EDIZIONE PROVVISORIA
COMMISSIONI RIUNITE
V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)
Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (A.C. 3614).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, dopo le parole: sono rideterminate aggiungere le seguenti: , garantendo almeno l'erogazione del medesimo livello di agevolazioni riferito al trimestre precedente,.
1.1. Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas, Vianello.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
1.2. Carnevali.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, fino al 31 dicembre 2022, non concorrono alla determinazione dalla base imponibile ai fini dell'applicazione dell'Iva di cui alla Tabella A – Parte III, n. 103, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi da giugno a dicembre 2022, le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
1-ter. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede con propria deliberazione a ridurre, fino al 31 dicembre 2023 i tassi di remunerazione del capitale investito per la trasmissione la distribuzione e la misura dell'energia elettrica, nonché per le reti di trasporto, distribuzione e misura del gas di almeno due punti percentuali.
1.3. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al comma 1, che risultano ospitati nei centri gestiti dalle associazioni e fondazioni, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare, rivolti a soggetti anziani, disabili, minori e altra utenza fragile, limitatamente al periodo in cui risultano effettivamente ospiti di tali centri, sono compensate nelle bollette di elettricità e gas del gestore del centro, previa apposita richiesta dell'ente gestore. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni di cui al presente comma.
1.4. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Badole, Lucchini, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimati in 33 milioni di euro per il semestre gennaio-giugno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.5. Bonomo, De Micheli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai fini della predisposizione delle dichiarazioni ISEE relative all'anno 2022, per il medesimo anno le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati sono incrementate di 30 milioni di euro.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dichiarazioni ISEE per il 2022.
1.6. Angiola, Ruffino, Napoli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel caso di forniture condominiali centralizzate di immobili prevalentemente adibiti a edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o di Enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, i bonus sociali di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, vengono riconosciuti all'ente cui sono intestate le utenze, che provvede a contabilizzarli a credito del cittadino.
1.7. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Lucchini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro».
*1.8. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo, Pezzopane.
*1.9. Grimaldi.
*1.10. Muroni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Sostegno alle comunità energetiche nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)
1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 2,2 miliardi di euro, sono utilizzabili anche per il sostegno alla creazione di comunità energetiche da parte dei comuni con più di 5.000 abitanti e delle città metropolitane, nei quartieri a maggiore disagio socio-economico.
2. Le risorse a fondo perduto saranno ripartite fra i comuni e le città metropolitane con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica. Gli enti locali individueranno i quartieri a maggior disagio socio-economico in cui creare le comunità energetiche e promuoveranno l'adesione dei cittadini.
**1.01. Muroni.
**1.02. Fassina.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Sostegno alle comunità energetiche nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)
1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 2,2 miliardi di euro, sono utilizzabili anche per il sostegno alla creazione di comunità energetiche da parte dei comuni con più di 5.000 abitanti e delle città metropolitane, nei quartieri a maggiore disagio socio-economico.
1.03. Ciagà, Sani, Fragomeli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Bonus forniture GPL)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas di petrolio liquefatto usato in serbatoi fissi o in bombole come combustibile per gli usi domestici di riscaldamento, cottura cibi e produzione di acqua calda, contabilizzate nelle fatture o negli scontrini emessi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.04. Gariglio.
*1.06. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)
1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 33 milioni di euro annui per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.05. Porchietto, Giacometto, Pella, Squeri, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Benigni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)
1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 33 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1.07. Belotti, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento).
1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».
1.08. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure compensative in tema di Iva sui Contratti servizio energia)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e in analogia a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse a partire dal gennaio 2022 per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.09. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
*1.010. Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Prestigiacomo, Benigni.
*1.011. Stumpo, Pastorino, Fassina.
*1.012. Fregolent, Marco Di Maio, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per la fornitura di energia elettrica a favore di clienti domestici economicamente disagiati)
1. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile.
2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE), definisce le procedure per le modalità di selezione, su base provinciale, di impianti di nuova costruzione, che non beneficiano di ulteriori incentivi sull'energia prodotta, per l'approvvigionamento con energia elettrica rinnovabile dei soggetti di cui al comma 1, specificando le misure e le condizioni di contratto con i medesimi.
3. Agli impianti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al comma 2, in grado di soddisfare almeno l'equivalente in kWh del bonus concesso, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su indicazione del gestore del Sistema informativo integrato – SII, eroga annualmente, per un periodo non superiore a quindici anni, il credito spettante ai clienti di cui al comma 1 e contestualmente cede energia elettrica rinnovabile ai clienti di cui al comma 1 per almeno quindici anni, in detrazione del consumo.
4. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione del bonus elettrico sotto forma di quota parte di energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai kWh verdi tra il Sistema informativo integrato – SII e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche.
1.013. Davide Crippa, Alemanno.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Annullamento degli oneri generali di sistema per il settore elettrico e del gas per il terzo trimestre 2022)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Al fine di contenere per il terzo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, pari a complessivi 3.250 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la Tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Qualora i versamenti mensili risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.
5. Qualora i versamenti di cui al comma 4, effettuati dal GSE a favore di CSEA, siano inferiori all'importo di 3.250 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relative all'anno 2021, destinati ai Ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la Tesoreria dello Stato. A tal fine, non si dà luogo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell'importo spettante ai sensi del comma 4.
*1.014. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*1.017. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Garanzie per la rateizzazione delle bollette energetiche)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I clienti finali che intendono avvalersi di tale diritto sono tenuti, a pena di decadenza, a darne comunicazione ai propri fornitori entro 5 giorni prima della data di scadenza del pagamento.»;
b) al comma 2 le parole: «Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere i piani»;
c) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che tali garanzie saranno tali da tenere indenni i fornitori di energia elettrica e gas naturale da qualsiasi perdita, ivi inclusi i costi finanziari derivanti dai suddetti piani di rateizzazione. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'economia e delle finanze emana il regolamento con cui dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le garanzie di cui al presente articolo una volta rilasciate da SACE comportano l'obbligo dei soggetti eroganti e delle imprese di assicurazione di rilasciare le garanzie previste dai precedenti commi 2 e 3, con un costo a carico dei fornitori di energia elettrica e gas naturale inferiore al costo che sarebbe stato richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.».
1.015. Torromino, Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 per far fronte agli aumenti dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale, quali le Residenze socio-sanitarie per anziani e le Residenze socio-sanitarie per disabili e psichiatriche.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e le province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 25 milioni.
1.018. Carnevali, Braga, Pezzopane.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», sono inserite le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, alimentate a gas naturale per almeno l'80 per cento su base annua».
2. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, alimentate a gas naturale per almeno l'80 per cento su base annua».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.019. Maccanti, Benvenuto, Rixi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in maggior tutela)
1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in maggior tutela, entro i termini previsti dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la società Acquirente Unico S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.
1.020. Davide Crippa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)
1. Al fine di calmierare il prezzo del gas e di fissarlo in coerenza con il reale costo d'importazione dello stesso, per tutto il periodo di emergenza, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il prezzo medio di approvvigionamento di riferimento. Tale prezzo è l'indice sulla base del quale sono aggiornati i prezzi del gas naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì determinate le misure compensative per la remunerazione delle eventuali perdite, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente riconosce ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea e che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata certificata.
3. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024».
1.021. Davide Crippa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga azzeramento oneri di sistema)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: «secondo», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «e terzo»;
b) al comma 3 la cifra: «3.000» è sostituita dalla seguente: «4.200».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 28 per cento.
1.022. Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Rinegoziazione mutui delle Aziende servizi alla persona)
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore energetico e per permettere il proseguimento dell'attività di utilità sociale delle Aziende servizi alla persona, al comma 961 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «, città metropolitane e Aziende servizi alla persona».
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.023. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per il contenimento dei prezzi dei carburanti)
1. In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi dei carburanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è definito, per i successivi sessanta giorni, un prezzo massimo per la vendita dei carburanti, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.024. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Dal Moro, De Micheli, Lorenzin, Madia, Mancini, Sani, Topo, Pezzopane.
ART. 2.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: credito d'imposta aggiungere le seguenti: liberamente cedibile.
Conseguentemente:
a) al comma 2, dopo le parole: credito d'imposta aggiungere le seguenti: liberamente cedibile;
b) al comma 3, dopo le parole: credito d'imposta aggiungere le seguenti: liberamente cedibile.
2.1. Raduzzi, Trano, Spessotto, Vallascas, Vianello.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 25 per cento aggiungere le seguenti: e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2022.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 59,45 milioni con le seguenti: 110 milioni;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: è rideterminato nella misura del 15 per cento aggiungere le seguenti: ed esteso al terzo trimestre 2022;
c) al medesimo comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 215,89 milioni con le seguenti: 400 milioni.
*2.2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*2.3. Gadda, Del Barba, Ungaro.
*2.5. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*2.6. Bond, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 59,45 milioni con le seguenti: 118,90 milioni;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto anche a parziale compensazione delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.;
c) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
d) al medesimo comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 235,24 milioni con le seguenti: 470,48 milioni;
e) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022.;
f) al medesimo comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 215,89 milioni con le seguenti parole: 431,78 milioni.
2.7. Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 59,45 milioni con le seguenti: 118,90 milioni.
2.8. Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto anche a parziale compensazione delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
2.9. Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è rideterminato nella misura del 25 per cento aggiungere le seguenti: ed esteso per l'acquisto di gas non naturale e di altri prodotti energetici sostitutivi laddove le carenze infrastrutturali impediscano l'approvvigionamento diretto di gas naturale.
2.10. Mura, Frailis, Gavino Manca.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Conseguentemente, sostituire le parole: 235,24 milioni con le seguenti: 470,48 milioni.
2.11. Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».
*2.12. Bignami, Lucaselli, Zucconi, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.
*2.13. Porchietto, Squeri, Torromino, Giacometto, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al medesimo comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 215,89 milioni con le seguenti: 935,53 milioni;
b) all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 17.656.308.500 euro per l'anno 2022;
2) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) quanto a 719,64 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».
2.14. Martino, Giacometto.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.
Conseguentemente, dopo il medesimo comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.15. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.
Conseguentemente, dopo il medesimo comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*2.16. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
*2.17. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*2.18. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*2.19. Di Sarno.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022.
Conseguentemente, al medesimo comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 215,89 milioni con le seguenti: 431,78 milioni.
2.21. Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ragione delle peculiari modalità di sostenimento del costo dell'energia elettrica da parte delle imprese ferroviarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il contributo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto, a tali imprese, con riferimento al costo del servizio di corrente di trazione, di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sostenuto nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il suddetto costo, sulla base delle fatture del primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente costo fatturato nel medesimo trimestre dell'anno 2019.
*2.22. Mantovani, Silvestroni, Zucconi, Trancassini, Osnato.
*2.23. Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*2.24. Ficara, Buompane.
*2.25. Nobili, Ungaro, Del Barba.
*2.26. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 215,89 milioni di euro con le seguenti: 225,89 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il medesimo comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022, dopo le parole «alle imprese», sono inserite le seguenti: «e ai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione» e all'articolo 3, le parole: «dalle imprese beneficiarie» sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese e dai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione beneficiari».
2.27. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove nei primi due trimestri dell'anno 2022 l'impresa risulti in fornitura con il medesimo venditore di cui si sia avvalso nel primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, calcola la detrazione spettante per il secondo trimestre 2022 e la comunica all'impresa medesima. Il fornitore riconosce all'impresa, su sua richiesta e previa attestazione delle condizioni previste, il credito spettante sotto forma di sconto a valere sulle fatturazioni successive ed è dal medesimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei fornitori è riconosciuta, a titolo di interesse corrispettivo, una somma pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli sconti in fattura praticati recuperata sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La somma riconosciuta a titolo di interesse corrispettivo non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e il regime dei controlli.
3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 302.
*2.28. Scerra.
*2.29. D'Attis, Mandelli, Pella, Giacometto, Giacomoni.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel secondo trimestre solare» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi due trimestri solari».
3-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.30. Cavandoli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel secondo trimestre solare» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi due trimestri solari».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.31. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) le parole: «per l'acquisto della componente energia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisto di energia elettrica»;
2) le parole: «per l'acquisto della componente energetica» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisto di energia elettrica»;
3) le parole: «al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo delle imposte e degli eventuali sussidi»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nel calcolo della spesa di gas di cui al comma 1 sono compresi i consumi ascrivibili ai sistemi di produzione di energia elettrica in assetto cogenerativo ad alto rendimento, definibili come Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) o Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU) o assimilabili».
*2.32. Topo, Fragomeli, Buratti, Sani.
*2.33. Buompane.
*2.35. Mazzetti, Pella, Martino.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, riferiti ai consumi dei clienti non domestici con potenza inferiore a 16,5 kW, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi agli anni 2021 e 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
2.36. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, riferiti ai consumi dei clienti non domestici con potenza inferiore a 16,5 kW, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi agli anni 2021 e 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
*2.37. Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*2.38. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «nel secondo trimestre solare» sono sostituite dalle seguenti: «a partire da aprile fino alla fine»;
2) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
3) al comma 3, le parole: «, solo per intero,» sono soppresse.
b) all'articolo 9, comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «, solo per intero,» sono soppresse.
3-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «nel secondo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire da aprile e fino alla fine del».
**2.39. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.
**2.40. Benamati, Zardini.
**2.41. Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Benigni.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 58 del presente decreto.
3-quater. All'articolo 8, comma 1, numero 21), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge con la legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al primo semestre 2022».
*2.42. Lorenzin, De Micheli.
*2.43. Gusmeroli, Vanessa Cattoi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini.
*2.44. Masi, Faro, Serritella, Papiro, Iorio, Elisa Tripodi, De Carlo, Orrico.
*2.45. Mazzetti, Giacometto, Pella.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con il medesimo venditore di cui si sia avvalso nel primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, calcola la detrazione spettante per il secondo trimestre 2022 e lo comunica all'impresa medesima. Il fornitore riconosce all'impresa, su sua richiesta e previa attestazione delle condizioni previste, il credito spettante sotto forma di sconto a valere sulle fatturazioni successive ed è dal medesimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei fornitori è riconosciuta, a titolo di interesse corrispettivo, una somma pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli sconti in fattura praticati recuperata sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La somma riconosciuta a titolo di interesse corrispettivo non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e il regime dei controlli. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.46. Tarantino, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bordonali.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con il medesimo venditore di cui si sia avvalso nel primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, calcola la detrazione spettante per il secondo trimestre 2022 e lo comunica all'impresa medesima. Il fornitore riconosce all'impresa, su sua richiesta e previa attestazione delle condizioni previste, il credito spettante sotto forma di sconto a valere sulle fatturazioni successive ed è dal medesimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei fornitori è riconosciuta, a titolo di interesse corrispettivo, una somma pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli sconti in fattura praticati recuperata sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La somma riconosciuta a titolo di interesse corrispettivo non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e il regime dei controlli.
*2.47. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*2.48. Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
*2.49. Ungaro, Del Barba.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-ter. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi gli enti e le persone giuridiche, anche non organizzati in forma di impresa, che gestiscono, in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, impianti sportivi a forte consumo di energia elettrica intendendosi come tali quelli che nel triennio 2018-2020 hanno avuto una media annua di consumi non inferiore ai 750.000 kWh e i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Tali soggetti possono beneficiare, in alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di attrezzature necessarie all'efficientamento o diversificazione dei consumi energetici e al funzionamento dell'impianto sportivo.».
**2.50. Belotti, Durigon, Lucentini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**2.51. Barelli, Pella, Martino, Versace.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta indicati dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui si sia avvalsa nel primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre 2022. L'Autorità di regolazione dell'energia reti ed ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
*2.52. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*2.53. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
*2.54. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*2.55. Zanichelli.
*2.56. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.
*2.57. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Giacometto.
*2.58. Del Barba, Ungaro.
*2.59. Baratto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In alternativa ai crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono accedere, a prescindere dal Codice Ateco utilizzato, alle misure di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che abbiano un consumo di energia elettrica o di gas naturale pari alle soglie individuate rispettivamente dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541.
**2.60. Marco Di Maio, Gadda, Ungaro, Del Barba.
**2.61. Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino, Bond, Anna Lisa Baroni, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica utilizzata come carburante, il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto anche alle attività legate allo spettacolo viaggiante e ai circhi equestri di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.62. Ribolla, Gusmeroli, Gastaldi, Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Fiano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «entro la data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023»;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «entro la data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023»;
c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «entro la data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023».
*2.63. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
*2.64. Pella, Prestigiacomo, Mandelli.
*2.65. Ungaro, Fregolent.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e nel decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.
**2.66. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Pezzopane.
**2.67. Lombardo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della componente energia» sono sostituite dalle seguenti: «di energia elettrica»;
b) le parole: «della componente energetica» sono sostituite dalle seguenti: «di energia elettrica»;
c) le parole: «al netto» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo».
2.68. D'Ippolito.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel calcolo della spesa di gas di cui al comma 1 sono compresi i consumi ascrivibili ai sistemi di produzione di energia elettrica in assetto cogenerativo ad alto rendimento, definibili come Sistemi efficienti di utenza (SEU) o Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU) o assimilabili.».
*2.69. Mollicone.
*2.70. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l'acquisto della componente energia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisto di energia elettrica»;
b) le parole: «per l'acquisto della componente energetica» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisto di energia elettrica».
2.71. Mollicone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della componente energetica» sono sostituite con le seguenti: «di energia elettrica»;
b) le parole: «al netto delle imposte» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo delle imposte».
2.72. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel secondo trimestre dell'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022,».
2.73. Baratto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel secondo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi due trimestri».
*2.74. Pastorino, Fassina.
*2.75. Prestigiacomo, Pella, Mandelli, Giacometto, Giacomoni.
*2.76. Ungaro, Del Barba.
*2.84. Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
*2.85. Scerra.
*2.86. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel secondo trimestre solare» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi due trimestri solari».
**2.77. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**2.78. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.
**2.79. Baratto.
**2.80. Scerra.
**2.81. Pastorino, Fassina.
**2.82. Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.
**2.83. Del Barba, Ungaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche con riferimento al terzo e quarto trimestre del 2022.
2.87. Murelli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure per il repowering)
1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il punto 3), è aggiunto il seguente:
«4) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone sulle quali insiste un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 5 MW.».
2.01. Mollicone.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema per il terzo e quarto trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo e quarto trimestre 2022, con decorrenza 1° giugno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, secondo le modalità ivi indicate.
*2.02. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*2.03. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*2.04. D'Attis, Pella.
*2.05. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema per il terzo e quarto trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo e quarto trimestre 2022, con decorrenza 1° giugno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,6 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
2.06. Giacometto, Porchietto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli enti del Terzo settore)
1. Alle associazioni e fondazioni, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare, rivolti a soggetti anziani, disabili, minori e ad altra utenza fragile, i cui costi per KWh della componente energia elettrica e per metro cubo della componente gas, calcolati sulla base della media del primo semestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo superiore al 20 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'ente, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, fino al 50 per cento delle spese sostenute per la componente energetica e per la componente gas nel secondo semestre 2022, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.07. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Credito di imposta per le imprese della filiera della lavorazione di manufatti in legno)
1. Alle imprese della filiera della lavorazione di manufatti in legno è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della materia prima legno, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di detta materia effettivamente acquistata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della materia prima, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.08. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Loss.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Incremento del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune)
1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per gli esercenti attività di impianti di risalita a fune, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 16 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 25,87 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
2.09. Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per l'acquisto di energia elettrica)
1. Ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel corso dell'anno solare 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022 e viene portato in diminuzione dei costi di esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione ai fini della determinazione dei contributi consortili. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 22,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2.010. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Pezzopane.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale)
1. Al decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Tra le imprese considerate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 di cui al comma 1 sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Tra le imprese considerate al comma 2, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale».
*2.011. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*2.012. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*2.013. Fragomeli, De Luca, Topo, Sani, Buratti, Ciagà.
*2.014. Pella.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che utilizzano rifiuti metallici)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime critiche ai soggetti che utilizzano rottami di ferro e acciaio che abbiano cessato di essere rifiuti in quanto sottoposti ad un'operazione di recupero e rispondenti ai criteri specifici di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è riconosciuto alle condizioni di cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura di cui al comma 3, per ogni tonnellata dei predetti rottami trasformati, mediante rifusione, in nuovi manufatti. I rottami di ferro e acciaio di cui al presente comma rispettano altresì i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento del Consiglio n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto per alcune tipologie di rottami metallici.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti che, operando la trasformazione ivi indicata, hanno impiegato, per ciascuna tonnellata di rottami di ferro e acciaio rifusi, una quantità di energia, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 4,00 Gigajoule (GJ) per l'anno 2022, in 3,88 GJ per l'anno 2023, in 3,68 GJ per l'anno 2024, in 3,50 GJ l'anno 2025, in 3,32 GJ per l'anno 2026 e in 3,16 GJ per l'anno 2027.
3. Il contributo di cui al comma 1 è determinato per ciascun anno solare moltiplicando i quantitativi di CO2 non immessi in atmosfera, calcolati ai sensi del comma 4, in relazione alla rifusione di cui al comma 1, per il beneficio ambientale derivante della mancata emissione della medesima CO2 in atmosfera, stabilito, ai fini del presente articolo, convenzionalmente in 10 euro per tonnellata di CO2.
4. Per ciascun anno solare del periodo di cui al comma 1, i quantitativi di CO2 non immessi in atmosfera di cui al comma 3 corrispondono alla differenza tra la quantità di CO2 relativa convenzionalmente alla produzione di una tonnellata di acciaio e fissata in 1,90 tonnellate di CO2 e la quantità di CO2 mediamente emessa dall'impianto del soggetto di cui al comma 1 nell'anno solare per operare la rifusione di una tonnellata di rottami di ferro e acciaio di cui al comma 1.
5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del contributo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 settembre 2022, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo con particolare riguardo alle modalità per determinare la CO2 emessa per il processo di rifusione di cui al comma 1 e l'energia mediamente utilizzata per la medesima rifusione, modalità di presentazione delle istanze e di erogazione del contributo, nonché di effettuazione dei controlli.
7. Entro il 31 dicembre 2026, il Ministero della transizione ecologica trasmette una relazione al Parlamento circa gli esiti delle disposizioni di cui al presente articolo.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.015. Donina.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure di sostegno alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci, il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 2, per le imprese operanti nel settore della ceramica artistica è rideterminato nella misura del 30 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dal presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.016. Racchella, Fiorini, Patelli, Patassini, Gerardi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;
2) dopo le parole: «non superiore a ventiquattro», sono inserite le seguenti: «e senza oneri aggiuntivi»;
b) al comma 2, dopo la parola: «rilascia», è inserita la seguente: «gratuitamente».
c) al comma 4, le parole: «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie» sono soppresse;
d) al comma 6, le parole: «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative» sono soppresse.
2.017. Giacomoni, Giacometto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disaccoppiamento del prezzo dell'energia proveniente da fonti rinnovabili da quello del gas)
1. L'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:
«Art. 16-bis.
(Disaccoppiamento del prezzo dell'energia proveniente da fonti rinnovabili da quello del gas)
1. Al fine di garantire il disaccoppiamento del prezzo dell'energia proveniente da fonti rinnovabili da quello del gas, la connessione alla rete elettrica nazionale di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili stabiliti nel territorio nazionale è subordinata alla sottoscrizione da parte del produttore di un contratto alle differenze a due vie a prezzo fisso di durata almeno quinquennale riferito ad almeno il 70 per cento della quantità di energia prodotta dall'impianto alternativamente con il GSE, con un cliente finale o con uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'energia elettrica rimane nella disponibilità del produttore.
2. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2.018. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Interventi a favore delle imprese energivore per autonomia finanziaria e cessione di energia)
1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.
2. A tal fine con specifico decreto Ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica con concerto con il Ministero delle economie e delle finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche.
3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste di carbonio è riassegnato, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a sostenere gli investimenti in autonomia energetica elettrica e termica delle imprese energivore mediante la creazione di un apposito Fondo rotativo.
2.019. Del Barba, Ungaro.
ART. 3.
Al comma 1, dopo le parole: attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e lettera b), numeri 2) e 4),.
Conseguentemente, al comma 4, le parole: euro 496.945.000 sono sostituite dalle seguenti: euro 499.969.000.
*3.1. Bruno Bossio, Gariglio, Casu.
*3.3. Pettarin.
*3.4. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) aggiungere le seguenti: e lettera b), numeri 2) e 4),;
b) al comma 4, sostituire le parole: euro 496.945.000 con le seguenti: euro 499.969.000.
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 26,98 milioni di euro.
3.6. Lovecchio, Ficara.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e lettera b), numeri 2) e 4),;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 496.945.000 euro ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto e quanto a 3.024.000 euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.9. Zennaro, Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 28 per cento con le seguenti: 35 per cento;
b) dopo le parole: per il primo, aggiungere le seguenti: e il secondo.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 670 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 496.945.000 euro ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto 128.055.000 euro mediante compensazione con il maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi del gasolio commerciale.
3.10. Rixi, Maccanti, Murelli, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto, per le medesime finalità e nella stessa misura ivi prevista, anche alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus di classe ambientale Euro 5 e 6;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 496.945.000 euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 53.055.000 euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus.;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede quanto a euro 496.945.000 ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto e quanto a euro 53.055.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.11. Gariglio, De Filippo, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*3.13. Tateo, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*3.14. Scagliusi, Lovecchio, Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Traversi, Serritella.
*3.15. D'Attis, Pella.
*3.16. Pentangelo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto, per le medesime finalità e nella stessa misura ivi prevista, anche alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus di classe ambientale Euro 5 e 6;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 496.945.000 euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 53.055.000 euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus.;
c) dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 550 milioni per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 16.775.883.500 euro per l'anno 2022;
alla lettera b), premettere le seguenti parole: quanto a 53,055 milioni di euro per l'anno 2022,.
3.17. Scagliusi, Lovecchio, Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Traversi, Serritella.
Al comma 1, sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettere a) e b).
Conseguentemente:
a) al comma 4, sostituire le parole: 496.945.000 per l'anno 2022 con le seguenti: 551.945.000 per l'anno 2022;
b) all'articolo 58, comma 4:
1) alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 16.757.778.500 per l'anno 2022;
2) lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 555 milioni.
3.18. Giovanni Russo, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241., con le seguenti: è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
3.19. Raduzzi.
Apportare le seguenti modificazioni
a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale Ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.;
b) sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Credito di imposta per gli autotrasportatori e per i distributori.
3.20. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale Ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;
b) sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Credito d'imposta per gli autotrasportatori e per i distributori).
*3.21. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*3.22. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*3.23. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
*3.24. Di Sarno.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese esercenti attività agricole e della pesca, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
3.26. Martinciglio.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione Euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.).
3.27. Porchietto, Squeri, Torromino, Giacometto, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese della pesca professionale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Il predetto contributo è esteso alle cooperative di servizi alla pesca che gestiscono impianti di distribuzione di prodotti petroliferi alle imprese di pesca.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
*3.28. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*3.29. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese esercenti attività agricole e della pesca, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre 2022.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.30. Ungaro, Del Barba.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese della pesca professionale, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre del 2022. Tale contributo è esteso alle cooperative di servizi alla pesca che gestiscono impianti di distribuzione di prodotti petroliferi alle imprese di pesca.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
3.31. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese esercenti attività agricole e della pesca, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre del 2022.
6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.32. Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Grippa.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese esercenti attività agricole e della pesca, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre 2022.
6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
*3.33. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra, Pezzopane.
*3.34. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*3.35. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*3.36. Trancassini, Caretta, Ciaburro, Albano, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*3.37. Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Grippa.
*3.38. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese della pesca professionale, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre del 2022. Tale contributo è esteso alle cooperative di servizi alla pesca che gestiscono impianti di distribuzione di prodotti petroliferi alle imprese di pesca. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 55 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.39. Vitiello, Del Barba, Ungaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 6, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.40. Gariglio.
*3.41. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*3.42. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo trimestre solare dell'anno 2022».
**3.43. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**3.44. Lombardo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1.
2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-bis, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
3.01. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Interventi a favore dell'autotrasporto con mezzi ad elevata sostenibilità)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «a metano liquefatto» aggiungere le seguenti: «e/o compresso»;
b) al comma 5, dopo le parole: «gas naturale liquefatto» aggiungere le seguenti: «e/o compresso»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.».
*3.02. Lacarra.
*3.03. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
*3.04. Moretto, Del Barba, Ungaro.
*3.05. De Toma, Zucconi, Caiata.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale Ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**3.06. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**3.07. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
**3.08. Di Sarno.
**3.09. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 15 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1;
2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-bis, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3.011. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*3.012. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
*3.013. Di Sarno.
*3.014. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)
1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuto un sostegno economico, nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022, per ogni impresa di navigazione.
2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
**3.016. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Casu, Cantini.
**3.017. Rixi, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**3.018. Ficara, Misiti, Manzo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)
1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuto un sostegno economico, nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022, per ogni impresa di navigazione.
2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3.020. Misiti, Manzo.
*3.021. Rosso, Sozzani, Pella, Mandelli, Giacomoni.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore Ho.re.ca, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta Irpef/Ires, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
**3.023. Gavino Manca.
**3.024. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
**3.025. Frassini, Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**3.026. Pastorino, Fassina.
**3.027. Giacomoni, Giacometto.
**3.028. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**3.029. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca)
1. Alle imprese esercenti l'attività di pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta nel secondo e terzo trimestre solare dell'anno 2022, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per l'attuazione di quanto disposto dal precedente comma si applica, per quanto compatibile, la previsione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 55 del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 25,2 per cento.
3.030. Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Estensione temporale del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi cinque mesi dell'anno 2022» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle coltura in serra»;
b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giungo 2023»;
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.019. Fornaro, Pastorino, Fassina.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale Ho.re.ca)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale Ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
3.031. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro 6 a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per il periodo compreso tra il 9 luglio ed il 31 dicembre 2022 , nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
3.032. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il periodo compreso tra il 9 luglio e il 31 dicembre 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione Euro 6.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
3.033. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per gli agenti di commercio)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, agli agenti di commercio è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di carburante impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio della predetta attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.034. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro 6 a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per il periodo compreso tra il 9 luglio ed il 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.035. Gariglio, Pizzetti, Bruno Bossio, Andrea Romano, Casu, Del Basso De Caro, Cantini, Pezzopane.
*3.036. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
*3.037. Ficara.
*3.038. Fregolent, Ungaro, Del Barba.
*3.039. Giacomoni.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici)
1. All'articolo 23, comma 12, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i periodi terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: «Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite condizioni specifiche che consentono di fissare una soglia percentuale inferiore a quella prevista dal comma 4, lettera a), del presente comma, rapportate alla qualificazione legale strategica del deposito, alla ubicazione in zona geografica carente di rete distributiva o a situazioni oggettive di temporanea inoperatività del deposito. Nel caso in cui l'esercente comprovi la sussistenza di una delle condizioni specifiche di cui al periodo precedente, in luogo della sospensione prevista dal primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli individua la misura percentuale di forniture di prodotto in esenzione o ad accisa agevolata funzionale alla pregressa operatività del deposito. Previa ottemperanza delle prescrizioni impartite a tutela degli interessi fiscali, anche con riguardo all'eventuale incremento dell'entità e alle modalità di computo della cauzione sull'imposta gravante sui prodotti detenuti, il depositario autorizzato prosegue la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale. Qualora non realizzata la nuova misura percentuale di forniture di prodotto in esenzione o ad accisa agevolata alla scadenza del biennio successivo, l'autorizzazione di cui al comma 4, del presente articolo, è revocata e la relativa licenza è convertita in licenza di esercizio di deposito commerciale di cui all'articolo 25, comma 4.».
3.040. Grimaldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)
1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni per il 2023.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.041. Belotti, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Credito di imposta per autobus a metano)
1. Alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus alimentati a metano è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del venti per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di metano.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 381, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. All'onere di cui al presente articolo quantificato in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.042. D'Attis, Pella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale in favore delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il periodo compreso tra il 9 luglio e il 31 dicembre 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione «Euro 6».
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.043. Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*3.044. Ficara.
*3.045. Fregolent, Ungaro, Del Barba.
*3.046. Paita, Ungaro, Del Barba.
*3.047. Giacomoni.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Per gli anni dal 2022 al 2028, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per i soli veicoli aventi classi di emissione Euro 6.
2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo pari a 16 milioni di euro, si provvede quanto a 1 milione di euro, per gli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 15 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
3.048. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e benzina utilizzato come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogate agli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
3.049. Giovanni Russo, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di prodotti energetici)
1. All'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della predisposizione di un intervento strutturale di stabilizzazione del prezzo al consumo dei prodotti energetici di cui al comma 1, lettera a), per tutta la durata della crisi energetica derivante dal conflitto bellico in atto in Ucraina, le aliquote di accisa ad essi applicate, ivi incluso il gas naturale, sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291.».
3.050. Covolo, Bellachioma, Paternoster, Tarantino, Patassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure a sostegno delle imprese ferroviarie)
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25, sono incrementate di 25 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri previsti al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale di cui al primo periodo del presente comma per finanziare spese correnti.
3.051. Buompane.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca)
1. Il contributo di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è riconosciuto, limitatamente alle imprese esercenti le pesca, anche con riferimento alla spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 55 del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento, con le seguenti: nella misura del 25,06 per cento.
3.052. Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga della riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra, la parola: «8 luglio» è sostituita dalla seguente: «8 settembre»;
b) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «478,40» con la seguente: «239,20».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 miliardi di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58 del presente decreto.
Conseguentemente:
a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento, con le seguenti: nella misura del 38 per cento;
b) all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modifiche:
1) all'alinea, dopo il numero: «3» è inserito il seguente: «3-bis»;
2) alla lettera c), sostituire le parole: «6.508 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «11.508 milioni di euro per l'anno 2022».
3.053. Angiola, Ruffino, Napoli.
ART. 4.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso art. 15.1, comma 3, sopprimere la parola: esclusivamente;
b) al comma 1, capoverso art. 15.1, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, anche parzialmente, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
4.2. Raduzzi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Limite massimo provvisorio al prezzo del gas naturale)
1. Il Ministro delle sviluppo economico, considerati i prezzi mediamente praticati ai distributori di gas naturale e ai loro rivenditori, definisce un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative degli stessi distributori e dei loro rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la vendita di gas naturale con un limite massimo di prezzo pari a 50 centesimi di euro per metro cubo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
4.01. Raduzzi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del Comitato Gestione Fondo Bombole Metano)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Gestione Fondo Bombole Metano di cui agli articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 1990, n. 145, e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 16 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.011. Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Prestigiacomo, Benigni.
*4.012. De Toma, Zucconi, Caiata.
*4.02. Moretto, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del Comitato Gestione Fondo Bombole Metano)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Gestione Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 1990, n. 145, e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.03. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure in favore del settore termale)
1. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al primo semestre 2022».
4. Al fine di semplificare e mitigare l'emergenza energetica, per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono realizzabili, con le medesime modalità di cui all'articolo 6-bis, comma 1, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.
4.04. Lorenzin, De Micheli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo e secondo trimestre».
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*4.05. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.
*4.06. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*4.07. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. All'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1, dopo le parole: «attività agricola», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, agromeccanica,».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 58 del presente decreto.
4.08. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Riduzione aliquota IVA per somministrazione di energia termica)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito dei Contratti Servizio Energia e dei Contratti Servizio Energia Plus di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro, limitatamente per il secondo trimestre del 2022, si provvede mediante pari riduzione del Fondo previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4.09. Lovecchio, Carabetta.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2022» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023», e le parole: «solo per intero» sono soppresse.
4.010. Eva Lorenzoni, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
ART. 5.
Sopprimerlo.
*5.1. Sodano.
*5.2. Muroni.
*5.3. Trano, Vianello, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)
1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, per la realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rilasciata, previo intesa con la regione territorialmente competente, dal Commissario di cui al comma 1, a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.
3. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono a esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo, e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione include altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera ivi incluse quelle, ove necessario, per la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative e quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, a esclusione della disciplina sul rischio da incidenti rilevanti e sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.
5. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 4 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.
7. In ogni caso, in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle relative procedure di affidamento:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
d) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
e) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni;
f) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
g) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.
8. Per le medesime finalità di cui al comma 8, è possibile altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la trasparenza e la massima partecipazione, le stazioni appaltanti danno evidenza, almeno sette giorni prima del loro avvio, delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
9. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi 7, 8 e 9 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
10. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere di rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1 verifica l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio.
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dello Stato.
5.4. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione inserire le seguenti: per il sistema.
Conseguentemente:
a) al comma 1, dopo le parole: nazionale inserire le seguenti: , anche.
b) al comma 7, sostituire le parole: delle unità galleggianti con le seguenti: delle opere.
*5.5. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
*5.6. Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Prestigiacomo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sistema energetico nazionale, inserire le seguenti: gli impianti e.
Conseguentemente:
a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Per la realizzazione inserire le seguenti: degli impianti,;
c) al comma 2, dopo le parole: Per la costruzione e l'esercizio inserire le seguenti: degli impianti e;
d) al comma 2, dopo le parole: legge 29 novembre 2007, n. 222, inserire le seguenti: ove non già acquisita,;
e) al comma 5, dopo le parole: i soggetti interessati alla realizzazione inserire le seguenti: degli impianti,;
f) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti già titolari dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rigassificazione comunicano al Commissario, nel medesimo termine, l'interesse a procedere con la realizzazione del progetto autorizzato.;
g) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì comunicati i progetti già autorizzati di cui al precedente comma 5 ultimo periodo.;
h) al comma 8, dopo le parole: che realizzano e gestiscono inserire le seguenti: gli impianti,.
**5.7. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**5.8. Zucconi.
**5.10. Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Prestigiacomo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale inserire le seguenti: , altresì.
5.11. De Toma, Zucconi, Caiata.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione inserire le seguenti: , nonché attraverso l'adeguamento degli impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto esistenti sul territorio nazionale,.
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: delle unità galleggianti con le seguenti: delle opere.
5.12. Moretto, Del Barba, Ungaro.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: incluse le connesse infrastrutture inserire le seguenti: o mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di emanazione del presente decreto purché non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto,.
Conseguentemente, al comma 8, dopo le parole: di cui al comma 1 inserire le seguenti: , a eccezione dei terminali di rigassificazione in mare già esistenti,.
*5.13. De Toma, Zucconi, Caiata.
*5.14. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*5.15. Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Prestigiacomo.
*5.16. Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*5.30. Moretto, Del Barba, Ungaro.
Al comma 2, dopo le parole: dal Commissario di cui al comma 1 inserire le seguenti: , d'intesa con la regione interessata,.
5.17. Ferro.
Al comma 2, dopo le parole: della legge 29 novembre 2007, n. 222, inserire le seguenti: , ferma restando l'intesa con la regione interessata,.
5.18. Pella.
Sopprimere il comma 3.
*5.19. Zolezzi.
*5.21. Muroni.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle opere o alle infrastrutture connesse ricadenti anche solo parzialmente in aree naturali protette regionali e nazionali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree protette elencate alle lettere ii) e v) dell'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
Conseguentemente al comma 4, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 3.
5.22. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle opere o alle infrastrutture connesse ricadenti anche solo parzialmente in aree naturali protette regionali e nazionali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree protette elencate alle lettere ii) e v) dell'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
Conseguentemente:
a) al comma 4, terzo periodo:
1) premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 3,;
2) dopo le parole: siti contaminati inserire le seguenti: , purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei medesimi siti,;
b) al comma 10, sopprimere la lettera c);
c) dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza provvede tempestivamente attraverso la propria struttura agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5.23. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui insistono impianti di rigassificazione non più funzionanti, ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione della Zona Falcata di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni per l'anno 2022, 3 milioni per l'anno 2023, 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Conseguentemente, all'assegnazione delle risorse complessivamente pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione CIPESS con la quale si individua, altresì, il soggetto attuatore.
5.24. Siracusano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui insistono impianti di rigassificazione non più funzionanti, ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione della Zona Falcata di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del CIPESS con la quale si individua, altresì, il soggetto attuatore.
5.25. Siracusano.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: e paesaggistica dell'intervento, inserire le seguenti: nonché della particolare sensibilità storica e vulnerabilità dell'ecosistema circostante, o nel raggio di 10 chilometri da un sito patrimonio Unesco o da una riserva naturale,.
5.26. Sodano.
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: siti contaminati inserire le seguenti: , purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei medesimi siti,.
5.27. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti di cui al comma 1 non possono, comunque, essere realizzati a una distanza lineare inferiore a 10 chilometri rispetto ad altri impianti soggetti alla disciplina sul rischio da incidenti rilevanti ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
5.28. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Sopprimere il comma 8.
5.29. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Al comma 10, sopprimere la lettera c).
5.31. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza provvede tempestivamente attraverso la propria struttura agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5.32. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.
Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione giurisdizionale si applicano gli articoli 119 e 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
*5.33. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
*5.34. Pella.
*5.35. De Micheli.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: «nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi», aggiungere le seguenti: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti off-shore fissi o mobili».
5.36. Caon, Martino, Pella, Cortelazzo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure urgenti in materia di combustibili)
1. All'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Parte I sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione 1, paragrafo 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) metanolo»;
b) alla sezione 2, paragrafo 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) metanolo».
5.02. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)
1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari d'incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, a un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, e i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.
2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:
a) costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;
b) costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;
c) ulteriori componenti addizionali nel caso di:
1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;
2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;
4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.
3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività standard fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.
4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:
a) l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;
b) la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;
c) l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. Per gli impianti ancora beneficiari d'incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto.
5.03. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni previste dai Contratti di Servizio Energia, dai Contratti di Rendimento Energetico o di Prestazione Energetica (EPC) e dai Contratti di Teleriscaldamento, per usi civili ed industriali, contabilizzati nelle fatture emesse per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, in analogia a quanto previsto dal comma 1 per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento. Qualora le prestazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.».
5.04. Lucaselli, Caiata.
ART. 6.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 57, sostituire le parole: di cui agli articoli 6 e 7 con le seguenti: di cui all'articolo 7.
6.1. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.».
2. In sede di concertazione del decreto del Ministero della transizione ecologica previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.
3. Al fine di potenziare le proprie strutture centrali e territoriali il Ministero della cultura, anche al fine di rendere più efficiente l'attività valutativa di cui al comma 2, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nel limite delle proprie facoltà assunzionali, il personale dirigenziale e non dirigenziale utilizzando le proprie graduatorie vigenti, fino a esaurimento, e quelle di altre pubbliche amministrazioni, come reperibili dal sistema di monitoraggio a cura del Dipartimento della funzione pubblica.
6.2. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere i seguenti:
01) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tenuto conto altresì dei successivi aggiornamenti previsti dall'Unione europea, l'individuazione delle aree dovrà consentire in ogni caso un efficiente utilizzo delle risorse»;
02) al comma 2, dopo le parole: «degli impegni assunti» sono inserite le seguenti: «, un sistema di premialità applicabile al superamento dei predetti impegni».
6.4. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tenuto conto altresì dei successivi aggiornamenti previsti dall'Unione europea, l'individuazione delle aree dovrà consentire in ogni caso un efficiente utilizzo delle risorse».
*6.5. Sut.
*6.6. Zucconi.
*6.7. Muroni.
Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 2, dopo le parole: «degli impegni assunti» sono aggiunte le seguenti: «, un sistema di premialità applicabile al superamento dei predetti impegni.».
**6.8. Zucconi.
**6.9. Muroni.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi da parte di una o più regioni o province autonome, il Ministro della transizione ecologica invita la regione o provincia autonoma a presentare entro due mesi osservazioni in merito. Entro i successivi due mesi, il Ministro della transizione ecologica, qualora abbia accertato, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte nell'ambito del sistema di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti, che il mancato conseguimento degli obiettivi è imputabile all'inerzia delle amministrazioni preposte ovvero all'inefficacia delle misure adottate dalla regione o provincia autonoma, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di assegnare all'ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo il Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, nomina un apposito commissario con il compito di monitorare il corretto e tempestivo svolgimento dei procedimenti autorizzativi necessari a conseguire la quota di energia da fonti rinnovabili idonea a coprire il deficit riscontrato, adottando ove necessario i relativi provvedimenti nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi.».
*6.10. Sut.
*6.12. Zucconi.
*6.13. Muroni.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) al comma 8, lettera a), le parole: «3 MWh» sono sostituite dalle seguenti: «8 MWh».
6.14. Martino, Giacometto, Torromino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Cannizzaro.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis) al comma 8, lettera c-ter), dopo le parole: «esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli collocati a terra,» sono aggiunte le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera «c-quater)», secondo periodo, dopo le parole: Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela inserire le seguenti: , nel caso di visibilità degli impianti dagli stessi,;
b) al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
2-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. La classificazione di idoneità delle aree operata ai sensi del presente articolo, incluso il comma 8, prevale sull'eventuale classificazione di non idoneità delle medesime aree, laddove operata dalle regioni, anche in attuazione dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;
c) al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis», sostituire le parole: ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche, con le seguenti: ove non ricadenti su aree non idonee, alle opere e alle infrastrutture elettriche;
d) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:
«9-ter. Qualora un intervento per il quale sia applicabile la procedura abilitativa semplificata interessi il territorio di più comuni, la procedura è avviata presso tutti i comuni interessati. Il comune su cui si trova la parte prevalente dell'impianto di generazione coordina la procedura, anche mediante conferenza di servizi.
9-quater. Non sono ostative alla realizzazione degli impianti tramite procedura abilitativa semplificata, qualora vi siano i presupposti stabiliti dal presente articolo, le disposizioni regionali di individuazione delle aree non idonee o ostative alla installazione di impianti oltre a una certa soglia di potenza o in aree specifiche, fatte salve le valutazioni dei comuni, nell'ambito della procedura e le valutazioni in materia paesaggistica e ambientali, ove non derogate ai sensi del precedente comma 9-bis.»;
2-ter. Le disposizioni dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevalgono sugli strumenti urbanistici ed edilizi comunali qualora contrastanti.
6.15. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) al comma 8, lettera c-ter), dopo le parole: «esclusivamente per gli impianti fotovoltaici» sono aggiunte le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano».
*6.16. Muroni.
*6.18. Porchietto, Squeri, Pella, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto.
*6.19. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) al comma 8, lettera c-ter), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone sulle quali insiste un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 5 MW.».
6.20. Muroni.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso lettera «c-quater)» con il seguente:
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione delle aree di cui all'articolo 142, alle lettere c), d) e h), né le aree che ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di due chilometri per gli aerogeneratori e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
*6.21. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*6.22. Muroni.
*6.23. Lovecchio.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera «c-quater)», secondo periodo, dopo le parole: perimetro di beni sottoposti a tutela inserire le seguenti: , nel caso di visibilità degli impianti dagli stessi,.
6.25. Muroni.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera «c-quater)», secondo periodo, sostituire le parole: un chilometro con le seguenti: 500 metri.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera «c-quater)», dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le aree idonee come individuate dall'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si intendono idonee anche nel caso in cui ricadano contemporaneamente nelle fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela, di cui alla presente lettera.
6.27. Soverini, Fregolent.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera «c-quater)», secondo periodo, sostituire le parole: un chilometro con le seguenti: 500 metri.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera «c-quater)», dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le aree idonee come individuate dall'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si intendono idonee anche nel caso in cui ricadano contemporaneamente nelle fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela, di cui alla presente lettera.;
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici» sono aggiunte le seguenti: «fino a 20 MW».
6.28. Soverini.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera «c-quater)», secondo periodo, sostituire le parole: un chilometro con le seguenti: 500 metri.
6.29. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso lettera «c-quater)», aggiungere il seguente:
c-quinquies) non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici realizzati da imprese agricole, singole e associate, su fabbricati per uso produttivo, manufatti e terreni agricoli nella disponibilità delle stesse, di potenza fino ad 1 MW o di potenza più elevata laddove strettamente funzionale al soddisfacimento dei consumi aziendali di energia elettrica.
*6.30. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*6.31. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*6.32. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*6.33. Gadda, Ungaro, Del Barba.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree non idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) le aree agricole ricadenti nelle naturali protette, nei siti UNESCO e nei siti della rete Natura 2000;
b) le aree agricole ad alto valore naturale (HNVF) individuate dalle regioni;
c) la aree agricole di pregio in termini di produttività, fertilità dei suoli e irrigabilità;
d) la aree agricole in attualità di coltura e quelle non coltivate da meno di 5 anni.».
6.34. Anna Lisa Baroni, Martino, Pella, Squeri, D'Attis, Bond, Caon, Nevi, Spena.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 22, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, comprese le aree di cui all'articolo 20, comma 8, non si applicano le norme in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, e l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione».
6.35. Muroni.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 22, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,» sono soppresse;
2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
6.36. Zucconi.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole: «di impatto ambientale,» sono inserite le seguenti: «nonché nelle aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono istallati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,».
6.38. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a) le parole: «, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,» sono soppresse;
1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:.
*6.39. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*6.40. Muroni.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , ove ricadenti su aree idonee,.
6.41. Eva Lorenzoni, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fregolent.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis», sostituire le parole: ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche con le seguenti: ove non ricadenti su aree non idonee, alle opere e alle infrastrutture elettriche.
*6.42. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*6.43. Lovecchio.
*6.44. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili off-shore,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,».
**6.45. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**6.47. Sut, Lovecchio.
**6.48. Pastorino, Fassina.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con proprio atto inserire le seguenti: e previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
6.49. Muroni.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: «derivazione idroelettrica», sono aggiunte le seguenti: «e di coltivazione per risorse geotermiche.».
2-ter. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31 dicembre 2024 sono valide per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042, a condizione che i concessionari, d'intesa con i comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché realizzare investimenti e favorire ricadute socio-economiche sui territori interessati. Tale piano può prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
2-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
2-quinquies. I titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti dal 1° gennaio 2023 a corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni.
2-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti gli enti comunali coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
2-septies. Le norme di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.
6.51. Nardi, Sani, Ciampi, Cenni, Ceccanti, Braga, Pezzopane.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «cave o lotti» sono inserite le seguenti: «o porzioni»;
b) dopo le parole: «artigianale e commerciale» sono inserite le seguenti: «, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere»;
c) dopo le parole: «per l'edificazione» sono inserite le seguenti: «, nonché in eventuale deroga alle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato lo stesso e adeguamento delle garanzie prestate».
2-ter. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «cave e miniere» sono inserite le seguenti: «o le porzioni di queste non suscettibili di ulteriore sfruttamento,».
2-quater. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «10 MW» sono sostituite con le seguenti: «20 MW» e la parola: «dismesse» è soppressa.
*6.52. Giacometto, Squeri, Porchietto, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
*6.53. Lucaselli, Zucconi.
*6.54. Ungaro, Del Barba.
*6.55. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici di potenza fino a 60 kW o 1 MW se previsto dalla normativa regionale, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche prevedano l'ubicazione di uno o più aerogeneratori nello stesso sito di ubicazione degli aerogeneratori esistenti e non comportano un'altezza dell'aerogeneratore superiore 100 metri dall'estremità delle pale rispetto al suolo (cosiddetto tip), sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi che precedono riguardi aerogeneratori ubicati a distanza inferiore a 6 volte il proprio diametro rispetto a progetti di impianti eolici in corso di autorizzazione o impianti eolici già realizzati di potenza maggiore a 1 MW, l'accesso alle procedure autorizzative semplificate di cui al presente comma è subordinato alla risoluzione dell'interferenza mediante consenso del titolare del progetto di impianto o dell'impianto interferito. La realizzazione di tali interventi non è sottoposta a valutazioni ambientali e paesaggistiche e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità nonché dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5-ter. Il titolo abilitativo ed edilizio di cui al comma che precede è valido anche per la dismissione dell'impianto esistente, fermi gli obblighi relativi alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla dismissione ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5-quater. Al fine di promuovere l'efficientamento del parco impiantistico nazionale aumentandone la produzione e, del pari, di utilizzare in modo efficiente il suolo già occupato da impianti esistenti, gli interventi di cui ai commi 6 e 7 che precedono possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. Gli impianti risultanti dalla modifica ai sensi dei commi 6 e 7 che precedono, che riguardino o meno impianti in corso di incentivazione, saranno considerati nuovi impianti ai fini dell'accesso all'incentivo con conseguente cessazione dell'eventuale beneficio a favore degli impianti dismessi. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016.
5-quinquies. All'articolo 6, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: “e l'articolo 7-bis,” le parole: “comma 5” sono soppresse e sono inserite le parole: “commi 5 e 6”.».
6.57. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Nel caso di interventi considerati non sostanziali ai sensi del comma 3 di cui al presente articolo, da realizzare sui progetti e sugli impianti da fonti di energia rinnovabile, nonché sulle relative opere connesse, che costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, la disponibilità giuridica delle relative aree può essere acquisita anche mediante il ricorso alle procedure di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. In deroga all'articolo 6, comma 2, primo periodo, del presente decreto legislativo, il proponente l'iniziativa può avviare la procedura abilitativa semplificata ovvero depositare la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera richiedendo, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare, fermo restando che tale documentazione è aggiornata a cura del proponente qualora il progetto subisca modifiche durante l'eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6 comma 5, terzo periodo, del presente decreto legislativo. Nei casi di cui al presente comma, l'autorità espropriante è individuata nel comune competente per la procedura abilitativa semplificata ovvero per la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera.».
6.58. Masi, Sut, Lovecchio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di semplificare e mitigare l'emergenza energetica, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono realizzabili, con le medesime modalità di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.
6.59. Lorenzin, De Micheli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, i concessionari stradali e autostradali realizzano gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle aree idonee nella propria disponibilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche per il tramite di società da esse controllate o ad esse collegate alle quali sono conferite le aree ad essi concesse. L'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle società controllate o collegate affidatarie delle aree del concessionario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione. L'ente concedente consente che la durata di assegnazione delle aree a società controllate o collegate al concessionario stradale o autostradale sia pari almeno alla vita utile degli impianti che insisteranno su tali aree.
6.60. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Relativamente alla procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'amministrazione competente all'approvazione del progetto, con propria iniziativa può valersi del diritto di presentare istanza per l'avvio della procedura espropriativa ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla connessione alla rete elettrica con richiesta di dichiarazione di inamovibilità, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni.
6.61. Lovecchio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di semplificare e mitigare l'emergenza energetica, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è consentita la realizzazione, con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dei progetti per nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sopra edifici e coperture esistenti di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e termali, purché ubicate fuori dai centri storici, al fine di utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.
6.62. Zanichelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di semplificare e mitigare l'emergenza energetica, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono realizzabili, con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.
*6.63. Mazzetti, Giacometto, Pella.
*6.64. Frassini, Comaroli, Bitonci, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fiorini, Lucchini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al primo periodo le parole: «in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «su edifici tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b)» e l'ultimo periodo è soppresso.
6.66. Federico.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alcomma 9-bis, secondo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al» sono sostituite dalle seguenti: «aree individuate come non idonee ai sensi del».
6.67. Muroni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle parole: «I progetti di impianti fotovoltaici» sono anteposte le seguenti: «Salvo diversa volontà del proponente,».
6.68. Martino, Giacometto, Torromino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Cannizzaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fino al raggiungimento di 4 TWh».
6.69. Moretto, Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifica alla legge 29 giugno 2021, n. 108)
1. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2021, n. 108, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «e di valutazione ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
6.01. Muroni.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti: «, attraverso procedure concorsuali a cadenza almeno semestrale, stipula contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima e di lungo termine di durata fino a venti anni riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale e ceduta nel mercato elettrico all'ingrosso, potendo differenziarne la durata tra impianti esistenti e nuovi.»;
b) al comma 1, le parole: «mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.» sono soppresse;
c) al comma 2, le parole: «di vendita dell'energia elettrica da fonte rinnovabile ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1» sono sostituite con le seguenti: «alle differenze con i clienti finali selezionati mediante procedura concorsuale e per l'energia elettrica di cui al comma 1, aventi durate fino a 10 anni e non inferiori ai tre anni,»;
d) al comma 3, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
e) al comma 3, lettera a), le parole: «di vendita» sono soppresse;
f) al comma 3, lettera a), le parole: «nonché in coerenza con i» sono sostituite dalle seguenti: «a prezzi non superiori ai»;
g) al comma 3, lettera b), le parole: «può cedere l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna, a valere dal primo gennaio 2022, tramite la stipulazione di contratti alle differenze, i diritti relativi all'»;
h) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «6 maggio 2003, e ai clienti» sono aggiunte le seguenti: «, con riserva di due Terawattora,»;
i) al comma 3, lettera c), le parole: «cede l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna i diritti dell'».
6.03. Benamati, Ianaro, Zardini, Squeri.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Promozione degli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile)
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1 è premesso il seguente comma:
«01. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una riserva di utilizzo delle superfici delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica».
*6.04. Benamati, Rotta, Zardini.
*6.05. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
*6.06. Bignami, Lucaselli, Zucconi, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.
*6.07. Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Prestigiacomo, Benigni.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure di definizione delle aree idonee)
1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c-ter), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«4) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone sulle quali insiste un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 5 MW.».
6.08. Mollicone.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure per la semplificazione)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, comprese le aree di cui al comma 8, non si applicano le norme in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione»;
2. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al» sono sostituite dalle seguenti: «aree individuate come non idonee ai sensi del».
6.09. Mollicone.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
b) al comma 3, lettera a), le parole: «il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2» sono sostituite con le seguenti: «il prezzo di ritiro offerto dal GSE ai sensi del comma 1 e il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2»;
c) al comma 3, lettera b), le parole: «può cedere» sono sostituite dalla seguente: «cede»;
d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel» sono aggiunte le seguenti: «, a prezzi non superiori ai valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».
*6.010. Bignami, Lucaselli, Zucconi, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.
*6.011. Sut.
*6.012. Fregolent, Moretto, Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure in materia di interventi connessi all'efficientamento energetico, alla produzione di energia rinnovabile e al miglioramento strutturale e commerciale dei porti dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio)
1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza strutturale dei bacini portuali, nonché di garantire il sostegno economico-finanziario per opere di efficientamento energetico e la produzione di energia elettrica da moto ondoso in via sperimentale, di ampliare e favorire lo sviluppo commerciale dei porti gestiti dall'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2022, sono definite, previa intesa con la regione Calabria e l'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, le modalità di assegnazione delle risorse, in favore di progetti elaborati per le finalità di cui al comma 1.
3. I soggetti beneficiari delle risorse di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno di utilizzazione delle risorse stesse, provvedono al monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e alla certificazione della definitiva realizzazione dei progetti mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6.013. Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «di impatto ambientale,» sono inserite le seguenti: «nonché nelle aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono istallati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,».
6.014. Sut, Lovecchio.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17)
1. All'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici» sono aggiunte le seguenti: «fino a 20 MW».
*6.015. Soverini.
*6.016. Sut.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Razionalizzazione degli incentivi e dei sussidi alle energie rinnovabili)
1. Al fine di ridurre l'importo degli oneri di sistema nella tariffa dell'energia elettrica, gli aumenti del costo dell'energia e di razionalizzare l'erogazione di incentivi alle fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, ridetermina l'entità dei sussidi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:
a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;
b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;
c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;
d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta;
e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, avvalendosi del sistema ISPRA-SNPA, pubblica un'analisi degli indici di ritorno energetico delle fonti rinnovabili e di altri indici di sostenibilità, tra i quali l'impronta idrica, l'eccesso di nitrati nei digestati, il rischio di alterazione della flora batterica del suolo derivato dagli spandimenti, con particolare riferimento alle bioenergie.
6.017. Zolezzi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Liste di controllo)
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
(Liste di controllo)
1. Al fine di assicurare l'efficacia, la trasparenza e la prevedibilità delle procedure amministrative in materia di impianti alimentati a fonti rinnovabili, gli sportelli istituiti in attuazione dell'articolo 16 della direttiva UE 2018/2011 predispongono specifiche liste di controllo, nelle quali sono indicati tutti i presupposti, in fatto e in diritto, occorrenti per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché tutte le modifiche degli impianti stessi, anche autorizzati e non ancora costruiti.
2. Le liste di controllo di cui al comma 1 sono predisposte nel rispetto del principio di proporzionalità, sulla base della maggiore o minore complessità del procedimento richiesto per il rilascio dei titoli abilitativi.».
*6.018. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*6.019. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Nuove disposizioni sulla tassazione dei terreni autorizzati all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Per i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la base imponibile ai fini IMU è determinata, in deroga all'articolo 18 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, applicando all'ammontare medio del reddito dominicale risultante in catasto nel comune di riferimento per i terreni agricoli con classamento seminativo, rivalutato del 100 per cento, un moltiplicatore pari a 135».
2. Resta ferma la determinazione della rendita catastale quali immobili a destinazione speciale, censibili nella categoria catastale del gruppo D, tramite stima diretta, per le costruzioni ubicate nell'area autorizzata all'attività estrattiva, con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali al processo estrattivo, come disposto dall'articolo 1, commi da 21 a 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva sono qualificabili come area fabbricabile esclusivamente se utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6.020. Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure per il superamento dell'inerzia della PA)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno trenta» sono sostituite dalle seguenti: «almeno sessanta»;
b) al comma 4, primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 2. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede a fornire tempestiva comunicazione agli enti competenti al rilascio di tali titoli. Trascorso il termine di cui al comma 2, in caso di mancato riscontro da parte degli enti di cui al periodo precedente, gli atti di assenso si intendono acquisiti con parere favorevole. Su richiesta del proponente, quest'ultimo può provvedere autonomamente alla comunicazione agli enti competenti fornendo tutti gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e certificando l'avvenuta ricezione, da parte degli enti coinvolti, di tali elaborati. Trascorso il termine di cui al comma 2, in caso di mancato riscontro da parte degli enti di cui al periodo precedente gli atti di assenso si intendono acquisiti con parere favorevole.».
2. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'aggiornamento di cui al periodo precedente viene incluso, per ciascuna tipologia di fonte e tecnologia per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, un elenco esaustivo di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti, con indicazione dei relativi enti competenti».
6.021. Mollicone.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.» sono sostituite con le seguenti: «organizza delle procedure concorsuali a cadenza di norma trimestrale, mediante le quali assegna agli operatori selezionati ed in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti da fonte rinnovabile, differenziando tra nuovi ed esistenti, il diritto a stipulare dei contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima di lungo termine e di durate anche fino a 25 anni.»;
b) al comma 2 le parole: «senza oneri a carico del proprio bilancio,» sono soppresse;
c) al comma 2 le parole: «di vendita dell'energia elettrica da fonte rinnovabile ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1» sono sostituite con le seguenti: «alle differenze con i clienti finali selezionati mediante procedura concorsuale e per l'energia elettrica di cui al comma 1, aventi durate fino a 10 anni e non inferiori ai tre anni»;
d) al comma 3 la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
e) al comma 3, lettera a), le parole: «di vendita» sono soppresse;
f) al comma 3, lettera a), le parole: «nonché in coerenza con i» sono sostituite dalle seguenti: «a prezzi non superiori ai»;
g) al comma 3, lettera b), le parole: «può cedere l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna, a valere dal primo gennaio 2022, tramite la stipulazione di contratti alle differenze, i diritti relativi all'»;
h) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «6 maggio 2003, e ai clienti» sono aggiunte le seguenti: «, con riserva di due Terawattora,»;
i) al comma 3, lettera c), le parole: «cede l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna i diritti dell'»;
j) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui ai commi 3 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
6.022. Squeri, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici o termali)
1. In deroga alla normativa vigente non occorre autorizzazione o parere preventivo alcuno negli edifici ad uso turistico o termale, anche se vincolati, nei seguenti casi:
a) installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana, in cui non si coprano pavimentazioni o elementi di tetto di particolare pregio storico o architettonico, posati parallelamente alla copertura;
b) sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda laddove gli elementi sostituiti non rivestano particolare pregio storico o architettonico.
*6.023. Zucconi.
*6.024. Faro.
*6.025. Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici o termali)
1. In deroga alla normativa vigente, negli immobili adibiti ad uso turistico o termale, non è richiesta alcuna autorizzazione o parere preventivo, ai fini dell'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana, in cui non si coprano pavimentazioni o elementi di tetto di particolare pregio storico o architettonico, posati parallelamente alla copertura e della sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda laddove gli elementi sostituiti non rivestano particolare pregio storico o architettonico.
6.026. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
ART. 7
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 57, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: agli articoli 6 e 7 con le seguenti: all'articolo 6;
b) sopprimere il comma 2.
7.1. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti alimentati da fonti rinnovabili è consentita esclusivamente su aree periferiche, aree urbanistiche compromesse e aree industriali. Non è, in ogni caso, consentita l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree agricole.
7.3. Rampelli, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Albano, Bignami.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10, comma 7-quinquies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 15, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato o Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere riassegnati sul pertinente capitolo di spesa».
7.4. Invidia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il rilascio dell'attestazione o della autocertificazione del privato di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara l'opera di pubblica utilità e, ove nel corso del procedimento sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ai proprietari del bene interessati dalla realizzazione dell'opera di pubblica utilità come identificati nel piano particellare allegato alla domanda, appone il vincolo preordinato all'esproprio sui suddetti beni ai fini della loro espropriazione e/o asservimento. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio costituisce variante urbanistica (ove occorra) e atto vincolato, privo di discrezionalità amministrativa. Si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in quanto compatibili. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventata efficace la dichiarazione di pubblica utilità. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. Da tale data decorrono i termini di impugnazione al TAR o al Capo dello Stato dell'autorizzazione unica formatasi con il silenzio assenso.
7.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 3, sostituire le parole: possono essere invitati, senza diritto di voto, con le seguenti: sono invitati, con diritto di voto,.
7.6. Pella.
Al comma 3, sostituire le parole: possono essere invitati, senza diritto di voto con le seguenti: partecipano, con diritto di voto.
