snider.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco,», sono soppresse.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
36.015. Zanettin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per almeno una mensilità,» sono inserite le seguenti: «e ai lavoratori dipendenti che nel corso del primo quadrimestre del 2022 hanno percepito una indennità Inps in luogo della retribuzione e che, pur non avendo beneficiato del predetto esonero contributivo, hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, che non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima,»;

   b) al comma 1, primo periodo, le parole: «nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'erogazione della retribuzione o della indennità Inps effettuata a luglio 2022, anche se relativa alle competenze di giugno 2022,»;

   c) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale indennità è riconosciuta in via automatica, salvo dichiarazione del lavoratore di essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18»;

   d) al comma 4, dopo le parole: «luglio 2022» sono inserite le seguenti: «o nei tre mesi successivi»;

   e) al comma 5, le parole: «valutati in 2.756 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 2.956 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle lettere a) e b) del presente comma:

   a) all'articolo 58 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al comma 4, la parola: «16.702.778.500» è sostituita dalla seguente: «16.902.778.500» e alla lettera c) le parole: «quanto a 6.508 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 6.708 milioni»;

   b) all'articolo 55 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, comma 1, lettera b), le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25,50 per cento».
36.016. Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari e assistenziali INPS)

  1. Al fine di prevedere la completa effettuazione degli accertamenti sanitari relativi alle istanze di ambito assistenziale giacenti con domanda effettuata o con revisione prevista in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di prevedere che, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, le Commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti siano presiedute da un medico diverso dallo specialista in medicina legale, laddove tale specialista non sia disponibile.
36.017. Invidia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga del lavoro agile per i dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili)

  1. All'articolo 10, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.018. D'Arrando, Barzotti, Corneli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «, o presso le unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero di personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».
*36.019. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*36.020. Ruffino, Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)

  1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 80.078 nell'anno 2024, euro 80.078 nell'anno 2025, euro 83.360 nell'anno 2026, euro 82.533 nell'anno 2027 ed euro 84.557 nell'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.
  3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello,ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto i limiti di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.».

  4. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 3, pari a euro 83.107 nell'anno 2023, euro 83.107 nell'anno 2024, euro 85.131 nell'anno 2025, euro 84.304 nell'anno 2026 ed euro 86.328 nell'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
36.021. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

ART. 37.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, i commi 2 e 3 sono abrogati.
37.1. Marattin, Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole da: «e le parole» fino alla fine della lettera sono soppresse;

   b) la lettera b) è abrogata.
37.01. Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. All'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in alternativa alla predetta nomina, i medesimi soggetti di cui all'articolo 358, comma 1, che attestino la partecipazione ad un ulteriore corso della durata di 60 ore».
37.02. Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2023, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.».
37.03. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 4, le parole: «e per i cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole: «e il 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

   c) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: «e di 60 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026»;

    2) al secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026» e dopo le parole: «le agevolazioni sono concesse a valere» è inserita la seguente: «anche».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
37.04. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

  1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali».
37.05. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Istituzione di una Zona economica speciale per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona economica speciale sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
   2-ter. Le misure straordinarie di sostegno indicate al comma 2-bis hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
   2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 2-bis a 2-quater si provvede a valere sulle risorse del Fondo complementare per gli investimenti del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 – investimento n. 25 “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” in attuazione della Misura M5C3 “Interventi speciali di coesione territoriale” del PNRR, nel limite di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.».
37.06. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici)

  1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  3. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dai seguenti: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Per l'adozione delle misure di cui al periodo precedente, pari a 2,85 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3».
  4. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 di cui ai comuni 1 e 2 dell'articolo 1 del».
  5. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati».
  6. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessate dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge.
  7. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  8. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «per il biennio 2019-2020» sono inserite le seguenti: «e fino ad un massimo di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  9. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  10. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
37.07. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

ART. 38.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), sostituire, ovunque presenti, le parole: limitatamente all'anno 2022 con le seguenti: limitatamente agli anni 2022 e 2023;

   b) alla lettera c), sostituire le parole: per l'anno 2022 con le seguenti: per agli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 136,2 milioni euro per l'anno 2022 con le seguenti: 136,2 milioni euro annui per gli anni 2022 e 2023.
38.1. Ferro, Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    5) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   «6-bis. In caso di uno o più figli con disabilità dal calcolo per l'importo dell'assegno previsto modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, è esclusa ogni somma ricevuta a titolo di risarcimento danni.».
38.2. Ianaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    5) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

   «11-bis. In caso di variazione rilevante del reddito, per il calcolo degli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, la richiesta può essere presentata accompagnata dall'ISEE corrente.».
38.3. Ianaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. La domanda per la corresponsione dell'assegno unico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, previa comunicazione annuale da parte del datore di lavoro e previa autorizzazione del dipendente interessato, può essere presentata dal datore di lavoro secondo le modalità indicate dall'Inps sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per l'anno 2022, è prorogato al 31 ottobre.
38.4. D'Arrando, Villani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore dei soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessant'anni, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non rileva ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, necessario per l'erogazione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
38.5. Villani, D'Arrando.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, lettera b), le parole da: «effettiva percezione» a «nucleo familiare» sono sostituite dalle seguenti: «riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare»;

   b) all'articolo 5, dopo, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.»;

   c) all'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, il termine del 30 giugno è prorogato al 31 dicembre.»;

   d) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «legge 30 marzo 2001, n. 152» sono inserite le seguenti: «ovvero presso i centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

   e) all'articolo 10, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

   “c-bis) ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno unico e universale per figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

   c-ter) ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno unico e universale per figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, 230, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.”».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alla normativa in materia di assegno unico e universale per i figli a carico).
38.6. Topo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La corresponsione d'ufficio dell'assegno unico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in favore dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è assicurata con il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate anche qualora la relativa domanda sia presentata successivamente al 30 giugno dell'anno di riferimento ovvero oltre il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
38.7. D'Arrando, Villani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire ai beneficiari di prestazioni sociali agevolate di essere in possesso della richiesta attestazione ISEE in seguito alla presentazione della DSU attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35 milioni di euro per l'anno 2022.
38.8. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per l'anno 2022, il termine del 30 giugno è prorogato al 31 dicembre».
38.9. Pastorino, Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per l'anno 2022, è prorogato al 30 settembre.
38.10. Ruggiero, Villani.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazioni in materia di eventi, manifestazioni e spettacoli per l'inclusione sociale delle persone con disabilità)

  1. Al fine di promuovere e semplificare l'organizzazione di spettacoli, eventi e manifestazioni per l'inclusione sociale delle persone con disabilità, all'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-quater. Agli organizzatori di eventi, spettacoli e manifestazioni senza scopo di lucro per l'inclusione sociale delle persone con disabilità sono riconosciute forme di esenzione dalla corresponsione dei diritti di autore.
   2-quinquies. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per le disabilità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione delle forme di esenzione di cui al comma 2-quater.».
38.11. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici all'estero)

  1. L'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 157-bis.
(Assegni per situazioni di famiglia)

  1. Al personale di cui al presente titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.
  2. Al personale di cui al presente titolo, per ciascun figlio a carico spetta un assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
  3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono:

   a) nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

   b) i figli fino al compimento dei 18 anni di età;

   c) i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:

    1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;

    2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4;

    3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;

    4) svolgono il servizio civile universale in Italia;

   d) i figli con disabilità, senza limiti di età.

