COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE
9 febbraio 2022
ART. 1.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'alinea le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e alla lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.101. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le graduatorie concorsuali delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui validità è fissata dall'articolo 1, comma 147, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono valide ed utilizzabili fino al 31 dicembre 2022.
1.102. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lepri, Lacarra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
*1.18. Muroni.
*1.52. Fornaro, Fassina.
*1.65. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.
*1.48. Trano, Costanzo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022.
2-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis è autorizzata, per l'annualità 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
1.74. Deidda, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000.
1.58. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al comma 7 le parole: «di cui agli articoli 90 e 110» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 90 e 110, comma 2».
1.164. Cannizzaro.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente si estendono anche al 30 per cento al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1.93. Tucci.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.130. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo.
1.99. Gallo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 24, comma 6, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la parola: «decimo» è sostituita dalla seguente: «tredicesimo».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 297, lettera a), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: «18» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 24, comma 6, primo periodo,».
1.34. Raciti, Baldini.
Al comma 8, lettera a), numero 1, dopo le parole: 31 marzo 2022 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il numero degli idonei non vincitori dei concorsi svoltisi nel biennio 2020-2021 non può essere superiore ad un terzo dei posti messi a bando fino al 31 marzo 2022;.
1.108. Trano.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».
8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.66. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le assunzioni degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 8, lettera a), sono autorizzate, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 976 posti, elevati a 996, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 13 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 80 del 13 novembre 2020.
1.83. Prisco, Ferro, Varchi, Maschio, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le assunzioni nel corpo della Polizia penitenziaria per aliquota civile avvengono mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del direttore generale del personale e delle risorse 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 18 del 5 marzo 2019. Per le finalità di cui al presente comma la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2022.
1.5. Piera Aiello, Trano.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023». In considerazione delle esigenze connesse in relazione a quanto stabilito ai sensi del primo periodo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità ivi indicata si avvale, entro il 30 giugno 2022, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1.40. Comaroli.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di una apposita richiesta da avanzare ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, entro il 30 aprile 2022.
11-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, la proroga è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta, alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.
1.69. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: «Per il triennio 2019-2021» sono sostituire dalle seguenti: «Per il quadriennio 2019-2022».
*1.87. Ubaldo Pagano, Boccia, Navarra, De Menech, Miceli.
*1.115. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.141. Paolo Russo, Sarro, Pella, Milanato.
Al comma 12, lettera a), numero 2), dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1.59. Buratti.
Al comma 12, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
*1.116. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.88. De Menech, Miceli, Navarra.
Al comma 13, sostituire le parole: 28 febbraio 2022, con le seguenti: 15 marzo 2022.
Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermi i termini di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistici ivi previsti, all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 4-bis), è aggiunto il seguente:
«4-ter) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di avere accesso alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno dell'Unione europea presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) punti 7 e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I soggetti tenuti all'obbligo di identificazione acquisiscono in ogni caso il nome e il cognome del cliente»;
b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;
b) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».
5-ter. All'articolo 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché 2022».
5-quater. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies, è aggiunto il seguente:
«6-septies. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si dà luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato nel comma 6-quinquies, primo periodo, del medesimo articolo».
5-quinquies. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
5-sexies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento dell'obbligo formativo discendente dall'iscrizione al registro della revisione legale, previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la IFRS Foundation, con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri paesi preposti alle medesime attività». All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «all'International Accounting Standard Board (IASB)» sono sostituite dalle seguenti: «alla IFRS Foundation».
5-septies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**1.186. Pella, Sarro.
**1.187. Fassina.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:
«6-ter. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per l'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, i suddetti contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati, prorogati ovvero rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.»
*1.154. Pella, D'Attis.
*1.26. Ceccanti.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;
b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.119. Rizzo, Aresta, Troiano, Maria Tripodi.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e dal 2022»;
b) al secondo periodo le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e dal 2022».
1.6. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
1.105. Costa, Angiola.
Sopprimere il comma 19.
*1.106. Colletti, Forciniti, Trano.
*1.29. Forciniti, Trano.
Sopprimere i commi 20 e 21.
1.30. Forciniti, Trano.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Per l'anno 2022 sono autorizzati i richiami, ai sensi dell'articolo 986, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, del personale dell'Arma dei carabinieri in ausiliaria, nel ruolo di ispettori e sovrintendenti, già richiamati e in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Il predetto personale è richiamato in servizio, a domanda e senza assegni, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, nella medesima sede e con il medesimo incarico e funzioni assegnati alla predetta data. I doveri di dipendenza gerarchica nei confronti del personale richiamato sono altresì osservati dal personale in servizio permanente.
1.35. Baldini, Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.
Sopprimere i commi 22 e 23.
1.31. Forciniti, Trano.
Al comma 24, sostituire le parole: fino al 31 maggio 2022 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022.
1.123. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Sopprimere il comma 25.
1.107. Colletti.
Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:
25-bis. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
25-ter. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 2, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».
b) all'articolo 4-bis, comma 2-bis, il primo periodo è soppresso e, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Con il decreto di cui al comma precedente è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio che hanno in corso gli accorpamenti fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento degli stessi. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse vigenti in capo alle camere di commercio, senza innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
1.159. Prestigiacomo.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 25-ter)
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che operano nell'ambito delle amministrazioni centrali dello Stato. Gli oneri derivanti dalla proroga di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate, ordinariamente già destinate allo scopo.
1.57. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Mor, Ciaburro, Bartolozzi.
Al comma 26, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 marzo 2022, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 marzo 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
1.104. Bruno Bossio, Viscomi, Carla Cantone, Mura, Gribaudo, Lepri, Lacarra, De Luca.
Al comma 26, lettera b), le parole: inderogabilmente entro il 31 marzo 2022 sono sostituite dalle seguenti: inderogabilmente entro il 31 maggio 2022.
1.2. Tasso.
Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari», sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga, per il solo anno 2022 in qualità di lavoratori sovrannumerari».
26-ter. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2022».
26-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 marzo 2022».
1.1. Tasso.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e al secondo periodo le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
1.32. Bordo, De Luca.
Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
27-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19 è prorogata fino al 31 dicembre 2022 la facoltà delle amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità nonché i lavoratori ASU Siciliani di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali.
27-ter. Dall'attuazione del comma 27-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.179. Siracusano, Prestigiacomo, Giannone, Giarrizzo, Alaimo.
Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
27-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «Per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2019-2023».
27-ter. All'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per processi di mobilità, nonché quelle» sono soppresse.
1.89. Ferraresi, Zolezzi, Zanichelli, Ascari, Sarti, Carbonaro, Spadoni.
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria, per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Piano nazionale di ripresa e resilienza), nonché in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di attuare il piano di rientro dei disavanzi sanitari, per gli anni 2022 e 2023, la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, oltre i limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in misura non superiore al 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente sono a carico dei bilanci della medesima regione, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
1.156. Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Gentile.
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la regione Calabria può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite di Azienda Calabria Lavoro, in forza ad un contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per almeno 12 mesi. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio della regione Calabria, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
1.157. Cannizzaro, Gentile, Torromino, Maria Tripodi.
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla più recente legislazione, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117, perdurano nella carica fino al completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
1.61. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Al comma 28, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «di euro 9.340.500 per l'anno 2022», con le seguenti: «di euro 10.124.500 per l'anno 2022»;
b) dopo le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali», aggiungere le seguenti: «quanto a euro 784.000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali».
1.42. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti commi:
28-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
c) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
28-ter. Fino al 31 dicembre 2022, nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, alla dichiarazione di equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero e necessari per l'ammissione alle procedure concorsuali provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di cui al primo periodo è disposta l'ammissione con riserva dei candidati che abbiano avanzato richiesta di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza è resa esclusivamente ai candidati utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'assunzione conseguente al superamento di concorso pubblico. È facoltà delle amministrazioni procedere alle assunzioni dei candidati ammessi con riserva prima del rilascio della dichiarazione di equivalenza, prevedendo una clausola di risoluzione espressa per il caso di mancato ottenimento della dichiarazione. Nelle more della definizione del processo di semplificazione di cui all'articolo 3, comma 10-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i titoli di studio, professionali e di servizio conseguiti all'estero utili ai fini dell'attribuzione di punteggio nei concorsi pubblici sono valutati dalle commissioni esaminatrici, fermi restando i controlli anche a campione svolti dalle amministrazioni all'atto dell'assunzione. Le disposizioni di cui al presente comma operano anche con riguardo ai bandi di concorso già emanati o contenenti clausole difformi.
1.146. Sarro, Pella.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, i termini ordinatori o perentori in scadenza nell'anno 2022 per gli adempimenti di natura non pecuniaria del privato nei confronti della pubblica amministrazione possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo non superiore a 90 giorni, su richiesta da parte del privato, con apposita istanza da notificare, anche telematicamente, all'amministrazione competente.
1.92. Galizia.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Al fine di fronteggiare il perdurante stato di emergenza prodotto dalla pandemia da COVID-19, la durata dei contratti a tempo determinato del personale operante presso i centri funzionali e le sale operative della Protezione Civile della regione Molise, può essere prorogata fino al 31 dicembre 2022. La regione Molise è autorizzata ad assumere nei propri ruoli con contratto a tempo indeterminato il personale di cui al primo periodo entro il medesimo termine.
1.174. Tartaglione.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 706 le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
b) al comma 707 le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2022».
1.23. Villarosa.
Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite con le parole: «alla data del 31 dicembre immediatamente successivo alle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale»;
b) al comma 1, le parole: «entro il 15 aprile 2022.» sono sostituite con le parole: «nella prima data utile, individuata con gli appositi accordi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successiva alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo.».
1.163. Sarro, Calabria, Milanato.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
1.15. Sodano.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2022».
1.121. Del Sesto, Casa, Cimino, Licatini, Faro.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.
1.117. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
*1.56. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*1.137. Lupi.
*1.151. Squeri, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Polidori, Torromino, Calabria.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024».
1.135. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
c) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1.145. Giacometto, Sarro, Pella.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Le risorse finanziarie residue stanziate dall'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il triennio 2018-2020, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, capitolo 243 «Fondo per l'innovazione sociale», sono riassegnate al medesimo capitolo sino al completamento del Programma triennale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2018 per comuni capoluogo e città metropolitane.
1.147. Pella, Sarro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali)
1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno scolastico 2020/2021», sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno scolastico 2022/2023»;
b) le parole: «subordinato a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quello subordinato a tempo indeterminato».
*1.013. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.07. Pezzopane.
*1.026. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*1.037. Ruffino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis
(Proroga termini affidamento opere messa in sicurezza edifici e territorio)
1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I termini di cui al primo periodo sono prorogati di sei mesi, con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter».
1.016. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono riconosciuti, con le modalità ivi previste, per ulteriori 13 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.018. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Bonus Salute mentale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, volte a favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione sono riconosciute per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
3. Agli oneri derivanti pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.019. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo l'articolo 31, è inserito il seguente:
«Art. 31-bis.
(Proroga accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale)
1. In conseguenza dell'imponente adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto delle tempistiche necessarie all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e convenzioni di cui all'articolo 3, lettere cccc) e dddd), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” che risultino esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, per un importo ed una durata pari a quelli previsti nella procedura originaria, al fine di non pregiudicare il perseguimento, su tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
1.030. D'Attis.
ART. 2.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
2.23. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di vittime del dovere.
2.24. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «degli anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «e 2024».
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.27. Lovecchio, Faro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno.
*2.4. Ruffino.
*2.22. Miceli.
*2.28. Manzo, Faro.
*2.33. Tonelli, Iezzi, Zoffili, Morrone, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*2.39. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*2.41. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
**2.5. Enrico Borghi, Pagani, De Menech, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
**2.35. Tonelli, Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*2.7. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
*2.21. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In considerazione delle esigenze connesse all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e delle esigenze di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, per le assunzioni straordinarie del personale di Polizia di Stato previste per l'anno 2022, si procede in via prioritaria mediante lo scorrimento delle graduatorie, a partire da quelle del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. All'uopo la validità delle predette graduatorie è prorogata fino al 31 dicembre 2022.
2.30. Tonelli, Morrone, Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. È autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017.
2.29. Giuliano, Baldino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.06. Tonelli, Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, D'Ettore, Rizzone.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga termini in materia di ricompense al valor militare)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole: «2 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2 giugno 2022»;
b) al comma 10-ter, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative di concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
c) al comma 10-quinquies, le parole: «Il Ministro della difesa provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della difesa e la Presidenza del Consiglio provvedono».
2.03. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroghe in materia di edilizia residenziale per dipendenti delle amministrazioni dello Stato)
1. All'articolo 12, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2.05. Ruggiero, Giuliano.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 31 marzo 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 30 aprile, il 31 maggio, il 30 giugno e il 31 luglio 2022.».
2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono nulle.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2.08. D'Attis, Anna Lisa Baroni.
ART. 3.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Conferenza Stato-città ed autonomie locali,» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2021,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno»;
c) al comma 3, dopo le parole: «si tiene conto» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2021,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può determinare la normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente»;
d) al comma 4, le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*3.196. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.27. Ruffino.
*3.395. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022» e le parole: «15 novembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022». Ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui al precedente periodo, l'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che non si ha abuso del diritto nel caso di rideterminazione del valore di acquisto con imposta sostitutiva e la successiva cessione a terzi di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, in società nel cui bilancio figurino utili di esercizio o riserve di utili portati a nuovo ovvero partecipazioni di controllo in altre società aventi nel proprio bilancio tali utili e riserve, sempre che la cessione avvenga a favore di soggetti non controllati dal cedente, né a lui collegati e di cui, comunque, il cedente non sia il beneficiario effettivo.
3.74. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le annualità di bilancio 2022, 2023 e 2024, alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
3.187. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;
b) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».
*3.329. Rixi, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.398. Calabria, Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo, Tartaglione, Prestigiacomo.
*3.216. Ubaldo Pagano.
*3.65. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 5-ter, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
3.169. Ribolla, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le società che operano in ambito socio-assistenziale, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano anche in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.
3.183. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022» e le parole: «15 novembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».
*3.75. Mor, Marco Di Maio, Del Barba.
*3.478. Gagliardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «15 novembre 2022».
3.223. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.182. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Sopprimere il comma 3.
*3.66. Del Barba, Marco Di Maio.