7.7. Ferro.
Al comma 3, sostituire le parole: senza diritto di voto con le seguenti: con diritto di voto.
7.8. Ferro.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «cave o lotti» sono inserite le seguenti: «o porzioni»;
b) dopo le parole: «artigianale e commerciale» sono inserite le seguenti: «, nonché le cave e le miniere»;
3-ter. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «cave e miniere» sono inserite le seguenti: «o le porzioni di queste non suscettibili di ulteriore sfruttamento,».
3-quater. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 27 aprile 2022, n. 34, al primo periodo dopo le parole: «cave dismesse», sono inserite le seguenti: «o in esercizio».
7.9. Sut, Chiazzese, Corneli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Per gli interventi considerati non sostanziali ai sensi del comma 3 di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il proponente l'iniziativa può avviare la procedura abilitativa semplificata ovvero depositare la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera richiedendo la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ove l'intervento non fosse ricompreso tra quelli individuati nell'Allegato I-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare, fermo restando che tale documentazione è aggiornata a cura del proponente qualora il progetto subisca modifiche durante l'eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6 comma, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nei casi di cui al periodo che precede, l'autorità espropriante è individuata nel comune competente per la procedura abilitativa semplificata ovvero per la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera».
*7.10. Muroni.
*7.11. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei centri, nuclei storici e negli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati direttamente, ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 al punto A.6, la lettera C è soppressa dalle esclusioni dalla procedura semplificata. Negli immobili vincolati direttamente ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 l'installazione di pannelli solari è inserita tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimenti autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
**7.12. Zanichelli.
**7.13. Muroni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «parziale e riattivazione,» sono aggiunte le seguenti: «nonché integrale ricostruzione,»;
b) al comma 4-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli impianti diversi da quelli di cui al precedente periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse».
7.15. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli impianti diversi da quelli di cui al precedente periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse».
7.16. Muroni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «parziale e riattivazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché integrale ricostruzione».
*7.17. Ianaro.
*7.18. Lovecchio, Chiazzese.
*7.19. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:
Art. 7-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)
1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, e altro), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti, regioni, sistema bancario e Poste italiane.
3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e dell'ambiente.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
Art. 7-ter.
(Modifica disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)
1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il numero 3-sexies) è aggiunto il seguente: «3-septies) I nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, in particolare sui tetti piani, di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, supermercati e capannoni industriali, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile».
7.01. Muroni.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per favorire l'efficienza energetica)
1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, e altro), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti, regioni, sistema bancario e Poste italiane.
3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo hanno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della transizione ecologica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
5. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il numero 3-sexies) è inserito il seguente:
«3-septies) i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, in particolare sui tetti piani, di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, supermercati e capannoni industriali, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile».
7.02. Sani, Ciagà, Fragomeli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per favorire l'efficienza energetica e energie rinnovabili nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)
1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti, regioni, sistema bancario e Poste italiane.
3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo hanno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della transizione ecologica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
7.03. Sani, Ciagà, Fragomeli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Semplificazione delle procedure di esproprio)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Nel caso di interventi considerati non sostanziali ai sensi del comma 3 di cui al presente articolo, da realizzare sui progetti e sugli impianti da fonti di energia rinnovabile, nonché sulle relative opere connesse, che costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, la disponibilità giuridica delle relative aree può essere acquisita anche mediante il ricorso alle procedure di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. In deroga all'articolo 6, comma 2, primo periodo, del presente decreto legislativo, il proponente l'iniziativa può avviare la procedura abilitativa semplificata ovvero depositare la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera richiedendo, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare, fermo restando che tale documentazione è aggiornata a cura del proponente qualora il progetto subisca modifiche durante l'eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6 comma 5, terzo periodo, del presente decreto legislativo. Nei casi di cui al presente comma, l'autorità espropriante è individuata nel comune competente per la procedura abilitativa semplificata ovvero per la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera».
*7.04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*7.05. Martino, Pella, Squeri.
*7.06. Muroni.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 27-ter.
(Provvedimento Autorizzatorio Unico Nazionale)
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, per progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente presenta al Ministero della transizione ecologica, l'autorità competente, un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito web l'istanza e la documentazione a corredo e comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazione della predetta documentazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Dalla ricezione di tale comunicazione, la documentazione e il relativo progetto si considerano conosciuti da parte dei predetti enti.
2. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Entro il predetto termine di quindici giorni, l'autorità competente individua e comunica dandone immediata notizia sul sito web, il nominativo del responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale.
4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quindici giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Le osservazioni inviate oltre il predetto termine di quindici giorni non possono essere prese in considerazione ai fini dello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo.
5. Qualora l'autorità competente motivatamente ritenga che le eventuali osservazioni del pubblico, ai sensi del precedente comma, siano sostanziali e rilevanti per il procedimento, entro i successivi quindici giorni può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
6. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione della prima seduta della conferenza di servizi e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i predetti termini, i pareri non resi si considereranno favorevolmente acquisiti. Per i soli pareri di competenza di enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove vincolanti, non resi entro i suddetti termini, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, entro i successivi trenta giorni dovrà con proprio motivato provvedimento esercitare i propri poteri sostitutivi, esprimendo parere favorevole a meno di elementi che inducano a ritenere necessario valutare negativamente l'impatto ambientale e paesaggistico del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è comunicata al proponente, pubblicata sul sito web dell'autorità competente e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con forma di pubblicità legale, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi. Tale determinazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico nazionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui sia previsto il rilascio di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ovvero di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e tali titoli confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale di cui al presente articolo.
7. Nei casi in cui i termini per la conclusione della conferenza di servizi e per la pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza di servizi sul sito web dell'autorità competente e sulla Gazzetta Ufficiale non siano rispettati, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale vi provvede, esercitando i propri poteri sostitutivi, entro quindici giorni dalla scadenza dei relativi termini.
8. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 6 non siano rispettati è rimborsato al proponente il contributo pagato ai sensi dell'articolo 33.
9. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.
10. Tutti i termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. Il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, dopo l'avvenuta pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in Gazzetta Ufficiale, laddove necessario, è altresì responsabile dell'emanazione di tutti gli eventuali e ulteriori atti successivi e necessari alla realizzazione dell'impianto autorizzato, esercitando il proprio potere sostitutivo nel caso di inerzia dei diversi enti competenti.
12. Il termine per l'impugnazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale è di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale. Non è ammesso il ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica. Decorso inutilmente tale termine e comunque dopo il favorevole esito dell'eventuale giudizio di primo grado, il progetto potrà esser realizzato e l'eventuale accertamento successivo di motivi di annullabilità della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi potranno esser rimediati solo mediante risarcimento dei danni, facendo salvo comunque il provvedimento di autorizzazione.
13. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale eventualmente prevista e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 6, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia».
**7.07. Zucconi.
**7.08. Muroni.
**7.09. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Proroga efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)
1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo».
*7.010. Mollicone.
*7.011. Ianaro.
*7.012. D'Attis, Giacometto.
*7.013. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*7.014. Pastorino.
*7.015. Moretto, Del Barba, Ungaro.
*7.016. Lovecchio, Chiazzese.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Semplificazione delle procedure contro l'inerzia della pubblica amministrazione)
1. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: «e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento» sono soppresse.
**7.017. Mollicone.
**7.018. D'Attis, Giacometto.
**7.019. Moretto, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di incentivazioni CIP6)
1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
7.020. Rampelli, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Albano, Bignami.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di PiTESAI)
1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
7.021. Rampelli, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Albano, Bignami.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di addizionali all'accisa sull'energia elettrica)
1. I venditori di energia elettrica, di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che procedono alla restituzione delle somme percepite a titolo di rivalsa dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per forniture di energia elettrica, effettuate nelle regioni a statuto ordinario dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2011 e nelle regioni a statuto speciale dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2012, ai soggetti consumatori finali che ne abbiano fatto richiesta, rispettivamente alla data del 31 dicembre 2021 e del 31 marzo 2022, e fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, possono presentare, a partire dalla data di efficacia della determinazione di cui al comma 3, domanda di rimborso in danaro delle predette somme ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del predetto testo unico, in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3, e 4 del medesimo articolo.
2. L'importo annuo rimborsabile complessivamente ai venditori di energia elettrica di cui al comma 1 non può eccedere la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ed è comprensivo anche degli importi afferenti le addizionali all'accisa sull'energia elettrica che sono stati dagli stessi versate agli enti locali percettori in base a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.
3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 con particolare riguardo:
a) alla individuazione degli scaglioni entro cui devono essere ripartiti i consumatori finali in base all'ammontare dell'onere corrispondente all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui hanno chiesto la restituzione in modo da fissare l'ordine di priorità, secondo un criterio di importo decrescente, con il quale procedere al rimborso delle somme al venditore;
b) alle modalità ed al termine di restituzione da parte del venditore della quota di prezzo corrispondente al tributo al consumatore finale;
c) alla definizione della procedura telematica per la successiva presentazione delle domande di rimborso da parte dei venditori, in modo che le stesse siano soddisfatte assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2;
d) alla documentazione che deve corredare la domanda di rimborso del venditore.
Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire le parole: al 30 aprile, ovunque ricorrano, con le seguenti: al 30 giugno;
b) alla lettera c) sostituire le parole: al 30 giugno 2022, ovunque ricorrano, con le seguenti: al 31 luglio 2022;
c) alla lettera d), sostituire le parole: 1° maggio, con le seguenti: 1° luglio;
d) alla lettera e), sostituire le parole: 1° maggio, con le seguenti: 1° luglio.
7.022. Fragomeli, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di accumulo)
1. In favore delle imprese che effettuano investimenti volti all'acquisizione di sistemi di accumulo di energia abbinati agli impianti di autoconsumo, fino al 30 dicembre 2022 è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, del 70 per cento, nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2022 e nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58 del presente decreto.
Conseguentemente:
a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento;
b) all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modifiche:
1) all'alinea, dopo la parola: «5,» è inserita la seguente: «7-bis,»;
2) alla lettera c) sostituire le parole: «6.508 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «7.308 milioni di euro per l'anno 2022».
7.023. Angiola, Ruffino, Napoli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di accumulo)
1. In favore delle imprese che effettuano investimenti volti all'acquisizione di sistemi di accumulo di energia abbinati agli impianti di autoconsumo, fino al 30 dicembre 2022 è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, del 70 per cento, nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2022 e nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651 del 2014.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, con specifico riferimento alle quote riassegnate, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico.
7.024. Angiola, Ruffino, Napoli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di addizionali all'accisa sull'energia elettrica e di procedure autorizzative di depositi fiscali di prodotti energetici)
1. I venditori di energia elettrica, di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che procedono alla restituzione delle somme percepite a titolo di rivalsa dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per forniture di energia elettrica, effettuate nelle regioni a statuto ordinario dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2011 e nelle regioni a statuto speciale dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2012, ai soggetti consumatori finali che ne abbiano fatto richiesta, rispettivamente alla data del 31 dicembre 2021 e del 31 marzo 2022, e fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, possono presentare, a partire dalla data di efficacia della determinazione di cui al comma 3, domanda di rimborso in danaro delle predette somme ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del predetto testo unico, in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3, e 4 del medesimo articolo.
2. L'importo annuo rimborsabile complessivamente ai venditori di energia elettrica di cui al comma 1 non può eccedere la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ed è comprensivo anche degli importi afferenti le addizionali all'accisa sull'energia elettrica che sono stati dagli stessi versate agli enti locali percettori in base a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.
3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 con particolare riguardo:
a) alla individuazione degli scaglioni entro cui devono essere ripartiti i consumatori finali in base all'ammontare dell'onere corrispondente all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui hanno chiesto la restituzione in modo da fissare l'ordine di priorità, secondo un criterio di importo decrescente, con il quale procedere al rimborso delle somme al venditore;
b) alle modalità ed al termine di restituzione da parte del venditore della quota di prezzo corrispondente al tributo al consumatore finale;
c) alla definizione della procedura telematica per la successiva presentazione delle domande di rimborso da parte dei venditori, in modo che le stesse siano soddisfatte assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2;
d) alla documentazione che deve corredare la domanda di rimborso del venditore.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le corrispondenti risorse derivanti dal comma 5.
5. All'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 12, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le condizioni specifiche che consentono di fissare una soglia percentuale inferiore a quella prevista dalla lettera a) del comma 4 rapportate alla qualificazione legale strategica del deposito, alla ubicazione in zona geografica carente di rete distributiva od a situazioni oggettive di temporanea inoperatività del deposito. In luogo della sospensione prevista dal primo periodo, nel caso in cui l'esercente comprovi la sussistenza di una delle predette condizioni specifiche, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli individua la misura percentuale di forniture di prodotto in esenzione o ad accisa agevolata funzionale alla pregressa operatività del deposito. Previa ottemperanza alle prescrizioni impartite a tutela degli interessi fiscali, anche con riguardo all'eventuale incremento dell'entità ed alle modalità di computo della cauzione sull'imposta gravante sui prodotti detenuti, il depositario autorizzato prosegue la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale. Qualora non realizzata la nuova misura percentuale di forniture di prodotto in esenzione o ad accisa agevolata alla scadenza del biennio successivo, l'autorizzazione di cui al comma 4 è revocata e la relativa licenza viene convertita in licenza di esercizio di deposito commerciale di cui all'articolo 25, comma 4.».
7.025. Buratti, Ciagà.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di addizionali all'accisa sull'energia elettrica e di depositi fiscali di prodotti energetici)
1. I venditori di energia elettrica, di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che procedono alla restituzione delle somme percepite a titolo di rivalsa dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per forniture di energia elettrica, effettuate nelle regioni a statuto ordinario dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2011 e nelle regioni a statuto speciale dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2012, ai soggetti consumatori finali che ne abbiano fatto richiesta, rispettivamente alla data del 31 dicembre 2021 e del 31 marzo 2022, e fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, possono presentare, a partire dalla data di efficacia della determinazione di cui al comma 3, domanda di rimborso in danaro delle predette somme ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del predetto testo unico, in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3, e 4 del medesimo articolo.
2. L'importo annuo rimborsabile complessivamente ai venditori di energia elettrica di cui al comma 1 non può eccedere la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ed è comprensivo anche degli importi afferenti le addizionali all'accisa sull'energia elettrica che sono stati dagli stessi versate agli enti locali percettori in base a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.
3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 con particolare riguardo:
a) alla individuazione degli scaglioni entro cui devono essere ripartiti i consumatori finali in base all'ammontare dell'onere corrispondente all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui hanno chiesto la restituzione in modo da fissare l'ordine di priorità, secondo un criterio di importo decrescente, con il quale procedere al rimborso delle somme al venditore;
b) alle modalità ed al termine di restituzione da parte del venditore della quota di prezzo corrispondente al tributo al consumatore finale;
c) alla definizione della procedura telematica per la successiva presentazione delle domande di rimborso da parte dei venditori, in modo che le stesse siano soddisfatte assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2;
d) alla documentazione che deve corredare la domanda di rimborso del venditore.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le corrispondenti risorse derivanti dal comma 5.
5. Al fine di uniformare le procedure di controllo alle disposizioni di cui all'articolo 10, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, di capacità inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, entro il 31 dicembre 2022, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. Entro il 30 giugno 2023, gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di capacità inferiore a 3.000 metri cubi si dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione.
7.026. Fragomeli, Buratti, Ciagà.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il «Fondo Rinnovabili PMI».
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 500 milioni di euro e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
3. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.
6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Agli oneri derivanti dalla misura si provvede mediante il trasferimento di una quota pari a 470 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e mediante il trasferimento di una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
7.027. Masi, Sut, Traversi, Deiana.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica delle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)
1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il numero 3-sexies, è inserito il seguente:
«3-septies. I nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, in particolare sui tetti piani, di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, supermercati e capannoni industriali, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile».
7.028. Ciagà, Sani, Fragomeli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche in materia di credito d'imposta per l'efficienza energetica delle imprese del Sud)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 58 del presente decreto-legge.
7.029. Masi, Chiazzese.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Semplificazioni in materia di repowering di impianti eolici di piccola taglia)
1.All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici di potenza fino a 60 kW o 1 MW se previsto dalla normativa regionale, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche prevedano l'ubicazione di uno o più aerogeneratori nello stesso sito di ubicazione degli aerogeneratori esistenti e non comportano un'altezza dell'aerogeneratore superiore 100 metri dall'estremità delle pale rispetto al suolo (cosiddetto tip), sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi che precedono riguardi aerogeneratori ubicati a distanza inferiore a 6 volte il proprio diametro rispetto a progetti di impianti eolici in corso di autorizzazione o impianti eolici già realizzati di potenza maggiore a 1 MW, l'accesso alle procedure autorizzative semplificate di cui al presente comma è subordinato alla risoluzione dell'interferenza mediante consenso del titolare del progetto di impianto o dell'impianto interferito. La realizzazione di tali interventi non è sottoposta a valutazioni ambientali e paesaggistiche e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità nonché dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5-ter. Il titolo abilitativo ed edilizio di cui al comma che precede è valido anche per la dismissione dell'impianto esistente, fermi gli obblighi relativi alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla dismissione ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
5-quater. Al fine di promuovere l'efficientamento del parco impiantistico nazionale aumentandone la produzione e, del pari, di utilizzare in modo efficiente il suolo già occupato da impianti esistenti, gli interventi di cui ai commi 6 e 7 che precedono possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. Gli impianti risultanti dalla modifica ai sensi dei commi 6 e 7 che precedono, che riguardino o meno impianti in corso di incentivazione, saranno considerati nuovi impianti ai fini dell'accesso all'incentivo con conseguente cessazione dell'eventuale beneficio a favore degli impianti dismessi. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016.
5-quinquies. All'articolo 6, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: “e l'articolo 7-bis,” le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “commi 5 e 6”».
7.030. Sut, Zanichelli, Lovecchio.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Semplificazioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis.
(Liste di controllo)
1. Al fine di assicurare l'efficacia, la trasparenza e la prevedibilità delle procedure amministrative in materia di impianti alimentati a fonti rinnovabili, gli sportelli istituiti in attuazione dell'articolo 16 della direttiva UE 2018/2011 predispongono specifiche liste di controllo, nelle quali sono indicati tutti i presupposti, in fatto e in diritto, occorrenti per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché tutte le modifiche degli impianti stessi, anche autorizzati e non ancora costruiti.
2. Le liste di controllo di cui al comma precedente sono predisposte nel rispetto del principio di proporzionalità, sulla base della maggiore o minore complessità del procedimento richiesto per il rilascio dei titoli abilitativi».
*7.031. Zanichelli, Lovecchio.
*7.032. Fassina, Pastorino.
ART. 8.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)
1. Nell'applicazione degli «Orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali», al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive, e comunque dei fabbricati rurali, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta e, su richiesta dell'impresa agricola, fino a concorrenza della quota di spesa attribuibile alla materia prima energia su base mensile, l'impresa di vendita provvede a scomputare direttamente dalla propria fattura un ammontare pari al controvalore dell'energia elettrica come ceduta alla rete a titolo di autoconsumo. In tali casi, la cessione al mercato dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete è effettuata dal GSE che provvede ad erogare alle imprese di vendita gli ammontari necessari al predetto scomputo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
*8.1. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*8.2. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.
*8.3. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, sopprimere le parole: sulle coperture delle proprie strutture produttive.
**8.4. Marco Di Maio, Gadda, Ungaro, Del Barba.
**8.5. Sandra Savino, Nevi, Bond, Spena, Caon, Anna Lisa Baroni, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'applicazione degli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di promuovere le azioni per ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore zootecnico per l'avvio di una sperimentazione tramite l'utilizzo di miscele di batteri saprofiti anche associati a enzimi, aventi la finalità di rapido innesco del processo di digestione microbiologica della sostanza organica, sia in ambiente aerobico che anaerobico, e delle fermentazioni nelle deiezioni. La sperimentazione è avviata mediante sostegni alle imprese agricole in forma singola o associata come cooperative, consorzi di scopo o comunioni a scopo di godimento. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le modalità applicative del presente comma, con riferimento alle modalità di accesso ai fondi, alla misurazione della riduzione dell'emissione di gas serra realizzata, alla qualità delle miscele utilizzate e all'entità degli importi di sostegno.
8.6. Caon, Anna Lisa Baroni, Martino, Pella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della determinazione dell'autoconsumo di cui al comma 1 è ammesso il riferimento ai fabbisogni annuali medi attesi di energia elettrica nonché a tutti i consumi di energia termica e carburanti. Con il decreto di attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, realizzati da imprese agricole, singole o associate, la cui produzione rientra tra le attività connesse a quella agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è previsto uno specifico incentivo alla produzione di energia. Tale incentivo si applica anche agli impianti finanziati a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza relativamente al Parco Agrisolare.
*8.7. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Pezzopane.
*8.8. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*8.9. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*8.10. Gadda, Ungaro, Del Barba.
*8.11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con il decreto di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è definita una specifica tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito di progetti di riconversione, ammodernamento ed efficientamento di serre esistenti, in attuazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
**8.12. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**8.13. Caon, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Sandra Savino, Paolo Russo.
**8.14. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
**8.15. Gadda, Ungaro, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «produzione di energia elettrica da biogas» aggiungere le seguenti: «e biomasse di potenza fino ad 1 MW».
*8.16. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*8.17. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*8.18. Sandra Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Paolo Russo.
*8.19. Gadda, Ungaro, Del Barba.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «produzione di energia elettrica da biogas», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «e biomasse».
8.20. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Germanà, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le misure di aiuto di cui ai commi precedenti possono essere destinate anche alla costituzione di comunità energetiche rurali.
8.21. Maraia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Titolo I, all'articolo 2, comma 1, la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i bio-gas»;
b) al Titolo I, l'articolo 2, comma 1, è così modificato:
«dd) “bio-gas”: combustibili e carburanti gassosi originati dalle biomasse»;
c) al Titolo I, all'articolo 2, comma 1, è inserita la seguente lettera:
«dd-bis) “bioidrogeno”: idrogeno appartenente alla famiglia dei bio-gas comunque originato dalla biomassa»;
d) al Titolo II, l'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «possibilità di estensione del predetto incentivo tariffario» sono inserite le seguenti: «ad altri bio-gas, in particolare il bioidrogeno e» e dopo la parola: «combustibili» sono aggiunte le seguenti: «e carburanti»;
e) al Titolo V, all'articolo 39, comma 1:
alla lettera a) la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i bio-gas»;
alla lettera b) la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i bio-gas»;
f) al Titolo V, all'articolo 39, comma 3:
alla lettera a) la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i bio-gas»;
alla lettera b) le parole: «del biogas» sono sostituite dalle seguenti: «dei bio-gas»;
g) al Titolo V, all'articolo 39, comma 5:
alla lettera a) le parole: «il biogas» sono sostituite dalle seguenti: «i bio-gas»;
h) al Titolo V, all'articolo 39, comma 7, le parole: «del biogas» sono sostituite dalle seguenti: «dei bio-gas»;
i) al Titolo V, all'articolo 42, comma 12:
alla lettera a) la parola: «biogas» è sostituita dalla seguente: «bio-gas»;
alla lettera b) la parola: «biogas» è sostituita dalla seguente: «bio-gas»;
alla lettera c) la parola: «biogas» è sostituita dalla seguente: «bio-gas»;
j) al Titolo V, all'articolo 42, comma 12, la parola: «biogas» è sostituita della seguente: «bio-gas».
*8.22. Benamati, Zardini.
*8.01. Giacometto, Porchietto, Squeri, Torromino, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
**8.24. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**8.25. Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**8.26. Gadda, Del Barba, Ungaro.
**8.27. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-septies dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1 MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
*8.28. Gavino Manca.
*8.29. Bond, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1 MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
8.30. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».
*8.31. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra.
*8.32. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*8.33. Gadda, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interventi per lo sviluppo innovativo dell'agrisolare su opere di irrigazione)
1. Con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico necessario per il sollevamento delle acque irrigue e di scolo, nonché di consentire produzioni energetiche da fonti rinnovabili e non incidenti sul consumo del suolo, in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica e della semplificazione procedurale, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile è riconosciuta la facoltà di realizzare impianti fotovoltaici su beni del demanio idrico loro affidati per l'esercizio e la manutenzione o in concessione o su beni di proprietà privata degli stessi consorzi, che prevedano l'installazione di pannelli fotovoltaici su:
a) strutture galleggianti su invasi, cavi e specchi d'acqua per i quali i consorzi siano titolari di concessione di derivazione idrica o affidatari per l'esercizio della manutenzione;
b) relitti di espropriazione e altri terreni marginali;
c) tetti di edifici e fabbricati.
2. Gli impianti galleggianti di cui al comma 1, lettera a), per modalità di realizzazione ed estensione devono risultare compatibili con le finalità idrauliche primarie nonché con le altre forme di fruizione, anche di diversa natura, consentite sugli specchi d'acqua oggetto di intervento.
3. Gli impianti sul terreno di cui al comma 1, lettera b), sono ammessi senza recare intralcio alla manutenzione delle opere e solo su aree non suscettibili di utilizzazione agricola o comunque nel rispetto della regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola dettata dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
4. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «interesse nazionale, nonché» sono inserite le seguenti: «gli impianti di sollevamento e pompaggio delle acque irrigue e di bonifica appartenenti ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile,».
5. Con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico necessario per il sollevamento delle acque irrigue e di scolo, nonché di consentire produzioni energetiche da fonti rinnovabili, tutta l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario può essere destinata in via prioritaria all'autoconsumo per necessità delle attività istituzionali, anche mediante l'utilizzo del servizio di scambio senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, e, se eccedente, all'immissione in rete, destinando il corrispettivo ricevuto all'abbattimento dei costi di esercizio in favore dei consorziati agricoli ed extragricoli.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: le Autorità di sistema portuale aggiungere le seguenti: nonché i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile e dopo le parole: dalle Autorità di sistema portuale aggiungere le seguenti: nonché dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
8.34. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Pezzopane.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per capannoni di stoccaggio di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e nel contempo mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi della componente energetica per le imprese italiane, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di semplificazione delle procedure autorizzative nonché le modalità ed i requisiti per la concessione di contributi in favore delle imprese del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, che intendono realizzare entro il 31 dicembre 2022 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sulle coperture dei capannoni, di proprietà dell'impresa medesima, destinati allo stoccaggio di prodotti alimentari e bevande, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.
2. Alle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al comma 1, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*8.35. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*8.03. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli e incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nel periodo 2016-2021.
8.04. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Germanà, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per capannoni di stoccaggio di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e nel contempo mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi della componente energetica per le imprese italiane, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di semplificazione delle procedure autorizzative nonché le modalità ed i requisiti per la concessione di contributi in favore delle imprese del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, che intendono realizzare entro il 31 dicembre 2022 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sulle coperture dei capannoni, di proprietà dell'impresa medesima, destinati allo stoccaggio di prodotti alimentari e bevande, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.
2. Alle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al comma 1, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.05. Di Sarno.
Dopo l'articolo 8 , aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per capannoni di stoccaggio di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e nel contempo mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi della componente energetica per le imprese italiane, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di semplificazione delle procedure autorizzative nonché le modalità ed i requisiti per la concessione di contributi in favore delle imprese del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, che intendono realizzare entro il 31 dicembre 2022 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sulle coperture dei capannoni, di proprietà dell'impresa medesima, destinati allo stoccaggio di prodotti alimentari e bevande, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.
2. Alle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al comma 1, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico
8.06. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
*8.07. Torromino, Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
*8.08. Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per fronteggiare l'emergenza energetica attraverso il rafforzamento dell'uso delle biomasse)
1. Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termico e termoelettrico, sono adottati provvedimenti volti a favorire il contributo offerto dalla produzione di energia da biomasse, prevedendo la modifica delle condizioni di accesso agli incentivi previsti dal Capo II del Titolo V decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, concernente attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e garantendo altresì la certezza di accesso agli operatori.
2. Al fine di ottimizzare e mantenere il parco di generazione energetica esistente, all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'integrazione con altre fonti rinnovabili a “zero” emissioni di CO2, a loro volta non incentivabili, al fine di aumentarne l'efficienza e ridurre le emissioni complessive di anidride carbonica»;
b) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Per gli impianti per i quali gli incentivi sono in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 2030, sono adottati di specifici incentivi per l'adeguamento ai parametri di sostenibilità di cui al presente articolo. Ove tali parametri siano raggiunti, gli impianti accedono al regime di cui al comma 1.».
8.09. Torromino, Squeri, Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse legnose)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «elettrica da biogas» sono inserite le seguenti: «e, per le zone montane, da centrali a biomassa legnosa»;
b) al comma 2, dopo le parole: «elettrica da biogas» sono inserite le seguenti: «e, per le zone montane, da centrali a biomassa legnosa»;
c) alla rubrica dopo le parole: «elettrica da biogas» sono aggiunte le seguenti: «e da biomassa legnosa».
8.011. Bubisutti, Loss, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di promozione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti)
1. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e alla luce dei ritardi dovuti all'emergenza pandemica e alla crisi energetica, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.
8.012. Topo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Extraprofitti)
1. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
*8.013. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*8.014. Gadda, Ungaro, Del Barba.
*8.015. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*8.023. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazioni delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano europeo denominato REPowerEU, dall'imposta lorda delle persone fisiche e delle persone giuridiche è detraibile un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un idoneo titolo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di installazione di impianti di energia solare fotovoltaica e solare termica.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'autorizzazione e installazione degli impianti.
3. Al credito derivante dall'incentivo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.
4. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8.016. Siragusa, Dori, Menga.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Registro nazionale Mercato volontario crediti di carbonio)
1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico da parte delle foreste e del settore forestale nazionale è istituito presso il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto attuativo dell'articolo 7, punto 4, della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.
2. Il CREA ammette nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari e/o gestori di superfici forestali così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, nel rispetto degli standard Lulucf del Panel intergovernativo sui Cambiamenti climatici. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di emission trading system.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite Linee guida volte a individuare i parametri da rispettare per generare crediti di carbonio sul territorio nazionale impiegabili su base volontaria nel rispetto dei principi previsti dalle Linee guida dell'Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC, e secondo gli standard del Land use, land-use change, and forestry – Lulucf. Le linee guida definisco inoltre i criteri per la valutazione ed eleggibilità dei progetti forestali e per la registrazione da parte del CREA dei crediti di carbonio generati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, viene istituita presso CREA la sezione speciale crediti di carbonio forestali volontari, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale. La sezione è composta da appartenenti al CREA, in collaborazione con rappresentanti del Ministero per la transizione ecologica (MITE) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, e della Fondazione centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici per un numero massimo totale di 7 unità.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 500 mila euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.017. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Proroga degli incentivi per gli impianti a biometano)
1. Il termine del 31 dicembre 2022 di cui al comma 10 dell'articolo 1, al comma 7 dell'articolo 6 e al comma 5 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente ai progetti che, alla data del 31 dicembre 2022, abbiano già ottenuto la Via positiva o un provvedimento di non assoggettabilità a Via o, nel caso di progetti oggetto di una procedura ad evidenza pubblica, a quelli per cui, alla medesima data, è stato già sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.
8.018. Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su strade e autostrade)
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, i concessionari stradali e autostradali realizzano gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle aree idonee nella propria disponibilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche per il tramite di società da esse controllate o ad esse collegate alle quali sono conferite le aree ad essi concesse. L'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle società controllate o collegate affidatarie delle aree del concessionario avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione.
2. L'ente concedente consente che la durata di assegnazione delle aree a società controllate o collegate al concessionario stradale o autostradale sia pari almeno alla vita utile degli impianti che insistono su tali aree.
8.019. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biogas nelle imprese agricole)
1. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 500 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, per almeno il 50 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 50 per cento da loro colture di secondo raccolto o da sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, accedono a incentivi commisurati a quelli precedentemente previsti, a condizione dell'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.».
8.020. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Squeri, Pella, Martino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di produzione e cessione di energia elettrica da impianti eolici svolta da imprenditori agricoli)
1. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «da fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «eoliche, sino a 260.000 kWh anno,».
8.022. Del Barba, Ungaro.
ART. 9.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: comunità energetiche rinnovabili nazionali inserire le seguenti: , in accordo e coordinamento con l'amministrazione comunale in cui è localizzata la superficie o l'area di intervento,;
b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale ha potere di indirizzo e pianificazione e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)»;
2-ter. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale».
*9.1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*9.2. Pella.
*9.3. Topo, De Luca, Sani, Buratti, Ciagà.
Al comma 1, capoverso «comma 2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di integrare le risorse di cui al comma 1, è istituito un Fondo per la realizzazione delle «Comunità energetiche» presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato alle regioni e alle province autonome con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di una proposta definita dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto-coordinamento.
Conseguentemente all'articolo 52, comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 925 milioni di euro con le seguenti: 825 milioni di euro.
9.4. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di sostenere l'approvvigionamento energetico nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nonché promuovere l'autosufficienza energetica nei piccoli comuni, è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
9.5. Troiano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, primo comma, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9.6. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.
9.7. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «industriale, artigianale e commerciale» sono aggiunte le seguenti: «nonché le aree in zona D di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».
9.8. Lovecchio.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale e le imprese concessionarie di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica ed ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dai soggetti di cui al primo periodo, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.
*9.9. Topo.
*9.10. Rixi, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*9.11. Ficara, Sut.
*9.12. Paita, Del Barba, Ungaro.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le Autorità di sistema portuale aggiungere le seguenti: e le imprese concessionarie di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione,.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dalle Autorità di sistema portuale con le seguenti: dai soggetti di cui al primo periodo.
9.13. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
9.14. Trano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i gestori aeroportuali possono costituire comunità energetiche rinnovabili, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà, anche se di potenza superiore a 1 MW, di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete. Gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica di tali comunità devono essere realizzati all'interno dei sedimi aeroportuali nel rispetto delle linee guida ENAC per la realizzazione di impianti fotovoltaici. I piani di sviluppo aeroportuale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono adeguati di conseguenza.
9.15. Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In deroga all'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli impianti fotovoltaici al servizio di comunità energetiche installati su edifici residenziali compresi nei centri e nei nuclei storici, ma non soggetti a vincolo monumentale o archeologico, non necessitano di autorizzazione paesaggistica a condizione che siano integrati nella configurazione delle coperture ovvero montati in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, conformemente all'allegato A, punto A.6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
9.16. Zolezzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis Il comma 6 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è sostituito dal seguente:
«6. All'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali condivisa ai sensi del comma 4, lettera b), del presente articolo non si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.».
*9.17. Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Benigni.
*9.18. Martino, Pella, Squeri, Porchietto, Giacometto, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «lunghezza non superiore a 10 chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza non superiore a 20 chilometri»;
b) le parole: «dell'unità di produzione e dell'unità di consumo» sono sostitute dalle seguenti: «delle unità di produzione e delle unità di consumo, purché appartenenti alla medesima comunità energetica ai sensi dell'articolo 31».
9.19. Giacometto, Porchietto, Martino, Pella, Squeri, Torromino, Benigni, D'Attis, Paolo Russo, Sessa, Sorte.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 4, le parole: «pari o inferiore a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari o inferiore a 3 MW»;
b) all'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: «PMI» sono sostituite dalle seguenti: «imprese di qualunque limite dimensionale»;
c) all'articolo 31, comma 1, la lettera c) è soppressa.
*9.20. Zucconi, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*9.21. Giacometto, Porchietto, Squeri, Pella, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Benigni, Prestigiacomo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le finalità delle disposizioni di cui al comma precedente, gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applicano altresì per la riqualificazione delle aree portuali attraverso l'eventuale sostituzione e smaltimento delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti da fonti rinnovabili.
9.22. Misiti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 4, le parole: «pari o inferiore a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari o inferiore a 3 MW»;
b) all'articolo 31, comma 1, lettera b), la parola: «PMI» è sostituita dalle seguenti: «imprese di qualunque limite dimensionale».
*9.23. Muroni.
*9.24. De Toma, Zucconi, Caiata.
*9.25. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*9.26. Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
*9.27. Moretto, Fregolent, Ungaro, Del Barba.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».
9.28. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche normative in materia di Iva a credito maturata nell'ambito della gestione delle riserve naturali affidata al raggruppamento Carabinieri biodiversità e oggetto di rimborsi disposti dall'Agenzia delle entrate nonché di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese)
1. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2022, sul conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. di cui al comma 4 affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate quale credito Iva maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. Le relative riassegnazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal comma 4.».
9.01. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano europeo REPower EU per la produzione entro l'anno 2030 di almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Il Fondo di cui al primo periodo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001 ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, a 20 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.03. Muroni.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano europeo REPower EU per la produzione entro l'anno 2030 di almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Il Fondo di cui al primo periodo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001 ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, a 20 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9.042. Zanichelli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Contributi per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione europea di emissioni zero entro il 2050 e di rafforzare la misura di cui alla Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute, per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030, con una dotazione, che ne costituisce limite di spesa, di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
2. Alle risorse del fondo di cui al comma 1 possono accedere le pubbliche amministrazioni, le persone fisiche e le piccole e medie imprese situate nei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti e fino a 150.000 abitanti nelle regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo e per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
4. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata e tempestiva informazione in merito alle disposizioni di cui al medesimo comma 1.
5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, a 20 milioni di euro per l'anno 2023, a 25 milioni di euro per il 2024 e a 30 milioni ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.04. Vallascas.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile o autoconsumatori di energia rinnovabili così come definiti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.
2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.
3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.
4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.
5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*9.05. De Toma, Zucconi, Caiata.
*9.06. Fregolent, Moretto, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un apposito fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili». Tale fondo ha l'obiettivo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni per l'anno 2023 e in 195 milioni per gli anni 2024-2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020 – Fondo Green New Deal).
9.07. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile o autoconsumatori di energia rinnovabili così come definiti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al successivo comma 3.
2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.
3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.
4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del fondo di cui al comma 3.
5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.08. Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Dibattito pubblico – Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018, Allegato 1)
1. All'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente rigo: «Impianti energetici – Opere che superano la soglia di 10 megawatt di potenza o di 10 milioni di euro al netto di Iva del complesso dei contratti previsti».
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è integrata la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di cui al decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 627 del 30 dicembre 2020, per le opere energetiche. Il decreto stabilisce inoltre le risorse per il suo finanziamento, i criteri per la designazione dei componenti, il regolamento di funzionamento per le opere energetiche ed eventuali altri atti di indirizzo con l'obiettivo di coordinare il lavoro con quello delle opere infrastrutturali.
9.010. Muroni.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole: «incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b)»;
2) al comma 4, le parole: «con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento».
3) il comma 5 è abrogato.
*9.012. Muroni.
*9.013. Mollicone.
*9.014. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
*9.015. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*9.016. Ianaro.
*9.017. Lovecchio.
*9.018. Pastorino.
*9.019. D'Attis, Giacometto.
*9.020. Martino, Pella, Squeri.
*9.021. Moretto, Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)
1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce:
a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;
b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.
3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.
4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-sexies, commi da 4-sexies a 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della transizione ecologica sentita la regione interessata.
**9.022. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**9.023. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)
1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2034, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
9.024. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole: «per il proprio consumo» sono inserite le seguenti: «ovvero per il consumo delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante»;
2) all'articolo 30, comma 1, lettera a), dopo le parole: «per il proprio consumo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per il consumo delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante»;
3) all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2), dopo le parole: «lo stesso autoconsumatore» sono aggiunte le seguenti: «ovvero le società controllate, la società controllante e le società controllate dalla medesima controllante».
*9.025. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.
*9.026. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*9.027. Paita, Del Barba, Ungaro.
*9.028. Giacometto, Martino, Torromino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Cannizzaro.
*9.029. Pentangelo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di promozione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti)
1. In considerazione della complessità e delle tempistiche dei procedimenti autorizzatori per la realizzazione o conversione ed entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano, ulteriormente rallentati dalle sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi in corso e dai ritardi connessi con l'emergenza sanitaria, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, si applicano anche ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura.
2. Le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 si applicano, altresì, ai progetti per la realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.
**9.030. Topo.
**9.031. Misiti.
**9.032. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
**9.033. Porchietto, Giacometto, Squeri, Martino, Pella, Torromino.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Contributo per le imprese energeticamente efficienti)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'efficienza energetica e la competitività, alle imprese che progettano e realizzano programmi per incrementare l'efficienza degli usi finali di energia che comportino una riduzione della propria intensità energetica pari ad almeno il 5 per cento è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo un principio di progressività in ragione del livello di efficienza conseguito.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto delle risorse e di accesso al contributo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.034. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle comunità energetiche costituite in forma cooperativa)
1. Per l'anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro, è riconosciuto alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
Conseguentemente:
a) all'articolo 55, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 25,13 per cento;
b) all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37,40, 41, 42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 9-bis, 14, 18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37,40, 41, 42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.752.778.500 euro per l'anno 2022,;
2) sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per il 2022 con le seguenti: 16.752.578.500 euro per il 2022;
3) alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni con le seguenti: quanto a 6.558 milioni.
9.035. Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Riduzione dell'Iva ai contratti servizio energia)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono parimenti assoggettate alla medesima aliquota Iva del 5 per cento le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito dei contratti servizio energia e dei contratti servizio energia plus di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022».
9.036. Pettarin.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore.».
9.037. Bubisutti, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo:
a) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC), o in Reti interne di utenza (RIU) o compresi in Comunità energetiche rinnovabili (CER);
b) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore.».
9.038. Bubisutti, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione energetica mini impianti di compostaggio anaerobici ad alta efficienza)
1. In deroga alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le comunità energetiche costituite, in accordo di sussidiarietà circolare con l'ente gestore, possono, al fine di compensare l'intermittenza delle FER, produrre in cogenerazione alle utenze da mini impianti di compostaggio anaerobici ad alta efficienza energetica pari o inferiore a 100 kW di potenza elettrica nominale e pari o inferiore a 100 kW di potenza termica. Al fine di ottimizzare la valorizzazione ambientale, l'onere del conferimento, con obbligatorietà di tracciamento, ai mini impianti di compostaggio anaerobici è attribuito in via esclusiva alle comunità energetiche costituite previo accordo con l'ente gestore.
2. Al fine di favorire procedimenti di economia circolare, la biomassa di fine lavorazione di cui al comma 1 può essere commercializzata per le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, previo possesso di certificazione biologica ai sensi del regolamento (UE) n. 848 del 2018. La scelta del prodotto commerciale deve ricadere tra quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato 13, parte seconda, tabella 1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.
9.039. Troiano.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Ricostituzione dell'autorità portuale della Sardegna settentrionale – Olbia)
1. È costituita l'autorità portuale della Sardegna settentrionale, con competenza sui porti di Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura (solo banchina commerciale), al fine di consentire lo sviluppo dei traffici con i Paesi europei e le aree rivierasche del nord Mediterraneo.
2. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sedici»;
b) al comma 1 la lettera g) è sostituita dalle seguenti:
«g) del mare di Sardegna settentrionale;
g-bis) del mare di Sardegna meridionale.».
3. All'allegato A del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, il numero 7) è sostituito dai seguenti:
«7) Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna settentrionale – Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale);
7-bis) Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna meridionale – Porti di Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme».
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la regione Sardegna, sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto provvede a ripartire le risorse nazionali spettanti alla precedente autorità portuale, tra i due nuovi organismi. La regione Sardegna provvede agli aspetti organizzativi e di collocazione del personale, sentite gli organismi datoriali e di rappresentanza dei lavoratori.
9.040. Pittalis, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Torromino, Mazzetti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifica alla ripartizione dei contributi di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare)
1. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del 25 per cento in favore della relativa provincia» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento in favore della relativa provincia»;
b) le parole da: «e in misura del 25 per cento in favore dei comuni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e in misura del 30 per cento in favore dei comuni i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a ciascuno di questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione dei comuni interessati».
9.041. Giacometto, Porchietto, Martino, Pella, Squeri.
(Inammissibile)
ART. 10.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10.1. Trano, Vianello, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 23, comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
«g-bis) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 o la relazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
b) dopo la lettera b), inserire le seguenti:
b-bis) all'articolo 23, comma 2, le parole: «alle lettere da a) a e)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
b-ter) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto al comma 1, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori.»;
c) dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Contestualmente può chiedere al proponente» sono inserite le seguenti: «, anche sulla base di quanto indicato dalla competente Direzione generale del Ministero della cultura,».
10.2. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: trenta giorni. aggiungere il seguente periodo: Decorso tale termine senza che sia prodotta tutta la documentazione richiesta, la domanda decade.
10.3. Trano, Vianello, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: all'articolo 25, comma 5, inserire le seguenti: secondo periodo, dopo le parole: «su istanza del proponente» sono inserite le seguenti: «corredata da una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute», e al medesimo comma 5,.
10.4. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) all'articolo 25, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per i progetti realizzati senza preventiva procedura di VIA, in quanto autorizzati antecedentemente alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 85/335/CE, nel caso di cui all'articolo 29-quater, comma 7, secondo periodo, il riesame è disposto previa acquisizione del provvedimento di VIA»;
c-ter) all'articolo 29-quater, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o di pericolo per la salute pubblica causati da eventi atmosferici eccezionali o da calamità naturali, il riesame richiesto dal sindaco è sempre disposto.».
10.5. Dori.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'allegato II alla Parte Seconda, al punto 2), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano medesimo centro di interesse ovvero medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale»;
b) dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano medesimo centro di interesse ovvero medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale».
*10.6. Mollicone.
*10.7. Ianaro, Benamati.
*10.8. Lovecchio.
*10.9. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*10.10. Pastorino.
*10.11. D'Attis.
*10.12. Moretto, Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)
1. All'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Fermi restando le norme e gli indirizzi tecnici di livello nazionale e regionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'autorità competente può autorizzare la reimmissione dell'aria aspirata nell'ambiente di lavoro, previo trattamento con filtro a bordo macchina, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni tecnico-gestionali:
a) il sistema di abbattimento delle polveri e nebbie oleose prevede uno stadio di pre-trattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822: 2010;
b) il sistema di abbattimento prevede un dispositivo per il controllo della funzionalità (ad esempio pressostato differenziale o allarme);
c) il gestore dell'impianto segue la procedura di controllo e manutenzione dell'impianto di abbattimento secondo le tempistiche e le tipologie di filtri previste dal manuale del fabbricante, garantendo, in ogni caso, una manutenzione almeno annuale di cui dovrà essere tenuta la registrazione. Alla parte II-bis dell'allegato IV alla parte quinta sono elencate le fasi lavorative per l'attività di pulizia meccanica o asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche.»
Conseguentemente, all'allegato IV, alla parte quinta, dopo la parte II, aggiungere la seguente:
«Parte II-bis
Attività di lavorazioni meccaniche ed asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche di cui all'articolo 272, comma 2-bis
Fasi lavorative
A. Lavorazioni meccaniche
A.1 Tornitura
A.2 Fresatura
A.3 Trafilatura
A.4 Rettifica
A.5 Bobinatura
A.6 Incisione
A.7 Taglio
A.8 Foratura
A.9 Alesatura
A.10 Tranciatura/Cesoiatura
A.11 Filettatura/ Maschiatura
A.12 Deformazione plastica a freddo dei metalli
A.13 Fustellatura
A.14 Aggraffatura
A.15 Multifunzione con più di una delle fasi sopraindicate
Materie prime
1. Metalli e leghe metalliche
2. Lubrificanti:
2.1. Grafite
2.2. Oli emulsionati
2.3. Oli lubrificanti utilizzati nel ciclo
2.4. Oli lubro-refrigeranti
2.5. Stearati ed assimilabili».
10.01. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis è inserito il seguente:
«Art. 27-ter.
(Provvedimento Autorizzatorio Unico Nazionale)
1. Nel caso di procedimenti di Via di competenza statale, per progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente presenta al Ministero della transizione ecologica, l'autorità competente, un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito web l'istanza e la documentazione a corredo e comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazione della predetta documentazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Dalla ricezione di tale comunicazione, la documentazione e il relativo progetto si considerano conosciuti da parte dei predetti enti.
2. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Entro il predetto termine di quindici giorni, l'autorità competente individua e comunica dandone immediata notizia sul sito web, il nominativo del responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale.
4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quindici giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Le osservazioni inviate oltre il predetto termine di quindici giorni non possono essere prese in considerazione ai fini dello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo.
5. Qualora l'autorità competente motivatamente ritenga che le eventuali osservazioni del pubblico, ai sensi del precedente comma, siano sostanziali e rilevanti per il procedimento, entro i successivi quindici giorni può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
6. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di Via e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione della prima seduta della conferenza di servizi e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente i predetti termini, i pareri non resi si considereranno favorevolmente acquisiti. Per i soli pareri di competenza di enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove vincolanti, non resi entro i suddetti termini, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, entro i successivi trenta giorni dovrà con proprio motivato provvedimento esercitare i propri poteri sostitutivi, esprimendo parere favorevole a meno di elementi che inducano a ritenere necessario valutare negativamente l'impatto ambientale e paesaggistico del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è comunicata al proponente, pubblicata sul sito web dell'autorità competente e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con forma di pubblicità legale, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi. Tale determinazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico nazionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di Via e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui sia previsto il rilascio di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e tali titoli confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale di cui al presente articolo.
7. Nei casi in cui i termini per la conclusione della conferenza di servizi e per la pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza di servizi sul sito web dell'autorità competente e sulla Gazzetta Ufficiale non siano rispettati, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale vi provvede, esercitando i propri poteri sostitutivi, entro quindici giorni dalla scadenza dei relativi termini.
8. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 6 non siano rispettati è rimborsato al proponente il contributo pagato ai sensi dell'articolo 33.
9. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.
10. Tutti i termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. Il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, dopo l'avvenuta pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in Gazzetta Ufficiale, laddove necessario, è altresì responsabile dell'emanazione di tutti gli eventuali e ulteriori atti successivi e necessari alla realizzazione dell'impianto autorizzato, esercitando il proprio potere sostitutivo nel caso di inerzia dei diversi enti competenti.
12. Il termine per l'impugnazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale è di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale. Non è ammesso il ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica. Decorso inutilmente tale termine e comunque dopo il favorevole esito dell'eventuale giudizio di primo grado, il progetto potrà esser realizzato e l'eventuale accertamento successivo di motivi di annullabilità della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi potranno esser rimediati solo mediante risarcimento dei danni, facendo salvo comunque il provvedimento di autorizzazione.
13. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale eventualmente prevista e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 6, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.».
10.02. Muroni.
ART. 11.
Al comma 1, capoverso comma «4-septiesdecies», primo periodo, dopo le parole: linee esistenti in corrente continua aggiungere le seguenti: e alternata.
Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «4-septiesdecies», quarto periodo, dopo le parole: Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente continua aggiungere le seguenti: e alternata.
*11.1. Sut.
*11.2. Eva Lorenzoni, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*11.3. Porchietto, Squeri, Torromino, Giacometto, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni, Fregolent.
Al comma 1, capoverso comma «4-septiesdecies», secondo periodo, sostituire le parole: 60 metri con le seguenti: 120 metri.
**11.4. Muroni.
**11.5. De Toma, Zucconi, Caiata.
Al comma 1, capoverso comma «4-septiesdecies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora si renda necessario realizzare nuove linee elettriche, saranno da preferire quelle in cavo interrato.
11.6. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo la lettera n) è inserita la seguente:
«n-bis) opere connesse: l'insieme delle opere di cui alle lettere m) e n)»;
1-ter. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «senza incremento di area occupata» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della fattispecie di cui alla lettera d-bis),»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) opere connesse: interventi di adeguamento stradale ovvero di modifica, in riduzione o in aumento, entro una tolleranza massima del 20 per cento, del tracciato e delle caratteristiche dimensionali dei cavidotti interrati e delle tubazioni interrate. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, altresì, alle modifiche del layout della sottostazione elettrica senza incremento di area occupata»;
1-quater. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «senza incremento dell'area occupata» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 6-bis, comma 1, lettera d-bis)».
*11.7. Muroni.
*11.8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*11.9. Sut, Lovecchio, Corneli.
*11.10. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*11.11. Pastorino, Fassina.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «e alle relative opere connesse».
11.12. Pastorino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 8, lettera a), dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 le parole: «3MWh», sono sostituite dalle seguenti: «8MWh».
*11.13. Soverini.
*11.14. Eva Lorenzoni, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*11.15. Sut.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «del contributo necessario» sono sostituite dalle seguenti: «dei contributi necessari», le parole: «il contributo, indicandolo» sono sostituite dalle seguenti: «i contributi, indicandoli» e le parole: «La presenza del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «La presenza dei contributi»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi e alla data di applicazione di cui al comma 3, differenziati per ciascuna tipologia di AEE, versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato.
3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.
3-quater. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che, in ottemperanza dell'articolo 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale alla riduzione dell'importo del contributo nel primo esercizio finanziario successivo utile, assicurano la pubblicità degli importi del contributo così determinati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter.».
11.01. Muroni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomassa)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «biogas» sono aggiunte le seguenti: «e da biomasse»;
b) al comma 2, dopo la parola: «biogas» sono aggiunte le seguenti: «e da biomasse»;
c) alla rubrica, dopo la parola: «biogas» sono aggiunte le seguenti: «e da biomasse».
11.02. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
ART. 12.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonti fossili)
1. Per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea e nel rispetto degli articoli 9, 32 e 42 della Costituzione sulla tutela della salute e dell'ambiente, l'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è abrogato.
12.1. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i dati necessari per verificarne il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
12.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «3-bis», aggiungere il seguente:
3-ter. I commi 3 e 3-bis si applicano anche per l'utilizzo di combustibili diversi dal gas naturale, compreso il combustibile solido secondario, da parte dei gestori di impianti industriali, compresi quelli non soggetti alla disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico, anche nel caso di sostituzione di combustibili diversi dal gas naturale. Nei casi in cui gli impianti industriali non sono soggetti alla disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si applicano, in deroga all'autorizzazione vigente, i valori limite delle emissioni previsti dalla normativa nazionale.
*12.3. Pella, Prestigiacomo, Mandelli.
*12.4. Fregolent, Ungaro.
*12.5. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al capo III, articolo 23, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il consumo di» sono sostituite dalla seguente: «L'», dopo le parole: «energia elettrica da fonti rinnovabili» è inserita la seguente: «impiegata», la parola: «verde» è soppressa, le parole: «anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «qualora l'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi di un impianto o più impianti da fonte rinnovabile sia oggetto di uno o più contratti di fornitura destinata in tutto o in parte ad un elettrolizzatore o qualora l'impianto o gli impianti a fonte rinnovabile siano in collegamento diretto con un elettrolizzatore in una configurazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210» e la parola: «soggetto» è sostituita dalla seguente: «soggetta»;
b) al comma 2, al primo periodo, le parole: «i casi e le condizioni tecniche di dettaglio» sono sostituite dalle seguenti: «i termini e le condizioni», al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali» sono soppresse, dopo le parole: «l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo in conto di quanto disposto dal decreto di cui al periodo precedente e» e al comma 3, le parole: «se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante» sono soppresse.
12.6. Benamati, Zardini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Chiunque esporta rifiuti in Lista verde destinati al recupero di materia deve inviare apposita dichiarazione al Ministero della transizione ecologica, dieci giorni prima dell'esportazione, dalla quale risulti che la spedizione dei rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione europea avverrà in condizioni che siano del tutto equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione europea. Tale dichiarazione deve essere allegata alla documentazione necessaria per la spedizione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) 1013/2006.
12.7. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Con le stesse modalità previste dal comma 1 può essere autorizzato in via generale l'utilizzo di combustibili diversi dal gas naturale, compreso il combustibile solido secondario, a favore dei gestori di impianti industriali ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico e alle medesime condizioni previste dal comma 3.».
*12.8. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*12.9. Porchietto, Squeri, Torromino, Giacometto, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Autorizzazione speciale e tipologie contrattuali del settore distribuzione carburanti)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali, tecniche e relative al possesso dei requisiti professionali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell'Agenzia delle dogane, previa verifica dei requisiti prescritti dagli articoli 23 e 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
a) obbligo di presenza sul punto vendita di tutti i carburanti tradizionali, nonché di almeno due tipologie di energie decarbonizzate, quali energia elettrica con potenza superiore ai 150 KW, biocarburanti, biometano, idrogeno, e-fuel e altre tipologie di prodotti che la ricerca renda disponibili;
b) obbligo di installazione di colonnine elettriche con ricarica fast;
c) dispositivi self-service pre e post pagamento;
d) presenza di servizi igienici, anche per portatori di disabilità;
e) disponibilità di locale logistico per il gestore con superficie superiore a 25 mq;
f) presenza di pensiline a copertura dell'impianto dotate di pannelli fotovoltaici per l'autosufficienza energetica;
g) presenza di dispositivi di sicurezza con telecamere e video sorveglianza.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis deve prevedere e riportare espressamente:
a) l'indicazione dei prodotti energetici commercializzati sul punto vendita;
b) la capacità di stoccaggio per ciascun prodotto;
c) la descrizione delle attrezzature destinate alla distribuzione esistenti;
d) il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio;
e) il divieto di porre in esercizio l'impianto prima che sia stato effettuato il prescritto collaudo;
f) l'obbligo di assicurare la continuità e la regolarità del pubblico servizio di distribuzione;
g) il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata;
h) l'obbligo dell'autorizzato ad affidare, pena la revoca dell'autorizzazione, la gestione dell'impianto secondo le previsioni del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dell'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2-quater. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al possesso dei seguenti requisiti professionali:
a) capacità tecnico-organizzativa ed economica, che consiste nella sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del servizio;
b) certificato del casellario giudiziale attestante l'assenza di condanne penali, di procedimenti penali a carico o di dichiarazioni di fallimento;
c) documento di regolarità contrattuale, rilasciato dal Ministero della transizione ecologica ai soggetti che si impegnino a stipulare, non oltre trenta giorni dopo l'avvio dell'attività, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, l'accordo aziendale di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
2-quinquies. La verifica del rispetto delle prescrizioni e dei requisiti di cui ai commi 2-bis e 2-ter è comunque effettuata da parte degli organi di controllo con cadenza biennale, nonché in occasione della variazione della titolarità o del trasferimento dell'impianto.».
2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
“12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati presso il Ministero della transizione ecologica. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti all'applicazione delle sole tipologie contrattuali già tipizzate negli accordi di cui sopra tramite negoziazione di secondo livello con le associazioni dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Nel caso in cui non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero della transizione ecologica, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Con la finalità di garantire al consumatore uniformi condizioni minime di accesso al prezzo dei prodotti nell'ambito dell'intera rete distributiva stradale ed autostradale, le forme contrattuali di cui sopra devono essere proattive della concorrenza tra operatori della fase finale della filiera distributiva. Tra le forme contrattuali di cui sopra potranno essere incluse quelle relative a condizioni di fornitura analoghe a quelle riservate agli operatori indipendenti del mercato, ma con il mantenimento del regime di esclusiva, abbinate a strumenti contrattuali previsti dalla disciplina civilistica per il riconoscimento di un canone per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio della proprietà, ed a libera determinazione del prezzo da parte del rivenditore finale. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.
13. Tutti i nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento, devono trovare esplicita definizione nell'ambito degli accordi aziendali di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, ed atte a conseguire le finalità della sostenibilità economica e profittabilità dell'impresa del gestore e l'integrità dello sconto concordato quale corrispettivo, a qualunque titolo contrattuale previsto, per l'attività prestata.”».
12.01. Casu, Nardi, Benamati.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Blocco aumenti delle tariffe del Canone unico patrimoniale)
1. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837» sono aggiunte le seguenti: «; in ogni caso non possono prevedere aumenti della tariffa base, vigente al 1° aprile 2022, per gli anni 2022, 2023 e 2024».
12.03. Scanu, Gagliardi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Blocco aumenti delle tariffe Canone unico patrimoniale)
1. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe» sono sostituite dalle seguenti: «ed esenzioni e non possono subire aumenti della tariffa base per gli anni 2022, 2023 e 2024».
12.04. Amitrano.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici o termali)
1. In deroga alla normativa vigente, le realizzazioni di impianti fotovoltaici all'interno di strutture turistiche-termali, s'intendono autorizzate anche senza parere preventivo all'interno degli edifici ad uso turistico o termale, anche se vincolati, nei seguenti casi:
a) installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana, in cui non si coprano pavimentazioni o elementi di tetto di particolare pregio storico o architettonico, posati parallelamente alla copertura;
b) sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda laddove gli elementi sostituiti non rivestano particolare pregio storico o architettonico.
12.06. Cancelleri, Martinciglio.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure per l'incremento della produzione nazionale di gas naturale)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività» sono aggiunte le seguenti: «e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli già istituiti con legge.»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Si applica, altresì, alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al periodo precedente per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano effettivamente alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza da condurre sotto il controllo del Ministero della transizione ecologica.»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale dedicata alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione in zone di mare poste fra 9 e 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente a siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al periodo precedente sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis,».
12.07. Porchietto, Squeri, Giacometto, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
ART. 13.
Sopprimerlo.
*13.1. Muroni.
*13.2. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.
*13.3. Trano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)
1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
a) previa intesa con la regione competente, predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, che integra il piano regionale dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis, e le misure per incrementare la raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, tassativamente nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, recepito dal comma 1 dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) entro novanta giorni dalla nomina di cui al comma 1, elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate definendo i tempi di intervento;
d) nel rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo», approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, a esclusione degli impianti di incenerimento e co-incenerimento, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche agli impianti di trattamento meccanico (TM) e/o biologico (TMB) devono prevedere che la parte «secca» del rifiuto trattato debba essere finalizzata al riciclo e al recupero escludendo il successivo invio in impianti comunque denominati che prevedono la combustione di rifiuti o di qualsiasi forma di combustibili solidi secondari;
e) previo espletamento di tutte le possibili operazioni legate alla prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio dei rifiuti previste ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e su motivate esigenze espresse al Ministero della transizione ecologica, che possano giustificare le operazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 del citato articolo 179, autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e applicare il principio «chi inquina paga», pena decadenza dall'incarico di Commissario, entro il 30 giugno 2023 su tutto il territorio di Roma Capitale raggiunge almeno il 65 per cento di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e applica a tutte le utenze la tariffazione puntuale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017.
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari che abbiano comprovate esperienze nel miglioramento della gestione dei rifiuti urbani. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società “Giubileo 2025” di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società “Giubileo 2025” e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi.».
6. A partire dalla data di realizzazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera a), ogni sei mesi il Commissario aggiorna le Camere con una relazione sullo stato della gestione dei rifiuti di Roma Capitale che deve prevedere, tra l'altro, le disposizioni adottate per conseguire la riduzione della produzione dei rifiuti pro capite, il miglioramento della raccolta differenziata, i progressi nell'aumento del riciclo dei materiali e di quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 1.
13.4. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: relativo mandato inserire le seguenti: , e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e sostituire le parole: esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare con le seguenti: nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come di seguito indicato;
b) alla lettera a), sostituire le parole: dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con le seguenti: degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 196 del decreto legislativo, n. 152 del 2006, nonché;
c) alla lettera d), dopo le parole: anche pericolosi, inserire le seguenti: nel rispetto del piano di cui alla lettera a), e dopo la parola: esistenti inserire le seguenti: finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali, diverse dalle modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15.
13.5. Flati, Baldino, Bella, Daga, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Sut, Federico.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con le seguenti: stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio, degli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e di quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, nonché degli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: anche pericolosi, inserire le seguenti: fatto salvo quanto stabilito dal piano di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a),;
c) al comma 2, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inserire le seguenti: dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio, degli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e di quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, degli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.
13.6. Fassina.
Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della sostenibilità ambientale, escludendo la costruzione di nuovi inceneritori per l'incenerimento dei rifiuti.
13.7. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: anche pericolosi aggiungere le seguenti: , tassativamente nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE recepito nel comma 1 dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo espletamento di tutte le possibili operazioni legate alla prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio dei rifiuti previste ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e su motivate esigenze che possano giustificare le operazioni di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 179,.
13.8. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) nel rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo», approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, a esclusione degli impianti di incenerimento e co-incenerimento, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le modifiche agli impianti di trattamento meccanico (TM) e/o biologico (TMB) devono prevedere che la parte «secca» del rifiuto trattato debba essere finalizzata al riciclo e al recupero, escludendo il successivo invio in impianti comunque denominati che prevedono la combustione di rifiuti o di qualsiasi forma di combustibili solidi secondari.
13.9. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: approva i progetti di nuovi impianti aggiungere le seguenti: ad esclusione degli impianti per l'inceneritore dei rifiuti e dopo le parole: la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti aggiungere le seguenti: a esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti.
13.10. Muroni.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: nuovi impianti aggiungere le seguenti: di termovalorizzazione e.
13.11. Barelli, Calabria, Battilocchio, Spena, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Giacomoni, Pella.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e applicare il principio «chi inquina paga», pena decadenza dall'incarico di Commissario, entro il 30 giugno 2023 su tutto il territorio di Roma Capitale raggiunge almeno il 65 per cento di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e applica a tutte le utenze la tariffazione puntuale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017.
13.12. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Sopprimere il comma 3.
13.13. Trancassini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di semplificare le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, all'articolo 193, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A fronte di specifiche esigenze prospettate dagli operatori riferibili all'efficienza e alla riduzione dei costi di raccolta, l'Autorità competente può concedere deroghe ai limiti di tempo di cui al primo periodo, per aree geografiche o per settori di raccolta».