  4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.
  5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente può optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno al nucleo familiare dalla disciplina vigente al 28 febbraio 2022. Per familiari non a carico al 28 febbraio 2022 l'opzione di cui al primo periodo non è consentita.
  6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'articolo 173 o con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 o con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
  7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  8. È fatta salva l'applicazione della normativa locale, se più favorevole.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a euro 1,5 milioni per l'anno 2022 e a euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*38.01. Quartapelle Procopio, Schirò, La Marca.
*38.02. Fitzgerald Nissoli, Valentini, Pella, Martino.
*38.03. Siragusa, Dori, Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano.
*38.04. Billi.
*38.05. Schirò, La Marca.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici all'estero)

  1. L'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 157-bis.
(Assegni per situazioni di famiglia)

  1. Al personale di cui al presente titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.
  2. Al personale di cui al presente titolo, per ciascun figlio a carico spetta un assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
  3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono:

   a) nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

   b) i figli fino al compimento dei 18 anni di età;

   c) i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:

    1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;

    2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4;

    3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;

    4) svolgono il servizio civile universale in Italia;

   d) i figli con disabilità, senza limiti di età.

  4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.
  5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente può optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno al nucleo familiare dalla disciplina vigente al 28 febbraio 2022. Per familiari non a carico al 28 febbraio 2022 l'opzione di cui al primo periodo non è consentita.
  6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'articolo 173 o con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 o con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
  7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  8. È fatta salva l'applicazione della normativa locale, se più favorevole.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a euro 1,5 milioni per l'anno 2022 e a euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
38.06. Ungaro, Del Barba, Fusacchia, Migliore, Olgiati, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni per il sostegno alle esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane)

  1. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane, agevolandone l'accesso al credito e il mantenimento del diritto all'abitazione principale, nonché per contrastare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona e all'assistenza semiresidenziale e residenziale, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c) una quota pari a 5 milioni di euro è riservata per concedere garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui al comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e site sul territorio nazionale. La garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e comunque per ciascuna operazione nella misura massima di copertura del minor valore tra il 70 per cento dell'importo finanziato al momento dell'erogazione e il 70 per cento della quota capitale al momento dell'escussione della garanzia. La suddetta garanzia può essere concessa a condizione che i richiedenti abbiano un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro e che il finanziamento inizialmente erogato non superi l'importo di 250.000 euro. La suddetta garanzia può essere escussa solo dopo il completamento dell'escussione della garanzia immobiliare tramite la vendita dell'immobile, nei soli casi in cui il credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita, limitatamente al credito residuo in linea capitale e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo di cui al primo periodo, il quale può surrogarsi nei diritti del creditore che ha attivato la garanzia. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti e organismi pubblici e privati. Alla gestione degli interventi di garanzia provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

   a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;

   b) la misura degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;

   c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

   d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».
38.07. Buratti, Sani, Topo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Rendite AVS)

  1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

   «1-bis La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate.
   1-ter Le somme, ovunque corrisposte, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti. Il presente comma decorre dalla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato.».
38.08. Enrico Borghi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Assegno unico universale con figli a carico)

  1. Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico universale previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46 e sostenere le famiglie con i figli a carico, l'accesso alle condizioni dei benefici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è riconosciuto anche in favore dei soggetti non attivi di età compresa tra i 18 e i 21 anni.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno di cui al precedente comma, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione della misura, con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. L'aliquota di base dell'accisa dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione con nicotina di cui agli articoli 39-bis e seguenti e dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2022. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre annualmente con propri decreti, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando maggiori entrate in misura non inferiore a 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la lettera b) è abrogata.
38.09. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazioni alla fornitura di servizi per particolari categorie di utenti)

  1. Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono riconosciuti anche ai soggetti di cui alle lettere a) e b), previa deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che definisce, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni di cui al presente comma:

   a) ai soggetti non titolari di contratto di fornitura che risultano ospitati nei centri gestiti dalle associazioni e fondazioni, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare, rivolti a soggetti anziani, disabili, minori e altra utenza fragile, limitatamente al periodo in cui risultano effettivamente ospiti di tali centri; gli importi riconosciuti sono compensati nelle bollette di elettricità e gas del gestore del centro, previa apposita richiesta dell'ente gestore;

   b) all'ente cui sono intestate le utenze, nel caso di forniture condominiali centralizzate di immobili prevalentemente adibiti a edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o di Enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, che provvede a contabilizzare l'importo della compensazione a credito del cittadino.

  2. L'eventuale intervenuto pagamento di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione dei bonus elettricità e gas, nell'anno in corso ma in data antecedente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione dei bonus.
38.010. Comaroli, Tarantino, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Badole, Lucchini, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Sostegno alle residenze sanitarie assistite, alle case di riposo e alle altre strutture residenziali di cui al Capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017)

  1. Al fine di mitigare l'impatto dei rincari nel settore energetico, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato all'erogazione di contributi a favore delle strutture residenziali, gestite da enti pubblici e privati non commerciali, che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le case di riposo, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui al Capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, alle quali accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
38.011. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Sostegno alle libere professioniste in caso di maternità)

  1. Al comma 2 dell'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2022, gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, compatibilmente con i rispettivi equilibri di bilancio, prevedono ulteriori modalità di calcolo e ricalcolo dell'indennità di cui al comma 1, basate su criteri, annualità o percentuali più vantaggiose per le libere professioniste, applicabili su domanda delle medesime, al fine di compensare le contrazioni di reddito da queste subite nel corso dell'anno 2020, nelle more dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».
38.012. Ravetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di carta della famiglia)

  1. All'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2022-2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.013. Cavandoli, Lorenzo Fontana, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Sostegno agli oneri sostenuti dai comuni fino a 3 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

  1 All'articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «Conferenza Stato-città ed autonomie locali,» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2021,»;

   c) al comma 2, dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno»;

   d) al comma 3, dopo le parole: «si tiene conto» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2021,»;

   e) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente in modalità telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.014. Ciagà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare)

  1. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia».
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.
38.015. Schirò.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è inserito il seguente:

   «4-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti) del Testo unico delle imposte sui redditi».