*3.258. Molinari, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.356. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.468. Gagliardi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
3.369. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
3.110. Buratti.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma 4-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del medesimo mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:
a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
4-quinquies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.
3.155. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.
4-ter. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:
«924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del medesimo mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
3.154. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.».
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.307. Martinciglio, Di Sarno, Terzoni, Faro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono differiti al 31 dicembre 2022.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.214. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 55 è sostituito dal seguente:
«55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono concesse nella misura massima dell'80 per cento di ciascuna operazione finanziaria, l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria, mentre per tutte le altre operazioni finanziarie la garanzia del Fondo è concessa nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, le predette misure massime del 60 per cento e dell'80 per cento sono riferite alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017. Restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017».
3.138. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022 e 30 novembre 2022 con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».
3.78. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 100 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
3.148. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è aggiunto il seguente periodo: «. A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello sviluppo economico»;
b) alla lettera m), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
*3.136. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*3.04. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*3.020. Ciagà, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Boccia, Buratti, Sani, Topo.
*3.061. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.0120. Calabria, Sarro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;
b) alla lettera m), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
**3.135. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
**3.03. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**3.019. Sani, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Boccia, Buratti, Ciagà, Topo.
**3.060. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.0119. Calabria, Sarro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.133. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021».
3.134. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.146. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
*3.172. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Lucchini.
*3.44. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*3.145. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.375. Lupi.
*3.418. Squeri, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Pella, Torromino, Porchietto, Polidori, Giacometto.
*3.93. Lotti.
*3.99. Trano.
*3.85. Vitiello, Del Barba, Marco Di Maio.
*3.480. Baratto.
*3.018. Vallascas, Trano, Forciniti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 241 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».
3.150. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente:
«6-septies. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato nel comma 6-quinquies, primo periodo, del medesimo articolo».
5-ter. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento dell'obbligo formativo discendente dall'iscrizione al registro della revisione legale, previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la IFRS Foundation, con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri paesi preposti alle medesime attività».
Conseguentemente, all'articolo 9-ter, comma 2, del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, le parole: all'International Accounting Standard Board (IASB) sono sostituite dalle seguenti: alla IFRS Foundation.
3.266. Gusmeroli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile, limitatamente al comma 5-ter e alla parte consequenziale)
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 aprile 2022»;
b) al comma 2, le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2022».
5-ter. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 5, le parole: «, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono soppresse.
*3.265. Durigon, Gusmeroli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*3.343. Miceli.
*3.359. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*3.361. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.
*3.469. Gagliardi, D'Ettore.
*3.147. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Ciaburro.
*3.402. Milanato, Sarro, Pella.
*3.31. Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «15 novembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 15,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.305. Martinciglio.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di consentire la ripresa delle attività turistiche montane, per tutto l'anno 2022 è sospeso il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) in favore di tutti gli operatori economici del settore turistico montano, che dimostrino una perdita di esercizio riferita all'anno 2021, rispetto all'anno 2019, almeno pari al 50 per cento del fatturato.
5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.303. Elisa Tripodi, Masi, De Carlo, Serritella, Faro, Iorio, Di Lauro.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di consentire la ripresa delle attività turistiche, per tutto l'anno 2022 è sospeso il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) da parte di tutti gli operatori economici del settore turistico che dimostrino una perdita di esercizio riferita all'anno 2021, rispetto all'anno 2019, almeno pari al 50 cento del fatturato.
5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.304. Elisa Tripodi, Masi, De Carlo, Serritella, Faro, Iorio, Di Lauro.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.336. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 706, le parole: «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni».
5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.308. Grimaldi, Manzo, De Carlo, Faro.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo».
5-ter. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.
*3.165. Dal Moro.
*3.426. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*3.237. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 992, le parole: «possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «possono comunicare, entro i successivi sessanta giorni da tale data, la facoltà di rimodulare o riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;
b) il comma 994 è sostituito dal seguente:
«994. Entro i successivi centocinquanta giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993 gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale».
**3.158. Boccia, Ubaldo Pagano.
**3.365. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
**3.384. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
**3.9. Ruffino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*3.241. De Luca, Boccia, Ubaldo Pagano, Navarra, Miceli.
*3.189. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.126. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*3.352. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.5. Ruffino.
*3.0111. Pella, Bagnasco, Sarro, Calabria, Milanato.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della regione Sicilia e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del Collegio Revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3.295. Ficara, Scerra, Prestigiacomo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i comuni possono concedere riduzioni della TARI mediante l'utilizzo delle risorse assegnate nell'anno 2021 ai sensi del decreto di cui al decreto del Ministero dell'interno del 24 giugno 2021 e non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.170. Ribolla, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Limitatamente agli anni 2021 e 2022, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022 e al 31 gennaio 2022 e 31 gennaio 2023».
3.310. Iovino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2022 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale».
3.213. Belotti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il 30 giugno 2022. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.226. Deidda, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 2022, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al primo periodo siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
3.333. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dall'anno 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
3.290. Buompane, Faro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo» sono sostituite dalle seguenti: «e il valore residuo mediante rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili»;
b) le parole: «I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «Il versamento relativo al mese di novembre 2023 deve essere effettuato».
*3.185. Tiramani, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.1. Lapia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo» sono sostituite dalle seguenti: «e il valore residuo mediante rateizzazione in dodici rate mensili»;
b) le parole: «I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «Il versamento relativo al mese di novembre 2023 deve essere effettuato».
**3.186. Tiramani, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**3.3. Lapia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, ultimo periodo, dopo la parola: «2021» sono inserite le seguenti: «e 2022» e dopo le parole: «al rendiconto 2020» sono inserite le seguenti: «e 2021»;
b) al comma 2, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022».
3.288. Buompane, Faro, Adelizzi, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».
*3.61. Annibali, Del Barba, Marco Di Maio.
*3.259. Molinari, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».
**3.284. Sut, Faro.
**3.286. Buffagni, Faro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3 dell'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*3.143. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.268. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Gusmeroli.
*3.373. Lupi.
*3.416. D'Attis, Anna Lisa Baroni, Squeri, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Gentile, Polidori, Porchietto, Giacometto, Calabria.
*3.321. Martinciglio.
*3.98. Trano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 866, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.
3.287. Buffagni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.331. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.52. De Luca.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.376. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
3.63. Del Barba, Marco Di Maio, Annibali.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al secondo periodo del comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «15 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
3.275. Faro.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
5-ter. All'articolo 1, comma 565, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 342, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
*3.244. Boccia, Ubaldo Pagano, De Luca, Miceli.
*3.8. Ruffino.
*3.353. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.364. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.383. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-bis) è soppressa.
3.289. Faro, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono prorogati al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.263. Molinari, Bitonci, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Viviani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono prorogati al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
*3.424. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*3.345. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.70. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
*3.33. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 59 sono aggiunti i seguenti:
«59-bis. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima o seconda perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite o crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La citata protezione è ripartita tra SACE e il mutuante ovvero il garante in modo tale da non pregiudicare per il mutuante ovvero per il garante gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio. Le garanzie di cui al presente comma possono essere concesse anche dalle società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130».
6-ter. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a), concedere finanziamenti e garanzie a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti e i soggetti garantiti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o la concessione delle garanzie siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia»;
2) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2.1. Nel patrimonio di cui al comma 2 sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo».
3.209. Lorenzin, D'Ettore.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».
6-ter. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
*3.219. Navarra, Ubaldo Pagano.
*3.231. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.457. Pella, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Milanato.
*3.475. D'Ettore.
*3.116. Dal Moro, Ubaldo Pagano, Benamati.
*3.200. Lazzarini, Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cavandoli, Covolo, Tiramani.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
6-ter. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
**3.449. D'Attis, Pella, Prestigiacomo.
**3.129. Fornaro, Fassina.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 e in 115 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.448. Mandelli, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Zanettin.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
3.276. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
6-ter. Rimane ferma l'applicazione a quanto previsto dal comma 6-bis delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1123, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter si provvede ai sensi dell'articolo 24.
3.447. Giacomoni, Pella, Zanettin.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
6-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
6-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.
3.100. Trano.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per le imprese del settore dello spettacolo, la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 31 dicembre 2021, è prorogata sino al 30 giugno 2022.
6-ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quater. All'onere derivante dal comma 6-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.272. Carbonaro, Vacca.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*3.106. Buratti, Fragomeli, Boccia, Bonomo, Ciagà, Sani, Topo.
*3.167. Dal Moro.
*3.277. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*3.239. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 38, comma 12, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».
6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.322. Giarrizzo, Alaimo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, le parole: «degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2022, 2023 e 2024». All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.128. Fassina, Fornaro.
*3.464. Pettarin.
*3.218. Lacarra.
*3.184. Badole, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
**3.72. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
**3.348. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.203. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**3.37. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**3.484. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per il settore delle telecomunicazioni, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico non abbia alcun rapporto diretto con l'utente finale ma si limiti, tramite la sua infrastruttura, a permettere ai soggetti titolari del contratto di vendita di distribuire il bene al cliente finale, l'interpretazione di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica fino al 31 dicembre 2022. Per tali soggetti, nell'anno 2022, il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro onnicomprensivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*3.90. Zordan, Capitanio, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.233. Butti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.29. Pizzetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, fino al 31 dicembre 2022 l'interpretazione autentica si intende riferita esclusivamente ai settori dell'energia elettrica e del gas.
**3.91. Capitanio, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**3.234. Butti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.
**3.30. Pizzetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201, è aggiunto il seguente:
«201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, quantificati in 85.000 euro per il medesimo anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
3.204. Nardi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera n-bis), è inserita la seguente:
«n-ter) in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, di cui alla lettera n-bis), i suddetti fondi costituiti da contributi pubblici possono essere utilizzati, venendo meno ogni vincolo originario di destinazione, per la concessione alle piccole e medie imprese consorziate o socie sia di garanzie, sia di finanziamenti oppure per operazioni finalizzate alla rinegoziazione e al consolidamento di finanziamenti ai sensi del presente articolo ovvero per la copertura degli interventi in garanzia degli stessi confidi escussi per l'inadempimento delle imprese con ricavi nell'esercizio 2020 non superiori a 5 milioni di euro che abbiano avuto nel 2020 o nel 2021 una riduzione del fatturato pari almeno al 30 per cento rispetto alla media dei fatturati degli anni 2016 2017, 2018 e 2019. Alle imprese e, nell'ipotesi di copertura degli interventi in garanzia, ai confidi beneficiari si applica il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. I fondi restano nella titolarità degli enti pubblici eroganti per essere loro restituiti, al netto delle perdite sulle operazioni effettuate, trascorsi trent'anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di liquidazione anche giudiziale dei confidi il relativo credito è subordinato a quelli degli altri creditori. I fondi sono computati nel patrimonio di vigilanza dei confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395. Con decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti criteri uniformi di rendicontazione verso gli enti titolari dei fondi per le utilizzazioni sopra previste. Il predetto decreto può contenere altre modalità per l'applicazione della presente misura».
3.300. Martinciglio, Faro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e al 31 dicembre 2021».
*3.229. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.473. D'Ettore.
*3.114. Dal Moro, Benamati.
*3.198. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.455. Mandelli, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
3.225. Deidda, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 18-quater, commi 1 e 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
*3.335. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.108. Topo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile,» sono soppresse e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.296. Ruocco, Martinciglio, Buompane, Di Sarno.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I termini previsti all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, sono differiti al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
3.48. Casu, Gariglio.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le misure previste dall'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma operano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.46. Villarosa.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le misure previste dall'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma operano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.45. Villarosa.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le misure previste dall'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma operano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3.47. Villarosa.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In considerazione dei ritardi nell'aggiornamento dei registratori telematici alla versione 7.0 del software di riferimento, l'Agenzia dell'entrate, con propri provvedimenti, dispone la proroga al 30 giugno 2022 del termine per l'adeguamento degli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, provvedendo ad accettare, fino a quella data, le trasmissioni con il software precedente. Le sanzioni connesse al ritardo nell'installazione dell'aggiornamento, applicate dal 1° febbraio 2022 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nulle.
3.412. Squeri, Calabria, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Porchietto.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.297. Martinciglio, Faro.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Il termine previsto al 16 dicembre 2022 della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente agli immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, è prorogato al 30 giugno 2023, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.301. Alemanno.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 846 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le facoltà di cui ai periodi precedenti, in considerazione dell'incertezza nella determinazione della base d'asta, gli enti locali possono prorogare fino al 31 dicembre 2025 l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone unico in capo al soggetto o ai soggetti cui risulta affidato il servizio alla data del 31 dicembre 2021, anche per effetto di eventuali proroghe tecniche e anche previa sospensione di procedure di affidamento già in corso.».
*3.25. Ruffino.
*3.283. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.255. Miceli.
*3.393. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**3.324. Barzotti.
**3.222. Murelli, Giaccone, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Moschioni, Snider.
**3.371. Lupi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.140. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.122. Pastorino, Cassinelli, Fornaro, Fassina.
*3.486. (ex 18.012) L'Abbate, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».
**3.470. Gagliardi.
**3.121. Pastorino, Cassinelli, Fornaro, Fassina.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:
a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.
6-ter. Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.
6-quater. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022.
3.54. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:
a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.
*3.407. Pella.
*3.291. Faro.
*3.350. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2022, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2021.
3.302. Cancelleri, D'Orso, Faro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevedono un canone forfetario di 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, decorre a partire dal 1° gennaio 2023.
3.92. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022».
6-ter. All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.96. Trano.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;
b) le parole: «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 2.000.000».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.87. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;
b) le parole: «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 2.000.000».
*3.236. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.452. Mandelli, Paolo Russo, Pella.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.309. Martinciglio, De Carlo, Terzoni, Tuzi, Faro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
*3.354. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.465. Gagliardi.
*3.332. Gribaudo, De Luca, Ubaldo Pagano, Madia, Viscomi, Bruno Bossio, Rizzo Nervo, Quartapelle Procopio, Pini, Schirò.
*3.67. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.045. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «è presentata entro il 10 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è presentata entro il 31 marzo 2022».
3.119. Pellicani.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la parola: «centotrenta» è sostituita dalla seguente: «centoquaranta»;
b) al comma 7, lettera b), le parole: «tecnico-economica» sono soppresse.
3.285. Varrica, D'Orso.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «degli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.86. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.451. Mandelli, Paolo Russo, Pella.