13.14. Caon, D'Attis, Calabria, Martino, Pella, Squeri.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 4.
*13.15. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
*13.16. Trancassini.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In considerazione dell'emergenza pandemica in corso, al fine di assicurare alla città di Roma la presenza di un presidio sanitario di assoluta prossimità, è erogato un contributo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 destinati all'Ospedale Fatebenefratelli – San Giovanni Calibita dell'Isola Tiberina –, quale struttura sanitaria polifunzionale di riconosciuto valore sociale. Le somme sono destinate al risanamento strutturale, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento impiantistico della struttura e sono erogate al soggetto gestore previa approvazione della relativa progettazione da parte degli organi competenti presso regione Lazio. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 7 milioni euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.17. Marrocco, D'Attis, Paolo Russo, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Chiunque esporta rifiuti in Lista Verde destinati al recupero di materia deve inviare apposita dichiarazione al Ministero della transizione ecologica, dieci giorni prima dell'esportazione, dalla quale risulti che la spedizione dei rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione europea avverrà in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione europea. Tale dichiarazione deve essere allegata alla documentazione necessaria per la spedizione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006.
13.18. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A partire dalla data di realizzazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera a), ogni sei mesi il Commissario aggiorna le Camere con una relazione sullo stato della gestione dei rifiuti di Roma Capitale che deve prevedere, tra l'altro, le disposizioni adottate per conseguire la riduzione della produzione dei rifiuti pro capite, il miglioramento della raccolta differenziata, i progressi nell'aumento del riciclo dei materiali e di quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f).
13.19. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le autorità competenti trasmettono le comunicazioni ricevute dagli operatori interessati ai sensi del precedente periodo al registro nazionale di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le forme e le modalità ivi previste».
13.20. Masi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 5-bis è soppresso.
13.21. Masi.
(Inammissibile)
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) all'alinea, dopo le parole: relativo mandato e con aggiungere la seguente: esclusivo e dopo le parole: della Costituzione, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle direttive (UE) 849/2018, 850/2018, 851/2018 e 852/2018 e degli articoli 13 e 17 del regolamento (UE) 2020/852,;
b) alla lettera b), dopo le parole: gestione dei rifiuti aggiungere le seguenti: secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) alla lettera d), dopo le parole: impianti esistenti aggiungere le seguenti: non sostanziali e dopo le parole: fatte salve aggiungere le seguenti: le previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio di cui alla deliberazione del consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, e;
d) alla lettera e), dopo le parole: fatte salve aggiungere le seguenti: le disposizioni del piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio di cui alla deliberazione del consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, e.
2) sopprimere il comma 4.
13.22. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Interpretazione ai fini dell'esonero contributivo degli articoli non considerati imballaggi)
1. Ai fini del contributo ambientale CONAI in materia di imballaggi previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, tutti i vasi destinati all'esercizio dell'impresa florovivaistica, allorquando inseriti strumentalmente nelle diverse fasi del ciclo produttivo della stessa impresa come ausilio duraturo in quanto destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita, sono considerati beni e non imballaggi e pertanto esclusi dal citato contributo.
13.01. Deiana.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Bonifica SIN Area vasta di Giugliano)
1. Al fine di garantire la tempestiva esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti interessati dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, le funzioni e le attività del Commissario unico di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono estese all'area vasta di Giugliano (Napoli) quale sito di bonifica di interesse nazionale individuato ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.
13.02. Micillo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)
1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque esporta rifiuti in Lista Verde destinati al recupero di materia deve inviare apposita dichiarazione al Ministero della transizione ecologica, venti giorni prima dell'esportazione, dalla quale risulti che la spedizione dei rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione europea avrà luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione europea. Tale dichiarazione deve essere allegata alla documentazione necessaria per la spedizione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti».
b) al comma 3, le parole: «l'obbligo di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di cui ai commi 2 e 2-bis».
*13.03. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*13.05. Mazzetti, Martino, Pella.
*13.06. Federico.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)
1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.
2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.
13.07. Zolezzi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 206-bis, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante di AGCM, un rappresentante di ARERA, un rappresentante di ANCI.
4-ter. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da emanarsi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dell'organismo di vigilanza e gli obiettivi specifici.
4-quater. Le risultanze delle attività dell'organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro per gli anni successivi a valere sulle risorse di cui al successivo comma 6.».
13.08. Paternoster, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga dell'agevolazione mediante credito d'imposta per l'acquisto di prodotti riciclati)
1. Per incrementare il riciclaggio degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e supportare il settore industriale nel far fronte alla crisi energetica e al caro materiali, il credito d'imposta di cui al comma 73 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2021 e 2022 dalle imprese di cui all'allegato II della Comunicazione della Commissione UE 2012/C 158/04, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai fini dell'applicazione del presente comma non si applica il limite dell'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di cui al comma 74 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.09. Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 3006, n. 152, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:
«7-ter. In deroga a quanto stabilito dal comma 7 del presente articolo, gli impianti di digestione anaerobica termofila situati all'interno di un consorzio di tutela individuato ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 aprile 2000, di un distretto agro-alimentare di qualità tra quelli individuati dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o di un distretto del cibo ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e previa comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente, sono abilitati al ritiro e trattamento dei rifiuti biodegradabili, compresi i fanghi biologici, prodotti dalle imprese associate, appartenenti o partecipanti ai suddetti enti.
7-quater. L'eventuale valutazione di impatto ambientale per gli impianti di digestione anaerobica termofila di cui al comma precedente dovrà essere rilasciata dall'autorità competente entro massimo centoventi giorni dal rilascio del parere del comitato tecnico provinciale competente circa la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19.».
13.010. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di impianti di recupero dei rifiuti)
1. Al fine di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, aumentare l'autosufficienza energetica e fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia, il Ministero della transizione ecologica, sulla base dei dati comunicati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle regioni in collaborazione con l'Ispra e le agenzie regionali per l'ambiente, provvede ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione.
2. Gli impianti di recupero dei rifiuti da realizzare o riconvertire sulla base della ricognizione di cui al comma 1, sono finalizzati al recupero energetico della quota percentuale residuale di rifiuti non interessati dal riciclo, e nel rispetto degli obiettivi dell'Unione europea di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti, e devono essere realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili (BAT).
3. In relazione alle verifiche sull'offerta impiantistica regionale di cui al comma 1, qualora si evidenzino reali criticità e una sensibile carenza degli impianti di recupero, e al fine di accelerarne l'effettiva realizzazione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono nominati, laddove necessario, uno o più commissari straordinari al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione, in tempi certi, degli interventi di adeguamento impiantistico, nel rispetto del principio di prossimità.
4. Il Commissario straordinario, può operare in deroga alle disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle autorizzazioni.
5. Ai fini della definizione dell'iter procedurale tecnico-amministrativo volto alla realizzazione dei medesimi impianti, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1 e delle effettive esigenze delle regioni, il Commissario promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'individuazione di idonei soggetti pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, necessari per l'affidamento dell'opera, nel rispetto della normativa in materia di antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive.
6. A tutti gli impianti di recupero dei rifiuti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni e i termini ridotti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree, di cui al comma 8, articolo 35, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
13.011. Mazzetti, Prestigiacomo, Cortelazzo, Martino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure urgenti in tema di bonifica dei siti contaminati)
1. All'articolo 242, comma 13-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area di indagine» sono aggiunte le seguenti: «e, laddove disponibili, raccolti anche all'interno di aree industriali contigue nell'ambito di iter istruttori in corso».
2. All'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis» sono aggiunte le seguenti: «e tutti gli interventi necessari a garantire la capacità produttiva di un sito anche a tutela dei correlati livelli occupazionali»;
b) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un piano di indagini preliminari» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «a copertura dell'area oggetto dell'intervento edilizio».
13.012. Pella, Prestigiacomo, Mandelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni interpretative in materia di rifiuti simili)
1. All'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 162, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies sono considerati urbani solo fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, come anche riportato alla lettera b-quinquies) del comma 1 dell'articolo 183»;
b) al comma 3, lettere c), d), e) ed f), le parole: «se diversi da quelli di cui al comma 2», ovunque ricorrano, sono soppresse.
13.013. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Individuazione dei soggetti obbligati in materia di etichettatura ambientale)
1. All'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati» sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi in cui sussista un accordo commerciale o contrattuale tra produttore ed utilizzatore finalizzato alla condivisione delle informazioni da riportare sull'imballaggio, i produttori provvedono ad etichettare opportunamente tutti gli imballaggi».
13.014. Occhionero, Gadda, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
ART. 14.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 119, comma 1, le parole: «sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022,» sono soppresse.
Conseguentemente:
al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:
01) all'alinea, le parole: «, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,» sono soppresse;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettere 0a) e b), numero 01), valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 e in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.1. Berardini.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 119, comma 3, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, attuati in base a leggi, statali o regionali, finalizzate a promuovere interventi di rigenerazione urbana»,
14.2. Gagliardi, Scanu.
Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
0a) al comma 4, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
0b) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente: «4-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 2 e del comma 4 del presente articolo tra gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono ricompresi anche i montascale con le caratteristiche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.»;
0c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su strutture pertinenziali agli edifici,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui al comma 1.»;
0d) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni dal 2022 al 2024, la detrazione di cui ai periodi precedenti per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti ai commi 1 e 4 anche in deroga all'esecuzione congiunta di uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. Per le finalità del presente articolo, in tutte le zone A, come individuate nel comma 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, comprese quelle assimilabili ovvero individuate dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici sui tetti degli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al punto A.6 le parole: “lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”»;
0e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Il limite di spesa massimo ammissibile è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti agevolati, e tali limiti sono addizionabili a quello previsto per gli interventi antisismici di cui al comma 4.».
Conseguentemente al medesimo comma 1:
alla lettera a) sopprimere le parole: a condizione che alla data del 30 settembre siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati si sensi del presente articolo;
dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-bis.1. Il comma 8-bis si interpreta nel senso che tra gli interventi di cui al primo periodo, si intendono ricompresi anche quelli eseguiti su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;
a-ter) al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati nei medesimi comuni di cui al periodo precedente, su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione per gli incentivi fiscali di cui al presente articolo, differenti dagli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, rispettivamente nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.»;
a-quater) al comma 13, lettera b), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, il quale prevede che l'asseverazione possa essere presentata successivamente alla presentazione del titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell'inizio dei lavori, si applica anche alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale.»;
a-quinquies) al comma 13-bis.1, le parole: «o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese», sono sostituite dalle seguenti: «con evidenza di dolo»;
a-sexies) dopo il comma 13-quinquies, è aggiunto il seguente: «13-sexies. Le detrazioni di cui al presente articolo e l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura di cui all'articolo 121, si applicano, anche nel caso in cui i beneficiari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alternative alla demolizione, quando questa non può avvenire senza pregiudicare la parte conforme dell'edificio, nonché alle opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, per la parte corrispondente al volume demolito, ferma restando la verifica delle condizioni previste per l'ottenimento del beneficio.»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 121:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;
2) al comma 1, lettera b), le parole: «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;
3) al comma 1-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in relazione agli stati di avanzamento lavori, è valido ed efficace anche qualora non sia integralmente completato il progetto preventivato, ferma restando la verifica delle condizioni previste dall'articolo 119 per l'ottenimento del beneficio e la relativa asseverazione finale sulla parte del progetto effettivamente completata alla chiusura del cantiere.»;
4) al comma 2, lettera a), le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e d)» ;
5) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Entro il termine di decorrenza della fruizione delle detrazioni di cui all'articolo 119 è possibile presentare istanza in autotutela per modificare il soggetto cessionario.».
14.3. Fragomeli, Benamati, Pezzopane, Vazio, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.
Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
0a) all'articolo 119, comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
0b) all'articolo 119, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al periodo precedente si applica anche per l'installazione di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali, ovvero per l'installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate.».
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
alla lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori con le seguenti: 31 ottobre 2022 siano sostenute le spese;
dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.»;
a-ter) all'articolo 119, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.»;
alla lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché di tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;
alla lettera b), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché di tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;
dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 121, comma 1-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cessione parziale di cui al primo periodo si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione che non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.»;
b-ter) all'articolo 121, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. In deroga agli articoli e commi che precedono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti anche al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a decorrere dal 1° gennaio 2027 con scadenza non inferiore ad anni dieci.
1-sexies. Al fine di agevolare la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo relativo all'edilizia residenziale pubblica, per gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, Cassa depositi e prestiti SpA è equiparata ai soggetti abilitati per l'opzione per la cessione ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.»;
b-quater) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi.».
14.4. Masi, Benamati, Squeri, Fassina, Scanu, Gagliardi, Federico, Pellicani, Timbro, Grimaldi, Fragomeli, Pastorino, Torto, Navarra, Terzoni, Bonomo, Martinciglio, Zardini, Gavino Manca, Caso, Zanichelli, Cancelleri, Gabriele Lorenzoni, Scerra, Currò, Buompane, Faro, Gallo, Flati, Sut, Braga, Fraccaro, Nardi, Boccia, Buratti, De Micheli, Topo, Sani, Serracchiani, Prestipino, Carla Cantone, Morani, Melilli, Pezzopane, Casu, Verini, Fiano, De Filippo, Ciampi, Piccoli Nardelli, Pollastrini, Mura, Cantini, Carnevali, De Luca, Berlinghieri, Bruno Bossio, Cenni, Frailis, Andrea Romano, Lorenzin, Fassino, Alaimo, Giarrizzo, Cassese.
Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
0a) all'articolo 119, comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
0b) all'articolo 119, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al periodo precedente si applica anche per l'installazione di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali ovvero per l'installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate.».
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023 e le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre;
dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023»;
a-ter) all'articolo 119, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.»;
a-quater) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti»;
a-quinquies) all'articolo 119, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:
«9-quater. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il beneficio spettante sull'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, di cui al comma 9-ter, è calcolato con l'applicazione della percentuale di detrazione media dei tre anni precedenti, salvo conguaglio alla fine dell'anno da eseguirsi:
a) in presenza di una effettiva percentuale di detrazione inferiore a quella utilizzata per la predetta opzione, attraverso l'utilizzo diretto dell'ulteriore ammontare agevolabile che ne risulta secondo le ordinarie modalità e termini;
b) in presenza di una effettiva percentuale di detrazione superiore a quella utilizzata per la predetta opzione, attraverso il riversamento del credito corrispondente al minor ammontare agevolabile che ne risulta entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Nei casi di cui al periodo precedente, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
alla lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, inserire le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché a tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;
alla lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; la cessione del credito, intero o frazionato, è sempre consentita, altresì, alle aziende con partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze;
alla lettera b), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, inserire le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché di tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;
dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi.»;
b-ter) all'articolo 121, comma 1-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cessione parziale, di cui al primo periodo si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione che non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.»;
b-quater) all'articolo 121, dopo il comma 1-quater sono aggiunti i seguenti:
«1-quinquies. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti anche al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a partire dal 1° gennaio 2027 con scadenza non inferiore ad anni dieci.
1-sexies. Al fine di agevolare la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo relativo all'edilizia residenziale pubblica, per gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, Cassa depositi e prestiti SpA è equiparata ai soggetti abilitati per l'opzione per la cessione ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine del 29 aprile 2022, di cui all'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, relativo alla comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differito al 15 ottobre 2022.
14.5. Bitonci, Gusmeroli, Lucchini, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 119, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «30 giugno 2022» è inserito il seguente periodo: «Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022.».
14.6. Mancini, Nardi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 119, comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «30 settembre 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.7. Cavandoli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 119, comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «30 settembre 2022».
*14.8. Bitonci, Gusmeroli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*14.9. Conte, Fassina, Pastorino, Timbro.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 119, comma 4, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 purché al 30 giugno 2022 siano stati eseguiti almeno il 60 per cento dei lavori.».
14.10. Federico.
Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
0a) all'articolo 119, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.880 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Detto importo si considera al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.920 per ogni kW di potenza nominale. Detto importo si considera al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.»;
0b) all'articolo 119, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.200 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. Detto importo si considera al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.»
*14.11. Benamati, Zardini.
*14.12. Gavino Manca, Benamati.
*14.13. Patassini, Cantalamessa, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 119, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «La detrazione di cui al periodo precedente si applica anche per l'installazione di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali, ovvero per l'installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate.».
14.14. Lucchini, Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
14.15. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo con le seguenti: all'articolo 119, comma 8-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «comma 9, lettera d-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9, lettere d-bis) ed e)»;
2) il secondo periodo;
Conseguentemente all'articolo 58, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. A ulteriore copertura degli oneri di cui al comma 4, derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 180 milioni di euro per l'anno 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022, a 110 milioni di euro per l'anno 2023, a 130 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.16. Barelli, Martino, Pella, Versace, Squeri, Giacomoni, Giacometto, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Sorte.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il secondo periodo è sostituito dal seguente con le seguenti: il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti.
Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo le parole: ai sensi del presente articolo. aggiungere le seguenti: Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
14.17. Lucchini, Gusmeroli, Bitonci, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) ed e).
14.18. Barelli, Martino, Pella, Squeri, Giacomoni, Giacometto, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Sorte.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) ed e).
Conseguentemente, all'articolo 58 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A ulteriore copertura degli oneri di cui al comma 4, si provvede:
a) nei limiti di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 180 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) nei limiti di 4 milioni per l'anno 2022, 110 milioni di euro per l'anno 2023, 130 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.19. Barelli, Martino, Pella, Versace, Squeri, Giacomoni, Giacometto, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Sorte.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023 e le parole: 30 settembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
*14.20. Trancassini, Lucaselli, Osnato, Bignami, Albano, Rampelli, Ciaburro.
*14.21. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato, Ciaburro.
*14.23. Frassini, Cavandoli, Gusmeroli, Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*14.24. Mazzetti, Mandelli, Giacometto.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , a condizione che alla data fino alla fine della lettera.
14.26. Mollicone.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , a condizione che alla data fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
14.27. Mazzetti, Giacometto, Pella.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , a condizione che alla data fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A ulteriore copertura degli oneri di cui al comma 4, si provvede:
a) nei limiti di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) nei limiti di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.28. Mazzetti, Prestigiacomo, Martino, Novelli, Cortelazzo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a condizione che alla data del 30 settembre 2022 con le seguenti: a condizione che alla data del 31 dicembre 2022.
Conseguentemente
al medesimo comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, da almeno cinque anni, senza facoltà di ulteriore cessione;
al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, da almeno cinque anni, senza facoltà di ulteriore cessione;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «entro il 29 aprile 2022» sono sostituite con le seguenti: «entro il 15 ottobre 2022». Conseguentemente, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2021 è prorogato al 30 ottobre 2022.
1-ter. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023.»
14.29. Scanu, Gagliardi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
*14.30. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Ciaburro.
*14.31. Scanu, Gagliardi.
*14.32. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*14.34. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2022 con le seguenti: 31 ottobre 2022.
14.33. Bitonci, Gusmeroli, Lucchini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: siano stati effettuati lavori con le seguenti: siano sostenute le spese.
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
alla lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005,;
alla lettera b), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005;
dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 121, il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo.»;
b-ter) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi.»;
b-quater) all'articolo 121, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo»;
b-quinquies) all'articolo 121, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. In deroga agli articoli e commi che precedono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti al termine di ciascun periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre quello in corso al 31 dicembre 2027 al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a partire dal 1° gennaio 2023 con scadenza non inferiore ad anni cinque».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «29 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2022».
1-ter. All'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 3 è abrogato.
1-quater. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 10-bis è abrogato;
b) l'articolo 23-bis è abrogato.
1-quinquies. Le detrazioni per lavori edili maturate dalle imprese di qualsiasi natura e misura, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14.35. Terzoni, Sut, Martinciglio, Masi, Fraccaro, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Orrico, Palmisano, Perconti, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Traversi, Varrica, Zolezzi, Serritella, Torto, Grimaldi, Olgiati.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: siano stati effettuati lavori con le seguenti: siano sostenute le spese.
14.36. Terzoni, Sut, Martinciglio, Serritella.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 9, lettera e), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2022.
14.37. Torto.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le predette scadenze sono prorogate di sei mesi per gli interventi effettuati nell'ambito dei comuni classificati come montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.
14.38. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti periodi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.39. Giacomoni, Mazzetti.
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.»
*14.41. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
*14.42. Gagliardi, Scanu.
*14.43. Terzoni, Sut, Martinciglio, Zanichelli, Serritella.
*14.44. Del Barba, Ungaro.
All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento»;
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 65,5 milioni di euro per l'anno 2025, 124,8 milioni di euro per l'anno 2026, 261,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 209 milioni di euro per l'anno 2029 e 130,6 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.45. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.»
Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, 2,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.46. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi.»
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 0,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 2,15 milioni di euro per l'anno 2025, 2,95 milioni di euro per l'anno 2026, 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2028, 1,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,35 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.47. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.»
14.48. Zanichelli.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soli interventi realizzati sul patrimonio ERP dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 gli enti hanno provveduto ad aggiudicare i lavori, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.»
14.49. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, la parola: «2023», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2024».
14.50. Gentile, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 119, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:
«9-quater. Nei confronti degli istituti autonomi case popolari (IACP) di cui al comma 9 lettera c), è concessa la facoltà in deroga alle disposizioni vigenti in materia di detrazioni fiscali anche parziali, di optare per la rinuncia preventiva e definitiva per le detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relative alle spese rilevanti ai fini degli incentivi fiscali di cui al presente articolo, attraverso una comunicazione al fornitore, al momento dell'effettuazione dell'ordine o della sottoscrizione del contratto di appalto e comunque prima dell'emissione della relativa fattura. L'esercizio di opzione non preclude l'applicazione del comma 9-ter e non implica alcuna limitazione alla deducibilità ai fini IRES e IRAP ai fini dell'IVA non in detrazione. Il valido esercizio dell'opzione prevista dal presente comma è comunque subordinato affinché le fatture emesse nei confronti degli IACP contengano il riferimento normativo di cui al presente comma. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma non sono applicabili i regimi di cui agli articoli 17, comma 6-ter, e 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»
14.51. Zanichelli.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 119, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:
«9-quater. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera c), è attribuita la facoltà, in deroga a qualsiasi disposizione di legge che ne consenta la detrazione anche parziale, di optare per la rinuncia preventiva e definitiva alla detrazione dell'IVA relativa alle spese rilevanti ai fini della beneficio fiscale di cui al presente articolo dandone comunicazione al fornitore al momento di effettuazione dell'ordine o di sottoscrizione del contratto di appalto e comunque prima dell'emissione della relativa fattura. L'esercizio della suddetta opzione non preclude l'applicazione del precedente comma 9-ter e non implica alcuna limitazione alla deducibilità ai fini IRES ed IRAP dell'IVA non detratta. Il valido esercizio dell'opzione prevista dal presente comma è comunque subordinato al fatto che nelle fatture emesse nei confronti dei soggetti di cui al comma 9, lettera c), sia espressamente contenuto il riferimento al presente comma. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma non sono applicabili i regimi di cui agli articoli 17, comma 6, lettera a-ter), e 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»
14.52. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 119, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:
«9-quater. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il beneficio spettante sull'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, di cui al comma 9-ter, è calcolato con l'applicazione della percentuale di detrazione media dei tre anni precedenti, salvo conguaglio alla fine dell'anno da eseguirsi:
1. in presenza di una effettiva percentuale di detrazione inferiore a quella utilizzata per la predetta opzione, attraverso l'utilizzo diretto dell'ulteriore ammontare agevolabile che ne risulta secondo le ordinarie modalità e termini;
2. in presenza di una effettiva percentuale di detrazione superiore a quella utilizzata per la predetta opzione, attraverso il riversamento del credito corrispondente al minor ammontare agevolabile che ne risulta entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Nei casi di cui al periodo precedente, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
14.53. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 119, comma 13, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, si applica anche alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 24 del 2020.».
14.54. Boccia, Fragomeli, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:
«Art. 121.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 4 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
3. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 4, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del presente decreto;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del presente decreto;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del presente decreto;
g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.
5. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119».
14.55. Villarosa.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 121, comma 1:
1) all'alinea le parole: «e 2024» sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;»;
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;»;
4) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) i soggetti che sostengono, nell'anno 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
i) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
ii) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.».
14.56. Villarosa.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) all'articolo 121:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;»;
2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;»;
c) il comma 1-quater è abrogato;
d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.».
14.57. Raduzzi, Trano, Vianello, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente con facoltà di successiva cessione»;
2) alla lettera b), le parole «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente con facoltà di successiva cessione».
14.58. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le seguenti: dei soggetti, anche privati.
Conseguentemente:
al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le seguenti: dei soggetti, anche privati;
sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere ai sensi degli articoli 55 e 58;
all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 26,5 per cento;
all'articolo 58, comma 4, lettera c), sostituire le parole: 6.508 milioni con le seguenti: 7.158 milioni.
14.59. Sut.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, da almeno cinque anni, senza facoltà di ulteriore cessione.
Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, da almeno cinque anni, senza facoltà di ulteriore cessione.
14.60. Scanu, Berardini, Gagliardi.
Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
14.61. Gagliardi, Scanu.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché a tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro.
Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché a tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro.
14.62. Gusmeroli, Bitonci, Lucchini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile,.
Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile,.
*14.63. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*14.64. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli, Trancassini.
*14.65. Gagliardi, Scanu.
*14.66. Terzoni, Sut, Martinciglio, Serritella.
*14.67. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Binelli.
*14.68. Pastorino, Fassina.
*14.69. D'Attis, Paolo Russo, Mandelli, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Giacomoni, Giacometto.
*14.70. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
*14.71. Del Barba, Ungaro.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005,.
Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005,.
14.72. Terzoni, Sut, Martinciglio, Grimaldi, Serritella.
Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: nonché ai correntisti, clienti al dettaglio, ritenuti affidabili.
Conseguentemente
al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: nonché ai correntisti, clienti al dettaglio, ritenuti affidabili;
al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari o cedenti dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.»
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dal comma 1, lettera b) del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stipula di uno specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa depositi e prestiti s.p.a., Poste italiane s.p.a. e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dell'affidabilità dei cedenti.;
all'articolo 57 sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 18 febbraio 2022. È abrogato il comma 3 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
14.73. Mazzetti, Gentile, Pella, Martino, Squeri, Porchietto, Giacometto, Polidori, Sorte, Benigni, Torromino, Cannizzaro, Prestigiacomo.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: capogruppo, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: capogruppo, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
14.74. Raduzzi.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con la seguente: capogruppo.
Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con la seguente: capogruppo.
14.75. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; la cessione del credito, intero o frazionato, è sempre consentita, altresì, alle aziende con partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze.
14.76. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli crediti derivanti da interventi di cui al comma 2 per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, con facoltà di successiva cessione.
Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli crediti derivanti da interventi di cui al comma 2 per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, con facoltà di successiva cessione.
14.77. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le disposizioni introdotte dall'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, hanno effetto esclusivamente sui crediti generati da interventi previsti dall'articolo 119 del presente decreto a decorrere dal 7 febbraio 2022.».
14.78. Villarosa.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 121, il comma 1-quater, è sostituito dal seguente:
«1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo.»;
b-ter) all'articolo 121, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 3 è abrogato.
14.79. Sut, Serritella.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7.1. In caso di maturazione fraudolenta del credito, generato su lavori pur non effettuati ma finalizzato comunque alla cessione dello stesso, al soggetto beneficiario incolpevole di cui al comma 1 non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nei casi di cui al periodo precedente, il soggetto beneficiario incolpevole di cui al comma 1 può richiedere la revoca/annullamento della cessione tramite la piattaforma dell'Agenzia delle entrate, allegando idonea documentazione comprovante la propria estraneità rispetto all'operazione e la non corrispondenza al vero dell'asseverazione dei lavori in forza della quale la cessione è stata eseguita. Nei casi di cui al presente comma, e laddove si presume che i crediti siano stati ceduti in modo irregolare, i termini per poter beneficiare dei crediti di cui all'articolo 119 sono sospesi fino alla conclusione degli accertamenti da parte delle autorità competenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.».
14.80. Novelli, Pella, Mazzetti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. In deroga agli articoli e commi che precedono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti al termine di ciascun periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre quello in corso al 31 dicembre 2027 al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a decorrere dal 1° gennaio 2023 con scadenza non inferiore ad anni 5.»
14.81. Terzoni, Sut, Martinciglio, Misiti, Serritella.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti al termine di ciascun periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre quello in corso al 31 dicembre 2027 al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a decorrere dal 1° gennaio 2023 con scadenza non inferiore ad anni dieci.»
14.82. Misiti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. In deroga agli articoli e commi che precedono, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti anche al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a decorrere dal 1° gennaio 2027 con scadenza non inferiore ad anni 10.»
14.83. Topo.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. In deroga agli articoli e commi che precedono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti anche al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a decorrere dal 1° gennaio 2027 con scadenza non inferiore ad anni 5».
*14.84. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*14.85. Terzoni, Sut, Martinciglio, Misiti, Serritella.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti anche al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a decorrere dal 1° gennaio 2027 con scadenza non inferiore ad anni dieci.»
14.86. Misiti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo».
14.87. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 3 è abrogato.
14.88. Sut, Serritella.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, il comma 1-quater, è sostituito dal seguente:
«1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni di ogni cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° agosto 2022.»
14.89. Sut, Serritella.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi.».
*14.90. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*14.91. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli, Ciaburro.
*14.92. Gagliardi, Scanu.
*14.93. Terzoni, Sut, Martinciglio, Serritella.
*14.94. Gusmeroli, Bitonci, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*14.95. Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Binelli.
*14.96. Prestigiacomo, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Giacometto, Giacomoni.
*14.97. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
*14.98. Del Barba, Ungaro.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In deroga al comma 3, le quote di credito d'imposta in scadenza nell'anno 2022 e non utilizzate possono essere usufruite fino al 31 dicembre 2023.».
14.99. Dal Moro, Fragomeli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), terzo periodo, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «25.000 euro»
*14.100. Gerardi, Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali.
*14.101. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le detrazioni per lavori edili maturate dalle imprese di qualsiasi natura e misura, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in 50 milioni di euro per l'anno 2025 e in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.102. Tarantino, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Binelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le detrazioni per lavori edili maturate dalle imprese di qualsiasi natura e misura, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.103. Mandelli, Pella, Giacometto, Giacomoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nonché nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mediante abbattimento e ricostruzione di edifici alieni alle tipologie costruttive di tali aree, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, lettere a) e d), nonché comma 4, lettere f) ed l), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nelle aree di pregio individuate ai sensi del secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 2-bis, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale a seguito di asseverazione da parte di architetto firmatario, si accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste»;
b) alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali aree, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale a seguito di asseverazione da parte di architetto firmatario, si accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste.».
14.104. Caon, D'Attis, Martino, Pella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 29 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2022. Conseguentemente, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2021 è prorogato al 30 ottobre 2022»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023».
14.105. Scanu, Gagliardi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stipula di uno specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a. e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dell'affidabilità dei cedenti.
14.106. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le detrazioni per lavori edili maturate dalle imprese di qualsiasi natura e misura, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*14.107. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*14.108. Trancassini, Zucconi, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
*14.109. Gagliardi, Scanu.
*14.110. Terzoni, Sut, Martinciglio, Zanichelli, Serritella.
*14.111. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
*14.112. Ungaro, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136 e 142, fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso adottate ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice stesso,»;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136 e 142, fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso adottate ai sensi degli articoli da 138 a 141».
14.113. Federico.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, comunque qualificati, attuati in base a leggi, statali o regionali, finalizzate a promuovere interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio ovvero di cui alla disciplina dei cosiddetti Piani Casa regionali,».
14.114. Gagliardi, Scanu.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui credito fiscale sia stato ceduto in modo irregolare, si applica la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
14.115. Sut, Corneli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, le parole: «entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di deposito del collaudo statico».
14.116. Federico.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi» sono aggiunte le seguenti: «degli articoli 142 e 136, lettera d),»
14.117. Gagliardi, Scanu.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».
*14.118. Sani, Benamati.
*14.119. D'Ettore.
*14.120. Buratti, Sani, Topo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 3 è abrogato.
14.121. Sut.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «a partire dal 1° maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 18 febbraio 2022».
14.122. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «516.000 euro», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro».
14.123. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 10-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è abrogato.
*14.124. Vallascas.
*14.126. Zanichelli.
*14.127. Terzoni, Sut, Martinciglio, Serritella.
*14.128. Mandelli, Pella, Giacomoni, Giacometto.
*14.129. Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Prestigiacomo.
*14.130. Milanato.
*14.131. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
*14.132. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili promuovono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stipula di uno specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, gli investitori professionali e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dell'affidabilità dei cedenti.
**14.133. Sut, Serritella, Corneli.
**14.134. D'Attis, Pella.
Al comma 2, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente articolo con le seguenti: Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica fissati dall'Unione europea, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, della salvaguardia dei livelli di occupazione e della salvaguardia dell'affidamento degli operatori economici ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) di cui alle linee guida dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11 e al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, in relazione ai quali il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di diciotto mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:
a) previa istanza del soggetto proponente, i progetti oggetto di annullamento o decadenza comunque denominati, sono riammessi al meccanismo di incentivazione con una decurtazione del 10 per cento dei TEE originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;
b) il GSE, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del soggetto proponente, ricalcola i TEE spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;
c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto proponente sceglie se restituire i TEE già in suo possesso o versare il corrispondente controvalore economico pari ai prezzi di mercato medi ponderati annui di ciascun anno di emissione, calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative ai rispettivi anni di emissione dei TEE oggetto di provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati. La restituzione dei TEE o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del GSE del numero di TEE da restituire;
d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate con sentenza passata in giudicato;
e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;
f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
g) le disposizioni del presente comma si applicano, su richiesta dell'interessato, con effetto retroattivo anche a tutte le istanze già presentate al GSE secondo le modalità indicate dall'articolo 56, comma 8, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
h) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia a tutte le istanze già presentate al GSE secondo le modalità indicate dall'articolo 56, comma 8, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché alle eventuali impugnazioni giurisdizionali ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*14.135. Sut, Corneli.
*14.136. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,73 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,78 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,11 milioni di euro per l'anno 2027, in 2,16 milioni di euro per l'anno 2028 e in 1,01 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 1.
14.138. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con effetto dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei limiti delle risorse disponibili, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua e a ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate al consumo umano, è riconosciuto anche alle amministrazioni condominiali per impianto destinato ai condomini, nella stessa misura riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa.
14.139. Giacomoni.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 31 dicembre 2022, n. 234, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.»
14.140. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «29 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2022».
*14.142. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*14.143. Gagliardi, Scanu.
*14.144. Terzoni, Sut, Martinciglio, Serritella.
*14.145. Tarantino, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Binelli.
*14.146. Pella, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.
*14.147. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
*14.148. Del Barba, Ungaro.
*14.149. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 23-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è abrogato.
**14.151. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
**14.152. Terzoni, Sut, Martinciglio, Serritella.
**14.153. Cavandoli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Gastaldi, Binelli.
**14.154. Del Barba, Ungaro.
**14.155. Gagliardi, Scanu.
**14.156. Milanato, Pella, Mandelli, Giacometto, Giacomoni, Squeri, Martino.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)
1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
*14.01. Muroni.
*14.02. Benamati, Zardini.
*14.03. De Toma, Lucaselli, Mollicone, Zucconi, Caiata.
*14.04. Ciagà.
*14.05. Gagliardi, Scanu.
*14.06. Topo, Buratti, Sani.
*14.07. Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
*14.08. Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)
1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico
14.09. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)
1. In aggiunta agli incentivi alla diffusione delle infrastrutture di ricarica già previsti dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 119, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle risorse del PNRR destinate alle infrastrutture di ricarica pubblica fast e ultra-fast, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.
2. Il 60 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 50 per cento delle spese relative all'acquisto e installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale sostenute dal contribuente, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW; la spesa massima ammissibile è calcolata in 2.500 euro per infrastruttura di ricarica. Il restante 40 per cento del Fondo è destinato all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento delle spese documentate e sostenute per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto; la spesa massima ammissibile è calcolata in 10.000 euro per condominio.
3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al presente articolo. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
*14.010. Donina, Tombolato, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*14.011. Chiazzese, Sut, De Lorenzis, Serritella.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale HO.RE.CA, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing e a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
**14.012. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**14.013. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**14.014. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
**14.015. Di Sarno.
**14.016. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di antincendio e progettazione di impianti elettrici)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I, n) 36, le parole: «in massa superiori a 50.000 kg» sono sostituite dalle seguenti: «in massa superiori a 100.000 kg».
2. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «6 kw» sono sostituite dalle seguenti: «12 kw»;
b) le parole: «200 mq» sono sostituite dalle seguenti: «600 mq».
14.018. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Semplificazioni autorizzative per impianti di produzione)
1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 82-sexies è aggiunto il seguente:
«82-septies. Le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, ivi incluse le intese regionali, i giudizi di compatibilità ambientale, ove previsti, rilasciati da qualsiasi amministrazione, nell'ambito delle procedure autorizzative alla perforazione in terraferma per attività esplorative o di sviluppo in un permesso di ricerca o in una concessione di coltivazione per idrocarburi e alla relativa messa in produzione, comprese le opere connesse, funzionali e strumentali, quale il collegamento, si considerano validamente acquisiti per le successive autorizzazioni del medesimo tipo, a condizione che siano afferenti alla medesima area pozzo. Restano salve le autorizzazioni e approvazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e del decreto legislativo n. 624 del 1996, per le quali le intese di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Accordo Stato regioni del 24 aprile 2001 già rilasciate si intendono acquisite, salvo diversamente disposto dai competenti uffici del Ministero della transizione ecologica in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli atti autorizzativi già rilasciati, per le attività da autorizzare successivamente afferenti alla medesima area pozzo.».
14.019. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Semplificazioni autorizzative per impianti di produzione
1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 82-sexies, è aggiunto il seguente:
«82-septies. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti, di cui ai commi da 77 a 82-sexies, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, per le concessioni i cui impianti di coltivazione siano situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
14.020. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di certificati bianchi)
1. Ai fini di una uniforme ed estesa applicazione dei principi affermati nelle recenti sentenze emesse dal Consiglio di Stato nell'ambito dei numerosi procedimenti giurisdizionali promossi dai soggetti interessati nei confronti del GSE in tema di riconoscimento degli incentivi connessi ai progetti di efficienza energetica rendicontati con metodologia standardizzata, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, anche nell'ambito dell'esercizio della vigilanza e dell'attività di indirizzo prevista dal decreto ministeriale n. 458 del 10 novembre 2011, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica», una apposita direttiva volta ad indirizzare il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., nel rispetto dei principi del clare loqui e della tipicità degli atti amministrativi, alla corretta applicazione dell'esercizio del potere di verifica e controllo di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 in luogo del potere sostanziale di autotutela di cui all'articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990, nonché all'individuazione delle fattispecie cui applicare i provvedimenti di ritiro dei provvedimenti di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-novies emanati illegittimamente dal GSE sulla base di provvedimenti giurisdizionali e in applicazione della presente direttiva.
14.021. Sut.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Deroga ai vincoli PiTESAI non formalmente istituiti)
1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività» sono aggiunte le seguenti: «e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli già istituiti con legge».
14.022. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo)
1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per l'installazione di sistemi di accumulo da integrarsi negli impianti solari fotovoltaici esistenti di potenza fino a 3 kWp a servizio di una o più unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 100 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 500 per ogni kWh di capacità di accumulo e per un contributo massimo di euro 1.500 per ogni singolo impianto. Tale misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.023. Gemmato, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Incentivi per la mobilità sostenibile)
1. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione di emissione di CO2, le persone fisiche che consegnano per la rottamazione un veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, di un «buono mobilità» del valore di 1.500 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.024. De Lorenzis.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Bonus mobilità sostenibile per acquisto wallbox e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)
1. Al fine di incentivare la transizione alla mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo denominato «Fondo per l'acquisto di wallbox e colonnine di ricarica per veicoli elettrici», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui al comma 2.
2. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus pari fino a 3.000 euro ad utente per la compensazione delle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2022, per l'acquisto e l'installazione di wallbox e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e possono comprendere, oltre all'acquisto e all'installazione della infrastruttura di ricarica, l'aumento della potenza del contatore fino a un massimo di 10kW.
3. Possono usufruire del bonus di cui al presente articolo tutte le persone fisiche residenti in Italia che intendano dotare di wallbox e colonnine di ricarica per mezzi elettrici un'abitazione in loro possesso.
4. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica:
a) non devono essere accessibili al pubblico;
b) devono avere una potenza nominale superiore a 3,7 kW e inferiore o uguale a 22 kW;
c) devono essere almeno Modo 3.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
14.025. Papiro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici)
1. L'articolo 5-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, è abrogato.
*14.026. Osnato, De Toma.
*14.027. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*14.028. Squeri, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, già prorogato di 12 mesi dall'articolo 33-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8, è prorogato ulteriormente fino al 31 luglio 2023.
2. All'articolo 57, comma 14, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche al fine di accelerare l'attuazione della Missione M2C2, Investimento 4.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli operatori che intendano investire per l'infrastrutturazione elettrica urbana e metropolitana presentano all'amministrazione comunale e alla città metropolitana, laddove presente, un piano dettagliato con la mappatura delle istallazioni, corredato dalle rappresentazioni digitali in formato cartografico che riportino anche le relative coordinate geolocalizzate delle colonnine.».
**14.029. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
**14.030. Buratti, De Luca, Topo.
**14.031. Pella.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*14.032. Gagliardi, Scanu.
*14.033. Terzoni, Sut, Martinciglio, Serritella.
*14.034. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*14.035. Del Barba, Ungaro.
*14.036. Giacomoni, Mazzetti.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per almeno il 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno il 30 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**14.037. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**14.038. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di ristrutturazioni)
1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 196,4 milioni di euro per l'anno 2025 e in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.039. Giaccone, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Credito di imposta per imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.
7-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 7-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 7-bis è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
7-quinquies. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
7-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:
a) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.040. Paternoster, Covolo, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:
«Art. 32-ter.
(Liquidazione dell'IVA per cassa per gli incentivi in materia di efficienza energetica)
1. Per le spese relative agli interventi di efficienza energetica di cui agli articoli 119 e 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e i soggetti professionisti che agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni interessati alla gestione e all'esecuzione dei lavori possono optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa, come disciplinata dall'articolo 32-bis del presente decreto. Il regime di cui al precedente periodo è applicabile secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono disciplinate nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato e subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, nonché nel rispetto del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato per fronteggiare la situazione di emergenza economica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
14.041. Martinciglio.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)
1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 30 settembre 2022;
b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 30 settembre 2022 e il 30 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° ottobre 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2020, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 novembre 2023;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
14.042. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga versamenti ISA)
1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2022 sono prorogati al 31 agosto 2022 senza maggiorazione e dal 1° settembre al 16 settembre 2022 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
14.043. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 103, dopo le parole: «energia elettrica per uso domestico» sono aggiunte le seguenti: «e per usi ad esso assimilabili, comprese le ipotesi di impiego dell'energia in strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità, quali case di riposo, residenze sanitarie assistite e simili, purché gestite da enti pubblici o privati non commerciali».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
14.044. Paolin, Covolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Estensione degli incentivi per l'efficienza energetica)
1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti>>.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14.045. Giaccone, Paolin, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso»;
b) all'articolo 38-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30»;
2) al comma 3, le parole: «n. 102. Alla» sono sostituite dalle seguenti: «n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla».
2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso».
14.046. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti delle spese per combustibili da riscaldamento)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gas naturale sull'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, all'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «per energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e per combustibili da riscaldamento».
14.047. Sut, Corneli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese di trasporto merci)
1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14.048. De Lorenzis, Ficara.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità per il pagamento delle bollette energetiche)
1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento eccezionale dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica nonché di sopperire alle conseguenti esigenze di liquidità, alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità avente sede operativa nel territorio nazionale è riconosciuto, in relazione alle spese sostenute per fronteggiare i maggiori costi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, un contributo a fondo perduto nella misura del 100 per cento, comunque non superiore al limite massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, erogato in via anticipata.
2. Per quanto non disposto dal presente articolo si rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 marzo 2022.
3. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.049. Cassese.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di permesso di costruire)
1. Il permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che comportano lo scarico di acque reflue domestiche ovvero industriali, nonché la richiesta di allacciamento alla rete dei servizi idrici integrati non devono essere rilasciati ove i sistemi di depurazione delle acque reflue, delle reti fognarie e dei sistemi di adduzione regionali siano assenti, non funzionanti e non conformi, alle disposizioni in materia ambientale dell'Unione europea e nazionali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
14.050. Licatini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 226-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152)
1. All'articolo 226-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. È vietata l'apposizione di adesivi, scontrini o bollini di materiale non riciclabile apposti in qualsiasi modo sui sacchetti compostabili e contenenti frutta, verdura o altro prodotto ortofrutticolo oppure direttamente sugli stessi.
5-ter. Il mancato rispetto del divieto di cui al comma 5-bis comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro. È demandato all'ente comunale il compito di irrogare le sanzioni e di gestire i relativi proventi, destinandoli unicamente all'esercizio e al potenziamento delle funzioni di controllo in materia ambientale».
14.051. Licatini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di misurazione, analisi, gestione e monitoraggio dei consumi energetici della pubblica amministrazione)
1. Al fine di contenere la spesa pubblica, di perseguire una strategia di razionalizzazione dell'uso dell'energia mediante sistemi di controllo degli sprechi e delle perdite dovuti al funzionamento e alla gestione non ottimale dei consumi, nonché di rafforzare la misura di cui alla Missione 1, «Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza pubblica amministrazione», Investimento 1.1 «Infrastrutture digitali» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le pubbliche amministrazioni si dotano di sistemi software per la misurazione, l'analisi, la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici relativamente alle proprie strutture e strumentazioni.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici nonché le caratteristiche funzionali del prodotto software di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) regolazione, misurazione, gestione, controllo, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici;
b) spegnimento automatico temporizzato dei dispositivi elettronici dopo un certo periodo di inattività;
c) individuazione degli sprechi energetici.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il sistema informativo nazionale, realizzato e gestito dall'Agenzia nazionale per l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con funzioni di raccolta dei dati relativi al monitoraggio dei consumi energetici di cui al comma 1, ai fini di eventuali correttivi alle vigenti politiche in tema di riduzione dei consumi della pubblica amministrazione.
4. Il Ministero della transizione ecologica invia, annualmente, alla Commissione europea una relazione redatta in base ai dati raccolti tramite il sistema informativo nazionale di cui al comma 3 per la valutazione dei progressi compiuti a livello nazionale sotto il profilo dei consumi di energia primaria e finali del parco immobiliare pubblico nazionale e dei relativi interventi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante le risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare.
14.052. Carabetta.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci)
1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «a titolo sperimentale,» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse.
14.053. Zolezzi, Grippa.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni per la riqualificazione elettrica dei veicoli di categoria L)
1. Al fine di favorire la conversione in elettrico di moto e scooter endotermici, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a estendere, anche per i veicoli della categoria L, le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 1° dicembre 2015, recante «Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2016, n. 7.
14.054. Grippa.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Sportelli unici territoriali per la riqualificazione energetica)
1. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di Green Deal e transizione verde, il Ministero della transizione ecologica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «Cities Mission – 100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».
4. Per l'istituzione e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).
5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva (UE) 2018/844.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.055. Sut, Corneli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia universitaria)
1. Al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari tramite interventi di recupero, ristrutturazione o riconversione di immobili esistenti, ovvero di interventi di riqualificazione urbana, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi in materia di housing universitario)
1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in particolare della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari tramite interventi di recupero, ristrutturazione o riconversione di immobili esistenti, ovvero di interventi di riqualificazione urbana, da parte di soggetti pubblici e privati, anche in partenariato con le università, si provvede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, mediante la corresponsione anticipata dei canoni di locazione per tre anni. La corresponsione del canone è condizionata alla effettiva messa a disposizione degli alloggi per la locazione agli studenti ed è commisurata ai valori prevalenti sul mercato immobiliare locale ridotti, in relazione alle finalità sociali dell'intervento, secondo i parametri indicati dal decreto di cui al comma 2. Ferma restando la prevalente destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti universitari, i soggetti aggiudicatari possono destinare ad altra finalità, anche a titolo oneroso, le strutture eventualmente non utilizzate, anche in relazione ai periodi non correlati alle attività dell'anno accademico. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C1-1.7, pari a 660 milioni di euro.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) le procedure e le modalità per la ricognizione dei fabbisogni territoriali;
b) le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti, per il tramite delle università e comunque in convenzione con le stesse, nonché il numero minimo di posti letto relativo ai singoli interventi;
c) le modalità per assicurare la quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, in esecuzione di quanto previsto dal PNRR;
d) le modalità di determinazione del canone, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti;
e) le garanzie patrimoniali minime per accedere all'intervento, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno venti anni successivi al terzo.
3. Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca ed alle altre attività culturali e ricreative, secondo gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie individuati con i decreti di cui al comma 2.
5. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono ammessi esclusivamente i progetti che prevedono la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard energetici e ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.
6. I soggetti aggiudicatari elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. Il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua, privilegiando quelli che presentano la minor durata di realizzazione, i progetti ammessi alle condizioni operative definite nel bando, inclusa la corresponsione del canone nei limiti delle risorse disponibili, e procede alla ripartizione dei fondi.
7. Gli alloggi e le residenze ammessi ai benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. I decreti di cui al comma 2 individuano le ulteriori categorie di studenti destinatarie degli interventi di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli studenti fuori sede.
8. I redditi derivanti dalla locazione degli alloggi agli studenti di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che essi rappresentino il reddito prevalente percepito in relazione all'utilizzo dell'immobile.
9. Le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei bandi di cui all'articolo 1 possono essere destinate, con successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, anche all'acquisizione diretta da parte delle università statali delle regioni e degli enti regionali per il diritto allo studio universitario della disponibilità di posti letto per studenti universitari aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, il conseguimento del possesso o della detenzione di immobili ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.».
14.056. Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura)
1. Il termine del 29 aprile 2022, di cui all'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, relativo alla comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differito al 15 ottobre 2022.
14.057. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga dei termini della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. I termini di presentazione dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per l'attestazione dell'importo complessivo degli aiuti di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, è prorogata al 30 settembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione.
14.058. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)
1. All'articolo 37-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è fissato in sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in centoventi giorni»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le medesime disposizioni si applicano anche per le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1-ter. È consentita la rateizzazione del pagamento degli avvisi, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2022, ovvero in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
14.059. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche in materia di rateazione della riscossione)
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «settantadue rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate mensili»;
b) al secondo periodo, le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «120.000 euro».
14.060. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di esterometro)
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
14.061. Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione dati esterometro)
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».
14.062. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione dati esterometro)
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.».
14.063. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di esterometro)
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il mese successivo del trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni».
14.064. Covolo, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di termini di versamento dell'IVA relativa agli acquisti in reverse charge)
1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i termini di versamento dell'IVA relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542».
14.065. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Semplificazione termine annotazione acquisti in reverse charge)
1. Il comma 3-bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi degli articoli 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».
14.066. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione dati esterometro)
1. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.».
14.067. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione dati esterometro)
1. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'IVA ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento».
14.068. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di detrazione IVA)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente» sono soppresse.
14.070. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Unità di missione PNRR presso ISPRA)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di potenziare le capacità di supporto al Ministero della transizione ecologica nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale può istituire un'apposita Unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento delle attività relative agli obiettivi del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, con copertura dei costi a carico del proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e temporaneo, proporzionale innalzamento dei relativi fondi salariali. La struttura può avvalersi di un contingente di personale massimo di 50 unità e, in caso di assunzioni dedicate, queste possono avvenire solo a tempo determinato, anche a valere su risorse già stanziate dal PNRR.».
14.071. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Semplificazione in materia di installazione di impianti solari e fotovoltaici)
1. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione» sono inserite le seguenti: «ex novo di strutture di sostegno al fine di installare gli impianti solari fotovoltaici e termici di cui sopra, quali pensiline, porticati, tettoie, come definiti rispettivamente alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa, e»;
b) dopo le parole: «autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal» sono inserite le seguenti: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dal».
14.072. Raffaelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.»
14.073. Pella.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
14.074. Martino, Pella.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Superbonus Sole-Sud)
1. All'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 90 per cento, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale».
2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5.1. Per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, nonché per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le detrazioni spettano, con le stesse modalità di cui al comma 5, anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. La misura del 110 per cento, si applica anche alle opere di costruzione e rifacimento del tetto o altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguite congiuntamente alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, nel limite complessivo di spese non superiore a euro 40.000.
5.2. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al comma 5.1 devono, rispettare i seguenti requisiti:
a) assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi di cui al presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
b) sviluppare la massima potenzialità energetica possibile in relazione alle capacità della struttura ove sono installate le opere;
c) prevedere la cessione, prioritariamente alla Comunità energetica locale, della quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno, al fine di soddisfare le esigenze della Comunità e compensare gli immobili che per caratteristiche strutturali hanno minori capacità di produrre energia».
14.076. Boccia, Topo, De Luca, Navarra, Fragomeli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Credito di imposta per installazione impianti fotovoltaici su edifici industriali)
1. Per gli impianti solari fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati sulle coperture di edifici industriali o artigianali esistenti e strumentali all'attività d'impresa e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'investimento sostenuto negli anni 2022 e 2023, recuperabile nelle 5 annualità successive, in favore del proprietario dell'immobile o anche del conduttore se in presenza di un contratto di leasing o di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta può essere ceduto o scontato direttamente in fattura dall'impresa che effettua i lavori di installazione, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di cessione dei crediti fiscali e sconti in fattura. Il beneficio fiscale non inficia il normale ciclo degli ammortamenti previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui, contestualmente alla realizzazione dell'impianto, si sostituisca una copertura in eternit già esistente, il credito di imposta di cui al comma 1 si applica all'intero investimento.
3. Il costo dell'investimento di cui ai commi 1 e 2 è sottoposto ad asseverazione della congruità delle spese, da presentare all'Agenzia delle entrate e Riscossione prima dell'inizio dei lavori, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, 600 milioni di euro per l'anno 2023 e 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
14.077. Gerardi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
ART. 15
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, dopo le parole: autorizzati all'esercizio del credito, aggiungere le seguenti: che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,;
all'ultimo periodo, sostituire le parole da: deve dimostrare fino alla fine del periodo con le seguenti: attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la crisi in atto determina ripercussioni negative, dirette o indirette, sulla sua attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 5, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) per i finanziamenti aventi durata fino a sei anni di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le garanzie sono concesse a titolo gratuito, a condizione che la percentuale di garanzia non superi l'80 per cento.
*15.1. Longo.
*15.2. Lorenzin.
*15.3. D'Ettore, Scanu.
*15.4. Buompane.
*15.5. Fassina.
*15.6. Giacomoni, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Giacometto.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: autorizzati all'esercizio del credito, aggiungere le seguenti: che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) all'ultimo periodo, sostituire le parole da: deve dimostrare fino alla fine del periodo con le seguenti: attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la crisi in atto determina ripercussioni negative, dirette o indirette, sulla sua attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione Russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 5, lettera d), sostituire il punto 1) con il seguente:
1) alle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le garanzie sono concesse a titolo gratuito. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33, fondi da ripartire, Programma 1 «Fondi da assegnare».
**15.7. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
**15.8. Buratti, Sani, Topo.
**15.9. Ungaro, Fregolent.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: autorizzati all'esercizio del credito, aggiungere le seguenti: che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la crisi in atto determina ripercussioni negative, dirette o indirette, sulla sua attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
Conseguentemente, al medesimo articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a titolo gratuito.
15.10. Currò.
Al comma 1, dopo le parole: abbia subito rincari per effetto della crisi attuale aggiungere le seguenti: , nonché in favore delle imprese di spedizione, logistica e trasporto che svolgono servizi a supporto delle importazioni e/o esportazioni.
Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 1, dopo le parole: con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, aggiungere le seguenti: nonché con controparti aventi sede legale in Italia e controllate da imprese russe, bielorusse o ucraine,.
15.11. Topo.
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare che la crisi in atto comporta ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili, anche indirettamente».
15.12. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: deve dimostrare con le seguenti: , mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare.
15.13. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Al comma 1, dopo le parole: l'impresa deve dimostrare aggiungere le seguenti: , con procedure semplificate ivi compresa l'autocertificazione,.
Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accertamento delle dichiarazioni rese dalle imprese che accedono ai finanziamenti garantiti saranno oggetto di un apposito regime di controlli definito da un decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15.14. Murelli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere la parola: dirette;
sopprimere le parole: e diretta;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche indirettamente.
15.15. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) le percentuali di cui alla lettera c), numeri 1), 2) e 3), sono aumentate di ulteriore 10 per cento per le imprese che garantiscono un incremento occupazionale almeno del 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato;.
Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) per le imprese che garantiscono un incremento occupazionale almeno del 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato, il premio annuale di cui alla lettera d), numero 1), del presente comma è ridotto rispettivamente di 5 punti base durante il primo anno, 10 punti base durate il secondo e terzo anno e 20 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; il premio annuale di cui alla lettera d), numero 2), del presente comma è ridotto rispettivamente di 10 punti base durante il primo anno, 20 punti base durate il secondo e terzo anno e 40 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;.
15.16. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
*15.17. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*15.18. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*15.19. Gadda, Del Barba, Ungaro.
*15.20. Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. In considerazione delle eccezionali criticità inerenti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB S.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e dei rilevanti impatti produttivi e occupazionali delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera di piccole e medie imprese insediate al loro interno, la garanzia di cui al presente articolo è concessa, in deroga ai limiti di cui al comma 5 e ove la suddetta impresa lo richieda, fino a un massimo di 1.200 milioni di euro e per il 90 per cento dei finanziamenti concessi. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni e in relazione al premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie si applicano le disposizioni previste per le piccole e medie imprese. Resta salva la verifica di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia di cui al presente comma.
15.21. Prestigiacomo, Barelli, Pella, Martino, Squeri.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
3) al comma 13 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
4) al comma 14-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
15.22. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
15.23. Frassini, Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di reverse charge)
1. Al fine di tutelare il settore turistico, con particolare riguardo alle agenzie di viaggi e ai tour operator ed evitare un aggravio particolarmente ingente data l'elevata frequenza e numerosità di operazioni contabili, per le operazioni assoggettate al regime speciale del margine di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano gli obblighi in tema di reverse charge previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono regolate in base ai princìpi del regime speciale stesso.
15.24. Barelli, Squeri, Martino, Pella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure per favorire la liquidità nei mercati all'ingrosso del gas naturale e favorire gli approvvigionamenti ai fini della sicurezza energetica nazionale)
1. In considerazione della necessità di rendere più liquidi i mercati all'ingrosso del gas naturale e favorire gli approvvigionamenti ai fini della sicurezza energetica nazionale, SACE S.p.a. può concedere entro il 31 dicembre 2022 e con scadenza al termine dell'attuale emergenza energetica e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 un plafond di fideiussioni sotto forma di crediti di firma, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, in favore dei fornitori di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, previa verifica di un comportamento diligente da parte dei fornitori medesimi, per le proprie necessità di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas naturale e dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto e la distribuzione su rete locale di gas naturale. Le società che erogano i servizi di trasporto e di distribuzione su rete locale di gas naturale, in analogia con la prassi già in essere per le società che erogano i servizi di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica, sono tenute ad accettare dagli utenti dei propri servizi le garanzie prestate da primarie compagnie assicurative, con controgaranzia SACE, fino al termine dell'emergenza energetica in corso. Le garanzie di SACE sono ripartite pro quota tra i fornitori di energia elettrica e di gas naturale che ne faranno richiesta, sulla base del numero dei propri clienti classificati come aventi diritto ai servizi di tutela, rapportato al numero complessivo dei clienti finali per cui ne è stata fatta richiesta.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei mercati energetici (GME) e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi codici di rete.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME, Terna S.p.a. Stogit e Snam S.p.a. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, allineandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica. In particolare, onde evitare ulteriori stanziamenti finanziari da parte dello Stato, fra le agenzie di rating la cui valutazione può assurgere a garanzia per gli utenti della rete, sono incluse tutte le agenzie riconosciute sia dalla Banca d'Italia sia dalle autorità dell'Unione europea preposte al controllo sui mercati finanziari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060 del 2009.
15.01. De Micheli.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Sostegno alla liquidità per imprese che partecipano alle gare PNRR)
1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle citate prestazioni dei servizi. La protezione di cui al primo periodo è ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
*15.02. Lorenzin.
*15.03. D'Ettore, Scanu.
*15.04. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
*15.05. Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri.
2. Gli accordi tra il produttore o l'importatore e il distributore autorizzato hanno durata di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Ciascuna parte comunica con nota in forma scritta trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena d'inefficacia della medesima comunicazione.
3. Il costruttore di veicoli o l'importatore, prima della conclusione dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonché in caso di successive modifiche allo stesso, forniscono al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui siano in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l'entità degli impegni da assumere e la sostenibilità degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.
4. Al costruttore automobilistico o all'importatore che recede dall'accordo prima della scadenza contrattuale è fatto obbligo di corrispondere un equo indennizzo al distributore autorizzato parametrato congiuntamente al valore:
a) degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell'esecuzione dell'accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell'accordo;
b) dell'avviamento per le attività svolte nell'esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell'accordo.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato.
6. Sono nulle le clausole contrattuali inserite negli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori con le quali venga conferito al produttore il diritto di modificare unilateralmente i contratti in essere. Le clausole degli accordi concernenti il trasferimento dei dati afferenti all'interconnessione e alla comunicazione veicolare devono prevedere un congruo indennizzo a favore del distributore, parametrato alle utilizzabilità a fini commerciali dei dati stessi, ferma restando la gratuità di quelli in formato anonimizzato e trasferiti per l'adempimento di obblighi di legge.
7. A eccezione della disciplina contenuta nel comma 4, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi e contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disciplina di cui al comma 4 si applica anche agli atti di recesso adottati nel corso della vigenza degli accordi in essere.
15.06. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di riduzioni delle sanzioni per i piani di rateazione emessi dall'Agenzia delle entrate)
1. Sulle somme richieste a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, oggetto dei piani di rateazione concessi dall'Agenzia delle entrate, le sanzioni applicate sono ridotte in relazione al numero di rate effettivamente pagate con la seguente modalità: 10 per cento sugli importi delle prime 5 rate; 7,5 per cento sugli importi dalla sesta alla decima rata; 5 per cento dalla undicesima alla quindicesima rata; azzeramento della sanzione sugli importi dalla sedicesima alla ventesima rata.
15.07. Lacarra, Fragomeli, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di rateazione della riscossione)
1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina e alle ripercussioni economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i carichi contenuti nei piani di dilazione accordati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i quali alla data del 15 giugno 2022 è intervenuta la decadenza dal beneficio per il mancato pagamento di almeno tre rate le cui scadenze ricadono nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 15 giugno 2022, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, presentando la richiesta di rateazione entro il 30 settembre 2022, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al periodo precedente, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
15.08. Ciagà, Fragomeli, Lacarra, Buratti, Sani, Topo.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di liquidità)
1. Al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «difficoltà, concede» sono inserite le seguenti: «per ciascuna richiesta di pagamento»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta di pagamento, sono di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «otto rate»;
2) la lettera c), è sostituita dalla seguente:
«c) il carico non può essere nuovamente rateizzato».
2. Fermo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le disposizioni del comma 1.
15.09. Marattin, Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure in materia di estensione dell'attività dei fondi di garanzia interconsortile)
1. All'articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi», sono inserite le seguenti: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei Confidi stessi».
2. Il comma 882 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
15.010. Frassini, Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali, Binelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Al fine di agevolare e semplificare le procedure di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e facilitare, da parte del sistema bancario, l'utilizzo dei fondi antiusura e di quelli derivanti dalle politiche di inclusione, alle garanzie dirette e sulle controgaranzie a richiesta, concesse dai soggetti finanziatori, si applica la cosiddetta ponderazione zero.
15.011. Barbuto.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizione urgenti in materia di trasporto merci)
1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitino l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dal decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, e dalla legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del regolamento (UE) n. 2447 del 2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal regolamento (UE) n. 952 del 2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati ed esportatori autorizzati.
2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le imprese.
3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, è abrogato.
4. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: «gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché i centri di assistenza doganale».
15.013. Paita, Nobili, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
ART. 16
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:
«55-bis. Previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, fino al 31 dicembre 2022, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa a titolo gratuito su finanziamenti di durata fino a 8 anni destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
1) per le esigenze di cui al comma 55, numeri 1) e 2), in caso di intervento del Fondo ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante: “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, in favore di piccole e medie imprese, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese e con un numero di dipendenti non superiore a 499 la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari all'80 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;
2) per le esigenze di cui al comma 55, numeri 1) e 2), in caso di intervento del Fondo ai sensi di regimi di aiuto diversi da quello di cui al punto 1), la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata all'80 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;
3) entro il limite di 5 milioni per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
3.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
3.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
3.3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 6 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il medesimo fabbisogno di liquidità non può essere coperto se è già stato coperto dalle misure di aiuto nell'ambito della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
4) a esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione;
5) sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014;
6) le imprese start up sono ammesse senza alcuna valutazione e senza ulteriori condizioni;
7) i finanziamenti finalizzati all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 70 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le predette garanzie sono concesse a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di estinzione e abbia una maggior durata rispetto a quello oggetto di estinzione.
55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante: “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).».
*16.1. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
*16.2. Ungaro, Fregolent.
*16.10. Buratti, Sani, Topo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:
«55-bis. Previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa a titolo gratuito su finanziamenti di durata fino a otto anni destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
1) per le esigenze di cui al comma 55, numeri 1) e 2), la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari all'80 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;
2) entro il limite di 5 milioni di euro per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
2.3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi dodici mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi sei mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il medesimo fabbisogno di liquidità non può essere coperto se è stato già coperto dalle misure di aiuto nell'ambito della comunicazione della Commissione europea, del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
3) a esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione;
4) sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014;
5) le imprese start up sono ammesse senza alcuna valutazione e senza ulteriori condizioni;
6) i finanziamenti finalizzati all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 70 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le predette garanzie sono concesse a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di estinzione e abbia una maggior durata rispetto a quello oggetto di estinzione.