  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.
38.016. Schirò.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche all'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante proroga dell'accesso al lavoro agile per i lavoratori fragili)

  1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.017. Noja, Del Barba, Ungaro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di sostegno per le famiglie)

  1. Al fine di sostenere le famiglie con i figli a carico, le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano anche in favore dei soggetti non attivi di età compresa tra i 18 e i 21 anni.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione con nicotina di cui agli articoli 39-bis e seguenti e dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2022. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni indicate dal presente articolo. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
38.018. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Norme di semplificazione in favore delle persone con disabilità).

  1. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contestualmente al compimento della maggiore età, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede all'aggiornamento dei relativi verbali, sulla base della documentazione agli atti e all'invio degli stessi all'interessato. I soggetti di età superiore ai diciotto anni di età alla data dell'entrata in vigore della presente legge, possono richiedere ad Inps, nelle modalità disposte dal medesimo Istituto, l'aggiornamento del verbale se rilasciato prima del compimento del diciottesimo anno di età.».
  2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per le persone alle quali sia riconosciuto il diritto, anche a seguito di sentenza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 445-bis del codice di procedura civile, a percepire l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, la percentuale di invalidità da assumere nella valutazione utile ai fini del collocamento mirato è pari al cento per cento, senza necessità di ulteriori accertamenti dell'invalidità civile stessa, anche nei casi in cui il relativo verbale sia stato emesso prima del compimento del diciottesimo anno di età.
  3. Su richiesta degli interessati l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, entro novanta giorni dalla relativa istanza, sulla base della documentazione agli atti o di ulteriore documentazione prodotta, a integrare i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, emessi in assenza delle indicazioni previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a prescindere dalla data di originaria emissione dei verbali medesimi.
  4. L'Agenzia delle entrate istituisce, entro sei messi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un servizio centralizzato di consulenza e risposta al cittadino con disabilità per la consulenza nella lettura dei verbali di invalidità, cecità, sordità, sordocecità e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, funzionale alla individuazione dei requisiti per l'accesso ai benefici fiscali per l'acquisto o l'adattamento dei veicoli destinati alla mobilità personale e per l'acquisto dei sussidi tecnici ed informatici previsti dalla normativa vigente per gli aventi diritto.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica e gli enti interessati vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
38.019. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 39.

  Al comma 1, le parole: e privati sono soppresse.
39.1. Raduzzi.

  Al comma 1 dopo le parole: crescita dei minori aggiungere le seguenti: anche attraverso la promozione sportiva.
39.2. Trizzino.

  Al comma 1, sostituire le parole: finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, con le seguenti: finalizzate alla promozione e alla riduzione dei divari di genere, tra i bambini e le bambine.
39.3. Ianaro.

  Al comma 1 sostituire le parole: alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori con le seguenti: a contrastare la povertà educativa e l'istituzionalizzazione delle fragilità giovanili complesse, impiegando anche a strumenti innovativi, come ad esempio i Progetti formativi personalizzati con budget educativi (Progetto PFP) al fine di ampliare e migliorare le opportunità educative per gli adolescenti di specifici territori e favorire un sistema di alleanza educativa tra le scuole, le famiglie e i territori, tenendo conto dei fattori di rischio di abbandono scolastico degli adolescenti o di regressione o stagnazione dello sviluppo psicosociale.
39.4. D'Arrando, Villani.

  Al comma 1 sostituire le parole: alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori con le seguenti: alla implementazione del numero di posti autorizzati in nido o micro-nido per almeno il 33 per cento della popolazione target 0-36 mesi, alla diffusione e realizzazione, di spazi-gioco pubblici per i bambini della fascia 0-14, con caratteristiche di inclusività e co-progettati con bambini e familiari della comunità territoriale.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente con le seguenti: sono individuati i requisiti e le modalità per accedere all'elenco dei comuni beneficiari che abbiano una più elevata carenza del numero di posti autorizzati in nido o micro-nido della popolazione target 0-36 mesi, di spazi-gioco pubblici per i bambini della fascia 0-14, con caratteristiche di inclusività e co-progettati con bambini e familiari della comunità territoriale
39.5. Sportiello, Villani.

  Al comma 1 sostituire le parole: alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori con le seguenti: all'attivazione di interventi psicosociali, di supporto alla genitorialità e di sostegno psicologico finalizzati alla prevenzione e al contrasto della povertà educativa minorile.
39.6. D'Arrando, Villani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I comuni, nell'organizzare le iniziative di cui al comma 1, al fine di non escludere o limitare la frequenza a bambini e ragazzi con disabilità, dovranno rivolgere particolare attenzione e cura alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche, potenziando e integrando la dotazione di operatori dove viene accolto il minore con disabilità, con personale qualificato e adeguatamente formato.
39.7. Ianaro.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dati ISTAT, aggiungere le seguenti: e dei dati comunicati dagli stessi comuni, e dopo le parole: , popolazione residente, aggiungere le seguenti: e al numero dei minorenni disabili presenti nei singoli comuni.
39.8. Ianaro.

  Al comma 2 sopprimere le parole: comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa.
39.9. Sportiello, Villani.