*3.60. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*3.235. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano applicazione anche per l'anno 2022 con riferimento al rendiconto della gestione 2021.
**3.102. Emanuela Rossini, Schullian, Plangger, Gebhard.
**3.349. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.58. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**3.405. Pella.
**3.181. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
*3.144. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.269. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, Gusmeroli.
*3.374. Lupi.
*3.439. D'Attis, Squeri, Pella, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, Prestigiacomo, Torromino, Porchietto, Polidori, Giacometto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2030».
3.363. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*3.420. Squeri, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.
*3.177. Patassini, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*3.73. Moretto, Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
3.370. Lupi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».
3.358. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.»;
b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022»;
c) al comma 12, primo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «entro i limiti della dotazione del Fondo» sono inserite le seguenti: «nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022»;
d) al comma 18, le parole: «entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.437. Prestigiacomo, Pella.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da COVID-19, non si applica per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna regione. Le regioni stanziano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 per l'anno 2022.
*3.403. Pella.
*3.57. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell'anno 2021, di cui al comma 780 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017, è effettuata entro il 31 maggio 2022.
3.2. Bartolozzi, D'Ettore.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dei termini in materia di rivalutazione quote societarie)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
3.01. Fusacchia.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)
1. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del predetto articolo 13 del citato decreto-legge n. 23 del 2020, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo».
*3.05. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*3.062. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.
*3.021. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Boccia, Ciagà, Sani, Topo.
*3.0121. Calabria, Sarro, Pella.
*3.137. Lucaselli, Ciaburro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
**3.09. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
**3.053. Navarra.
**3.0123. Calabria, Sarro, Pella.
**3.07. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**3.017. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Ubaldo Pagano, Soverini, Zardini.
**3.063. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.440. Pella, Prestigiacomo.
**3.139. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
**3.39. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**3.320. Lovecchio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga trasparenza contributi pubblici)
1. L'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 11-sexiesdecies. Per l'anno 2021 gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, relativi all'anno precedente possono essere adempiuti, senza sanzioni, congiuntamente a quelli per l'anno 2022 entro il 30 giugno 2022.».
2. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio.»;
3. All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
3.016. Trano.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, entro il 30 novembre 2021.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di effettuazione delle istanze da presentare, al fine di ottenere il contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 65 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.026. Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)
1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
2. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Gli oneri di cui al comma 2 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziate per tale finalità.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quanto al comma 1 pari a 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e quanto ai commi 2 e 3 pari 700.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3.027. Cestari, Golinelli, Ferraresi, Dara, Fiorini, Bignami, Zolezzi, Zanichelli, Ascari, Sarti, Carbonaro, Spadoni, Fassina, D'Attis, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Rossi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.029. Bitonci, Gusmeroli, Lazzarini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cavandoli, Covolo, Tiramani, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga termini in materia di riduzione di capitale)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «in corso alla data del 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e per quelle emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021,».
3.033. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga disposizioni di esonero e semplificazione di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per il commercio su aree pubbliche ed i pubblici esercizi)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2022»;
b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 117,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.093. De Carlo, Faro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga esonero canone unico pubblici esercizi)
1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*3.064. De Toma, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.51. Corda, Forciniti, Trano, Costanzo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga disposizioni di esonero e semplificazione di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per il commercio su aree pubbliche ed i pubblici esercizi)
1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022.».
**3.034. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**3.013. Del Barba, Marco Di Maio.
**3.071. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
**3.0125. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Anticipazione di tesoreria per enti in riequilibrio finanziario)
1. Per i comuni il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020, la cui deliberazione di consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio sia stata adottata prima del 31 gennaio 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, l'obiettivo di piano relativo all'azzeramento dell'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del citato decreto legislativo, fissato al 31 dicembre 2021, è prorogato al 31 dicembre 2023 e non determina mancato rispetto del piano di riequilibrio.
3.037. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di società partecipate)
1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2021 e ai relativi risultati, limitatamente per le agenzie turistiche locali di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14.
3.039. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di società partecipate)
1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2021 e ai relativi risultati.
3.038. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di piani di riequilibrio finanziario)
1. All'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022» e, conseguentemente, al comma 565, primo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 234 del 2021, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti parole: «28 febbraio 2022».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 992, le parole: «possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «possono comunicare, entro i successivi sessanta giorni da tale data, la facoltà di rimodulare o riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;
b) il comma 994 è sostituito dal seguente: «994. Entro i successivi centocinquanta giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993 gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 992 è inserito il seguente:
«992-bis. Gli enti locali che hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevati con il medesimo piano di riequilibrio. Le risorse del fondo di rotazione costituiscono copertura finanziaria e misura di risanamento ai sensi del comma 6, lettera, dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:
«994-bis. I comuni capoluogo di provincia, e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di università statali, in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 700 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2020, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, in luogo della rimodulazione e/o riformulazione del piano di riequilibrio, alla procedura prevista dal comma 572. In luogo del contributo previsto dal comma 567, i predetti enti locali possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso, nella misura massima di 150 euro per abitante, da utilizzare ai sensi del comma 992-bis e da restituire con le modalità previste dall'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario. Ai predetti enti si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è indicato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste».
3.040. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile limitatamente ai commi 3 e 4)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso Fondo indennizzo risparmiatori).
1. I risparmiatori che entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, non abbiano presentato, tramite la apposita procedura di compilazione telematica, l'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, possono presentare entro il termine del 15 maggio 2022 la domanda per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i risparmiatori in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che abbiano presentato istanze di erogazione dell'indennizzo possono integrarle, anche ove già definite, al fine di sanare eventuali vizi o errori, in modo da poter accedere alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 501, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*3.049. Lacarra, Ubaldo Pagano, Zanettin.
*3.173. Bitonci, Cestari, Covolo, Paolin, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.
**3.050. Navarra, Ubaldo Pagano.
**3.0144. Gagliardi.
**3.199. Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**3.230. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
**3.456. Pella, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.
**3.474. D'Ettore.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga in materia di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: «1° gennaio 2022» e «1° gennaio 2023» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e «1° gennaio 2024»;
b) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: «1° gennaio 2022» e «1° gennaio 2023» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e «1° gennaio 2024».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 202,3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre n. 190.
*3.054. Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.103. Buratti, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Norma di interpretazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero IVA e fallimenti)
1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.»
3.058. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga moratoria per le PMI).
1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile,» sono soppresse e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalla seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».
3.065. Zucconi, De Toma, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)
1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3.073. Zennaro, Frassini, Ribolla, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Gusmeroli.
*3.0142. Pettarin.
*3.098. Lovecchio.
*3.0108. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Esonero canone occupazione suolo pubblico per pubblici esercizi, mercati e fiere).
1. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati fino al 31 dicembre 2022 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.088. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga per l'emanazione delle tabelle uniche nazionali)
1. All'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con due distinti decreti», le parole: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022», le parole da: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» fino a: «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il primo, di cui alla successiva lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla successiva lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito IVASS» e le parole: «una specifica tabella unica» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche tabelle uniche»;
b) al comma 2, le parole: «La tabella unica nazionale è redatta» sono sostituite dalle seguenti: «Le tabelle uniche nazionali sono redatte».
*3.092. Alemanno.
*3.0109. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.0134. D'Attis.
*3.023. Buratti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e riconoscimento pregresso per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: «a maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022»;
b) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**3.0100. Bitonci, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
**3.095. Di Sarno.
**3.0146. Gagliardi.
**3.068. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.0156. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1, lettera b)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 31 gennaio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022.».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 65 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 16 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3.024. Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga termini in materia fiscale di Rottamazione-ter e saldo e stralcio)
1. I termini dei versamenti della rottamazione-ter e dal saldo e stralcio previste dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, vengono riscadenzate e decorrono, con la stessa cadenza trimestrale e con il nuovo termine, dal 28 febbraio 2022 al 30 novembre 2023. Le rate non scadute al 31 dicembre 2021 decorrono con le stesse cadenze trimestrali dal 28 febbraio 2024 sino ad estinzione.
3.0102. Gusmeroli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Differimento di termini amministrativo-contabili)
1. Limitatamente all'anno 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2022.
2. Limitatamente all'anno 2022, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 gennaio 2023.
3.0103. Costa, Angiola.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 e in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.0106. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)
1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3.0110. Rachele Silvestri, Albano, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo prima casa)
1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.0127. Calabria, Mazzetti, Pella, Cattaneo, D'Attis, Mandelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
3.0139. Pella, Milanato.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga misure urgenti in materia di accesso al credito)
1. Nell'ambito delle proroghe delle misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, disposte dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, all'articolo 1 della predetta legge n. 234 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 53, lettera a):
1) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal “Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap” (SA.43296), notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 2517 del 28 aprile 2016.»;
2) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;
b) al comma 55, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria»;
c) dopo il comma 55, è aggiunto il seguente:
«55-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:
a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
b) la garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;
c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, entro un limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0141. D'Ettore, Ruffino.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 53, lettera a):
1) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal “Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap’” (SA.43296), notificato dal Ministero dello sviluppo economico e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 2517 del 28 aprile 2016.»;
2) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;
b) al comma 55, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria»;
c) dopo il comma 55, è aggiunto il seguente:
«55-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0152. Fassina.
ART. 4.
Al comma 1, sostituire le parole da: le parole fino alla fine del comma con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 2, dopo le parole: «prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico» sono inserite le seguenti: «fino a un massimo di 1.000 assistiti con il supporto della figura del tutor di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il cui termine previsto al comma 3 è ridotto a cinque anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».
4.57. Carnevali, Lorenzin, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Novelli, Bagnasco.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
4.17. Trano.
Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
4.18. Trano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie private o accreditate impegnate nell'emergenza da COVID-19 anche sotto forma di gestione o prevenzione dei contagi tra la popolazione residente nei servizi residenziali o gestione al domicilio, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Il titolo di studio conseguito all'estero e l'iscrizione all'albo del Paese di provenienza possono essere prodotti in copia semplice anche per i provenienti da paesi non comunitari.».
4.102. Mammì, Lorefice, D'Arrando.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, anche al fine di contrastare gli effetti della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, entro il termine dello stato di emergenza, come prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale è istituito il “servizio dell'infermiere di famiglia” con una propria articolazione organizzativa e funzionale afferente e diretta dalla Direzione delle professioni sanitarie, in collaborazione con i distretti socio-sanitari e i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta. In ogni casa della comunità è istituita la direzione delle professioni sanitarie con articolazione organizzativa di Unità operativa complessa e il Servizio dell'infermiere di famiglia, con la presenza di 2 infermieri ogni 10.000 abitanti. Al fine di riconoscere e valorizzare le competenze specialistiche dell'infermiere di famiglia sono altresì istituiti, in collaborazione con le università, percorsi di formazione specialistica con master universitari di I e di II livello. Al fine di assicurare livelli di management e governance di presa in carico delle persone con fragilità e cronicità, delle dimissioni protette ospedale – territorio con modelli organizzativi a gestione infermieristica, negli ospedali di comunità sono attivati dipartimenti delle professioni sanitarie.».
4.105. Mammì, Lorefice, D'Arrando, Faro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e al fine di contrastare l'attuale e la futura carenza di medici di medicina generale e di fornire maggior supporto alle esigenze sanitarie territoriali garantendo il medesimo diritto d'accesso a tutti i corsisti medici subentrati al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2018/2021, il termine di utilizzo della graduatoria dei candidati risultati idonei, attualmente prorogato al 15 settembre 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.
4.100. Villani, D'Arrando, Lorefice, Grippa, Faro, Davide Crippa, Provenza.
Sopprimere il comma 3.
4.19. Trano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
*4.136. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*4.151. Bagnasco, Mandelli, Novelli, Calabria.
*4.177. Bologna.
*4.85. Ubaldo Pagano, Carnevali.
*4.120. Misiti.
Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) al comma 492, le parole: «A decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2023»;
d-ter) al comma 496, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La garanzia dell'accesso alle prestazioni e la rivalutazione del fabbisogno di cui al presente comma deve essere assicurata anche dalle regioni in prosieguo del piano di rientro. Nell'individuazione dell'ultima compensazione va escluso il riferimento all'anno 2020 a causa delle limitazioni dovute alla pandemia da COVID-19».
**4.29. Del Barba, Marco Di Maio, Occhionero.
**4.146. Paolo Russo.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera d-ter))
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-sexies, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ampliare la platea di volontari, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, le cui risorse saranno ripartite secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies, sulla base del numero dei soggetti supplementari da reclutare e della necessità di incrementare il numero dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare, al fine di garantire una più ampia copertura del territorio nazionale».
b) al comma 10-octies le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».
*4.171. Bologna.
*4.132. Gemmato, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*4.12. Benigni, Carnevali.
Sopprimere il comma 6.
**4.2. Sarli, Termini, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Corda, Spessotto, Testamento, Siragusa, Ehm.
**4.7. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Sarli.
**4.37. Trano.
**4.40. Fassina, Fornaro.
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
6-bis. La proroga di cui al comma 6, relativa all'uso di animali nelle procedure per le ricerche sulle sostanze d'abuso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, non si applica alla ricerca su stimolanti e allucinogeni nonché sull'etanolo e nicotina, né per gli xenotrapianti.
4.4. Sarli, Termini, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Corda, Spessotto, Testamento, Siragusa, Ehm.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di ricerche sugli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla certificazione dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente o parzialmente le identiche sperimentazioni su modelli animali, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.»;
b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» è sostituita dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno».
*4.13. Raciti.
*4.92. Magi.
*4.111. Ianaro.
*4.73. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*4.174. Bologna.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;
b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno».
**4.74. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
**4.112. Ianaro.
**4.175. Bologna.
**4.93. Magi.
**4.14. Raciti.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 42 del decreto-legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2022. Tale proroga non si applica per la ricerca sulle seguenti sostanze d'abuso: etanolo, cocaina, anfetaminici, LSD, nicotina.».
4.8. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Sarli.
Al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».
*4.95. Magi.
*4.97. Ianaro.
Al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».
4.94. Magi.
Al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022».
4.118. Flati.
Al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022, fatte salve le sperimentazioni in corso all'entrata in vigore della presente disposizione che dovranno concludersi al termine della relativa autorizzazione e non potranno essere rinnovate».
Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), alinea, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «euro 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.000.000» e le parole: «per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022» sono soppresse.