55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto ai sensi della comunicazione della commissione europea 2022/C131 I/01, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2)».
**16.3. Longo.
**16.4. Giacomoni, Porchietto, Squeri.
**16.5. D'Ettore, Scanu.
**16.6. Fassina.
**16.7. Lorenzin.
**16.8. Buompane.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:
«55-bis. Previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa a titolo gratuito su finanziamenti di durata fino a otto anni destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
1) per le esigenze di cui al comma 55, numeri 1) e 2), in caso di intervento del Fondo ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;
2) per le esigenze di cui al comma 55, numeri 1) e 2), in caso di intervento del Fondo ai sensi di regimi di aiuto diversi da quello di cui al numero 1), la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata all'80 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;
3) entro il limite di 5 milioni per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
3.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
3.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
3.3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi dodici mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi sei mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il medesimo fabbisogno di liquidità non può essere già stato coperto dalle misure di aiuto nell'ambito della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
4) a esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione;
5) sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014;
6) le imprese start up sono ammesse senza alcuna valutazione e senza ulteriori condizioni.
55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della comunicazione della Commissione europea, del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2)».
16.9. Currò.
Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 55, dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:
«3) per esigenze connesse al sostegno all'occupazione, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore delle imprese che garantiscano un incremento occupazionale almeno del 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato;
4) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore delle imprese che svolgono in Italia attività precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione europea e a titolo gratuito qualora garantiscano un incremento occupazionale almeno del 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.;
b) dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:».
16.11. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
Al comma 1, capoverso comma 55-bis, punto 3) apportare le seguenti modificazioni: le parole: che operino in uno o più dei settori o sotto settori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante: «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» sono soppresse e il periodo: previste dalla citata comunicazione è sostituito dal seguente: previste dalla comunicazione della Commissione europea (2022/ C131 I/01.
16.12. Caon, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Sandra Savino, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 55-bis, al punto 3), le parole: che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante: «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», sono soppresse;
b) al comma 1, al punto 3) le parole: previste dalla citata comunicazione sono sostituite dalle seguenti: previste dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131 I/01).
16.13. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
Al comma 1, capoverso comma 55-bis dopo la parola: direttamente sono aggiunte le seguenti: o indirettamente.
*16.14. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*16.15. Bond, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*16.16. Gadda, Del Barba, Ungaro.
*16.17. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Al comma 1, capoverso comma 55-bis, punto 1), le parole da: , in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione, fino alle parole: sui mercati dell'energia elettrica sono soppresse.
**16.18. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
**16.19. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.
**16.20. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
Al comma 1, capoverso comma 55-bis, numero 2), le parole: 5 milioni sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni.
16.21. Ferro, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Al comma 1, capoverso comma 55-bis, dopo il punto 1), aggiungere il seguente:
1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1).
*16.22. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*16.23. Sandra Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Paolo Russo.
*16.24. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*16.26. Gadda, Del Barba, Ungaro.
Al comma 1, capoverso comma 55-bis, dopo il punto 4), aggiungere il seguente:
4-bis) a far data dal 1° luglio 2022, solo per la riassicurazione e la controgaranzia, non sono dovute le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.
16.25. Murelli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, capoverso comma 55-bis, punto 3), dopo le parole: a titolo gratuito sono aggiunte le seguenti: e nella misura del 90 per cento.
16.27. Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto.
Al comma 1, capoverso comma 55-bis, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) a far data dal 1° luglio 2022, solo per la riassicurazione e la controgaranzia, senza il pagamento delle commissioni per l'accesso al suddetto Fondo e delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.
*16.28. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*16.29. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Binelli.
*16.30. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Giacomoni, Giacometto.
*16.31. Baratto.
*16.32. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli, Trancassini.
Al comma 1, capoverso comma 55-bis, punto 3), le parole: che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante: «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» sono soppresse.
Conseguentemente, le parole: previste dalla citata comunicazione sono sostituite dalle seguenti: previste dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131 I/01).
**16.33. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
**16.34. Gadda, Del Barba, Ungaro.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4, comma 1, dal regolamento europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento europeo 2401/2017.
1-ter. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1-bis, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra dodici e centottanta mesi;
b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
*16.35. Lorenzin.
*16.36. D'Ettore, Scanu.
*16.37. Ungaro, Del Barba.
*16.38. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai Centri riabilitativi in regime ambulatoriale accreditati e a contratto presso le regioni, gestiti da enti del Terzo settore no profit, che utilizzano e gestiscono piscine riscaldate per la fisioterapia e riabilitazione in acqua, che abbiano subito nel primo semestre 2022 un incremento del costo per le spese energetiche superiore al 30 per cento del corrispondente costo riferito al medesimo semestre dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energetica, un contributo straordinario complessivo di euro 500.000 per l'anno 2022.
1-ter. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra gli aventi diritto secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto. Il Contributo è erogato entro e non oltre il 30 settembre 2022.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.39. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui al presente comma, il soggetto finanziatore trasmette al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
*16.40. Raduzzi.
*16.41. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
*16.42. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.
*16.43. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La garanzia del Fondo di Garanzia PMI, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» (n. 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal «Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a “mid cap”» (SA.43296), notificato dal Ministero dello sviluppo economico e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 2517 del 28 aprile 2016.
16.44. Longo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi», sono inserite le seguenti: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi.».
1-ter. Il comma 882 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
*16.45. Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Benigni.
*16.46. Sani, Topo, Buratti.
*16.54. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui al comma 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6.».
**16.47. Sani, Topo, Buratti.
**16.50. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
**16.51. Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Benigni.
**16.55. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «attività di lavoro autonomo o di microimpresa,» sono inserite le seguenti: «titolari di partita IVA anche da più di cinque anni,»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «società a responsabilità limitata» sono inserite le seguenti: «, titolari di partita IVA anche da più di cinque anni,».
*16.48. Saltamartini, Binelli, Andreuzza, Pettazzi, Galli, Micheli, Colla, Fiorini, Carrara, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*16.49. D'Attis.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole: «ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta di parte, anche ai piani previsti nei concordati omologati entro il 31 dicembre 2020.».
16.52. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «23 febbraio 2020» sono aggiunte le seguenti: «e delle procedure omologate entro il 31 dicembre 2020.».
16.53. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis
(Misure di semplificazione per la ripresa delle imprese del commercio al dettaglio)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. È consentita la vendita di liquidazione di cui al comma 2 agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al comune.»;
b) al comma 6, le parole: «i periodi e la durata» sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, che potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno»;
c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai comuni.
9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line.».
2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
*16.01. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.
*16.02. Moretto, Fregolent, Ungaro, Del Barba.
*16.03. Torromino, Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-ter, comma 1-bis.»;
b) all'articolo 83-undecies:
1) al comma 1, dopo le parole: «Gli emittenti azioni» sono inserite le seguenti: «e le piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata emittenti strumenti finanziari di cui all'articolo 100-ter, comma 1-bis»;
2) al comma 2, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per le piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-ter, comma 1-bis, tenere il libro soci».;
c) all'articolo 100-ter:
1) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto delle piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata può stabilire che:
a) le quote di partecipazione di ciascuna categoria oggetto di offerta al pubblico abbiano la medesima misura indicando, in tal caso, la misura e il numero delle quote di ciascuna categoria e la loro indivisibilità;
b) le quote di partecipazione di cui alla lettera a) del presente comma siano assoggettate alla disciplina prevista dalla Parte III, Titolo II-bis, Capo IV, Sezione I. In tal caso le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-quinquies, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.»;
2) al comma 2-bis, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «salvo in ogni caso quanto disposto dal comma 1-bis,».
16.04. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Moratoria debiti bancari PMI)
1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
*16.05. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
*16.06. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
*16.07. Raduzzi.
*16.08. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure temporanee di sostegno per i professionisti e le imprese in relazione alla cessione del credito ed allo sconto in fattura)
1. In relazione all'esigenza dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di garantire la liquidità necessaria, in via temporanea a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, è consentita la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa, come disciplinata dall'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono disciplinate nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato e subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, nonché nel Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, per fronteggiare la situazione di emergenza economica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16.09. Donno.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla crisi post-pandemica da COVID-19 e da quella internazionale in atto a seguito del conflitto russo-ucraino, in via transitoria, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le categorie di valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo. A tal fine, lo statuto delle piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata può stabilire che:
a) le quote di partecipazione di ciascuna categoria oggetto di offerta al pubblico abbiano la medesima misura indicando, in tal caso, la misura e il numero delle quote di ciascuna categoria e la loro indivisibilità;
b) le quote di partecipazione di cui alla lettera a) del presente comma siano assoggettate alla disciplina prevista dalla Parte III, Titolo II-bis, Capo IV, Sezione I. In tal caso le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-quinquies, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.
2. Alle piccole e medie imprese di cui al precedente comma si applica l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 83-undecies del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.
16.010. Centemero, Cavandoli, Gerardi, Cantalamessa, Covolo, Tarantino, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis
(Misure in materia di migliore utilizzazione dei fondi antiusura)
1. In considerazione della straordinarietà della crisi economica e finanziaria che ha investito le piccole e medie imprese a seguito dell'emergenza da COVID-19 e della guerra tra Russia e Ucraina, la verifica di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativa ai due esercizi consecutivi di mancato utilizzo per le finalità previste del contributo assegnato ai Confidi a valere sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'articolo 1, commi 256, 257 e 258, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.
*16.011. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*16.012. Mandelli, Giacometto, Giacomoni.
*16.013. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.
*16.014. Gagliardi, Scanu.
*16.015. Topo, Buratti, Sani.
*16.016. Tarantino, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali, Binelli.
*16.017. Zanichelli.
*16.018. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure per il rilascio di garanzia per la rinegoziazione del debito attraverso i fondi antiusura)
1. All'articolo 1, comma 256, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
**16.019. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**16.020. Mandelli, Pella, Giacomoni, Giacometto.
**16.021. Gagliardi, Scanu.
**16.022. Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali, Binelli.
**16.023. Zanichelli.
**16.024. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
**16.039. Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
**16.042. Topo, Buratti, Sani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Determinazione dell'attività prevalente da parte dei Confidi)
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:
«6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui ai commi 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6.».
*16.025. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*16.026. Pella, Mandelli, Giacometto, Giacomoni.
*16.027. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli, Trancassini.
*16.028. Baratto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure in materia di estensione dell'attività dei Fondi di garanzia interconsortile)
1. All'articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi», sono inserite le seguenti parole: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei Confidi stessi».
2. L'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
**16.029. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**16.030. Mandelli, Pella, Giacomoni, Giacometto.
**16.031. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.
**16.032. Gagliardi, Scanu.
**16.033. Topo, Buratti, Sani.
**16.034. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)
1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in nove quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2031. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione dell'1,25 per cento annuo.
*16.035. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*16.036. D'Attis, Pella.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure di sostegno al comparto della ceramica artistica)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 701, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) al comma 702, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri, le finalità e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle maggiori risorse stanziate ai sensi del presente articolo, assicurando in ogni caso l'impiego delle risorse anche per finalità differenti dal rimborso delle spese effettuate negli anni precedenti l'entrata in vigore della misura di cui al presente articolo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.037. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure straordinarie per l'ammodernamento degli impianti di risalita)
1. Per sostenere gli interventi di ammodernamento e l'efficientamento degli impianti di risalita nei comprensori montani nazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16.038. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio)
1. Al fine di far fronte alle ripercussioni economiche negative per le imprese di pubblico esercizio derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
2. All'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 330 milioni per l'anno 2022.
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, dopo la parola: 14, aggiungere le seguenti: 16-bis, e sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 16.950.278.500 euro per l'anno 2022;
alla lettera c), sostituire le parole: 6.508 milioni con le seguenti: 6.755,5 milioni.
16.040. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di canone di concessione)
1. Al fine di far fronte alle ripercussioni economiche negative per le imprese di pubblico esercizio derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, in via eccezionale, per il triennio 2022-2024, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non può subire aumenti della tariffa base.
16.041. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19 e dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del citato articolo 56.
2. La misura di cui al comma 1 è disposta nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.
16.043. Vanessa Cattoi, Comaroli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Istituzione del Parco di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio)
1. All'articolo 34, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. È istituito, d'intesa con la regione Calabria, il Parco di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, comprendente una porzione di area interna alla più vasta area delimitata tra il fosso Cupido e il torrente Alaco, nel comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla perimetrazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, sentiti la regione e gli enti locali interessati, e adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla presente legge, è affidata alla regione Calabria. La copertura delle spese è a carico dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2022, relativo a contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.».
16.044. Furgiuele, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche alla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)
1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da COVID-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 9 novembre 2017, n. 174, da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione del contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore.
2. All'articolo 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sedici anni» e le parole: «i primi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «i primi quattro anni».
16.045. Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure per l'operatività a condizioni di mercato del Patrimonio Destinato)
1. Al fine di favorire l'accesso agli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Destinato, all'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. In relazione all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, in deroga all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5, non possono beneficiare degli interventi solo le società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato. Non trovano conseguentemente applicazione disposizioni incompatibili contenute nel medesimo decreto ministeriale e in provvedimenti e atti attuativi di qualunque altra natura.».
16.046. Dal Moro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure temporanee di sostegno alle imprese interessate dal sisma Centro Italia)
1. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessate dagli eventi sismici del 2016, al fine d'incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018.
2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.
16.047. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure temporanee di sostegno a imprese di servizi e forniture aeroportuali)
1. Alla lettera b) del comma 715 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le società che realizzano ed eseguono servizi di manutenzione e certificazione degli impianti a raggi X per il controllo bagagli e colli per gli aeroporti».
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 73, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le società che realizzano ed eseguono servizi di manutenzione e certificazione degli impianti a raggi X per il controllo bagagli e colli per gli aeroporti».
16.048. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis
(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)
1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, sono sospesi fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
16.049. Furgiuele, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis
(Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)
1. Per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 250 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.050. Colmellere, Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni per l'anno 2022».
16.051. Amitrano.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure in favore delle imprese interessate dal sisma Centro Italia)
1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
16.052. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
ART. 17.
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: per supportare aggiungere le seguenti: interventi strutturali finalizzati all'efficienza energetica, allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
17.1. Trano.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga moratoria per le piccole e medie imprese)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile» sono soppresse e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.».
*17.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*17.02. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
*17.03. Di Sarno.
*17.04. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di contabilità di magazzino)
1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: «1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro».
17.06. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Regime Iva per le importazioni in reverse charge delle merci)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione di beni di valore inferiore a 150 euro, il versamento in territorio doganale, può avvenire in inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2022, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17.07. Cancelleri, Martinciglio.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)
1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni»;
b) al comma 3, lettera d), le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole: «tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;» sono soppresse;
c) al comma 3, lettera e), le parole: «nella misura massima dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 90 per cento» e le parole: «tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;» sono soppresse.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.08. Giacometto, Torromino, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)
1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni»;
b) al comma 3, lettera d), le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole: «tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;» sono soppresse;
c) al comma 3, lettera e), le parole: «Nella misura massima dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 90 per cento» e le parole: «tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;» sono soppresse.
*17.09. Faro.
*17.010. Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
*17.011. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
*17.012. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
ART. 18
Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: di importo non inferiore a 200 euro.
18.1. Ungaro.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: 130 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni;
b) al comma 4, le parole: 400.000 sono sostituite dalle seguenti: 500.000;
c) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
18.2. Raduzzi.
Al comma 2, sopprimere le parole: diverse da quelle agricole.
*18.3. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*18.4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*18.5. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*18.6. Fornaro, Pastorino, Fassina.
*18.7. Gadda, Ungaro, Del Barba.
*18.8. Bond, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: diverse da quelle agricole aggiungere le seguenti: di produzione primaria.
**18.10. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**18.11. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
**18.12. Bond, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**18.13. Gadda, Del Barba, Ungaro.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire la parola: cumulativamente con la seguente: alternativamente;
b) alla lettera c) sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.
*18.14. Ungaro.
*18.15. Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
*18.16. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*18.17. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali, Binelli.
*18.18. Prestigiacomo, Mandelli, Pella, Giacometto, Giacomoni.
Al comma 2 lettera c) la parola: trimestre è sostituita dalla seguente: bimestre.
18.19. Murelli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: e la Repubblica di Bielorussia, aggiungere le seguenti: nonché l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati che, a causa del conflitto russo-ucraino in corso, sono oggetto di blocco delle esportazioni dall'Ucraina, dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia e non sono comunque provenienti da tali Paesi,;
alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, che hanno ridotto, nel primo quadrimestre del 2022, di oltre il 50 per cento il quantitativo di materie prime e semilavorati acquistati in conseguenza di un aumento dei prezzi superiore al 50 per cento, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2020, ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, che hanno subito, nel corso del quadrimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, un calo della produzione di almeno il 50 per cento rispetto all'analogo periodo del 2020;
al comma 3:
all'alinea, sostituire la parola: trimestre, ovunque ricorra, con la seguente: quadrimestre;
alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, se più elevato, quello del 2020.
18.20. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) in alternativa ai requisiti previsti cumulativamente dalle precedenti lettere a), b) e c), qualora si utilizzino prodotti legnosi dell'Ucraina, della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia per i quali è interrotto l'approvvigionamento. L'elenco dei prodotti legnosi è definito nel decreto di cui al comma 5.
Conseguentemente, al comma 3 aggiungere la seguente lettera:
c-bis) per le imprese utilizzatrici dei prodotti legnosi di cui alla precedente lettera c-bis) del comma 2 il contributo è corrisposto in misura pari al 80 per cento del costo di produzione del prodotto riferito alla materia legnosa non più approvvigionabile sostenuto nell'anno 2021.
18.21. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Loss.
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) in alternativa ai requisiti previsti cumulativamente dalle precedenti lettere a), b) e c), qualora si utilizzino prodotti legnosi dell'Ucraina, della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia per i quali è interrotto l'approvvigionamento. L'elenco dei prodotti legnosi è definito nel decreto di cui al comma 5.
18.22. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) in alternativa ai requisiti previsti cumulativamente dalle lettere a), b) e c), qualora si utilizzino prodotti legnosi dell'Ucraina, della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia per i quali è interrotto l'approvvigionamento. L'elenco dei prodotti legnosi è definito nel decreto di cui al comma 5.
Conseguentemente:
al comma 3 aggiungere la seguente lettera:
c-bis) per le imprese utilizzatrici dei prodotti legnosi di cui alla lettera c-bis) del comma 2 il contributo è corrisposto in misura pari all'80 per cento del costo di produzione del prodotto riferito alla materia legnosa non più approvvigionabile sostenuto nell'anno 2021;
agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
18.23. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini di cui al comma 2, per le piccole e medie imprese di spedizione, logistica e trasporto che svolgono servizi a supporto delle importazioni e/o esportazioni il requisito di cui alla lettera b) del predetto comma 2 non è richiesto.
18.24. Topo.
Al comma 3 sostituire le parole: l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre, con le seguenti: la somma dei ricavi relativi all'ultimo trimestre.
*18.25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*18.26. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
*18.27. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali, Binelli.
*18.28. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Giacometto.
*18.30. Ungaro, Del Barba.
Al comma 4, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 200.000.
**18.32. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**18.33. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.
**18.34. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali, Binelli.
**18.35. Mandelli, Giacometto, Giacomoni.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto aereo di passeggeri derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali del trasporto aereo in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità alla data del 24 febbraio 2022 e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati alla medesima data dall'ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al periodo precedente. La presente disposizione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Conseguentemente:
al comma 7, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui ai commi da 1 a 6 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 127 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;
all'articolo 58, comma 4, sostituire la parola: 18, con le seguenti: 18, commi da 1 a 6,.
18.36. Nobili, Del Barba, Ungaro.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per fronteggiare, nell'anno 2022, le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto aereo di passeggeri derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali del trasporto aereo in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità alla data del 24 febbraio 2022 e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati alla medesima data dall'ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.
7-ter. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 7-bis.
7-quater. Le previsioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
7-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui ai commi da 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
*18.37. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Giacometto, Torromino.
*18.38. Rixi, Zanella, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per fronteggiare, nell'anno 2022, le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto aereo di passeggeri derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina e dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali del trasporto aereo in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità alla data del 24 febbraio 2022 e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati alla medesima data dall'ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.
7-ter. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 7-bis.
7-quater. Le previsioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
7-quinquies. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, al comma 7 le parole: di cui al presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo.
**18.39. Gariglio.
**18.40. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Giacometto, Torromino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini del sostegno delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, mediante erogazione di contributi a fondo perduto ovvero concedendo ed erogando finanziamenti, rilasciando garanzie, è autorizzato uno stanziamento di 500 milioni di euro per l'anno 2022 per le società finanziarie regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al riparto fra le società si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, è ridotto lo stanziamento di cui all'articolo 52, comma 2, del presente decreto per 500 milioni di euro per l'anno 2022.
18.41. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 aggiungere le seguenti: o in data precedente ma che abbiano realizzato le operazioni di cui alla lettera a) solo a partire dalla predetta data per motivi di riorganizzazione o riassetto interni.
Conseguentemente, al comma 3, lettera c), dopo le parole: per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 aggiungere le seguenti: o in data precedente ma che abbiano realizzato le operazioni di cui alla lettera a) solo a partire dalla predetta data per motivi di riorganizzazione o riassetto interni.
18.42. Marattin, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Revisione degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)
1. All'articolo 110, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
«7-bis.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettera c-bis), che non distribuiscono tagliandi, e di cui al comma 7, lettera c-ter), basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.».
18.01. Villarosa.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale)
1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo 35-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si applicano anche alle imprese forestali iscritte agli albi regionali di cui al decreto ministeriale n. 4470 del 20 aprile 2020, alle aziende di prima lavorazione ed alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera quali imprese operanti nel settore della bioedilizia, produttori finali di manufatti in legno, di imballaggi e di finiture lignee. È istituito il fondo per l'incremento dell'utilizzo del legno nazionale, con una dotazione per gli anni 2022, 2023 e 2024 di 160 milioni di euro (di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024). A valere sulle disponibilità e nel limite del fondo, è riconosciuto alle imprese che operano negli accordi di foresta di cui al presente comma un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 30 per cento della spesa al netto dell'Iva sostenuta per la produzione e lavorazione del legno nazionale. Si applicano i commi 2 e 31 dell'articolo 3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024.
*18.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*18.03. Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Cannizzaro, Torromino.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale)
1. Gli accordi di foresta disciplinati dai commi 4-quinquies.1 e seguenti dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche alle imprese forestali iscritte agli albi regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera quali imprese operanti nel settore della bioedilizia, produttori finali di manufatti in legno, di imballaggi e di finiture lignee. È istituito presso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per l'incremento dell'utilizzo del legno nazionale, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024. A valere sulle disponibilità e nel limite della dotazione del citato fondo, è riconosciuto alle imprese che operano negli accordi di foresta di cui al presente comma un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 30 per cento della spesa al netto dell'imposta sul valore aggiunto sostenuta per la produzione e la lavorazione del legno nazionale. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.04. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Loss.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)
1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, la parola: «ferrosi» è soppressa;
b) al comma 4 le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*18.05. Benamati, Zardini.
*18.06. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.
*18.07. Eva Lorenzoni, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*18.08. Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Prestigiacomo, Benigni.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)
1. In linea con quanto disposto ai sensi dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente integrato e modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in considerazione della necessità di adottare misure atte a contrastare gli effetti economici della crisi internazionale in atto in Ucraina e dell'aumento del costo dei carburanti e dell'energia, nonché dall'aumento dei costi derivanti dagli aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ai sensi del decreto ministeriale del Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili del 13 dicembre 2021, in ordine allo svolgimento delle attività imprenditoriali nei porti italiani, le Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2022 e ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 15 dicembre 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
2. Al fine di ridurre gli effetti di incertezza dei flussi di merci e passeggeri derivanti della grave crisi internazionale in atto in Ucraina e al persistere delle problematiche operative nei porti mondiali di provenienza e destinazione delle navi, nonché degli aumenti del costo dei carburanti e dell'energia:
a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;
b) a durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;
3. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione al nuovo soggetto concessionario alla data del 31 gennaio 2022.
4. Per le finalità di cui al comma 1 non è prevista alcun onere aggiuntivo a carico delle finanze dello Stato.
5. In considerazione delle differenti finalità di mitigazione degli effetti economici, le proroghe di cui alle lettere a) e b) del comma 2 vengono riconosciute in aggiunta ai periodi di proroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
**18.09. Topo.
**18.010. Rixi, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)
1. Al fine di contrastare gli effetti economici della crisi internazionale in atto in Ucraina e dell'aumento del costo dei carburanti e dell'energia, nonché dell'aumento dei costi derivanti dagli aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ai sensi del decreto del Direttore generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022, in ordine allo svolgimento delle attività imprenditoriali nei porti italiani, le autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dispongono la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2022, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.
2. La riduzione di cui al comma 1 può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 15 dicembre 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.
3. Al fine di ridurre gli effetti di incertezza dei flussi di merci e passeggeri derivanti della grave crisi internazionale in atto in Ucraina e al persistere delle problematiche operative nei porti mondiali di provenienza e destinazione delle navi, nonché degli aumenti del costo dei carburanti e dell'energia:
a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi;
b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi.
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, già definite con l'aggiudicazione al nuovo soggetto concessionario alla data del 31 gennaio 2022.
5. Le proroghe di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono cumulabili con i periodi di proroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
18.011. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Fondo per il sostegno ai distributori di gas naturale per autotrazione monocarburanti danneggiati dalla crisi ucraina)
1. Per l'anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per l'aumento del prezzo del gas subite dalle imprese titolari di autorizzazione all'esercizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso e/o liquefatto per autotrazione.
2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le imprese che hanno subito, nel primo trimestre 2022, una riduzione dei quantitativi di gas naturale venduti presso le loro stazioni di rifornimento a uso pubblico eroganti esclusivamente gas naturale compresso e/o liquefatto, di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Tale riduzione è comprovata mediante fatture di acquisto del medesimo gas naturale per i periodi indicati. Nel caso di imprese titolari anche di autorizzazioni all'esercizio di stazioni di rifornimento policarburanti, il contributo è riconosciuto solo relativamente alle stazioni che distribuiscono unicamente gas naturale compresso e/o liquefatto per autotrazione.
3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo una tantum:
a) di euro 20.000 per le stazioni di gas naturale per autotrazione che nel primo trimestre 2022 abbiano registrato una riduzione del venduto di almeno il 30 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al medesimo periodo 2019;
b) di euro 30.000 per le stazioni di gas naturale per autotrazione che nel primo trimestre 2022 abbiano registrato una riduzione del venduto superiore al 50 per cento.
4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 90.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina».
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul sito internet istituzionale del Ministero, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.
6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*18.012. Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Prestigiacomo, Benigni.
*18.014. Moretto, Ungaro, Del Barba.
*18.015. De Toma, Zucconi, Caiata.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
1. L'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è sostituito con il seguente:
«Art. 13-bis
(Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci)
1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, le autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, riconoscono, fino al 31 dicembre 2025 e nel rispetto dei limiti minimi dei canoni per le concessioni demaniali ai sensi del decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 dicembre 2021, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile.
2. Con decreto direttoriale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le autorità di sistema portuale, e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative della categoria dei Terminal Operators, fissa gli obiettivi di traffico ferroviario, anche differenziati per ciascun ambito portuale, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto sul canone di concessione.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo avente la finalità di riequilibrare, qualora necessario, le minori risorse derivanti dal riconoscimento dell'incentivo previsto al comma 1.
4. È abrogato l'articolo 47, comma 11-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Sino all'entrata in vigore della presente disposizione restano comunque validi gli sconti concessi dalle autorità di sistema portuale in virtù della disposizione di cui al primo periodo.».
**18.016. Topo.
**18.017. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
**18.018. Rixi, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
18.019. Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Super deduzione del costo del lavoro)
1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore dei servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.
2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento.
18.020. Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici)
1. L'articolo 5-quater del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, è abrogato.
18.021. Marco Di Maio, Ungaro, Del Barba.
ART. 19.
Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni.
19.1. Albano, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo sono utilizzate in via prioritaria per fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina e con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55, comma 1, lettera b), e, quanto ai restanti 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, lettera b), le parole: nella misura del 25 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 25,05 per cento.
19.2. Fornaro, Pastorino, Fassina.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo sono utilizzate in via prioritaria per fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina e con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 20 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*19.4. Gadda, Ungaro, Del Barba.
*19.5. Ciaburro, Caretta, Albano, Trancassini, Osnato, Lucaselli.
*19.6. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*19.7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse disponibili a valere del fondo di cui al comma 1 sono destinate per 10 milioni di euro a reintegrare la dotazione complessiva di 35 milioni di euro del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e destinate a indennizzare gli allevatori colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali.
**19.8. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**19.9. Gadda, Del Barba, Ungaro.
**19.11. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**19.12. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono utilizzate in via prioritaria per fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina e con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine.
*19.13. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*19.14. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*19.15. Gadda, Del Barba, Ungaro.
*19.16. Fornaro, Pastorino, Fassina.
*19.17. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese dei settori agricolo e della pesca al fine di compensare le esigenze di liquidità dovute ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
19.18. Trano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono parzialmente destinate all'adozione di misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
19.19. Trano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse disponibili a valere del fondo di cui al comma 1 sono destinate per 10 milioni di euro a reintegrare la dotazione complessiva di 35 milioni di euro del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e destinate ad indennizzare gli allevatori colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali.
19.20. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le risorse disponibili a valere del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente utilizzate a favore degli operatori agricoli colpiti direttamente o indirettamente dalle conseguenze negative dell'aumento dei costi di produzione nonché degli squilibri di mercato.
2-ter. Delle risorse del fondo di cui al comma 1, 10 milioni sono destinati al finanziamento di interventi previsti dal Piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
*19.21. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*19.22. Sandra Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Paolo Russo.
*19.23. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*19.24. Gadda, Ungaro, Del Barba.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. –1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2-quater. Al fine di accelerare ed incentivare la realizzazione di un sistema di produzione agricola sostenibile in linea con gli obiettivi della strategia «From farm to fork» e di ridurre l'utilizzo di input agricoli e in particolare dei fertilizzanti, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, è consentita, a fini sperimentali e scientifici, l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi. Le istituzioni di ricerca e sperimentazione che intendono effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un organismo prodotto con le tecniche di cui al precedente periodo sono tenute a presentare preventivamente una notifica all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
2-quinquies. Ai fini di cui al comma 2-quater per tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta si intendono le nuove tecniche genomiche che permettono una precisa modifica del DNA senza l'introduzione di nuovo materiale genetico, come scientificamente definite SDN-1 e SDN-2 dall'autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea, e per cisgenesi si intende l'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico proveniente da un donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile.
2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, gli elementi obbligatori della notifica e la procedura istruttoria, le modalità atte a garantire l'informazione pubblica e la consultazione, le modalità di presentazione e gli elementi della relazione conclusiva, nonché lo scambio di informazioni con la Commissione europea.
2-septies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi da 2-quater a 2-sexies con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-octies. Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:
«6. L'uso delle DO è consentito anche per i vini ottenuti da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis, utilizzate in proporzione massima del 15 per cento del totale».
2-novies. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito,».
2-decies. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154 del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:
a) l'associazione di organizzazioni e l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 regioni o province autonome;
b) le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di organizzazioni di produttori siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti con l'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308 del 2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.
2-undecies. I commi 520 e 521 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e l'articolo 68-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogati.
2-duodecies. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 125 è aggiunto il seguente:
«125-bis) servizi di impollinazione tramite api».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e ulteriori misure urgenti a sostegno del settore agroalimentare.
19.25. Gallinella, L'Abbate, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Loss.
(Inammissibile
ad eccezione del comma 2-duodecies)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire la corretta applicazione in tutto il territorio nazionale delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione delle piante e prevenzione dei rischi fitosanitari, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – funzionari appartenenti all'area III – posizione economica F1 – è incrementata, al fine di raggiungere la dotazione minima del personale del servizio fitosanitario centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 2.679.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-quater. Per assicurare lo svolgimento dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del Made in Italy, la dotazione organica del dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di area terza. Il suddetto dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e ulteriori misure urgenti a sostegno del settore agroalimentare).
19.26. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione della crisi che ha colpito il settore agricolo in seguito allo scoppio del conflitto russo-ucraino, nonché a seguito delle recenti disposizioni finalizzate ad aumentare la produzione agricola nazionale, è consentita per i lavoratori attualmente pensionati in base alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la pratica dell'attività agricola sui terreni di proprietà in qualità di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti, in deroga a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
19.28. Pignatone, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «all'ingrosso» sono inserite le seguenti: «come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica del superamento del 50 per cento non rientra la vendita agli operatori del commercio al dettaglio come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
*19.29. Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*19.30. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*19.31. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*19.32. Gadda, Ungaro, Del Barba.
*19.33. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «all'ingrosso» sono inserite le seguenti: «, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,».
19.34. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica del superamento del 50 per cento, non rientra la vendita agli operatori del commercio al dettaglio così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
19.35. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» sono inserite le seguenti: «e degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1, che effettuano produzione primaria e operazioni associate, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)».
*19.36. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*19.37. Gadda, Ungaro, Del Barba.
*19.38. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*19.39. Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*19.40. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Sostegno alla filiera agroindustriale della canapa)
1. Per sostenere le esigenze connesse alle attività del settore agricolo, la dotazione finanziaria per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2022 da destinarsi a sostegno della filiera agroindustriale della canapa.
Conseguentemente, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
«g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie»;
2) al comma 3, le parole: «in pieno camp» sono soppresse;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto»;
4) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
c) all'articolo 6, comma 2, le parole: al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione sono sostituite dalle seguenti: a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) alla quantità di THC contenuto;
b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
d) al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'unione europea;
e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.
1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2022, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
19.01. Sodano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2022, n. 29)
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle polizie locali, dei coadiutori dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, ovvero di due soggetti dagli stessi delegati in possesso delle predetta licenza, nonché di soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi.».
19.02. Trano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)
1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso una semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19.03. Trano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Controllo della fauna selvatica ed eradicazione della peste suina africana)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di una maggiore tutela della biodiversità, del suolo, di una gestione di sistema del patrimonio zootecnico italiano, per motivi sanitari, per la tutela delle produzioni agro-forestali e per la sicurezza e l'incolumità pubblica nelle aree urbane, periurbane e agro-pastorali, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone delimitate dal divieto di caccia. Tale controllo viene praticato impiegando le tecniche selettive più funzionali al controllo della fauna selvatica al fine anche di eradicare la peste suina africana a seguito di un parere consultivo dell'ISPRA. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare piani di abbattimento della specie cinghiale (sus scrofa). I predetti piani si attuano per il tramite delle polizie provinciali e/o regionali, delle polizie locali e/o municipali e dei carabinieri forestali.
2. Ai fini di una maggiore efficacia dei piani di abbattimento adottati dalla regione, sono autorizzati all'abbattimento della specie cinghiale (sus scrofa), i proprietari, i coadiutori dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati dal piano di abbattimento, ovvero di soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi e di operatori abilitati dalle regioni, purché in possesso di licenza venatoria.
3. Nelle aree urbane e periurbane i piani di cui al comma 1, vengono attuati con il coordinamento delle polizie municipali e/o delle città metropolitane.
19.04. Trano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al primo trimestre 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero di cui al comma 1 è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2022.
3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*19.05. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*19.06. Viviani, Gastaldi, Liuni, Golinelli, Bubisutti, Germanà, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*19.07. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della PSA)
1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona infetta istituita con decreto direttoriale del Ministero della salute n. 583 dell'11 gennaio 2022, e che, a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, hanno subito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2022, una riduzione del fatturato non inferiore al 20 per cento rispetto al medesimo periodo del 2021, è riconosciuto, a domanda, un contributo di 600 euro per ciascun mese, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti al periodo di riferimento.
2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.08. Barzotti.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure per il rafforzamento qualitativo e quantitativo delle colture strategiche)
1. Al fine di supportare il miglioramento della quantità e della qualità produttiva delle colture maidicole, leguminose e di soia coltivate in Italia e promosse dal fondo per la competitività delle filiere di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 5 maggio 2020, è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per sostenere, nell'ambito della sottoscrizione di nuovi contratti di filiera alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'acquisto e l'impiego di sementi certificate per le predette colture.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 5.000.000 di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*19.09. Gallinella, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
*19.010. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*19.011. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*19.012. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi cinque mesi dell'anno 2022» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra»;
b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 90 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**19.013. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**19.014. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**19.015. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
**19.016. Gadda, Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di carburante effettuato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
19.017. Tasso.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure per il sostegno delle produzioni di qualità della filiera zootecnica nazionale)
1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dai riconoscimenti europei DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151 del 2012 è concesso un contributo al costo di verifica del rispetto del disciplinare come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1151 del 2012 nella misura pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.
2. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli organi di controllo incaricati dall'ispettorato centrale per il controllo della qualità e la repressione delle frodi – ICQRF. Dal computo sono esclusi i costi sostenuti dagli operatori per more, sanzioni, procedure di controllo e altri costi straordinari connessi o conseguenti l'accertamento di irregolarità.
3. A tal fine i suddetti organi di controllo trasmettono entro novanta giorni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.
4. Con successivo decreto della direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 3 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 100 milioni.
*19.018. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*19.019. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
*19.020. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure per il sostegno delle produzioni di qualità della filiera zootecnica nazionale)
1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dai riconoscimenti europei DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151 del 2012 è concesso un contributo al costo di verifica del rispetto del disciplinare come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1151 del 2012 nella misura pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.
2. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli organi di controllo incaricati dall'ispettorato centrale per il controllo della qualità e la repressione delle frodi – ICQRF. Dal computo sono esclusi i costi sostenuti dagli operatori per more, sanzioni, procedure di controllo e altri costi straordinari connessi o conseguenti l'accertamento di irregolarità.
3. A tal fine i suddetti organi di controllo trasmettono entro novanta giorni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.
4. Con successivo decreto della direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 3 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 58 del presente decreto.
19.021. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali)
1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal comparto ortofrutticolo nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione e accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo alla compensazione dovuta per la mancata vendita di prodotto sui mercati internazionali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.022. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità)
1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal comparto agroalimentare nazionale, nonché stante il costante aumento delle temperature e il continuo verificarsi di episodi di siccità, anche nell'anno in corso, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato «Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione ed accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo ai danni sopravvenuti per le semine nel secondo e nel terzo trimestre 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.023. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Rifinanziamento cambiale agraria)
1. Al fine di dare sostegno alle aziende agricole e della pesca in relazione alle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 100 milioni di euro per il 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.024. Ripani, Scanu, Lombardo.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo della pesca ricreativa o sportiva, al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo la lettera c-quater), è aggiunta la seguente:
«c-quinquies) è utilizzata da guide professionali di pesca in possesso di “Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi” di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, quale unità di appoggio per i praticanti della pesca ricreativa o sportiva».
19.025. Fogliani, Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di fauna selvatica)
1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «del 30 novembre 2009» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato che gestiscono centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) operativi 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno e che non esercitino attività in conflitto d'interesse»;
b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma» sono aggiunte le seguenti: «, nonché l'istituzione di una apposita commissione competente sul controllo dei criteri di operatività che costituiscono requisiti essenziali per l'accesso al fondo di cui al presente comma»;
c) dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: «La commissione di cui al precedente periodo è composta da rappresentanti regionali, del servizio veterinario competente in materia di fauna selvatica delle aziende sanitarie locali e dagli organi di vigilanza forestale».
19.026. Zanichelli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Canoni enfiteusi rustiche)
1. L'importo del canone enfiteutico perpetuo e temporaneo, nonché quello delle altre prestazioni fondiarie perpetue assimilate all'enfiteusi, non supera l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale grava, determinato applicando le tariffe d'estimo del catasto terreni con riferimento alla qualità e classe risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi, anche per le enfiteusi istituite prima del 30 giugno 1939, a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976. Al fine di assicurare la corrispondenza del canone così determinato all'effettiva realtà economica, il reddito dominicale è rivalutato con coefficienti vigenti ai fini fiscali e attualizzato, dall'anno dell'ultima rivalutazione fiscale, attraverso l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
2. Il canone enfiteutico e quello delle altre prestazioni fondiarie assimilate, stabilito contrattualmente tra le parti in misura inferiore al reddito dominicale, non può essere aumentato, fatti salvi i coefficienti di rivalutazione e attualizzazione idonei a mantenerne la corrispondenza alla effettiva realtà economica come previsto dal comma 1.
3. Le parti, ove ritengano che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, possono richiedere all'Agenzia delle entrate l'accertamento della qualifica del fondo a quella data, o, nel caso in cui essa sia incerta, alla prima data accertabile in ordine di tempo, assumendo a proprio carico le relative spese.
4. L'affrancazione del canone enfiteutico e del canone delle altre prestazioni fondiarie assimilate, così come determinati ai sensi dei commi 1 e 2 si realizzano mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore dell'ultimo canone, a cui si aggiungono eventuali canoni non pagati negli ultimi cinque anni. Nel calcolo per la determinazione del valore di affrancazione, si dovrà, altresì, tenere conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo, i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. La misura dei canoni, così come stabiliti del presente articolo, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19.027. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli nel settore vitivinicolo e relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)
1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di controllo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'organismo di controllo informa l'ufficio dell'ICQRF competente per territorio»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5 si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione è revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito.».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione»;
b) al comma 5, le parole: «fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione viene revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito».
19.028. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Norme per la valorizzazione dell'economia circolare e l'utilizzo efficiente degli scarti in agricoltura)
1. All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:
«7-ter. In deroga a quanto stabilito dal comma 7 del presente articolo, gli impianti di digestione anaerobicatermofila situati all'interno di un consorzio di tutela individuato ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 aprile 2000, di un distretto agro-alimentare di qualità tra quelli individuati dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o di un distretto del cibo ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e previa comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente, sono abilitati al ritiro e trattamento dei rifiuti biodegradabili, compresi i fanghi biologici, prodotti dalle imprese associate, appartenenti o partecipanti ai suddetti enti.
7-quater. L'eventuale valutazione di impatto ambientale per gli impianti di digestione anaerobica termofila di cui al comma 7-ter dovrà essere rilasciata dall'autorità competente entro massimo centoventi giorni dal rilascio del parere del comitato tecnico provinciale competente circa la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.».
19.029. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazioni di sfarinati e paste alimentari)
1. Alla tabella allegata all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, alla voce «Semola», sostituire la cifra: «0,90» con la seguente: «1» e alla voce «Semola integrale di grano duro» sostituire la cifra: «1,80» con la seguente: «2,10».
2. Alla tabella allegata all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, alla voce «Pasta di semola di grano duro», sostituire la cifra: «0,90» con la seguente: «1» e alla voce «Pasta di semola integrale di grano duro» sostituire la cifra: «1,80» con la seguente: «2,10».
19.030. Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino, Bond, Anna Lisa Baroni, Paolo Russo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure in materia di esenzioni Iva per gli operatori ittici esercenti la pesca professionale)
1. All'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «apposita dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 0,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.031. Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Specie ittiche)
1. Al comma 837-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
19.032. Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure a favore degli impianti ippici)
1. Gli impianti ippici beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono usufruire, per gli stessi ippodromi e per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, anche delle risorse stanziate ordinariamente sul pertinente capitolo di spesa n. 2297.
19.033. Del Barba, Ungaro.
ART. 20.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20.
(Rifinanziamento cambiale agraria)
1. Al fine di dare sostegno alle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 180 milioni di euro per il 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
2. Ai maggiori oneri derivanti del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20.1. Bond, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*20.5. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di sostenere il settore della pesca, nelle aree ricadenti nel Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, a decorrere dall'anno 2022 la quota delle aliquote di competenza regionale derivanti dalle attività estrattive in mare e destinate al settore della pesca è versata dalle regioni direttamente alle marinerie aventi diritto. A tal fine all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. La quota individuata da specifici accordi di programma tra regioni, comuni e le organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati è riservata a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo.».
20.6. Torromino, Martino, Pella, Squeri, Nevi, Spena, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria su i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.».
20.8. Sut, Corneli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata sino a ventiquattro mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-quater. Al fine di favorire il primo insediamento di giovani in agricoltura, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA concede, a titolo gratuito nei limiti previsti per il premio di primo insediamento dal regolamento (UE) n. 1305 del 2013 della Commissione, garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette garanzie sono finalizzate alla protezione di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani, anche organizzati in forma societaria, di età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di finanziamento e che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno cinque anni idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. A copertura delle commissioni di garanzia di cui al presente comma, sono trasferite all'ISMEA risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2-quater, si provvede, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subìto un incremento dei costi energetici nonché disposizioni in materia di primo insediamento di giovani in agricoltura.
20.9. L'Abbate, Gallinella, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Misure di sostegno finanziario alle imprese agricole)
1. Al fine di sostenere la continuità produttiva, le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 17 maggio 2022 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2023;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2023, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2023 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2023 è sospeso sino al 31 dicembre 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
3. Le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione all'accesso al credito con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della valutazione del merito creditizio sul consolidato delle imprese che collegano l'attività agricola e l'attività connessa. La filiera è rappresentata dalla integrazione dell'attività agricola principale e dell'attività connessa ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il rapporto di connessione è rappresentato da contratti di filiera almeno triennali ovvero contratti d'impresa con rapporto di conferimento.
4. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «possono essere rinegoziate e ristrutturate» sono inserite le seguenti: «, dietro comunicazione delle stesse imprese,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui uno di pre-ammortamento».
20.02. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le piccole e medie imprese sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
20.03. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di DURC per l'erogazione di contributi in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura)
1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi da parte della pubblica amministrazione in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura atti a fronteggiare la crisi di liquidità prodotta dal perdurare dell'emergenza pandemica tuttora in atto e dall'incremento dei costi energetici e di produzione in genere prodotto dal conflitto russo-ucraino, fino al 31 dicembre 2022 il mancato rilascio da parte degli enti previdenziali e assistenziali del documento unico di regolarità contributiva non costituisce causa di inammissibilità.
20.04. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Rifinanziamento cambiale agraria)
1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.05. Trano.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di garanzia dei crediti)
1. Il privilegio di cui all'articolo 2751-bis del codice civile è riconosciuto anche per i crediti vantati dagli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli.
*20.06. Trano.
*20.07. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*20.08. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*20.09. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)
1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività d'impresa agricola anche incentivando il ricorso a contratti di natura associativa, le parole: «con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete» di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si interpretano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che la quota di prodotto attribuita a titolo originario rientra nella piena disponibilità di ciascun retista ai fini della successiva cessione anche a favore di altri retisti, analogamente alla cessione di prodotti nei rapporti tra soccidante e soccidario.
20.010. Trano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria e/o peste suina africana)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al terzo trimestre 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2022. 3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.011. Trano.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di DURC per l'erogazione di contributi in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura)
1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi da parte della pubblica amministrazione in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura atti a fronteggiare la crisi di liquidità prodotta dal perdurare dell'emergenza pandemica tuttora in atto e dall'incremento dei costi energetici e di produzione in genere prodotto dal conflitto russo-ucraino, fino al 31 dicembre 2022 il mancato rilascio da parte degli enti previdenziali ed assistenziali del documento unico di regolarità contributiva non costituisce causa di inammissibilità per la liquidazione delle suddette somme.
*20.012. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*20.013. Caretta, Ciaburro, Albano, Trancassini, Osnato, Lucaselli.
*20.014. L'Abbate, Gallinella, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
*20.015. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di DURC per l'erogazione di contributi in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura)
1. Al fine di consentire l'accesso delle imprese di pesca e di acquacoltura ai contributi e benefici pubblici approntati per fronteggiare la crisi di liquidità prodotta dal perdurare dell'emergenza pandemica tuttora in corso e dall'incremento dei costi energetici e di produzione in genere prodotto dal conflitto russo-ucraino, fino al 31 dicembre 2022 il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva da parte degli enti previdenziali e assistenziali in favore delle predette imprese non preclude l'accoglimento delle relative domande.
20.016. Vitiello, Gadda, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole)
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: «Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o» sono inserite le seguenti: «, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti,».
20.017. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Interventi a sostegno della filiera apistica)
1. Al fine di sostenere la filiera apistica in considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore, alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:
«12-bis) pappa reale o gelatina reale»;
b) alla parte III, dopo il numero 16-bis), sono inseriti i seguenti:
«16-ter) servizio di impollinazione»;
«16-quater) pappa reale o gelatina reale».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
20.018. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)
1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
20.019. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. Al comma 1 dell'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sostituire le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «per l'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quando a 45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
20.020. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «pari al 20 per cento» con le seguenti: «pari al 35 per cento»;
b) sostituire le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «per l'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quando a 45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
20.021. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «pari al 20 per cento» con le seguenti: «pari al 35 per cento»;
b) sostituire le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quando a 45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
20.022. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sostituire le parole: «pari al 20 per cento» con le seguenti: «pari al 35 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quando a 45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
20.023. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Sostegno al settore termale)
1. Le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali a carico del Servizio sanitario nazionale definite nell'«Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016/2018 ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 agosto 2000, n. 323» sono incrementate, per il triennio 2022-2024, del 6 per cento per una spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.
20.024. Manzo.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Rifinanziamento del «Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente»)
1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 355 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) le parole: «pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 289,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator».
2. All'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c) erogazioni di finanziamenti a tasso agevolato di durata pari a 24 mesi per la copertura dei voucher turismo in scadenza nel corso del 2022».
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.025. Faro, Masi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di estensione dell'ambito di applicazione del FIR)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 493, dopo le parole: «prima del 1° gennaio 2018,» sono inserite le seguenti: «ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»;
b) al comma 494, dopo le parole: «alla data del provvedimento di messa in liquidazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
20.026. Lacarra.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
20.027. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Moratoria PMI)
1. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le piccole e medie imprese così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
*20.028. Lombardo.
*20.029. Bond, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Ulteriori misure in materia di sostegno alle imprese)
1. Al fine di garantire il riconoscimento della funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e di sostenere il consolidamento e lo sviluppo del settore economico cui tali attività appartengono, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, l'articolo 11 della medesima legge n. 337 del 1968 si interpreta nel senso che le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale si applicano anche relativamente al demanio pubblico di Stato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.030. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Maccanti, Gastaldi, Fiano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota Iva sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale)
1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27) è aggiunto il seguente:
«27-bis) bevande sostitutive del latte a base vegetale».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022 e a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
20.031. Cancelleri, Martinciglio, D'Arrando.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione)
1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «, prestazioni professionali»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione»;
c) al secondo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,».
2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.
20.032. Cancelleri, Zanichelli.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Fondo per sostegno alle attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti)
1. Al fine di sostenere le attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti, munite di Codice Ateco 56.10.11, a fronte dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, bevande e utenze energetiche, è istituito, per l'anno 2022, un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 10 milioni di euro.
2. Al riparto si provvede, fino ad esaurimento del Fondo, mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede in riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 58 del presente decreto.
20.033. Manzo.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Moratorie al credito per le imprese)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
1.2) alla lettera b), le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
1.3) alla lettera c), le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
2) al comma 6:
2.1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
2.2) alla lettera c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) all'articolo 58, comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022» e le parole: «nel corso dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 2022».
2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
20.034. Masi, Faro.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Ulteriori misure di sostegno finanziario alle micro piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 56, comma 2, lettera a), lettera b) e lettera c), le parole: «30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) all'articolo 56, comma 6, lettera a) e lettera c) le parole: «30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
c) all'articolo 58, comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre» sono sostituite con le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» e le parole: «nel corso del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso del 2022»;
2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
20.035. Bordonali, Gusmeroli, Raffaelli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2021, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 settembre 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:
a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;
b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022.
20.036. Pella, Martino.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 31 agosto 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 30 settembre, il 31 ottobre il 30 novembre e il 31 dicembre 2022.».
2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nulle.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
20.037. Pella, Martino.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 settembre 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro»;
b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti tra il 1° luglio 2021 e il 30 settembre 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 31 dicembre 2022»;
c) al comma 12, primo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022» e dopo le parole: «nell'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022»;
d) al comma 18, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite le seguenti: «entro il 30 settembre 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20.038. Pella, Prestigiacomo, Mandelli.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)
1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono sospesi fino al 30 giugno 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
20.039. Pella, D'Attis, Mandelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati».
20.040. Battilocchio, Martino, Pella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa.
20.041. Prestigiacomo, Pella, Giacomoni.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto, nel limite di 15 milioni di euro per il 2022, un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
4. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.042. Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Martino.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti anche nell'anno 2021 dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore della presente legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 1 milione di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge.
4. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che vi sia stato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale del 30 per cento.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura non inferiore al 15 per cento alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate per lo stesso periodo ai sensi di altre disposizioni di legge.
6. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.
7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi precedenti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2021 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio.
9. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 è presentata entro il 10 settembre 2022.
10. Per le finalità di cui ai commi precedenti e per la copertura dei relativi oneri si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
11. Ai fini del contributo di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
12. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
20.043. Pella, Mandelli.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto, in contraddittorio dalla durata massima di 30 giorni con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dalle delibere Anac, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, dopo la parola: 26 è aggiunta la seguente: 26-bis,.
20.044. Nevi, Spena, Sandra Savino, Bond, Anna Lisa Baroni, Caon, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)
1. In considerazione degli effetti connessi all'aumento dei costi energetici e all'emergenza ucraina, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:
a) il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;
b) entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'Imu dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera a) del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera a) del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
20.045. Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103, della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.
20.046. Prestigiacomo, Pella.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1-ter, sostituire le parole: «30 giugno 2022», con le seguenti: «30 giugno 2023»;
b) all'articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2022», con le seguenti: «30 giugno 2023».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.047. Martino, Giacomoni.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
20.048. Pella, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1, le parole: «per la trazione dei mezzi utilizzati» sono soppresse.
20.049. Nevi, Pella, Martino.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli ufficiali)
1. Al fine di consentire l'adeguamento delle imprese agricole al rinnovato quadro normativo in materia di finanziamento dei controlli ufficiali ed in attesa che siano adottate, a livello nazionale e regionale, le opportune disposizioni a chiarimento delle modalità operative degli obblighi tariffari, l'applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, è sospesa fino alla data del 31 dicembre 2022.
2. In ogni caso, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, deve essere compilata esclusivamente dagli imprenditori che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 6, comma 6. L'omessa comunicazione della prima autodichiarazione non comporta l'applicazione della tariffa di cui all'articolo 17, comma 1.
20.050. Occhionero, Gadda, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizione per il settore dell'agroalimentare)
1. All'articolo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, non si applica per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari effettuate da cooperative ai loro soci nonché alle vendite di prodotti agricoli o alimentari tra società controllate e/o collegate o che fanno parte di un medesimo gruppo.».
*20.051. Marco Di Maio, Gadda, Ungaro, Del Barba.
*20.052. Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Sandra Savino, Spena, Bond, Paolo Russo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Incremento fondo perduto navi minori)
1. Il Fondo di cui all'articolo 199, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 39,8 milioni per l'anno 2022 allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 39,8 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
Conseguentemente:
all'articolo 55, comma 1, lettera b), le parole: del 25 per cento sono sostituite dalle seguenti: del 25,09 per cento;
all'articolo 58, comma 4, dopo le parole: 18, 19, 20, aggiungere le seguenti: 20-bis,;
all'articolo 58, comma 4, le parole: 16.702.778.500 euro per il 2022 sono sostituite dalle seguenti: 16.742.578.500 euro per il 2022;
all'articolo 58, comma 4, lettera c), le parole: 6.508 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 6.547 milioni di euro per l'anno 2022.
20.053. Del Barba, Ungaro.
ART. 21.
Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 giugno 2023, ovvero entro il 31 dicembre 2023, a condizione che entro la data del 30 giugno 2023.
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole: 19,6 milioni di euro con le seguenti: 39,2 milioni di euro;
b) all'articolo 58, comma 4:
1) all'alinea, sostituire le parole: 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 5.486,8 milioni di euro per l'anno 2023, 4.006,4 milioni di euro per l'anno 2024;
2) alla lettera b), sostituire le parole: 242,6 milioni con le seguenti: 262,2 milioni;
3) alla lettera c), sostituire le parole: 6.508 milioni con le seguenti: 6.527,6 milioni.
21.1. Caiata, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'elenco di cui all'Allegato B, annesso legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
«software per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: eye tracking, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli analytics, le leve del marketing mix: modifiche a layout (contenuti su schermi digitali), prezzi dinamici e promozioni, sistemi di Customer Relationship Management;
software per la multicanalità tra commercio online e offline;
software per sistemi informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici e commerciali;
piattaforme digitali condivise per l'acquisto e la vendita di beni e servizi».
*21.2. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
*21.3. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*21.4. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui sopra, è cedibile, anche parzialmente, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.».
21.5. Raduzzi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'Allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la comunicazione pubblicitaria di beni e servizi prodotti».
2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, nel limite di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 58 del presente decreto.
21.6. Prestigiacomo, Pella, Martino.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Incentivi per l'innovazione nell'industria del legno)
1. L'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica agli investimenti per macchinari finalizzati alla trasformazione del tronco segato in prodotti con maggiore valore aggiunto. Per tali macchinari si applicano i coefficienti di riduzione previsti per l'anno 2021.
1-bis. Nell'elenco di cui all'Allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono aggiunte le seguenti voci:
a) per le infrastrutture negli stabilimenti di prima lavorazione:
segatronchi;
centri di taglio e lavorazione cnc;
essiccatoi;
macchine per la selezione secondo la resistenza;
rulliere motorizzate di alimentazione troncatrice;
troncatrici;
lettori di umidità (igromentri in linea);
carro di scorrimento gruppo fresatura e incollatura;
ugelli spalmacolla;
rulli di avanzamento;
gruppo di troncatura pneumatico per il taglio della lamella alla lunghezza stabilita;
programmatore elettronico;
polmone automatico di scarico della giuntatrice;
piallatrice su 2 lati;
macchina prova materiali (per prove interne di stabilimento);
strettoio;
presse idrauliche o sottovuoto;
b) per le imprese boschive:
trattori forestali;
forwarder e harwarder;
rimorchi forestali con e senza caricatore;
pinze idrauliche e teste di abbattimento;
verricelli, carrelli paranchi forestali;
sistemi di gru a cavo;
cippatrici.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.01. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Loss.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Incentivi per l'innovazione nell'industria del legno)
1. L'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica agli investimenti per macchinari finalizzati alla trasformazione del tronco segato in prodotti con maggiore valore aggiunto. Per tali macchinari si applicano i coefficienti di riduzione previsti per l'anno 2021. L'allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è conseguentemente integrato.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.02. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Incentivi per l'innovazione nell'industria del legno)
1. L'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica agli investimenti per macchinari finalizzati alla trasformazione del tronco segato in prodotti con maggiore valore aggiunto. Per tali macchinari si applicano i coefficienti di riduzione previsti per l'anno 2021. L'Allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è conseguentemente integrato.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
21.03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19» è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, e indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 ottobre 2022 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5. Il versamento così effettuato costituisce rimessione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
3. La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n-34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.
4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, ma non ancora iscritti a ruolo.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2020, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 6.
6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del «debito cumulativo», e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
7. Gli omessi versamenti di cui ai precedenti commi, non danno, in ogni caso, luogo all'applicazione degli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicati nel presente articolo.
21.04. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Stabile organizzazione virtuale delle imprese digitali)
1. Salvo prova contraria, anche indipendentemente dalla sussistenza di qualunque consistenza fisica nel territorio dello Stato, sussiste una significativa e continuativa presenza economica nel territorio stesso, ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza delle condizioni di cui al comma successivo e in relazione alle attività di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno realizzato congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.
3. Ai fini della corretta applicazione della presente disposizione è possibile, tramite presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, procedere alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione virtuale situata delle imprese digitali nel territorio dello Stato nonché alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del reddito alla stessa attribuibile.
4. L'amministrazione risponde alle istanze di cui al comma precedente nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.
21.06. Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno alle reti tra professionisti)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies, sono aggiunti i seguenti:
«4-quinquies.1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, ivi compresi quelli definiti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. I professionisti soddisfano gli oneri di cui al comma 4-quater mediante iscrizione del contratto di rete nel registro dei contratti di rete tra professionisti, istituito con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia presso l'Ufficio registro delle imprese delle camere di commercio, ove i soggetti esercitano stabilmente la propria attività professionale.
4-quinquies.2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Unioncamere, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure per l'iscrizione dei contratti di rete tra professionisti e alla tenuta del relativo registro.
4-quinquies.3. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.».
21.07. Fassina.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «60.000» è sostituita dalla seguente: «150.000»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «dieci rate»;
2) la lettera c) è soppressa.
21.08. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Estensione delle spese ammissibili per l'acquisto dei beni strumentali materiali 4.0)
1. Nell'elenco di cui all'Allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
«macchine e attrezzature per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita e la personalizzazione del prodotto o servizio (ad esempio: forni e celle di lievitazione controllabili da remoto, stampanti 3D);
sistemi di automazione del magazzino, gestione dell'ordine e consegna al cliente;
sistemi di check-in, carrelli virtuali, scansione prodotti, instant checkout con pagamento self;
vetrine interattive, espositori e layout collegati digitalmente a sistemi gestionali, camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;
tecnologie per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: eye tracking, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli analytics, le leve del marketing mix».
*21.09. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
*21.010. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*21.011. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Riferimenti ufficiali per l'individuazione dei principi generali e dei criteri in ambito di ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica)
1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 200, dopo le parole: «per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)», sono aggiunte le seguenti: «, nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE»;
b) al comma 201, dopo le parole: «per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)», sono aggiunte le seguenti: «, nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE».
**21.012. Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Albano, Rampelli.
**21.013. Topo, Buratti, Sani.
Dopo l'articolo 21 , aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di patent box)
1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «disegni e modelli», sono aggiunte le seguenti: «nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili».
21.014. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Estensione categoria per investimenti in beni immateriali 4.0)
1. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per information technology di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati».
*21.015. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*21.016. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Imposta di registro relativa alle cessioni di terreni con valore di acquisto rideterminato ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni)
1. All'articolo 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Per il periodo di imposta in corso e fino al 31 dicembre 2024, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dovuta per la rideterminazione per l'acquisto del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, è applicata nella misura inferiore dell'imposta assolta per la precedente rivalutazione, ovvero con scomputo della medesima in caso di nuova rivalutazione. In caso di eccedenze, non è consentito il rimborso d'imposta.».
21.017. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di registro relativa alle cessioni di terreni con valore di acquisto rideterminato ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni)
1. All'articolo 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I soggetti che hanno effettuato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021 la rivalutazione al rialzo per la rideterminazione l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono utilizzare ai fini dell'imposta di registro in caso di vendita, i valori risultanti da precedenti perizie per le quali è stata già assolta l'imposta sostitutiva.».
21.018. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)
ART. 22.
Al comma 1, dopo le parole: tecnologica e digitale delle imprese aggiungere le seguenti: in particolare le green digital skills.
22.1. Trano.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale con le seguenti: dai fondi interprofessionali nonché dagli enti formativi e dalle agenzie accreditate a livello nazionale e regionale;
b) sopprimere il comma 2.
22.2. Murelli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile, anche parzialmente, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».
22.3. Raduzzi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:
«i-ter) la retribuzione delle ore di formazione svolta, in orario di lavoro, presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
2-ter. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
«g-bis) la retribuzione delle ore di formazione svolta, in orario di lavoro, presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22.4. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:
«i-ter) la retribuzione delle ore di formazione svolta, in orario di lavoro, presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
2-ter. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
«g-bis) la retribuzione delle ore di formazione svolta, in orario di lavoro, presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
*22.5. Giacomoni, Mazzetti.
*22.6. Del Barba, Ungaro.
*22.7. Pastorino, Fassina, De Lorenzo.
*22.10. Gagliardi, Scanu.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla lettera c) dell'allegato A annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il numero LXXXVIII, è aggiunto, in fine, il seguente:
«LXXXIX. Tecniche e tecnologie della mobilità elettrica».
**22.11. Donina, Tombolato, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**22.12. Sut, Chiazzese.
**22.13. Marco Di Maio, Ungaro, Del Barba.
**22.16. Ciagà.
**22.17. Benamati, Soverini, Zardini.
**22.18. Topo, Buratti, Sani.
**22.19. Muroni.
**22.20. De Toma, Lucaselli, Mollicone, Zucconi, Caiata.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, dopo le parole: «le attività commissionate a soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, che svolgono attività di impresa non inferiore a 10 anni,» e le parole: «in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa» sono soppresse.
22.21. Lacarra.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per l'Imu in favore del comparto del turismo)
1. All'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «a condizione che i relativi proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
2) le parole: «nel secondo trimestre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019».
*22.01. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
*22.02. Fregolent, Ungaro, Del Barba.
*22.03. Faro.
*22.04. Giacometto, Torromino, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto.
*22.05. Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Individuazione dei soggetti a cui si applica il credito d'imposta per Imu)
1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «a condizione che i relativi proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
**22.06. Fregolent, Ungaro, Del Barba.
**22.07. Faro.
**22.08. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
**22.09. Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
**22.010. Giacometto, Torromino, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Misure per la ripresa economica e l'attrazione degli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)
1. Al fine di favorire la ripresa economica e l'attrazione degli investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
22.011. Morgoni, Morani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)
1. Al fine di favorire la ripresa economica e gli investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.012. Morgoni, Morani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(«Capitale Umano 4.0»: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie green e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale Industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti rinnovabili e dall'utilizzo di biomasse, anche attraverso studi e ricerche legate all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.013. Vallascas.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)
1. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.
2. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*22.014. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*22.015. Porchietto, Giacometto, Squeri, Pella, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Benigni, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di contratto a tempo determinato)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1.1 è abrogato.
**22.016. Gagliardi, Scanu.
**22.017. Giacomoni, Mazzetti.
**22.018. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
**22.019. Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Misure per favorire l'aggregazione aziendale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.
22.020. Buratti, Sani, Topo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore Ho.re.ca, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta ai fini Irpef e Ires, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'Irap, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
22.021. Cancelleri, Martinciglio.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Contributi per le imprese che realizzano asili nido aziendali)
1. Al fine di incentivare la natalità e favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, è riconosciuta alle imprese che realizzano asili nido aziendali o attivano servizi per la prima infanzia presso la loro sede una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022. A tale scopo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22.022. Murelli, Cavandoli, Gerardi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Contributi per le imprese che realizzano asili nido aziendali)
1. Al fine di incentivare la natalità e favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, è riconosciuta alle imprese che realizzano asili nido aziendali o attivano servizi per la prima infanzia presso la loro sede una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari all'80 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022. A tale scopo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22.023. Cavandoli, Murelli, Gerardi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Contributi per le imprese che realizzano asili nido aziendali)
1. Al fine di incentivare la natalità e favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, è riconosciuta alle imprese che realizzano asili nido aziendali o attivano servizi per la prima infanzia presso la loro sede una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022. A tale scopo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22.024. Gerardi, Murelli, Cavandoli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo)
1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, all'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 maggio 2022»;
2) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
c) al comma 5-bis, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Nel corso di tale periodo, sono comunque sospesi i termini di decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche né avviate nuove procedure esecutive, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.
Conseguentemente, alla rubrica del capo III dopo le parole: ripresa economica aggiungere le seguenti: e fiscale.
22.025. Martinciglio.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 30 settembre 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 30 novembre 2022, il 30 marzo 2023, il 30 giugno 2023 e il 30 settembre 2023».
2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nulle.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, alla rubrica del capo III dopo le parole: ripresa economica aggiungere le seguenti: e fiscale.
22.026. Martinciglio.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito di corsi delle piattaforme digitali per la formazione)
1. In considerazione della necessità promuovere iniziative a favore della formazione di nuove competenze nell'ambito della transizione digitale e delle altre tendenze del futuro, per migliorare l'occupabilità della forza lavoro e tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze acquisite attraverso canali diversi rispetto a quelli della formazione universitaria tradizionale, anche in ragione della carenza dei nuovi profili professionali richiesti nella rivoluzione digitale, i soggetti erogatori di corsi, diffusi su piattaforme digitali e non, atti al rafforzamento di tali competenze, possono avvalersi della procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il patrocinio di cui al comma 1 è concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con criteri dal medesimo stabilito, a titolo gratuito per iniziative e progetti formativi che abbiano contenuti e finalità pertinenti alle materie rientranti nella propria competenza.
3. Con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della procedura semplificata per la richiesta di patrocinio di cui al comma 1, e i requisiti necessari per accedervi.
4. Dall'attuazione della disciplina prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
22.027. Invidia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di piattaforme digitali per il lavoro)
1. Al fine di facilitare percorsi di incrocio di domanda e offerta di lavoro, a decorrere dal 1° novembre 2022, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una piattaforma informatica, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2, Per l'istituzione della piattaforma, di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può ricorrere a forme di partenariato pubblico-privato.
3. I dati registrati sulla piattaforma di cui al comma 1 sono condivisi anche tra i centri dell'impiego, l'Inps, l'Inail, l'Istat, nonché dall'Ispettorato del lavoro per le attività di controllo.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità e i criteri di accesso e registrazione da parte del prestatore di lavoro e del datore di lavoro, nonché la protezione dei relativi dati.
5. All'interno della piattaforma digitale di cui al comma 1 è istituita una sezione informatica dedicata alla domanda e all'offerta nel settore delle attività stagionali.
22.028. Invidia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Scuola del welfare)
1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni “Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali”, “Assistenza Magistrale” e “Assistenza Ipost”, nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.
3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'istituto.
3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Inps per le spese di funzionamento.».
22.029. Invidia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Certezza nell'applicazione delle disposizioni in materia di ammissibilità delle attività al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica)
1. Al fine di potenziare la competitività delle imprese, attraverso la corretta e certa applicazione del credito d'imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo e di quello sugli investimenti in innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma del piano Transizione 4.0, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 200, alinea, dopo le parole: «Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)», sono inserite le seguenti: «, nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE»;
b) al comma 201, alinea, dopo le parole: «Manuale di Oslo dell'OCSE» sono inserite le seguenti: «, nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE».
22.030. Carabetta.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
1. Al fine di garantire le attività delle imprese, che operano nel settore dell'edilizia, in condizioni di sicurezza, l'Inail inserisce, tra i progetti ISI-Inail, previsti dal piano degli investimenti per il triennio 2022-2024, di cui all'articolo 95, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un nuovo asse afferente al settore dell'edilizia.
22.031. Invidia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
1. Nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica delle piccole comunità, i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con comprovati e censiti beni storico-architettonici-artistico-culturali, per il biennio 2022-2023, hanno diritto allo storno di una aliquota fiscale variabile tra il 5 e il 10 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.032. Racchella, Belotti, Basini, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini.
(Inammissibile)
ART. 23.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: , commisurato ad un'aliquota massima del 40 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive ovvero;
dopo le parole: funzionamento delle sale cinematografiche aggiungere le seguenti: di grandi imprese e nella misura massima del 60 per cento per le piccole e media imprese.
23.1. Bella, Orrico.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) sostenere interventi strutturali finalizzati alla riapertura di sale cinematografiche».
23.4. Trizzino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo le parole: il consumo di sono sostituite dalla seguente: L e dopo le parole: energia elettrica da fonti rinnovabili è inserita la seguente: impiegata, la parola: verde è soppressa, le parole: anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi sono sostituite dalle seguenti: qualora l'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi di un impianto o più impianti da fonte rinnovabile sia oggetto di uno o più contratti di fornitura destinata in tutto o in parte a un elettrolizzatore o qualora l'impianto o gli impianti a fonte rinnovabile siano in collegamento diretto con un elettrolizzatore in una configurazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e la parola: soggetto è sostituita dalla seguente: soggetta.
b) al comma 2, al primo periodo, le parole: i casi e le condizioni tecniche di dettaglio sono sostituite dalle seguenti: i termini e le condizioni; al secondo periodo, le parole: Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali sono soppresse e dopo le parole: l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, sono aggiunte le seguenti: tenendo in conto di quanto disposto dal decreto di cui al periodo precedente e.
c) al comma 3, le parole: se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante sono soppresse.
23.5. Giacometto, Porchietto, Squeri, Torromino, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti per l'industria fonografica)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 91, le parole: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino a esaurimento dei corrispondenti stanziamenti annuali già previsti dalla vigente normativa, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
*23.01. Mollicone.
*23.011. Pettarin.
*23.012. Colmellere, Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Credito imposta per l'acquisto della carta dei libri)
1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del citato credito di imposta.
2. La spesa per l'acquisto della carta ai fini del credito di imposta di cui al comma 1 deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**23.02. Mollicone.
**23.03. Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**23.04. Vacca.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno della rete degli Ostelli della Gioventù)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù», di seguito AIG, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.
3. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», è inserita la seguente: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo ente. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro centottanta giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
6. Il medesimo Commissario straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, a indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 750 mila euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*23.06. Giacomoni.
*23.07. Ribolla, Invernizzi, Pretto, Frassini, Comaroli, Gusmeroli, Patelli, Gastaldi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Zanella.
*23.08. Marco Di Maio, Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno della rete degli Ostelli della Gioventù)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù», di seguito AIG, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite ad AIG.
3. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», è inserita la seguente: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto e per il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo ente. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro centottanta giorni dalla definizione della procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
6. Il medesimo Commissario straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici e culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, gli enti territoriali e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le società pubbliche, proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, per la gestione diretta ed indiretta delle medesime strutture, dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
9. Al fine di promuovere il turismo sostenibile, AIG provvede altresì a valutare, nell'ambito dei progetti di valorizzazione e riqualificazione delle strutture, l'impatto sull'ambiente e il relativo inquinamento, contribuendo allo sviluppo sostenibile della rete del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo in particolare nei siti paesaggistici e culturali riconosciuti patrimonio UNESCO.
10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 750 mila euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.09. D'Ettore.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Delega al Governo per la semplificazione normativa in materia di pubblici spettacoli o intrattenimento di portata minore in luoghi pubblici o aperti al pubblico)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi per la semplificazione normativa in materia di pubblici spettacoli o intrattenimenti di portata minore in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) innalzare la soglia massima dei partecipanti da 200 a 500 per gli eventi per i quali la segnalazione certificata di inizio attività sostituisce la licenza del sindaco ai sensi degli articoli 68, secondo periodo, e 69, secondo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la relazione tecnica di un professionista sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti ai sensi dell'articolo 141, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) identificare gli eventi piccoli e medi, distinti dai grandi eventi, tenendo conto della reale affluenza, intendendo per piccolo evento le manifestazioni fino a 500 spettatori e per medio evento le manifestazioni fino a 5.000 spettatori;
c) escludere dalla definizione di pubblico spettacolo o intrattenimento e dalla competenza delle commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo le seguenti manifestazioni temporanee:
1) i piccoli intrattenimenti musicali con o senza ballo, destinati agli avventori delle strutture adibite alla somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che tali intrattenimenti mantengano un carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione e non arrechino molestia o disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1.1) non siano utilizzati come attrazione principale e siano complementari e accessori alla normale attività di somministrazione; 1.2) siano pubblicizzati in forma contestuale e secondaria alla normale attività di somministrazione; 1.3) non siano previsti il pagamento di un biglietto d'ingresso né aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino ordinario dei prezzi; 1.4) eventuali apparecchi o impianti utilizzati siano collocati in modo da non intralciare il flusso e la sosta degli avventori;
2) le fiere e le mostre di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché il commercio su aree pubbliche e le sagre in cui si esercitano anche la somministrazione di alimenti e bevande o attività finalizzate alla raccolta di fondi per attività istituzionali o per beneficenza;
3) le gallerie e le esposizioni di oggetti rari, persone, animali o altri oggetti di curiosità, previsti dall'articolo 69 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche effettuate in locali chiusi, non qualificabili come locali di pubblico spettacolo o intrattenimento;
4) le palestre e le scuole di danza o similari, quando non siano utilizzate per finalità di pubblico spettacolo o intrattenimento con accesso indiscriminato del pubblico;
5) le manifestazioni sportive previste dall'articolo 123 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, anche a carattere sociale e ricreativo;
6) le competizioni sportive su strada previste dall'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
7) le attività temporanee per il cui svolgimento non sono utilizzate o installate strutture o attrezzature per lo stazionamento del pubblico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996;
d) nel caso di allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, prevedere che la specifica verifica delle condizioni di sicurezza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 141, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non occorra qualora la commissione provinciale o comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a cinque anni;
e) prevedere la presenza, nelle manifestazioni temporanee, di una squadra di emergenza costituita da operatori in grado di attuare le procedure previste nel piano di emergenza o, in mancanza dello stesso, in grado di mettere in sicurezza i presenti e di allertare i soccorsi. Prevedere, altresì, che la formazione di tali operatori sia adeguata a fronteggiare i rischi esistenti e che il loro numero sia sufficiente a garantire la gestione delle emergenze, secondo le previsioni del piano di emergenza o dell'organizzatore, anche ricorrendo a organizzazioni di volontariato di protezione civile. Prevedere, inoltre, che il comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione, prenda atto dell'eventuale piano di emergenza redatto dall'organizzatore dell'evento. Per le manifestazioni che, secondo quanto dichiarato dall'organizzatore, non presentino particolari situazioni di criticità e di complessità, prevedere che non sia necessaria la redazione del piano di emergenza, fermo restando l'obbligo da parte dell'organizzatore stesso di prevedere e di attuare idonee misure cautelari rispetto alle vulnerabilità in concreto rilevate in ordine all'evento;
f) ammettere al superamento dei valori limite delle sorgenti sonore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, senza presentazione di istanza di autorizzazione in deroga, le seguenti attività temporanee:
1) gli spettacoli e le manifestazioni caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore mobili che si svolgono tra le ore 09.00 e le ore 22.00;
2) gli eventi sportivi non aventi carattere motoristico, i mercati e le fiere;
3) le manifestazioni promosse dal comune, diverse dai concerti musicali all'aperto;
4) le manifestazioni religiose quali le processioni;
g) ammettere, altresì, al superamento dei valori limite delle sorgenti sonore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, a seguito di presentazione al comune di un'istanza semplificata non corredata della documentazione previsionale di impatto acustico, le attività temporanee che rispettano una delle seguenti prescrizioni:
1) svolgimento nei siti destinati a spettacolo a carattere temporaneo o mobile, individuati dal comune ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), o a manifestazioni organizzate per non più di due giornate all'anno nello stesso sito, fermo restando comunque il rispetto dei limiti di deroga previsti dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico;
2) contenimento delle immissioni sonore, in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, entro il limite di 70 dB(A) ovvero, qualora le immissioni di rumore siano dovute a eventi collocati nello stesso stabile dove si svolge l'attività o in locali attigui, entro il limite di 50 dB(A) a finestre chiuse, intendendo tali limiti come il livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di un'ora, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998; non applicazione dei limiti differenziali di immissione e dei fattori correttivi di cui al punto 15 dell'allegato A annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998;
h) prevedere che l'istanza semplificata di cui alla lettera g) contenga almeno le seguenti informazioni:
1) le generalità e il recapito telefonico di un referente che faccia da tramite con gli enti e con gli organi di controllo preposti a gestire le problematiche relative all'inquinamento acustico e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
2) il programma dettagliato della manifestazione recante: il calendario, l'orario di inizio e di fine delle singole attività, gli orari effettivi di funzionamento delle diverse sorgenti sonore, comprese le attività riguardanti le prove artistiche, il collaudo di impianti e altro;
3) l'indicazione del luogo di svolgimento della manifestazione;
i) in caso di manifestazioni temporanee organizzate da associazioni pro loco, da parrocchie, da comitati e da associazioni senza fini di lucro, prevedere, per i medesimi soggetti, l'esenzione dall'obbligo di trasmissione della relativa documentazione allo sportello unico per le attività produttive;
l) prevedere la semplificazione delle procedure volte al rilascio dei provvedimenti autorizzativi da parte dei comuni e l'individuazione di tempi certi entro i quali i comuni sono tenuti a rispondere, decorsi inutilmente i quali le autorizzazioni si intendono concesse;
m) prevedere, per le vie di accesso e di esodo, l'utilizzo di sbarramenti solo nelle situazioni esplicitamente previste dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo o dalla questura. Prevedere, altresì, che per la realizzazione di tali sbarramenti possano essere utilizzati veicoli presidiati in modo da rispettare le misure di sicurezza;
n) prevedere che, nelle manifestazioni temporanee di portata minore, per gli impianti elettrici e gli impianti di adduzione del gas, sia necessaria solo la presentazione della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore al termine dell'installazione dell'impianto, senza obbligo di presentazione del progetto, in caso di installazione di impianti soggetti alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro dell'interno. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23.010. Colmellere, Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria, ai soggetti esercenti le attività di cui al codice ATECO 47.61, che abbiano subìto una diminuzione del fatturato nel 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività commerciale.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.014. Morassut.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno dei consumi culturali)
1. Per gli anni 2022 e 2023, sono detraibili dal reddito imponibile nella misura del 50 per cento le spese sostenute per l'acquisto di biglietti per cinema, teatro, concerti, musei, e mostre, fino ad un massimo di 300 euro annui per ciascun contribuente, e nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del beneficio fiscale di cui al presente articolo, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.015. Gerardi, Basini, Belotti, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato con 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*23.016. Belotti, Piastra, Centemero, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*23.017. Palmieri, Martino, Squeri, Giacometto, Torromino, Pella, Prestigiacomo, Porchietto, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sostenere il consolidamento e lo sviluppo del settore, dal 15 giugno 2022 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali per attività legate allo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 377, non può essere inferiore a euro 500. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, a decorrere dal 1o maggio 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.018. Galizia, Tuzi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno del settore dello spettacolo viaggiante)
1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7,» sono aggiunte le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma 7-ter,»;
b) al comma 7-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli apparecchi di cui al comma 7, in uso da parte delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69.».
23.019. Galizia, Tuzi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Proroga di misure di semplificazione fiscale per le imprese)
1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 217, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
23.020. Serritella.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno delle imprese alluvionate del Piemonte)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 772, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 luglio 2022»;
b) al comma 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
c) al comma 774, le parole: «entro il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
23.021. Giaccone, Molinari, Boldi, Pettazzi, Gastaldi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. Al fine di promuovere la cultura Cimbra, è istituito presso il Ministero della cultura un Fondo per sostenere interventi per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale cimbro.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è di 250 mila euro per l'anno 2022.
3. Con decreto del Ministero della cultura sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.022. Racchella, Belotti, Basini, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. Ai fini delle celebrazioni della ricorrenza del secondo centenario della morte di Antonio Canova, è attribuito al comitato promotore un contributo straordinario di un milione di euro diretto alla predisposizione e all'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, letterarie ed educative, anche attraverso il restauro delle opere e dei luoghi canoviani.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
23.023. Colmellere, Paolin, Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)
1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi.
*23.025. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
*23.026. Giacometto, Torromino, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto.
*23.027. Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
*23.028. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
ART. 24.
Al comma 1, dopo le parole: n. 160 inserire le seguenti: in particolare progetti di efficienza energetica e produzione/distribuzione di energia rinnovabile,.
24.1. Trano.
Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2022.
Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 26 per cento.
24.2. Trano.
Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022.
24.3. Caiata, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Rifinanziamento del Fondo destinato al ristoro delle perdite subite da agenzie di viaggio e tour operator)
1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 50 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti, dal comma 1, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.01. Bonomo, Benamati.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Rifinanziamento della misura «Resto al Sud»)
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono stanziati ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
24.02. Varchi, Ferro, Giovanni Russo, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Fondo Indennizzo Risparmiatori)
1. Dopo il comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti i seguenti:
«915-bis. I risparmiatori in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato istanza di indennizzo, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante procedura telematica a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, possono integrare o modificare l'istanza entro il 31 luglio 2022, anche qualora sia intervenuto provvedimento di diniego alla richiesta di indennizzo con modalità “forfettaria” per assenza dei requisiti patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 502-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., che svolge funzioni di segreteria tecnica per l'espletamento dei compiti della Commissione tecnica di cui al comma 501 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 preposta all'indennizzo, e per l'esecuzione delle relative deliberazioni, provvede, entro il 30 giugno 2022, all'adeguamento del portale con apposito spazio per la modifica o l'integrazione delle istanze di indennizzo con procedura telematica.
915-ter. La Commissione tecnica di cui al comma 501 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, resta in carica fino al completamento dell'attività prevista dall'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.».
24.03. Baratto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Fondo Indennizzo Risparmiatori)
1. Dopo il comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:
«915-bis. I risparmiatori in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che abbiano presentato istanza di indennizzo, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante procedura telematica a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, da integrare con documentazione che attesti le violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, qualora le banche in liquidazione, le banche cessionarie e il FITD non abbiano fornito, senza oneri per i richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti, i documenti in loro possesso, o abbiano fornito documentazione incompleta, possono presentare idonea autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, specificando la documentazione disponibile e quella richiesta e non ottenuta, nonché la violazione di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che supporta la domanda di indennizzo.».
24.04. Baratto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Rifinanziamento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile)
1. Al fine di dare continuità alle azioni finalizzate al sostegno, alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese guidate da donne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
24.05. Giarrizzo, Alaimo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Dismissione, risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia)
1. A valere sulle risorse del fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 24 del presente decreto, in considerazione dell'approssimarsi della data di definitiva dismissione dell'uso del carbone nella produzione nazionale di energia elettrica, è accantonata una somma pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, paritariamente ripartita, destinata ad avviare il processo di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Puglia, il Comitato di coordinamento di cui all'Accordo di programma del 4 gennaio 2018 per il rilancio delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio del comune di Brindisi, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici, finalizzato all'adozione di un protocollo integrativo all'Accordo di programma del 4 gennaio 2018 volto ad adottare ulteriori specifiche misure finalizzate alla transizione ecologica, alla dismissione, al risanamento e alla riconversione della centrale a carbone di Cerano, ivi comprese quelle volte alla realizzazione di siti di produzione di impianti energetici da fonti rinnovabili, di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, di siti destinati a nuove attività di logistica e di produzione industriale, individuando altresì interventi per il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali mediante misure per l'attrazione di nuovi investimenti e percorsi di formazione e riqualificazione del personale da reclutare o impiegato, direttamente e nell'indotto.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è definito un Accordo di programma volto a definire specifiche misure finalizzate alla dismissione, al risanamento e alla riconversione della centrale a carbone di Civitavecchia, ivi comprese quelle volte alla creazione di un Innovation Hub sull'energia e alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde, anche connesse alla ambientalizzazione del porto, individuando altresì le misure per il mantenimento dei livelli occupazionali mediante i percorsi riqualificazione del personale impiegato, direttamente e nell'indotto. L'Accordo è siglato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Lazio, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici.
4. Per le finalità del presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può promuovere la conclusione di uno specifico contratto di sviluppo per ciascuna delle due aree interessate, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2015, n. 23, sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e, per l'area di Brindisi, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, nonché dall'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e sviluppo d'impresa Spa e dalle regioni e dai comuni interessati.
5. Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico provvedono alla valutazione dei criteri di applicabilità ai progetti di riconversione di cui al presente articolo alle misure di finanziamento pubblico dei progetti di comune interesse europeo di cui alla comunicazione della Commissione 2014/C 188/02 (IPCEI), nonché alla valutazione per l'accesso di detti progetti alle misure e alle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just transition fund).
24.06. D'Attis, Battilocchio, Martino, Pella, Squeri.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Rifinanziamento voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico)
1. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dell'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2023.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.07. Giarrizzo, Alaimo.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)
1. Il fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.08. Giarrizzo, Alaimo.
ART. 25
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 27 per cento.
25.1. Trano.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 26 per cento.
25.2. Trano.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
25.3. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Misure in favore delle filiere industriali italiane)
1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nei settori innovativi, il Ministro dello sviluppo economico destina una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate alle politiche industriali a interventi finalizzati alla nascita, allo sviluppo e al rafforzamento delle filiere industriali italiane nei medesimi settori.
25.01. De Micheli, Fragomeli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6,» sono inserite le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,»;
b) dopo le parole: «è approvata» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».
2. Al comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303», sono aggiunte le seguenti: «e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
25.02. Lacarra.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Disposizioni urgenti in materia fiscale)
1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia e delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, possono essere estinti, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i debiti maturati dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2022, sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per omessi versamenti dovuti per imposte sui redditi e relative addizionali, per imposta regionale sulle attività produttive, per imposte sostitutive, per imposta sul valore aggiunto, per ritenute sia a titolo di acconto che di imposta, per contributi previdenziali e assistenziali, per imposta sul valore degli immobili all'estero e per imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero.
2. Possono essere altresì estinte le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Possono essere definiti anche i debiti per le imposte, i contributi e le ritenute di cui al comma 1, risultanti da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, anche se non ancora affidati all'agente della riscossione.
4. I debiti per imposte e contributi di cui al comma 1 possono essere estinti con il pagamento integrale degli stessi, al netto di sanzioni e interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali se già iscritte a ruolo, che non si applicano per chi aderisce alla definizione di cui al comma 1.
5. I debiti per le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, per le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, nonché per le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, possono essere estinti con il versamento di una somma corrispondente al 10 per cento delle sanzioni complessivamente irrogate, al netto degli interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali, sia se in fase amministrativa che se affidate all'agente della riscossione, anche se non ancora prese in carico da quest'ultimo.
6. I debiti portati da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definiti con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia. Il valore della lite è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
8. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
9. In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in secondo grado.
10. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
11. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;
b) nel numero massimo di 120 rate bimestrali, di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2022.
12. In caso di pagamento rateale, ai sensi del presente articolo, sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2022, gli interessi al tasso dell'1 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
13. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
14. Il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 luglio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 11.
15. Nella dichiarazione di cui al comma 14 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare con il pagamento degli importi dovuti nella misura indicata dal comma 11, oltre a quelli indicati dal presente articolo, agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
16. Entro il 30 ottobre 2022, il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 14, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
17. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 14.
18. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
19. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
20. Entro il 31 agosto 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 14 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
21. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
22. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 14:
a) alla data del 30 novembre 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 19, lettera b), sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
23. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
24. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 11 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e comunque a partire dal 30 settembre 2022, e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
25. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
26. Sono esclusi dalla definizione di cui ai commi 1, 2 e 3, i debiti sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna divenute definitive;
27. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
28. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del citato regio n. 267 del 1942.
29. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 29 e 31 del presente articolo, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
30. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2022 ai sensi della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate bimestrali di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2022, sulle quali sono dovuti, dal 1° dicembre 2022, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi, apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 21, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 21, lettera b).
31. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 dicembre 2022, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
32. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a otto giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.
33. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), del citato articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;
c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.
Conseguentemente alla rubrica del Capo III aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di pacificazione fiscale.
25.03. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)
1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese di qualunque dimensione è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, presenti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 5.000.000 per il 2022 e 4.800.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto relativamente alle spese inerenti a:
a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;
b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
c) pulizia;
d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
e) stoccaggio prodotti e materiali;
f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
g) hostess e interpreti;
h) servizi di ristorazione;
i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.
3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.
4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposita finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.
5. Sono abrogati l'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e l'articolo 46-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2022 e a 4.800.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
25.04. Fiorini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)
1. Al fine di tutelare e sostenere le persone fisiche vittime del delitto di usura, alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14, comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Fondo provvede altresì alla erogazione dei suddetti mutui a favore di persone fisiche vittime del delitto di usura, che risultano parti offese nel relativo procedimento penale»;
b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura con una dotazione di 15 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio usura, per l'esercizio relativo all'anno 2023. Il fondo è destinato, quanto al 50 per cento, per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e quanto al 50 per cento, a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.».
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
3. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2023 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;
b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;
c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il nuovo finanziamento, se è concesso dallo stesso soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.
4. Per le operazioni di cui al precedente comma, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Le operazioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, in aggiunta al meccanismo ordinario di approvvigionamento del Fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si provvede mediante stanziamento di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e destinati in favore del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
25.06. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Tavolo di lavoro per il sostegno all'internazionalizzazione delle aziende agroalimentari in conseguenza della crisi russo-ucraina)
1. In ragione della perdita di quote di mercato nelle aree coinvolte dal conflitto russo-ucraino, relativamente a Federazione russa, Bielorussia e Ucraina, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Tavolo di lavoro per l'elaborazione di politiche di impulso e sostegno al reindirizzamento delle esportazioni agroalimentari italiane, con lo scopo di sostenere la ricerca di mercati per le esportazioni di frutta, verdura e prodotti assimilati di origine italiana, con rispetto a tutte le attività che esportano nelle aree oggetto del conflitto almeno il 50 per cento della propria produzione.
2. Ai partecipanti al Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari italiani con rilevanti quote di mercato nei Paesi coinvolti dal conflitto russo-ucraino, come delineato al comma 1;
b) elaborazione delle necessarie misure di sostegno al comparto agroalimentare in relazione alle minori quote di mercato nelle aree di cui al comma 1.
4. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e durano in carica un anno.
5. Il Tavolo è composto da:
a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE);
e) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
f) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.
6. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori, ai rappresentanti:
a) dei consorzi nazionali;
b) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
c) delle università.
7. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati al comma 6, nonché di altri esperti del settore.
25.07. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Incremento del fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)
1. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
25.09. Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
ART. 26.
Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,.
*26.1. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*26.2. Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
*26.3. Bitonci, Covolo, Tiramani, Patelli, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*26.4. Trizzino.
*26.5. Torromino, Pella, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.
*26.6. Ferri, D'Alessandro, Frate, Del Barba, Ungaro.
*26.7. De Luca, De Menech, Ceccanti, Ciampi, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.
Al comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
**26.8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**26.9. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
**26.10. Baratto.
**26.11. Frassini, Cavandoli, Cestari, Tarantino, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Binelli.
**26.12. D'Attis, Mandelli, Pella, Giacomoni, Giacometto.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per le voci mancanti dai prezzari, di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, procedendo a una nuova analisi ai sensi del medesimo comma;
b) al secondo periodo, dopo le parole: i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiungere le seguenti: e delle nuove analisi.
26.13. Cappellacci, Pella, Martino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I prezzari aggiornati ai sensi del presente articolo si applicano altresì agli appalti pubblici di servizi e lavori per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.14. Sani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I prezzari aggiornati ai sensi del presente articolo si applicano altresì agli appalti pubblici per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.15. Sani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di prezzi contrattuali non previsti nel prezzario aggiornato ai sensi del comma 2, questi ultimi dovranno essere aggiornati applicando la variazione percentuale media ponderale derivante dal prezzario aggiornato, ovvero riformulando i nuovi prezzi attraverso l'aggiornamento delle relative analisi;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di prezzi contrattuali non previsti nel prezzario oggetto di adeguamento ai sensi del presente comma, questi ultimi dovranno essere aggiornati applicando la variazione percentuale media ponderale derivante dal prezzario aggiornato.
*26.16. Gagliardi, Scanu.
*26.17. Giacomoni, Mazzetti.
*26.18. Del Barba, Ungaro.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: nel limite del 50 per cento, e, al quinto periodo, le seguenti parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,;
b) al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
b-bis) per tutti gli investimenti dei comuni e delle città metropolitane finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2021, n. 101, è riservata una quota del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non inferiore a 500 milioni di euro, le cui modalità e criteri di accesso sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente:
al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 1.500 milioni di euro e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.000 milioni di euro;
al comma 14, sostituire le parole: 3.000 milioni di euro con le seguenti: 3.500 milioni di euro; sostituire le parole: 2.750 milioni di euro con le seguenti: 3.250 milioni di euro; sostituire le parole: 1.500 milioni di euro con le seguenti: 2.000 milioni di euro; sostituire le parole: 1.300 milioni di euro con le seguenti: 1.800 milioni di euro.
**26.19. Pella.
**26.20. Fragomeli, De Luca, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.
**26.21. Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**26.22. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: nel limite del 50 per cento e al quinto periodo, sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
b) al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) per tutti gli investimenti dei comuni e delle città metropolitane finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2021, n. 101, è riservata una quota del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non inferiore a 500 milioni di euro, le cui modalità e criteri di accesso sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente:
al comma 5, lettera a) sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 1.500 milioni di euro e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.000 milioni di euro.;
sostituire il comma 14 con il seguente:
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.500 milioni di euro per l'anno 2022, 3.250 milioni di euro per l'anno 2023 e in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
26.23. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: nel limite del 50 per cento,;
b) al comma 1, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,;
Conseguentemente:
al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) per tutti gli investimenti dei comuni e delle città metropolitane finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2021, n. 101, è riservata una quota del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non inferiore a 500 milioni di euro, le cui modalità e criteri di accesso sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
al comma 5, lettera a) sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 1.500 milioni di euro e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.000 milioni di euro.;
al comma 14, sostituire le parole: 3.000 milioni di euro con le seguenti: 3.500 milioni di euro; sostituire le parole: 2.750 milioni di euro con le seguenti: 3.250 milioni di euro; sostituire le parole: 1.500 milioni di euro con le seguenti: 2000 milioni di euro; sostituire le parole: 1.300 milioni di euro con le parole:1.800 milioni di euro.
agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
26.24. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
b) al comma 4, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: i dati del contratto di appalto aggiungere le seguenti: o impegno giuridicamente vincolante;
c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata;
d) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: con i decreti di cui al precedente periodo con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza Stato-città;
e) al comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve;
f) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: al fine di assicurare il rispetto;
g) al comma 7, ultimo periodo, dopo la parola: spettante aggiungere le seguenti: per garantire la copertura finanziaria dei quadri economici progettuali adeguati all'aumento eccezionale dei prezzi di cui al comma 1 del presente articolo per garantire l'avvio del procedimento d'impiego delle risorse ottenute in qualità di enti attuatori;
h) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il contributo è concesso anche per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche, e la relativa aggiudicazione dei lavori, perfezionate nel 2023.
26.25. Fragomeli, De Luca, De Menech, Ceccanti, Ciampi, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di prezzi contrattuali non previsti nel prezzario aggiornato ai sensi del comma 2, questi ultimi dovranno essere aggiornati applicando la variazione percentuale media ponderale derivante dal prezzario aggiornato, ovvero riformulando i nuovi prezzi attraverso l'aggiornamento delle relative analisi;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di prezzi contrattuali non previsti nel prezzario oggetto di adeguamento ai sensi del presente comma, questi ultimi dovranno essere aggiornati applicando la variazione percentuale media ponderale derivante dal prezzario aggiornato.
*26.26. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*26.27. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: della determinazione dei prezzari sopprimere le seguenti: regionali;
b) dopo le parole: di cui al comma 7 del medesimo articolo 23 aggiungere le seguenti: ovvero quelli in uso,;
c) dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: , ovvero successivamente; analogamente procedono le stazioni appaltanti che non applicano prezzari regionali.
**26.28. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
**26.29. Giacomoni, Mazzetti.
**26.30. Gagliardi, Scanu.
**26.31. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**26.32. Del Barba, Ungaro.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui l'ultimo prezzario regionale disponibile non sia aggiornato al 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti applicano un incremento del 20 per cento alle risultanze dell'ultimo prezzario disponibile più aggiornato.
*26.33. Del Barba, Ungaro.
*26.34. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*26.35. Gagliardi, Scanu.
*26.36. Giacomoni, Mazzetti.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, relativamente alle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di cui agli articoli 114 e seguenti del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, i prezzari in uso presso le stesse. Le stazioni appaltanti dei settori speciali aggiornano i citati prezzari ai fini del computo del conguaglio di cui al successivo periodo del presente comma.
26.37. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Giacometto, Torromino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili emana apposite linee guida per l'applicazione, da parte delle stazioni appaltanti e dei direttori dei lavori, delle disposizioni di cui al presente articolo. Al soggetto affidatario della direzione dei lavori, in relazione alle prestazioni svolte in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è riconosciuto ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un incremento forfettario pari al 30 per cento della voce «Qcl.09» o «QcL.10» relativa alla contabilità dei lavori, di cui al decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016.
26.38. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 4, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: i dati del contratto di appalto aggiungere le seguenti: o impegno giuridicamente vincolante.
*26.39. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*26.40. Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
*26.41. Bitonci, Covolo, Tiramani, Patelli, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*26.42. D'Alessandro, Ferri, Frate, Ungaro, Del Barba.
*26.43. Pella, Torromino, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.
*26.44. Buratti, De Luca, De Menech, Ceccanti, Ciampi.
Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo a valere sulle risorse del Fondo è riconosciuto esclusivamente in relazione ad aumenti eccezionali dei prezzi non aventi natura anomala. Al fine di valutare la natura degli aumenti dei prezzi delle materie prime necessarie alla realizzazione degli interventi nel settore degli appalti pubblici di lavori, è costituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una Commissione, che provvede a determinare il prezzo amministrato per le materie prime per le quali accerta un aumento anomalo del prezzo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità operative della Commissione, l'elenco delle materie prime oggetto di valutazione e i criteri per la determinazione delle soglie di anomalia e del prezzo amministrato. Per lo svolgimento delle attività della Commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26.45. De Micheli, Fragomeli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nell'ambito del piano per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e degli interventi infrastrutturali per le Olimpiadi invernali, che si svolgeranno a Milano e Cortina nel 2026, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS S.p.a. da utilizzare per l'adeguamento viario di ponti e viadotti. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
26.46. Fragomeli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nell'ambito del piano per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e degli interventi infrastrutturali per le Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Milano e Cortina nel 2026 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS S.p.a. da utilizzare per l'adeguamento viario di ponti e viadotti. All'onere di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
26.47. Fragomeli.
Al comma 7, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: può con la seguente: deve;
b) sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: al fine di assicurare il rispetto;
c) dopo la parola: spettante aggiungere le seguenti: per garantire la copertura finanziaria dei quadri economici progettuali adeguati all'aumento eccezionale dei prezzi di cui al comma uno del presente articolo per garantire l'avvio del procedimento di impiego delle risorse ottenute in qualità di enti attuatori;
d) sostituire le parole: con i decreti di cui al precedente periodo con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza Stato-città;
e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è concesso anche per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche, e la relativa aggiudicazione dei lavori, perfezionate nel 2023.
*26.48. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*26.49. Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
*26.50. Ferri, Frate, Del Barba, Ungaro.
*26.51. De Luca, De Menech, Ceccanti, Ciampi, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.
*26.52. Pella, Torromino, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.
*26.53. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 7, secondo capoverso, dopo le parole: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**26.54. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**26.55. Sani, Topo, De Luca, De Menech, Ceccanti, Ciampi, Buratti, Ciagà.
**26.56. D'Alessandro, Ferri, Frate, Ungaro, Del Barba.
**26.57. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
**26.58. Torto, Barbuto, Roberto Rossini, Terzoni.
**26.59. Torromino, Pella, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: di lavori aggiungere le seguenti: e di forniture e dopo le parole: stanziate per il finanziamento dei lavori aggiungere le seguenti: e delle forniture.
*26.60. Mazzetti, Martino, Pella.
*26.61. Gagliardi, Scanu.
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: di ANAS S.p.a. aggiungere le seguenti: e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali.
**26.62. Scanu, Gagliardi.
**26.63. Bruno Bossio, Gariglio, Casu.
**26.64. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
**26.65. Maccanti, Comaroli, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Micheli.
**26.66. Grippa.
**26.67. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**26.68. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Micheli.
**26.69. Torromino, Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
**26.70. Mazzetti, Martino, Pella.
Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more della determinazione dei prezzari infrannuali, ai sensi dei periodi precedenti, le società del gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS S.p.a. utilizzano gli ultimi prezzari in essere più aggiornati.
*26.71. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*26.72. Del Barba, Ungaro.
*26.73. Giacomoni, Mazzetti.
*26.74. Gagliardi, Scanu.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati nell'ambito del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
**26.75. Gusmeroli, Ferrari, Gerardi, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**26.76. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
**26.77. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Relativamente alle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di cui agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligatorietà della costituzione dei collegi consultivi tecnici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, consegue alla espressa richiesta di una delle parti.
26.80. Topo.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi sulle imprese della grave crisi internazionale e accelerare gli investimenti pubblici, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, e 89, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
14-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*26.79. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
*26.81. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.
*26.82. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*26.83. Mazzetti, Cortelazzo, Martino, Pella, Squeri.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Il Governo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procede al commissariamento entro il 2022 delle opere infrastrutturali di collegamento con aree portuali già assegnate ad ANAS S.p.a., per le quali sussista almeno un piano di fattibilità tecnico-economica e fondi già stanziati non inferiori ai 50 milioni di euro.
26.84. Trano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 144, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono soppresse.
*26.85. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
*26.86. Pella, Martino.
*26.87. Fassina.
(Inammissibile)
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Nell'ambito delle misure volte a fronteggiare l'aumento eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate misure che, senza nuovi o maggiori oneri per oneri per la finanza pubblica, consentano alla stazione appaltante o all'aggiudicatario di proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
26.88. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 516.000 euro».
26.89. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni volte ad accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni)
1. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate a iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai fini di cui al comma 1, per la scelta del contraente, le amministrazioni procedenti provvedono a definire i singoli adempimenti di propria competenza, attraverso il responsabile unico del procedimento, disponendo, per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità, con salvezza dei termini più brevi laddove espressamente previsti. Decorsi i termini stabiliti, in caso d'inerzia, si configura un'ipotesi di responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del procedimento per il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di responsabilità civile, penale e amministrativa.
3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1 milione per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01. Lacarra.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso dell'anno 2021 e 2022, a causa di congiunture internazionali impreviste e imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture in corso di esecuzione.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Per i costi relativi ai vettori energetici si fa riferimento ai seguenti indici:
a) ARERA, con riferimento alle «Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela – Condomini uso domestico» pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano, rettificato con riferimento alla differenza di aliquota Iva del gas metano ceduto per uso diverso da quello domestico;
b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai «Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura» pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;
c) Ministero della transizione ecologica, con riferimento ai «Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili» pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.
Per gli ulteriori costi relativi alle materie prime o prodotti di consumo impiegati nell'appalto si fa riferimento all'indice Istat dei prezzi alla produzione dell'industria escluse le costruzioni o altri indici più specifici.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso d'insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, dopo la parola: 26 aggiungere la seguente: 26-bis.
26.02. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso dell'anno 2021 e 2022, a causa di congiunture internazionali impreviste e imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture in corso di esecuzione, sono valutati come causa di forza maggiore.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Per i costi relativi ai vettori energetici si fa riferimento ai seguenti indici:
a) ARERA, con riferimento alle «Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela – Condomini uso domestico» pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;
b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai «Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura» pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;
c) Ministero della transizione ecologica, con riferimento ai «Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili» pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.
Per gli ulteriori costi relativi alle materie prime o prodotti di consumo impiegati nell'appalto si fa riferimento all'indice Istat dei prezzi alla produzione dell'industria escluse le costruzioni o altri indici più specifici.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso d'insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del presente decreto.
26.03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste e imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i princìpi disciplinanti il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Per i contratti di cui al comma 1, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene operata sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso d'insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, dopo la parola: 26 aggiungere la seguente: 26-bis,.
*26.04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*26.05. Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacomoni, Giacometto.
*26.06. Villarosa.
*26.07. Rizzetto, Rampelli, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli.
*26.08. Torto.
*26.09. Cancelleri, Martinciglio.
*26.017. Pella, Prestigiacomo, Mandelli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Compensazione prezzi nei contratti pubblici di forniture e servizi)
1. Per i contratti relativi alle forniture e ai servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una riconduzione a equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 3.
2. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
26.010. Mollicone.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste e imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto, in contraddittorio dalla durata massima di trenta giorni con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i princìpi disciplinanti il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dalle delibere Anac, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso d'insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, dopo la parola: 26 aggiungere la seguente: 26-bis,.
26.011. Topo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Equilibrio dei contratti pubblici per il servizio energia)
1. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale dei prezzi unitari dei vettori energetici relativa agli ordinativi di fornitura delle convenzioni Consip per l'affidamento del servizio integrato energia e multiservizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rileva l'assoggettamento Iva del 5 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, all'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, nonché le loro proroghe, modifiche e integrazioni.
2. Il comma 1 ha efficacia a valere sulle revisioni di prezzo applicabili dal 1° ottobre 2021.
26.012. Topo, Buratti, Sani.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti pubblici di servizi o forniture in corso di esecuzione.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i princìpi disciplinanti il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso d'insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, dopo la parola: 26, aggiungere la seguente: 26-bis,.
26.013. Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Ribolla, Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di adeguamento dei prezzi negli appalti pubblici di lavori)
1. Negli appalti pubblici di lavoro in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto delle materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare prosecuzione dei contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Come base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore.
3. Negli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione la rinegoziazione di cui al comma 2 avviene sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate sia le somme derivanti da ribassi d'asta, sia le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
26.014. Aprile.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste e imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i princìpi disciplinanti il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Per i contratti di cui al comma 1, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene operata sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
26.016. Fregolent, Ungaro.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti pubblici di servizi o forniture in corso di esecuzione.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i princìpi disciplinanti il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 avviene sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso d'insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2, fino a un massimo di euro 30 milioni, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.018. Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Introduzione del contratto di logistica nel codice civile)
1. All'articolo 1677-bis del codice civile, dopo le parole: «due o più servizi» aggiungere le seguenti: «di logistica».
26.019. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure straordinarie per il contenimento dell'incremento dei prezzi nei territori colpiti dal sisma 2009)
1. Al fine di completare la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 67-quater, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e per far fronte all'emergenza derivante dall'incremento dei prezzi, con uno o più atti da adottarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici speciali possono adottare misure straordinarie volte a contenere gli effetti dell'incremento dei prezzi sia nell'ambito della ricostruzione pubblica, sia privata. Tali provvedimenti possono essere adottati con riferimento alle aree regionali e territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 laddove si sia verificato uno stato di emergenza con esigenze diffuse di ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009.
26.020. Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al comma 2-bis, è premesso il seguente:
«02-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7-bis del presente articolo, le eventuali risorse non utilizzate al termine delle procedure di assegnazione, nonché eventuali rifinanziamenti, sono riassegnati secondo criteri idonei ad assicurare la perequazione geografica e di genere.».
26.021. De Micheli, Fragomeli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al comma 2-bis, è premesso il seguente:
«02-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7-bis del presente articolo, in sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure di attuazione degli interventi a valere sulle risorse di cui al presente articolo, ivi incluse quelle relative ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili, in aggiunta agli ordinari criteri previsti dalla normativa di settore, stabiliscono ulteriori e specifici criteri per l'assegnazione delle risorse, nonché per la riassegnazione di risorse già assegnate e non utilizzate, e di eventuali rifinanziamenti, idonei ad assicurare la perequazione geografica e di genere.».
26.022. De Micheli, Fragomeli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Rinegoziazione)
1. Per i contratti di appalto privati sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi.
*26.023. Gagliardi, Scanu.
*26.024. Del Barba, Ungaro.
*26.025. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
*26.026. Giacomoni, Mazzetti.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Semplificazioni in materia di interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio per i piccoli comuni)
1. In ragione della perdurante crisi ucraina e delle notevoli difficoltà operative riscontrate dai piccoli comuni italiani nell'arco dell'emergenza, ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti, per i lavori di pertinenza dell'anno 2022, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 31-bis e 31-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
26.027. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Rinegoziazioni contrattuali)
1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisti ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al decreto ministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato.
26.028. Maschio, Caiata, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Ipotesi di forza maggiore)
1. Fino al 31 dicembre 2022, qualora gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché le difficoltà di approvvigionamento – come accertati dal responsabile unico del procedimento in contraddittorio con l'appaltatore – impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione del contratto, sono valutati come causa di forza maggiore e, qualora impediscano di ultimare le lavorazioni o le prestazioni nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.
*26.029. Gagliardi, Scanu.
*26.030. Mazzetti, Martino, Pella.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di recupero del patrimonio edilizio)
1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare il recupero del patrimonio edilizio dello Stato, anche in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dall'aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a incrementare il volume di conio delle monete per collezionisti in euro, definite dal comma 5 dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che hanno corso legale solo in Italia.
2. La Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa comunicazione alla Banca centrale europea e al Ministero dell'economia e delle finanze, modifica il volume di conio per il 2022 per le monete da collezione pari ad almeno 400.000.000 di euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione, realizzazione e vendita sono affidate al Dipartimento del Tesoro e alla Zecca di Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Dipartimento del Tesoro, di concerto con le amministrazioni pubbliche interessate, è autorizzato a definire ed emettere le monete da collezione in taglio da euro 5 – 10 – 20 – 50, e a rappresentare graficamente sulle facce delle monete, gli edifici storici del patrimonio pubblico oggetto di recupero e valorizzazione, in versione normale e fior di conio, millesimo 2022, da cedere sfuse o in appositi contenitori, a enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
4. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al riparto del fondo tra le istituzioni pubbliche proprietarie degli immobili o delle opere d'arte commemorate, al fine di recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio ed artistico.
26.031. Grimaldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure per le procedure di aggiudicazione dei mezzi ecologici destinati al Tpl)
1. A valere sulle risorse previste nella Componente 2 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», le stazioni appaltanti quali gli enti territoriali e Consip all'esito delle procedure per l'aggiudicazione delle forniture di bus elettrici destinati al rinnovo del trasporto pubblico locale conferiscono alle aziende aggiudicatarie un contributo a titolo di acconto pari al 30 per cento del costo totale da sostenere per l'acquisto dei mezzi.
26.032. Maraia.
ART. 27.
Al comma 1, sostituire la parola: quelli con le seguenti: i concessionari.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: , per i concessionari autostradali nonché in conformità alle economie di progetto per i concessionari di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*27.2. Pizzetti, Gariglio.
*27.3. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. I concessionari di lavori pubblici, diversi da quelli autostradali, in relazione alle concessioni di lavori affidate sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, possono richiedere all'amministrazione concedente la revisione del piano economico finanziario dell'intervento. A tal fine, le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sono valorizzate applicando i preziari aggiornati ai sensi del comma 2 del precedente articolo 26.
2-ter. Qualora la revisione del piano economico finanziario comporti un aumento del prezzo corrisposto dall'amministrazione al concessionario, l'amministrazione provvede ai maggiori oneri con le modalità previste all'articolo 26, commi 1 e 4, per gli appalti di lavori pubblici.
2-quater. Con riferimento alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni concedenti possono procedere alla rimodulazione del piano economico degli interventi ovvero del piano economico finanziario degli stessi. Qualora la rimodulazione comporti un aumento del prezzo corrisposto dall'amministrazione al concessionario, l'amministrazione provvede ai maggiori oneri con le modalità previste all'articolo 26, commi 6 e 7, per gli appalti di lavori pubblici.
27.4. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, è disposta la proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 26 agosto 2011, e con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività liquidatorie delle società di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali sia già stato adottato alla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2-terdecies, di nomina del Commissario liquidatore, è autorizzata la spesa in favore di detto Commissario liquidatore di euro 2 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
27.5. Casu.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri concessionari di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in conformità alle economie di progetto formatesi in pendenza del rapporto concessorio.
*27.6. Pizzetti, Gariglio.
*27.7. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
*27.8. Palmieri, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Giacometto.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di appalti di servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi degli alimenti e delle materie prime alimentari, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e fornitura di derrate alimentari aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dell'oggetto dei contratti, a parità di offerta economica, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. Tale rinegoziazione si applica a tutti i contratti nei quali le variazioni di prezzo delle singole materie prime alimentari, dei carburanti e dei prodotti energetici risultano complessivamente pari o superiori a un valore minimo del 5 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1 il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dell'applicazione dei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 giugno 2023.
**27.01. Sani.
**27.02. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.
**27.03. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**27.04. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
**27.05. Ungaro, Del Barba.
**27.06. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Pezzopane.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di reintegro dei contratti pubblici)
1. A partire dal 1° gennaio 2022, per i contratti pubblici che hanno per oggetto la prestazione di servizi energetici, è introdotto un meccanismo di compensazione volto a mitigare gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, nei casi di variazioni superiori al 15 per cento del valore annuale del contratto stesso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definite le modalità attuative del meccanismo di compensazione di cui al primo periodo, tenendo conto del criterio di sostenibilità economica dei contratti.
27.07. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)
1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 e il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra. Si applica, altresì, alle offerte pervenute nel medesimo arco temporale di cui al periodo precedente.
*27.08. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
*27.09. Gagliardi, Scanu.
*27.010. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*27.011. Del Barba, Ungaro.
*27.012. Giacomoni, Mazzetti.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure urgenti in materia di concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi)
1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, già previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 30 giugno 2023.
2. Gli importi da versare a titolo di proroga, relativamente al periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023, sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite come segue:
a) per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2022: entro il 31 luglio 2022.
b) per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2023: entro il 31 gennaio 2023.
27.013. D'Attis, Martino, Pella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure in materia di noli marittimi)
1. Al fine di far fronte all'aumento dei costi dei noli del trasporto marittimo di container e supportare il rilancio dell'economia e dell'export italiani, per le imprese ad alta intensità di esportazione di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo denominato «Fondo per il sostegno alle imprese ad alta di intensità di esportazione» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese ad alta intensità di esportazione quelle con le seguenti caratteristiche:
a) abbiano sede legale nel territorio italiano;
b) abbiano almeno un sito produttivo nel territorio italiano;
c) presentino un rapporto tra il fatturato proveniente da attività di export e fatturato totale nel 2021 pari o superiore al 40 per cento.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di ripartizione tra le imprese ad alta intensità di esportazione, come definite dal presente articolo, delle risorse di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
27.014. Del Barba, Ungaro.
ART. 28.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: sviluppo e innovazione, aggiungere le seguenti: agli Istituti tecnici superiori (ITS) e.
Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 14-bis»:
a) al comma 2, dopo le parole: su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro dell'istruzione e;
b) al comma 3, dopo le parole: o un suo delegato, aggiungere le seguenti: il Ministro dell'istruzione, il direttore dell'istituto tecnico superiore proponente,;
c) al comma 5, sostituire le parole: dalle università interessate con le seguenti: dalle università e dagli istituti tecnici superiori interessati.
28.1. Caiata, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034.
28.2. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Possono proporre i Patti le sole università che hanno sede in regioni che presentano:
a) parametri inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:
«1) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto;
2) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea»;
b) numero maggiore di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto.
28.3. Tuzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Le università, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge, possono stipulare polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN) che prevedano la copertura assicurativa dei docenti e ricercatori.
2. Ai fini della stipula, le università possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.
3. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
28.4. Fusacchia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di rafforzare l'attività di valutazione dei progetti di ricerca, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della designazione degli stessi da parte della struttura tecnica del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 21-bis;»;
b) al comma 2, lettera c), sono premesse le parole: «qualora previsto dai rispettivi bandi».
2-ter. Dopo l'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis.
(Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca)
1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica funzionali alla produttività e alla competitività del Paese, è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale.
2. La struttura di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al comma 1, in particolare:
a) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 21;
c) supporta il comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21.
3. La struttura tecnica di missione, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla terza area funzionale – posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari a euro 541.000 per il funzionamento della struttura tecnica di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari a euro 926.346 per l'anno 2022 e a euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati l'articolazione degli uffici e i compiti della struttura tecnica di missione. Rimangono in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 e n. 165.».
28.5. Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È fatta salva altresì l'assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché tali incarichi siano svolti in regime di indipendenza ovvero non prevedano compiti gestionali.»;
b) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le università possono stabilire la quota, comunque non superiore al 10 per cento, dei compensi riferiti alle attività o agli incarichi di cui al presente comma da destinare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, all'esercizio delle proprie attività istituzionali. Il primo periodo si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.».
28.6. Colmellere, Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e della completa transizione del settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica al sistema universitario, a decorrere dall'anno 2023 è istituito un fondo perequativo per integrare quanto previsto dal CCNL AFAM al fine di adeguare progressivamente il profilo economico stipendiale del personale docente AFAM al personale docente universitario.
28.7. Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
28.8. Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per la partecipazione o la costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati da parte delle università statali e degli enti pubblici di ricerca per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente articolo, ovvero in adempimento delle misure previste dagli investimenti della Missione 4 – Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non sono richiesti, anche qualora previsti da disposizioni normative o statutarie, autorizzazioni o pareri preventivi da parte di amministrazioni esterne ai medesimi enti.
28.9. Rospi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Riconoscimento dell'autonomia amministrativa della Sede Distaccata di Rodi Garganico del Conservatorio di Foggia «Umberto Giordano»)
1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientati all'arte musicale, nonché della comunicazione e dei servizi nella regione Puglia e, nello specifico, nei territori garganici, è reso autonomo il Conservatorio Statale di Musica di Rodi Garganico, mediante trasformazione dell'attuale sede distaccata del Conservatorio Statale di Musica «Umberto Giordano» di Foggia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1980 n. 1095.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato lo statuto del conservatorio, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
3. In sede di prima applicazione lo statuto è deliberato da un comitato costituito dal direttore in carica del Conservatorio di musica di Foggia e dal fiduciario della sezione distaccata di Rodi Garganico, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'università e della ricerca. In sede di definizione del regolamento didattico del conservatorio, agli studenti iscritti ai corsi è sempre garantita la possibilità del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.
4. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
28.01. Faro, Nitti.
(Inammissibile)
ART. 29
Sopprimere il comma 1.
29.1. Raduzzi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
29.2. Raduzzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva, già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera a), e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera b).
*29.3. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.
*29.4. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
*29.5. Barzotti.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Fondo per il sostegno alle imprese ad alta intensità di esportazione)
1. Al fine di far fronte all'aumento dei costi dei noli del trasporto marittimo di container e supportare il rilancio dell'economia e dell'export italiani, per le imprese ad alta intensità di esportazione di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo denominato «Fondo per il sostegno alle imprese ad alta intensità di esportazione» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese ad alta intensità di esportazione quelle con le seguenti caratteristiche:
a) abbiano sede legale nel territorio italiano;
b) abbiano almeno un sito produttivo nel territorio italiano;
c) presentino un rapporto tra il fatturato proveniente da attività di export e fatturato totale nel 2021 pari o superiore al 40 per cento.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di ripartizione tra le imprese ad alta intensità di esportazione, come definite dal presente articolo, delle risorse di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.01. Mollicone.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. All'articolo 1, comma 653, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «Agenzia delle entrate» sono soppresse e dopo le parole: «di contributi a fondo perduto», sono aggiunte le seguenti: «da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
29.02. Lacarra.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)
1. Le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, operanti nel settore del ciclo idrico integrato, e le società calcistiche professionistiche, nella predisposizione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2021 e non ancora approvati, valutano le voci e la prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio riconducibili agli aumenti del costo dell'energia elettrica e alle conseguenze economiche negative del conflitto bellico.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
29.03. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Misure fiscali e di sostegno economico alle imprese sociali)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, il comma 9 è abrogato.
29.04. Mugnai, D'Ettore, Ripani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Incentivi per favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare)
1. Al fine di sostenere le imprese del settore immobiliare, che effettuano lavori di riqualificazione, realizzati da soggetti professionali che detengono e trasferiscono gli immobili, che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo della progressiva riduzione delle emissioni di gas climalteranti e la promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità relative a misure di premialità in favore del medesimo settore, al fine di una riduzione delle aliquote relative alla tassazione dei trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati residenziali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
29.05. Martinciglio.
ART. 30.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
30.1. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)
1. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.»;
b) al quarto periodo, le parole: «del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «da 25 euro a 500 euro».
*30.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*30.02. Sani.
*30.03. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*30.04. Gagliardi, Scanu.
*30.05. Bagnasco, Pella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)
1. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui il regolamento comunale o provinciale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al comune o alla provincia dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale o provinciale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.»;
b) al terzo periodo, le parole: «del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto», sono sostituite con le seguenti: «da 25 euro a 500 euro».
30.06. Vanessa Cattoi, Loss, Binelli, Sutto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di normativa edilizia sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo:
1) dopo la parola: «in specie», è inserita la seguente: «anche»;
2) dopo le parole: «destinati ad ospitare», è inserita la seguente: «successivamente»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36», sono inserite le seguenti: «ove previsto,».
*30.07. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*30.08. Carabetta.
*30.09. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*30.010. Giacomoni, Giacometto, Pella, Martino.
*30.011. Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di esproprio)
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.»;
b) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «dei beni immobili», sono inserite le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi»;
2) le parole: «può esperirsi» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore può esperire»;
c) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù», sono inserite le seguenti: «entro 15 giorni dalla richiesta d'intervento d'installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica».
30.012. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di autorizzazione sismica)
1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
*30.013. Butti.
*30.014. Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.
*30.015. Serritella.
*30.016. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*30.017. Giacomoni, Giacometto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in specie», è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «destinati ad ospitare», è inserita la seguente: «successivamente»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.»;
3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla installazione d'infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.»;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36», sono inserite le seguenti: «ove previsto,»;
b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).»;
c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei beni immobili», sono inserite le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi» e le parole: «può esperirsi», sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore può esperire»;
d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù», sono inserite le seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica».
2. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
3. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:
«8-quater. Per gli interventi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».
4. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.
5. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I comuni possono adottare un regolamento», sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche».
30.018. Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di esproprio)
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.»;
b) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei beni immobili», sono inserite le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi» e le parole: «può esperirsi», sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore può esperire»;
c) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù», sono inserite le seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica».
*30.019. Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.
*30.020. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*30.021. Giacomoni, Giacometto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di installazione degli impianti temporanei di telefonia mobile anche per aree vincolate)
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)».
**30.022. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
**30.023. Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.
**30.024. Giacomoni, Giacometto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di collaudo statico)
1. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:
«8-quater. Per gli interventi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».
*30.025. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*30.026. Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.
*30.027. Liuzzi.
*30.028. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*30.029. Giacomoni, Giacometto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di usi civici)
1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.
**30.032. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
**30.033. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**30.034. Giacomoni, Giacometto.
**30.036. Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni)
1. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I comuni possono adottare un regolamento», sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche».
*30.037. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*30.038. Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.
*30.039. Serritella.
*30.040. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*30.041. Giacomoni, Giacometto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(European Master Games 2026)
1. Al fine di promuovere gli European Master Games 2026 che si svolgeranno in regione Lombardia, anche dal punto di vista turistico, culturale, è autorizzato un finanziamento a favore della regione per un importo di 200 mila di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. All'onere si provvede mediante riduzione per 200 mila euro per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.043. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni inerenti il contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva)
1. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo che residuano dall'assegnazione sono ulteriormente ripartite, sino a esaurimento delle risorse disponibili, tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili.»
*30.044. Topo.
*30.045. Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Spena, Sandra Savino, Bond.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia infrastrutture di telecomunicazioni)
1. All'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni e integrazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
**30.046. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
**30.047. Palmieri, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Giacometto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia infrastrutture di telecomunicazioni)
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «ordinanze motivate» sono inserite le seguenti: «rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta.».
30.048. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia infrastrutture di telecomunicazioni)
1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche».
30.050. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia infrastrutture di telecomunicazioni)
1. Al comma 4 dell'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi da 8 a 12-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse.».
30.051. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia infrastrutture di telecomunicazioni)
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici.».
30.052. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia infrastrutture di telecomunicazioni)
1. All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano “NextGenerationEU” e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica.».
30.053. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Norma d'interpretazione autentica)
1. L'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si interpreta nel senso che il credito d'imposta ivi previsto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, è cedibile a terzi sino al 31 dicembre 2022 con le modalità previste dall'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*30.054. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*30.056. Faro.
*30.057. Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Comaroli, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)
1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei princìpi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione.
**30.059. Gagliardi, Scanu.
**30.060. Del Barba, Ungaro.
**30.061. Giacomoni, Mazzetti.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure premiali per la sostenibilità delle imprese nell'ambito del PNRR e del PNC)
1. All'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) abbia ottenuto una valutazione di sostenibilità basata sui parametri ESG (Environmental, Social and Governance) da parte di agenzie di rating registrate ai sensi del Regolamento (CE) 1060 del 2009.».
*30.062. Sani, Topo, Buratti.
*30.063. Lovecchio.
*30.064. Cancelleri, Martinciglio.
*30.065. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Istituzione banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo)
1. Al fine di garantire un'adeguata tutela dei consumatori e lo svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le imprese, anche attraverso una più efficace azione di analisi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo, anche come strumento di supporto al rafforzamento delle attribuzioni del Garante stesso operato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, attraverso la quale sono rese fruibili analisi e letture integrate dei vari mercati e sono sviluppati strumenti di monitoraggio, predittivi e analitici propedeutici alle azioni e agli interventi del Garante. Un'apposita sezione della banca dati è riservata alle sanzioni irrogate dal Garante ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e ai soggetti destinatari delle stesse.
2. Per la gestione della banca dati di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Garante per la sorveglianza dei prezzi il quale esercita le sue funzioni attraverso l'unità di missione istituita ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse.
4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.066. Alemanno.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Benefici fiscali e sostegno agli investimenti nelle zone economiche speciali)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o d'investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».
30.067. Scerra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di aggregazione aziendale)
1. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
30.068. Cavandoli, Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Per i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la base imponibile ai fini Imu è determinata, in deroga all'articolo 18 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, applicando all'ammontare medio del reddito dominicale risultante in catasto nel comune di riferimento per i terreni agricoli con classamento seminativo, rivalutato del 100 per cento, un moltiplicatore pari a 135».
2. Resta ferma la determinazione della rendita catastale quali immobili a destinazione speciale, censibili nella categoria catastale del gruppo D, tramite stima diretta, per le costruzioni ubicate nell'area autorizzata all'attività estrattiva, con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo estrattivo, come disposto dall'articolo 1, commi da 21 a 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva sono qualificabili come area fabbricabile esclusivamente se utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
30.070. Durigon, Murelli, Gusmeroli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contrasto al mercato illecito)
1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. – (Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati). – 1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei ad essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.».
b) all'articolo 47, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-bis.1. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verificazione dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge 19 marzo 2001, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 291-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 291-bis. – (Contrabbando di tabacchi lavorati). – 1. Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.
3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.».
b) all'articolo 291-ter, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
e-ter) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;
e-quater) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;
e-quinquies) nei casi in cui viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età.».
*30.071. Gerardi, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Zennaro.
*30.072. D'Attis, Pella.
*30.073. Mollicone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)
1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico».
2. Nell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:
«A.32 l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico».
30.074. Raffaelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di reti tra professionisti)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies.4, sono aggiunti i seguenti:
«4-quinquies.4.1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, ivi compresi quelli definiti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. I professionisti soddisfano gli oneri di cui al comma 4-quater mediante iscrizione del contratto di rete nel registro dei contratti di rete tra professionisti, istituito con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia presso l'Ufficio registro delle imprese delle camere di commercio, ove i soggetti esercitano stabilmente la propria attività professionale.
4-quinquies.4.2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Unioncamere, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure per l'iscrizione dei contratti di rete tra professionisti e alla tenuta del relativo registro.
4-quinquies.4.3. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo.». Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.
30.075. Mandelli, Pella.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Proroga termini presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio Temporary Framework sugli aiuti di Stato da COVID-19)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 15, è inserito il seguente:
«15-bis. Le autodichiarazioni di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo sono inviate all'Agenzia delle entrate, per via telematica, dal 28 aprile 2022 al 31 ottobre 2022.».
30.076. Del Barba, Ungaro.
ART. 31.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 31.