  Al comma 2 sostituire le parole: è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente con le seguenti: sono individuati i requisiti e le modalità per accedere all'elenco dei comuni beneficiari che abbiano un più alto Indice di povertà educativa (IPE), come definito dall'Istat e che misura i progressi dell'offerta educativa a livello regionale.
39.10. D'Arrando, Villani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure sul diritto allo studio in favore dei territori colpiti da eventi sismici)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024» e le parole: «possono derogare» sono sostituite dalla seguente: «derogano».
39.01. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

  1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
  2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39.02. Pittalis, Pella, Martino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche alle disposizioni concernenti la previsione e rendicontazione delle spese e lo statuto del Consiglio nazionale dei giovani)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 470 è sostituito dal seguente:

   «470. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale principale organo consultivo di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475.»;

   b) al comma 472, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua volta a trasferirle annualmente, entro i primi sessanta giorni di ciascun anno, al Consiglio nazionale dei giovani sulla base di una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale che definisce le attività che il Consiglio intende porre in essere e la relativa previsione di spesa nonché le modalità e la tempistica della rendicontazione.»;

   c) dopo il comma 477 è inserito il seguente:

   «477-bis. In virtù della funzione di rilevanza pubblica riconosciuta al Consiglio nazionale dei giovani, lo statuto, di cui al comma 477, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, che ne valuta il rispetto delle norme istitutive e le regole che assicurano la trasparenza con riferimento alle procedure interne, alle attività e alla gestione dei fondi pubblici, in coerenza con le finalità ad esso attribuite. In particolare, lo statuto indica:

   a) la previsione della rendicontazione delle spese di gestione e funzionamento del Consiglio e di eventuali rapporti di collaborazione da esso stipulati, anche in virtù di quanto previsto dal comma 472, con pubblicazione dei bilanci sul proprio sito istituzionale;

   b) il limite di due mandati per le cariche elettive e limite di 30 anni di età quale requisito al momento dell'elezione per ciascun candidato a una carica elettiva, incluse eventuali candidature a un secondo mandato;

   c) lo svolgimento del congresso finalizzato al rinnovo delle cariche elettive entro l'anno di scadenza del mandato precedente;

   d) la adozione di meccanismi di trasparenza nell'ambito delle procedure di valutazione e ammissione al Consiglio delle associazioni che ne fanno richiesta, garantendo un riscontro non oltre centoventi giorni dalla presentazione formale della richiesta, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio dell'iter di ammissione e dell'esito finale motivato».

  2. Il Consiglio nazionale dei giovani aggiorna il proprio statuto secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica e, a tal fine, le amministrazioni competenti per gli adempimenti ivi disposti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione.
39.03. Baldino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Estensione dell'accesso alla Carta Giovani Nazionale)

  1. All'articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «ed europei residenti in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «, europei ed extraeuropei residenti in Italia».
39.04. Baldino.
(Inammissibile)

ART. 40.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Buono patente autotrasporto)

  1. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «giovani» è soppressa;

   b) le parole: «di età compresa tra diciotto e trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci».

  2. Il fondo di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*40.01. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*40.02. Trano.
*40.03. Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Prestigiacomo, Cattaneo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l'omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall'anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l'acquisizione di servizi cloud sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, conseguentemente, le regioni e province autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n. 118.».

  2. Al comma 2-quinquies, primo periodo, dell'articolo 27 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: «le parole: “e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza” sono soppresse;».

  Conseguentemente, dopo le parole: tra gli stanziamenti sono aggiunte le seguenti: e i finanziamenti.
40.04. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile
limitatamente al comma 1)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazione ed efficientamento dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 51, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

  1. Al fine di migliorare il sistema di interoperabilità degli archivi afferenti alla gestione della tassa automobilistica e garantire la riconciliazione delle posizioni tributarie tra le regioni, ridurre il contenzioso in materia e ottenere significativi risparmi di spesa per le amministrazioni e per i cittadini, all'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2-bis:

    1) al primo periodo, la parola: «transitoriamente» è soppressa;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «nel citato sistema informativo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «che costituisce l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA). Il gestore del pubblico registro automobilistico quale soggetto pubblico aggregatore e intermediario tecnologico, svolge, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento del suddetto archivio e in particolare alle riconciliazioni delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali. Resta fermo l'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale n. 418 del 1998 per il riconoscimento al gestore del pubblico registro automobilistico dei costi per la gestione dell'archivio nazionale, nonché per le attività previste nel presente comma.»;

   b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche mediante la cooperazione del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, il quale svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con apposita convenzione di affidamento diretto sono disciplinate le modalità, ivi compreso il rimborso dei costi, per l'esercizio della competenza sussidiaria afferente alla gestione dell'archivio regionale e dei relativi procedimenti amministrativi, nonché delle attività di assistenza e di recupero non coattivo della tassa automobilistica evasa, se richieste dagli enti di cui al primo periodo.».
*40.05. Deiana.
*40.06. D'Attis, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Giacometto, Sorte.
*40.018. Pella, Mandelli, Martino, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Le misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano, a titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2022.
40.07. Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazione degli adempimenti per lo sviluppo tecnologico)

  1. La procedura semplificata di cui all'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in relazione ai recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 m3, può essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 17 gennaio 2005 per i recipienti di portata inferiore, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato 2 del medesimo decreto sia di importo non inferiore a cinque milioni di euro.
*40.08. Grimaldi.
*40.09. Porchietto, Pella, Martino, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacomoni, Giacometto, Sorte.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di requisiti minimi per l'accesso agli incentivi fiscali per pompe di calore elettriche)

  1. Al punto 2 dell'Allegato IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta la seguente nuova lettera:

   «e-bis) per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesto un COP >2,6 misurato secondo la norma EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione;».
40.010. Terzoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Tutela della concorrenza e potenziamento dei controlli per il contrasto delle pratiche illecite in materia di commercio elettronico)

  1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l'Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia e utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.
  2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.
  3. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente.
  4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare.
  5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
  6. All'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nei settori dei giochi e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza» e le parole: «vigenti nei citati settori» sono sostituite dalle seguenti: «anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite»;

   b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «pecuniaria» sono inserite le seguenti: «graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra»;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell'intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo.».
40.012. Carabetta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure fiscali per la diffusione dei veicoli elettrici)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 77 è sostituito dal seguente:

   «77. Fino al 31 dicembre 2030, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 30 giugno 2030, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto.»;

   b) il comma 78 è sostituito dal seguente:

   «78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030.»;

   c) dopo il comma 78 sono aggiunti i seguenti:

   «78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
   78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che devono essere ad esse trasmessa dal venditore.»;

   d) il comma 79 è sostituito dal seguente:

   «79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 marzo 2019, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 1040, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.».
40.013. Sani, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori (motoairbag), anche se integrati in capi di abbigliamento. Tali dispositivi possono essere ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN 1621-4, o ad attivazione elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici.»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono inserite le seguenti: «del comma 1 e al comma 1-quinquies».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2023 e in 13,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 3.
  3. L'aliquota delle imposte previste dagli articoli 4 e 19 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è stabilita nella misura del 12,7 per cento nell'anno 2023 e nella misura del 12,6 per cento a decorrere dall'anno 2024.
40.014. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Contributi all'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1)