4.42. Fassina, Fornaro.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.».
6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4.5. Sarli, Termini, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Corda, Spessotto, Testamento, Siragusa, Ehm.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea la parola: «2.000.000» è sostituita dalla seguente: «4.000.000»;
b) all'alinea le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2023-2025»;
c) al numero 1) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
d) al numero 2) le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 4.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.9. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Sarli.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
Conseguentemente:
al comma 8, sostituire le parole: «e per il primo trimestre dell'anno 2022» con le seguenti: «e per l'anno 2022»;
dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze derivanti dalla diffusione del COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la possibilità di cumulo tra reddito e trattamento pensionistico prevista per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
4.71. Foscolo, Boldi, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Belotti, Dara, Viviani.
Al comma 7, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «e per il primo trimestre dell'anno 2022» con le seguenti: «e per l'anno 2022».
*4.50. De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Lepri.
*4.70. Boldi, Foscolo, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Belotti, Dara, Viviani.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2021» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
**4.20. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**4.67. Lorenzin, Carnevali.
**4.148. Calabria, Pella.
**4.36. Trano, Leda Volpi.
**4.99. D'Uva.
**4.114. Ianaro, Lorefice, D'Arrando.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, hanno effetto a decorrere dal termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente al Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità, che delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le modifiche allo statuto secondo quanto disciplinato al comma 8-ter. Con successivo decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del predetto decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.
8-ter. In attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis, all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2016, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «due esperti designati» sono sostituite dalle seguenti: «un esperto designato»;
b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) un esperto eletto dai ricercatori e tecnologici dell'Istituto».
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4.44. De Filippo.
*4.122. Azzolina.
(Inammissibile limitatamente
al comma 8-ter)
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 all'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», sono aggiunte le seguenti: «nonché per gli anni 2022 e 2023»;
b) al comma 1 le parole: «nonché ai soggetti detenuti in carcere» sono sostituite con le seguenti: «, ai soggetti detenuti in carcere nonché alle persone a cui è stato diagnosticato il diabete mellito di Tipo 2 e/o un danno renale»;
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 14.000.000 di euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.51. Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus COVID-19, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
8-ter. Per valorizzare le professionalità acquisite nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito della sanità militare, il Ministero della difesa, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, è autorizzato ad avviare, a decorrere dal 1° luglio 2022, procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale fondo specialesottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.
8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, nel limite massimo di 12,5 milioni di euro per il 2022 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.166. Maria Tripodi, Silli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al Servizio sanitario nazionale anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.
8-ter. L'Agenzia italiana del farmaco provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.
*4.176. Bologna.
*4.11. Benigni.
*4.134. Gemmato, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*4.155. Sorte, D'Attis.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi dell'articolo 1, comma 453, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 400.000 euro per l'anno 2024.
8-ter. all'onere di cui al comma 8-bis, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.144. Paolo Russo.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».
8-ter. La previsione di spesa di cui all'articolo 21-ter, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2022 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2023.
8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*4.43. Fassina, Fornaro.
*4.64. Boccia, Carnevali.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022-2025».
**4.127. Villani, Lorefice, D'Arrando.
**4.152. Bagnasco, Mandelli, Novelli, Calabria.
**4.24. Marco Di Maio, Del Barba.
**4.135. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In via transitoria e fino all'adozione del decreto che definisce l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento in osteopatia è avviata e prosegue, fino al termine dell'intero periodo formativo, presso l'osteopata, operante in forma individuale, associata o con stabile organizzazione, che asseveri, ai sensi degli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il rispetto delle linee guida, metodologie, tecniche e prassi individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità sia nello svolgimento in proprio della professione che nei percorsi formativi avviati sotto la propria direzione e responsabilità. L'equipollenza dei titoli rilasciati in applicazione della presente disposizione è definita e riconosciuta con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2.».
4.68. Lorenzin, Gariglio.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, la spesa di 8 milioni di euro annui. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021, mentre per l'anno 2022 alla spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per entrambi gli anni è riportata nella tabella C allegata al presente decreto.»;
c) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, la spesa complessiva annua di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021, mentre per l'anno 2022 alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per entrambi gli anni è riportata nella tabella D allegata al presente decreto.»;
e) il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:
«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 destinato a promuovere, sotto forma di buoni e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il riparto delle somme in dotazione del Fondo è stabilito secondo quanto disposto dal comma 6-bis.1.
6-bis.1. Il Fondo di cui al comma 6-bis copre la concessione di:
a) un “buono avviamento”, concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;
b) un “buono sostegno”, concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia.
6-bis.2. Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei buoni sono stabilite con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nell'emanazione del decreto di cui al presente comma si tiene conto dei seguenti princìpi:
a) il “buono avviamento” consiste nell'erogazione di un contributo di 150 euro per i cittadini maggiorenni cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni in materia di salute mentale, ivi compreso il “buono sostegno”. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni 24 mesi;
b) il “buono sostegno” consiste nell'erogazione di un contributo di 1600 euro annui per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente fino a 15.000 euro, 800 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, 400 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 50.000 e i 90.000 euro. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente superiore ai 90.000 euro. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni anno.».
*4.63. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*4.88. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.107. D'Arrando, Di Lauro, Berti, Giordano, Corneli, Lorefice, Faro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 1 dell'articolo 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole: «nell'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2022».
*4.69. Lorenzin, Carnevali.
*4.76. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*4.164. Bagnasco, Pella, Sarro.
*4.32. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 25, comma 4-novies, del decreto-legge 30 novembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al secondo periodo, le parole: «con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,» sono sostituite dalle seguenti: «con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,».
**4.38. Navarra.
**4.41. Stumpo, Fornaro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021 n. 165, le parole: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022» e le parole: «a quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «a sei ore».
4.48. Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Lepri, Rizzo Nervo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per la medesima durata indicata al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
4.54. Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, De Filippo, Siani.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis: All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 403 è aggiunto il seguente:
«403-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza della diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e al fine di fronteggiare gli incrementi di bisogni terapeutici dovuti alle riduzioni delle attività diagnostiche registrate a causa della suddetta emergenza, per il biennio 2022-2023, in via sperimentale, il termine di cui al comma 403 può essere esteso fino a sessanta mesi. Per le finalità di cui al precedente periodo, l'Agenzia italiana del farmaco ha la facoltà di valutare, anche su istanza delle aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data del 1° gennaio 2022 o in fase di riconoscimento nel biennio 2022-2023, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma.».
*4.15. Raciti.
*4.91. Trizzino.
*4.10. Rostan.
*4.28. Del Barba, Marco Di Maio.
*4.109. Ianaro, Lorefice, D'Arrando, Misiti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative alla possibilità per le regioni e le province autonome di prevedere il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevista dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
4.126. Lorenzin, Marco Di Maio.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relative alla possibilità di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «30 giugno 2022» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il termine è prorogato di 6 mesi qualora le procedure concorsuali siano state indette successivamente alla data del 30 giugno 2020.»
4.117. Ruggiero, Lorefice, D'Arrando, Masi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.1. Lapia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il termine di registrazione al Sistema sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (STRIMS), di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e i conseguenti adempimenti da parte dei medici veterinari detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi sono differiti di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque fino all'adozione delle linea guida del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, applicabili alla professione veterinaria, da emanarsi a cura del Ministero competente e sentite le rappresentanze della categoria.
4.119. Flati.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di contrastare l'attuale e la futura carenza di medici di medicina generale e in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus SARS-CoV-2, per i medici corsisti del corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2018/2021 che presentano domanda per l'inclusione con riserva nelle graduatorie uniche regionali di medicina generale e di pediatria valevoli per l'anno 2023 il termine del 15 settembre 2022 fissato per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale è prorogato al 31 dicembre 2022, in ragione di quanto disposto dal decreto del Ministero della salute, 14 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2019.
4.104. Nappi, Ianaro, D'Arrando, Lorefice, Faro, Davide Crippa, Provenza.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di contrastare l'attuale e futura carenza di medici di medicina generale e in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus SARS-CoV-2, per i medici corsisti del Corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2018/2021 che presentano domanda per l'inclusione con riserva nelle graduatorie uniche regionali di medicina generale e di pediatria valevoli per l'anno 2023 il termine del 15 settembre 2022, fissato per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, è prorogato al 31 dicembre 2022.
4.6. Menga.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ragione del perdurare dello stato di emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione.».
4.116. Ruggiero, Lorefice, D'Arrando, Masi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2023,».
4.140. Stumpo, Fornaro, Fassina, Boldi, Cavandoli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «per la stagione 2021/2022», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023».
4.33. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
4.66. Bellachioma, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
8-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
4.142. Stumpo, Fornaro, Fassina.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».
4.133. Gemmato, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2022».
*4.16. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*4.129. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*4.158. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*4.26. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4.113. Ianaro, Lorefice, D'Arrando.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le misure di cui all'articolo 19-novies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate anche per l'esercizio 2022. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.21. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per l'accesso al credito d'imposta per la sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
1. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022.
2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;
2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.».
4.01. Sodano.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per l'accesso al credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
1. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022.
2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;
2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
*4.02. Napoli, Ruffino.
*4.019. Miceli.
*4.021. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*4.06. Marco Di Maio, Del Barba.
*4.018. Di Muro, Alessandro Pagano, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*4.025. Gagliardi, D'Ettore.
*4.020. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45)
1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «e ai comuni sede di presidio ospedaliero il cui territorio è classificato come zona sismica ad alto rischio (zona 1) anche se non facenti parte del cratere sismico»;
b) le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2023».
4.011. Grippa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di sanità)
1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 30 aprile 2022» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
4.014. Colletti, Forciniti, Trano.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia dell'Ordine nazionale dei biologi)
1. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in scadenza il 4 dicembre 2022 è prorogato al 31 dicembre 2022.
2. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da 14», sono sostituite dalle seguenti: «2, 5, da 7»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 6 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole: “dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “dall'abilitazione alla professione di biologo”»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.».
4.023. Pella.
ART. 5.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;
b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo:
«Le misure recate dal decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, si intendono applicate anche ai locali e alle strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».
1-ter. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca»;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con gli stessi decreti».
1-quater. Nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi ai sensi del comma 1-bis, sono adottate misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio anche avvalendosi di personale in possesso dei requisiti previsti per gli addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato, ivi compreso il personale di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5.51. Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022 ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.
5.42. De Toma, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il termine di cui al comma 4, primo periodo, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato, per i soli posti di sostegno, all'anno scolastico 2022/2023; sono parimenti prorogate le relative procedure. Sono fatte salve le immissioni in ruolo da disporre ai sensi della legislazione vigente. È altresì integrata la graduatoria dei vincitori del concorso di cui al comma 14 del medesimo articolo 59 con i soggetti che hanno conseguito nella prova orale il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo. L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente avviene tenuto fermo quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3-ter. Al fine di rendere effettiva la proroga, di cui al comma 3-bis, fino al termine delle lezioni di tutti i contratti del personale scolastico sottoscritti in ragione dell'emergenza epidemiologica ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni».
3-quater. Al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
3-quinquies. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2023».
5.21. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «può essere prorogato» sono sostituite con le seguenti: «è prorogato»;
b) al secondo periodo, le parole: «400 milioni» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, per 61 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, per 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
5.35. Casa.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024».
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, importi che costituiscono un limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
5.38. Azzolina.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo».
3-ter. L'articolo 1, comma 711, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.
5.10. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «può essere prorogato» sono sostituite con le seguenti: «è prorogato»;
b) al secondo periodo, le parole: «400 milioni» sono sostituite con le seguenti: «800 milioni».
5.28. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito con il seguente:
«1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».
*5.1. Ruffino.
*5.18. Bitonci, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
*5.32. Miceli.
*5.43. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono riaperte le graduatorie delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale n. 826 dell'11 giugno 2021 svolte anche in deroga alla normativa vigente ai sensi dell'articolo 59, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili. I candidati risultati idonei nelle citate procedure sono inseriti nelle graduatorie di cui al comma 17 del medesimo articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini dell'immissione in ruolo.
5.47. Casciello, Pella, Paolo Russo, Sarro, D'Attis.
Dopo comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle delle procedure concorsuali per la Classe di Concorso A018 per titoli ed esami svolto dai docenti di scuola secondaria di II grado di Filosofia e Scienze Umane di Lazio, Sardegna e Toscana»;
b) le parole: «30 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
5.52. Scanu.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine di all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 si intende di natura ordinatoria. La revoca dei contributi può essere disposta solo ove gli adempimenti ivi previsti non siano stati effettuati alla data di presentazione delle richieste di contributo.
5.9. De Luca.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, hanno titolo a chiedere la proroga a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
5.31. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.
Dopo comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.
*5.2. Ruffino.
*5.33. De Menech, Ubaldo Pagano, Boccia, Navarra, Miceli.
*5.45. Paolo Russo, Sarro, Pella, Milanato, Calabria.
*5.39. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Dara, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
5.19. Morrone, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 24, comma 6, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la parola: «undicesimo» è sostituita con la seguente: «quindicesimo».
5.30. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità)
1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia da COVID-19, la procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado previsti per l'anno scolastico 2022-2023, limitatamente ai soggetti presenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
5.01. Tasso.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materia di sport)
1. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 per interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
2. All'articolo 100, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2026».
5.04. Rossi, Lotti, Prestipino, De Menech.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Razionalizzazione e revisione dei termini di riparto in materia di fondi per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dal 2022. Ai relativi costi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «Regioni, province e città metropolitane», le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni» e le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».
5.016. Bitonci, Lazzarini, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» sono aggiunte le seguenti: «del 50 per cento»;
b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:
«2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.»;
c) al comma 3, dopo la parola: «dell'espletamento del concorso», sono aggiunte le seguenti: «e della procedura straordinaria».
5.022. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura», sono aggiunte le seguenti: «del 50 per cento»;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e di 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni scolastici successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».;
c) al comma 3, dopo le parole: «dell'espletamento del concorso», sono aggiunte le seguenti: «e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo», sono aggiunte le seguenti: «sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili».
5.021. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Proroga del termine di validità delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie ad esaurimento)
1. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 4, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'ordinanza adottata ai sensi del precedente periodo e le graduatorie costituite in attuazione conservano efficacia anche per l'anno scolastico 2022/2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione si procede, per l'anno scolastico 2022/2023, alla costituzione degli elenchi aggiuntivi per i soggetti che acquisiscono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il termine indicato nel decreto medesimo».
2. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2019/2020-2021/2022, è prorogato all'anno scolastico 2022/2023 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.
5.023. Aprea, Saccani Jotti, Sarro, Pella.
ART. 6.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del dodicesimo anno»;
al terzo periodo, le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal tredicesimo anno».
*6.40. Frassinetti, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*6.43. D'Attis.
*6.55. Gagliardi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo finalizzato a compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l'anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvederà annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
2-ter. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età.
6.37. Adelizzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024».
6.8. Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Rossi, Prestipino, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, i titolari di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono presentare domanda di mantenimento in servizio fino al termine dell'anno accademico nel corso del quale hanno compiuto il settantesimo anno di età. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.34. Carbonaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le procedure di chiamata nel ruolo di professore associato e professore ordinario ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono prorogate al 31 dicembre 2022.
6.26. Gubitosa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le somme residue relative ai mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a valere sui limiti d'impegno di cui alla tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. entro il 31 dicembre 2023, su domanda dei soggetti mutuatari, in relazione allo stato di avanzamento lavori, previo nulla osta del Ministero dell'università e della ricerca.
6.21. Lorenzin.
Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 6, con le seguenti: All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «delle professioni di odontoiatra,», è inserita la seguente: «farmacologo,». Le disposizioni di cui al medesimo articolo,.
6.35. Ianaro, Lorefice, D'Arrando.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
6.29. Scutellà, Perantoni.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20, maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine.».
4-ter. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «40 milioni» sono sostituite con le seguenti: «30 milioni» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello».
6.28. Melicchio.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il mandato dei rettori espletato durante il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, considerata la necessità di favorire al massimo lo sviluppo delle attività produttive e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di garantire la continuità ed efficienza delle attività delle università, è prorogato per un ulteriore biennio non rinnovabile oltre la naturale scadenza, con parere favorevole espresso con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del senato accademico. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione per i rettori che hanno ricoperto la carica durante gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La proroga non può comunque superare l'ordinario termine di collocamento in quiescenza al settantesimo anno di età.
6.12. Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai rettori che hanno espletato il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria COVID-19, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, considerata la necessità di favorire al massimo lo sviluppo delle attività produttive e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di garantire la continuità ed efficacia delle attività delle università, è attribuita la facoltà di riproporre alla scadenza del mandato la propria candidatura per ulteriore biennio non rinnovabile.».
6.42. Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022». Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ivi comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management ed il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.50. D'Attis.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
6.20. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, della legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.27. Casa, Giarrizzo, Alaimo, Melicchio, Del Sesto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. Conseguentemente, è prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
*6.4. Fusacchia, Muroni, Lombardo, Cecconi, Fioramonti.
*6.6. Raciti.
*6.38. Licatini, Tuzi, Iovino.
*6.17. Fassina, Fratoianni.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. Conseguentemente è prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
6.1. Lapia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «decimo» è sostituita dalla seguente: «quindicesimo»;
b) al secondo periodo, le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;
c) al terzo periodo, le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento».
6.33. Del Sesto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente
4-bis. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «decimo» è sostituita dalla seguente: «tredicesimo»;
b) al secondo periodo, le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;
c) al terzo periodo, le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento».
6.32. Del Sesto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito della tornata 2012, la durata dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da nove a dieci anni.
6.9. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi, Longo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 10-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è sostituito dal seguente: «10-bis. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali. Nelle more della definizione del processo di cui al periodo precedente, i titoli di studio, professionali e di servizio conseguiti all'estero utili ai fini dell'attribuzione di punteggio nei concorsi pubblici sono valutati dalle commissioni esaminatrici, fermi restando i controlli anche a campione svolti dalle amministrazioni all'atto dell'assunzione. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, alla dichiarazione di equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero e necessari per l'ammissione alle procedure concorsuali provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di cui al periodo precedente è disposta l'ammissione con riserva dei candidati che abbiano avanzato richiesta di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza è resa esclusivamente ai candidati utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'assunzione conseguente al superamento di concorso pubblico. È facoltà delle amministrazioni procedere alle assunzioni dei candidati ammessi con riserva prima del rilascio della dichiarazione di equivalenza, prevedendo una clausola di risoluzione espressa per il caso di mancato ottenimento della dichiarazione. Le disposizioni di cui al presente comma operano anche con riguardo ai bandi di concorso già emanati o contenenti clausole difformi.».
6.44. Sarro, Pella.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
«2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis è prorogata esclusivamente per i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio, conseguendo una specializzazione post lauream.
2-sexies. I termini e le modalità per l'esercizio della proroga di cui al comma 2-quinquies, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
*6.01. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.
*6.03. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Proroga credito di imposta ricerca biomedica)
1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per gli anni 2021 e 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistati da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;
c) al comma 3, le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente
«4. Per gli anni 2021 e 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2. All'onere di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal presente articolo, quantificato in 11 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.05. Paolo Russo.
ART. 7.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di proroga in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono estese, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, anche ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.000.000 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
7.14. Galizia, Tuzi, Faro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «12,95 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 3,25 milioni di euro per l'anno 2022»;
c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2021 relativamente all'anno 2021 ed entro il 31 marzo 2022 relativamente all'anno 2022».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 3,25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.5. Fiano, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 30 giugno 2022 per gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività del settore spettacolo.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7.15. Carbonaro, Vacca.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere le procedure amministrative attinenti alla nomina a <<Capitale europea della cultura 2019>> rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, in deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
c) al quinto periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.18. Casino, Casciello, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, è stanziato, con eguale ammontare, anche per gli anni 2023 e 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.13. Adelizzi, Boccia, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riferito alla proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, la parola: «2021», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2022». Agli oneri derivanti, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7.12. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
ART. 8.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 255, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
4-ter. All'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
8.25. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: «dodici» è sostituita con la seguente: «ventiquattro».
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.55. Zanettin.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino ad almeno 36 mesi degli operatori giudiziari assunti per 24 mesi e di quelli assunti, o che saranno assunti dal 1° gennaio 2022, per 12 mesi, in relazione alla stessa procedura concorsuale e alla stessa graduatoria, in seguito al bando dell'amministrazione giudiziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020, ed effettuate in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a euro 25.016.027 per l'anno 2022 e a euro 37.524.040 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.32. Di Sarno, Barbuto, Grippa, Ascari.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, della cronica carenza degli organici del Corpo della polizia penitenziaria nonché al fine di garantire l'efficienza degli istituti penitenziari, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della polizia penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 18, del 5 marzo 2019, è prorogata al 31 dicembre 2023.
4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, il Ministero della giustizia provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, in via prioritaria rispetto ad altre procedure concorsuali bandite per lo svolgimento delle medesime funzioni, fino ad esaurimento della graduatoria di cui al comma 4-bis, previo accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui agli articoli 12 e 13 del predetto decreto ministeriale 11 febbraio 2019.
8.54. D'Attis, Siracusano, Gentile, Sandra Savino, Pella, Sarro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.
*8.46. Vitiello, Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.
*8.51. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*8.52. Topo, Andrea Romano.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
c) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a euro 300.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**8.13. Topo, Navarra, Miceli, Raciti, Buratti, Andrea Romano, Delmastro Delle Vedove.
**8.58. Prestigiacomo, Siracusano.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.28. D'Uva, Ascari.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.15. Bellachioma, Tateo, D'Eramo, Zennaro, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*8.26. Vacca, Ascari.
*8.7. D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.
*8.50. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.
*8.2. Pezzopane.
*8.59. Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2025 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti soppressi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga, si provvede con appositi provvedimenti del Ministero della giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale da assegnarsi ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
.
8.43. Colletti, Forciniti, Trano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono inserite le seguenti: «e nella sessione di cui all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,».
8.11. Bazoli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle procedure di riqualificazione previste dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria generale di merito relativa alla procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di funzionario UNEP, area III, F1, indetta con avviso n. 1 del 19 settembre 2016.
8.27. Di Sarno, Ascari.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
*8.44. Colletti, Forciniti, Trano.
*8.21. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*8.20. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*8.14. Dori, Fornaro, Fassina.
*8.1. Cardinale.
*8.37. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*8.41. Costa.
*8.60. Sandra Savino, Novelli, Tartaglione.
*8.19. Verini.
*8.47. Miceli.
*8.3. Morgoni.
*8.29. Saitta, Ascari.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».
8.30. Saitta, D'Orso, Ascari.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
*8.45. Colletti, Forciniti, Trano.
*8.22. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*8.31. Saitta, D'Orso, Ascari.
*8.48. Miceli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Articolo 8-bis.
(Ulteriori proroghe in materia di giustizia)
1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 4, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni»;
b) all'articolo 49, comma 1, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».
8.05. Saitta, D'Orso, Ascari.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Articolo 8-bis.
(Ulteriori proroghe in materia di giustizia)
1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 4, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;
b) all'articolo 49, comma 1, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
8.04. Saitta, D'Orso, Ascari.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Proroga termini sezione distaccata di Lipari)
1. Per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerare lo svolgimento dei processi per la gestione del carico pregresso di cause civili e penali e per l'efficientamento degli edifici giudiziari, all'articolo 8, comma 6-septies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 100.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.01. Navarra, Miceli, Raciti.
*8.07. Prestigiacomo, Siracusano.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Articolo 8-bis.
(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni di L'Aquila e Chieti)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 800.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.06. Grippa, Ascari.
ART. 9.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 11,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.144. Davide Aiello, Casa, Tripiedi, Cominardi, Pallini, Barzotti, Tucci, Ciprini, Amitrano, Cubeddu, Invidia, Segneri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e delle società di mutuo soccorso».
*9.85. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*9.101. Gribaudo.
*9.120. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Gusmeroli.
*9.166. Lupi.
*9.176. D'Attis, Squeri, Polidori, Calabria, Tartaglione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e dell'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le fabbricerie sono equiparate agli enti religiosi.
9.11. Mauri, Ferri.
Al comma 3, lettera b), capoverso 10-ter, sostituire la parola: ammesse con la seguente: tenute.
*9.74. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.
*9.9. Muroni.
*9.47. Trano, Costanzo.
*9.127. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, concessa ai sensi dell'articolo 44, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.
4-ter. Per la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività produttiva, di cui al comma 4-bis, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con la partecipazione della regione interessata, stabilisce la stipula di un ulteriore specifico Accordo.
9.147. Aresta, Palmisano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.
*9.41. Marco Di Maio, Del Barba, Gadda.
*9.92. Dal Moro, Cenni.
*9.117. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) prevedere, per i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera b) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata e il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata determinata in base all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022 le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale».
**9.104. Ubaldo Pagano.
**9.150. Lovecchio.
**9.190. D'Attis.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 356, le parole: «nella misura percentuale del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale del 20 per cento»;
b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000»;
c) al comma 358, al secondo periodo, le parole: «di 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 15.000 euro»;
d) al comma 359, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi».
5-quater. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
b) al quarto periodo, dopo le parole: «diretti delle cessate organizzazioni portali» sono inserite le seguenti: «nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti».
5-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.33. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*9.32. Marattin, Del Barba, Marco Di Maio.
*9.56. Dal Moro, Benamati, Bonomo.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: limitatamente alle organizzazioni non lucrative fino alla fine del comma.
9.134. Viviani, Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 ottobre 2022 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2022.
9.24. Trano.
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022.
7-ter. Agli oneri finanziari, pari a euro 10.890.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Inail, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9.4. Sodano.
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al citato articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.
9.27. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.54. Navarra.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari a euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari a euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'Inail, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.
7-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.124. Villani, Lorefice, D'Arrando.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1, 2, 2-bis e 7-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. Gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis del citato articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 244,2 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori; il beneficio di cui al comma 7-bis del citato articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 47,1 milioni di euro per l'anno 2022 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio dei rispettivi limiti di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che tali limiti sono stati raggiunti anche in via prospettica, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande o non procede a ulteriori rimborsi. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 291,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.145. Invidia, Segneri, Tripiedi, Barzotti, Pallini, D'Orso.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I termini previsti dalle disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
9.153. D'Arrando, Lorefice.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 1, dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
9.1. Lombardo.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 3. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 1.400 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8-ter. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, decorso il periodo autorizzato.
8-quater. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
8-quinquies. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.400 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
9.106. Bitonci, Frassini, Fiorini, Micheli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Snider.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati del comparto del turismo come individuati ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 8-quater. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8-ter. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, decorso il periodo autorizzato.
8-quater. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
8-quinquies. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.146. Orrico, Serritella, De Carlo, Masi, Iorio, Faro.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 3. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8-ter. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, decorso il periodo autorizzato.
8-quater. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
8-quinquies. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.152. Manzo, Faro.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 112, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022»;
b) al comma 2, le parole: «e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e in 1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.99. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 8-bis, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
*9.53. Buratti.
*9.180. Zangrillo, Pella, Prestigiacomo
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, avente scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, concessa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.
8-ter. Ai fini della proroga di cui al comma 8-bis è richiesta la stipula di un ulteriore, specifico, accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata.
9.181. D'Attis, Zangrillo, Polverini, Pella.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applicano, fino al 30 giugno 2022, agli importi del trattamento di mobilità in deroga, corrisposti nei casi di proroghe successive alla seconda, ai lavoratori beneficiari delle suddette misure delle aree di crisi industriale complessa.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.139. Amitrano, Segneri.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Fino al 31 marzo 2022, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
8-ter. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
*9.42. Trano, Costanzo.
*9.78. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.
*9.5. Muroni.
*9.89. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Fino al 31 marzo 2022, i lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».
8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
8-quater. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 8-bis sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 8-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.68. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il periodo trascorso» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;
b) al comma 2 le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;
c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori».
*9.38. Del Barba, Marco Di Maio.
*9.96. Durigon, Bitonci, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*9.155. De Carlo.
*9.169. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*9.113. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 2-bis, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
9.88. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l'anno 2022»;
c) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
9.110. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2022»;
b) al comma 2, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2022»;
c) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 390 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.199. Vietina, Mugnai.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 marzo 2022.
9.84. Lepri, Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino alla data del 31 marzo 2022.
9.142. Pallini, Invidia, Segneri, Barzotti, Baldino.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2022,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2022».
b) il comma 100 è sostituito dal seguente:
«100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2022 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*9.8. Muroni.