(Indennità periodica in favore dei soggetti con i requisiti reddituali di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. Ai soggetti con i requisiti reddituali di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è riconosciuta una somma di importo pari a 200 euro mensili, a titolo di indennità periodica, a decorrere dal 1° luglio 2022, per sei mensilità. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del beneficiario di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile, e non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 miliardi di euro per l'anno 2022, si provvede, fino a concorrenza dell'importo dovuto, mediante la sospensione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
31.1. Corneli.
Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e a prescindere dalla competenza degli emolumenti, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
31.2. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Ai lavoratori dipendenti, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 che abbiano avuto un reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
31.3. Ungaro, Del Barba.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità con le seguenti: la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
*31.4. Muroni.
*31.5. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, inserire le seguenti: e a prescindere dalla competenza degli emolumenti,.
**31.6. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
**31.7. Muroni.
Al comma 1, dopo le parole: per almeno una mensilità, aggiungere le seguenti: nonché per i lavoratori frontalieri residenti in Italia, di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) 883/2004,.
31.8. Gagliardi, Scanu.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, sono soppresse;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui al comma 1.
31.9. Varchi, Maschio, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato, Lucaselli.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: nella retribuzione erogata con le seguenti: con le competenze erogate a qualsiasi titolo;
b) al secondo periodo sostituire le parole: previa dichiarazione del lavoratore di non con le seguenti: salvo dichiarazione del lavoratore di.
31.10. Federico.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per almeno una mensilità, inserire le seguenti: e ai lavoratori dipendenti che nel corso del primo quadrimestre del 2022 hanno percepito una indennità Inps in luogo della retribuzione e che, pur non avendo beneficiato del predetto esonero contributivo, hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, che non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima,.
b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, con le seguenti: nell'erogazione della retribuzione o della indennità Inps effettuata a luglio 2022, anche se relativa alle competenze di giugno 2022,;
c) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale indennità è riconosciuta in via automatica, salvo dichiarazione del lavoratore di essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18;
d) al comma 4, dopo le parole: luglio 2022 inserire le seguenti: o nei tre mesi successivi;
e) al comma 5, sostituire le parole: valutati in 2.756 milioni con le seguenti: nel limite massimo di 2.956 milioni.
Conseguentemente,
a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 25,50 per cento;
b) all'articolo 58, al comma 4, alinea, sostituire la parola: 16.702.778.500 con la seguente: 16.902.778.500 e alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni con le seguenti: quanto a 6.708 milioni;
31.11. Fassina, Fornaro, Pastorino, De Lorenzo, Timbro.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai titolari di rapporto da lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione imponibile annua non sia superiore a 35.000 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
31.12. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'indennità una tantum è altresì riconosciuta ai lavoratori frontalieri, e a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro o collaborazione in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome o a nome del datore di lavoro, transitano in Italia.
31.13. Di Muro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta altresì ai lavoratori del settore industriale che hanno patito periodi di malattia per cui l'applicazione dell'indennità di malattia Inps avrebbe comportato l'applicazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
31.14. Frate, Ferri, Baldini, Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Valorizzazione dei centri di assistenza fiscale – CAF)
1. A decorrere dall'anno 2022, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un ulteriore incremento, rispetto al 2021, dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connesso agli effetti dell'Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'Inps, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Visto il crescente ampliamento delle prestazioni sociali agevolate, per una gamma sempre più vasta di tipologie alle quali collegare la presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche per il rilascio di ISEE, è prevista, con decorrenza dal 2023, la costituzione del «Fondo per l'ISEE», con una dotazione pari a 160 milioni di euro, ai fini della remunerazione delle attività in questione, svolte dai Centri di assistenza fiscale (CAF).
4. Al Fondo concorrono oltre all'Inps, attraverso il trasferimento annuale ad apposito capitolo del bilancio dello Stato dell'importo di 82 milioni di euro, a valere sulle proprie risorse destinate ai servizi ISEE, gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, ovvero i Ministeri di cui all'articolo 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure di partecipazione degli enti di cui al periodo precedente, nonché le modalità di alimentazione del Fondo da parte degli stessi enti. Il presente dispositivo affida la gestione del Fondo all'Inps sulla base di apposita convenzione con i Ministeri controllanti; per la già menzionata gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
31.01. Muroni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Sostegno economico in materia di part-time ciclico verticale)
1. In via sperimentale per gli anni 2022 e 2023 ai lavoratori titolari, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi interamente non lavorati non inferiori a tredici settimane consecutive, è riconosciuta una indennità una tantum pari ad euro 600 per ogni annualità.
2. L'indennità è riconosciuta ai soggetti che nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda non siano stati titolari di rapporto di lavoro subordinato, diverso dal rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale di cui al precedente comma 1, o di rapporto di lavoro parasubordinato, non abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma, non siano stati titolari di indennità di disoccupazione, non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i periodi di fruizione della stessa non è riconosciuta la contribuzione figurativa.
4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è riconosciuta dall'Inps, previa domanda da presentare esclusivamente online nel periodo dal 20 luglio al 20 settembre dell'anno in corso, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
31.02. Bordo.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Detassazione e decontribuzione dei redditi corrisposti ai lavoratori del turismo)
1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2022, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei lavoratori.
*31.03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*31.04. Mandelli, Pella, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.
*31.05. Scanu, Gagliardi.
*31.06. Manzo, Cubeddu, Invidia.
*31.07. Moretto, Ungaro, Del Barba.
*31.08. Zucconi, Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
*31.09. Bonomo, Benamati.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Detassazione e decontribuzione dei redditi corrisposti ai lavoratori del turismo)
1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2022, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei lavoratori.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022 non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
31.010. Frassini, Fiorini, Micheli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto ai 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del presente decreto e quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.011. Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Disciplina delle prestazioni occasionali)
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;
c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'Inps, di seguito denominata «piattaforma informatica Inps», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica Inps, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati «buoni lavoro» delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
10. Attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps, la revoca della dichiarazione trasmessa all'Inps entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'Inps provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogato l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
31.013. Zangrillo, Polverini, Pella, D'Attis.
(Inammissibile)
ART. 32.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: residenti in Italia.
32.1. Ungaro.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione aggiungere le seguenti: e degli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
32.2. Di Muro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, aggiungere le seguenti: nonché in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi,.
32.3. Gagliardi, Scanu.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche in favore di caregiver familiari di persone con disabilità grave, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non siano anche titolari di alcun reddito o di pensione.
1-ter. Alle maggiori spese derivanti dal comma 1-bis, valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.4. Tasso.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, individuati dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, corrispondono l'indennità una tantum di cui al comma 1, con la mensilità di ottobre 2022.
32.5. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: o al momento della presentazione della domanda,.
Conseguentemente:
a) al comma 9, sostituire le parole: per il mese di giugno 2022 con le seguenti: nel primo semestre del 2022;
b) al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: la prestazione per almeno 50 giornate con le seguenti: prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici Inps;
c) al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: almeno 50 contributi giornalieri versati con le seguenti: almeno un contributo giornaliero versato;
d) al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: l'accredito di almeno un contributo mensile con le seguenti: la percezione di un reddito pari almeno a un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233;
e) al comma 18, sopprimere il secondo periodo;
f) al comma 21, sostituire le parole: valutati in 804 milioni con le seguenti: nel limite massimo di 904 milioni;
g) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 25,25 per cento;
h) all'articolo 58, comma 4, alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro con le seguenti: 16.802.778.500 euro e, alla lettera c), sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni con le seguenti: quanto a 6.608 milioni.
32.6. Fassina, Fornaro, Pastorino, De Lorenzo.
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa, la specifica attività svolta dagli istituti di patronato. Il finanziamento è erogato agli istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio. All'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «33,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente:
a) al comma 9, sostituire le parole: per il mese di giugno 2022 con le seguenti: nel primo semestre del 2022;
b) al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: la prestazione per almeno 50 giornate, con le seguenti: prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici Inps,;
c) al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: almeno 50 contributi giornalieri versati con le seguenti: almeno un contributo giornaliero versato;
d) al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: l'accredito di almeno un contributo mensile con le seguenti: la percezione di un reddito pari almeno a un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233;
e) al comma 18, sopprimere il secondo periodo.
32.7. Gribaudo, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri.
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli istituti di patronato. Il finanziamento è erogato agli istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: 33,5 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 31 milioni di euro per l'anno 2022.
*32.8. Muroni.
*32.9. Carla Cantone, Mura, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. È istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli istituti di patronato. Il finanziamento è erogato agli istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio.
8-ter. All'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale» sono soppresse.
8-quater. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.
32.10. Carla Cantone, Mura, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)
Al comma 9, sostituire le parole: per il mese di giugno 2022 con le seguenti: nel corso del 2022.
32.11. Giovanni Russo, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Al comma 9, sostituire le parole: per il mese di giugno 2022 con le seguenti: nel primo semestre del 2022.
*32.12. Muroni.
*32.13. Carla Cantone, Mura, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*32.14. Davide Aiello, Invidia.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta altresì in favore del personale docente non di ruolo il cui incarico è terminato il 30 giugno 2022 e che percepisce per il mese di luglio 2022 le prestazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
32.15. Ferri, Frate, Baldini, Ungaro, Del Barba.
Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.a. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di 40 milioni di euro. L'Inps e l'Agenzia delle entrate forniscono tempestivamente ogni elemento di riscontro eventualmente richiesto dalla società Sport e Salute S.p.a. anche per le finalità di cui al comma 4.
Conseguentemente, sostituire il comma 21 con il seguente:
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18, valutati in 844 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
32.16. Barelli, Pella, Martino, Versace.
Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: la prestazione per almeno 50 giornate, con le seguenti: prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici Inps.
Conseguentemente, al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: almeno 50 contributi giornalieri versati con le seguenti: almeno un contributo giornaliero versato.
*32.17. Muroni.
*32.18. Lacarra, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.
Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: Fondo pensione lavoratori dello spettacolo aggiungere le seguenti: e al Fondo pensione sportivi professionisti.
**32.19. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
**32.20. Topo.
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 50 contributi giornalieri con le seguenti: 7 contributi giornalieri.
*32.21. Colmellere, Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Pettarin.
*32.22. Nobili, Del Barba, Ungaro.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. L'Inps, a domanda, eroga al personale docente non di ruolo, compreso il personale delle scuole pubbliche, paritarie e private, il cui incarico termina il 30 giugno 2022, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
32.23. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. L'Inps, a domanda, eroga ai dottorandi e assegnisti di ricerca un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
32.24. Giovanni Russo, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: l'accredito di almeno un contributo mensile con le seguenti: la percezione di un reddito pari almeno a un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
*32.25. Muroni.
*32.26. Gribaudo, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri.
*32.27. Pallini, Amitrano, Invidia.
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti di cui al presente comma non sono altresì soggetti alla copertura integrativa di cui all'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
**32.28. Rizzetto.
**32.29. Viscomi.
**32.30. Murelli, Gusmeroli, Cavandoli, Gerardi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**32.31. Pastorino.
(Inammissibile)
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. La società Sport e Salute S.p.a., a domanda, eroga, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2022, un'indennità una tantum pari a 200 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il predetto emolumento non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
16-ter. Per le finalità di cui al comma 16-bis le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.a. sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Sport e Salute S.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 16-bis e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 16-bis, Sport e Salute S.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente comma, provvede Sport e Salute S.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
Conseguentemente:
a) al comma 21, sostituire le parole: valutati in 804 milioni con le seguenti: valutati in 834 milioni;
b) all'articolo 58, sopprimere il comma 2.
32.33. Del Barba, Ungaro.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori transfrontalieri, nel limite di spesa complessiva massima di 30 milioni di euro per l'anno 2022, una indennità una tantum pari a 200 euro. Tale indennità è corrisposta solo ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
16-ter. Le disposizioni di cui al comma 16-bis, nel rispetto del limite di spesa complessiva massima di cui al medesimo comma, si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
16-quater. All'onere di cui al comma 16-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
32.34. D'Attis, Pella.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori transfrontalieri una indennità una tantum pari a 200 euro. Tale indennità è corrisposta solo ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti transfrontalieri non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
16-ter. Il comma 16-bis si applica anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
32.35. Di Muro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis L'Inps, a domanda, eroga ai soggetti titolari d'incarichi temporanei con contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza 15 ovvero 30 giugno 2022, in qualità di personale docente ovvero amministrativo, tecnico e ausiliario, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
32.36. Del Sesto, Casa, Tuzi, Palmisano.
Sopprimere il comma 18.
*32.37. Maschio, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
*32.38. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nel mese di luglio 2022.
32.39. Lacarra, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.
Sopprimere il comma 18.
Conseguentemente, ai commi 19 e 21, sostituire le parole: da 8 a 18 con le seguenti: da 8 a 17.
32.40. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Al comma 18, sopprimere l'ultimo periodo.
*32.41. Muroni.
*32.42. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*32.43. Cubeddu, Invidia.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. L'indennità di cui al comma 18 è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 50 milioni di euro, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono presentate, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili 6 aprile 2020 alla società Sport e Salute S.p.a., la quale esamina tali domande in ordine cronologico. L'indennità di cui al presente comma è erogata, in via automatica e senza necessità di nuova domanda, dalla società Sport e Salute S.p.a. in favore dei beneficiari delle indennità ai collaboratori sportivi di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. L'Inps e l'Agenzia delle entrate forniscono tempestivamente ogni elemento di riscontro eventualmente richiesto dalla società Sport e Salute S.p.a., anche per garantire il rispetto delle incompatibilità stabilite al presente comma tra l'indennità di cui al medesimo presente comma e altri emolumenti. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
18-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 18-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.44. Spadafora.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Conseguentemente:
a) al comma 19, sostituire le parole: di cui ai commi da 8 a 18 con le seguenti: di cui ai commi da 8 a 18-bis;
b) sostituire il comma 21 con il seguente:
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18-bis, valutati in 807 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.;
c) all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 27 milioni.
32.45. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi, Pezzopane.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Misure a favore di invalidi civili totali o sordomuti, ciechi civili assoluti per determinare i requisiti per il recepimento del reddito di cittadinanza)
1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 1° marzo 2022.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto a 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.01. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Indennità una tantum per studenti universitari fuori sede volta al sostegno delle spese di locazione e delle utenze elettriche e gas)
1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, incluso il contributo di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, finalizzato a corrispondere un contributo una tantum di 200 euro per le spese di locazione abitativa e delle utenze di energia elettrica e gas sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, in possesso di regolare contratto di locazione.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
32.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Disposizioni per il sostegno alle esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane)
1. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane, agevolandone l'accesso al credito e il mantenimento del diritto all'abitazione principale, nonché per contrastare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona e all'assistenza semiresidenziale e residenziale, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
«c-ter) nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c) una quota pari a 5 milioni di euro è riservata per concedere garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e site sul territorio nazionale. La garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e comunque per ciascuna operazione nella misura massima di copertura del minor valore tra il 70 per cento dell'importo finanziato al momento dell'erogazione e il 70 per cento della quota capitale al momento dell'escussione della garanzia. La suddetta garanzia può essere concessa a condizione che i richiedenti abbiano un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro e che il finanziamento inizialmente erogato non superi l'importo di 250.000 euro. La suddetta garanzia può essere escussa solo dopo il completamento dell'escussione della garanzia immobiliare tramite la vendita dell'immobile, nei soli casi in cui il credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita, limitatamente al credito residuo in linea capitale e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo di cui al primo periodo, il quale può surrogarsi nei diritti del creditore che ha attivato la garanzia. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti e organismi pubblici e privati. Alla gestione degli interventi di garanzia provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
b) la misura degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».
32.03. Buratti, Fragomeli, Sani, Topo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Disposizioni per il sostegno alle esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane)
1. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane, agevolandone l'accesso al credito e il mantenimento del diritto all'abitazione principale, nonché per contrastare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona e all'assistenza semiresidenziale e residenziale, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
«c-ter) nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c) possono essere concesse garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e site sul territorio nazionale. La garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e comunque per ciascuna operazione nella misura massima di copertura del minor valore tra il 70 per centro dell'importo finanziato al momento dell'erogazione e il 70 per cento della quota capitale al momento dell'escussione della garanzia. La suddetta garanzia può essere concessa a condizione che i richiedenti abbiano un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro e che il finanziamento inizialmente erogato non superi l'importo di 250.000 euro. La suddetta garanzia può essere escussa solo dopo il completamento dell'escussione della garanzia immobiliare tramite la vendita dell'immobile, nei soli casi in cui il credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita, limitatamente al credito residuo in linea capitale e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo di cui al primo periodo, il quale può surrogarsi nei diritti del creditore che ha attivato la garanzia. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti e organismi pubblici e privati. Alla gestione degli interventi di garanzia provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
b) la misura degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».
*32.04. Mollicone, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Rampelli, Lucaselli.
*32.05. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
*32.06. Giacomoni.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Gratuità della dichiarazione ISEE per il cittadino)
1. A decorrere dall'anno 2022, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un ulteriore incremento, rispetto al 2021, dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connesso agli effetti dell'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'Inps, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. In considerazione del crescente ampliamento delle prestazioni sociali agevolate, per una gamma sempre più vasta di tipologie alle quali collegare la presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche per il rilascio di ISEE, è prevista, con decorrenza dal 2023, la costituzione del «Fondo per l'ISEE», con una dotazione pari a 160 milioni di euro, ai fini della remunerazione delle attività in questione, svolte dai Centri di assistenza fiscale (CAF).
4. Al Fondo di cui al comma 3 concorrono, oltre all'Inps, attraverso il trasferimento annuale ad apposito capitolo del bilancio dello Stato dell'importo di 82 milioni di euro, a valere sulle proprie risorse destinate ai servizi ISEE, gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, ovvero i Ministeri di cui all'articolo 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure di partecipazione degli enti di cui al comma 4, nonché le modalità di alimentazione del Fondo di cui al comma 3 da parte degli stessi enti. Il presente dispositivo affida la gestione del Fondo all'Inps sulla base di apposita convenzione con i Ministeri controllanti; per la già menzionata gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
32.07. Gribaudo, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Misure per assicurare la percezione dei benefici di cui agli articoli 31 e 32 del presente decreto)
1. Ai soggetti di cui agli articoli 31 e 32 del presente decreto a cui non sia riconosciuta nel mese di luglio 2022 l'indennità una tantum di importo pari a 200 euro, a causa di irregolarità formali inerenti la dichiarazione del lavoratore di cui all'articolo 31, comma 1, e all'articolo 32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16, ovvero a causa di inadempienza da parte del datore di lavoro e di irregolarità nell'invio della denuncia di cui all'articolo 31, comma 4, è comunque riconosciuta l'indennità una tantum di importo pari a 200 euro nella retribuzione erogata entro il mese di settembre 2022, previa rettifica della dichiarazione del lavoratore, ovvero risoluzione delle irregolarità formali inerenti la dichiarazione del lavoratore e nell'invio della denuncia del datore di lavoro. Nel caso di persistente e giustificata inadempienza da parte del datore di lavoro, quest'ultimo informa l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulle cause di tale inadempienza, secondo le modalità che saranno fornite dall'Istituto stesso, che provvederà a corrispondere d'ufficio con la prima mensilità utile, ovvero non oltre la retribuzione erogata nel mese di settembre 2022, l'indennità una tantum ai lavoratori dipendenti del datore di lavoro inadempiente.
32.08. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Misure in materia pensionistica)
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo dopo le parole: «ai dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «compresi i giornalisti iscritti all'Inpgi».
2. I requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, continuano ad applicarsi ai giornalisti di cui al comma 1, già dipendenti da imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale, di cui all'elenco trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato vengano maturati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il beneficio di cui al presente comma non spetta ai giornalisti che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
3. Il trattamento pensionistico ai giornalisti di cui all'articolo 1, comma 154, legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 1, è riconosciuto a coloro che maturano i corrispondenti requisiti entro la data del 31 dicembre 2023, previa presentazione della domanda da parte degli interessati da presentare all'Istituto nazionale di previdenza sociale quale competente ente di previdenza subentrato all'Inpgi ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente articolo, l'ente previdenziale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
32.09. Donina.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Misure in materia pensionistica)
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo dopo le parole: «ai dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «compresi i giornalisti iscritti all'Inpgi».
2. I requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, continuano ad applicarsi ai giornalisti di cui al comma 1, già dipendenti da imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale, di cui all'elenco trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato vengano maturati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il beneficio di cui al presente comma non spetta ai giornalisti che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
3. Il trattamento pensionistico ai giornalisti di cui all'articolo 1, comma 154, legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 1, è riconosciuto a coloro che maturano i corrispondenti requisiti entro la data del 31 dicembre 2023, previa presentazione della domanda da parte degli interessati da presentare all'Istituto nazionale di previdenza sociale quale competente ente di previdenza subentrato all'Inpgi ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente articolo, l'ente previdenziale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
32.010. Sensi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
2-ter. Il diritto di cui al comma 2-bis è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'Inps entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.
2-quater. La NASpI di cui al comma 2-bis non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».
2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.011. Tripiedi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)
1. All'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero.».
32.012. Snider, Di Muro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
1. All'articolo 24, comma 7, quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni di contribuzione effettiva, ovvero obbligatoria, volontaria e da riscatto, e due anni di contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo».
32.013. Torto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Cultura della salute e sicurezza sul lavoro in ambito scolastico e universitario)
1. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi informativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un testimonial in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca appositi fondi, ciascuno con una dotazione iniziale di 100.000 euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreti del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del presente comma per gli ambiti di rispettiva competenza.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.014. Tuzi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Proroga contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Aifa)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 431 è sostituito dal seguente:
«431. L'Aifa può prorogare e rinnovare non oltre il 31 dicembre 2022 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 30 giugno 2022 nel limite di 23 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2022 nel limite di 27 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'Aifa di instaurare rapporti di lavoro flessibile.».
32.015. Fassina.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo dei dirigenti medici di struttura complessa)
1. Al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, per sostenere la necessaria ripartenza in ordine al rallentamento degli interventi chirurgici e alla limitazione dell'assistenza sanitaria per le patologie comuni extra COVID, allo scopo di garantire l'adeguato affiancamento e la formazione del nuovo personale sanitario, a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, il collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età dei dirigenti medici del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, su richiesta dell'interessato e previo parere positivo del direttore generale, è prorogato, rispetto alla naturale scadenza, di almeno due anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
2. Il presente provvedimento è da intendersi una tantum in relazione alla eccezionalità dell'evento pandemico.
3. Restano salve e impregiudicate tutte le procedure concorsuali di reclutamento del personale medico in ambito sanitario.
32.016. Morassut.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)
1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT (Information and Communications Technology) oggetto di ciascuna misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla Missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo e adeguato sistema di cybersicurezza e a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.a. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
4. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
32.017. Nobili, Ungaro, Del Barba.
ART. 33
Al comma 1, dopo le parole: una tantum per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: di importo non inferiore a 200 euro.
*33.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*33.2. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Rampelli.
*33.3. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali, Binelli.
*33.4. Zangrillo, Polverini, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.
Al comma 1, dopo le parole: una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e i professionisti aggiungere le seguenti: titolari di partita Iva, nonché ai soggetti esercenti professioni regolamentate soggette al controllo ministeriale, anche in forma associata,.
33.5. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Al comma 1, sostituire le parole: stabilito con il decreto di cui al comma 2 con le seguenti: di 35.000 euro per l'anno 2021.
33.6. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, sopprimere le parole: incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 1 a 3.
33.7. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le domande potranno essere presentate presso gli istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 2008.
33.8. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nell'anno 2016, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e soddisfatto la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e che, entro il 31 dicembre 2017, hanno soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.9. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Proroga del regime forfetario)
1. All'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e per i quattro successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sei successivi».
33.01. Sodano.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. I periodi di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non rilevano ai fini del computo della durata massima di cui all'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*33.02. Villarosa.
*33.03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*33.04. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.
*33.05. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*33.06. Sani, Topo.
*33.08. Masi, Faro, Serritella, Papiro, Iorio, Elisa Tripodi, De Carlo, Orrico, Lovecchio.
*33.09. Polverini, Zangrillo, Mandelli, Pella.
*33.010. Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. I periodi di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non rilevano ai fini del computo della durata massima di cui all'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 55 del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 25,25 per cento.
33.011. Fassina, Fornaro, Pastorino, De Lorenzo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. I periodi di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non rilevano ai fini del computo della durata massima di cui all'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022 non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
33.012. Vanessa Cattoi, Frassini, Comaroli, Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
c) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
*33.013. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*33.014. Zucconi, Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
*33.015. Scanu, Gagliardi.
*33.016. Manzo.
*33.017. Amitrano, Invidia.
*33.018. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*33.019. Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.
*33.020. Moretto, Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
33.021. Manzo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'Inps)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:
«4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dell'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di venti milioni di euro.».
33.022. Pezzopane, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. Nelle more della perequazione dell'indennità di amministrazione, a ciascun lavoratore dipendente dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a quella prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 dicembre 2022.
2. Nel caso di assunzioni effettuate successivamente al 31 maggio 2022, ai nuovi assunti sono corrisposte le sole mensilità residue.
3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a fronte dell'impegno straordinario richiesto per il contrasto al lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, pari a 11.500.000 euro, si provvede a valere sull'avanzo finanziario di competenza dell'ente relativo all'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, pari a 200.000 euro, si provvede a valere sul bilancio della medesima Agenzia relativo al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.
5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento»;
b) alla lettera d), n. 2, le parole: «13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
6. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), le parole: «sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate, entro il limite annuo di euro 1.500.000»;
b) alla lettera g), le parole: «non possono superare il limite di euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «non possono superare il limite di euro 25 milioni annui».
33.023. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del COVID-19, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché percettori della misura del Reddito di emergenza e del Reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, spetta l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, altresì, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.
3. In caso di rifiuto dell'assunzione ai sensi del presente articolo da parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché percettori della misura del Reddito di emergenza e del Reddito di cittadinanza, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi decadono dal beneficio.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
33.024. Pella, Martino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)
1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decorrenza dal 1° luglio 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati vengono resi disponibili all'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal suddetto decreto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.».
2. L'articolo 40-bis. del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è sostituito dal seguente:
«Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).».
33.025. Lacarra, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di prescrizione del diritto del lavoratore al riscatto di periodi lavorativi per i quali il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi)
1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermi restando i termini di prescrizione per il risarcimento del danno, la richiesta di cui al presente comma può essere azionata fino alla prima liquidazione della pensione.»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 5 esplica effetto anche in relazione alle richieste pendenti.».
33.026. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Rifinanziamento dell'indennità di maternità di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. Al fine di far fronte alle istanze presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dalle lavoratrici madri di cui all'articolo 70 delle disposizione legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dell'integrale finanziamento della quota dell'indennità di cui al predetto articolo 70 a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 78 dello stesso decreto legislativo n. 151 del 2001 e dell'articolo 43, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata una ulteriore spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
33.027. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, collegamento tra il Portale nazionale del lavoro sommerso e altre banche dati e somministrazione di personale informatico)
1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al caporalato di cui al comma 1, di favorire lo sviluppo di un lavoro agricolo di qualità, nonché per le finalità di analisi, monitoraggio e vigilanza del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Il sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; il Ministero dell'interno; l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL); l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mette a disposizione l'anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e dei risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali delle aziende agricole; l'Ispettorato nazionale del lavoro mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni alle aziende agricole; l'ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano mettono a disposizione i dati dei trasporti e degli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i dati da trasmettere e le modalità tecniche per la trasmissione e l'accesso al Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura.
3. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano della salute e sicurezza sul lavoro, del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva, nonché di disporre con immediatezza di tutte le informazioni utili alla predisposizione e alla definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati sono tenuti a condividere gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con il Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
4. Le informazioni e i dati oggetto di condivisione di cui al comma 1 sono individuati attraverso gli atti amministrativi generali di cui all'articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o specifici protocolli d'intesa da stipularsi con ciascun ente pubblico o privato.
5. Al fine di consentire una rapida definizione dell'analisi propedeutica alle attività di cui al comma 1 nonché alla predisposizione degli interventi successivi alla stipula degli atti amministrativi generali e dei protocolli d'intesa di cui al comma 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine di personale in possesso di specifiche competenze informatiche, nel limite massimo di spesa di 420.000 euro per l'anno 2022, 840.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
6. I commi 3, 4 e 5 del presente articolo trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sul quale gravano i relativi oneri. A tal fine l'Ispettorato è autorizzato ad avvalersi dell'avanzo di amministrazione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 591, 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
33.028. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Finanziamento del fondo «Scuole dei mestieri»)
1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato «Scuole dei mestieri» di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
33.029. Alaimo, Giarrizzo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Federazione nazionale della stampa italiana)
1. La Federazione nazionale della stampa italiana, nella sua qualità di sindacato unico e unitario dei giornalisti italiani, è equiparata agli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, limitatamente all'attività di assistenza e di tutela dalla stessa prestata, anche attraverso le associazioni regionali di stampa federate, in favore dei giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di previdenza e sicurezza sociale di qualsiasi genere erogate da amministrazioni ed enti pubblici o privati, da enti gestori di forme di previdenza complementare o da Stati esteri.
33.030. Sensi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Sostegno agli oneri sostenuti dai comuni fino a 3.000 abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)
1 All'articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Conferenza Stato-città ed autonomie locali,» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2021,»;
c) al comma 2, dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 15 luglio di ciascun anno»;
d) al comma 3, dopo le parole: «si tiene conto» sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2021,»;
e) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente in modalità telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, da emanarsi entro il 1° luglio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.031. Fragomeli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure a sostegno delle reti tra professionisti)
1. Ai professionisti che, ai sensi della raccomandazione europea 6 maggio 2003, n. 36, qualora associati in rete sono assimilabili alle piccole e medie imprese, sono estesi i benefici delle agevolazioni previste dai fondi europei FSE e FERS, dei programmi operativi 2022 POR e POS.
2. Ai fini della costituzione delle reti, i professionisti possono accedere altresì a finanziamenti a fondo perduto, pari al 50 per cento delle spese, fino a un massimo di 25.000 euro per l'avvio dell'attività e del programma di rete, tramite bandi nazionali o regionali.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è istituito lo sportello online dedicato ai finanziamenti e ai programmi dell'Unione europea, al fine di dare informazioni e assistenza tecnico-amministrativa ai professionisti associati in rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, fino al limite massimo di 25 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.032. Invidia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)
1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.033. Davide Aiello.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di funzionamento del Fondo sociale per occupazione e formazione)
1. All'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Tali disposizioni non si applicano al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
2. Con lo strumento di cui all'articolo 33, comma 4-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con inclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono essere rimodulate all'interno del Fondo anche nel conto dei residui, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
33.034. Invidia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite di spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo determinato attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica una riduzione del 50 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e del 50 per cento su quella a carico del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o dalla data della nuova assunzione a tempo indeterminato.
2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
33.035. Zangrillo, Pella, Martino, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure per sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie)
1. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie agevolando l'accesso al credito, all'articolo 1, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ma possono essere dati in pegno, ai sensi dell'articolo 2800 e seguenti del codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.».
Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è sostituita dalla seguente: (Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti e relative garanzie).
33.036. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato)
1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
33.037. Angiola, Ruffino, Napoli.
(Inammissibile)
ART. 34.
Sopprimerlo.
*34.1. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*34.2. Zangrillo, Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 34.
(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza)
1. Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, al fine di svolgere attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato da ANPAL Servizi Spa alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di cinque mesi a decorrere dal 1° giugno 2022 oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Le convenzioni tra ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali in cui sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attività in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.
2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per l'eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, quantificati in non oltre 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste, nonché per la proroga di contratti di cui all'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022 per le unità di personale già assunto ai sensi degli articoli 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi definitivamente conseguiti sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e non utilizzate al 30 aprile 2022 non siano sufficienti per le finalità di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è corrispondentemente rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more della definizione dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure di cui al secondo periodo, la somma di 13 milioni di euro è accantonata a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. Col medesimo decreto, di cui al terzo periodo, in esito alla definizione dei risparmi definitivamente conseguiti, la quota di risorse accantonata e non utilizzata è riassegnata.
3. L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 è effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.
4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente alle procedure non ancora bandite, l'aver prestato attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo definito nei bandi delle stesse procedure.
34.3. Invidia.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo di due mesi con le seguenti: per un periodo di sette mesi;
b) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , su richiesta delle regioni,;
c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non oltre 13 milioni, con le seguenti: non oltre 45,5 milioni;
d) sopprimere il comma 3.
34.4. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Menga.
Sopprimere il comma 3.
34.5. Zangrillo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*34.01. Schirò.
*34.02. Siragusa.
*34.03. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modificazioni all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. All'articolo 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
«9-ter. Rientrano nella nozione di offerta congrua di cui al presente decreto le offerte di lavoro proposte ai beneficiari di cui al comma 7 dai centri per l'impiego e direttamente dai datori di lavoro privati. In tale ipotesi, l'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al comma 7 viene comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio ai fini della decadenza dal beneficio.».
**34.04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**34.05. Zucconi, Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
**34.06. Scanu, Gagliardi.
**34.07. Faro.
**34.08. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**34.09. Zangrillo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modificazioni all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'ultimo periodo, dopo le parole: «ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 50 milioni di euro per l'anno 2022, destinati ai datori di lavoro del settore turistico di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
*34.011. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*34.012. Invidia.
*34.013. Scanu, Gagliardi.
*34.014. Zucconi, Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*34.015. Moretto, Ungaro, Del Barba.
*34.016. Bonomo, Benamati.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modificazioni all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'ultimo periodo, dopo le parole: «ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 50 milioni di euro per l'anno 2022, destinati ai datori di lavoro del settore turistico di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022 non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
34.017. Fiorini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modificazioni all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'ultimo periodo, dopo le parole: «ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 50 milioni di euro per l'anno 2022, destinati ai datori di lavoro del settore turistico di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
34.018. Pella, Mandelli, Giacomoni, Giacometto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modificazioni all'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Fino al 31 dicembre 2024, in relazione alla contingente carenza di medici di medicina generale, le regioni e le province autonome prevedono, per i medici con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria (ex continuità assistenziale) di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti.»;
b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di incarichi a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria (ex continuità assistenziale)».
34.019. Carnevali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
1. Al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sostituire l'articolo 3-bis con il seguente:
«Art. 3-bis.
(Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza)
1. Le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi, con scadenza non oltre il 30 giugno 2023, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Qualora al professionista in pensione sia conferito un incarico i relativi compensi e il trattamento pensionistico sono cumulabili.».
34.020. Carnevali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Ulteriori misure in materia di politiche sociali)
1. Per la tutela dei minori all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, in condizioni di sicurezza degli operatori e valorizzazione degli erogatori, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a dare attuazione all'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. Per le strutture che provvedono ad installare i sistemi di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta nel limite massimo delle spese sostenute negli anni dal 2022 al 2024 anche per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. A tale scopo è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa massima.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ivi indicato.
4. Per le spese occorrenti a prevedere adeguati percorsi di formazione professionale connessi alle esigenze di cui al comma 1, nonché per le spese necessarie alle relative manutenzioni, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.021. Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di efficientamento della piattaforma digitale per il coordinamento dei centri per l'impiego)
1. Al fine di potenziare la gestione delle misure di politiche attive del lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2022, sulla piattaforma digitale per il coordinamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è istituita una sezione dedicata all'incrocio domanda-offerta di lavoro dei percettori del Reddito di cittadinanza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riferimento alle modalità di registrazione delle offerte di lavoro da parte delle imprese e dell'accettazione delle stesse da parte dei percettori del Reddito di cittadinanza nonché all'accesso alle informazioni contenute nella sezione dedicata e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse.
34.022. Alemanno.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disposizioni INAIL)
1. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si intendono applicabili alle fattispecie intervenute fino alla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, fino al 31 marzo 2022.».
34.023. Claudio Borghi, Boldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Abrogazione dell'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)
1. L'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è abrogato.
34.024. Claudio Borghi, Boldi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)
1. In considerazione dell'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, fino al 31 marzo 2022, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono agli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro contro il rischio di contagio da COVID-19, ai sensi di quanto previsto dalle misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
34.025. Claudio Borghi, Boldi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dell'agevolazione contributiva per i lavoratori e le lavoratrici delle imprese che operano nelle regioni meridionali)
1. Al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali e contenere gli effetti negativi sull'occupazione in considerazione del perdurare degli esiti economici avversi determinati dall'epidemia da COVID-19 nonché dal conflitto in Ucraina e dalle sanzioni adottate dall'Unione europea, nelle aree svantaggiate caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 161-168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto delle condizioni già previste dalla comunicazione della Commissione europea, C(2022)171 final, dell'11 gennaio 2022, in materia di proroga dell'agevolazione contributiva del 30 per cento per le imprese che operano nelle regioni del Sud, è prorogato al 30 giugno 2022, quale termine finale di operatività del Temporary Framework. Previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine finale di operatività della Decontribuzione Sud è prorogata al 31 dicembre 2022.
34.026. Amitrano.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV))
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62:
1) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al cento per cento dei versamenti effettuati, fino a un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, di euro 20 milioni per l'anno 2023 e di euro 25 milioni per gli anni successivi. Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al precedente periodo è obbligatoriamente versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni ovvero, a decorrere dal 2024, per una quota non inferiore a euro 15 milioni.»;
2) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso, l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo, non può essere inferiore ai 45 milioni di euro annui».
b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS».
c) all'articolo 66, comma 3, le parole: «al giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice ordinario».
2. Al fine di sostenere lo sviluppo del terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000 all'associazione di enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
34.027. Lepri, Carnevali, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Pezzopane.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di prestazioni d'integrazione salariale)
1. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dal lavoratori interessati, scaduti nel secondo semestre del 2021 sono differiti al secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
34.028. Fragomeli, Buratti, Boccia, Ciagà, Sani, Topo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera b), n. 2, dopo le parole: «diverso dalla casa di abitazione» sono aggiunte le seguenti: «o dalla casa adibita a residenza familiare assegnata all'ex coniuge con provvedimento dell'Autorità giudiziaria»;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Ai soli fini del RdC, i redditi presunti derivanti da terreni agricoli incoltivati e improduttivi non devono essere calcolati ai fini del reddito familiare di cui al comma 1, lettera b), numero 4), determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.»;
b) all'articolo 5, comma 6, dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Contestualmente alla consegna della Carta RdC:
a) il gestore del servizio integrato attiva gratuitamente una casella di posta elettronica certificata a nome del beneficiario. Tutte le comunicazioni tra il beneficiario del reddito di cittadinanza, da una parte, e i navigator, i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro, le agenzie di somministrazione di lavoro interinale e i datori di lavoro privati dall'altra parte, che riguardano l'indicazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva e le indicazioni relative alle offerte di lavoro devono essere indirizzate alla casella di posta elettronica certificata di cui al precedente periodo. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 18,486 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dalla presente legge;
b) il beneficiario del reddito di cittadinanza, che abiti in un immobile condotto in locazione in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato, fornisce le coordinate bancarie del locatore dell'immobile in favore del quale autorizza il pagamento, a mezzo bonifico con cadenza mensile, della somma di 280 euro direttamente da parte del gestore del servizio integrato».
34.029. D'Orso.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Rientro dei cervelli)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-quinquies è aggiunto il seguente:
«5-sexies. I docenti o ricercatori che hanno terminato il periodo agevolato alla data del 31 dicembre 2019 o del 31 dicembre 2020 e che optano per l'estensione delle agevolazioni fiscali come previsto dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono recuperare l'imposta versata in eccesso per i periodi di imposta 2020 e 2021 tramite dichiarazione integrativa.».
34.030. Giarrizzo, Alaimo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) non concorrono a formare valore patrimoniale mobile, ai fini dell'ottenimento del Reddito di cittadinanza, i prestiti erogati e finalizzati esclusivamente agli studi universitari».
34.031. Donno.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)
1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «per almeno 10 anni», sono sostituite dalle seguenti: «per almeno cinque anni»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
«1-sexies. L'esonero di cui al comma 1, si estende anche al datore di lavoro privato che provvede alla comunicazione in piattaforma digitale presso l'ANPAL in un momento successivo l'avvenuta assunzione.».
34.032. Cancelleri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Estensione procedura di incentivo all'esodo per i lavoratori di imprese poligrafiche)
1. Limitatamente al periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2023 possono optare per il prepensionamento cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con NASpI. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, di 35 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028.
2. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.
3. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente articolo, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.
4. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
5. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 35 milioni di euro per l'anno 2026 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
34.033. Carabetta.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia d'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
«283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, a eccezione dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222».
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: «più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
«380-bis. Dal 1° gennaio 2023 l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: «tra il 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2014».
5. Agli oneri derivante dal presente articolo, valutati in 37,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.034. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modifica ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del Reddito di cittadinanza)
1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° giugno 2022.
2. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati in 203 milioni di euro per l'anno 2022 e 406 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire la copertura degli oneri di cui al presente comma.
34.035. Ungaro, Del Barba.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
«13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto, ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.».
34.036. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
1. Al fine di sostenere i commercianti che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successivo articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che hanno cessato l'attività commerciale nel 2016 e perfezionato il requisito della cancellazione dalla camera di commercio nel 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale amministrato da Inps.
34.037. Murelli, Giaccone, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Moschioni, Snider.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)
1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria anche al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli IRCCS e degli IZS, nei limiti di spesa consentiti dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 le amministrazioni, nel rispetto del piano territoriale dei fabbisogni di personale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono assumere a tempo indeterminato e nella categoria e fascia economica in cui è attualmente inquadrato il personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali ai sensi della suddetta legge, ivi compreso il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della stessa, e che abbia maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
(Inammissibile)
34.038. Pastorino.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Assunzione a tempo indeterminato del personale che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali durante il periodo di emergenza)
1. Al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema sanitario, garantire il miglioramento della qualità dei servizi e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali durante il periodo di emergenza, si consente l'assunzione in ruolo dei soggetti che abbiano maturato nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, alle dipendenze degli Istituti zooprofilattici sperimentali, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o di lavoro flessibile, sottoscritti a seguito di una procedura selettiva.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,32 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
34.039. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga dei contratti del personale emergenza che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali)
1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni attribuite agli Istituti zooprofilattici sperimentali al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema sanitario garantendo il miglioramento della qualità dei servizi e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso i suddetti istituti durante il periodo di emergenza i cui effetti non si sono esauriti, è autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei contratti del personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile in essere al 31 marzo 2022.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
34.040. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
1. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
34.041. Pella.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)
1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.
34.042. Zangrillo, Pella, D'Attis.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione nonché ogni altro rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private».
34.043. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Trattamento economico medici in formazione specialistica)
1. A decorrere dal 1° aprile 2022, la parte variabile del trattamento economico di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è incrementata nella misura massima annua lorda di 4.800 euro.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai medici iscritti alle scuole di specializzazioni di medicina d'emergenza-urgenza e anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.044. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Proroga ferma eccezionale ufficiali medici e sottufficiali infermieri)
1. All'articolo 4, comma 8-novies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.355.500 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
34.045. Maria Tripodi, Pella.
(Inammissibile)
ART. 35.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)
1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità d'identificazione dei soggetti di cui al comma 1 e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto delle somme da recuperare, nel periodo di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), del presente decreto.
Conseguentemente:
1) all'articolo 55, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti produttori di armi da guerra,»;
2) all'articolo 58, comma 4, sopprimere la parola: 35,
35.1. Spessotto, Trano, Vianello, Raduzzi, Vallascas.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 79 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
Conseguentemente, al medesimo articolo:
al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 60 con le seguenti: euro 200;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto e agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
35.2. Raduzzi.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Proroga di termini in materia di tutela delle persone vulnerabili e sostegno al trasporto pubblico non di linea)
1. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
35.01. Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali, Binelli.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Proroga di termini in materia di tutela delle persone vulnerabili e sostegno al trasporto pubblico non di linea)
1. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».
*35.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*35.03. Pella, Mandelli, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.
*35.04. Casu, Gariglio.
*35.05. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.
*35.06. Pastorino, Fassina.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Alla Tabella A – Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:
«1-sexies) servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
**35.07. D'Attis.
**35.08. Martino, Pella, Squeri, Porchietto, Giacometto, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
**35.010. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
**35.011. Ungaro.
**35.012. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche in materia di calcolo dell'ISEE per definire gli importi dell'assegno unico e universale)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.013. Lepri, Delrio, Carnevali, Siani, De Filippo, Schirò.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Misure di sostegno per le famiglie)
1. Al fine di sostenere le famiglie con i figli a carico, le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano anche in favore dei soggetti non attivi di età compresa tra i 18 e i 21 anni.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 39-bis e seguenti e dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2022. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni indicate dal presente articolo. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
35.014. Cancelleri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Assegno unico universale con figli a carico)
1. Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico universale previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, e sostenere le famiglie con i figli a carico, l'accesso alle condizioni dei benefici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è riconosciuto anche in favore dei soggetti non attivi di età compresa tra i 18 e i 21 anni.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno di cui al precedente comma, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione della misura, con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. L'aliquota di base dell'accisa dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 39-bis e seguenti e dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2022. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre annualmente con propri decreti, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando maggiori entrate in misura non inferiore a 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2022.
4. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la lettera b) è soppressa.
35.015. Cancelleri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Disposizioni urgenti di sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)
1 Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «Per ciascun figlio minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età»;
b) all'articolo 4, comma 4, dopo la parola: «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età», e le parole: «ai sensi dei commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1»;
c) all'articolo 4, comma 5, sono premesse le parole: «Dall'anno 2023»;
d) all'articolo 4, comma 6, sono premesse le parole: «Dall'anno 2023»;
e) all'articolo 5, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al presente articolo sono incrementati di 120 euro per l'anno 2022.».
2 Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 122 milioni euro, si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
35.016. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche in materia di importi dell'assegno unico e universale per i figli a carico nel caso di figli maggiorenni con disabilità)
1. Al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «Per ciascun figlio minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età»;
b) all'articolo 4, comma 4, la parola: «minorenne» è sostituita dalle seguenti: «fino al compimento del ventunesimo anno di età»;
c) all'articolo 4, comma 4, le parole: «dei commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1»;
d) all'articolo 4, i commi 5 e 6 sono abrogati;
e) all'articolo 5, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al presente articolo sono incrementati di 120 euro nell'anno 2022 a decorrere dal 1° marzo 2022, di 80 euro nell'anno 2023 e di 40 euro nel 2024 e nei mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 44,4 milioni di euro per l'anno 2022, 53,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.017. Lepri, Delrio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche in materia di assegno unico e universale)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione.».
2. Al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «Per ciascun figlio minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età»;
b) all'articolo 4, comma 4, la parola: «minorenne» è sostituita dalle seguenti: «fino al compimento del ventunesimo anno di età»;
c) all'articolo 4, comma 4, le parole: «dei commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1»;
d) all'articolo 4, i commi 5 e 6 sono abrogati;
e) all'articolo 5, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al presente articolo sono incrementati di 120 euro nell'anno 2022 a decorrere dal 1° marzo 2022, di 80 euro nell'anno 2023 e di 40 euro nel 2024 e nei mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2022, 85 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.018. Lepri, Delrio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per le spese relative alle prestazioni sanitarie di tipo odontoiatrico)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano alle persone fisiche in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 30.000, un contributo nella misura massima di euro 600, parametrato secondo le modalità e i criteri disposti dal comma 2, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 che costituisce tetto massimo di spesa, finalizzato a sostenere le spese relative alle prestazioni sanitarie di tipo odontoiatrico di cui al comma 2, eseguite e fatturate da professionisti assicurati e iscritti agli albi provinciali degli odontoiatri afferenti all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri che esercitano l'attività privatamente o in forma di studi associati o di società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito anche la Commissione nazionale dell'albo degli odontoiatri in seno all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e il sindacato di categoria comparativamente più rappresentativo, sono disposte tutte le modalità di attuazione del presente articolo ovvero anche le tipologie di prestazioni sanitarie per le quali è possibile chiedere il contributo, la misura del contributo da assegnare agli aventi diritto e i relativi criteri di parametrazione di cui al comma 1, i requisiti, anche reddituali, per la relativa assegnazione nonché le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo e i criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
35.019. Gemmato, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno ai giovani ed alle famiglie per favorire il turismo giovanile, scolastico e sociale)
1. Al fine di mitigare l'impatto sui giovani e le famiglie del caro energia e della crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19, con l'obiettivo promuove iniziative e progetti di welfare sociale, connessi alla mobilità dei giovani e delle famiglie, rinnovando e modernizzando l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture e i servizi strategici, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù», di seguito AIG.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero del turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente Nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.
3. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», è inserita la seguente: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione italiana alberghi per la gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo ente. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro centottanta giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
6. Il medesimo Commissario straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
7. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e all'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 750 mila euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
*35.020. Comaroli, Ribolla, Frassini, Invernizzi, Pretto, Gusmeroli, Patelli, Gastaldi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Zanella.
*35.021. Marco Di Maio, Ungaro, Del Barba.
*35.022. Giacomoni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di esonero dal contributo addizionale)
1. All'Allegato A, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alla voce «Siderurgia», dopo le parole: «CH 24.1 Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe» sono aggiunte le seguenti: «24-51 – Fusione di ghisa».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35.023. Eva Lorenzoni, Bordonali, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Credito d'imposta in favore di imprese che investono in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. In via sperimentale, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35.024. Gerardi, Legnaioli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro)
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
d) per la parte di aumento dovuta a rinnovi contrattuali siglati successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2021, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2021.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2021, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35.025. Gerardi, Legnaioli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Esenzione pagamento del pedaggio autostradale e del biglietto ferroviario per cure mediche per malattie gravi)
1. In considerazione dell'impatto negativo causato dalla crisi internazionale e dal caro energia, in via sperimentale, per il triennio 2022-2024, al fine di supportare i percorsi di cura svolti al di fuori della propria provincia di residenza è riconosciuta, entro i limiti di spesa di cui al comma 3, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario e dal pagamento del biglietto dei traghetti nonché la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare, per tutti gli spostamenti fuori provincia strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, in caso di malattie particolarmente gravi ed invalidanti.
2. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una certificazione da ritirare presso l'azienda sanitaria locale di appartenenza.
3. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali e delle compagnie ferroviarie, presso il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.026. Gerardi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie e incentivi alle aziende per la mobilità)
1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie e imprese, nonché favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al testo unico delle imposte sui redditi («TUIR»), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera d-bis), dopo le parole: «del medesimo articolo 12» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia».
2. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta.».
3. Al fine di rafforzare l'efficacia delle politiche di mobility management, i piani di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque denominati in favore del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le suddette somme sono escluse dalle limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di trattamenti economici e di welfare integrativo.
4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.027. De Lorenzis, Barzotti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
1. All'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Al centro delle rotatorie situate in ambito extraurbano, nelle quali vi è un'area verde, è consentita l'installazione di più cartelli indicanti il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, in corrispondenza di ogni direttrice stradale convergente sulla rotatoria di dimensioni non superiori ai 90 centimetri di lunghezza e ai 60 centimetri di altezza ed è altresì consentita l'indicazione del nome dell'impresa o dell'ente affidatari del servizio di manutenzione direttamente sul tappeto erboso. Per l'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 4».
35.028. Donina, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
1. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commi 3 e 4, le parole: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
35.029. Maccanti, Donina, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno ai pendolari della tratta autostradale A24-A25)
1. Al comma 1 dell'articolo 9-tricies semel del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «31 dicembre 2021» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio ai residenti nei comuni siti lungo il tracciato dell'autostrada A24-A25.
3. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 58 del presente decreto.
35.030. Grippa, Francesco Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
1. In considerazione delle attuali ripercussioni economiche, fino al 31 dicembre 2022, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 45 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 85 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35.031. Polverini, Novelli, Pella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare di fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2022 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
d) quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.032. Novelli, Polverini, Pella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
1. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «a più di un lavoratore dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare»;
b) al terzo periodo, dopo la parola: «alternativamente» sono inserite le seguenti: «ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
35.033. Versace, Pella, Martino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Due per mille per associazioni culturali)
1. Al comma 1 dell'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Per l'anno finanziario 2021» sono inserite le seguenti: «e 2022»;
b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e 2022».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
35.034. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
ART. 36.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ai quali si aggiungono 500 milioni al Fondo del trasporto pubblico locale, al fine di sopperire i mancati ricavi del 2021.
36.1. Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Cantini, Casu, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire la compatibilità della stazione di Ventimiglia all'alimentazione elettrica del parco rotabile ferroviario destinato al servizio di trasporto pubblico locale di competenza della regione Liguria, nella tratta Genova-Ventimiglia, nonché di garantire la regolarità e la continuità dei relativi servizi ferroviari, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
36.2. Di Muro, Rixi, Foscolo, Viviani, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 425 milioni di euro per l'anno 2022, per le finalità ivi previste. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi alla riduzione dei passeggeri subita dai soggetti ivi indicati nell'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 52, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 925 milioni con le seguenti: 500 milioni.
36.3. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Viaggitalia, biglietto unico per i treni regionali)
1. Al fine di supportare il risparmio energetico e agevolare gli spostamenti e il turismo nazionale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in accordo con Trenitalia S.p.A., a partire dal 1° fino al 31 agosto 2022, istituiscono VIAGGITALIA, un biglietto unico del valore di 9 euro per accedere e usufruire di tutti i treni regionali.
2. Il biglietto è strettamente personale e nominativo e sarà acquistabile in tutte le biglietterie Trenitalia e online.
3. Il costo di VIAGGITALIA è ridotto alla metà per i minorenni, le donne in stato di gravidanza e per i soggetti portatori di handicap o disabilità.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
36.01. Sodano.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure in favore di imprese che effettuano servizi di trasporto passeggeri per finalità turistiche)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1-ter) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al numero 127-novies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano anche alle prestazioni di trasporto di passeggeri effettuate prevalentemente o esclusivamente per finalità turistico-ricreative, svolte su rotte, anche circolari, d'interesse turistico nei confronti di un pubblico prevalentemente o esclusivamente turistico.
36.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure fiscali per la diffusione dei veicoli elettrici)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 77 è sostituito dal seguente:
«77. Fino al 31 dicembre 2030, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 30 giugno 2030, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente a energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto.»;
b) il comma 78 è sostituito dal seguente:
«78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030.»;
c) dopo il comma 78, sono aggiunti i seguenti:
«78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che devono essere ad esse trasmessa dal venditore.»;
d) il comma 79 è sostituito con il seguente:
«79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 marzo 2019, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 1040, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.».
36.03. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure di sostegno alla ricezione del segnale televisivo satellitare)
1. Al fine di consentire ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti, la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree, nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 per l'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell'ottanta per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a diecimila euro.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è innalzato fino ad un importo di euro 50.
4. Alla copertura degli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono destinati rispettivamente 2,5 milioni e 7,5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
36.04. Fragomeli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che dette risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base, applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e le buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale;
b) per una quota pari al 25 per cento, ad iniziative regionali finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:
1) una rete curante territoriale mirata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce dei disturbi del neuro-sviluppo tramite la sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia, dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nelle terapie intensive neonatali/neonatologie;
2) progetti di vita individualizzati basati sui costrutti di “Quality of Life” assicurando percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco di vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa;
c) per una quota pari al 60 per cento, da ripartire tra le regioni e province autonome per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità.».
2. L'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
36.05. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di continuità territoriale)
1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Aosta, Trieste, Ancona» è inserita la seguente: «Genova».
2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Genova verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 2 milioni di euro all'anno.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per un triennio, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
36.06. Cassinelli, Martino, Pella, Giacometto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Fondo per rinnovo parco autobus)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al finanziamento di un piano pluriennale di rinnovo del parco autobus, che preveda la possibilità di rottamazione delle vetture di classe ambientale fino a Euro 4 e l'acquisto di vetture di classe ambientale Euro 6, da parte delle imprese esercenti servizi di noleggio con conducente e di linea commerciale non soggetti ad obblighi di servizio pubblico. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità attuative del presente articolo.
36.07. D'Attis, Pella.
ART. 37.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 250 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 26 per cento.
37.1. Trano.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 250 milioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate a finanziare protocolli sulla graduazione programmata degli sfratti e la rinegoziazione dei contratti di locazione.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 26 per cento
37.2. Trano.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro;
b) al comma 2, sostituire le parole: dell'articolo 58, con le seguenti: degli articoli 55 e 58.
Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento, con le seguenti: nella misura del 25,25 per cento.
37.3. Fassina, Pastorino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno è definita la ripartizione agli enti locali delle risorse di cui al presente articolo.
37.4. Trano.
Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:
Art. 37-bis.
(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.
2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;
c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;
d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse, per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.
6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 37-ter.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o d'imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;
c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;
d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;
e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;
f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:
a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;
b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie d'incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso.
37.01. D'Orso.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia)
1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nel centro storico e di tutelare l'ambiente e l'ecosistema lagunare nonché un patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia, con proprio regolamento, può:
a) individuare ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, all'interno dei quali possono essere posti limiti, anche temporali, allo svolgimento di attività di locazioni d'immobili a uso residenziale per fini turistici, in qualunque forma sia esercitata, subordinando lo svolgimento della stessa al rilascio, nel rispetto del principio di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, di una autorizzazione avente, in ogni caso, carattere temporaneo;
b) stabilire altresì un limite di durata complessiva delle locazioni in ciascun anno solare, differenziandolo anche in relazione alle esigenze delle zone del territorio amministrato, con specifico riferimento al centro storico e alle aree d'interesse culturale e artistico;
c) definire, in conformità alla vigente legislazione regionale in materia, criteri e modalità di erogazione di contributi o altre forme di sostegno comunali ai canoni di locazione per uso abitativo di lunga durata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto della legge regionale in materia.
37.02. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi per l'anno 2022)
1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2021 e 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
37.03. Pastorino, Fassina.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento», sono sostituite dalle seguenti: «acquisto di unità immobiliari con classe energetica in fascia A o B e ad acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento di almeno due classi».
*37.04. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*37.05. Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Benigni.
*37.06. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di invalidità)
1. Al fine di mitigare l'impatto economico del caro energia sui soggetti fragili, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.
2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, sono posti a carico del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
37.07. Bellucci, Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di invalidità)
1. Al fine di mitigare l'impatto economico del caro energia sui soggetti fragili, in via sperimentale e limitatamente al 2022, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.
2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 52 milioni di euro annui per il 2022, sono posti a carico del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
37.08. Bellucci, Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di invalidità)
1. Al fine di mitigare l'impatto economico del caro energia sui soggetti fragili, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono equiparati a quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 94 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
37.09. Rampelli, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di invalidità)
1. Al fine di mitigare l'impatto economico del caro energia sui soggetti fragili, in via sperimentale e limitatamente all'anno 2022, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono equiparati a quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 94 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
37.010. Rampelli, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.
2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;
c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;
d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.
6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37.011. D'Orso.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;
c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;
d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;
e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;
f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:
a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;
b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso.
37.012. D'Orso.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Articolo 37-bis.
(Fondo di solidarietà in favore soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione)
1. Per il concorso degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in attuazione della missione inclusione sociale, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, dotato di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022.
2. Il Fondo è destinato all'indennizzo, nel limite massimo di 30.000 euro, dei proprietari, possessori e legittimi detentori a qualunque titolo di unità immobiliari ad uso abitativo, privati della possibilità di fruire del medesimo ad opera di terzi, che lo occupino in maniera illegittima o senza un contratto efficace e idoneo a giustificarne il possesso, ovvero parti offese del reato previsto dall'articolo 633 del codice penale, anche in concorso o continuazione ai sensi dell'articoli 81 del codice penale, con i delitti previsti dagli articoli 624-bis e 635 e 639 del medesimo codice.
3. L'indennizzo di cui al precedente comma è incompatibile con quello previsto dal comma 3.2 dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
4. L'indennizzo è commisurato alla durata dell'occupazione abusiva e copre tutti i danni morali e materiali ad essa connessi, comprovati dall'avente diritto.
5. Per la richiesta di indennizzo al Fondo, l'interessato è tenuto a esibire il provvedimento di rilascio anche non definitivo, idonea documentazione attestante le spese sostenute in ragione dell'occupazione abusiva e una perizia giurata sui danni all'immobile e ai beni mobili in esso contenuti. L'accesso al Fondo non pregiudica l'azione civile per gli ulteriori danni contro i responsabili dell'illecita occupazione.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative per l'accesso al Fondo e di calcolo dell'indennizzo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 58.
37.013. Zanettin, Calabria, Spena, Caon, Pella, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: «acquisto», aggiungere le seguenti: «di unità immobiliari con classe energetica in fascia A o B».
37.014. Martinciglio.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati verificatosi dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
37.016. Ungaro, Del Barba.
ART. 38
Al comma 1, dopo la parola: abitanti aggiungere le seguenti: con priorità per i comuni classificati come periferici e ultraperiferici nella mappatura 2020 delle aree interne a supporto della Strategia Nazionale (SNAI),.
38.1. Bilotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti limitatamente ai comuni in cui tali interventi sono previsti.».
*38.2. Ungaro.
*38.3. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
*38.4. Pettarin.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di non ledere la corretta attuazione del principio di leale concorrenza, all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «limitatamente ai comuni in cui tali interventi sono previsti».
38.5. Carabetta, Liuzzi, Faro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il termine per la trasmissione delle domande per il finanziamento dei progetti volti alla formazione delle casalinghe e dei casalinghi, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, determinato al 31 marzo 2022 ai sensi dell'avviso pubblico del Dipartimento per le pari opportunità pubblicato il 15 dicembre 2021, è prorogato al 30 settembre 2022.
38.6. Topo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis
(Semplificazioni in materia di ordinamento dello stato civile)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma, entro tre giorni, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione. L'ufficiale dello stato civile ricevente, entro tre giorni, procede, anche prima della trascrizione, alla comunicazione all'ufficio anagrafe, per gli adempimenti di competenza»;
b) all'articolo 72, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La formazione degli atti di morte da parte dell'ufficiale dello stato civile può essere effettuata anche sulla base dall'avviso o accertamento di decesso trasmessi telematicamente dal medico che ha rilevato la morte.».
2. All'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni».
38.01. Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis
(Potenziamento della formazione professionale terziaria nel settore primario per l'acquisizione delle competenze tecnologiche necessarie ai processi di transizione ecologica e digitale in atto)
1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e transizione digitale e di promuovere la formazione di profili professionali innovativi e qualificati in grado di rispondere ai fabbisogni espressi dalla filiera produttiva del settore primario, nell'ambito della Sistema terziario di istruzione superiore (ITS) è potenziata e ampliata la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, nel settore dell'agromeccanica, dell'agricoltura digitale, dell'agricoltura di precisione e il Farming 4.0, nonché della tecnologia blockchain applicata alla filiera agroalimentare.
38.02. Spena, Aprea, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo, Giacometto.
(Inammissibile)
ART. 39
Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni,.
39.1. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
1-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «si applicano» a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
1-quater. Al fine di fronteggiare i costi dovuti all'aumento dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022». Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-quinquies. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), limitatamente agli immobili destinati o parti di immobili destinati a spogliatoio».
1-sexies. All'articolo 10-ter del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e le società sportive dilettantistiche»;
b) dopo le parole: «concessioni a tali associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e società»;
c) dopo le parole «riequilibrio economico-finanziario delle associazioni» sono aggiunte le parole «e società».
1-septies. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il secondo trimestre 2022 e pari a 20 milioni di euro per il terzo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
1-octies. La dotazione del comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnata alla data del 31 dicembre 2021, è utilizzata anche per le finalità del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, incrementato per l'anno 2022 di 67 milioni di euro. I contributi in conto interessi del Fondo relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.
1-nonies. Per i soggetti beneficiari del fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del fondo di garanzia di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'agevolazione connessa alla garanzia è concessa al soggetto beneficiario sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
39.8. Rossi, Lotti, Prestipino.
(Inammissibile ad eccezione
dei commi 1-bis e 1-octies)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
1-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «si applicano» a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
1-quater. Al fine di fronteggiare i costi dovuti all'aumento dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022». Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-quinquies. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 28, lettera e), dopo le parole: «e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), limitatamente agli immobili destinati o parti di immobili destinati a spogliatoio».
1-sexies. L'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è modificato come segue:
a) dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e le società sportive dilettantistiche»;
b) dopo le parole: «concessioni a tali associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e società»;
c) dopo le parole: «riequilibrio economico-finanziaria delle associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e società».
1-septies. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il secondo trimestre 2022 e pari a 20 milioni di euro per il terzo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
39.2. Rossi, Lotti, Prestipino.
(Inammissibile
ad eccezione del comma 1-bis)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
1-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «si applicano» a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
1-quater. Al fine di fronteggiare i costi dovuti all'aumento dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022». Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-quinquies. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), limitatamente agli immobili destinati o parti di immobili destinati a spogliatoio.».
1-sexies. All'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e le società sportive dilettantistiche»;
b) dopo le parole: «concessioni a tali associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e società»;
c) dopo le parole: «riequilibrio economico-finanziaria delle associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e società».
1-septies. All'articolo 12-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 1216, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
«7) alla creazione di divisioni femminili all'interno delle leghe professionistiche».
1-octies. Il comma 1 dell'articolo 12-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
“5-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo ad eccezione di quanto segue. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe abbiano conseguito la qualificazione professionistica, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo del contribuente sia superiore all'importo di euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo”;
b) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
“5-quinquies. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.”».
1-nonies. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro per il 2022, che costituisce tetto di spesa.
*39.3. De Menech.
*39.4. Trancassini, Caiata, Osnato, Bignami, Albano, Lucaselli.
*39.5. Carelli.
*39.6. Durigon, Belotti, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Paternoster, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
*39.7. Pastorino, Fassina.