  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per la quota parte destinata alla concessione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g sono ridotte di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri integra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, secondo quanto disposto al comma 1 e destina 20 milioni di euro all'acquisto di veicoli elettrici nuovi di fabbrica di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, con possibilità per ogni singolo codice fiscale di effettuare un numero massimo di 2 prenotazioni all'anno sulla piattaforma dedicata.
40.015. Sut, Davide Crippa, Chiazzese.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di accettazione dei pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: «anche professionali» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici,».
40.016. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di switch-off nelle aree interne)

  1. Al fine di ridurre i disagi agli utenti dei servizi televisivi, ubicati nelle aree interne, relativi alla ridestinazione delle frequenze della banda 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga, l'Agcom provvede ad una ricognizione dell'effettiva presenza di infrastrutture di rete e di criticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti, con particolare riferimento alle aree interne, montane e rurali.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, sulla base della ricognizione di cui al comma 1, con apposito decreto, sospende lo switch off nelle aree recanti le criticità rilevate nell'ambito della predetta mappatura sino alla effettiva e congrua installazione delle infrastrutture utili ad abbattere il disagio vissuto dagli utenti.
  3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, denominato «Fondo di sostegno per la transizione al digitale terrestre nelle aree interne», con dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, per l'adeguamento degli impianti di trasmissione televisiva nei comuni situati nelle aree interne, montane e rurali.
  4. Le risorse relative al Fondo di cui al comma 3 sono distribuite ed allocate tra i comuni situati nelle aree interne, montane e rurali sulla base delle condizioni di disagio e di difficoltà infrastrutturale emerse nell'ambito della ricognizione di cui al comma 1, per l'adeguamento degli impianti di trasmissione televisivi e, se del caso, per l'installazione di impianti satellitari e per la riduzione degli eventuali oneri ricadenti a carico dei cittadini a seguito della sopravvenuta necessità di adeguamento agli impianti di trasmissione a tecnologia satellitare. In questo ultimo caso, le risorse sono allocate e distribuite dando priorità alla copertura economica di tutti i comuni risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto dei principi delineati al comma 4.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di mandato di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, apporta le necessarie variazioni a bilancio.
40.017. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

ART. 41

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 41.
(Fondo per la rilocalizzazione delle imprese strategiche).

  1. Al fine di incentivare la rilocalizzazione delle imprese di valore strategico per l'Italia, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per l'anno 2022 presso il Ministero dello sviluppo economico. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.
41.1. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure sociali per la sostenibilità finanziaria dell'Ente circoli della Marina militare)

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 131 è inserito il seguente:

«Art. 131-bis.
(Ente circoli della Marina militare)

   1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83.
   2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
41.01. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 233, concernente i compiti del consiglio direttivo e della commissione di albo)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera f), le parole: «proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo» sono sostituite dalle seguenti: «approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo»;

   b) al comma 1, lettera g), le parole: «proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale» sono sostituite dalle seguenti: «approvare la tassa annuale».

   c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel comma 1, lettere f) e g), è ammesso ricorso all'assemblea straordinaria, convocata su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti, che decide in via definitiva.».
41.02. Bologna.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
41.03. Bologna.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Delega al Governo per la semplificazione normativa in materia di pubblici spettacoli o intrattenimento di portata minore in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi per la semplificazione normativa in materia di pubblici spettacoli o intrattenimenti di portata minore in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) innalzare la soglia massima dei partecipanti da 200 a 500 per gli eventi per i quali la segnalazione certificata di inizio attività sostituisce la licenza del sindaco ai sensi degli articoli 68, secondo periodo, e 69, secondo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la relazione tecnica di un professionista sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti ai sensi dell'articolo 141, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

   b) identificare gli eventi piccoli e medi, distinti dai grandi eventi, tenendo conto della reale affluenza, intendendo per piccolo evento le manifestazioni fino a 500 spettatori e per medio evento le manifestazioni fino a 5.000 spettatori;

   c) escludere dalla definizione di pubblico spettacolo o intrattenimento e dalla competenza delle commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo le seguenti manifestazioni temporanee:

    1) i piccoli intrattenimenti musicali con o senza ballo, destinati agli avventori delle strutture adibite alla somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che tali intrattenimenti mantengano un carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione e non arrechino molestia o disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     1.1) non siano utilizzati come attrazione principale e siano complementari e accessori alla normale attività di somministrazione;

     1.2) siano pubblicizzati in forma contestuale e secondaria alla normale attività di somministrazione;

     1.3) non siano previsti il pagamento di un biglietto d'ingresso né aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino ordinario dei prezzi;

     1.4) eventuali apparecchi o impianti utilizzati siano collocati in modo da non intralciare il flusso e la sosta degli avventori;

    2) le fiere e le mostre di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché il commercio su aree pubbliche e le sagre in cui si esercitano anche la somministrazione di alimenti e bevande o attività finalizzate alla raccolta di fondi per attività istituzionali o per beneficenza;

    3) le gallerie e le esposizioni di oggetti rari, persone, animali o altri oggetti di curiosità, previsti dall'articolo 69 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche effettuate in locali chiusi, non qualificabili come locali di pubblico spettacolo o intrattenimento;

    4) le palestre e le scuole di danza o similari, quando non siano utilizzate per finalità di pubblico spettacolo o intrattenimento con accesso indiscriminato del pubblico;

    5) le manifestazioni sportive previste dall'articolo 123 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, anche a carattere sociale e ricreativo;

    6) le competizioni sportive su strada previste dall'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    7) le attività temporanee per il cui svolgimento non sono utilizzate o installate strutture o attrezzature per lo stazionamento del pubblico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996;

   d) nel caso di allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, prevedere che la specifica verifica delle condizioni di sicurezza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 141, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non occorra qualora la commissione provinciale o comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a cinque anni;

   e) prevedere la presenza, nelle manifestazioni temporanee, di una squadra di emergenza costituita da operatori in grado di attuare le procedure previste nel piano di emergenza o, in mancanza dello stesso, in grado di mettere in sicurezza i presenti e di allertare i soccorsi. Prevedere, altresì, che la formazione di tali operatori sia adeguata a fronteggiare i rischi esistenti e che il loro numero sia sufficiente a garantire la gestione delle emergenze, secondo le previsioni del piano di emergenza o dell'organizzatore, anche ricorrendo a organizzazioni di volontariato di protezione civile. Prevedere, inoltre, che il comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione, prenda atto dell'eventuale piano di emergenza redatto dall'organizzatore dell'evento. Per le manifestazioni che, secondo quanto dichiarato dall'organizzatore, non presentino particolari situazioni di criticità e di complessità, prevedere che non sia necessaria la redazione del piano di emergenza, fermo restando l'obbligo da parte dell'organizzatore stesso di prevedere e di attuare idonee misure cautelari rispetto alle vulnerabilità in concreto rilevate in ordine all'evento;

   f) ammettere al superamento dei valori limite delle sorgenti sonore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, senza presentazione di istanza di autorizzazione in deroga, le seguenti attività temporanee:

    1) gli spettacoli e le manifestazioni caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore mobili che si svolgono tra le ore 09.00 e le ore 22.00;

    2) gli eventi sportivi non aventi carattere motoristico, i mercati e le fiere;

    3) le manifestazioni promosse dal comune, diverse dai concerti musicali all'aperto;

    4) le manifestazioni religiose quali le processioni;

   g) ammettere, altresì, al superamento dei valori limite delle sorgenti sonore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, a seguito di presentazione al comune di un'istanza semplificata non corredata della documentazione previsionale di impatto acustico, le attività temporanee che rispettano una delle seguenti prescrizioni:

    1) svolgimento nei siti destinati a spettacolo a carattere temporaneo o mobile, individuati dal comune ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, o a manifestazioni organizzate per non più di due giornate all'anno nello stesso sito, fermo restando comunque il rispetto dei limiti di deroga previsti dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico;

    2) contenimento delle immissioni sonore, in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, entro il limite di 70 dB(A) ovvero, qualora le immissioni di rumore siano dovute a eventi collocati nello stesso stabile dove si svolge l'attività o in locali attigui, entro il limite di 50 dB(A) a finestre chiuse, intendendo tali limiti come il livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di un'ora, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998; non applicazione dei limiti differenziali di immissione e dei fattori correttivi di cui al punto 15 dell'allegato A annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998;

   h) prevedere che l'istanza semplificata di cui alla lettera g) contenga almeno le seguenti informazioni:

    1) le generalità e il recapito telefonico di un referente che faccia da tramite con gli enti e con gli organi di controllo preposti a gestire le problematiche relative all'inquinamento acustico e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;

    2) il programma dettagliato della manifestazione recante: il calendario, l'orario di inizio e di fine delle singole attività, gli orari effettivi di funzionamento delle diverse sorgenti sonore, comprese le attività riguardanti le prove artistiche, il collaudo di impianti e altro;

    3) l'indicazione del luogo di svolgimento della manifestazione;

   i) in caso di manifestazioni temporanee organizzate da associazioni pro loco, da parrocchie, da comitati e da associazioni senza fini di lucro, prevedere, per i medesimi soggetti, l'esenzione dall'obbligo di trasmissione della relativa documentazione allo sportello unico per le attività produttive;

   l) prevedere la semplificazione delle procedure volte al rilascio dei provvedimenti autorizzativi da parte dei comuni e l'individuazione di tempi certi entro i quali i comuni sono tenuti a rispondere, decorsi inutilmente i quali le autorizzazioni si intendono concesse;

   m) prevedere, per le vie di accesso e di esodo, l'utilizzo di sbarramenti solo nelle situazioni esplicitamente previste dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo o dalla questura. Prevedere, altresì, che per la realizzazione di tali sbarramenti possano essere utilizzati veicoli presidiati in modo da rispettare le misure di sicurezza;

   n) prevedere che, nelle manifestazioni temporanee di portata minore, per gli impianti elettrici e gli impianti di adduzione del gas, sia necessaria solo la presentazione della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore al termine dell'installazione dell'impianto, senza obbligo di presentazione del progetto, in caso di installazione di impianti soggetti alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro dell'interno. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41.04. Colmellere, Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, collegamento Portale nazionale del sommerso e altre banche dati e somministrazione personale informatico)

  1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al caporalato di cui al comma 1, di favorire lo sviluppo di un lavoro agricolo di qualità, nonché per le finalità di analisi, monitoraggio e vigilanza del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Il sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e l'ISTAT. Ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mette a disposizione l'anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'Inps mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e dei risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole; l'Inail mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali delle aziende agricole; l'Inl mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni alle aziende agricole; l'Anpal mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo; l'Istat mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano mettono a disposizione a disposizione i dati dei trasporti e degli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.».

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i dati da trasmettere e le modalità tecniche per la trasmissione e l'accesso al Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura.
  3. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano della salute e sicurezza sul lavoro, del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutte le informazioni utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati sono tenuti a condividere gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con il Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 .
  4. Le informazioni e i dati oggetto di condivisione di cui al comma 1 sono individuati attraverso gli atti amministrativi generali di cui all'articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o specifici protocolli d'intesa da stipularsi con ciascun ente pubblico o privato.
  5. Al fine di consentire una rapida definizione dell'analisi propedeutica alle attività di cui al comma 1 nonché alla predisposizione degli interventi successivi alla stipula degli atti amministrativi generali e dei protocolli d'intesa di cui al comma 4, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine di personale in possesso di specifiche competenze informatiche, nel limite massimo di spesa di 420.000 euro per l'anno 2022 e di 840.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A tal fine il l'Ispettorato nazionale del lavoro può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.
  6. I commi 3, 4 e 5 del presente articolo trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sul quale gravano i relativi oneri. A tal fine l'Ispettorato è autorizzato ad avvalersi dell'avanzo di amministrazione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 591, 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
41.05. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Parità di trattamento tra gli operatori del settore dei rottami)

  1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «rottami ferrosi» sono sostituite dalla seguente: «rottami».
41.06. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Tutela assicurativa Inail giornalisti e definizione rapporti Inpgi)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 109 è sostituito dai seguenti:

   «109. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La tutela assicurativa si applica agli infortuni sul lavoro accaduti dal 1° gennaio 2024 e alle malattie professionali denunciate dalla medesima data. Dalla medesima data sono dovuti i premi assicurativi, determinati secondo le modalità ordinarie.
   109-bis. Gli infortuni lavorativi ed extra lavorativi accaduti fino al 31 dicembre 2023 continuano a essere gestiti dall'Inpgi in base al proprio regime ordinamentale interno in vigore al 31 dicembre 2023 fino all'esaurimento dei casi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai relativi oneri si fa fronte con la specifica contribuzione dovuta all'Inpgi. Alla gestione ad esaurimento degli infortuni accaduti fino al 31 dicembre 2023, compreso l'eventuale contenzioso, l'Inpgi provvede con proprie risorse umane e strumentali. Gli organi dell'Inpgi adottano entro il 30 settembre 2026 il rendiconto al 31 dicembre 2025 del Fondo assicurazione infortuni, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.07. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