*9.45. Trano, Costanzo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I datori di lavoro delle attività del comparto turistico identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario d'integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
**9.39. Del Barba, Marco Di Maio.
**9.97. Durigon, Moschioni, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**9.114. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
**9.170. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il trattamento di cui all'articolo 45 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere autorizzato per ulteriori 12 mesi, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, per i trattamenti d'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
9.125. Mura, Viscomi, Frailis, Gavino Manca, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni d'integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
9.52. Fragomeli, Buratti, Boccia, Ciagà, Sani, Topo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 5, dell'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «Per l'esercizio finanziario 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
9.122. Gribaudo, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Lepri, Lacarra.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 1-ter, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.148. Buompane.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-quinquies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2022» e, al terzo periodo, le parole: «entro il 15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo e, comunque, entro il 15 aprile 2023».
9.37. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 320 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.197. Vietina, Mugnai.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 292, le parole: «Nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'anno 2022»;
b) al comma 294, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
c) al comma 295, le parole: «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
d) al comma 296, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
9.83. Fassina, Fornaro, Palazzotto, Timbro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 30 giugno 2022.
9.141. Pallini, Invidia, Barzotti, Baldino.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con riferimento al settore della pesca, il termine per l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è differito al 1° luglio 2022.
*9.58. Sani.
*9.177. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».
**9.129. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.
**9.140. Amitrano.
**9.163. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al terzo periodo del comma 1, dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
9.121. Trizzino.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2022».
9.159. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 1.1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «fino al 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2023».
*9.158. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*9.156. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*9.28. Marco Di Maio, Del Barba.
*9.51. Vallascas, Trano, Forciniti.
*9.173. Calabria, Pella, Mazzetti, D'Attis.
*9.193. Gagliardi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
9.86. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 11, del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali e alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi generata dalla pandemia COVID-19» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»
*9.46. Trano, Costanzo.
*9.76. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Proroga delle misure in favore dei lavoratori fragili, dei genitori con figli con disabilità e dei caregiver familiari)
1. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
4. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «59,4 milioni di euro per l'anno 2022»;
c) al comma 2, le parole: «fino al 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;
d) il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 96,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
7. Le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza.
8. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza».
9.05. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Tutela dei lavorati con fragilità, dei genitori con figli con disabilità e dei caregivers)
1. Al fine di garantire il diritto alla salute ai lavoratori fragili nonché la possibilità di lavorare in modalità agile per i caregiver ed i genitori di figli con disabilità fino al termine dello stato di emergenza, all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza»;
b) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza.
3. Al comma 1 dell'articolo 21-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza».
9.09. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)
1. Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.013. Alaimo, Giarrizzo, D'Orso.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Proroga dei termini per l'accesso del credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
1. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;
2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione per l'anno 2022, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
9.015. Buompane, Faro, Manzo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Finanziamento del fondo «Scuole dei mestieri»)
1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato «Scuole dei mestieri» di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 50.0000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.016. Alaimo, Giarrizzo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)
1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.
2. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 195,15 milioni di euro per l'anno 2022.
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 450 milioni di euro, si provvede quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.018. Segneri, Invidia, Barzotti, Tripiedi, Faro.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Proroga personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)
1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2022».
9.019. Invidia, Tucci, Barzotti, Segneri, Buompane, D'Orso.
ART. 10.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e l'ultimo periodo è soppresso.
10.77. Grippa, Scagliusi.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
*10.38. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.
*10.94. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.18. Gariglio, Bruno Bossio, Casu, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 75-bis è sostituito con il seguente:
«75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2023, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica venduti in Italia devono essere dotati di un sistema frenante su ciascuna ruota e di indicatori luminosi di svolta. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2025.».
b) il comma 75-terdecies è sostituito con il seguente:
«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare, ove non sia esplicitamente precluso, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali, ciclabili o ciclopedonali, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, su strade urbana con limite di velocità pari o inferiore a 50 chilometri orari e sia consentita la circolazione dei velocipedi in carreggiata, ovvero su strada extraurbana esclusivamente ove sia ammessa la circolazione dei velocipedi in sede loro riservata.».
10.84. De Lorenzis.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e bus, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e alla legge 11 agosto 2003, n. 218, previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 marzo 2022 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, fino al 30 giugno 2022.
10.110. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al divieto di applicazione di decurtazioni di corrispettivo in ragione delle minori percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, è ulteriormente differito al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
*10.127. Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.
*10.108. Gemmato, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le autorizzazioni per esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate tra il 1° ottobre e il 9 novembre 2021, sono prorogate di 6 mesi e ad esse si applica l'articolo 121, comma 11, del medesimo decreto legislativo.
**10.83. Grippa.
**10.102. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**10.46. Del Barba, Marco Di Maio.
**10.130. Rosso, Pella.
**10.8. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Cantini, Andrea Romano, Casu, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
*10.131. Rosso, Pella.
*10.103. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.47. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: «entro due anni», sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».
10.28. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-sexies, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 2-sexies, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di quanto stabilito dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di accordi novativi di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonché dei connessi accordi di manleva o d'indennizzo»;
c) al comma 2-septies: la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
*10.126. Pella, D'Attis, Prestigiacomo.
*10.61. Fassina.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022,» e al terzo periodo le parole: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».
3-ter. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti. Le risorse economiche di cui al comma 2, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un Fondo nazionale costituito a tale scopo. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indicai criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al comma 2.
3-quater. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-quinquies. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 356, le parole: «nella misura percentuale del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale del 20 per cento»;
b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000»;
c) al comma 358, al secondo periodo, le parole: «di 10.000 euro» sono sostituite dalle parole: «di 15.000 euro»;
d) al comma 359, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi.».
3-sexies. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole: «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», sono aggiunte le seguenti: «nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
b) al quarto periodo dopo le parole: «Delle risorse del predetto Fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali», sono aggiunte le seguenti: «nonché aventi ad oggetto il rimborso ad Inail delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti».
10.21. Gariglio, Andrea Romano, Pellicani, Casu, Pizzetti, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Cantini.
(Inammissibile limitatamente
ai commi 3-ter e 3-quater)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022,»;
b) al terzo periodo le parole: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».
3-ter. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.
3-quater. Le risorse economiche di cui al comma 3-ter, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un Fondo nazionale all'uopo costituito.
3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità attuative del comma 3-ter.
*10.88. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.19. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*10.78. Scagliusi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 406 le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 407 le parole: «15 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
3-ter. La ripartizione tra gli enti territoriali delle risorse di cui all'articolo 1, commi 405 e 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali concernenti il governo del territorio:
a) rispetto dei princìpi di non discriminazione e trasparenza nell'individuazione degli enti territoriali destinatari del finanziamento;
b) adozione di procedure che prevedano la previa manifestazione d'interesse da parte dell'ente territoriale, attraverso la presentazione di appositi progetti relativi agli interventi da finanziare;
c) obbligo di motivazione dell'attribuzione del finanziamento, con l'indicazione del significativo impatto che la realizzazione del progetto può avere.
3-quater. Ai fini del rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica previsto dall'articolo 119, comma secondo, nonché dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, le disposizioni di cui al comma 3-ter si applicano anche alle risorse trasferite a qualsiasi titolo agli enti locali da parte delle regioni a statuto ordinario per interventi infrastrutturali o comunque concernenti la viabilità e la mobilità, l'arredo urbano e l'edilizia scolastica, anche sulla base di stanziamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora interamente ripartiti.
10.51. Fragomeli, Ciagà, Carnevali.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 338, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019» sono inserite le seguenti: «, a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10.48. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fissato al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fissato al 30 giugno 2022»;
b) le parole: «fissato al 30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «fissato al 31 dicembre 2022».
3-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a modificare l'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, per adeguarlo alle disposizioni previste dal comma 3-bis, disponendo l'estensione da 180 a 360 giorni del termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi relativi ai veicoli di categoria M1, M1 speciali e N1 nell'apposita piattaforma informatica e prevedendone, altresì, l'applicazione per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto modificativo.
10.85. Chiazzese, Sut.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
3-ter. All'articolo, 1 comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
3-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle eventuali risorse residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, a favore dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, questi ultimi da riferirsi ai soli veicoli esclusivamente elettrici.
*10.86. Chiazzese, Sut.
*10.144. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**10.5. Gavino Manca, Frailis, Mura, Casu, Lotti, Delrio.
**10.97. Zoffili, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo denominato “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui al comma 5-ter.
5-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 5-bis sono destinate alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, di un “voucher patente autotrasporto”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2026, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.
5-quater. Il “voucher patente autotrasporto” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per la finalità di cui al comma 5-ter e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
5-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-ter, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
5-sexies. Una quota del Fondo di cui al comma 5-bis, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinata alla realizzazione e implementazione della piattaforma telematica per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-ter. Al medesimo fine del periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di SOGEI S.p.a. e di CONSAP S.p.a., anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo sono in ogni caso destinate all'erogazione del beneficio di cui al comma 5-ter.
5-septies. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-sexies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».
*10.40. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.
*10.76. Grippa, Scagliusi.
*10.90. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.20. Gariglio, Bruno Bossio, Casu, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, relativo all'applicazione dei diritti applicati ai passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2022.
10.6. Pizzetti, Gariglio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali», sono sostituite dalle seguenti: «la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. Detta verifica di idoneità si considera effettuato laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'articolo 2.3.1 del decreto ministeriale n. 203 del 2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta».
10.122. Baldelli, Calabria, D'Attis, Martino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*10.11. Bruno Bossio, De Filippo, Gariglio, Casu, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.
*10.132. D'Attis, Pella, Sarro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nell'ambito del piano per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e degli interventi infrastrutturali per le Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Milano e Cortina nel 2026 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa per ampliare e potenziare l'attuale progetto di costruzione del nuovo ponte in adiacenza all'esistente ponte Manzoni di Lecco, prevedendo il raddoppio delle corsie di marcia e i connessi svincoli di ingresso e uscita. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.58. Fragomeli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “12 mesi” sono sostituite con le seguenti: “24 mesi” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al precedente periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione delle stesse.”».
*10.80. Scagliusi.
*10.92. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.15. Gariglio, Andrea Romano, Casu, Bruno Bossio, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è sostituito dal seguente:
«2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente agli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, in relazione all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti.».
**10.72. Zolezzi.
**10.139. Pella.
**10.43. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.
**10.57. Buratti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alle lettere a) e b) del comma 1, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
*10.55. Buratti.
*10.035. Pella, Sozzani, Rosso.
*10.08. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.
*10.025. Zolezzi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine previsto dall'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e dal punto 5-bis dell'Allegato A al medesimo decreto-legge n. 105 del 2021, è differito al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
**10.79. Scagliusi.
**10.17. Gariglio, De Filippo, Ubaldo Pagano, Andrea Romano, Casu, Pizzetti, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Cantini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
b) il comma 4-quater è abrogato.
*10.32. Del Barba, Marco Di Maio.
*10.109. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*10.118. D'Attis, Pella.
*10.142. Pettarin, D'Ettore.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «da utilizzare entro il 31 dicembre 2021» sono soppresse.
10.12. Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
*10.81. Scagliusi.
*10.93. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.16. Gariglio, Casu, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
**10.73. Terzoni, Maraia.
**10.146. (ex 11.54) Martinciglio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10.2. Siragusa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022».
10.82. Zolezzi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di prenotazione contributo ecobonus)
1. All'articolo 8 comma 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fissato al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fissato al 30 giugno 2022»;
b) le parole: «fissato al 30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «fissato al 31 dicembre 2022».
2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, prevedendo un'estensione da 180 a 360 giorni del termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi relativi ai veicoli di categoria M1, M1 speciali e N1 nell'apposita piattaforma informatica. L'estensione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto modificativo.
*10.02. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
*10.031. Squeri, Porchietto, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.
*10.040. Fornaro, Fassina.
*10.027. Molinari, Bitonci, Rixi, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.04. Vianello, Forciniti, Trano.
*10.06. Marco Di Maio, Moretto, Ungaro, Del Barba.
*10.014. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.
*10.039. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*10.011. Trano.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Rifinanziamento Fondo automotive)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:
a) 40 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 8 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede alla soppressione all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei seguenti commi: 301, 732, 737, 749, 751, 758, 759, 761, 772, 773, 781, 782, 792, 802, 805, 817, 865, 872, 878, 880, 882, 883, 894, 897, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 910, 911, 952, 974, 990, 991, 1007.
10.05. Raduzzi, Forciniti, Trano.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di ecobonus veicoli)
1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
*10.010. Trano.
*10.013. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.
*10.038. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*10.01. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
*10.026. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Tombolato, Donina, Maccanti, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*10.032. Porchietto, Squeri, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Pella.
*10.87. Chiazzese, Sut.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica)
1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
10.022. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le risorse sono destinate agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed erogate con le modalità definite con decreto interministeriale 9 dicembre 2020, n. 566.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
10.024. Serritella.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Scioglimento del collegio consultivo tecnico)
1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
10.029. Mazzetti, Pella, Calabria, Cattaneo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di tassa di ancoraggio per le navi da crociera)
1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, all'articolo 73-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
2. Al comma 2 del medesimo articolo, le parole: «con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilità del Fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021,», sono sostituite alle seguenti: «con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,1 milioni di euro per l'anno 2022. La disponibilità del Fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,1 milioni di euro per l'anno 2022,».
3. Al comma 5 del medesimo articolo dopo le parole: «pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021» aggiungere le seguenti: «e di 1,1 milioni di euro per l'anno 2022».
10.033. Tartaglione, Pella.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga incentivi all'acquisto di auto elettriche e ibride)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022» e la parola: «esclusivamente» è soppressa;
b) il comma 78 è sostituito dal seguente:
«78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.037. Gagliardi.
ART. 11.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: al 1° gennaio 2023;
al comma 2, sostituire le parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: Entro il 31 ottobre 2022.
*11.9. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*11.67. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.20. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
*11.111. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023.
**11.18. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
**11.10. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
**11.103. Nevi, D'Attis, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , compresa la possibilità di indicazione delle informazioni mediante gli strumenti di digitalizzazione.
*11.53. Deiana.
*11.104. Nevi, D'Attis, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 182-ter, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alla gestione dei rifiuti, anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico» sono sostituite dalle seguenti: «sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi.».
11.4. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che inviano o hanno inviato, entro la data del 30 aprile 2022, al gestore del servizio idrico integrato e/o all'esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla proroga della gratuità della disattivazione dell'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino al 31 dicembre 2024 la riattivazione gratuita del punto.