*39.9. Barelli, Pella, Martino, Versace.
(Inammissibile
ad eccezione del comma 1-bis)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
1-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «si applicano» a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
39.10. Rossi, Lotti, Prestipino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche e professionistiche».
1-ter. Alla lettera e) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «sportive» sono inserite le seguenti: «professionistiche nonché quelle» e dopo le parole: «ai lavori» sono inserite le seguenti: «di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e privati nonché ai lavori».
39.11. Valente.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023».
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cultura.
39.12. Carnevali, Ciagà.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi a fruire di contributi in conto capitale, per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 per cento dei costi ammissibili. Con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 40 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
39.13. Barelli, Martino, Pella, Rospi, Squeri, Giacomoni, Giacometto, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti beneficiari del fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'agevolazione connessa alla garanzia è concessa al soggetto beneficiario sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
39.14. Mollicone.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
*39.15. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
*39.16. Biancofiore, Pettarin.
*39.17. Durigon, Belotti, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Paternoster, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
*39.18. Barelli, Tartaglione, Ruggieri, Pella, Martino, Versace.
*39.25. Nobili, Ungaro, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione del comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnata alla data del 31 dicembre 2021, è utilizzata anche per le finalità del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, incrementato per l'anno 2022 di 67 milioni di euro. I contributi in conto interessi del Fondo relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.
39.19. Mollicone.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «si applicano» a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
39.20. Valente.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25relativamente alle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.30 – Gestione di piscine, è riconosciuto anche per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2022.
39.21. Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole da: «per finanziare nei predetti limiti l'esonero» a: «preparatori atletici e direttori di gara» sono soppresse.
39.22. Valente.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di fronteggiare i costi dovuti all'aumento dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022». Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.23. Valente.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di borse di studio universitarie)
1. Al comma 6-bis dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo le parole: «e per i corsi di perfezionamento all'estero,» sono inserite le seguenti: «nonché le somme corrisposte a titolo di assegni di studio per la formazione di base dei medici e delle altre professioni sanitarie, in regime di convenzione con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea,».
39.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Lavoro agile per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)
1. Fino al 31 dicembre 2022, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
39.02. Tasso.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Lavoro agile per i lavoratori fragili)
1. Fino al 31 dicembre 2022, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed i lavoratori giudicati inidonei dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.03. Tasso.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Estensione delle tutele per i lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)
1. Fino al 30 settembre 2022, sono prorogate le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure si applicano anche ai soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed ai lavoratori giudicati inidonei dal medico competente secondo l'articolo 83, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che la modalità agile sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica, svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.04. Tasso.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)
1. Al fine di tutelare i diritti delle persone sordocieche, anche a fronte delle ricadute sociali ed economiche conseguenti alla pandemia da COVID-19 e alla crisi ucraina, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Definizione) – 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. Ai soggetti di cui al presente articolo che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai soggetti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi i benefìci assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, dopo le parole: «cecità civile» sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili»;
c) all'articolo 5, comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «sono tenute a».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
39.05. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Definizione di lavoratore «fragile»)
1. Si definiscono lavoratori fragili i lavoratori dipendenti pubblici, privati ed autonomi:
a) ricompresi nella lista di patologie e condizioni di cui al decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022;
b) di cui ai commi 2 e 2-bis, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
c) dichiarati inidonei nell'ambito della sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
39.06. Tasso.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Tutele in favore dei lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)
1. Fino al 30 settembre 2022, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Dal 30 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022 gli oneri a carico dell'Inps connessi con le tutele di cui al presente articolo sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.07. Tasso.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici)
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) al quarto periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
39.08. Tasso.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Proroga disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
39.09. Tasso.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico)
1. All'articolo 10, «Abrogazioni e modificazioni», del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni del comma 4 non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti) del Testo unico delle imposte sui redditi.
4-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 4-bis.».
39.010. Schirò.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare)
1. Al comma 3 dell'articolo 10 «Abrogazioni e modificazioni» del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.».
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
39.011. Schirò.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Disposizioni in favore delle Associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale)
1. Per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.
39.012. Osnato, Villarosa, Pastorino, Baratto, Ungaro, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fragomeli.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfetario)
1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 4, le parole: «almeno pari a 150.000 euro e» sono soppresse;
2. Il termine di presentazione delle domande di riconoscimento del credito di imposta per le campagne pubblicitarie e le sponsorizzazioni sportive di cui al comma 1, a valere sulle operazioni svolte nell'anno fiscale 2021, è prorogato al 5 settembre 2022.
39.013. Mugnai, D'Ettore, Ripani.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Interventi urgenti per assicurare il diritto alla salute garantendo la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera)
1. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà di reclutamento disponibili a legislazione vigente e in ragione del proprio fabbisogno di personale, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.
2. Il personale medico del Servizio sanitario nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di specializzazione in medicina d'emergenza e urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».
4. All'onere derivante dall'attuazione di cui al presente articolo, pari ad euro 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*39.014. Villani.
*39.015. Pentangelo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Incentivi fiscali in favore dei nomadi digitali)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle regioni, dei borghi e dei centri storici del Mezzogiorno, in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all'Unione europea che si trasferiscono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono riconosciuti incentivi di carattere fiscale e contributivo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative degli incentivi di cui al comma 1.
39.016. Alaimo, Giarrizzo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure in favore delle Biblioteche digitali)
1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è iscritto un fondo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle biblioteche e ai centri studi che sviluppano percorsi di digitalizzazione di fonti e testi unici nel loro genere, con lo scopo di contribuire ai maggiori costi per determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39.017. Misiti.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Modifica all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58,».
39.018. Licatini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, è aggiunto il seguente:
Art. 39-bis.
(Costituzione dell'Ordine nazionale dei chinesiologi e del relativo Albo professionale)
1. Al fine di rafforzare l'efficacia e garantire continuità alle misure connesse alle politiche per l'occupazione, è costituito l'Ordine nazionale dei chinesiologi, quale ente pubblico economico, ha competenza a livello nazionale e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. L'Ordine è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.
2. L'esercizio della professione di chinesiologo di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è subordinato all'iscrizione in apposito albo professionale, tenuto dall'Ordine nazionale dei chinesiologi di cui al comma 1.
3. L'albo così costituito è suddiviso in Sezione A, Sezione B e Sezione C. Nella Sezione A possono iscriversi i chinesiologi di cui al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nella Sezione B i chinesiologi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 41, del medesimo decreto legislativo e nella Sezione C i chinesiologi dipendenti pubblici non autorizzati a svolgere la libera professione.
4. Per l'iscrizione all'albo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
d) laurea abilitante all'esercizio della professione di chinesiologo o titolo equipollente, così come previsto nell'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
5. L'Ordine professionale così costituito è competente ad emanare propri regolamenti interni al fine di disciplinare la tenuta dell'albo di cui al comma 3, la riscossione, l'erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile dello stesso, le sanzioni, i procedimenti disciplinari oltre che la relativa cancellazione.
6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
39.019. Belotti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Fondo per il rimborso delle terapie avanzate)
1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate, così come definite dal regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.
2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia italiana del farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:
a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio sanitario nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;
b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;
c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;
d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere a) e d), e dei risparmi generati per il Servizio sanitario nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.
5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo residuo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.
39.020. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Comaroli, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Contributi straordinari a favore dei centri sportivi natatori)
1. Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas e ridurne gli effetti distorsivi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai soggetti che gestiscono centri natatori ad uso pubblico, fino alla quota del 50 per cento delle spese sostenute per le componenti energetiche elettricità e gas acquistate ed effettivamente utilizzate nei centri natatori nell'ultimo trimestre 2021 e nell'anno 2022.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1
3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti «de minimis».
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
39.021. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(IVA agevolata per le prestazioni dell'attività professionale di acconciatore)
1. In considerazione della crisi del settore e in attuazione delle disposizioni eurounitarie in materia di applicazione aliquote Iva ridotte ai servizi ad alta intensità di lavoro, ai sensi l'allegato III della direttiva 2006/112/CE, come modificato direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, l'imposta sul valore aggiunto applicata all'attività professionale di acconciatore è ridotta al 10 per cento.
2. Per le finalità del comma 1, dopo il numero 127-undevicies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«120-vicies) prestazione dell'attività professionale di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174.».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata ai sensi del comma 1, pari a 70 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39.022. Musella, Martino, Giacometto.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure di sostegno al settore sportivo).
1. La dotazione del comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnata alla data del 31 dicembre 2021, è utilizzata anche per le finalità del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, incrementato per l'anno 2022 di 67 milioni di euro. I contributi in conto interessi del Fondo relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.
39.023. Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato – CSV)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 62:
1) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, di euro 20 milioni per l'anno 2023 e di euro 25 milioni per gli anni successivi. Per l'anno 2023, il credito di imposta di cui al precedente periodo è obbligatoriamente versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni e, a decorrere dal 2024, per una quota non inferiore a euro 15 milioni.»;
2) al comma 9 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso, l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo non può essere inferiore a 45 milioni di euro annui».
b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;
c) all'articolo 66, comma 3, le parole: «al giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice ordinario».
2. Al fine di sostenere lo sviluppo del terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000 all'associazione di enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.024. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.
39.026. Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
ART. 40.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'esercizio 2021 gli effetti delle verifiche in merito all'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sospesi.
1-ter. Dall'esercizio 2021 si considera rispettato l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui il mancato rispetto dell'equilibrio sia riconducibile alle maggiori spese sostenute dalle regioni e province autonome per il contrasto alla pandemia da COVID-19 e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sostenute per il contrasto alla pandemia da COVID-19, fino alla concorrenza massima del disavanzo presentato dalle singole regioni, possono essere imputate ad apposita voce del Patrimonio netto, quali perdite portate a nuovo derivanti dal COVID, sin dall'anno 2021 e ripianate dalle regioni e province autonome nei trenta esercizi successivi. L'importo delle perdite a nuovo derivanti dal COVID non viene considerato nelle perdite maturate dalle regioni, al fine della verifica degli equilibri economico finanziari di bilancio.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche alle regioni che dal 2021, in sede di verifica dei conti sanitari al quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno raggiunto la condizione di equilibrio economico utilizzando partite afferenti alla gestione straordinaria e non ripetibili.
1-quinquies. Al fine di consentire la ripresa delle attività ordinarie dei servizi sanitari regionali, il recupero delle liste di attesa e per far fronte ai maggiori costi relativi all'energia l'importo del finanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2022 è incrementato di ulteriori 4 miliardi di euro rispetto a quanto indicato all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
*40.3. Lacarra.
*40.71. Fragomeli.
Al comma 1 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 52, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 925 milioni con le seguenti: 725 milioni.
40.1. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Al comma 1 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 380 milioni.
Conseguentemente sopprimere il comma 18 dell'articolo 32.
40.2. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2023 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è aumentato di ulteriori 200 milioni di euro allo scopo di incrementare adeguatamente l'indennità per il personale del comparto di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medici e personale sanitario.
40.4. Albano, Gemmato.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 402-bis dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'Aifa il possesso del requisito dell'innovatività condizionata.».
Conseguentemente:
a) al comma 577 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituite dalle seguenti: esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400, 401 e 402-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,;
b) al comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituite dalle seguenti: ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400, 401 e 402-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
40.5. Lorenzin.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserire il seguente:
«Art. 5-ter.
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, urgenti ed indifferibili, sugli immobili a destinazione sanitaria, iscritti al patrimonio delle aziende del Servizio sanitario nazionale e ricompresi nei provvedimenti di programmazione delle reti sanitarie, nonché l'acquisizione di piccole e medie tecnologie sanitarie da destinare ai medesimi presidi, le regioni e le province autonome sono autorizzate a predisporre specifici programmi di investimento.
2. I suddetti programmi sono finanziati a valere su risorse ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel limite del 10 per cento delle risorse complessive assegnate con gli specifici provvedimenti statali di riparto.
3. Al finanziamento degli interventi inseriti nei sopracitati Programmi si provvede mediante risorse statali ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal Progetto, e risorse regionali a copertura delle ulteriori esigenze.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di riparto ed assegnazione delle risorse, le regioni e le province autonome, trasmettono al Ministero della salute il proprio Programma di interventi ai fini della presa d'atto. Nei successivi trenta giorni il Ministero della salute formula eventuali osservazioni, oggetto di contraddittorio in ottica di leale collaborazione, ovvero rilascia il provvedimento di presa d'atto.
5. La presa d'atto da parte del Ministero della salute determina l'ammissione a finanziamento degli interventi inseriti nei programmi. Su specifica richiesta delle regioni e delle province autonome, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce le risorse all'amministrazione competente.
6. Per l'attuazione degli interventi, indifferibili ed urgenti, inseriti nei programmi di cui ai precedenti commi è consentito il ricorso alle procedure di accelerazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.
7. In prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione normativa, le regioni e le province autonome possono trasmettere al Ministero della salute il programma di interventi di cui al comma 1, da finanziare a valere su risorse ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, già assegnate e non ancora programmate, nel limite del 10 per cento delle risorse disponibili.».
40.6. Maria Tripodi, Cannizzaro, Gentile, Torromino.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, per sostenere la necessaria ripartenza in ordine al rallentamento degli interventi chirurgici ed alla limitazione dell'assistenza sanitaria per le patologie comuni extra COVID, allo scopo di garantire l'adeguato affiancamento e formazione del nuovo personale sanitario, a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, il collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, su richiesta dell'interessato e previo parere positivo del direttore generale, è prorogato, rispetto alla naturale scadenza, di almeno due anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Restano salve e impregiudicate tutte le procedure concorsuali di reclutamento del personale medico e sanitario.
40.7. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare agli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.8. Siani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il fondo di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.9. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Al comma 3, sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 3, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
b) al comma 5, sostituire le parole da: 370 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede per 370 milioni di euro ai sensi dell'articolo 58 e per 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*40.10. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*40.11. Ferri, D'Alessandro, Frate, Del Barba, Ungaro.
*40.12. Bitonci, Covolo, Tiramani, Patelli, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*40.13. De Menech, Ceccanti, Ciampi, De Luca, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.
Al comma 3, sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 3, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
b) all'articolo 58, sopprimere il comma 2.
40.14. Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il contributo straordinario è riconosciuto anche agli enti locali di cui al periodo precedente che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
40.15. Patassini, Bellachioma, Gerardi, Zennaro, Frassini, Tarantino.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le province delle regioni a statuto speciale.
40.16. Prestigiacomo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro il 2025 gli enti locali sono tenuti ad adeguare i servizi di pubblica illuminazione mediante fornitura di energia da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento.».
40.17. Trizzino.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e comunque per abbattere costi energetici in qualsiasi forma assunti dall'amministrazione comunale.».
40.18. Belotti, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «spesa per energia elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e gas».
*40.19. Misiti, Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
*40.20. Fragomeli, De Luca, De Menech, Ceccanti, Ciampi, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.
*40.21. Ferri, D'Alessandro, Frate, Ungaro, Del Barba.
*40.22. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*40.23. Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Tiramani, Patelli, Murelli, Invernizzi.
*40.24. Fornaro, Pastorino, Fassina.
*40.25. Pella, Torromino, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
40.26. Belotti, Bitonci, Centemero, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Su una apposita piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario è gestito il flusso dei dati contenuti nei badge di cantiere, previsti dal comma 6, e nel “settimanale di cantiere” di cui alla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011 del 3 agosto 2011.
8-ter. Il trattamento dei dati, correlato con le opere di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2017, di cui è titolare il Commissario per la ricostruzione è regolato con uno o più atti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in conformità con la disciplina recata dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con la disciplina adottata ai sensi del precedente periodo sono tra l'altro individuati i responsabili del trattamento, il regime di garanzie, i limiti di gestione di impiego e di accessibilità dei dati personali che confluiscono nella piattaforma informatica di cui al comma 9.
8-quater. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
8-quinquies. All'articolo 32 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: “di un'unica piattaforma”, sono sostituite dalle seguenti: “di una piattaforma”».
4-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, destina, con apposita ordinanza, una quota fino a 40 milioni di euro ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge, per la realizzazione di uno o più interventi per un importo tra 200.000 e 500.000 euro, parametrato sulla base di dimensione demografica e danno da sisma, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.
4-quater. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».
40.27. Morani, Morgoni.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di sostenere i comuni con meno di 1.000 abitanti nell'implementazione dei progetti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Limitatamente all'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 15 luglio 2022»;
b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Limitatamente all'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 15 settembre 2022»;
c) al quinto periodo, la parola: «quarto» è sostituita con la seguente: «quinto».
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle medesime disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
40.28. Ruffino, Angiola, Napoli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022.
4-ter. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 4-bis.
40.29. Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli equilibri dei bilanci dei comuni con riferimento ai rischi di perdita delle aziende pubbliche locali investite dalle conseguenze della crisi epidemiologica da virus COVID-19 e dall'attuale crisi derivante dal conflitto in corso in Ucraina, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 250 milioni di euro da ripartire sulla base di criteri proposti nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Ai fini di cui al presente comma alle riunioni del predetto tavolo di confronto partecipano due funzionari nominati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esperti in materia di trasporto pubblico locale.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
40.30. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli equilibri dei bilanci dei comuni con riferimento ai rischi di perdita delle aziende pubbliche locali investite dalle conseguenze della crisi epidemiologica da virus COVID-19 e dall'attuale crisi derivante dal conflitto in corso in Ucraina, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire sulla base di criteri proposti nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 106, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Ai fini di cui al presente comma alle riunioni del predetto tavolo di confronto partecipano due funzionari nominati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esperti in materia di trasporto pubblico locale. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
40.31. Pella.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli equilibri dei bilanci dei comuni con riferimento ai rischi di perdita delle aziende pubbliche locali investite dalle conseguenze della crisi epidemiologica da virus COVID-19 e dall'attuale crisi derivante dal conflitto in corso in Ucraina, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 250 milioni di euro da ripartire sulla base di criteri proposti nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 106, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Ai fini di cui al presente comma alle riunioni del predetto tavolo di confronto partecipano due funzionari nominati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esperti in materia di trasporto pubblico locale.
*40.32. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*40.33. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*40.34. Fragomeli, De Luca, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.
*40.35. Pella.
*40.36. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. L'articolo 10-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica alle istanze di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, di cui all'articolo 31, comma 47, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle istanze volte alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà o del diritto di superficie, di cui all'articolo 31, commi 46 e 49-bis, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovvero contenuti nelle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all'articolo 31, comma 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, presentate dai soggetti interessati a decorrere dalla data 21 maggio 2022. Alle istanze di cui al periodo precedente presentate anteriormente alla data del 21 maggio 2022 continua ad applicarsi la disciplina legislativa previgente.
40.37. Topo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione delle criticità correlate alla crisi ucraina e alla pandemia da COVID-19:
a) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 15 luglio 2022;
b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:
1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2022;
2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 ottobre 2022.
40.38. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione della proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e degli effetti economici della crisi ucraina, i comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 luglio, con decreto del Ministro dell'interno.
40.39. Caiata, Varchi, Ferro, Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR, per la partecipazione a bandi e avvisi, le province o le altre forme di associazionismo nel rispetto dell'autonomia delle regioni a statuto speciale possono incaricarsi della progettazione e dell'esecuzione per conto dei comuni assumendo a tale scopo personale a tempo determinato nel limite del 5 per cento degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti finanziati.
40.40. De Micheli, Fragomeli, Topo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Gli enti locali titolari degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano complementare possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie alla realizzazione degli obiettivi del PNRR nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto finanziato.
40.41. De Micheli, Fragomeli, Topo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per il ripristino degli edifici pubblici danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a valere sullo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020 rimaste a disposizione.
40.42. De Menech.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per il ripristino degli edifici pubblici danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.43. De Menech.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per il ripristino degli edifici pubblici danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
40.44. De Menech.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per gli anni dal 2022 al 2026, gli enti locali possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
40.45. De Micheli, Fragomeli, Topo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022.».
40.46. Topo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. I comuni possono, con proprio regolamento, prorogare fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
40.47. De Filippo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola: «novanta», è sostituita dalla seguente: «centottanta».
40.48. Fragomeli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al periodo precedente, le deliberazioni relative esclusivamente alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, entro il termine del 31 luglio 2022.
5-ter. Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5-quater. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di conversione in legge del presente provvedimento abbiano approvato e trasmesso alla BDAP i rendiconti relativi al 2021, benché approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al rispetto dei termini del rendiconto di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di procedimenti assunzionali, e all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di potenziamento delle attrezzature e di incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
5-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023».
40.49. Fragomeli, De Luca, Topo, Sani, Ciagà, Buratti.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2023»;
b) al secondo periodo, ovunque ricorrano, la parola: «2022» è sostituita dalla seguente: «2023» e la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*40.50. Madia.
*40.51. Fragomeli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla BDAP i rendiconti relativi al 2021, benché approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al rispetto dei termini del rendiconto di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di procedimenti assunzionali, e all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di potenziamento delle attrezzature e di incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
**40.52. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
**40.53. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fiorini, Lucchini.
**40.54. De Luca, Topo, Sani, Ciagà, Buratti.
**40.55. Pella.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al periodo precedente, le deliberazioni relative esclusivamente alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, entro il termine del 31 luglio 2022.
*40.56. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*40.57. Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
*40.58. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*40.59. Fragomeli, De Luca, Ciagà, Buratti, Sani, Topo, Pezzopane.
*40.60. Ruffino, Angiola, Napoli.
*40.61. Pella.
*40.62. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Follonica al fine di assicurare il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.63. Sani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*40.64. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*40.65. Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*40.66. De Luca, Topo, Ciagà, Buratti, Sani.
*40.67. Pella.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 30, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica» sono inserite le seguenti: «anche qualora la relativa gestione è ceduta a privati».
40.68. Belotti, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
*40.69. Ruffino, Angiola, Napoli.
*40.70. Topo, De Luca, Buratti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al contributo previsto per gli ambiti territoriali sociali)
1. Al comma 797 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al suddetto fondo, nel computo complessivo degli assistenti sociali assunti nei diversi ambiti territoriali, devono essere calcolate anche le assunzioni a tempo determinato o mediante altre forme di lavoro flessibile, riferite ai comuni che risultano impossibilitati, per qualsiasi motivo determinato dalle disposizioni vigenti in materia di limiti o vincoli di spesa del personale, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato».
40.01. Forciniti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. Al fine di garantire la continuità dei modelli adottati in conformità con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio» del 23 marzo 2011, evitare la perdita degli investimenti in tecnologica e personale sostenuti dai soggetti privati a tal fine e non compromettere la rete sanitaria territoriale presente in molti territori, all'articolo 8-quater, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «delle singole strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «ovvero dalle aggregazioni in rete delle strutture pubbliche e private accreditate che assicurano il raggiungimento della suddetta soglia».
40.02. Lacarra.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Sanatoria in materia sanitaria e di provvedimenti in conseguenza alla pandemia da COVID-19 per ragioni di pubblica utilità)
1. I provvedimenti regionali, che dispongono o hanno disposto, la chiusura di strutture sanitarie private o pubbliche in attività, sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo. La parte che impugna la chiusura del presidio sanitario ha diritto, nelle more del giudizio innanzi al Tar e/o al Consiglio di Stato, a che la sospensione dell'atto pregiudizievole sia negata, stante la prevalenza dell'interesse pubblico generale alla continuità della erogazione dei trattamenti medici. Tali trattamenti cessano solo qualora la cessazione sia disposta con sentenza passata in giudicato.
2. Sono esclusi i casi di motivata chiusura per evidenti ragioni di carenza di igiene o di impossibilità di garantire le prestazioni per le quali l'autorizzazione o l'accreditamento sono stati rilasciati.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ai casi di affermata irregolarità, nelle dimensioni, nelle distanze, nella cubatura, entro il limite del 2 per cento rispetto alle dimensioni consentite nell'atto autorizzativo o concessorio, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. In considerazione della limitatezza delle conoscenze scientifiche nella prima fase della pandemia da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, della scarsità della risorse umane e dei dispositivi sanitari effettivamente disponibili in relazione ai casi da trattare, della non adeguata esperienza e competenza tecnica del personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza, tutti i provvedimenti di revoca dell'accreditamento istituzionale definitivo, adottati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti di strutture sanitarie e socio-sanitarie private e motivati esclusivamente dal mancato rispetto delle disposizioni adottate per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti, si intendono automaticamente revocati e privi di effetti, con contestuale ripristino dell'accreditamento istituzionale definitivo precedentemente revocato. Sono fatti salvi, in ogni caso, i provvedimenti disposti direttamente dall'autorità giudiziaria.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le fattispecie di cui ai commi da 1 a 3, verificatesi durante il periodo pandemico e comunque a partire dal 31 dicembre 2019.
40.03. Biancofiore, Pettarin, Rizzone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dopo le parole: «nei comuni montani» aggiungere le seguenti: «nei comuni del cratere sismico del terremoto 2016, e nei comuni della regione Marche fino a 5.000 abitanti.».
40.04. Albano, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Prisco.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Fondo per il finanziamento di un programma di screening della popolazione pediatrica per diabete di tipo 1 e celiachia)
1. Al fine di identificare precocemente i soggetti a rischio di diabete di tipo 1 e celiachia, per prevenire la chetoacidosi diabetica, nonché la sintomatologia gastro-intestinale, il malassorbimento e la scarsa crescita, è attivato un programma di screening nazionale per tutte le persone appartenenti alle fasce di età comprese tra 1 e 17 anni. Il test di screening consiste nella determinazione di anticorpi specifici per le due malattie, attraverso l'utilizzo di campione di sangue capillare ottenuto mediante pungidito.
2. Il Ministero della salute assicura una campagna di divulgazione e informazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le famiglie, la scuola e le strutture socio-sanitarie sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per contrastare le della malattia.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
40.05. Cavandoli, Murelli.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di imposta di registro per i beni immobili ubicati nei terreni montani)
1. Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000 euro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
40.06. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
40.07. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
40.08. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Disposizioni sull'attribuzione delle risorse dalle regioni a statuto speciale)
1. Nell'assegnazione agli enti locali delle risorse di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, assicurano il rispetto dei seguenti princìpi fondamentali concernenti il governo del territorio:
a) rispetto dei princìpi di non discriminazione e trasparenza nell'individuazione degli enti territoriali destinatari del finanziamento;
b) adozione di procedure che prevedano la previa manifestazione d'interesse da parte dell'ente territoriale, attraverso la presentazione di appositi progetti relativi agli interventi da finanziare;
c) obbligo di motivazione dell'attribuzione del finanziamento, con l'indicazione del significativo impatto che la realizzazione del progetto può avere.
2. Ai fini del rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica previsto dall'articolo 119, comma secondo, nonché dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al comma 3-ter si applicano anche alle risorse trasferite a qualsiasi titolo agli enti locali da parte delle regioni a statuto ordinario per interventi infrastrutturali o comunque concernenti la viabilità e la mobilità, l'arredo urbano e l'edilizia scolastica, anche sulla base di stanziamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora interamente ripartiti.
40.09. Fiano, Fragomeli, Ciagà, Carnevali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo la parola: «Piacenza,» è aggiunta la seguente: «Parma,».
2. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 24 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.010. Cavandoli, Tombolato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di termini per finanziamenti per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)
1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono rimodulati come segue:
a) il termine di cui al terzo periodo è differito al 15 ottobre 2022;
b) il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 15 novembre 2022;
c) il termine di cui sesto periodo è prorogato al 15 marzo 2023.
40.011. Belotti, Snider, Iezzi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all'anno 2022, al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo, il termine del 15 maggio è differito al 15 settembre 2022;
b) al quarto periodo, il termine del 15 giugno è differito al 15 ottobre 2022;
c) al sesto periodo, il termine del 15 ottobre è differito al 15 febbraio 2023.
40.012. Bitonci, Belotti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Sostegno ai comuni per il pagamento in garanzia dei mutui per la concessione di impianti natatori)
1. Al fine di assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di promozione dello sport e di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022, per far fronte al pagamento in garanzia dei mutui per la concessione di impianti natatori.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori dieci giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.013. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità)
1. Nel corso degli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2022-2024 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato rispettivamente per gli esercizi 2022 e 2023 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) con riferimento all'esercizio 2021 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2021 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2020, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1, rispettano entrambe le seguenti condizioni:
a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento e il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
40.014. Ruffino, Angiola, Napoli.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Vincoli sull'impiego dell'avanzo di amministrazione per spesa corrente)
1. Per l'esercizio 2022 i comuni e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.
2. Con riferimento all'anno 2022, ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.
3. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 2 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.
40.015. Ruffino, Angiola, Napoli.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Incremento finanziamento Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)
1. Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.016. Alaimo, Giarrizzo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2018)
1. I comuni della provincia di Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, e i comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018, indicati all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in scadenza nell'anno 2022 al quarto anno successivo la data di fine ammortamento contrattuale, senza sanzioni ed interessi.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.017. Federico.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Individuazione e di nuove opere stradali da commissariare al servizio delle stazioni per l'Alta capacità e velocità e delle ZES)
1. Le regioni e le province, d'intesa con ANAS, indicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le nuove opere stradali da commissariare funzionali alle stazioni per l'Alta velocità ed Alta capacità anche in fase di realizzazione, nonché funzionali alle Zone economiche speciali.
2. Il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, d'intesa con ANAS e con la Conferenza Stato-regioni, individua le risorse necessarie per la realizzazione e il completamento delle opere stradali di cui al comma 1, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per ciclo di programmazione 2021-2027.
40.018. Maraia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)
1. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, in via transitoria per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i proventi delle sanzioni da codice della strada, le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2022 e 2023.
40.019. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)
1. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, le entrate degli enti locali aventi destinazione vincolata, possono essere utilizzate, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2022, 2023 e 2024.
40.020. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Investimenti regionali in edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico)
1. Al fine di potenziare le dotazioni tecnologiche e strumentali delle strutture sanitarie, una quota pari al 7,5 per centro dello stanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è destinata a programmi di acquisto di apparecchiature per l'effettuazione di esami di diagnostica per immagini e di medicina nucleare, nonché di altre strumentazione e tecnologie atte a migliorare i percorsi di diagnosi, presa in carico e trattamento dei pazienti, in considerazione degli avanzamenti tecnologici e scientifici in ambiti terapeutico.
40.021. Lorenzin.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Misure straordinarie in favore di comuni, città metropolitane, unioni di comuni e province)
1. I comuni, le città metropolitane, le unioni di comuni e le province, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.
2. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite ad esercizi precedenti.
40.022. Pella, Faro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 10-quinquies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, la lettera c) è abrogata.
40.023. Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Interventi urgenti in materia di segretari comunali)
1 All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 dicembre 2026»;
b) al medesimo primo periodo, le parole: «comunque non superiore a ventiquattro mesi complessivi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore alla durata del mandato amministrativo del sindaco eventualmente prorogabile e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;
c) all'ultimo periodo, le parole da: «Resta salva» fino a: «anche a scavalco» sono sostituite dalle seguenti: «I funzionari che abbiano assolto l'obbligo formativo di cui al precedente periodo sono inscritti nel grado iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
40.024. Ruffino, Angiola, Napoli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Agevolazioni IMU per residenti all'estero)
1. Al fine di favorire il ripopolamento dei piccoli centri urbani, incentivare il turismo delle radici e lo sviluppo dei piccoli borghi, che, anche a seguito della crisi economica, rischiano di vedere ulteriormente affievolito il loro tessuto sociale e produttivo, a decorrere dall'anno 2023 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, insistente sul territorio di un comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini dell'Unione europea non residenti nel territorio dello Stato, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è dovuta nella misura del 50 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.
40.025. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
ART. 41
Al comma 1, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467, 2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 16.722.778.500 euro per l'anno 2022, 5.487,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.006,8 milioni di euro per l'anno 2024;
b) alla lettera b), sostituire le parole: quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 262,6 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024.
41.1. Adelizzi.
Al comma 1, sostituire le parole da: alle province fino alla fine del comma con le seguenti: alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna con significative difficoltà di tenuta degli equilibri correnti, in ragione dell'incidenza dei tagli intervenuti a decorrere dal 2010, della conseguente dimensione del contributo alla finanza pubblica cui ciascun ente è obbligato, dell'incidenza della riduzione dei principali gettiti fiscali e degli oneri per il rimborso di prestiti. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base di una proposta dell'ANCI, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con al seguente: (Contributo alle città metropolitane).
*41.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*41.3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*41.4. Gerardi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*41.5. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*41.6. Pella.
Al comma 1, sostituire le parole: della Regione Siciliana e della Sardegna con le seguenti: delle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-città ed autonomie locali con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
41.7. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, sostituire le parole da: percentuale nel 2021 fino alla fine del comma con le seguenti: rispetto al 2019 del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione ed RC Auto da ripartirsi proporzionalmente nel 2022 con riferimento alla riduzione subita nel 2021, nel 2023 con riferimento alla riduzione subita nel 2022, e nel 2024 con riferimento alla riduzione subita nel 2023, sempre con riferimento al gettito 2019, come risultante dai dati del Dipartimento delle finanze alla data del 31 marzo di ogni anno. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Per il riparto dell'anno 2022 il termine per l'adozione del decreto di ripartizione dei fondi è fissato al 31 agosto 2022.
*41.8. D'Alessandro, Ferri, Frate, Ungaro, Del Barba.
*41.9. Paolo Russo, Torromino, Pella, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.
Al comma 1 sostituire le parole da: percentuale nel 2021 fino alla fine del comma con le seguenti: rispetto al 2019 del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e RC Auto da ripartirsi proporzionalmente nel 2022 con riferimento alla riduzione subita nel 2021, nel 2023 con riferimento alla riduzione subita nel 2022, e nel 2024 con riferimento alla riduzione subita nel 2023, sempre con riferimento al gettito 2019, come risultante dai dati del Dipartimento delle finanze alla data del 31 marzo di ogni anno. Il predetto fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Per il riparto dell'anno 2022 tale data è fissata al 30 giugno 2022.
**41.10. De Maria.
**41.11. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
**41.12. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Tiramani, Patelli, Murelli, Invernizzi.
**41.13. Misiti, Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
**41.14. Fornaro, Pastorino, Fassina.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021 con le seguenti: sulla base delle perdite di gettito subite nel 2021 rispetto al 2019.
41.15. Trano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione delle criticità nel raggiungimento degli equilibri di bilancio, anche alla luce del ruolo che la città metropolitana svolge nel mantenimento del patrimonio infrastrutturale a servizio del territorio, per il triennio 2022-2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui senza vincoli di destinazione alla città metropolitana di Milano, da corrispondersi a cura del Ministero dell'interno.
Conseguentemente, al comma 2, le parole: 80 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni di euro.
*41.16. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*41.17. Ribolla, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*41.18. Fiano, Quartapelle Procopio.
*41.19. Pella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto, inferiore o uguale, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e al 10 per cento (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 30 aprile 2022. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.20. Boccia, Fragomeli, Buratti, Ciagà, Dal Moro, De Micheli, Lorenzin, Madia, Mancini, Sani, Topo, De Maria, Pezzopane.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. All'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 59,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 14,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41.01. Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai finanziamenti aggiuntivi disposti con il periodo precedente accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 91,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 46,2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41.02. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. All'articolo 1, comma 531 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.03. Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 405 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
b) al comma 531 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
c) al comma 533, alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai finanziamenti aggiuntivi disposti con il periodo precedente accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.04. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Plangger.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Istituzione dell'AdsP del Mare settentrionale di Sardegna e ulteriori modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) del Mare Centro-Meridionale di Sardegna»;
b) al comma 1, dopo la lettera q-bis) è aggiunta la seguente:
«q-ter) del Mare di Sardegna Settentrionale»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sede della Autorità di sistema portuale è la sede del porto centrale, individuato nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale o un porto che sia stato sede di soppressa Autorità portuale aderente alla Autorità di sistema portuale. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima Autorità di sistema portuale il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni o dei comuni il cui territorio è interessato dall'Autorità di sistema portuale, ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità portuale aderente alla Autorità di sistema portuale, la sede della stessa.».
2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 7) è sostituito dal seguente:
«7) autorità di sistema portuale del mare centro-meridionale di Sardegna – Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme»;
b) dopo il numero 15-bis) è aggiunto il seguente:
«15-ter) Autorità di sistema portuale del mare settentrionale di Sardegna – Porti di Olbia – Porto Torres – Golfo Aranci – Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale)».
41.05. Marino, Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
ART. 42.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: seicentomila con la seguente: cinquecentomila.
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 365 milioni di euro per l'anno 2023, 240 milioni di euro per l'anno 2024, 85 milioni per l'anno 2025, 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42.3. Rixi, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zennaro.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: seicentomila con la seguente: duecentomila.
42.4. Raduzzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: seicentomila con la seguente: cinquecentomila.
42.5. Adelizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al medesimo fine di rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni capoluogo di città metropolitana che non soddisfano il requisito di popolazione di cui al comma 1, possono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, istituire le circoscrizioni di decentramento.
42.6. Cannizzaro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fermo restando il divieto di superamento del 100 per cento del costo dell'intervento oggetto di finanziamento, ai comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ricevuto un finanziamento pubblico europeo o nazionale per la realizzazione di progetto finanziabile con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è consentito il cumulo tra i precedenti finanziamenti e quello di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, previa decurtazione di quanto già ricevuto.
42.8. Cancelleri, Martinciglio.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di rafforzare la linea progettuale «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», prevista nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 4), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 200 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, ripartiti in 50 milioni annui dal 2023 al 2026. Le predette risorse sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria delle idee progettuali valutate come idonee nell'ambito della procedura attuativa della citata linea, ma non finanziate per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse sono stabilite, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali con un arco temporale pari a quello previsto dal citato decreto del 15 luglio 2021.
42.9. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Istituzione di un Fondo per il contrasto dell'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa finalizzato all'acquisto e manutenzione di immobili inutilizzati)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) all'acquisto di immobili da parte dei comuni con priorità di acquisto di immobili derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli enti pubblici non economici e di altri enti pubblici, inclusi gli enti previdenziali, ovvero immobili da privati purché già realizzati da almeno cinque anni in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà in particolare soggetti a sfratti e a nuclei famigliari collocati nelle graduatorie comunali;
b) a interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di alloggi e immobili dei comuni già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di acquisto o di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma deve definire anche la tempistica di attuazione di quanto previsto dal presente articolo, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.
Conseguentemente:
a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;
b) all'articolo 58, comma 4, alinea, dopo la parola: 42, aggiungere la seguente: 42-bis, e alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni di euro con le seguenti: quanto a 7.308 milioni di euro.
*42.01. Suriano, Ehm, Sarli.
*42.02. Fornaro, Fassina.
*42.03. Muroni.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Istituzione di un Fondo per il recupero e la manutenzione di alloggi inutilizzati di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili è istituito un Fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate esclusivamente a interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di alloggi e immobili degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma deve definire anche la tempistica di attuazione e le forme di monitoraggio di quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso i programmi di ristrutturazione per le unità immobiliari di cui al presente articolo devono essere avviati non oltre il 31 dicembre 2002, pena la decadenza del finanziamento.
Conseguentemente:
a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;
b) all'articolo 58, comma 4, alinea, dopo la parola 42, aggiungere la seguente: 42-bis, e alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni di euro con le seguenti: quanto a 7.108 milioni di euro.
**42.04. Ehm, Suriano, Sarli.
**42.05. Muroni.
Dopo articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Istituzione fondo per il recupero e manutenzioni alloggi inutilizzati di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Iacp)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate esclusivamente a interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma dovrà definire anche la tempistica di attuazione e le forme di monitoraggio di quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso i programmi di ristrutturazione per le unità immobiliari di cui al presente articolo devono essere avviati non oltre il 31 dicembre 2022, pena la decadenza del finanziamento.
Conseguentemente:
all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 26,5 per cento.
all'articolo 58 comma 4 dopo il numero: 42, aggiungere il seguente: 42-bis, e alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni di euro con le seguenti: quanto a 7.108 milioni di euro.
42.06. Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Le province istituiscono cabine di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle quali partecipano associazioni di categoria e sindacati, ai fini della programmazione degli interventi e dell'utilizzo delle risorse assegnate nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza che interessano il territorio provinciale.
2. Le amministrazioni responsabili, in sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure di attuazione degli interventi territorializzabili finanziati dal Piano di ripresa e resilienza, prevedono, in aggiunta agli ordinari criteri previsti dalla normativa vigente, criteri di assegnazione delle risorse sulla base dell'indice di deprivazione sociale e materiale.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al comma 2-bis, è premesso il seguente:
«02-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7-bis del presente articolo, le eventuali risorse non utilizzate al termine delle procedure di assegnazione, nonché eventuali rifinanziamenti, sono riassegnati secondo criteri idonei ad assicurare la perequazione geografica e di genere.».
42.07. De Micheli, Fragomeli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Disposizioni per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli enti territoriali)
1. Le amministrazioni responsabili, in sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure di attuazione degli interventi territorializzabili finanziati dal Piano di ripresa e resilienza, prevedono, in aggiunta agli ordinari criteri previsti dalla normativa vigente, criteri di assegnazione delle risorse sulla base dell'indice di deprivazione sociale e materiale.
42.08. De Micheli, Fragomeli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Disposizioni per la programmazione e l'utilizzo delle risorse per gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza negli enti territoriali)
1. Le province istituiscono cabine di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle quali partecipano associazioni di categoria e sindacati, ai fini della programmazione degli interventi e dell'utilizzo delle risorse assegnate nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza che interessano il territorio provinciale.
42.09. De Micheli, Fragomeli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento Fondo progettazione enti locali)
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 51, le parole: «di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 600 milioni per l'anno 2023»;
b) al comma 53-ter, le parole: «e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e al 31 agosto 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022 e al 31 agosto 2022».
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4:
a) all'alinea sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 42-bis, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.952.778.500 euro per l'anno 2022, 5.717.200.000 euro per l'anno 2023.;
b) alla lettera f) sostituire le parole: quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 con le seguenti: quanto a 1.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 1.000 milioni per l'anno 2024.
*42.010. Gagliardi, Scanu.
*42.011. Pella, Mazzetti.
*42.012. Paita, Del Barba, Ungaro.
*42.013. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
*42.014. Giacomoni, Mazzetti.
*42.015. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Contributo straordinario finalizzato al miglioramento dei collegamenti tra le città di Roma e Rieti)
1. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne della regione Lazio e la città di Roma Capitale, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra le città di Roma e Rieti, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.
42.016. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo Musei Campani)
1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in particolare dei 26 siti ricompresi nel territorio campano, tenuto conto delle mancate entrate derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42 del presente decreto.
42.017. Iorio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Misure urgenti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali e il potenziamento della rete degli Ostelli della Gioventù per favorire le mobilità sostenibili)
1. Gli enti territoriali e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le società pubbliche, che sono proprietarie di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, per la gestione diretta ed indiretta delle medesime strutture, dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù», di seguito AIG.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero del turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.
3. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», è inserita la seguente: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del turismo e con l'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo ente. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro centottanta giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del turismo e con l'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
6. Il medesimo Commissario straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministero del turismo e all'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
8. Ai fini di cui al comma 1, il nuovo ente pubblico AIG promuove tutte le forme di turismo sostenibile e si occupava di valutare, nella valorizzazione delle strutture, l'impatto sull'ambiente e il relativo inquinamento, sviluppando le reti connessa al turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo per la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 750 mila euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*42.018. Pretto, Ribolla, Invernizzi, Frassini, Comaroli, Gusmeroli, Patelli, Gastaldi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Zanella.
*42.019. Marco Di Maio, Ungaro, Del Barba.
*42.020. Giacomoni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. In attuazione alle disposizione della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato ai comuni, finalizzato al finanziamento di reti idriche per uso irriguo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'interno, dispone princìpi e criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
42.021. Trizzino.
ART. 43.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle città metropolitane aggiungere le seguenti: delle regioni a statuto ordinario.
*43.1. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*43.2. Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
*43.3. Morani.
*43.4. Torromino, Pella, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, le passività sopraggiunte di comuni capoluogo di provincia con procedura di dissesto finanziario conclusa, ma in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti prima del 31 dicembre 2021 e derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data precedente o successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252, possono essere finanziate attraverso il ricorso straordinario al Fondo di rotazione ci cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla copertura di tali passività e senza incorrere negli obblighi di cui all'articolo 243-bis, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.
43.5. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zennaro, Pella, Martino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali nel settore dei trasporti pubblici locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, le passività sopraggiunte di comuni capoluogo di provincia con procedura di dissesto conclusa, ma in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti prima del 31 dicembre 2021 e derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data precedente o successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252, possono essere finanziate attraverso il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, anche in deroga ai limiti derivanti dalla vigente normativa e agli impegni previsti dal piano di riequilibrio approvato.
43.6. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zennaro, Pella, Martino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, le passività sopraggiunte di comuni capoluogo di provincia con procedura di dissesto finanziario conclusa, ma in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti prima del 31 dicembre 2021 e derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data precedente o successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252, sono finanziati con decreto del Ministro dell'interno a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
43.7. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zennaro, Pella, Martino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13-septies, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il risanamento delle passività sopraggiunte di cui al periodo precedente l'ente è autorizzato a sottoscrivere anticipazioni per liquidità con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.».
43.8. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zennaro, Pella, Martino.
Al comma 2, sostituire le parole: e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022 con le seguenti: e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ovvero trasmesso entro la stessa data sulla base di dati di preconsuntivo.
Conseguentemente, al medesimo articolo 43:
al comma 2, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro centocinquanta giorni;
al comma 3:
primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni;
dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'ANCI con funzioni di supporto all'istruttoria.;
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. I termini di presentazione, o rimodulazione, o riformulazione dei piani finanziari di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di un anno per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 e al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I predetti documenti oggetto di sospensione tengono conto delle misure oggetto dell'accordo. Gli enti in condizione di riequilibrio o di dissesto finanziario che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 possono comunque riformulare i documenti di cui al primo periodo entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo. Le attività di controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti in riequilibrio finanziario pluriennale tengono conto dei piani riformulati a seguito degli accordi di cui al presente comma.;
dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai comuni capoluogo di provincia che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 350 milioni di euro per il periodo 2022-2031, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 35 milioni di euro, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 ottobre 2022, sulla base del numero di comuni che avranno aderito all'accordo, delle rispettive capacità fiscali standard, nonché dell'onere annuale derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75 per cento dell'ammontare del disavanzo 2020, ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7-ter. Al comma 572, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «28 settembre 1998, n. 360,» sono inserite le seguenti: «fino a 0,4 punti percentuali aggiuntivi rispetto al predetto limite,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro il limite massimo di 3 euro per passeggero. Le misure indicate possono essere applicate anche allo sbarco dei passeggeri delle imbarcazioni da diporto non registrate presso i porti del comune capoluogo impositore, su base settimanale, nel caso che i passeggeri stessi non siano soggetti per lo stesso periodo all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il regolamento comunale di istituzione tiene conto, ove applicabili, delle norme relative al contributo di sbarco delle isole minori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.».
*43.9. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*43.10. Pella.
*43.11. Cantalamessa, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*43.12. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*43.14. Topo, De Luca.
Al comma 2, sostituire le parole: e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022 con le seguenti: e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ovvero trasmesso entro la stessa data sulla base di dati di preconsuntivo,.
Conseguentemente, al medesimo articolo 43:
a) al comma 2, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro centocinquanta giorni;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni;
2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'ANCI con funzioni di supporto all'istruttoria.;
c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I termini di presentazione, o rimodulazione, o riformulazione dei piani finanziari di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di un anno per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I predetti documenti oggetto di sospensione tengono conto delle misure oggetto dell'accordo. Gli enti in condizione di riequilibrio o di dissesto finanziario che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 possono comunque riformulare i documenti di cui al primo periodo entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo. Le attività di controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti in riequilibrio finanziario pluriennale tengono conto dei piani riformulati a seguito degli accordi di cui al presente comma.;
d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai comuni capoluogo di provincia che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 350 milioni di euro per il periodo 2022-2031, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 35 milioni di euro, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 ottobre 2022, sulla base del numero di comuni che avranno aderito all'accordo, delle rispettive capacità fiscali standard, nonché dell'onere annuale derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75 per cento dell'ammontare del disavanzo 2020, ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
43.13. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta eccezione per le disposizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
43.15. Varchi, Ferro, Giovanni Russo, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica comunque ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana che si trovino in procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, indipendentemente dal disavanzo pro capite. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, modifica il decreto interministeriale 6 aprile 2022 alla luce delle disposizioni del presente comma.
43.16. Siracusano, Prestigiacomo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».
43.17. Flati.
Sopprimere i commi 9 e 10.
43.18. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022».
11-ter. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati».
11-quater. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
43.19. Morani, Morgoni.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, destina, con apposita ordinanza, una quota fino a 40 milioni di euro ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge, per la realizzazione di uno o più interventi per un importo tra 200.000 e 500.000 euro, parametrato sulla base di dimensione demografica e danno da sisma, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.
11-ter. Per la copertura degli interventi di cui al comma 11-bis, il Commissario straordinario è autorizzato a utilizzare le somme versate al bilancio dello Stato, a partire dall'anno 2017, dalla Camera dei deputati a favore del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, trasferite nella contabilità speciale n. 6035 ad egli intestata, non sottoposte ad altro vincolo di destinazione.
*43.20. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
*43.21. Baldelli, Terzoni, Pezzopane, Parisse, Stumpo, Schullian.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Su una apposita piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario è gestito il flusso dei dati contenuti nei badge di cantiere, previsti dal comma 6, e nel “settimanale di cantiere” di cui alla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011 del 3 agosto 2011.
8-ter. Il trattamento dei dati, correlato con le opere di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2017, di cui è titolare il Commissario per la ricostruzione è regolato con uno o più atti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in conformità con la disciplina recata dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con la disciplina adottata ai sensi del precedente periodo sono tra l'altro individuati i responsabili del trattamento, il regime di garanzie, i limiti di gestione di impiego e di accessibilità dei dati personali che confluiscono nella piattaforma informatica di cui al comma 9.
8-quater. Per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
8-quinquies. Alle ulteriori esigenze della struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino alla concorrenza di 500 mila euro per l'anno 2022.».
11-ter. All'articolo 32 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: «di un'unica piattaforma», sono sostituite dalle seguenti: «di una piattaforma».
43.22. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».
11-ter. Per l'adozione delle misure di cui al comma precedente, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.23. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al fine di definire il quadro normativo in materia di imposta municipale propria applicata alle cave, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Per i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la base imponibile ai fini Imu è determinata, in deroga all'articolo 18 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, applicando all'ammontare medio del reddito dominicale risultante in catasto nel comune di riferimento per i terreni agricoli con classamento seminativo, rivalutato del 100 per cento, un moltiplicatore pari a 135».
11-ter. Resta ferma la determinazione della rendita catastale quali immobili a destinazione speciale, censibili nella categoria catastale del gruppo D, tramite stima diretta, per le costruzioni ubicate nell'area autorizzata all'attività estrattiva, con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali al processo estrattivo, come disposto dall'articolo 1, commi da 21 a 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva sono qualificabili come area fabbricabile esclusivamente se utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
43.24. Giacometto, Squeri, Porchietto, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
11-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.25. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «per il biennio 2019-2020» sono aggiunte le seguenti: «e fino ad un massimo di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
43.26. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022».
11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*43.27. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
*43.28. Giacomoni.
*43.29. Morgoni, Morani.
*43.30. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri relativi agli enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee guida antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
43.31. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è inserito il seguente:
«4-bis.1. Ai provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, a esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ai sensi del comma 4-bis, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
43.32. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
43.34. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati».
43.35. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
43.36. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «sono prorogate al 30 settembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «possono essere prorogate dai comuni al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato».
*43.37. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*43.39. Pella, Giacometto.
*43.40. Ruffino, Angiola, Napoli.
*43.42. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*43.43. Ciagà, Carnevali, Fragomeli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l'omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall'anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l'acquisizione di servizi cloud sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, conseguentemente, le regioni e provincie autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n. 118.».
2. Al comma 2-quinquies dell'articolo 27 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono soppresse e dopo le parole: «tra gli stanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i finanziamenti».
43.01. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Rimborso e anticipazione Iv imprese danneggiate sisma 2016)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
«Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso»;
b) all'articolo 38-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30.»;
2) al comma 3, le parole: «n. 102. Alla», sono sostituite dalle seguenti: «n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla».
2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'Iva per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.
7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti Iva maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.».
43.03. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Ulteriori misure in materia di enti locali)
1. Gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, e che alla data del 1o giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione provvedono a ricostituire lo stesso in sede di approvazione del rendiconto 2022, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.
2. Il fondo anticipazioni di liquidità ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 1 è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 1, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.
4. Il comma 3 si applica anche agli enti locali di cui al comma 1 che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione annua di 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1, determinato sulla base sulla base dei rendiconti 2021 e 2022 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023. Il fondo di cui al primo periodo è destinato anche agli enti locali di cui al comma 1 che hanno ricostituito il fondo anticipazione di liquidità in sede di rendiconto 2021, da ripartire in considerazione del maggiore disavanzo determinato sulla base dei rendiconti 2020 e 2021 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023.
6. Il fondo di cui al comma 5 è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. Sono esclusi dal riparto i comuni che hanno beneficiato del contributo concesso ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
7. All'onere derivante dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione;
c) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando in misura proporzionale tutti gli accantonamenti.
43.04. Caparvi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Contributo di solidarietà alimentare)
1. Al fine di consentire ai comuni maggiormente interessati dall'aumento dei prezzi dei beni alimentari di prima necessità, a causa degli effetti della crisi in Ucraina sull'esportazione di materie prime, l'erogazione di un contributo economico nei confronti delle famiglie appartenenti alle fasce di reddito meno abbienti, il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato per un importo pari 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione del rifinanziamento del fondo, di cui al comma 1, in favore dei comuni che da marzo 2022 hanno subito, secondo i monitoraggi dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe, un aumento dei listini su beni ortofrutta e alimentari non inferiore al 10 per cento, nonché i criteri di individuazione dei soggetti aventi diritto al contributo, in base alle fasce di reddito.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
43.05. D'Uva.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Proroga gestione ricostruzione)
1. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «per l'anno 2021». sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023». A tal fine è autorizzata la spesa annuale di euro 72.27 milioni.
2. Fermo restando quanto previsto al comma, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente a ciascuna delle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «anche in categorie professionali differenti»;
b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
4. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
alla lettera c), le parole: «alla data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023, fatta salva l'anzianità già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) al comma 2:
alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
alla lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023, fatta salva l'anzianità già maturata sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, e 3, sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020. Ai fini del relativo riparto, fra gli enti di cui al comma 3, dello stesso articolo 57, si provvede si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro il 31 marzo 2022 presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
43.06. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Istituzione di una Zona economica speciale per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)
1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo complementare per gli investimenti del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 – investimento n. 25 “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” in attuazione della Misura M5C3 “Interventi speciali di coesione territoriale” del PNRR, nel limite di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.».
43.07. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale)
1. All'articolo 1, comma 840, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro i limiti espressamente previsti dal successivo comma 843».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 il canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, non può subire aumenti della tariffa base come determinata entro i limiti espressamente previsti dal comma 843 del medesimo articolo.
43.08. Fassina.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Agevolazioni fiscali per la regione Basilicata e la Zes interregionale con il porto di Taranto)
1. Ai fini della compensazione per il consumo di territorio subito per effetto dell'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sui consumi dei prodotti energetici di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2022, ai residenti nella regione Basilicata da almeno un anno ed alle imprese che hanno la propria sede legale ed operativa sul territorio regionale lucano o all'interno dell'area Zes ionica riconducibile al porto di Taranto e sono in possesso di idonea certificazione ambientale, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari all'aliquota nazionale di accisa.
2. Sono escluse dal contributo le imprese che operano nel settore dell'estrazione (codice ATECO B06) e raffinazione petrolifera (codice ATECO C 19.20) e della siderurgia (codice ATECO C24.10).
3. Per il 2022 è sospesa la deducibilità dal reddito di esercizio delle royalties e dei canoni sostenuti dalle imprese per le attività di produzione di gas naturale, olio combustibile e petrolio (upstream).
4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 90 mila euro annui per il 2022, si provvede mediante il maggior gettito derivante dal comma 3.
43.09. Caiata, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023».
*43.010. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*43.011. Pella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Eliminazione contributo allo Stato per i costi della politica delle province)
1. A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Al conseguente onere, pari a 52 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**43.012. De Menech, De Luca, Ceccanti, Ciampi.
**43.013. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
**43.014. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Tiramani, Patelli, Murelli, Invernizzi.
**43.015. Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Eliminazione spending review province 2023-2025)
1. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane», sono soppresse. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43.016. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*43.017. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Tiramani, Patelli, Murelli, Invernizzi.
*43.018. Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
*43.020. De Menech, Ceccanti, Ciampi, De Luca.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Eliminazione spending review province 2023-2025)
1. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.019. Ferri, Frate, Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Soppressione del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppresse le lettere a) e b).
*43.021. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*43.022. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Tiramani, Patelli, Murelli, Invernizzi.
*43.023. Misiti, Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
*43.024. Torromino, Pella, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.
*43.025. De Menech, Ceccanti, De Luca, Ciampi.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Proroga dei termini per i finanziamenti relativi alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)
1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati come segue:
1) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 30 settembre 2022;
2) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 31 ottobre 2022;
3) il termine di cui sesto periodo è fissato al 28 febbraio 2023.
43.026. Invidia.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)
1. L'esenzione di cui all'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia.
43.027. Alaimo, Giarrizzo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Agevolazione Tari per immobili abitativi ad uso stagionale o discontinuo)
1. Per gli anni finanziari 2022, 2023 e 2024, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non adibita a locazione neanche temporanea e parziale e non data in comodato d'uso, neanche temporaneo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti nel territorio dello Stato in altra abitazione, e qualora il titolare delle utenze sia il medesimo titolare della proprietà, i comuni prevedono una riduzione pari ad almeno il 30 per cento dell'importo tariffario complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che ne facciano richiesta, sempre che lo stesso beneficio non sia già stato riconosciuto da altri comuni.
2. Alla ripartizione della quota parte spettante al singolo comune, a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1 della presente disposizione, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
43.029. Flati.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Estensione delle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Al fine di estendere alle ingiunzioni fiscali le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli enti territoriali determinano, con apposito regolamento e comunque nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.».
43.030. Flati.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di assemblee sociali)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
43.031. Saitta.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Inserimento della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali)
1. Nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali della pubblica amministrazione, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti territoriali, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è previsto l'inserimento, nei rispettivi servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro in misura almeno pari a un tecnico per ogni servizio.
2. Il tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, del sistema di classificazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
43.032. Licatini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni per l'anno 2022».
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4:
all'alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 16.950.778.500 euro per l'anno 2022;
alla lettera b), premettere le seguenti parole: quanto a 248 milioni di euro per l'anno 2022,.
43.033. Grimaldi.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure di sostegno al settore del commercio ambulante)
1. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2022-2024, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione Programmato».
43.034. Grimaldi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Classificazione aree interne e sedi comunità montane)
1. La Strategia Nazionale per le Aree Interne include tra le nuove aree interne tutti i territori dei comuni membri delle comunità montane nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ivi compresi i territori dei comuni ospitanti sedi di comunità montane.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni in cui sono ubicate le sedi della comunità montane viene attribuito di diritto lo status di membri delle stesse comunità.
43.035. Maraia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici)
1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81». Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.
4. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 di cui ai comuni 1 e 2 dell'articolo 1 del».
5. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati».
6. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018. 2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.
7. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
8. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «per il biennio 2019-2020» sono aggiunte le seguenti: «e fino ad un massimo di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
9. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede i relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
10. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
*43.036. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*43.037. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Martino, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Porchietto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Proroga della sospensione dei mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 2012)
1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
43.038. Anna Lisa Baroni, Martino, Pella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici)
1. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2023, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.».
43.039. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma Centro Italia)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 4, le parole: «e per i cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole: «e il 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;
c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 60 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026»
d) al comma 6, secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026» e dopo le parole: «le agevolazioni sono concesse a valere» è inserita la seguente: «anche».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.040. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici)
1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024» e le parole: «possono derogare» sono sostituite dalla seguente: «derogano».
43.041. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici)
1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali».
43.042. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure straordinarie in favore delle province)
1. A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 52 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane». Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 1, della legge 23 dicemnre 2014, n. 190, il comma 420 è abrogato.
43.044. De Luca, Topo, De Menech, Sani, Ceccanti, Ciampi, Buratti, Ciagà.
ART. 44.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) finanziare i posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, presentati ai sensi delle linee guida allegate al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e valutati positivamente dalla Commissione di cui all'articolo 3 delle medesime linee guida in relazione agli avvisi del Ministero dell'interno del 16 e 25 marzo 2022.
*44.1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*44.2. Sani, De Luca, Ciagà, Buratti, Topo.
*44.3. Pella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, la parola: «ucraini» è soppressa.
44.4. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di programmi cofinanziati dal bilancio comunitario e rifinanziamento fondo nazionale politiche migratorie)
1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al periodo precedente possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali.
6-ter. Le risorse di cui al sesto periodo possono essere altresì utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione.».
2. Per ciascuno degli anni 2022 e 2023, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementata di 2.427.740 euro.
44.01. Lepri, Carnevali, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di minori non accompagnati)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione della convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana una direttiva volta a chiarire che un minore accompagnato da un tutore legittimamente riconosciuto dall'autorità ucraina non è considerato minore straniero non accompagnato.
44.02. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modifiche in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)
1. I termini relativi alla presentazione delle istanze per l'elargizione di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono riaperti a far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
44.03. Micillo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le istanze presentate dagli interessati, in assenza di sentenza, non sono soggette a prescrizione o decadenza, qualora i presupposti per la concessione dell'elargizione di cui all'articolo 1 siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
44.04. Micillo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Incentivazione attività no-profit da parte dei lavoratori del settore privato)
1. Al fine di promuovere un nuovo modello di cittadinanza attiva, caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori alla vita politica e sociale del Paese, anche in relazione all'esigenza di prestare assistenza alla popolazione ucraina e far fronte alle emergenze umanitarie dovute alla crisi internazionale, gli obblighi di formazione professionale dei lavoratori del settore privato previsti da disposizioni di legge e di contratto collettivo si intendono assolti, sino a concorrenza di 10 giorni annuali, anche tramite la collaborazione del lavoratore con associazioni del terzo settore che perseguano finalità assistenziali, sociali, religiose, culturali, sportive e ambientali.
2. Le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo di cui al comma 1 sono disciplinate dalla contrattazione collettiva di settore.
3. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) la collaborazione del lavoratore con associazioni del terzo settore che perseguano finalità assistenziali, sociali, religiose, culturali, sportive e ambientali, sino a concorrenza di 10 giorni annuali».
44.05. Magi.
(Inammissibile)
ART. 46.
Al comma 1, sostituire le parole: profughi ucraini con le seguenti: profughi del conflitto ucraino.
46.1. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Obbligo di vaccinazione per i professionisti sanitari ucraini)
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere un adeguato livello di sicurezza nell'erogazione di prestazioni di cura e assistenza, i cittadini ucraini che intendano esercitare nel territorio nazionale una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
2. La vaccinazione, anche effettuata all'estero se riconosciuta come equivalente a quella prevista nell'ambito del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo anche la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, pena l'impossibilità di esercizio della professione.
46.01. Mandelli, Saccani Jotti.
(Inammissibile)
ART. 47.
Sopprimerlo.
47.1. Cunial.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Misure in relazione alla crisi ucraina)
1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è abrogato.
47.01. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.
ART. 48.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Nel caso in cui per le attività di custodia di cui ai commi precedenti si rende necessario attribuire la bandiera nazionale, le navi e gli aeromobili come definiti dagli articoli 136 e 743 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del presente decreto, non risultano più iscritti presso alcun registro pubblico, anche straniero, possono essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del medesimo regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, o nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto di cui all'articolo 15 del predetto decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Ai fini dell'iscrizione dei predetti beni nei rispettivi registri, non è richiesta alcuna documentazione tecnica ed è sufficiente, in luogo del titolo di proprietà, la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dai registri nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi a tale iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento è sospeso il termine di appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015. Per la custodia di tali beni ci si avvale, con titolo di priorità, delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I contratti afferenti il mantenimento dell'operatività e della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma, ivi compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Le decisioni riguardanti l'attività di custodia, manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma, sono adottate dall'agenzia del demanio d'intesa con il Ministero della difesa o con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, incluso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali svolte e in funzione della tipologia dei beni oggetto di congelamento.
7-ter. Durante la vigenza della misura di congelamento e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione in capo all'avente diritto.».
2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle riunioni del comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del comitato spettano gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è incrementata, per l'anno 2022, di 6,1 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*48.01. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
*48.02. Fassina.
*48.03. Pella, Martino.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Ulteriori disposizioni a favore dei migranti e rifugiati)
1. Al fine di consentire ai migranti e rifugiati in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria, educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «di rifugiati e migranti».
**48.04. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**48.05. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.
ART. 49.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: digital transformation, aggiungere le seguenti: sistemi di videosorveglianza,;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo e se il valore iniziale sia stato già oggetto di incremento, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale così come incrementato dal citato articolo 16-bis. È fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
49.1. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, così come modificato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è sostituito dal seguente:
«14. Per finalità di tutela ambientale le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 30 per cento del totale. Se alla procedura d'acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo di pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. I soggetti tenuti all'obbligo, qualora beneficino del rimborso trimestrale delle accise per l'acquisto di gasolio per uso autotrazione ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in occasione della comunicazione per il riconoscimento del rimborso devono dichiarare se sono tenuti a ottemperare agli obblighi di legge sull'acquisto di pneumatici ricostruiti e qualora siano tenuti se abbiano ottemperato all'obbligo. I soggetti che non abbiano ottemperato all'obbligo sono sanzionati con una riduzione del 10 per cento del rimborso dovuto sulle accise per l'acquisto di gasolio per uso autotrazione. I soggetti tenuti all'obbligo che abbiano fornito una falsa comunicazione sono sanzionati a termini di legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia.».