  1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati vengono resi disponibili all'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal suddetto decreto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)».
41.08. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'Inps)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

   «4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dell'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro.».
41.09. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di prescrizione del diritto del lavoratore al riscatto di periodi lavorativi per i quali il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi)

  1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermi restando i termini di prescrizione per il risarcimento del danno, la richiesta di cui al presente comma può essere azionata fino alla prima liquidazione della pensione.»;

   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 5 esplica effetto anche in relazione alle richieste pendenti.».
41.010. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Titolarità dei PUC da parte di altri enti pubblici e coinvolgimento terzo settore)

  1. All'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «a titolarità dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni»;

   b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, nonché per i percettori di Rdc cui è riconosciuto un importo a integrazione del reddito familiare inferiore alla metà dell'importo massimo spettante ai nuclei composti da una sola persona ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a). Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini del soddisfacimento dei relativi obblighi, la partecipazione ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza, per un numero analogo di ore e nei medesimi ambiti di intervento. La partecipazione alle suddette attività di volontariato, autorizzate dal comune, è prevista nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale e in essi attivata e monitorata. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Inail e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato potranno essere sostenuti a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 12.»;

   c) al quinto periodo, le parole: «I comuni comunicano» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni e le altre amministrazioni pubbliche, anche per il tramite dei comuni stessi, comunicano».
41.011. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. In coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero o ai ruoli degli enti da questo vigilati, in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.
41.012. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

  1. All'articolo 1, comma 163, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «con l'INPS» sono aggiunte le seguenti: «, che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a pubbliche amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi sono definite dal decreto di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147».
41.013. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità personale Anpal)

  1. Al fine di evitare discriminazioni tra i lavoratori delle amministrazioni impegnate nell'attuazione del PNRR, al personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) cui è applicata, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri, è riconosciuta, per l'anno 2022, un'indennità una tantum secondo le misure e i criteri da stabilirsi con deliberazione del Commissario straordinario dell'Anpal, adottata sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al periodo successivo. A tal fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Anpal sono rispettivamente incrementati, per l'anno 2022, di euro 180.229 e di euro 25.155.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 205.384 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
41.014. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni relative all'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d), alinea, le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento»;

   b) alla lettera d), numero 2), le parole «13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

  2. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera f), le parole: «sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate, entro il limite annuo di euro 1.500.000»;

   b) alla lettera g), le parole: «non possono superare il limite di euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «non possono superare il limite di euro 25 milioni annui».
41.015. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

   b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

   «h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ne ricorrano i presupposti;

   h-ter) la sanzione di cui alla lettera h-bis) è ridotta a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

   h-quater) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019;

   h-quinquies) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone».
41.018. Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» e prima delle parole: «a titolo di risarcimento del danno» aggiungere le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».
41.020. Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifica dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470)

  1. All'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il cittadino residente all'estero e iscritto all'Aire ha la facoltà di indicare come comune di ultima residenza in Italia quello in cui è proprietario di bene immobile e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare.».
41.025. Ungaro.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 119, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.880 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Detto importo si considera al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.920 per ogni kW di potenza nominale. Detto importo si considera al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.»;

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.200 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. Detto importo si considera al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.».
41.026. D'Elia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   «b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette vepa, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».
41.027. Zardini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, alla prescrizione determinata dal presente comma si applicano, ove non espressamente derogate da normativa primaria, le disposizioni del codice civile in materia di interruzione e sospensione della prescrizione».
41.028. Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 35-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato dei dirigenti e del personale docente e del personale tecnico amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,».
41.029. Zardini.
(Inammissibile)

ART. 42.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 43, 44 e 45.
42.1. Zucconi, Silvestroni, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di nulla osta. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998;

   b) al comma 6, sostituire le parole: da emanarsi per il 2022 con le seguenti: adottato per il 2021 e le parole: ricezione della domanda con le seguenti: entrata in vigore del presente decreto;

   c) al comma 7 sopprimere le parole: adottato per il 2021 e dopo le parole: che risultino presenti sul territorio nazionale aggiungere le seguenti: cinquanta giorni prima della pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il 2022 ovvero, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021,
42.2. Magi.

  Sopprimere i commi 2, 7 e 8.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 43.
42.3. Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

   sostituire i commi 7 e 8 con il seguente:

  7. Al fine di sopperire alla carenza di manodopera settori turistico-ricettivo e agricolo, le prestazioni di lavoro occasionale possono essere rese, altresì, dai beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L'Inps provvede a sottrarre dall'importo del beneficio economico del reddito di cittadinanza gli accrediti derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Il rifiuto a prestazioni di lavoro accessorio da parte dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza costituisce rifiuto di un'offerta congrua e si applicano le disposizioni in materia di decalage e di revoca di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   sopprimere l'articolo 43.
42.4. Frassini, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
(Inammissibile)

  Al comma 7, alinea, sopprimere le parole: , nei limiti quantitativi dallo stesso previsti,.
42.5. Magi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 possono essere stipulati direttamente con le organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
42.6. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono inserite le seguenti: «o le relative associazioni di categoria,».
42.7. Gadda, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «per l'attivazione,» sono aggiunte le seguenti: «o le relative associazioni di categoria,».
*42.8. Nevi, Sandra Savino.
*42.9. Pastorino, Fassina, Fornaro.
*42.10. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*42.11. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Decurtazioni dal Fondo di solidarietà comunale per le attività di sgombero neve nei comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti)

  1. La quota relativa all'imposta municipale propria del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di spettanza dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, classificati come montani, è decurtata dell'importo messo a bilancio dai comuni medesimi per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, apporta le necessarie variazioni a bilancio.
42.01. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

ART. 43.

  Sopprimerlo
43.1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato decreto legislativo n. 286 del 1998;

   d-ter) i quali abbiano fatto ingresso e soggiornino illegalmente nel territorio nazionale, fatta eccezione per coloro a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato;

   b) sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
43.2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 2.
43.3. Magi.

  Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.
43.4. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.

  Sopprimere i commi 3 e 6.
43.6. Zucconi, Silvestroni, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Prisco, Montaruli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di semplificare le pratiche che richiedono asseverazione di traduzioni e perizie, all'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Il verbale di giuramento così formulato equivale ad ogni effetto di legge all'asseverazione resa ai sensi del primo periodo del presente articolo».
43.7. Saitta.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «per il biennio 2019-2020» sono inserite le seguenti: «e fino ad un massimo di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
43.01. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

ART. 44.