11.80. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono sottoscrivere i contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica in tutti i mercati dei Paesi europei. Gli oneri di sistema connessi alla presente misura non possono in ogni caso superare annualmente l'ammontare medio di tali oneri, calcolato dalla data di istituzione della medesima misura fino a tutto il 2021.
*11.87. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Osnato, Ciaburro.
*11.76. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*11.26. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.
*11.98. Cattaneo, Squeri, Nevi, D'Attis, Paolo Russo, Torromino, Prestigiacomo, Calabria, Cannizzaro, Gentile.
*11.25. Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio.
*11.42. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025».
4-ter. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «da concludersi entro il 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di consentire la cessazione dell'efficacia del servizio di maggior tutela a far data dal 1° gennaio 2025,».
11.63. Sut.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo bombole metano di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 1990, n. 145, e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
4-ter. I versamenti sospesi di cui al comma 4-bis, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.73. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.
*11.86. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*11.99. Squeri, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 503, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadrimestre»;
b) al comma 504, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadrimestre»;
c) al comma 506, dopo le parole: «gennaio, febbraio e marzo», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «e aprile»;
d) al comma 507, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadrimestre» e le parole: «medesimo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo quadrimestre»;
e) al comma 508, le parole: «primo trimestre», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «primo quadrimestre».
11.46. Trizzino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d'asta previste dai decreti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 settembre 2022.
*11.72. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Gastaldi.
*11.14. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni dal 2018 al 2024». All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.56. Zolezzi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a dodici mesi» e le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2022».
11.60. Trizzino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, la revisione delle macchine agricole di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015 come modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2019 è prorogata secondo i seguenti termini:
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: revisione a far data dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 20 maggio 2015;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995: revisione a far data dai due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 20 maggio 2015;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018: revisione a far data dai tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 20 maggio 2015;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019: revisione a far data dai quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 20 maggio 2015, secondo l'anno di immatricolazione.
*11.81. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*11.106. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*11.11. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
*11.5. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*11.71. Donina, Rixi, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, dopo le parole: «in formato elettronico» sono aggiunte le seguenti: «salvo i casi di non allineamento dei sistemi informatici tra software privati e Vetinfo per cui è consentita una proroga al 30 aprile 2022».
**11.8. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**11.109. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**11.84. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**11.70. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**11.23. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2019, n. 229, con il quale si istituisce il Programma sperimentale Mangiaplastica, le parole: «euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11 milioni per l'anno 2022». La variazione dello stanziamento per l'anno 2022 è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni beneficiari individuati a seguito della prima edizione del Programma sperimentale Mangiaplastica, conseguentemente la fase sperimentale del programma da ritenersi conclusa con il bando emanato nel 2021.
5-ter. Il Ministro della transizione ecologica è autorizzato ad apportare le occorrenti modificazioni al decreto ministeriale 2 settembre 2021.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.37. Lucchini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «agli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021 e 2022».
5-ter. La misura di cui al comma 5-bis si applica fino alla data di pubblicazione dei decreti di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
*11.21. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
*11.82. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*11.15. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.
*11.68. Molinari, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*11.6. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*11.107. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i relativi costi trovano copertura nel fondo di cui al precedente comma 498».
11.3. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività. La sospensione si applica anche ai procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi e di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
11.48. Maraia, Sut.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d'asta previste dai decreti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 199 del 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, l'accesso agli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, come modificato dall'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successive modificazioni, è prorogato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente agli anni 2022 e 2023. Il bando è pubblicato entro il 30 settembre 2022.
11.116. Ruffino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 837, è inserito il seguente:
«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023, non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020.».
11.40. Rotta, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Loss, Lucchini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la parola: «2023» è sostituita dalle seguenti: «2025 e comunque non prima di un anno dall'entrata in vigore del regolamento delegato di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.».
*11.77. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*11.85. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*11.102. Squeri, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022 o in corso di rinnovo».
**11.22. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
**11.108. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**11.83. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**11.7. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**11.69. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
*11.58. Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*11.101. Squeri, Nevi, Spena, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11.66. Davide Crippa, Sut.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
11.52. Daga, Maraia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*11.29. Gavino Manca, Nardi, Ubaldo Pagano, Benamati, Bonomo, Soverini, Zardini.
*11.43. Verini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
**11.75. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**11.91. Mazzetti, Mandelli.
**11.17. Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettricità)
1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*11.02. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
*11.022. Porchietto, Squeri, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Pella.
*11.014. Donina, Tombolato, Maccanti, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.06. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.
*11.07. Trano.
*11.08. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis
(Proroghe in materia risparmio di risorse idriche)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 61, le parole: «l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2021 e 2022»;
b) al comma 62, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Per il «Fondo per il risparmio di risorse idriche» di cui al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prevista una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 20 milioni di euro per l'anno 2022.
11.04. Fiorini, Lucchini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga termini scadenza concessioni idroelettriche)
1. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
11.013. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.
ART. 12.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2022»;
b) al comma 4, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2022».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.13. Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica in atto, i buoni emessi e non fruiti alla data del giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono validi per ulteriori centoventi giorni dalla medesima data di entrata in vigore della presente disposizione. L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali».
12.20. Ianaro, Lorefice, D'Arrando.
Al comma 2, dopo le parole: dell'erogazione dei servizi termali. aggiungere il seguente periodo: In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica in atto, i buoni emessi e non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 sono validi per ulteriori centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*12.6. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini.
*12.14. Lorenzin.
*12.10. Bitonci, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*12.29. Mazzetti, Pella, Cattaneo.
*12.2. Fiorini.
*12.4. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del turismo anche attraverso l'incentivazione dei flussi turistici, all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 5-bis, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.17. Palmisano, Masi, Orrico, Serritella, Elisa Tripodi, De Carlo, Manzo, Di Lauro, Iorio, Sut, Giarrizzo, Perconti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del turismo, anche attraverso l'incentivazione dei flussi turistici, all'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022.».
12.21. Masi, Faro, Orrico, Serritella, Elisa Tripodi, De Carlo, Manzo, Di Lauro, Iorio, Sut, Giarrizzo, Perconti, Palmisano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
«11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla difficile situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni ad uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024».
12.28. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2022».
12.8. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
12.18. D'Ippolito.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
12.22. Faro, Serritella.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materia credito d'imposta manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)
1. Nel limite delle risorse già stanziate dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applica anche agli anni 2022 e 2023. È abrogato il comma 4 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
2. Sono oggetto del credito di imposta di cui dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per gli anni 2022 e 2023 le spese inerenti a: 1) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione; 2) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione; 3) pulizia; 4) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio; 5) stoccaggio prodotti e materiali; 6) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia; 7) hostess e interpreti; 8) servizi di ristorazione; 9) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12.01. Fiorini.
(Inammissibile, limitatamente ai commi 2 e 3)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun contributo addizionale.
*12.02. Moschioni, Durigon, Boniardi, Murelli, Giaccone, Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Micheli, Andreuzza, Binelli, Galli, Colla.
*12.08. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti nuovi criteri e modalità attuative per l'utilizzo delle risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, tenendo conto delle criticità registrate in fase di prima attuazione del decreto stesso».
**12.03. Lucchini, Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Micheli, Andreuzza, Binelli, Galli, Colla.
**12.010. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga moratoria per le PMI e misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022».
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi.
*12.04. Bitonci, Gusmeroli, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*12.07. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.
*12.013. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) al quarto periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;
b) alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il secondo semestre 2021 e per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività; i beneficiari di tale credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) il credito d'imposta di cui alla lettera a) non è cumulabile con il credito d'imposta di cui alla lettera b) e viceversa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12.05. Gusmeroli, Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile limitatamente
alle lettere b) e c) del comma 1)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Le disposizioni in materia di esonero di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.
12.06. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga in materia di prevenzione incendi)
1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2022.».
*12.017. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*12.011. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga termini in materia di canoni demaniali marittimi)
1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 1.500».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.021. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Potenti, Rixi, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Morrone, Raffaelli.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera b) del comma 1)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga dei rapporti concessori relativi agli impianti sportivi pubblici)
1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «comunque non superiore a ulteriori tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non inferiore a ulteriori cinque anni e non superiore a ulteriori dieci anni».
2. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di sostenere le Federazioni sportive nazionali Enti di promozione sportiva e discipline associate, associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19, le concessioni a tali soggetti degli impianti sportivi su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 ovvero di ulteriori cinque anni se in scadenza dopo la data del 31 dicembre 2021, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse».
3. Per l'anno 2022 al fine di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), la cui attività è stata interrotta o limitata a causa delle misure di contenimento sanitario, gli importi dovuti, siano essi derivanti da canoni concessori, da corresponsione di indennità di occupazione o a qualsiasi altro titolo, sono ulteriormente ridotti in misura del 50 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le misure di ristoro degli enti concedenti, sulla base delle esigenze da questi prospettate, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12.022. Barelli, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Pella, Squeri, Torromino, Porchietto, Polidori, Giacometto.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)
1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui al citato articolo 56, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 18 del 2020.
12.023. D'Attis, Pella.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga decontribuzione per alberghi e imprese turistico-ricettive)
1. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai datori di lavoro privati del settore alberghi e delle imprese turistico-ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile».
b) al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
c) al comma 4, le parole: «nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di minori entrate contributive pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2024»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.024. Della Frera, Rizzone, Ripani, Scanu.
ART. 13.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono premesse le seguenti parole: «A partire dal 30 marzo 2022» e, dopo le parole: «nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale», sono aggiunte le seguenti: «e alle misure di prevenzione e per il ripristino ambientale conformi all'Allegato 3 alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
13.4. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i contratti di lavoro subordinato del personale dipendente dei comuni, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, interessati dagli interventi di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2021, n. 26, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. I comuni di cui al primo periodo sono altresì autorizzati ad assumere personale a tempo determinato con contratti aventi scadenza non superiore al 31 dicembre 2026. Le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del presente comma con l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13.14. Iezzi, Badole, Rixi, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da trasferire, direttamente, su apposita contabilità speciale allo stesso intestata.»
13.5. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data dell'ottobre 2021, risultavano residenti nel territorio dei comuni delle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale e operativa nei territori dei comuni indicati al medesimo comma.
4-quater. La sospensione di cui alle lettere 4-bis e 4-ter non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 472.
4-quinquies. I soggetti indicati ai commi 4-ter e 4-quater che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2023, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2023.
4-sexies. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 4-bis:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-septies. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
13.20. Varchi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario nominato per gli eventi sismici nell'isola di Ischia esercita le funzioni previste dall'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità. Si applicano agli interventi della ricostruzione privata le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in quanto compatibili.
*13.2. Topo.
*13.24. Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi»;
b) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per garantire la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 95 destinati agli interventi infrastrutturali prioritari in ambito portuale e oggetto di commissariamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è autorizzata la spesa di 11 milioni per il 2022 e di 35 milioni annui per il 2023 e il 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
13.13. Varrica.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con riferimento agli stati di emergenza dichiarati con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, per le avversità atmosferiche del periodo 14 ottobre-8 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, per le avversità atmosferiche del periodo 22-24 novembre 2019, e del 13 febbraio 2020 per le avversità atmosferiche del periodo 20-21 dicembre, è consentita la continuità dell'erogazione dei contributi mensili previsti per l'autonoma sistemazione ai soggetti evacuati, per un periodo di ulteriori dodici mesi dalla scadenza del relativo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse già disponibili e già assegnate al Commissario delegato e non ancora programmate.
13.19. Foscolo, Di Muro, Rixi, Viviani, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a euro 10 milioni, da destinare alla ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, si provvede a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019.
13.8. Federico.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga di termini per la conclusione delle procedure amministrative del comune di Matera attinenti alla nomina di Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019)
1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina di capitale europea della cultura per l'anno 2019, rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dalla pandemia dovuta al COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al secondo periodo le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso il comune di Matera, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81.
3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comune di Matera, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, da riassorbire nel cinque anni successivi, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.04. De Filippo, Liuzzi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:
Art. 13-bis.
(Proroga termini e ulteriori disposizioni relative al sisma 2016)
1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
5. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
6. Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole: «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
9. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81». Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. Il termine di cui all'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.
11. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
Art. 13-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale sisma e rispetto dei termini di attuazione del PNRR)
1. Fino al termine della durata dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzato alla nomina, con validità fino al 31 dicembre 2025, di un numero non superiore a otto esperti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Ai costi relativi, il Commissario straordinario provvede con le risorse previste per le spese di funzionamento dall'articolo 43-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
2. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato alla delega di funzioni attuative degli interventi di ricostruzione ai sub commissari nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
3. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies, sono aggiunti i seguenti:
1-sexies. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può essere superiore a un anno e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
13.010. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta, Nardi, Casu.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di sisma nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)
1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
3. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
4. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024»;
2) le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.»;
b) all'articolo 48, comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021»;
2) al secondo periodo le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022»;
5. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022»;
6. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
13.011. Morani, Morgoni, Annibali.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)
1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.
13.013. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
13.014. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga termini e altre disposizioni relative al sisma 2016)
1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.028. Gubitosa, Cataldi, Donno, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Manzo, Gallo, Misiti, Terzoni, Emiliozzi, Maurizio Cattoi, Roberto Rossini, Gallinella, Ciprini.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga di termini legislativi in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma)
1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
4. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
5. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
6. Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole: «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
9. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo periodo, dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81». Agli oneri derivanti dall'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
*13.029. Terzoni, Emiliozzi, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Cataldi, Gallinella, Ciprini.
*13.032. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga disposizioni in materia di eventi sismici)
1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Gli oneri di cui al comma 3, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
5. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 3 e 4 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziate per tale finalità.
7. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
13.026. Ferraresi, Zolezzi, Zanichelli, Ascari, Sarti, Carbonaro, Spadoni, Fassina.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.022. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.023. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Incremento fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatosi nella provincia di Mantova)
1. All'articolo 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.07. Colaninno, Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga delle strutture tecniche di supporto alle Amministrazioni centrali dello Stato)
1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che operano nell'ambito delle amministrazioni centrali dello Stato.
2. Gli oneri derivanti dalla proroga di cui al comma 1, pari a 1.415 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate, ordinariamente già destinate allo scopo.
13.024. Deiana, Mor.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Infrastrutture autostradali e stradali)
1. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario “Manna – Camporeale”, anche attraverso l'adeguamento delle infrastrutture stradali al servizio della nuova Stazione AV/AC “Hirpinia”, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate».