49.2. Benamati, Zardini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole: «dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari» sono soppresse;
2) le parole: «l'adeguamento» sono soppresse;
3) le parole: «un programma ultradecennale» sono sostituite dalle seguenti: «interventi ultradecennali»;
b) alla lettera a), le parole: «dal programma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'elenco di interventi»;
c) alla lettera e):
1) le parole «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» sono soppresse;
2) le parole «il programma» e «del programma», sono sostiuite, rispettivamente, dalle seguenti: «l'elenco di interventi» e «degli interventi»;
d) alla lettera f), le parole «del programma» sono soppresse e dopo le parole «all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati» aggiungere le seguenti: «, tra cui quelli».
49.3. Maria Tripodi, Pella.
(Inammissibile)
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».
9-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 9-bis, la spesa prevista è valutata in 19 milioni di euro per l'anno 2022 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis e 9-ter, si provvede, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*49.4. Topo.
*49.5. Foscolo, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
*49.6. Fassina, Fornaro, Stumpo.
*49.7. Boschi, Del Barba, Ungaro.
*49.8. Prestigiacomo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla prevenzione e lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previste per dette finalità e non impegnate nell'anno 2022, rimangono nelle disponibilità del suddetto fondo.
9-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 9-bis, si provvede mediante riduzione dall'anno 2023, del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49.9. D'Attis.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Proroga per l'attività di monitoraggio degli aiuti COVID erogati nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19)
1. In ragione del perdurare del contesto di crisi economica internazionale dovuto alla crisi ucraina, il termine per la presentazione delle autodichiarazioni per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19, come modificate con la comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, così come definita, nella sua attuazione, dal provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022 dell'Agenzia delle entrate ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, è prorogato al 30 settembre 2022.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, il termine finale per la registrazione degli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è differito di novanta giorni.
49.01. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo per interventi strutturali di politica economica)
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 18 milioni di euro complessivamente per gli anni dal 2025 al 2034.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
49.02. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Misure urgenti per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2022/2023)
1. Al fine di assicurare l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2022/2023, di tutelare la salute pubblica, nonché al fine di ridurre la circolazione di agenti patogeni, quali il virus SARS-CoV-2, negli ambienti scolastici, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il «Piano straordinario per la salubrità dell'aria negli edifici scolastici», volto a promuovere l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata integranti sistemi di purificazione negli ambienti scolastici.
2. Il Piano di cui al comma 1 definisce i criteri e le modalità per favorire l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata integranti sistemi di purificazione negli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio nazionale, indicando:
a) gli standard minimi di qualità dell'aria da tenere negli ambienti scolastici, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da patogeni, con particolare riferimento a batteri e virus aerei;
b) gli standard e le specifiche tecniche in merito all'adozione dei sistemi di ventilazione meccanica controllata integranti dispositivi di purificazione dell'aria negli ambienti scolastici;
c) le modalità per l'acquisto e l'installazione da parte degli istituti scolastici di sistemi di ventilazione meccanica controllata integranti dispositivi di purificazione dell'aria negli ambienti scolastici, prevedendo, ove opportuno, modalità semplificate e tempistiche ridotte al fine di garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2022/2023;
d) le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse di cui al comma 3;
e) il sistema di monitoraggio da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione dell'acquisto e dell'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 presso le istituzioni scolastiche, da verificare non oltre il 15 ottobre 2022.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
49.03. Mammì.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni per contenere la spesa per i servizi amministrativi degli enti del Servizio sanitario nazionale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 268, dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
«268-bis. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di contenere la spesa per l'acquisto di servizi amministrativi esternalizzati svolti per il tramite di società appaltatrici e agenzie di lavoro interinale nei servizi CUP e sportelli polifunzionali, negli uffici, nei centralini, negli hub vaccinali attivati per l'emergenza da COVID-19, nonché per migliorare la qualità dei servizi, non disperdere le professionalità acquisite ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, migliorare strutturalmente i servizi sanitari regionali, nella prospettiva di una loro maggiore efficacia ed efficienza:
a) potranno effettuare la ricognizione degli organici necessari per l'espletamento di suddette attività con personale diretto, da concludere entro il 30 giugno 2022, per personale dipendente appartenente ai profili di collaboratore, assistente, coadiutore amministrativo;
b) i corrispondenti posti risultanti dalla suddetta ricognizione potranno essere resi nuovamente disponibili, nel limite di spesa sostenuta per le convenzioni stipulate nell'anno 2021 con le società appaltatrici e interinali per i medesimi servizi, per l'espletamento di procedure selettive di cui alla successiva lettera c);
c) gli enti del servizio sanitario nazionale potranno avviare apposite procedure selettive per titoli, per il numero di posti risultante dalla ricognizione effettuata, del personale necessario a svolgere le attività amministrative già esternalizzate nei servizi CUP e sportelli polifunzionali, negli uffici, nei centralini, nei profili di collaboratore, assistente e coadiutore amministrativo, finalizzata ad assumere alle dipendenze delle aziende sanitarie e ospedaliere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il personale impegnato per almeno 24 mesi, anche non continuativi, purché includano almeno 12 mesi negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 presso le predette aziende sanitarie e ospedaliere, per lo svolgimento dei servizi amministrativi, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.
268-ter. In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza del Servizio sanitario nazionale, per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale de personale a essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, nonché il contenimento della spesa sanitaria, nel caso si valutasse l'assenza dei relativi profili professionali negli organici delle aziende sanitarie e ospedaliere, tanto da non consentire una gestione diretta di suddette attività, le regioni potranno affidare a società già costituite, ovvero ad altre società di nuova costituzione, interamente partecipate dagli enti regionali, le attività di contact center multicanale verso l'utenza (prenotazione e assistenza online all'utenza richiedente prestazioni sanitarie) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di in house providing, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività».
49.04. Fassina.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Realizzazione della piattaforma digitale italiana contro la pirateria audiovisiva)
1. Al fine di contrastare la pirateria audiovisiva e disabilitare l'accesso ai contenuti abusivi mediante il blocco in tempo reale, durante la messa in onda di eventi in diretta, dei nomi di dominio o degli indirizzi IP è promossa la creazione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato.
2. Per la realizzazione, l'aggiornamento e il funzionamento della piattaforma, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per la piattaforma italiana contro la pirateria audiovisiva con una dotazione di 1,5 milioni di euro nel 2022.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
49.05. Maccanti, Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Equilibrio dei contratti pubblici per il servizio energia)
1. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale dei prezzi unitari dei vettori energetici relativa agli ordinativi di fornitura delle convenzioni CONSIP per l'affidamento del servizio integrato energia e multiservizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rileva l'assoggettamento Iva del 5 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021 n. 171, all'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, nonché le loro proroghe, modifiche ed integrazioni.
2. Il comma 1 ha efficacia a valere sulle revisioni di prezzo applicabili dal 1° ottobre 2021.
49.06. Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro)
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera r-bis) è aggiunta la seguente:
«r-ter) distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro: qualsiasi attività che consiste nell'acquistare a titolo oneroso, anche all'estero, fornire o esportare medicinali effettuata senza scopo di lucro ed esclusivamente per finalità solidaristiche e di beneficenza»;
b) dopo l'articolo 108-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 108-ter.
(Distributore all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro)
1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma, ovvero dalle altre autorità competenti, in deroga agli articoli da 101 a 105.
2. All'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro si applicano, per quanto compatibili, l'articolo 157, comma 1-bis, del presente decreto legislativo, la legge 19 agosto 2016, n. 166, e il decreto del Ministero della salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2018.
3. Il distributore all'ingrosso senza finalità di lucro può distribuire medicinali esclusivamente a titolo gratuito, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, aventi i medesimi scopi umanitari, in Italia o in uno Stato dell'Unione europea, o che a loro volta li esportano per scopi umanitari verso uno Stato che non è membro dell'Unione europea per la successiva distribuzione degli stessi a titolo gratuito.».
49.07. Gadda, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Imposta sul valore aggiunto sui beni alimentari)
1. Al fine di contenere gli effetti economici della crisi Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sul valore aggiunto per i beni di cui alla Tabella A, parte I, parte II, numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19), 20), parte III da numeri 1) a 93), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica in misura pari all'uno per cento.
2. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di contenere gli effetti economici della crisi Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni delle acque minerali di cui ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applica in misura pari all'uno per cento».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai rimanenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
49.08. Raduzzi.
ART. 50.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per il completamento delle attività del fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 30 novembre 2022 anche al fine di esaminare le istanze presentate ai sensi del presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200.000 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-quater. Entro il 31 agosto 2022 i risparmiatori che hanno presentato istanza di erogazione di indennizzo forfettario di cui all'articolo 1, comma 502-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per i quali non sono risultati soddisfatti i requisiti reddito-patrimoniali, possono integrare la suddetta istanza ai sensi del regime di indennizzo non forfettario. La Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, esamina le istanze di cui al presente comma dopo aver concluso le attività ordinarie relative alle istanze già presentate.
50.1. Covolo, Bitonci, Durigon, Paternoster, Paolin, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
50.2. Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di golden power)
1. Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si applica anche alle imprese che operano nel settore della lavorazione e trasformazione del legno.
50.01. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Loss.
(Inammissibile)
ART. 51.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
51.1. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 7.004.500 con le seguenti: euro 10.236.500.
Conseguentemente, al comma 4:
a) sostituire le parole: pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022;
b) sostituire le parole: quanto a 8,6 milioni con le seguenti: quanto a 11,832 milioni.
51.2. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Nitti, Rossi, Prestipino, Orfini, Ciampi, Pezzopane.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 7.004.500 con le seguenti: euro 9.372.500.
Conseguentemente, al comma 4:
a) sostituire le parole: 12.604.500 con le seguenti: 14.972.500;
b) sostituire le parole: 8,6 con le seguenti: 10,97.
51.3. Del Sesto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il personale medico specialista a tempo indeterminato, a esaurimento, inquadrato giuridicamente nei ruoli delle elevate professionalità delle università, funzionalmente assegnato ai policlinici universitari di riferimento ed equiparato nei ruoli della Dirigenza medica dell'equivalente personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i cui emolumenti sono corrisposti per intero dalle regioni di appartenenza e di cui si è stabilito nei vigenti protocolli d'intesa università-regione che di tale personale, a seguito dell'adozione del Piano strategico e dell'atto aziendale, si dovrà tenere conto nell'ambito della dotazione organica delle Aziende ospedaliere universitarie, viene inquadrato nei ruoli della Dirigenza medica dell'Azienda ospedaliera universitaria come specificato nel protocollo d'intesa e secondo quanto previsto nella dotazione organica della stessa, con conseguente equiparazione giuridica ed economica riferita alla funzione e ruolo ricoperti e in applicazione delle disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle indicazioni previste nel protocollo d'intesa vigente.
51.4. Fassina.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il personale medico specialista a tempo indeterminato, a esaurimento, inquadrato giuridicamente nei ruoli delle elevate professionalità delle università, funzionalmente assegnato ai policlinici universitari di riferimento ed equiparato nei ruoli della Dirigenza medica dell'equivalente personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i cui emolumenti sono corrisposti per intero dalle Regioni di appartenenza, sono inquadrati nel profilo equivalente di Dirigente Universitario senza aggravi economici per gli Atenei, al fine di riconoscere l'equiparazione giuridica equivalente alle mansioni e funzioni espletate nella Dirigenza sanitaria e l'inquadramento nella corrispondente tabella di equiparazione.
51.5. Fassina.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale della predetta Agenzia si applica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253.».
51.6. Topo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione Calabria, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine del Commissariamento disposto ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato dal personale del ruolo sanitario presso le strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 novembre 2011 n. 118 del servizio sanitario della regione Calabria, preposte alle attività di emergenza e pronto soccorso nonché di quelle adibite ai servizi sanitari presso i centri di prima accoglienza e presso le altre strutture attivate per fare fronte ai fenomeni migratori, è attribuita per il periodo di effettivo servizio prestato, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, aspettativa, astensione facoltativa e di sospensione per qualsiasi causa, una indennità giornaliera aggiuntiva corrispondente a un trentesimo della retribuzione mensile lorda in godimento.
4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, al personale sanitario operante anche in regime convenzionale nei servizi di emergenza sanitaria territoriale delle strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118, del servizio sanitario della regione Calabria, la misura dei compensi orari o giornalieri può essere incrementata sino al 25 per cento dell'ammontare lordo previsto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-quater. Il servizio prestato ai sensi del comma 4-bis è computato in misura doppia ai soli fini della maturazione dei requisiti di anzianità di servizio richiesti a normativa vigente per l'accesso ai ruoli della dirigenza delle professioni sanitarie e per l'attribuzione degli incarichi di responsabile di struttura e di alta professionalità per il personale dirigente del ruolo sanitario.
4-quinquies. Ferme restando il permanere delle condizioni previste per il loro riconoscimento, i benefici di cui ai commi precedenti sono conservati dagli aventi diritto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dal loro riconoscimento.
4-sexies. La copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies è assicurata nei limiti delle disponibilità delle risorse correnti del servizio sanitario regionale della regione Calabria e nel rispetto dei tetti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa sanitaria e comunque fermo restando il mantenimento degli equilibri economici del settore sanitario.
51.7. Cannizzaro, Gentile, Maria Tripodi, Torromino.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 83 è sostituito dal seguente:
«83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa, della didattica e della valutazione, della formazione in servizio, delle politiche per gli alunni, dei rapporti col territorio e con le associazioni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Fermo restando quanto previsto dal comma 83-quater, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) dopo il comma 83, sono aggiunti i seguenti:
«83-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.
83-ter. Nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici è prevista una riserva, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento del totale dei posti messi a concorso, in favore di coloro che abbiano ottenuto una valutazione annuale positiva rispetto allo svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e al percorso formativo, sulla base dei criteri e modalità di valutazione, nonché degli indicatori, definiti con il decreto di cui al comma 83-bis.
83-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.
83-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
Conseguentemente all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ultimo periodo è soppresso.
51.8. Toccafondi, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 83 è sostituito dal seguente:
«83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa; della didattica e della valutazione; della formazione in servizio; delle politiche per gli alunni; dei rapporti col territorio e con le associazioni; dell'inclusione scolastica; dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) dopo il comma 83, sono aggiunti i seguenti:
«83-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e nei limiti delle relative risorse.
83-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-bis, dà diritto all'attribuzione di specifici punteggi nell'ambito delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico. Ove i predetti incarichi siano svolti e positivamente valutati, secondo i criteri e le modalità individuati dal decreto di cui al comma 83-bis, per almeno un triennio, anche non continuativo e anche qualora afferente ad aree diverse, con i correlati percorsi formativi, ciò vale quale assolvimento di eventuali fasi preselettive nell'ambito delle medesime procedure concorsuali.
83-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.
83-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
51.9. Azzolina, Casa.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e ne riferisce alle Camere» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno la società presenta una relazione alle Camere al fine di garantire la massima trasparenza sulle attività, i programmi, i piani, le iniziative svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nel corso dell'anno precedente.
1-ter. La relazione di cui al comma 1-bis contiene i seguenti elementi:
a) gli aspetti societari e organizzativi, con particolare riguardo per le operazioni societarie avvenute nel corso dell'anno;
b) il resoconto contabile delle risorse pubbliche ricevute, accantonate, impegnate e liquidate nel corso dell'anno;
c) il resoconto generale di ciascuna delle attività gestite in ottemperanza ai compiti assegnati a legislazione vigente alla società, corredato dei dati, in forma aggregata, per ciascuna di esse, relativamente alle risorse destinate, impegnate e liquidate, nonché alle domande pervenute per l'accesso ai finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni altra forma di erogazione di risorse pubbliche in favore di soggetti pubblici e privati;
d) il resoconto dettagliato, per ciascuna delle attività gestite, dei soggetti pubblici e privati in favore dei quali siano state erogate risorse pubbliche, sotto qualsiasi forma, nel corso dell'anno.
1-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da esse controllate.».
51.10. Lacarra, Nardi, Benamati, Gavino Manca.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'Intesa di cui al comma 1, sono disciplinati i criteri, anche di valutazione, l'articolazione e le modalità di svolgimento e di superamento della procedura di cui al comma precedente.».
51.11. Toccafondi, Del Barba, Ungaro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, finalizzato a compensare la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
*51.12. Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.
*51.13. Adelizzi, Carbonaro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerare lo svolgimento dei processi per la gestione del carico pregresso di cause civili e penali nonché per l'efficientamento degli edifici giudiziari, all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».
7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 58 del presente decreto.
51.14. Prestigiacomo, Siracusano, Pella.
(Inammissibile)
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
7-ter. Il termine di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, comma 13, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.
51.15. Topo, Buratti, Navarra, Andrea Romano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerare lo svolgimento dei processi per la gestione del carico pregresso di cause civili e penali nonché per l'efficientamento degli edifici giudiziari, al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».
7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 58 del presente decreto.
51.16. Prestigiacomo, Siracusano, Pella.
(Inammissibile)
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale della polizia locale, in corso di validità alla data del 1° marzo 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.
51.17. Giacometto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «e conserva lo stato giuridico» inserire le seguenti: «, a eccezione della qualifica di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale nel caso di appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che è sospesa per l'intera durata del mandato,».
51.18. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
(Inammissibile)
Al comma 8, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) dopo l'articolo 131, è inserito il seguente:
«Art. 131-bis.
(Ente circoli della Marina militare)
1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei Circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni.
2. I soci ordinari versano una quota mensile d'importo determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
51.20. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
(Inammissibile)
Al comma 8, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 210:
1) nella rubrica la parola «medico» è sostituita con la seguente: «sanitario»;
2) al comma 1 dopo la parola «medici» sono inserite le seguenti: «e agli altri professionisti sanitari»;
3) al comma 1.1, dopo le parole «i medici» sono inserite le seguenti: «e gli altri professionisti sanitari» e dopo le parole «per i medici» sono inserite: «e per gli altri professionisti sanitari».
51.21. Mandelli, Maria Tripodi, Pella.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-bis:
1) al comma 7, le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;
2) al comma 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «per i posti destinati al ruolo normale – comparto aeronavale»;
b) all'articolo 35, comma 2-bis, la parola: «primo» è sostituita dalla seguente: «secondo».
8-ter. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
1-ter Agli oneri finanziari derivanti dal comma precedente, pari a euro 80.078 nell'anno 2024, euro 80.078 nell'anno 2025, euro 83.360 nell'anno 2026, euro 82.533 nell'anno 2027 ed euro 84.557 nell'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1-bis».
8-quater. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2-ter. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 2 e 2-bis, pari a euro 83.107 nell'anno 2023, euro 83.107 nell'anno 2024, euro 85.131 nell'anno 2025, euro 84.304 nell'anno 2026 ed euro 86.328 nell'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.».
*51.22. Schullian.
*51.23. Pella.
*51.24. Comaroli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:
«a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti;»;
b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole da: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità»;
c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:
«a) generali di divisione o brigata;»;
d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:
«a) generali di divisione o brigata;»;
e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente:
«a) generali di divisione o brigata;»;
f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:
«a) presidente: non inferiore a generale di divisione».
**51.25. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
**51.27. Maria Tripodi, Pella.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2022, sul conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. di cui al comma 4 affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate quale credito Iva maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. Le relative riassegnazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal comma 4.».
51.28. Maria Tripodi, Pella.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i sub-commissari individuati tra gli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) il trattamento economico fondamentale è a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico della struttura commissariale;
b) se appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sospesa, per l'intera durata del mandato, la qualifica di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale.».
*51.29. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
*51.31. Maria Tripodi, Pella.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 161, dopo le parole: «e conserva lo stato giuridico» inserire le seguenti: «, a eccezione della qualifica di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale nel caso di appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che è sospesa per l'intera durata del mandato,».
51.32. Maria Tripodi, Pella.
(Inammissibile)
Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.
51.33. Zolezzi.
Sopprimere il comma 10.
*51.34. Raduzzi.
*51.35. Trano.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie agevolandone l'accesso al credito, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.».
Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è sostituita dalla seguente: (Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie).
**51.36. Zanichelli.
**51.37. Topo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, articolo 5, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un evento cibernetico critico, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, può disporre che lo stesso sia classificato come un pregiudizio per la sicurezza nazionale, disponendo anche, ove ritenuto necessario, che venga attuata ogni misura proporzionata per il suo contrasto al fine di tutelare la sicurezza nazionale.
1-quater. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1-ter».
11-ter. I titolari dei diritti di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e intellettuale di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi a prodotti, programmi per elaboratori, basi di dati e piattaforme per la loro gestione, servizi di comunicazione elettronica in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo giuridico messi a disposizione della pubblica amministrazione, agli operatori economici e ai cittadini istituiscono e finanziano integralmente, a propria cura e spese, dei Centri di trasparenza tramite i quali mettere a disposizione dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, dell'Agenzia per l'Italia digitale e dei soggetti terzi eventualmente da questi indicati tutte le informazioni necessarie per valutare l'effettivo livello di sicurezza dei prodotti, software e servizi destinati alla pubblica amministrazione e agli operatori economici. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, sentite l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia digitale, emana i provvedimenti necessari alla gestione dei Centri di trasparenza e all'esecuzione delle verifiche.
11-quater. I diritti di proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 e intellettuale di cui alla legge n. 633 del 1941 relativi a prodotti hardware, al software, alle basi di dati che non vengono più commercializzati o per i quali è dichiarata la cessazione del supporto sono liberamente utilizzabili da chiunque anche ai fini dell'offerta di prodotti e servizi. I titolari dei diritti di cui al presente comma mettono a disposizione gratuitamente tutte le informazioni, inclusi progetti e codici sorgenti, necessari al libero riutilizzo della proprietà intellettuale e industriale interessate.
11-quinquies. Le norme di cui ai commi 11-ter e 11-quater hanno carattere tassativo e le eventuali clausole contrattuali difformi dalle stesse sono da considerarsi nulle.
11-sexies. Costituisce pratica commerciale abusiva e scorretta, e come tale soggetta anche al controllo dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, la predisposizione di offerte o modelli tecnologici o commerciali – ivi incluso il ricorso a prezzi e scontistiche – diretti ad aggirare le prescrizioni dei commi 11-ter e 11-quater.
51.38. Enrico Borghi, Pagani, De Menech, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 233 dopo le parole: «in forma aggregata» sono inserite le seguenti: «e in forma individuale»;
b) il comma 236 è sostituito dal seguente:
«236. L'Istat pubblica con cadenza annuale sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istat sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione»;
c) dopo il comma 236 è inserito il seguente:
«236-bis. A decorrere dall'anno 2022, ai soli fini dell'applicazione delle norme in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.».
11-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze e sentito l'Istat, si provvede alla modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'Istat dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228. La modifica è finalizzata ad adeguare le suddette disposizioni alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.
51.39. Pella, Martino, Prestigiacomo, Giacometto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 102, dopo il comma 83 è aggiunto il seguente:
«83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono altresì chiedere all'ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi-esonero, tra i docenti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituiscono limiti di spesa, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.».
51.40. Azzolina, Casa.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle seguenti: «delle accise, dogane e monopoli».
51.41. Albano.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Istituzione Tavolo nazionale per il Nudging)
1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un «Tavolo nazionale per il Nudging», di seguito definito «Tavolo», in modo da implementare il confronto, lo studio e lo sviluppo di pratiche di nudging nella PA.
2. Il Tavolo di cui al comma 1, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato, è composto da funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze nonché da esperti con diversa preparazione in materia di scienze comportamentali, tra cui l'economia comportamentale, la psicologia, la sociologia, e in materia di ricerca sui consumatori.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, i componenti dell'unità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per la nomina del presidente dell'unità e la durata degli incarichi.
4. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Ai lavori dell'unità di cui al comma 1 possono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore dei giochi pubblici e ogni altro portatore d'interesse che, per formazione, esperienza e conoscenze tecniche possa fornire contributi.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
51.01. Casu, De Luca.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Superamento del precariato della dirigenza amministrativa e tecnica con funzioni ispettive presso i diversi comparti della Pubblica Amministrazione)
1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto a tempo determinato, tenuto anche conto dei maggiori bisogni della Pubblica amministrazione alla luce delle accresciute attività amministrative e tecniche demandate agli uffici centrali e periferici del comparto Ministeri derivanti dall'attuazione del PNRR, entro il 31 dicembre 2022, i Ministeri possono assumere con contratto a tempo indeterminato il personale in posizioni dirigenziali non generali di seconda fascia che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta assunto a tempo determinato e che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, abbia svolto per almeno 3 anni le funzioni di dirigenti amministrativi e/o tecnici con funzioni ispettive presso le amministrazioni centrali e periferiche del comparto Ministeri.
2. L'assunzione avviene previo superamento di apposita procedura concorsuale straordinaria per l'espletamento di un corso-concorso per titoli ed esami di esclusivo carattere esperienziale.
51.02. Aprea, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo, Giacometto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Incremento consistenza del personale in extraorganico del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica)
1. Al fine di potenziare l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da destinare al Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2022, euro 1.831.221 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.090.855 per l'anno 2025, euro 2.090.855 per l'anno 2026, euro 2.108.880 per l'anno 2027 ed euro 2.162.955 annui a decorrere dall'anno 2028.
2. All'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «per un totale di duecentosettantaquattro unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale di duecentonovantanove unità»;
b) la lettera i), è sostituita dalla seguente:
«i) appuntati e carabinieri: ottantanove».
3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2022, per l'acquisto e il relativo supporto logistico di mezzi aerei a pilotaggio remoto da destinare al Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica.
4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione dei mezzi aerei a pilotaggio remoto, di cui al comma 3, tra i nuclei operativi ecologici, tenuto conto delle esigenze tecniche ed operative di ciascun nucleo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.263.080 per l'anno 2022, 1.831.221 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.090.855 per l'anno 2025, euro 2.090.855 per l'anno 2026, euro 2.108.880 per l'anno 2027 ed euro 2.162.955 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
51.03. Licatini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Misure in materia di esperti per la sicurezza)
1. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di euro 450.000 per l'anno 2022 e di euro 900.000 annui a decorrere dal 2023, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 106.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
51.04. Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle seguenti: «delle accise, dogane e monopoli».
51.05. Alessandro Pagano, Covolo, Cantalamessa, Cavandoli, Tarantino, Zennaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di camere di commercio)
1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'iter di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge in equilibrio strutturale, o abbiano attivato le procedure per il riequilibrio finanziario ex articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
2. Le regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.
51.06. Torromino, Prestigiacomo, Martino, Pella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di camere di commercio)
1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'iter di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge in equilibrio strutturale, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
2. Le regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.
3. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. – 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il consiglio e la giunta della camere di commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere.».
51.07. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
(Inammissibile)
ART. 52.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della Società Arexpo S.p.A. ai fini dello sviluppo del villaggio olimpico di «Porta Romana-Milano», per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
Conseguentemente, lo stanziamento di cui all'articolo 52, comma 2, del presente decreto è ridotto per 100 milioni di euro per l'anno 2022.
52.1. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SpA anche ai fini della realizzazione del villaggio olimpico di Porta Romana-Milano, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
Conseguentemente, al comma 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 925 milioni di euro con le seguenti: 825 milioni di euro.
52.5. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di supportare le imprese pubbliche operanti nel settore dell'energia, all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*52.2. Morani.
*52.3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*52.4. Gagliardi, Scanu.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è rimodulato per le società del comparto energetico dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2021.
**52.6. Morani.
**52.7. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**52.8. Gagliardi, Scanu.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del monitoraggio parlamentare, il decreto di cui al citato articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è contestualmente trasmesso alle Camere corredato di relazione di accompagnamento.
52.9. Mancini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, i primi quattro periodi del comma 11 sono sostituiti dai seguenti: «Le funzioni del soppresso ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 31 marzo 2023 a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo dei soci, enti pubblici e società a totale controllo pubblico, costituita dallo Stato entro il 31 dicembre 2022 e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze detiene sulla società il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile. Ai fini dell'attuazione degli investimenti finanziati a valere sui fondi del PNRR, con particolare riferimento a quelli relativi a infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e al fine di completare il processo di razionalizzazione dei servizi idrici nel Sud Italia, al capitale sociale partecipa, nella misura del 10 per cento, la società a totale capitale pubblico di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, conferendo alla nuova società le infrastrutture di approvvigionamento idrico e di grande adduzione a carattere interregionale attualmente gestite. Dal 1° gennaio 2027 e comunque conclusa l'attuazione del PNRR, alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia nei limiti del 20 per cento del capitale sociale. Lo statuto prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a soggetti di diritto privato comunque denominati, a eccezione di quella prescritta da norme di legge, neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto. L'esercizio del controllo analogo da parte dei soci è regolamentato dallo statuto o da patti parasociali, fermi gli obblighi previsti per il settore acqua di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, e dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, in legge 11 maggio 2012, n. 56».
52.10. Lacarra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;
b) al comma 5-ter, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse.
52.11. Fogliani, Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 5-ter, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
52.16. Ribolla, Fogliani, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla società Arexpo S.p.A. su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e sul quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità.
52.17. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti da eventi sismici 2012)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziate per tale finalità.
2. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Gli oneri di cui al comma 3, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 3 e 4 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri».
Ai fini del presente comma:
a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;
b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso, del medesimo articolo 20.
52.01. Ferraresi, Zolezzi, Zanichelli, Carbonaro, Sarti, Spadoni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure in materia di società benefit)
1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1,
1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
2) al secondo periodo, le parole: «dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al comma 4-bis, che costituiscono»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «di cui al presente articolo», sono inserite le seguenti: «, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
52.02. Del Barba, Ungaro.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure in materia di società benefit)
1. All'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
52.03. Del Barba, Ungaro.
ART. 53.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, definisce criteri e princìpi relativi a interventi finalizzati al supporto delle aziende danneggiate dalla diffusione della peste suina africana.
1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, è istituito un fondo di 20 milioni di euro, a valere delle risorse di cui all'articolo 58 del presente decreto.
53.1. Trizzino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Contabilità speciali a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana e del Commissario straordinario la Fiera del libro di Francoforte del 2024).
53.2. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Nitti, Rossi, Prestipino, Orfini, Ciampi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA)
1. Al fine di attuare le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA, nonché i piani regionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge, dopo la parola: «avvalendosi», sono inserite le seguenti: «, oltre che delle polizie provinciali,».
53.01. Maurizio Cattoi.
ART. 54.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022;
b) al comma 2, sostituire le parole: 31 luglio 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022;.
54.1. Topo.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 10 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b):
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato.»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;
b) al comma 10-bis:
1) all'alinea, primo periodo, le parole: «da adottare entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «contenente anche le necessarie disposizioni transitorie di attuazione, da adottare entro il 30 giugno 2022»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più».
54.2. Mollicone.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 10 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b):
1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato.»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;
b) al comma 10-bis:
1) alla lettera b), dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più».
*54.3. Rixi, Furgiuele, Maccanti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*54.4. Grippa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b):
1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato.»;
2) al terzo periodo dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;
b) al comma 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono inserite le seguenti: «contenente anche le necessarie disposizioni transitorie di attuazione».
**54.5. Pella, Prestigiacomo, Mandelli.
**54.6. Fregolent, Ungaro.
**54.8. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni urgenti per i territori colpiti da eventi sismici)
1. Al comma 1 dell'articolo 20-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non ricompresi nei crateri sopra indicati, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015.».
2. Al comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
54.01. Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di cultura)
1. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «, 2020, 2021 e 2022 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295», sono sostituite dalle seguenti: «e 2020 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I dividendi di medesima pertinenza relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2021 e 2022 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e al fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comparto relativo alla concessione di contributi in conto interessi, in proporzione agli impieghi erogati dall'Istituto per il credito sportivo, nell'esercizio di riferimento nei settori sport e cultura.».
2. Per la celebrazione della figura di Italo Calvino nella ricorrenza del centenario della nascita, è istituito presso il Ministero della cultura un Comitato, al quale è attribuito un contributo di euro 500.000 per l'anno 2022, di euro 700.000 per l'anno 2023 e di euro 4.000 per l'anno 2024. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ed è composto da un rappresentante del Ministero della cultura, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, dal Presidente dell'Associazione Italo Calvino, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e della letteratura italiana designati dal Ministro della cultura. Il Comitato ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Italo Calvino, comprendente attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni culturali, al fine di promuovere in Italia e all'estero la conoscenza del pensiero e dell'opera dello scrittore. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2022, euro 700.000 per l'anno 2023 ed euro 4.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
54.02. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Nitti, Rossi, Prestipino, Orfini, Ciampi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni urgenti per i territori colpiti da eventi sismici)
1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati».
3. Al decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, comma 2, le parole: «di un'unica piattaforma», sono sostituite dalle seguenti: «di una piattaforma»;
b) all'articolo 35, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Su una apposita piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario è gestito il flusso dei dati contenuti nei badge di cantiere, previsti dal comma 6, e nel “settimanale di cantiere” di cui alla delibera C.I.P.E. n. 58/2011 del 3 agosto 2011.
8-ter. Il trattamento dei dati, correlato con le opere di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2017, di cui è titolare il Commissario per la ricostruzione è regolato con uno o più atti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in conformità con la disciplina recata dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con la disciplina adottata ai sensi del precedente periodo sono tra l'altro individuati i responsabili del trattamento, il regime di garanzie, i limiti di gestione di impiego e di accessibilità dei dati personali che confluiscono nella piattaforma informatica di cui al comma 9.
8-quater. Per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
8-quinquies. Alle ulteriori esigenze della struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino alla concorrenza di 500 mila euro per l'anno 2022.».
4. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, destina, con apposita ordinanza, una quota fino a 40 milioni di euro ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge, per la realizzazione di uno o più interventi per un importo tra 200.000 e 500.000 euro, parametrato sulla base di dimensione demografica e danno da sisma, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario. 2. Per la copertura degli interventi di cui al presente comma, il commissario straordinario è autorizzato a utilizzare le somme versate al bilancio dello Stato, a partire dall'anno 2017, dalla Camera dei deputati a favore del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, trasferite nella contabilità speciale n. 6035 ad egli intestata, non sottoposte ad altro vincolo di destinazione.
5. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «per il biennio 2019-2020» si aggiungono le seguenti: «e fino ad un massimo di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
9. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è inserito il seguente:
«4-ter. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, a esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ai sensi del comma 4-bis, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”».
54.03. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Terzoni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di gioco pubblico)
1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni oggetto di gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, come definiti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, al 30 giugno 2023.
2. Ai fini della proroga di cui al comma 1, gli importi da versare a titolo di proroga, relativamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, sono determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalità per il versamento delle somme dovute a titolo di proroga di cui al comma 2. I versamenti sono effettuati entro il 31 luglio 2022 per le somme relative al periodo compreso dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, ed entro il 31 gennaio 2023 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023.
*54.04. Buratti, Topo.
*54.05. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Semplificazioni e rafforzamento della partecipazione alla lotteria degli scontrini)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 544, sono aggiunti i seguenti:
«544-bis. Al fine di semplificare la partecipazione alla lotteria di cui al comma 540, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità per l'acquisizione del consenso, da parte dei soggetti che intendono partecipare, da manifestare attraverso modalità elettroniche, anche mediante l'Applicazione dei servizi pubblici – App IO, per l'integrazione del codice lotteria con una o più carte di pagamento registrate all'interno dell'App IO.
544-ter. A decorrere dal 1° marzo 2022, nel quadro della lotteria nazionale, di cui al comma 540, è introdotta una modalità di estrazione istantanea con premi di importo massimo di 100 euro che permetta all'acquirente di conoscere con immediatezza l'esito della partecipazione alla lotteria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 1° febbraio 2022, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, di importo comunque non superiore a euro 100, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria istantanea di cui al presente comma. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie, una quota pari al 20 per cento del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è riservata per l'attribuzione dei premi della lotteria istantanea di cui al presente comma.».
54.06. Sani, Fragomeli, Buratti, Topo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 54, comma 1, lettera g), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «trasporto proprio», sono inserite le seguenti: «ovvero alle competizioni automobilistiche su strada».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 203, al comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:
«o-bis) carrozzerie e telai allestiti per attività sportive, secondo le specifiche tecniche definite dall'Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 203-bis»;
b) dopo l'articolo 203, è inserito il seguente:
«Art. 203-bis.
(Regolamento Autoveicoli da competizione sportiva su strada)
1. Sono autoveicoli da competizione sportiva su strada tutti quelli ai quali, prima in sede di omologazione o in seguito alla immatricolazione di cui all'articolo 93 e successivi, siano state apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, in rigorosa conformità alle norme ed ai regolamenti tecnici adottati dall'Automobile Club d'Italia, al fine di renderle idonee alla partecipazione alle competizioni sportive su strada, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
2. L'Automobile Club d'Italia, a seguito della verifica di conformità alle norme ed ai regolamenti di cui al precedente comma 1, a mezzo dei propri organi tecnici rilascia il passaporto tecnico sul quale sono annotati tutti gli elementi identificativi della autovettura alla quale siano state apportate le modifiche dette, e del proprietario, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti per il rilascio della targa e di specifico documento valido per la circolazione, ovvero per il solo aggiornamento di quello esistente. Agli autoveicoli così identificati e classificati non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78 del codice della strada.
3. Gli autoveicoli da competizione sportiva su strada di cui ai commi 1 e 2 che precedono possono circolare sulle strade pubbliche e/o private espressamente autorizzate all'esercizio dell'attività sportiva esclusivamente in occasione e per il solo tempo occorrente allo svolgimento di manifestazioni sportive regolarmente autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada e nei limiti del relativo percorso pure autorizzato, ivi compresa la viabilità di servizio strettamente connessa per l'esecuzione delle operazioni di verifica tecnica preliminari e finali, secondo quanto previsto nel regolamento particolare di gara approvato dall'Automobile Club d'Italia.
4. In occasione dello svolgimento delle manifestazioni indicate nel comma 3 che precede, gli autoveicoli da competizione sportiva su strada possono esibire, in sostituzione della targhe originali di cui all'articolo 100, comma 1, del codice della strada, da custodirsi all'interno dell'abitacolo, una riproduzione su pannello a fondo bianco di uguali dimensioni, colori, caratteri e numeri simili all'originale, e nella identica posizione di quest'ultima recante le medesime indicazioni e del tipo di quello previsto dall'articolo 102, comma 3, del codice della strada.
5. Gli autoveicoli da competizione sportiva su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a controllo a cura della Federazione sportiva nazionale A.C.I., a mezzo di organi tecnici propri, che ne verifica la conformità alle norme ed ai regolamenti tecnici di cui al comma 1 del presente articolo, l'efficacia e l'efficienza dei presidi di sicurezza attiva e passiva, nonché l'assenza di elementi di pericolosità per i conduttori e/o terzi nelle caratteristiche costruttive e stato di manutenzione, procedendo all'esito, se del caso, all'aggiornamento del passaporto tecnico di cui al comma 2 del codice della strada.
6. Agli autoveicoli da competizione sportiva su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 del codice della strada.»;
c) all'articolo 215, comma 3, dopo le parole: «stabilite al comma 5», sono inserite le seguenti: «, ovvero quelle necessarie per la partecipazione a competizioni sportive, ai sensi dell'articolo 203-bis.»;
d) all'articolo 215, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, eventualmente modificati per la partecipazione a competizioni sportive, è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli dall'Automobile Club d'Italia, in conformità all'articolo 203-bis».
54.07. Deiana.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni del codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 193, al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente capoverso: «Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario garantisce che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione»;
b) all'articolo 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera g-ter), è aggiunta la seguente:
«g-quater) accertamento delle violazioni riguardanti i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione su strada, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature approvate od omologate. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada»;
2) al comma 1-ter, al secondo periodo, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti parole: «g-bis), g-ter) e g-quater)»;
3) dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
«1-quater.1) I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni di cui al comma 1-bis, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate»;
4) dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
«1-quinquies.1. In deroga alle disposizioni dei commi 1-quater, 1-quater.1 e 1-quinquies, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere utilizzate anche per l'accertamento di altre violazioni, tra quelle indicate al comma 1-bis, per le quali i dispositivi non sono specificamente approvati od omologati, quando le violazioni, commesse con la medesima azione od omissione, possono essere accertate dalla semplice visione dell'immagine stessa.».
54.08. Alemanno.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di banche popolari)
1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «8 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 miliardi di euro».
54.09. Currò.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «ammontare della spesa sostenuta» sono sostituite con le seguenti: «il numero di fattura elettronica emessa.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
54.010. Pella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure in materia di sistema di interscambio di pallet)
1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi»;
b) al comma 5, dopo le parole: «è nullo» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto al comma 7-bis»;
c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
7-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non si applicano nelle operazioni di trasporto internazionale di merci.».
54.011. Pella, Prestigiacomo, Mandelli, Giacomoni.
(Inammissibile)
ART. 55.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo dopo le parole: «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» inserire le seguenti: «e delle aziende farmaceutiche» nonché è inserito il seguente segno di interfunzione: «,».
55.1. Trano.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «dei carburanti» sono aggiunte le seguenti: «, né è dovuto con riferimento alle attività di produzione dell'energia elettrica da parte degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63, comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 111 del 2006. In caso di soggetti che esercitano più attività, il contributo si applica esclusivamente con riguardo alle attività di cui al presente comma»;
b) alla lettera b), dopo le parole: al comma 2, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «operazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «relative alle attività di cui al comma 1,»;
c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, il totale delle operazioni attive e passive di cui al periodo precedente si assume con riguardo ad ogni singolo soggetto coinvolto nell'operazione straordinaria. Nell'ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale, l'incremento del saldo di cui al comma 2 deve essere rettificato per eliminare eventuali disomogeneità negli elementi oggetto del raffronto tra le operazioni attive e quelle passive dei periodi previsti dal medesimo comma 2».
*55.2. Fassina.
*55.3. Fantinati.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «dei carburanti» sono aggiunte le seguenti: «, né è dovuto con riferimento alle attività di produzione dell'energia elettrica da parte degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63, comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 111 del 2006. In caso di soggetti che esercitano più attività, il contributo si applica esclusivamente con riguardo alle attività di cui al presente comma»;
b) alla lettera b), dopo le parole: al comma 2, sono aggiunte le seguenti: dopo le parole: «operazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «relative alle attività di cui al comma 1,»;
c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, il totale delle operazioni attive e passive di cui al periodo precedente si assume con riguardo ad ogni singolo soggetto coinvolto nell'operazione straordinaria».
**55.4. Murelli, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**55.5. Fassina.
Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «dei carburanti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».
*55.6. Fantinati.
*55.7. Fassina.
*55.8. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico.»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:
a) il totale delle operazioni attive, al netto dell'Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'Iva derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;
b) il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti.».
55.9. De Toma, Zucconi, Caiata.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo lettera a) è aggiunta, la seguente:
a-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico».
b) alla lettera b) le parole: nella misura del 25 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 15 per cento.
55.10. Benigni, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto.
Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico».
*55.11. Fantinati.
*55.12. Fassina.
*55.13. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico»;
b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:
a) il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;
b) il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati, così come desumibili dai libri giornali di banche e intermediari finanziari e che abbiano come sottostante gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi.
3-ter. Per i soggetti di cui al comma 1, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo solidaristico straordinario di cui al comma 3, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:
a) delle operazioni attive e passive intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero;
b) dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o dei prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini Iva, incluse le operazioni intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero».
**55.14. Osnato.
**55.15. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, dopo le parole: «dei carburanti» sono aggiunte le seguenti: «e dalle imprese che svolgono attività finalizzata a migliorare l'efficienza energetica dei sistemi, nonché la loro gestione».
*55.18. Topo, Fragomeli, Buratti, Sani.
*55.19. Mazzetti, Pella, Martino.
*55.20. D'Ippolito.
*55.16. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019;» al secondo periodo, le parole: «del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «del periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019»; al terzo periodo, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento».
b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi».
**55.21. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
**55.22. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni.
**55.23. Ungaro, Fregolent.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 2, le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» e le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento» e dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».
55.24. Ungaro, Del Barba.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al comma 2, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,».
55.25. Fassina.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: primo periodo,;
b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «superiore a euro 5.000.000» sono inserite le seguenti: «fino ad un importo massimo pari al 25 per cento degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2021»;
b-ter) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.
3-ter. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo solidaristico straordinario di cui al comma 3, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:
a) delle operazioni attive e passive intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero;
b) dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o dei prodotti petroliferi, incluse le operazioni intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero.
3-quater. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».
c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) il comma 7 è abrogato.
55.26. Ciagà, Topo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 con le seguenti: periodo dal 1° ottobre 2021 al 1° marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 1° marzo 2021.
55.27. Raduzzi.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: Nella misura del 25 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 30 per cento e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000.000».
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. È abrogato l'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Una quota pari a 1,4 miliardi di euro del gettito derivante dall'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come modificato dal comma 1, è versata in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portata a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali di sistema afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3 comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalità stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
55.28. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento, con le seguenti: nella misura del 30 per cento.
55.29. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 27,5 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4:
a) alla lettera c), sostituire le parole: 6.508 milioni con le seguenti: 7.508 milioni;
b) sostituire la lettera f), con la seguente:
f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 31 dicembre 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
55.30. Scerra.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;
b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto delle accise versate e dell'Iva indicata nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.»;
c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 400 milioni di euro nel 2022, è destinato al Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 33 del presente decreto.
Conseguentemente:
a) all'articolo 33:
1) al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 900 milioni;
2) sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi degli articoli 55 e 58.;
b) all'articolo 58, comma 4:
1) all'alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 17.122.778.500 euro per l'anno 2022;
2) alla lettera c), sostituire le parole: 6.508 milioni con le seguenti: 7.908 milioni.
55.31. Caso.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;
b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto delle accise versate e dell'Iva indicata nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.».
55.32. Caso, Currò, Alemanno, Cancelleri, Grimaldi, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Fantinati.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nella misura del 25 per cento aggiungere il seguente periodo: Il contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è calcolato sull'incremento del saldo delle operazioni attive e passive al netto dell'accisa e dell'Iva.
Conseguentemente, all'articolo 58:
a) alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni di euro con le parole: quanto a 6.108 milioni di euro;
b) alla lettera g) sostituire le parole: quanto a 1.500 milioni di euro con le parole: quanto a 1.900 milioni di euro.
55.33. De Toma, Zucconi, Caiata.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».
Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dalla lettera b-bis del comma 1, valutato in 130 milioni per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 30.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
55.35. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Al comma 1, dopo la lettera b,) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» inserire le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».
Conseguentemente all'articolo 58, comma 4, lettera c), sostituire le parole: 6.508 milioni con le parole: 6.378 milioni.
55.36. Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Prestigiacomo, Benigni.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».
*55.37. Pettarin.
*55.38. Foti, Trancassini, Osnato.
*55.39. Moretto, Del Barba, Ungaro.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2, dopo le parole: «superiore a euro 5.000.000» sono inserite le seguenti: «fino a un importo massimo pari al 25 per cento degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2021».
**55.40. Benigni, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto.
**55.41. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
**55.42. Prestigiacomo, Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.
3-ter. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al precedente comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari ai differenziali positivi o negativi pagati od incassati in relazione ai contratti di finanza derivata, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini Iva.
3-quater. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».
55.43. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al precedente comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari ai differenziali positivi o negativi registrati contabilmente nei periodi di cui al comma 2 in relazione alle vendite e agli acquisti di beni ammortizzabili e ai contratti di finanza derivata, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini Iva. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono, secondo le modalità individuate al successivo comma 5, una dichiarazione redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per l'individuazione delle operazioni attive e passive di cui al presente comma desumibili da registri obbligatori per legge.».
*55.44. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*55.45. Grimaldi, Lovecchio.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo solidaristico straordinario di cui al comma 3, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:
a) delle operazioni attive e passive intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero;
b) dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o dei prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini Iva, incluse le operazioni intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero.».
55.46. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Sessa, Sorte.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1».
*55.49. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*55.50. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
*55.51. Lovecchio.
*55.52. Prestigiacomo, Pella.
*55.54. Torromino, Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
*55.55. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al precedente comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari ai differenziali positivi o negativi pagati o incassati in relazione ai contratti di finanza derivata, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini Iva».
**55.56. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
**55.57. Prestigiacomo, Pella.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».
*55.58. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
*55.59. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
*55.60. Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Benigni.
*55.61. Fantinati.
*55.62. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*55.63. Grimaldi, Lovecchio.
*55.66. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, alla quantificazione del saldo di cui al precedente periodo non concorre la somma degli importi riferibili alle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, oggetto di fatturazione attiva».
55.67. Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Limitatamente ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2022, l'entità del contributo di cui al comma 1 è ridotta in misura pari all'eventuale valore risultante dal meccanismo di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.».
55.68. De Toma, Zucconi, Caiata.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il comma 7 è soppresso.
*55.69. De Toma, Zucconi, Caiata.
*55.70. Moretto, Del Barba, Ungaro.
*55.71. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive il contributo di cui al comma 1 è deducibile in misura pari al 30 per cento del valore del contributo medesimo.».
**55.72. Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Prestigiacomo.
**55.73. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 7 la parola: «non» è soppressa e dopo le parole: «imposta regionale sulle attività produttive» inserire il seguente periodo: «La disposizione presente comma non produce effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022».
55.74. Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Prestigiacomo.
Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
c-bis) al comma 7 la parola: «non» è soppressa.
*55.75. Grimaldi, Lovecchio.
*55.76. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a carico dei soggetti» è inserita la seguente: «passivi»;
e-ter) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo si applica per la parte eccedente il 10 per cento del suddetto incremento»;
e-quater) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».
55.77. Pella, Prestigiacomo, Mandelli.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il contributo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.».
55.78. Pella, Mandelli, Prestigiacomo.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) l'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
55.79. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati per tenere conto:
a) delle operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa;
b) delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni.
1-ter. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e del superamento delle soglie indicate nel comma 2 dello stesso articolo 37 nella determinazione del valore delle operazioni passive si tiene conto anche del valore delle operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità.
1-quater. Il contributo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
55.80. Gariglio.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
1-ter. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili».
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» sono sostituite con le seguenti: «l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».
55.81. Muroni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le eventuali maggiori entrate eccedenti i 6.508 milioni di euro per l'anno 2022 derivanti dall'applicazione del contributo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono destinate alla restituzione delle somme percepite a titolo di rivalsa dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per forniture di energia elettrica, effettuate nelle regioni a statuto ordinario dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2011 e nelle regioni a statuto speciale dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2012, ai soggetti consumatori finali che ne abbiano fatto richiesta, rispettivamente alla data del 31 dicembre 2021 e del 31 marzo 2022.
55.82. Fragomeli, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Proroga del credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)
1. All'articolo 22, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2023».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
55.02. Grimaldi.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Proroga dei crediti d'imposta in materia di pagamenti elettronici)
1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-ter, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al comma 2, le parole: «a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 670 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
55.03. Grimaldi.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. La riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dall'Inps per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, che ha depenalizzato il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sospesa fino al 31 dicembre 2022.
2. La sospensione della riscossione di cui al comma 1 opera per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie notificate con ordinanza ingiunzione a far data dal 24 febbraio 2022.
3. La sospensione di cui al comma 1 determina la sospensione del corso della prescrizione sino al 31 dicembre 2022 sia delle ritenute il cui versamento è stato omesso che delle sanzioni irrogate.
55.04. Barbuto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Disposizioni per il recupero delle accise da parte degli esercenti deposito commerciale ed impianti di distribuzione stradale di carburanti)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. Relativamente a ciascun prodotto di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2), qualora la giacenza alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti maggiore della giacenza alla data dell'8 luglio 2022, gli esercenti deposito commerciale e impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3 possono chiedere il rimborso ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, della maggiore accisa gravante sulla differenza di prodotto. A tal fine, presentano apposita dichiarazione all'Ufficio delle accise, dogane e monopoli territorialmente competente dalla quale risulti la differenza di giacenza distinta per ogni prodotto energetico e la relativa imposta richiesta a rimborso. Ove ne ricorrano i presupposti, il rimborso è disposto dall'Ufficio delle accise, dogane e monopoli con apposito accredito di imposta da utilizzare presso il deposito fiscale mittente. In caso di dichiarazione infedele si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli sono definiti i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione e per la fruizione dell'accredito anche nei casi in cui il prodotto sia stato trasferito agli impianti di distribuzione stradale di carburanti da depositi commerciali.
4-ter. Relativamente a ciascun prodotto di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2), qualora la giacenza alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti minore della giacenza alla data dell'8 luglio 2022, gli esercenti deposito commerciale ed impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3 sono tenuti al versamento della maggiore accisa gravante sulla differenza di prodotto entro il mese successivo alla predetta data.
4-quater. Qualora le aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2), siano rideterminate senza soluzione di continuità con il decreto di cui al comma 8 i commi 4-bis e 4-ter trovano applicazione con riguardo alla giacenza di ciascun prodotto alla data di cessazione di efficacia fissata dal medesimo decreto.
4-quinquies. Non si fa luogo al rimborso di cui al comma 4-bis né è dovuto il pagamento di cui al comma 4-ter laddove l'accisa gravante sulla differenza di prodotto sia inferiore o pari a 1.000 euro.
4-sexies. L'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli esercita i poteri di controllo sui soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi previsti dall'articolo 18 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, anche al fine di verificare la coerenza del prezzo applicato dai fornitori che operano nella catena del valore dei carburanti fino al consumatore finale.».
55.05. Squeri, Pella, Martino, Torromino, Porchietto, Giacometto, Benigni, Sessa, Prestigiacomo, Cannizzaro.
ART. 56.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il complesso delle risorse di cui al comma 1 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.
56.1. Scerra.
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
56.2. Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: In deroga all'articolo 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, il definanziamento di cui al periodo precedente non opera qualora si sia proceduto alla pubblicazione degli atti di gara entro i termini di cui al medesimo articolo 44.;
b) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del predetto decreto-legge n. 34 del 2019;
c) al comma 3, capoverso comma 7-bis:
1) al terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;
2) sopprimere il quarto periodo.
56.3. Navarra, De Luca, Lacarra.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse rese disponibili a seguito delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e programmazione 2021-2027, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettere f) e g), del presente decreto, sono in ogni caso destinate alla copertura degli oneri di cui al presente decreto secondo la chiave di riparto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero, in caso di impossibilità, sono successivamente reintegrate e destinate in modo da assicurare la citata chiave di riparto.
56.4. De Luca, Navarra, Lacarra.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla pubblicazione degli atti di gara con la determinazione di impegno delle somme.;
b) al comma 3, capoverso «7-bis»:
1) al terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;
2) sopprimere il quarto periodo.
56.5. Navarra, De Luca, Lacarra.
Al comma 3, capoverso «7-bis», sostituire il quarto periodo con il seguente: A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle assunte con l'intervento della proposta di aggiudicazione, di cui all'articolo 33 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
56.6. De Luca.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sostituire il primo periodo, con i seguenti: «la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c). I Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c) sono articolati per area tematica e settori di intervento, individuati con la delibera CIPESS di cui alla lettera b). Essi contengono l'analisi di contesto settoriale e territoriale, la strategia generale del Piano, uno specifico approfondimento relativo alle aree territoriali che manifestano maggiori fabbisogni di interventi e di rafforzamento della capacità amministrativa, il piano finanziario complessivo fino all'ultimo anno di bilancio del FSC 2021-2027, gli esiti della Valutazione ambientale strategica ove pertinente. I Piani sono coerenti con la Strategia nazionale e regionale di sviluppo sostenibile e con i pertinenti indicatori, secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021 recante “Linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022”. Con riferimento a ciascun settore di intervento, i Piani indicano i risultati attesi, le linee di azione o gli specifici interventi necessari per il conseguimento dei risultati attesi, nonché la relativa stima della dotazione finanziaria. Le linee di azione e gli specifici interventi sono coerenti con gli obiettivi strategici del FSC, complementari e addizionali rispetto alle azioni del PNRR e dei Programmi europei per la coesione. Con riferimento a ciascun settore di intervento, sono altresì indicati i soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, il cronoprogramma finanziario, fino all'ultimo anno di bilancio del FSC 21-27, gli indicatori di realizzazione fisica adottati e relativi target finali, il cronoprogramma procedurale con l'indicazione dei relativi termini temporali di conseguimento, con particolare riferimento ai tempi per la selezione e l'individuazione degli interventi, per le diverse fasi della progettazione, per le procedure per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e per l'esecuzione degli interventi. All'interno del cronoprogramma procedurale sono ricompresi i traguardi da raggiungere che costituiscono obiettivi procedurali specifici, iniziali, intermedi e finali, per il settore di intervento. Al fine di assicurare un'efficace programmazione, i cronoprogrammi di attuazione finanziaria e procedurale definiti a livello di settore di intervento, considerati nel loro complesso nell'ambito del singolo Piano, sono coerenti con gli obiettivi generali di efficacia dell'attuazione individuati con la delibera CIPESS di cui alla lettera b), i quali prevedono percentuali crescenti di risorse minime che i Piani devono conseguire per ciascuna annualità con riferimento: a) all'avvio delle procedure per la selezione e b) all'individuazione dei progetti, c) al conseguimento della progettazione ed esecutiva e d) delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. La verifica di coerenza, ai fini dell'approvazione, con gli obiettivi generali di efficacia dell'attuazione, è effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione, anche avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e del NUVEC. Gli obiettivi generali di efficacia dell'attuazione a livello del Piano e gli obiettivi procedurali specifici a livello dei settori di intervento, una volta approvato il Piano, costituiscono riferimento per l'applicazione dei meccanismi per garantire l'efficacia dell'attuazione di cui alla lettera d-bis).»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis). L'Agenzia per la coesione territoriale svolge le azioni di monitoraggio e verifica sugli obiettivi generali di efficacia dell'attuazione a livello del Piano e, annualmente, sugli obiettivi procedurali specifici a livello di settore di intervento inseriti nel Piano, ai fini della rilevazione e segnalazione dei casi di ritardo nel conseguimento degli obiettivi, nell'avanzamento procedurale e finanziario ovvero dei casi di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. L'Agenzia per la coesione territoriale procede, altresì, all'attivazione, ove necessario, delle misure di supporto e attuazione rafforzata previste dal comma 3, lettera e) ed f), dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riferimento ai settori di intervento e alle aree territoriali che mostrano i maggiori divari e fabbisogni in termini di capacità amministrativa. Il mancato rispetto degli obiettivi generali di efficacia dell'attuazione o la mancata alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio da cui poter desumere il conseguimento dei suddetti obiettivi, comporta la riduzione della dotazione finanziaria del Piano, in misura pari alla differenza tra il valore delle risorse effettivamente conseguito per ciascun obiettivo generale e il valore minimo delle risorse necessario per il conseguimento dell'obiettivo stesso ai sensi della lettera d). Il CIPESS con la delibera di cui alla lettera b) può fissare limiti massimi al definanziamento del Piano secondo criteri di proporzionalità e progressività. Fermo restando gli obblighi di regolare alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio, le amministrazioni titolari dei Piani comunicano all'Agenzia per la coesione territoriale, con cadenza semestrale, le informazioni sullo stato di attuazione dei Piani e degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto ai tempi di attuazione e ai cronoprogrammi indicati nei Piani, con le relative motivazioni e le conseguenti iniziative. Il Ministro per il sud e la coesione territoriale, su proposta dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentita la Cabina di regia, sottopone al CIPESS, entro il 30 maggio di ogni anno, anche ai fini di cui alla lettera g), la ricognizione sull'avanzamento procedurale, finanziario e realizzativo dei Piani, con riferimento al rispetto degli obiettivi generali di efficacia dell'attuazione e agli obiettivi procedurali specifici per settore d'intervento dei PSC, evidenziando i casi di scostamenti, ritardi nonché di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, e, ove ne ricorrano le condizioni, propone contestualmente al medesimo Comitato la revoca del finanziamento delle risorse, ovvero l'adozione delle procedure di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Fermo restando il rispetto della chiave di riparto del Fondo sviluppo e coesione, le risorse rivenienti dalle decurtazioni finanziarie di cui al precedente periodo sono assegnate, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale alla Cabina di regia FSC e, in via successiva, al CIPESS, ai Piani che presentano un più elevato grado di avanzamento della spesa, procedendo, ove necessario, alla modifica dei valori complessivi dei Piani, come definiti ai sensi della lettera d). Restano salve le prescrizioni e le clausole di definanziamento previste nelle delibere stralcio adottate ai sensi del penultimo periodo della lettera d)».
56.7. Paolo Russo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)
1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:
«2-bis. È istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022 e 2,5 milioni di euro per il 2023, volto al riconoscimento di un indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei medesimi immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva».
b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 2-bis del presente articolo, i proprietari di immobili siti nel territorio della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dallo stabilimento Ilva, in favore dei quali:
a) sia stata emessa una sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico di ILVA S.p.A., attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura;
b) sia stato emesso un provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura anche in esito a definizione transattiva con la procedura concorsuale;
c) al comma 2-quater:
1) le parole: “massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai predetti provvedimenti di ammissione allo stato passivo della procedura ovvero di sentenze di risarcimento”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
d) al comma 2-quinquies, le parole: “Ministero dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente del Consiglio dei ministri”».
Conseguentemente, al comma 2-sexies dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la parola: 2021 è sostituita dalla seguente: 2022 e la parola: 2022 è sostituita dalla seguente: 2023.
56.01. Boccia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi)
1. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023.».
56.02. Martinciglio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Disposizioni per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)
1. I risparmiatori che entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non abbiano presentato, tramite la apposita procedura di compilazione telematica, l'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, possono presentare entro il termine del 30 settembre 2022 la domanda per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i risparmiatori in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato istanze di erogazione dell'indennizzo possono integrarle, anche ove già definite, al fine di sanare eventuali vizi o errori, in modo da poter accedere alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 501, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.
56.03. Zanettin, Pella, Martino.
(Inammissibile)
ART. 57.
Sopprimerlo.
57.1. Trano, Vianello, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
Sopprimere il comma 3.
*57.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*57.4. Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
*57.5. Gagliardi, Scanu.
*57.6. Zanichelli.
*57.7. Terzoni, Sut, Martinciglio.
*57.8. Cestari, Tarantino, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Binelli.
*57.9. Pastorino, Fassina.
*57.10. Mandelli, Pella, D'Attis, Giacomoni, Giacometto.
*57.11. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
*57.12. Ungaro, Del Barba.
Al comma 3, sostituire le parole: 1° maggio 2022, con le seguenti: 7 febbraio 2022.
**57.13. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
**57.14. Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le disposizioni introdotte agli articoli 10 e 11, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. Le disposizioni introdotte dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso al 29 aprile 2022.
57.15. Porchietto, Squeri, Torromino, Giacometto, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le disposizioni introdotte agli articoli 10 e 11, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. Le disposizioni introdotte dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso al 29 aprile 2022, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto.
57.16. Martino, Pella, Squeri, Porchietto, Giacometto, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 5 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a euro 8.818.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
57.17. Pella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'Entry/Exit system – EES)
1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato «Entry/Exit System (EES)», di cui al regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, e al regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, e al fine di garantire il regolare esperimento delle operazioni di frontiera a partire dal 30 settembre 2022, data di avvio del sistema, in attuazione dell'articolo 64 del predetto regolamento (UE) 2017/2226, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituto un fondo rubricato «Fondo per le dotazioni tecnologiche di accesso all'Entry/Exit System presso gli aeroporti nazionali», con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2022, finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto agli aeroporti per il recupero dei costi sostenuti per l'approvvigionamento e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES.
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 e di rendicontazione dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali.
4. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*57.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*57.02. Pettarin.
*57.03. Maccanti, Rixi, Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*57.04. Lovecchio.
*57.05. Nobili, Del Barba, Ungaro.
*57.06. Benigni, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
*57.07. Bruno Bossio.
(Inammissibile)
ART. 58.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disponibilità finanziarie giacenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato n. 29814, intestato a CDP Gestione Separata relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla Convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con CDP in data 15 luglio 2016, in esecuzione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 maggio 2016, n. 0005041/SVI, modificato con decreto direttoriale 15 luglio 2016, n. 0007026/SVI, determinatesi a seguito della scadenza dei Memorandum of Understanding di cui ai decreti di impegno Prot. 9124/SVI del 17 dicembre 2015, Prot. 9048/SVI del 16 dicembre 2015, Prot. 9258/SVI del 21 dicembre 2015, Prot. 9256/SVI del 21 dicembre 2015, Prot. 9254/SVI del 21 dicembre 2015, Prot. 12120/SVI del 1° dicembre 2017, quantificate nell'importo di euro 29.805.256,25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica relativo al Fondo medesimo, cap. 9754, per essere destinate agli interventi di cooperazione bilaterale e multilaterale, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
58.1. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'anno 2023, una quota pari a 1 milione di euro delle risorse di cui al primo periodo, è finalizzata all'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un fondo di pari importo, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi volti alla prevenzione e lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
58.3. D'Attis.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di migliorare la viabilità e garantire l'innalzamento funzionale, la sicurezza e la sostenibilità della strada statale 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, nonché per assicurare maggiore efficienza al collegamento tra il sistema portuale di Taranto e la rete autostradale nazionale, anche in vista del previsto incremento del traffico di merci derivante dall'istituzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2019, della Zona economica speciale, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il finanziamento di interventi di adeguamento del tratto stradale della SS7 dalla barriera autostradale Taranto Nord della A14 fino all'intersezione con la strada statale 689.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
58.4. Lacarra, Boccia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
58.01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.