  Sopprimerlo.
44.1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche al decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.
(Sezione commercio)

   1. Nell'ambito dell'anagrafe tributaria è istituita la “sezione commercio (AT-SC)”, nella quale confluiscono i dati relativi ai controlli amministrativi, fiscali e sanitari delle attività alloggiative, commerciali e assimilabili, di cui alla tabella A, sezione I, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
   2. Nella sezione commercio (AT-SC) sono riportati i dati anagrafici delle società e delle ditte individuali esercenti le attività di cui al comma 1, la partita Iva o il codice fiscale, le matricole Inps del personale dipendente, nonché i dati relativi alle licenze amministrative e sanitarie.
   3. Le amministrazioni che effettuano un controllo rispetto ad una delle attività di cui al comma 1, contestualmente all'avvio del controllo stesso, inseriscono nella sezione commercio (AT-SC) l'oggetto del controllo e, entro cinque giorni dalla conclusione, il relativo esito.
   4. Alla sezione commercio (AT-SC) accedono obbligatoriamente e in via preventiva tutte le amministrazioni titolari di poteri di controllo sulle attività di cui al comma 1, al fine di verificare se un altro soggetto titolare di poteri di controllo stia svolgendo ovvero abbia già svolto l'attività di controllo sulla medesima attività nei trenta giorni antecedenti. In caso positivo, l'amministrazione può chiedere eventuali ulteriori dati non presenti nella sezione commercio (AT-SC) ovvero differire il controllo di quarantacinque giorni.
   5. Ai fini delle verifiche e dei controlli relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza consultano la sezione accertamento e contenzioso dell'anagrafe tributaria e vi inseriscono i relativi dati, secondo le modalità vigenti, e annotano nella sezione commercio (AT-SC) esclusivamente i dati relativi all'avvio, al luogo di svolgimento e alla data di conclusione del controllo. Qualora l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza effettuino controlli per finalità diverse da quelle di cui al primo periodo, escluse quelle di polizia giudiziaria, consultano la sezione commercio (AT-SC) e vi inseriscono i relativi dati.
   6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le prescrizioni tecniche e le modalità per l'accesso e l'alimentazione della sezione commercio (AT-SC).
   7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
44.01. Misiti.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Proroga del termine per la rimodulazione del lavoro agile per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche)

  1. Il termine per la rimodulazione del lavoro agile per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 2022.
44.02. Baldino.

ART. 45.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di concludere i procedimenti relativi alle istanze di indennizzo presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive integrazioni e modificazioni, all'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
45.1. Covolo, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  3-ter. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sono emanate dall'Organismo italiano di contabilità.
  3-quater. Le imprese indicate al comma 3-ter che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-bis destinano a una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
45.2. Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,73 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,78 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,11 milioni di euro per l'anno 2027, in 2,16 milioni di euro per l'anno 2028 e in 1,01 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
45.3. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Badole, Lucchini, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-septies, è inserito il seguente:

   «2-octies. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-ter è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.».

  Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*45.4. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
*45.5. Pastorino, Fassina.
*45.6. Frassini, Vanessa Cattoi, Lucchini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. L'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.
45.01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5-novies dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

   «5-novies. Per servizi di crowdfunding si intendono i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503.»;

   b) dopo l'articolo 4-sexies è aggiunto il seguente:

«Art. 4-sexies.1.
(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

   1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/150.
   2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo le attribuzioni e competenze spettanti rispettivamente:

   a) alla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;

   b) alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2.

   3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.
   4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.
   5. Per le finalità indicate al comma 2, la Consob è l'autorità competente:

   a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:

    1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding;

    2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;

   b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

   6. Per le finalità indicate al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

   a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

   b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività;

   c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

   d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding;

   e) verifiche dei titolari di progetti indicata dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.

   7. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano protocolli d'intesa o modificano quelli esistenti e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa sono resi pubblici e hanno in particolare ad oggetto:

   a) l'esercizio delle competenze e dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob ai sensi del presente articolo;

   b) lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la Consob, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

   8. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.
   9. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 5, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
   10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 6, la Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
   11. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché dal regolamento (UE) 2020/1503, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, dei poteri previsti dal presente decreto legislativo nonché dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503.
   12. Ai fornitori di servizi di servizi di crowdfunding si applicano gli articoli 4-undecies e 4-duodecies, commi 1, 2 e 2-bis.»;

   c) l'articolo 50-quinquies è abrogato;

   d) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 100-ter.
(Offerte di crowdfunding)

   1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.
   2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile, e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

   a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e). Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di crowdfunding;

   b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

    1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

    2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

    3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

    4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;

   c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

   3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2, non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.
   4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 è chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione oppure indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile, e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.
   5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante è indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.
   6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.
   7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.
   8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni.
   9. I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: “Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d'Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal Regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.”. L'avvertenza è attivata in particolare anche all'accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e resta visibile per l'intera durata della navigazione.
   10. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding.»;

   e) all'articolo 190, comma 1-bis.1, le parole: «eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «presti servizi di crowdfunding in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503.»;

   f) l'articolo 190-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 190-quater.
(Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)

   1. Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, e dai relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonché nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell'articolo 100-ter, comma 10, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, salvo rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passabile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.
   2. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
   3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
   4. Salvo che il fatto non costituisca reato, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503. Nel caso di violazione della misura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.».

  2. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito dei regolamenti di cui ai commi 10 e 11, dell'articolo 4-sexies.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal comma 1, prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento, nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di crowdfunding.
  3. Ai fini dello svolgimento del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali tramite portali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, ai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal presente articolo, sino al termine del periodo transitorio individuato ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, o, se precedente, sino all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
45.02. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Interpretazione autentica circa l'efficacia giuridica degli atti dell'Agenzia delle entrate e/o del Ministero dell'economia e delle finanze).

  1. In un'ottica di omogeneità interpretativa e regolamentare le circolari e le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate o del Ministero dell'economia e delle finanze non sono vincolanti né per il contribuente né per il giudice e non costituiscono fonte del diritto.
45.03. Trano.
(Inammissibile)

ART. 46.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «settore del turismo», sono inserite le seguenti: «, termale». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*46.1. Ribolla, Frassini, Vanessa Cattoi, Lucchini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
*46.2. Cattaneo, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
46.01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.