13.027. Maraia.
(Inammissibile limitatamente
al comma 2)
ART. 14.
Sopprimere il comma 1.
14.3. Raduzzi, Forciniti, Trano.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022;
b) al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
14.12. Durigon, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Mollicone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
14.56. Siracusano.
Sopprimere i commi 3 e 4.
14.36. Spadafora, Currò.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 con le seguenti: corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.4. Librandi, Marco Di Maio, Del Barba.
Sopprimere il comma 3.
*14.37. Currò.
*14.40. Colletti, Forciniti, Trano.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 30 giugno 2022.
Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: 0,558 milioni con le seguenti: 0,279 milioni.
14.54. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso».
14.16. Trano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
14.9. Lattanzio, Sensi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il termine per il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738 e 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per l'anno 2021 è prorogato al 31 dicembre 2022 per le unità immobiliari per le quali siano venuti meno i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale di cui all'articolo 1, comma 741, lettera b), della medesima legge n. 160 del 2019, in conseguenza della dichiarazione di inagibilità del fabbricato di cui faccia parte tale unità immobiliare. La proroga di cui al precedente periodo si applica ai fabbricati costituiti da almeno venti unità immobiliari, a condizione che la dichiarazione di inagibilità del fabbricato sia dovuta a causa non imputabile al proprietario.
14.5. Noja, Mor, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2022».
14.46. Lupi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14.7. Sensi, Mollicone.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
14.45. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2025».
14.24. Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1 comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «10 settembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 novembre 2021».
8-ter. Per le finalità di cui al comma 8-bis, i termini di presentazione delle istanze di cui all'articolo 1 comma 23, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, sono riaperti. Le istanze di cui al presente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.42. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le disposizioni di cui comma 1 del medesimo articolo sono prorogate fino al 30 giugno 2023.
14.25. Mariani, Belotti, Colmellere, De Angelis, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
*14.30. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*14.34. Magi.
*14.22. Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materia di servizi e tecnologie di tipo banda ultra larga)
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda ultra larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 26 e 28 GHz in scadenza al 31 dicembre 2022, possono, su domanda dei titolari da effettuare entro il 30 giugno 2022, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga fino al 31 dicembre 2029, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.
2. Qualora si renda necessaria la liberazione di frequenze in banda 26 GHz in uso per lo sviluppo di servizi in tecnologia 5G ai sensi della decisione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, poi aggiornata con la decisione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020, il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno 2022 individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 26 GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, di cui articolo 1, comma 1026 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, idonee all'esercizio dei servizi erogati mediante l'uso delle frequenze da liberare.
**14.011. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**14.035. Carabetta.
**14.05. Bruno Bossio.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. Al comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole: «entro il 9 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»;
2. All'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
3. I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è fissato al 30 giugno 2022, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
4. Con riferimento ai carichi compresi nei piani di dilazione di cui al comma 3:
a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione alla data di conversione in legge del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
*14.017. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*14.041. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni idroelettriche)
1. In relazione all'urgenza di porre in essere interventi efficaci di rilancio dell'economia nazionale stante la grave situazione economica determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID-19, considerati i vincolanti obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, e ritenuto altresì che la strategicità della risorsa idroelettrica richieda la rapida attuazione di un significativo piano di investimenti, tenuto altresì conto della situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. I titolari di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, a pena di decadenza della proroga, dovranno sottoporre all'Amministrazione concedente, con il coinvolgimento di tutte le altre Amministrazioni ed enti interessati, il piano degli investimenti proposto con la richiesta di rideterminazione della durata della concessione sulla base del piano degli investimenti proposto, nel rispetto dei parametri adottati ai sensi del precedente comma 1.
14.026. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga attuazione standard DVB-T2)
1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1028, le parole: «a far data dal 1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC»;
b) all'articolo 1, comma 1032, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN.».
14.030. Scagliusi, Luciano Cantone, Prestigiacomo.
ART. 15.
Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto alla povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (social sciences e humanities), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 500 mila euro da destinare all'università di Tor Vergata per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale.
15.1. Pella.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)
1. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale a beneficio di tutte le fasce d'età della popolazione e migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi sanitaria causata dall'epidemia da SARS-CoV-2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2022, adottano un programma triennale di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per il raggiungimento dei suddetti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza a supporto delle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
2. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero della salute, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, ai fini del monitoraggio della valutazione degli obiettivi e delle attività individuati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Il Ministero della salute ne verifica la completezza e la coerenza rispetto agli obiettivi di cui al comma 1 e può proporre modifiche e integrazioni. L'attuazione del programma triennale di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano annualmente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, in particolare in relazione all'aumento durante l'emergenza pandemica e la conseguente crisi sanitaria delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2022, adottano un programma triennale di interventi per il sostegno e l'assistenza psicologica e psicoterapeutica al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) ampliare e sostenere la platea di quanti si rivolgono ai percorsi di assistenza psicologica e psicoterapeutica con un sistema di voucher legato all'Isee;
b) istituzione a livello distrettuale di un «consultorio psicologico» al quale possono rivolgersi, direttamente e senza barriere, i cittadini per ascolto, consulenza e sostegno.
A tal fine sono previsti:
1) uno stanziamento da 40 milioni per i voucher così erogati, su base annuale, in relazione all'Isee;
2) uno stanziamento da 7 milioni per l'istituzione a livello distrettuale di un «consultorio psicologico». Al suddetto stanziamento sono aggiunte le risorse di cui al comma 290, lettere c) ed e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
3) uno stanziamento pari a 3 milioni finalizzato all'incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con riguardo alle branche di psicologia e psicoterapia, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma, lettera b), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di psicologi psicoterapeuti, a tempo determinato, per la durata di 36 mesi, nel limite degli importi indicati alla lettera b), comma 3, del presente articolo, nonché all'incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con riguardo alle branche di psicologia e psicoterapia, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite degli importi sopra indicati alla lettera c) del presente comma.
4. Il fondo per l'Alzheimer e le demenze di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2022, per il triennio 2022-2024, mediante le risorse di cui all'articolo 194.
15.01. Sensi, Madia, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Pezzopane, Carnevali.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)
1. All'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.02. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
ART. 16.
Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
16.19. Maschio, Varchi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: fino alla data del 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
16.26. Costa.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
16.20. Maschio, Varchi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022. Entro il termine di cui al primo periodo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa ricognizione di tutti i posti vacanti a livello nazionale, bandisce una procedura di interpello per il trasferimento in tali posti dei componenti delle commissioni tributarie.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la parola: «bandite» sono aggiunte le seguenti: «, almeno una volta l'anno e comunque sempre con priorità rispetto alle procedure concorsuali,».
*16.9. Fassina.
*16.38. Pella.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In materia di processo amministrativo, fino al 31 marzo 2022, la trattazione delle cause si svolge da remoto con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
**16.8. Topo, D'Ettore, Pettarin, Rizzone.
**16.31. Bazoli.
**16.24. Corneli, Ascari.
**16.25. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**16.7. Vitiello, Del Barba, Marco Di Maio.
**16.37. Milanato, Sarro, Pella.
**16.14. Navarra, Ubaldo Pagano, Lacarra.
**16.29. Cavandoli, Tateo, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 marzo 2022, la trattazione delle cause viene svolta da remoto secondo le modalità previste dall'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
16.27. Colletti, Forciniti, Trano.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, agli articoli 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento e alla maturazione degli interessi legali se eseguiti entro il 30 giugno 2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni.
*16.4. Marco Di Maio, Del Barba.
*16.36. Paolo Russo.
*16.33. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*16.21. Ribolla, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, se eseguiti entro il 31 marzo 2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento e alla maturazione degli interessi legali.
16.1. Ceccanti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai punti 18 (Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà), 19 (Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, Durata straordinaria dei permessi premio) e 20 (Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, Detenzione domiciliare) dell'allegato A del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, punto sono prorogati al 31 dicembre 2022.
16.13. Verini, Giorgis, Bazoli, Morani, Bordo, Zan.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021 e 2022, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione rispettivamente entro il 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2021.
16.28. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 4-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali».
16.32. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
ART. 17.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga termini in materia di accessibilità siti internet)
1. Al comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, le parole: «28 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
17.02. Palmieri, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond.
ART. 18.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 139:
1) le parole da: «chiunque» fino a: «è tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, sono tenute»;
2) la parola: «5», è sostituita dalla seguente: «30»;
b) al comma 140, le parole da: «entro sette giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse»
c) al comma 141, la parola: «decreto» è sostituita dalle seguenti: «con uno o più decreti» e le parole: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 aprile 2022».
d) il comma 142 è sostituito dal seguente:
«142. I soggetti che, pur essendo obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 141. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma».
18.17. Cillis, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
Al comma 1, sostituire le parole: «da adottare entro il 30 aprile 2022» con le seguenti: «da adottare entro il 1° gennaio 2023».
*18.8. Marco Di Maio, Del Barba.
*18.21. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: «da adottare entro il 30 aprile 2022» con le seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2022».
**18.5. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**18.9. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
**18.18. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**18.25. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, ivi comprese le operazioni di rinegoziazione di mutui pregressi, le disposizioni del comma 4-sexies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate nell'anno 2022. A tal fine è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per consentire la concessione delle garanzie a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 10 milioni euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18.24. Anna Lisa Baroni, Nevi, D'Attis, Paolo Russo, Spena.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)
1. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.06. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Proroga termini in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto su animali vivi ceduti per l'attività venatoria)
1. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.016. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa)
1. Il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi della declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 maggio 2021, recante «Integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 20 maggio 2021, è differito, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, al 30 aprile 2022.
18.07. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Approvvigionamento idrico isole minori)
1. All'articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».
18.08. Navarra.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti per agriturismi)
1. Al fine di assicurare la tenuta economica ed occupazionale del comparto agrituristico, sono prorogati al 31 luglio 2022, i termini di cui all'articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, a favore delle aziende del predetto comparto. I pagamenti sospesi possono essere effettuati in un'unica soluzione, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, entro il 31 dicembre 2022, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.021. Molinari, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge, è aumentata all'8 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.015. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Proroga alla fruizione del bonus cuochi)
1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 117, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 119, le parole: «nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»;
c) il comma 123 è sostituito dal seguente:
«123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti “de minimis”.».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.025. Spena, D'Attis, Paolo Russo, Calabria, Prestigiacomo, Sarro, Tartaglione, Gentile.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia)
1. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d'asta previste dai decreti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 dell'articolo 1 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 settembre 2022.
18.030. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Proroga in materia di apertura degli uffici dei casellari giudiziali in occasione delle operazioni pre-elettorali)
1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021 n. 58, le parole: «anno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022».
18.031. Gregorio Fontana, Sarro, Pella, D'Ettore, Pettarin, Rizzone.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Proroga di disposizioni e tariffe di competenza regionali in materia di controlli nel settore alimentare).
1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, le parole: «Fino alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 31 dicembre 2022».
18.01. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
ART. 19.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio nonché di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, o in una componente del gruppo misto, in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
19.3. Lupi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per i medesimi fini di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con riferimento anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.
19.4. D'Ettore, Rizzone.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Proroga dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di Camera e Senato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 settembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.
19.05. Magi, Costa.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Proroga dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di Camera e Senato)
1. Per le elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.
19.06. D'Ettore, Rizzone.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Proroga dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di Camera e Senato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle elezioni successive all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.
19.07. D'Ettore, Rizzone.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Proroga delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)
1. All'articolo 31-quinquies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
19.04. De Lorenzo, Mammì.
ART. 20.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15 inserire il seguente:
«15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 1,8 milioni di euro per la Sezione 3.1 e, ove ne ricorrano i presupposti, di 10 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022. In ogni caso, le imprese hanno facoltà di scelta nell'imputazione degli aiuti a ciascuna delle due suindicate sezioni.».
b) al comma 16 le parole: «dei commi da 13 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 13 a 15-bis».
20.6. Bitonci, Lazzarini, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Proroga del Fondo centrale di garanzia PMI)
1. A comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «Fino al 30 giugno 2022,», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022,».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
20.05. Trano.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(IRAP – proroga versamento)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
*20.020. Calabria, Sarro, Pella, Spena.
*20.06. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*20.02. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Moratorie al credito per le imprese)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56 comma 2, lettere a), b) e c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2022»;
b) all'articolo 56, comma 6, lettere a) e c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) all'articolo 58, comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «nel corso dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 2022».
2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
**20.022. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
**20.09. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**20.015. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
ART. 21.
Sopprimerlo.
*21.3. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
*21.20. D'Attis, Elvira Savino, Giannone, Rospi.
*21.22. Labriola.
*21.1. De Giorgi.
*21.13. Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio.
*21.17. Boccia, Braga, Ubaldo Pagano, Lacarra.
*21.12. Vianello, Forciniti, Trano, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.
*21.2. Ermellino.
*21.18. Cassese, L'Abbate, Galizia, Alemanno, Donno, Brescia, De Lorenzis, Giuliano, Masi, Scagliusi, Ruggiero, Aresta, Lovecchio, Palmisano, Faro, Sut, Maraia, Orrico.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Rinnovo concessioni)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fino al 31 dicembre 2023.
21.036. De Toma, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
ART. 22.
Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: della Repubblica di San Marino aggiungere le seguenti: e ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da Ema.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per vaccini non autorizzati da Ema.
22.7. Prisco, Albano, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.
Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
*22.2. Raduzzi, Forciniti, Trano.
*22.4. Billi, Di Muro, Morrone, Raffaelli, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore a quello previsto per gli analoghi certificati vaccinali rilasciati dallo Stato italiano.
**22.8. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**22.6. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
ART. 23.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*23.05. Trano.
*23.06. Vallascas, Forciniti.
*23.016. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*23.017. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*23.018. Mazzetti, Calabria, Cattaneo, Pella, Prestigiacomo, Mandelli.
*23.022. Gagliardi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Proroga IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)
1. All'articolo 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «all'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2022 e 2023»;
b) le parole: «3 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «6 milioni».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.04. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure in materia di agevolazioni fiscali)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
23.07. Vallascas, Trano, Forciniti.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Fondo Prima Casa)
1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
23.08. Vallascas, Forciniti, Trano.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. All'articolo 1 comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 300.000.000 per il 2023, 300.000.000 per il 2024, 300.000.000 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
23.012. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.